Prevenzione e gestione della
sicurezza negli edifici scolastici
Vignetta di Altan
Torino 4.6.2010
Aldo GARBARINI
Una nuova cultura
La salute non va intesa più solo come semplice “assenza
di malattia o di infermità” ma anche come “benessere”
che comprende e riassume la “pienezza” e l’appagamento
dell’individuo nel lavoro.
L’obiettivo della nuova sicurezza diventa, di
conseguenza, quella di monitorare e migliorare la
condizione del lavoratore nelle diverse dimensioni della
salute (fisica, mentale e relazionale).
Una nuova cultura
Nella nuova nozione di salute rientrano quindi vari concetti:
• la salute come “benessere”
• il benessere in senso fisico
• il benessere in senso mentale
• il benessere in senso sociale
In termini più concreti la salute del lavoratore non
va preservata solo da infortuni, ma va tutelata
rispetto a tutto ciò che può ledere la psiche della
persona del lavoratore e da tutto ciò che può
compromettere la socializzazione dell’individuo nel
sistema lavorativo
Le misure generali di tutela
• la valutazione di tutti i rischi
• la programmazione della prevenzione
• l’eliminazione di tutti i rischi o, almeno, la loro riduzione al
minimo
• l’informazione e la formazione adeguata
• istruzioni adeguate ai lavoratori
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso
• la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle
individuali
• l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio
• la partecipazione e consultazione
Le misure generali di tutela
• il controllo sanitario dei lavoratori (non più solo in
funzione di rischi specifici)
• il divieto di attribuire oneri finanziari sui lavoratori
relativamente all’attuazione delle misure generali di tutela
• uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
• la programmazione delle misure opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti
La “logica” di fondo della sicurezza
•
•
•
•
•
Partendo dalla nozione di “salute” contenuta nel
decreto:
definizione ed implementazione di un’adeguata
struttura organizzativa per la sicurezza
analisi e valutazione professionale dei rischi
individuazione delle misure di prevenzione e
protezione
definizione di un programma di miglioramento della
sicurezza lavorativa
attuazione del miglioramento
Prevenzione e protezione
Si tratta di due distinte attività o pratiche,
organizzate allo scopo di eliminare o ridurre al
minimo i rischi per quella di “prevenzione” e di
contenere o ridurre al minimo gli effetti di un
evento dannoso che già si è manifestato per
quella di “protezione”.
Il sistema aziendale di protezione
Nel sistema aziendale di protezione si tratta di predisporre ed
organizzare mezzi, risorse e sistemi atti a neutralizzare o ridurre
al minimo possibile l’effetto di eventi nocivi che si possono
manifestare
• La scelta operativa di mezzi e sistemi sarà consequenziale ed
agevolata dalle norme tecniche di settore
• L’organizzazione degli interventi (dalla segnalazione o allarme,
fino all’eventuale evacuazione e rientro) dovrà avvenire secondo
il piano di emergenza appositamente predisposto, sperimentato,
adattato ad ogni variazione significativa, noto a tutto il personale,
esposto ad uso di tutti e gestito da lavoratori incaricati (siano essi
responsabili dell’emergenza, coordinatore di settore o lavoratore
incaricato) i quali abbiano seguito un apposito percorso formativo
espressamente previsto dalle norme legislative
Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro
si applica a
tutti i settori di attività, privati e pubblici
e a tutte le tipologie di rischio
(art. 3 comma 1)
Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro
Art.3 comma 2
Nei riguardi [...] delle università, [...], negli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...] le
disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato
o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non
oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo con decreti emanati [...] dai Ministri
competenti.
Datore di lavoro: definizione
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore
Comunque il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha una
responsabilità dell’organizzazione stessa [...]
Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa
Il datore di lavoro nella scuola
D.M. 21 giugno 1996 n.292
Ai fini ed agli effetti del D.Lgs 626/1994 il datore
di lavoro viene individuato nei Capi delle
istituzioni scolastiche
Il datore di lavoro nella scuola
D.M. 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione
delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive
modifiche e integrazioni”, che conferma quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.
292
1) il datore di lavoro, ogni qual volta se ne presentino le esigenze, deve
richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli
stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. n. 626,
con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza del datore di
lavoro medesimo
2) nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta sentito lo
stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di
pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli
adempimenti di obbligo.
3) l’autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna
iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed
educative e gli enti locali ai fini dell’attuazione delle norme del presente
decreto.
Il datore di lavoro nella scuola
Le scuole sono in realtà “luoghi di lavoro” con
“due datori di lavoro”:
• il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture
ed impianti a norma (antincendio, per
l’accoglienza dei diversamente abili, ecc.) e a
garantire le necessarie manutenzioni ordinarie e
straordinarie
• il dirigente scolastico gestore ed organizzatore di
un ambiente idoneo all’apprendimento
Datore di lavoro: compiti
Obblighi NON delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento
b) Designazione del RSPP
Tutte le altre incombenze (art.18) possono essere
trasferite ai collaboratori del datore di lavoro
La delega
Lo strumento di carattere organizzativo e giuridico per determinare il
trasferimento di funzioni è la delega.
La delega è da un lato organizzativa perché il datore di lavoro definisce i distinti
ruoli dei vari collaboratori, ma è, dall’altro lato, anche di natura giuridica in
quanto l’avvenuta delega determina non solamente il trasferimento delle funzioni
in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ma, altresì, effetti giuridici
sulla responsabilità, nel senso che soggetto destinatario delle sanzioni, per le
infrazioni legate a queste funzioni trasferite, diventa il delegato.
L’attivazione di una regolare delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro
La delega deve:
– risultare da atto scritto recante data certa
– individuare un delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità e
di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
– attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
– dare al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate
– essere connotata da adeguata e tempestiva pubblicità
Dirigente: definizione
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa
Preposto: definizione
Persona
che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: definizione
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
Servizio di prevenzione e protezione
dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
C.M. 4 maggio 2001 n.979 “Sicurezza nelle scuole:
ripartizione finanziamenti”, che assicura alle scuole le
risorse per la formazione dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione e delle cosiddette “figure
sensibili” addette al primo soccorso ed alle emergenze
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS): definizione
Persona eletta o designata in ogni ambiente di lavoro per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro
Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori in tutte le
unità scolastiche è eletto nei modi previsti dall’Accordo quadro
10-7-1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa
essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile
tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro
modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale
anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con
le OO.SS del comparto scuola.
(Rif.
CCNL relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006-2009)
Lavoratore: definizione
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione
È equiparato al lavoratore l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari, nonchè il partecipante a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali
Valutazione dei Rischi
Valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nella scuola, finalizzata ad
individuare
le
adeguate
misure
di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
Documento di valutazione dei rischi
Il documento deve avere data certa e contenere:
a) relazione su tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori specificando i criteri
utilizzati per la valutazione degli stessi
b) misure di prevenzione e protezione attuate e
DPI adottati
c) programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza
Documento di valutazione dei rischi
d) nominativo del RSPP, del RLS, del Medico
competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio
e) individuazione
delle
mansioni
che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e esperienza.
La normativa scolastica di riferimento
Le disposizioni normative e in ultimo l’articolo 3
della Legge 11 gennaio1996, n. 23 “Norme per
l’edilizia scolastica”, hanno attribuito agli enti
locali l’onere della realizzazione, fornitura e
manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa
la messa a norma ed in sicurezza, degli immobili
adibiti all’uso scolastico con relative pertinenze
ed impiantistica
La normativa scolastica di riferimento
Sempre a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 23/96 il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, doveva entro 90 gg. adottare con proprio
decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti:
– gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica,
edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio
nazionale (art. 5 comma 1).
Di conseguenza le Regioni dovevano approvare specifiche
tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi
definendo in particolare indici diversificati riferiti alla
specificità dei centri storici e delle aree metropolitane (art. 11
comma 3 e art. 5 comma 2)
La normativa scolastica di riferimento
pertanto come previsto dalla stessa legge si
applica ancora il D.M. 18/12/75
“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nell’esecuzione di edilizia scolastica”
Mentre per i nidi d’infanzia…
Mentre per i nidi d’infanzia la normativa tecnica è
regionale, ad esempio in Piemonte è ancora vigente
• Legge regionale 15/01/73 n. 3
• Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione
ed il controllo degli asilo-nido comunali gestiti con il
concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/71 n. 1044 e
con quello della Regione.
• Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto
del Capitolato tipo per la costruzione di asili nido
approvato con D.D. G.R. nn. 54-3346 dell’08/06/1975 e
77-3869 del 07/07/1976)
Per una scuola sicura…
Alla normativa tecnica specifica sopraccitata si
aggiungono tutte le regole, norme tecniche e vincoli da
rispettare riferiti a norme urbanistiche, igienico edilizie,
standard costruttivi, abbattimento barriere architettoniche,
opere in c.a., antisismica, igiene-sanità, sicurezza sul
lavoro, prevenzione incendi, benessere ambientale,
risparmio e razionalizzazione dell’energia, impianti
elettrici, ascensori e montacarichi, apparecchi in
pressione, gestione rifiuti e bonifica siti inquinati, servizio
gestione scarichi acque reflue domestiche, industriali,
urbane ecc. ecc., necessarie per ottenere un edificio
scolastico sicuro
Quindi…l’amianto
Con il termine “AMIANTO” si definiscono una serie di
silicati fibrosi molto diffusi in natura.
In greco la parola Amianto significa immacolato e
incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad
amianto, significa perpetuo e inestinguibile
L'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non
infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi,
flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità
assorbenti, facilmente friabile
Quindi…l’amianto
Riconosciuta la pericolosità di questo minerale ed
in attuazione di specifiche Direttive CE, lo Stato
Italiano con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992
ha dettato norme per la cessazione dell'impiego e
per il suo smaltimento controllato
Ancora…l’amianto
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Le incombenze del DATORE DI LAVORO, stabilite dal Decreto
Ministero Sanità 6.9.1994 “Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge
27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto”, sono le seguenti:
designare una figura responsabile con compiti di controllo e
coordinamento
tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei
materiali contenenti amianto
garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le
attività di pulizia e gli interventi manutentivi in occasione di qualsiasi
evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto
fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio
provvedere a fare ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno,
nel caso siano in opera materiali friabili, con trasmissione degli esiti
alla ASL competente.
Inoltre…l’amianto
Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 236, prevede tra gli
obblighi del datore di lavoro la stesura della
valutazione del rischio dovuto alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali
contenenti amianto, al fine di stabilire le misure
preventive e protettive da attuare.
È importante ricordare
che…amianto
Il D.Lgs. 277/1991 “Attuazione delle direttive 80/1107/CEE,
2/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell'art. 7 della legge 212 del 30 luglio 1990” tratta
della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro.
Queste norme si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali
vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
Pertanto se ci sono delle persone direttamente esposte
all'eventuale rischio amianto, si rendono necessari monitoraggi
ambientali per accertare la possibile presenza di fibre d'amianto
nell'aria nonché il numero di fibre per centimetro cubo per
stabilire quali azioni intraprendere tra quelle previste dal decreto
3 tipologie di intervento (amianto)
• Rimozione dei materiali di amianto
E' il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale
fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche
cautele per le attività che si svolgono nell'edificio
• Incapsulamento
Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o
ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad
inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al
supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla
superficie esposta
• Confinamento
Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi
l'amianto dalle aree occupate dell'edificio
Quindi…il radon
Il radon (Rn) è un gas inodore e incolore, radioattivo
di origine naturale generato dallo spontaneo
decadimento del radio (e quindi dell'uranio) e che si
trova comunemente nel terreno in percentuale
variabile da luogo a luogo e in taluni materiali da
costruzione (tufi, pozzolane, graniti).
Essendo un gas, il radon fuoriesce dal terreno (o
dai materiali da costruzione e dall’acqua),
disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi
negli ambienti chiusi
Quindi…il radon
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La concentrazione del radon dipende da molti fattori ed in
particolare:
contenuto di radio nel suolo sottostante l’edificio
permeabilità del suolo, presenza di falde acquifere
clima
variazioni atmosferiche (temperatura, vento, piogge)
tipo di costruzione
impiego dell’edificio
abitudini di vita
Adempimenti Legislativi…radon
La norma di riferimento è il D.Lgs. 26/05/2000
n. 241 pubblicato sul S.O. della Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31/08/2000.
Nel decreto, assumono particolare rilievo le
disposizioni che
riguardano la tutela dei
lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione
a sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali
In particolare…radon
all’art. 10bis del Decreto 241/2000, vengono
individuate le attività soggette a verifica, che al
comma 1 lettera a) prevede le “attività
lavorative durante le quali i lavoratori e,
eventualmente, persone del pubblico sono
esposte a prodotti del decadimento del radon o
del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra
esposizione in particolari luoghi di lavoro quali
tunnel, sottovie, catacombe, grotte e comunque,
in tutti i luoghi di lavoro sotterranei
In particolare…radon
Le “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria
nei luoghi di lavoro sotterranei" (febbraio 2003) elaborate in sede
di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, individuano nei luoghi di lavoro
sotterranei
quelli
le
cui
caratteristiche
rispondono,
contemporaneamente, ai seguenti due requisiti:
• AMBIENTE SOTTERRANEO: “locale o ambiente con almeno tre
pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal
fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o
meno”
• LUOGO DI LAVORO: “luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 30 del D.Lgs.
626/94)"
In particolare…radon
Inoltre, ai sensi del punto 1.3 delle citate linee guida “le misure
devono essere pianificate in modo da essere rappresentative
dell’esposizione del personale, perciò, in linea di massima, [le
misure] non dovranno essere condotte “in locali che non siano
occupati con continuità dai lavoratori, come per esempio i locali di
servizio, gli spogliatoi e gli ambienti di passaggio come i corridoi.
Altri ambienti come i magazzini […], nei quali il personale entra
senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che
rimangono chiusi a lungo, non dovranno essere sottoposti a misura a
meno che il personale nel suo complesso non vi trascorra una
frazione di tempo significativa, che viene indicativamente fissata in
10 ore al mese”.
La Città di Torino per gli Edifici Scolastici di propria competenza
ha istituito un “Catasto Radon degli immobili municipali”
Certificato Prevenzione Incendi
Il D.M. 16/02/1982 determina le attività soggette
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
Le scuole di ogni ordine grado e tipo oltre le 100
persone sono definite come attività 85
La normativa tecnica di riferimento è il Decreto
Ministeriale del 26/08/1992 “Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”
Certificato Prevenzione Incendi
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Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive
contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e
non docente, nei seguenti tipi:
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100
persone
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300
persone
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500
persone
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800
persone
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200
persone
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200
persone.
Certificato Prevenzione Incendi
(continua)
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Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:
spazi per esercitazioni
spazi per depositi
servizi tecnologici
spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche
Autorimesse
spazi per servizi logistici (mense, dormitori)
Certificato Prevenzione Incendi
(norme di esercizio)
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto
un registro dei controlli periodici, ove sono annotati
tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli
impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei
presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza
della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto
costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da
parte dell'autorità competente.
Certificato Prevenzione Incendi
(norme di esercizio)
• piano di emergenza e prove di evacuazione, almeno due
volte nel corso dell'anno scolastico
• vie di uscita tenute costantemente sgombre da qualsiasi
materiale
• divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei
serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di
attività della scuola, verificandone l'efficienza prima
dell'inizio delle lezioni
• divieto di travasi di liquidi infiammabili, se non in locali
appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato
• nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati,
non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti
contenenti gas compressi e/o liquefatti
Progettazione antismica per asili nido e
scuole di ogni ordine e grado
La Regione Piemonte ha adottato:
• deliberazione della Giunta Regionale 17/11/03 n.61-11107
• deliberazione della Giunta Regionale 23/12/03 n.64-11402
Non sussiste l’obbligo di sottoporre a verifica la
categoria di edifici strategici “ asili nido e scuole di ogni
ordine e grado di competenza non statale”, appartenenti
alla zona 4, ma solo l’obbligo del rispetto della
progettazione antisismica per i progetti di nuova
edificazione.
I tempi di adeguamento
Legge finanziaria 1997 (Legge n.649 del 23 dicembre
1996) recita: “per quanto concerne gli edifici di proprietà
pubblica, adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti
sono autorizzati ad effettuare i lavori, finalizzati
all’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 626/1994,
al d.m. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica) ed alla legge 42/1990 (impianti
elettrici con messa a terra ed effettuati a regola d’arte)
entro il termine del 31 dicembre 1999”.
Dopo varie proroghe il termine inderogabile è scaduto il
31 dicembre 2009, lasciando alle Regioni il compito di
assicurare il “completamento” di quanto programmato
Valutazione dei Rischi per la sicurezza
• vie di circolazione, pavimenti e passaggi
• spazi di lavoro e zone di pericolo
• presenza di scale
• rischi trasmissibili derivanti dagli ambienti di lavoro
• immagazzinamento
• rischi elettrici
• apparecchi a pressione e reti di distribuzione
• ascensori e montacarichi
• circolazione di mezzi di trasporto
• rischio d’incendio e/o d’esplosione
Valutazione dei Rischi per la sicurezza
• rischi da esposizione ad agenti chimici, ad agenti
cancerogeni o mutageni, ad agenti biologici
• aerazione naturale e forzata
• esposizione al rumore, a vibrazioni, a radiazioni ottiche
artificiali, a campi elettromagnetici
• microclima
• esposizione a radiazioni
• illuminazione naturale ed artificiale
• rischi generici per la salute
Dispositivi di protezione individuale, Disposizioni e
procedimenti di lavoro, Emergenza e Pronto Soccorso
Rischio strutturale
Ogni possibile rischio legato a carenze dovute
alla struttura dell’edificio, sia all’interno che
all’esterno dei locali, rientrano nel rischio
strutturale
Rischio strutturale
(segue)
L’edificio deve presentarsi in buono stato di
conservazione; la struttura muraria deve essere integra in
ogni sua parte (es. interni, serramenti, pavimenti etc.)
Le strutture murarie devono essere prive di crepe,
fessurazioni, scrostamenti; gli infissi ed i serramenti
devono essere integri di ogni parte prevista (es. vetri,
sistemi di chiusura, sistemi di fermo in apertura etc.)
Le pareti, i soffitti ed i pavimenti non devono presentare
zone umide, bagnate o ammuffite.
Rischio strutturale
(segue)
I pavimenti ed eventuali rivestimenti devono essere
integri in ogni loro parte; non devono notarsi piastrelle
danneggiate, instabili. I pavimenti devono essere privi di
buche e sporgenze particolari, cavità e piani inclinati
pericolosi.
Le pareti e i soffitti devono essere opportunamente
tinteggiati, privi di scrostamenti e, qualora necessario,
facilmente pulibili.
Rischio strutturale
(segue)
Le scale devono essere agevoli al passaggio, con gradini ben
livellati e, qualora necessario, provviste di strisce
antisdrucciolo.
Gli spazi esterni devono essere sgombri da materiali in
deposito, puliti da vegetazione spontanea pericolosa, privi di
buche o dislivelli accentuati.
I percorsi pedonali devono essere adatti allo scopo, evitando la
possibilità di formazione di pozzanghere e comunque
antisdrucciolevoli.
Le aree esterne destinate alle attività ludiche devono essere
valutate idonee in relazione all’attività che si intende
intraprendere
Rischio impiantistico
•
•
•
•
L’edificio deve essere dotato di impianti tecnologici tali
da garantire almeno i seguenti servizi:
energia elettrica: illuminazione locali, alimentazione
apparecchiature didattiche e di servizio
presenza dell’illuminazione di emergenza
riscaldamento: i locali per l’attività didattica e di lavoro
in genere devono essere riscaldati a temperatura di
almeno 18-20°C.
acqua calda-fredda: l’edificio dovrà prevedere locali di
servizio igienico-sanitario in numero sufficiente in
relazione all’impiego, muniti di impianto idro-sanitario
Rischio impiantistico
(segue)
I locali dovranno essere dotati di un impianto elettrico
efficiente e sicuro. Tutti i componenti elettrici dovranno
essere assolutamente integri in ogni loro parte, prese o
interruttori rotti o danneggiati devono essere
tempestivamente disattivati e segnalati.
I locali adibiti ad attività didattica che richiede l’ausilio di
apparecchiature elettriche, devono essere dotati di prese
di corrente con caratteristiche e in numero conveniente
all’impiego
Rischio impiantistico
(ancora)
Ogni altro vano o locale di transito e/o accesso (es.
corridoi, scale, atri, viali esterni normalmente transitati,
servizi, etc.) devono essere dotati di illuminazione
artificiale con caratteristiche idonee all’uso.
L’impianto elettrico e le relative protezioni vanno
verificate periodicamente da personale qualificato,
riportando gli esiti del controllo in un apposito registro.
Deve essere individuato un interruttore generale per
togliere energia elettrica in caso di situazioni di
emergenza.
Rischio impiantistico
(ancora)
Gli apparecchi riscaldanti dovranno essere di forma e
caratteristiche idonee in modo da non costituire rischi per
gli utenti del luogo.
I generatori di calore vanno gestiti e controllati
periodicamente da personale qualificato, riportando gli
esiti del controllo in un apposito registro
Rischio impiantistico
(infine)
Ogni plesso deve essere dotato di servizi igienico-sanitari
dotati di impianto idraulico efficiente che, in relazione al
numero di utenti, fornisca acqua, anche calda se prevista,
con apparecchiature e tubazioni prive di perdite e
gocciolamenti.
Gli impianti di scarico devono essere tenuti efficienti,
evitando la presenza di intasamenti, segnalando
tempestivamente anomalie in tal senso o situazioni
maleodoranti.
Rischio biologico
Per garantire la salubrità ambientale è necessario che:
• i pavimenti siano sistematicamente
periodicamente disinfettati;
puliti
e
• su pareti e soffitti non si ravvisi la presenza di muffe e/o
aloni, indici di penetrazioni d’acqua
Rischio biologico
Per garantire la salubrità ambientale è necessario che:
• l’arredamento (banchi, sedie, cattedre, lavagne) sia
sistematicamente spolverato e pulito in quanto strumento
di lavoro su cui si depositano facilmente polvere, acari,
pollini che possono causare irritazioni alle vie respiratorie
nonché reazioni allergiche
•
particolare cura ed attenzione sia dedicata dai preposti
alla pulizia e disinfezione dei sanitari tramite l’uso di
guanti di gomma e camici in quanto si ravvisa il rischio di
contrarre infezioni da salmonella, virus epatite A e B, etc.
Rischio biologico
(ancora)
Per garantire la salubrità ambientale è necessario che:
• i telai delle finestre, i cornicioni, i davanzali non siano
imbrattati da guano di volatili
• siano programmati interventi di sanificazione in caso si
ravvisi la presenza di topi, scarafaggi, formiche, mosche,
ragni
• le vie di circolazione esterna, il parco e ogni luogo
esterno in cui si svolgano attività ludiche e motorie, siano
sorvegliati; qualora siano presenti bottiglie, oggetti
contundenti, siringhe, etc., deve essere previsto il divieto
di accesso e relative misure di protezione
Rischio biologico
(segue)
Per le operazioni di pulizia degli ambienti
scolastici in genere si usa la candeggina, l’alcool,
l’ammoniaca, l’acido muriatico.
I rischi correlati consistono nella possibilità di un
contatto accidentale con le sostanze ed una
esposizione ai vapori, per cui occorre che gli
addetti adottino le opportune misure di
prevenzione e protezione nonché DPI.
Rischio fisico
• Usare idonee attrezzature di pulizia quali aste estensibili e
leggere, possibilmente non scale o simili, per pulire i vetri
all’interno, onde eliminare il rischio di caduta da
postazioni in elevazione.
• Per pulire i vetri all’esterno, qualora le finestre non siano
completamente apribili, si consiglia appaltare il lavoro ad
una ditta specializzata
• Per piccoli interventi di manutenzione (es. sostituzione
lampadine) usare una scala a norma in presenza di un
assistente preposto al fine di evitare il rischio di caduta.
Rischio fisico
(segue)
Movimentare secchi d’acqua, prodotti di pulizia, sacchi di
rifiuti facendo attenzione a che:
• questi non siano troppo pieni e quindi pesanti
• siano adottate le opportune calzature antiscivolo
• il sollevamento avvenga nei modi corretti
Movimentare materiale didattico o di altra natura con
l’ausilio di carrelli
Rischio fisico
(in particolare)
Gli educatori della scuola materna, asilo nido, insegnanti
di sostegno durante l’attività di assistenza e trasporto di
bambini, sono sottoposti ad un forte sforzo fisico
derivante dal sollevamento, abbassamento, trasporto dei
carichi (rappresentati dai bambini stessi, mediamente di
peso 15-20 Kg. a 2-3 anni di età)
Aerazione ed illuminazione
La superficie illuminante di ogni locale deve
corrispondere ad almeno 1/8 della superficie di
calpestio.
La superficie finestrata apribile di ogni singolo
locale deve corrispondere ad almeno 1/20 della
superficie di calpestio (sono esclusi i contributi
dovuti a porte e portoni).
Ricordarsi di…
PIANO per l’ORGANIZZAZIONE e la GESTIONE della
SICUREZZA e delle EMERGENZE della scuola/nido
d’infanzia municipale:
• individuazione dei rischi e determinazione delle procedure
operative per la gestione dell’emergenza
• procedure operative
• individuazione delle procedure operative specifiche per la
gestione dell’emergenza
• individuazione delle unità minime componenti la squadra di
emergenza
• modalità di segnalazione delle situazioni di emergenza
• gestione interna delle emergenze
D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione del Rischio
per l’eliminazione delle Interferenze
(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e fornitura
D.U.V.R.I.
Costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale
della sede nella quale verranno svolte le attività
contrattuali dell’appalto, finalizzato a promuovere la
cooperazione ed il coordinamento per:
• l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione
e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto
• Il coordinamento degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
• l’informazione reciproca in merito a tali misure
D.U.V.R.I.
Il “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamento” e gli eventuali
successivi “Verbali di Coordinamento in corso
d’opera” costituiscono parte integrante del
D.U.V.R.I
Rischio da stress correlato al lavoro
Strettamente connesso agli ambienti di lavoro,
non intesi solo come luoghi fisici, ma anche
come il complesso sistema delle relazioni
interpersonali.
Alcune categorie di lavoratori (autisti di
autoarticolati, insegnanti di scuola, ecc.) sono da
anni oggetto di indagine da parte degli enti
preposti
Il termine stress
Con il termine stress si intende:
“una condizione, accompagnata da sofferenze o
disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che
scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in
grado di rispondere alle richieste o di non essere
all’altezza delle aspettative”
chiarendo comunque che:
“non tutte le manifestazioni da stress nel
lavoro…possono essere ritenute correlate al lavoro
stesso”
potendo interferire, in ambito lavorativo, situazione di
stress di origine estranea ad esso
Stress correlato: il monitoraggio
Anche i datori di lavoro pubblici devono tenere monitorati:
• l’organizzazione del lavoro e i suoi processi
• le condizioni lavorative ed ambientali, ivi compresa
l’“esposizione a comportamenti offensivi”
• la comunicazione
• i fattori soggettivi, quali, ad esempio, pressioni emotive e
sociali
Stress correlato: le sanzioni
La mancata valutazione di tutti i rischi e la
redazione di un documento contenente solo una
parte di essi, può comportare per il datore
pubblico una sanzione penale che va
dall’ammenda da 5 mila a 15 mila euro
all’arresto da quattro ad otto mesi.
Riferimenti bibliografici
M.Calzavarini, C.Dall’Ara, B.Rezzaghi, A.Vicariotto: Gestione della
sicurezza nella scuola, ilSole24ore, 2008
P.Oreto ( a cura di): Edilizia Scolastica, Grafill. 2004
Quaderni della sicurezza: R.L.S., collana APSL, s.d.
A.Monea: PA. La sicurezza sul lavoro riparte dall’organizzazione, in
Pubblico Impiego, ilSole24ore,n.7/8-2008
A.Monea: Sicurezza lavoro, sfida riforma per le Autonomie, in Guida
agli enti locali, il Sole 24ore, n.15, 2008
B.Sozzi: Il Testo Unico sulla sicurezza, in Rivista dell’Istruzione,
n.2/2009
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