Pavia 27 marzo 2013
4° Incontro
A. V. Berri
LE MISURE DI TUTELA
1
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
CAPO III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
CAPO III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono (prosegue):
l
) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Quadro riassuntivo degli obblighi della formazione
ADDETTI PRIMO
SOCCORSO
RSPP
ASPP
ADDETTI
ANTINCENDIO
ACCORDO STATO –REGIONI
26 gennaio 2006
- DM 15 Luglio 2003 n388
- DM 10 marzo 1998
D. Lgs n81/2008
LAVORATORI
RLS
PREPOSTI
DIRIGENTI
ACCORDO STATO-REGIONI
21 dicembre 2011 e
22 febbraio 2012
DM 16 gennaio 1997
La cultura della sicurezza passa dalla formazione.
Tutta la formazione richiesta per lavoratori, preposti e dirigenti
e la formazione speciale
La formazione dei Lavoratori
Sintesi della formazione “generale” e “specifica“ richiesta a lavoratori
Livello di rischio in
Formazione
Formazione
azienda
Generale
Specifica
Rischio Basso
4 ore
4 ore
Rischio Medio
4 ore
8 ore
Rischio Alto
4 ore
12 ore
Livello di rischio in
azienda
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Alto
aggiornamento quinquennale
della formazione specifica
6 ore
6 ore
6 ore
Formazione Totale
8 ore
12 ore
16 ore
contenuti
Non ripetizione dei contenuti
ma approfondimento
La formazione dei Preposti
Livello di rischio in
azienda
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Alto
Livello di rischio in
azienda
Rischio Basso
Formazione
Generale
4 ore
4 ore
4 ore
Formazione
Specifica
4 ore
8 ore
12 ore
aggiornamento quinquennale per
preposti
Formazione
da Preposto
8 ore
8 ore
8 ore
Formazione
Totale
16 ore
20 ore
24 ore
contenuti
6 ore
Rischio Medio
6 ore
Rischio Alto
6 ore
Relativi ai bisogni determinati dallo
svolgimento dei propri
compiti
La formazione dei Dirigenti
Livello di rischio in
azienda
Formazione dei
dirigenti
Rischio Basso
16 ore
Rischio Medio
16 ore
Rischio Alto
16 ore
Aggiornamento
quinquennale
6 ore
contenuti
Aspetti giuridico-normativi
Gestione e organizzazione della sicurezza
Valutazione dei rischi
Comunicazione e consultazione
Relativi ai bisogni determinati dallo
svolgimento dei propri compiti
La Formazione Speciale e responsabilità
Livello di rischio in
azienda
Gruppo A
Formazione addetti
al primo soccorso
16 ore
Gruppo B
12 ore
Gruppo C
12 ore
Aggiornamento
triennale
Livello di rischio incendio
6 ore Gruppo A
4 ore Gruppo B e C
contenuti
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Pratiche di primo soccorso
Conoscenza di traumi e patologie specifiche
Capacità di intervento pratiche
Relativo alla capacità di intervento pratiche
Formazione
antincendio parte
teorica
Formazione antincendio
parte pratica
Attestato dei vigili del
fuoco
Rischio elevato
12 ore
4 ore
si
Rischio medio
5 ore
3 ore
no
Rischio basso
2 ore
2 ore
no
Aggiornamento
quinquennale
Relativo alla capacità di intervento pratiche
La Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS)
Formazione RLS
Contenuti
Formazione base
32 ore
Quadro normativo , ruolo del RLS, l’organizzazione
aziendale, il sistema di prevenzione aziendale, la
valutazione dei rischi, i rischi specifici, la comunicazione
della sicurezza
Aggiornamento annuale
8 ore
Aggiornamenti normativi, il sistema della prevenzione e
casi di studio portati dagli RLS nella loro esperienza pratica
4 ore
Aggiornamenti normativi, il sistema della prevenzione e
casi di studio portati dagli RLS nella loro esperienza pratica
4 ore
Aggiornamenti normativi, il sistema della prevenzione e
casi di studio portati dagli RLS nella loro esperienza pratica
Aziende oltre i 50 dipendenti
Aggiornamento annuale
Aziende da 15-50 dipendenti
Aggiornamento
Periodico (triennale) per aziende
con meno si 15 dipendenti
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari per i lavoratori.
Sicurezza e Organizzazione
Datore di lavoro
Progettisti
Fabbricanti e
Fornitori
Medico
Competente
Installatori
Dirigente
Delegato
1° Liv.
Delegato
2° Liv.
Preposto
Servizio
Prevenzione
e protezione
Rappresentanti
dei Lavoratori
per la Sicurezza
Dirigente
Preposto
Preposto
Preposto
Preposto
Preposto
Preposto
Preposto
Preposto
Lavoratore 1
…………….
Lavoratore 1
Lavoratore 2
…………….
Lavoratore 1
Lavoratore 2
Lavoratore 3
…………….
Lavoratore 1
Lavoratore 2
…………….
Lavoratore 1
……………
Lavoratore 1
Lavoratore 2
Lavoratore 3
…………….
a cura del Servizio Prevenzione e Protezione
4di 16
Art. 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo
30, comma 4.
Considerazioni sulla delega di funzioni
• Requisiti, competenza almeno pari al delegante
• Che il delegante non interferisca con il delegato
• La delega non può mai scaricare il delegante, si
configura di fatto una corresponsabilità
• E’ ammessa anche una delega di 2° livello (previa
autorizzazione del delegante)
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
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Obblighi dei diversi soggetti - Università degli Studi di Pavia