CONAPO
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"
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Segreteria Generale
Roma, 9 Febbraio 2011
RIUNIONE DECRETO ATTUATIVO D.LGS 81/08
SICUREZZA SUL LAVORO
Si è svolta oggi presso il dipartimento la riunione con le organizzazioni sindacali
rappresentative per discutere lo schema di Decreto attuativo dell’articolo 3, comma
2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il CONAPO ha presentato le prime osservazioni, qui si seguito allegate.
La riunione ha avuto carattere interlocutorio ed è stata rinviata al 21 p.v.
Alleghiamo anche la bozza di decreto, significando che eventuali osservazioni posso
essere inviate al CONAPO in una delle seguenti modalita:
-
per il tramite dei segretari provinciali
-
via mail a [email protected]
-
via fax a 06-98380115
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi
CONAPO
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"
Segreteria Generale
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
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e-mail: [email protected]
sito internet www.conapo.it
Prot. n. 39/2011
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AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
MINISTERO DELL’ INTERNO
00184 - R O M A
Oggetto: Osservazioni CONAPO su bozza di Decreto attuativo dell’articolo 3,
comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro –.
Di seguito il parere di questa organizzazione sindacale CONAPO, in merito alla bozza di
Decreto attuativo dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
Art. 3: Le definizioni di “dirigente” e “preposto” riportate all’art. 3 della bozza di decreto
appaiono diverse rispetto a quelle contenute nel D.L.vo n.81/2008 e non si comprende la
motivazione di tale modifica, peraltro di dubbia legittimità, oltre al fatto che non si ravvede la
necessità di modificare tali definizioni.
Definizione dirigente nella bozza di decreto art. 3: “il lavoratore che, ancorché non dotato di
qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali
attribuiti, sia responsabile di unità organizzative. Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Definizione di dirigente nel D.L.vo n.81: “persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Pertanto nella definizione di “dirigente” ai sensi della sicurezza per il CNVVF non viene quindi
più specificato che i poteri gerarchici e funzionali siano adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, in evidente spregio della decreto legislativo di riferimento.
Definizione preposto nella bozza di decreto art. 3, art.3: “il lavoratore cui, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sull’attività
lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e di garanzia dell'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,
individuato sulla base dell’organizzazione dell’ufficio”
Definizione preposto D.L.vo n.81/2008: “persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”;
In questo caso nel nuovo Decreto si stabilisce che al preposto “fanno capo” doveri di
sovrintendenza e sorveglianza diretta (anche temporanea???) sull’attività lavorativa dei
dipendenti, mentre nella definizione del D.L.vo 81 è stabilito soltanto che sovrintende all’attività
lavorativa.
Si chiede di riferire le definizioni a quelle originariamente previste del D.L.vo 81/2008.
Art.7 comma 2: non si comprende in che modo l’ ufficio di vigilanza dell’ ufficio centrale
ispettivo possa procedere a verifiche con personale esterno.
Forse occorre meglio specificare e chiarire il significato della norma.
Art. 16 comma 3: La norma ha una portata troppo generica ed è irragionevole ove non
ricomprende come “luoghi di lavoro” ai fini del titolo II del D.Lgs 81/08 …. le aree in cui il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interviene per la tutela della pubblica
incolumità, dei beni e dell’ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti
messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità.”
Difatti da un lato si evidenziano situazioni giustificate dall’ operatività e dall’ altro con la dizione
“il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco” si fa riferimento anche al personale non
appartenente ai ruoli operativi, quale ad esempio il personale che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche di cui al titolo III del D.lgs 217/05,
personale peraltro privo della formazione indicata per il personale operativo nei commi
successivi al 3, ed assunto al lavoro con parametri di efficienza psico-fisica pari a quelli del
resto del pubblico impiego.
Occorrerebbe che vengano emanate circolari che costituiscano “procedure operative” per
l’allestimento dei campi base VVF.
Si propone quindi di riformulare il comma come di seguito:
3. Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell’applicazione del Titolo II del decreto legislativo n.
81/2008, le aree in cui il personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del
fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, ed il personale direttivo e dirigente del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente inquadrati ai sensi dei titoli I e II del Decreto
Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e
dell’ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la
gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1,
lettera a) dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando
uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: manuali addestrativi, procedure
operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione, disposizioni interne, manuali e
libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici.
L’impiego anche in via temporanea, in tali aree, di lavoratori non ricompresi tra quelli di
cui ai titoli I e II del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, comporta l’applicazione
ordinaria del titolo II del decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 16 comma 8: occorrono le necessarie risorse finanziare per gli aggiornamenti e re-training
dei corsi finalizzati alla sicurezza. Per quanto riguarda il re-training TPSS, attualmente
difficilmente realizzabile presso i Comandi,oggi deve essere svolto un corso di 16 ore ogni 11,5 anni (come da circolare del Servizio Sanitario VVF); ciò determina difficoltà di attuazione in
quanto le ore da svolgere non consentono di organizzare uno specifico corso provinciale (36
ore) e pertanto tali corsi debbono essere svolti o con “ore a recupero” oppure nei turni di
servizio spezzettando le ore di formazione in più giornate, stante che nessun investimento di
risorse finanziarie è destinato a questo scopo da parte dell’ amministrazione.
Riguardo tale argomento c’è da tenere presente che il Decreto del Ministero della Salute 15
luglio 2003, n. 388 prevede che la periodicità con cui deve essere ripetuto il corso di formazione
sul primo soccorso, sia triennale, mentre la circolare del Servizio Sanitario VVF stabilisce che il
re-training sia effettuato ogni anno – anno e mezzo. Inoltre nessuna norma vigente in Italia
obbliga a formare per il primo soccorso tutti i dipendenti di un attività lavorativa, mentre nel
nostro caso la citata circolare del Servizio Sanitario prevede che tutto il personale (anche
SATI), svolga il corso TPSS ed il re training, con conseguenti aggravi nell’attuazione di tale
formazione, che di fatto non raggiunge il completamento anche per la carenza di risorse
specificatamente destinate a sufficienza. Non è possibile continuare a voler fare formazione
senza le occorrenti risorse economiche, specie nel settore della sicurezza !
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi
Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di stato, del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero
dell’interno.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
visti gli articoli 32, primo comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione
dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, ove è previsto che nei riguardi delle Forze di polizia, del
Dipartimento di vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le
disposizioni in esso contenute sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l’articolo 8, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede il
differimento di dodici mesi del termine previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “istituzione del Servizio sanitario nazionale”,
ed in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera z), relativo alle competenze dello Stato in
materia di servizi sanitari previsti per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il”nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza”;
visto l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
“l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, che individua il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del sistema nazionale di
protezione civile;
visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante “modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro”;
visto il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139, recante “disposizioni in materia di rapporto
Ca/ 1
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28
luglio 1999, n. 266”;
visto l’articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “ riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78”;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2, della legge 30 settembre 2004,
n. 252”, ed in particolare l’articolo 51, comma 1, lettera d), concernente lo svolgimento di
attività nel settore della medicina del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti dal
Ministero dell’interno;
visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante ”attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
visto l’articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante
“attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori”;
visto, altresì, l'articolo 13, commi 1 bis e 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, ove è previsto che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze di
polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che i predetti servizi sono competenti,
altresì, in materia di vigilanza nelle aree riservate o operative ed in quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, 22, 54 e 139;
visto l’articolo 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
visto l’articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210,
recante “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 14 dicembre 1983,
concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e successive
modificazioni, recante “riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge
31 marzo 2000, n. 78”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive
modificazioni, concernente il ”regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”;
Ca/ 2
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il
“regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante “regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’interno”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 concernente il
“regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in
attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni”;
visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante “regolamentazione della gestione per
conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata
dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL)”;
visto il decreto interministeriale 15 aprile 1997 con cui sono state individuate le aree operative,
riservate o che presentano analoghe esigenze pertinenti agli Uffici centrali e periferici
dell’Amministrazione dell’interno relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla
sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal personale amministrativo, sanitario e tecnico
dell’Amministrazione dell’interno appositamente incaricato;
visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
visto il decreto del Ministro dell’interno 14 giugno 1999, n. 450, concernente “regolamento
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato
nelle strutture della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle
autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e
di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”;
visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007, recante “individuazione del datore di lavoro
nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dell’interno, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242”;
visto il decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 30 dicembre 2008, recante vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
visto il parere, in data 30 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del consiglio dei ministri in ordine alla disciplina normativa applicabile alle mense
di servizio annesse alle strutture destinate all’alloggio del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della Polizia di stato, sia sotto il profilo del regime autorizzatorio che quello
generale dei controlli;
considerato che il personale della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
assolve ai propri compiti istituzionali senza risparmio di energie fisiche, morali ed
intellettuali, affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita, che il personale
Ca/ 3
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dell’Amministrazione civile dell’interno opera a stretto contatto con il suddetto personale
contribuendo ad assicurarne l’efficacia operativa, che tale peculiarità deve essere presa in
considerazione ai fini della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo
28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
considerato che le attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte,
relativamente al soccorso, dall’immediatezza e dall’urgenza della prestazione, dall’utilizzo
delle risorse disponibili, dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle
conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione
tecnica professionale e di addestramento costante, secondo le modalità individuate dallo
stesso Dipartimento;
considerato che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere
requisiti psicofisici ed attitudinali idonei allo svolgimento delle attività di istituto e per
questo è sottoposto a visite di controllo sanitario preventive e periodiche;
considerato che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile deve tutelare, in ragione dei compiti affidati, esigenze di riservatezza e di tutela dei
dati attinenti alle attività espletate;
considerata l’ubicazione, l’ambito funzionale e l’ordinamento delle strutture centrali e
periferiche dell’Amministrazione dell’interno;
considerato, infine, che è necessario dare attuazione al richiamato decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, ed in particolare all’articolo 3, comma 2, con
l’emanazione di apposito regolamento per garantire l’applicazione della legislazione in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici dell’Amministrazione
dell’interno, nel rispetto dei principi e delle peculiarità istituzionali che prevedono il
compimento di particolari e specifiche attività connesse all’impiego istituzionale ed alla
relativa formazione, la tutela delle informazioni riguardanti l’efficienza e la funzionalità della
struttura organizzativa e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con le specifiche
attività istituzionali;
ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l’attuazione dell’articolo 3,
comma 2, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che tenga conto delle
peculiarità operative e organizzative della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del
personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dell’Amministrazione civile dell’interno;
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del __ _______ 2010;
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del __ __________ 2010;
data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, della
citata legge n. 400 del 1988, con nota n. ……. del ……….. .
Ca/ 4
ADOTTA
il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.
Campo di applicazione delle disposizioni comuni
1. Il presente capo disciplina le disposizioni comuni che si applicano alle articolazioni di cui al
comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche,
di seguito indicato come decreto legislativo n. 81/2008, tenuto conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:
a) alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e alle strutture del
Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali
di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, secondo quanto
indicato nel capo II del presente decreto;
b) alle aree e alle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, alle articolazioni centrali e periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, in quanto compatibili, anche alle aree operative, nonché
nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, ivi compreso quello che
opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente
decreto.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
ART. 2.
Individuazione del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 81/2008, esercita in via esclusiva le funzioni di cui all’articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 81/2008. Per l’esercizio delle attività delegabili il datore di lavoro si avvale
dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti che, ancorché di qualifica non
dirigenziale, sono preposti ad uffici aventi autonomia gestionale e sono dotati di autonomi
poteri decisionali e di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell’ambito
delle rispettive competenze.
2. I soggetti destinatari degli obblighi già attribuiti al datore di lavoro sono individuati con
decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Ca/ 5
ART. 3.
Individuazione dei dirigenti e preposti
1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo n. 81/2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell’interno, si intende
per:
a) «dirigente»: il lavoratore che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione
delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sia
responsabile di unità organizzative. Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il lavoratore cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo
doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sull’attività lavorativa del personale
dipendente, anche temporanea, e di garanzia dell'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,
individuato sulla base dell’organizzazione dell’ufficio.
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ART. 4.
Comunicazioni e segnalazioni
1. Il datore di lavoro provvede a comunicare annualmente ai rispettivi uffici di vigilanza di
cui all’articolo 6 del presente decreto, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 81/2008.
2. Le comunicazioni, le segnalazioni e la trasmissione di documenti che il decreto legislativo
n. 81/2008 prevede a cura del datore di lavoro e del medico competente, si intendono
compiute con analoghe comunicazioni, segnalazioni e trasmissioni ai rispettivi uffici di
vigilanza.
3. I dati del personale, destinati a confluire nel Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 81/2008, sono trasmessi dagli uffici centrali e periferici del Ministero
dell’interno ai rispettivi uffici di vigilanza di cui all’articolo 6 del presente decreto, per il
successivo conferimento all’ Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
ART. 5.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Gli uffici di cui all’articolo 1 del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di riservatezza
e segretezza, istituiscono il servizio di prevenzione e protezione avvalendosi esclusivamente
di proprio personale, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo n. 81/2008.
Ca/ 6
ART. 6.
Attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro è svolta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008:
a) dall’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica
sicurezza negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato nonché nelle strutture
centrali e periferiche del Ministero dell’interno individuate nei decreti interministeriali di
cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei luoghi
di lavoro su cui ha competenza l’ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente
comma;
b)dall’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nelle aree individuate, con decreto
interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.
81/2008.
2. Il personale assegnato agli uffici di cui al comma 1 non può prestare attività di consulenza e
di medico competente nell’ambito delle strutture individuate dai decreti interministeriali di
cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
ART. 7.
Attribuzioni degli uffici di vigilanza
1. Agli uffici di vigilanza di cui all’articolo 6 del presente decreto è attribuita, in via esclusiva,
la competenza della vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e della vigilanza ispettiva
prevista dall’articolo 13, commi 1 bis e 3, del decreto legislativo n. 81/2008, nonché ogni altra
competenza in materia di igiene e sicurezza attribuita alle Aziende sanitarie locali (ASL) e alle
Direzioni provinciali del lavoro. In particolare gli uffici di vigilanza:
a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture pertinenti del Ministero
dell’interno e presso quelle di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.
81/2008, consistente in verifiche ispettive, programmate ed emergenti, finalizzate al
controllo dell'osservanza della normativa prevenzionistica e igienico-sanitaria;
b) effettuano, per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, rilievi tecnici,
funzionali anche alle attività istruttorie delle autorizzazioni “in deroga”per i locali
destinati ai luoghi di lavoro, nonché rilievi tecnici strutturali ed ambientali sui cantieri
temporanei e mobili insistenti nelle aree riservate, di sicurezza degli impianti, dei rischi
fisici, chimici e biologici;
c) esaminano i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, disponendo, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso;
Ca/ 7
d) ricevono dai datori di lavoro le comunicazioni di dati o informazioni previste
dall’articolo 18, comma 1, lett. r), del decreto legislativo n. 81/2008, concernenti la tutela
della sicurezza e della salute del personale dipendente;
e) hanno rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da cui ricevono le
segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f) svolgono attività di controllo sulle prescrizioni igieniche degli alimenti nelle mense,
bar e spacci delle strutture dipendenti del Ministero dell’interno;
g) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza.
2. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche
per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro,
gli uffici di vigilanza, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi di
personale tecnico esterno all’Amministrazione secondo le procedure amministrative vigenti.
CAPO I I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE
DELLA POLIZIA DI STATO NONCHE’ PER LE STRUTTURE DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DESTINATE PER FINALITA’ ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITA’
DEGLI ORGANI CON COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
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ART. 8.
Campo di applicazione
1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle
disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali
e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell’interno destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 81/2008, relativamente al personale ivi operante, tenuto conto delle specifiche
particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità
organizzative di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, sono di seguito
definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali destinate a salvaguardare l’ordine e
la sicurezza pubblica:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità e prontezza d’impiego del personale operativo e relativo addestramento;
c) efficienza e riservatezza del personale civile anche di supporto alle attività operative;
d) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell’apparato organizzativo, alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali,
Ca/ 8
nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione ai sensi delle
disposizioni vigenti;
e) particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro,
armi, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo
supporto logistico, nonché specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi,
palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17, nonché a quanto previsto dall’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 81/2008.
3. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono
salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e
funzionali preordinate a realizzare:
a) il massimo livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle
specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia
operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi,
contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di
sistemi, impianti ed apparecchiature, ovvero contro il pericolo di limitazione dei compiti
d’istituto;
b) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
c) la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, anche al fine della liberazione di persone
detenute, arrestate, fermate o trattenute, nonché la prevenzione da azioni di
autolesionismo.
4. L’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 e di altre disposizioni di legge in materia, non determina, in relazione
alle esigenze di cui al comma 2, del presente articolo la rimozione o la riduzione dei sistemi di
controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti
necessari, né l’omissione o il ritardo delle attività di cui all’articolo 328, comma 1, del codice
penale. Devono essere, assicurati e adeguatamente segnalati idonei percorsi per l’esodo, e
verificata periodicamente l’innocuità dei sistemi di controllo.
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ART. 9.
Funzioni di medico competente
1. Nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico
competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di stato in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2008.
2. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente
accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi
dell’Amministrazione, gli accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni,
con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non è possibile
utilizzare i medici di cui al comma 1, per l’attività di sorveglianza nelle aree riservate ed
operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze.
Ca/ 9
3. Nelle strutture ove insistono più uffici, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali,
può essere nominato un medico competente con l’incarico di coordinare l’attività degli altri
medici competenti.
4. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008,
è disciplinata, per il personale della Polizia di stato, con direttive del Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le medesime direttive individuano le procedure per
lo svolgimento degli accertamenti e la periodicità degli stessi, da valutarsi in relazione ai
settori di impiego del personale.
ART. 10.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Negli uffici di cui all’articolo 1 del presente decreto, aventi autonomia gestionale, operano i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di stato e del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno. Il rappresentante è unico per tutti i lavoratori, presso
le sedi di uffici con autonomia gestionale collocati in infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale di cui al comma 1, sono eletti o
designati secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 del
decreto legislativo n. 81/2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza del personale della Polizia di stato, del tempo di lavoro
retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
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ART. 11.
Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro assicura l’informazione, la formazione e l’addestramento, come previsto
dal decreto legislativo n. 81/2008.
2. L’attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l’attività
lavorativa e di gestione delle emergenze, anche ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 81/2008, è attuata, ove possibile, nei limiti delle risorse disponibili, nell’ambito
dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l’immissione nei ruoli, che per la progressione
in carriera del personale, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che
rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. I
programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici ed alle peculiarità tecniche, operative
ed organizzative dell’attività della Polizia di Stato.
3. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio
di apposito attestato di frequenza, che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni
matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al precedente periodo
Ca/ 10
sono sostitutivi della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
4. L’attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di
aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell’interno ovvero
presso strutture dallo stesso individuate.
ART. 12.
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n.
81/2008, anche sulla base di speciali capitolati d’opera, le uniformi, le armi, gli strumenti
di lavoro, ivi compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti,
quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le
istallazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi
operativi restano disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore, previo controllo
tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla normativa vigente.
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ART. 13.
Valutazione dei rischi
1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del presente decreto, i funzionari che provvedono
all’individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle
armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e
fornitura ai destinatari finali, sono responsabili della sicurezza e della salute del personale.
2. I funzionari di cui al comma 1 provvedono ad individuare le seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e delle loro
componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza dell’utilizzo dei beni,
mezzi e materiali di cui al comma 1;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell’utilizzo dei beni,
mezzi e materiali di cui al comma 1, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la
salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da
raggiungere.
3. Le informazioni di cui al comma 2, sono comunicate ai datori di lavoro destinatari dei beni,
mezzi e materiali di cui al comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e
nella elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008.
4. Ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008, la
valutazione dello stress lavoro-correlato è definita, anche secondo le indicazioni della
Ca/ 11
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, con le modalità tecniche individuate
dall’Amministrazione.
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ART. 14.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell’interesse
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti
istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere
o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della
stessa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche
informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dal
personale di cui all’articolo 1 del presente decreto con quelle svolte dalle imprese
appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all’inizio delle
attività dell’appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro
committente e, per le parti di specifico interesse, dal datore di lavoro dell’organismo
destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, qualora si tratti di appalti aggiudicati
dagli enti centrali del Ministero dell’interno. All’attività di cui al precedente capoverso
collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al precedente comma, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed
appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:
a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito,
con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il
luogo del datore di lavoro committente o di quello destinatario dei servizi, lavori, opere o
forniture oggetto dell’appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data
menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della
valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro
committente ed appaltatore e portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale
dell’Amministrazione autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza,
esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel servizio
di prevenzione e protezione stesso nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il
personale di cui al periodo precedente non deve divulgare le notizie e le informazioni
concernenti i luoghi e le attività dell’Amministrazione di cui venga comunque a
conoscenza.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei
servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo
n. 81/2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
Ca/ 12
CAPO I I I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E PER IL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
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ART. 15.
Campo di applicazione
1. Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo n. 81/2008 nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, ivi
compreso quello che opera in situazioni di emergenza.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle aree e alle strutture
di pertinenza e a disposizione del Dipartimento e nelle articolazioni centrali e periferiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree
operative in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco espleta la propria attività
istituzionale, nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali
preordinate a realizzare:
a) la tutela della salute e della sicurezza del personale, in relazione alle specifiche
condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza e all’efficacia operativa;
b) la protezione e tutela della sicurezza, commisurate al rischio effettivo degli
edifici, strutture, infrastrutture di supporto, impianti fissi, mezzi e attrezzature;
c) la tutela della salute e della sicurezza del personale in fase di formazione,
addestramento, esercitazione, installazione, manutenzione, verifica, studio e ricerca;
d) la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, nonché la riservatezza
del trattamento dei dati.
4. Fatto salvo il dovere di intervento anche in situazioni di personale esposizione al
pericolo, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve adottare le misure di
tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
5. Compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo
n. 81/2008, il vestiario, gli strumenti ed attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni
addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale ed i mezzi operativi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel
rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo
controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento in possesso
dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell’ambito di tali
accertamenti il Dipartimento può comunque avvalersi della specifica competenza degli
ordinari organi tecnici di controllo, anche privati.
Ca/ 13
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ART. 16.
Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro e formazione specifica
1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi
è effettuata dal datore di lavoro esclusivamente all’interno delle sedi ed infrastrutture di
competenza.
2. La valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di
protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
effettuata, a livello centrale, dalle competenti strutture, che vi provvedono con la
redazione del capitolato, l’acquisto ed il collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui
sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti.
Al datore di lavoro ed al dirigente, spetta l’obbligo di formazione e di informazione sul
corretto utilizzo, il controllo della conformità e della funzionalità di materiali e mezzi,
nonché dell’accertamento dell’idoneità, qualora prevista, del personale abilitato
all’utilizzo degli stessi materiali e mezzi, sulla base delle direttive impartite dal
Dipartimento.
3. Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell’applicazione del Titolo II del decreto
legislativo n. 81/2008, le aree in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell’ambiente, ivi compresi i
campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di
emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo
17 del decreto legislativo n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei
seguenti strumenti appositamente predisposti: manuali addestrativi, procedure operative,
corsi base di qualificazione e di specializzazione, disposizioni interne, manuali e libretti di
uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze
indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione
tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee
ed applicabili in relazione all’evento, contemperando la valutazione della diretta e
personale esposizione al pericolo con l’esigenza di assicurare la protezione propria e di
quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all’urgenza e alla gravità dell’attività da
espletare.
4. Sono ricomprese tra le aree di cui al comma 3 quelle in cui si effettuano attività di
addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche
al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a
seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.
5. In occasione di interventi in cui cooperano soggetti che non hanno alcun rapporto di
impiego con il Dipartimento, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti, fatto salvo il dovere di
indirizzo all’esecuzione dell’intervento e di coordinamento delle attività da effettuare
Ca/ 14
nell’area di soccorso tecnico spettante al responsabile delle operazioni di soccorso dei
vigili del fuoco.
6. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della
formazione espletata o organizzata da parte delle competenti strutture in occasione dei
corsi di ingresso, di progressione in carriera e di aggiornamento, svolti ai sensi
dell’articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è formato per
l’espletamento delle funzioni di dirigente, di preposto e di lavoratore, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi dei lavoro.
7. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, ivi
compresi quelli indicati dall’articolo 37, comma 14 del decreto legislativo n. 81/2008, il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera in conformità all’articolo 142 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avvalendosi del libretto individuale della formazione,
ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività
formative o di addestramento dei lavoratori.
8. Per le finalità previste dal decreto legislativo n. 81/2008, il corso di formazione di
base, l’addestramento periodico e l’attività di soccorso espletata, soddisfano, per il
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti richiesti
dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di primo soccorso ed
assistenza medica di emergenza.
9. Ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008, la
valutazione dello stress lavoro-correlato è definita, anche secondo le indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, con le modalità tecniche individuate dal
Dipartimento.
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ART. 17.
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come
individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 81/2008, è effettuata dal personale dell’Ufficio di vigilanza dell’
Ufficio centrale ispettivo del dipartimento.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento
di valutazione dei rischi, nonché dall’ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche
previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008, le attività effettuate per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle operazioni in interventi di soccorso, che
richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’allegato X del decreto legislativo n.
81/2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione
tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in
qualità di dirigente, come definito dall’articolo 3 del presente decreto.
Ca/ 15
ART. 18.
Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
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1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di
medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 51, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero dall’articolo 38, comma 1,
del decreto legislativo n. 81/2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia
possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici del ruolo professionale
dei sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attraverso le convenzione
di cui all’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal
presente capo, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le
disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità
psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di
impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto
legislativo n. 81/2008.
3. Per gli adempimenti previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2008, il libretto sanitario e di rischio, di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1984, n. 210, è integrato con la cartella sanitaria e di rischio, di
cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81/2008.
4. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti, di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008,
è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con direttive del
Dipartimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le medesime direttive individuano le procedure per lo svolgimento
degli accertamenti e la periodicità degli stessi, da valutarsi in relazione ai settori di
impiego del personale.
CAPO I V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19.
Abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto
interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Ca/ 16
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
Ca/ 17
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