ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “RIDOLFI - ZIMARINO” Via Colle Comune, 6 - 66020 SCERNI (CH) Tel. 0873-914006 Cod.Mec.CHTA02000X Cod.Fiscale 83001610696 Fax 0873-919027 e-mail: [email protected] REGOLAMENTO DI ISTITUTO Adottato dal Commissario Straordinario in data 2 Ottobre 2015 su proposta del Collegio dei Docenti in data 28 Settembre 2015 Il COMMISSARIO STRAORDINARIO - VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 999 del 30 Settembre 2013, con la quale è stato determinato il piano regionale dell’offerta formativa per le province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e del dimensionamento della rete scolastica per le province di L’Aquila e Chieti, a partire dall’A.S. 2014/2015; - VISTO che è stato costituito l’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi – Zimarino” Scerni con l’accorpamento tra l’Istituto Tecnico Agrario “Ridolfi” di Scerni e l’Istituto Comprensivo “Zimarino” di Casalbordino; - CONSIDERATO che per gli istituti omnicomprensivi non sono ancora state emanate norme che regolino la costituzione degli organi collegiali, in quanto nel T.U. del 297/94 non sono previsti tali tipologie di scuole nell’ordinamento scolastico; - TENUTO CONTO che le funzioni del Consiglio di Istituto sono svolte pertanto da un Commissario Straordinario nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale. - VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione) - VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche) - VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto, che va a sostituire integralmente quelli in vigore nelle istituzioni scolastiche confluite nel nuovo Istituto Omnicomprensivo; ADOTTA il seguente REGOLAMENTO PREMESSA Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere noto a tutte le componenti scolastiche(Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto. A tale scopo, il presente Regolamento è suddiviso in: Titolo I – Organi Collegiali Dall’Art. 1 all’Art. 11 Titolo II – Vita della comunità scolastica Dall’Art. 12 all’Art. 29 Titolo III – Regolamento di Disciplina Dall’Art. 30 all’Art.37 Titolo IV – Diritti e Doveri delle Famiglie Dall’Art. 38 all’Art.40 Titolo V – Aspetti Sanitari Dall’Art. 41 all’Art.43 Titolo VI – Utilizzazione Locali Scolastici Dall’Art. 44 all’Art.49 Titolo VII – Attività Negoziale Dall’Art. 50 all’Art. 68 1 Titolo VIII – Regolamento Convitto Dall’Art. 69 all’Art. 91 Titolo IX – Regolamento Laboratorio Chimica Dall’Art. 92 all’Art. 98 Titolo X – Disposizioni Finali Dall’Art. 99 all’Art. 101 TITOLO I ORGANI COLLEGIALI Art.1 - Commissario Straordinario ( in sostituzione del Consiglio di Istituto) 1. Il Commissario Straordinario, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare, su proposta del Dirigente Scolastico: a. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento. b. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili. c. Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola. d. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi. Il regolamento inoltre deve stabilire le modalità: per l’uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della biblioteca; per la vigilanza degli alunni all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita dalla scuola; per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del T.U. (cfr. art. 6). 2. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime, per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il coordinamento dei Consigli di Interclasse. 3. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti. 4. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla partecipazione dell’ Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali. 5. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 6. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 7. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste all’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90 2 8. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti del decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. 9. Adotta provvedimenti di allontanamento dalle lezioni degli studenti per periodi superiori a 15 giorni 10. Approva la partecipazione della scuola: ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; a consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il P.O.F. di cui all'articolo 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. Art. 2 - Pubblicità delle sedute 1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche salvo quando nell’ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, in tal caso le relative delibere non sono soggette a pubblicazione. 2. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante pubblicazione all’Albo on Line della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate entro dieci giorni dalla relativa seduta. 3. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro tre giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. Art. 3 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessita o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. Art. 4 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 1. I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica. 2. All’interno di ogni Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono previsti un coordinatore e un segretario. Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal D.S. a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. Il coordinatore di classe: a. si occupa della stesura del piano didattico della classe; b. è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; c. ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; d. mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 3 e. controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; f. presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 3. Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 4. Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 5. Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado e da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 6. Nella scuola secondaria di II grado fanno parte del Consiglio di classe a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. Art. 5 - Rappresentanti di classe per la componente genitori 1. I genitori per diventare rappresentanti di classe devono avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti 2. Tutti i genitori (padre e madre hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 3. I rappresentanti degli studenti nella Scuola Secondaria II grado vengono eletti da tutti gli studenti della classe. 4. I rappresentanti dei genitori e degli studenti (scuola Secondaria II grado) nel Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione vengono eletti una volta l'anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come stabilisce la normativa vigente. Art. 6 - Ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 1. Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. Il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con gli alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti. Art.7 - Competenze e le funzioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione 1. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa dell'andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. 2. In particolare il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione esercita le sue competenze in materia di programmazione (predisposizione della Programmazione educativo-didattica , metodologia, mezzi e strumenti, secondo le indicazioni contenute nel P.O.F. dell'Istituto, valutazione e sperimentazione. 3. Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con relativa delibera. 4 4. Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i genitori. E’ necessaria, però, l’astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente sanzionato o il genitore di questi fa parte del Consiglio di classe 5. Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni. 6. Le competenze del Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, risultano diverse a seconda della sua articolazione che può essere semplice o composta. 7. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le competenze relative: alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare: a. attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; b. definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti; c. controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite; d. pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere; e. alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica; f. alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe. 8. Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (articolazione composta) spettano le seguenti competenze: a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica b) proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi. c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Art. 8 - Privacy nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione con la presenza dei rappresentanti di classe 1. Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe, non si può parlare di casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli studenti interessati. 2. Gli unici organismi che discutono problemi singoli specifici sono i Consigli di Classe chiusi e riservati ai soli docenti, le Commissioni disciplinari e il Commissario Acta. Art. 9 - Convocazione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione 1. I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore 2. La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata. 3. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni 5 Art. 10 - Assemblee studentesche Riferimenti normativi Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14 Circolare ministeriale 312/1979, par. I 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, "non e' rimesso a facoltà discrezionale del D.S. o di altri organi" ; 2. L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni. 3. Possono essere svolte – nei limiti di una al mese – sia l'assemblea d'istituto, fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l'assemblea d'istituto durante l'orario delle lezioni. Si può svolgere un'assemblea di classe della durata di due ore. 4. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 5. Durante le assemblee gli studenti non possono lasciare i locali dove esse si svolgono; coloro che non partecipano rimangono in classe con l’insegnante. Art. 11 - Consulta degli studenti 1. La Consulta Provinciale degli Studenti - CPS - è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale. È composta da due studenti per ogni Istituto Secondario Superiore della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti gli studenti della scuola. Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dal Dirigente responsabile del CSA. Dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare. 2. Le funzioni delle Consulte sono: a. assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori; b. ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; c. formulare proposte che superino la dimensione dei singolo istituto; d. stipulare accordi con gli Enti Locali, la Regione e le Associazioni, le Organizzazioni del mondo dei lavoro; e. formulare proposte ed esprimere pareri al CSA, agli Enti Locali competenti e agli organi collegiali territoriali; f. istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti; g. progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale; h. designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4). 6 TITOLO II VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 12 - Comunicazioni interne 1. I docenti sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni e circolari interne pubblicate sul sito web della scuola, all’Albo Elettronico e/o trasmesse dalla Segreteria ( utilizzando le caselle di posta elettronica personale comunicate alla stessa). Sarà cura del personale consultare con regolarità sia la propria posta elettronica che il sito istituzionale per mantenersi costantemente aggiornato sull’organizzazione del lavoro scolastico. Art. 13 - Comunicazioni esterne 1. E’ vietato agli alunni l’uso dei telefoni cellulari in tutte le loro modalità (comunicazione, ripresa di immagini o filmati, riproduzione audio; gli apparecchi la prima volta verranno ritirati dal docente e riconsegnati solo personalmente al genitore dell’alunno (fatti salvi i casi di cui al seguente art.4 comma 2). In caso di reiterata violazione del divieto il consiglio di classe adotterà i provvedimenti disciplinari previsti; per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari valutate da un docente di classe, gli alunni possono utilizzare il telefono della segreteria o della scuola. 2. I docenti e il personale in servizio non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. E’ fatto divieto a tutto il personale in servizio di utilizzare le attrezzature ed i locali della scuola per scopi personali. 3. I docenti devono tenere costantemente informate le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare utilizzando i colloqui individuali, il ricevimento su prenotazione e in caso di particolari problemi ogni mezzo utile disponibile: (diario degli alunni, telefono, comunicazioni via e-mail, ecc…). Art. 14 - Utilizzo degli spazi 1. È dovere degli studenti, nell’ambito di tutte le attività scolastiche tenere un contegno corretto, educato, responsabile, rispettoso dei compagni e di tutto il personale della scuola. Non sono consentiti i comportamenti che ledano la dignità o la sensibilità delle persone. 2. È vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi in tutti gli ambienti scolastici e in tutti i momenti dell’attività didattica. 3. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 4. Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Commissario, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica. 5. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori. Nelle aule, nei laboratori, nei servizi e nelle aree esterne devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Art. 15 - Intervallo 1. Primo ciclo: La ricreazione si effettua in corridoio nella zona antistante la propria aula. Solo in caso di comportamenti scorretti e nocivi per l’incolumità propria ed altrui, gli alunni fanno ricreazione nella propria aula. E’ fatto obbligo agli studenti di osservare un comportamento particolarmente corretto e prudente durante l’intervallo. 7 2. Istituto Tecnico Agrario: E’ consentita l’uscita degli studenti negli spazi esterni della scuola durante l’intervallo. Il Dirigente può revocare l’autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di sicurezza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni o comunque tengono comportamenti censurabili. La revoca può essere disposta anche per singoli studenti. Durante l’intervallo è consentito l’uso dei cellulari negli spazi esterni dell’edificio scolastico. Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono alla presidenza su fatti e comportamenti individuali e collettivi che turbino il regolare svolgimento dell’intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli studenti. 3. Durante l’attività didattica, è consentito l’allontanamento dai luoghi di svolgimento solo previa autorizzazione del docente e negli orari stabiliti. Nessuno è autorizzato a uscire dalle aule per recarsi in segreteria o rientrare nelle stanze, se ospite del convitto. 4. È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge. Il prelievo di bevande non alcoliche dai distributori è consentito solo all’ingresso, all’uscita e durante la ricreazione. 5. Gli alunni sono tenuti a sostare nei locali del bagno il minor tempo possibile per una migliore fruizione dei servizi igienici. I bagni sono vigilati dai collaboratori scolastici che segnaleranno ai docenti della classe eventuali situazioni problematiche nell’uso degli stessi. 6. E’ assolutamente vietato spostarsi tra i piani e sostare nell'atrio sia durante l'intervallo, sia durante le ore di lezione ( ad eccezione di quanto stabilito al punto 2). Eventuali spostamenti devono essere autorizzati esclusivamente dal personale docente. Per nessun motivo l'alunno può allontanarsi da scuola durante le ore di lezione senza la richiesta e la presenza di un familiare maggiorenne. 7. E' vietato mangiare, bere e masticare chewing-gum durante le ore di lezione. Art. 16 - Divieto di fumo 1. In seguito all’entrata in vigore il Decreto Legge n. 104, del 12 settembre 2013, all’art.4 (Tutela della salute nelle scuole), che estende il divieto di fumo della Legge 16 gennaio 2003. n. 3, art. 51 anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali ed aree di pertinenza esterne dei plessi che costituiscono l’I.O. ”Ridolfi-Zimarino“. Violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno soggette alle sanzioni amministrative previste. Tale divieto è esteso anche all’uso delle sigarette elettroniche. 2. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, pagamento di somma da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 – art. 1, comma 189 L.311/04, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per l’attuazione del presente divieto il D.S., ai sensi dell’art.4 lettera b del DPCM 14/12/95, individua nei responsabili di plesso i docenti incaricati di rilevare e segnalare eventuali infrazioni 3. Le trasgressioni degli alunni saranno sanzionate anche disciplinarmente. 4. Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. Art. 17 - Uscite anticipate, ritardi e assenze alunni 1. Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori richiedano l’uscita anticipata del proprio figlio, dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto o avviso sul diario, e ritirare l’alunno personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l’uscita solo su richiesta telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l’adulto delegato) per i minorenni rilasci una dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla segreteria, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte della scuola a partire dal momento del ritiro. 2. In caso di grave indisposizione di un alunno, sarà cura dell’insegnante di classe avvertire telefonicamente la famiglia, perché provveda in merito. 3. La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori per i minorenni devono giustificare sempre le assenze dei propri figli, personalmente o per iscritto. 8 4. Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di vacanza al loro interno), è indispensabile il certificato medico. In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione. 5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori per i minorenni tramite l'apposito libretto o diario e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prenderne nota sul registro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. 6. I docenti, in caso di dubbi sulla attendibilità delle giustificazioni prodotte, sono tenuti a contattare i genitori per una prima verifica, e in caso di mancanza di un positivo riscontro da parte delle famiglie ad avvisare il Dirigente Scolastico per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 7. I ritardi dovranno essere giustificati dai genitori per i minorenni il giorno stesso o quello successivo tramite il libretto o diario. Art. 18 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 1. I genitori possono comunicare con i docenti solo durante le ore predisposte per tali colloqui individuali o nella scuola primaria in concomitanza con le riunioni di programmazione. 2. In caso di problematiche che comportano urgenti interventi è possibile incontrare i docenti informando, tramite il collaboratore scolastico di plesso, l’insegnante. 3. Non è consentito in modo abituale consegnare durante le ore di lezione materiale di qualsiasi genere in classe (quaderni, merende, ecc….). 4. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio e al termine delle attività didattiche, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico e le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia in caso d’ingresso comune. 5. I genitori di alunni diversamente abili o temporaneamente ostacolati nella deambulazione sono autorizzati ad accompagnare i propri figli fino alle aule se questo compito non fosse previsto o predisposto con personale coadiuvante. Altresì sono autorizzati ad entrare e a uscire 5 minuti prima del suono della campanella. 6. In nessun caso i medesimi possono interferire nella relazione educativa, che resta di esclusiva competenza dei docenti. Art. 19 - Zainetti e altro materiale 1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. Art. 20 - Diffusione di materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello prodotto dalla scuola e/o dalle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. È garantita la possibilità di informazione agli alunni da parte di Enti, Associazioni culturali ecc. con finalità coerenti con fini istituzionali previa valutazione del D.S., escludendo,comunque, la divulgazione di materiale con scopi pubblicitari e/o commerciali. 4. Qualsiasi richiesta di denaro come corrispettivo per l’acquisto di materiale di qualsiasi natura ( libri, giornali, materiale digitale, ecc……), anche se finalizzata ad iniziative di solidarietà, deve essere preventivamente autorizzata dal Commissario. 5. È esclusa dal divieto la consueta vendita di arance organizzata dall’AIRC nella campagna “Arance per la vita” e la vendita delle uova di Pasqua per “For Life” 9 Art. 21 - Sciopero 1. Nel caso in cui non si possa garantire il normale svolgimento delle lezioni dopo l’apertura della scuola, gli alunni presenti saranno suddivisi in gruppi e affidati per la sola sorveglianza ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 2. Le famiglie saranno preavvisate con congruo anticipo - almeno tre giorni - sul servizio che la scuola potrà garantire, e dovranno firmare tempestivamente la comunicazione sul diario. 3. I genitori avranno cura di verificare la data, la durata dello sciopero e di accertarsi dell’avvenuta apertura della scuola. Art. 22 - Esoneri 1. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore se minorenne unita al certificato del medico di famiglia. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù dovrà essere presentato il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 2. Gli studenti esonerati dalle attività motorie saranno valutati sulla base del programma di studio della disciplina. 3. I genitori degli alunni che intendono non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica in attuazione della normativa vigente devono segnalare alla scuola tale opzione compilando il relativo modello ministeriale all’atto di iscrizione. Art. 23 - Progetti con oneri a carico delle famiglie 1. La scuola su richiesta delle famiglie o per una propria scelta formativa, quando non sono presenti al proprio interno le professionalità richieste, può avvalersi di esperti esterni retribuiti attraverso un contributo dei genitori o di altri soggetti esterni (comuni, banche, associazioni ecc….) 2. La partecipazione della classe a tali attività è subordinata alla possibilità che tutti gli alunni, nessuno escluso, possano partecipare. 3. Il Dirigente Scolastico valuterà per ogni classe: a. la presenza di un numero di famiglie aderenti rispondente alla quasi totalità delle stesse ed b. in caso di alcune non adesioni la disponibilità dell’esperto esterno ad applicare un importo forfettario per tutta classe; c. le modalità organizzative utili affinché il contributo richiesto sia della stessa entità per tutte le classi del plesso. 4. Nella scuola primaria sono privilegiate le collaborazioni con esperti esterni che, avendo già operato nello stesso plesso con successo, sono riusciti ad instaurare con genitori ed alunni un rapporto di consolidata reciproca stima e fiducia. Art. 24 - Vigilanza sugli alunni 1. I docenti che accolgono gli alunni hanno l’obbligo di trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L’inizio delle lezioni che sarà annunciato secondo gli orari in vigore nei vari plessi da un suono prolungato della campanella. 2. L’insegnante ha il compito di sorveglianza senza soluzione di continuità ed è tenuto ad una costante vigilanza dei propri alunni e di quelli che gli venissero affidati momentaneamente per assenza dei colleghi. 3. L’obbligo della vigilanza si estende agli insegnanti accompagnatori di allievi in viaggio di istruzione, visite guidate, cerimonie, spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, cioè in tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate ed approvate dagli Organi Collegiali della Scuola. 4. La vigilanza deve essere esercitata a cura degli insegnanti anche durante la mensa e nell’intervallo delle lezioni; durante l’intervallo dovrà essere assicurata la presenza del personale ausiliario. Durante le ore di 10 lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi valutati dal docente responsabile. 5. Gli insegnanti devono accompagnare la classe all'uscita e vigilare affinché non si verifichino situazioni di pericolo e/o episodi di bullismo o aggressione. 6. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse. 7. I docenti al termine dell’ultima ora di lezione si accerteranno prima di lasciare l’aula che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 8. In attesa dell’insegnante supplente, l’insegnante referente di plesso dovrà disporre tutte le soluzioni utili a garantire la vigilanza degli alunni fino all’arrivo del sostituto. In caso di assenza o di ritardo di un docente, o nel caso in cui l’insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi; in attesa del supplente, o dell’insegnante titolare si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all’evenienza: a. farsi sostituire da un altro insegnante; b. affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico (soluzione eccezionale anche se legittimamente prevista); c. affidare la sorveglianza ad altri insegnanti distribuendo gli alunni in più classi. d. le scolaresche saranno accompagnate durante l’uscita per gruppi classe, con calma ed in modo ordinato. Art. 25 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 1. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell’offerta formativa e, pertanto, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Verranno privilegiate: a. per i viaggi di un giorno, mete e località di forte interesse storico- culturale e/o ambientale del nostro territorio e della nostra regione; b. per i viaggi di più giorni, al fine di ridurre i potenziali rischi connessi al pernottamento negli alberghi, le formule dei “campi-scuola” (dove, alle visite guidate dei monumenti si alternano attività sportive e ricreative in grado di fornire ai ragazzi delle esperienze maggiormente formative); c. le occasioni di scambi all’estero come veicolo di promozione di una dimensione europea della cittadinanza; d. le iniziative con mete e sistemazioni alberghiere che permettono il contenimento dei costi. Art. 26 - Tipologie e condizioni per lo svolgimento 1. I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, (Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992) che si possono così sintetizzare. a. visita guidata (di durata giornaliera); b. viaggio d’istruzione (di più giorni); c. uscita didattica (in orario scolastico) che, di norma, si svolge sul territorio in cui è ubicata l’Istituzione scolastica; d. viaggi connessi ad attività sportiva, concorsi, premiazioni; e. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (orientamento scolastico) 2. Per ciascun anno scolastico sarà possibile effettuare: un solo viaggio di istruzione di più giorni, fino ad un massimo di sei giorni per le classi terze delle scuole medie e di tutte le classi dell’I.T.A.; ogni classe del primo ciclo potrà effettuare un massimo di quattro visite guidate comprese le uscite didattiche che necessitano il ricorso al noleggio autobus. 3. Il numero minimo di alunni per permettere la partecipazione di una classe è di 2/3 del totale. Il conteggio deve avvenire considerando i genitori che hanno rilasciato autorizzazione e versato l’acconto richiesto. In caso di rinuncia, la scuola rimborserà la quota versata previa detrazione dei costi già sostenuti e delle eventuali penalità previste. 11 4. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai genitori, i quali nell’autorizzazione devono dichiarare di sollevare i docenti e la scuola da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili all’incuria dei docenti accompagnatori; essa deve essere consegnata ai docenti all’uopo delegati, almeno il giorno prima della data stabilita per l’effettuazione della visita o del viaggio. La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all’inizio dell’anno scolastico, una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà e in tal caso i genitori verranno messi al corrente, di volta in volta, circa la data e la destinazione della visita o del viaggio. 5. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato per infortuni e responsabilità civile. 6. Gli eventuali alunni non autorizzati dalla famiglia a partecipare alle visite guidate, alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione, sono ugualmente tenuti alla frequenza scolastica e verranno inseriti in altre classi. 7. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione, nonché per i viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio e di valido documento sanitario. Fanno eccezione i bambini della scuola dell’infanzia che, dato la loro tenera età, effettueranno brevi gite. Art. 27 - Fasi procedurali 1. Il Collegio dei Docenti, con l’approvazione del POF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si devono attenere nelle proposte dei viaggi e delle visite nonché i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete. 2. I Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione formulano, entro il 15 Novembre, le proposte per tutte le tipologie di viaggi individuando: gli itinerari del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo; i docenti accompagnatori disponibili prevedendo eventuali sostituti; il periodo di effettuazione; la mete o le varie mete; i tempi. 3. Dopo la presentazione delle proposte il Dirigente Scolastico, entro il 30 Novembre, verifica la loro fattibilità sotto l’aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all’attività negoziale con la agenzie e le ditte di noleggio per la realizzazione dei viaggi, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 8. Per ciascun tipo di uscita verranno compilati i modelli predisposti dalla segreteria, rispettando le scadenze indicate e le istruzioni per le richieste di avvio della procedura. Non saranno accolte richieste senza indicazione dei docenti accompagnatori ed eventuali supplenti. 9. Nelle uscite deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. 10. Nel caso di progetti rientranti nella programmazione di classe/interclasse/intersezione che prevedano ripetute uscite in ambito rionale, è possibile chiedere un’unica autorizzazione cumulativa annuale. 11. Nel caso l’uscita venga rimandata per cause di forza maggiore, non è necessario richiedere nuovamente l’autorizzazione alle famiglie. 12. La partecipazione dei genitori degli alunni in condizioni di limitazioni temporanee nell’autonomia è consentita soltanto se richiesta o comunque autorizzata dagli insegnanti, secondo modalità (numero, utilizzo di mezzi di trasporto, ecc.) che, nell’eventualità, verranno di volta in volta comunicate. Il costo del viaggio è a carico comunque dei partecipanti. 13. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di disabilità è consentita la presenza di: personale socio-educativo assegnato dal Comune, genitori (a proprie spese), collaboratori scolastici, volontari di enti accreditati per l’assistenza 14. Nel caso che in una classe si rilevino comportamenti collettivi ripetutamente indisciplinati il Consiglio di Classe può escludere la stessa dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione. 12 Art. 28 - Criteri per la formazione delle classi 1. Le classi saranno formate da una apposita commissione all’inizio del nuovo anno scolastico corso distribuendo gli alunni in modo da formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro (numero, per genere, profitto, provenienza, comportamenti problematici ecc…). L’attribuzione alle sezioni, una volta risolti i casi particolari, verrà effettuata con la pratica del sorteggio pubblico. La commissione formata dalle docenti delle classi ponte raccoglierà tutte le informazioni utili ad avere una approfondita conoscenza degli alunni (valutazioni, osservazioni dei docenti, certificazioni specialistiche, anticipi ecc…). 2. Le eventuali richieste dei genitori, debitamente motivate in forma scritta, saranno esaminate dalla commissione e soddisfatte solo se non in contrasto con i criteri di cui al punto(1) 3. I figli o parenti dei docenti in servizio fino al quarto grado di parentela non saranno, di norma, iscritti nei corsi in cui gli stessi esercitano la loro attività didattica 4. Gli alunni stranieri di recente immigrazione, tenendo presenti le indicazioni delle linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri, saranno equamente distribuiti nelle classi tenendo conto del livello di alfabetizzazione e dell’età anagrafica. In caso di iscrizioni in corso d’anno la scelta della classe sarà effettuata dal Comitato di accoglienza sentito il parere dei coordinatori della classe interessata all’inserimento 5. Gli alunni fratelli e sorelle saranno inseriti nella stessa classe e sezione solo se richiesto dalle famiglie 6. Gli alunni non ammessi saranno inseriti in via ordinaria nelle classi di provenienza. Eventuali richieste di trasferimento ad altra sezione, opportunamente valutate e motivate in collaborazione con i coordinatori delle classi interessate, saranno effettuate dal Dirigente Scolastico. Art. 29 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 1. Garantire la continuità didattica di insegnamento con il precedente anno scolastico nelle classi e su eventuali progetti pluriennali, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio. 2. Valorizzare le particolari e specifiche competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti nel POF e inoltre per gli insegnanti di sostegno quelle riferite alla tipologie di disabilità presenti 3. Nella scuola primaria distribuire i docenti in modo da garantire una equa distribuzione delle risorse a disposizione per avere tra i vari plessi un numero equilibrato di ore di compresenza aggiuntive; garantire personale stabile in tutti i plessi tenendo anche conto della presenza di docenti che a vario titolo utilizzano i permessi previsti dalle norme vigenti. 4. In caso di concorrenza di più docenti per un nuovo posto l’assegnazione, fatto salvo il rispetto dei precedenti criteri e di eventuali motivate decisioni del D.S., sarà disposta con priorità per i docenti già titolari e successivamente sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie TITOLO III REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 30 - Principi e finalità 1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 2. In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato 13 dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi: a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. b. La responsabilità disciplinare è personale. c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. d. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza. e. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello alunno incolpato. f. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. g. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Art. 31 - I diritti degli alunni e delle alunne 1. Gli alunni hanno diritto: a. ad una formazione educativa e didattica che rispetti l’identità di ciascuno, che orienti e che sia aperta alla pluralità d'idee; b. alla continuità dell’apprendimento ed ad essere guidati alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie inclinazioni; c. a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti e tuteli il diritto dello studente alla riservatezza; d. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; e. a conoscere le finalità e gli obiettivi del percorso didattico; f. ad una valutazione formativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione; g. ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative; h. a usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; i. all’accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; j. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; k. alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; l. ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 2. I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all’informazione. 3. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Art. 32 - I doveri 1. Gli alunni hanno il dovere di: a. frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l’orario scolastico; b. assolvere gli impegni di studio; c. garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia; 14 d. assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il capo d'istituto e tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona; e. comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l’attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione; f. rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola; g. osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza. Art. 33 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all’art. 32 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.). Si distinguono: a. mancanze disciplinari; b. mancanze gravi c. mancanze gravissime. 2. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalle tabelle allegate al presente regolamento di cui è parte integrante (Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3). 3. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 4. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 5. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. 6. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 7. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Art. 34 - Sanzioni disciplinari 1. Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che: a. sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato e alla recidività; b. tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti; c. sono ispirati al principio della riparazione del danno; d. tengono conto della situazione personale dello alunno; e. devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. 2. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori: a. rimprovero verbale privato o in classe; b. esonero da attività a carattere ludico; c. comunicazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale; d. convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico; e. ammonizione scritta; 15 f. esonero dalla partecipazione ad attività didattico – ricreative (uscite, recite,gite ecc…); g. sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni, con obbligo di presenza a scuola. 3. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali: a. assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati) b. aiuto ai compagni; c. sostituzione degli oggetti danneggiati. d. pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro; e. presentazione di scuse pubbliche 4. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto. 5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d’anno dello alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all’Istituto che lo accoglie. Art. 35 - Procedimento sanzionatorio 1. Il provvedimento disciplinare è erogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. 2. In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l’ammonizione scritta sul libretto personale/diario, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori. 3. In caso di infrazioni gravi, il Dirigente Scolastico, sentito l’ alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l’alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l’Istituto. In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro insieme alle eventuali giustificazioni dell’allievo. 4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe. 5. In caso di infrazione che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni: a. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello alunno e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell’accaduto. b. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello alunno, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello alunno e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano contro - interessati, anche essi devono essere avvertiti dell’avvio del procedimento. c. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. d. I genitori dell’alunno sono invitati alla riunione perché espongano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. e. Il Consiglio di interclasse, uditi i genitori dell’alunno ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. f. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare che è immediatamente esecutivo. 16 g. Nel caso di sospensione dalle lezioni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di interclasse, contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia in quali attività lo scolaro sarà impegnato e da chi sarà vigilato. Art. 36 - Organo di garanzia 1. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto: a. dal D.S. che ne assume la presidenza, b. da un docente eletto dal Collegio dei Docenti (+ un supplente), c. per il primo Ciclo da due rappresentanti dei genitori eletto durante le elezioni dei rappresentanti in seno ai consigli di classe (+ un supplente), d. per l’Istituto Tecnico Agrario da un rappresentante degli alunni eletto durante le elezioni dei rappresentanti in seno ai consigli di classe (+ un supplente) e da un rappresentante dei genitori eletto durante le elezioni dei rappresentanti in seno ai consigli di classe (+ un supplente) 2. Contro le sanzioni è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla ratifica del provvedimento ai genitori o agli alunni maggiorenni che decide in via definitiva. 3. In caso di assenza o conflitto di interessi il componente sarà sostituito in base alle proprie funzioni da un supplente. 4. L’Organo di Garanzia ha durata annuale. 5. L'Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri). Le decisioni sono prese a maggioranza. Il ricorso è accolto dall’Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l’opzione espressa dal presidente. 6. Di tutte le riunioni dell’organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti. 7. L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento. 8. Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo. Art. 37 - Procedimento per i ricorsi 1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell’alunno o l’alunno se maggiorenne, al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l’infrazione. 2. Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difensivi. 3. L'Organo di Garanzia, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato. 4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all’Ufficio di Segreteria per la comunicazione all'interessato. 17 Allegato 1 a. Doveri Mancanze disciplinari Sanzioni e interventi educativi accessori Mancanze disciplinari Organo competente Frequentare Presentarsi alle lezioni in ritardo regolarmente le lezioni e rispettare Assenze non motivate con puntualità l’orario scolastico Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia In caso di reiterazione, dopo 5 Dirigente ritardi consecutivi e non Scolastico giustificati l’alunno viene ammesso a scuola solo se accompagnato da uno dei genitori Assolvere gli Non dimostrare impegno e impegni di studio partecipazione durante l’attività didattica Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato Non eseguire i compiti assegnati per casa Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni Non portare a scuola il diario, che rappresenta il necessario utile strumento di comunicazione tra Scuola e Famiglia, o non utilizzarlo in modo ordinato e idoneo Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni tra scuola e famiglia Richiamo orale Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola Assegnazione di un compito di rinforzo Comunicazione scritta alla famiglia sul diario In caso di reiterazione: convocazione dei genitori Dirigente Scolastico Assumere un Provocare verbalmente i compagni comportamento corretto verso i compagni e gli eventuali ospiti Richiamo orale. Scuse pubbliche. Docente di classe Comunicazione scritta famiglia sul diario. In caso di reiterazione: convocazione dei genitori Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l’attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula Schiamazzare o scorrazzare attraverso i corridoi, spostarsi da un piano all’altro durante la ricreazione Cambiare posto in classe senza il permesso degli insegnanti Giocare o chiacchierare, disturbando durante le attività scolastiche Uscire dall’aula durante il cambio dell’ora, in attesa dell’arrivo del docente Portare a scuola materiali non pertinenti alle attività Usare il cellulare a scuola Docente di classe Docente di classe alla Dirigente Scolastico Richiamo orale Docente di Comunicazione scritta alla classe famiglia sul diario; Assegnazione di un ulteriore lavoro a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati) Sequestro del materiale non pertinente e sua restituzione solo ai genitori In caso di reiterazione: convocazione dei genitori. Dirigente Scolastico 18 Allegato 2 b. Doveri Mancanze disciplinari gravi Mancanze disciplinari Assumere un Mancare di rispetto al Dirigente comportamento Scolastico, al personale della scuola con corretto e rispettoso parole e/o gesti offensivi verso il capo d'istituto, tutto il Assumere un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti personale della scuola e i compagni Insultare o umiliare i compagni e gli eventuali ospiti Usare parole e gesti indecorosi, “doppi sensi” e allusioni di stampo volgare Interventi educativi mirati Ammonizione scritta. Risarcimento del danno. In caso di reiterazione convocazione dei genitori Organo competente Docente di classe Consiglio classe sospensione dalle lezioni Dirigente Scolastico Ammonizione scritta Docente di classe di Effettuare video riprese non autorizzate Mancato rispetto delle proprietà altrui; non restituire ai compagni le cose loro sottratte o avute in prestito Ricorrere a giochi maneschi Rispettare ed aver Non rispettare l’ambiente e l’arredo cura dell’ambiente scolastico, danneggiandolo o scolastico, utilizzare sporcandolo correttamente le Usare in modo scorretto e/o improprio attrezzature e i attrezzature e sussidi didattici sussidi didattici in arrecandovi danno. genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola Osservare le Portare a scuola oggetti che possono disposizioni attinenti danneggiare le persone e l'ambiente in alla organizzazione e generale. alla sicurezza Risarcimento del danno da parte delle famiglie. Comunicazione scritta alla famiglia Sospensione dalle lezioni nei casi Consiglio di classe più gravi Dirigente Scolastico Sequestro del materiale In caso di reiterazione: - Convocazione dei genitori - Sospensione dal convitto Docente di classe Consiglio di classe Dirigente Scolastico 19 Allegato 3 c. Doveri Mancanze disciplinari gravissime Mancanze disciplinari Attenzione al rispetto Aggressione fisica della dignità della Offesa con immagini o scritti, al persona. decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale Interventi educativi mirati Sospensione temporanea lezioni (da 1 a 15 giorni) dalle Consiglio di classe Sospensione temporanea lezioni (oltre 15 giorni). dalle Dirigente Scolastico Commissario Straordinario Sospensione dall’Istituto Espulsione dall’Istituto Offesa alla morale, alla scuola, alle istituzioni. Osservare le disposizioni Comportamenti che determinino attinenti alla sicurezza uno stato di pericolo per della comunità scolastica l’incolumità delle persone e tali da ingenerare un elevato allarme sociale Produzione di infortunio doloso Organo competente Consiglio di classe Commissario Acta Dirigente Scolastico 20 TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE Art. 38 - Diritti e doveri della famiglia 1. L’intento di realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno rende prioritario il rapporto scuola-famiglia, fondato sui principi di partecipazione, responsabilità, condivisione, trasparenza, al fine di creare le sinergie necessarie al raggiungimento delle finalità formative della Scuola. 2. Nel nostro Istituto tale partecipazione si concretizza in momenti prettamente istituzionali quali gli Organi Collegiali (Consigli d’Interclasse, di classe, d’Intersezione, di Istituto e Giunta esecutiva) e in momenti caratterizzati da una maggiore autonomia organizzativa e gestionale, quali assemblee di classe (art. 15 del T. U. delle disposizioni legislative in materie di istruzione n°297/1994). 3. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione ed interclasse/classe possono avanzare proposte in merito alle varie attività, esprimere pareri sulle problematiche emerse nella classe; inoltre hanno il dirittodovere di convocare, nei modi e nelle forme opportune, assemblee dei genitori per illustrare e discutere l’andamento disciplinare e didattico della classe. 4. Il calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per ciascun ordine di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle famiglie. I genitori ricevono nel primo colloquio individuale dopo l’iscrizione le credenziali di accesso al registro elettronico. 5. Le comunicazioni per i genitori saranno dettate sul diario scolastico, consegnate agli alunni su fogli fotocopiati, pubblicate sul sito web della scuola. 6. Le comunicazioni, per le quali è richiesta la firma dei genitori per presa visione, devono essere firmate con sollecitudine ed il controllo delle firme sarà fatto dall’insegnante della 1° ora. 7. I genitori sono tenuti a controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni, al fine di evitare l'uso all'interno della scuola di materiale pericoloso per l’incolumità degli stessi: temperini (piccoli coltelli a serramanico), forbici appuntite, oggetti/giochi taglienti o acuminati o comunque non idonei all’attività didattica. I genitori sono personalmente responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose. 8. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse e di Classe in via ordinaria non è consentito ai figli l'accesso all'edificio, in quanto il personale insegnante è impegnato in tale attività ed i collaboratori scolastici sono impegnati nelle pulizie e/o sorveglianza degli ingressi. 9. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all’interno dell’edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose. Art. 39 - Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235 del 21/11/07) 1. I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 2. I genitori all’atto dell’iscrizione sono invitati a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità con la scuola per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti, l’importanza del “valore” scuola per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale. Art. 40 - Infortuni 1. E’ dovere di tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici vigilare sugli alunni, affinché siano impediti comportamenti che possano arrecare danni a se stessi o ad altri e che gli strumenti potenzialmente 21 pericolosi ma utili a fini didattici (taglierini, punteruoli…) devono essere utilizzati solo sotto la sorveglianza dei docenti che sono responsabili dell’attività; 2. Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria, del personale scolastico e degli alunni. 3. In caso di improvviso malore o se un alunno abbia un infortunio, il docente presente in aula interviene e fa una prima valutazione sulla gravità dell’accaduto. Se ritiene che sia necessario attivare la procedura di emergenza chiama un Addetto al Primo Soccorso. 4. L’addetto al Primo Soccorso valuta sulla base delle proprie conoscenze e della propria formazione il da farsi .Contemporaneamente la scuola avvertirà un familiare dell’alunno di quanto accaduto richiedendo se possibile la loro immediata presenza a scuola. Nei casi ritenuti gravi si procede alla chiamata immediata del 118. 5. Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente Scolastico e a presentare una relazione sull’accaduto, precisando quali sono stati i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza. TITOLO V ASPETTI SANITARI Art. 41 - Somministrazione farmaci 1. La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; la scuola: Dirigente Scolastico, personale docente ed ATA; i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente; gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. 2. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, sono attuati, se presenti, protocolli di intesa tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le ASL competenti. 3. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e che tale farmaco può essere somministrato senza pericolo da personale non sanitario. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci dei genitori: effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 4. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire 22 l’assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Art. 42 - Pediculosi 1. Qualora si rilevasse la presenza di pidocchi, i docenti, dopo aver informato il Dirigente Scolastico, formulano avviso scritto ai genitori invitandoli a controllare i propri figli e a sottoporli, se necessario, a cura profilattica, secondo le indicazioni fornite dalla pediatria di Comunità dell’ ASL. Qualora il problema persistesse, il Dirigente Scolastico chiede l’intervento del competente servizio sanitario. Art. 43 - Intolleranze e allergie alimentari 1. Eventuali controindicazioni alimentari (intolleranze, allergie ecc.) dovranno essere comunicate alla segreteria che provvederà a trasmettere la segnalazione all’ASL per le valutazioni del caso. 2. I genitori sono tenuti a segnalare alla scuola eventuali allergie o problemi di natura sanitaria (con supporto di apposito certificato medico) per permettere gli opportuni immediati interventi di prevenzione e provvedere alla segnalazione presso la ASL del caso per quanto di sua competenza. TITOLO VI UTILIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI Art. 44 - Concessione dei locali scolatici e servizi a terzi: Principi fondamentali Riferimenti normativi: DPR n° 616 del 24/7/1977; Legge n° 517 del 4/8/1977 Legge n° 216 del 17/7/1991 D.I. 44/2001. 1. Gli ambienti scolastici (locali, laboratori, convitto, giardini e cortili) possono essere concessi ad Istituzioni o Enti Pubblici, Associazioni o Gruppi organizzati privati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione formativa, culturale, sociale e civile dei cittadini previa acquisizione di Nulla Osta dell’Ente Locale proprietario (Provincia e Comune). 2. Il convitto può ospitare soggetti con i requisiti di cui al punto 1, per periodi temporanei, durante le attività didattiche e nei periodi di sospensione; 3. Le palestre e gli spazi sportivi esterni possono essere concessi al di fuori dell’orario scolastico a società sportive delle federazioni e degli enti di promozione sportiva; 4. L’utilizzo degli spazi e delle attrezzature di cui al punto “1” e “2” può essere temporaneo (uno o due giorni) o prolungato (più di due giorni) il Commissario ad Acta delega al D.S. le concessione ad uso temporaneo. 5. Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno comunque priorità su qualunque altro diverso utilizzo. Art. 45 - Modalità di richiesta 1. Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere rivolta per iscritto al Dirigente e all’Ente proprietario: a. Sette giorni prima della data d’uso per uso temporaneo; b. All’inizio di ogni anno scolastico per un uso prolungato. 23 Nella richiesta devono essere indicati: a. inizio e termine dell’attività; b. date ed orario; c. scopo della richiesta; d. dati del soggetto richiedente e del Responsabile legale (atto costitutivo della Associazione e statuto se non già accreditata) e. locali che si intendono utilizzare; f. numero delle persone coinvolte presumibilmente; g. eventuali altri servizi richiesti: utilizzo di aule multimediali, accesso al servizio mensa ecc.; h. dichiarazione di assunzione di responsabilità; i. estremi del Nulla Osta dell’Ente proprietario. Art. 46 - Corrispettivi economici 1. L’Istituto redigerà specifiche convenzioni con gli Enti di competenza, che regoleranno aspetti economici e normativi di competenza reciproca. 2. Nel caso di assenza di convenzioni, il contributo giornaliero o forfettario, per l’uso temporaneo dei locali, può essere stabilito dal D.S. d’intesa con l’Ente proprietario. Art. 47 - Responsabilità del Concessionario 1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 2. L'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi. Art. 48 - Doveri del Concessionario 1. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; b. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; c. lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; d. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; e. custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati; f. restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; g. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica; h. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; i. comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente Scolastico i danni eventualmente riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature; j. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 24 Art. 49 - Decadenza, Revoca, Recesso 1. L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. 2. In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente Scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. 3. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne immediata comunicazione alla scuola 4. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca. 5. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza. TITOLO VII ATTIVITÀ NEGOZIALE Art. 50 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 1/2/2001, n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – l’attività amministrativa inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell’art. 33, comma 2, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a. contratti di sponsorizzazione; b. contratti di locazione di immobili; c. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, da parte dei soggetti terzi; d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e. alienazione dei beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f. acquisto ed alienazione di titoli di stato; g. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali. Art. 51 – Principi e ambiti di applicazione per forniture di beni e servizi 1. L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico , nonché la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001. 2. L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficienza dell’azione, nonché il perseguimento degli obiettivi dell’istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 25 4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti). 5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia. 6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria (5 milioni di euro / 200.000 euro), si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale. 7. Il fondo per le minute spese, di cui all’art. 17 del D.I. n. 44/2001, viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA. Art. 52 – Acquisti, appalti e forniture 1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Commissario Straordinario. 2. L’attività gestionale e contrattuale compete al Dirigente Scolastico, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario. Il Dirigente, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare, individua le Ditte da interpellare, sceglie i preventivi di spesa da acquisire, sottoscrive i contratti e/o gli ordini del materiale avvalendosi dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato ricorrendo al mercato elettronico(CONSIP – MEPA) e in subordine a consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti i idoneità morale, di capacità tecnico –professionale, di capacità economico-finanziaria. 4. L’acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: a. Offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri criteri stabiliti dal mercato; b. Miglior offerta di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche. Art. 53 – Acquisizione di beni e servizi in economia 1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con seguenti modalità: Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 10.000,00 con esclusione dell’IVA (art. 1, comma 1, del D.I. 44/2001) è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico. Gara informale: per lavori servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000, e superiore a € 10.000,00, si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ossia il procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dal Dirigente o sulla base di ricerche di mercato. Cottimo fiduciario: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisto di beni e servizi il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato. Art. 54 – Procedure per l’affidamento diretto 1. Il limite di spesa, di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, è fissato a € 10.000,00 IVA esclusa. 2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite, il Dirigente Scolastico provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, 26 garantendo comunque i principi di economicità, trasparenza, rotazione , parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 3. A tal fine si ritiene opportuno l’applicazione della nota MIUR prot. 2674 del 05/03/2013. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell’istituto o perché la ditta è l’unica produttrice del prodotto/ servizio (caso dell’unico fornitore). 4. Al fine di identificare il limite (al di sopra o al di sotto dei 10.000,00 euro) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura. Art. 55 – Procedure per la gara informale – Contrattazione ordinaria 1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 10.001,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art. 34, comma 1, del D.I. N. 44/2001, procede all’esame delle convenzioni quadro aperte da CONSIP, in caso di bene non reperibile alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dal Dirigente Scolastico o sulla base di ricerche di mercato, al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo e, nello stesso tempo, di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa. 2. Al Dirigente compete l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo. 3. Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente. 4. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente: a. Descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio o bene; b. Eventuali garanzie; c. Criteri di aggiudicazione a seconda delle caratteristiche; d. Quantità dei beni richiesti; e. Data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura; f. Modalità e termini di pagamento; g. Modalità di presentazione dell’offerta; h. Termini di presentazione dell’offerta; i. Eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; j. Informativa sulla privacy; k. Avviso che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola con il versamento dei contributi e con il pagamento delle imposte e delle tasse; l. Qualora nella lettera d’invito si indichino marchi o denominazioni di prodotti è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere, se possibile, l’utilizzazione della dicitura “… o equivalenti”. 5. Le lettere di invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità e che dispongano di una ricevuta di invio e, pertanto, anche con posta elettronica. Di norma la presentazione delle offerte avviene tramite il servizio postale in plico raccomandato o consegna a mano, in busta chiusa, con chiara dicitura esterna,. In caso di acquisti di modesta entità o in caso di urgenza, le offerte possono essere presentate anche per posta elettronica. 6. Per acquisti consistenti e particolari , il Dirigente Scolastico può nominare una Commissione per la valutazione delle offerte, di cui fanno parte: il Dirigente Scolastico, il DSGA, un’assistente amministrativo e un docente. 7. L’apertura di tutte le buste avviene contemporaneamente in presenza della Commissione. 27 8. Una volta predisposto il prospetto comparativo da parte del DSGA, il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del contraente secondo i criteri indicati nel bando. 9. Il Dirigente Scolastico comunica l’affidamento all’aggiudicatario. 10. E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 11. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. Art. 56 – Procedure per acquisti superiori a € 40.000,00 1. Per importi di spesa superiori a € 40.001,00 (IVA esclusa), l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Art. 57 - Contratto 1. Il Dirigente Scolastico, conclusasi la procedura di selezione, provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto o lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto. 2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo e il termine di consegna, l’intestazione della fattura, il termine di pagamento e le condizioni di fornitura. Art. 58 – Tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche 1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni(Legge n. 136/2010 – D.L. n. 187/2010 - Legge n. 217/2010). 2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codoce Identificativo di Gara” (CIG). Il CIG viene acquisito dall’Istituzione Scolastica on-line sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte al proprio personale); le spese effettuate con le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 5. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture l’Istituzione Scolastica provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 6. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture di importo superiore a € 10.000,00, l’Istituzione Scolastica provvederà a verificare su Equitalia eventuale inadempienza del fornitore. Art. 59 – Verifica delle forniture e delle prestazioni 1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del seguente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dell’esecuzione dei servizi o entro la scadenza stabilita nell’ordine e/o contratto e vengono svolte dal 28 personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione. Del contratto è redatto apposito verbale. 3. Per le forniture di valore inferiore a € 4.000,00, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA. Art. 60 – Contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti extracurriculari per i quali, in assenza di personale interno disponibile, possono essere conferiti contratti ad esperti esterni. Per l’individuazione dell’avente titolo il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività negoziale del DSGA riguardo alla spesa prevista e alla tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento dell’incarico attraverso: Procedura semplificata con affidamento diretto (per eventuali incarichi rientranti tra le collaborazioni occasionali la cui previsione di spesa sia inferiore a € 4.000,00 + oneri) Selezione comparativa di candidati con avviso pubblico (con pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituzione) per importi superiori a € 4.000,00 + oneri. 2. L’avviso dovrà indicare: a. ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare); b. titoli che saranno valutati; c. possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego d. numero delle ore di attività richiesto e. modalità e termini per la presentazione della domanda f. criteri di individuazione; g. compensi 3. Il Dirigente Scolastico dopo aver acquisito agli atti la documentazione e verifica la compatibilità con il progetto della scuola, individua l’esperto da incaricare e provvede a stipulare specifico contratto di prestazione d’opera sulla base dei seguenti criteri: a. Titolo di studio specifico b. Curriculum professionale attestante esperienze pregresse nello stesso campo c. Pubblicazioni o partecipazione a eventi di particolare rilievo professionale d. Prestazioni professionali già prestate nella scuola stessa o presso altre istituzioni scolastiche. 4. La misura del corrispettivo relativo ai singoli contratti è fissata dal Commissario Straordinario e deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggiCCNL scuola -tariffe professionali). 5. Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta, il compenso comunque non potrà superare 100 euro all’ora. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Art. 61 - Collaborazioni plurime 1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente ed ATA potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi degli artt.35 e 57 del CCNL 2007. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. 2. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007, mentre le prestazioni ATA sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 6 allegata stesso contratto. 29 Art. 62 - Pubblicità ed efficacia 1. Dell'avviso di cui all'articolo 59 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al precedente. comma 3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 delD.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 4. Sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza: a. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b. curriculum vitae; c. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. 5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 6. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. 7. La pubblicazione dei dati avviene semestralmente: entro il 30 Giugno per gli incarichi conferiti nel primo semestre dell'anno solare ed entro il 31 Dicembre per quelli relativi al secondo semestre. La pubblicazione resterà sul sito per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Art. 63 - Interventi di esperti a titolo gratuito 1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel POF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati –tra l’altro -le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni. Art. 64– Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni 1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. 2. Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Art. 65 - Individuazione criteri per contratti di sponsorizzazione 1. La Legge n. 449/97 all’art. 43 ha previsto per le pubbliche amministrazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni. 2. Il D.I. n. 44/2001 relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sull’amministrazione scolastica, sancisce: 30 Art. 33, comma 2, che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione; Art. 41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. Art. 66 - Criteri generali 1. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative ed istituzionali della scuola. Pertanto, verranno esclusi i seguenti casi: a. Conflitto di interesse tra l’attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor; b. Pubblicità pregiudiziale o dannoso all’immagine della Scuola o alle proprie iniziative; c. Propaganda di natura politica,sindacale,ideologica o religiosa; d. Pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc; e. Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; f. Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, lavoro in nero, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, ecc). Art. 67 - Individuazione 1. Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e,comunque, della scuola e della cultura. 2. L’individuazione dello sponsor può avvenire: Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un’attività didattica; Accogliere proposte interessanti per la scuola da parte di soggetti individuati; Pubblicità, da parte della scuola, delle iniziative da sottoporre a contratti di sponsorizzazione e relative valutazioni ed accettazione delle proposte più convenienti. 3. Il Commissario Straordinario delega il Dirigente Scolastico a valutare finalità e garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore e successivamente a portare a ratifica le varie sponsorizzazioni. 4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli oppure oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Art. 68 - Oggetto 1. L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: Attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista); Interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.); Interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, ecc; Iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi); Ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena autonomia e discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione. 2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: 31 Contributi economici; Cessione gratuita di beni e/o servizi; Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’istituto. 3. La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito: Riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc); Pubblicazione nel sito Web della Scuola, nello spazio informativo dell’attività, degli estremi dello sponsor e dell’ oggetto della sponsorizzazione; Posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione; Distribuzione in loco di materiale pubblicitario. TITOLO VIII REGOLAMENTO CONVITTO Art. 69 - Convitto 1. Il Convitto annesso all’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino”di Scerni è parte integrante dell’Istituto Tecnico Agrario. Il Dirigente Scolastico sovraintende anche al Convitto e si avvale, per il coordinamento organizzativo, del Collegio degli Educatori, nel quadro delle competenze previste dalla legge e dal presente Regolamento. Art. 70 - Finalità 1. Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti fuori sede, affiancando la famiglia e la scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei giovani. In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell’attività interna e autonoma dei convittori, ma può esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo. Art. 71 - Personale educativo 1. La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento della vita del Convitto. Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori e semiconvittori. Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai convittori e semiconvittori. Art. 72 - Collegio degli Educatori 1. Gli educatori formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un educatore come delegato. Il Collegio degli educatori: a. programma le proprie attività; b. decide in merito alla formazione delle squadre; c. assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna; d. formula proposte al Dirigente Scolastico per l’adozione dell’orario di servizio; 32 e. formula proposte per l’acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione; f. esamina il caso di alunni con difficoltà nella vita scolastica e convittuale; g. dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Tra gli educatori il Dirigente Scolastico nomina un Coordinatore. Il coordinatore del convitto, come delegato del Dirigente Scolastico: a. svolge funzioni di coordinamento del Collegio degli educatori a cui è funzionalmente preposto; b. dispone le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessari per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, ecc.); c. sovrintende e organizza, in accordo con il Direttore dei Servizi, il lavoro del personale ATA del convitto; d. verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento della mensa; e. svolge funzioni esecutive in merito all’organizzazione delle attività del convitto e alla gestione quotidiana degli alunni convittori; f. coordina i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori; g. promuove l’avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno; h. svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente Scolastico. Art. 73 - Finalità del Comitato degli studenti 1. La finalità del Comitato degli studenti convittori trova il suo fondamento nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998: vedi allegato). Art. 74 - Elezione e composizione e compiti del Comitato. 1. Le elezioni del Comitato si svolgono preferibilmente in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe. In ogni classe viene di norma eletto un alunno. Ogni elettore può indicare una sola preferenza. Presidente di seggio è uno degli educatori dello studio che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e a individuare gli eletti dello studio con la collaborazione di due studenti come scrutatori; Tutti i verbali delle elezioni vengono poi raccolti dall’educatore di riferimento e il Dirigente Scolastico provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti. 2. Compiti del Comitato degli studenti: a. Organizzazione, in collaborazione con il personale educativo, di attività integrative rivolte agli alunni convittori (tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, ecc.); b. Formulazione di proposte al Dirigente Scolastico e al Collegio degli educatori in merito all’organizzazione di attività integrative per il tempo libero; c. Formulazione di proposte per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto; d. Collaborazione nell’organizzazione delle attività di orientamento; e. Collaborazione per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto; f. Espressione di pareri al Dirigente Scolastico e al Collegio degli educatori per il miglioramento dell’Offerta educativa. Art. 75 - Funzionamento del Comitato degli studenti. 1. Il Comitato degli studenti rimane in carica fino all’elezione del successivo Comitato. Il Comitato si organizza e si riunisce all’interno del Convitto non più di una volta al mese. Di ogni riunione il Comitato redige un sintetico verbale che, conservato nell’ufficio degli educatori, viene pubblicizzato ed è a disposizione di tutti. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti. Il Dirigente Scolastico incontra il Comitato ogni volta che viene richiesto e periodicamente. 33 Art. 76 - Ammissione 1. Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Tecnico Agrario “Ridolfi” di Scerni e gli studenti frequentanti altre scuole d’istruzione di 2° grado. In caso di domande in eccedenza rispetto ai posti l’ammissione viene autorizzata con i criteri di precedenza di seguito indicati: a. Alunni dell’Istituto Agrario iscritti per la prima volta al Convitto con precedenza per gli alunni delle classi prime; b. Alunni iscritti per la prima volta alla classe prima, in ordine di vicinanza al territorio della provincia di Chieti.; c. Alunni provenienti dalla provincia di Chieti; d. Particolari situazioni segnalate dalla famiglia al momento dell’iscrizione verranno attentamente valutate dal Dirigente Scolastico che decide in via definitiva sull’accoglimento delle domande sulla base di indicazioni del Collegio degli Educatori. Art. 77 – Domanda 1. Le richieste d’iscrizione al primo anno avvengono online e vanno presentate entro la data di scadenza prevista contestualmente all' iscrizione scolastica. La domanda di ammissione agli anni successivi, redatta su modulo prestampato in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro la data di scadenza dell’iscrizione scolastica (Gennaio/Febbraio) Le domande giunte fuori termine saranno prese in considerazione, solo in caso di disponibilità. 2. La domanda deve riportare: a. le generalità complete dell’alunno; b. la firma di un genitore o di chi ne fa le veci; c. la firma dello studente; d. la dichiarazione della perfetta conoscenza del Regolamento del Convitto, delle regole disciplinanti la vita dell’Istituzione e l’impegno ad osservarle. Le richieste non conformi non saranno accolte. L’accoglimento delle richieste sarà condizionato alla effettiva frequenza di questo Istituto Agrario. In ogni caso, la frequenza assidua costituisce elemento imprescindibile per la permanenza in convitto. Art. 78 - Retta e costi dei servizi del convitto 1. La retta da convittore dà diritto al vitto (prima colazione, pranzi, merenda e cena), all’alloggio, all’assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all’uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa. 2. La retta da semiconvittore dà diritto al pranzo e alla merenda. 3. La tabella riassuntiva degli importi comprensiva di eventuali adattamenti ad esigenze personali debitamente certificati viene deliberata ed aggiornata dal Commissario Straordinario sulla base dei costi di gestione. La tabella verrà pubblicata sul sito della scuola entro l’inizio dell’anno scolastico. 4. La quota mensile da convittore o da semiconvittore verrà pagata con versamenti trimestrali: a. entro il 10 settembre; b. entro il 10 gennaio; c. entro il 10 aprile. 5. In caso di giorni o periodi aggiuntivi determinati da particolari necessità il Commissario Straordinario fissa l’importo integrativo da corrispondere per ogni singolo pasto e giorno aggiuntivo. 6. Le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o alla dilazione della scadenza delle rate. 4. Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire per iscritto e tempestivamente alla Segreteria della Scuola. Saranno rimborsate le quote già versate per un importo proporzionale al periodo trascorso in convitto. 5. Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate nel caso che gli alunni convittori siano stati allontanati od espulsi dal Convitto, per motivi disciplinari. 34 6. Le rette incassate verranno utilizzate per: a. acquisti di alimenti b. acquisto di arredi c. acquisto di sussidi didattici e attrezzi per il tempo libero d. manutenzione e. attività progettuali 7. La domanda per l'ammissione al semiconvitto segue le stesse regole di quelle precedentemente indicate per l’ammissione al convitto. 8. Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle attività di studio pomeridiano. 9. Il semiconvittore viene considerato presente se consuma il pranzo. Egli rimane in convitto almeno fino al termine delle attività di studio per almeno tre giorni la settimana. La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata dal genitore. 10. Il semiconvittore, durante la sua presenza in convitto, è tenuto al rispetto di tutte le regole previste per i convittori. Art.79 - Mancato rispetto delle scadenze 1. L’ospitalità dello studente al Convitto è subordinato al puntuale pagamento della retta, i convittori non in regola, vengono fatti rientrare in famiglia. Art. 80 - Apertura del convitto e rientri a casa 1. Il convitto rimane aperto per tutta la durata delle lezioni dalle ore 7,30 del lunedì (o del giorno successivo al festivo) alle ore 15,00 del venerdì (o del giorno prefestivo). Ulteriori giorni di apertura potranno essere disposti dal Dirigente Scolastico per il periodo degli Esami di Stato. Art. 81 – Somministrazione pasti, orari e frequenza del Convitto 1. Il pasto è uguale per tutti ed è preparato sulla base della tabella dietetica predisposta dal dietologo della ASL territoriale. Detta tabella può essere variata in relazione alle esigenze stagionali. 2. La somministrazione di un eventuale pasto diverso da quello previsto è concessa solo nei casi di riconosciuta necessità. Le diete differenziate saranno previste solo a seguito di certificazioni mediche 3. I convittori, accompagnati dagli educatori, devono accedere insieme in refettorio negli orari previsti e durante i pasti devono osservare le comuni regole di buona educazione ed avere rispetto verso i compagni, il personale e le attrezzature. 4. I pasti saranno somministrati secondo il seguente orario: a. Colazione ore 7,30 b. Pranzo ore 14,05 ( 5 minuti dopo l’uscita di tutti i convittori da scuola ) c. Cena ore 19,30 5. Fermo restante la precedenza per le necessità di ristorazione degli studenti e del personale educativo di turno il servizio mensa può essere concesso al personale scolastico interno, a gruppi di studenti e docenti di altre scuole in visita, ai partecipanti a convegni di studio, seminari o corsi che dovessero tenersi all’interno dell’Istituto. 6. Lo studio è obbligatorio: dalle ore 15,30 alle 19,30 con una sospensione di 75 minuti ( 17,00-18,15 ). E’ consentito lo studio volontario, dopo la cena e la mattina prima della sveglia, fissata per le ore 7,00. Le attività di studio in comune, sono effettuate in squadre corrispondenti alle varie classi e assistite da un istitutore, che cura la formazione di gruppi e sviluppa la collaborazione fra gli alunni a favore del compagno, in difficoltà o del convittore frequentante una classe inferiore. 7. Il riposo notturno inizia alle 21,00 ed è obbligatorio per tutti alle 23,00. 35 8. I convittori maggiorenni potranno rientrare in famiglia o recarsi presso parenti nel corso della solo su richiesta scritta e motivata dei genitori, inviata via fax in segreteria o in convitto. settimana 9. I convittori minorenni dovranno essere prelevati dai genitori a da persona incaricata, che se ne assume la responsabilità 10. Il convittore deve avvisare prontamente il custode del proprio rientro che provvederà ad avvisare l’istitutore in servizio. Nei casi in cui il rientro avviene in ore diverse da quelle previste dal presente regolamento, il convittore dovrà presentare giustificazione firmata dai genitori. In ogni caso detto rientro deve avvenire entro le ore 23,00. 11. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, tutti i convittori sono tenuti a rimanere comunque nei locali della scuola sotto la vigilanza dell’educatore smontante dal servizio notturno, che provvederà ad avvisare il Dirigente per incaricare un docente alla vigilanza del gruppo in un locale della scuola. Il convittore che in tale occasione si allontanasse dal convitto, sarà considerato assente, senza permesso. Di tale situazione saranno avvisati telefonicamente i genitori e le autorità competenti e sarà riammesso soltanto per richiesta del genitore, che dovrà inoltrarla personalmente al Dirigente o all’istitutore in servizio. Il ripetersi delle suddette assenze potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare. 12. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto. Art. 82 - Malattie e infortuni 1. In caso di malattia o infortunio dell’alunno, l’infermiere provvede a fornire immediato soccorso e in caso di necessità , anche attraverso le prestazioni del medico convenzionato o della Guardia medica o del servizio di Pronto Soccorso. 2. La famiglia viene immediatamente avvertita dall’educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico convenzionato, dovranno fare al più presto rientro in famiglia. Art. 83 - Rapporti Scuola - Convitto 1. Nel quadro delle attività connesse con il funzionamento della scuola e del convitto, potranno essere fissati incontri fra Insegnanti ed Educatori per discutere e concordare, all'interno dell'azione educativa, le attività di studio e di sostegno agli alunni che ne hanno necessità. Art. 84 - Comportamento 1. Gli alunni convittori devono avere sempre un comportamento corretto e dignitoso, sia nella permanenza in convitto e che nella scuola, in ogni attività organizzata dal convitto, nei trasferimenti da e per la scuola e durante la fruizione dei permessi di uscita. 2. L’atteggiamento degli alunni convittori deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, del personale e dei beni del convitto. 3. Durante la fruizione dei permessi di uscita regolarmente firmati dalla famiglia il dovere di vigilanza sugli alunni da parte del convitto viene a cessare e la responsabilità viene assunta interamente dalla famiglia. In ogni caso il comportamento degli alunni deve essere improntato a correttezza anche durante la fruizione dei permessi di uscita: comportamenti non corretti al di fuori del Convitto durante le uscite pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non riammissione in convitto nell’anno successivo. 4. A discrezione del “Collegio Educatori” può essere disposta la non riammissione al Convitto e Semiconvitto nell’anno successivo in presenza di un profilo comportamentale caratterizzato da sanzioni disciplinari per fatti ritenuti gravi o reiterati e/o per una manifesta incompatibilità alle regole della vita convittuale. 36 Art. 85 - Sicurezza 1. Durante ogni attività in convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. 2. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l’altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all’interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate. 3. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l’evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. 4. E’ assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili. 5. Il convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità degli ospiti e delle rispettive famiglie. 6. Le riprese sono effettuate per motivi di sicurezza (controllo delle scale di sicurezza, degli accessi e dei dispositivi interni) e per la sorveglianza degli spazi comuni (corridoi ai piani) per prevenire illeciti, tenuto conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari. Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (privacy). Art. 86 - Divieto di fumo 1. In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è assolutamente vietato fumare. 2. Per le gravissime conseguenze del fumo sulla salute, nel Convitto vengono svolte azioni di dissuasione nei confronti dell’abitudine al fumo e campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con l’Asl. La dipendenza conclamata dal fumo (intesa come l’esigenza incontenibile di fumare ad ogni ora e in ogni momento), per l’esempio negativo che rappresenta per i giovani alunni non fumatori, nei casi più gravi può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi. 3. La detenzione di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto. In collaborazione con le Forze dell’ordine vengono periodicamente organizzati controlli preventivi con l’impiego di unità cinofile. Art. 87 - Igiene personale 1. Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche l’apposito servizio di lavanderia presente in Convitto. Ogni alunno deve tenere in ordine le proprie cose e la propria camera. Art. 88 – Danni e cauzione 1. Eventuali danni provocati a beni del convitto vengono addebitati: a. all’alunno che li ha provocati; b. ai convittori della camera, nel caso non sia possibile individuare il responsabile; c. a tutti i convittori negli altri casi. 2. All’atto dell’ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili. 3. All’inizio dell’anno scolastico, a titolo di cauzione vengono richiesti, Euro 50.00 che verranno restituiti alla fine della permanenza in convitto, dopo avere provveduto a trattenere la quota per eventuali danneggiamenti. Tale somma non esenta i responsabili dal risarcimento di danni superiori. 37 Art. 89 - Divieti 1. Non possono essere introdotti in Convitto alcolici, stupefacenti, pubblicazioni per soli adulti e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e non confacenti al decoro e alla dignità dell’ambiente. 2. Il Dirigente Scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l’osservanza di quanto esposto al precedente punto. 3. L’uso del PC personale e dell’eventuale connessione a internet è consentito al di fuori delle attività educative e non oltre le ore 22.30. 4. La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori. Art. 90- Telefoni cellulari e Wi-fi 1. E’ vietato l’utilizzo dei cellulari durante le ore di studio, di riposo e in mensa. 2. E’ fatto divieto comunque di utilizzare il proprio dispositivo per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all’ambiente educativo o per diffondere immagini. 3. Ad inizio di ogni anno scolastico, previa autorizzazione scritta della famiglia, viene data la possibilità di accedere gratuitamente ad Internet attraverso una connessione Wi-Fi di cui il Convitto è dotato. L’accesso è libero, ma monitorato: ovvero gli educatori hanno la facoltà di verificare costantemente i siti visitati dai semiconvittori ed il materiale da questi scaricato. Pertanto, nel caso in cui si verifichi un uso non corretto della rete è facoltà degli educatori interdirne l’uso temporaneamente o permanentemente, avviando contestualmente un procedimento disciplinare. Art. 91 – Sanzioni 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell’intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni sia convittori che semiconvittori. 2. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalle tabelle allegate al presente regolamento di cui è parte integrante (Allegato 4 – Allegato 5 – Allegato 6). 38 Allegato 4 Mancanze disciplinari Doveri Mancanze Disciplinari Sanzioni Disciplinari Frequentare regolarmente e rispettare con puntualità l’orario dello studio pomeridiano Presentarsi allo studio pomeridiano in ritardo Assenze non motivate Comunicazione telefonica alla famiglia Assolvimento dello studio pomeridiano Rifiuto di svolgere i compiti assegnati dai docenti Mancanza di impegno e concentrazione nello studio Richiamo orale Segnalazione al coordinatore di classe Comunicazione telefonica alla famiglia Deridere e/o provocare verbalmente i compagni Richiamo orale Scuse pubbliche Comunicazione telefonica alla famiglia Assumere un comportamento corretto verso i compagni e gli eventuali ospiti Organi Competenti Educatore In caso di reiterazione: convocazione dei genitori Educatore In caso di reiterazione: convocazione dei genitori Educatore In caso di reiterazione: convocazione dei genitori Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l’attività didattica ed educativa ed in ogni altro momento della vita convittuale Giocare e/o chiacchierare disturbando durante le attività di studio Introdurre in convitto materiali non attinenti le attività convittuali Usare il cellulare durante lo studio pomeridiano Richiamo orale Comunicazione telefonica alla famiglia Sequestro del materiale improprio Educatore In caso di reiterazione: convocazione dei genitori 39 Allegato 5 Mancanze disciplinari gravi Doveri Mancanze Disciplinari Assumere un Mancare di rispetto nei comportamento e confronti del personale irrispettoso nei educativo e del personale confronti del del convitto con parole e/o personale educativo e gesti offensivi di tutto il personale Assumere un del convitto, degli atteggiamento arrogante e altri convittori e di di insubordinazione nei eventuali ospiti confronti degli adulti Insultare o umiliare i compagni Usare parole e gesti indecorosi, “doppi sensi” e allusioni volgari Effettuare videoriprese non autorizzate Mancato rispetto delle proprietà altrui; non restituire ai compagni le cose loro sottratte o avute in prestito Ricorrere a giochi maneschi Rispettare ed aver Non rispettare gli ambienti cura di tutti gli e gli arredi del convitto ambienti del danneggiandoli o convitto, utilizzare sporcandoli correttamente le Usare in modo scorretto e/o attrezzature, le improprio le attrezzature e i suppellettili e sussidi sussidi didattici didattici di ogni tipo Sanzioni Disciplinari Ammonizione scritta Esclusione da tutte le attività ricreative del convitto Comunicazione scritta alla famiglia Risarcimento del danno In caso di reiterazione: - convocazione dei genitori - sospensione dal convitto Ammonizione scritta Esclusione da tutte le attività ricreative del convitto Comunicazione scritta alla famiglia Risarcimento del danno In caso di reiterazione: - convocazione dei genitori - sospensione dal convitto Osservare le disposizioni attinenti l’organizzazione e la sicurezza Portare a scuola oggetti che possono danneggiare le persone e l’ambiente in generale Sequestro del materiale improprio Organi Competenti Educatore Coordinatore degli educatori Collegio Personale Educativo e Dirigente Scolastico Educatore Coordinatore degli educatori Collegio personale educativo e Dirigente Scolastico Coordinatore degli educatori In caso di reiterazione: - convocazione dei genitori - Sospensione dal convitto Coordinatore degli educatori Collegio personale educativo e Dirigente Scolastico 40 Allegato 6 Mancanze disciplinari gravissime Doveri Mancanze Disciplinari Sanzioni Disciplinari Attenzione al rispetto della dignità della persona. Aggressione fisica Offesa con immagini o scritti, al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale Offesa alla morale, alla scuola, alle istituzioni. Sospensione temporanea dalle attività convittuali da 3 a 10 giorni Non osservare le disposizioni attinenti la sicurezza della comunità scolastica Comportamenti che determinino uno stato di pericolo per l’incolumità delle persone e tali da ingenerare un elevato allarme sociale Produzione di infortunio doloso Sospensione dal convitto Espulsione dal convitto Espulsione dal Convitto Organi Competenti Collegio personale educativo, Dirigente Scolastico, Commissario Straordinario Collegio personale educativo, Dirigente Scolastico. Commissario Straordinario 41 TITOLO IX REGOLAMENTO LABORATORIO CHIMICA Art. 92 – Laboratorio di Chimica 1. Il Laboratorio di Chimica, di natura multidisciplinare, è costituito da apparecchiature, arredi, strumentazioni ed altri sussidi inventariati. All'interno del Laboratorio è riconosciuta la figura del Responsabile del Laboratorio avente compiti e responsabilità didattiche, organizzative e tecniche, dell’ Assistente Tecnico (A.T.) avente compiti di conduzione del Laboratorio, Dell'insegnante TECNICOPratico (I.T.P.) come responsabile delle esercitazioni e il Docente (D) come corresponsabile del comportamento degli alunni durante le ore di copresenza delle esercitazioni. La comunicazione, la collaborazione e la responsabilità di queste figure professionali è la base essenziale per lavorare in sicurezza. Art. 93 – Disposizioni generali 1. L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale Docente e ATA , che abbia ragione di svolgere al suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti dell’area scientifica, nonché gli I.T.P. responsabili delle esercitazioni, l'A.T. come coordinatore tecnico e il personale ATA indicato dal D.S.G.A. nell’ordine di servizio. 2. Le chiavi del Laboratori devono essere in possesso solo dell'A.T e degli ATA come da contratto. L’AT e i Docenti devono prenderle solo durante le ore di servizio per poi riconsegnarle in portineria. 3. Il Laboratorio deve rimanere interdetto agli studenti quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale ( D, ITP, AT, ATA) è vietato a chiunque accedere nel Laboratorio. Gli armadi con i reagenti devono essere aperti dall’A.T. all’inizio dell’orario di servizio e richiusi alla fine insieme alla valvola del gas, dell’acqua e del pannello elettrico. 4. Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature, solo se accompagnato dal personale autorizzato. 5. Gli studenti accedono al Laboratorio solo se accompagnati da almeno un docente responsabile; 6. Eventuali visite al Laboratorio (per esempio l'orientamento di alunni e genitori delle scuole medie) devono essere autorizzate dal Responsabile del Laboratorio e guidate da personale autorizzato. 7. Qualunque utilizzo diverso da quello programmato, al di fuori della programmazione all’inizio dell’ a.s. dovrà essere concordato dal Responsabile del Laboratorio e dall’A.T. 8. Il Laboratorio può essere utilizzato per approfondimenti, sperimentazioni, messa a punto di nuovi metodi ecc.., con le stesse modalità previste dal comma 7 . 9. Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato nello stesso, avverrà su permesso del Responsabile e in ogni caso deve essere comunicato all’AT. 10. E’ obbligatorio tenere all’inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono accedere al Laboratorio sulle norme di sicurezza. 11. Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell’esperienza che intendono effettuare con tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza. 12. In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nel Laboratorio; 13. Nel Laboratorio, quando gli insegnanti lo ritengono, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali. 14. Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso con materiale non necessario all’esercitazione; a tal fine è vietato portare zaini ed altro; 15. Gli ITP devono fornire all’AT con congruo anticipo la programmazione delle attività, in modo da poter permettere a quest’ultimo la preparazione del materiale necessario. 42 16. Mantenere in ordine e pulito il Laboratorio: rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. 17. Il regolamento del Laboratori deve essere messo a conoscenza di tutto il personale (Docente e ATA ) 18. Chiunque riscontri l’inosservanza di dette regole è obbligato a informare il Responsabile del Laboratorio il quale provvederà a informare l’ufficio di Presidenza Art. 94 – Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici 1. L’uso di qualunque attrezzature e dei prodotti chimici e biologici è consentito solo ai docenti dell’area, agli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica, all'AT e agli alunni sotto la responsabilità dell’insegnante; 2. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione, si ritiene già informato ai sensi dell’art. 21 del D. leg. 626/94 relativo ai rischi per la sicurezza e la salute, derivati dall’uso delle attrezzature e dei prodotti chimici e biologici presenti nel Laboratorio. 3. Al personale ATA sono attribuiti compiti di pulizia dei locali previa informazione a cura del Responsabile di Laboratorio e dell’A.T. sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel Laboratorio. 4. La manutenzione o la riparazione delle apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica specializzazione da parte dell’operatore, verrà demandato a personale tecnico esterno. 5. Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d’uso in italiano, facilmente accessibili. . 6. Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Responsabile del laboratorio, il quale provvederà a vagliarle e, le sottoporrà agli organi gerarchicamente competenti. 7. Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel registro delle annotazioni in modo da conservare nel tempo le informazioni sul guasto e su come è stato risolto. 8. Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con l’ausilio dell'Assistente. 9. Soggetti esterni possono richiedere analisi previo rimborso delle spese sostenute Art. 95 – Norme di comportamento degli alunni 1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Prima di prendere iniziative o apportare modifiche personali, devono avvertire l’insegnante. 2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale. 3. Gli studenti non possono usare attrezzature e/o prodotti chimici e biologici se non dietro personale controllo dell’insegnante. 4. All’inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontrano anomalie è tenuto ad informare l’insegnante, l’ITP o l’AT. 5. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature vanno riconsegnate in perfetta efficienza all’Insegnante o ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’AT. 6. Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che: il proprio posto di lavoro sia pulito e in ordine; tutta la vetreria utilizzata sia stata riposta nei lavandini; i contenitori delle sostanze chimiche, ben chiusi, siano stati riposti; tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano stati spenti; 7. Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento dell'esercitazione, (quaderno di Laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.); il resto, borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio. Art. 96 – Divieti e obblighi 1. In laboratorio è vietato: a. Bere bibite personali nonché l'acqua del rubinetto; 43 b. Mangiare; c. Annusare e toccare a mani nude reagenti chimici di qualsiasi natura; d. Avvicinare al viso prodotti chimici, e portare alla bocca, al naso e agli occhi le mani con le quali sono stati condotti esperimenti; e. Sono vietate preparazioni alimentari di qualsiasi natura destinate ad essere consumate, sia dai nostri studenti che dall'utenza esterna. f. Aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca; g. Spostare e/o asportare materiali senza autorizzazione h. Usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante; i. Smaltire i reflui senza consultare l’insegnante; j. Usare mezzi antincendio e di primo soccorso senza necessità; k. Toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette. 2. In laboratorio è obbligatorio: a. Tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui; b. Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti; c. Indossare il camice quando gli insegnanti lo ritengono necessario; d. Usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione individuale; e. Usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi. f. Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso. g. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro Art. 97 – Norme di comportamento degli insegnanti 1. Le programmazioni inerenti le attività del Laboratorio devono essere presentate all’Assistente e al Responsabile dei Laboratori, entro il mese di ottobre del corrente a.s., in concomitanza delle programmazioni didattiche. 2. Almeno un giorno prima degli esprimenti è necessario informare l'A.T. dei reagenti necessari all'espletamento dell'attività; 3. E’ necessaria la sorveglianza degli allievi durante le esercitazioni da parte degli insegnanti, soprattutto se si manipolano attrezzature e/o reattivi potenzialmente pericolosi. Inoltre, la sorveglianza garantisce che non vi siano rotture o asportazioni di componenti dal Laboratorio. 4. Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione al Laboratorio, ne è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti. 5. Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio programmare e concordare con l’A.T. giorno ed ora con congruo anticipo. 6. L'uso del Laboratorio è vietato per scopi personali. 7. L'uso di strumentazioni portatili è consentita, ma la responsabilità è di chi ne richiede l'uso fin da quando le stesse escono dai Laboratori 8. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno del Laboratorio devono: informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare; ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature. 9. Gli insegnanti devono terminare l’esercitazione 5 minuti prima del suono della campanella in modo da permettere agli alunni di poter riordinare la loro postazione di lavoro. 10. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del materiale e delle attrezzature date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o l’ITP con la collaborazione del l’AT dovranno tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti. 44 11. Terminata l’ora di esercitazione gli insegnanti riaccompagnano in classe gli alunni Art. 98 – Mansioni dell’Assistente Tecnico 1. L’Assistente Tecnico addetto al laboratorio ha il dovere: a. Collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il sistema di sicurezza predisposto; b. Partecipare a tutti i corsi di formazione organizzati dalla struttura in merito alla sicurezza e aggiornamenti sugli strumenti scientifici; c. Non utilizzare il Laboratorio per motivi personali; d. Mantenere la strumentazione sempre efficiente e pulita; e. Mantenere la cassetta del pronto soccorso sempre assortita eliminando il materiale scaduto; f. Garantire agli insegnati la fornitura di reagenti e materiale di facile consumo in base alle attività programmate; g. Coadiuvare le attività dell’ITP durante le esercitazioni dandone il contributo tecnico; h. Preparare la strumentazione, le soluzioni e i reagenti necessari per le esercitazioni; i. Controllare periodicamente di non superare la quantità massima ammessa di giacenza dei solventi infiammabili o pericolosi all’interno del Laboratorio; j. Raccogliere in appositi contenitori, contrassegnati con etichette, i composti chimici e i solventi usati, che dovranno essere eliminati come rifiuti, secondo le procedure stabilite dal responsabile della sicurezza; k. Pulire immediatamente gli spandimenti del materiale; l. Chiudere il Laboratorio ogni qualvolta ci si allontana, e rendere accessibile i laboratori ai docenti in sua assenza lasciando le chiavi in portineria; m. Collaborare con il DSGA per gli acquisti; n. Provvede al collaudo delle apparecchiature nuove e all’inoltro dell’esito al DSGA; o. Coordina e organizza i laboratori e le sue attività dal punto di vista tecnico; p. Segnala le richieste di manutenzione straordinaria o eventuali acquisti di strumenti al responsabile dei laboratori che provvederà per via gerarchica all'evidenziazione delle stesse al Dirigente che provvederà a sua volta ad attivare le opportune procedure d'intervento o ad approvarne l’acquisto. q. Intervenire tempestivamente e autonomamente sull’operato degli alunni quando questo è oggettivamente ritenuto pericoloso. r. Chiedere immediatamente, ogni volta che si verifica un infortunio, l’intervento dell’incaricato del pronto soccorso dell’istituto e annotare l’accaduto sul registro. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 99 – Diffusione del regolamento 1. Il presente Regolamento è pubblicato all’albo on- line della scuola e sul sito web all’indirizzo www.omnicomprensivoridolfizimarino.gov.it/ 2. rt . 100 - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento, approvato dal Commissario Straordinario in data 2 Ottobre 2015, è entrato in vigore il giorno 19 Ottobre 2015 data di pubblicazione all’albo on-line della scuola. 45 Art . 101 - Modifica del regolamento 1. Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie. 2. Per l'approvazione delle modificazioni al regolamento si applica la normativa di cui al precedente articolo 101. 3. Sono fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e delle Assemblee degli genitori e Studenti 4. Il presente Regolamento verrà aggiornato, in seguito alle modifiche apportate in corso d’anno, all’inizio di ogni anno scolastico 46