ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
“RIDOLFI - ZIMARINO”
Via Colle Comune, 6 - 66020 SCERNI (CH)
Tel. 0873-914006
Cod.Mec.CHTA02000X
Cod.Fiscale 83001610696
Fax 0873-919027
e-mail: [email protected]
REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO
Adottato dal Commissario Straordinario in data 2 Ottobre 2015
su proposta del Collegio dei Docenti in data 28 Settembre 2015
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
- VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 999 del 30 Settembre 2013, con la
quale è stato determinato il piano regionale dell’offerta formativa per le province di L’Aquila, Chieti,
Pescara e Teramo e del dimensionamento della rete scolastica per le province di L’Aquila e Chieti, a partire
dall’A.S. 2014/2015;
- VISTO che è stato costituito l’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi – Zimarino” Scerni con l’accorpamento
tra l’Istituto Tecnico Agrario “Ridolfi” di Scerni e l’Istituto Comprensivo “Zimarino” di Casalbordino;
- CONSIDERATO che per gli istituti omnicomprensivi non sono ancora state emanate norme che regolino la
costituzione degli organi collegiali, in quanto nel T.U. del 297/94 non sono previsti tali tipologie di scuole
nell’ordinamento scolastico;
- TENUTO CONTO che le funzioni del Consiglio di Istituto sono svolte pertanto da un Commissario
Straordinario nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
- VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione)
- VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)
- VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto, che va a sostituire integralmente
quelli in vigore nelle istituzioni scolastiche confluite nel nuovo Istituto Omnicomprensivo;
ADOTTA
il seguente REGOLAMENTO
PREMESSA
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica,
comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a
garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere noto a tutte le componenti
scolastiche(Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l’organizzazione e il
funzionamento dell’Istituto.
A tale scopo, il presente Regolamento è suddiviso in:
Titolo
I – Organi Collegiali
Dall’Art. 1 all’Art. 11
Titolo
II – Vita della comunità scolastica
Dall’Art. 12 all’Art. 29
Titolo
III – Regolamento di Disciplina
Dall’Art. 30 all’Art.37
Titolo
IV – Diritti e Doveri delle Famiglie
Dall’Art. 38 all’Art.40
Titolo
V – Aspetti Sanitari
Dall’Art. 41 all’Art.43
Titolo
VI – Utilizzazione Locali Scolastici
Dall’Art. 44 all’Art.49
Titolo VII – Attività Negoziale
Dall’Art. 50 all’Art. 68
1
Titolo VIII – Regolamento Convitto
Dall’Art. 69 all’Art. 91
Titolo
IX – Regolamento Laboratorio Chimica
Dall’Art. 92 all’Art. 98
Titolo
X – Disposizioni Finali
Dall’Art. 99 all’Art. 101
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI
Art.1 - Commissario Straordinario ( in sostituzione del Consiglio di Istituto)
1. Il Commissario Straordinario, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche
definite dal Collegio dei Docenti ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività
dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare, su proposta del Dirigente Scolastico:
a. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di
amministrazione e di autofinanziamento.
b. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la
rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle
risorse umane e finanziarie disponibili.
c. Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per
il funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i
beni necessari alla vita della scuola.
d. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento
dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei
responsabili dei servizi. Il regolamento inoltre deve stabilire le modalità:
 per l’uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, della biblioteca;
 per la vigilanza degli alunni all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita dalla scuola;
 per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del T.U. (cfr. art.
6).
2. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime, per
l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il
coordinamento dei Consigli di Interclasse.
3. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti.
4. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla
partecipazione dell’ Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative
assistenziali.
5. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal
P.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle
Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione.
7. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste
all’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90
2
8. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti del
decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia
d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
9. Adotta provvedimenti di allontanamento dalle lezioni degli studenti per periodi superiori a 15 giorni
10. Approva la partecipazione della scuola:
 ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su
progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
 a consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con
il P.O.F. di cui all'articolo 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Art. 2 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche salvo quando nell’ordine del giorno vi siano argomenti
concernenti persone, in tal caso le relative delibere non sono soggette a pubblicazione.
2. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante pubblicazione all’Albo on Line della copia
integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate entro dieci giorni
dalla relativa seduta.
3. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono
consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro tre giorni dalla presentazione. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece,
scritta e motivata in tutti gli altri casi.
Art. 3 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessita o quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali
commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti
delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni
eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale
sono state nominate.
Art. 4 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti
scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e
valutare costantemente l'azione educativa e didattica.
2. All’interno di ogni Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono previsti un coordinatore e un
segretario. Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal D.S. a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. Il coordinatore di classe:
a. si occupa della stesura del piano didattico della classe;
b. è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
c. ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più
significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
d. mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
3
e. controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento;
f. presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
3. Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello
stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei
genitori.
Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.
4. Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno
se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle
classi,
da
un
rappresentante
dei
genitori.
Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.
5. Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi
quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado e da due
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado.
Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.
6. Nella scuola secondaria di II grado fanno parte del Consiglio di classe a titolo consultivo anche i docenti
tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
Art. 5 - Rappresentanti di classe per la componente genitori
1. I genitori per diventare rappresentanti di classe devono avere un figlio/a frequentante la classe per la quale
si effettuano le elezioni dei suoi componenti
2. Tutti i genitori (padre e madre hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di
classe, di interclasse e di intersezione. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
3. I rappresentanti degli studenti nella Scuola Secondaria II grado vengono eletti da tutti gli studenti della
classe.
4. I rappresentanti dei genitori e degli studenti (scuola Secondaria II grado) nel Consiglio di classe, di
interclasse o di intersezione vengono eletti una volta l'anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente
Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come stabilisce la normativa vigente.
Art. 6 - Ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
1. Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento della
classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le
problematiche della classe. Il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con gli
alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti.
Art.7 - Competenze e le funzioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
1. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa dell'andamento generale della classe, si
esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti
relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più
efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.
2. In particolare il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione esercita le sue competenze in materia di
programmazione (predisposizione della Programmazione educativo-didattica , metodologia, mezzi e
strumenti, secondo le indicazioni contenute nel P.O.F. dell'Istituto, valutazione e sperimentazione.
3. Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono
presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con relativa delibera.
4
4. Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni,
che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni.
Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella
composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i genitori. E’ necessaria, però,
l’astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente sanzionato o il genitore di
questi fa parte del Consiglio di classe
5. Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e
dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.
6. Le competenze del Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, risultano diverse a seconda della sua
articolazione che può essere semplice o composta.
7. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le competenze
relative: alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare:
a. attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle
proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
b. definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in
relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
c. controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in
rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze
definite;
d. pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
e. alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita
scolastica;
f. alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe.
8. Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
(articolazione composta) spettano le seguenti competenze:
a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica
b) proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che
integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre,
teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a
stage, concorsi.
c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Art. 8 - Privacy nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione con la presenza dei
rappresentanti di classe
1. Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe, non si può parlare di
casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che
vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e
cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori
per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli studenti interessati.
2. Gli unici organismi che discutono problemi singoli specifici sono i Consigli di Classe chiusi e riservati ai
soli docenti, le Commissioni disciplinari e il Commissario Acta.
Art. 9 - Convocazione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
1. I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si
riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei
Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore
2. La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 gg. in
caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata.
3. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni
5
Art. 10 - Assemblee studentesche
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14
Circolare ministeriale 312/1979, par. I
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola".
Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti
di riunirsi in assemblea, "non e' rimesso a facoltà discrezionale del D.S. o di altri organi" ;
2. L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il
diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come
accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.
3. Possono essere svolte – nei limiti di una al mese – sia l'assemblea d'istituto, fuori dell'orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese
conclusivo delle lezioni, l'assemblea d'istituto durante l'orario delle lezioni. Si può svolgere un'assemblea di
classe della durata di due ore.
4. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
5. Durante le assemblee gli studenti non possono lasciare i locali dove esse si svolgono; coloro che non
partecipano rimangono in classe con l’insegnante.
Art. 11 - Consulta degli studenti
1. La Consulta Provinciale degli Studenti - CPS - è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca
su
base
provinciale.
È composta da due studenti per ogni Istituto Secondario Superiore della provincia. I rappresentanti che la
compongono
sono
eletti
da
tutti
gli
studenti
della
scuola.
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dal Dirigente responsabile del CSA.
Dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. Ogni CPS si
dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare.
2. Le funzioni delle Consulte sono:
a. assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori;
b. ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
c. formulare proposte che superino la dimensione dei singolo istituto;
d. stipulare accordi con gli Enti Locali, la Regione e le Associazioni, le Organizzazioni del mondo dei
lavoro;
e. formulare proposte ed esprimere pareri al CSA, agli Enti Locali competenti e agli organi collegiali
territoriali;
f. istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative,
all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
g. progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
h. designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).
6
TITOLO II
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Art. 12 - Comunicazioni interne
1. I docenti sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni e circolari interne pubblicate sul sito web
della scuola, all’Albo Elettronico e/o trasmesse dalla Segreteria ( utilizzando le caselle di posta elettronica
personale comunicate alla stessa). Sarà cura del personale consultare con regolarità sia la propria posta
elettronica che il sito istituzionale per mantenersi costantemente aggiornato sull’organizzazione del lavoro
scolastico.
Art. 13 - Comunicazioni esterne
1. E’ vietato agli alunni l’uso dei telefoni cellulari in tutte le loro modalità (comunicazione, ripresa di
immagini o filmati, riproduzione audio; gli apparecchi la prima volta verranno ritirati dal docente e
riconsegnati solo personalmente al genitore dell’alunno (fatti salvi i casi di cui al seguente art.4 comma 2).
In caso di reiterata violazione del divieto il consiglio di classe adotterà i provvedimenti disciplinari previsti;
per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari
valutate da un docente di classe, gli alunni possono utilizzare il telefono della segreteria o della scuola.
2. I docenti e il personale in servizio non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
E’ fatto divieto a tutto il personale in servizio di utilizzare le attrezzature ed i locali della scuola per scopi
personali.
3. I docenti devono tenere costantemente informate le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare
utilizzando i colloqui individuali, il ricevimento su prenotazione e in caso di particolari problemi ogni
mezzo utile disponibile: (diario degli alunni, telefono, comunicazioni via e-mail, ecc…).
Art. 14 - Utilizzo degli spazi
1. È dovere degli studenti, nell’ambito di tutte le attività scolastiche tenere un contegno corretto, educato,
responsabile, rispettoso dei compagni e di tutto il personale della scuola. Non sono consentiti i
comportamenti che ledano la dignità o la sensibilità delle persone.
2. È vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi in tutti gli ambienti scolastici e in tutti i
momenti dell’attività didattica.
3. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
4. Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è
affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o
danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile,
provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile
risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del
Commissario, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di
restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.
5. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori. Nelle aule, nei laboratori, nei
servizi e nelle aree esterne devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
Art. 15 - Intervallo
1. Primo ciclo: La ricreazione si effettua in corridoio nella zona antistante la propria aula. Solo in caso di
comportamenti scorretti e nocivi per l’incolumità propria ed altrui, gli alunni fanno ricreazione nella
propria aula. E’ fatto obbligo agli studenti di osservare un comportamento particolarmente corretto e
prudente durante l’intervallo.
7
2. Istituto Tecnico Agrario: E’ consentita l’uscita degli studenti negli spazi esterni della scuola durante
l’intervallo. Il Dirigente può revocare l’autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro,
ostruiscono le scale di sicurezza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni o
comunque tengono comportamenti censurabili. La revoca può essere disposta anche per singoli studenti.
Durante l’intervallo è consentito l’uso dei cellulari negli spazi esterni dell’edificio scolastico. Gli
insegnanti e il personale non docente riferiscono alla presidenza su fatti e comportamenti individuali e
collettivi che turbino il regolare svolgimento dell’intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la
sicurezza e la serenità degli studenti.
3. Durante l’attività didattica, è consentito l’allontanamento dai luoghi di svolgimento solo previa
autorizzazione del docente e negli orari stabiliti. Nessuno è autorizzato a uscire dalle aule per recarsi in
segreteria o rientrare nelle stanze, se ospite del convitto.
4. È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge. Il prelievo
di bevande non alcoliche dai distributori è consentito solo all’ingresso, all’uscita e durante la ricreazione.
5. Gli alunni sono tenuti a sostare nei locali del bagno il minor tempo possibile per una migliore fruizione dei
servizi igienici. I bagni sono vigilati dai collaboratori scolastici che segnaleranno ai docenti della classe
eventuali situazioni problematiche nell’uso degli stessi.
6. E’ assolutamente vietato spostarsi tra i piani e sostare nell'atrio sia durante l'intervallo, sia durante le ore di
lezione ( ad eccezione di quanto stabilito al punto 2). Eventuali spostamenti devono essere autorizzati
esclusivamente dal personale docente. Per nessun motivo l'alunno può allontanarsi da scuola durante le ore
di lezione senza la richiesta e la presenza di un familiare maggiorenne.
7. E' vietato mangiare, bere e masticare chewing-gum durante le ore di lezione.
Art. 16 - Divieto di fumo
1. In seguito all’entrata in vigore il Decreto Legge n. 104, del 12 settembre 2013, all’art.4 (Tutela della salute
nelle scuole), che estende il divieto di fumo della Legge 16 gennaio 2003. n. 3, art. 51 anche alle aree
all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie è stabilito il divieto di fumo in tutti i
locali ed aree di pertinenza esterne dei plessi che costituiscono l’I.O. ”Ridolfi-Zimarino“. Violazioni alle
disposizioni di cui sopra saranno soggette alle sanzioni amministrative previste. Tale divieto è esteso anche
all’uso delle sigarette elettroniche.
2. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste,
pagamento di somma da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 – art. 1, comma 189 L.311/04,
possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per l’attuazione del presente divieto il D.S., ai sensi
dell’art.4 lettera b del DPCM 14/12/95, individua nei responsabili di plesso i docenti incaricati di rilevare e
segnalare eventuali infrazioni
3. Le trasgressioni degli alunni saranno sanzionate anche disciplinarmente.
4. Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari
di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di
proprietà della scuola.
Art. 17 - Uscite anticipate, ritardi e assenze alunni
1. Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori
richiedano l’uscita anticipata del proprio figlio, dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite
richiesta scritta sul libretto o avviso sul diario, e ritirare l’alunno personalmente o farlo ritirare da un adulto
da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l’uscita solo su richiesta
telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l’adulto delegato) per i minorenni rilasci una
dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla segreteria, in modo che risulti chiara la
cessazione di responsabilità da parte della scuola a partire dal momento del ritiro.
2. In caso di grave indisposizione di un alunno, sarà cura dell’insegnante di classe avvertire telefonicamente
la famiglia, perché provveda in merito.
3. La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori per i minorenni devono giustificare sempre le assenze dei
propri figli, personalmente o per iscritto.
8
4. Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di vacanza al loro interno),
è indispensabile il certificato medico. In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato
medico che attesti l’avvenuta guarigione.
5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori per i minorenni tramite l'apposito libretto o diario e
devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che
provvederà a controfirmare e a prenderne nota sul registro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza
entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci.
6. I docenti, in caso di dubbi sulla attendibilità delle giustificazioni prodotte, sono tenuti a contattare i
genitori per una prima verifica, e in caso di mancanza di un positivo riscontro da parte delle famiglie ad
avvisare il Dirigente Scolastico per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
7. I ritardi dovranno essere giustificati dai genitori per i minorenni il giorno stesso o quello successivo
tramite il libretto o diario.
Art. 18 - Accesso dei genitori ai locali scolastici
1. I genitori possono comunicare con i docenti solo durante le ore predisposte per tali colloqui individuali o
nella scuola primaria in concomitanza con le riunioni di programmazione.
2. In caso di problematiche che comportano urgenti interventi è possibile incontrare i docenti informando,
tramite il collaboratore scolastico di plesso, l’insegnante.
3. Non è consentito in modo abituale consegnare durante le ore di lezione materiale di qualsiasi genere in
classe (quaderni, merende, ecc….).
4. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio e al
termine delle attività didattiche, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico e le esigenze
di accoglienza della Scuola dell’Infanzia in caso d’ingresso comune.
5. I genitori di alunni diversamente abili o temporaneamente ostacolati nella deambulazione sono autorizzati
ad accompagnare i propri figli fino alle aule se questo compito non fosse previsto o predisposto con
personale coadiuvante. Altresì sono autorizzati ad entrare e a uscire 5 minuti prima del suono della
campanella.
6. In nessun caso i medesimi possono interferire nella relazione educativa, che resta di esclusiva competenza
dei docenti.
Art. 19 - Zainetti e altro materiale
1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda.
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde
comunque di eventuali furti.
Art. 20 - Diffusione di materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello prodotto dalla scuola e/o dalle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. È garantita la possibilità di informazione agli alunni da parte di Enti, Associazioni culturali ecc. con finalità
coerenti con fini istituzionali previa valutazione del D.S., escludendo,comunque, la divulgazione di
materiale con scopi pubblicitari e/o commerciali.
4. Qualsiasi richiesta di denaro come corrispettivo per l’acquisto di materiale di qualsiasi natura ( libri,
giornali, materiale digitale, ecc……), anche se finalizzata ad iniziative di solidarietà, deve essere
preventivamente autorizzata dal Commissario.
5. È esclusa dal divieto la consueta vendita di arance organizzata dall’AIRC nella campagna “Arance per la
vita” e la vendita delle uova di Pasqua per “For Life”
9
Art. 21 - Sciopero
1. Nel caso in cui non si possa garantire il normale svolgimento delle lezioni dopo l’apertura della scuola, gli
alunni presenti saranno suddivisi in gruppi e affidati per la sola sorveglianza ai docenti e/o collaboratori
scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
2. Le famiglie saranno preavvisate con congruo anticipo - almeno tre giorni - sul servizio che la scuola potrà
garantire, e dovranno firmare tempestivamente la comunicazione sul diario.
3. I genitori avranno cura di verificare la data, la durata dello sciopero e di accertarsi dell’avvenuta apertura
della scuola.
Art. 22 - Esoneri
1. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al
Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore se minorenne unita al certificato del
medico di famiglia. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della
Gioventù dovrà essere presentato il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
2. Gli studenti esonerati dalle attività motorie saranno valutati sulla base del programma di studio della
disciplina.
3. I genitori degli alunni che intendono non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica in attuazione
della normativa vigente devono segnalare alla scuola tale opzione compilando il relativo modello
ministeriale all’atto di iscrizione.
Art. 23 - Progetti con oneri a carico delle famiglie
1. La scuola su richiesta delle famiglie o per una propria scelta formativa, quando non sono presenti al proprio
interno le professionalità richieste, può avvalersi di esperti esterni retribuiti attraverso un contributo dei
genitori o di altri soggetti esterni (comuni, banche, associazioni ecc….)
2. La partecipazione della classe a tali attività è subordinata alla possibilità che tutti gli alunni, nessuno
escluso, possano partecipare.
3. Il Dirigente Scolastico valuterà per ogni classe:
a. la presenza di un numero di famiglie aderenti rispondente alla quasi totalità delle stesse ed
b. in caso di alcune non adesioni la disponibilità dell’esperto esterno ad applicare un importo
forfettario per tutta classe;
c. le modalità organizzative utili affinché il contributo richiesto sia della stessa entità per tutte le classi
del plesso.
4. Nella scuola primaria sono privilegiate le collaborazioni con esperti esterni che, avendo già operato nello
stesso plesso con successo, sono riusciti ad instaurare con genitori ed alunni un rapporto di consolidata
reciproca stima e fiducia.
Art. 24 - Vigilanza sugli alunni
1. I docenti che accolgono gli alunni hanno l’obbligo di trovarsi in classe almeno cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni. L’inizio delle lezioni che sarà annunciato secondo gli orari in vigore nei vari
plessi da un suono prolungato della campanella.
2. L’insegnante ha il compito di sorveglianza senza soluzione di continuità ed è tenuto ad una costante
vigilanza dei propri alunni e di quelli che gli venissero affidati momentaneamente per assenza dei colleghi.
3. L’obbligo della vigilanza si estende agli insegnanti accompagnatori di allievi in viaggio di istruzione, visite
guidate, cerimonie, spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, cioè in tutte quelle attività scolastiche
ed extrascolastiche programmate ed approvate dagli Organi Collegiali della Scuola.
4. La vigilanza deve essere esercitata a cura degli insegnanti anche durante la mensa e nell’intervallo delle
lezioni; durante l’intervallo dovrà essere assicurata la presenza del personale ausiliario. Durante le ore di
10
lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi valutati
dal docente responsabile.
5. Gli insegnanti devono accompagnare la classe all'uscita e vigilare affinché non si verifichino situazioni di
pericolo e/o episodi di bullismo o aggressione.
6. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il
materiale scolastico chiuso nelle borse.
7. I docenti al termine dell’ultima ora di lezione si accerteranno prima di lasciare l’aula che i locali utilizzati
vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
8. In attesa dell’insegnante supplente, l’insegnante referente di plesso dovrà disporre tutte le soluzioni utili a
garantire la vigilanza degli alunni fino all’arrivo del sostituto. In caso di assenza o di ritardo di un docente,
o nel caso in cui l’insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli
alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi; in attesa del supplente, o
dell’insegnante titolare si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all’evenienza:
a. farsi sostituire da un altro insegnante;
b. affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico (soluzione eccezionale anche se
legittimamente prevista);
c. affidare la sorveglianza ad altri insegnanti distribuendo gli alunni in più classi.
d. le scolaresche saranno accompagnate durante l’uscita per gruppi classe, con calma ed in modo
ordinato.
Art. 25 - Visite guidate e viaggi d’istruzione
1. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell’offerta
formativa e, pertanto, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Verranno
privilegiate:
a. per i viaggi di un giorno, mete e località di forte interesse storico- culturale e/o ambientale del nostro
territorio e della nostra regione;
b. per i viaggi di più giorni, al fine di ridurre i potenziali rischi connessi al pernottamento negli alberghi,
le formule dei “campi-scuola” (dove, alle visite guidate dei monumenti si alternano attività sportive e
ricreative in grado di fornire ai ragazzi delle esperienze maggiormente formative);
c. le occasioni di scambi all’estero come veicolo di promozione di una dimensione europea della
cittadinanza;
d. le iniziative con mete e sistemazioni alberghiere che permettono il contenimento dei costi.
Art. 26 - Tipologie e condizioni per lo svolgimento
1. I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative,
(Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992) che si possono così sintetizzare.
a. visita guidata (di durata giornaliera);
b. viaggio d’istruzione (di più giorni);
c. uscita didattica (in orario scolastico) che, di norma, si svolge sul territorio in cui è ubicata
l’Istituzione scolastica;
d. viaggi connessi ad attività sportiva, concorsi, premiazioni;
e. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (orientamento scolastico)
2. Per ciascun anno scolastico sarà possibile effettuare:
 un solo viaggio di istruzione di più giorni, fino ad un massimo di sei giorni per le classi terze delle
scuole medie e di tutte le classi dell’I.T.A.;
 ogni classe del primo ciclo potrà effettuare un massimo di quattro visite guidate comprese le uscite
didattiche che necessitano il ricorso al noleggio autobus.
3. Il numero minimo di alunni per permettere la partecipazione di una classe è di 2/3 del totale.
Il conteggio deve avvenire considerando i genitori che hanno rilasciato autorizzazione e versato l’acconto
richiesto. In caso di rinuncia, la scuola rimborserà la quota versata previa detrazione dei costi già
sostenuti e delle eventuali penalità previste.
11
4. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell’autorizzazione firmata
dai genitori, i quali nell’autorizzazione devono dichiarare di sollevare i docenti e la scuola da ogni
responsabilità in ordine a incidenti non imputabili all’incuria dei docenti accompagnatori; essa deve essere
consegnata ai docenti all’uopo delegati, almeno il giorno prima della data stabilita per l’effettuazione della
visita o del viaggio. La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all’inizio dell’anno
scolastico, una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà e in tal caso i
genitori verranno messi al corrente, di volta in volta, circa la data e la destinazione della visita o del
viaggio.
5. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato per
infortuni e responsabilità civile.
6. Gli eventuali alunni non autorizzati dalla famiglia a partecipare alle visite guidate, alle uscite didattiche e ai
viaggi d’istruzione, sono ugualmente tenuti alla frequenza scolastica e verranno inseriti in altre classi.
7. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione,
nonché per i viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio e di valido documento sanitario.
Fanno eccezione i bambini della scuola dell’infanzia che, dato la loro tenera età, effettueranno brevi gite.
Art. 27 - Fasi procedurali
1. Il Collegio dei Docenti, con l’approvazione del POF, determina gli orientamenti di programmazione
educativa e didattica a cui i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si devono attenere nelle proposte
dei viaggi e delle visite nonché i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi
e delle mete.
2. I Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione formulano, entro il 15 Novembre, le proposte per tutte le
tipologie di viaggi individuando:
 gli itinerari del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
 i docenti accompagnatori disponibili prevedendo eventuali sostituti;
 il periodo di effettuazione;
 la mete o le varie mete;
 i tempi.
3. Dopo la presentazione delle proposte il Dirigente Scolastico, entro il 30 Novembre, verifica la loro
fattibilità sotto l’aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all’attività negoziale con la
agenzie e le ditte di noleggio per la realizzazione dei viaggi, avvalendosi della collaborazione del Direttore
dei servizi generali ed amministrativi.
8. Per ciascun tipo di uscita verranno compilati i modelli predisposti dalla segreteria, rispettando le scadenze
indicate e le istruzioni per le richieste di avvio della procedura. Non saranno accolte richieste senza
indicazione dei docenti accompagnatori ed eventuali supplenti.
9. Nelle uscite deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni.
10. Nel caso di progetti rientranti nella programmazione di classe/interclasse/intersezione che prevedano
ripetute uscite in ambito rionale, è possibile chiedere un’unica autorizzazione cumulativa annuale.
11. Nel caso l’uscita venga rimandata per cause di forza maggiore, non è necessario richiedere nuovamente
l’autorizzazione alle famiglie.
12. La partecipazione dei genitori degli alunni in condizioni di limitazioni temporanee nell’autonomia è
consentita soltanto se richiesta o comunque autorizzata dagli insegnanti, secondo modalità (numero,
utilizzo di mezzi di trasporto, ecc.) che, nell’eventualità, verranno di volta in volta comunicate. Il costo del
viaggio è a carico comunque dei partecipanti.
13. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di disabilità è consentita la presenza di: personale
socio-educativo assegnato dal Comune, genitori (a proprie spese), collaboratori scolastici, volontari di
enti accreditati per l’assistenza
14. Nel caso che in una classe si rilevino comportamenti collettivi ripetutamente indisciplinati il Consiglio di
Classe può escludere la stessa dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione.
12
Art. 28 - Criteri per la formazione delle classi
1. Le classi saranno formate da una apposita commissione all’inizio del nuovo anno scolastico corso
distribuendo gli alunni in modo da formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro (numero,
per genere, profitto, provenienza, comportamenti problematici ecc…). L’attribuzione alle sezioni, una volta
risolti i casi particolari, verrà effettuata con la pratica del sorteggio pubblico.
La commissione formata dalle docenti delle classi ponte raccoglierà tutte le informazioni utili ad avere una
approfondita conoscenza degli alunni (valutazioni, osservazioni dei docenti, certificazioni specialistiche,
anticipi ecc…).
2. Le eventuali richieste dei genitori, debitamente motivate in forma scritta, saranno esaminate dalla
commissione e soddisfatte solo se non in contrasto con i criteri di cui al punto(1)
3. I figli o parenti dei docenti in servizio fino al quarto grado di parentela non saranno, di norma, iscritti nei
corsi in cui gli stessi esercitano la loro attività didattica
4. Gli alunni stranieri di recente immigrazione, tenendo presenti le indicazioni delle linee guida per
l’integrazione degli alunni stranieri, saranno equamente distribuiti nelle classi tenendo conto del livello di
alfabetizzazione e dell’età anagrafica.
In caso di iscrizioni in corso d’anno la scelta della classe sarà effettuata dal Comitato di accoglienza sentito
il parere dei coordinatori della classe interessata all’inserimento
5. Gli alunni fratelli e sorelle saranno inseriti nella stessa classe e sezione solo se richiesto dalle famiglie
6. Gli alunni non ammessi saranno inseriti in via ordinaria nelle classi di provenienza.
Eventuali richieste di trasferimento ad altra sezione, opportunamente valutate e motivate in collaborazione
con i coordinatori delle classi interessate, saranno effettuate dal Dirigente Scolastico.
Art. 29 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
1. Garantire la continuità didattica di insegnamento con il precedente anno scolastico nelle classi e su
eventuali progetti pluriennali, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale
principio.
2. Valorizzare le particolari e specifiche competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti nel POF
e inoltre per gli insegnanti di sostegno quelle riferite alla tipologie di disabilità presenti
3. Nella scuola primaria distribuire i docenti in modo da garantire una equa distribuzione delle risorse a
disposizione per avere tra i vari plessi un numero equilibrato di ore di compresenza aggiuntive; garantire
personale stabile in tutti i plessi tenendo anche conto della presenza di docenti che a vario titolo utilizzano i
permessi previsti dalle norme vigenti.
4. In caso di concorrenza di più docenti per un nuovo posto l’assegnazione, fatto salvo il rispetto dei
precedenti criteri e di eventuali motivate decisioni del D.S., sarà disposta con priorità per i docenti già
titolari e successivamente sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli
ai fine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
TITOLO III
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 30 - Principi e finalità
1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori
democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla
qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato
13
dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative
sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti
principi:
a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
b. La responsabilità disciplinare è personale.
c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
d. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello alunno e, in ragione della
sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della
responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza.
e. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa da parte dello alunno incolpato.
f. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni.
g. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
Art. 31 - I diritti degli alunni e delle alunne
1. Gli alunni hanno diritto:
a. ad una formazione educativa e didattica che rispetti l’identità di ciascuno, che orienti e che sia
aperta alla pluralità d'idee;
b. alla continuità dell’apprendimento ed ad essere guidati alla scoperta e alla valorizzazione delle
proprie inclinazioni;
c. a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti e tuteli il diritto dello
studente alla riservatezza;
d. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
e. a conoscere le finalità e gli obiettivi del percorso didattico;
f. ad una valutazione formativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione;
g. ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative;
h. a usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
i. all’accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
j. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche
con handicap;
k. alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
l. ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
2. I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di
associazione, di accesso all’informazione.
3. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza,
all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Art. 32 - I doveri
1. Gli alunni hanno il dovere di:
a. frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l’orario scolastico;
b. assolvere gli impegni di studio;
c. garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;
14
d. assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il capo d'istituto e tutto il personale della
scuola e i compagni e gli eventuali ospiti, con particolare attenzione al rispetto della dignità della
persona;
e. comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l’attività didattica e in ogni altro momento
della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione;
f. rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo
accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non
danneggiare il patrimonio della scuola;
g. osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.
Art. 33 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all’art. 32 che si possono
verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi
di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività
integrative ecc.).
Si distinguono:
a. mancanze disciplinari;
b. mancanze gravi
c. mancanze gravissime.
2. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalle tabelle allegate al
presente regolamento di cui è parte integrante (Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3).
3. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni
organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo
di sanzione da applicare.
4. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare,
comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
5. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
6. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i
comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
7. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo
d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
Art. 34 - Sanzioni disciplinari
1. Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:
a. sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato e
alla recidività;
b. tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad
impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
c. sono ispirati al principio della riparazione del danno;
d. tengono conto della situazione personale dello alunno;
e. devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato
alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
2. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono
previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:
a. rimprovero verbale privato o in classe;
b. esonero da attività a carattere ludico;
c. comunicazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale;
d. convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico;
e. ammonizione scritta;
15
f. esonero dalla partecipazione ad attività didattico – ricreative (uscite, recite,gite ecc…);
g. sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni, con obbligo di
presenza a scuola.
3. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in
tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da
provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a
ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali:
a. assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non
eseguiti o terminati)
b. aiuto ai compagni;
c. sostituzione degli oggetti danneggiati.
d. pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
e. presentazione di scuse pubbliche
4. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico. In caso di trasferimento in corso
d’anno dello alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all’Istituto che lo accoglie.
Art. 35 - Procedimento sanzionatorio
1. Il provvedimento disciplinare è erogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di
garantire condizioni di equità.
2. In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l’ammonizione
scritta sul libretto personale/diario, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la
convocazione dei genitori.
3. In caso di infrazioni gravi, il Dirigente Scolastico, sentito l’ alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire
verbalmente o per iscritto l’alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l’Istituto.
In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è
formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro insieme alle eventuali giustificazioni
dell’allievo.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea dalle lezioni sono adottati dal
Consiglio di classe.
5. In caso di infrazione che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni:
a. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte
del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con comunicazione al
Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello alunno e riportata una descrizione
sintetica e puntuale dell’accaduto.
b. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello alunno,
indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello alunno e i termini di conclusione del
procedimento. Ove vi siano contro - interessati, anche essi devono essere avvertiti dell’avvio del
procedimento.
c. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di
classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
d. I genitori dell’alunno sono invitati alla riunione perché espongano le proprie ragioni e hanno facoltà
di presentare memorie e scritti difensivi.
e. Il Consiglio di interclasse, uditi i genitori dell’alunno ed eventuali testimoni o altre persone
interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l’accaduto e con scrutinio
segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel
numero dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
f. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del
provvedimento disciplinare che è immediatamente esecutivo.
16
g. Nel caso di sospensione dalle lezioni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di interclasse,
contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia in quali attività lo scolaro sarà
impegnato e da chi sarà vigilato.
Art. 36 - Organo di garanzia
1. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto:
a. dal D.S. che ne assume la presidenza,
b. da un docente eletto dal Collegio dei Docenti (+ un supplente),
c. per il primo Ciclo da due rappresentanti dei genitori eletto durante le elezioni dei rappresentanti in
seno ai consigli di classe (+ un supplente),
d. per l’Istituto Tecnico Agrario da un rappresentante degli alunni eletto durante le elezioni dei
rappresentanti in seno ai consigli di classe (+ un supplente) e da un rappresentante dei genitori eletto
durante le elezioni dei rappresentanti in seno ai consigli di classe (+ un supplente)
2. Contro le sanzioni è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla ratifica del provvedimento ai genitori
o agli alunni maggiorenni che decide in via definitiva.
3. In caso di assenza o conflitto di interessi il componente sarà sostituito in base alle proprie funzioni da un
supplente.
4. L’Organo di Garanzia ha durata annuale.
5. L'Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri). Le decisioni sono prese a
maggioranza. Il ricorso è accolto dall’Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della
metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso
di parità di voti prevale l’opzione espressa dal presidente.
6. Di tutte le riunioni dell’organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti
liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e
contrari al ricorso e quello degli astenuti.
7. L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito
all'applicazione del presente Regolamento.
8. Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato
ricorso o reclamo.
Art. 37 - Procedimento per i ricorsi
1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono
invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell’alunno o l’alunno se maggiorenne, al quale è stata
irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l’infrazione.
2. Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti,
con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all’Ufficio di
Segreteria per la comunicazione all'interessato.
17
Allegato 1
a.
Doveri
Mancanze disciplinari
Sanzioni e interventi educativi
accessori
Mancanze disciplinari
Organo
competente
Frequentare
 Presentarsi alle lezioni in ritardo
regolarmente
le
lezioni e rispettare  Assenze non motivate
con
puntualità
l’orario scolastico

Comunicazione scritta e/o
telefonica alla famiglia

In caso di reiterazione, dopo 5 Dirigente
ritardi
consecutivi
e
non Scolastico
giustificati
l’alunno
viene
ammesso a scuola solo
se
accompagnato da uno dei genitori
Assolvere
gli  Non
dimostrare
impegno
e
impegni di studio
partecipazione
durante
l’attività
didattica
 Rifiutarsi di svolgere il compito
assegnato
 Non eseguire i compiti assegnati per
casa
 Non portare il materiale didattico
occorrente per il regolare svolgimento
delle lezioni e delle esercitazioni
 Non portare a scuola il diario, che
rappresenta il necessario utile strumento
di comunicazione tra Scuola e Famiglia,
o non utilizzarlo in modo ordinato e
idoneo
 Non far firmare e/o non consegnare
comunicazioni tra scuola e famiglia

Richiamo orale

Produzione a casa degli elaborati
non svolti a scuola

Assegnazione di un compito di
rinforzo

Comunicazione scritta alla
famiglia sul diario

In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
Dirigente
Scolastico
Assumere
un  Provocare verbalmente i compagni
comportamento
corretto verso i
compagni
e
gli
eventuali ospiti

Richiamo orale.

Scuse pubbliche.
Docente di
classe

Comunicazione
scritta
famiglia sul diario.

In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
Comportarsi in
modo corretto e
collaborativo
durante l’attività
didattica e in ogni
altro momento della
vita scolastica,
osservare le
disposizioni attinenti
alla organizzazione
 Spostarsi senza motivo o senza
autorizzazione nell’aula
 Schiamazzare o scorrazzare attraverso i
corridoi, spostarsi da un piano all’altro
durante la ricreazione
 Cambiare posto in classe senza il
permesso degli insegnanti
 Giocare o chiacchierare, disturbando
durante le attività scolastiche
 Uscire dall’aula durante il cambio
dell’ora, in attesa dell’arrivo del
docente
 Portare a scuola materiali non pertinenti
alle attività
 Usare il cellulare a scuola
Docente di
classe
Docente di
classe
alla
Dirigente
Scolastico

Richiamo orale
Docente di
Comunicazione
scritta
alla classe
famiglia sul diario;
 Assegnazione di un ulteriore
lavoro a casa (es. per i compiti
non eseguiti o terminati)
 Sequestro del materiale non
pertinente e sua restituzione solo
ai genitori


In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori.
Dirigente
Scolastico
18
Allegato 2
b.
Doveri
Mancanze disciplinari gravi
Mancanze disciplinari
Assumere
un  Mancare di rispetto al Dirigente
comportamento
Scolastico, al personale della scuola con
corretto e rispettoso
parole e/o gesti offensivi
verso
il
capo
d'istituto, tutto il  Assumere un atteggiamento arrogante e
di insubordinazione con gli adulti
personale
della
scuola e i compagni  Insultare o umiliare i compagni
e gli eventuali ospiti
 Usare parole e gesti indecorosi, “doppi
sensi” e allusioni di stampo volgare
Interventi educativi mirati

Ammonizione scritta.

Risarcimento del danno.

In caso di reiterazione
 convocazione dei genitori
Organo
competente
Docente di
classe
Consiglio
classe
 sospensione dalle lezioni
Dirigente
Scolastico
Ammonizione scritta
Docente di
classe
di
 Effettuare video riprese non autorizzate
 Mancato rispetto delle proprietà altrui;
non restituire ai compagni le cose loro
sottratte o avute in prestito
 Ricorrere a giochi maneschi
Rispettare ed aver  Non rispettare l’ambiente e l’arredo
cura dell’ambiente
scolastico,
danneggiandolo
o
scolastico, utilizzare
sporcandolo
correttamente
le  Usare in modo scorretto e/o improprio
attrezzature
e
i
attrezzature
e
sussidi
didattici
sussidi didattici in
arrecandovi danno.
genere in modo da
non danneggiare il
patrimonio
della
scuola

Osservare
le  Portare a scuola oggetti che possono
disposizioni attinenti
danneggiare le persone e l'ambiente in
alla organizzazione e
generale.
alla sicurezza


Risarcimento del danno da parte
delle famiglie.
 Comunicazione scritta alla
famiglia
 Sospensione dalle lezioni nei casi Consiglio di
classe
più gravi
Dirigente
Scolastico
Sequestro del materiale
 In caso di reiterazione:
- Convocazione dei genitori
- Sospensione dal convitto
Docente di
classe
Consiglio di
classe
Dirigente
Scolastico
19
Allegato 3
c.
Doveri
Mancanze disciplinari gravissime
Mancanze disciplinari
Attenzione al rispetto  Aggressione fisica
della
dignità
della
 Offesa con immagini o scritti, al
persona.
decoro personale, al credo
religioso, alle diversità etniche e
culturali, alla dignità personale
Interventi educativi mirati

Sospensione temporanea
lezioni (da 1 a 15 giorni)
dalle Consiglio di
classe

Sospensione temporanea
lezioni (oltre 15 giorni).
dalle Dirigente
Scolastico
Commissario
Straordinario

Sospensione dall’Istituto

Espulsione dall’Istituto
 Offesa alla morale, alla scuola, alle
istituzioni.
Osservare le disposizioni  Comportamenti che determinino
attinenti alla sicurezza
uno stato di pericolo per
della comunità scolastica
l’incolumità delle persone e tali da
ingenerare un elevato allarme
sociale
 Produzione di infortunio doloso
Organo
competente
Consiglio di
classe
Commissario
Acta
Dirigente
Scolastico
20
TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE
Art. 38 - Diritti e doveri della famiglia
1. L’intento di realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno rende prioritario
il rapporto scuola-famiglia, fondato sui principi di partecipazione, responsabilità, condivisione, trasparenza,
al fine di creare le sinergie necessarie al raggiungimento delle finalità formative della Scuola.
2. Nel nostro Istituto tale partecipazione si concretizza in momenti prettamente istituzionali quali gli Organi
Collegiali (Consigli d’Interclasse, di classe, d’Intersezione, di Istituto e Giunta esecutiva) e in momenti
caratterizzati da una maggiore autonomia organizzativa e gestionale, quali assemblee di classe (art. 15 del
T. U. delle disposizioni legislative in materie di istruzione n°297/1994).
3. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione ed interclasse/classe possono avanzare proposte in
merito alle varie attività, esprimere pareri sulle problematiche emerse nella classe; inoltre hanno il dirittodovere di convocare, nei modi e nelle forme opportune, assemblee dei genitori per illustrare e discutere
l’andamento disciplinare e didattico della classe.
4. Il calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per ciascun ordine
di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle famiglie. I genitori ricevono nel
primo colloquio individuale dopo l’iscrizione le credenziali di accesso al registro elettronico.
5. Le comunicazioni per i genitori saranno dettate sul diario scolastico, consegnate agli alunni su fogli
fotocopiati, pubblicate sul sito web della scuola.
6. Le comunicazioni, per le quali è richiesta la firma dei genitori per presa visione, devono essere firmate con
sollecitudine ed il controllo delle firme sarà fatto dall’insegnante della 1° ora.
7. I genitori sono tenuti a controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni, al fine di
evitare l'uso all'interno della scuola di materiale pericoloso per l’incolumità degli stessi: temperini (piccoli
coltelli a serramanico), forbici appuntite, oggetti/giochi taglienti o acuminati o comunque non idonei
all’attività didattica. I genitori sono personalmente responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose.
8. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse e di Classe
in via ordinaria non è consentito ai figli l'accesso all'edificio, in quanto il personale insegnante è
impegnato in tale attività ed i collaboratori scolastici sono impegnati nelle pulizie e/o sorveglianza degli
ingressi.
9. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza:
i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all’interno dell’edificio o del cortile
della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.
Art. 39 - Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235 del 21/11/07)
1. I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il
dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori all’atto dell’iscrizione sono invitati a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità con la
scuola per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti,
l’importanza del “valore” scuola per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.
Art. 40 - Infortuni
1. E’ dovere di tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici vigilare sugli alunni, affinché siano impediti
comportamenti che possano arrecare danni a se stessi o ad altri e che gli strumenti potenzialmente
21
pericolosi ma utili a fini didattici (taglierini, punteruoli…) devono essere utilizzati solo sotto la
sorveglianza dei docenti che sono responsabili dell’attività;
2. Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali
ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria, del personale scolastico e degli alunni.
3. In caso di improvviso malore o se un alunno abbia un infortunio, il docente presente in aula interviene e fa
una prima valutazione sulla gravità dell’accaduto. Se ritiene che sia necessario attivare la procedura di
emergenza chiama un Addetto al Primo Soccorso.
4. L’addetto al Primo Soccorso valuta sulla base delle proprie conoscenze e della propria formazione il da
farsi .Contemporaneamente la scuola avvertirà un familiare dell’alunno di quanto accaduto richiedendo se
possibile la loro immediata presenza a scuola. Nei casi ritenuti gravi si procede alla chiamata immediata
del 118.
5. Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente Scolastico e a
presentare una relazione sull’accaduto, precisando quali sono stati i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il
giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione
spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza.
TITOLO V
ASPETTI SANITARI
Art. 41 - Somministrazione farmaci
1. La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie
responsabilità e competenze:
 le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
 la scuola: Dirigente Scolastico, personale docente ed ATA;
 i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
 gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e
formativa dell’alunno.
2. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la
valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché
per la definizione di apposita modulistica, sono attuati, se presenti, protocolli di intesa tra le istituzioni
scolastiche, gli Enti locali e le ASL competenti.
3. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli
alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e che tale farmaco può essere
somministrato senza pericolo da personale non sanitario. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta
scritta di somministrazione di farmaci dei genitori:
 effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per
la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
 concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai
genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
 verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o
loro delegati.
4. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire
22
l’assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla
normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del
territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e
motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza
dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 42 - Pediculosi
1. Qualora si rilevasse la presenza di pidocchi, i docenti, dopo aver informato il Dirigente Scolastico,
formulano avviso scritto ai genitori invitandoli a controllare i propri figli e a sottoporli, se necessario, a
cura profilattica, secondo le indicazioni fornite dalla pediatria di Comunità dell’ ASL. Qualora il problema
persistesse, il Dirigente Scolastico chiede l’intervento del competente servizio sanitario.
Art. 43 - Intolleranze e allergie alimentari
1. Eventuali controindicazioni alimentari (intolleranze, allergie ecc.) dovranno essere comunicate alla
segreteria che provvederà a trasmettere la segnalazione all’ASL per le valutazioni del caso.
2. I genitori sono tenuti a segnalare alla scuola eventuali allergie o problemi di natura sanitaria (con supporto
di apposito certificato medico) per permettere gli opportuni immediati interventi di prevenzione e
provvedere alla segnalazione presso la ASL del caso per quanto di sua competenza.
TITOLO VI
UTILIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI
Art. 44 - Concessione dei locali scolatici e servizi a terzi: Principi fondamentali
Riferimenti normativi:
DPR n° 616 del 24/7/1977; Legge n° 517 del 4/8/1977 Legge n° 216 del 17/7/1991 D.I. 44/2001.
1. Gli ambienti scolastici (locali, laboratori, convitto, giardini e cortili) possono essere concessi ad Istituzioni
o Enti Pubblici, Associazioni o Gruppi organizzati privati, per l'espletamento di attività aventi finalità di
promozione formativa, culturale, sociale e civile dei cittadini previa acquisizione di Nulla Osta dell’Ente
Locale proprietario (Provincia e Comune).
2. Il convitto può ospitare soggetti con i requisiti di cui al punto 1, per periodi temporanei, durante le attività
didattiche e nei periodi di sospensione;
3. Le palestre e gli spazi sportivi esterni possono essere concessi al di fuori dell’orario scolastico a società
sportive delle federazioni e degli enti di promozione sportiva;
4. L’utilizzo degli spazi e delle attrezzature di cui al punto “1” e “2” può essere temporaneo (uno o due
giorni) o prolungato (più di due giorni) il Commissario ad Acta delega al D.S. le concessione ad uso
temporaneo.
5. Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno comunque priorità su qualunque altro diverso
utilizzo.
Art. 45 - Modalità di richiesta
1. Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola
dovrà essere rivolta per iscritto al Dirigente e all’Ente proprietario:
a. Sette giorni prima della data d’uso per uso temporaneo;
b. All’inizio di ogni anno scolastico per un uso prolungato.
23
Nella richiesta devono essere indicati:
a. inizio e termine dell’attività;
b. date ed orario;
c. scopo della richiesta;
d. dati del soggetto richiedente e del Responsabile legale (atto costitutivo della Associazione e statuto
se non già accreditata)
e. locali che si intendono utilizzare;
f. numero delle persone coinvolte presumibilmente;
g. eventuali altri servizi richiesti: utilizzo di aule multimediali, accesso al servizio mensa ecc.;
h. dichiarazione di assunzione di responsabilità;
i. estremi del Nulla Osta dell’Ente proprietario.
Art. 46 - Corrispettivi economici
1. L’Istituto redigerà specifiche convenzioni con gli Enti di competenza, che regoleranno aspetti economici e
normativi di competenza reciproca.
2. Nel caso di assenza di convenzioni, il contributo giornaliero o forfettario, per l’uso temporaneo dei locali,
può essere stabilito dal D.S. d’intesa con l’Ente proprietario.
Art. 47 - Responsabilità del Concessionario
1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla
strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare
ogni idonea misura cautelativa.
2. L'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e
penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
Art. 48 - Doveri del Concessionario
1. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i
seguenti impegni:
a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso
l'istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente
riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
c. lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare
svolgimento delle attività scolastiche;
d. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura,
malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
e. custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati;
f. restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta
pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;
g. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in
relazione alle esigenze dell’attività scolastica;
h. ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le
ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di
frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;
i. comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente Scolastico i danni eventualmente riscontrati ai
locali, pertinenze, attrezzature;
j. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
24
Art. 49 - Decadenza, Revoca, Recesso
1. L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la
decadenza della convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli
eventuali danni subiti.
2. In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il
Dirigente Scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta,
adeguatamente motivata, alla controparte.
3. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne
immediata comunicazione alla scuola
4. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell'istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire
in merito alla
revoca.
5. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di
chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità
ed efficienza.
TITOLO VII
ATTIVITÀ NEGOZIALE
Art. 50 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 1/2/2001, n. 44 Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – l’attività
amministrativa inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell’art.
33, comma 2, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente
Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a. contratti di sponsorizzazione;
b. contratti di locazione di immobili;
c. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, da parte dei
soggetti terzi;
d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e. alienazione dei beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
f. acquisto ed alienazione di titoli di stato;
g. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a
progetti internazionali.
Art. 51 – Principi e ambiti di applicazione per forniture di beni e servizi
1. L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi,
al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico , nonché la realizzazione di specifici
progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal
Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001.
2. L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficienza dell’azione, nonché il perseguimento degli
obiettivi dell’istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema
ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
25
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.I. n.
44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure
previste dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti).
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema tipico delle istituzioni scolastiche, va
motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria (5 milioni di euro / 200.000 euro), si
dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in
sede nazionale.
7. Il fondo per le minute spese, di cui all’art. 17 del D.I. n. 44/2001, viene utilizzato per le spese necessarie a
soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
Art. 52 – Acquisti, appalti e forniture
1.
Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale
approvato dal Commissario Straordinario.
2.
L’attività gestionale e contrattuale compete al Dirigente Scolastico, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Istituzione Scolastica nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario. Il
Dirigente, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, assume la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare, individua le Ditte
da interpellare, sceglie i preventivi di spesa da acquisire, sottoscrive i contratti e/o gli ordini del materiale
avvalendosi dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
3.
L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato ricorrendo al
mercato elettronico(CONSIP – MEPA) e in subordine a consultazione di operatori economici in possesso
dei requisiti i idoneità morale, di capacità tecnico –professionale, di capacità economico-finanziaria.
4.
L’acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a. Offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo, di altri diversi fattori
ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri criteri
stabiliti dal mercato;
b. Miglior offerta di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche.
Art. 53 – Acquisizione di beni e servizi in economia
1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono
essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con seguenti modalità:
 Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 10.000,00 con esclusione dell’IVA (art. 1,
comma 1, del D.I. 44/2001) è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico
operatore economico.
 Gara informale: per lavori servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000, e superiore a €
10.000,00, si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ossia il procedimento
comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dal Dirigente o sulla base di ricerche di
mercato.
 Cottimo fiduciario: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisto
di beni e servizi il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui
importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato.
Art. 54 – Procedure per l’affidamento diretto
1. Il limite di spesa, di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, è fissato a € 10.000,00 IVA esclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite, il Dirigente Scolastico provvede
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia,
26
garantendo comunque i principi di economicità, trasparenza, rotazione , parità di trattamento nonché la
tutela della concorrenza.
3. A tal fine si ritiene opportuno l’applicazione della nota MIUR prot. 2674 del 05/03/2013. In deroga a tale
procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile
acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell’istituto o perché la
ditta è l’unica produttrice del prodotto/ servizio (caso dell’unico fornitore).
4. Al fine di identificare il limite (al di sopra o al di sotto dei 10.000,00 euro) non è consentito frazionare
artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
Art. 55 – Procedure per la gara informale – Contrattazione ordinaria
1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 10.001,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente
Scolastico, in applicazione dell’art. 34, comma 1, del D.I. N. 44/2001, procede all’esame delle convenzioni
quadro aperte da CONSIP, in caso di bene non reperibile alla scelta del contraente previa comparazione
delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dal Dirigente
Scolastico o sulla base di ricerche di mercato, al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle
direttive europee, di assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo e, nello stesso tempo,
di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa.
2. Al Dirigente compete l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al
fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di
preventivo.
3. Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto
comparativo da sottoporre al Dirigente.
4. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza,
elencando dettagliatamente:
a. Descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio o bene;
b. Eventuali garanzie;
c. Criteri di aggiudicazione a seconda delle caratteristiche;
d. Quantità dei beni richiesti;
e. Data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura;
f. Modalità e termini di pagamento;
g. Modalità di presentazione dell’offerta;
h. Termini di presentazione dell’offerta;
i. Eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica
offerta valida;
j. Informativa sulla privacy;
k. Avviso che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola con il versamento dei contributi
e con il pagamento delle imposte e delle tasse;
l. Qualora nella lettera d’invito si indichino marchi o denominazioni di prodotti è opportuno, per
consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere, se possibile, l’utilizzazione della dicitura
“… o equivalenti”.
5. Le lettere di invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità e che dispongano
di una ricevuta di invio e, pertanto, anche con posta elettronica.
Di norma la presentazione delle offerte avviene tramite il servizio postale in plico raccomandato o
consegna a mano, in busta chiusa, con chiara dicitura esterna,. In caso di acquisti di modesta entità o in
caso di urgenza, le offerte possono essere presentate anche per posta elettronica.
6. Per acquisti consistenti e particolari , il Dirigente Scolastico può nominare una Commissione per la
valutazione delle offerte, di cui fanno parte: il Dirigente Scolastico, il DSGA, un’assistente amministrativo
e un docente.
7. L’apertura di tutte le buste avviene contemporaneamente in presenza della Commissione.
27
8. Una volta predisposto il prospetto comparativo da parte del DSGA, il Dirigente Scolastico effettuerà la
scelta del contraente secondo i criteri indicati nel bando.
9. Il Dirigente Scolastico comunica l’affidamento all’aggiudicatario.
10. E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
Art. 56 – Procedure per acquisti superiori a € 40.000,00
1. Per importi di spesa superiori a € 40.001,00 (IVA esclusa), l’affidamento avviene mediante la procedura
di cottimo fiduciario nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici.
Art. 57 - Contratto
1. Il Dirigente Scolastico, conclusasi la procedura di selezione, provvede all’affidamento dell’incarico
mediante stipula di contratto o lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto.
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo e il termine di consegna, l’intestazione
della fattura, il termine di pagamento e le condizioni di fornitura.
Art. 58 – Tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale oppure con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni(Legge n. 136/2010 – D.L. n. 187/2010 - Legge n. 217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti
pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codoce Identificativo
di Gara” (CIG). Il CIG viene acquisito dall’Istituzione Scolastica on-line sul sito dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile
far fronte al proprio personale); le spese effettuate con le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti
e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
5. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere
al pagamento delle fatture l’Istituzione Scolastica provvederà ad acquisire il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
6. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture di importo superiore a € 10.000,00, l’Istituzione
Scolastica provvederà a verificare su Equitalia eventuale inadempienza del fornitore.
Art. 59 – Verifica delle forniture e delle prestazioni
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del seguente
regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o collaudo. Il pagamento delle fatture
potrà essere disposto dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della
fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o
dell’esecuzione dei servizi o entro la scadenza stabilita nell’ordine e/o contratto e vengono svolte dal
28
personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine il Dirigente Scolastico nomina
un’apposita commissione. Del contratto è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 4.000,00, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che
attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA.
Art. 60 – Contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)
e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli
insegnamenti extracurriculari per i quali, in assenza di personale interno disponibile, possono essere
conferiti contratti ad esperti esterni.
Per l’individuazione dell’avente titolo il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività negoziale del DSGA
riguardo alla spesa prevista e alla tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento
dell’incarico attraverso:
 Procedura semplificata con affidamento diretto (per eventuali incarichi rientranti tra le collaborazioni
occasionali la cui previsione di spesa sia inferiore a € 4.000,00 + oneri)
 Selezione comparativa di candidati con avviso pubblico (con pubblicazione all’albo e sul sito web
dell’istituzione) per importi superiori a € 4.000,00 + oneri.
2. L’avviso dovrà indicare:
a. ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare);
b. titoli che saranno valutati;
c. possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego
d. numero delle ore di attività richiesto
e. modalità e termini per la presentazione della domanda
f. criteri di individuazione;
g. compensi
3. Il Dirigente Scolastico dopo aver acquisito agli atti la documentazione e verifica la compatibilità con il
progetto della scuola, individua l’esperto da incaricare e provvede a stipulare specifico contratto di
prestazione d’opera sulla base dei seguenti criteri:
a. Titolo di studio specifico
b. Curriculum professionale attestante esperienze pregresse nello stesso campo
c. Pubblicazioni o partecipazione a eventi di particolare rilievo professionale
d. Prestazioni professionali già prestate nella scuola stessa o presso altre istituzioni scolastiche.
4. La misura del corrispettivo relativo ai singoli contratti è fissata dal Commissario Straordinario e deve
essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggiCCNL scuola -tariffe professionali).
5. Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta, il compenso comunque non
potrà superare 100 euro all’ora. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente
all'Amministrazione.
Art. 61 - Collaborazioni plurime
1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non
presenti o non disponibili nel proprio corpo docente ed ATA potrà ricorrere alla collaborazione di docenti
di altre scuole statali ai sensi degli artt.35 e 57 del CCNL 2007.
In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di
appartenenza.
2. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL
2007, mentre le prestazioni ATA sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 6 allegata stesso
contratto.
29
Art. 62 - Pubblicità ed efficacia
1. Dell'avviso di cui all'articolo 59 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al
precedente.
comma
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 delD.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013.
4. Sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai
titolari di collaborazione o consulenza:
a. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b. curriculum vitae;
c. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento
della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
6. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
7. La pubblicazione dei dati avviene semestralmente: entro il 30 Giugno per gli incarichi conferiti nel primo
semestre dell'anno solare ed entro il 31 Dicembre per quelli relativi al secondo semestre. La pubblicazione
resterà sul sito per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Art. 63 - Interventi di esperti a titolo gratuito
1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel POF
di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui
dovranno essere indicati –tra l’altro -le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa
antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
Art. 64– Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni
1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del
2001.
2. Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare
semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Art. 65 - Individuazione criteri per contratti di sponsorizzazione
1. La Legge n. 449/97 all’art. 43 ha previsto per le pubbliche amministrazioni “al fine di favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore
qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o
associazioni.
2. Il D.I. n. 44/2001 relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sull’amministrazione scolastica,
sancisce:
30
 Art. 33, comma 2, che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai
contratti di sponsorizzazione;
 Art. 41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte
ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei
confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la
funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 66 - Criteri generali
1. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità
educative ed istituzionali della scuola.
Pertanto, verranno esclusi i seguenti casi:
a. Conflitto di interesse tra l’attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor;
b. Pubblicità pregiudiziale o dannoso all’immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
c. Propaganda di natura politica,sindacale,ideologica o religiosa;
d. Pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale
pornografico, armi, ecc;
e. Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
f. Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili
(sfruttamento del lavoro minorile, lavoro in nero, inquinamento del territorio e/o reati contro
l’ambiente, speculazione finanziaria, ecc).
Art. 67 - Individuazione
1. Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza
e,comunque, della scuola e della cultura.
2. L’individuazione dello sponsor può avvenire:
 Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un’attività
didattica;
 Accogliere proposte interessanti per la scuola da parte di soggetti individuati;
 Pubblicità, da parte della scuola, delle iniziative da sottoporre a contratti di sponsorizzazione e
relative valutazioni ed accettazione delle proposte più convenienti.
3. Il Commissario Straordinario delega il Dirigente Scolastico a valutare finalità e garanzie offerte dal
soggetto sponsorizzatore e successivamente a portare a ratifica le varie sponsorizzazioni.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità
scolastica e non deve prevedere vincoli oppure oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte
degli alunni/e della scuola.
Art. 68 - Oggetto
1. L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
 Attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
 Interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
 Interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche,
tecnico-scientifiche, ecc;
 Iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti
sportivi);
 Ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena autonomia e discrezionalità, debba essere
oggetto di sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
31
 Contributi economici;
 Cessione gratuita di beni e/o servizi;
 Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate
dall’istituto.
3. La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate
di seguito:
 Riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle
iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc);
 Pubblicazione nel sito Web della Scuola, nello spazio informativo dell’attività, degli estremi dello
sponsor e dell’ oggetto della sponsorizzazione;
 Posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della
sponsorizzazione;
 Distribuzione in loco di materiale pubblicitario.
TITOLO VIII
REGOLAMENTO CONVITTO
Art. 69 - Convitto
1. Il Convitto annesso all’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino”di Scerni è parte integrante
dell’Istituto Tecnico Agrario. Il Dirigente Scolastico sovraintende anche al Convitto e si avvale, per il
coordinamento organizzativo, del Collegio degli Educatori, nel quadro delle competenze previste dalla
legge e dal presente Regolamento.
Art. 70 - Finalità
1. Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti fuori sede,
affiancando la famiglia e la scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei giovani. In tale
quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell’attività interna e autonoma dei convittori, ma può
esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e
ricreativo.
Art. 71 - Personale educativo
1. La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e
semiconvittori mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e
organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni
momento della vita del Convitto.
Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori e semiconvittori.
Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la
programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai
convittori e semiconvittori.
Art. 72 - Collegio degli Educatori
1. Gli educatori formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da
un educatore come delegato.
Il Collegio degli educatori:
a. programma le proprie attività;
b. decide in merito alla formazione delle squadre;
c. assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna;
d. formula proposte al Dirigente Scolastico per l’adozione dell’orario di servizio;
32
e. formula proposte per l’acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione;
f. esamina il caso di alunni con difficoltà nella vita scolastica e convittuale;
g. dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
Tra gli educatori il Dirigente Scolastico nomina un Coordinatore.
Il coordinatore del convitto, come delegato del Dirigente Scolastico:
a. svolge funzioni di coordinamento del Collegio degli educatori a cui è funzionalmente preposto;
b. dispone le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessari per fare fronte ad
esigenze improvvise (assenze, ecc.);
c. sovrintende e organizza, in accordo con il Direttore dei Servizi, il lavoro del personale ATA del
convitto;
d. verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento
della mensa;
e. svolge funzioni esecutive in merito all’organizzazione delle attività del convitto e alla gestione
quotidiana degli alunni convittori;
f. coordina i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e
semiconvittori;
g. promuove l’avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal
Regolamento interno;
h. svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente Scolastico.
Art. 73 - Finalità del Comitato degli studenti
1. La finalità del Comitato degli studenti convittori trova il suo fondamento nello Statuto delle studentesse e
degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998: vedi allegato).
Art. 74 - Elezione e composizione e compiti del Comitato.
1. Le elezioni del Comitato si svolgono preferibilmente in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di
classe.
In ogni classe viene di norma eletto un alunno. Ogni elettore può indicare una sola preferenza.
Presidente di seggio è uno degli educatori dello studio che provvede, al termine della votazione, a svolgere
lo scrutinio dei voti e a individuare gli eletti dello studio con la collaborazione di due studenti come
scrutatori;
Tutti i verbali delle elezioni vengono poi raccolti dall’educatore di riferimento e il Dirigente Scolastico
provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.
2. Compiti del Comitato degli studenti:
a. Organizzazione, in collaborazione con il personale educativo, di attività integrative rivolte agli
alunni
convittori (tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, ecc.);
b. Formulazione di proposte al Dirigente Scolastico e al Collegio degli educatori in merito
all’organizzazione di attività integrative per il tempo libero;
c. Formulazione di proposte per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto;
d. Collaborazione nell’organizzazione delle attività di orientamento;
e. Collaborazione per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto;
f. Espressione di pareri al Dirigente Scolastico e al Collegio degli educatori per il miglioramento
dell’Offerta educativa.
Art. 75 - Funzionamento del Comitato degli studenti.
1. Il Comitato degli studenti rimane in carica fino all’elezione del successivo Comitato.
Il Comitato si organizza e si riunisce all’interno del Convitto non più di una volta al mese. Di ogni riunione
il Comitato redige un sintetico verbale che, conservato nell’ufficio degli educatori, viene pubblicizzato ed è
a disposizione di tutti. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti
presenti.
Il Dirigente Scolastico incontra il Comitato ogni volta che viene richiesto e periodicamente.
33
Art. 76 - Ammissione
1. Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Tecnico Agrario “Ridolfi” di Scerni e
gli studenti frequentanti altre scuole d’istruzione di 2° grado. In caso di domande in eccedenza rispetto ai
posti l’ammissione viene autorizzata con i criteri di precedenza di seguito indicati:
a. Alunni dell’Istituto Agrario iscritti per la prima volta al Convitto con precedenza per gli alunni delle
classi prime;
b. Alunni iscritti per la prima volta alla classe prima, in ordine di vicinanza al territorio della provincia
di Chieti.;
c. Alunni provenienti dalla provincia di Chieti;
d. Particolari situazioni segnalate dalla famiglia al momento dell’iscrizione verranno attentamente
valutate dal Dirigente Scolastico che decide in via definitiva sull’accoglimento delle domande sulla
base di indicazioni del Collegio degli Educatori.
Art. 77 – Domanda
1. Le richieste d’iscrizione al primo anno avvengono online e vanno presentate entro la data di scadenza
prevista contestualmente all' iscrizione scolastica.
La domanda di ammissione agli anni successivi, redatta su modulo prestampato in carta semplice e
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro la data di scadenza dell’iscrizione scolastica
(Gennaio/Febbraio)
Le domande giunte fuori termine saranno prese in considerazione, solo in caso di disponibilità.
2. La domanda deve riportare:
a. le generalità complete dell’alunno;
b. la firma di un genitore o di chi ne fa le veci;
c. la firma dello studente;
d. la dichiarazione della perfetta conoscenza del Regolamento del Convitto, delle regole disciplinanti la
vita dell’Istituzione e l’impegno ad osservarle.
Le richieste non conformi non saranno accolte. L’accoglimento delle richieste sarà condizionato alla
effettiva frequenza di questo Istituto Agrario. In ogni caso, la frequenza assidua costituisce elemento
imprescindibile per la permanenza in convitto.
Art. 78 - Retta e costi dei servizi del convitto
1. La retta da convittore dà diritto al vitto (prima colazione, pranzi, merenda e cena), all’alloggio,
all’assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all’uso di ogni struttura e attrezzatura
anche ricreativa.
2. La retta da semiconvittore dà diritto al pranzo e alla merenda.
3. La tabella riassuntiva degli importi comprensiva di eventuali adattamenti ad esigenze personali
debitamente certificati viene deliberata ed aggiornata dal Commissario Straordinario sulla base dei costi
di gestione. La tabella verrà pubblicata sul sito della scuola entro l’inizio dell’anno scolastico.
4. La quota mensile da convittore o da semiconvittore verrà pagata con versamenti trimestrali:
a. entro il 10 settembre;
b. entro il 10 gennaio;
c. entro il 10 aprile.
5. In caso di giorni o periodi aggiuntivi determinati da particolari necessità il Commissario Straordinario fissa
l’importo integrativo da corrispondere per ogni singolo pasto e giorno aggiuntivo.
6. Le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o alla
dilazione della scadenza delle rate.
4. Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire per iscritto e tempestivamente alla Segreteria
della Scuola. Saranno rimborsate le quote già versate per un importo proporzionale al periodo trascorso
in convitto.
5. Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate nel caso che gli alunni convittori siano stati
allontanati od espulsi dal Convitto, per motivi disciplinari.
34
6. Le rette incassate verranno utilizzate per:
a. acquisti di alimenti
b. acquisto di arredi
c. acquisto di sussidi didattici e attrezzi per il tempo libero
d. manutenzione
e. attività progettuali
7. La domanda per l'ammissione al semiconvitto segue le stesse regole di quelle precedentemente indicate per
l’ammissione al convitto.
8. Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle
attività di studio pomeridiano.
9. Il semiconvittore viene considerato presente se consuma il pranzo. Egli rimane in convitto almeno fino al
termine delle attività di studio per almeno tre giorni la settimana. La richiesta di uscita anticipata deve
essere presentata dal genitore.
10. Il semiconvittore, durante la sua presenza in convitto, è tenuto al rispetto di tutte le regole previste per i
convittori.
Art.79 - Mancato rispetto delle scadenze
1. L’ospitalità dello studente al Convitto è subordinato al puntuale pagamento della retta, i convittori non in
regola, vengono fatti rientrare in famiglia.
Art. 80 - Apertura del convitto e rientri a casa
1. Il convitto rimane aperto per tutta la durata delle lezioni dalle ore 7,30 del lunedì (o del giorno successivo
al festivo) alle ore 15,00 del venerdì (o del giorno prefestivo). Ulteriori giorni di apertura potranno essere
disposti dal Dirigente Scolastico per il periodo degli Esami di Stato.
Art. 81 – Somministrazione pasti, orari e frequenza del Convitto
1. Il pasto è uguale per tutti ed è preparato sulla base della tabella dietetica predisposta dal dietologo della
ASL territoriale. Detta tabella può essere variata in relazione alle esigenze stagionali.
2. La somministrazione di un eventuale pasto diverso da quello previsto è concessa solo nei casi di
riconosciuta necessità.
Le diete differenziate saranno previste solo a seguito di certificazioni mediche
3. I convittori, accompagnati dagli educatori, devono accedere insieme in refettorio negli orari previsti e
durante i pasti devono osservare le comuni regole di buona educazione ed avere rispetto verso i compagni,
il personale e le attrezzature.
4. I pasti saranno somministrati secondo il seguente orario:
a. Colazione ore 7,30
b. Pranzo ore 14,05 ( 5 minuti dopo l’uscita di tutti i convittori da scuola )
c. Cena ore 19,30
5. Fermo restante la precedenza per le necessità di ristorazione degli studenti e del personale educativo di
turno il servizio mensa può essere concesso al personale scolastico interno, a gruppi di studenti e docenti
di altre scuole in visita, ai partecipanti a convegni di studio, seminari o corsi che dovessero tenersi
all’interno dell’Istituto.
6. Lo studio è obbligatorio:
dalle ore 15,30 alle 19,30 con una sospensione di 75 minuti ( 17,00-18,15 ).
E’ consentito lo studio volontario, dopo la cena e la mattina prima della sveglia, fissata per le ore 7,00.
Le attività di studio in comune, sono effettuate in squadre corrispondenti alle varie classi e assistite da un
istitutore, che cura la formazione di gruppi e sviluppa la collaborazione fra gli alunni a favore del
compagno, in difficoltà o del convittore frequentante una classe inferiore.
7. Il riposo notturno inizia alle 21,00 ed è obbligatorio per tutti alle 23,00.
35
8. I convittori maggiorenni potranno rientrare in famiglia o recarsi presso parenti nel corso della
solo su richiesta scritta e motivata dei genitori, inviata via fax in segreteria o in convitto.
settimana
9. I convittori minorenni dovranno essere prelevati dai genitori a da persona incaricata, che se ne assume la
responsabilità
10. Il convittore deve avvisare prontamente il custode del proprio rientro che provvederà ad avvisare
l’istitutore in servizio. Nei casi in cui il rientro avviene in ore diverse da quelle previste dal presente
regolamento, il convittore dovrà presentare giustificazione firmata dai genitori. In ogni caso detto rientro
deve avvenire entro le ore 23,00.
11. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, tutti i convittori sono tenuti a rimanere comunque nei locali
della scuola sotto la vigilanza dell’educatore smontante dal servizio notturno, che provvederà ad avvisare il
Dirigente per incaricare un docente alla vigilanza del gruppo in un locale della scuola.
Il convittore che in tale occasione si allontanasse dal convitto, sarà considerato assente, senza permesso. Di
tale situazione saranno avvisati telefonicamente i genitori e le autorità competenti e sarà riammesso
soltanto per richiesta del genitore, che dovrà inoltrarla personalmente al Dirigente o all’istitutore in
servizio.
Il ripetersi delle suddette assenze potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare.
12. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono
immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei
casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.
Art. 82 - Malattie e infortuni
1. In caso di malattia o infortunio dell’alunno, l’infermiere provvede a fornire immediato soccorso e in caso
di necessità , anche attraverso le prestazioni del medico convenzionato o della Guardia medica o del
servizio di Pronto Soccorso.
2. La famiglia viene immediatamente avvertita dall’educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e
protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico convenzionato, dovranno fare al più presto
rientro in famiglia.
Art. 83 - Rapporti Scuola - Convitto
1. Nel quadro delle attività connesse con il funzionamento della scuola e del convitto, potranno essere fissati
incontri fra Insegnanti ed Educatori per discutere e concordare, all'interno dell'azione educativa, le attività
di studio e di sostegno agli alunni che ne hanno necessità.
Art. 84 - Comportamento
1. Gli alunni convittori devono avere sempre un comportamento corretto e dignitoso, sia nella permanenza in
convitto e che nella scuola, in ogni attività organizzata dal convitto, nei trasferimenti da e per la scuola e
durante la fruizione dei permessi di uscita.
2. L’atteggiamento degli alunni convittori deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, del
personale e dei beni del convitto.
3. Durante la fruizione dei permessi di uscita regolarmente firmati dalla famiglia il dovere di vigilanza sugli
alunni da parte del convitto viene a cessare e la responsabilità viene assunta interamente dalla famiglia. In
ogni caso il comportamento degli alunni deve essere improntato a correttezza anche durante la fruizione dei
permessi di uscita: comportamenti non corretti al di fuori del Convitto durante le uscite pregiudicano la
concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non
riammissione in convitto nell’anno successivo.
4. A discrezione del “Collegio Educatori” può essere disposta la non riammissione al Convitto e Semiconvitto
nell’anno successivo in presenza di un profilo comportamentale caratterizzato da sanzioni disciplinari per
fatti ritenuti gravi o reiterati e/o per una manifesta incompatibilità alle regole della vita convittuale.
36
Art. 85 - Sicurezza
1. Durante ogni attività in convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire
infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri.
2. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l’altrui incolumità (giochi senza
controllo, spinte, corse all’interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi,
segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione
degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate.
3. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l’evacuazione degli edifici
in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e
segnalazioni.
4. E’ assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a
gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.
5. Il convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità
degli ospiti e delle rispettive famiglie.
6. Le riprese sono effettuate per motivi di sicurezza (controllo delle scale di sicurezza, degli accessi e dei
dispositivi interni) e per la sorveglianza degli spazi comuni (corridoi ai piani) per prevenire illeciti, tenuto
conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari. Le riprese sono effettuate nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (privacy).
Art. 86 - Divieto di fumo
1. In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è assolutamente vietato fumare.
2. Per le gravissime conseguenze del fumo sulla salute, nel Convitto vengono svolte azioni di dissuasione nei
confronti dell’abitudine al fumo e campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con l’Asl. La
dipendenza conclamata dal fumo (intesa come l’esigenza incontenibile di fumare ad ogni ora e in ogni
momento), per l’esempio negativo che rappresenta per i giovani alunni non fumatori, nei casi più gravi può
essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi.
3. La detenzione di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto. In collaborazione
con le Forze dell’ordine vengono periodicamente organizzati controlli preventivi con l’impiego di unità
cinofile.
Art. 87 - Igiene personale
1. Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità
della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche l’apposito servizio di lavanderia
presente in Convitto. Ogni alunno deve tenere in ordine le proprie cose e la propria camera.
Art. 88 – Danni e cauzione
1. Eventuali danni provocati a beni del convitto vengono addebitati:
a. all’alunno che li ha provocati;
b. ai convittori della camera, nel caso non sia possibile individuare il responsabile;
c. a tutti i convittori negli altri casi.
2. All’atto dell’ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili.
3. All’inizio dell’anno scolastico, a titolo di cauzione vengono richiesti, Euro 50.00 che verranno restituiti
alla fine della permanenza in convitto, dopo avere provveduto a trattenere la quota per eventuali
danneggiamenti.
Tale somma non esenta i responsabili dal risarcimento di danni superiori.
37
Art. 89 - Divieti
1. Non possono essere introdotti in Convitto alcolici, stupefacenti, pubblicazioni per soli adulti e ogni altra
dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e non confacenti al decoro e alla dignità
dell’ambiente.
2. Il Dirigente Scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del
Convitto, controlli per garantire l’osservanza di quanto esposto al precedente punto.
3. L’uso del PC personale e dell’eventuale connessione a internet è consentito al di fuori delle attività
educative e non oltre le ore 22.30.
4. La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni
responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.
Art. 90- Telefoni cellulari e Wi-fi
1. E’ vietato l’utilizzo dei cellulari durante le ore di studio, di riposo e in mensa.
2. E’ fatto divieto comunque di utilizzare il proprio dispositivo per visionare materiale pornografico o
comunque non conforme all’ambiente educativo o per diffondere immagini.
3. Ad inizio di ogni anno scolastico, previa autorizzazione scritta della famiglia, viene data la possibilità di
accedere gratuitamente ad Internet attraverso una connessione Wi-Fi di cui il Convitto è dotato. L’accesso
è libero, ma monitorato: ovvero gli educatori hanno la facoltà di verificare costantemente i siti visitati dai
semiconvittori ed il materiale da questi scaricato. Pertanto, nel caso in cui si verifichi un uso non corretto
della rete è facoltà degli educatori interdirne l’uso temporaneamente o permanentemente, avviando
contestualmente un procedimento disciplinare.
Art. 91 – Sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell’intento di rafforzare il senso di
responsabilità degli alunni sia convittori che semiconvittori.
2. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalle tabelle allegate al
presente regolamento di cui è parte integrante (Allegato 4 – Allegato 5 – Allegato 6).
38
Allegato 4
Mancanze disciplinari
Doveri
Mancanze Disciplinari
Sanzioni Disciplinari
Frequentare
regolarmente e
rispettare con
puntualità l’orario
dello studio
pomeridiano
 Presentarsi allo studio
pomeridiano in ritardo
 Assenze non motivate
 Comunicazione telefonica alla
famiglia
Assolvimento dello
studio pomeridiano
 Rifiuto di svolgere i
compiti assegnati dai
docenti
 Mancanza di impegno e
concentrazione nello
studio
 Richiamo orale
 Segnalazione al coordinatore di
classe
 Comunicazione telefonica alla
famiglia
 Deridere e/o provocare
verbalmente i compagni
 Richiamo orale
 Scuse pubbliche
 Comunicazione telefonica alla
famiglia
Assumere un
comportamento
corretto verso i
compagni e gli
eventuali ospiti
Organi
Competenti
Educatore
 In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
Educatore
 In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
Educatore
 In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
Comportarsi in modo
corretto e
collaborativo durante
l’attività didattica ed
educativa ed in ogni
altro momento della
vita convittuale
 Giocare e/o chiacchierare
disturbando durante le
attività di studio
 Introdurre in convitto
materiali non attinenti le
attività convittuali
 Usare il cellulare durante
lo studio pomeridiano
 Richiamo orale
 Comunicazione telefonica alla
famiglia
 Sequestro del materiale improprio
Educatore
 In caso di reiterazione:
convocazione dei genitori
39
Allegato 5
Mancanze disciplinari gravi
Doveri
Mancanze Disciplinari
Assumere un
 Mancare di rispetto nei
comportamento e
confronti del personale
irrispettoso nei
educativo e del personale
confronti del
del convitto con parole e/o
personale educativo e
gesti offensivi
di tutto il personale
 Assumere un
del convitto, degli
atteggiamento arrogante e
altri convittori e di
di insubordinazione nei
eventuali ospiti
confronti degli adulti
 Insultare o umiliare i
compagni
 Usare parole e gesti
indecorosi, “doppi sensi” e
allusioni volgari
 Effettuare videoriprese non
autorizzate
 Mancato rispetto delle
proprietà altrui; non
restituire ai compagni le
cose loro sottratte o avute
in prestito
 Ricorrere a giochi
maneschi
Rispettare ed aver
 Non rispettare gli ambienti
cura di tutti gli
e gli arredi del convitto
ambienti del
danneggiandoli o
convitto, utilizzare
sporcandoli
correttamente le
 Usare in modo scorretto e/o
attrezzature, le
improprio le attrezzature e i
suppellettili e sussidi
sussidi didattici
didattici di ogni tipo
Sanzioni Disciplinari
 Ammonizione scritta
 Esclusione da tutte le attività
ricreative del convitto
 Comunicazione scritta alla
famiglia
 Risarcimento del danno
 In caso di reiterazione:
- convocazione dei genitori
- sospensione dal convitto
 Ammonizione scritta
 Esclusione da tutte le attività
ricreative del convitto
 Comunicazione scritta alla
famiglia
 Risarcimento del danno
 In caso di reiterazione:
- convocazione dei genitori
- sospensione dal convitto
Osservare le
disposizioni attinenti
l’organizzazione e la
sicurezza
 Portare a scuola oggetti che
possono danneggiare le
persone e l’ambiente in
generale
 Sequestro del materiale improprio
Organi
Competenti
Educatore
Coordinatore
degli educatori
Collegio
Personale
Educativo e
Dirigente
Scolastico
Educatore
Coordinatore
degli educatori
Collegio
personale
educativo e
Dirigente
Scolastico
Coordinatore
degli educatori
 In caso di reiterazione:
- convocazione dei genitori
- Sospensione dal convitto
Coordinatore
degli educatori
Collegio
personale
educativo e
Dirigente
Scolastico
40
Allegato 6
Mancanze disciplinari gravissime
Doveri
Mancanze Disciplinari
Sanzioni Disciplinari
Attenzione al rispetto
della dignità della
persona.
 Aggressione fisica
 Offesa con immagini o
scritti, al decoro
personale, al credo
religioso, alle diversità
etniche e culturali, alla
dignità personale
 Offesa alla morale, alla
scuola, alle istituzioni.
 Sospensione temporanea dalle
attività convittuali da 3 a 10 giorni
Non osservare le
disposizioni attinenti
la sicurezza della
comunità scolastica
 Comportamenti che
determinino uno stato di
pericolo per l’incolumità
delle persone e tali da
ingenerare un elevato
allarme sociale
 Produzione di infortunio
doloso
 Sospensione dal convitto
 Espulsione dal convitto
 Espulsione dal Convitto
Organi
Competenti
Collegio
personale
educativo,
Dirigente
Scolastico,
Commissario
Straordinario
Collegio
personale
educativo,
Dirigente
Scolastico.
Commissario
Straordinario
41
TITOLO IX
REGOLAMENTO LABORATORIO CHIMICA
Art. 92 – Laboratorio di Chimica
1. Il Laboratorio di Chimica, di natura multidisciplinare, è costituito da apparecchiature, arredi,
strumentazioni ed altri sussidi inventariati. All'interno del Laboratorio è riconosciuta la figura del
Responsabile del Laboratorio avente compiti e responsabilità didattiche, organizzative e tecniche, dell’
Assistente Tecnico (A.T.) avente compiti di conduzione del Laboratorio, Dell'insegnante TECNICOPratico (I.T.P.) come responsabile delle esercitazioni e il Docente (D) come corresponsabile del
comportamento degli alunni durante le ore di copresenza delle esercitazioni. La comunicazione, la
collaborazione e la responsabilità di queste figure professionali è la base essenziale per lavorare in
sicurezza.
Art. 93 – Disposizioni generali
1. L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale Docente e ATA , che abbia ragione di svolgere al
suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. Si intendono
comunque autorizzati tutti i docenti dell’area scientifica, nonché gli I.T.P. responsabili delle esercitazioni,
l'A.T. come coordinatore tecnico e il personale ATA indicato dal D.S.G.A. nell’ordine di servizio.
2. Le chiavi del Laboratori devono essere in possesso solo dell'A.T e degli ATA come da contratto. L’AT e i
Docenti devono prenderle solo durante le ore di servizio per poi riconsegnarle in portineria.
3. Il Laboratorio deve rimanere interdetto agli studenti quando non vi si svolge attività didattica o non è
presente il personale addetto. In assenza di tale personale ( D, ITP, AT, ATA) è vietato a chiunque
accedere nel Laboratorio. Gli armadi con i reagenti devono essere aperti dall’A.T. all’inizio dell’orario di
servizio e richiusi alla fine insieme alla valvola del gas, dell’acqua e del pannello elettrico.
4. Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature,
solo se accompagnato dal personale autorizzato.
5. Gli studenti accedono al Laboratorio solo se accompagnati da almeno un docente responsabile;
6. Eventuali visite al Laboratorio (per esempio l'orientamento di alunni e genitori delle scuole medie) devono
essere autorizzate dal Responsabile del Laboratorio e guidate da personale autorizzato.
7. Qualunque utilizzo diverso da quello programmato, al di fuori della programmazione all’inizio dell’ a.s.
dovrà essere concordato dal Responsabile del Laboratorio e dall’A.T.
8. Il Laboratorio può essere utilizzato per approfondimenti, sperimentazioni, messa a punto di nuovi metodi
ecc.., con le stesse modalità previste dal comma 7 .
9. Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato nello
stesso, avverrà su permesso del Responsabile e in ogni caso deve essere comunicato all’AT.
10. E’ obbligatorio tenere all’inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono accedere al
Laboratorio sulle norme di sicurezza.
11. Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell’esperienza che intendono effettuare con tutte le
informazioni necessarie sulla sicurezza.
12. In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nel Laboratorio;
13. Nel Laboratorio, quando gli insegnanti lo ritengono, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione
individuali.
14. Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso con
materiale non necessario all’esercitazione; a tal fine è vietato portare zaini ed altro;
15. Gli ITP devono fornire all’AT con congruo anticipo la programmazione delle attività, in modo da poter
permettere a quest’ultimo la preparazione del materiale necessario.
42
16. Mantenere in ordine e pulito il Laboratorio: rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non
servono più.
17. Il regolamento del Laboratori deve essere messo a conoscenza di tutto il personale (Docente e ATA )
18. Chiunque riscontri l’inosservanza di dette regole è obbligato a informare il Responsabile del Laboratorio il
quale provvederà a informare l’ufficio di Presidenza
Art. 94 – Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici
1. L’uso di qualunque attrezzature e dei prodotti chimici e biologici è consentito solo ai docenti dell’area, agli
I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica, all'AT e agli alunni sotto la responsabilità dell’insegnante;
2. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione, si
ritiene già informato ai sensi dell’art. 21 del D. leg. 626/94 relativo ai rischi per la sicurezza e la salute,
derivati dall’uso delle attrezzature e dei prodotti chimici e biologici presenti nel Laboratorio.
3. Al personale ATA sono attribuiti compiti di pulizia dei locali previa informazione a cura del Responsabile
di Laboratorio e dell’A.T. sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel Laboratorio.
4. La manutenzione o la riparazione delle apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica
specializzazione da parte dell’operatore, verrà demandato a personale tecnico esterno.
5. Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d’uso in italiano, facilmente accessibili. .
6. Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla dotazione
del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Responsabile del laboratorio, il quale provvederà a vagliarle e,
le sottoporrà agli organi gerarchicamente competenti.
7. Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel registro delle annotazioni in
modo da conservare nel tempo le informazioni sul guasto e su come è stato risolto.
8. Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del Laboratorio
dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con l’ausilio dell'Assistente.
9. Soggetti esterni possono richiedere analisi previo rimborso delle spese sostenute
Art. 95 – Norme di comportamento degli alunni
1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Prima di prendere
iniziative o apportare modifiche personali, devono avvertire l’insegnante.
2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i
casi di palese responsabilità individuale.
3. Gli studenti non possono usare attrezzature e/o prodotti chimici e biologici se non dietro personale
controllo dell’insegnante.
4. All’inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in
condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontrano anomalie è tenuto ad
informare l’insegnante, l’ITP o l’AT.
5. Al termine dell’esercitazione le varie attrezzature vanno riconsegnate in perfetta efficienza all’Insegnante o
ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’AT.
6. Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che: il proprio posto di lavoro sia pulito e in ordine;
tutta la vetreria utilizzata sia stata riposta nei lavandini; i contenitori delle sostanze chimiche, ben chiusi,
siano stati riposti; tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano stati spenti;
7. Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento
dell'esercitazione, (quaderno di Laboratorio, penna, calcolatrice, ecc.); il resto, borse, zaini ed indumenti
non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio.
Art. 96 – Divieti e obblighi
1. In laboratorio è vietato:
a. Bere bibite personali nonché l'acqua del rubinetto;
43
b. Mangiare;
c. Annusare e toccare a mani nude reagenti chimici di qualsiasi natura;
d. Avvicinare al viso prodotti chimici, e portare alla bocca, al naso e agli occhi le mani con le quali
sono stati condotti esperimenti;
e. Sono vietate preparazioni alimentari di qualsiasi natura destinate ad essere consumate, sia dai nostri
studenti che dall'utenza esterna.
f. Aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca;
g. Spostare e/o asportare materiali senza autorizzazione
h. Usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante;
i. Smaltire i reflui senza consultare l’insegnante;
j. Usare mezzi antincendio e di primo soccorso senza necessità;
k. Toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette.
2. In laboratorio è obbligatorio:
a. Tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;
b. Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti;
c. Indossare il camice quando gli insegnanti lo ritengono necessario;
d. Usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione
individuale;
e. Usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi.
f. Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso.
g. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro
Art. 97 – Norme di comportamento degli insegnanti
1. Le programmazioni inerenti le attività del Laboratorio devono essere presentate all’Assistente e al
Responsabile dei Laboratori, entro il mese di ottobre del corrente a.s., in concomitanza delle
programmazioni didattiche.
2. Almeno un giorno prima degli esprimenti è necessario informare l'A.T. dei reagenti necessari
all'espletamento dell'attività;
3. E’ necessaria la sorveglianza degli allievi durante le esercitazioni da parte degli insegnanti, soprattutto se si
manipolano attrezzature e/o reattivi potenzialmente pericolosi. Inoltre, la sorveglianza garantisce che non
vi siano rotture o asportazioni di componenti dal Laboratorio.
4. Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione al Laboratorio, ne è
direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti.
5. Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio programmare e concordare
con l’A.T. giorno ed ora con congruo anticipo.
6. L'uso del Laboratorio è vietato per scopi personali.
7. L'uso di strumentazioni portatili è consentita, ma la responsabilità è di chi ne richiede l'uso fin da quando le
stesse escono dai Laboratori
8. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’interno del Laboratorio devono:
informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare; ad ogni esercitazione informare gli
studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature.
9. Gli insegnanti devono terminare l’esercitazione 5 minuti prima del suono della campanella in modo da
permettere agli alunni di poter riordinare la loro postazione di lavoro.
10. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’utilizzo del materiale e delle attrezzature
date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o l’ITP con la
collaborazione del l’AT dovranno tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari
provvedimenti.
44
11. Terminata l’ora di esercitazione gli insegnanti riaccompagnano in classe gli alunni
Art. 98 – Mansioni dell’Assistente Tecnico
1. L’Assistente Tecnico addetto al laboratorio ha il dovere:
a. Collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il sistema di
sicurezza predisposto;
b. Partecipare a tutti i corsi di formazione organizzati dalla struttura in merito alla sicurezza e
aggiornamenti sugli strumenti scientifici;
c. Non utilizzare il Laboratorio per motivi personali;
d. Mantenere la strumentazione sempre efficiente e pulita;
e. Mantenere la cassetta del pronto soccorso sempre assortita eliminando il materiale scaduto;
f. Garantire agli insegnati la fornitura di reagenti e materiale di facile consumo in base alle attività
programmate;
g. Coadiuvare le attività dell’ITP durante le esercitazioni dandone il contributo tecnico;
h. Preparare la strumentazione, le soluzioni e i reagenti necessari per le esercitazioni;
i. Controllare periodicamente di non superare la quantità massima ammessa di giacenza dei solventi
infiammabili o pericolosi all’interno del Laboratorio;
j. Raccogliere in appositi contenitori, contrassegnati con etichette, i composti chimici e i solventi usati,
che dovranno essere eliminati come rifiuti, secondo le procedure stabilite dal responsabile della
sicurezza;
k. Pulire immediatamente gli spandimenti del materiale;
l. Chiudere il Laboratorio ogni qualvolta ci si allontana, e rendere accessibile i laboratori ai docenti in
sua assenza lasciando le chiavi in portineria;
m. Collaborare con il DSGA per gli acquisti;
n. Provvede al collaudo delle apparecchiature nuove e all’inoltro dell’esito al DSGA;
o. Coordina e organizza i laboratori e le sue attività dal punto di vista tecnico;
p. Segnala le richieste di manutenzione straordinaria o eventuali acquisti di strumenti al responsabile
dei laboratori che provvederà per via gerarchica all'evidenziazione delle stesse al Dirigente che
provvederà a sua volta ad attivare le opportune procedure d'intervento o ad approvarne l’acquisto.
q. Intervenire tempestivamente e autonomamente sull’operato degli alunni quando questo è
oggettivamente ritenuto pericoloso.
r. Chiedere immediatamente, ogni volta che si verifica un infortunio, l’intervento dell’incaricato del
pronto soccorso dell’istituto e annotare l’accaduto sul registro.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99 – Diffusione del regolamento
1. Il presente Regolamento è pubblicato all’albo on- line della scuola e sul sito web all’indirizzo
www.omnicomprensivoridolfizimarino.gov.it/
2.
rt . 100 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento, approvato dal Commissario Straordinario in data 2 Ottobre 2015, è entrato in
vigore il giorno 19 Ottobre 2015 data di pubblicazione all’albo on-line della scuola.
45
Art . 101 - Modifica del regolamento
1. Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che, alla luce dell'esperienza o
a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie.
2. Per l'approvazione delle modificazioni al regolamento si applica la normativa di cui al precedente
articolo 101.
3. Sono fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e delle Assemblee degli
genitori e Studenti
4. Il presente Regolamento verrà aggiornato, in seguito alle modifiche apportate in corso d’anno, all’inizio di
ogni anno scolastico
46
Scarica

regolamento istit.omnicomp. - istituto omnicomprensivo “ridolfi