Istituto Professionale Statale “Crotto Caurga”
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Produzioni Industriali e Artigianali - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Via Molinanca, 57 - 23022 Chiavenna (SO) Tel. 0343/32710 - Fax 0343/32925
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
il D.Ivo 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
il D.P.R 249/98- Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
il D.M. n. 16 del 5/02/07- Linee di indirizzo ed azioni per la prevenzione e il bullismo;
il D.M. n. 30 del 15/03/O7- Linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari;
la C.M. 31 luglio 2008, n. 3602/PO - Linee guida al D.P.R. 235/2007- Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.249/98;
la L. 30 ottobre 2008 n. 169 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1°settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di Istruzione
e Università;
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Materia regolamentata
Il presente regolamento detta norme intese a regolare il funzionamento dell'Istituto Professionale
"Crotto Caurga" – Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, per le
Produzioni Industriali e Artigianali (Settore Industria) e per la Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto disposto nei sopra citati
Decreti e successive modificazioni e dalle disposizioni ministeriali.
Art. 2
Ruolo della Scuola
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito
a tutti dalla Costituzione.
L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della costituzione repubblicana, al fine di
realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative
di sperimentazione che tengono conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto delle libertà
d'insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi
responsabilmente espressi dalle sue componenti (studenti, genitori, personale A.T.A. e docenti), nella
consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e
secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto
delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che
dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo
vietati, atti d'intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti
alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
Art. 3
Patto Educativo di Corresponsabilità
AI momento dell'iscrizione i genitori e gli studenti sottoscrivono il “Patto Educativo di
Corresponsabilità” predisposto dalla scuola, che pone in evidenza l’importanza di un'alleanza educativa che
coinvolge la scuola, gli studenti ed i loro genitori secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Con la sottoscrizione del "patto educativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far
osservare il presente regolamento, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far
riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
Art. 4
Rapporti con le famiglie
La scuola riconosce e favorisce il ruolo della famiglia come luogo primario di educazione degli alunni
e stabilisce con essa un rapporto privilegiato.
A tal fine sono previsti durante il corso dell'anno scolastico due colloqui generali e colloqui
settimanali nei giorni resi disponibili dagli insegnanti, possibilmente nelle ore fissate da ogni singolo docente
oppure su appuntamento.
Art. 5
Libertà di opinione
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, purché
ciò avvenga nei limiti consentiti dalla civile convivenza e nel rispetto della dignità delle varie componenti
operanti nella scuola.
Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti
sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere
collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a
loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato
studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).
Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle
singole persone.
Il Consiglio d'Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle
singole assemblee delle singole componenti.
Art. 6
Diritto alla dignità ed alla riservatezza
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere
rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si uniformano
al principio di solidarietà.
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo
di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori, anche degli alunni maggiorenni, hanno
il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.
I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della
comunità scolastica nel rispetto del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in
ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.
Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, deve essere informato sui diritti che gli
derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto D.L.vo 196/2003; il
trattamento dei suoi dati, la comunicazione degli stessi e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera
scolastica ad altri soggetti che non siano la famiglia dello stesso, potrà avvenire, da allora in poi, solo con il
suo consenso scritto.
Art. 7
Rispetto della vita culturale e religiosa
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La scuola promuove iniziative atte a
favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti
dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività
finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
-2-
Art. 8
Diritto alla formazione ed alla valutazione
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee.
La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità
del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente
anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento) tesi a
promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di
orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta
tra i diversi indirizzi di studio dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento: a tal riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti
delle prove orali e a riconsegnare gli elaborati corretti delle verifiche scritte non oltre quindici giorni dalla data
della loro effettuazione. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme
opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la
correttezza dell'informazione data.
La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di
svantaggio.
Art. 9
Diritto all'informazione
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva delle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola, la conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in
generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Art. 10
Diritto di riunione, partecipazione ed associazione
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati in particolare le
assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa.
Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Gli
studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza
paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.
Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti
dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/1996 e sue modifiche e integrazioni.
Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli
o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.
Art. 11
Attività integrative e complementari
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non
partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può contribuire,
secondo modalità previste, alla definizione del credito scolastico.
Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle
relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe (da qui in avanti C.d.C) ai fini della
valutazione complessiva dello studente.
Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue
modifiche e integrazioni. II comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto (da qui in avanti C.d.I) e nella Consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le
attività disciplinate da detto D.P.R.
La scuola si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione
tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti,
conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.
-3-
TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI
Art. 12
Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
La convocazione degli Organi Collegiali previsti a livello di Istituto dagli art. 5, 7, 8, 11 del D. Lgs.vo
297/94 e successive modificazioni (Consiglio di classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Giunta
Esecutiva, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti) deve essere predisposta con un
congruo preavviso, di massima, di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
Il Collegio Docenti e i Consigli di Classe devono essere convocati mediante avviso inviato via mail
ad ogni Docente e pubblicato sul sito dell’Istituto, mentre per genitori ed alunni l’avviso avviene mediante
comunicazione scritta.
Il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva ed il Comitato di valutazione degli insegnanti, devono
essere convocati mediante avviso inviato via mail ad ogni singolo componente.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e di quella presunta del termine dei
lavori, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Di ogni seduta dei vari Organi Collegiali deve essere redatto un verbale su apposito registro a
pagine preventivamente numerate e vidimate. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal
presidente.
Art. 13
Programmazione dell'attività degli Organi Collegiali
Le attività degli Organi Collegiali devono essere programmate preventivamente all'inizio dell'anno
scolastico al fine di garantire una razionale e costruttiva distribuzione dei lavori e di consentire la
coordinazione con gli altri Organi Collegiali.
Art. 14
Elezioni contemporanee di Organi Collegiali di durata annuale, di rappresentanti eletti
dagli studenti ed eventuali elezioni suppletive
a)
b)
c)
Fatte salve le disposizioni ministeriali, possibilmente entro il secondo mese dell'anno scolastico:
Il Collegio dei Docenti elegge i membri del Comitato di valutazione del servizio del personale
insegnante.
Gli studenti eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di classe e nel Consigli d'Istituto; gli eletti
restano in carica un anno.
I genitori eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di classe.
Le elezioni di cui alle precedenti lettere b) e c) si tengono preferibilmente lo stesso giorno.
Art. 15
Convocazione del Consiglio di classe
Il Consiglio di classe si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività.
II Consiglio di classe è convocato dal Dirigente di propria iniziativa, dal coordinatore di classe o su
richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Art. 16
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato ai sensi degli art. 4 e 7 del D. Lgs.vo 297/94 secondo le modalità
stabilite dall'art. 12 del presente Regolamento.
Art. 17
Convocazione del Consiglio d'Istituto
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente; nella stessa si farà luogo alla
nomina del Presidente, del vice Presidente e della Giunta Esecutiva secondo quanto disposto dagli art. 6 e 8
del D. Lgs.vo 297/94.
Le elezioni dei suddetti organi sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia. Il Consiglio
d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della
Giunta Esecutiva, ovvero su richiesta scritta e motivata di un terzo dei Componenti del Consiglio stesso.
-4-
Art. 18
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnati è convocato dal Dirigente:
a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati, a norma dell'art. 48
D.Lgs.297/94;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai
sensi dell'art. 44 D.Lgs.297/94;
c) ogni qualvolta richiesto per il caso previsto dall'art. 501 D.Lgs.vo 297/94.
Art. 19
Pubblicità delle sedute
Il Presidente del Consiglio di Istituto rende note le convocazioni del Consiglio tramite pubblicazione
all’Albo Pretorio del Sito di Istituto della convocazione stessa.
Gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 42 comma 4 D. Lgs.vo 297/94, qualora si ritenga necessaria
la loro presenza, sono invitati a partecipare attraverso comunicazione scritta.
Art. 20
Pubblicità degli atti
Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati all’Albo Pretorio del Sito di Istituto a norma dell'art. 43
D. Lgs. 297/94.
TITOLO III
NORME GENERALI
Art. 21
Espletamento di servizi scolastici
II Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali per l'espletamento dei servizi dei docenti e del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in modo che siano coerenti alle esigenze di funzionamento
della Scuola, tenuto conto anche delle attività parascolastiche ed integrative deliberate dagli organi collegiali
competenti.
Art. 22
Formazione delle classi
Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, individua le indicazioni
generali per la formazione delle classi, che deve essere realizzata nel rispetto di criteri pedagogico-didattici
di equieterogeneità, sia dal punto di vista culturale e professionale, sia della provenienza geografica degli
alunni.
Art. 23
Orario e calendario scolastico
Il calendario scolastico è fissato all'inizio di ogni anno in conformità con le disposizioni ministeriali e
regionali.
L'orario scolastico è formulato secondo criteri didattico-pedagogici e stabilito in rapporto alle
esigenze ambientali e del P.O.F.
Insegnanti ed alunni sono tenuti a presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle
lezioni.
Art. 24
Gruppo classe
Ogni classe costituisce un gruppo di lavoro sotto la direzione dei docenti.
Ogni classe fruisce di libertà per quanto riguarda le scelte dei metodi di lavoro, che devono essere
compatibili con la libertà d'insegnamento dei docenti e con lo svolgimento dei programmi ministeriali.
-5-
Art. 25
Aula Insegnanti
Nell'aula insegnanti è custodito il materiale didattico il cui uso è strettamente riservato ai docenti.
Gli alunni non possono accedere alla suddetta aula e quindi non devono essere incaricati di
prelevare o depositare registri o altro.
Art. 26
Fotocopie
Le fotocopie possono essere effettuate solo per motivi didattici. Queste ultime devono essere
effettuate esclusivamente da personale addetto e negli orari prestabiliti. Ogni classe può usufruire di tale
servizio previa presentazione della risma di carta necessaria. Le tracce dei compiti in classe sono escluse da
tale computo.
Per effettuare fotocopie di libri è necessario attenersi alle norme di legge in vigore (diritti d’autore).
Art. 27
Utilizzo del servizio di ristorazione collettiva e del bar
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, in accordo con gli insegnati tecnico-pratici, emana
disposizioni per regolare il funzionamento e l'utilizzo dei servizi di ristorazione collettiva e bar.
Art. 28
Parcheggio
L'entrata e l'uscita dall'Istituto sono consentite sia dall'ingresso principale (preferibilmente per i
pedoni) sia dall’ingresso antistante il laboratorio di falegnameria (preferibilmente per i veicoli).
Solo il personale scolastico autorizzato dal Dirigente Scolastico può usufruire del parcheggio interno
all’Istituto, negli spazi delimitati. I veicoli posteggiati all’interno dell’Istituto devono esporre il permesso
rilasciato dalla Polizia Locale, pena la rimozione forzata.
Gli autoveicoli non devono assolutamente ostruire le uscite di sicurezza dell’Istituto per consentire il
transito agevole dei mezzi di soccorso e per eventuali emergenze.
Gli studenti non possono usufruire del parcheggio riservato al personale scolastico dell’Istituto.
Art. 29
Danneggiamenti
La struttura e tutte le attrezzature dell’Istituto, sono beni che la comunità ha messo a disposizione
degli studenti; pertanto, tutti sono tenuti ad averne la massima cura e a conservarne l'efficienza.
Chiunque procuri danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto
danneggiato o il costo di una eventuale riparazione.
Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno è
imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (gruppi di alunni, classe, classi).
Art. 30
Declino di responsabilità
La Scuola non risponde di furti di denaro o di oggetti a danno degli alunni, ma tutto il personale è
tenuto a vigilare perché ciò non si verifichi.
Gli alunni sono tenuti a non lasciare incustoditi denaro ed altri oggetti di valore.
Art. 31
Divieti generali
E' vietato l'ingresso in Istituto da parte di estranei, se non regolarmente autorizzati dal Dirigente
scolastico; eventuali comunicazioni urgenti agli alunni possono essere effettuate solo dai collaboratori
scolastici in servizio.
E' vietato a chiunque raccogliere denaro all'interno della Scuola, se non autorizzato dal Dirigente
Scolastico.
E' vietato utilizzare impropriamente le scale antincendio.
Durante i trasferimenti delle classi all’esterno dell’Istituto è vietato, a docenti e studenti, utilizzare i
propri mezzi di trasporto.
E' vietato a chiunque fumare ai sensi dell’art.51 della Legge n. 3 del 16.01.2003, utilizzare i telefoni
cellulari in classe e consumare cibi e bevande in aula e nei laboratori.
-6-
TITOLO IV
NORME RIGUARDANTI I DOCENTI E IL PERSONALE A.T.A.
Art. 32
Rinvio al Contratto di Lavoro
Il presente Regolamento riceve e fa propri i diritti ed i doveri dei docenti e del personale A.T.A.
espressamente previsti nei contratti Collettivi Nazionali, Integrativi e Decentrati di categoria.
Art. 33
Registri di Classe e Personali elettronici
Il DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, al Titolo II specifica che “…A
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e
inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
L’obbligo dell’utilizzo di applicativi specifici per la gestione del Registro di Classe e Personale è
finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento delle procedure ed a garantire e promuovere l’accesso
all’informazione da parte di studenti e famiglie. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono
improntate alla tutela della privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente
pertinenti al proprio ruolo.
Ogni docente in servizio nell’Istituto riceve le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico in
forma riservata dall’Ufficio di Segreteria Didattica. L’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo ha durata pari al
periodo di servizio del docente nell’Istituto. Per i docenti a tempo determinato e/o supplenti, sarà cura
dell’Ufficio di segreteria amministrativa comunicare all’Ufficio didattica la data d’inizio e di termine
dell’incarico, che determineranno rispettivamente la data di attivazione delle credenziali e quella di
disabilitazione dell’utente. E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la
propria password. L’utente intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito perpetrato
con quell’account. Nel caso di smarrimento della password la segreteria dell’Istituto provvederà, in forma
riservata, a generare le nuove credenziali.
Per l’accesso al Registro Elettronico è possibile utilizzare sia il Computer installato nell’aula, sia
dispositivi di personale proprietà del docente. E’ fatto assoluto divieto di far utilizzare agli alunni il computer
in dotazione dell’Istituto.
E’ compito del Docente della Prima ora prelevare la chiave dell’armadietto in cui è custodito il
computer di classe e avviare lo stesso per l’inizio delle lezioni; il Docente dell’ultima ora, invece, provvede a
mettere in sicurezza il PC negli appositi armadietti e a riconsegnare le chiavi al termine delle lezioni. Ogni
Docente durante la propria ora di lezione firma il Registro di cIasse, controlla le presenze degli alunni e
inserisce i voti relativi alle valutazioni orali o pratiche nell’arco della giornata. I voti inerenti le prove scritte o
grafiche sono inseriti sul registro elettronico nell’arco dei 15 giorni previsti per la restituzione delle prove
corrette dalla data di svolgimento delle stesse.
In caso di malfunzionamenti o anomalie del computer, il docente che li ha riscontrati segnala
tempestivamente il problema ai responsabili tecnici.
I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili dal Docente responsabile, dal Dirigente
scolastico o suo Collaboratore, dal Personale di segreteria incaricato del ruolo di Amministratore, dai docenti
del Consiglio di Classe in sede di scrutinio e, esclusivamente per la parte di propria competenza, dai genitori
degli alunni. Tutti sono tenuti alla massima riservatezza sui dati contenuti nel Registro.
Art. 34
Registri dei verbali
I registri dei verbali delle riunioni collegiali devono essere compilati a scuola e firmati dal segretario
verbalista, letti e sottoscritti dal coordinatore e consegnati al D.S. entro cinque giorni dalla data di
effettuazione della seduta.
Art. 35
Comunicazioni del Dirigente
Tutte le comunicazioni della Dirigenza sono inviate ai Docenti mediante posta elettronica e
pubblicate nell’Albo Pretorio del sito scolastico. I docenti sono tenuti a consultare regolarmente la propria
casella di posta o l’Albo Pretorio per essere aggiornati sulle comunicazioni.
-7-
Art. 36
Offerta Formativa
I docenti sono tenuti ad esplicitare la propria programmazione, presentando agli alunni il proprio
piano di lavoro annuale, i criteri di valutazione e le competenze disciplinari minime da acquisire.
I docenti devono verificare che gli alunni trascrivano sul diario personale i compiti da svolgere a casa
e che facciano firmare eventuali comunicazioni. Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti
devono evitare un eccessivo carico di lavoro.
In ogni classe non devono essere programmate più verifiche scritte nello stesso giorno, salvo
situazioni eccezionali motivate agli alunni. In ogni caso, è necessario un preavviso di almeno cinque giorni.
Dopo aver fatto visionare gli elaborati corretti agli alunni, il voto deve essere trascritto
contestualmente nel Registro Elettronico; lo studente può fare richiesta di fotocopia dell’elaborato. Tutti gli
elaborati corretti devono essere consegnati al personale di segreteria preposto, per essere archiviati.
Art. 37
Vigilanza
Il personale docente ed ausiliario è tenuto ad assistere sia all'ingresso degli studenti nelle rispettive
aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, sia all’uscita dall’Istituto al termine delle attività
scolastiche.
Gli insegnanti dell’ora di lezione precedente l’intervallo sono tenuti alla vigilanza degli alunni in detto
periodo.
Agli insegnanti che per motivi didattici necessitano di spostarsi con le classi è affidata la
responsabilità degli alunni e la vigilanza sui comportamenti degli stessi.
Art. 38
Vigilanza nei laboratori
Gli insegnati che utilizzano i laboratori ed il personale dei servizi tecnici sono tenuti ad osservare e a
far osservare agli allievi le norme di sicurezza; inoltre, sono tenuti ad illustrare agli alunni i rischi connessi
alla particolare lavorazione o all'ambiente di lavoro ed a indicare gli atteggiamenti e gli accorgimenti idonei
ad eliminare o a limitare al minimo detti rischi.
I docenti ed il personale dei servizi tecnici devono adoperarsi per impedire agli alunni di accedere
alle macchine o alle attrezzature senza il loro esplicito consenso.
Art 39
Segnalazione guasti e dispositivi di controllo
I docenti interessati ed il personale dei servizi tecnici devono segnalare ai responsabili dei laboratori
tutte le disfunzioni dei macchinari, delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale.
I docenti interessati ed il personale dei servizi tecnici non possono rimuovere né modificare i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo installati, senza l'autorizzazione del Dirigente.
I docenti responsabili dei laboratori, coadiuvati dal personale dei servizi tecnici, sono tenuti a
verificare periodicamente l'efficienza dei sistemi di protezione installati sulle macchine e sulle
apparecchiature.
Art. 40
Incidenti ed infortuni degli alunni
I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente, tramite la segreteria, eventuali
infortuni subiti dagli alunni durante le ore di lezione, anche se ritenuti di lieve entità; la segnalazione deve
essere accompagnata da una breve relazione sulla dinamica dell'accaduto.
In caso d'infortunio gli alunni sono trasportati al pronto soccorso tramite autoambulanza nei casi più
gravi; in quelli meno gravi (distorsioni, contusioni, piccoli traumi), sono accompagnati dai docenti quando per
la formulazione della diagnosi è necessario descrivere ai sanitari la dinamica dell'incidente, dal personale
ausiliario in tutti gli altri casi. In ogni caso l'assistenza agli infortunati, compatibilmente con gli obblighi di
servizio, è assicurata dal personale ausiliario, che si occupa anche di riportare l'alunno a scuola. In ogni
caso deve essere tempestivamente avvisata la famiglia.
Art. 41
Segnalazioni e comunicazioni
I docenti e tutto il personale sono tenuti a controllare che gli alunni non arrechino danno alle
suppellettili della scuola e a segnalare tempestivamente eventuali atti di vandalismo.
-8-
I Coordinatori di classe, anche su richiesta dei singoli docenti, sono tenuti a segnalare al Dirigente i
casi di assenze frequenti, di scarso profitto e di comportamenti scorretti da parte degli alunni, soprattutto
quando questi abbiano costretto l'insegnante a redigere note di biasimo sul registro di classe. I Coordinatori
di classe, anche su richiesta dei singoli docenti, sono tenuti a comunicare con i genitori degli studenti
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Art. 42
Compiti specifici dei Collaboratori Scolastici
I collaboratori scolastici svolgono le mansioni previste dall'art. 51 comma IV/I del CCNL, che
prevede essenzialmente compiti di accoglienza e vigilanza degli alunni e del pubblico, collaborazione con i
docenti, pulizia dei locali e degli spazi scoperti, piccola manutenzione dei beni immobili ed assistenza agli
alunni diversamente abili.
II personale ausiliario, nel rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio e fatto salvo il diritto di
sciopero dello stesso, assicura in tutte le evenienze l'apertura e la chiusura dei locali della Scuola.
-9-
TITOLO V
NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI
Art. 43
Richiamo di norme
Gli alunni dell'Istituto sono equiparati, ai sensi del del D. Lgs. 81/2008 ai lavoratori subordinati.
L'Istituto rappresenta il luogo di lavoro che si concretizza sia nello studio teorico sia nelle attività
pratiche.
Art. 44
Doveri generali
Gli studenti devono:
frequentare regolarmente i corsi;
assolvere assiduamente agli impegni di studio;
mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
avere nei confronti del dirigente, dei docenti e del personale non docente lo stesso rispetto che questi
ultimi devono loro;
osservare un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e tra
gli studenti stessi;
avere tutti i libri di testo ed il necessario materiale scolastico;
mantenere una disposizione ordinata dei banchi e occupare sempre il posto assegnato, lasciandolo in
ordine e pulito al termine delle lezioni;
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, e i sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare
non utilizzando impropriamente le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se
necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
deporre i rifiuti, negli appositi contenitori, stando attenti a differenziarli nei laboratori, e ad avere la
massima cura dell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico.
Art. 44
Norme di comportamento
Gli allievi sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti norme comportamentali:
a) All'inizio dell'ora di lezione segnalata dal suono della campanella gli alunni devono trovarsi nell'aula con
tutto il materiale necessario all'attività da svolgere
b) La conservazione e la pulizia dell’edificio e delle suppellettili è affidata all’educazione e alla
responsabilità degli alunni, degli insegnanti e del personale. Rientra in quest’obbligo, il dovere di non
insudiciare le pareti, i pavimenti, gli infissi, i servizi igienici, gli arredi. I rifiuti si devono riporre nei
contenitori messi appositamente a disposizione.
c) Si può accedere ai laboratori, ai reparti di lavorazione ed in palestra solo in presenza dell'insegnante. In
ciascuno degli ambienti citati gli alunni possono accedere solo se dotati di abbigliamento che non
costituisca pericolo per la propria o per l’altrui incolumità e che di volta in volta sarà stabilito
dall'insegnante, in relazione alla natura dell'attività da svolgere.
d) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento particolarmente disciplinato e corretto durante le
esercitazioni di laboratorio, soprattutto quando si lavora su macchine, attrezzature o con sostanze che
possono essere di pregiudizio per la propria o per l'altrui incolumità; nei laboratori pertanto, gli allievi
devono attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti e richiamate dagli appositi
cartelli; devono obbligatoriamente indossare gli indumenti protettivi e astenersi dal prendere iniziative di
qualsiasi genere o, peggio ancora, fare scherzi ai compagni.
e) Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare macchine o attrezzature in assenza dei docenti; anche in
presenza del docente l'uso delle macchine è consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta
sorveglianza del docente medesimo.
f) La disciplina è affidata all'autocontrollo e al senso di responsabilità degli alunni, oltre che alla
sorveglianza del personale docente e non docente.
g) Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti subiti o causati durante le lezioni di
educazione fisica, durante le attività di laboratorio e durante le normali ore di lezione, anche se ritenuti di
lieve entità.
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Art. 45
Assicurazione
Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa INAIL per gli infortuni connessi ad attività di
laboratorio o di Educazione Fisica, che devono essere tempestivamente segnalati al dirigente tramite la
segreteria
Ogni anno il Consiglio d'Istituto propone una assicurazione per coprire gli infortuni, i danni connessi
alla responsabilità civile ed i sinistri che gli alunni possono subire durante il tragitto casa/scuola.
La famiglia, in caso di infortunio, deve sottoscrivere la denuncia, per l’inoltro tempestivo attraverso la
scuola alla Compagnia Assicuratrice.
Particolare attenzione deve essere posta dagli interessati affinché la pratica non cada in
prescrizione.
Art. 46
Libretto delle assenze e libretto dello studente
L'allievo deve avere sempre con sé il libretto delle assenze, firmati da un genitore o da chi ne fa le
veci. II libretto delle assenze deve essere esibito per la giustificazione delle assenze, per la richiesta di
permessi straordinari e per eventuali comunicazioni scuola/famiglia.
I libretti devono essere mantenuti integri, in particolare nella parte relativa ai dati anagrafici
dell'alunno; non sono consentite rimozioni della foto identificativa, abrasioni o cancellature di alcun tipo.
In caso di smarrimento, deve essere inoltrata dai genitori alla segreteria richiesta scritta di un
duplicato, che sarà consegnato previo versamento sul c/c/p della scuola di una quota periodicamente
stabilita dal C.d.I.
Art. 47
Entrata e uscita dall’Istituto
Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni; la loro entrata in aula è fissata a
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'entrata in Istituto è consentita alle ore 07.40, ma con obbligo di
sosta in Aula Magna, agli alunni pendolari che ne facciano richiesta scritta, previa dichiarazione di esonero
di responsabilità firmata dai genitori.
Gli alunni devono raggiungere i locali dove si svolgono le attività il più rapidamente possibile ma
senza correre; in attesa o in assenza dell'insegnante devono evitare di fare schiamazzi e mantenere un
comportamento corretto e responsabile.
Al termine delle lezioni, gli alunni possono uscire dalle aule sotto la vigilanza dell'insegnante, solo
dopo il suono della campanella.
Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni
sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità.
Agli alunni è vietato uscire dalle aule durante le lezioni o al cambio delle ore per qualsiasi motivo.
Eventuali permessi devono essere autorizzati esplicitamente dall'insegnante, che ne assumerà la
responsabilità; nel cambio delle ore il permesso dovrà essere concesso dal docente che subentra.
L'alunno che è stato autorizzato ad uscire dall'aula per utilizzare i servizi non deve recarsi ai
distributori automatici o in altri luoghi, evitando di sostare nei corridoi e rientrando il più presto possibile.
Art. 48
Ritardi
Gli allievi devono essere presenti in classe prima dell'inizio delle lezioni. I ritardatari sono ammessi
alle lezioni dall'insegnante della prima ora solo se il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto pubblici. In caso
contrario sarà ammesso con l’autorizzazione del dirigente o suo delegato.
Al verificarsi di un primo ritardo non giustificato l'alunno è ammesso in classe l'ora successiva; in
caso di recidiva, l’alunno viene ammesso alle lezioni, ma contemporaneamente vengono avvisati i genitori.
Qualora il ritardo dovesse verificarsi una terza volta, vengono convocati i genitori.
Art. 49
Permessi di entrata e di uscita
L’alunno può essere occasionalmente accettato in classe senza permesso straordinario se il ritardo è
compreso nei primi 5 minuti di lezione (ritardo breve). Se tale ritardo diventa sistematico, l’alunno è tenuto ad
adeguata giustificazione. Ingressi con ritardo lungo sono ammessi non oltre le ore 9.40. Uscite anticipate
sono consentite non prima delle 12.20 per gli alunni dell’indirizzo enogastronomico, non prima delle ultime
due ore di lezione pomeridiane per gli alunni dell’indirizzo industriale e di manutenzione; i permessi devono
ritenersi eventi eccezionali e comunque non possono essere in totale più di 5 nell’arco dell’anno scolastico.
- 11 -
I ritardi entro le 9.40 e i permessi entro le 12.20, ammessi per gravi e documentate circostanze,
sono autorizzati dal Dirigente o dai suoi delegati, controfirmati e registrati dal docente in servizio, se
accompagnati dalla firma dei genitori sul libretto; entrate e uscite straordinarie (al di fuori delle fasce previste
o oltre il tetto massimo stabilito) sono autorizzate esclusivamente dalla Dirigenza, previo accompagnamento
dei genitori e in casi di eccezionale gravità.
I permessi provvisori di entrata in ritardo, rilasciati esclusivamente dalla Dirigenza agli alunni
momentaneamente sprovvisti di libretto, devono essere sostituiti da giustificazione su libretto il giorno
seguente.
Gli alunni maggiorenni potranno firmare personalmente i permessi, previa dichiarazione dei
genitori/tutori di consapevolezza dell’esercizio di tale facoltà da parte del figlio maggiorenne, mediante
presentazione in Segreteria del modello Mod7525 opportunamente compilato.
Nessuno studente può uscire dall’edificio scolastico durante le ore di lezione o l’intervallo, senza
autorizzazione.
Nell’ultimo mese di scuola i permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata sono concessi agli
alunni solo se accompagnati dai genitori.
Art. 50
Assenze
Le assenze dei minorenni devono essere giustificate sull'apposito libretto dai genitori/tutori e
registrate dall'insegnante in servizio. Gli alunni maggiorenni possono giustificarsi personalmente, previa
dichiarazione dei genitori/tutori di consapevolezza dell’esercizio di tale facoltà da parte del figlio
maggiorenne, mediante presentazione in Segreteria del modello Mod7525 opportunamente compilato.
Le assenze degli alunni fino a 5 giorni sono giustificate dagli insegnanti della prima ora del mattino o
del pomeriggio; tutte le assenze superiori a 5 giorni sono giustificate dalla Dirigenza.
L'alunno minorenne che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione viene accettato in classe il
primo giorno, previa annotazione sul registro di classe; nel caso detta giustificazione non venga prodotta
nemmeno il secondo giorno l'alunno viene ammesso alle lezioni, ma viene avvisata la famiglia; se anche
dopo tale avviso non presenta giustificazione, l’alunno viene impiegato in attività utili alla comunità scolastica
e contemporaneamente sono convocati i genitori.
Non vengono giustificate eventuali assenze per "sciopero", se dei motivi dello stesso non siano stati
preventivamente avvisati tutti gli Studenti ed il Dirigente.
Art. 51
Comunicazioni ai genitori
Ai Genitori sono consegnate in forma riservata dal Dirigente scolastico o suo delegato le credenziali
per l’accesso al registro elettronico. Ciò consente ai Genitori di prendere visione della situazione scolastica
del proprio figlio e delle comunicazioni inoltrate dai Docenti.
In caso di assenze frequenti o non giustificate dei propri figli, sia minorenni, sia maggiorenni, i
Genitori sono informati con comunicazione scritta.
Art. 52
Trasferimenti interni ed esterni
Quando gli alunni si trasferiscono dalle aule ai laboratori o alla palestra e viceversa devono
mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente evitando di disturbare l'attività scolastica.
Durante il tragitto scuola/palestra, occorre utilizzare gli appositi marciapiedi e non l'intero manto
stradale, in quanto la responsabilità di eventuali incidenti potrebbe ricadere oltre che sulla scuola anche sui
diretti interessati.
In detti trasferimenti è tassativamente vietato fumare.
Art. 53
Intervallo
L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite, all'inizio dell'anno secondo le esigenze
dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato.
Gli allievi sono tenuti a rispettare e a lasciare puliti gli spazi occupati durante tale pausa. E'
consentita agli studenti l'uscita nel piazzale interno dell’Istituto dove, però, non è consentito fumare.
Durante l'intervallo gli alunni sono vigilati dai docenti secondo le modalità stabilite annualmente dal
Consiglio d'Istituto. L'Insegnante può ritenere assente chi non rientra in classe al termine dell'intervallo.
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Art. 54
Uso dei distributori automatici
Agli alunni è consentito fare uso dei distributori automatici solamente prima dell’inizio delle lezioni e
durante l'intervallo; i rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori.
Art. 55
Assemblee
Gli studenti esercitano il diritto di assemblea nei tempi e nei modi previsti dal Ministero della
Pubblica Istruzione (art. 13 D. Lgs n. 297/94) che sono di seguito riportati:
a) Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto.
b) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in
assemblee di classi parallele.
c) I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di
Istituto, che, può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
d) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese, la prima nel limite
delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta
sempre nelle stesse ore e nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea
mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle
assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal Dirigente.
e) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di
attività di ricerca, di seminano e per lavori di gruppo.
f) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di Classe o di
Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
g) I rappresentanti degli alunni sono tenuti ad elaborare un regolamento per lo svolgimento delle
assemblee; tale regolamento sarà comunicato al Dirigente, e verrà inviato in visione al Consiglio
d'Istituto.
I rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare al Dirigente, con almeno 5 giorni di anticipo, la data
delle assemblee di classe e con almeno 10 giorni di anticipo la data di convocazione e l'ordine del giorno
delle assemblee d'Istituto; in caso di presenza di esperti l'assemblea deve essere programmata con ampio
anticipo in modo da consentire al Dirigente di autorizzarne la presenza.
Art. 56
Utilizzo di aule dell'Istituto
Per lo svolgimento di assemblee, di attività extracurriculari o per incontri fra allievi e docenti possono
essere utilizzate aule disponibili all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente.
Art. 57
Stampa studentesca
E' consentita la diffusione di pubblicazioni o periodici a carattere studentesco, o rivolte agli studenti.
Nel caso in cui tali pubblicazioni siano regolarmente autorizzate dal Tribunale, le stesse possono
essere liberamente diffuse senza bisogno dell'autorizzazione del Dirigente.
Altre pubblicazioni a carattere giornalistico devono essere sottoposte alla visione del Dirigente, o di
eventuali Insegnanti membri del Comitato di Redazione, all'unico scopo di evitare violazioni di legge.
- 13 -
TITOLO VI
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art. 58
Principi etici
1. La scuola è una comunità educativa; pertanto i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico
sono improntati a reciproco rispetto.
2. L’Istituto Caurga recepisce le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2002 e si impegna a
promuovere, con la propria azione didattico- educativa, l'esercizio di una convivenza partecipata, regolata da
principi ideali e criteri disciplinari che garantiscano la difesa dei valori e dei principi di libertà, pluralismo,
diritti umani e stato di diritto, riconosciuti quali fondamenti della democrazia.
3. I principi cardine di ogni azione educativa vanno individuati nella centralità e nel rispetto verso la persona,
nella solidarietà ed equità sociale, nell'affermazione dei diritti di cittadinanza, nella massima inclusione, nel
culto della democrazia e nello spirito di servizio.
4. La scuola pone al centro di ogni azione educativa l'alunno, non quale passivo destinatario dell'offerta
formativa, ma come soggetto attivo e protagonista delle sue scelte e della sua crescita culturale, educativa e
formativa, impegnandosi a rimuovere le discriminazioni e i pregiudizi, valorizzando le differenze al fine di
realizzare una scuola che sia anche luogo di integrazione e progetto condiviso.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, secondo le modalità
previste dal regolamento di istituto.
6. Gli studenti sono tenuti a rispettare il patto educativo sottoscritto da loro e dalle loro famiglie.
Art. 59
Responsabilità disciplinare
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto disciplinare.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente.
Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15
giorni sono inflitte dal Consiglio di Classe (CdC), il quale valuta, altresì, la possibilità di convertire dette
sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Queste attività, subordinate alla loro reale fattibilità,
devono essere sempre concordate con la dirigenza e svolte anche in orario extracurriculare. Possono
consistere, a titolo esemplificativo, in interventi di piccola manutenzione, sistemazione di spazi o pulizie. La
conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l’allontanamento dalla
comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto dal Dirigente
Scolastico, senza che sia stata ancora comminata la sanzione, quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone sino alla decisione dell'organo preposto ad infliggere la sanzione o,
comunque, fino al permanere della situazione di pericolo.
In caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, percosse, ingiurie,
ecc.) se pregiudicano l'incolumità delle persone, può essere comminato l'allontanamento per oltre 15 giorni;
se causano apprensione a livello sociale, può essere disposto l'allontanamento dell'alunno fino alla fine
dell'anno scolastico. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni sono inflitte dal Consiglio di Istituto (CdI).
In presenza di fatti tali da configurare un’ipotesi di reato previsto dalla normativa penale, la scuola
promuove, in accordo con la famiglia dello studente e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità
giudiziaria, un percorso di recupero mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
Se i reati di cui ai punti precedenti sono giudicati di accertata gravità, può essere disposta
l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 14 -
Art. 60
Ambiti, responsabilità e gradualità delle infrazioni
Per "ambito scolastico" si intende l'edificio scolastico, con le sue dipendenze "tecnico- funzionali"
(cortile, piazzale antistante e palestra in cui si svolgono le lezioni di educazione fisica), nonché qualunque
luogo aperto o chiuso nel quale gli allievi si trovino durante attività scolastiche affidate alla sorveglianza del
personale scolastico.
L'allievo, anche maggiorenne, è "affidato" alla sorveglianza del personale scolastico e deve
conformarsi alle sue direttive, dal momento dell'arrivo nei locali della scuola (o nel punto di ritrovo
dell'attività) fino a quando, finite le attività, abbandona l'edificio scolastico (o il luogo di attività).
Prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo, il cambio di docente, o comunque in momenti nei
quali non è sottoposto a specifica vigilanza da parte del docente designato, gli allievi si atterranno alle
disposizioni impartite da docenti dell'Istituto e dai collaboratori scolastici, ai quali devono rispondere per i
comportamenti tenuti nei locali da loro controllati per motivi di servizio.
Le infrazioni possono essere commesse nei confronti di persone, cose (attrezzature, suppellettili e
strutture scolastiche; indumenti, borse e strumenti scolastici di alunni, genitori e docenti presenti nell'istituto)
o diritti altrui.
Per ciò che riguarda il comportamento nei confronti delle persone si differenziano gli atteggiamenti
involontari o comunque non violenti, da quelli volontari e pregiudizievoli per l'incolumità e/o la moralità della
persona, per i quali si accerterà l'eventuale configurazione di un reato penalmente perseguibile. In questo
caso, il D.S. inoltrerà denuncia agli organi competenti.
I comportamenti violenti, le aggressioni, anche se solo di tipo verbale, gli insulti, gli atteggiamenti e i
motteggi lesivi dell'altrui personalità assumono maggiore gravità nel caso trattasi di persona di diversa
condizione psico-fisica, etnica, religiosa e culturale.
In ambito scolastico, sono da considerarsi azioni lesive quelle che violano:
- il diritto alla salute (fumare, causare rumori, ecc.);
- il diritto allo studio (procurare disturbo della lezione e/o dell'esercitazione, impedire l'ingresso in aula di
compagni, ecc.);
- l'immagine della scuola (nel caso di lezioni di esperti e/o stage e/o visite guidate e/o viaggi d'istruzione e/o
assemblee d'Istituto).
Sono da considerarsi egualmente comportamenti non idonei e sanzionabili:
- i ritardi;
- la mancanza di rispetto verso il personale scolastico;
- i danni alle attrezzature e/o alle strutture ospitanti l'attività didattica;
- il comportamento scorretto in locali o spazi pubblici durante le ore scolastiche.
Per i danni arrecati agli strumenti e/o dotazioni e/o strutture scolastiche, oltre alla sanzione
disciplinare scatterà la sanzione del risarcimento del danno.
In ogni caso, dopo tre annotazioni scritte sul Registro di Classe per le mancanze specificate nella
successiva tabella, il CdC procede all’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni
e/o all’individuazione di sanzioni alternative (Vedi Art. n. 59).
Art. 61
Sanzioni disciplinari erogate ai sensi del D.P.R. 249/1998 e successivo D.P.R. 235/2007
NATURA DELLE MANCANZE
Disturbo occasionale durante le lezioni
Disturbo reiterato durante le lezioni
Disturbo persistente anche dopo annotazione
sul registro di classe
Ritardi non giustificati
Uscita dall’aula senza permesso
Uscite dall’Istituto non autorizzate
Assenza ingiustificata occasionale
Assenza ingiustificata reiterata
Abbigliamento non adeguato all’ambiente
scolastico
Persistenza nell’abbigliamento non adeguato
all’ambiente scolastico
Introduzione di estranei nella scuola con
azioni di disturbo della normale attività
scolastica
Fumo all'interno dell'istituto
Offesa alla persona del docente e del
personale scolastico
Offesa ai compagni e loro famiglie
SANZIONI DISCIPLINARI
Ammonizione orale.
Comunicazione alla famiglia.
Annotazione scritta sul registro di classe.
Convocazione della famiglia.
Annotazione sul registro di classe con obbligo di
giustificazione scritta il giorno successivo.
Dopo tre giorni di dimenticanza, l’alunno può essere
riammesso alle lezioni solo se accompagnato dai genitori.
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia.
Sospensione immediata di un giorno
Segnalazione sul registro di classe
Convocazione della famiglia
Richiamo verbale
Segnalazione sul registro di classe
Comunicazione alla famiglia.
Segnalazione sul registro di classe;
Comunicazione alla famiglia.
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Segnalazione sul registro di classe
Comunicazione alla famiglia.
Applicazione delle sanzioni di legge, in caso di recidività.
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari;
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari;
- 15 -
ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA
SANZIONE
Docente
Docente
Coordinatore
Docente prima ora
Dirigenza
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Docente prima ora
Coordinatore di classe
Docente
Docente
Coordinatore di classe
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Coordinatore di classe
Responsabili del controllo antifumo
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Mancata osservanza delle norme di
sicurezza
Danni a persone, strutture, beni
Uso e/o introduzione di sostanze alcoliche e
stupefacenti a scuola
Offese alla religione, ideologia politica,
disabilità e malattia.
Minacce e violenza verbale verso le persone.
Violenza fisica o morale verso persone
Utilizzo di dispositivi elettronici non funzionali
alla didattica durante le ore di lezione; uso
del cellulare durante le ore di lezione
Reiterazione dei comportamenti
precedenti
Riprese filmate di compagni e insegnanti, con
diffusione di immagini e/o scritte lesive della
dignità della persona
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari;
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Rimborso danni e/o riparazioni.
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Segnalazione sul registro di classe; Comunicazione alla
famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari.
Eventuale denuncia agli organi competenti;
Richiamo scritto sul registro e sequestro del dispositivo,
che viene restituito solo ai genitori.
Docente
Coordinatore di classe
D.S.
Consiglio di classe
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
D.S.
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
D.S.
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
DS
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
DS
Consiglio d’Istituto, acquisito il parere scritto del
C.d.C, convocato dal D.S. su segnalazione del
docente e/o anche di operatori scolastici.
Segnalazione sul registro di classe.
Tempestiva comunicazione alla famiglia;
Adozione di provvedimenti disciplinari;
Eventuale denuncia agli organi competenti.
Docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
DS
Art. 62
Procedure e fasi dei provvedimenti disciplinari
Il docente che ha la responsabilità di "vigilanza" deve provvedere ad annotare le infrazioni
commesse durante l'attività didattica sul registro di classe, procedendo all'ammonizione e/o, nei casi gravi,
ad informare il coordinatore di classe.
Nel caso di infrazione commessa al di fuori della normale attività didattica o, comunque, sfuggita al
docente responsabile della sorveglianza, il docente, il collaboratore scolastico o anche solo un alunno che la
rilevi ha il dovere di segnalarla al D.S.
Il coordinatore al quale è stata notificata l'infrazione dispone il compimento degli atti necessari e in
particolare:
• informa i genitori telefonicamente, comunicando sia l’infrazione commessa, sia l’avvio di un procedimento
disciplinare nei confronti dell’allievo/a. Dell’avvenuta comunicazione fa fede apposito fonogramma;
• notifica al Dirigente, il quale provvede ad avviare le fasi del provvedimento disciplinare.
Al fine di dirimere dubbi interpretativi e per una corretta applicazione delle norme in materia di
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, si rende noto che questi hanno le stesse caratteristiche dei
provvedimenti amministrativi, così come normato dalla Legge 241/1990.
Pertanto, ricordando che il procedimento amministrativo è l’insieme degli atti finalizzati alla
manifestazione dell’effetto giuridico attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esprime la propria
volontà, devono essere rispettate una serie di fasi, che rendono il provvedimento non impugnabile per vizi di
legittimità.
Fase iniziale
Il procedimento è avviato dal DS, nel momento in cui questi abbia avuto notizia di episodi passibili di
provvedimenti disciplinari, ed inizia con la convocazione dell’interessato, che ha facoltà di produrre una
memoria scritta o di essere ascoltato, anche in presenza di familiari e testimoni.
Fase istruttoria
In questa fase il DS acquisisce le testimonianze utili, nonché le memorie scritte che gli interessati
intendono consegnare alla scuola e redige apposito verbale. Successivamente il Dirigente convoca il
Consiglio di Classe, completo in tutte le sue componenti. In Consiglio vanno ascoltati gli studenti individuati
come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali va notificata la data, l’ora, la sede e
l’ordine del giorno del consiglio.
Fase finale
Dalle risultanze del verbale del Consiglio di classe, il Dirigente redige l’atto conclusivo di erogazione
della sanzione secondo quanto emerso. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato
all’adozione della sanzione. Nel provvedimento deve essere indicato il termine e l’organo competente
davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento medesimo.
- 16 -
Art. 63
Ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno all’Istituto e
disciplinato come previsto nell'art. 64.
Il ricorso deve essere indirizzato in forma scritta al Dirigente e deve contenere esaurienti motivazioni.
L'organo di Garanzia, esaminati i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le
parti interessate e quindi formula la decisione entro dieci giorni.
I provvedimenti decisi dall'Organo preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una
breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui
confronti l'organo procede.
Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da
comminare. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. In caso di conferma,
modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di
classe, tramite il diario di classe.
Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato, il quale, se lo ritiene opportuno, può
inoltrare ricorso ulteriore all’Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni.
Art. 64
Organo di garanzia
Finalità e compiti
È costituito presso l’Istituto Superiore “Crotto Caurga”, ai sensi della normativa vigente, l'Organo di
Garanzia, che si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il
diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed
assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le funzioni di tale Organo, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
o prevenire, affrontare e avviare a soluzione problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto;
o esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
Composizione
L' Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, il cui voto, in caso di parità, ha valore
doppio. Oltre che dal DS è composto da:
o un docente designato dal Consiglio d’Istituto;
o un rappresentante eletto dagli studenti;
o un rappresentante eletto dai genitori.
I membri titolari e i loro sostituti sono eletti dal CdI nella sua prima seduta ordinaria di ogni anno
scolastico e restano in carica per un anno o, comunque, fino a designazione del nuovo componente.
Il genitore e lo studente componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione
o corso del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
Il Docente componente dell'O.G. non può partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna
iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri
studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla
seduta e devono essere sostituiti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal
Presidente.
Modalità e criteri di funzionamento generali
L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo sulla data
prevista. In caso di urgenza motivata, il presidente può convocare l'O.G. anche con un solo giorno di
preavviso.
Ciascuno dei componenti delI'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni
ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza; non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né
servirsi del materiale raccolto, senza il consenso dell'organo stesso ed esclusivamente per scopi attinenti
alle finalità dell'O.G.
Le deliberazioni dell'O.G. devono essere riportate nel verbale e devono essere sancite da una
votazione durante la quale non è ammessa astensione. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile,
secondo le norme sulla trasparenza e sulla privacy.
- 17 -
L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento
per il suo funzionamento.
L'organo di garanzia si riunisce sempre in seduta “perfetta”.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 65
Entrata in vigore e Modifiche
Il Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione e potrà essere modificato in qualsiasi
momento da parte degli organi a ciò preposti.
Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti
scolastiche sia dagli organi collegiali della scuola.
Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei membri di diritto degli organismi succitati, devono
essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui
andranno discusse.
Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei
membri del Consiglio d'Istituto.
Art. 66
Documenti integrativi
Il presente Regolamento può essere integrato con documenti aggiuntivi per regolamentare singole
discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli
spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti,
procedure attuative.
Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti,
tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità
scolastica.
Art. 67
Efficacia delle norme
E' priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti
disposizioni di legge.
Allegati:
1. Norme comportamentali Docenti
2. Norme comportamentali Studenti
3. Regolamento Viaggi di Istruzione
4. Regolamento laboratorio Cucina, Pasticceria e Sala Bar
5. Regolamento laboratorio informatica
6. Regolamento laboratorio falegnameria e meccanica
7. Regolamento laboratorio linguistico
8. Regolamento mensa
- 18 -
ALLEGATO 1
NORME COMPORTAMENTALI DOCENTI
Art. 1 – E’ compito del docente compilare con cura e in maniera sistematica il registro elettronico personale e
di classe, badando alla perfetta corrispondenza di quanto indicato nei registri con la programmazione svolta.
Art. 2 – I registri dei verbali dei Consigli di Classe devono essere compilati e firmati dal coordinatore e
consegnati in presidenza entro cinque giorni dalla data di effettuazione del consiglio stesso. Per le classi
quinte è prevista la figura di un segretario verbalista.
Art. 3 - Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in Istituto
almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. Nel cambio dell'ora,
lo spostamento da una classe all’altra deve essere sollecito, in considerazione del fatto che l'insegnante da
quel preciso momento diventa responsabile della classe in cui deve entrare.
Art. 4 – L’insegnante della prima ora è tenuto a controllare e a giustificare le assenze inferiori ai cinque
giorni; per le assenze superiori ai cinque giorni, la giustificazione delle stesse è di competenza della
Dirigenza.
Art. 5 - Gli insegnanti autorizzano l’uscita degli alunni dall’aula durante la lezione solo in caso di effettiva
necessità, comunque non prima della seconda ora di lezione e non più di uno per volta. E’ cura del docente
controllare che gli alunni rientrino in aula in tempi ragionevolmente brevi.
Art. 6 – La sorveglianza durante l’intervallo spetta al docente della terza ora e ai collaboratori scolastici, sia
nello spazio interno, sia nello spazio esterno. In ogni caso, tutti gli insegnanti e non solo quelli giornalmente
preposti alla sorveglianza, hanno l'obbligo di intervenire per garantire, durante la permanenza a scuola degli
alunni, un comportamento rispettoso nei riguardi delle persone e delle strutture. Durante lo svolgimento di
assemblee studentesche d'istituto, gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza secondo il proprio orario di
servizio, non essendo autorizzati a lasciare l'istituto in tale periodo.
Art. 7 – In presenza di atteggiamenti trasgressivi o uso di linguaggio oltraggioso da parte degli alunni, il
docente ricorrerà dapprima ad ammonizioni verbali, poi alla comunicazione alle famiglie attraverso il registro
elettronico o contatto telefonico registrato con fonogramma, infine al provvedimento disciplinare sul registro di
classe.
Art. 8 – Le valutazioni delle verifiche scritte e orali devono essere sempre comunicate agli alunni e trascritte
sul Registro elettronico, affinché le famiglie ne prendano visione. I compiti scritti, avendo come finalità
didattica la verifica dell’apprendimento, devono essere corretti e restituiti agli alunni per la revisione non oltre
quindici giorni dall’effettuazione della prova.
Art. 9 I docenti sono tenuti a prendere visione delle circolari interne e di ogni altra comunicazione spedita via
mail dalla Segreteria, controllando regolarmente la propria casella di posta elettronica.
Art. 10 – Il Docente è tenuto a comunicare le assenze improvvise per malattia entro le ore 7.45. Gli eventuali
prolungamenti devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l’organizzazione
delle necessarie sostituzioni. Il Docente, inoltre, è tenuto a produrre idonea certificazione medica, in caso di
mancata comunicazione on line all’Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’amministrazione può predisporre fin dal primo giorno gli accertamenti medici fiscali.
Art. 11 - Durante le attività didattiche non è consentito ai docenti, come agli alunni, tenere acceso e utilizzare
il telefono cellulare.
- 19 -
ALLEGATO 2
NORME COMPORTAMENTALI STUDENTI
Art. 1 - Gli alunni devono osservare, all’interno dell’Istituto e durante qualsiasi attività didattica (viaggi di
istruzione, visite guidate, esercitazioni, ecc.) un comportamento corretto, responsabile, rispettoso dei
compagni, dei docenti, del personale scolastico e dei beni della scuola, condividendo la responsabilità di
rendere accogliente l'ambiente scolastico e di rappresentare dignitosamente all’esterno l’Istituto.
Art. 2 – L’orario di accesso e di uscita dalla scuola è regolato all’inizio dell’anno scolastico con apposita
deliberazione del Consiglio di Istituto, su parere del Collegio dei Docenti. Gli alunni entrano nella scuola nei
cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni (sia del mattino che del pomeriggio), in modo che al
secondo campanello abbiano inizio le lezioni. Al mattino permessi eccezionali di ingresso alle ore 7.40 legati
agli orari dei mezzi di trasporto degli alunni pendolari devono essere autorizzati dalla Dirigenza.
Art. 3 - Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni e delle
esercitazioni della giornata (libri e quaderni; libretti delle giustificazioni; divise/tute da laboratorio; tuta e
scarpe da ginnastica; ecc.). La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni dell’intera giornata e a tutte le
attività didattiche programmate (corsi di recupero, attività di Alternanza Scuola Lavoro, ricerche culturali,
lavori di gruppo, visite di istruzione, ecc.) nel contesto dell’attività della scuola.
Art. 4 - Gli alunni sono tenuti ad avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni delle assenze e dei
permessi straordinari.
Art. 5 - L’alunno, al rientro a scuola dopo uno o più giorni di assenza, presenta al docente della prima ora il
libretto delle giustificazioni, compilato in ogni sua parte, nel quale risulta la motivazione dell’assenza. Il
docente annota l’avvenuta giustificazione sul registro elettronico di classe. Le assenze superiori a cinque
giorni sono giustificate dalla Dirigenza, che prenderà nota del motivo, prendendo contatto con le famiglie se
necessario.
Art. 6 - L’alunno maggiorenne può giustificare autonomamente le proprie assenze, previa sottoscrizione da
parte dei genitori del modello MOD7525_dichiarazione_alunni_maggiorenni. Per i minori, invece, la
giustificazione deve essere sottoscritta da un genitore/tutore, con firma autografa corrispondente a quella
riportata sul libretto.
Art. 7 – In caso di assenze frequenti, reiterati e ingiustificati ritardi, abituale inosservanza dei doveri
scolastici, il Dirigente, anche su segnalazione del Consiglio di Classe, convoca i genitori dell’alunno
interessato. Eventuali danni alle cose saranno addebitati allo studente che li ha provocati o all’intera classe di
appartenenza (esclusi gli assenti) nel caso sia impossibile individuare il responsabile. In tal caso si attingerà
al fondo costituito dalle quote versate dagli alunni all’atto dell’iscrizione.
Art. 8 - L’ingresso a scuola dopo l’inizio della prima ora di lezione e le uscite anticipate devono ritenersi
eventi eccezionali, giustificati da serie motivazioni, e comunque non possono essere in tutto più di 5 nell’arco
dell’anno scolastico; le assenze dalle lezioni delle ore mattutine o pomeridiane (per i settori Industria e
Manutenzione e Assistenza Tecnica) sono da giustificare come tali e comunque non possono essere in tutto
più di 5 nell’arco dell’anno scolastico. Superati i limiti consentiti, l’alunno non verrà ammesso in classe, né
potrà uscire anticipatamente se non per documentati motivi (es. visita specialistica) e accompagnato dai
genitori.
Art. 9 - L’alunno può essere occasionalmente accettato in classe senza permesso straordinario se il ritardo
è compreso nei primi 5 minuti di lezione. Se tale ritardo diventa sistematico, l’alunno è tenuto ad adeguata
giustificazione. Salvo casi eccezionali, ingressi in ritardo sono ammessi non oltre le ore 9.40 e uscite
anticipate non prima delle 12.20. Entrambi devono essere autorizzati esclusivamente dalla Dirigenza. A
discrezione della Dirigenza e dei Docenti, potranno essere compiuti accertamenti anche telefonici presso le
famiglie, in merito alle motivazioni di ritardi, uscite anticipate e assenze.
Art. 10 - Gli alunni devono restare in aula sia durante le lezioni, sia durante il cambio delle ore. Gli studenti
possono allontanarsi dall’aula per recarsi ai servizi solo se autorizzati dal docente in orario, non più di uno
per volta e comunque non prima della seconda ora di lezione, salvo gravi motivazioni. L’utilizzo dei
distributori automatici di cibi e bevande è consentito solamente prima dell’inizio della prima ora di lezione o
durante l'intervallo; non è consentito il consumo di cibi e bevande in classe.
Art. 11 - I trasferimenti della classe dall’aula ai laboratori e alla palestra devono avvenire in modo ordinato,
sollecito e in silenzio; per tutta la durata delle lezioni e durante l’intervallo è vietato agli alunni allontanarsi,
pur temporaneamente, dall’Istituto.
Art. 12 - Durante le attività didattiche non è consentito tenere acceso e utilizzare il telefono cellulare: il
mancato rispetto di questa norma comporta il ritiro del telefono cellulare da parte del Docente e la sua
consegna in Dirigenza.
Art. 13 - E’ consentito il parcheggio all’interno dell’istituto negli appositi spazi solo per biciclette, motocicli e
ciclomotori. Il parcheggio di autovetture non è consentito agli studenti.
Art. 14 - L’Istituto non risponde di eventuali furti di denaro o di altri oggetti personali (cellulari, orologi,
vestiario, materiale scolastico ecc.). Ogni alunno è pertanto tenuto a custodire personalmente quanto di sua
appartenenza, evitando di portare a scuola oggetti e materiali non indispensabili.
- 20 -
ALLEGATO
3
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
1) I viaggi e le visite di istruzione devono essere programmate nel Piano di Lavoro del Consiglio di
Classe.
2) Ogni classe può realizzare visite di istruzione di un solo giorno fino ad un massimo di tre durante
l’anno.
3) Le uscite finalizzate all’acquisizione di esperienze tecnico-professionali coerenti con gli obiettivi
didattici di ciascun corso di Studi devono essere programmate, all’inizio di ogni anno scolastico,
nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro dalla Commissione appositamente istituita e
possono prevedere fino a tre pernottamenti. Sempre nello stesso ambito, possono essere previste
ulteriori uscite nel corso dell’anno scolastico, previo parere favorevole della Commissione Alternanza
sulla congruenza della proposta avanzata con il percorso formativo programmato.
4) Per i viaggi e le visite di istruzione guidate scolastiche, tutte le spese saranno a carico degli alunni.
DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI
-
-
Il modello MOD7542_richiesta_uscite_didattiche debitamente compilato dal docente referente
contenente:
• Programma analitico del viaggio.
• Illustrazione delle motivazioni didattiche e degli obiettivi culturali.
• Elenco nominativo degli alunni partecipanti firmato.
• Elenco nominativo degli accompagnatori.
• Limite di spesa, quota a carico degli alunni.
• Elenco di almeno tre agenzie da contattare.
• Indicazione del mezzo di trasporto.
Il
modello
MOD7543_dichiarazione_responsabilità_accompagnatori_uscite
debitamente
compilato da ogni accompagnatore.
Per ogni alunno partecipante, la dichiarazione di consenso delle famiglie sul modello
MOD7528_richiesta_uscita_maggiorenni/minorenni
Prospetto comparativo delle tre ditte.
Polizza assicurativa.
Come promemoria si elencano i principali vincoli evidenziati dalla circolare ministeriale del 14/10/1992, n.
291:
- Delibera del Consiglio di Istituto.
- Tutti gli alunni devono essere preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici sulle
iniziative.
- Agli alunni non partecipanti vengono proposte attività di Alternanza sostitutive.
- Deve esser assicurata la partecipazione di due terzi degli alunni, al divieto fa eccezione il viaggio
che contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse.
- Il Consiglio di Istituto è tenuto a deliberare in merito ai criteri generali per la programmazione e
l’attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe.
- Ogni 15 allievi deve essere assicurata la presenza di un docente (per i viaggi all’estero si deve
curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima conoscenza della lingua del
paese da visitare o quanto meno della lingua inglese).
- Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap si deve designare un qualificato
accompagnatore ogni due alunni.
- Il Dirigente Scolastico nomina i docenti in base alla loro effettiva disponibilità.
- Si deve assicurare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo che un docente partecipi
al massimo ad un solo viaggio (tranne visite guidate).
- I docenti accompagnatori sono tenuti a stendere una relazione sugli inconvenienti verificatisi nel
corso del viaggio.
- Utilizzo preminente del treno.
- Nella scelta dell’agenzia di viaggio e della ditta di autotrasporti devono esser acquisiti almeno tre
preventivi.
- Il prospetto comparativo dovrà essere allegato alla delibera del Consiglio di Istituto.
- 21 -
All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti e da allegare alla
delibera del C.I. con la quale l’ agenzia garantisce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
-
-
di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali,
precisandone gli estremi;
di rendersi responsabile in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
nel caso in cui il viaggio si effettui con automezzo, di essere in possesso di tutti i requisiti di
sicurezza;
presenza di due autisti qualora l’automezzo rimanga in movimento per un periodo superiore alle 9
ore giornaliere;
riposo di 45 minuti per i viaggi inferiori alle 9 ore;
garanzia dell’agenzia che l’albergo presenti i necessari livelli di igiene e benessere;
Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa. Tale polizza , stipulata con
l’Agenzia PLURIASS SCUOLA – di Novara assicura tutti gli alunni di questo Istituto, compresi i
docenti accompagnatori per quanto attiene alla responsabilità civile.
Non è ammessa nessuna gestione fuori bilancio.
Il Dirigente Scolastico si deve preoccupare che venga acquisita tutta la documentazione necessaria.
Garanzie assicurative
La Circolare n. 36/1995 sul bilancio, nella parte relativa ai viaggi di istruzione, ha ricordato che non possono
essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile
verso terzi dei docenti titolari di obbligo di vigilanza sugli alunni, ovvero gli infortuni dei docenti
accompagnatori. Si tratta infatti di rischi (i primi) connessi direttamente all’esplicazione della funzione
professionale e quindi propri del soggetto prestatore d’opera e assicurabili a suo personale carico, ovvero i
rischi (i secondi) che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria INAIL. Tale
circostanza (v. circolare n. 28/2003) dovrebbe far comprendere che solo gli insegnanti (e, per quanto detto
in precedenza, eventualmente il Dirigente Scolastico) possono svolgere funzioni di accompagnatore degli
alunni. La partecipazione di altri soggetti (es. personale A.T.A.) non è di tipo istituzionale, non gode di
protezione assicurativa INAIL e non vale ad assicurare lo svolgimento di quelle funzioni che spettano al
docente nell’ambito del rapporto educativo-formativo con gli alunni in viaggio.
- 22 -
ALLEGATO
4
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA
ACCESSO AL LABORATORIO
1. E' consentito l'accesso al laboratorio a tutti i docenti per uso individuale e per soli motivi attinenti allo
svolgimento delle attività didattiche.
2. Si può accedere al Laboratorio solo nelle ore libere da attività didattiche.
3. Le attività didattiche riguardanti LE MATERIE DI INDIRIZZO e quelle di ALTERNANZA hanno
precedenza assoluta nei confronti delle altre discipline.
4. L'insegnante che accede al laboratorio, deve compilare l'apposito "REGISTRO UTILIZZO
LABORATORIO DI INFORMATICA" in ogni sua parte: orario di entrata, di uscita, attività didattica e
numero di postazione utilizzata. Il registro deve essere compilato sia che il docente si rechi in laboratorio
da solo, sia che si rechi con la classe.
5. L'insegnante che accede al laboratorio è responsabile dell'utilizzo che gli alunni fanno delle attrezzature
e dei programmi.
6. L'utilizzo di INTERNET è consentito a tutti i docenti, esclusivamente per motivi didattici.
REGOLE COMPORTAMENTALI
1. Ogni utente, sia esso docente che studente, è responsabile della propria postazione di lavoro e risponde
direttamente di eventuali danni provocati per negligenza o per uso improprio dei PC. E' tenuto, inoltre, a
far presente nell'apposito registro, anomalie riscontrate sulle macchine e in laboratorio.
2. Se l'alunno riscontra anomalie di qualsiasi tipo deve segnalarlo all'insegnante; in caso di mancata
segnalazione, diventa lui stesso responsabile del guasto non segnalato e ne risponde.
3. E' dovere del docente far accedere la classe al laboratorio in modo ordinato, assegnando
preventivamente le postazioni di lavoro che dovranno essere le stesse ogni qualvolta la classe entri in
Laboratorio.
4. E' vietato l'uso di applicazioni non registrate o l'installazione di nuovi software.
5. E' consentito memorizzare dati nel disco rigido solo ed esclusivamente all'interno di cartelle create
preventivamente con il nome dell'alunno o del docente. Ogni file trovato esterno alla cartella, sarà
eliminato senza preavviso.
6. L'uso di materiale di consumo (in particolare delle stampanti) deve essere fatto con raziocinio e
disciplinato dal docente in servizio; va limitata solo allo stretto necessario la stampa a colori.
7. E' vietato l'uso di videogiochi.
8. Il computer della postazione docente non può essere utilizzato dagli alunni.
9. All'insegnante che non si attiene scrupolosamente al regolamento, sarà impedita la possibilità di
utilizzare ulteriormente il laboratorio, previa segnalazione del Responsabile del Laboratorio al Dirigente
Scolastico.
10. E' vietato agli alunni recarsi in laboratorio con zaini, cappotti, contenitori voluminosi.
11. E' assolutamente vietato mangiare o bere all'interno del laboratorio.
12. Il responsabile di laboratorio rimane in carica fino alla nomina di altra persona.
13. E' vietato scaricare qualsiasi file.exe o programma da Internet senza preventiva segnalazione al
docente responsabile di laboratorio a causa della possibile presenza di virus nei file.
- 23 -
ALLEGATO
5
REGOLAMENTO LABORATORI
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Le esercitazioni pratiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione professionale degli alunni
poiché consentono di applicare e di consolidare, in laboratorio e durante le manifestazioni esterne all’Istituto,
le norme di etica professionale acquisite. Pertanto nelle simulazioni di laboratorio sarà richiesto di rispettare
rigorosamente le regole di comportamento vigenti nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda soprattutto
l’obbligo della divisa, il tono della voce, la gestualità ed il modo di rapportarsi a compagni e docenti. Il
rispetto di tali regole rientrerà nella valutazione del profitto.
Per le esercitazioni e le dimostrazioni del laboratorio di cucina, i piatti oggetto delle attività didattiche
verranno realizzati in porzioni-assaggio. Per esercitazioni speciali e manifestazioni di prestigio, di cui
saranno incaricate soprattutto le classi terze, quarte e quinte, si prepareranno porzioni complete.
Gli allievi in servizio usufruiranno dei pasti gratuiti preparati nel corso delle esercitazioni.
Durante le esercitazioni tutti gli allievi devono indossare la divisa regolamentare stabilita all’inizio
dell’anno scolastico. Le spese relative all'acquisto della divisa sono interamente a carico dell'alunno.
BIENNIO Enogastronomia-Sala e Vendita
Per il biennio comune, la divisa utilizzata è unica per i due comparti di enogastronomia e sala e vendita e
consiste: giacca bianca coreana, pantalone nero, cappello/cuffia e grembiule da cuoco, calzature antiscivolo.
BIENNIO Accoglienza Turistica
Ragazzi: vestito in tinta unita, possibilmente scuro, camicia in tinta unita, cravatta, scarpe adeguate.
Ragazze: gonna scura, golf scuro, camicetta bianca e scarpe adeguate.
Per i CORSI DI SPECIALIZZAZIONE la divisa sarà stabilita dai docenti della disciplina all'inizio dell'anno
scolastico.
La divisa, che dovrà essere sempre completa, perfettamente pulita e in ordine, sia nei laboratori che
durante il servizio, sarà indossata negli spogliatoi.
Gli alunni che si presentano alle esercitazioni senza la divisa completa non sono ammessi alla
lezione e sono destinati alla pulizia di stoviglie, delle sale o cucine. Al reiterarsi di tale mancanza vengono
presi provvedimenti disciplinari (vedi art. 61).
Inoltre, ogni studente deve rispettare le seguenti norme:
la pulizia personale ed il taglio di capelli devono essere appropriati, per motivi di igiene ed
etica professionale, al tipo di lavoro e alla professione per la quale ci si prepara.
è vietato indossare anelli, orologi, bracciali, orecchini, piercing, ecc.
Gli insegnanti tecnico-pratici sono tenuti a far rispettare tali direttive, assolvendo il loro compito
anche con l'esempio, presentandosi in servizio con adeguata uniforme.
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI LINGUE
ACCESSO AL LABORATORIO
1.
2.
L’uso del laboratorio linguistico è riservato agli studenti dell’istituto alberghiero accompagnati dal
docente di lingua straniera.
Un orario viene stilato da parte dell’insegnante responsabile del laboratorio; le ore “buche” possono
essere prenotate utilizzando l’agenda presso la reception.
REGOLE COMPORTAMENTALI
1.
2.
3.
4.
5.
L’alunno è tenuto ad occupare il posto assegnato secondo l’ordine alfabetico del registro; eventuali
cambiamenti di posto per esigenze didattiche sono stabiliti dall’insegnante.
Il docente in servizio deve compilare il registro delle presenze (materia, firma, classe), su cui annota
anche eventuali osservazioni.
L’alunno è responsabile della propria postazione di lavoro: all’ingresso in laboratorio controlla che il
posto sia stato lasciato in ordine dalla classe precedente e segnala immediatamente all’insegnante
eventuali anomalie; all’uscita dal laboratorio lascia in ordine la propria postazione.
Per un buon funzionamento delle attrezzature è assolutamente vietato l’uso di pennarelli, correttori,
evidenziatori, gomma per cancellare; è altresì vietato consumare in laboratorio cibi e bevande.
Tutti gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dall’insegnante nel corso della
prima seduta; in caso di mancata segnalazione di un guasto e/o di eventuali danni provocati per
negligenza o per uso improprio delle attrezzature l’alunno è ritenuto responsabile e ne risponde.
- 24 -
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO LABORATORI
PRODUZIONI INDUSTRIALI, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
1.
Agli alunni è assolutamente vietato entrare nel laboratorio senza la presenza del docente tecnico
pratico o dell’assistente tecnico del reparto.
2. Gli alunni non possono lasciare il reparto senza l’autorizzazione dell’insegnante.
3. L’insegnate è tenuto ad accertarsi che tutti gli allievi indossino tute e camici conformi alle norme
antinfortunistiche.
4. Gli allievi sono obbligati ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione e osservare tutte le norme
antinfortunistiche.
5. L’insegnante è tenuto ad accertarsi che gli allievi utilizzino i dispositivi di protezione e osservino le
norme antinfortunistiche.
6. Il reparto e il proprio posto di lavoro devono essere sempre tenuti in ordine.
7. Al termine delle lezioni tutte le attrezzature devono essere riposte negli appositi contenitori o armadi, e
le frese devono essere rimesse nella cassettiera (non lasciare utensili montati sulle macchine).
8. Gli insegnanti hanno l’obbligo di accertare la regolare funzionalità delle macchine prima dell’inizio delle
lezioni.
9. L’insegnante, prima di lasciare il reparto, deve controllare che tutto sia in ordine, chiudere il laboratorio
e consegnare al collaboratore scolastico le chiavi.
10. I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici devono provvedere a mantenere il reparto sempre chiuso
per evitare che alunni o docenti entrino senza la presenza dell’insegnante tecnico pratico.
AGLI ALUNNI E’ PROIBITO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mettere in funzione le macchine senza il permesso dell’insegnante.
Accendere le macchine senza prima assicurarsi che gli apparecchi di protezione siano posizionati
correttamente e al loro posto.
Servirsi di macchine operatrici per le quali non sono state date ampiamente le opportune istruzioni di
manovra, condotta ed uso.
Lasciare incustodite le macchine accese ed in movimento.
Mettere le mani nei comandi elettrici scoperti.
Portare capelli lunghi senza essere legati o indumenti svolazzanti in presenza di macchine in
movimento.
Portare bracciali o anelli.
E’ FATTO OBBLIGO DEGLI ALLIEVI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Osservare tutte le misure disposte dall’insegnante tecnico pratico ai fini della sicurezza individuale e
collettiva.
Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dalla scuola.
Segnalare immediatamente all’insegnante o all’assistente tecnico eventuali condizioni di pericolo o di
malfunzionamento di attrezzature, macchinari o quant’altro.
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e protezione.
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza.
Munirsi di occhiali, visiere o schermi quando si è esposti al pericolo di offesa degli occhi per proiezioni
di schegge o scintille.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale ogni qualvolta ci siano situazioni di rischio (anche lieve)
che li richiedano.
Non utilizzare macchinari o attrezzature muniti del cartello FUORI SERVIZIO.
Presso ogni macchina operatrice in fase di lavorazione non possono sostare più di due allievi
Gli insegnanti devono controllare che al termine delle lezioni gli allievi lascino le macchine in ordine, i
meccanismi di avviamento disinnescati e ogni attrezzo riposto al loro posto; qualunque anomalia
riscontrata va comunicata tempestivamente all’assistente tecnico
E’ particolarmente raccomandato fare in modo che gli alunni abbiano cura scrupolosa degli utensili,
delle attrezzature e dei macchinari messi a loro disposizione
- 25 -
ALLEGATO 6
REGOLAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE
ACCESSO ALLA SALA MENSA
1.
2.
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Per usufruire del servizio di mensa, ogni utente dovrà acquistare i buoni pasto previo versamento della
quota stabilita sul c/c/p n. 11443231, intestato I.P.S.A.R. – I.P.I.A. Crotto Caurga.
Ritirare i buoni pasto presso il front-office, consegnando l’attestazione di versamento dell’importo dovuto
Presentare il buono pasto al personale incaricato tassativamente dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di ogni
giorno.
Sui buoni pasto deve essere riportato in stampatello cognome, nome e classe di appartenenza della
persona che li ha acquistati.
Non saranno accettati buoni pasto in mancanza del nominativo leggibile o diverso rispetto a quello della
persona che ha prenotato il pasto.
Accede alla sala mensa solo chi ha prenotato regolarmente e sarà cura dell’Assistente Tecnico di Sala
registrare su apposito elenco la presenza del commensale.
REGOLE COMPORTAMENTALI
Tutti coloro che usufruiscono del servizio mensa devono:
1. Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle normali regole della buona educazione
2. Rispettare le norme impartite dall’Insegnante e dall’Assistente tecnico presenti durante il servizio
3. Rispettare gli Alunni che prestano il servizio
4. Non sciupare il cibo che viene servito
5. Mantenere un tono di voce moderato, rispettoso della realtà scolastica che assicura il servizio anche in
considerazione del fatto che durante l’erogazione del medesimo si svolgono normali attività di lezione
6. Coloro che terranno un comportamento scorretto, saranno immediatamente allontanati dalla sala mensa,
con la possibilità di sospensione temporanea o totale dall’usufruire del servizio stesso
7. È possibile lasciare la sala mensa solo con il permesso del docente in servizio.
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regolamento d`istituto_2014