Schemi del processo penale
Indagini investigative scientifiche:
protocolli investigativi in materia di omicidio e prova penale
Formazione decentrata del distretto della Corte di appello di Salerno
Incontro di studio del 4 luglio 2003
Indagini in materia di omicidio:
analisi di un protocollo di intesa
Testo della relazione della dott.ssa GABRIELLA NUZZI
______________
§ PRESENTAZIONE.
La relazione che ho preparato in vista dell’incontro di studio non ha ambizioni
didattiche.
Essa nasce da esigenze di carattere conoscitivo connesse a ragioni di ordine pratico,
quali le inevitabili difficoltà coronanti l’attività del Pubblico Ministero impegnato in
un’indagine in materia di omicidio e che si palesano in sede di primi accertamenti ma
anche successivamente, nelle aule di udienza, ove la proiezione dibattimentale della
investigazione compiuta costringe, talvolta, ad una rivalutazione delle risultanze
acquisite, ad una rimeditazione di metodiche ed opzioni strategiche rispetto all’esito
finale dell’accertamento della verità dei fatti.
Il tema è stato già ampiamente e mirabilmente trattato da autorevoli colleghi,
tradotto altresì in interessantissime relazioni proposte in sede di formazione e
compendiate nei Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura.
Tali lavori hanno certamente costituito lo spunto e, spesso, la base fondante dei miei
studi, soprattutto per ciò che riguarda, come si vedrà, l’ordine dei primi indispensabili
accertamenti suggerito per tale tipologia di investigazione.
Ho tentato, tuttavia, con la relazione, un esame critico di esso alla stregua di una serie
di problematiche tecnico-giuridiche correntemente insorgenti da situazioni fattuali
che il Pubblico Ministero si trova, nell’urgenza, a dover affrontare e risolvere con
tempestività assoluta, gravato dal peso di dover concorrere, con la sua opera di
verifica magistratuale, a “costituire” risultati investigativi che abbiano una valenza
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legittima, utile ed efficace in una prospettiva dibattimentale, la forza delle prove fondanti
l’accertamento della verità.
E’ in questa ottica che ho sentito l’esigenza di cristallizzare le esperienze e le nozioni
di volta in volta acquisite in un protocollo di prime indagini per casi omicidiari, tale da
costituire, oltre che un utile vademecum investigativo, uno spunto di riflessione collettiva,
suscettibile di arricchimento e approfondimento ulteriore grazie all’apporto e il
contributo tecnico e sperimentale di qualsiasi operatore ne abbia interesse.
Parlavo di difficoltà che, nella gestione delle indagini in materia di omicidio, sorgono
da situazioni fattuali.
La violenza nella morte – in un fatto naturale già di per sé intrinsecamente tragico e
umanamente inaccettabile – carica l’investigazione di un peso aggiuntivo rilevante:
l’impatto emotivo dell’evento e la responsabilità morale di assicurare giustizia alla
vittima e ai suoi familiari.
L’essenza stessa del delitto di omicidio, la forza dirompente della drammaticità con la
quale si manifesta, solcando indelebilmente l’esistenza di coloro che, a vario titolo, ne
vengono coinvolti, l’esigenza di operare per l’attuazione di un principio morale oltre
che giuridico, quello della tutela del sommo bene della vita umana, sono fattori che
producono nell’indagine per morti violente una notevole onda emotiva.
Se, certamente, essa integra uno stimolo importante nella ricerca e raccolta delle
prove su cui fondare la ricostruzione della verità del fatto storico, altresì, può
trasformarsi in un pericoloso condizionamento per l’inquirente, implicante il rischio di
eccessi valutativi legati alla enfatizzazione di dati fattuali in realtà poco o diversamente
significativi con l’effetto di imbrigliare la investigazione in scelte strategiche errate,
poichè non adeguatamente ponderate, irrimediabilmente pregiudizievoli dell’esito
conoscitivo finale.
La ponderazione e la puntualità tecnico -giuridica devono costituire, pertanto, i criteri guida ai quali improntare l’indagine in
materia di omicidio che procederà (tenuto conto delle peculiarità del caso singolo) lungo direttrici predeterminate, secondo lo
schema che segue:
I) INDIVIDUAZIONE DEL CASO:
Ø Acquisizione della notizia del decesso;
Ø Assunzione di informazioni preliminari;
Ø Constatazione del decesso;
Ø Identificazione del cadavere,
Ø Qualificazione della notizia del decesso;
Ø Iscrizione nel Registro Notizie di Reato e avvio delle indagini
preliminari;
II) ATTIVITA’ DI RICERCA (INVESTIGAZIONE):
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Individuazione dei canali di ricerca
Ø
Ø
Ø
Ø
Scelta dei mezzi di ricerca
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Conseguimento dei risultati della
ricerca
Determinazione degli obiettivi della
ricerca
Ø
Ø
Ø
Luogo del commesso reato;
Vittima;
Reperti;
Testimoni;
Autore.
Ispezioni;
Perquisizioni;
Sequestri;
Intercettazioni;
Assunzione di informazioni;
Strumenti di indagine atipici.
Acquisizione di fonti di prova orali e
materiali; dirette o storiche, indirette
o logiche; assunzione diretta
mediante esperimento di incidente
probatorio.
Ricostruzione degli aspetti strutturali
(oggettivi e soggettivi) del reato;
della personalità dell’autore; del
movente;
III) ANALISI, VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PROBATORIA AI DATI
DELLA RICERCA.
Ø
Ø
Ø
Formulazione di richieste
investigativa;
Esercizio dell’azione penale;
Verifica dibattimentale.
all’organo
giudicante
nella
fase
Su tale ultimo punto (che costituirà oggetto di una distinta relazione) è appena il caso di rilevare che i procedimenti aventi ad
oggetto fatti omicidiari assumono in genere carattere indiziario.
Laddove il paradigma accusatorio si fonda essenzialmente o prevalentemente su
elementi di natura indiziante il meccanismo della formazione delle prove, attraverso
cui il giudice formerà il proprio “libero convincimento”, presenta certamente profili di
peculiare complessità.
Il ragionamento decisorio, lungi dall’esaurirsi in un’attività di asettica assunzione di
dati fattuali, storici, la cui portata dimostrativa è in sé univoca ed oggettiva (le c.d.
prove dirette o storiche), necessita, in questo caso, di un momento ulteriore, di un
processo di “inferenza” logica o di logica “deduttiva” basato su regole di comune
esperienza, che consenta, dalla assunzione di fatti noti, di pervenire alla conoscenza di
fatti ignoti (1).
(1) La prova è diretta quando perviene al fatto-reato e consente in via immediata la conclusione sulla sussistenza di tale fatto e
sulla responsabilità dell’imputato.
L’indizio, invece, “… è di per sé solo un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed
affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario. E’ possibile
che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una
pluralità di fatti non noti ed, in tal caso, può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi
applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192 comma 2 c.p.p.. Peraltro, l’apprezzamento unitario degli indizi per la
verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica del fatto da provare costituisce una operazione
logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.
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Compito primario del Pubblico Ministero nella fase delle prime indagini è quello di
sovrintendere alla corretta ricerca ed assunzione degli elementi probatori che andranno a fondare
l’accertamento del fatto storico, ponendo in essere tutte quelle attività che, nel rispetto
delle formalità prescritte dal codice di rito, consentono di conferire “certezza” e
“univocità” ai dati acquisiti.
Tale compito è certamente oggi reso più complicato dai recenti interventi riformatori
del legislatore che, in un disegno politico di sostanziale progressiva esautorazione dei
poteri investigativi del Pubblico Ministero a vantaggio di altre figure procedimentali,
mostra di tralasciare il fondamentale ed irrinunciabile ruolo di garanzia connaturato alla
sua funzione magistratuale.
Una lettura in chiave critica delle più importanti iniziative normative in materia di
indagini evidenziano la sostanziale contraddittorietà della attuale voluntas legis : da un
lato, la realizzazione del principio della parità delle parti nella fase investigativa,
privilegiando la posizione dell’indagato e della difesa anche a discapito
dell’accertamento della verità dei fatti, con la legge 7 dicembre 2000 n.397
(Disposizioni in materia di difesa d’ufficio); dall’altro, il rafforzamento delle
prerogative degli organi di Polizia Giudiziaria e la riduzione dell’ambito di operatività
immediata del Pubblico Ministero a svantaggio del controllo di legalità, con la legge
26 marzo 2001 n.128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini).
In tale situazione, seppur con difficoltà, spetta al Pubblico Ministero continuare a
preservare il proprio ruolo di dominus delle indagini inteso, in una corretta ottica
costituzionalista, quale figura magistratuale deputata ad assicurare il rispetto dei
dettami legislativi e a rendere concreto, attraverso il suo operato, il contemperamento tra
Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al
momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun
elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal
che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova
logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia
conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice”. (Cass.
Sezioni Unite sent.6682 del 4.06.1992).
Nei procedimenti in cui l’ipotesi accusatoria si regge su di una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato
ad una duplice valutazione:
a) deve prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il carattere della certezza (nel senso che deve
trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti);
b) quindi deve passare ad un esame globale degli elementi ai quali può essere riconosciuto il carattere della certezza, per
verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria,
risolversi (Cass. I sent.13671 del 24.12.1998).
In questo secondo momento valutativo, al fine di riconoscere agli stessi rilevanza probatoria, il giudice deve verificare la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p..
Gli indizi, cioè, devono essere GRAVI (consistenti, resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti); PRECISI (non generici e
perciò inequivoci, non suscettibili di diverse interpretazioni); CONCORDANTI (non contrastanti tra loro e con altri elementi certi).
In presenza di tali caratteri, l’insieme degli elementi di natura indiziante può assumere quel pregnante ed univoco significato
dimostrativo che consente di ritenere acquisita la prova logica del fatto di reato: prova che non costituisce uno strumento meno
qualificato della prova diretta o storica allorché sia conseguita con la rigorosità metodologica che sostanzia il principio del libero
convincimento del giudice.
Il grado di precisione, concordanza e gravità delle prove indirette deve, peraltro, essere valutato in base alla collocazione dei fatti
indizianti nello scenario, nel contesto ambientale emerso dalla indagine complessiva.
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interessi primari contrapposti sin dalla fase investigativa: l’accertamento della verità (e
per via di esso la tutela del sommo bene della vita) e i diritti fondamentali della
persona, la libertà e l’integrità personale (art.13 Cost.), la riservatezza nella vita privata
e la inviolabilità del domicilio (art.14 Cost.), la segretezza delle comunicazioni (art.15
Cost.), la difesa dei diritti (art.24 Cost.), la presunzione di non colpevolezza (art.27
Cost.), il contraddittorio nella formazione della prova (art.111 Cost.) ecc..
La necessità di garantire costantemente il bilanciamento di tali interessi
costituzionalmente protetti deve costituire la stella polare dei suoi percorsi
investigativi, guidando il Pubblico Ministero sino alla meta finale dell’accertamento
della verità.
In questa prospettiva, il suo ruolo è e permane, nell’interesse superiore della Giustizia,
di compulsore e verificatore della attività di indagine nella quale interagisce con vari
altri soggetti, pubblici e privati, che con ruoli diversi intervengono in essa.
I) IDENTIFICAZIONE DEL CASO
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ê
1.
ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DEL DECESSO
E
INFORMAZIONI PRELIMINARI
La notizia del decesso è acquisita solitamente tramite gli organi di Polizia Giudiziaria
operanti sul territorio i quali provvedono a contattare telefonicamente il Magistrato
del Pubblico Ministero deputato al turno di reperibilità esterna.
Benché rara, non è esclusa, tuttavia, la possibilità di un diverso canale informativo e,
cioè, che la notizia del fatto storico della morte di una persona sia assunta dal
Pubblico Ministero di propria iniziativa ovvero da soggetti terzi – pubblici o privati
– diversi dalle forze dell’ordine.
Ai fini della valutazione della sussistenza del mero “sospetto di reato” ovvero della
notizia di reato, il Pubblico Ministero procede ad assumere una serie di informazioni di
carattere preliminare idonee ad orientarlo nella successiva iscrizione del
procedimento (2).
INFORMAZIONI PRELIMINARI
(2) Art. 335 Cod. Proc. Pen.
(Registro delle notizie di reato)
335. (Registro delle notizie di reato) 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio,
ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa (330) nonché, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito (att. 109, 110; reg. 2, 5).
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il
pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni (414 2).
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2
sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta
(2).
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Annotazione dell’orario di ricezione della notizia relativa al decesso;
Annotazione dell’organo di P.G. che ha effettuato la chiamata telefonica, del nominativo
dell’interlocutore; ovvero delle particolari modalità di acquisizione della notizia;
Nei casi di acquisizione non diretta della notizia, assunzione di una breve descrizione delle
modalità d’intervento sul luogo di rinvenimento del cadavere. In particolare, nei casi
d’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria, occorre preliminarmente farsi specificare se:
- l’intervento è avvenuto su disposizione della Sala Operativa tramite segnalazione di
terzi: si acquisirà, in tal caso, se necessario, la registrazione della chiamata ovvero la
documentazione sintetica del suo contenuto, ove effettuate; si disporrà, altresì, se
necessario, l’acquisizione del tabulato delle chiamate in entrata effettuate nell’orario
indicato sulla utenza della Sala Operativa;
- su diretta richiesta di terzi: si procederà alla compiuta identificazione e alla immediata
escussione del richiedente;
- su iniziativa autonoma della “volante” o della “pattuglia” che, nel corso di ordinaria
attività di controllo del territorio, si è imbattuta nel luogo di rinvenimento del cadavere:
si richiederà in tal caso l’acquisizione della annotazione di servizio degli operanti ovvero
si procederà, se necessario, alla escussione degli stessi;
Annotazioni inerenti lo stato della persona rinvenuta. In particolare, farsi specificare:
- se la persona è stata rinvenuta già deceduta e le apparenti cause del decesso;
- se la persona è stata rinvenuta in fin di vita;
- se, in tale ultimo caso, sono state compiute operazioni di soccorso, con quali mezzi,
modalità e da chi;
- se il corpo è stato spostato, rimosso, trasportato in altro luogo, con quali mezzi,
modalità, da chi, dove è stato condotto;
- se vi sono state alterazioni o contaminazioni della scena;
Annotazioni relative al contesto del rinvenimento. In particolare, occorre acquisire i dati di
riferimento spaziale e temporale dell’evento (data, zona, luogo, condizioni ambientali), i
nominativi delle persone presenti; ogni particolare relativo ad azioni od oggetti di particolare
significato.
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Al rinvenimento del cadavere e alla acquisizione della notizia della morte di
una persona seguono varie attività di natura accertativa che gli organi di P.G.,
in una fase antecedente all’intervento del P.M., possono effettuare di propria
iniziativa, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 348 e s.s. c.p.p.( 3)
( 3) Art. 55 Cod. Proc. Pen.
(Funzioni della polizia giudiziaria)
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (326, 347 ss.).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (131, 3483, 370; att. 77).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; att. 16-19).
Art. 347 Cod. Proc. Pen.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)
1. Acquisita la notizia di reato (330), la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione, (55, 357, att. 16).
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti (332, 349).
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal
compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6) (4) e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla
comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi
1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia (coord. 221).
Art. 348 Cod. Proc. Pen.
(Assicurazione delle fonti di prova)
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni
indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del
colpevole (326).
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma
dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone
prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi
successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od
operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera (359).
Art. 354 Cod. Proc. Pen.
(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e
che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente (ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253, 356; att. 113).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (245, 3572, lett. e); att. 113).
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comunicandone tempestivamente gli esiti al P.M. per le successive
determinazioni di competenza; ovvero, dopo la comunicazione al P.M., in
adempimento delle direttive da questo impartite (4).
Tali attività consentono al P.M. di “qualificare” la notizia della morte, di
intravedere in essa gli estremi del reato, sotto il profilo della generica possibilità
caratterizzante il mero sospetto ovvero della elevata probabilità atta a connotare
la vera e propria notizia.
ê
2.
CONSTATAZIONE DEL DECESSO
Il decesso di una persona fisica pone necessariamente la Polizia Giudiziaria
operante in rapporto con la figura professionale del medico.
E’ frequente il caso – e anche ove sia già intervenuto il Pubblico Ministero –
che insorgano tra tali due soggetti incomprensioni o contrasti in ordine agli
adempimenti reciproci da espletare.
Occorre, pertanto, in via preliminare e generale, conoscere il complesso degli
obblighi (e per contro delle prerogative) spettanti al medico nelle situazioni
che ne esigono l’intervento.
( 4) Art. 370 Cod. Proc. Pen.
(Atti diretti e atti delegati)
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di ni dagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il
compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (2473, 2533), ivi compresi gli interrogatori (64, 65, 141
bis, 2946) ed i confronti (211) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con
l’assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di
procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il
tribunale [o la pretura] del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà
di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono
necessari ai fini delle indagini.
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Schemi del processo penale
Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 (approvazione del regolamento
di polizia mortuaria emanato ai sensi dell’art. 358 R.D. del 27 luglio 1934
n.1265), nel caso di decesso senza assistenza medica, spetta al medico
necroscopo di cui all’art. 4 del citato il compimento di una serie di attività
riassumibili nei termini che seguono:
a) Effettuazione della visita necroscopica;
b) Accertamento della morte;
c) Redazione del certificato di morte previsto dall’art. 141 R.D. del 9
luglio 1939 n.1238 (ordinamento dello stato civile);
d) Presentazione della denuncia della presunta causa di morte all’Autorità
Amministrativa ed eventualmente all’Autorità Giudiziaria.
VISITA NECROSCOPICA
La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal
decesso – salvo i casi di decapitazione o maciullamento e quelli nei quali il medico
necroscopo accerti la morte mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione
deve avere una durata non inferiore a 20 minuti; nonché nei casi di morte dovuta a malattia
infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione – e comunque non
oltre le 30 ore.
ACCERTAMENTO DELLA MORTE
L’accertamento della morte è l’accertamento della cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo (sistema nervoso centrale)(5). Tale concetto è stato accolto
espressamente dalla legge del 29 dicembre 1993 n.578, nonché dalle legislazioni di
vari paesi e dal documento del 1987 del Consiglio d’Europa.
Il momento della morte coincide con il momento in cui viene constatata per la prima volta
la contemporanea presenza di tutti i parametri richiesti per la diagnosi di morte cerebrale
(v. in particolare, L.n.235/1957 e successive modificazioni; L.n.644/1975 sui trapianti di
cadavere; L. n.578/1993 e Decreto Ministeriale esecutivo 22 agosto 1994 n.582) (6).
Una volta accertata la irreversibilità della morte cerebrale, le tecniche di
rianimazione non possono essere più effettuate e sorge l’obbligo della sepoltura del
cadavere. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ad un prelievo a scopo di
trapianto. In tal caso il trattamento rianimatorio è ammesso al solo fine di
conservare gli organi vitali per lo specifico trapianto, nei limiti di tempo
strettamente necessari per il prelievo, secondo quanto previsto dalla legge
n.235/1975 che, autorizzando il trapianto da cadavere, ha implicitamente
autorizzato anche le pratiche rianimatorie necessarie allo scopo.
( 5 ) Si parla comunemente di morte “cerebrale” ma impropriamente perché il cervello è soltanto una parte del sistema
nervoso centrale (encefalo) non comprendendo il c.d “tronco encefalico” (costituito da mesencefalo, ponte e bulbo).
( 6) I metodi di accertamento della morte si distingono in:
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
I metodi di accertamento della morte si distinguono in:
a) Metodi di accertamento tradizionali fondati sulla normale sintomatologia clinica
(constatazione dell’arresto del cuore, della respirazione, della rigidità e delle
lividezze cadaveriche) e sul periodo di osservazione passiva del cadavere, fissato
attualmente nelle 24 ore dalla constatazione della morte.
b) Metodi di accertamento precoci, imposti dalla pratica della chirurgia dei trapianti,
fondati sulla osservazione attiva e distinti in: 1) metodo elettrocardiografico; 2)
metodo
elettroencefalografico;
3)
metodo
elettrocardiografico
ed
elettroncefalografico integrato.
Attualmente i metodi adottati nel nostro ordinamento sono:
1. Metodi di accertamento precoce:
- metodo elettrocardiografico integrato previsto dalla L.644/1975 e L.578/1993;
- metodo elettroencefalografico integrato previsto dalla L.644/1975 e L.578/1993;
3.Metodo comune, previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10
settembre 1990 n.285), resta, per esclusione, applicabile a tutti i casi diversi da quelli
previsti dalla suddetta normativa, che costituiscono la normalità.
In particolare i metodi di accertamento precoce fondati sui sistemi integrati previsti
dal D.M. 22 agosto 1994 n.582 attuativo della legge 578/1993 distingue tra : a)
morte per arresto cardiocircolatorio; b) morte in soggetti affetti da lesioni
encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la
circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (art. 2 comma 1 L. 29 dicembre 1993
n.578).
L’accertamento può essere effettuato da un medico mediante rilievo grafico continuo
dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti (art. 1 D.M. 22
agosto 1994 n.582).
Quando nel periodo di osservazione di cui all’art.4 D.M. 22 agosto 1994 n.582 (6 ore per
adulti e bambini di età superiore a cinque anni; 12 ore per i bambini di età compresa tra
uno e cinque anni; 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno) si verifichi la cessazione
del battito cardiaco, l’accertamento della morte può conseguire al rilievo grafico continuo
dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti.
La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie
si intende avvenuta quando si verifica la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo
(art. 2 comma 2 L. 29 dicembre 1993 n.578). La morte è accertata, quando nel periodo
di osservazione di cui all’art.4 D.M. 22 agosto n.582 (6 ore per adulti e bambini di età
superiore a cinque anni; 12 ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 24 ore
a)
b)
Metodi di accertamento tradizionali fondati sulla normale sintomatologia clinica (constatazione dell’arresto del
cuore, della respirazione, della rigidità e delle lividezze cadaveriche) e sul periodo di osservazione passiva
del cadavere, fissato attualmente nelle 24 ore dalla constatazione della morte.
Metodi di accertamento precoci, imposti dalla pratica della chirurgia dei trapianti, fondati sulla osservazione
attiva e distinti in: 1) metodo elettrocardiografico; 2) metodo elettroencefalografico; 3) metodo
elettroncefalografico integrato. L’attuale sistema adottato nel nostro ordinamento dal D.M. 22 agosto 1994
n.582 attuativo della legge 578/1993 è quello del sistema elettroencefalografico integrato.
Gabriella Nuzzi
11
Schemi del processo penale
nei bambini di età inferiore ad un anno) vi sia la contemporanea presenza delle condizioni
di cui all’art. 3 comma 1 D.M. 22 agosto n.582 (stato di incoscienza; assenza di riflesso
corneale, fotomotore, oculocefalico, oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati
nel territorio di innervazione del trigemino, riflesso carenale e del respiro spontaneo dopo
sospensione della ventilazione artificiale; c) silenzio elettrico cerebrale documentato da
elettroencefalogramma; d) assenza di flusso cerebrale.
La simultaneità di tali condizioni deve essere rilevata da un collegio medico almeno tre
volte, all’inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione.
Il momento della morte coincide con l’inizio della esistenza simultanea delle condizioni di
cui al comma 3 (artt.3 e 4 D.M. 22 agosto n.582).
Metodo comune:
- Nei casi in cui l’accertamento della morte non venga effettuato secondo le
procedure sopradescritte, si impone un periodo obbligatorio di osservazione
del cadavere: nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione, in celle
frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano decorse
24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o
maciullamento (art. 4 L. 29 dicembre 1993 n.578 e 8 D.P.R. 10 settembre
1990 n.285);
- Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte
apparente il periodo di osservazione è protratto sino a 48 ore, salvo che il
medico necroscopo non accerti la morte mediante l’ausilio di
elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a
20 minuti (art.9 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285) (7);
- Nei casi di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell’apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di
iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano su
proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il
periodo di osservazione a meno di 24 ore (art.10 D.P.R. 10 settembre 1990
n.285).
CERTIFICAZIONE DELLA MORTE
Ø
Ø
All’accertamento della morte in caso di arresto cardiaco effettuato con rilievo
elettrocardiografico segue la certificazione di morte secondo le disposizioni di cui agli
4, 8, 9
L. 285/1990. Il medico necroscopo che ha effettuato il rilievo
elettrocardiografico provvederà direttamente alla compilazione del certificato di
morte.
L’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a
( 7) Tale è il metodo elettrocardiografico che, attraverso la scrittura di una linea isoelettrica non interrotta dalla minima
onda di attività cardiaca e perfettamente orizzontale all’infinito, dà la prova certa dell’arresto del cuore e, indirettamente,
della distruzione anossica del sistema nervoso centrale. Sempre che : a) l’elettrocardiogramma sia preceduto, specie
nei casi di decesso improvviso, dall’attuazione di manovre rianimatorie (e, segnatamente, dalla stimolazione cardiaca);
b) il silenzio del tracciato elettrocardiografico sia constatato per un sufficiente periodo di tempo (20 minuti per il D.M.
582/1994).
Gabriella Nuzzi
12
Schemi del processo penale
misure rianimatorie compiuto secondo gli artt. 3 e 4 D.M. 22 agosto 1994 n.582
esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall’art. 141 R.D. 9 luglio 1939
sull’ordinamento dello stato civile e dagli artt.4, 8, e 9 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. L’obbligo di compilazione
del certificato medico compete, in qualità di medico necroscopo, al componente
medico legale , in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio medico nominato dalla
direzione sanitaria di cui al comma 5 dell’art. 2 L. 29 dicembre 1993 n.578
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
Si distingue tra:
a) DENUNCIA ALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA SANITARIA (art.254 T.U. leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni);
b) DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (art. 365 c.p.);
a) DENUNCIA ALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA SANITARIA:
- Nel caso di decesso con assistenza medica, l’obbligo di denuncia al Sindaco della
causa della morte incombe sul medico che ha assistito la persona. Nel caso di morte per
malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della
Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è
avvenuto il decesso.
- Nel caso di decesso senza assistenza medica, l’obbligo di denuncia al Sindaco della
causa della morte incombe sul medico necroscopo di cui all’art. 4 D.P.R. 10 settembre
1990 n.285;
- Nel caso di autopsie effettuate per riscontro diagnostico (art.37 D.P.R. 10 settembre
1990 n.285) ovvero su disposizione della A.G. (art. 45 D.P.R. 10 settembre 1990
n.285), l’obbligo incombe altresì sui medici incaricati: in tali casi si devono osservare, a
seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria,
rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria.
Nel caso di morte per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico incaricato dell’autopsia deve darne
comunicazione in via d’urgenza al Sindaco e alla A.S.L. e vale come denuncia.
La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita
scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d’intesa dall’Istituto Nazionale di
Statistica. Copia della scheda è inviata entro 30 giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso alla
A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel
territorio di una A.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia
della scheda di morte alla A.S.L. di residenza.
Gabriella Nuzzi
13
Schemi del processo penale
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (art. 365 c.p.)
Ø
L’obbligo di referto (8) di cui all’art. 365 c.p., quando sorge il sospetto che morte derivi
da un fatto-reato, incombe:
- Sui sanitari (art. 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sul medico necroscopo (artt. 3, 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sul Sindaco, se dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia
dovuta a reato (art. 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
- Sui medici incaricati di autopsie non disposte dalla A.G. o per riscontro diagnostico
(artt. 39 comma 3 e 45 comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285).
( 8) Il referto è propriamente l’atto attraverso il quale i soggetti che esercitano una professione sanitaria segnalano alla Autorità
Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un
delitto perseguibile d’ufficio.
I delitti per i quali sussiste principalmente l’obbligo di referto sono i delitti contro la vita e l’incolumità personale (omicidio, istigazione o
aiuto al suicidio, morte come conseguenza di altro delitto, lesioni personali gravissime o gravi e che producano una malattia di
durata superiore ai venti giorni, lesioni personali colpose gravi o gravissime quando siano conseguenza di violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abibano determinato una malattia professionale.
Il referto va inviato entro 48 ore e nei casi di urgenza, laddove il paziente corra pericolo di vita – anche immediatamente.
Esso deve contenere l’indicazione:
a) della persona alla quale è stata prestata assistenza, con le generalità o quant’altro valga ad identificarla;
b) del luogo, del tempo e delle altre circostanze dell’intervento;
c) di ogni altra notizia che possa servire a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con cui è stato commesso e gli effetti che
ha causato o che può causare.
Gabriella Nuzzi
14
Schemi del processo penale
ISPEZIONE SOMMARIA
Prima della comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (ma anche successivamente:
art. 348 c.p.p.; per l’approfondimento del tema v. infra), la Polizia Giudiziaria, al fine di verificare
la sussistenza o meno della notizia criminis e di assicurarne le relative fonti di prova, in conformità
alle funzioni preventive conferite dall’art. 55 c.p.p., può procedere ad accertamenti, rilievi ed altre
operazioni tecniche con l’ausilio di persone idonee dotate di competenze tecniche che non possono
rifiutare la propria opera (art. 348 comma 4 c.p.p.).
Il medico è certamente uno degli ausiliari cui la Polizia Giudiziaria più frequentemente ricorre, ad
esempio, per far certificare l’entità, le caratteristiche e la natura di lesioni personali ovvero per
procedere alla ispezione del cadavere.
Mentre la visita necroscopica, la constatazione del decesso, la certificazione della morte, la
denuncia di un fatto-reato integrano aspetti contenutistici di un preciso obbligo a carico del
medico, l’accertamento delle lesioni personali ovvero la ispezione esterna del cadavere non
costituiscono oggetto di un’attività dovuta dal medico, ma che diviene tale a seguito della
nomina ad ausiliario ai sensi del comma 4 dell’art. 348 c.p.p. da parte della P.G. operante.
L’ufficio di ausiliario è obbligatorio e quindi il medico non può rifiutare la propria opera. In caso
contrario possono configurarsi gli estremi dell’art. 650 c.p. ovvero del più grave delitto di cui all’art.
328 c.p. quando ne sussistano i presupposti (primo tra tutti la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio per i medici ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche in genere
o convenzionate con enti pubblici).
Generalmente la P.G. si avvale come ausiliario di un medico che abbia pratica di medicina
legale, attingendo agli albi professionali ovvero al medico legale reperibile presso la
struttura della A.S.L. competente per territorio; in caso di mancanza o irreperibilità di un
medico legale, potrà ricorrere ad un medico qualsiasi.
Nello svolgimento della sua opera di collaborazione con la P.G. il medico – al pari di qualsiasi altro
ausiliario – acquisisce la qualità di pubblico ufficiale, esercitando i caratteri propri di una pubblica
funzione e, pertanto, è obbligato al segreto sugli atti investigativi cui partecipa e sui relativi esiti,
potendo rispondere, in caso contrario, del reato di rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326
c.p..
Il medico ausiliario, nell’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art. 348 comma 2 c.p.p., è tenuto al
compimento delle attività di rilievo ed accertamento richieste dalla P.G. in attuazione del pubblico
interesse all’accertamento dei fatti-reato (9).
( 9) Agendo come longa manus tecnica della P.G., il medico ausiliario incontra nella sua opera ausiliatrice gli stessi
limiti posti dalla legge alle attività di rilievo ed accertamento svolte dalla P.G..
Pertanto, non è consentito, neppure per esigenze di giustizia penale, disporre accertamenti che mettano in
pericolo la vita o l’incolumità fisica della persona ovvero ispezioni personali che si concretino in indagini incidenti
sulla libertà fisica o morale della persona (rilievi su parti intime del corpo, prelievi invasivi); mentre sono
consentiti, al di fuori di zone corporee coperte da riservatezza, accertamenti sulla natura di determinate ferite;
riscontri sulla presenza di segni particolari, escoriazioni, ecchimosi, circatrici, segni di lotta, mutilazioni; la
identificazione di connotati salienti della persona (per l’approfondimento della tematica v. infra).
Gabriella Nuzzi
15
Schemi del processo penale
In sede di sommaria ispezione del cadavere (e comunque prima della rimozione e trasporto in
ambiente idoneo per eventuale ispezione esterna ed esame autoptico ai sensi dell’art. 360 c.p.p.) il
medico compie alcuni fondamentali rilievi tanatologici rilevanti ai fini della individuazione del
sospetto e/o della notizia di reato, cercando di non alterare lo stato del cadavere:
a) Rilievo della temperatura del cadavere e dell’ambiente;
b) Accertamento e descrizione delle macchie ipostatiche eventualmente visibili allo
stato (non dovrà essere alterato lo stato degli abiti) che verranno
immediatamente riprodotte fotograficamente;
c) Accertamento di eventuale presenza di rigidità cadaverica.
ê
3.
IDENTIFICAZIONE DEL CADAVERE
Contestualmente al rinvenimento del cadavere e alla constatazione del decesso nei casi
in cui ciò sia possibile o, in mancanza, in un momento successivo, si procede ad altra
attività accertativa, la identificazione del cadavere.
Per l’identificazione del cadavere possono essere utilizzati diverse metodologie in
rapporto alle condizioni ambientali di rinvenimento e alle condizioni del cadavere.
PROCEDURE IDENTIFICATIVE GENERALI
Ø
Identificazione mediante indagini di polizia dirette all’esame di documenti personali (10).
( 10) I documenti sono il principale mezzo di identificazione e di acquisizione delle generalità, L’art. 3 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000 prevede che sono validi documenti di identificazione per i cittadini
italiani e della Unione Europea, anche se rilasciati da Autorità di Stati della Unione: a) la carta d’identità; b) il passaporto; c) la
patente di guida; d) la patente nautica; e) il libretto di pensione; f) il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) il
porto d’armi; h) le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un’amministrazione dello Stato.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e regolarmente soggiornanti in Italia, l’art. 3 D.P.R. 445/00 prevede che:
possono essere utilizzati gli stessi documenti previsti per i cittadini italiani relativamente alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali diposizioni contenute nelle leggi e nei
Gabriella Nuzzi
16
Schemi del processo penale
Ø
Ø
Ø
Ø
Queste identificazioni vanno valutate con particolare cautela data la facilità con cui i
documenti d’identità possono essere sottratti o scambiati. Ad essa deve seguire sempre la
identificazione mediante diretto riconoscimento da parte dei familiari e/o conoscenti.
Identificazione mediante riconoscimento diretto degli organi di P.G.. Ad essa deve seguire
sempre la identificazione mediante diretto riconoscimento da parte dei familiari e/o
conoscenti.
Identificazione mediante esposizione pubblica della salma o pubblicazione della immagine
fotografica. Ai sensi dell’art. 116 comma 1 disp. att. c.p.p.: “Trattandosi di persona sconosciuta,[Il
Procuratore della Repubblica] ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e,
occorrendo, sia fotografato;descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la
custodia.”. La descrizione degli indumenti e degli oggetti rinvenuti con il cadavere e la
conservazione di essi serve alla eventuale identificazione mediante riconoscimento diretto da
parte dei familiari e/o conoscenti.
Identificazione mediante esame e comparazione fotografica. La procedura consiste nell’analisi
comparativa della immagine fotografica del cadavere e dei dati biometrici (sesso, età, statura,
razza, caratteri singolari) rilevati in sede di ispezione o di esame autoptico con quelli riportati
sui cartellini fotosegnaletici raccolti negli Archivi degli Organi Centrali della Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Interpol.
Identificazione mediante indagini dattiloscopiche, consistenti nella rilevazione, esame,
comparazione delle impronte digitali del cadavere con quelle risultanti dai cartellini
fotosegnaletici;
Possono verificarsi azioni criminose nelle quali la vittima non è più riconoscibile a
causa di processi distruttivi di vario tipo (carbonizzazione, putrefazione,
scheletrizzazione ecc.) ovvero di accidenti distruttivi che coinvolgono un gran
numero di persone (disastri collettivi, catastrofi).
Occorrono in tali casi interventi specializzati e l’impiego di tecniche perfezionate. In
particolare, sarà indispensabile:
- rivolgersi a centri qualificati, trattandosi di procedure che richiedono
competenza ed esperienza specifiche e, per talune procedure, attrezzature
particolari. Gli Istituti Universitari di Medicina Legale sono in grado di
assicurare tali competenze e di indirizzare verso i centri che possono applicare
tecniche specialistiche;
- far intervenire sin dal primo momento sul luogo del rinvenimento un medico
legale esperto, al fine di un sopralluogo completo e di un corretto recupero dei
regolamenti concernenti la disciplina delle immigrazione e la condizione dello straniero e purchè si tratti di documenti
rilasciati da autorità italiane;
possono essere utilizzati gli stessi documenti previsti per i cittadini italiani nei casi in cui la produzione avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il
Paese di provenienza del dichiarante.
In tutti gli altri casi e, in particolare, per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea e regolarmente soggiornanti in Italia
l’art. 3 D.P.R. 445/00 prevede che gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
Per costoro sono validi documenti di riconoscimento anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. In ogni caso quando ci
sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, si procederà a rilievi e raffronti segnaletici e dattiloscopici.
Gabriella Nuzzi
17
Schemi del processo penale
resti; tale recupero va effettuato dopo l’esame preliminare e la documentazione
fotografica e va condotto con procedure adeguate alle diverse situazioni.
FASI DELLA PROCEDURA IDENTIFICATIVA
DI CADAVERI IRRICONOSCIBILI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
-
-
-
Indagini di polizia dirette all’esame di documenti personali, oggetti o effetti personali. Le
identificazioni effettuate con tali modalità vanno valutate con particolare cautela data la
facilità con cui i documenti d’identità possono essere sottratti o scambiati.
Riconoscimento da parte dei familiari di tratti soggettivi (tatuaggi, particolari caratteri
dentari, malformazioni, ecc.), indumenti, effetti personali. Affinché sia possibile, in base ad
essi, formulare un giudizio sicuro di identificazione è necessario che tali elementi siano
dotati di caratteristiche singolari.
Acquisizione dai familiari di dati (fotografie, documentazione clinica, radiografie, schede
dentarie) utili ai fini delle successive comparazioni con i dati soggettivi acquisiti in sede di
esame del cadavere.
Esame autoptico e acquisizione di dati orientativi per il riconoscimento (sesso, età, statura,
razza, caratteri singolari).
Comparazione dei dati orientativi acquisiti per il riconoscimento (sesso, età, statura, razza,
caratteri singolari) con i dati comparativi (patologici, dentari, radiografici, parametri cranici,
genetici) forniti dai familiari.
Ricostruzione della fisionomia del cadavere, tramite tecniche di laboratorio. In particolare,
le metodologie comparative comunemente seguite sono:
le indagini dattiloscopiche: tali indagini sono difficilmente utilizzabili per la identificazione
personale quando vi sia distruzione dei tessuti cutanei degli arti superiori ovvero nei casi in
cui non sia disponibile materiale per la comparazione (impronte digitali prelevate in vita);
analisi del genoma della vittima (DNA) e confronto con il menoma dei parenti di primo
grado della vittima: il metodo non è utilizzabile nei casi di rapida degradazione post-mortale
del DNA;
in via residuale e obbligatoriamente nei casi di scomparsa dei tessuti molli, esame dello
scheletro. L’esame dello scheletro può fornire una serie di informazioni relative alla classe
sociale, allo stato di nutrizione e ad eventuali particolari regimi o mutamenti dietetici, a
pregresse gravidanze ed interventi chirurgici, a processi patologici. La parte dello scheletro
dal quale può ricavarsi il maggior numero di informazioni è il cranio. La ricostruzione della
fisionomia avviene solitamente mediante con la tecnica della sovrapposizione delle
immagini e della congruenza tra morfologia del cranio e fotografie del viso effettuate
quando il soggetto era ancora in vita.
ê
Gabriella Nuzzi
18
Schemi del processo penale
4.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
L’acquisizione della notizia del decesso e delle informazioni preliminari, dell’atto di
constatazione di decesso e di identificazione del cadavere – ove venga effettuato
nella immediatezza – consentono al P.M. di raccogliere i basilari elementi necessari
per la IDENTIFICAZIONE DEL CASO.
Tali elementi orientano il P.M. nella scelta della tipologia di iscrizione.
a) iscrizione nel Registro Atti non costituenti notizie di reato (mod.45 previsto dal D.M. 30
settembre 1989 n.334 e indirettamente dall’art. 109 disp. att. c.p.p.) senza necessità di
indagini: ciò allorquando l’accertamento delle cause della morte consente di escludere ogni
sospetto di reato, risultando essa riconducibile ad un fattore di ordine naturale. In tal caso, il
Pubblico Ministero autorizza la rimozione della salma dal luogo del rinvenimento, senza
necessità di emettere un formale provvedimento autorizzativo della sepoltura (“c.d. nullaosta al seppellimento del cadavere”), disponendone la restituzione ai familiari per la
successiva celebrazione delle onoranze funebri.
Gabriella Nuzzi
19
Schemi del processo penale
b) iscrizione nel Registro Atti non costituenti notizie di reato (mod.45) con necessità di
indagini dalla insorgenza del “sospetto di reato”.
In linea di principio la inesistenza della notizia di reato, integrata almeno da un indizio (il fatto noto
che consente di pervenire alla indiretta dimostrazione di un fatto ignoto), non consente al P.M.
l’avvio di indagini preliminari disciplinate dagli artt. 326 s.s. c.p.p..
In tal caso, quando cioè si prospetta soltanto il sospetto di reato (generica possibilità di commissione di
un reato), disposta la iscrizione dell’atto a mod.45, possono essere svolte esclusivamente indagini
volte ad acquisire la notizia di reato, ossia informali e senza poteri coercitivi. E’ possibile, dunque,
assumere informazioni dagli interessati, accedere a luoghi pubblici e aperti al pubblico, compiere
accertamenti tecnici e sopralluoghi, eseguire rilievi ed acquisire cose o documenti ma soltanto con il
consenso delle persone interessate, poiché in assenza di una notizia di reato il P.M. e la P.G. non
sono investiti ex lege di poteri investigativi o coercitivi.
Eventuali indagini formali in presenza di una iscrizione a mod. 45 – nonostante la diversa modalità
amministrativa di iscrizione – indurrebbero a qualificare l’attività del P.M. e della P.G. stiano
conseguente ad una notizia di reato, con conseguente decorso del temine di durata delle indagini
preliminari di cui all’art. 408 c.p.p. ed applicazione delle garanzie procedurali.
In dottrina si afferma che unica eccezione alla regola generale che consente al P.M. di svolgere atti
di indagine di presenza di un mero “sospetto” di reato è la morte di una persona.
Troverebbe in tal caso applicazione il disposto di cui all’art. 116 comma 1 delle disposizioni al
codice di procedura penale che recita: “Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il
Procuratore della Rapubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le
modalità previste dall’art. 360 c.p.p. ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini
occorrenti per la identificazione….”. Si procederà pertanto ad:
- constatazione di decesso;
- identificazione del cadavere;
- accertamento delle cause della morte mediante ispezione;
- se necessario, esame autoptico, mediante espletamento di accertamento tecnico
irripetibile (art.360 c.p.p.) ovvero incidente probatorio (art.392 c.p.);
- all’esito, alla emissione di un provvedimento autorizzativo della sepoltura (cd. nullaosta al seppellimento del cadavere).
L’enucleazione da tali accertamenti investigativi preliminari di una vera e propria notizia di reato,
impone al P.M. la modifica della iscrizione dal mod.45 al Registro Generale Notizie di Reato a
carico di soggetti Ignoti (mod.44) ovvero di soggetti Noti (mod. 21).
c) iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato a carico di soggetti Ignoti (mod.44)
ovvero di soggetti Noti (mod. 21) con la necessità di espletamento di attività d’indagine
previste dagli artt. 326 e ss. del c.p.p.
L’impostazione più corretta è tuttavia quella di far conseguire gli accertamenti di cui all’art.
166 disp. att. c.p.p. alla iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato ai sensi degli artt.
335 c.p.p. e 109 disp att. c.p.p., con conseguente decorso del termine di durata delle
indagini preliminari di cui all’art. 405 c.p.p..
Gabriella Nuzzi
20
Schemi del processo penale
II) ATTIVITA’ DI RICERCA
Canali di ricerca
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Mezzi di ricerca
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Risultati della ricerca
Ø
Obiettivi della ricerca
Ø
Luogo del commesso reato;
Vittima;
Reperti;
Testimoni;
Autore.
Ispezioni;
Perquisizioni;
Sequestri;
Intercettazioni;
Assunzione di informazioni;
Strumenti d’indagine atipici.
Acquisizione di fonti di prova
orali e materiali; dirette o
storiche, indirette o logiche;
assunzione diretta di prove
mediante esperimento di
incidente probatorio.
Costruzione dell’impianto
accusatorio in relazione agli
aspetti strutturali (oggettivi e
soggettivi) del reato; alla
personalità dell’autore; al
movente.
Con l’apertura formale del procedimento, conseguente al provvedimento di iscrizione
del P.M., ha inizio l’espletamento degli atti d’indagine di cui agli art. 326 c.p.p..
Alla preliminare identificazione del caso e conseguente attribuzione di una
qualificazione giuridica (omicidio, istigazione o aiuto al suicidio, morte come
conseguenza di altro delitto), segue l’attività di investigazione, la RICERCA, cioè,
finalizzata alla ricostruzione del delitto e alla individuazione del responsabile.
Gabriella Nuzzi
21
Schemi del processo penale
IL LUOGO DEL DELITTO
E’ il luogo dove il reato è stato commesso e dove è possibile trovare tracce di esso.
Talvolta il luogo di rinvenimento del cadavere può non coincidere con quello in cui è
stato consumato il delitto.
In tal caso la c.d. scena del crimine comprenderà il luogo dove viene rinvenuto il corpo,
quello in cui è stato consumato il reato, il mezzo eventualmente utilizzato per il
trasporto, le abitazioni dei sospetti e i luoghi dove vengono rinvenuti arma, effetti
personali dell’aggressore e quelli della vittima.
Stabilire con esattezza i confini della scena è particolarmente complesso quando si
tratta di luoghi aperti per le difficoltà connesse alla morfologia del luogo e altre
componenti, quali traffico pedonale e/o veicolare, vie di accesso, particolari condizioni
ambientali.
L’attività di sopralluogo mira alla ricostruzione della scena del crimine e alla dinamica
dell’evento. Al sopralluogo eseguito nella immediatezza dei fatti possono anche
seguire, in base agli elementi successivamente emersi, sopralluoghi successivi.
ATTIVITA’ PRELIMINARI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Annotazione dell’orario di arrivo sul luogo;
Individuazione dell’Ufficiale di P.G. referente nella prosecuzione delle indagini. Qualora
siano intervenuti corpi diversi di polizia, occorrerà operare una selezione ovvero un
coordinamento tra essi (affidando a ciascuno specifici settori di indagini) al fine di evitare
situazioni di conflittualità che possono rivelarsi pregiudizievoli per il buon esito delle
indagini;
Esame preliminare della scena per la individuazione della zona non interessata da impronte o
altre tracce tale da poter essere attraversata senza arrecare alterazioni allo stato dei luoghi, la
distruzione ovvero la contaminazione delle tracce presenti;
Individuazione di veicoli e persone presenti sul luogo del delitto;
Annotazione di circostanze inusuali;
Registrazione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, delle condizioni di
illuminazione, visibilità;
Annotazione della eventuale presenza di odori od aromi;
Annotazione di quant’altro può essere soggetto a rapida modificazione
PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA SCENA DEL CRIMINE
Ø
Individuazione ed isolamento della scena del crimine: l’area delimitata con nastri o transenne
deve essere vigilata da personale della P.G. Talvolta può essere necessario il sequestro
Gabriella Nuzzi
Schemi del processo penale
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
-
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-
dell’area.
Allontanamento di estranei. L’esperienza dimostra una ingerenza inopportuna di terzi, anche
appartenenti alla P.G., è causa di danno irreparabile per la prosecuzione della indagine. I
fattori che più frequentemente possono alterare lo stato dei luoghi e delle cose si individuano
in:
a) Familiari od amici della vittima: questi per i motivi più vari possono essere spinti a
mettere in ordine negli ambienti, a spostare il cadavere, a pulire il luogo di rinvenimento
del corpo;
b) Condizioni metereologiche: condizioni metereologiche avverse possono causare
alterazione o dispersione delle tracce. Per evitare che ciò avvenga è talvolta necessario
proteggere con teli di cellophane monouso o altro materiale eventualmente disponibile,
ma comunque pulito, i reperti ed il cadavere;
c) Operatori di polizia: essi devono limitare al massimo i propri spostamenti sulla scena ed
astenersi da attività potenzialmente inquinanti, evitando di fumare, spostare od utilizzare
oggetti, servizi igienici, aprire o chiudere porte e/o finestre, maneggiare strumenti
informatici (l’acquisizione di dati dei flussi di comunicazione può esser compromessa da
operazioni incaute, che si verificano quando deve essere esaminata la memoria di un
telefono cellulare o di un computer); vanno allontanati tutti gli operatori che non hanno
titolo ad accedere e trattenersi sul luogo del delitto;
d) Curiosi: va considerata anche l’eventualità che, approfittando della confusione, possano
essere sottratti oggetti alla vittima o dagli ambienti. Va presente altresì la possibilità che
in alcuni casi particolari (delitti a sfondo sessuale) tra i curiosi vi sia anche l’autore del
delitto;
e) La stampa: è opportuno impedire a eventuali giornalisti l’accesso alla scena del crimine,
anche per evitare la divulgazione di particolari e di dettagli che devono necessariamente
rimanere segreti.
Identificazione di testimoni e di eventuali indiziati; isolamento (per evitare che parlino tra
loro) di tali persone per i successivi adempimenti;
Annotazione di eventuali attività compiute dalla p.g. prima dell’arrivo del P.M.;
Effettuazione di spostamenti sulla scena del delitto seguendo un percorso prestabilito e ben
delimitato sempre dopo aver adottato precauzioni necessarie ad impedire inquinamenti
(guanti, soprascarpe, pedane);
Altre attività volte alla conservazione delle tracce di reato:
quando il reato si è consumato in ambienti aperti, ispezione di cestini e cassonetti della
nettezza urbana circostanti ovvero conservazione di essi, evitando che siano svuotati;
quando il reato si è consumato in un edificio, individuazione di tutte le persone che entrano o
escono dall’immobile;
acquisizione dei nastri delle videoregistrazioni in occasione dei delitti verificatisi in ambienti
controllati sa telecamere a circuito chiuso (le operazioni andranno effettuate da servizi di
polizia o di investigazione scientifica per la effettuazione di copie analogiche o digitali, al fine
di evitare che siano irrimediabilmente danneggiati gli originali);
negli ambienti chiusi, annotazione dello stato di porte, finestre, tapparelle, posizioni delle
serrature, delle luci, dei mobili, degli elettrodomestici, della televisione ed ogni modificazione
intervenuta successivamente;
nel caso di intervento su autovetture, annotazione sul motore (se è acceso o spento), vano
motore (se è caldo o freddo), luci di posizioni e fari (se sono accesi o spenti), porte (se sono
chiuse dall’interno), lo stato dell’abitacolo ed ogni modificazione intervenuta
successivamente.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
RICHIESTA DI SUPPORTI
Ø
Ø
Ø
Supporti tecnici di P.G (Servizi di Polizia Scientifica o Reparti di Investigazione Scientifica);
Vigili del Fuoco, Artificieri;
Medico legale ed altri specialisti;
ATTIVITA’ DI RICERCA
DELLE TRACCE E DEGLI ALTRI EFFETTI MATERIALI DEL REATO
La ricerca delle tracce ovvero di altri effetti materiali del reato si svolge attraverso un’attività di
natura “ispettiva” suddivisa in due fasi:
A) conferenza preliminare;
B) esecuzione.
LA CONFERENZA PRELIMINARE tra magistrato, ufficiali di P.G., consulenti tecnici è diretta
a definire:
a) personale che prenderà parte alla ricerca;
b) area da sottoporre a sopralluogo;
c) risorse disponibili in termini di personale e supporti tecnici;
d) tempi delle operazioni;
e) modelli di ricerca;
f) procedure di raccolta delle prove
Gabriella Nuzzi
24
Schemi del processo penale
IL MOMENTO ESECUTIVO DELLA RICERCA può improntarsi a diversi modelli variabili in
relazione a fattori contingenti quali le caratteristiche morfologiche dell’ambiente interessato
dall’attività ispettiva ovvero dall’oggetto di essa.
In funzione del contesto ambientale, sono individuate cinque metodi generali per il compimento
dell’attività ispettiva:
a) Modello di ricerca per zone o per settori: può essere praticato da una sola persona nel
sopralluogo di piccole aree circoscritte, di settori delimitati di più ampi spazi o di
ambienti chiusi. Si procede dal generale al particolare, seguendo l’ordine topografico,
progredendo da destra verso sinistra e dal basso verso l’alto. Nella redazione del verbale
va sempre indicata la posizione dell’osservatore. E’ utile la ripetizione della ricerca ad
altra persona che effettui un percorso inverso e secondo le stesse modalità operative: in
tal modo è possibile che il secondo operatore individui tracce tralasciate dal primo.
b) Metodo della spirale: vale per gli ambienti aperti non particolarmente estesi, quando sia
limitato il numero dei collaboratori. Si procede dall’esterno verso l’interno, seguendo il
passo di una spirale fino a giungere all’interno della scena. La seconda fase
dell’intervento, affidata a diversi operatori, va effettuata procedendo a ritroso,
descrivendo una spirale dall’interno all’esterno.
c) Metodo di ricerca per linee: è una metodica valida per il sopralluogo di spazi aperti
molto vasti ed esige la partecipazione di numerosi collaboratori. Previa individuazione
dell’area da ispezionare, gli operatori vengono disposti lungo una riga orizzontale e
procedono alla ricerca seguendo percorsi lineari paralleli tracciati sulla riga orizzontale. La
distanza intercorrente tra un operatore ed un altro dipende dalle caratteristiche
morfologiche e dalla vegetazione dell’area da ispezionare (maggiore nelle zone
pianeggianti e con scarsa vegetazione; minore nelle zone impervie e con fitta
vegetazione). Tale metodica impone un avanzamento congiunto in linea di tutti gli
operatori e, pertanto, un arresto contestuale dell’attività di ispezione nel momento in cui
uno degli operatori (avvertendo gli altri) rinviene una traccia. Si procede eventualmente
ad una seconda fase della ricerca tagliando le linee parallele e
d) generando una sorta di griglia.
e) Metodo di ricerca per strisce: è un metodo alternativo a quello per linee, impiegabile
quando non sia disponibile personale numeroso. La procedura implica la copertura
dell’area esaminata con un percorso ad S.
f) Metodo delle griglia: è una variante del metodo precedente. L’area da esaminare viene
attraversata con percorsi ad S prima per longitudine poi per latitudine. I due percorsi sono
effettuati da differenti operatori.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
SOGGETTI E STRUMENTI GIURIDICI.
La Polizia Giudiziaria compie gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 55 c.p.p.).
Essa ha il compito di curare che le tracce (e le cose pertinenti al reato) siano conservate e che lo
stato dei luoghi non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero (art. 354 comma 1
c.p.p.).
Pur tuttavia, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., anche successivamente alla comunicazione della notizia di
reato, la polizia giudiziaria continua nella raccolta degli elementi utili alla ricostruzione del fatto e
alla individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca delle tracce e delle cose pertinenti al reato,
nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; al compimento degli atti indicati nel
titolo IV del c.p.p. c.d. di iniziativa autonoma (11).
In tale prospettiva, se vi è pericolo di alterazione o dispersione delle tracce o modificazione dello
stato dei luoghi e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora
assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria, onde preservare le tracce e le cose
pertinenti al reato e la immutazione dello stato dei luoghi può compiere ACCERTAMENTI
URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE (diversi dalla ispezione personale)
(art. 354 commi 2 e 3 c.p.p.(12)).
La norma distingue tra rilievi (attività di constatazione e raccolta dei dati materiali pertinenti al
( 11) A giudizio della Suprema Corte nella disciplina prevista nel nuovo c.p.p non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di
procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto
di compiere atti in contrasto con le direttive del pubblico ministero, dopo il cui intervento la polizia giudiziaria deve compiere non solo
gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività d’indagine ritenute necessarie nell’ambito delle direttive
impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il p.m., pur
avendo ricevuto la notizia, di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell’art. 348
comma 1 c.p.p., secondo il quale la p.g. senza necessità di una specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell’ambito della
propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (Cass. 21
dicembre 1992, Mancini).
(12) Art. 354 Cod. Proc. Pen. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente (ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti (253, 356; att. 113).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle
persone diversi dalla ispezione personale (245, 3572, lett. e); att. 113).
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
( 13 ) L’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, sono operazioni urgenti non ripetibili di natura
meramente materiale, rientranti nella disciplina di cui all’art. 354 comma 2 c.p.p. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici
non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed
impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive. In tal senso Cass. Sez. Pen. sentenza n.05779 del 7
maggio 1999.
Il c.d. “tampone a freddo” finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell’uso di armi da fuoco rientra tra i rilievi che,
ancorché prodromici alla effettuazione di accertamenti tecnici, non si identificano con essi. Pur essendo essi irripetibili, la loro
effettuazione non deve avvenire nella osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli
“accertamenti” veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili. In tal senso Cass. Sez. I sentenza 04017 del 24
giugno 1997.
Costituisce rilievo l’attività materiale consistente nella visione delle immagini di una video-cassetta registrate da una telecamera a
circuito chiuso che forniscano anche la stampa dei singoli fotogrammi e il raffronto di essi con fotografie di individui, al fine di
evidenziarne eventuali somiglianze. In tal senso, Cass. II Sez. Pen., sentenza n.04523 del 27 novembre 1992.
( 14) Con sentenza n.30 del 1962 la Corte Costituzionale è intervenuta a risolvere il problema se l’esecuzione dei rilievi segnaletici,
previsti dall’art. 4 T.U. LEGGI P.S. 18 giugno 1931 n.773 importi l’assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere
dell’organo di polizia, tale da costituire una restrizione della libertà personale equiparabile all’arresto.
La Corte afferma che l’art. 13 della Costituzione non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni
che violano il principio tradizionale dell’habeas corpus. La garanzia dell’habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto
alla coercizione fisica delle persone, ma anche alla menomazione della libertà morale, quando tale menomazione implichi un
assoggettamento totale della persona all’altrui potere.
Normalmente i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici e dattiloscopici non importano menomazione della libertà personale,
anche se talvolta essi richiedono una momentanea immobilizzazione delle persone per descriverne o fotografarne o misurarne gli
aspetti nelle parti esposte all’altrui vista, ovvero una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali.
Quando invece tali rilievi assoggettano la persona a sostanziali restrizioni,fisiche o morali, di libertà, equiparabili all’arresto, sono da
comprendere tra le ispezioni personali e, come tali, non sono ammessi se non nei limiti e nei modi stabiliti dall’art. 13 della
Costituzione.
La Corte ritiene nella specie costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del T.U. 18 giugno 1931 n.773, nella parte in cui prevede rilievi
segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell’art. 13 della Costituzione.
( 15) E’ consentito alla P.G. accertare la presenza di cicatrici, tracce di sangue, tatuaggi, segni particolari, acquisire impronte digitali e
palmari, prelevare modesti quantitativi di capelli o peli, misurare la statura, il peso, le dimensioni di punti caratteristici del corpo (c.d.
rilievi antropometrici), eseguire radiografie, fotografie e riprese cinematografiche della persona. Non è consentita, invece,
l’ispezione delle cavità del corpo umano e delle parti intime.
Invero, a seguito della sentenza n. 238 del 9 luglio 1996 della Corte Costituzionale non è possibile per la polizia giudiziaria nemmeno
su delega del pubblico ministero, nell’ambito dell’operazione tecnica ovvero dell’accertamento tecnico, disporre misure che incidano
sulla libertà personale dell’indagato, dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste dalla legge e riservati alla
potestà esclusiiva del giudice. Sono pertanto vietati prelievi di parti di tessuto, sangue, urine o altri elementi organici che
presuppongano attività intrusive o coercitive sulla persona dell’interessato, quali interventi chirurgici per l’asporto di oggetti occultati
all’interno del corpo umano, l’assunzione forzata di sostanze che provocano l’espulsione di tali cose (per esempio, gli ovuli
contenenti sostanze stupefacenti ingeriti per sfuggire al controllo delle forze dell’ordine). Tali atti che invadono la sfera privata non
rientrano tra le potestà attribuite espressamente dalla legge a giudice, che si spingono al massimo fino all’applicazione di misure
cautelari coercitive. L’interessato può comunque, acconsentire all’esecuzione di ispezioni corporali e al prelievo di sangue, urina,
sperma o altre sostanze necessarie che non comportino menomazioni permanenti della integrità fisica.
Pertanto, l’operazione tecnica a iniziativa della polizia giudiziaria puo’ in ogni caso essere eseguita:
su ogni tipo di cosa consegnata o acquisita a seguito di sequestro;
sulle tracce rilevate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
sulle tracce rilevate su parti esperne o comunque visibili del copro umano e prelevabili senza attività invasive;
L’operazione tecnica può essere eseguita solo con provvedimento dell’autorità giudiziaria o con il consenso dell’interessato:
sulle tracce da rilevare nei luoghi privati;
sulle tracce da rilevare sulle parti intime oggetto di particolare pudore o su tessuti biologici ricostituibili per prelevare i quali
siano necessarie attività invasive.
Sul punto cfr. Cass. Pen. I Sez. – sent. 10958 del 25 settembre 1999. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.238
del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con
specificazione dei casi e dei modi di attuazione aventi incidenza sulla libertà personale dell’indagato, dell’imputato o di terzi,
allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all’accertamento, l’esecuzione di indagini peritali
ritenute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non
riguarda in alcun modo l’impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della
persona e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto
(Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al
soggetto a fini diagnostici).
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Le attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria sono disciplinate dagli artt. 347-357 c.p.p.: per esse gli adempimenti a
tutela dei diritti della difesa sono stabiliti dall’art. 356 c.p.p.
Le attività che la Polizia Giudiziaria è chiamata a svolgere in luogo, per conto e per delega del Pubblico Ministero, di
cui all’art. 370 c.p.p., devono invece informarsi, con riguardo alle garanzie difensive, agli artt. 364, 365, 373 c.p.p.. Ne
consegue che non è previsto il preventivo avviso al difensore del compimento dell’atto per i semplici rilievi e gli
accertamenti tecnici non ripetibili com piuti dalla Polizia Giudiziaria di propria iniziativa. Ai sensi dell’art. 117 disp. att.
c.p.p., per gli accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone tali da rendere
l’atto non ripetibile si osservano le garanzie dife nsive di cui all’art. 360 c.p.p..
( 16 ) 117 (Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone). 1. Le disposizioni previste dall’art. 360
c.p.p. si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da
rendere l’atto non ripetibile.
( 17 ) Art. 244 Cod. Proc. Pen.
(Casi e forme delle ispezioni)
1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose (103) è disposta con decreto motivato (125 comma 3) quando occorre
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o
rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di
individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ogni altra operazione tecnica (359, 364).
( 18) Art. 245 Cod. Proc. Pen. (Ispezione personale).
1. Prima di procedere all’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120.
2. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (13 Cost.; att. 79).
3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere
alle operazioni.
Art.246. (Ispezione di luoghi o di cose).
1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare
le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento (14 Cost.; 103).
2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale (373) i motivi del provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (131,
378).
(17) L’ispezione è un mezzo di ricerca della prova, volta all’accertamento di tracce o di altri effetti materiali del reato. Essa implica
l’“osservazione” immediata e diretta dell’oggetto (persona, cosa, luogo) e si traduce in un’attività di constatazione descrittiva
oggettiva e statica dello stesso.
Allorquando l’oggetto della ispezione sia una “res” (e il cadavere viene ritenuto una “res” sia pure sui generis), non è prevista
l’osservanza di particolari formalità, se non la emissione del decreto motivato quando essa sia disposta dall’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 244 c.p.p..
Particolari cautele, invece, sono imposte invece per il caso in cui l’ispezione si svolga sulla persona.
In tal caso l’interesse all’accertamento del fatto di reato trova un limite nell’esigenza di tutelare un bene costituzionalmente protetto,
l’integrità psico-fisica della persona.
Pertanto, l’ispezione personale, esige, in generale, ai sensi dell’art. 245 c.p.p. che l’interessato – persona anche diversa
dall’indagato (es. persona offesa) – sia avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia
prontamente reperibile ed idonea, a norma dell’art. 120 c.p.p..
Quando poi l’ispezione debba essere effettuata sulla persona dell’indagato, il codice di rito impone l’osservanza delle garanzie
difensive previste dalle disposizioni di cui agli artt.364, 366, 367, 369, 369 bis, 375 c.p.p. (c.d. atto garantito): alla esigenza di
salvaguardia della integrità psico-fisica della persona si aggiunge quella, pur costituzionalmente protetta, di tutela del diritto di difesa
dell’indagato.
In particolare, si ricordi che ai sensi dell’art.366 c.p.p. i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla p.g. ai quali il difensore ha diritto di
assistere sono depositati nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto
(art.356 e 365 c.p.p.), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione. Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di
ogni altro diritto del difensore.
Gabriella Nuzzi
29
Schemi del processo penale
reato) ed accertamenti (attività di studio ed elaborazione critica su base tecnico-scientifica).
a) Rilievo: è una mera operazione tecnica che consiste nel prelievo di tracce materiali sui
luoghi o sulle altre cose pertinenti al reato, con l’impiego di mezzi tecnici che richiedano
il semplice raffronto tra un dato oggettivo predeterminato (ad esempio l’unità di misura
del sistema metrico decimale) e un dato materiale e soggettivo raccolto sul luogo del
reato o pertinente al reato (ad esempio la distanza tra il luogo di rinvenimento del
cadavere e il luogo di rinvenimento dei bossoli dell’arma da fuoco). Talvolta l’attività di
acquisizione è irripetibile in considerazione della modificazione naturale alla quale sono
soggette le cose o i luoghi (rilievo dei residui delle polveri da sparo) (13). Sono consentiti
alla P.G. soltanto i rilievi sulla persona diversi dalla ispezione personale, ossia è possibile
constatare la presenza di tracce sulle parti visibili ed esterne del corpo umano con
esclusione di zone intime e nel rispetto del pudore delle persone (14) (15).
b) Accertamento tecnico: consiste nella analisi e nella valutazione dei dati emersi dai
rilievi con la emissione di un giudizio tecnico (identificazione dell’autore sulla base delle
impronte digitali rilevati; identificazione dell’arma sulla base dei residui delle polveri da
sparo prelevati) (16).
La P.G. quando di propria iniziativa o anche a seguito di delega del P.M. compie atti od
operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche può avvalersi di persone idonee le
quali non possono rifiutare la propria opera (art. 348 comma 4 c.p.p.). La liquidazione delle
indennità spettanti agli ausiliari di P.G. è eseguita sempre con provvedimento del P.M. titolare delle
indagini anche se l’ausiliario è stato nominato dalla P.G. in base ai criteri stabiliti dalla legge che fissa
le indennità degli ausiliari e dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.
Gli accertamenti e rilievi urgenti su luoghi, sulle cose e sulle persone (diversi dalla ispezione
personale) (art.354 c.p.p.), accanto alle perquisizioni (art. 352 c.p.p.) e alla immediata
apertura del plico autorizzata dal p.m. (art.353 comma 2 c.p.p.) sono, ai sensi dell’art.356
c.p.p., atti ai quali il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato (c.d. atti a sorpresa).
Ai sensi dell’art.114 d.a.c.p.p., nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art.356 del
codice, la p.g. avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi
assistere dal difensore di fiducia. Il difensore può assistere al compimento dell’atto e, solo se
prontamente reperibile e se abbia manifestato la volontà di parteciparvi, lo si attende prima di darvi
inizio. In mancanza, l’atto è affetto da una nullità relativa all’assistenza della persona
sottoposta alle indagini preliminari, di cui all’art.178 co.1 lett. c), a regime intermedio, che
rimane preclusa dopo la sentenza di primo grado.
Ai sensi dell’art.366 c.p.p. (e 118 disp. att c.p.p.) i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla p.g.
ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati nella segreteria del p.m. entro il terzo
giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento
dell’atto (art.356 e 365 c.p.p.), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il
termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il p.m. con decreto motivato può disporre, per
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto dell’indagato di intervento,
rappresentanza, assistenza al compimento dell’atto, ai sensi dell’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime
intermedio, ai sensi dell’art.180 c.p.p..
Con riguardo all’art.369 c.p.p. si afferma che la inosservanza di tale disposizione comporta una nullità a regime
intermedio ex artt.178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p. . Tale nullità investe esclusivamente l’atto in relazione al quale
doveva essere inviata e non gli atti successivi, in virtù dell’autonomia dei due atti e del principio utile per inutile
non vitiatur (e ciò anche quando sia contestuale alla esecuzione di una perquisizione o di un sequestro).
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del
difensore.
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza
dell’indagato, ai sensi dell’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai
sensi dell’art.180 c.p.p..
La ricerca, il prelievo e l’accertamento delle tracce e degli altri effetti materiali del reato
cessano di essere soggetti al regime di cui agli artt. 348 e 354 c.p.p. improntandosi alle
formalità previste dagli artt.244 e ss. c.p.p (17)(18) per le ispezioni, allorquando abbiano ad
oggetto la persona ovvero in luoghi nella disponibilità del soggetto che la subisce.
In tali casi (come accade per perquisizioni e sequestri) l’attività di ricerca della prova è intrusiva della
sfera privata, implicando una limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare, della
libertà morale del soggetto che la subisce e, pertanto, richiede l’osservanza di maggiori garanzie(19).
TIPOLOGIA.
Nell’ambito dei rilievi si distinguono diverse tipologie in relazione alla natura e alle modalità di
acquisizione dei dati ovvero all’oggetto di essa:
- rilievi su luoghi e sulle cose:
a. rilievi segnaletici;
b. rilievi descrittivi;
c. rilievi fotografici, videografici;
d. rilievi topografici;
e. rilievi plastici;
f. rilievi balistici( 20);
- rilievi sulla persona diversi dalla ispezione personale:
g. rilievi antropometrici;
h. rilievi dattiloscopici (esaltazione, fissione, asportazione di impronte)(21);
i. rilievi biologici (22);
j. rilievi balistici (23)
( 20) La balistica è quel ramo della fisica che studia il moto dei proiettili che avviene all’interno della canna dell’arma (balistica interna),
nello spazio esterno (balistica esterna) e, infine, entro il bersaglio colpito (balistica terminale).
( 21) Alla stregua delle indicazioni fornite dai servizi di polizia scientifica:
Tutte le superfici risultano idonee per la evidenziazione delle impronte papillari ad eccezione di quelle costituite da stoffa;
Sui reperti non porosi (vetro, plastica, superfici verniciate) i componenti dell’essudato vengono adsorbiti e pertanto
maggiore deve essere la cautela nella effettuazione delle operazioni di rilevazione (utilizzo guanti in cotone piuttosto che
in lattice);
I reperti porosi (carta, cartone, legno non trattato) assorbono le componenti dell’essudato e, pertanto, possono essere
maneggiati con minore difficoltà.
( 22 ) Si tratta di sangue, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere, prelievi autoptici.
( 23) Rilevano in primo luogo i rilievi sui residui di polvere da sparo.
L’esplosione di un colpo d’arma da fuoco avviene allorché il percussore dell’arma impatta la cartuccia sulla sua capsula di innesco,
contenente un esplosivo estremamente sensibile all’urto, costituito da sali organici e/o inorganici di piombo, bario ed antimonio. Si
formano in questo modo particelle costituite da detti elementi e da altri eventuali, che vengono rilasciate intorno e sull’arma.
Per il repertamento si impiega un apposito tampone, il kit polaron, costituito da un corpo cilindrico recante su una estremità una
microscopia elettronica, lo stub (tampone), munito di una superficie adesiva. Tamponando le zone interessate al prelievo, su detta
superficie vanno ad aderire molte particelle tra le quali andranno evidenziate quelle derivanti dalla esplosione di colpi d’arma da
fuoco.
La ricerca viene condotta sulla cute delle mani o di altre regioni anatomiche, sulle mucose, sugli indumenti, su superfici adiacenti al
bersaglio.
Gabriella Nuzzi
31
Schemi del processo penale
ATTIVITA’ DI REPERTAMENTO
Esistono diverse tecniche di repertamento per le quali si rinvia ai manuali di polizia scientifica in uso
alle forze dell’ordine.
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Acquisiti i dati questi vengono sottoposte ad analisi di vario tipo.
Si distinguono:
Ø Accertamenti sulla identità soggettiva, volti a verificare, tramite confronti dattiloscopici,
la identità di una persona ovvero ad identificare l’autore di un reato (24).
Un tipo di prelievo che può avere grande utilità in alcuni casi, soprattutto quando è trascorso lungo tempo dallo sparo, è quello
nasale, che si ottiene detergendo l’interno delle narici con bastoncini igienici di cotone ovvero quello effettuato con nastro adesivo
dai capelli.
( 24) L’identificazione è l’attività tecnico-scientifica diretta a stabilire l’identità di una persona. L’identità personale è ancorata ad una
parametro biometrico immutabile che sia insieme individuante e differenziante, come le impronte.
Nei polpastrelli delle dita, nel palmo della mano e nella pianta dei piedi sono presenti creste cutanee determinate dalle papille
dermiche allineate, della larghezza di 0,2-0,7 mm. il complesso delle creste assume forme varie strettamente individuali.
La dattiloscopia è la scienza che studia l’andamento delle linee delle creste papillari e dei polpastrelli delle dita (impronte digitali), del
palmo della mano (impronte palmari), delle piante dei piedi (impronte plantari).
Si distingue tra dattiloscopia preventiva: prende in considerazione dieci impronte digitali di un individuo per riconoscerlo in un
momento successivo a prescindere dalla consumazione di un reato; dattiloscopia giudiziaria: studia le tracce rilevate sul luogo del
reato (generamente, digitali, palmari, raramente plantari) per giungere alla identificazione dell’autore.
L’impronta digitale, in particolare, è caratterizzata da tre sistemi di linee: basale (poste alla base dell’ultima falange), marginale (linee
poste ai margini del polpastrello) e centrale (compreso tra i due predetti sistemi di linee: è costituito da linee che partendo da un lato
del polpastrello, dopo aver descritto una elisse, tendono a tornare nella zona di origine o da linee che descrivono cerchi, spirali,
ecc…
I punti in cui i tre sistemi convergono si definiscono “delta”.
In forza delle leggi dello studioso GALTON l’impronta digitale è individuata in base a caratteri generali, l’andamento del corso delle
linee che ne consente la classificazione in base a quattro tipi fondamentali (adelta, monodelta, bidella, composta); accanto ai
caratteri generali, esistono i caratteri particolari o “minutiae” (interruzione, termine di linea, biforcazione ecc.) che conferiscono
all’impronta una propria irripetibile individualità.
La immutabilità nel tempo – dovuto alla rigenerazione degli strati epidermici superiori, con ricostituzione dello stesso tracciato
papillare degli strati epidermici inferiori – conferisce alla impronta digitale carattere identificativo assoluto dell’individuo.
Sino a pochi anni orsono è stata impiegata per la identificazione dattiloscopica la classifica decadattiloscopica di GASTI basata sul
numero di sistemi di linee presenti sull’impronta, sulla direzione e numero di linee del sistema centrale, sul numero dei delta e sulle
relazioni reciproche.
Altra importante teoria, cui si ispira la recente giurisprudenza, è quella probabilistica di BALTHZARD, una teoria matematica che
consente di stabilire se e quanti punti di corrispondenza possono riscontrarsi nel confronto di impronte di persone diverse e quale
sia il numero delle corrispondenze necessarie per evitare possibili errori.
Secondo tale teoria l’accertamento della corrispondenza di 16/17 punti permetterebbe un giudizio di assoluta certezza.
Alla teoria di BALTHZARD si rifà la giurisprudenza per la valutazione di attendibilità del raffronto con frammenti di impronte papillari:
“Le risultanze dattiloscopiche offrono piena granarie di attendibilità, senza bisogno di elementi sussidiari di
conferma, purchè evidenzino la sussistenza di 16 o 17 ounti caratteristici uguali per forma e posizione tra le
impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo in cui è stato commesso il reato”.
Oggi la procedura di identificazione dattiloscopica avviene tramite il sistema informatico AFIS (Sistema Automatico di
Riconoscimento delle Impronte Digitali) con funzioni di classifica (riconoscimento automatico dei caratteri generali), codifica
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Accertamenti balistici: comprendono attività di classificazione delle armi da fuoco e
munizioni (calibro, tipologia e manifattura) e identificazione; verifica delle condizioni
generali e dello stato di funzionalità meccanica dell’arma e della sua reale idoneità offensiva;
attività sperimentali di sparo al fine di ricostruire o verificare la dinamica dell’evento
(traiettorie, calcoli di balistica interna, prove di rosata per proiettili multipli): i test di fuoco
vengono effettuati anche per ottenere campioni conosciuti da comparare con proiettili e
bossoli in sequestro; identificazione dell’arma che ha sparato attraverso l’esame di bossoli e
proiettili repertati in sede di sopralluogo e di esame autoptico; comparazioni balistiche
incrociate tra reperti omogenei per stabilire l’identica provenienza di bossoli e proiettili (25).
Accertamenti medico-legali: rilievi tanatologici; esame autoptico; identificazione di resti
scheletrici; comparazioni di immagini tra caratteristiche del cadavere o resti scheletrici e segni
particolari di soggetti scomparsi; rilievo e ricostruzione computerizzata di impronte digitali da
cadaveri in cattive condizioni di conservazione; elaborazione digitale di immagini di lesioni e
di oggetti contundenti e/o armi per la corrispondenza mezzo-lesione; diagnosi di lesioni;
diagnosi di età su vivente mediante studio staturo-ponderale; altri accertamenti.
Accertamenti biologici: essi comprendono test del DNA; attività diagnostiche generiche
volte a stabilire la natura del liquido biologico ovvero specifiche dirette a determinare la
natura umana o animale di un campione di sangue, la natura di liquido seminale di un reperto
biologico, la natura umana o animale di formazioni pilifere; comparazioni volte ad
evidenziare l’esistenza di caratteri di somiglianza tra reperti biologici.
Accertamenti chimici e fisici: comprendono indagini su residui dello sparo, tracce di
esplosivi; indagini volte a rigenerare la matricola abrasa su armi o veicoli; accertamenti su
materiale combusto e residui di sostanze infiammabili; su fibre; su pitture, vernici, inchiostri;
su terreni, polveri, vetri; su documenti; su impronte latenti; su voci e suoni.
Accertamenti grafici: consistono nella analisi dei caratteri salienti della grafia, delle
alterazioni del tracciato grafico dovute ad artificiosità esecutiva ovvero di altra natura,
meccanica, chimica, fisica; individuazione di caratteri dattiloscriventi e di eventuali anomalie
da usura, identificazione della macchina utilizzata, comparazione di scritture, riconoscimento
del tipo di macchina impiegata e di eventuali difetti di stampa.
Modalità strumenti processuali dell’accertamento tecnico:
Ø Consulenza tecnica ai sensi degli artt.359 e 360 c.p.p.(26);
(riconoscimento automatico dei caratteri particolari), ricerca delle impronte (individuazione automatica degli esiti delle comparazioni
raccolte negli archivi informatici) per giungere alla produzione di una lista di probabili soggetti da sottoporre alla verifica dell’esperto
dattiloscopista.
( 25) Quando è disponibile un’arma sospetta (tavolta può trattarsi anche di un’arma legittimamente detenuta, che, in quanto tale, è
spesso impiegata per la consumazione di reati come estorsioni o omicidi, sottraendosi più facilmente, per la sua apparente
legittimità, alle comparazioni balisitiche), si possono comparare i proiettili e i bossoli di ignota provenienza con i bossoli e i proiettilitest sparati con quell’arma, per accertare eventuali elementi identità. Le immagini delle impronte dell’arma lasciate su bossoli e
proiettili provenienti dalla scena del crimine sono archiviati in sistemi informatici che raccolgono i dati tecnici e le informazioni
investigative relative al fatto delittuoso per l’effettuazioni di eventuali future comparazioni con reperti di altri episodi delittuosi: è
attualmente operativo il sistema I.B.I.S. (Sistema Integrato per l’Identificazione Balistica) che consente il confronto automatico delle
immagini archiviate.
( 26)Art.359. (Consulenti tecnici del pubblico ministero).
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica
per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera
(348, 366 c.p. e 141 bis).
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine (att. 73).
Art. 360 Cod. Proc. Pen.
(Accertamenti tecnici non ripetibili)
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Ø
Ø
Accertamenti tecnici delegati agli organi di polizia scientifica. Ai sensi dell’art. 117
disp. att. c.p.p., le disposizioni previste dall’art. 360 c.p.p. si applicano anche nei casi in cui
l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da
rendere l’atto non ripetibile.
Perizia mediante espletamento di incidente probatorio (27).
1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico
ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato (90) e i difensori (96, 101) del
giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233; att. 117).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare
agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente
probatorio (392, 393), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano
più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le
condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non
possono essere utilizzati nel dibattimento (431, lett. c); att. 116, 117, 240 bis).
( 27)Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà
essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo
il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse
disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELITTUOSA
All’esito della attività di acquisizione e valutazione di tutti gli elementi utili, può porsi la necessità di
procedere alla ricostruzione della dinamica delittuosa mediante ESPERIMENTO GIUDIZIALE
con incidente probatorio (28).
Può rivelarsi utile la ricostruzione del tragitto percorso dalla vittima e/o del presunto autore (al fine
di riscontrarne o confutarne l’alibi fornito) individuando e analizzando distanze tra luoghi, modalità,
mezzi, tempi di percorrenza.
Ovvero la ricostruzione della traiettoria dei proiettili esplosi nell’evento delittuoso.
( 28) Art. 218 Cod. Proc. Pen.
(Presupposti dell’esperimento giudiziale)
1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo
(392, lett. f).
2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere
avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà
essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il
cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
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Schemi del processo penale
VITTIMA
ATTIVITA’ DI ISPEZIONE, RILEVAZIONE, ACCERTAMENTO
SUL CADAVERE
L’ispezione è un mezzo di ricerca della prova, volta all’accertamento di tracce o di altri effetti
materiali del reato. Essa implica l’“osservazione” immediata e diretta dell’oggetto (persona, cosa,
luogo) e si traduce in un’attività di constatazione descrittiva oggettiva e statica dello stesso.
Allorquando l’oggetto della ispezione sia una “res” (e il cadavere viene ritenuto una “res” sia pure sui
generis), non è prevista l’osservanza di particolari formalità, se non la emissione del decreto motivato
quando essa sia disposta dall’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 244 c.p.p..
L’attività di ispezione sulla vittima non è soltanto quella volta all’accertamento delle cause della
morte.
Essa implica un’ulteriore attività di ricerca generalmente demandata agli organi di Polizia Giudiziaria
(precisamente ai servizi di Polizia Scientifica) e da questi svolta in via autonoma o in adempimento di
precise direttive impartite dal P.M., in sede di sopralluogo ovvero, in un momento successivo, presso
ambiente idoneo.
Il risultato di tale attività di ricerca può sostanziarsi nella mera descrizione dei dati materiali acquisiti. Si
parla in tal caso di rilievo.
Si distinguono con riguardo a modalità e mezzi di effettuazione:
Ø
rilievi descrittivi in ordine a: stato di integrità del cadavere; posizione; stato di
conservazione; condizioni all’atto del rinvenimento; età apparente; connotati fisici (sesso,
corporatura, tratti del viso); connotati cromatici (razza, colore occhi, capelli); segni particolari
(cicatrici, nei, macchie cutanee, tatuaggi, unghie, difetti fisici, malformazioni); eventuali
costrizioni subite, mezzi utilizzati e localizzazione; eventuali lesioni e relativa localizzazione;
indumenti indossati, calzature ed accessori;
Ø
rilievi fotografici;
Con riguardo all’oggetto:
Ø
rilievi antropometrici;
Ø
rilievi dattiloscopici;
Ø
rilievi biologici.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
In ordine all’attività di repertamento si richiamano le osservazioni già formulate.
Dal rilievo (come già in precedenza rilevato) si distingue l’accertamento inteso nella duplice
accezione di:
- attività di mero collegamento tra i dati materiali acquisiti a seguito di ispezione;
- attività di studio, elaborazione critica dei dati raccolti, necessariamente soggettiva e
sulla base di competenze tecnico-scientifiche.
L’esame autoptico sul cadavere della vittima – distinto dalla mera ispezione esterna – è oggetto di
tale tipo di accertamento, per sua natura irripetibile e, pertanto, soggetto alla osservanza delle forme
previste dall’art. 360 c.p.p.., disciplinante gli accertamenti tecnici irripetibili (art.360 c.p.p.).
Invero, stabilisce l’art. 360 c.p.p. che quando gli accertamenti previsti dall’art.359 c.p.p. riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il p.m. avvisa, senza ritardo, la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo
fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un
difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Il difensore dell’indagato e il difensore della p.o. hanno diritto di avviso e di assistenza.
l difensori e i consulenti tecnici nominati hanno diritto di assistere al compimento dell’atto, di
partecipare agli accertamenti, di formulare osservazioni e riserve. L’indagato ha diritto di
formulare riserva di promuovere incidente probatorio.
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di intervento,
assistenza e rappresentanza dell’indagato, ai sensi dell’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a
regime intermedio, ai sensi dell’art.180 c.p.p..
In conformità all’art.366 c.p.p. (e 118 disp. att c.p.p.) i verbali della relazione sull’esame autoptico
deve essere depositato nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento
dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni
successivi.
Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza
pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza
dell’indagato, ai sensi dell’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi
dell’art.180 c.p.p..
E ancora, ai sensi dell’art.369 e 369 bis c.p.p., quando deve compiere una consulenza ex art. 360
c.p.p., atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il p.m. invia per posta, in piego chiuso
raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini preliminari e alla
persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norma di legge che si
assumono violate e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e tutte
le prescrizioni imposte dall’art. 369 bis c.p.p. sul diritto di difesa (29). Qualora ne ravvisi la
necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il p.m. può
disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’art.151 c.p.p..
L’inosservanza di tale disposizione comporta una nullità a regime intermedio ex artt.178
comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.. Tale nullità investe esclusivamente l’atto in relazione al quale
doveva essere inviata e non gli atti successivi, in virtù dell’autonomia dei due atti e del principio
utile per inutile non vitiatur.
( 29) Art. 369 bis Cod. Proc. Pen.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
E’ nella fase dell’accertamento autoptico ovvero all’esito di esso che possono insorgere
problemi inerenti:
a) l’autorizzazione al trapianto di organi;
b) il trasporto della salma all’estero.
a) AUTORIZZAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI.
In linea generale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 2 dicembre 1975 n.644, è consentito il prelievo a scopo
di trapianto terapeutico dai cadaveri sottoposti (a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio
n.83 o) ad operazioni autoptiche ordinate dalla autorità giudiziaria. E’ consentito altresì il prelievo
dell’ipofisi per le finalità previste dalla legge e della cornea.
I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere
diversi da quelli che accertano la morte (art.9 L.644/1975).
L’art. 10 del D.P.R. 16 giugno 1977 n.409 (regolamento esecutivo) dispone che per il prelievo da
soggetto sottoposto (a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio n.83 o) ad operazioni
autoptiche ordinate dalla autorità giudiziaria non è richiesto l’interpello dei familiari ne è valido
l’eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.
In particolare ai sensi dell’art. 12 L.644/1975, se per la morte della persona di cui si intende utilizzare
il corpo per prelievo a scopo di trapianti sorge sospetto di reato l’ente ospedaliero o l’istituto
universitario che interessato ad effettuare tali operazioni deve chiedere apposita autorizzazione alla
autorità giudiziaria.
Nel caso che l’autorità giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche essa può disporre che queste
vengano eseguite contestualmente alle operazioni di prelievo.
In tal caso l’autorità giudiziaria può incaricare delle operazioni autoptiche lo stesso sanitario che esegue
il prelievo il quale viene all’uopo nominato perito.
L’autorizzazione viene concessa dalla autorità giudiziaria solo quando non via pericolo di
intralciare o deviare le indagini.
Per la importazione ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico sono previste
particolari formalità dagli artt. 15, 16 e 17 del D.P.R.409/1977: esse sono effettuabili esclusivamente
da enti ed istituti rispettivamente autorizzati al prelievo ed al trapianto ai sensi dell’art. 6.
B) TRASPORTO DELLA SALMA ALL’ESTERO.
Ai sensi dell’art. 27 del regolamento di polizia mortuaria, i trasporti di salme da o per uno degli Stati
(Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere
l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti
successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da
quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla
lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata e resa esecutiva con R.D. 1379
del 1° luglio 1937) sono sottoposti al regolamento sanitario previsto nella convenzione stessa.
Ogni cadavere dovrà essere accompagnato da apposito passaporto mortuario rilasciato, per le
salme da estradare dall’Italia, dalla Prefettura (che agisce come autorità delegata dal Ministero
della Sanità) e per le salme da introdurre nel territorio nazionale dalle competenti autorità dello
Stato Estero.
Per l’introduzione delle salme da Paesi non aderenti alla convezione di Berlino l’interessato alla
traslazione dovrà presentare all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata dai
seguenti documenti (art.28 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e della circolare 8 del Ministero della
Sanità):
a) certificato della autorità sanitaria competente che attesti il rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 30 del regolamento;
b) estratto dell’atto di morte in bollo;
c) certificato dell’autorità sanitaria del Paese straniero da cui si evinca che sono state osservate le
disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del regolamento;
d) l’autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’autorità competente del Paese di
estradizione;
e) certificato medico da cui risulti la causa della morte;
f) ogni altro documento che il Ministero della Sanità dovesse richiedere in relazione a determinate
situazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art.28, l’autorità consolare investita della pratica, una volta constatata la
regolarità della documentazione presentata, trasmette il tutto, tramite il Ministero degli Esteri, alla
Prefettura della provincia dove la salma è diretta che concede l’autorizzazione informandone la stessa
autorità consolare, tramite il Ministero degli Esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso
cui la salma deve transitare.
Per la estrazione di salme dall’Italia verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
ai sensi dell’art.29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e della circolare 8 del Ministero della Sanità,
l’interessato dovrà rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune in cui si
trova la salma corredata dai seguenti documenti:
a) nullaosta dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato della A.S.L. che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del regolamento;
c) estratto dell’atto di morte in bollo;
d) certificato della A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art.32
D.P.R.285/1990 e in caso di morti in seguito a malattie infettive diffusive anche quanto previsto
dagli artt. 18 e 25;
e) ogni altro documento che il Ministero della Sanità dovesse richiedere in relazione a determinate
situazioni.
Il Prefetto concederà l’autorizzazione dopo aver accertato la regolarità degli incartamenti, informando
il Pretto della provincia di frontiera in cui avverrà il transito verso lo stato estero.
ATTI DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
Gabriella Nuzzi
39
Schemi del processo penale
Può rivelarsi utile nei casi omicidiari, al fine di ricostruire la dinamica del fatto delittuoso, i rapporti
della vittima con l’autore, la causale dell’atto, l’espletamento di operazioni di perquisizione presso
immobili (ovvero all’interno di veicoli) nella disponibilità della vittima (30).
( 30 )
Art. 352 Cod. Proc. Pen.
(Perquisizioni)
1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione
personale o locale (247 ss.; coord. 225) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo
o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso (103, 356; att. 113; 609 c.p.).
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare (293) o di un ordine che dispone la
carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata (656) per uno dei delitti previsti dall’art. 380 ovvero al fermo di una
persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un
tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l’esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la
perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute (2572, lett. d). Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Norme particolari sulle perquisizioni della polizia giudiziaria sono contenute nell’art. 4 della L. 22 maggio 1975, n. 152, sull’ordine
pubblico, come modificata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa; nell’art.
27 della stessa L. n. 55/1990; nell’art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico della legge sugli stupefacenti; nell’art. 25
bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità mafiosa; nell’art. 5, D.L. 26 aprile 1993, n.
122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazioni e genocidio, e nell’art. 12, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286,
sull’immigrazione clandestina.
Art. 353 Cod. Proc. Pen.
(Acquisizione di plichi o di corrispondenza)
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico
ministero per l’eventuale sequestro (253 ss.).
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero
andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può
autorizzarne l’apertura immediata (356).
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a
norma dell’art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere
l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di
corrispondenza sono inoltrati (3572, lett. e).
Art. 355 Cod. Proc. Pen.
(Convalida del sequestro e suo riesame)
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro (354), la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale (357) il motivo del
provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito (coord. 229).
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato (125) convalida il sequestro se ne ricorrono i
presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate (263). Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata
(148 ss.) alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del
decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel
merito, a norma dell’art. 324 (257).
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento (588).
La restituzione è doverosa anche in presenza del superamento del termine di quarantotto ore (Corte cost. 8 aprile 1993, n. 151).
Art. 356 Cod. Proc. Pen.
(Assistenza del difensore)
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico
ministero a norma dell’art. 353 comma 2 (178, lett. c); att. 114).
Art. 247 Cod. Proc. Pen.
(Casi e forme delle perquisizioni)
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato (2532) o cose pertinenti al reato, è
disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che
in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato (60, 61) o dell’evaso, è disposta perquisizione locale (352).
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato (1253).
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57)
delegati con lo stesso decreto (370).
Art. 248 Cod. Proc. Pen.
(Richiesta di consegna)
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è
presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253 ss.) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità
giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa delegati (370) possono esaminare atti, documenti e corrispondenza
presso banche. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione (255).
Art. 249 Cod. Proc. Pen.
(Perquisizioni personali)
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 (356, 365).
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (13 Cost.; att. 79).
Art. 250 Cod. Proc. Pen.
(Perquisizioni locali)
1. Nell’atto di iniziare le perquisizioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia
l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 (356, 365).
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un
collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (att. 80).
3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato (1253) che siano perquisite le
persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato (2532) o cose pertinenti al
reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (131, 378).
Art. 251 Cod. Proc. Pen.
(Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali)
1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore
venti (14 Cost.).
2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti
temporali (3523; coord. 225).
Art. 252 Cod. Proc. Pen.
(Sequestro conseguente a perquisizione)
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e
260.
Art. 253 Cod. Proc. Pen.
(Oggetto e formalità del sequestro)
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato (1253) il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
necessarie per l’accertamento dei fatti (103, 714; coord. 228).
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato (354, 370) con lo
stesso decreto (att. 81; reg. 10, 11).
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Precede la esecuzione della perquisizione la c.d. CONFERENZA PRELIMINARE (già vista a
proposito del sopralluogo) tra il magistrato ovvero, in ipotesi di atto delegato, tra Ufficiale di P.G. e gli
operatori che con lui collaboreranno nel compimento dell’atto.
Al fine di assicurare l’effetto sorpresa tipico di tale mezzo di ricerca della prova, particolare attenzione
andrà dedicata alla cura degli aspetti strategici dell’intervento.
Indispensabile è la preventiva analisi della ubicazione, degli accessi, delle finestre, delle pertinenze e se
è possibile della disposizione interna dei locali dell’immobile da sottoporre a perquisizione: per i casi di
maggiore importanza, occorrerà acquisire una pianta dell’immobile presso gli uffici del catasto edilizio
urbano ovvero effettuare un preventivo sopralluogo provvedendo a redigere uno schizzo sommario.
Lo studio delle dimensioni e della morfologia dell’immobile consentirà di valutare il numero dei
collaboratori necessari al compimento dell’atto.
Nel corso della conferenza preliminare, alfine di salvaguardare l’effetto a sorpresa dell’atto, può
emergere la necessità di adottare ulteriori accorgimenti operativi variabili in relazione alle concrete
evenienze. Andrà altresì valutata l’opportunità di avvalersi, per l’ipotesi di perquisizioni particolari, di
consulenti tecnici autorizzati a norma dell’art. 359 comma 2 c.p.p..
Nella ESECUZIONE della perquisizione:
a) occorre normalmente isolare l’immobile da perquisire allo scopo di evitare l’allontanamento di
Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui siano stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o
incendiari, a norma dell’art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, recante norme sull’ordine pubblico; dall’art. 501 bis c.p., in materia di
manovre speculative sulle merci; dall’art. 8, L. 20 giugno 1952, n. 645, in materia di apologia del fascismo commessa a mezzo
stampa; dall’art. 2, L. 12 dicembre 1960, n. 1591 sull’affissione e esposizione di manifesti, immagine e oggetti contrari al pudore e
alla decenza; dall’art. 116 c.s., in materia di guida senza patente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica o del giudice procedenti, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della
documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando
detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore
della Repubblica o dal questore.
Art. 254 Cod. Proc. Pen.
(Sequestro di corrispondenza)
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso
o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato (15 Cost.).
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57), questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di
corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (353).
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti
all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati (103 6)
Art. 365 Cod. Proc. Pen.
(Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso)
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione (247 ss.) o sequestro (253 ss.), chiede alla persona
sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia (96) e, qualora ne sia priva, designa un difensore
di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’art. 249.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 7.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
persone presenti e/o la dispersione e la distruzione delle tracce; vanno bloccate le vie di uscita
(porte, principali e secondarie, finestre, balconi) e impedito agli occupanti dell’immobile di
sbarazzarsi di quanto da ricercare;
b) in taluni casi occorre predisporre misure di sicurezza per prevenire eventuali reazioni e
comunque atti di violenza;
Una volta effettuato l’accesso nel luogo da perquisire, vi può essere la necessità di riunire in un
unico ambiente tutte le persone presenti nei locali. Tale adempimento preliminare mira a impedire
che durante il compimento delle formalità di cui all’art. 250 comma 1 c.p.p., possano essere alterate o
distrutte cose o tracce oggetto della ricerca da parte di persone presenti nell’immobile e non
destinatarie della consegna di copia del decreto.
Quanto alla metodica, la più ricorrente è certamente quella per ZONE, procedendo magari nei casi di
ambienti particolarmente ampi alla settorializzazione dei vani da perquisire. Come ausilio pratico ai fini
della efficacia ed efficienza della ricerca, può essere redatto uno schizzo sommario dell’ambiente da
perquisire, suddividerlo con un reticolo e procedere alla ricerca sbarrando di volta in volta i settore già
esaminati. Al pari del sopralluogo, terminata la ricerca in un ambiente, converrà fa effettuare una nuova
ricerca in senso inverso da altro operatore.
L’indagato o la persona che abbia la disponibilità dell’immobile dovrà presenziare a tutte le operazioni.
La redazione del verbale dovrà essere contestuale : è indispensabile servirsi di un computer o di un
registratore portatile.
Per particolari perquisizioni è utile ricordare che le nostre forze di polizia hanno in dotazione
apparecchi trasportabili per la rilevazione dei metalli, per la radioscopia di pacchi, involucri, valigie,
per la rilevazione di dinamite,, esplosivi plastici ecc…
Con riguardo all’OGGETTO DELLA PERQUISIZIONE, fondamentale importanza deve attribuirsi
alla ricerca delle prove documentali.
La ricerca di documenti cartacei non presenti particolari problemi.
Utile può rivelarsi l’acquisizione di fogli bianchi in apparenza privi di segni grafici ma in realtà recanti
scritture latenti costituite dal ricalco provocato durante la scrittura di fogli sovrastanti.
Tali fogli possono essere reperiti su blocchi dai quali siano state asportate le prime pagine; ovvero la
scrittura latente può rinvenirsi su giornali, libri, fogli sparsi su scrivanie, tavoli utilizzati come supporto
per la scrittura.
Le metodiche di esaltazione delle scritture latenti si distinguono a seconda che si tratti di il ricalco sia
deciso o a tenue pressione e per la effettuazione è possibile, altresì, delegare gli organismi centrali di
polizia scientifica ove esistono sezioni specializzate nel settore della grafica.
Presenta peculiarità, tali da caratterizzare la perquisizione come atto ad alto tasso di specializzazione
tecnica, la ricerca dei documenti informatici.
In tali evenienze sarà dunque indispensabile avvalersi dell’opera di un consulente tecnico informatico,
autorizzato a norma dell’art. 359 comma 2 c.p.p. ad assistere all’atto ovvero dei servizi di polizia
specializzata nel settore come quelli offerti dalla Polizia Postale.
In ogni caso, laddove sia necessario acquisire al procedimento documentazione insistente su supporti
informatici potranno adottarsi due distinte soluzioni:
a) procedere al sequestro dell’intera apparecchiatura sulla cui memoria si trovano i dati da
acquisire al procedimento. Tale soluzione presenta l’inconveniente che la macchina o le
Gabriella Nuzzi
43
Schemi del processo penale
macchine sequestrate devono essere asportate dai luoghi oggetto di perquisizione e portate in
luoghi idonei, risultando imprudente limitarsi a sigillarle affidandole in giudiziale custodia a
terzi;
b) nei casi in cui non vi siano particolari esigenze di acquisizione della apparecchiatura e della sua
memoria (hardware), si può procedere ad effettuare copia dei file (documento informatico ai
sensi della legge Bassanini) o dei programmi per elaboratore contenuti nell’hard disk (disco
rigido) del computer, acquisendo il tutto su CD in formato irriscrivibile, avvalendosi
dell’ausilio di un esperto, che effettuerà la verbalizzazione di tutte le operazioni compiute e
certificherà il prelievo della copia conforme. Tale sistema consentirà di lasciare il computer
oggetto dell’accertamento nella piena disponibilità del proprietario che magari viene nominato
custode con obbligo di non modificare, alterare, ecc….
Assai utile può rivelarsi la ricerca di telefoni cellulari ovvero di schede telefoniche che consentono,
attraverso la successiva acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, di ricostruire non
soltanto gli ultimi contatti avuti dalla vittima, ma altresì di individuare soggetti di interesse
investigativo (persone in grado di riferire utili particolari; autore o complici del delitto).
Invero attraverso la individuazione del numero identificato dell’IMEI del telefono cellulare è possibile
risalire ad eventuali ulteriori schede telefoniche in uso alla vittima.
Nel disporre (mediante ordine di esibizione ai sensi dell’art. 256 c.p.p.) l’acquisizione del tabulato
telefonico è fondamentale richiedere all’ente gestore ogni utile informazione in ordine oltre che ad
intestatario, utente, localizzazione dei ponti-radio, anche a tempi, modalità luoghi di effettuazione
delle ricariche telefoniche: in particolare, nei casi di fittizia intestazione della scheda telefonica, può
risultare utile acquisire dall’ente gestore i dati relativi al conto corrente bancario e/o postale dal quale
risulti eventualmente essere stata effettuata la ricarica. L’acquisizione di tali informazioni, attraverso
la individuazione del numero ABI e del CAB della Banca o dell’Ufficio Postale, consente di
individuare il nominativo del soggetto titolare del conto, sportello e luogo da cui è stata effettuata la
ricarica (coincidente con buona probabilità con l’utente della scheda ovvero con persona ad esso
vicina).
E’ importante che l’analisi dei dati relativi al traffico telefonico sia esperita dalla P.G., sulla base di
criteri logico-sistematico, oltre che di quello cronologico: andranno evidenziate le utenze di maggior
interesse investigativo e, nell’ambito di un determinato periodo di riferimento, frequenza, durata,
localizzazione dei contatti, procedendo ai c.d. “incroci” tra utenze di rilievo. Attualmente tali ricerche
sono agevolate dall’impiego di appositi programmi informatici di gestione dei dati del traffico
telefonico in uso alle forze dell’ordine.
E’ fondamentale che gli esiti dell’esame siano compendiati a cura della P.G. operante in una
dettagliata relazione, oggetto di eventuale esame testimoniale in sede dibattimentale. (31).
La perquisizione è atto a sorpresa che va effettuato con l’osservanza delle garanzie di cui agli artt.
247-252 c.p.p..
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto di assistenza
della persona offesa, ai sensi dell’art.178 comma 1 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai
sensi dell’art.180 c.p.p..
Se le operazioni di perquisizione e sequestro si sono svolte nei confronti della persona offesa dal reato
( 31)art. 17 della L.675/1996, secondo cui “Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato”.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
(es: perquisizione domiciliare presso l’abitazione della vittima), i più stretti congiunti sono titolari dell’
interesse alla restituzione dei beni sequestrati e alla corretta formazione della prova attraverso la
acquisizione di essi, dunque, sono legittimati a proporre richiesta di riesame al Tribunale della
Libertà ai sensi degli artt.257 e 309 c.p.p.
ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITA’
Al fine di individuare le interazioni tra vittima e autore dell’omicidio è opportuno svolgere indagini in
ordine a personalità, condotta di vita familiare e sociale, condizioni economiche, abituali
frequentazioni, principali occupazioni anche extra lavorative della vittima acquisendo, anche presso
altri Uffici di P.S., ogni documentazione utile ai fini delle indagini.
Fondamentale è la verifica dei c.d. “controlli su strada” attraverso la consultazione degli
Archivi Informatici del C.E.D. del Ministero dell’Interno: questi ultimi costituiscono prove di
natura documentale da acquisire in sede di istruttoria dibattimentale dopo l’esame
dell’operatore di P.G. che ha proceduto alla materiale acquisizione e raccolta dei dati.
La acquisizione di informazioni sulla personalità della vittima è uno dei primissimi
accertamenti da effettuare, in quanto consente di acquisire importanti elementi di
orientamento.
ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DAI
FAMILIARI E CONOSCENTI DELLA VITTIMA
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Particolari importanti possono essere assunti direttamente da familiari e conoscenti della vittima, che è
opportuno siano escussi reiteratamente nel corso delle indagini preliminari, al fine di pervenire ad un
giudizio di certa attendibilità (32).
Anche per tali fonti dichiarative può profilarsi la necessità, in presenza di determinati presupposti, di
ricorrere allo strumento dell’incidente probatorio (art.392 c.p.p.)(33), soprattutto in vista della
prospettiva dibattimentale e dei limiti introdotti dalla riformulazione dell’art. 500 c.p.p. in tema di
contestazioni e divieti di letture.
( 32) Art. 351 Cod. Proc. Pen. (Altre sommarie informazioni)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63,
3572, lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La
persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (3).
Art. 362 Cod. Proc. Pen.(Assunzione di informazioni)
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già
sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si
applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
(33) Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa
non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che
la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o
deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI
In taluni casi, può profilarsi la necessità del ricorso in via d’urgenza, nella immediatezza del fatto, ad
intercettazioni telefoniche o ambientali nei confronti dei familiari e/o conoscenti della vittima, anche
in vista della loro successiva escussione da parte della A.G..
Pe i casi omicidiari si pone la problematica della ammissibilità delle intercettazioni ambientali
(34).
L’art. 266 all’ultimo comma consente l’intercettazione di comunicazioni tra presenti negli stessi casi
previsti per la intercettazione telefonica: tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 del
codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività
criminosa.
Tale norma pone un limite alla possibilità di disporre intercettazioni ambientale in luoghi di privata
dimora nei casi di omicidio, che, per la sua natura di reato istantaneo, è difficile che si stia svolgendo
nell’ambiente da sottoporre ad intercettazione 35.
Pur tuttavia, la frequente connessione del fatto omicidiario con altri delitti previsti dall’art. 266 c.p.p.
e, in particolare, di delitti concernenti le armi consente l’utilizzo delle intercettazioni ambientali ai sensi
dell’art. 266 comma 1 lettera d) c.p.p., al fine di ricercare l’arma impiegata nel delitto.
( 34) Art. 266 Cod. Proc. Pen. (Limiti di ammissibilità)
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti
relativi ai seguenti reati (15 Cost.):
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a
norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
Gabriella Nuzzi
47
Schemi del processo penale
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f bis) delitti previsti dall’articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività
criminosa (103 5).
( 35) Altra soluzione è quella di accogliere una interpretazione estensiva del concetto di « svolgimento » dell’attività criminosa, nel
senso di ricomprendervi non solo l’esecuzione in senso stretto della condotta omicidiaria, ma, più ampiamente, tutti i comportamenti
criminosi consequenziali ad essa. In tal senso Cass. Pen. Sez. III sent.3093 del 29.11.1999 : In tema di intercettazioni ambientali,
ai fini della verifica del presupposto dello svolgimento di attività criminosa in atto, non può dirsi che tale presupposto non ricorra
per il fatto che la presunta attività criminosa risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini
pregresse, non essendo tale limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge. In ogni caso, l’attività diretta
alla assicurazione del profitto del reato, pur essendo posta in essere “post delictum”, attiene comunque alla condotta delittuosa
consumata, della quale costituisce il completamento “economico” o, se si vuole, una delle “conseguenze ulteriori”, il che
autorizza a definirla “attività criminosa” ai sensi e per gli effetti dell’art. 266 comma secondo c.p.p.. (Fattispecie di sequestro di
persona a scopo di estorsione, nella quale le operazioni di intercettazione ambientale erano state attivate, dopo la liberazione
dell’ostaggio, al fine sia di individuare gli autori del reato sia di accertare la loro attività diretta ad assicurare il prezzo del riscatto).
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
REPERTI
Sulle tecniche di repertamento si rimanda ai manuali di tecnica giudiziaria in uso alle forze dell’ordine.
Gabriella Nuzzi
Schemi del processo penale
TESTIMONI
ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI
Particolari importanti possono essere assunti direttamente da familiari e conoscenti della vittima, che
è opportuno siano escussi reiteratamente nel corso delle indagini preliminari, al fine di pervenire ad
un giudizio di certa attendibilità (36).
Anche per tali fonti dichiarative può profilarsi la necessità, in presenza di determinati presupposti, di
ricorrere allo strumento dell’incidente probatorio (art.392 c.p.p.)(37), soprattutto in vista della
prospettiva dibattimentale e dei limiti introdotti dalla riformulazione dell’art. 500 c.p.p. in tema di
contestazioni e divieti di letture.
( 36) Art. 351 Cod. Proc. Pen. (Altre sommarie informazioni)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63,
3572, lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La
persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (3).
Art. 362 Cod. Proc. Pen.(Assunzione di informazioni)
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già
sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si
applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
(37) Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa
non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che
la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o
deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
Gabriella Nuzzi
Schemi del processo penale
INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE
Può risultare utile, ove possibile, la effettuazione di atti di INDIVIDUAZIONE (art.361 c.p.p.) (38)
o, meglio, se ne sussistono i presupposti di RICOGNIZIONE mediante incidente probatorio
(art. 392 c.p.p.)39, da parte dei testimoni.
( 38)Art. 361 Cod. Proc. Pen.
(Individuazione di persone e di cose).
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di
cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (213 ss.).
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’art. 214 comma 2.
(39) Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà
essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al
dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
AUTORE
PROFILO PSICOLOGICO
Gabriella Nuzzi
52
Schemi del processo penale
RICOSTRUZIONE DEL PROFILO PSICOLOGICO DELL’OMICIDA: a) prima della
identificazione.
La storia del profilo psicologico dell’omicida nasce con l’istituzione presso la F.B.I. americana della
Unità di Scienze del Comportamento, sulla base di ricerche condotte su autori di reati violenti,
omicidi e stupri, soprattutto con carattere di serialità, particolare efferatezza o assenza di
motivazione.
Sono utilizzati solitamente termini quali Behavioural Profiling, Criminal Personality Profiling,
Psicological Profiling, Criminal Profiling per indicare:
la identificazione delle principali caratteristiche di comportamento e personalità di un
individuo, basate sull’analisi delle peculiarità del crimine commesso (Douglas, Ressler, Burgess &
Hartamann – 1986);
approccio della polizia investigativa volto a fornire la descrizione di un autore sconosciuto di
reato basandosi sulla valutazione dei più piccoli dettagli della scena del crimine, della vittima e di
ogni altro utile dettaglio (Copson – 1995);
sottocategoria dell’analisi investigativa criminale, destinata a determinare le condizioni
psicologiche dell’autore, l’analisi delle cause della morte, le strategie investigative (Burgess e
Hazelwood – 1995);
applicazione della psicologia e delle tecniche di analisi del comportamento al fine di
analizzare la scena del crimine, la vittima, i pattern di comportamento durante l’interazione tra reo e
vittima (Turvey – 1999).
MEDOLOGIE.
Esistono diversi modelli di studio ed applicazione del criminal profilino, tutti di origine anglosassone.
Il primo è il modello FBI della Crime Scene Analysis (CSA): è un modello di elaborazione del
profilo distinto in punti successivi, fondamentalmente riconducibile ad un processo di pensiero d tipo
induttivo:
fase uno: prevede la raccolta di ogni genere di prova materiale derivante da un’accurata analisi
delle scena del crimine, le informazioni relative alla vittima, le informazioni medico-legali risultanti
dall’autopsia, le informazioni di polizia circa le caratteristiche sociali e criminologiche della zona,
infine, il materiale fotografico relativo alla scena del delitto comprese le planimetrie o foto aeree;
fase due: in questa fase si organizza e classifica il materiale raccolto nella fase precedente. Si
ricerca il movente, i fattori di rischi di vittimizzazione, il progredire da una modalità delittuosa ad
un’altra, il luogo dell’aggressione per valutare il grado di mobilità del criminale;
fase tre: si valuta globalmente l’evento delittuoso, eventuali alterazioni della scena del crimine
compiute dal criminale allo scopo di simulare un reato diverso, la motivazione e la dinamica del
delitto;
fase quattro: stesura del profilo, nel quale vengono elencate le caratteristiche
sociodemografiche, fisiche, comportamentali, sili di vita e tipo di occupazione del sospetto.
Il secondo modello è quello della Investigative Psicology di David Canter il cui lavoro si basa
sulla identificazione di cinque aspetti fondamentali della interazione tra vittima ed aggressore:
relazione interpersonale: si basa sull’assunto che l’aggressore si relazione alla vittima con
modalità analoghe a come si rapporta con altri soggetti nel quotidiano. Variazioni nella attività
criminale possono essere collegate a modificazioni nelle relazioni interpersonali;
il significato del tempo e dello spazio: il tempo ed il luogo di una aggressione sono in gran parte
dovuti alla scelta consapevole del criminale; ciò comporta ad esempio che il momento scelto per
compiere
un reato possa fornire indicazioni sugli orari di lavoro dell’aggressore;
Gabriella Nuzzi
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caratteristiche criminali: tali caratteristiche consentono di sviluppare sistemi di classificazione di
gruppi di aggressori : l’appartenenza all’uno o all’altro gruppo consente agli investigatori di inferire
caratteristiche del criminale dalle modalità e dalla scena dell’aggressione;
carriera criminale: è fondamentale stabilire se l’aggressore ha un passato criminoso e,
Schemi del processo penale
RICOSTRUZIONE DEL PROFILO PSICOLOGICO DELL’OMICIDA: b) dopo la
identificazione.
Anche una volta individuato l’autore, può risultare utile una ricostruzione del profilo psicologico.
Un test di personalità assai diffuso atto a fornire importanti indicazioni di tipo clinico e
psicodiagnostico è quello denominato RORSCHACH (sviluppato dallo psichiatra svizzero Hermann
Roscharch nel 1920).
Si tratta di un test reattivo proiettivo(40): si presentano all’esaminando una serie di dieci tavole
recanti immagini scarsamente strutturate (macchie) su cui egli fornirà una libera interpretazione.
Le risposte date vengono classificate secondo parametri standardizzati di siglatura e di definizione.
Si ricava un protocollo individuale da confrontare con valori e criteri standard le cui caratteristiche
danno indicazioni sulla presenza di eventuali elementi psicopatologici e/o sui vari aspetti della
personalità, cognitivi, affettivi, relazionali, e sulla sua struttura di fondo.
( 40) Accanto al test di Rorschach, tecnica proiettiva c.d. di associazione, altre due tra le più importanti tecniche proiettive sono il
TAT (Test di Appercezione Tematica) e Il Disegno della Figura Umana, configurabili quali tecniche proiettive c.d. di costruzione.
Tali tecniche hanno rivelato aspetti di validità, nonostante siano molte le critiche mosse. I
l test di Rorschach è impiegato nello studio della personalità (in particolare nella valutazione dei disordini del pensiero, di
comportamenti correlati alla dipendenza, della schizofrenia del disturbo borderline di personalità).
Il TAT, ideato da Henry Murray, è un test composto da 31 figure rappresentanti situazioni ambigue, la sedicesima tavola è il simbolo
della ambiguità in quanto completamente bianca. Agli esaminandi viene chiesto di costruire una storia in relazione ad ogni tavola: lo
stimolo viene interpretato in relazione ai loro tratti di personalità e alle loro esperienze di vita. Questo test è impiegato in particolare
nella valutazione del disturbo borderline di personalità e degli abusi sessuali su minori.
L’ultimo dei tre test richiede all’esaminando di disegnare figure umane: viene anch’esso impiegato per distinguere la psicopatologia
dalla normalità e nella misurazione della intelligenza.
Si ricorda tuttavia, allorquando si entra in rapporto con esperti che utilizzano tecniche proiettive nel contesto clinico o forense, che:
a) le tecniche proiettive sono altamente controverse;
b) le tecniche proiettive possono essere contraffatte (schizofrenia, depressione, disturbo-postraumatico da stress possono
essere falsificati al test di Rorschach e ciò non è rilevabile tramite i normali indici esistenti del test stesso) e condizionate
da situazioni contigenti (l’umore dell’esaminato, lo stato percettivo dell’esaminatore);
c) la trascrizione di molte tecniche proiettive può essere incerta o scadente (è utile far rileggere il materiale ottenuto dalle
tecniche proiettive da un secondo esperto che non conosca i risultati cui è giunto il primo);
d) mancano regole disciplinanti le tecniche proiettive, con la conseguenza che gli esperti hanno un largo margine di
discrezionalità nella intepretazione dei risultati della ricerca.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
ORGANI CUI AFFIDARE L’INDAGINE
Ø
Organi specializzati di Polizia Giudiziaria. In Italia presso la Direzione Centrale di Polizia
Criminale – Servizio di Polizia Scientifica esiste una specifica struttura l’Unità di Analisi del Crimine
Violento (UACV) suddivisa in quattro settori specialistici : Esame della Scena del Crimine; Analisi
della Scena del Crimine; Analisi delle Informazioni; Analisi del Comportamento. La struttura è in
grado di offrire un supporto specialistico alla A.G. nella attività di acquisizione, analisi studio
elaborazione delle informazioni nei casi di omicidio senza apparente motivazione e/o di particolare
efferatezza, omicidi di carattere seriale, rapine in ambiente videocontrollato. Presso l’Unità è stato
realizzato il cd. SASC, Sistema Informativo per l’Analisi della Scena del Crimine nel quale sono
archiviate tutte le informazioni relative a differenti casi criminali sottoposti all’esame della UACV,
permettendo così la ricerca incrociata e l’analisi automatica di esse, di effettuare correlazioni e
comparazioni che consentono agli inquirenti di individuare i parametri necessari per costruire il
profilo criminale dell’autore del delitto.
Ø
Esperti della materia. Altro strumento fondamentale è costituito dalla tradizionale
consulenza psichiatrica, magari da esperire mediante incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).
MOVENTE
Di fondamentale importanza nella costruzione dell’identikit dell’omicida è la individuazione del
movente sotteso all’azione delittuosa.
La SCENA DEL CRIMINE è in molti casi l’unico elemento in grado di riflettere il sistema
motivazionale alla base del comportamento omicidiario. In altri termini, il movente sconosciuto o
l’assenza di movente apparente può venire analizzato sulla base dei dati acquisiti sulla scena del
crimine tra i quali vi è altresì il comportamento tenuto od omesso dall’aggressore.
Il movente può essere incentrato su fattori di carattere psicologico ovvero sociologico-ambientale
quali:
Ø Sesso;
Ø Gelosia;
Ø Lucro;
Ø Vendetta;
Ø Impunità;
Ø Perversione;
Ø Ecc.;
INDAGINI SULLA PERSONALITA’
Gabriella Nuzzi
55
Schemi del processo penale
Anche per l’autore dell’omicidio, come per la vittima, è importante redigere una scheda informativa
in ordine a personalità, condotta di vita familiare e sociale, condizioni economiche, abituali
frequentazioni, principali occupazioni anche extra lavorative, acquisendo, anche presso altri Uffici di
P.S., ogni documentazione utile ai fini delle indagini. Fondamentale è la verifica dei c.d.
“controlli su strada” attraverso la consultazione degli Archivi Informatici del C.E.D. del
Ministero dell’Interno: questi ultimi costituiscono prove di natura documentale da acquisire
in sede di istruttoria dibattimentale dopo l’esame dell’operatore di P.G. che ha proceduto alla
materiale acquisizione e raccolta dei dati.
IDENTIFICAZIONE
Alla INDIVIDUAZIONE deve seguire l’attività di ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ
FISICA dell’autore del delitto (il soggetto individuato quale presunto autore dell’omicidio è colui
che lo ha commesso).
Tale accertamento presuppone il raffronto di dati propri della persona del presunto autore con quelli
già acquisiti, perché raccolti nel corso delle prime indagini ovvero perché inseriti negli Archivi
informatici delle forze di polizia (ad esempio, le impronte papillari o il codice genetico).
Alla identificazione si procede altresì mediante rilievi antropometrici e fotografici, allorquando si
abbiano a disposizione dati relativi al profilo somatico del soggetto ai quali compararli. In tal caso
può risultare utile, ove possibile, la effettuazione di atti di INDIVIDUAZIONE (art.361 c.p.p.) (41)
o, meglio, se ne sussistono i presupposti di RICOGNIZIONE mediante incidente probatorio
(art. 392 c.p.p.)42, da parte dei soggetti che hanno fornito l’identikit fisico dell’omicida.
( 41)Art. 361 Cod. Proc. Pen.
(Individuazione di persone e di cose).
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di
cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (213 ss.).
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’art. 214 comma 2.
(42) Art. 392 Cod. Proc. Pen.
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice
che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà
essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al
dibattimento.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
RILIEVI SULLA PERSONA
GARANZIE, LIMITI.
DELL’INDAGATO.
STRUMENTI
PROCESSUALI,
Lo strumento processuale che consente l’effettuazione dei rilievi sulla persona dell’indagato è
l’ispezione.
E’ un mezzo di ricerca della prova, volta all’accertamento di tracce o di altri effetti materiali del
reato, sostanziandosi in un’attività di “osservazione” immediata e diretta dell’oggetto (persona, cosa,
luogo) e di constatazione descrittiva oggettiva e statica dello stesso.
Come già osservato in precedenza – cfr. sopra, a proposito degli accertamenti urgenti di P.G. e della
ispezione disposta dalla A.G. – particolari cautele sono imposte per il caso in cui l’ispezione si
svolga sulla persona.
In tali ipotesi l’interesse all’accertamento del fatto di reato trova un limite nell’esigenza di tutelare un
bene costituzionalmente protetto, l’integrità psico-fisica della persona.
Pertanto, l’ispezione personale, esige, in generale, ai sensi dell’art. 245 c.p.p. che l’interessato –
persona anche diversa dall’indagato (es. persona offesa) – sia avvertito della facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile ed idonea, a norma dell’art. 120
c.p.p..
Quando poi l’ispezione debba essere effettuata sulla persona dell’indagato, il codice di rito
impone l’osservanza delle garanzie difensive previste dalle disposizioni di cui agli artt.364, 366, 367,
369, 369 bis, 375 c.p.p. (c.d. atto garantito): alla esigenza di salvaguardia della integrità psico-fisica
della persona si aggiunge quella, pur costituzionalmente protetta, di tutela del diritto di difesa
dell’indagato.
In particolare, ai sensi dell’art.366 c.p.p. e 118 disp. att. c.p.p., i verbali degli atti compiuti dal p.m. e
dalla p.g. ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati nella segreteria del p.m. entro il
terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia nei cinque giorni successivi. Il p.m. con decreto motivato può disporre, per gravi
motivi, che il deposito degli atti sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
L’inosservanza di tali disposizioni rende tali atti nulli per violazione del diritto dell’indagato di
intervento, rappresentanza, assistenza al compimento dell’atto, ai sensi dell’art.178 comma 1
lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art.180 c.p.p..
La inosservanza della disposizione relativa alla comunicazione all’indagato della
informazione di garanzia e della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo (artt. 369 e
369 bis c.p.p.) comporta una nullità a regime intermedio ex artt.178 comma 1 lett. c) e 180
c.p.p. . Tale nullità investe esclusivamente l’atto in relazione al quale doveva essere inviata e
non gli atti successivi, in virtù dell’autonomia dei due atti e del principio utile per inutile non
vitiatur.
Si è posto il problema dell’osservanza delle garanzie difensive nelle stesse forme previste per
la ispezione personale sull’indagato nei casi in cui l’accertamento del reato esiga
l’espletamento di una consulenza tecnica di cui all’art. 359 c.p.p..
Sul punto è appena il caso di rilevare che il codice di rito non prevede esplicitamente per la
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
consulenza tecnica ai sensi dell’art. 359 c.p.p. sulla persona dell’indagato le medesime formalità
previste per l’ispezione.
Ne deriva una duplice opzione interpretativa:
a) la consulenza tecnica ai sensi dell’art. 359 c.p.p. sulla persona dell’indagato implica
necessariamente il compimento di un’attività ispettiva e impone, pertanto, l’espletamento
l’applicazione estensiva delle garanzie difensive di cui agli artt.364, 366, 367, 369, 369 bis,
375 c.p.p.;
b) la mancata previsione si giustificherebbe, nell’ottica del legislatore del 1988, in relazione alla
diversa natura dell’attività oggetto della ispezione rispetto a quella caratterizzante la
consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p.: quest’ultima, infatti, non si esaurisce nella mera
“osservazione” e “constatazione descrittiva” di quanto riscontrato, implicando, invece, un
quid pluris, consistente nell’acquisizione e raccolta di dati materiali (rilevazione) e nella
elaborazione critica, sulla base di cognizioni tecnico-scientifiche, dei dati acquisiti. In
relazione alla più complessa natura dell’attività connotante la consulenza ex art. 359 c.p.p., il
legislatore ha inteso apprestare una più adeguata tutela al diritto di difesa, riconoscendo la
più ampia facoltà di consentire alla parte interessata l’espletamento di una identica attività
sul medesimo oggetto ad opera di consulenti tecnici di parte che possono esporre al giudice il
proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121 c.p.p.(cfr. art. 233 c.p.p.). A
tanto si aggiunga che ai sensi dell’art. 223 comma 1 bis c.p.p. introdotto dall’art. 5 della
legge del 7 dicembre 2000 n.397: “Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare
il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo
in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle
ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione
penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore.
Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al
giudice che provvede nelle forme di cui all’art. 12 7 c.p.p.”. E ancora ai sensi del
successivo comma 1 ter: “L’Autorità Giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie
per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle
persone”. Le garanzie difensive dell’avviso del compimento dell’atto, dell’assistenza del
difensore, dell’assistenza e della partecipazione del consulente nominato sono imposte,
pertanto, soltanto a fronte della necessità di tutela della formazione “irripetibile” della prova
su un oggetto (luogo, cosa o persona) il cui status è soggetto ad irreversibile modificazione
per l’incidenza di fattori esterni o interni.
( 43) E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 13, secondo comma Cost., l’art. 224 comma 2 c.p.p.,
nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque
incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente
previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo) in quanto – posto che il
parametro evocato assoggetta ogni restrizione della libertà personale, tra cui espressamente la detenzione, l’ispezione
e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili
“nei soli casi e modi previsti dalla legge”) e della riserva di giurisdizione (richiedendosi “l’atto motivato dalla
autorità giudiziaria”), approntando così una tutela della libertà personale che è centrale nel disegno costituzionale – la
disposizione censurata presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi
in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante
l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Invero, con riferimento alla medesima norma,
le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell’esigenza di acquisizione della prova del reato, pur
costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano
in realtà solo la finalità della misura restrittiva e non anche la indicazione dei “casi” voluta dalla garanzia
costituzionale.
Gabriella Nuzzi
58
Schemi del processo penale
La soluzione probabilmente più idonea è quella di distinguere caso per caso in relazione alla natura
dell’attività oggetto della consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. sulla persona dell’indagato, applicando
le garanzie difensive ogniqualvolta l’accertamento includa l’ispezione personale.
Problema ulteriore è quello che riguarda i limiti derivanti alle attività di rilevazione,
accertamento e valutazione che implichino trattamenti invasivi sulla persona dell’indagato.
A riguardo l’art. 32 comma 2 Cost. stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
La volontarietà dei trattamenti sanitari è riaffermata dall’art. 33 comma 1 della legge 23.12.1978
n.833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale.
A seguito della sentenza n. 238 del 9 luglio 1996 della Corte Costituzionale non è possibile
disporre misure che incidano sulla libertà personale dell’indagato, dell’imputato o di terzi, al di fuori
di quelle specificamente previste dalla legge e riservate alla potestà esclusiva del giudice (43).
Sono vietati prelievi di parti di tessuto, sangue, urine o altri elementi organici che presuppongano
attività intrusive o coercitive sulla persona dell’interessato, quali interventi chirurgici per l’asporto di
oggetti occultati all’interno del corpo umano, l’assunzione forzata di sostanze che provocano
l’espulsione di tali cose (per esempio, gli ovuli contenenti sostanze stupefacenti ingeriti per sfuggire
al controllo delle forze dell’ordine). Tali atti che invadono la sfera privata non rientrano tra le
potestà attribuite espressamente dalla legge al giudice, che si spingono al massimo fino
all’applicazione di misure cautelari coercitive.
L’interessato può comunque, acconsentire all’esecuzione di ispezioni corporali e al prelievo di
sangue, urina, sperma o altre sostanze necessarie che non comportino menomazioni permanenti della
integrità fisica.
DICHIARAZIONI DELL’INDAGATO
Gabriella Nuzzi
59
Schemi del processo penale
L’assunzione di dichiarazioni dall’indagato nella immediatezza del fatto è utile ai fini della
acquisizione dell’ALIBI, elemento rilevante nei processi omicidiari a struttura indiziaria.
L’alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio e, dunque, non
costituente neppure un indizio; nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità
esso può costituire un elemento integrativo del costrutto probatorio.
L’alibi costruito è invece indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva e ha una sua valenza
indiziante, che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi probatoriamente rilevanti; esso
però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in
rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi
indiziari acquisiti (la Cassazione ha evidenziato che la “costruzione” dell’alibi non porta alla
necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale
strumento anche da parte dell’innocente, eventualmente a corto di argomenti difensivi, di fronte al
peso di pregnanti elementi a suo carico) (Sez. Un. 4 .02.199 n.191231).
E’ doveroso – spetta, infatti, al P.M. raccogliere ogni elemento favorevole all’indagato – oltre che
fondamentale ai fini dell’accertamento dei fatti – al fine di poter motivatamente escludere eventuali
ipotesi investigative alternative – svolgere con la massima tempestività e puntualità le attività di
riscontro su quanto riferito dall’indagato attraverso ogni utile strumento d’indagine.
Dichiarazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria:
Ø dichiarazioni spontanee(44);
Ø sommarie informazioni (45);
Ø interrogatorio delegato (46).
( 44) Art. 350 Cod. Proc. Pen.
(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste dall’art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto (380 ss.) o di fermo a norma dell’art.
384 (357 2, lett. b).
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a
nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo
avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto (179).
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma
dell’art. 97 n. 4.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del
difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza (380
ss.) o fermata a norma dell’art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto
a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì riceve re dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma
3 (357 2, lett. b).
(45)Art. 350 Cod. Proc. Pen.
(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le modalità previste dall’art. 64, sommarie informazioni utili
per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto
(380 ss.) o di fermo a norma dell’art. 384 (357 2, lett. b).
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria
dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto (179).
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di
provvedere a norma dell’art. 97 n. 4.
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Dichiarazioni assunte dal Pubblico Ministero:
Ø interrogatorio (47);
Ø interrogatorio dell’indagato in stato di arresto e/o fermo in funzione della richiesta di
convalida (48).
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore,
assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza (380 ss.) o fermata a norma
dell’art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del
comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di
esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3 (357 2, lett. b).
Art. 64 Cod. Proc. Pen.. (Regole generali per l’interrogatorio).
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa, interviene
libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (att. 22).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà
di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).
3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento
seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone,
salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197 bis (2).
3 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona
interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona
interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà
assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone (2).
( 46) 370 Cod. Proc. Pen.. (Atti diretti e atti delegati). 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può
avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (247 3, 253 3), ivi compresi
gli interrogatori (64, 65, 141 bis, 294 6) ed i confronti (211) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di
libertà, con l’assistenza necessaria del difensore (1).
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere
personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] (2)
del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai
fini delle indagini.
( 47 ) 364 Cod. Proc. Pen.. (Nomina e assistenza del difensore).
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio (64, 65, 294 6), ovvero a ispezione (103 4, 244) o confronto (211) cui
deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia (96, 97).
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento
degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini (att. 65).
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritar do possa pregiudicare la ricerca o
l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto
anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere
che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del
difensore d’intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di
nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso (181).
Gabriella Nuzzi
61
Schemi del processo penale
7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli
atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (373,
lett. b-c).
Art.375 Cod. Proc. Pen.. (Invito a presentarsi).
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la
presenza (360, 361, 364).
2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento (376).
3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del
fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto
previsto dall’art. 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere
presentata richiesta di giudizio immediato (1).
4. L’invito a presentarsi è notificato (151) almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che,
per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo
necessario per comparire.
( 48) Art. 388 Cod. Proc. Pen.. (Interrogatorio dell’arrestato o del fermato).
1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato (380 ss.) o del fermato (384), dandone tempestivo avviso al
difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio (96, 97).
Gabriella Nuzzi
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Schemi del processo penale
Dichiarazioni assunte dal Giudice:
Ø interrogatorio dell’indagato in sede di convalida di arresto e/o fermo;
Ø interrogatorio in sede cautelare.
2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art. 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il
fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre
gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Gabriella Nuzzi
63
Schemi del processo penale
III) ANALISI, VALUTAZIONE ATTRIBUZIONE DI
VALENZA PROBATORIA AI DATI ACQUISITI
Rinvio.
Gabriella Nuzzi
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