TITOLO I - LA COMUNITA' EDUCANTE Art. 1 1. L'IIS “Carlo Ubertini” è una comunità educante, costituita da docenti, studenti, genitori, educatori, personale amministrativo, tecnico, ausiliario che si prefigge, quale obiettivo, la formazione intellettuale, morale e civile dei suoi componenti, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della normativa vigente. 2. La comunità scolastica interagisce con la società civile, rapportandosi con le realtà istituzionali, culturali, sociali e politiche del territorio e promuovendo contatti con il mondo della cultura e del lavoro. Partecipa a reti e a consorzi di scuole finalizzati al miglioramento della qualità del servizio scolastico, stabilisce relazioni di collaborazione con le aziende del territorio e promuove l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro sia degli studenti che hanno ultimato il percorso formativo, sia di quelli che, invece, hanno deciso di non proseguire negli studi. 3. Al fine di realizzare la partecipazione democratica delle varie componenti scolastiche alla gestione della scuola, l'istituto assicura a tutte le componenti i diritti di riunione e di espressione. 4. A tutti gli studenti è garantito l'esercizio del diritto allo studio e, a questo scopo, sono adottate tutte le misure didattiche, organizzative e amministrative necessarie. 5. L'istituto è impegnato in rapporti collaborativi con le famiglie, garantendo una costante informazione in merito all'offerta formativa, all'andamento didattico disciplinare, alle iniziative extracurriculari intraprese per mezzo di vari canali di comunicazione (riunioni degli organi collegiali, circolari, sito web, posta elettronica). 6. L'istituto favorisce l'orientamento scolastico dei propri studenti, avvalendosi dei rapporti che intrattiene con l'Università, le scuole secondarie del territorio, gli Enti Pubblici, il distretto scolastico. TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI NORME GENERALI Art. 2 1. Ciascun organo collegiale, pur operando nell'ambito delle proprie competenze, si confronta con gli altri organi collegiali e con gli organismi eventualmente espressi dalle componenti scolastiche. Ciascun organo collegiale programma nel tempo, per quanto possibile, la propria attività al fine di realizzarne in modo ordinato lo svolgimento. Art. 3 1. L'elezione degli Organi Collegiali avviene in base alle disposizioni legislative vigenti e alle indicazioni ministeriali. Ciascun Organo collegiale è convocato in seduta ordinaria, o straordinaria, dal proprio Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dell'Organo Collegiale, oppure nel caso del Consiglio di Istituto su richieste del Presidente della Giunta Esecutiva. Ogni convocazione è disposta con preavviso non inferiore ai 5 giorni e viene effettuata o mediante circolare o mediante lettera ai singoli membri dell'organo collegiale, in caso di urgenza con 24 ore di preavviso e la trasmissione dell'ordine del giorno. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio, la sede della riunione. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale, tranne i casi in cui questo è, per legge, “organo perfetto”. 2. Fatte salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, tranne nel caso di elezione o di decisioni riguardanti persone. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. CONSIGLIO DI ISTITUTO Art. 4 1. Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola, ha competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività scolastica, fatte salve le competenze del 1 Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri Organi Collegiali. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alla nomina dei membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il genitore che riporta la maggioranza assoluta dei voti (rapportata al numero dei componenti). Qualora in prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio può eleggere un Vicepresidente. Art. 5 1. Il Presidente del Consiglio di Istituto (eletto a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974): a. indice le adunanze, sentita la Giunta Esecutiva; le presiede e adotta tutti i provvedimenti per assicurarne il regolare svolgimento; b. formula un ordine del giorno, stabilisce la priorità degli argomenti e designa, in conformità con l’istruttoria della giunta, i relatori; c. affida ad un membro del Consiglio le funzioni di Segretario; d. firma con il Segretario i processi verbali redatti su apposito registro con pagine numerate; e. promuove, in conformità con le deliberazioni consiliari, i contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; f. ha diritto di ricevere dagli organi della scuola tutte le informazioni pertinenti le attività del Consiglio; g. convoca l’assemblea dei Genitori. Art. 6 1. Ogni consigliere, la Giunta Esecutiva, gli altri organi collegiali e le assemblee previsti dal DPR n. 416 del 31.05.1974 hanno diritto a proporre argomenti per l’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 2. Tutte le proposte pervenute per iscritto alla Segreteria, due giorni prima della seduta della Giunta che ne cura l’istruttoria, devono essere messe all’ordine del giorno. 3. Gli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorno sono depositati in Segreteria a disposizione dei consiglieri, 24 ore prima della seduta. 4. Nell’ambito delle competenze del Consiglio, ogni consigliere può presentare: a. interrogazioni sui fatti che interessano il governo della scuola con richiesta di risposta scritta o orale; b. interpellanze sugli intendimenti della Giunta Esecutiva, del Presidente del Consiglio o del Dirigente Scolastico; c. mozioni per determinare la volontà del Consiglio. Art. 7 1. Tutte le decisioni del Consiglio devono riportare la maggioranza dei voti validamente espressi e sono pubblicate all’albo, per almeno quindici giorni; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. Il Consiglio approva il programma annuale per l’anno successivo. 3. La bozza di programma annuale è predisposta dalla Giunta Esecutiva. 4. Il Consiglio può delegare la Giunta e/o apposite Commissioni a esercitare alcune sue funzioni. 5. Le delibere che la Giunta adotta per delega del Consiglio devono avere carattere di urgenza e saranno ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva. Art. 8 1. Alle sedute del Consiglio di Istituto può assistere, senza diritto di intervento, ogni membro della comunità scolastica o persone esterne ad essa, a meno che non siano in discussione argomenti concernenti persone. Il Consiglio può invitare a partecipare a proprie riunioni, senza poteri decisionali, membri della comunità scolastica o persone esterne ad essa. 2. L’orario delle riunioni del Consiglio tiene conto, per quanto possibile, degli impegni di lavoro dei membri dello stesso. 3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto sono redatti dal Segretario entro 10 giorni dalla data della seduta cui si riferiscono. Sono firmati dal Presidente all'atto della delibera di approvazione; 2 vengono conservati in presidenza, dove i consiglieri possono prenderne visione. Le delibere adottate vengono esposte all'albo dell'istituto per un periodo di quindici giorni. GIUNTA ESECUTIVA Art. 9 1. I membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio di Istituto. La Giunta Esecutiva svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio di Istituto, fatte salve le specifiche attribuzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416 e dalla C.M. 4 luglio 1975 n. 177. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente Scolastico, esse precedono le riunioni del Consiglio di Istituto in quanto preparano i lavori di quest'ultimo. I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono redatti dal D.S.G.A., vengono firmati dal Dirigente Scolastico e conservati in presidenza, dove i consiglieri possono prenderne visione. COLLEGIO DEI DOCENTI Art. 10 1. Il Collegio dei Docenti opera sulla base dell’art. 4 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e delle altre disposizioni legislative vigenti, facendo, al tempo stesso, riferimento ai principi contenuti nel presente regolamento. 2. All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti programma, in linea di massima, la propria attività annuale, volta ad assicurare omogeneità didattica e docimologica; adotta tutte le misure necessarie a garantire ad ogni studente il concreto esercizio del diritto allo studio; si rapporta con gli altri Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di classe) e con gli organismi eventualmente espressi da genitori e studenti. CONSIGLI DI CLASSE Art. 11 1. Ai Consigli di classe – (Vige la normativa dell’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come aggiornato dal D. Lgs 59/1998 e 112/1998) spetta il compito di fare proposte in merito all’attività didattica e formativa e di coordinarla. Il loro compito fondamentale è promuovere e agevolare l’interazione tra docenti, personale educativo, studenti e famiglie, formulando, al Collegio dei Docenti, proposte in ordine all’azione didattica, oltre che quelle ritenute necessarie per il miglioramento della qualità dell’Istituto da un punto di vista educativo, didattico e organizzativo. 2. Il Consiglio di classe, al pari degli altri Organi Collegiali, realizza la partecipazione alla gestione della scuola da parte della comunità scolastica, interagendo con la comunità sociale e civica e introducendo il principio di democrazia nella gestione della scuola pubblica. 3. Fatti salvi i compiti e le competenze della Dirigenza dell’Istituto, è compito fondamentale del Consiglio di classe, tramite i propri coordinatori, garantire la circolazione delle informazioni che interessano tutte le componenti, comprese le famiglie e il Comitato dei Genitori, qualora se ne costituisca uno, per l’adozione di provvedimenti che, di volta in volta, si renderanno necessari. 4. Il Consiglio di classe è convocato, di norma, quattro volte l’anno per attività di programmazione e due volte l'anno in seduta di scrutinio. Potranno essere richieste riunioni straordinarie su ordine del giorno proposto dai rappresentanti degli studenti, dai genitori, dal coordinatore di classe oppure dal Dirigente Scolastico. 5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore di classe, che si farà carico del coordinamento delle attività e delle iniziative del Consiglio stesso. In assenza del coordinatore, le funzioni di presidente sono svolte dal docente con maggiore anzianità di servizio. TITOLO III – ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO Art. 12 1. L’organizzazione interna dell’Istituto fa riferimento ai principi generali contenuti nel presente 3 regolamento e nelle circolari interne emanate dal Dirigente Scolastico. 2. Il servizio di assistenza convittuale è disciplinato da uno specifico regolamento. 3. Sono favoriti l’informazione e il confronto fra i vari membri della comunità sui problemi didattici e organizzativi dell’istituto e sulle tematiche relative al mondo della scuola. ASSEMBLEE E RIUNIONI STUDENTESCHE Art. 13 1. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei limiti imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 416/74). Le assemblee studentesche sono considerate importanti occasioni di confronto e di partecipazione democratica, nonché di approfondimento rispetto ai problemi della scuola e della società. 2. Le assemblee possono tenersi separatamente presso le singole sedi dell’Istituto. Gli studenti possono esprimere un comitato studentesco o un consiglio dei delegati, formato dai rappresentanti eletti nelle singole classi. 3. Ogni mese gli studenti possono tenere un’assemblea di classe della durata di due ore e un’assemblea di istituto della durata di cinque ore; queste ultime possono essere utilizzate in modo articolato per tenere un’assemblea di istituto e più riunioni del consiglio dei delegati. 4. Non è possibile richiedere assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione. L’assemblea di istituto provvederà annualmente a stendere un regolamento per il proprio funzionamento; il comitato studentesco e il presidente eletto dall’assemblea sono garanti dell’esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. 5. Le richieste di assemblea di classe o di istituto devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico, per la sede coordinata per mezzo del docente responsabile di sede, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello di svolgimento con indicazione della data, dell’ordine del giorno e devono riportare le firme dei richiedenti e il consenso dei docenti “titolari” delle ore oggetto di assemblea. Al termine della stessa, deve essere redatto un verbale da consegnare al coordinatore di classe o al D.S. nel caso di assemblea d’istituto. Le firme dei richiedenti devono essere o la maggioranza del consiglio dei delegati o il 10% degli studenti iscritti per le assemblee di istituto, la maggioranza della classe o i rappresentanti, per le assemblee di classe. 6. Su richiesta degli studenti, alle assemblee di istituto possono partecipare, in relazione agli argomenti trattati, esperti esterni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 7. Durante le assemblee di istituto le attività didattiche sono sospese. 8. Alle assemblee possono partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i docenti in servizio; il Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazioni delle norme del regolamento di assemblea o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. 9. Su autorizzazione del Dirigente sono possibili riunioni pomeridiane degli studenti, fuori dell’orario di lezione, purché vi sia un docente che si assuma le responsabilità relative e la disponibilità di personale ATA che consenta l’apertura della scuola. DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO Art. 14 1. Tutti gli studenti, i genitori e i docenti e il personale ATA hanno diritto di esprimere liberamente, all’interno della scuola, il proprio pensiero, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti che regolano la diffusione delle notizie. 2. La diffusione di materiale, l’affissione di volantini, giornali murali, o altro sono consentiti a condizione che: a. siano rispettati i limiti stabiliti dalle vigenti leggi sulla stampa; b. il materiale abbia ottenuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, espressa mediante l’apposizione di un timbro, di una data e della firma; c. i documenti esposti o fatti circolare riportino, in calce, i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde, i quali si assumono in tal modo le loro responsabilità; d. si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli Organi Collegiali; e. la diffusione non avvenga durante le ore di lezione; f. il materiale affisso non permanga più di 15 giorni nelle bacheche. 4 LABORATORI E BIBLIOTECA Art. 15 1. È concesso il pieno utilizzo didattico dei laboratori, delle loro attrezzature, nonché delle apparecchiature tecniche, scientifiche e didattiche in dotazione all’Istituto; a tal fine i docenti si avvalgono dell’aiuto degli assistenti tecnici. 2. L’accesso ai laboratori e il loro utilizzo sono consentiti agli studenti in presenza di un docente anche in orario extracurriculare, per ricerche, approfondimenti, studi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, o facente funzione, con almeno 5 giorni di preavviso. 3. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti, nomina, per ciascun laboratorio, per l’azienda agraria e per la biblioteca, un docente responsabile con il compito di coordinarne le attività, di curare la conservazione delle attrezzature, di compilare gli elenchi del materiale in dotazione, di tenere apposito registro, di verificare l'osservanza del regolamento e delle norme di sicurezza; il docente designato svolge questi compiti nell’ambito delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento con le modalità previste dalle norme vigenti. 4. In modo analogo si procede per quanto riguarda l’attività e le attrezzature delle palestre. 5. L’accesso ai laboratori e alla biblioteca è aperto a tutte le componenti della scuola che sono tenute a rispettare gli specifici regolamenti pubblicati sul sito web e/o affissi all’interno dei suddetti locali. VISITATORI Art. 16 1. È vietato l’ingresso nel perimetro della scuola alle persone estranee, salvo esplicita autorizzazione del D.S. o di un suo delegato. I visitatori sono tenuti a firmare un registro di presenza nel quale compaia il nominativo, gli orari di ingresso e di uscita e la motivazione della visita e devono ritirare l’apposito cartellino identificativo. GENITORI Art. 17 1. I genitori hanno diritto di associarsi e di riunirsi in comitato dei rappresentanti di classe e/o in assemblea generale e/o in gruppi costituiti per iniziative particolari relative agli alunni o a particolari esigenze createsi. 2. Per tutte le iniziative a cui ci si riferisce nel precedente comma, la dirigenza mette a disposizione i locali, previo accordo su date e orari e compatibilmente con la disponibilità del personale ATA. Ai genitori è consentita l'affissione di comunicazioni in appositi spazi, previa l'approvazione del contenuto da parte della dirigenza. 3. L'assemblea dei genitori di una classe può essere convocata su richiesta dei rappresentanti o di almeno dieci genitori della classe. 4. Il Comitato dei genitori a. è costituito dai genitori eletti nei consigli di classe; b. è presieduto da uno dei suoi membri eletto coordinatore alla prima riunione che si svolge dopo le elezioni annuali per il rinnovo dei consigli di classe; c. può darsi un regolamento interno; d. la convocazione avviene secondo quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 297/1994. 5. L'assemblea dei genitori è presieduta dal presidente del Consiglio di Istituto, che la convoca su richiesta del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, del Comitato dei Genitori o di almeno un decimo dei genitori. 6. Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono regolate dalle norme vigenti. Art. 18 1. I genitori o chi ne fa le veci: a. hanno diritto ad incontrare periodicamente i docenti, secondo quanto è contemplato dalla Carta dei Servizi della Scuola. Al Collegio dei docenti è demandato l'aspetto organizzativo; b. hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti e a tenersi aggiornati in 5 modo attivo sull'andamento scolastico e disciplinare dei propri figli; c. sono tenuti a giustificare tempestivamente assenze e ritardi; non sono ammissibili giustificazioni fornite mediante telefonata, se non accompagnate da un fax/mail con fotocopia del documento di identità; d. sono tenuti a verificare che i dispositivi elettronici dei propri figli non siano forniti di connessione ad internet; in caso contrario il loro utilizzo sarà equiparato a quello dei telefoni cellulari (art. 30). L’Istituto provvede ad informare periodicamente le famiglie sui risultati scolastici dei propri figli. PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE Art. 19 1. Il personale docente e non docente ha diritto a riunirsi in assemblea, congiuntamente o separatamente. Le suddette riunioni devono tenersi al di fuori dell'orario di servizio, fatta eccezione per i casi previsti dal D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 art. 64 paragrafo 4 e successivi. 2. Alle comunicazioni sindacali o di interesse per la categoria è riservato una spazio apposito. Il materiale affisso deve recare una firma chiara o un riferimento all'organizzazione sindacale o di categoria che se assume la responsabilità. In caso contrario, il Dirigente Scolastico provvederà a chiederne la rimozione. 3. Alle assemblee sindacali del personale docente, non docente ed educativo possono essere invitati esponenti politici, personalità della cultura, colleghi di altri istituti, senza necessità di richiedere un'autorizzazione formale. VIGILANZA Art. 20 1. I docenti, gli educatori e i collaboratori scolastici sono responsabili, secondo le proprie mansioni e secondo il piano di assistenza redatto all'inizio dell'anno scolastico, della vigilanza sugli studenti durante la loro permanenza a scuola. 2. I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima del suono della campanella che sancisce l'inizio delle lezioni mattutine e pomeridiane. 3. Nel cambio dell'ora la vigilanza è affidata al docente uscente. Durante l’intervallo, la sorveglianza spetta ai docenti in base ad un piano stabilito per i singoli plessi, comunicato annualmente tramite circolare interna. 4. La sorveglianza in aula, nei laboratori, negli spazi comuni, può essere affidata al personale ausiliario, in caso di momentanea assenza degli insegnanti. 5. Durante le ore di lezione gli studenti potranno essere autorizzati dal docente ad uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità e non più di uno per volta. 6. In caso di assemblea di classe la responsabilità della vigilanza ricade sul docente in servizio. 7. Durante le lezioni ai docenti è fatto assoluto divieto di utilizzare il cellulare, salvo casi di eccezionale gravità, a conoscenza del Dirigente Scolastico. TITOLO IV - REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI Art. 21 1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del D.P.R 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i seguenti criteri: a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente; b. la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; 6 c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; d. le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivino. Art. 22 - Doveri degli studenti 1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente l’attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto. 2. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé. 3. Nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 DPR 249/98. 4. Lo studente è tenuto ad affrontare le verifiche, individuali e collettive, nel rispetto dei principi di responsabilità e di lealtà. 5. Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto ed affisse nei rispettivi locali. 6. Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio scolastico, all’integrità personale o a beni degli altri studenti, dei docenti, del personale e di terzi presenti nell’edificio scolastico. 7. Lo studente è tenuto a rispettare la normativa relativa a ritardi, assenze, permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, resa nota all’inizio di ogni anno scolastico mediante circolare del D.S. e soggetta ad adeguamenti in relazione ad esigenze diverse maturate dalle sedi. 8. Lo studente condivide con il personale della scuola la responsabilità di rendere accogliente e decoroso l’ambiente scolastico, impegnandosi ad averne cura. 9. Lo studente è tenuto al rispetto della privacy degli alunni e di tutto il personale della scuola. 10. Lo studente deve avere cura diretta dei propri oggetti personali, dei propri documenti e del proprio denaro. 11. L’Istituto declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o la sottrazione di denaro o di beni. Art. 23 - Sanzioni 1. Le violazioni dei doveri disciplinari contenuti nel Regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a. avvertimento scritto, annotato sul libretto di comunicazioni scuola-famiglia o sul diario; b. annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia; c. ammonizione scritta, tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia; d. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni; e. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni; f. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; g. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato; h. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio dell’Istituzione scolastica. 2. Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale. 3. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari: a. il singolo docente; b. il Dirigente Scolastico; c. il Consiglio di classe; d. il Consiglio di Istituto. 4. Per l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, è istituito l’Organo Interno di Garanzia. Art. 24 - Provvedimenti di competenza del docente 1. Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, a informare la famiglia tramite annotazione sul 7 libretto personale o sul diario, oppure a segnalare l’accaduto al consiglio di classe, con annotazione sul registro di classe, per i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, o del Consiglio d’Istituto. 2. Non è ammesso l’allontanamento degli studenti dalla classe. 3. Il docente ha diritto e dovere di intervenire su qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti. Art. 25 - Provvedimenti di competenza del consiglio di classe 1. Il Consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti: a. sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni; b. definizione delle attività a beneficio della scuola che lo studente ha la possibilità di svolgere, in alternativa alla sospensione delle lezioni, fatta salva la vigilanza nei confronti degli alunni; c. deferimento dello studente al Consiglio di Istituto. In questo caso il Consiglio di classe può disporre il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola. 2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è convocato con la presenza dei docenti e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, ed è presieduto dal D.S. o dal docente coordinatore di classe. Il docente del Consiglio di classe, che sia anche membro dell’Organo Interno di Garanzia, parteciperà alla seduta del consiglio e sarà sostituito, qualora si ricorra all’Organo di Garanzia, dal suo supplente. 3.Il deferimento al Consiglio di Istituto deve essere disposto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, che comportino la sanzione della sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 4. La facoltà di svolgere le attività di cui al precedente comma 1 lettera b), è accordata nei casi in cui il Consiglio di classe non giudichi indispensabile, per la natura delle infrazioni commesse, l’allontanamento dalla scuola. 5. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, è ammesso ricorso all’Organo Interno di Garanzia. 6. Prima dell'irrogazione della sanzione riferita all'allontanamento dalla comunità scolastica all'alunno deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare, entro i termini indicati, le sue giustificazioni, anche mediante prove da esibire a suo discarico. 7. Per l’adozione di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta del docente coordinatore di classe. Alla riunione è convocato lo studente incolpato, e i suoi genitori se minorenne, perché possa essere ascoltato a sua difesa prima che il Consiglio deliberi. 8. I provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe sono immediatamente comunicati all’interessato e alla famiglia. 9. L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo notificazione scritta alla famiglia o all’interessato da parte dell’ufficio di segreteria. Art. 26 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto 1. Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti: a. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni; b. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame di stato. 2. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all’Organo interno di Garanzia. 3. Per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico. 4. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto: a. lo studente che ha commesso l’infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa ed i suoi genitori, se minorenne, con avviso che ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in caso di impedimento b. un docente delegato a relazionare dal consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento. 5. Al di fuori delle audizioni di cui al precedente punto 4, le sedute del Consiglio di Istituto, per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di sua competenza, non sono pubbliche. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente comunicate all’interessato e alla famiglia. 8 7. L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo notificazione alla famiglia o all’interessato da parte dell’ufficio di segreteria. 8. Nei confronti dello studente deferito al Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico può disporre, qualora il Consiglio di classe non vi abbia provveduto, la sospensione dalle lezioni in via cautelativa, in attesa delle determinazioni del Consiglio stesso. Art. 27 - Precisazione sulle competenze 1. L’organo competente per l’irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per l’irrogazione della sanzione di grado inferiore. L’organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l’infrazione all’organo competente per i provvedimenti del caso. 2. L'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito. 3. Risultano in situazioni di incompatibilità i membri dell'organo collegiale che delibera sanzioni disciplinari i quali siano parte offesa o colpevole nella mancanza rilevata. In tal caso, sentiti dall'organo in fase di audizione, non partecipano alla votazione di deliberazione. La stessa condizione di incompatibilità è estesa al genitore della parte lesa e della parte colpevole. La stessa condizione di incompatibilità vale per il docente che rivesta il ruolo di genitore in entrambi i casi. ORGANO DI GARANZIA – RICORSI Art. 28 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia, interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni. 2. L'Organo di Garanzia è composto da: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un rappresentante dei docenti designato dal Collegio dei Docenti e da un vice che funge da membro supplente; un rappresentante dei genitori nominato all'interno del Consiglio di Istituto e da un vice che funge da membro supplente; un rappresentante degli studenti nominato all'interno del Consiglio di Istituto e da un vice che funge da membro supplente; un membro del personale A.T.A. e da un vice che funge da membro supplente. Quando l'organo è chiamato a esaminare questioni disciplinari attinenti il convitto annesso, è integrato dal coordinatore degli istitutori o suo delegato. 3. Si ricorre al supplente nel caso in cui il membro dell'organo interno di garanzia sia il medesimo che ha irrogato la sanzione in primo grado ovvero sia lo studente o il genitore coinvolto nel procedimento. 4. L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata di 2 anni scolastici. 5. L'Organo convocato deve essere perfetto (presenza di tutte le componenti). 6. Non è prevista la possibilità di potersi avvalere, da parte dei membri, dell'istituto dell'astensione. 7. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta; solo in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 8. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal Collaboratore che assume le funzioni vicarie. Il Dirigente Scolastico convoca in forma scritta l'Organo di Garanzia al quale deve essere sottoposto tanto il testo del ricorso quanto la deliberazione dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione. Il ricorso deve essere redatto in carta libera da soggetto maggiorenne che deve indicare in forma chiara l'interesse soggettivo di cui è portatore e la contestazione che muove alla deliberazione. 9. Il Presidente nomina tra i membri presenti un segretario incaricato di redigere apposito verbale. 10. L’Organo di Garanzia interno alla scuola decide anche su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 11. La presentazione del ricorso non interrompe l’esecuzione del provvedimento. 12. Nell’esame del ricorso, l’Organo interno di Garanzia gode di piena discrezionalità, relativamente alla procedura da adottare. 13. L’esame del ricorso si conclude con un provvedimento motivato di rigetto, ovvero di accoglimento totale o parziale, che viene immediatamente comunicato al ricorrente e poi notificato da parte dell’ufficio di segreteria. Art.29 - Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti 9 1. La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente contestato. 2. Elementi di valutazione della gravità sono: a. la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l’immagine della Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità scolastica; b. l'intenzionalità del comportamento; c. la reiterazione dell’infrazione; d. il grado di negligenza o imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente; e. il concorso nella violazione di più studenti tra loro; f. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente. 3. Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore. UTILIZZO DEL CELLULARE E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI Art. 30 1. L'uso del cellulare è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, come da tabella allegata, parte integrante del presente regolamento. 2. Gli studenti che hanno con sé il predetto dispositivo devono tenerlo spento e opportunamente custodito e non esibito a vista. 3. Qualsiasi altro dispositivo elettronico può essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico, previa autorizzazione del docente e senza connessione alla rete internet. 4. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. 5. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non potranno essere previste prove di recupero. Il cellulare verrà ritirato e riconsegnato al termine della lezione. 6. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi di gioco, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 7. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia. 8. L’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari, durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI – USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI Infrazione Lo studente ha il cellulare in mano o sul banco Frequenza 1° volta 2° volta Sanzione disciplinare Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe. Nota sul registro di classe. Ritiro del cellulare, deposito dello stesso sulla cattedra e riconsegna allo studente al termine della lezione. 10 Organo competente Docente Docente Convocazione della Famiglia. Adozione di altri provvedimenti disciplinari. Nota sul registro di classe. Ritiro del cellulare, deposito dello stesso sulla cattedra e riconsegna allo studente al termine della lezione. Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Adozione di provvedimenti disciplinari. Uso reiterato Lo studente utilizza il cellulare Lo studente usa il cellulare durante una verifica scritta Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati) senza consenso Nota sul registro di classe. Adozione di provvedimenti disciplinari. Docente Consiglio di classe Docente Docente Consiglio di classe Docente Consiglio di classe Consiglio di Istituto Art. 31 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni 1. L'elenco che segue non è un elenco esaustivo, ma soltanto esemplificativo delle possibili infrazioni e contempla le fattispecie più ricorrenti e più prevedibili di comportamenti che, risultando non conformi ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente. 2. Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. MANCANZA Al DOVERI SCOLASTICI Infrazione Sanzione disciplinare Reiterato mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale necessario,…) Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti,...) Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Mancata trasmissione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Contraffazione di voti, di comunicazioni tra scuola e famiglia, di firme dei genitori Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Ritardi abituali e non documentati, assenze ingiustificate, ritardo al rientro dell’intervallo o nel cambio ora Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Sanzione per reiterazione 11 Organo competente Assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Uscita dall'Istituto senza autorizzazione Allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni Consiglio di classe Allontanamento non autorizzato dall’aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Docente D.S. Consiglio di classe COMPORTAMENTI NON CORRETTI E IRRISPETTOSI Infrazione Sanzione disciplinare Violazione del divieto di fumo in tempi e spazi non consentiti Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario e multa ai sensi della vigente normativa Ammonizione, allontanamento e multa ai sensi della vigente normativa Docente D.S. Consiglio di classe Addetti al rispetto del divieto Violazione del divieto di introduzione e di uso di sostanze non lecite Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Mancato rispetto di disposizioni relative a procedure amministrative o impartite da circolari o dalle norme generali Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione sctritta Docente D.S. Turbamento dell’attività didattica in classe con interventi inopportuni e interruzioni, disturbo durante la ricreazione e/o il cambio d’ora, Consumo di bevande o cibo durante le lezioni Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Comportamento non adeguato all'ambiente Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente D.S. Sanzione per reiterazione 12 Organo competente scolastico (atteggiamento, vestiario, no zaini sui banchi, uso corretto contenitori rifiuti,……) Comportamento scorretto, offensivo, ricorso a linguaggio blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni, del personale della scuola Ammonizione scritta Atti di bullismo Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Comportamento violento Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante le visita di istruzione o attività di ampliamento dell’offerta formativa Ammonizione scritta Comportamento gravemente scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante una visita di istruzione o attività di arricchimento dell’offerta formativa Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Docente D.S. Consiglio di classe Docente D.S. Consiglio di classe Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Uso di linguaggio volgare Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Docente D.S. Consiglio di classe Falsificazione, sottrazione, danneggiamenti, distruzione di documenti Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Consiglio di classe DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA, AI MEMBRI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA O A VISITATORI 13 Infrazione Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni. Violazione delle norme di sicurezza Danneggiamento grave e/o sottrazione indebita di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne. Sanzione disciplinare Sanzione per reiterazione Organo competente Docente Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Nota sul registro di classe e sul libretto personale o diario Ammonizione scritta Docente Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni D.S. Risarcimento Risarcimento Consiglio di classe Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni Risarcimento D.S. Consiglio di classe Consiglio di classe Risarcimento 2. Nel caso in cui il responsabile non venga identificato, per il risarcimento dei danni saranno responsabili solidalmente tutti gli alunni della classe. Art. 32 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di doveri scolastici degli alunni, disciplina e impugnazioni si applicano le norme previste dagli artt. 3,4 e 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, nonché quelle previste dall'art. 328 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, in quanto compatibili. TITOLO V - REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONVITTUALE NORME GENERALI RELATIVE AL CONVITTO Art. 33 1. I genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni aspiranti all’ammissione al convitto, devono fare esplicita richiesta di iscrizione, firmata e indirizzata al Capo di Istituto, al momento dell’iscrizione a scuola, impegnandosi al pagamento della retta convittuale e a sottostare a tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra famiglia e convitto. 2. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze igieniche e in base alle norme relative alla sicurezza. In caso di domande eccedenti, l’accettazione verrà stabilita con apposita graduatoria dalla Giunta Esecutiva. Sono previste agevolazioni in base al reddito e per i dipendenti ex-INPDAP. 3. La conservazione del posto in convitto, anche se richiesta nel tempo indicato, potrà non essere concessa per quei convittori che, nell’anno scolastico precedente, abbiano lasciato a desiderare per condotta o per profitto, sentito il parere degli Istitutori. Art. 34 14 1. La retta dà diritto al vitto (pasti, colazione, merenda; un pasto, colazione, merenda per i semiconvittori), all’alloggio e al servizio di lavanderia e di infermeria (per i convittori). 2. Il pasto è uguale per tutti i convittori. La tabella dietetica può essere variata in qualunque momento dagli organismi competenti in relazione alle esigenze stagionali. 3. La somministrazione di vitto speciale è concessa in caso di necessità riconosciuta dal medico di famiglia. 4. La famiglia dell’alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di Istituto. Art. 35 1. Tutti i versamenti dei convittori devono avvenire attraverso c/c postale intestato all’Istituto. Non è valida altra forma di pagamento. La retta convittuale è annuale e deve essere corrisposta anticipatamente nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto. 2. Non è consentita la restituzione di rette già pagate e maturate, salvo nel caso in cui l’alunno debba abbandonare il convitto per provate necessità di salute o per documentati motivi di famiglia. In caso di passaggio del convittore ad altro convitto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati. 3. Ogni convittore deve presentarsi munito di corredo personale, nonché della biancheria da letto in quantità tale da consentire il ricambio. Art. 36 1. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di dimettere dal convitto, sentito il parere del consiglio di disciplina, in qualunque momento, l’alunno convittore il cui comportamento sia di nocumento alla vita convittuale. 2. Il Dirigente Scolastico e gli Istitutori informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritengono opportuno. Art. 37 1. Ogni convittore deve: a. seguire i consigli del personale educativo; b. attendere con cura ai suoi doveri scolastici e convittuali; c. non accedere nelle camerate senza istitutore; d. al di fuori dell’orario di libera uscita non allontanarsi dai locali del convitto senza autorizzazione; e. mantenere ovunque un contegno improntato al civismo; f. risarcire i danni arrecati al convitto e ad altri oggetti a lui affidati. 2. Ai convittori possono essere concessi permessi di libera uscita tutti i giorni nei limiti previsti dall’orario del convitto. I permessi sono subordinati a una richiesta annuale scritta, autenticata da entrambi i genitori, richiesta che deve contenere una dichiarazione con la quale i genitori, per tutto il periodo della libera uscita e più precisamente dal momento dell’uscita dai cancelli dell’istituto al rientro in esso, si devono assumere ogni responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c., esonerando l’Istituto e tutto il personale educativo del convitto, sia per i danni che potrebbero concernere la persona o le cose del proprio figlio, per fatto accidentale o per fatto di altri allievi o di terzi, sia per danni che potrebbero essere cagionati dal proprio figlio alla persona o a cose di altri allievi o di terzi. 3. Ai convittori possono essere accordati permessi di uscita, previa richiesta scritta dei genitori, sia per il rientro in famiglia, sia per la partecipazione ad attività sportive e culturali. Il rientro in convitto, per gli alunni che partecipano a dette attività, è fissato entro le ore 21. Ai convittori che rientrano per la fine della giornata in famiglia, è consentita di norma la riammissione in convitto il giorno dopo. Art. 38 1. La dirigenza ed il personale educativo non rispondono degli oggetti di valore e del denaro in possesso dei convittori, quando essi non siano depositati presso la Direzione del convitto. 2. Ai fini della sicurezza e per norma igienica, è fatto divieto ai convittori di cucinare e scaldare bevande nei locali del convitto. 3. AI convittori è rigorosamente vietato fumare nei locali del convitto e nelle pertinenze esterne. Sono 15 vietati, inoltre, la detenzione e l’uso di alcolici nei locali del convitto. Art. 39 1. Ai convittori che mancheranno ai propri doveri o che offenderanno, nella scuola o nel convitto, la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni: a. avvertimento verbale; b. avvertimento scritto, di cui viene data comunicazione anche ai genitori; c. sospensione temporanea della libera uscita; d. sospensione temporanea dal convitto; e. allontanamento dal convitto. 2. Le punizioni di cui alle lettere a, b, c, d sono inflitte dal Capo di Istituto. 3. La punizione di cui alla lettera e) è inflitta su decisione del Comitato di Disciplina, adottata a maggioranza dei componenti presenti alla seduta. 4. Il Comitato di Disciplina è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, (Presidente), da un componente del Consiglio di Classe, dal coordinatore degli istitutori, da un rappresentante delle famiglie dei convittori, prescelto fra quelle residenti nella sede del convitto o, in mancanza, in sede limitrofa, da un rappresentante dei convittori eletto dai medesimi. 5. Prima dell’irrogazione della punizione, al convittore, che abbia commesso l’infrazione, deve essere fatta per iscritto la contestazione dell’addebito mossogli, con l’invito a presentare le sue giustificazioni, anche mediante prove da esibire a suo discarico. Il convittore ha facoltà di essere udito personalmente dal Comitato di Disciplina al quale sia stato deferito. Art. 40 1. Non è consentito ai convittori di allontanarsi arbitrariamente dal convitto. L’inosservanza di detta norma comporta la sospensione immediata dal convitto e il deferimento al Consiglio di Istituto per i provvedimenti da adottare. Art. 41 1. In caso di astensione dalle lezioni degli allievi, i convittori devono recarsi nel locale adibito a studio. Art. 42 1. L’accesso al convitto è consentito solo agli alunni convittori e semiconvittori, salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente Scolastico. 2. E’ vietato l’ingresso di auto e moto all’interno di tutta l’area di pertinenza del convitto. Art. 43 1. Considerato che la presenza in convitto è richiesta direttamente e liberamente dalle famiglie interessate, considerato che un adeguato funzionamento è basato su norme comuni, è necessario che le norme indicate nei precedenti punti siano rispettate da tutti i convittori. Ulteriori norme potranno essere inserite in questo regolamento, ad integrazione, ogni qualvolta si ravvisi la necessità di disciplinare l’attività convittuale. Art. 44 1. E’ facoltà del Dirigente Scolastico di regolamentare l’orario e le attività ricreative e culturali, sentiti gli Istitutori e i convittori. Art. 45 1. Per i semiconvittori valgono le stesse regole dei convittori, per quanto applicabili. Art. 46 1. Attualmente è in funzione il solo servizio semiconvittuale. Il servizio convittuale completo sarà 16 attivabile al raggiungimento del numero necessario di iscritti. 2. Vengono indicate di seguito alcune specifiche indicazioni sul semi convitto: a) assenze e giustificazioni: all’arrivo in convitto ogni semiconvittore è tenuto a consegnare il tesserino personale all’educatore e/o apporre la propria firma leggibile sul foglio presenze del giorno. La presenza a scuola comporta comunque il diritto/dovere di presenza in convitto, secondo gli orari previsti. L’assenza dalle lezioni e la conseguente assenza dal convitto va giustificata sull’apposito libretto al rientro a scuola. In caso di sciopero del personale, il convitto rientra tra i servizi minimi da assicurare all’utenza: vengono quindi garantiti la mensa e la presenza di un educatore negli orari di normale erogazione del servizio. In caso di sciopero o di altre manifestazioni studentesche, l’assenza andrà giustificata con le modalità richieste dal Dirigente Scolastico. Chi appone la firma di presenza sull’apposito foglio ha l’obbligo di rimanere in convitto, salvo autorizzazione dei genitori al rientro in famiglia. Ogni famiglia potrà fornire preventivamente questa e altre autorizzazioni sull’apposito modulo distribuito dal personale educativo (vedi mod. Autorizzazioni). b) orari d’entrata e d’uscita: l’entrata in convitto è consentita, per chi desidera consumare la colazione in mensa, dalle ore 7.45. Se preventivamente indicato dai genitori (vedi mod. Autorizzazioni), sono consentite: la libera uscita tutti i giorni nella mezz’ora successiva al pranzo, dalle 16,45 alle 17,00 e altre uscite brevi. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 è consentito lasciare i locali convittuali per far rientro in famiglia e il convitto chiude alle 17,15. L’uscita giornaliera dal convitto in altri orari deve essere autorizzata preventivamente dal D.S., su richiesta della famiglia, utilizzando l’apposito libretto delle giustificazioni. Il libretto va compilato e consegnato a scuola all’ingresso e, ottenuta l’autorizzazione del D.S., va esibito al personale educativo in mensa, o comunque prima di lasciare il convitto. L’autorizzazione all’entrata posticipata e/o all’uscita anticipata, per l’intero anno scolastico, per motivate esigenze, va eventualmente richiesta al D.S. compilando l’apposito modulo IUFO, da ritirarsi presso la segreteria dell’Istituto. L’uscita con i propri genitori è sempre consentita, ma va preventivamente segnalata ad un educatore; prima di uscire dal convitto è necessario ritirare il tesserino personale. c) momenti mensa: la colazione, con bevande calde, viene servita dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 7.55 e non oltre. Coloro che consumano la colazione, o che comunque sostano nell’ambiente mensa in questo orario, sono tenuti all’osservanza di quanto loro indicato dal personale. In particolare non possono allontanarsi dal locale mensa senza autorizzazione e devono attendere di essere accompagnati a scuola entro le ore 8,00. Il pranzo viene servito a partire dalle ore 12,00 alle ore 13.30. L’ingresso in mensa, su due turni, è regolato da un ordine per classi a rotazione settimanale che va scrupolosamente osservato. A coloro che, per documentate esigenze di trasporto, non riescono a consumare il regolare pasto, potrà essere fornito il pranzo al sacco, se ne avranno fatta esplicita richiesta all’educatore al mattino. La merenda viene distribuita quotidianamente nel corso delle attività pomeridiane. In occasione di gite e uscite scolastiche, ai semi convittori spetta, a richiesta, il pranzo al sacco (l’insegnante accompagnatore dovrà segnalare per tempo tali attività al personale educativo). I sacchetti col pranzo vanno ritirati prima della partenza presso la cucina del convitto. d) utilizzo sale e attrezzature: le sale destinate alle varie attività sono di norma chiuse, per accedervi è necessario ottenere l’autorizzazione da un educatore. Nel cortile asfaltato va prestata molta attenzione nell’utilizzo di palloni a causa delle numerose finestre che vi si affacciano. Terminato il gioco, il pallone va riconsegnato ad un educatore o riposto nell’apposito locale. Non è in alcun modo consentito l’uso dei locali e delle attrezzature senza l’autorizzazione e la presenza di un educatore; al riguardo ci si deve scrupolosamente attenere agli orari convittuali. e) attività convittuali: nel corso della settimana si svolgono le varie attività ricreative programmate dal personale educativo in base alle adesioni dei semiconvittori. Verranno anche organizzate attività sportivo-ricreative in strutture presenti sul territorio comunale. A tale riguardo verrà considerato il preventivo consenso fornito dai genitori (mod. Autorizzazioni punto 4). Al martedì e al giovedì viene effettuato lo studio guidato, con suddivisione per gruppi classe. La partecipazione allo studio è obbligatoria e l’impegno dei singoli semiconvittori viene registrato dagli educatori che ne riferiscono ai rispettivi consigli di classe. Durante l’anno scolastico, verranno organizzati degli scambi con altri Convitti e vi potranno partecipare solo coloro che, frequentando regolarmente le attività sportive convittuali, avranno 17 dimostrato un sufficiente impegno nello studio ed un corretto comportamento. f) questioni disciplinari: il personale educativo partecipa alle riunioni dei vari consigli di classe frequentati dai semiconvittori e relaziona in merito al loro comportamento e al loro impegno nello studio. Eventuali comportamenti scorretti vengono fatti oggetto di richiamo da parte del personale educativo e segnalati alle relative famiglie e/o al D.S., seguendo la gradualità dei provvedimenti disciplinari prevista dal regolamento convittuale (art.38, comma 1). L’allontanamento non autorizzato dal convitto, viste le responsabilità che ne derivano per il personale, è considerato una grave mancanza che viene prontamente segnalata alla famiglia e al D.S. 3. La presenza in convitto di allievi esterni (non iscritti al semiconvitto) può essere autorizzata, per particolari necessità, solo dal D.S. o dal Coordinatore del convitto. 18