TITOLO I - LA COMUNITA' EDUCANTE
Art. 1
1. L'IIS “Carlo Ubertini” è una comunità educante, costituita da docenti, studenti, genitori, educatori,
personale amministrativo, tecnico, ausiliario che si prefigge, quale obiettivo, la formazione intellettuale,
morale e civile dei suoi componenti, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della normativa
vigente.
2. La comunità scolastica interagisce con la società civile, rapportandosi con le realtà istituzionali,
culturali, sociali e politiche del territorio e promuovendo contatti con il mondo della cultura e del lavoro.
Partecipa a reti e a consorzi di scuole finalizzati al miglioramento della qualità del servizio scolastico,
stabilisce relazioni di collaborazione con le aziende del territorio e promuove l'inserimento qualificato nel
mondo del lavoro sia degli studenti che hanno ultimato il percorso formativo, sia di quelli che, invece,
hanno deciso di non proseguire negli studi.
3. Al fine di realizzare la partecipazione democratica delle varie componenti scolastiche alla gestione
della scuola, l'istituto assicura a tutte le componenti i diritti di riunione e di espressione.
4. A tutti gli studenti è garantito l'esercizio del diritto allo studio e, a questo scopo, sono adottate tutte le
misure didattiche, organizzative e amministrative necessarie.
5. L'istituto è impegnato in rapporti collaborativi con le famiglie, garantendo una costante informazione in
merito all'offerta formativa, all'andamento didattico disciplinare, alle iniziative extracurriculari intraprese
per mezzo di vari canali di comunicazione (riunioni degli organi collegiali, circolari, sito web, posta
elettronica).
6. L'istituto favorisce l'orientamento scolastico dei propri studenti, avvalendosi dei rapporti che intrattiene
con l'Università, le scuole secondarie del territorio, gli Enti Pubblici, il distretto scolastico.
TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
NORME GENERALI
Art. 2
1. Ciascun organo collegiale, pur operando nell'ambito delle proprie competenze, si confronta con gli
altri organi collegiali e con gli organismi eventualmente espressi dalle componenti scolastiche. Ciascun
organo collegiale programma nel tempo, per quanto possibile, la propria attività al fine di realizzarne in
modo ordinato lo svolgimento.
Art. 3
1. L'elezione degli Organi Collegiali avviene in base alle disposizioni legislative vigenti e alle indicazioni
ministeriali. Ciascun Organo collegiale è convocato in seduta ordinaria, o straordinaria, dal proprio
Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei
componenti dell'Organo Collegiale, oppure nel caso del Consiglio di Istituto su richieste del Presidente
della Giunta Esecutiva. Ogni convocazione è disposta con preavviso non inferiore ai 5 giorni e viene
effettuata o mediante circolare o mediante lettera ai singoli membri dell'organo collegiale, in caso di
urgenza con 24 ore di preavviso e la trasmissione dell'ordine del giorno. La convocazione deve indicare
l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio, la sede della riunione. La seduta è valida se è presente la
maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale, tranne i casi in cui questo è, per legge,
“organo perfetto”.
2. Fatte salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, tranne nel caso di
elezione o di decisioni riguardanti persone. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal
Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 4
1. Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola, ha competenza generale per quanto
concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività scolastica, fatte salve le competenze del
1 Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri Organi Collegiali. La prima convocazione del
Consiglio di Istituto, successiva alla nomina dei membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella
prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei
genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
Risulta eletto il genitore che riporta la maggioranza assoluta dei voti (rapportata al numero dei
componenti). Qualora in prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio può eleggere un Vicepresidente.
Art. 5
1. Il Presidente del Consiglio di Istituto (eletto a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974):
a. indice le adunanze, sentita la Giunta Esecutiva; le presiede e adotta tutti i provvedimenti per
assicurarne il regolare svolgimento;
b. formula un ordine del giorno, stabilisce la priorità degli argomenti e designa, in conformità con
l’istruttoria della giunta, i relatori;
c. affida ad un membro del Consiglio le funzioni di Segretario;
d. firma con il Segretario i processi verbali redatti su apposito registro con pagine numerate;
e. promuove, in conformità con le deliberazioni consiliari, i contatti con altre scuole e istituti al fine
di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
f. ha diritto di ricevere dagli organi della scuola tutte le informazioni pertinenti le attività del
Consiglio;
g. convoca l’assemblea dei Genitori.
Art. 6
1. Ogni consigliere, la Giunta Esecutiva, gli altri organi collegiali e le assemblee previsti dal DPR n. 416
del 31.05.1974 hanno diritto a proporre argomenti per l’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto.
2. Tutte le proposte pervenute per iscritto alla Segreteria, due giorni prima della seduta della Giunta che
ne cura l’istruttoria, devono essere messe all’ordine del giorno.
3. Gli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorno sono depositati in Segreteria a disposizione dei
consiglieri, 24 ore prima della seduta.
4. Nell’ambito delle competenze del Consiglio, ogni consigliere può presentare:
a. interrogazioni sui fatti che interessano il governo della scuola con richiesta di risposta scritta o
orale;
b. interpellanze sugli intendimenti della Giunta Esecutiva, del Presidente del Consiglio o del
Dirigente Scolastico;
c. mozioni per determinare la volontà del Consiglio.
Art. 7
1. Tutte le decisioni del Consiglio devono riportare la maggioranza dei voti validamente espressi e sono
pubblicate all’albo, per almeno quindici giorni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio approva il programma annuale per l’anno successivo.
3. La bozza di programma annuale è predisposta dalla Giunta Esecutiva.
4. Il Consiglio può delegare la Giunta e/o apposite Commissioni a esercitare alcune sue funzioni.
5. Le delibere che la Giunta adotta per delega del Consiglio devono avere carattere di urgenza e
saranno ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 8
1. Alle sedute del Consiglio di Istituto può assistere, senza diritto di intervento, ogni membro della
comunità scolastica o persone esterne ad essa, a meno che non siano in discussione argomenti
concernenti persone. Il Consiglio può invitare a partecipare a proprie riunioni, senza poteri decisionali,
membri della comunità scolastica o persone esterne ad essa.
2. L’orario delle riunioni del Consiglio tiene conto, per quanto possibile, degli impegni di lavoro dei
membri dello stesso.
3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto sono redatti dal Segretario entro 10 giorni dalla data
della seduta cui si riferiscono. Sono firmati dal Presidente all'atto della delibera di approvazione;
2 vengono conservati in presidenza, dove i consiglieri possono prenderne visione. Le delibere adottate
vengono esposte all'albo dell'istituto per un periodo di quindici giorni.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 9
1. I membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio di Istituto. La Giunta Esecutiva svolge la
propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio di Istituto, fatte salve le specifiche attribuzioni
previste dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416 e dalla C.M. 4 luglio 1975 n. 177. Le riunioni della
Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente Scolastico, esse precedono le riunioni del Consiglio di
Istituto in quanto preparano i lavori di quest'ultimo. I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono
redatti dal D.S.G.A., vengono firmati dal Dirigente Scolastico e conservati in presidenza, dove i
consiglieri possono prenderne visione.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 10
1. Il Collegio dei Docenti opera sulla base dell’art. 4 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e delle altre
disposizioni legislative vigenti, facendo, al tempo stesso, riferimento ai principi contenuti nel presente
regolamento.
2. All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti programma, in linea di massima, la propria attività
annuale, volta ad assicurare omogeneità didattica e docimologica; adotta tutte le misure necessarie a
garantire ad ogni studente il concreto esercizio del diritto allo studio; si rapporta con gli altri Organi
Collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di classe) e con gli organismi eventualmente espressi da genitori
e studenti.
CONSIGLI DI CLASSE
Art. 11
1. Ai Consigli di classe – (Vige la normativa dell’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come
aggiornato dal D. Lgs 59/1998 e 112/1998) spetta il compito di fare proposte in merito all’attività didattica
e formativa e di coordinarla. Il loro compito fondamentale è promuovere e agevolare l’interazione tra
docenti, personale educativo, studenti e famiglie, formulando, al Collegio dei Docenti, proposte in ordine
all’azione didattica, oltre che quelle ritenute necessarie per il miglioramento della qualità dell’Istituto da
un punto di vista educativo, didattico e organizzativo.
2. Il Consiglio di classe, al pari degli altri Organi Collegiali, realizza la partecipazione alla gestione della
scuola da parte della comunità scolastica, interagendo con la comunità sociale e civica e introducendo il
principio di democrazia nella gestione della scuola pubblica.
3. Fatti salvi i compiti e le competenze della Dirigenza dell’Istituto, è compito fondamentale del Consiglio
di classe, tramite i propri coordinatori, garantire la circolazione delle informazioni che interessano tutte le
componenti, comprese le famiglie e il Comitato dei Genitori, qualora se ne costituisca uno, per
l’adozione di provvedimenti che, di volta in volta, si renderanno necessari.
4. Il Consiglio di classe è convocato, di norma, quattro volte l’anno per attività di programmazione e due
volte l'anno in seduta di scrutinio. Potranno essere richieste riunioni straordinarie su ordine del giorno
proposto dai rappresentanti degli studenti, dai genitori, dal coordinatore di classe oppure dal Dirigente
Scolastico.
5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore di
classe, che si farà carico del coordinamento delle attività e delle iniziative del Consiglio stesso. In
assenza del coordinatore, le funzioni di presidente sono svolte dal docente con maggiore anzianità di
servizio.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO
Art. 12
1. L’organizzazione interna dell’Istituto fa riferimento ai principi generali contenuti nel presente
3 regolamento e nelle circolari interne emanate dal Dirigente Scolastico.
2. Il servizio di assistenza convittuale è disciplinato da uno specifico regolamento.
3. Sono favoriti l’informazione e il confronto fra i vari membri della comunità sui problemi didattici e
organizzativi dell’istituto e sulle tematiche relative al mondo della scuola.
ASSEMBLEE E RIUNIONI STUDENTESCHE
Art. 13
1. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei limiti imposti dalla normativa vigente (D.P.R.
416/74). Le assemblee studentesche sono considerate importanti occasioni di confronto e di
partecipazione democratica, nonché di approfondimento rispetto ai problemi della scuola e della società.
2. Le assemblee possono tenersi separatamente presso le singole sedi dell’Istituto. Gli studenti possono
esprimere un comitato studentesco o un consiglio dei delegati, formato dai rappresentanti eletti nelle
singole classi.
3. Ogni mese gli studenti possono tenere un’assemblea di classe della durata di due ore e un’assemblea
di istituto della durata di cinque ore; queste ultime possono essere utilizzate in modo articolato per
tenere un’assemblea di istituto e più riunioni del consiglio dei delegati.
4. Non è possibile richiedere assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione. L’assemblea di istituto
provvederà annualmente a stendere un regolamento per il proprio funzionamento; il comitato
studentesco e il presidente eletto dall’assemblea sono garanti dell’esercizio democratico dei diritti di tutti
i partecipanti.
5. Le richieste di assemblea di classe o di istituto devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico, per la
sede coordinata per mezzo del docente responsabile di sede, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a
quello di svolgimento con indicazione della data, dell’ordine del giorno e devono riportare le firme dei
richiedenti e il consenso dei docenti “titolari” delle ore oggetto di assemblea. Al termine della stessa,
deve essere redatto un verbale da consegnare al coordinatore di classe o al D.S. nel caso di assemblea
d’istituto. Le firme dei richiedenti devono essere o la maggioranza del consiglio dei delegati o il 10%
degli studenti iscritti per le assemblee di istituto, la maggioranza della classe o i rappresentanti, per le
assemblee di classe.
6. Su richiesta degli studenti, alle assemblee di istituto possono partecipare, in relazione agli argomenti
trattati, esperti esterni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
7. Durante le assemblee di istituto le attività didattiche sono sospese.
8. Alle assemblee possono partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i docenti in servizio; il
Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazioni delle norme del regolamento di
assemblea o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
9. Su autorizzazione del Dirigente sono possibili riunioni pomeridiane degli studenti, fuori dell’orario di
lezione, purché vi sia un docente che si assuma le responsabilità relative e la disponibilità di personale
ATA che consenta l’apertura della scuola.
DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
Art. 14
1. Tutti gli studenti, i genitori e i docenti e il personale ATA hanno diritto di esprimere liberamente,
all’interno della scuola, il proprio pensiero, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti che regolano la
diffusione delle notizie.
2. La diffusione di materiale, l’affissione di volantini, giornali murali, o altro sono consentiti a condizione
che:
a. siano rispettati i limiti stabiliti dalle vigenti leggi sulla stampa;
b. il materiale abbia ottenuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato,
espressa mediante l’apposizione di un timbro, di una data e della firma;
c. i documenti esposti o fatti circolare riportino, in calce, i dati identificativi di chi li ha prodotti e di
chi li diffonde, i quali si assumono in tal modo le loro responsabilità;
d. si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione
per la propaganda relativa alle elezioni degli Organi Collegiali;
e. la diffusione non avvenga durante le ore di lezione;
f. il materiale affisso non permanga più di 15 giorni nelle bacheche.
4 LABORATORI E BIBLIOTECA
Art. 15
1. È concesso il pieno utilizzo didattico dei laboratori, delle loro attrezzature, nonché delle
apparecchiature tecniche, scientifiche e didattiche in dotazione all’Istituto; a tal fine i docenti si
avvalgono dell’aiuto degli assistenti tecnici.
2. L’accesso ai laboratori e il loro utilizzo sono consentiti agli studenti in presenza di un docente anche in
orario extracurriculare, per ricerche, approfondimenti, studi, previa autorizzazione del Dirigente
scolastico, o facente funzione, con almeno 5 giorni di preavviso.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti, nomina, per ciascun laboratorio, per
l’azienda agraria e per la biblioteca, un docente responsabile con il compito di coordinarne le attività, di
curare la conservazione delle attrezzature, di compilare gli elenchi del materiale in dotazione, di tenere
apposito registro, di verificare l'osservanza del regolamento e delle norme di sicurezza; il docente
designato svolge questi compiti nell’ambito delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento con le
modalità previste dalle norme vigenti.
4. In modo analogo si procede per quanto riguarda l’attività e le attrezzature delle palestre.
5. L’accesso ai laboratori e alla biblioteca è aperto a tutte le componenti della scuola che sono tenute a
rispettare gli specifici regolamenti pubblicati sul sito web e/o affissi all’interno dei suddetti locali.
VISITATORI
Art. 16
1. È vietato l’ingresso nel perimetro della scuola alle persone estranee, salvo esplicita autorizzazione del
D.S. o di un suo delegato. I visitatori sono tenuti a firmare un registro di presenza nel quale compaia il
nominativo, gli orari di ingresso e di uscita e la motivazione della visita e devono ritirare l’apposito
cartellino identificativo.
GENITORI
Art. 17
1. I genitori hanno diritto di associarsi e di riunirsi in comitato dei rappresentanti di classe e/o in
assemblea generale e/o in gruppi costituiti per iniziative particolari relative agli alunni o a particolari
esigenze createsi.
2. Per tutte le iniziative a cui ci si riferisce nel precedente comma, la dirigenza mette a disposizione i
locali, previo accordo su date e orari e compatibilmente con la disponibilità del personale ATA. Ai
genitori è consentita l'affissione di comunicazioni in appositi spazi, previa l'approvazione del contenuto
da parte della dirigenza.
3. L'assemblea dei genitori di una classe può essere convocata su richiesta dei rappresentanti o di
almeno dieci genitori della classe.
4. Il Comitato dei genitori
a. è costituito dai genitori eletti nei consigli di classe;
b. è presieduto da uno dei suoi membri eletto coordinatore alla prima riunione che si svolge dopo
le elezioni annuali per il rinnovo dei consigli di classe;
c. può darsi un regolamento interno;
d. la convocazione avviene secondo quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 297/1994.
5. L'assemblea dei genitori è presieduta dal presidente del Consiglio di Istituto, che la convoca su
richiesta del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, del Comitato dei
Genitori o di almeno un decimo dei genitori.
6. Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono regolate dalle norme vigenti.
Art. 18
1. I genitori o chi ne fa le veci:
a. hanno diritto ad incontrare periodicamente i docenti, secondo quanto è contemplato dalla
Carta dei Servizi della Scuola. Al Collegio dei docenti è demandato l'aspetto organizzativo;
b. hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti e a tenersi aggiornati in
5 modo attivo sull'andamento scolastico e disciplinare dei propri figli;
c. sono tenuti a giustificare tempestivamente assenze e ritardi; non sono ammissibili
giustificazioni fornite mediante telefonata, se non accompagnate da un fax/mail con fotocopia del
documento di identità;
d. sono tenuti a verificare che i dispositivi elettronici dei propri figli non siano forniti di
connessione ad internet; in caso contrario il loro utilizzo sarà equiparato a quello dei telefoni
cellulari (art. 30).
L’Istituto provvede ad informare periodicamente le famiglie sui risultati scolastici dei propri figli.
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Art. 19
1. Il personale docente e non docente ha diritto a riunirsi in assemblea, congiuntamente o
separatamente. Le suddette riunioni devono tenersi al di fuori dell'orario di servizio, fatta eccezione per i
casi previsti dal D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 art. 64 paragrafo 4 e successivi.
2. Alle comunicazioni sindacali o di interesse per la categoria è riservato una spazio apposito. Il
materiale affisso deve recare una firma chiara o un riferimento all'organizzazione sindacale o di
categoria che se assume la responsabilità. In caso contrario, il Dirigente Scolastico provvederà a
chiederne la rimozione.
3. Alle assemblee sindacali del personale docente, non docente ed educativo possono essere invitati
esponenti politici, personalità della cultura, colleghi di altri istituti, senza necessità di richiedere
un'autorizzazione formale.
VIGILANZA
Art. 20
1. I docenti, gli educatori e i collaboratori scolastici sono responsabili, secondo le proprie mansioni e
secondo il piano di assistenza redatto all'inizio dell'anno scolastico, della vigilanza sugli studenti durante
la loro permanenza a scuola.
2. I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima del suono della campanella che
sancisce l'inizio delle lezioni mattutine e pomeridiane.
3. Nel cambio dell'ora la vigilanza è affidata al docente uscente. Durante l’intervallo, la sorveglianza
spetta ai docenti in base ad un piano stabilito per i singoli plessi, comunicato annualmente tramite
circolare interna.
4. La sorveglianza in aula, nei laboratori, negli spazi comuni, può essere affidata al personale ausiliario,
in caso di momentanea assenza degli insegnanti.
5. Durante le ore di lezione gli studenti potranno essere autorizzati dal docente ad uscire dall’aula solo in
caso di effettiva necessità e non più di uno per volta.
6. In caso di assemblea di classe la responsabilità della vigilanza ricade sul docente in servizio.
7. Durante le lezioni ai docenti è fatto assoluto divieto di utilizzare il cellulare, salvo casi di eccezionale
gravità, a conoscenza del Dirigente Scolastico.
TITOLO IV - REGOLAMENTO DISCIPLINARE
STUDENTI
Art. 21
1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del D.P.R 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento secondo i seguenti criteri:
a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al recupero dello studente;
b. la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni;
6 c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto;
d. le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivino.
Art. 22 - Doveri degli studenti
1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente l’attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto.
2. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale
della scuola e degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé.
3. Nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri, lo studente è tenuto a mantenere
un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 DPR 249/98.
4. Lo studente è tenuto ad affrontare le verifiche, individuali e collettive, nel rispetto dei principi di
responsabilità e di lealtà.
5. Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto ed
affisse nei rispettivi locali.
6. Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici
senza arrecare danni al patrimonio scolastico, all’integrità personale o a beni degli altri studenti, dei
docenti, del personale e di terzi presenti nell’edificio scolastico.
7. Lo studente è tenuto a rispettare la normativa relativa a ritardi, assenze, permessi di entrata
posticipata e di uscita anticipata, resa nota all’inizio di ogni anno scolastico mediante circolare del D.S. e
soggetta ad adeguamenti in relazione ad esigenze diverse maturate dalle sedi.
8. Lo studente condivide con il personale della scuola la responsabilità di rendere accogliente e
decoroso l’ambiente scolastico, impegnandosi ad averne cura.
9. Lo studente è tenuto al rispetto della privacy degli alunni e di tutto il personale della scuola.
10. Lo studente deve avere cura diretta dei propri oggetti personali, dei propri documenti e del proprio
denaro.
11. L’Istituto declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o la sottrazione di denaro o di beni.
Art. 23 - Sanzioni
1. Le violazioni dei doveri disciplinari contenuti nel Regolamento danno luogo all’irrogazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a. avvertimento scritto, annotato sul libretto di comunicazioni scuola-famiglia o sul diario;
b. annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
c. ammonizione scritta, tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo
studente e alla famiglia;
d. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;
e. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
f. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
g. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato;
h. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio dell’Istituzione scolastica.
2. Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
3. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
a. il singolo docente;
b. il Dirigente Scolastico;
c. il Consiglio di classe;
d. il Consiglio di Istituto.
4. Per l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di classe e del Consiglio
di Istituto, è istituito l’Organo Interno di Garanzia.
Art. 24 - Provvedimenti di competenza del docente
1. Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della
propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a
sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, a informare la famiglia tramite annotazione sul
7 libretto personale o sul diario, oppure a segnalare l’accaduto al consiglio di classe, con annotazione sul
registro di classe, per i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, o del Consiglio d’Istituto.
2. Non è ammesso l’allontanamento degli studenti dalla classe.
3. Il docente ha diritto e dovere di intervenire su qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio
corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.
Art. 25 - Provvedimenti di competenza del consiglio di classe
1. Il Consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti
provvedimenti:
a. sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;
b. definizione delle attività a beneficio della scuola che lo studente ha la possibilità di svolgere, in
alternativa alla sospensione delle lezioni, fatta salva la vigilanza nei confronti degli alunni;
c. deferimento dello studente al Consiglio di Istituto. In questo caso il Consiglio di classe può
disporre il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola.
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è convocato con la presenza
dei docenti e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, ed è presieduto dal D.S. o dal docente
coordinatore di classe. Il docente del Consiglio di classe, che sia anche membro dell’Organo Interno di
Garanzia, parteciperà alla seduta del consiglio e sarà sostituito, qualora si ricorra all’Organo di Garanzia,
dal suo supplente.
3.Il deferimento al Consiglio di Istituto deve essere disposto solo in caso di infrazioni di particolare
gravità, che comportino la sanzione della sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, o quando
siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone.
4. La facoltà di svolgere le attività di cui al precedente comma 1 lettera b), è accordata nei casi in cui il
Consiglio di classe non giudichi indispensabile, per la natura delle infrazioni commesse, l’allontanamento
dalla scuola.
5. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, è ammesso ricorso all’Organo Interno di
Garanzia.
6. Prima dell'irrogazione della sanzione riferita all'allontanamento dalla comunità scolastica all'alunno
deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare, entro i
termini indicati, le sue giustificazioni, anche mediante prove da esibire a suo discarico.
7. Per l’adozione di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico
su richiesta scritta del docente coordinatore di classe. Alla riunione è convocato lo studente incolpato, e i
suoi genitori se minorenne, perché possa essere ascoltato a sua difesa prima che il Consiglio deliberi.
8. I provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe sono immediatamente comunicati
all’interessato e alla famiglia.
9. L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo notificazione scritta alla famiglia o
all’interessato da parte dell’ufficio di segreteria.
Art. 26 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:
a. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
b. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale
esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame di stato.
2. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all’Organo interno di
Garanzia.
3. Per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente
su richiesta del Dirigente Scolastico.
4. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto:
a. lo studente che ha commesso l’infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua
difesa ed i suoi genitori, se minorenne, con avviso che ha la possibilità di presentare osservazioni
scritte in caso di impedimento
b. un docente delegato a relazionare dal consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento.
5. Al di fuori delle audizioni di cui al precedente punto 4, le sedute del Consiglio di Istituto, per l’adozione
dei provvedimenti disciplinari di sua competenza, non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente comunicate all’interessato e alla
famiglia.
8 7. L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo notificazione alla famiglia o all’interessato
da parte dell’ufficio di segreteria.
8. Nei confronti dello studente deferito al Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico può disporre,
qualora il Consiglio di classe non vi abbia provveduto, la sospensione dalle lezioni in via cautelativa, in
attesa delle determinazioni del Consiglio stesso.
Art. 27 - Precisazione sulle competenze
1. L’organo competente per l’irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per l’irrogazione
della sanzione di grado inferiore. L’organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la
sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l’infrazione all’organo competente per i
provvedimenti del caso.
2. L'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto
all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.
3. Risultano in situazioni di incompatibilità i membri dell'organo collegiale che delibera sanzioni
disciplinari i quali siano parte offesa o colpevole nella mancanza rilevata. In tal caso, sentiti dall'organo
in fase di audizione, non partecipano alla votazione di deliberazione. La stessa condizione di
incompatibilità è estesa al genitore della parte lesa e della parte colpevole. La stessa condizione di
incompatibilità vale per il docente che rivesta il ruolo di genitore in entrambi i casi.
ORGANO DI GARANZIA – RICORSI
Art. 28
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia, interno alla
scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
2. L'Organo di Garanzia è composto da: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un rappresentante dei
docenti designato dal Collegio dei Docenti e da un vice che funge da membro supplente; un
rappresentante dei genitori nominato all'interno del Consiglio di Istituto e da un vice che funge da
membro supplente; un rappresentante degli studenti nominato all'interno del Consiglio di Istituto e da un
vice che funge da membro supplente; un membro del personale A.T.A. e da un vice che funge da
membro supplente. Quando l'organo è chiamato a esaminare questioni disciplinari attinenti il convitto
annesso, è integrato dal coordinatore degli istitutori o suo delegato.
3. Si ricorre al supplente nel caso in cui il membro dell'organo interno di garanzia sia il medesimo che ha
irrogato la sanzione in primo grado ovvero sia lo studente o il genitore coinvolto nel procedimento.
4. L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata di 2 anni scolastici.
5. L'Organo convocato deve essere perfetto (presenza di tutte le componenti).
6. Non è prevista la possibilità di potersi avvalere, da parte dei membri, dell'istituto dell'astensione.
7. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta; solo in caso di parità dei voti prevale
il voto del Presidente.
8. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal Collaboratore che
assume le funzioni vicarie. Il Dirigente Scolastico convoca in forma scritta l'Organo di Garanzia al quale
deve essere sottoposto tanto il testo del ricorso quanto la deliberazione dell'organo collegiale che ha
irrogato la sanzione. Il ricorso deve essere redatto in carta libera da soggetto maggiorenne che deve
indicare in forma chiara l'interesse soggettivo di cui è portatore e la contestazione che muove alla
deliberazione.
9. Il Presidente nomina tra i membri presenti un segretario incaricato di redigere apposito verbale.
10. L’Organo di Garanzia interno alla scuola decide anche su richiesta degli studenti o di chiunque vi
abbia interesse, su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
Regolamento.
11. La presentazione del ricorso non interrompe l’esecuzione del provvedimento.
12. Nell’esame del ricorso, l’Organo interno di Garanzia gode di piena discrezionalità, relativamente alla
procedura da adottare.
13. L’esame del ricorso si conclude con un provvedimento motivato di rigetto, ovvero di accoglimento
totale o parziale, che viene immediatamente comunicato al ricorrente e poi notificato da parte dell’ufficio
di segreteria.
Art.29 - Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti
9 1. La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti
sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di
irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il
comportamento effettivamente contestato.
2. Elementi di valutazione della gravità sono:
a. la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona,
l’immagine della Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato
alla Comunità scolastica;
b. l'intenzionalità del comportamento;
c. la reiterazione dell’infrazione;
d. il grado di negligenza o imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte
dello studente;
e. il concorso nella violazione di più studenti tra loro;
f. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso
comportamento dello studente.
3. Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la
sanzione superiore.
UTILIZZO DEL CELLULARE E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Art. 30
1. L'uso del cellulare è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola,
nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La
violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad
applicare apposite sanzioni, come da tabella allegata, parte integrante del presente regolamento.
2. Gli studenti che hanno con sé il predetto dispositivo devono tenerlo spento e opportunamente
custodito e non esibito a vista.
3. Qualsiasi altro dispositivo elettronico può essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico, previa
autorizzazione del docente e senza connessione alla rete internet.
4. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente
potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
5. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante
una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo
previsto per quella prova) e non potranno essere previste prove di recupero. Il cellulare verrà ritirato e
riconsegnato al termine della lezione.
6. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi
di gioco, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione
del docente responsabile.
7. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di
comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli
organi di Polizia.
8. L’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso
dei cellulari, durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche,
può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI – USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI
Infrazione
Lo studente ha il cellulare in mano
o sul banco
Frequenza
1° volta
2° volta
Sanzione disciplinare
Richiamo verbale e
annotazione sul registro di
classe.
Nota sul registro di classe.
Ritiro del cellulare, deposito
dello stesso sulla cattedra e
riconsegna allo studente al
termine della lezione.
10 Organo competente
Docente Docente Convocazione della
Famiglia. Adozione di altri
provvedimenti disciplinari.
Nota sul registro di classe.
Ritiro del cellulare, deposito
dello stesso sulla cattedra e
riconsegna allo studente al
termine della lezione.
Ritiro della verifica e
valutazione gravemente
insufficiente della stessa.
Adozione di provvedimenti
disciplinari.
Uso
reiterato
Lo studente utilizza il cellulare
Lo studente usa il cellulare
durante una verifica scritta
Lo studente usa il cellulare o altri
dispositivi elettronici allo scopo di
acquisire dati personali (immagini,
suoni, filmati) senza consenso
Nota sul registro di classe.
Adozione di provvedimenti
disciplinari.
Docente
Consiglio di classe
Docente
Docente
Consiglio di classe
Docente
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto
Art. 31 - Infrazioni disciplinari e relative sanzioni
1. L'elenco che segue non è un elenco esaustivo, ma soltanto esemplificativo delle possibili infrazioni e
contempla le fattispecie più ricorrenti e più prevedibili di comportamenti che, risultando non conformi ai
doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente.
2. Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia
ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
MANCANZA Al DOVERI SCOLASTICI
Infrazione
Sanzione
disciplinare
Reiterato mancato rispetto
degli impegni scolastici
(non seguire le lezioni, non
eseguire i compiti
assegnati, non portare il
materiale necessario,…)
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Comportamento scorretto
durante prove di
valutazione (copiatura,
suggerimenti,...)
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Mancata trasmissione di
voti e di comunicazioni tra
scuola e famiglia
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Contraffazione di voti, di
comunicazioni tra scuola e
famiglia, di firme dei
genitori
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 15 giorni
Consiglio di classe
Ritardi abituali e non
documentati, assenze
ingiustificate, ritardo al
rientro dell’intervallo o nel
cambio ora
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Sanzione per reiterazione
11 Organo competente
Assenze non giustificate
nei tempi e nei modi
previsti
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Uscita dall'Istituto senza
autorizzazione
Allontanamento
dalla comunità
scolastica per 1
giorno
Allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 5 giorni
Consiglio di classe
Allontanamento non
autorizzato dall’aula o dal
luogo di svolgimento delle
attività didattiche durante
l'orario scolastico
Nota sul registro
di classe e sul
libretto personale
o diario
Ammonizione scritta
Allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 3 giorni
Docente
D.S.
Consiglio di classe
COMPORTAMENTI NON CORRETTI E IRRISPETTOSI
Infrazione
Sanzione
disciplinare
Violazione del divieto
di fumo in tempi e
spazi non consentiti
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
e multa ai sensi
della vigente
normativa
Ammonizione, allontanamento e multa ai
sensi della vigente normativa
Docente
D.S.
Consiglio di
classe
Addetti al
rispetto del
divieto
Violazione del divieto
di introduzione e di
uso di sostanze non
lecite
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Consiglio di
classe
Mancato rispetto di
disposizioni relative a
procedure
amministrative o
impartite da circolari
o dalle norme
generali
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione sctritta
Docente
D.S.
Turbamento
dell’attività didattica
in classe con
interventi inopportuni
e interruzioni,
disturbo durante la
ricreazione e/o il
cambio d’ora,
Consumo di bevande
o cibo durante le
lezioni
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Comportamento non
adeguato
all'ambiente
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione scritta
Docente
D.S.
Sanzione per reiterazione
12 Organo
competente
scolastico
(atteggiamento,
vestiario, no zaini sui
banchi, uso corretto
contenitori rifiuti,……)
Comportamento
scorretto, offensivo,
ricorso a linguaggio
blasfemo e
provocatorio nei
confronti dei
compagni, del
personale della
scuola
Ammonizione
scritta
Atti di bullismo
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Consiglio di
classe
Comportamento
violento
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Consiglio di
classe
Comportamento
scorretto nei confronti
di estranei o di
insegnanti durante le
visita di istruzione o
attività di
ampliamento
dell’offerta formativa
Ammonizione
scritta
Comportamento
gravemente scorretto
nei confronti di
estranei o di
insegnanti durante
una visita di
istruzione o attività di
arricchimento
dell’offerta formativa
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 3 giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 3 giorni
Docente
D.S.
Consiglio di
classe
Docente
D.S.
Consiglio di
classe
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Uso di linguaggio
volgare
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione scritta
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 3 giorni
Docente
D.S.
Consiglio di
classe
Falsificazione,
sottrazione,
danneggiamenti,
distruzione di
documenti
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 5
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Consiglio di
classe
Consiglio di
classe
DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA, AI MEMBRI DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA O A VISITATORI
13 Infrazione
Violazione delle
disposizioni
organizzative e di
sicurezza
Incuria nei confronti
dell'ambiente
scolastico, dei beni
della scuola ed
esterni.
Violazione delle
norme di sicurezza
Danneggiamento
grave e/o sottrazione
indebita di beni della
scuola, del personale,
degli studenti o di
persone e strutture
esterne.
Sanzione
disciplinare
Sanzione per reiterazione
Organo
competente
Docente
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione scritta
Nota sul registro di
classe e sul libretto
personale o diario
Ammonizione scritta
Docente
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 3 giorni
D.S.
Risarcimento
Risarcimento
Consiglio di
classe
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 3
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Consiglio di
classe
Allontanamento
dalla comunità
scolastica fino a 5
giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 15 giorni
Allontanamento dalla comunità scolastica
fino a 3 giorni
Risarcimento
D.S.
Consiglio di
classe
Consiglio di
classe
Risarcimento
2. Nel caso in cui il responsabile non venga identificato, per il risarcimento dei danni saranno
responsabili solidalmente tutti gli alunni della classe.
Art. 32 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di doveri scolastici degli alunni,
disciplina e impugnazioni si applicano le norme previste dagli artt. 3,4 e 5 del D.P.R. 24 giugno 1998,
n.249, nonché quelle previste dall'art. 328 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, in quanto compatibili.
TITOLO V - REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONVITTUALE
NORME GENERALI RELATIVE AL CONVITTO
Art. 33
1. I genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni aspiranti all’ammissione al convitto, devono fare esplicita
richiesta di iscrizione, firmata e indirizzata al Capo di Istituto, al momento dell’iscrizione a scuola,
impegnandosi al pagamento della retta convittuale e a sottostare a tutte le norme che disciplinano la vita
convittuale e i rapporti tra famiglia e convitto.
2. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze
igieniche e in base alle norme relative alla sicurezza. In caso di domande eccedenti, l’accettazione verrà
stabilita con apposita graduatoria dalla Giunta Esecutiva. Sono previste agevolazioni in base al reddito e
per i dipendenti ex-INPDAP.
3. La conservazione del posto in convitto, anche se richiesta nel tempo indicato, potrà non essere
concessa per quei convittori che, nell’anno scolastico precedente, abbiano lasciato a desiderare per
condotta o per profitto, sentito il parere degli Istitutori.
Art. 34
14 1. La retta dà diritto al vitto (pasti, colazione, merenda; un pasto, colazione, merenda per i
semiconvittori), all’alloggio e al servizio di lavanderia e di infermeria (per i convittori).
2. Il pasto è uguale per tutti i convittori. La tabella dietetica può essere variata in qualunque momento
dagli organismi competenti in relazione alle esigenze stagionali.
3. La somministrazione di vitto speciale è concessa in caso di necessità riconosciuta dal medico di
famiglia.
4. La famiglia dell’alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio
di Istituto.
Art. 35
1. Tutti i versamenti dei convittori devono avvenire attraverso c/c postale intestato all’Istituto. Non è
valida altra forma di pagamento. La retta convittuale è annuale e deve essere corrisposta
anticipatamente nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.
2. Non è consentita la restituzione di rette già pagate e maturate, salvo nel caso in cui l’alunno debba
abbandonare il convitto per provate necessità di salute o per documentati motivi di famiglia. In caso di
passaggio del convittore ad altro convitto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti
interessati.
3. Ogni convittore deve presentarsi munito di corredo personale, nonché della biancheria da letto in
quantità tale da consentire il ricambio.
Art. 36
1. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di dimettere dal convitto, sentito il parere del consiglio di disciplina, in
qualunque momento, l’alunno convittore il cui comportamento sia di nocumento alla vita convittuale.
2. Il Dirigente Scolastico e gli Istitutori informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta
che lo ritengono opportuno.
Art. 37
1. Ogni convittore deve:
a. seguire i consigli del personale educativo;
b. attendere con cura ai suoi doveri scolastici e convittuali;
c. non accedere nelle camerate senza istitutore;
d. al di fuori dell’orario di libera uscita non allontanarsi dai locali del convitto senza
autorizzazione;
e. mantenere ovunque un contegno improntato al civismo;
f. risarcire i danni arrecati al convitto e ad altri oggetti a lui affidati.
2. Ai convittori possono essere concessi permessi di libera uscita tutti i giorni nei limiti previsti dall’orario
del convitto. I permessi sono subordinati a una richiesta annuale scritta, autenticata da entrambi i
genitori, richiesta che deve contenere una dichiarazione con la quale i genitori, per tutto il periodo della
libera uscita e più precisamente dal momento dell’uscita dai cancelli dell’istituto al rientro in esso, si
devono assumere ogni responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c., esonerando l’Istituto e tutto il personale
educativo del convitto, sia per i danni che potrebbero concernere la persona o le cose del proprio figlio,
per fatto accidentale o per fatto di altri allievi o di terzi, sia per danni che potrebbero essere cagionati dal
proprio figlio alla persona o a cose di altri allievi o di terzi.
3. Ai convittori possono essere accordati permessi di uscita, previa richiesta scritta dei genitori, sia per il
rientro in famiglia, sia per la partecipazione ad attività sportive e culturali. Il rientro in convitto, per gli
alunni che partecipano a dette attività, è fissato entro le ore 21. Ai convittori che rientrano per la fine
della giornata in famiglia, è consentita di norma la riammissione in convitto il giorno dopo.
Art. 38
1. La dirigenza ed il personale educativo non rispondono degli oggetti di valore e del denaro in possesso
dei convittori, quando essi non siano depositati presso la Direzione del convitto.
2. Ai fini della sicurezza e per norma igienica, è fatto divieto ai convittori di cucinare e scaldare bevande
nei locali del convitto.
3. AI convittori è rigorosamente vietato fumare nei locali del convitto e nelle pertinenze esterne. Sono
15 vietati, inoltre, la detenzione e l’uso di alcolici nei locali del convitto.
Art. 39
1. Ai convittori che mancheranno ai propri doveri o che offenderanno, nella scuola o nel convitto, la
disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni:
a. avvertimento verbale;
b. avvertimento scritto, di cui viene data comunicazione anche ai genitori;
c. sospensione temporanea della libera uscita;
d. sospensione temporanea dal convitto;
e. allontanamento dal convitto.
2. Le punizioni di cui alle lettere a, b, c, d sono inflitte dal Capo di Istituto.
3. La punizione di cui alla lettera e) è inflitta su decisione del Comitato di Disciplina, adottata a
maggioranza dei componenti presenti alla seduta.
4. Il Comitato di Disciplina è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, (Presidente), da un
componente del Consiglio di Classe, dal coordinatore degli istitutori, da un rappresentante delle famiglie
dei convittori, prescelto fra quelle residenti nella sede del convitto o, in mancanza, in sede limitrofa, da
un rappresentante dei convittori eletto dai medesimi.
5. Prima dell’irrogazione della punizione, al convittore, che abbia commesso l’infrazione, deve essere
fatta per iscritto la contestazione dell’addebito mossogli, con l’invito a presentare le sue giustificazioni,
anche mediante prove da esibire a suo discarico. Il convittore ha facoltà di essere udito personalmente
dal Comitato di Disciplina al quale sia stato deferito.
Art. 40
1. Non è consentito ai convittori di allontanarsi arbitrariamente dal convitto. L’inosservanza di detta
norma comporta la sospensione immediata dal convitto e il deferimento al Consiglio di Istituto per i
provvedimenti da adottare.
Art. 41
1. In caso di astensione dalle lezioni degli allievi, i convittori devono recarsi nel locale adibito a studio.
Art. 42
1. L’accesso al convitto è consentito solo agli alunni convittori e semiconvittori, salvo casi particolari
autorizzati dal Dirigente Scolastico.
2. E’ vietato l’ingresso di auto e moto all’interno di tutta l’area di pertinenza del convitto.
Art. 43
1. Considerato che la presenza in convitto è richiesta direttamente e liberamente dalle famiglie
interessate, considerato che un adeguato funzionamento è basato su norme comuni, è necessario che
le norme indicate nei precedenti punti siano rispettate da tutti i convittori. Ulteriori norme potranno
essere inserite in questo regolamento, ad integrazione, ogni qualvolta si ravvisi la necessità di
disciplinare l’attività convittuale.
Art. 44
1. E’ facoltà del Dirigente Scolastico di regolamentare l’orario e le attività ricreative e culturali, sentiti gli
Istitutori e i convittori.
Art. 45
1. Per i semiconvittori valgono le stesse regole dei convittori, per quanto applicabili.
Art. 46
1. Attualmente è in funzione il solo servizio semiconvittuale. Il servizio convittuale completo sarà
16 attivabile al raggiungimento del numero necessario di iscritti.
2. Vengono indicate di seguito alcune specifiche indicazioni sul semi convitto:
a) assenze e giustificazioni: all’arrivo in convitto ogni semiconvittore è tenuto a consegnare il
tesserino personale all’educatore e/o apporre la propria firma leggibile sul foglio presenze del
giorno. La presenza a scuola comporta comunque il diritto/dovere di presenza in convitto, secondo
gli orari previsti.
L’assenza dalle lezioni e la conseguente assenza dal convitto va giustificata sull’apposito libretto al
rientro a scuola.
In caso di sciopero del personale, il convitto rientra tra i servizi minimi da assicurare all’utenza:
vengono quindi garantiti la mensa e la presenza di un educatore negli orari di normale erogazione
del servizio.
In caso di sciopero o di altre manifestazioni studentesche, l’assenza andrà giustificata con le
modalità richieste dal Dirigente Scolastico. Chi appone la firma di presenza sull’apposito foglio ha
l’obbligo di rimanere in convitto, salvo autorizzazione dei genitori al rientro in famiglia. Ogni famiglia
potrà fornire preventivamente questa e altre autorizzazioni sull’apposito modulo distribuito dal
personale educativo (vedi mod. Autorizzazioni).
b) orari d’entrata e d’uscita: l’entrata in convitto è consentita, per chi desidera consumare la
colazione in mensa, dalle ore 7.45. Se preventivamente indicato dai genitori (vedi mod.
Autorizzazioni), sono consentite: la libera uscita tutti i giorni nella mezz’ora successiva al pranzo,
dalle 16,45 alle 17,00 e altre uscite brevi. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 è consentito lasciare
i locali convittuali per far rientro in famiglia e il convitto chiude alle 17,15.
L’uscita giornaliera dal convitto in altri orari deve essere autorizzata preventivamente dal D.S., su
richiesta della famiglia, utilizzando l’apposito libretto delle giustificazioni. Il libretto va compilato e
consegnato a scuola all’ingresso e, ottenuta l’autorizzazione del D.S., va esibito al personale
educativo in mensa, o comunque prima di lasciare il convitto.
L’autorizzazione all’entrata posticipata e/o all’uscita anticipata, per l’intero anno scolastico, per
motivate esigenze, va eventualmente richiesta al D.S. compilando l’apposito modulo IUFO, da
ritirarsi presso la segreteria dell’Istituto.
L’uscita con i propri genitori è sempre consentita, ma va preventivamente segnalata ad un
educatore; prima di uscire dal convitto è necessario ritirare il tesserino personale.
c) momenti mensa: la colazione, con bevande calde, viene servita dal lunedì al venerdì dalle ore
7.45 alle 7.55 e non oltre. Coloro che consumano la colazione, o che comunque sostano
nell’ambiente mensa in questo orario, sono tenuti all’osservanza di quanto loro indicato dal
personale. In particolare non possono allontanarsi dal locale mensa senza autorizzazione e devono
attendere di essere accompagnati a scuola entro le ore 8,00.
Il pranzo viene servito a partire dalle ore 12,00 alle ore 13.30. L’ingresso in mensa, su due turni, è
regolato da un ordine per classi a rotazione settimanale che va scrupolosamente osservato. A
coloro che, per documentate esigenze di trasporto, non riescono a consumare il regolare pasto,
potrà essere fornito il pranzo al sacco, se ne avranno fatta esplicita richiesta all’educatore al
mattino.
La merenda viene distribuita quotidianamente nel corso delle attività pomeridiane.
In occasione di gite e uscite scolastiche, ai semi convittori spetta, a richiesta, il pranzo al sacco
(l’insegnante accompagnatore dovrà segnalare per tempo tali attività al personale educativo). I
sacchetti col pranzo vanno ritirati prima della partenza presso la cucina del convitto.
d) utilizzo sale e attrezzature: le sale destinate alle varie attività sono di norma chiuse, per accedervi
è necessario ottenere l’autorizzazione da un educatore. Nel cortile asfaltato va prestata molta
attenzione nell’utilizzo di palloni a causa delle numerose finestre che vi si affacciano. Terminato il
gioco, il pallone va riconsegnato ad un educatore o riposto nell’apposito locale.
Non è in alcun modo consentito l’uso dei locali e delle attrezzature senza l’autorizzazione e la
presenza di un educatore; al riguardo ci si deve scrupolosamente attenere agli orari convittuali.
e) attività convittuali: nel corso della settimana si svolgono le varie attività ricreative programmate
dal personale educativo in base alle adesioni dei semiconvittori. Verranno anche organizzate attività
sportivo-ricreative in strutture presenti sul territorio comunale. A tale riguardo verrà considerato il
preventivo consenso fornito dai genitori (mod. Autorizzazioni punto 4).
Al martedì e al giovedì viene effettuato lo studio guidato, con suddivisione per gruppi classe. La
partecipazione allo studio è obbligatoria e l’impegno dei singoli semiconvittori viene registrato dagli
educatori che ne riferiscono ai rispettivi consigli di classe.
Durante l’anno scolastico, verranno organizzati degli scambi con altri Convitti e vi potranno
partecipare solo coloro che, frequentando regolarmente le attività sportive convittuali, avranno
17 dimostrato un sufficiente impegno nello studio ed un corretto comportamento.
f) questioni disciplinari: il personale educativo partecipa alle riunioni dei vari consigli di classe
frequentati dai semiconvittori e relaziona in merito al loro comportamento e al loro impegno nello
studio. Eventuali comportamenti scorretti vengono fatti oggetto di richiamo da parte del personale
educativo e segnalati alle relative famiglie e/o al D.S., seguendo la gradualità dei provvedimenti
disciplinari prevista dal regolamento convittuale (art.38, comma 1).
L’allontanamento non autorizzato dal convitto, viste le responsabilità che ne derivano per il
personale, è considerato una grave mancanza che viene prontamente segnalata alla famiglia e al
D.S.
3. La presenza in convitto di allievi esterni (non iscritti al semiconvitto) può essere autorizzata, per
particolari necessità, solo dal D.S. o dal Coordinatore del convitto.
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Regolamento di Istituto