CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni generali che regolano il conto corrente
Contratto spiegato
Premessa
I rapporti sono regolati dalle condizioni generali relative al
rapporto Banca Cliente, dalle seguenti disposizioni
contrattuali comuni e dalla disciplina specifica relativa a
ciascun rapporto.
Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste
nell’incarico che il cliente affida alla banca, di effettuare
un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e
riscossioni per suo conto. La banca provvede ad
accreditare ed addebitare al conto del cliente somme
riferite ad esempio a versamenti di denaro o di assegni,
bonifici, piuttosto che al pagamento di assegni, alla
esecuzione di bonifici, all’addebito delle utenze.
Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto che è
un prospetto contenente la registrazione delle su descritte
operazioni, sia in dare sia in avere, l’evidenziazione dei
relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo
La stipula di un contratto di "conto corrente bancario",
detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene
mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un
modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle
quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La
conclusione del contratto consente l’accesso ai servizi di
conto corrente bancario.
BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il
Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando
il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo,
indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti
all’estero tramite bonifico l’errata indicazione del codice di
conto, pur in presenza di una corretta denominazione del
beneficiario, può determinare un errore nel pagamento,
qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta
indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a
ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di
risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la
Banca può addebitare al suo Correntista gli importi
richiesti, fornendo copia della richiesta di rimborso.
BONIFICO
TRANSFRONTALIERO:
l'operazione
effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato
in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di
mettere una somma di denaro a disposizione di un
beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato
membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di
bonifico transfrontaliero possono coincidere.
TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO: la Banca
dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico
transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in
assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo
Bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di
bonifico transfrontaliero. Quando l'importo del bonifico
transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del
beneficiario nei concordati, l'ente dell'ordinante indennizza
quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei
termini è imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo
indennizza l'ente dell'ordinante.
L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una
Articolo 1
Operatività del conto.
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla
natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i
rapporti di dare e avere tra Banca e Cliente titolare del
conto corrente (di seguito, in questa sezione, più
brevemente “il conto”) - ivi compresi i bonifici e le
rimesse disposte da terzi a favore del Cliente medesimo sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente l’importo del
bonifico entro il giorno lavorativo Bancario successivo a
quello in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del
medesimo Cliente. La Banca esegue l’ordine di bonifico
impartito dal Correntista entro il quinto giorno lavorativo
Bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine di
bonifico. Relativamente alle sole operazioni di bonifico
transfrontaliero, in caso di mancato rispetto del termine
sopra riportato, la Banca si impegna a corrispondere al
Correntista un indennizzo nella misura stabilita dall’art. 4
commi 3 e 6 del d.lgs. 253/2000. La Banca non risponde
dell’inosservanza degli obblighi previsti dal d.lgs.
253/2000 in presenza di cause di forza maggiore.
Rimangono salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che
hanno partecipato alla esecuzione del bonifico
transfrontaliero a norma dell’art. 4 comma 7 del d.lgs.
253/2000.
3.Successivamente all’esecuzione del bonifico, la Banca
fornisce
al
Correntista,
un’informativa
scritta
sull’operazione, eventualmente anche per via elettronica,
salvo che il Correntista vi rinunci espressamente.
4. Tenuto conto che i bonifici da eseguire negli Stati Uniti
d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle
1
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto
rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitato in
chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse
derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla
inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a
completo carico dello stesso. E’, inoltre, in facoltà della
Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati
dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali
richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario,
nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da
inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal
fine, la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della
richiesta di rimborso pervenuta dalle banche
corrispondenti.
5. Relativamente alla tipologia conto “Servizio Bancario di
Base”, il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad
operare, in ogni caso, entro il limite del saldo disponibile.
Pertanto, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso
agli incarichi conferiti dal Cliente qualora le disponibilità
si presentino insufficienti. Al Cliente non è consentito, per
questa tipologia di conto, di disporre dei saldi attivi del
conto medesimo a mezzo di assegno bancario e/o a mezzo
di carte di debito e carte di credito. Il Cliente potrà
disporre dei saldi attivi a mezzo di disposizioni di bonifico,
prelievi effettuati direttamente agli sportelli di succursale
e/o tramite carta prepagata, previa stipula del relativo
contratto, utilizzabile presso gli sportelli automatici di tutti
gli istituti di credito contraddistinti dal marchio Visa.
somma corrispondente all'interesse legale calcolato
sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo
compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale
l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul
conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente
dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è
imputabile all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo.
L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo
l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine
convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine,
entro il giorno lavorativo Bancario successivo a quello in
cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo
ente.
Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo
a disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente
del beneficiario indennizza il beneficiario.
L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una
somma corrispondente all'interesse legale calcolato
sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo
compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale
l'importo del bonifico transfrontaliero è messo a
disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del
beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è
imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo.
Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei
Clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del
bonifico transfrontaliero.
Articolo 2
Utilizzazione del conto corrente in valuta estera.
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche
per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può
eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute
concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in
conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di
esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono
accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi
e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera
impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli
assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo”
di cui all’art. 1279 c.c.1 sulle disposizioni impartite in
valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo,
qualora la disposizione impartita comporti per la Banca
pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti
modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà
Co. 1: la banca può consentire che il correntista
effettui operazioni in valuta estera. Il cambio viene
calcolato con riferimento al valore dell’euro al
momento in cui viene eseguita la disposizione.
Co. 2 La banca non è tenuta all’esecuzione di ordini di
pagamento in moneta estera disposti dal cliente con
clausola “effettivo”, per cui la somma deve essere pagata
solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario
non accetti modalità di pagamento alternative, la banca, in
presenza di tale clausola, rifiuterà l’esecuzione della
disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali
conseguenze.
1
“La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato, è indicata
con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale
moneta”.
2
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
l’esecuzione delle predetta disposizione, restando a carico
del Cliente ogni connessa conseguenza.
Articolo 3
Conto in valuta estera.
Per i conti in valuta estera e le cessioni di cambio a
consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso
esonero da ogni e diversa maggiore obbligazione,
l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui
richiesta o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove
la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca,
assegni sulle banche medesime.
Articolo 4
Chiusura periodica del conto e regolamento degli
interessi, commissioni e spese.
1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono
riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella
misura pattuita e indicati modulo di attivazione del conto.
Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole
al correntista derivante dalla modifica del parametro
pattuito non è soggetta all’obbligo di comunicazione.
2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso
debitore o creditore, vengono regolati con identica
periodicità pattuita, portando in conto, con valuta “data di
regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni
e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e
con le modalità di legge, le trattenute fiscali di legge. Il
saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato
produce interessi secondo le medesime modalità.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
conto produce interessi nella misura pattuita; su questi
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul
conto del Cliente con la valuta pattuita. Nel caso di assegni
postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai
sensi dell’art. 31 della legge assegni.
5. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura
di credito o di altra sovvenzione, ad ognuna delle parti è
sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto
quanto sia comunque dovuto.
In caso di apertura di un conto corrente denominato in
valuta diversa dall’euro, la clausola precisa che qualora
non sia possibile, per cause oggettive ed esterne alla
Banca, restituire i depositi al Correntista nella medesima
valuta, la Banca, al fine di adempiere all’obbligo
restitutorio, vi adempie attraverso meccanismi diversi,
mettendo a disposizione del Correntista, a di lui richiesta,
crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove la valuta
ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime.
co. 2 La Banca, che effettua sul conto del Correntista
operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla
chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è
stabilito dal contratto. Al momento della chiusura
periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle
commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di
legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse
modalità.
co 3 Quando avviene la chiusura definitiva del conto
corrente, sulla somma che costituisce il saldo
definitivo del conto si calcolano gli interessi nella
misura concordata nel contratto. Su questi interessi
cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.
Co. 4: Gli assegni pagati dalla Banca vengono
addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita
dal contratto. In caso di assegni postdatati, la valuta
applicata è quella della data di pagamento (articolo 31
legge assegni 2)
Co. 5: Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di
apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti
ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto
quanto sia dovuto.
2
Articolo 31 RD 21/12/1933 n. 1736 “ L’assegno Bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non
scritta. L’assegno Bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel
giorno di presentazione”.
3
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Art. 5
Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si
effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di
moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del
costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui
art. 124 della legge assegni 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 delle
condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, il
Cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni di cui
all’articolo 9 bis della legge 386/90 “nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni Bancari” presso l’ultimo
indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli intestatari.
3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di
assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è
responsabile delle conseguenze dannose che potessero
risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo
od illecito dei moduli stessi qualora abbia dato
comunicazione scritta alla Banca della predetta perdita e
sottrazione, ferma restando, anche anteriormente a tale
momento, la responsabilità della Banca nel pagamento
degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è
tenuta in ragione della propria condizione professionale.
4. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro, il
Cliente può emettere assegni, oltre che in euro, anche in
valuta estera; in questo caso, il Cliente si impegna a
sostituire l’indicazione “euro” apportata sul modulo, con
quella della valuta in cui emette l’assegno e ad apporre,
accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria
sottoscrizione e convalida delle modificazioni effettuate.
Gli assegni saranno addebitati in conto previa conversione
della valuta in euro al cambio corrente alla data di
esecuzione della disposizione rilevato sulla piazza di
Milano..
5. In caso di revoca della convenzione di assegno e
comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente,
i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago
Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano
detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi
le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non
provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa
pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data
anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo
stesso la Banca abbia notizia successivamente al
ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma
prima dell’addebito in conto
7.In caso di pluralità di conti o di disposizioni impartite
3
Co. 1 ASSEGNO BANCARIO: E’ un titolo di credito
pagabile "a vista" e non è un mezzo per concedere credito,
in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano
fondi disponibili sul conto. Si presenta come un bigliettomodulo già stampato che la Banca consegna al Correntista
raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).
Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di
non essere interdetto dall'emissione di assegni.
I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la
sua funzione di pagamento l’assegno deve contenere alcuni
dati.
I principali, già stampati sul modulo, sono: la
denominazione di assegno Bancario; il nome della Banca
presso la quale il traente ha il conto corrente e che
effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e
le coordinate Bancarie.
Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e
sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove
l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre ed in
lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome
del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma
del Correntista che ha titolo ad emettere l'assegno
(traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso
Correntista.
GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la
quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la
titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola
“non trasferibile”. In questo caso, infatti, l’assegno è
pagabile solo al beneficiario.
La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre
la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore
gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario
pone semplicemente la sua firma.
AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la
convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca
autorizza il Correntista all’emissione degli assegni,
impegnandosi a pagare, purché sul conto ci sia la
disponibilità, la somma indicata sull’assegno al
beneficiario o al successivo giratario, che lo presenta per
l'incasso.
L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin
dall’inizio, se la Banca non l’ha mai concessa (ad esempio,
assegno emesso su conto corrente di altro soggetto).
L’autorizzazione può venire meno su revoca della Banca a
causa del recesso dalla convenzione d’assegno o più in
generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno
emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento
in cui è presentato per il pagamento e non viene
Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.
507):"All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non
essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni.Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora
vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
4
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
tramite modalità telematiche, la Banca non è tenuta al
pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità
insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza
di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente,
salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del
conto sul quale esistano le relative disponibilità diano
istruzione specifiche a valere per la singola operazione,
disposte in un momento anteriore a quello della
presentazione del titolo.
(Banca Sella – Banca Sella Nord-Est) In caso di assegni
regolati con la procedura “check truncation” con esito
impagato per “mancanza fondi”, il cliente prende atto che
l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la
“revoca di sistema”, di cui alla l.386/90, sono evitate solo
dando prova del pagamento tardivo del titolo asi sensi e
per gli effetti dell’art. 81.386/90, comprensivo di oneri
accessori (penale pari al 10% dell’importo dell’assegno
interessi ed eventuali spese di protesto). A tal fine il
Cliente autorizza fin da ora la Banca, al verificarsi della
situazione su esposta all’addebito in conto corrente, nei
limiti di quanto previsto al comma precedente, degli oneri
accessori ai sensi e per gli effetti di cui all’art.81.383/90.
8. La Banca potrà offrire, tra i suoi servizi, particolari
tipologie di conto corrente senza che sia prevista la
convenzione di assegno.
“regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo
caso il Correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme
InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n.
507/1999. Da questo momento, il Cliente è interdetto
all’emissione di assegni, sia bancari sia postali, e deve
restituire immediatamente tutti i libretti in suo possesso e
nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova
autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi
dall’iscrizione nella CAI.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti,
costituisce reato punibile con la reclusione.
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, se
viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul
quale non c’è disponibilità, la Banca non è tenuta al
pagamento anche qualora il Correntista abbia disponibilità
sugli altri conti.
co. 2 L’articolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il
trattario, in caso di mancato pagamento di un assegno per
difetto di provvista, debba rendere edotto il traente delle
gravi
conseguenze
derivanti
dal
suo
illecito
comportamento e della possibilità di scongiurare tali
conseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A
tal fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, il
nominativo del traente sarà iscritto nell’archivio
informatico e che, da tale data, gli sarà revocata ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Con tale
comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla
scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia
effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in
possesso alle banche e agli uffici postali da cui li ha
ricevuti. La comunicazione va effettuata dalla Banca entro
il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del
titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente mediante
lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa la
data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare l’invio
del preavviso di revoca, l’art. 9 ter prescrive che all’atto
della stipula delle convenzioni di assegno, il Cliente elegga
domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo
9 bis, ponendo a carico del Cliente l’onere di comunicare
ogni eventuale variazione del domicilio eletto presentata
direttamente alla Banca.
Co. 3 Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura
gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli
vengono rubati o smarriti il Cliente, per evitare rischi deve
tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la
disponibilità fornendo alla Banca l’indicazione dei dati
identificativi degli assegni. La Banca, dopo tale
comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli
smarriti o rubati. Se sono stati rubati o smarriti assegni già
emessi dal Correntista, la Banca fornisce le informazioni
essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le
procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per
5
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.
DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente
contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.
SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e
successivamente smarrito o rubato si può chiedere il
sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un
avvocato).
AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un
assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la
clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda
completamente efficacia. Ciò avviene attraverso la
procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale
del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso
dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non
opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, consente al beneficiario di ottenerne il
pagamento.
Co. 6 EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il
Correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di
pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la
somma indicata sul titolo. Se l’importo dell’assegno supera
i 12.500 € l’assegno deve essere emesso inserendo la
clausola di limitata circolazione: “non trasferibile”. Tale
clausola consente l’incasso esclusivamente al beneficiario.
Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato e
firmato dal Correntista è bene che sia consegnato subito al
beneficiario: esso è infatti un titolo di credito
perfettamente valido.
PRESENTAZIONE: è il momento in cui il beneficiario
presenta l’assegno chiedendone il pagamento. Chi emette
un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci
siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno
stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché
l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca
presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni solo
in presenza di sufficiente disponibilità, salvo che ci sia un
affidamento.
ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato
sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del
Correntista che è beneficiario dell'assegno avviene
un’annotazione "a credito".
ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del Correntista
che ha emesso l’assegno avviene l'annotazione "a debito"
della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei
pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti
dal Correntista successivamente all'emissione dell'assegno,
non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità al
momento della presentazione la Banca non paga l'assegno
pur se è stato emesso in data precedente a quella dei
prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi
o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione
dell'assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo
addebito in conto, non pagherà l’assegno se tali operazioni
6
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.
Articolo 6
Addebito in conto di assegni o cambiali
Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto
assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti
firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non
conformi ai requisiti di cui all’Art 11 L.A.4 e dell’Art 8
L.C.5
Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto
assegni e cambiali da lui tratti e la banca stessa non è
tenuta, prima di dare corso al pagamento, ad identificare i
vari giratari che hanno sottoscritto il titolo sul retro, né a
verificare se le relative firme siano leggibili e complete.
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“Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la
sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale”.
5
“Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la
sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale”.
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CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Articolo 7
Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in
conto
Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a
tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di
qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari, versati dalla Clientela,
il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni
ricevuti prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di
cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore
sinistro.
Co. 1 BANCA NEGOZIATRICE:
è la Banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne
l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto
corrente.
BANCA TRATTARIA:
è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente
sul quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertanto
provvede al pagamento del titolo.
ASSEGNO CIRCOLARE:
viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto
determinato per somme delle quali la Banca ha già la
disponibilità.
VERSAMENTO DI ASSEGNI:
il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo
prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante
firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile")
può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di
curarne l’incasso.
Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento
potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse
siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando
ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui
l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto).
Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo
buon fine".
SALVO BUON FINE:
è una clausola che indica che il Correntista acquista la
disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato
effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine
di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il
rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più
lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano
cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e
delle quali i Clienti devono essere informati, anche
mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del
sistema informatico, calamità naturali, ecc....).
Co. 2 VALUTA: indica il giorno a partire dal quale
vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I
termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso
il rimando ai moduli allegati allo stesso).
Co. 3: La Banca può, volta per volta, consentire al
Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non
ancora disponibili. La Banca, prima che sia decorso il
termine della verifica del buon fine, può addebitare
l’importo precedentemente accreditato sul conto del
Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li
aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di
fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di
Articolo 8
Versamento in conto di assegni Bancari e circolari
1. L’importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato
con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel
caso di assegni Bancari tratti sulla stessa Succursale
accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - ed è
disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento
di sintesi e nel foglio informativo allegato al presente. La
Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di
cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca
medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari.
Di tale proroga la Banca da pronta notizia alla Clientela,
anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli,
moduli prestampati, ecc…)
2. La valuta applicata all’accreditamento determina
unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al
Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di
utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo
prima che siano decorsi i termini di cui al precedente
comma 1, ed ancorché sull’importo sia iniziata la
decorrenza degli interessi, ciò non comporterà
l’affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima
del decorso dei predetti termini, la Banca si riserva il
diritto di addebitare in conto in qualsiasi momento
l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in
caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi
quelli di cui all’art. 1829 cod. civ.6.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta
inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di
assegni Bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni
circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i
presupporti, di agire direttamente nei confronti del Cliente
per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
6
Art. 1829, cod. civ.:"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si
presume fatta con clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la
riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la
partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".
8
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto
di agire, oltre che nei confronti del Cliente, anche nei
confronti del debitore che non ha pagato.
Co. 4: Decorsi i termini per la disponibilità, la Banca
(trattaria nel caso di assegni Bancari) o emittente (nel
caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire
direttamente nei confronti del suo Cliente per il
rimborso, qualora le somme siano state pagate
indebitamente.
Articolo 9
Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e
documenti similari nonché accredito di disposizioni di
incasso commerciale (RiBa e RID)
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati
nell’articolo 8 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli
effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con
riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile
prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o
l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto
conoscenza la succursale accreditante.
2. Ai titoli suddetti si applicano i commi 2,3,4 del
precedente articolo 8 nonché la facoltà della Banca di
effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Tutto
ciò vale anche in tutti i casi di effetti, ricevute e documenti
similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon
fine. E’ pertanto facoltà della Banca permettere di volta in
volta il prelievo delle somme portate da tali titoli e/o
documenti prima che la stessa sia a conoscenza dell’esito.
3. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per
l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai
precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire
direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista
dall’art. 8 comma 4 - spetta alla Banca domiciliataria della
disposizione inoltrata per l’incasso.
Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri
ordini di pagamento diversi dall'assegno Bancario o
circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il
beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se
non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la
Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento
da parte del debitore.
TITOLO:
significa "titolo di credito", cioè documento
rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il
pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale,
tratta, vaglia cambiario, assegno Bancario, assegno
circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di
corrispondenza
Co. 3
RI.BA ("Ricevuta Bancaria"). E’ il nome di una procedura
rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua
banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le
trasmette alla banca del debitore (domiciliataria) che
avvisa il suo cliente ed al momento del pagamento gli
consegna la ricevuta bancaria.
RID (“Rapporti Interbancari Diretti"). Il debitore
conferisce alla sua banca (domiciliataria) un ordine
permanente di addebito sul suo conto di determinate
somme, con cadenze periodiche. Tali somme vengono
riconosciute sul conto del creditore dalla sua banca
(assuntrice). Anche in questo caso caso il termine di
disponibilità è fissato dal contratto (attraverso il rimando ai
moduli allegati).
Anche nel caso di disposizioni RiBa e RID affidate per
l’incasso, valgono le disposizioni dei precedenti commi. Il
diritto di agire nei confronti del proprio cliente previsto dal
comma 4 spetta alla banca domiciliataria della
disposizione inviata per l’incasso.
Co. 1 L’assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per
girata devono essere pagati dal traente al possessore che li
presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un
titolo emesso da un Correntista straniero occorre avere
alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi,
impongono al cedente di garantire il rimborso della somma
qualora, successivamente al pagamento, sorgano
contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure
Articolo 10.
Versamento in conto di assegni sull’estero.
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti
d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e
di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque
contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità
e la completezza di una qualunque girata apporta sugli
9
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è
tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice
richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa
pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal
trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e
prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale
scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se
sostitutivi del titolo di credito.
Articolo 11
Conto non movimentato
Banca Sella Sud Arditi Galati
1. Laddove la legge non disponga altrimenti, qualora il
conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e
presenti un saldo creditore non superiore a 250, o il
corrispondente controvalore per i conti correnti in divisa,
la Banca ha la facoltà di cessare di corrispondere gli
interessi, di addebitare le spese di gestione del conto
corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano
movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi
previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le
operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad
esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese)
ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Banca Sella – Banca Sella Nord-Est
Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un
anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro
250,00 , la banca può cessare di corrispondere gli interessi
e di addebitare le spese di gestione del conto.
Qualora, poi, il conto non registri movimenti da oltre un
anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro
2500,00 la banca può cessare d0inviare la comunicazione
periodica annuale ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 01
settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione.
3 Ai fini del comma precedente non si considerano
movimenti ancorchè compiuti nel corso dell’anno ivi
previsto, nelle disposizioni impartiti da terzi, né le
operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali , ad
esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese)
ovvero in forza di prescrizione di leggi o amministrativo
Articolo 12
Approvazione dell’estratto conto.
1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate
nell’estratto dello stesso. L’estratto conto è prodotto con
periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a
7
l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata).
Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera
che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il
titolo è tenuto a rimborsare la somma.
Co. 2: cfr art. 1 co. 2
Co. 1: Salvo quanto previsto dal comma successivo,
l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al
Correntista con le annotazioni dei movimenti di conto
dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine
perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, salvo
Art. 1713, cod. civ.:"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a
causa del mandato.La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere
per dolo o colpa grave".
10
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
produrlo almeno una volta all’anno. L’estratto conto è
redatto secondo gli schemi obbligatori della legge
Bancaria.
2. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile,
sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30
dalla data di chiusura, anche in adempimento degli
obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.7.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, trascorsi
60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto
senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo
specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro
approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli
elementi che hanno concorso a formare le risultanze del
conto.
4. In occasione della liquidazione delle competenze,
unitamente all’estratto conto, la Banca invia l’estratto
conto scalare.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo,
omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la
rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento
con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od
omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente
dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta
rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il
Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a
decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può
ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti
accreditamenti.
6. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 5, gli
eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla
Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi
dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di
esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che
l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorsi 15 giorni, l’operato della Banca si intenderà
approvato.
8. Gli estratti conto ottenuti per via telematica
costituiscono promemoria dell’attività stessa e non hanno
valore legale se non confermati da quelli emessi secondo le
disposizioni del presente articolo.
che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.
Co. 5: Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a
credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o
duplicazioni di partite, il Cliente o la Banca possono
ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di
ricevimento dell'estratto conto.
Co. 6 salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, quando il
correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per
suo conto, la banca deve dargli comunicazione
dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale
reclamo del correntista in relazione alle operazioni
eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato
dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il
termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere
mossa dal correntista.
11
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
v. art. 14 condizioni generali di contratto
Articolo 13
Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di
legge regolata nelle condizioni generali relative al rapporto
Banca - Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni
tratti o presentati con data posteriore alla ricezione, da
parte quest’ultimo, della comunicazione relativa alla
volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui,
per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta
meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non
liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 14 delle condizioni
generali relative al rapporto Banca Cliente, essa non è
tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la
provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore
al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione
relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei
limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel
conto.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è
tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il
pagamento degli assegni tratti con data anteriore
all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora
spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a
debito dei quali la compensazione medesima si è verificata
e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la
disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso di conti intestati a più persone.
Articolo 14
Addebito in conto per richieste di incasso utenze
1. Il Cliente può autorizzare la Banca a provvedere al
pagamento delle fatture periodiche relative ad una
determinata utenza, addebitando il conto indicato e le
relative spese alle condizioni previste per il servizio.
2. Sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche
mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca
delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo
utile, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo
successivo. Le fatture al cui pagamento provvederà
direttamente la Banca mediante addebito in conto saranno
soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca la
relativa richiesta dall’Azienda Fornitrice. Le fatture
continueranno ad essere inviate dall’Azienda fornitrice
all’utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate
con apposita dicitura e sovrastampa. E’ onere del Cliente
di verificare l’esistenza sulle fatture della sovrastampa
citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per
l’utente l’obbligo del pagamento nei termini di
Regolamento onde evitare l’applicazione dell’indennità di
mora e delle altre penalità previste.
3. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che la Banca
12
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
assume l’incarico del pagamento delle citate fatture, che la
Banca invierà direttamente all’utente, a condizione che, al
momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri
disponibilità sufficienti. In caso contrario l’incarico di
pagamento delle citate fatture, anche se già munite
dell’apposita dicitura e sovrastampa, si intenderà
automaticamente revocato con effetto immediato e
conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni
qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In
tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato
all’Azienda Fornitrice direttamente a cura dell’utente.
4. Il Cliente prende pure atto che ove intenda
eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura,
dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il
pagamento e che, da parte della Banca stessa, potrà essere
dato seguito al predetto avviso solo se quest’ultimo le
perverrà in tempo utile per poter provvedere in conformità.
5. In ogni caso, il Cliente riconosce rata e valida ogni
variazione dei codici di utenza eseguita d’ufficio dalla
Banca in relazione a cambi di numerazione disposti
dall’Azienda Fornitrice
Articolo 15
Recesso.
1. La Banca ed il Cliente potranno recedere dal contratto
e/o dalla relativa convenzione di assegno con le modalità
di cui all’art. 20 delle Condizioni generali relative al
rapporto Banca Cliente. Il recesso dal contratto provoca la
chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando
quanto disposto per l’apertura di apertura di credito o di
sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il
diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto
sia comunque dovuto.
2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente,
essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare
gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il
recesso è divenuto operante con la comunicazione di
recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca, fatta
secondo le modalità di cui all’art. 20 delle condizioni
generali relative al rapporto Banca Cliente, riguardi
soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a
pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui
il recesso è divenuto operante ai sensi del comma 1. Resta
salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione
ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o
modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente,
la Banca, fermo restando quanto disposto al comma
precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a
pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il
recesso è divenuto operante con la comunicazione di
recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la
revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la
Co. 1 La facoltà di recedere dal contratto di conto
corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata
sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto
significa chiusura del conto e pagamento di quanto
dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione
preventiva e scritta all'altra parte: il termine del
preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla
convenzione d'assegno non implica necessariamente
recesso dal contratto di conto corrente.
Co. 2 Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa
comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli
ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il
termine di preavviso, il recesso è operante.
Co. 3 Se il correntista ha chiuso il conto, dandone
previa comunicazione alla banca, questa non deve
eseguire gli ordini di pagamento, pur se disposti con
data precedente, ricevuti successivamente alla data in
cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è
operante.
Co. 4 in deroga ai commi 1 e 3 del presente articolo, è
possibile per il correntista comunicare, per iscritto alla
banca, un termine di preavviso maggiore. In questo
caso potrà indicare alla banca stessa gli ordini che
devono essere onorati, purchè disposti in data
precedente a quella in cui il recesso è divenuto
operante.
13
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data
anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma
del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di
recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del
recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore
di quello indicato all’art. 20 delle Condizioni generali
relative al rapporto Banca Cliente, ovvero indicare alla
stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati,
purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui
il recesso medesimo è divenuto operante.
L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di
cui al presente e ai precedenti commi vengono effettuati
dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
Articolo 16
Documentazione cifrata/numerata di conto corrente
Nel caso di esplicita richiesta da parte del Cliente, il
presente deposito di conto corrente, pur rimanendo a tutti
gli effetti nominativo, sarà sotto la responsabilità
contraddistinto sull’estratto conto e sulla corrispondenza, a
fini di segretezza, solo da un numero assegnato dalla
Banca con omissione dell’intestazione. L’invio della
corrispondenza e degli estratti conto saranno effettuati
inviate all’indirizzo comunicato dal Cliente.
Articolo 17
Assicurazione infortuni
Il Cliente dichiara di essere al corrente che la Banca ha
stipulato, per conto della Clientela, un’assicurazione
infortuni a fronte della quale le persone fisiche e ditte
individuali titolari di conti correnti, libretti di deposito a
risparmio nominativi (non contemplato per Banca Sella
Sud Arditi Galati) e conti titoli (non contemplato per
Banca Sella Sud Arditi Galati) in euro presso la Banca
sono assicurate in caso di infortunio che abbia come
conseguenza il decesso o l’invalidità permanente del
titolare nella percentuale indicata.
Egli presta il proprio consenso al contratto assicurativo dei
cui contenuti e delle cui limitazioni si dichiara edotto a
norma del 2° comma dell’art.1919 Cod.Civ. 8 ed autorizza
la Banca ad addebitare un conto il relativo premio.
Norme che regolano l’affidamento in c/c
APERTURA DI CREDITO : l’apertura di credito è un
Articolo 1
contratto Bancario tipico, disciplinato dagli articoli 18429 e
Apertura di credito.
8
Articolo 1919 c.c “L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla
conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto”
9
Articolo 1842 c.c. “L’apertura di credito Bancario è il contratto con il quale la Banca si osi obbliga a tenere a
disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
14
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma
messagli a disposizione e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità.
2. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente
è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto
da lui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse
ed ogni altro accessorio, anche senza un’espressa richiesta
delle Banca.
(Banca Sella Sud Arditi Galati)
3. I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarranno
automaticamente annullati. La Banca si riserva, caso per
caso, di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per un
periodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non
sia pervenuta rinuncia degli interessati espressa a mezzo di
lettera raccomandata.
(Banca Sella – Banca Sella Nord – Est)
3. La Banca si riserva di annullare i fidi non utilizzati per
90 (novanta) giorni consecutivi, dandone comunicazione al
Cliente, sempre che alla stessa non sia pervenuta rinuncia
degli interessati espressa con lettera raccomandata.
Articolo 2
Maturazione degli interessi
Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati
nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di
quanto disposto dall’art. 4 delle “Condizioni Generali che
regolano il Conto Corrente”.
segg.ti del codice civile, con il quale la Banca è tenuta a
mettere a disposizione del Correntista una certa somma di
denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo
indeterminato, con diritto del Correntista di ritirare o
meno, in tutto o in parte, le somme poste a sua
disposizione, e di procedere successivamente con piena
libertà a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre
nei limiti di quanto la Banca gli ha accordato.
L’obbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il
oro utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicché i
versamenti del Correntista nel conto non hanno natura di
restituzione, ma si limitano a ripristinare la disponibilità
originaria.
Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si
estinguono volta a volta, con la restituzione delle somme
utilizzate e rimangono, fin quando il rapporto non sia
estinto, ad assistere il credito della Banca anche per
successivi prelievi.
LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se l’apertura di
credito è a tempo determinato, il contratto si scioglie alla
scadenza del termine. Non è previsto che si debba dare
alcun preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista è
tenuto alla immediata restituzione delle somme utilizzate,
anche senza una espressa richiesta della Banca. Allo
scioglimento del rapporto, per qualunque motivo avvenga,
consegue la immediata sospensione della utilizzazione del
credito.
Articolo 1843 c.c. “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di
uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i
versamenti si eseguono presso la sede della Banca dove è costituito il rapporto.
Articolo 1844 c.c. “Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della
fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene
insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non
ottempera alla richiesta, la Banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere
dal contratto”.
Articolo 1845 c.c. “Salvo patto contrario, la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se
non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un
termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito è a
tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal
contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni.
15
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Articolo 3
Recesso
1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento,
anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla
o di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto
dovuto sarà data al Cliente, con lettera raccomandata e con
un preavviso non inferiore a 5 giorni.
2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai
sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., la Banca ha
la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo
indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto
immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero
con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di
credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di
recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato
l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe
le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al
Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni a
decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione.
3. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di
chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto
dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere
immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca
ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione del recesso non comportano il ripristino
dell’apertura di credito neppure per l’importo delle
disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre
il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di
tale limite.
6. In caso di recesso così come previsto al comma 1,
saranno computati a debito del conto gli importi degli
assegni, effetti, titoli e/o altri documenti a suo tempo
accreditati in conto e dei quali sia ancora ignoto l’esito. Gli
assegni, effetti, titoli e/o documenti saranno comunque
trattenuti dalla Banca per l’esercizio delle azioni verso gli
eventuali coobbligati e riconsegnati al Cliente dopo che
questi avrà rimborsato alla Banca l’importo di tali titoli e
ogni altro suo debito.
7. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per
il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o
sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto
qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
IL RECESSO: E’ necessario operare una distinzione tra
apertura di credito a termine da quella a tempo
indeterminato. Se il rapporto è a tempo indeterminato, la
Banca può recedere in qualsiasi momento. Il recesso può
essere esercitato anche dalla apertura di credito a termine,
ma se il Correntista è un consumatore la Banca può
recedere senza preavviso solo in presenza di una giusta
causa. Il Correntista avrà cinque giorni di tempo per il
pagamento di quanto dovuto.
Articolo 4
Recesso, compensazione e pagamento di assegni.
1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della
Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i
fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali
non sia decorso il termine di presentazione.
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CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione
per crediti prevista dalle condizioni generali di contratto
s’intende operata al momento stesso della ricezione della
comunicazione di recesso da parte del Cliente.
3. Le disposizioni di cui all’art. 15 delle “Condizioni
Generali che regolano il Conto Corrente” si applicano
anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Articolo 5
Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione
di titoli o ricevute
1. Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia
subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon
fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli
similari, nonché di effetti, ricevute Bancarie o documenti
similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare, ed
eventualmente respingere, quei titoli o documenti che a
suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento.
dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al
Cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di
credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e
4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano
ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha
facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare
utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e
documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al
recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative
somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero
portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
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