Gentile Cliente
<<Intestazione>>, <<Intestazione>>
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<<C.A.P. di spedizione>> <<Località di spedizione>><<Provincia di
spedizione>>
Gentile Cliente,
ti ringraziamo per avere scelto il nostro conto corrente ContoForte Conto Cash.
Per attivarlo dovrai eseguire queste semplici operazioni:
1. CONTROLLA I DATI INSERITI
Verifica che i dati inseriti nella Proposta di apertura siano corretti, in caso di errori contattaci immediatamente
al numero verde sotto indicato.
2. ATTENDI PER POSTA RACCOMANDATA IL CONTRATTO
NON stampare e spedire il contratto. Te lo inviamo noi a mezzo posta raccomandata A/R.
3. FIRMA NEGLI APPOSITI SPAZI
Firma una copia del contratto, del consenso alla privacy, del questionario antiriciclaggio e l’autocertificazione
FATCA che riceverai in tutti gli spazi previsti; se il conto è cointestato dovranno firmare entrambi i titolari.
4. FOTOCOPIA I DOCUMENTI PERSONALI
Fai una fotocopia del documento di identità indicato nella richiesta di apertura e del codice fiscale (o tessera
sanitaria) di tutti i titolari del conto corrente.
5. INVIA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
Inserisci in una busta:
 la copia della documentazione firmata;
 le fotocopie dei documenti di identità e del codice fiscale.
e inviala a:
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI V.G. S.P.A.
ContoForte.it
Via Aquileia, 1 – 33100 UDINE (UD)
6. DISPONI IL PRIMO BONIFICO
Effettua un bonifico dal conto corrente che hai indicato nella richiesta di apertura utilizzando la causale che
troverai nel modulo precompilato allegato al presente contratto.
Quando riceveremo la documentazione ed il primo bonifico e ne verificheremo la regolarità e completezza ti invieremo i
codici per accedere all’area riservata del tuo conto corrente. Potrai seguire in ogni momento lo stato di avanzamento
della tua pratica.
Per assistenza o per qualsiasi informazione puoi chiamarci al Numero verde 800.373.717, disponibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, oppure inviarci una e-mail all’indirizzo [email protected].
Cordiali saluti.
ContoForte.it
Banca Mediocredito del Friuli V.G. S.p.A.
FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA
Via Aquileia, 1 – 33100 Udine
Tel.: 0432 245511 - Fax: 0432 508015
Email: [email protected] - Sito internet: www.mediocredito.fvg.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00269390308
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 10640.1 - Cod. ABI 10640
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, ai sensi della normativa vigente, è abilitata ad offrire
tutti i servizi e prodotti bancari tipici e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
CHE COS'È IL CONTO CORRENTE
IL CONTO CORRENTE IN GENERALE
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi
e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto
corrente sono di solito collegati altri servizi quali bonifici, presentazione di portafoglio commerciale salvo buon fine,
fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al
sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una
copertura fino a 100.000,00 euro.
Tra i rischi vanno tenuti presente anche quelli relativi alla variazione sfavorevole delle condizioni economiche sia
relativamente alla remunerazione della disponibilità, sia per quanto riguarda gli oneri e interessi sui fidi concessi.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,
presso tutte le filiali della banca, sul sito www.contoforte.it e sul sito della banca www.mediocredito.fvg.it .
IL CONTO CORRENTE ONLINE
Il Conto Corrente Online è un conto corrente che consente di gestire la propria operatività quotidiana a distanza. E’
rivolto alle persone fisiche “consumatori” che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni, residenti in Italia e che utilizzeranno il conto corrente
per esigenze personali o familiari. Può essere intestato ad una o ad un massimo di due persone, in quest’ultimo caso
l’operatività è a firme disgiunte.
E’ permesso accedere al conto corrente ed effettuare le operazioni, dalla propria area riservata, tramite la rete Internet;
non è possibile effettuare operazioni allo sportello.
Sono inclusi nel canone annuo: l’Internet Banking (InBank), il dispositivo di sicurezza “Token” e la carta di debito valida
sui circuiti Bancomat/Pagobancomat/Cirrus Maestro. Il servizio di Internet Banking permette di consultare in tempo
reale il saldo disponibile del proprio conto corrente, fare bonifici, ricariche telefoniche, pagare imposte e tasse, ricevere
le comunicazioni periodiche in forma elettronica.
Per accedere all’area riservata del proprio conto corrente online la Banca assegna al cliente il codice cliente, la
password ed il dispositivo di sicurezza “Token”. Il “Token” è un dispositivo di sicurezza in grado di generare codici
numerici variabili ogni 60 secondi. In aggiunta ai dispositivi di sicurezza è possibile attivare il servizio di Alert via SMS
in modo da essere sempre avvisati sull’operatività disposta, conoscere la disponibilità del conto oppure ottenere
informazioni relative al rapporto.
La carta di debito consente di effettuare i pagamenti presso gli esercizi commerciali e di prelevare, in piena autonomia,
denaro contante presso gli sportelli automatici (ATM), sia in Italia che all’estero.
Tra i principali rischi da tenere in considerazione, si segnalano:
-
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
-
l’uso indebito e fraudolento da parte di terzi, a seguito di smarrimento o sottrazione, della password e del
codice di accesso al servizio di Internet Banking (InBank). E’ possibile prevenire tale rischio tramite l’utilizzo
del dispositivo di sicurezza denominato “Token” e del servizio di alert via SMS;
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
-
l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta di debito e del P.I.N., con conseguente possibilità di utilizzo
da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e
nel mantenimento della segretezza dei codici. Nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a
richiedere immediatamente il blocco della Carta;
-
l'interruzione o sospensione dei servizi, con conseguente ritardo o mancata esecuzione delle operazioni, per
motivi tecnici o di forza maggiore (o comunque per cause non imputabili alla banca) od, in generale, per
malfunzionamenti del sistema dei pagamenti.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
SPORTELLO
ONLINE
Giovani (164 operazioni annue)
Non applicabile – Conto on line
€
0,00
Famiglie operatività
operazioni annue)
bassa
(201
Non applicabile – Conto on line
€
0,00
Famiglie operatività
operazioni annue)
media
(227
Non applicabile – Conto on line
€
12,36
Famiglie
operatività
operazioni annue)
alta
(252
Non applicabile – Conto on line
€
12,36
Pensionati operatività bassa (124
operazioni annue)
Non applicabile – Conto on line
€
0,00
Pensionati operatività media (188
operazioni annue)
Non applicabile – Conto on line
€
12,36
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo, gli eventuali interessi attivi e /o passivi maturati sul conto e le
spese per l’apertura del conto. L'imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a 34,20 euro. Se il cliente è persona
fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti di conto corrente con giacenza media inferiore a 5.000,00 euro.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi, di conti
correnti privi di fido. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della
generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a
convenzioni.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it .
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Servizio attualmente non disponibile.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre
condizioni economiche”.
VOCI DI COSTO
Spese per l'apertura del conto
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
Non previste
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
SPESE FISSE
Gestione Liquidità
Canone annuo
€
0,00
TIPO SCAGLIONI Giacenza media (no u.m.)
Numero di operazioni incluse nel canone annuo
Illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze
€
(€
0,00
0,00 Trimestrali)
Servizi di pagamento
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale €
circuiti Bancomat-Pagobancomat/Cirrus-Maestro
0,00
Canone annuo carta di credito
Servizio non previsto
Canone annuo carta multifunzione
Servizio non previsto
Home banking
Canone annuo per internet banking
€
(€
0,00
0,00 Mensili)
Canone annuo per phone banking
Servizio non previsto
SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Registrazione operazioni non incluse nel canone (si €
aggiunge al costo dell'operazione)
0,00
€
0,00
Commissioni per prelievi su sportelli ATM in Italia
€
0,00
Commissioni per prelievi su sportelli ATM esteri
€
2,00
Bonifici verso Italia e UE con addebito in c/c - online
€
0,00
Domiciliazione SDD
€
0,00
Invio estratto conto on-line
Servizi di pagamento
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori
0,75%
T.A.E.: 0,75211%
Tasso creditore annuo nominale
FIDI E SCONFINAMENTI
Fidi
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto
(fido ordinario)
Commissioni
Servizio non previsto
Altre spese
Servizio non previsto
Sconfinamenti extra-fido ordinario
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Servizio non previsto
Commissioni
Servizio non previsto
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
Altre spese
Servizio non previsto
Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
10%
T.A.E.: 10,38128%
Commissioni
€
20,00
Altre spese
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
TRIMESTRALE
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi
ANNO CIVILE
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE
Contanti/assegni circolari stessa banca
Servizio non previsto
Assegni bancari stessa filiale
Servizio non previsto
Assegni bancari altra filiale
Servizio non previsto
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia
Servizio non previsto
Assegni bancari altri istituti
Servizio non previsto
Vaglia e assegni postali
Servizio non previsto
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo agli
sconfinamenti in assenza di fido, assimilabile alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere
consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocredito.fvg.it .
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
Spese tenuta conto
E/C - produzione
€
0,00
Scalare - produzione
€
0,00
E/C - spedizione
POSTA: €
2,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Scalare - spedizione
POSTA: €
2,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Spese di chiusura conto
Remunerazione giacenze
Tasso creditore annuo nominale
0,75%
T.A.E.: 0,75211%
Altro
Imposta di bollo per produzione estratto conto
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
€ 34,20 su base annua, ove prevista e salvo modifiche di
legge.
L’imposta non è dovuta per gli estratti di conto corrente
con giacenza media inferiore a 5.000,00 €.
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
SERVIZI DI PAGAMENTO
CARTA DI DEBITO NAZIONALE/INTERNAZIONALE
Spese per blocco/sblocco carta
€
0,00
Emissione
€
0,00
Rinnovo
€
0,00
Commissioni per prelievi su sportelli ATM in Italia
€
0,00
Commissioni per utilizzo POS in Italia
€
0,00
Commissioni per prelievi su sportelli ATM esteri
€
2,00
Commissioni per utilizzo POS esteri
€
2,00
Massimale unico - Giornaliero
€
3.000,00
Massimale unico - Mensile
€
3.000,00
Prelievo da ATM Italia - Giornaliero
€
500,00
Prelievo da ATM Italia - Mensile
€
1.500,00
Prelievo da ATM Estero - Giornaliero
€
500,00
Prelievo da ATM Estero - Mensile
€
1.500,00
Pagamento su POS Italia - Giornaliero
€
1.500,00
Pagamento su POS Italia - Mensile
€
1.500,00
Pagamento su POS Estero - Giornaliero
€
1.500,00
Pagamento su POS Estero - Mensile
€
1.500,00
Limiti di utilizzo - Massimali
ASSEGNI
Spese
Servizio non previsto
UTENZE
Domiciliazione utenze tramite Sepa Direct Debit (SDD)
€
0,00
Commissioni per pagamento RI.BA
€
0,00
Commissioni per pagamento MAV
€
0,00
Commissioni per pagamento RAV
€
0,00
Commissioni per pagamento BOLLETTINO FRECCIA
€
0,00
Commissioni per pagamento CANONE RAI
€
1,00
Commissioni per pagamento BOLLO ACI
€
1,87
RICARICHE €
0,00
€
2,50
€
0,00
€
0,00
Bonifici in uscita: spese fisse
€
0,00
Bonifici in uscita: commissioni di servizio
0,15%
Incassi: spese fisse
€
Commissioni
per
TELEFONICHE E VARIE
pagamento
Commissioni per pagamento BOLLETTINO POSTALE
PAGAMENTI RICORRENTI
Bonifici Italia ricorrenti con addebito in c/c
BONIFICI SCT
Bonifici con addebito in c/c
BONIFICI ESTERI
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
0,00
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
Incassi: commissioni di servizio
0%
Tasso di cambio
Tasso di cambio ufficiale della giornata precedente
l'esecuzione dell'operazione
Bonifico con
dell'ordinante)
tipologia
spese
"OUR"
(a
carico Spese reclamate dalle banche estere e/o corrispondenti
con un minimo di € 30,00
NOTE:
BONIFICI SCT: sono da intendersi i bonifici Italia e quelli transfrontalieri in ambito UE in Euro (EUR), Corone Svedesi (SEK), Lei
Rumeni (RON) ed i bonifici disposti verso i paesi aderenti alla SEPA.
BONIFICI ESTERI: sono da intendersi i bonifici transfrontalieri in ambito UE o disposti verso paesi aderenti alla SEPA denominati in
valute diverse da EUR, SEK e RON e quelli disposti verso paesi non aderenti alla SEPA in qualsiasi valuta.
Paesi Area UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
In corsivo i paesi che utilizzano l’Euro come moneta.
Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Paesi aderenti alla SEPA: Paesi Area UE, Paesi dello Spazio Economico Europeo, Principato di Monaco, Svizzera.
I bonifici SEPA sono denominati esclusivamente in Euro.
Per i bonifici disposti con opzione per le spese:
OUR: le commissioni, anche quelle del beneficiario, sono a completo carico dell’ordinante. La banca non è tenuta a fornire
al cliente informazioni preventive su spese e commissioni applicabili da altri soggetti che intervengono nell’esecuzione del
bonifico;
BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commissioni di pertinenza anche della banca ordinante ed
(eventualmente) intermediaria;
SHA: le commissioni della banca dell’ordinante sono a carico di quest’ultimo mentre sono a carico del beneficiario le
commissioni della sua banca e dell’eventuale intermediaria. E’ l’opzione adottata obbligatoriamente per i bonifici
transfrontalieri, per quelli SEPA e per gli esteri, in divisa diversa dall’Euro, qualora il cliente non indichi espressamente un
regime di spese diverso.
Spese reclamate da terzi: in caso di bonifico per il quale risulti impossibile il trattamento automatizzato (STP – Straight Through
Processing) poiché, ad esempio, incompleto di IBAN e/o BIC o relativamente al quale è richiesto dal cliente un intervento manuale in
caso di bonifici eseguiti nell’ambito di accordi specifici con banche corrispondenti estere potranno essere reclamate da terzi spese
per l’effettuazione “manuale” del bonifico; tali spese, non sempre conosciute dalla banca all’atto dell’esecuzione del bonifico, saranno
oggetto di recupero integrale a parte nella misura massima di Euro 50,00.
ALTRO
Virtual Banking
Canone servizio
€
(€
0,00
0,00 Mensili)
Spesa emissione token
€
0,00
Spesa per sostituzione o mancata restituzione token
€
10,00
Canone servizi di pagamento Pagolight (ricariche €
telefoniche, bollettini bancari, ecc.) / MENSILE
0,00
Canone servizi SMS / MENSILE
€
0,00
Costo SMS inviato dal cliente
Costo di addebito del proprio operatore telefonico
Pagolight e InfoSMS
VALUTE E TEMPI DI ESECUZIONE
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
BONIFICI IN USCITA
Tipo Bonifico
Bonifici Italia e transfrontalieri in ambito UE in Euro
(EUR), Corone svedesi (SEK), Lei rumeni (RON)
Bonifici transfrontalieri in ambito UE in valute di paesi
aderenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo
diverse da Euro, Corone svedesi, Lei rumeni
Bonifici SEPA
Bonifici estero
Data valuta di addebito
Giornata operativa di esecuzione
BONIFICI IN ENTRATA
Tipo Bonifico
Bonifici Italia e transfrontalieri in ambito UE in Euro
(EUR), Corone svedesi (SEK), Lei rumeni (RON)
Bonifici transfrontalieri in ambito UE in valute di paesi
aderenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo
diverse da Euro, Corone svedesi, Lei rumeni
Bonifici SEPA
Bonifico estero in divisa diversa dall’euro
Altri bonifici estero in euro
Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul
conto della banca (data di regolamento)
2 giorni dalla data di negoziazione della divisa
(calendario Forex)
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul
conto della banca (data di regolamento)
2 giorni dalla data di negoziazione della divisa
(calendario Forex)
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul
conto della banca (data di regolamento)
BONIFICI IN USCITA
Tipo Bonifico
Bonifici Italia e transfrontalieri in ambito
UE in Euro (EUR), Corone svedesi
(SEK), Lei rumeni (RON)
Bonifici transfrontalieri in ambito UE in
valute di paesi aderenti alla UE o allo
Spazio Economico Europeo diverse da
Euro, Corone svedesi, Lei rumeni
Modalità
Internet Banking InBank
Giorno di accredito della
Banca del beneficiario
Massimo
1
giornata/e
operativa/e successiva/e alla
data di ricezione dell’ordine
Internet Banking InBank
Massimo
1
giornata/e
operativa/e successiva/e alla
data di ricezione dell’ordine
Internet Banking InBank
Massimo
1
giornata/e
operativa/e successiva/e alla
data di ricezione dell’ordine
Massimo
3
giornata/e
operativa/e successiva/e alla
data di ricezione dell’ordine
Bonifici SEPA
Internet Banking InBank
Bonifici estero
INCASSI COMMERCIALI
RID PASSIVI/SDD
Addebito RID/SDD
Tempi di esecuzione
Giornata operativa di addebito
Data scadenza
Ri.Ba PASSIVE
Addebito Ri.Ba
Tempi di esecuzione
Giornata operativa di addebito
Data scadenza
M.AV./Bollettini bancari “Freccia” PASSIVI
Addebito MAV/Bollettini bancari “Freccia”
Tempi di esecuzione
R.AV. PASSIVI
Addebito MAV/Bollettini bancari “Freccia”
Tempi di esecuzione
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
Giornata operativa di addebito
Massimo 1 giornata lavorativa successiva alla data di
ricezione dell’ordine
Giornata operativa di addebito
Massimo 1 giornata lavorativa successiva alla data di
ricezione dell’ordine
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO
BONIFICI IN USCITA
L’ordine di pagamento ricevuto oltre il limite
temporale giornaliero si intende ricevuto la
giornata operativa successiva.
Limite temporale giornaliero (cd. cut off):

le ore 14.00 per il servizio di Internet Banking InBank
Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:

alle ore 12.00 per il servizio di Internet Banking InBank
ALTRO
Per informativa mensile relativa ad ogni operazione di
pagamento
Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per
legge
Comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine
(rifiuto) per giustificato motivo
Per revoca dell'ordine di pagamento RID/SDD entro la
fine della giornata operativa precedente il giorno
concordato per l'addebito dei fondi
Recupero fondi in caso di inesatta esecuzione
dell'operazione di pagamento a fronte di un identificativo
unico (IBAN) inesatto
€
0,00
€
0,00
€
10,00
€
5,00
€
10,00
Capitalizzazione dare
TRIMESTRALE
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente e la banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, senza penalità e senza
spese di chiusura, mediante comunicazione scritta da darsi:
in caso di recesso della banca con preavviso minimo di 15 giorni essendo la clientela non consumatore; i
clienti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. Nr. 11/2010 sono equiparati ai
consumatori e pertanto il preavviso minimo è di due mesi;
in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 5 giorni.
Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone
pronta comunicazione scritta all’altra.
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall’apertura di credito concessa, ancorché a tempo
determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.
Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di un giorno dalla data in cui riceve la
comunicazione di recesso o di riduzione dell’affidamento; in quest’ultimo caso il Cliente non può più utilizzare l’importo
eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione. La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al
Cliente trasformare l’affidamento da tempo indeterminato a tempo determinato, stabilendo la data di scadenza
dell’affidamento che non può essere fissata prima che siano decorsi due mesi dalla data di ricezione della
comunicazione.
Eventuali utilizzi consentiti dopo la comunicazione di recesso, riduzione, rinuncia o sospensione non comportano il
ripristino dell’affidamento o della parte eccedente.
Il Cliente può, in ogni momento e con comunicazione scritta alla Banca:
recedere dall’affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto;
rinunciare a una parte dell’affidamento contro pagamento dell’importo eventualmente utilizzato in eccedenza
rispetto al nuovo limite di importo dell’affidamento.
Il recesso e la rinuncia sono efficaci dalla data in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente.
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna
delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto. La banca procede al saldo di chiusura del conto non appena
disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Udine, via Aquileia, n.1 – CAP - 33100), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia
bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida
Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di
Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso la Banca e sul sito internet della Banca.
LEGENDA
Bancomat
Beneficiario
Bollettino bancario “Freccia”
Canone annuo
Capitalizzazione degli interessi
Carta di debito
Circolarità
Codice B.I.C. (Bank Identifier
Code)
Codice IBAN (International Bank
Account Number)
Disponibilità somme versate
Giornata operativa
Identificativo unico
Internet banking (INBank)
M.AV (Mediante Avviso)
Operazione di pagamento
E’ il circuito italiano per mezzo del quale i clienti delle banche consorziate
possono prelevare contante tramite gli sportelli ATM.
La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto
dell’operazione di pagamento.
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un
modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per
effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.
Spese fisse per la gestione del conto.
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo
e producono a loro volta interessi.
Strumento che consente il prelievo in contante, in presenza di fondi disponibili
sul conto corrente, presso sportelli automatici (ATM) oppure di effettuare
pagamenti presso esercenti convenzionati mediante l’utilizzo di particolari
dispositivi elettronici (POS), sia in Italia che all’estero
Indica la possibilità di effettuare operazioni di prelievo presso sportelli ATM di
altre banche che aderiscono al circuito Bancomat.
SI tratta di un codice alfabetico o alfanumerico che contraddistingue in modo
univoco un’Istituzione Finanziaria sulla rete SWIFT (il network utilizzato dalle
Istituzioni Finanziarie per scambiarsi dati in modalità sicura).
E’ il numero internazionale che identifica ciascun conto bancario. E’ composto
da una serie di numeri e lettere che identificano in maniera standard il Paese
in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il numero di conto corrente.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può
utilizzare le somme versate.
Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto
è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire alla
propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di
pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una operazione di
pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l’identificativo unico identifica
solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del beneficiario.
Servizio che permette al cliente di operare con la Banca, a distanza, tramite la
rete Internet.
E’ un servizio di incasso elettronico che si concretizza in un ordine di
pagamento che il contribuente fornisce alla sua banca a fronte di un avviso di
scadenza ricevuto direttamente dalla banca del creditore.
L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire
o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/05/2015
(ZF/000000411)
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FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
pagatore e beneficiario.
Ordine di pagamento ripetitivo disposto dal cliente a mezzo bonifico a favore
di un altro soggetto.
Pagatore
La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul
quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un
conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di
pagamento.
Pagobancomat
E’ il circuito italiano per mezzo del quale i clienti delle banche consorziate
possono disporre pagamenti di merci e servizi tramite dispositivi elettronici
(POS).
R.AV
(Riscossioni
mediante E’ un servizio di incasso elettronico che si concretizza in un ordine di
avviso)
pagamento che il contribuente fornisce alla sua banca a fronte di un avviso di
scadenza ricevuto direttamente dalla società concessionaria delle riscossioni
esattoriali.
Saldo disponibile
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un
fido
ordine di pagamento senza avere sul conto corrente la disponibilità.
SDD
L’addebito SDD (Sepa Direct Debt) è un servizio di incasso basato sulla
sottoscrizione da parte del debitore di un’autorizzazione a prelevare i fondi
direttamente dal proprio conto.
SEPA
Acronimo di Single Euro Payment Area (area unica dei pagamenti in Euro)
istituita con lo scopo di standardizzare i sistemi ed i mezzi d pagamento
europei.
STP
(Straight
Through Insieme di regole che consentono il trattamento completamente
Processing)
automatizzato del bonifico.
Tasso creditore annuo
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
nominale
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto
delle ritenute fiscali.
Ordine di bonifico permanente
Tasso debitore annuo
nominale
Tasso Effettivo
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Tasso soglia
Tempi massimi di esecuzione
Token
Valute sui prelievi
Valute sui versamenti
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di
fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
periodicità - se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà
e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di
una percentuale pari a 1/4 del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali
(così come attualmente previsto dall’art. 2 c. 4 della legge n. 108/96). Le
misure del TEGM e del “Tasso limite” (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato
periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Numero di giorni lavorativi necessari per l’esecuzione complessiva di
un’operazione di bonifico, vale a dire per la messa a disposizione dei fondi.
E’ lo strumento elettronico che permette di generare, a cadenze prestabilite,
delle password c.d. “usa e getta” che vengono richieste al momento di
accesso all’area riservata.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla
quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche
essere precedente alla data del prelievo.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla
quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
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Richiesta di apertura di Conto
Corrente e Servizi collegati
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Aquileia, 1 – 33100 Udine
Tel.: 0432 245511 - Fax: 0432 508015
Email: [email protected] - Sito internet:
www.mediocredito.fvg.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00269390308
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 10640.1 - Cod. ABI 10640
Conto n.
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
1° INTESTATARIO
Cognome e nome
Sesso (M/F)
Tipo documento di identità
Numero documento
Luogo di rilascio
Data del rilascio
Indirizzo e numero civico
Provincia
CAP
Paese
Codice fiscale
Titolo di studio
Professione
Cellulare
Data di nascita
Località
Telefono
Luogo di nascita
Email
Provincia
Paese
2° INTESTATARIO
Cognome e nome
Sesso (M/F)
Tipo documento di identità
Numero documento
Luogo di rilascio
Data del rilascio
Indirizzo e numero civico
Provincia
CAP
Paese
Codice fiscale
Titolo di studio
Professione
Cellulare
Data di nascita
Località
Telefono
Luogo di nascita
Email
Provincia
Paese
Con la presente, il/i sottoscritto/i, i cui dati identificativi sono sopra riportati (il “Cliente”), chiede l’attivazione di un conto corrente e dei
servizi collegati di seguito indicati e, a tal fine:
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 1 di 15
.





dichiara che Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (la “Banca”) in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente
modulo di adesione (il “Modulo di Adesione”), gli ha:
a. messo a disposizione nell'apposita sezione del proprio sito internet http://www.mediocredito.fvg.it/trasparenza-bancaria/
il documento generale denominato "Principali diritti del cliente", le Guide Pratiche "Il Conto Corrente in parole semplici" e
"Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti” e il Foglio Informativo del Conto <<Codice
rapporto>>, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio,
nonché sulle relative condizioni economiche;
b. consegnato gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il presente Modulo di Adesione
comprensivo del Foglio Informativo, riportato quale frontespizio per farne parte integrante, nonché l’Informativa dovuta ai
sensi della legge in materia di protezione dei dati personali;
conferma le informazioni fornite in merito all’attività svolta (“professione”) e prende atto che, in base alle informazioni fornite, è
stato classificato come “consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta) e che la Banca è tenuta a cambiare la classificazione assegnata, qualora ne
ricorrano i presupposti, solo a seguito di esplicita richiesta del Cliente;
dichiara che la propria sottoscrizione autografa, apposta quale firma in calce al presente Modulo di Adesione, rappresenta lo
specimen della firma depositata per l’esecuzione di ogni operazione a valere sul conto corrente;
prende atto che in caso di rapporto cointestato a più persone, le operazioni saranno eseguite a firme disgiunte;
si dichiara consapevole:
a. di avere diritto di recedere dal contratto – senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo – entro il termine di
quattordici giorni dalla relativa conclusione, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Banca
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – ContoForte.it, via Aquileia, 1 – 33100 Udine;
b. che eventuali operazioni e pagamenti ricevuti o disposti sino al momento di ricezione, da parte della Banca, della suddetta
comunicazione di recesso, si intenderanno validi ed efficaci nei propri confronti.
ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL’ART. 9-TER DELLA LEGGE 15/12/1990 N. 386
Elezione di domicilio valida anche per il caso in cui si intenda ricevere la normale corrispondenza, per tutti gli intestatari del conto, ad un
indirizzo diverso da quello indicato come residenza del primo intestatario del rapporto:
Presso
Indirizzo e numero civico
CAP
Provincia
Località
Paese
Il Cliente prende atto che eventuali variazioni del domicilio eletto potranno esclusivamente aver luogo dietro comunicazione alla Banca
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta.
INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Il Cliente dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche (ex art. 119 TUB), di modifica unilaterale (ex art. 118 TUB), nonché
di modifica unilaterale per i servizi di pagamento (ex art. 126 sexies TUB):
in forma cartacea
in forma elettronica - attraverso l’attivazione separata del servizio Infob@nking
Il Cliente si dichiara altresì consapevole di poter modificare in ogni momento la modalità di comunicazione prescelta, mediante
comunicazione scritta alla Banca.
Periodicità invio estratto conto:
decadale
quindicinale
Periodicità invio Documento di Sintesi:
annuale
mensile
trimestrale
RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTERNET BANKING
Numero di conto corrente
Tipo di conto corrente
Intestato a:
Nome e cognome del 1° intestatario
Il sottoscritto

intestatario del c/c
chiede l’attivazione del servizio INBANK™ Privati + Token e il collegamento a tale servizio di tutti i rapporti a sé intestati. A tal fine,
si dichiara consapevole e prende atto che:
a. il servizio “INBANK™ Privati” consente di usufruire, tramite accesso riservato al sito www.inbank.it e senza necessità di
installazione di software, dei servizi informativi e dispositivi tempo per tempo messi a disposizione dalla Banca;
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 2 di 15
.
b.

il dispositivo hardware denominato Token è in grado di generare, con cadenza regolare di 60 secondi, codici numerici
monouso (c.d. "One Time Password" "OTP" o, più semplicemente, "password") da utilizzare obbligatoriamente nella fase di
inoltro di ogni singola disposizione di pagamento tramite il servizio INBANK™;
c. possono essere collegati al servizio INBANK™ i rapporti nominativi dei quali il Cliente risulti intestatario o cointestatario o sui
quali egli è validamente delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte;
chiede altresì l’attivazione delle seguenti abilitazioni:
INFOB@NKING
InfoB@nking (CD) - comunicazioni elettroniche a distanza (estratto conto, rendiconto, documento di sintesi, ecc.)
Il Cliente consulta, tramite il servizio INBANK™, le comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza (come facoltà
sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta) in formato elettronico per tutti i rapporti abilitati.
INFOSMS
Il servizio prevede l’invio di un SMS da parte del Cliente e la corrispondente risposta nelle varie forme previste da ciascun messaggio
(SMS, e-mail o fax). L’elenco dei messaggi e la relativa sintassi viene fornito in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto.
Cell. +39
Interrogazione rapporto di conto corrente di cui al presente Modulo di Adesione e servizi informativi (EC)
Interrogazione saldo disponibilità carta di pagamento (RE) cui al presente Modulo di Adesione.
Servizio di notifica tramite SMS (Alert SMS - AP) – superamento dei limiti di spesa/prelevamento effettuati con carta di pagamento
(con i massimali previsti nel foglio informativo allegato al presente contratto)
Servizi attivabili successivamente all'apertura del rapporto:
Informazioni ripetitive (IR): Il Cliente può ricevere via SMS/e-mail/fax le informazioni sui propri rapporti (attiva la periodicità in
autonomia dal sito)
Informazioni varie (VA): Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/fax altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc.)
RICHIESTA CARTA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto

intestatario del c/c
richiede:
il rilascio di una carta di pagamento abilitata ai seguenti servizi e massimali, a nome di:
Nome e Cognome (primo o unico intestatario)

in caso di accettazione da parte della Banca – che sarà subordinata all'esclusiva valutazione della medesima – di inviare la carta
ed il relativo PIN di sicurezza all’indirizzo di corrispondenza sopra indicato.
Massimali Standard
MASSIMALE UNICO
Giornaliero in €
Mensile in €
3.000,00
3.000,00
ATM Italia
500,00
1.500,00
POS Italia
1.500,00
1.500,00
ATM Estero
500,00
1.500,00
POS Estero
1.500,00
1.500,00
DICHIARAZIONI FINALI E SOTTOSCRIZIONI
Il Cliente conferma le dichiarazioni e le opzioni sopra riportate e richiede l’attivazione del conto corrente e dei servizi collegati sopra
indicati. A tal fine:

dichiara di accettare integralmente e senza riserve le norme contrattuali riportate nel presente Modulo di Adesione, nonché tutte le
relative condizioni economiche riportate nell’allegato Foglio Informativo che costituisce parte integrante del Modulo di Adesione
stesso;

conferma che, in caso di accettazione della richiesta da parte della Banca, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti,
sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale;

prende atto che, per il perfezionamento della presente richiesta, la Banca dovrà dargli esplicita comunicazione in tal senso e che
tale comunicazione si intenderà validamente effettuata con la messa a disposizione, all’interno del servizio di Infob@nking, del
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 3 di 15
.
presente contratto sottoscritto dal Cliente e munito della firma digitale della Banca, in segno di conferma del suo perfezionamento
alle condizioni qui previste, con contestuale invio, all'indirizzo di posta elettronica sopraindicato, di apposito avviso in tal senso.
Data
X
X
Firma 1° intestatario
Firma 2° intestatario
Il Cliente dichiara altresì accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente – ad ogni effetto di legge nonché ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, codice civile – le seguenti clausole:
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
art. 4 (modalità di esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente, facoltà di farsi sostituire; limitazione della responsabilità della Banca);
art. 6 (responsabilità solidale dei cointestatari; azione principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari); art. 7 (revoca e
modifica dei poteri di rappresentanza); art. 10 (garanzia e compensazione); art. 12 (recesso); art. 13 (modifica unilaterale delle norme e
delle condizioni contrattuali); art. 15 (deroga al foro competente per i clienti non classificati come “Consumatore”).
SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
art. 2 (conto non movimentato); art. 6 (decadenza dal diritto di contestare i rendiconti).
SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
art. 3 (codici identificativi inesatti); art. 6 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 8 (decadenza dal diritto di contestare operazioni
non autorizzate o effettuate in modo inesatto); art. 9 (limitazione della responsabilità della Banca); art. 19 (limiti alla revocabilità degli
addebiti); art. 20 (decadenza dal diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate); art. 21 (limitazione della responsabilità della
Banca).
SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTERNET BANKING
art. 2 (validità delle comunicazioni cartacee trasmesse dalla Banca; decorrenza dei termini per l'esercizio dei diritti e onere di
consultazione a carico del Cliente; limitazione di responsabilità della Banca); art. 4 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 5
(limitazione di responsabilità della Banca); art. 9 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 12 (efficacia probatoria delle
registrazioni).
SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
art. 2 (modifica dei limiti e delle modalità di utilizzo); art. 11 (addebito in conto - prova delle operazioni compiute).
Data
X
X
Firma 1° intestatario
Firma 2° intestatario
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria):
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi consegnato.
Data
X
X
Firma 1° intestatario
Firma 2° intestatario
ATTENZIONE:
Ricordati di verificare la completezza e correttezza dei dati indicati,
di apporre le firme richieste
e di inviare TUTTE le pagine del presente contratto, compreso il Foglio Informativo
AREA RISERVATA ALLA BANCA
Il sottoscritto
dichiara di aver personalmente provveduto ad identificare con
modalità diretta, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il/i soggetto/i i cui estremi identificativi sono riportati nel presente modulo.
L'incaricato di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.: _______________________________________
(timbro e firma)
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 4 di 15
.
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi, il contratto (il “Contratto”) tra il cliente (il “Cliente”) e Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A. (la “Banca”).
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole:
a)
il documento generale denominato “Principali diritti del cliente” e le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro
Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
b)
il Foglio Informativo, contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi oggetto del presente
Contratto, nonché sulle relative condizioni economiche.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito internet, nell’apposita
sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.
Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una
copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Foglio Informativo, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni
economiche in vigore.
Art. 2 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell’attività svolta,
secondo quanto previsto dall’art. 1176 cod.civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal D.Lgs. n. 385/1993 (il “TUB”) e dalle relative disposizioni di
attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia.
Art. 3 – Identificazione del Cliente
All’atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i
propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti di attuazione (la “Normativa
Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni
normative e la sicurezza delle transazioni.
Art. 4 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la
Banca può rifiutarsi di eseguire l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli
incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti.
Se l’incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un’altra banca o un suo corrispondente anche
non bancario nell’esecuzione dell’operazione.
Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità
dell'esecuzione medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di
terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Art. 5 – Classificazione del Cliente
La Banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Consumatore”, “Cliente al dettaglio” o altro “Cliente”.
Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.
Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”.
Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del cliente.
Art. 6 – Cointestazione del rapporto
Quando il rapporto è intestato a più persone queste, salvo diversa pattuizione, possono compiere separatamente operazioni e dare disposizioni alla Banca
con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. Allo stesso modo, l’estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno
solo dei soggetti cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatari.
Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata è necessario il consenso di tutti i cointestatari, che dovrà risultare da un’apposita
comunicazione impartita per iscritto alla Banca.
Tutti i soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione,
anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.
Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo
credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 190 cod.civ..
In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del
rapporto. In aggiunta, hanno diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatario; il legale rappresentante,
in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell’incapace
notificano alla Banca la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il consenso scritto di tutti i
cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata oppure presentate a mani alla filiale presso la quale è
intrattenuto il rapporto e sono opponibili alla Banca decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.
Art. 7 – Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza
Il Cliente deposita la propria firma e quella dei soggetti autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca presso la filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto,
precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l’estinzione del
rapporto. In caso di rapporto cointestato, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti.
Il Cliente e i relativi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente
alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni
precedentemente conferite ad altri soggetti.
Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell’intervenuta revoca o della modifica delle
facoltà conferitegli. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari (deroga all’art. 1726 cod.civ.), mentre
la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari ed il
rappresentante revocato.
Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.
In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale
presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque
rese di pubblico dominio.
Decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su
disposizione del soggetto non più autorizzato.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 5 di 15
.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da
parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò anche nel caso in cui il
rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari.
Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell’operato della persona delegata, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali
disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido, che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.
Il Cliente, nell’impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all’esercizio della
delega stessa ed ogni conseguenza derivante dall’eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 1389 cod.civ. per la validità delle
operazioni compiute dalle persone delegate. Il Cliente assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni delegate, esonerando la Banca da ogni
informativa al riguardo.
Art. 8 – Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente
Il Cliente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e qualunque altra comunicazione o documento a lui diretto all’indirizzo e secondo le modalità indicate
nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.
Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono
essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti
degli altri.
Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero
delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale
presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 9 – Comunicazioni alla Banca
Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano
compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 10 – Garanzia e compensazione
La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di
ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso altre filiali della Banca, ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
La Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:
a)
il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
b)
il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);
c)
al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre
palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.
La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque
momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell’intervenuta
compensazione.
La facoltà di compensazione prevista dal presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente
normativa, salvo diverso e specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 11 – Commissioni e spese
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.
La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all’accensione ed
all’esecuzione del rapporto.
La Banca è autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.
Art. 12 – Durata e Recesso
Il Contratto ha durata indeterminata.
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura,
inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.
Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
Il recesso dal Contratto provoca la revoca del consenso del Cliente all’esecuzione di ordini di pagamento disposti ai sensi della successiva Sezione III e la
chiusura definiva del conto.
Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro
supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.
Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto
immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al
momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura
proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.
Art. 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. Tali modifiche sono
in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo se hanno ad oggetto le condizioni che regolano servizi diversi da quelli di cui alla
successiva Sezione III "Norme che regolano i servizi di pagamento".
La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due)
mesi.
La comunicazione al Cliente avviene, nelle forme di cui al precedente art. 8, con le modalità previste dall'art. 118 o, in caso di modifica alle disposizioni
inerenti i servizi di pagamento, dell'art. 126-sexies del TUB. e specifica che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà
accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende
accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art. 14 – Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, Via Aquileia 1 – 33100 UDINE (UD), fax: 0432.508015, posta
elettronica: [email protected].
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata
data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito
della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca
devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
a)
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 6 di 15
.
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della
Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso
l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”,
disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
b)
Art. 15 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Udine.
Tuttavia, se il Cliente è classificato come “Consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
Art. 1 – Cosa è il conto corrente
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con
una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e il Cliente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo – sono regolati con
annotazioni sul conto, salva espressa istruzione contraria o salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza.
A meno che il Cliente non disponga diversamente, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi in suo favore saranno accreditati sul conto corrente.
Art. 2 – Movimentazione del conto – Conto non movimentato
Il Cliente può versare il denaro sul proprio conto esclusivamente mediante bonifico o rimessa bancaria. Non è consentito il versamento di contanti o
assegni.
Il prelevamento può avvenire a mezzo bonifico bancario o tramite la carta di pagamento rilasciata dalla Banca, restando quindi esclusi i prelevamenti
mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quella prevista nel presente articolo.
Se il Cliente non esegue operazioni sul conto da oltre un anno e il conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 250, la Banca cessa di
corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto. Qualora, inoltre, il saldo creditore del conto non sia superiore ad Euro 2.500 la
Banca cessa di inviare l’estratto conto al Cliente.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le
operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa – quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero delle spese – ovvero in forza di prescrizioni di
legge o amministrative.
Art. 3 – Sconfinamenti in assenza di fido
Fatta eccezione per l'ipotesi di concessione di un'apertura di credito, il Cliente è tenuto ad utilizzare il conto corrente nei limiti del saldo disponibile.
La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la
Banca, a propria insindacabile discrezione, decidesse di dare esecuzione a disposizioni di pagamento e/o di prelevamento in assenza di provvista, tale
circostanza non dovrà creare nel Cliente alcun affidamento circa analoghe concessioni per il futuro.
L’eventuale esecuzione di disposizioni in assenza di provvista determina uno sconfinamento e comporta il pagamento, da parte del Cliente, di interessi e
l’addebito di spese di gestione dello sconfinamento (c.d. “commissione di istruttoria veloce”), nella misura indicata nel Documento di Sintesi, entro i limiti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di “Consumatore”, la Banca lo informa per iscritto in presenza di uno sconfinamento rilevante ai sensi della
vigente normativa.
La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da
parte della Banca.
Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione
superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo
strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
Art. 4 – Utilizzo del conto in Euro per operazioni in valuta estera
Il conto può essere utilizzato per operazioni da effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili a sensi delle normative pro tempore vigenti.
I bonifici e le rimesse disposti da terzi in valuta estera a favore del Cliente sono accreditati in conto previa conversione nella valuta di denominazione del
conto al cambio corrente reso disponibile dalla Banca all'atto della negoziazione.
Il Cliente prende atto che la richiesta di esecuzione di un’operazione in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il conto comporta, per la Banca,
la preventiva conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari. Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta
estera impartite dal Cliente con qualunque mezzo.
Art. 5 – Chiusura periodica del conto – Regolamento degli interessi, commissioni e spese
Gli interessi sono accreditati al Cliente o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, che espone tutte le
condizioni economiche e tutte le spese applicabili al rapporto.
I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, indicata nel Documento di Sintesi,
portando in conto – con valuta data di regolamento dell’operazione – gli interessi, le commissioni e le spese nella misura pattuita ed applicando le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Il saldo risultante a seguito dell’estinzione del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi; su questi interessi non é
consentita la capitalizzazione periodica.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto.
Art. 6 – Invio e approvazione delle comunicazioni periodiche
La Banca provvede all’invio degli estratti conto con la periodicità prescelta dal Cliente, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura
del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod.civ. (“Obbligo di rendiconto”).
L’estratto conto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione
rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
Se il Cliente è un “cliente al dettaglio”, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente
sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e
sconfinamenti.
La Banca provvede all’invio del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche applicate con periodicità annuale entro il termine di 30 (trenta)
giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto e indica le
condizioni economiche in vigore, anche se non variate rispetto alla comunicazione precedente.
Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l’invio di un reclamo
scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l’estratto conto entro il termine di prescrizione
ordinaria di 10 (dieci) anni dalla data di ricevimento dello stesso; entro il medesimo termine di 10 (dieci) anni dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca
può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 7 di 15
.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi 10 (dieci) anni. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Parte I – Norme generali
Art. 1 – Cosa sono i servizi di pagamento
Nell’ambito del rapporto di conto corrente, il Cliente può richiedere alla Banca di eseguire per suo conto operazioni di pagamento quali bonifici,
domiciliazioni, pagamenti di bollettini postali, bollettini bancari, imposte e contributi.
Tali servizi consentono al Cliente di effettuare incassi e pagamenti di varia natura connessi a rapporti con soggetti privati e istituzioni.
Ai fini del Contratto, la Banca opera in qualità di prestatore di servizi di pagamento:
a)
del pagatore, qualora il Cliente autorizzi un ordine di pagamento a valere sul conto a lui intestato;
b)
del beneficiario, qualora il Cliente sia destinatario dei fondi oggetto di una delle operazioni di pagamento di cui al Contratto.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano ai servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale
di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’Area dell’Euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione
che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’operazione di pagamento siano insediati nella Comunità Europea.
Art. 3 – Esecuzione degli ordini di pagamento
Prima di dare esecuzione all’operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento, la Banca acquisisce il consenso del Cliente attraverso la
compilazione e la sottoscrizione dei moduli resi disponibili dalla Banca, l’autorizzazione rilasciata direttamente dal Cliente al beneficiario o al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario stesso o attraverso la presentazione diretta, da parte del Cliente, dei bollettini o dei moduli necessari per l’esecuzione
dell’operazione di pagamento.
In mancanza di tale consenso, l’operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.
Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i codici identificativi da questa richiesti e necessari ai fini della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento (es.
IBAN del conto corrente da accreditare).
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con i codici identificativi indicati dal Cliente si ritiene eseguito correttamente per quel concerne il beneficiario
e/o il conto indicato dal codice stesso. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con i codici identificativi
forniti dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.
Il Cliente si dichiara informato della circostanza che gli ordini di pagamento sono trattati in un sistema interbancario per il trasferimento elettronico dei fondi
e che pertanto egli è tenuto a non includere nel modulo di conferimento dell’ordine informazioni per la banca destinataria che possono impedire il
trattamento automatico dell’ordine stesso.
Art. 4 – Divisa degli ordini di pagamento
Salva diversa indicazione del Cliente nel modulo di conferimento dell’ordine, la Banca esegue le operazioni di pagamento in Euro.
Se l’operazione di pagamento deve essere regolata in una divisa diversa dall’Euro, la Banca, prima di disporre l’operazione, informa il Cliente di tutte le
spese connesse alla conversione valutaria ed il tasso di cambio applicato.
Art. 5 – Ricezione di un ordine di pagamento
L’ordine di pagamento, trasmesso direttamente dal Cliente ordinante alla Banca o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, si considera ricevuto
quando perviene alla Banca.
Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa
successiva.
In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla
stessa oltre gli orari limite riportati in allegato al Contratto.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente
ha messo i fondi a disposizione della Banca, l’ordine di pagamento si considera ricevuto nel giorno convenuto. Se il giorno convenuto non cade in una
giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.
Art. 6 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento
Il consenso del Cliente all’esecuzione di un’operazione di pagamento impartita ai sensi del precedente art. 3 può essere revocato – con le medesime
modalità con cui è stato prestato – finché l’ordine di pagamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso a
eseguire più operazioni di pagamento, le operazioni di pagamento eseguite non possono essere considerate autorizzate dal Cliente.
L’ordine di pagamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del precedente art. 5.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente
ha messo i fondi a disposizione della Banca, l’ordine di pagamento può essere revocato entro la fine della giornata operativa precedente il giorno
concordato.
Se l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo
trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l’operazione di pagamento, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, nel caso di
cui al comma precedente, anche del beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
In ogni caso, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento non pregiudica il diritto al rimborso del Cliente dell’importo dell’operazione di pagamento effettuata, in
caso di controversia tra il Cliente stesso ed il beneficiario del pagamento.
Art. 7 – Rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento
Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo che
l’esecuzione dell’ordine sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all’esecuzione dell’operazione per errore materiale del Cliente nel
conferimento dell’ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l’esecuzione dell’operazione di pagamento previsti per ciascun servizio di pagamento di cui al Contratto, informa il
Cliente che l’ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione.
Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, invita il Cliente a
correggere l’errore.
Resta inteso che ove il rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese
sostenute per la comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l’esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 8 – Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata o non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo
alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell’operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la
conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento. Tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente
la comunicazione di conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 8 di 15
.
In caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto spetta alla Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri
inconvenienti.
Art. 9 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 8, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto.
Quando la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento
non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l’operazione di pagamento non avesse avuto
luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Quando agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo
all’operazione di pagamento non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.
Nei casi di cui ai commi precedenti, per andare esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di avere eseguito l’operazione in conformità alle norme
che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario nel rispetto dei termini di esecuzione previsti.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione di pagamento era stata debitamente
autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
In ogni caso, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del
Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.
Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione
di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine se il Cliente, all’atto del conferimento dell’ordine di pagamento, ha
erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per
recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio,
quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa
essere superato con l’ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 10 – Comunicazioni
La Banca fornisce al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto durevole e con periodicità mensile, il riepilogo delle operazioni di pagamento eseguite
nel corso del periodo di riferimento, contenente l’indicazione delle relative caratteristiche essenziali (quali l’importo, le spese, l’eventuale tasso di cambio, la
data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 11 – Spese applicabili
Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell’esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.
La Banca, nell’esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l’importo integrale dell’operazione di pagamento e non trattiene
spese sull’importo trasferito.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trattiene le proprie spese
sull’importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. In tal caso, la comunicazione di cui al precedente articolo, indica separatamente la totalità
dell’importo trasferito e le spese trattenute.
Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma
precedente:
a)
se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione
di pagamento disposta dal Cliente;
b)
se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, garantisce che il Cliente riceva la totalità dell’importo dell’operazione di
pagamento.
In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.
Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel
Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul conto di regolamento dell’operazione indicato dal Cliente ai sensi di quanto
previsto dall’art. 11 della Sezione I del Contratto.
Parte II – Bonifici
Art. 12 – Che cosa si intende per bonifico (SEPA Credit Transfer)
Il bonifico è il servizio di pagamento con cui la Banca, a seguito di ordine scritto, telematico o su altro supporto durevole e precostituzione degli occorrenti
fondi liquidi da parte di un “ordinante”, cliente della Banca, provvede – direttamente o tramite un’altra Banca – ad accreditare una certa somma di denaro
sul conto corrente di un determinato soggetto “beneficiario”.
Art. 13 – Esecuzione del bonifico
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel bonifico siano insediati
nell'area SEPA (la Single Euro Payments Area che comprende, oltre ai Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di
Monaco e Repubblica di San Marino):
a)
ai bonifici in Euro;
b)
ai bonifici transfrontalieri che comportano un’unica conversione valutaria tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente
all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente
all’area dell’Euro.
La Banca assicura che dal momento della ricezione dell’ordine, l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la
fine della giornata operativa successiva. Se l’operazione di pagamento è disposta su supporto cartaceo, la Banca assicura che dal momento della ricezione
dell’ordine, l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della seconda giornata operativa successiva.
Se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, l’importo del bonifico viene accreditato sul conto del Cliente non appena i
fondi sono accreditati sul conto della Banca.
Le date di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti e dell’accredito dei bonifici ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che
costituisce il frontespizio del Contratto.
In ogni caso, la data di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti non può precedere la giornata operativa in cui l’importo del bonifico è
addebitato sul conto del Cliente.
In relazione all’esecuzione del bonifico, la Banca è autorizzata, ai sensi dell’art. 1717 cod.civ., ad avvalersi di altri intermediari anche non bancari.
Art. 14 – Esecuzione di bonifici esteri
Il Documento di Sintesi riportato quale frontespizio del Contratto indica le date di addebito e accredito dei bonifici non rientranti nell’ambito di applicazione
di cui al precedente art. 13 rispettivamente disposti e ricevuti sul conto del Cliente.
Parte III – Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Domiciliazioni e addebiti SEPA Direct Debit Core)
Art. 15 – Oggetto del servizio di domiciliazione bancaria (R.I.D.) – Autorizzazione all’addebito diretto
La domiciliazione (“servizio R.I.D.”) è un servizio di pagamento nazionale con addebito in conto corrente, che consente l’esecuzione di una serie di
operazioni di pagamento in Euro sulla base di un’autorizzazione permanente all’addebito del conto corrente rilasciata dal Cliente alla Banca direttamente o
per il tramite del beneficiario del pagamento. Il Cliente, sottoscrivendo lo specifico modulo di attivazione presso la Banca o con autorizzazione rilasciata
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 9 di 15
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direttamente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento di cui quest’ultimo si avvale, autorizza la Banca a provvedere al pagamento degli
addebiti periodici richiesti dal beneficiario stesso.
A fronte di tale autorizzazione, il beneficiario impartisce l’ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca
per l’addebito sul conto corrente del Cliente. Pertanto non è necessaria l’autorizzazione del Cliente per ogni singolo addebito.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo con riferimento ai RID finanziari (utilizzati ad esempio per versare le rate di un piano finanziario
di accumulo o per la pensione integrativa) e ai RID a importo fisso (utilizzati ad esempio per i pagamenti ricorrenti di importo predeterminato).
Art. 16 – Oggetto del servizio di addebito diretto (SEPA Direct Debit Core) – autorizzazione all’addebito diretto
Il Sepa Direct Debit è un servizio di pagamento che consente l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un
prestatore di servizi di pagamento insediato in uno dei Paesi aderenti allo schema SEPA (Italia, altri Paesi della Comunità Europea, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco) disposte su iniziativa del beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito rilasciatagli dal
Cliente (c.d. “Mandato”). La Banca comunica al Cliente eventuali modifiche all’elenco dei Paesi in relazione ai quali il servizio è attivo.
Sulla base di tale autorizzazione, il beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla
Banca per l'addebito sul conto corrente del Cliente. Nell’esecuzione del servizio la Banca si attiene alle norme e alle procedure contenute nel “Rulebook”
emanato dall’EPC (European Payments Council) e sue successive modifiche.
Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto corrente del Cliente è denominato in Euro.
Art. 17 – Disattivazione e limitazione del servizio
Il Cliente può chiedere alla Banca che il proprio conto corrente non sia abilitato alla ricezione di addebiti Sepa Direct Debit o, previa sottoscrizione
dell’apposita modulistica predisposta dalla Banca, che il conto stesso non sia addebitato: a) su iniziativa di determinati beneficiari; b) per importi superiori a
quelli specificati dal Cliente; c) per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
Art. 18 – Gestione del mandato
Il Cliente può chiedere, per il tramite della Banca, informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
Il Cliente non è obbligato a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, né le modifiche o la revoca del Mandato stesso, salvo che non chieda alla
Banca, previa sottoscrizione di apposito contratto, la prestazione di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato (“Gestione del
Mandato Sepa Direct Debit Core”), quali la verifica della conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito in presenza di clausole limitative relative: a)
all’importo massimo per singola disposizione; b) al numero massimo di disposizioni consentite; c) alla data del primo e/o ultimo pagamento; d) alla
frequenza dei pagamenti.
In caso di sottoscrizione dell’apposito Contratto di Gestione del Mandato, la Banca:
a)
prima di eseguire la prima operazione di pagamento ricevuta verifica l’esattezza dei dati dell’operazione sulla base delle informazioni fornite dal
Cliente o confermate dallo stesso;
b)
nel caso di operazioni di pagamento ricorrenti, prima di effettuare ogni addebito successivo verifica la coerenza dei dati relativi all’addebito rispetto
a quelli indicati nel Mandato e nelle eventuali clausole limitative apposte dal Cliente.
In conformità a quanto previsto dal Rulebook, il Mandato si considera estinto qualora siano decorsi 36 (trentasei) mesi dall’ultima richiesta di addebito da
parte del beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso. La Banca non darà pertanto seguito a richieste di addebito successive a
tale termine. In ogni caso, la Banca provvederà ad informare il Cliente di eventuali modifiche al Rulebook sul tema.
Art. 19 – Esecuzione degli addebiti
La Banca addebita l’importo delle operazioni di pagamento di cui alla Parte III sul conto del Cliente, senza necessità di inviare a quest’ultimo la relativa
contabile di addebito. La Banca non è inoltre tenuta a inviare al Cliente le eventuali fatture relative al rapporto in essere tra quest’ultimo e il beneficiario, la
cui responsabilità rimane a carico del beneficiario stesso.
La Banca procede all’addebito del conto alla data di scadenza indicata nell’ordine di pagamento e con pari valuta, sulla base delle disposizioni impartite dal
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e
che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzo.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato
e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del
Cliente.
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, il Cliente potrà revocare l’ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa precedente il giorno
concordato per l’addebito dei fondi.
Decorso tale termine, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e del beneficiario e la Banca ha diritto ad addebitare al Cliente le
spese connesse alla revoca.
Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere il rimborso delle somme addebitate, ai sensi del successivo art. 20.
Art. 20 – Rimborsabilità delle somme addebitate
Il Cliente può chiedere il rimborso da parte della Banca dell’importo trasferito entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. A tal fine,
il Cliente deve dimostrare, mediante documenti o altri elementi utili che:
a)
al momento del rilascio, l’autorizzazione all’addebito non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
b)
l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi alla luce del suo precedente modello di spesa,
delle condizioni del Contratto e delle circostanze del caso.
Le condizioni di cui al comma precedente non sono richieste in caso di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito del servizio Sepa Direct Debit.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita ovvero fornisce una giustificazione del rifiuto, entro dieci giornate operative dalla
ricezione della richiesta di rimborso. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare reclamo ai sensi dell’art. 14 della precedente Sezione I.
In ogni caso, il Cliente non ha il diritto al rimborso di cui al comma precedente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a)
il Cliente ha dato l’autorizzazione direttamente alla Banca;
b)
ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente da parte della Banca o
del beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
Parte IV – Altri servizi
Art. 21 – Esecuzione di altri pagamenti
La Banca provvede alle ulteriori operazioni di pagamento (ad esempio relative a bollettini postali, bollettini bancari Freccia, imposte e contributi, MAV e
Ri.Ba.) richieste dal Cliente mediante presentazione dei bollettini o dei moduli necessari per la relativa esecuzione.
La Banca dà esecuzione alle operazioni di pagamento sulla base delle disposizioni impartite dal Cliente e delle indicazioni riportate dal medesimo nel
modulo di conferimento dell’ordine, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non
sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzo.
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con le indicazioni fornite dal Cliente nel modulo di conferimento dell’ordine si ritiene eseguito correttamente per
quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con le
indicazioni fornite dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito ulteriori informazioni.
Il termine ultimo per il pagamento delle disposizioni Ri.Ba. passive è la data di scadenza delle stesse.
Pertanto, il pagamento allo sportello di tali disposizioni deve essere effettuato entro l’orario di chiusura (degli sportelli) del giorno di scadenza.
Nel caso, viceversa, di ordini di pagamento di disposizioni Ri.Ba. disposti dal Cliente tramite il canale Internet Banking, detti ordini dovranno pervenire entro
le ore 13.00 del giorno di scadenza.
Le Ri.Ba. non pagate alla scadenza verranno rese insolute.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato
e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del
Cliente.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 10 di 15
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SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTERNET BANKING
Art. 1 – Cosa è INBANK™
Il servizio di internet banking denominato INBANK™ (il "Servizio") consente al Cliente di eseguire per via telematica – attraverso l’indirizzo Internet
www.inbank.it – operazioni di interrogazione e di disposizione relative a rapporti a lui intestati e a rapporti per i quali è delegato ad operare, nei giorni, negli
orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate nei successivi articoli e nella “Guida al Servizio” resa disponibile dalla Banca.
Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK™, la Banca e il Cliente possono concordare limiti di spesa per le
operazioni eseguite tramite il Servizio.
La Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – consentire al Cliente ulteriori operazioni, di tipo informativo e/o dispositivo, rispetto a quelle attualmente
disponibili. Di tali operazioni la Banca darà tempestiva informazione al Cliente, mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto
durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito Internet della Banca riservata al Servizio.
Art. 2 – Servizio Infob@nking
All'atto della sottoscrizione del Contratto o con successiva richiesta, il Cliente può richiedere l'abilitazione al servizio Infob@nking, che gli consente di
ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126-sexies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale
tecnica di comunicazione a distanza su tutti i rapporti collegati a INBANK™. Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di
legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti al rapporto.
Il Cliente si dichiara consapevole che anche in caso di attivazione del servizio Infob@anking resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli
eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviatagli in forma cartacea dalla Banca presso l’indirizzo
indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
Le comunicazioni sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione
del documento su proprio supporto, e sono rese disponibili al Cliente, con la periodicità prevista dalla legge o dal presente Contratto, mediante accesso
riservato nella specifica sezione protetta del sito Internet dedicato al Servizio INBANK™.
Fermi restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal Cliente con le presenti
modalità per un periodo massimo di un anno.
I termini per l’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell’estratto conto decorrono dal momento della ricezione della
comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
Il Cliente ha l’onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni inviategli tramite il servizio Infob@nking. Per rendere più agevole e
tempestiva la comunicazione, la Banca invia all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente un avviso, ogni qual volta siano disponibili nuovi documenti.
Il Cliente ha la facoltà di modificare l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca, mediante comunicazione cartacea o attraverso il sito Internet
dedicato al Servizio INBANK™.
Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione dell’avviso di cui sopra non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma
precedente.
È onere del Cliente informare la Banca, con le modalità sopra richiamate, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la
banca continuerà a inviare l’avviso di cui al comma 6 all’indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione,
a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal Cliente.
Art. 3 – Servizio InfoSMS
All'atto della sottoscrizione del Contratto o con successiva richiesta, il Cliente può richiedere l'abilitazione al servizio InfoSMS, che gli consente, mediante
l'invio di un SMS:
a)
di ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sul saldo e i movimenti del proprio conto corrente, nonché di accedere a ulteriori servizi informativi (EC);
b)
di ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sull'utilizzo della propria carta di pagamento (RE);
c)
di richiedere la notifica, tramite SMS, del superamento dei limiti di spesa/prelevamento effettuati con la propria carta di pagamento (Alert SMS AP).
Successivamente all'attivazione del Servizio INBANK™, il Cliente può altresì attivare le seguenti ulteriori funzionalità:
a)
informazioni ripetitive (IR): Il Cliente può ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sui propri rapporti;
b)
informazioni varie (VA): Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/fax altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc.).
Art. 4 – Requisiti tecnici per l’accesso a INBANK™ e l’utilizzo del Servizio – Codici di Accesso e dispositivo Token
Per accedere al Servizio, il Cliente deve possedere l'attrezzatura tecnica idonea ad accedere alla rete Internet e quella che si renda tempo per tempo
eventualmente necessaria.
Ai fini della prestazione del Servizio, la Banca è responsabile esclusivamente della predisposizione e della messa in opera degli strumenti tecnici necessari
per consentire l’accesso al Servizio, restando ad esclusivo carico del Cliente la responsabilità in ordine alla gestione dei dati ed all’utilizzo del Servizio.
La Banca resta del tutto estranea agli accordi conclusi tra il Cliente e i propri gestori del servizio di trasmissione dati.
Il Cliente si impegna ad utilizzare apparati informatici pienamente conformi alle prescrizioni di legge, rimanendo responsabile di tutti i danni che fossero
arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Il Cliente è tenuto ad accedere al Servizio e ad utilizzarlo con le modalità di identificazione e verifica indicate nella “Guida al Servizio”.
Al fine di consentirgli l’utilizzo del Servizio, la Banca fornisce al Cliente i seguenti codici (i "Codici di Accesso"), costituiti da una sequenza di numeri e/o
lettere attraverso i quali il Cliente può accedere al Servizio e la Banca identifica il Cliente stesso, attribuendogli l’operazione richiesta o disposta:
a)
un “codice utente” (username);
b)
una password di accesso.
La Banca fornisce al Cliente la password da utilizzare per il primo accesso al Servizio mediante l’invio di un SMS (Short Message Service) al numero di
cellulare indicato in fase di richiesta di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà obbligatoriamente modificare tale password in occasione del primo
collegamento al Servizio, indicando una nuova password di accesso scelta liberamente dal Cliente stesso. La password di accesso potrà essere modificata
dal Cliente in qualsiasi momento.
L’uso congiunto dei Codici di Accesso, al quale si riconosce pieno valore di sottoscrizione, identifica e legittima il Cliente ad utilizzare il Servizio, con
completa liberazione della Banca in ordine all’autenticità della firma ed alla provenienza delle disposizioni e delle richieste.
Per l’esecuzione di operazioni di carattere dispositivo il Cliente deve inoltre inserire la password usa e getta (c.d. OTP - “One time Password”) generata
dall’apposito dispositivo elettronico (“Token”) consegnatogli dalla Banca al momento della sottoscrizione del Contratto.
Sono a carico della Banca i rischi connessi all'invio dei Codici di Accesso al Servizio e del Token.
La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e il funzionamento del Servizio, ferme
restando le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto.
Art. 5 – Erogazione e sospensione del Servizio
Le istruzioni per l’utilizzo dei servizi abilitati/richiesti, alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi, saranno fornite con apposita informativa, anche
mediante video messaggi. La Banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di bloccare l’utilizzo di INBANK™ – ed
eventualmente le operazioni in corso di esecuzione – per giustificati motivi connessi con un o più dei seguenti elementi:
a)
la sicurezza del Servizio;
b)
il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c)
indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento.
In caso di blocco del Servizio, la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato.
Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, salvo che tale informazione non risulti
contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare il Servizio.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non
imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete Internet, inesattezze e incompletezze o
intempestività dei dati forniti il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 11 di 15
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Le informazioni e le disposizioni in merito ai rapporti collegati al Servizio sono aggiornate e processate secondo i migliori standard consentiti dalle
procedure informatiche della Banca, compatibilmente con le regole e gli orari dei mercati su cui la Banca opera e fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 5.
In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto a rispettare i limiti operativi fissati dalla Banca e, in ogni caso, ad operare entro il limite
del saldo disponibile sul proprio conto corrente. Se sul conto corrente non sono disponibili i fondi necessari, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’operazione,
informando il Cliente di tale circostanza attraverso apposito messaggio telematico.
Le operazioni di carattere dispositivo si intendono ricevute dalla Banca nel momento in cui il Cliente riceve conferma dei relativi dati attraverso apposito
messaggio telematico.
Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salva diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se al momento della disposizione il sistema risulta
indisponibile per cause tecniche, l’operazione sarà registrata come “prenotazione” e sarà eseguita al ripristino della normale funzionalità.
In ogni caso, il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.
Il Cliente prende atto che il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telematica e/o la sua esecuzione, in applicazione delle vigenti
norme di legge e/o di regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.
Art. 6 – Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l’obbligo di:
a)
assicurare che i Codici di Accesso al Servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
b)
astenersi dall’inviare altri Codici di Accesso o dispositivi Token non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano
essere sostituiti;
c)
assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non
autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo Token possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto
previsto dal successivo art. 8;
d)
assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa
richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
e)
impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
Art. 7 – Obblighi del Cliente – Custodia dei Codici di Accesso e del dispositivo Token
Il Cliente, dal momento in cui riceve i Codici di Accesso e il dispositivo Token è tenuto:
a)
a custodirli con la massima cura e ad utilizzarli in conformità con i termini, indicati nel presente Contratto e nella “Guida al Servizio”, che ne
regolano l’emissione e l’uso;
b)
a mantenere i Codici di Accesso segreti e a non conservarli insieme al dispositivo Token;
c)
ad usare i Codici di Accesso al Servizio e il dispositivo Token con la dovuta diligenza e a non darli in uso o cederli a terzi in nessun caso;
d)
a comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso
non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo Token;
e)
a restituire prontamente alla Banca il dispositivo Token perfettamente funzionante in caso di scadenza del medesimo o nel caso di cessazione del
Servizio per qualsiasi ragione, fermo restando che in caso di negligenza nella custodia del dispositivo, il Cliente è tenuto al pagamento della
penale indicata nel Documento di Sintesi.
Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso o del dispositivo Token, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente,
il quale riconosce fin d’ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati, fatto comunque salvo quanto previsto dal
successivo art. 8.
Art. 8 – Smarrimento o sottrazione dei codici di accesso e/o del dispositivo Token
In caso di smarrimento, sottrazione o involontaria diffusione dei Codici di Accesso o del dispositivo Token, il Cliente deve:
a)
chiedere immediatamente il blocco del Servizio, informando tempestivamente la Banca di tale circostanza secondo le modalità indicate nella
“Guida al Servizio”;
b)
denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco del Servizio.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è efficace nei confronti della Banca dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla
Banca, salvi i casi di forza maggiore, come ad esempio in caso di sciopero della Banca e dei suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 9 – Responsabilità del Cliente e della Banca
Dopo la comunicazione di cui al precedente art. 8, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante
dall’eventuale utilizzo dei Codici di Accesso o del dispositivo Token.
Prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 8, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita derivante dall’utilizzo
indebito dei Codici di Accesso e del dispositivo Token a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la
sicurezza dei Codici di Accesso e del dispositivo Token.
L’utilizzo del Servizio effettuato dal Cliente dopo l’estinzione del rapporto di conto corrente è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le
responsabilità che ne scaturiscono.
La Banca non è responsabile della perdita, dell'alterazione o della diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento
del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo.
La Banca non è responsabile per:
a)
eventuali ritardi e/o inadempimenti (totali o parziali), disservizi o danni derivanti al Cliente per ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali atti
dell'autorità, interventi governativi, limitazioni legali, incendi, scioperi, ovunque verificati, del proprio personale o del personale di terzi, sospensione
o interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, blocco del sistema informatico, azioni di pirateria informatica;
b)
il malfunzionamento del Servizio o per i pregiudizi derivanti al Cliente da fatti imputabili ai gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati o
comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet o telefonica.
Art. 10 – Comunicazioni periodiche
La Banca provvede, per ogni operazione di dispositiva eseguita a valere sui rapporti collegati al Servizio, a fornire tempestivamente al Cliente una ricevuta
contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l’operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l’importo, le spese, l’eventuale
tasso di cambio, la data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 11 – Modifica delle condizioni tecniche
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, senza comprometterne, per quanto possibile, la continuità, la Banca può:
a)
apportare, in qualsiasi momento, variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche del Servizio;
b)
richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente.
La Banca comunica queste modifiche mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei
locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito Internet della Banca riservata al Servizio, indicando espressamente la data di decorrenza
delle variazioni.
Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative possono essere adottate dalla Banca anche senza
preavviso.
Art. 12 – Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni
Il Cliente autorizza la Banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati al Servizio. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte
tramite il Servizio stesso, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite
sul proprio conto corrente personale.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 12 di 15
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La Banca conserva la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica.
Le operazioni dispositive sono registrate in forma automatica e sono immagazzinate su supporti elettronici od ottici. In tal caso, i dati possono essere
reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Il Cliente può conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi alcuna modifica, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse.
Se il Cliente non si avvale di questa facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca.
In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca fa piena prova.
Art. 13 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nelle precedenti Sezioni I (Condizioni
generali di contratto) e III (Norme che regolano i servizi di pagamento).
SEZIONE V
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
Art. 1 – Contenuto dei Servizi
L'utilizzo della carta abilita il Cliente ai seguenti servizi:
a)
prelievo su ATM: consente al Cliente di prelevare denaro contante dal proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti
d’importo indicati nel Documento di Sintesi – presso qualunque sportello automatico contraddistinto dai marchi [“Bancomat” (in Italia) e “Cirrus”
(sia in Italia che all’estero)];
b)
pagamento tramite ATM: consente al Cliente di effettuare, presso gli sportelli abilitati, pagamenti di utenze, bollettini postali, MAV e RAV, canone
RAI, tasse automobilistiche, contravvenzioni, tasse e rette universitarie, donazioni a enti di beneficenza o ONLUS, nonché ogni altra tipologia di
pagamento resa di volta in volta disponibile dalla Banca;
c)
pagamento tramite POS: consente al Cliente di disporre pagamenti, a valere sul proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo
e nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – in favore degli esercizi commerciali e dei soggetti convenzionati, presso qualunque
terminale POS contrassegnato o comunque individuato dai marchi [“PagoBancomat” (in Italia) e “Maestro” (sia in Italia che all’estero)];
d)
pagamento dei pedaggi autostradali FastPay: consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali contraddistinte dal relativo
marchio, il pagamento a valere sul proprio conto corrente – nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – dei pedaggi autostradali relativi
a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sulla base delle registrazioni effettuate
automaticamente dalle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Per l’utilizzo del servizio, attivo di norma 24 ore su 24 e
7 giorni su 7, non è prevista la digitazione del PIN come di seguito definito.
Art. 2 – Oggetto dei servizi
L'uso congiunto della carta e del “codice personale segreto” (il “PIN”), identifica e legittima il Cliente a disporre del conto corrente con modalità elettroniche,
valendo quale espresso consenso del Cliente all’esecuzione del prelievo di contante (nel caso di servizio prelievo tramite ATM) o del pagamento (nel caso
di pagamento tramite POS).
L'utilizzo dei servizi di prelievo tramite ATM e di pagamento tramite POS deve avvenire entro i rispettivi limiti d'importo specificati nel Documento di Sintesi
e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile sul conto corrente..
Ove ricorrano esigenze tecniche o di sicurezza, la Banca può modificare in qualunque momento e senza preavviso i limiti di importo e le modalità di utilizzo
della carta, dandone comunicazione scritta al Cliente.
Art. 3 – Obblighi del Cliente
Il Cliente, dal momento della consegna della carta e del PIN è tenuto a:
a)
utilizzare la Carta in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l’emissione e l’uso;
b)
comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non
autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza;
c)
adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della carta e la riservatezza del PIN, sin dal momento della loro ricezione;
d)
astenersi dall’utilizzare le apparecchiature ATM e POS in caso di manifesto malfunzionamento delle stesse.;
e)
restituire la Carta in caso di malfunzionamento o smagnetizzazione della medesima, nonché in caso di recesso dal Contratto, da chiunque
esercitato.
Art. 4 – Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi, ha l’obbligo di:
a)
assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Cliente;
b)
astenersi dall’inviare altre carte non specificamente richieste, a meno che quella già consegnata al Cliente debba essere sostituita;
c)
assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non
autorizzato della carta possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7;
d)
assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco della carta, possa
richiederne e ottenerne la riattivazione o l’emissione di una nuova carta;
e)
impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione al Cliente della carta e del PIN.
Art. 5 – Rilascio della carta
La carta assegnata al Cliente resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
Ad ogni carta è associato un PIN, fornito al Cliente in un plico sigillato.
La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
La Banca, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, fornisce al Cliente la carta e il relativo PIN.
Art. 6 – Custodia della carta e del PIN
Il Cliente, dal momento in cui riceve la carta e il PIN, è tenuto a custodirli con la massima cura.
Il PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta, né conservato insieme ad essa.
In caso di danneggiamento o deterioramento della carta, il Cliente dovrà astenersi dall’effettuare operazioni e dovrà consegnare la carta alla Banca nello
stato in cui si trova.
Art. 7 – Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta e/o del PIN
In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Cliente deve:
a)
chiedere immediatamente il blocco della carta, telefonando, in qualunque momento del giorno o della notte, al servizio telefonico dedicato riportato
nel materiale informativo consegnato al Titolare unitamente alla carta. Nel corso della telefonata l'operatore del servizio telefonico dedicato
comunicherà al Cliente il numero di blocco;
b)
denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Entro 2 (due) giorni lavorativi successivi da quello della telefonata al servizio telefonico dedicato, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di
blocco alla Banca mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia
ed indicando il numero di blocco.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della carta.
La comunicazione di cui al presente articolo si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
a)
telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
b)
per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
c)
personalmente presso una filiale della Banca, dal momento della segnalazione;
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 13 di 15
.
d)
mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 della giornata operativa in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione da
parte del Cliente.
Dopo che la comunicazione di cui ai precedenti commi è divenuta opponibile alla Banca, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta
alcuna perdita derivante dall'utilizzo della carta o del PIN smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.
Analogamente, il Cliente non sopporta alcuna perdita ove non sia stato in grado di effettuare efficacemente la comunicazione prevista dal presente articolo
perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente art. 4, comma 1, lett. c).
Prima che la comunicazione sia divenuta opponibile alla Banca ai sensi del precedente comma 4, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della
perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta o del PIN a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la
sicurezza della carta o del PIN.
Art. 8 – Limiti dell’utilizzo della Carta
La Banca ha la facoltà di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a)
la sicurezza della Carta;
b)
il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto
corrente);
c)
indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento;
d)
mancata restituzione della Carta nei casi previsti dal presente Contratto.
Nei casi di cui al comma precedente la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato.
Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, salvo che tale informazione non risulti
contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare la Carta o sostituirla.
Art. 9 – Erogazione dei servizi
Ciascuna delle apparecchiature ATM è attiva negli orari e nei giorni indicati dagli appositi avvisi solitamente esposti nei locali della banca ospitante.
Il Cliente prende atto che la disponibilità delle apparecchiature ATM situate all’interno dei locali delle banche, nonché dei terminali POS installati presso gli
esercizi commerciali dei soggetti convenzionati, sono normalmente limitate agli orari di apertura al pubblico, rispettivamente, dei locali della banca e degli
esercizi commerciali.
Art. 10 – Valuta addebito e tasso di cambio
Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l’operazione ed il tasso di cambio previsto
nel Documento di Sintesi.
La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di
riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel Documento di Sintesi.
Art. 11 – Annotazioni in conto - Prova delle operazioni compiute
L'addebito sul conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente
dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
L'ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
Ad esclusione del servizio FastPay, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta (scontrino) rilasciata dall’apparecchiatura al momento
dell'operazione di pagamento.
Le condizioni economiche applicate al Servizio sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.
Art. 12 – Comunicazioni al Cliente
Salvo il caso di oggettiva impossibilità dovuta a ragioni di natura tecnica, per ogni operazione di pagamento eseguita viene fornita al Cliente una ricevuta
contenente tutte le informazioni necessarie a identificare l’operazione di pagamento e le caratteristiche essenziali della medesima.
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 13 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nelle precedenti Sezioni I (Condizioni
generali di contratto) e III (Norme che regolano i servizi di pagamento).
Banca Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 14 di 15
.
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
“Accredito”, il denaro versato dal Cliente sul proprio conto corrente;
“Addebito”, il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal Cliente sia dalla Banca per suo conto;
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Area dell'Euro”, l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro
Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta;
“ATM” ("Automated Teller Machine"), gli sportelli presso i quali è possibile effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante e le altre operazioni
previste dal Contratto, per le quali tale sportello risulta abilitato;
“Banca”, la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
“Beneficiario”, il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
“Bonifico”, l’operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse;
“Capitalizzazione degli interessi”, il processo di produzione di interessi sugli interessi già accreditati e addebitati sul conto corrente;
“Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca;
“Cliente al dettaglio”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che
occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
“Compensazione”, il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci –
nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni,
estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti;
“Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Credito esigibile”, il credito scaduto del quale si può pretendere l'adempimento;
“Credito liquido”, il credito determinato nel suo ammontare;
“Data Valuta”, la data di riferimento utilizzata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati
su un conto di pagamento;
“Documento di Sintesi”, il documento contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto riportato quale frontespizio del Contratto;
“Estratto conto”, il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a
credito, così da consentire al titolare del rapporto di verificare l’esattezza delle scritture registrate dalla Banca;
“Filiale”, qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a
forme di controllo;
“Firma congiunta”, firma che deve essere apposta sul Contratto da tutte le persone intestatarie del conto corrente;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del Servizio di Cassa Continua e sulle
condizioni economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto
tra la Banca e il Cliente;
“Giornata Operativa”, il giorno in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della Filiale interessata, sono regolarmente aperti al pubblico e forniscono
servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare l’operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario;
“Guida Pratica «Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti»”, la Guida recante le modalità, i costi e la procedura
da rispettare per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
“Guida Pratica «Il conto corrente in parole semplici»” la Guida finalizzata ad orientare la clientela nella scelta del conto corrente più adatto alle proprie
esigenze;
“Operazione di Pagamento”, il complesso di attività disposte dal Pagatore o dal Beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o
più prestatori di servizi di pagamento;
“Ordine di Pagamento”, l'istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
“Pagatore”, il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul conto, sia nel caso in cui l'Ordine di
Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite (ad es. nel
caso di addebiti diretti);
“Pegno”, la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato
costituito in pegno oppure un documento rappresentativo e, in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con
preferenza sugli altri creditori;
"POS" (“Point of Sale”), le apparecchiature automatiche collocate di norma presso gli esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono
effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti. L'apparecchiatura è collegata con il centro elaborativo della Banca o del gruppo di banche
offerenti il servizio, affinché venga autorizzata ed effettuata, in tempo reale o differito, la relativa registrazione sui conti di deposito del soggetto abilitato e
dell'esercente;
“Prestatore di Servizi di Pagamento”, un soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi inclusa la Banca;
“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto;
“Reclamo”, ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad
esempio via lettera, fax, e-mail);
“Ritenzione”, la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno
garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o
diversamente garantiti);
“Saldo”, la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data;
“Saldo disponibile”, la somma di denaro disponibile sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata dal Cliente;
“SEPA”, l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro, ossia i 27 Paesi membri della UE, oltre l’Islanda, il
Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera e i paesi che successivamente entreranno a fare parte dell’area unica di pagamenti in euro;
“Sito Internet”, il sito internet della Banca;
“SMS”, il servizio di messaggistica istantanea che prevede l’invio, sull’utenza cellulare indicata dal Cliente, di un breve messaggio di testo in occasione
dell'esecuzione di operazioni di prelievo o pagamento, di importo superiore a una determinata soglia, effettuate con la carta di debito/versamento
assegnata al Cliente;
“Supporto durevole”, qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere
agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
"Token", dispositivo hardware dotato di un display e in grado di generare con cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (c.d. "One Time
Password" o "OTP"). Il Token ha le dimensioni di un portachiavi ed è contrassegnato da un codice matricola numerico.
ContoForte-Cash – ed. 11/05/2015 – pagina 15 di 15
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 82.392.021,00 i.v.
REGISTRO delle IMPRESE di UDINE n. 00269390308
C.F. e P.I. 00269390308
BANCAMEDIOCREDITO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
ALBO DELLE BANCHE n.10640.1
SEDE LEGALE e DIREZIONE GENERALE
VIA AQUILEIA, 1 – 33100 UDINE
CASELLA POSTALE 297
TEL. 0432 245511 r.a.
TELEFAX 0432.508015
www.mediocredito.fvg.it
[email protected]
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
PER I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA
Clientela CONSUMATORI
per
depositi
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di concludere il contratto.
DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE

Ricevere/poter scaricare una copia di questo documento.

Ricevere/poter scaricare il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione
e senza impegno per le parti.

Essere informato sull’esistenza e le modalità del diritto di recesso, inclusa la lettera raccomandata A/R.
AL MOMENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al contratto.

Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare. Se il
contratto è concluso su internet, ottenere una ricevuta dell’ordine.

Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di
sintesi.

Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni successive.
SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se riceve
copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del
ricevimento.

Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati.

Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva
espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi.

In ogni caso l’intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni.
BANCA MEDIOCREDITO FVG
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
201311- Internet

Il diritto di recesso non è previsto nei casi di:

esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta scritta del cliente, prima di esercitare il diritto di recesso

dichiarazione per la stipula resa dal cliente di fronte a un notaio o altro pubblico ufficiale.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il
documento di sintesi.

Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la
facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e
indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua
applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle
singole operazioni degli ultimi dieci anni.
ALLA CHIUSURA

Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti a tempo indeterminato quali il
deposito.

Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.

Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
IL CONSUMATORE DEVE SAPERE CHE:

nessuno può contattarlo per offrire un servizio finanziario senza il suo consenso

non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste

è importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali anche dopo aver concluso il contratto: si può infatti
recedere entro 14 giorni.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica,
indirizzandolo a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – Ufficio reclami - Via Aquileia 1, 33100
Udine ,ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected]. L’intermediario deve rispondere entro
30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
ArbitroBancarioFinanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario;
Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’ Associazione Conciliatore Bancario; Finanziario,secondo le
modalità previste reperibili sul sito web www.conciliatorebancario.it.;
uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
BANCA MEDIOCREDITO FVG
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
201311- Internet
GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
GUIDA PRATICA
Cosa c’è in questa guida
La struttura dell’ABF
Qualche domanda per cominciare
Cosa fare prima di ricorrere all’ABF
La procedura passo dopo passo
L’ABF dalla A alla Z
Chiarimenti e contatti utili
I miei diritti
www.arbitrobancariofinanziario.it
3
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti
da una parte e le banche e gli altri intermediari finanziari
dall’altra. Un sistema alternativo, più semplice, rapido ed
economico rispetto al ricorso al giudice perché non prevede la
necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. Si tratta
inoltre di un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle
controversie avviene al di fuori del processo ordinario. L’ABF
è un organismo autonomo e imparziale nei compiti e nelle
decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
E’ sorto un contrasto con una banca o un intermediario
finanziario? C’è l’ABF. Decide in tempi rapidi ed è alla
portata di tutti.
Questa Guida offre le informazioni di base per la presentazione
del ricorso all’ABF. Per approfondire il ruolo e le caratteristiche
dell’ABF e il procedimento relativo al ricorso c’è il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it.
1
GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La struttura dell’ABF
L’ABF è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.
L’Organo decidente si articola sul territorio nazionale in tre Collegi, (Milano, Roma, Napoli)
che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (per “domicilio” si intende l’indirizzo
che il cliente ha dichiarato nel ricorso).
Milano
Emilia­-Romagna, Friuli­-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino­-Alto
Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
Roma
Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,
Toscana, Umbria, Stato estero.
Napoli
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia.
In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e
consumatori).
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che riceve il ricorso, raccoglie
la documentazione dalle parti, richiede eventuali integrazioni e sottopone il
tutto al Collegio per la decisione.
L’attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia.
2
GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Conosciamo l’Arbitro Bancario Finanziario:
qualche domanda per cominciare
Quali sono i poteri dell’ABF?
In una controversia tra il cliente e una banca o un intermediario finanziario (per semplicità
in questa Guida li chiamiamo tutti “intermediari”) l’ABF ha il potere di decidere chi ha
ragione e chi ha torto. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma
gli intermediari di fatto le accettano quasi sempre; in caso contrario, la loro inadempienza
è resa pubblica.
Chi può ricorrere all’ABF?
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato soltanto in relazione –
con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.
I Prefetti possono eventualmente segnalare all’ABF controversie tra i clienti e le banche,
limitatamente ai casi concernenti l’erogazione del credito (informazioni disponibili presso
le Prefetture e sui relativi siti internet: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/
default/it/sezioni/servizi/come_fare/prefetture.html).
Quali intermediari sono soggetti alle decisioni dell’ABF?
Gli intermediari iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e, in particolare:
• banche;
• intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico
Bancario (TUB), confidi di cui all’art.155 comma 4 del TUB*;
• Istituti di pagamento;
• Istituti di moneta elettronica (IMEL);
• Poste Italiane per l’attività di Bancoposta;
• banche e intermediari esteri che operano in Italia e che non siano sottoposti a un
sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net (> L’ABF dalla A alla
Z); in questo caso, tuttavia, la Segreteria tecnica dell’ABF fornisce le informazioni
utili e la collaborazione necessaria per presentare il ricorso al sistema di risoluzione
stragiudiziale estero.
Quando si può ricorrere?
Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un
reclamo scritto all’intermediario. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro 30
giorni. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi
all’ABF. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o
entrambi possono rivolgersi al giudice.
* I riferimenti normativi saranno modificati con l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo
III del decreto legislativo n. 141/2010. Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari
finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma e ne affida la gestione alla Banca d’Italia.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Quanto costa ricorrere?
Solo 20 euro di contributo spese. Se poi il ricorso è accolto anche solo in parte, l’intermediario
è tenuto a pagare al cliente i 20 euro.
Quali sono i tempi per la decisione dell’ABF?
L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell’intermediario. Tale termine può però essere superato per ragioni che riguardano la
procedura come, ad esempio, nel caso in cui la Segreteria tecnica, il Presidente o il Collegio
chiedano alle parti di integrare la documentazione presentata. La Segreteria comunica alle parti
(> L’ABF dalla A alla Z) decisione e motivazione entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni la
banca o l’intermediario deve eseguire quanto deciso dall’ABF.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Cosa fare prima di ricorrere all’ABF
Inviare un reclamo all’intermediario
Prima di rivolgersi all’ABF, è necessario presentare un reclamo scritto all’intermediario.
L’intermediario deve avere al suo interno un ufficio o una persona responsabili della
gestione dei reclami, sempre aggiornati sugli orientamenti e le decisioni dell’Arbitro. Il
cliente ha diritto ad avere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
Se questo è accolto, l’intermediario comunica al cliente quanto tempo è necessario per
risolvere il problema. Se l’intermediario non risponde al reclamo oppure il reclamo non
è accolto o se il cliente non è comunque soddisfatto della risposta, è possibile rivolgersi
all’ABF.
Verificare se il problema può essere risolto dall’ABF
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i
servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti,
i mutui, i prestiti personali:
• fino a 100.000 euro, se si chiede una somma di denaro;
• senza limiti di importo, se si chiede soltanto di
accertare diritti, obblighi e facoltà. Ad esempio per
la mancata consegna della documentazione
di trasparenza o la mancata cancellazione di
un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo.
L’ABF non può decidere quando la
controversia:
• riguarda servizi e attività di investimento
quali ad esempio la compravendita di azioni
e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti
finanziari derivati;
• riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in
leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo; ad esempio, nel caso del
leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’Arbitro non decide sui difetti del bene
oggetto del contratto;
• è già all’esame dell’autorità giudiziaria;
• è già all’esame di arbitri o conciliatori. Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una
procedura di conciliazione (> L’ABF dalla A alla Z) non va a buon fine o se è stata
attivata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito;
• riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
Verificare se un problema può essere risolto dall’ABF è semplice: basta seguire il percorso
guidato sul sito dell’ABF: www.arbitrobancariofinanziario.it/ilricorso.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La procedura passo dopo passo
Il ricorso
Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere
all’ABF.
Una volta deciso di rivolgersi all’ABF, il cliente deve:
• compilare il ricorso utilizzando l’apposito modulo allegato anche a questa Guida.
È importante sapere che con il ricorso il cliente non può esprimere lamentele nei confronti
dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo;
• raccogliere e allegare al ricorso tutta la documentazione necessaria a provare e sostenere
le proprie ragioni;
• versare 20 euro come contributo spese. Il versamento, con causale “Ricorso ABF”, può
essere fatto: ­
– con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia ­Segreteria tecnica
dell’Arbitro Bancario Finanziario” IBAN IT71M0100003205000000000904
– sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica
dell’Arbitro Bancario Finanziario”
– in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, tranne le unità
specializzate nella vigilanza (www.arbitrobancariofinanziario.it).
Nel versamento è necessario indicare il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il
ricorso si riferisce.
L’invio del ricorso
Il cliente deve:
• compilare e firmare il modulo per il ricorso. Il modulo è disponibile sul sito www.
arbitrobancariofinanziario.it, presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico
e alla fine di questa Guida;
• assemblare il modulo, la documentazione allegata, la ricevuta del pagamento dei 20
euro (indispensabile, altrimenti il ricorso sarà considerato irricevibile > L’ABF dalla A
alla Z);
• inviare la documentazione per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC)
(> L’ABF dalla A alla Z) alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca
d’Italia; è anche possibile consegnarla a mano o tramite un rappresentante (incluse le
associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) presso una filiale della Banca
d’Italia aperta al pubblico, che la invierà alla Segreteria tecnica competente. Per contatti
e indirizzi: www.arbitrobancariofinanziario.it.
La comunicazione del ricorso all’intermediario
Il cliente deve inviare all’intermediario una copia del ricorso con raccomandata A/R
o per posta elettronica certificata (PEC). Se non lo ha fatto il cliente lo fa la Segreteria
tecnica che ha ricevuto il ricorso, per consentire l’avvio della procedura. Dalla ricezione
della comunicazione del ricorso l’intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni
per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni (> L’ABF dalla A alla Z) e la
documentazione necessaria.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La fase preparatoria
La Segreteria tecnica verifica che il ricorso sia ricevibile, cioè completo, regolare e
presentato nei termini, e lo esamina esclusivamente sulla base della documentazione
fornita dalle parti, cliente e intermediario. La Segreteria tecnica, il Presidente del Collegio
o il Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso e alle parti di fornire
ulteriori elementi. Questa richiesta può comportare una sospensione del termine previsto
per la decisione da parte del Collegio.
L’interruzione della procedura
Nel corso del procedimento può accadere che il cliente comunichi di aver avviato un
tentativo di conciliazione per la controversia o di aver aderito a un tentativo di conciliazione
promosso dall’intermediario. In questo caso, il Collegio interrompe il procedimento. Se la
conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto senza che sia necessario presentare
un nuovo reclamo all’intermediario.
Può anche accadere che prima della decisione del Collegio, l’intermediario porti la
controversia all’attenzione dell’autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato (> L’ABF
dalla A alla Z). In entrambi i casi, la Segreteria tecnica chiede al cliente se ha comunque
interesse a proseguire il procedimento davanti all’ABF. Se il cliente dichiara il proprio
interesse entro 30 giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara
estinto il procedimento.
La decisione
Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha
ricevuto le controdeduzioni dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine
per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta
durante la fase preparatoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La
Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30
giorni. Il Presidente del Collegio può decidere di comunicare subito la parte cosiddetta
“dispositiva”, cioè il contenuto essenziale della decisione, e in un secondo momento,
ma comunque entro 30 giorni, la decisione completa della motivazione. Se il ricorso è
accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve
adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento a favore del cliente
dei 20 euro versati da quest’ultimo come contributo spese; se non è fissato alcun termine,
l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione
completa della motivazione.
Se il cliente o l’intermediario riscontrano errori materiali o di calcolo nella decisione possono
richiederne la correzione, ad esempio nel caso di errori nel conteggio della somma stabilita
come risarcimento o in caso di errori nell’indicazione della parte tenuta alla prestazione.
La pubblicità dell’inadempimento
Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della
procedura, l’inadempimento è pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e, a
cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
In particolare, l’intermediario è inadempiente se:
• non invia o invia in ritardo la documentazione richiesta e in tal modo impedisce all’ABF
di prendere la decisione sulla controversia;
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
• non esegue o esegue solo in parte quanto deciso dall’ABF;
• non paga al cliente i 20 euro che questi ha versato come contributo spese, se il ricorso è
stato accolto anche solo in parte;
• non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene
accolto anche solo in parte;
• non versa il contributo dovuto per liquidare i compensi dei membri dei Collegi designati
dalle associazioni degli intermediari.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
L’ABF dalla A alla Z
Arbitrato
Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui le parti affidano la
decisione a uno o più soggetti terzi e imparziali, detti arbitri. La decisione è detta “lodo”.
Conciliazione
Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui un soggetto terzo,
il conciliatore, aiuta le parti a trovare una soluzione di comune accordo, ma non ha il
potere di prendere una decisione.
Controdeduzioni
Documento con il quale l’intermediario spiega la propria posizione nella controversia.
Fin-Net (Financial Dispute Resolution Network)
Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale
delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari.
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm
Irricevibile
Lo è il ricorso che non può essere esaminato perché incompleto, irregolare o presentato
oltre i termini previsti.
Per esempio se:
• non rientra nella competenza dell’Arbitro;
• non indica chiaramente il cliente o l’intermediario, oppure è proposto nei confronti di
soggetti che non sono intermediari;
• manca la contestazione di un comportamento dell’intermediario;
• non attesta il versamento del contributo spese di 20 euro;
• è presentato senza utilizzare l’apposita modulistica;
• è privo di firma;
• è proposto oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione
del reclamo all’intermediario;
• si riferisce a operazioni o comportamenti dell’intermediario anteriori
al 1° gennaio 2009.
Parti
Il cliente e l’intermediario tra i quali è nata la controversia.
Posta elettronica certificata (PEC)
La PEC è il servizio per inviare e­mail che hanno lo stesso valore della raccomandata A/R.
Il gestore del servizio PEC invia al mittente la ricevuta dell’avvenuto (o mancato) invio
del messaggio. Le normali email, anche se forniscono ricevute di avvenuta consegna o
lettura, non hanno valore di posta elettronica certificata.
Reclamo
Comunicazione scritta (lettera, fax, email) con cui il cliente, identificandosi con chiarezza,
contesta all’intermediario un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto.
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Chiarimenti e contatti utili
Sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it è possibile:
• verificare se il problema può essere risolto dall’Arbitro (percorso guidato sul sito dell’ABF:
www.arbitrobancariofinanziario.it/ilricorso)
• consultare gli albi e gli elenchi degli intermediari nei confronti dei quali è possibile
presentare ricorso
• scaricare la modulistica e la normativa di riferimento
• consultare le decisioni e sapere quali intermediari non le hanno rispettate.
Per informazioni generali sul servizio dell’ABF (ad esempio chi può ricorrere e come
presentare il ricorso) si può telefonare al numero verde
Riferimenti delle Segreterie tecniche dell’ABF:
Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02 724241
Fax: 02 72424472
Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06 47921
Fax: 06 479294208
Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
Fax: 081 7975355
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GUIDA PRATICA
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
I miei diritti
Prima di ricorrere
• Presentare
un
reclamo
scritto
all’intermediario e ricevere una risposta
entro 30 giorni;
• in caso di risposta negativa essere informato
dall’intermediario sul diritto a ricorrere
all’ABF e sulla procedura di ricorso;
• ottenere una copia di questa Guida presso
ciascuna filiale dell’intermediario; la
Guida può essere anche scaricata dal sito
internet dell’intermediario.
Durante la procedura
• Ricevere l’eventuale comunicazione che il
ricorso non può essere esaminato perché
incompleto, irregolare o tardivo. Se è
possibile regolarizzare il ricorso, ricevere
dalla Segreteria tecnica indicazioni su
come fare;
• ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione circa l’eventuale estinzione,
interruzione o sospensione della procedura;
• ricevere dalla Segreteria tecnica copia delle controdeduzioni dell’intermediario;
• ottenere la decisione del Collegio.
Dopo la decisione
• Ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione dell’esito del ricorso entro 30 giorni
dalla decisione;
• chiedere di correggere la decisione se si riscontrano errori materiali o di calcolo. La
domanda va presentata alla Segreteria tecnica entro 30 giorni dalla comunicazione
della decisione completa della motivazione;
• vedere pubblicizzato l’inadempimento dell’intermediario sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it;
• ricorrere all’autorità giudiziaria o a ogni altro strumento previsto dalla legge per la
tutela dei propri diritti e interessi.
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MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
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A) DATI DEL CLIENTE
PERSONA FISICA
Questo riquadro deve essere utilizzato dai consumatori, dai professionisti o imprenditori titolari di impresa individuale.
Cognome
Nome
Nato a
il
Codice fiscale
Domicilio nel Comune di
Indirizzo
Provincia
Stato
E-mail*
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
consumatore
C.A.P.
Recapiti telefonici
NO
altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)
> se il cliente è minorenne o legalmente incapace (interdetto, etc.), è necessario indicare anche i dati del rappresentante legale compilando
il riquadro “rappresentante legale”.
oppure:
PERSONA GIURIDICA O ALTRI SOGGETTI
Questo riquadro deve essere utilizzato dalle persone giuridiche (ad es. società per azioni) e da altri enti (ad es. associazioni non riconosciute).
Denominazione
Natura del soggetto
Partita IVA
Sede legale nel Comune di
Indirizzo
Provincia
Stato
E-mail*
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
consumatore
C.A.P.
Recapiti telefonici
NO
altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)
> attenzione: è necessario indicare anche i dati del rappresentante legale compilando il riquadro “rappresentante legale”.
Rappresentante Legale
È la persona che rappresenta legalmente il cliente (es. l’amministratore delegato per una società, il genitore per un minore, il tutore per un interdetto).
Nome
Cognome
Qualifica
Nato a
il
Codice fiscale
Domicilio nel Comune di
Indirizzo
Provincia
Stato
E-mail*
C.A.P.
Recapiti telefonici
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
NO
RAPPRESENTANTE LEGALE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Cognome
Nome
in relazione al presente ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e allo svolgimento delle attività allo stesso connesse, consapevole che ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara di rappresentare legalmente il cliente in
qualità di
Firma
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
(specificare: amministratore con poteri di rappresentanza, tutore, curatore e simili)
Data
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
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MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
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EVENTUALE CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA VOLONTARIA (PROCURA)
Da compilare solo nel caso in cui il cliente voglia affidare ad altri (es. un avvocato, un incaricato di un’Associazione di consumatori o di categoria,
una persona di fiducia) l’incarico di presentare il ricorso e rappresentarlo davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
in qualità di cliente
in qualità di rappresentante legale del cliente
DICHIARA DI CONFERIRE ALLA PERSONA SOTTO INDICATA L’INCARICO DI RAPPRESENTARLO NELLA PRESENTAZIONE DI QUESTO RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO E NELLE ATTIVITÀ ALLO STESSO CONNESSE:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica:
avvocato o altro professionista (specificare)
incaricato della seguente Associazione di consumatori o di categoria (specificare denominazione)
altro (specificare)
Indirizzo
Comune
Provincia
Stato
E-mail*
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
C.A.P.
Recapiti telefonici
NO
• elegge domicilio, ai fini delle comunicazioni e delle altre attività connesse con lo svolgimento del ricorso, presso l’indirizzo del rappresentante.
• allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Data
Firma
EVENTUALI COINTESTATARI
Da compilare solo nel caso in cui esistano altri cointestatari che si associano al presente ricorso.
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
cointestatario del medesimo rapporto oggetto del presente ricorso, aderisce al ricorso stesso accettandone integralmente i contenuti.
Data
Firma del cointestatario
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
cointestatario del medesimo rapporto oggetto del presente ricorso, aderisce al ricorso stesso accettandone integralmente i contenuti.
Firma del cointestatario
Data
NOTA: allegare la fotocopia di un documento di identità di ogni cointestatario.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
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MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
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B) DATI DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, SOCIETÀ FINANZIARIA, ETC.)
Denominazione
Sede (filiale, agenzia, sportello ...)
Codice ABI
Comune
Indirizzo
Provincia
Stato
C.A.P.
C) DATI DELLA CONTROVERSIA E RICHIESTE ALL’ARBITRO
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO cui si riferisce la controversia:
conto corrente o deposito bancario
operazione di finanziamento (mutuo, affidamento, ...)
strumento di pagamento (bancomat, carta di credito, bonifico, ...)
altro: specificare
RICHIESTE ALL’ARBITRO
(indicare COSA si chiede all’Arbitro Bancario Finanziario e le relative MOTIVAZIONI – vedi istruzioni per la compilazione)
NOTA: qualora questo spazio non fosse sufficiente, il ricorrente potrà svolgere le proprie considerazioni su fogli acclusi, debitamente sottoscritti e menzionati tra i documenti allegati.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
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MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
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D) Dichiarazioni
Il sottoscritto Cognome
dichiara che:
Nome
• con riferimento alla presente controversia è stato presentato reclamo all’intermediario in data:
al quale l’intermediario
non ha risposto nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo
ha risposto in modo ritenuto insoddisfacente (in tal caso, allegare la risposta)
• provvederà a inviare tempestivamente all’intermediario copia del presente ricorso con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), consapevole che in mancanza, vi provvederà la Segreteria tecnica competente;
(barrare le caselle che interessano):
la controversia non è stata già sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria ovvero rimessa a decisione arbitrale; sulla stessa
non è pendente oppure è fallito un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge; non ha aderito all’azione
di classe di cui all’art. 140-bis del Codice del Consumo;
sulla medesima controversia ha già presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario interrotto a seguito di tentativo di conciliazione fallito
Il sottoscritto dichiara inoltre che:
• acconsente al trattamento dei dati personali in conformità all’acclusa informativa.
ALLEGATI
1) Copia del reclamo presentato all’intermediario e della eventuale risposta ricevuta.
2) Documentazione di supporto delle richieste (specificare)
3) Copia della ricevuta del versamento del contributo alle spese della procedura di € 20.
4) Fotocopia di documento/i di identità in corso di validità (del cliente e cointestatari, del rappresentante legale, del procuratore).
Eventuali fogli aggiuntivi “Richieste all’Arbitro” (barrare se interessa)
SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO
Firma
Data
(cliente o rappresentante legale o procuratore)
Firma dell’Associazione di categoria
Data
(in caso di incarico all’Associazione senza procura, si richiede la firma dell’Associazione in aggiunta a quella del cliente)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003)
I dati personali del ricorrente e i dati personali di terzi, eventualmente comunicati nell’ambito della procedura di ricorso, saranno trattati nel rispetto
delle norme vigenti e solo ai fini della decisione del ricorso.
In particolare:
• i dati saranno conservati su supporto cartaceo e trattati con procedure informatiche in relazione alle finalità sopra descritte e con l’impiego di
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non
autorizzati;
• i dati verranno messi a disposizione dei membri dell’Organo decidente.
Titolare del trattamento è la Banca d’Italia; responsabili del trattamento sono, per i profili di rispettiva competenza in relazione al Collegio alla cui
decisione è rimesso il ricorso, il Direttore della Sede di Milano ovvero di Roma o Napoli – presso le quali vengono svolte le funzioni di Segreteria
tecnica per l’Organo decidente – e il Capo del Servizio Rapporti esterni e affari generali, che coordina le attività delle Segreterie tecniche.
Sarà cura degli interessati comunicare tempestivamente la modifica o l’integrazione dei dati forniti.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
A RBITRO B ANCARIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
F INANZIARIO - R ISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Istruzioni per la compilazione
ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL RICORSO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE
SEGUENTI ISTRUZIONI.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non pregiudica la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ovvero
di attivare le altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Informazioni più dettagliate sul funzionamento
dell’Arbitro Bancario Finanziario sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
In particolare si consiglia di consultare le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia e la “Guida pratica all’Arbitro
Bancario Finanziario” disponibile presso le filiali delle banche, intermediari finanziari, Poste italiane e le Filiali
della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Come presentare il ricorso
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere:
• inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Segreteria tecnica del Collegio competente
(il Collegio di Milano è competente per i clienti con domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto; il Collegio di Roma è competente per i clienti
con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero; il Collegio di
Napoli è competente per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). Il ricorso
può essere anche inviato, con le stesse modalità, a qualunque Filiale della Banca d’Italia.
Le comunicazioni inviate tramite PEC saranno ritenute valide se sottoscritte con firma digitale mediante un
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
• presentato a mano presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria
tecnica competente.
L’elenco delle strutture alle quali è possibile inviare il ricorso, nonché i relativi indirizzi e numeri di fax è disponibile
nel sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
A) DATI DEL CLIENTE
In questa sezione devono essere inseriti i dati della persona che intende rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il riquadro “persona fisica” deve essere compilato quando il cliente è un individuo. In particolare, deve essere specificato il
domicilio, cioè la sede principale dei propri affari o interessi. Dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in
tre Collegi (Milano, Roma e Napoli), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con riferimento
al domicilio dichiarato dal cliente nel ricorso. Inoltre, deve essere indicato se il cliente è un consumatore (e quindi agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) o appartiene ad altre categorie (ad es. è un
professionista o imprenditore). Tale informazione è essenziale in quanto la composizione del Collegio che dovrà decidere sul
ricorso viene determinata in relazione alla diversa tipologia dei clienti coinvolti. Nel caso ci siano altri cointestatari, compilare
l’apposito riquadro del modulo 2/4.
Il riquadro “persona giuridica o altri soggetti” deve essere compilato in tutti gli altri casi in cui il cliente non sia una persona
fisica (ad es. nel caso di una società, un’Associazione ...). In particolare, deve essere indicata la denominazione dell’ente e
la natura dello stesso (ad es. se si tratta di una società per azioni, di una società in nome collettivo, di un’Associazione non
riconosciuta ...). È inoltre necessario indicare la sede legale dell’ente: dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in tre Collegi (Milano, Roma e Napoli), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con
riferimento alla sede legale.
Il riquadro “rappresentante legale” deve contenere l’indicazione della persona che, in conformità a disposizioni di legge,
rappresenta il cliente e agisce in nome e per conto suo (ad esempio, il genitore per il minorenne, il tutore per l’interdetto,
l’amministratore delegato per una società). Se il cliente non è una persona fisica è sempre necessario indicare il legale rappresentante. Il riquadro contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che il rappresentante
legale deve presentare in ordine alla sua qualità; le Segreterie tecniche possono svolgere gli accertamenti necessari per
verificarne la veridicità.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
A RBITRO B ANCARIO F INANZIARIO - R ISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE
Nel modulo è richiesto di indicare – ove esistente – l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del cliente e del
rappresentante. Nel caso tale informazione venga fornita, le comunicazioni tra le Segreterie tecniche e il ricorrente avverranno esclusivamente per mezzo di tale strumento.
Eventuale conferimento di rappresentanza volontaria (procura). Il ricorso può essere presentato oltre che direttamente
dal cliente o dal suo rappresentante legale, anche tramite una persona alla quale il cliente volontariamente conferisce il
mandato di rappresentarlo per la procedura di ricorso innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Detto rappresentante può
essere un professionista (ad esempio un avvocato), un incaricato di un’Associazione di categoria o una persona di fiducia. In
tal caso è necessario compilare l’apposito riquadro relativo al conferimento di rappresentanza (procura), con il quale il cliente
rappresentato elegge altresì domicilio presso l’indirizzo del rappresentante, ai fini delle comunicazioni e delle altre attività
connesse con lo svolgimento del ricorso. Tale elezione di domicilio non modifica la competenza territoriale del Collegio decidente, che è individuata con riferimento al domicilio del cliente.
Eventuali cointestatari. Se ci sono altri cointestatari (cioè soggetti titolari del medesimo rapporto per il quale è presentato
ricorso), essi possono aderire al ricorso firmando l’apposito riquadro e allegando fotocopia del proprio documento di identità. In questo caso, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario avrà effetto anche nei confronti dei cointestatari. In ogni
caso, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al cliente oppure al suo rappresentante.
B) DATI DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, SOCIETÀ FINANZIARIA, ETC.)
Nel modulo va indicata con precisione la denominazione dell’intermediario nei confronti del quale si presenta il ricorso e
l’indirizzo della sede (filiale, agenzia, sportello ...) presso la quale è stato concluso o è intrattenuto il contratto. Come fare se la
controversia è nei confronti di un intermediario che opera in Italia ma ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea,
in Islanda, Liechtenstein, Norvegia: le disposizioni sui sistemi stragiudiziali prevedono che tale intermediario può non aderire
all’Arbitro Bancario Finanziario purché aderisca o sia sottoposto a un sistema stragiudiziale estero facente parte della rete
Fin-Net (la rete promossa dalla Commissione europea per la cooperazione tra i sistemi stragiudiziali europei).
In tal caso il cliente può presentare ricorso nei confronti di tale intermediario di fronte all’organismo estero, avvalendosi
dell’assistenza della Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario.
C) DATI DELLA CONTROVERSIA E RICHIESTE ALL’ARBITRO
Tipologia del contratto cui si riferisce la controversia: devono essere fornite indicazioni generali sulla tipologia di contratto cui si riferisce la controversia; a tal fine, sono state indicate - a titolo di esempio - alcune delle principali categorie contrattuali. Il cliente potrà barrare una o più caselle.
Richieste all’Arbitro: in questa sezione il cliente deve sinteticamente esporre COSA CHIEDE all’Arbitro Bancario Finanziario
(es. restituzione di una somma di denaro, risarcimento del danno subito, accertamento di un diritto) e indicare le MOTIVAZIONI alla base di ciascuna richiesta. Se lo spazio del modulo non è sufficiente, il ricorrente potrà accludere fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti, che dovranno essere menzionati tra i documenti allegati. Attenzione: con il ricorso il cliente non può
esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo.
È inoltre importante verificare di aver raccolto e allegato tutta la documentazione rilevante e di supporto (es. quella necessaria a individuare e quantificare il danno in caso di richieste di risarcimento).
D) DICHIARAZIONI
Al cliente è richiesto di rendere alcune dichiarazioni al fine di richiamare l’attenzione sulla necessità di inviare copia del
ricorso all’intermediario per avviare la procedura e su alcune condizioni per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario (es. la circostanza che la controversia non sia stata già sottoposta al giudice). In particolare, il ricorso deve essere
preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo scritto all’intermediario; a tal fine è anche necessario indicare la data di
presentazione del reclamo perché da questa decorre il termine di 12 mesi per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario.
Allegati. Al ricorso devono essere allegati vari documenti. In primo luogo quelli relativi alla fase del reclamo e quelli necessari a supportare le richieste all’Arbitro. Prima di presentare il ricorso si consiglia di raccogliere tutta la documentazione
rilevante, eventualmente facendone richiesta all’intermediario. E’ anche necessario allegare fotocopia del documento di
identità in corso di validità del cliente, e se indicati nel ricorso, dei cointestatari, del rappresentante legale, del procuratore.
Si ricorda inoltre che il pagamento del contributo spese di 20 euro costituisce presupposto per la ricevibilità del ricorso. A
dimostrazione del versamento deve pertanto essere allegata fotocopia della relativa ricevuta. Il pagamento può essere effettuato:
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
A RBITRO B ANCARIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
F INANZIARIO - R ISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1) con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”
IBAN IT71M0100003205000000000904;
2) con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario
Finanziario”;
3) in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza (vedi sito www.arbitrobancariofinanziario.it).
In tutti i casi occorre indicare la causale “Ricorso ABF” e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.
Sottoscrizione del ricorso. Il modulo di ricorso deve essere sottoscritto dal cliente o dal suo rappresentante legale ovvero,
nel caso del conferimento di rappresentanza volontaria, dalla persona a cui è stata conferita la procura (vedi sezione A, riquadro “eventuale conferimento di rappresentanza volontaria”). In ogni caso, è sempre necessario allegare al modulo di ricorso
fotocopia del documento di identità del firmatario.
Presentazione del ricorso tramite Associazione di categoria. In caso di incarico a un’Associazione di categoria senza
conferimento di procura, si richiede oltre alla firma del cliente anche quella del soggetto autorizzato a operare per conto
dell’Associazione stessa.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 – 20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
www.arbitrobancariofinanziario.it
LE GUIDE
DELLA BANCA D’ITALIA
Il conto
corrente
in parole semplici
La SCELTA e i COSTI
I DIRITTI del cliente
I CONTATTI utili
Il conto corrente dalla A alla Z
conto corrente
Il conto corrente bancario semplifica la gestione
del denaro: il cliente deposita in banca il denaro,
la banca lo custodisce e offre una serie di servizi,
quali accredito dello stipendio o della pensione,
pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle
bollette, carta di debito (Bancomat), carta di
credito, assegni. Il cliente può versare e prelevare
denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.
Lo strumento fondamentale per gestire il tuo denaro.
Stampato presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia
Cosa c’è in questa guida
?
4
Come scelgo il conto corrente
tipi di conto
7
I costi del conto
!
4
8
Gestire con attenzione
il proprio conto
10
Chiarimenti? Reclami?
Ecco chi contattare
Il conto corrente
dalla
AZ
I miei diritti
alla
12
13
19
?
Come scelgo
il conto corrente
Prima di scegliere
mi devo fare queste domande
Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigenze personali?
Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le operazioni che probabilmente verranno effettuate.
Quante operazioni penso di effettuare al mese?
Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili,
se il contratto li prevede.
Voglio operare online o preferisco andare direttamente
allo sportello?
Utilizzare il conto attraverso internet di solito costa meno,
ma richiede anche più attenzioni per poter operare con la
massima sicurezza senza subire frodi.
4
È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e consultare la pagina dedicata alla sicurezza sul suo sito internet.
Userò la carta di debito per pagamenti o prelievi?
Utilizzare la carta di debito (> Il conto corrente dalla A
alla Z) come strumento di pagamento dei propri acquisti
con i POS (> Il conto corrente dalla A alla Z) di solito non
comporta spese per il cliente.
Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico ATM
(> Il conto corrente dalla A alla Z) possono avere un costo,
in spese e commissioni, soprattutto se effettuati presso una
banca diversa da quella che ha emesso la carta.
Può bastarmi la carta prepagata?
Con la carta prepagata si possono fare prelievi di contante e
acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo fino all’importo
caricato in anticipo presso la banca.
La carta si può ottenere anche senza aprire un conto corrente.
Il suo rilascio può avere un costo, mentre i pagamenti per gli
acquisti di solito non comportano spese.
Alcune carte prepagate funzionano oggi come un conto e per
questo sono chiamate “carte-conto”. Una carta-conto ha il suo
codice IBAN (> Il conto corrente dalla A alla Z) e, oltre alle
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e
ricevere pagamenti verso e da altri conti (ad esempio: addebito
utenze, bonifici). Per le operazioni di pagamento c’è un costo,
esattamente come avviene per le operazioni di pagamento eseguite su un conto corrente.
Ho bisogno di una carta di credito?
Con la carta di credito (> Il conto corrente dalla A alla Z)
si possono fare acquisti nei negozi, via internet, via telefono e
in tutto il mondo, fino a un importo massimo di spesa definito
dalla banca o dalla società che emette la carta. Il tetto di spesa
di solito è mensile e si riduce dopo ogni acquisto.
La carta di credito consente inoltre di prelevare contante agli
sportelli ATM sottraendo la somma prelevata da un tetto di
spesa mensile.
Il rilascio e l’utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per
il cliente, come il canone annuo e, quando viene richiesto il
pagamento rateale, gli interessi. Il prelievo di contanti da ATM
prevede generalmente una commissione piuttosto alta. Per
conoscere i costi della carta di credito, bisogna consultare i
documenti informativi che la banca deve mettere a disposizione sia presso lo sportello, sia sul sito internet.
Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali affitti,
utenze, telepass, rate del mutuo?
Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in automatico, riducendo il tempo e l’impegno da dedicare a queste
incombenze. È la cosiddetta domiciliazione (> Il conto corrente dalla A alla Z).
Potrei aver bisogno di un fido?
Occorre valutare attentamente l’esigenza di un fido (> Il conto corrente dalla A alla Z).
Un eventuale “scoperto” di conto corrente è più flessibile di
altre forme di finanziamento ma anche più costoso.
Mi occorrono altri servizi associati al conto, quali cassette
di sicurezza e deposito titoli?
Spesso le banche offrono conti “a pacchetto”, che comprendono
anche servizi accessori al conto corrente.
La loro convenienza dipende da quanto il cliente abbia realmente bisogno di questi servizi.
5
Aprire il conto, allo sportello
oppure online
6
Per aprire un conto
corrente, prima di tutto è necessario andare presso la filiale o sul
sito internet di una o più
banche, informarsi sui
servizi e i costi del conto
corrente e confrontare le diverse offerte. Il
cliente può ottenere la documentazione per valutare
e scegliere con calma, senza per questo impegnarsi in
alcun modo con la banca.
Una volta scelto il conto corrente, il cliente può aprire il
conto sia in banca sia tramite il sito internet della banca
seguendo le istruzioni.
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
4
tipi di conto
I conti correnti offerti dalle banche italiane sono di
molti tipi. I più diffusi possono essere ricondotti a
quattro categorie.
Conti ordinari
Sono i cosiddetti conti a consumo, in cui le spese dipendono
dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più
si spende.
Conti a pacchetto
Sono i conti con un canone che può comprendere anche altri
servizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del
risparmio.
I conti a pacchetto si distinguono in conti “con franchigia”, in cui
il canone include un numero limitato di operazioni gratuite, e
conti “senza franchigia”, in cui è possibile effettuare un numero
illimitato di operazioni gratuite.
Conto di base
È il conto dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate. Include
infatti solo un determinato numero di operazioni e alcuni servizi
quali carta di debito, accredito della pensione o dello stipendio,
versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, prelievo
di contante, domiciliazione delle principali utenze domestiche.
L’elenco completo è nel Foglio Informativo (> Il conto
corrente dalla A alla Z) che la banca deve mettere a disposizione
dei clienti sia in filiale sia sul sito internet.
Il conto di base ha un canone annuo che comprende tutto.
Per i clienti che hanno un ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (> Il conto corrente dalla A
alla Z) in corso di validità inferiore a 7.500 euro, il conto non ha
spese e non si paga l’imposta di bollo.
Per chi ha una pensione fino a 1.500 euro mensili, il conto destinato all’accredito della pensione è gratuito fino a un determinato
numero e tipo di operazioni e servizi; si pagano invece eventuali
servizi aggiuntivi.
Conti in convenzione
Sono i conti che beneficiano di sconti e agevolazioni grazie ad
accordi con determinate categorie di clienti.
7
I costi del conto
Il conto corrente ha dei costi perché la banca offre
al cliente una serie di servizi.
Da banca a banca, i servizi possono essere molto diversi e anche
i loro costi possono essere calcolati in modo diverso.
Per questo è importante valutare con attenzione i costi di
ciascun servizio prima di decidere quale conto aprire.
Per alcune categorie di persone il conto può essere gratuito
(conto di base); per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo
sportello presso il quale si ha il conto o si intende aprirlo.
Il costo complessivo del conto è di solito composto
da una parte fissa e da una parte variabile.
I costi fissi
8
Ci sono sempre e non variano, perché non dipendono da quanto
e da come si utilizza il conto.
I principali sono il canone annuo del conto corrente, i canoni
legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese
per l’invio delle comunicazioni al cliente. Il canone annuo include
spesso anche un certo numero di operazioni.
I costi variabili
Variano in base al tipo e al numero di operazioni che si fanno
(ad esempio: prelievo di denaro con la carta di debito, incasso
assegni). Dipendono da come il cliente utilizza il conto e dalle
scelte commerciali della banca.
Ecco i principali costi variabili da considerare con attenzione
quando si sceglie un conto:
○
spese per la registrazione sul conto di ogni operazione
○
commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi
○
spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola
gli oneri e gli interessi
○
interessi e altri oneri in caso di scoperto.
Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nel
Foglio Informativo del conto corrente la banca fornisce l’ISC Indicatore Sintetico di Costo (> Il conto corrente dalla A
alla Z). L’ISC fornisce un idea del costo complessivo del conto
corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere
addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli
oneri fiscali e gli interessi.
L’ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo”
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
(famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.
La metodologia di calcolo dell’ISC e i profili di operatività sono
spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/
vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni).
La chiusura definitiva del conto è senza spese e senza penali. Ci sono delle eccezioni, che però la banca deve riportare
nel contratto.
9
!
Gestire con attenzione
il proprio conto
Non emettere assegni a vuoto o fare pagamenti con carte
di pagamento senza avere la necessaria copertura sul conto
corrente.
Ciò può comportare l’iscrizione nella CAI - Centrale di
Allarme Interbancaria (> Il conto corrente dalla A alla Z),
l’archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per
alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino. Chi è iscritto nella CAI
può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio: il divieto
di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi
rapporti futuri con le banche. Le modalità di consultazione della
CAI sono spiegate sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.
it/sispaga/servpag/cai).
Compilare gli assegni in ogni loro parte.
Firmare e inserire sempre la data in cui l’assegno viene emesso,
l’importo in lettere e in cifre e il beneficiario, per evitare
utilizzi impropri dell’assegno.
10
Se un assegno ha la clausola “non trasferibile” può essere incassato
solo dal beneficiario.
Se non ha la clausola “non trasferibile” può essere trasferito,
mediante “girata”, ad altri soggetti che possono a loro volta
girarlo. Se il cliente indica se stesso come beneficiario (ad
esempio “Mario Rossi”, “me medesimo”, “m.m.”), l’assegno può
essere incassato o versato solo dal cliente.
Attenzione però, perché in base alla normativa antiriciclaggio
gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono
contenere sempre la clausola “non trasferibile”, altrimenti le
sanzioni possono essere molto alte.
Custodire con attenzione le carte di pagamento e
i relativi codici di utilizzo, gli assegni, i codici per l’accesso
online al conto corrente.
Segnalare immediatamente smarrimento e furto alla banca o
all’istituto che ha emesso la carta.
Generalmente sui siti delle banche sono disponibili tutte le
indicazioni che riguardano la sicurezza e i numeri di telefono cui
segnalare smarrimenti e furti.
I rischi di subire frodi aumentano se si utilizza il conto corrente
online. È quindi necessario osservare con rigore le misure di
sicurezza indicate dalla banca.
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
Quando si fa un bonifico, indicare correttamente il codice
IBAN del beneficiario.
Se il cliente indica un IBAN errato, anche se gli altri elementi
dell’ordine di bonifico (> Il conto corrente dalla A alla Z) sono
corretti, la banca non è responsabile del pagamento sbagliato.
Deve però impegnarsi in ogni modo per recuperare il denaro
accreditato sul conto corrente indicato per errore.
Se si opera tramite internet, fare estrema attenzione alle
truffe.
Il sistema più diffuso su internet per frodare i clienti delle banche
è il phishing, che consiste nel richiedere ai clienti i loro dati per
email fingendo di essere la loro banca, con l’obiettivo di carpire
dati riservati.
In genere il cliente riceve messaggi email apparentemente credibili e plausibili, che gli chiedono per esempio nome e cognome,
identificativo e password di accesso al conto online, numero di
carta di credito, di conto corrente, della carta di identità, oppure
lo invitano a cliccare su link contenuti all’interno del messaggio.
Non è facile distinguere questi messaggi ingannevoli perché si
presentano con i nomi e i marchi di banche e istituzioni affidabili
e importanti.
Nel dubbio, ricordare che le banche non chiedono mai dati per
email ai propri clienti.
Ricontrollare nel tempo le condizioni contrattuali.
È importante che le condizioni contrattuali siano sempre
adeguate alle proprie esigenze perché possono cambiare sia
la situazione personale o lavorativa, sia le offerte delle banche.
Queste, infatti, possono proporre nuovi prodotti e servizi, anche
a condizioni più vantaggiose.
Informazioni utili sono nel rendiconto e nel Documento di
sintesi annuale.
11
Chiarimenti? Reclami?
Ecco chi contattare
Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi
all’eventuale call center della banca.
Il cliente può presentare un reclamo scritto alla banca anche per
lettera raccomandata A/R o per email.
I numeri telefonici e gli indirizzi sono indicati in fondo a questa
Guida.
L’Ufficio Reclami della banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può
presentare ricorso all’ABF - Arbitro Bancario Finanziario.
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti
e le banche che offre un’alternativa più semplice, rapida ed
economica rispetto al ricorso al giudice.
Per maggiori informazioni: www.arbitrobancariofinanziario.it
12
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
AZ
alla
Il conto corrente dalla
> Accredito e addebito
L’accredito è una somma di denaro versata sul conto corrente;
l’addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia
dal cliente sia dalla banca per conto di quest’ultimo.
> Assegno bancario
Con l’assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare
una somma di denaro, a terzi o a se stesso.
La banca normalmente consegna blocchetti di assegni con la
clausola “non trasferibile” prestampata. Se il cliente desidera
avere assegni senza la clausola “non trasferibile”, deve chiederlo
espressamente alla banca e pagare l’imposta di 1,50 euro per
assegno prevista dalla legge.
In ogni caso, solo gli assegni di importo inferiore a 1.000 euro
possono essere trasferibili.
> ATM - Automated Teller Machine
Sportello automatico per prelevare contante utilizzando la
carta di debito o di credito, richiedere informazioni sul conto
e ottenere altri servizi. È quello che nel linguaggio quotidiano
chiamiamo “sportello Bancomat”.
> Bonifico
Operazione con la quale si trasferiscono somme da un conto
cor­rente a un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma
si chiama ordinante, chi la riceve si chiama beneficiario. Quando
il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si
chiama giroconto.
> CAI - Centrale di Allarme Interbancaria
Archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia per
assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti. Vi vengono
iscritti i soggetti:
○ che hanno emesso assegni bancari e postali senza essere autorizzati o senza avere i fondi necessari per far fronte al pagamento;
○ a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di
credito e di debito a causa del mancato pagamento delle
somme relative alle operazioni effettuate.
Nel caso degli assegni, l’iscrizione nella CAI determina l’applicazione della “revoca di sistema”, cioè il divieto di emettere assegni e
stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario
e postale per sei mesi. Nel caso delle carte di pagamento, l’iscrizione determina la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di
credito e di debito per due anni, ma rimane possibile ottenere il
rilascio di altre carte; la scelta è lasciata all’istituto emittente.
13
> Capitalizzazione degli interessi
Il saldo del conto corrente produce interessi: a favore del cliente
se positivo; a favore della banca se negativo.
La capitalizzazione significa che gli interessi, una volta accreditati
e addebitati sul conto, producono a loro volta interessi. Il calcolo
per gli interessi a debito e per quelli a credito deve avere la
stessa periodicità.
> Carta di credito
14
Carta che permette al titolare di acquistare (tramite POS)
beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente
al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante
(tramite ATM) con addebito posticipato. Le operazioni
prevedono generalmente un massimale di utilizzo (il cosiddetto
plafond) definito nel contratto. Il titolare della carta, a seconda
del contratto e del tipo di carta di credito, pagherà in un’unica
soluzione, di solito ogni mese con addebito sul conto corrente
(“carta di credito classica” o “charge”), oppure a rate, con gli
interessi (“carta di credito revolving”).
> Carta di debito
Carta che permette al titolare, in base a un contratto con
la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e servizi
presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito
al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite
ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato
alla carta. È quella che nel linguaggio quotidiano chiamiamo
“Bancomat”.
> Coordinate bancarie
“Coordinate bancarie” è il termine generico per codici o diciture
che permettono di identificare in maniera univoca un conto
corrente. Oggi il codice identificativo di un conto corrente è
l’IBAN (International Bank Account Number).
> Data contabile, disponibile e valuta
A ogni operazione la banca assegna tre tipi di date:
○ data contabile: il giorno in cui la banca registra l’operazione
○ data disponibile: il giorno dal quale il denaro accreditato può
essere utilizzato per pagamenti e prelievi
○ data valuta: il giorno dal quale le somme versate iniziano a
produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di
produrli.
Il contratto deve indicare le date valuta su versamenti e prelievi e
le date per la disponibilità degli importi accreditati.
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
> Deposito a risparmio
A differenza del conto corrente, usato per la gestione delle spese
quotidiane, il deposito a risparmio è dedicato esclusivamente al
risparmio. Per questo offre pochi e semplici servizi, quali l’accredito
della pensione o il rilascio di una carta di debito (Bancomat). Inoltre
non si può mai sconfinare rispetto al saldo, cioè “andare in rosso”.
Con il deposito il cliente affida alla banca una somma di denaro e
riceve un interesse; la banca si impegna a restituire la somma depositata alla scadenza del contratto o quando il cliente lo richiede.
Il cliente riceve un libretto che può essere nominativo (se solo
l’intestatario può prelevare denaro dal deposito) o al portatore (se
può prelevare chiunque ne sia in possesso). I libretti al portatore
però non possono presentare un saldo superiore a 1.000 euro.
> Deposito titoli
È uno speciale conto utilizzato esclusivamente per “ospitare” i
risultati delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari,
quali titoli pubblici, quote di fondi comuni di investimento, azioni,
obbligazioni.
Il deposito titoli è abbinato a un conto corrente, sul quale si
addebitano le imposte di bollo e le commissioni, e si accreditano
i guadagni ricavati dai titoli come dividendi azionari e cedole.
> Domiciliazione bancaria
È un servizio associato al conto corrente che consente di fare
pagamenti periodici, come le bollette e le rate del mutuo, in
automatico direttamente dal conto corrente.
Per attivare una domiciliazione, basta richiederla alla propria
banca o a chi riceverà il pagamento.
Se si chiude il conto corrente, è possibile richiedere il trasferi­
mento automatico delle domiciliazioni alla nuova banca, che
gestirà il passaggio.
> Estratto conto
È il documento che la banca elabora con una determinata
periodicità e che elenca i movimenti del conto corrente in
ordine cronologico.
Di solito si articola in quattro campi:
○ data dell’operazione, cioè il giorno solare in cui si compie
un’operazione di accredito o addebito
○ data valuta, cioè la data dalla quale decorrono gli interessi a
debito o a credito
○ descrizione dell’operazione
○ importo dell’operazione, con segno positivo o negativo.
15
> Fido o affidamento
È la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a
mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile.
Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme
utilizzate e una commissione onnicomprensiva.
> Firma
Quando apre un conto corrente il cliente deve depositare
in banca la sua firma. Servirà per verificare se le operazioni,
in particolare quelle di pagamento, sono state effettivamente
disposte dal correntista. Se il conto corrente è intestato a due o
più persone, ognuna deve depositare la sua firma.
Il contratto deve specificare quali operazioni richiedono la firma
di tutti i correntisti (firma congiunta) e quali soltanto una (firma
disgiunta). Questo significa che un conto corrente può essere
aperto da più persone, che lo possono usare in modo separato.
> Foglio Informativo
16
È il documento che gli intermediari mettono a disposizione
dei clienti per ciascun prodotto o servizio offerto; contiene
informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali
caratteristiche dell’operazione o del servizio. I contenuti del
contratto devono essere coerenti con le informazioni contenute
nel Foglio Informativo.
> Fondo interbancario di tutela dei depositi
È il sistema di garanzia dei depositi bancari riconosciuto dalla
Banca d’Italia: offre copertura ai depositanti fino a un massimo
di 100.000 euro in caso di crisi della banca.
Vi aderiscono tutte le banche italiane, tranne quelle di credito
cooperativo che hanno un loro specifico Fondo di garanzia che
assicura la stessa copertura.
> IBAN - International Bank Account Number
È il codice – formato da lettere e numeri – che consente di identificare in modo univoco il conto corrente. Funziona da “indirizzo”
del conto e infatti è indispensabile per trasferire denaro tra conti.
Anche se il nome del beneficiario è errato o incompleto, con
l’IBAN corretto un bonifico va comunque a buon fine.
> Internet banking
Con l’internet banking i clienti della banca possono effettuare
operazioni bancarie – come bonifici e pagamenti – senza andare
in filiale, ma collegandosi a internet. Si accede ai servizi con i
propri codici. Oltre alla comodità, l’internet banking spesso offre
i servizi bancari a costi inferiori.
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
> ISC - Indicatore Sintetico di Costo
L’ISC fornisce un’idea del costo complessivo del conto corrente
in base alle spese e alle commissioni che possono essere
addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli
oneri fiscali e gli interessi.
L’ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo”
(famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia. Il Foglio
Informativo e il Documento di Sintesi indicano l’ISC per i profili
tipo di operatività.
La metodologia di calcolo dell’ISC e i profili di operatività sono
spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/
vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni).
> ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente
È l’indice che rappresenta la situazione economica di una famiglia,
calcolato a partire dal reddito e da altri elementi del patrimonio.
Il suo attestato è rilasciato dall’INPS e consente di accedere alle
prestazioni sociali o ai servizi pubblici a condizioni agevolate.
> Phone banking
È il servizio che permette di fare operazioni bancarie – come
bonifici e pagamenti – senza andare in filiale chiamando al telefono
il call center della banca. Molte banche mettono a disposizione dei
clienti un numero verde gratuito.
> POS - Point of Sale
È l’apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e
servizi presso il loro fornitore utilizzando la carta di credito o di
debito. Il POS consente di trasferire le informazioni necessarie
per l’autorizzazione e la registrazione del pagamento in maniera
immediata o differita.
> Saldo
È la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e
quello degli addebiti a una certa data. Se il saldo è positivo,
indica la somma disponibile sul conto corrente. Le somme che
rimangono inutilizzate fruttano interessi, da calcolare sulla base
di un tasso detto “creditore”.
Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate.
Il saldo disponibile si riferisce alla somma che può essere
effettivamente utilizzata.
Il saldo liquido si riferisce alla somma disponibile su cui vengono
calcolati gli interessi.
17
> Tasso creditore
È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle
somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati
sul conto una volta sottratte le ritenute fiscali.
> Tasso debitore
È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità del
conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
18
Le guide della Banca d’Italia
Il conto corrente in parole semplici
I miei diritti
Al momento di scegliere
○
○
○
○
○
○
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa
Guida.
Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio Informativo,
che illustra caratteristiche e costi del conto corrente e dei
servizi associati.
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa
del contratto e/o il Documento di Sintesi, anche prima della
conclusione e senza impegno per le parti.
Avere a disposizione anche sul sito internet della banca il
Foglio In­formativo e, se è possibile concludere il contratto
online, la copia completa del contratto con il Documento di
Sintesi.
Conoscere l’ISC del conto corrente per ciascuno dei profili
riportati sul Foglio Informativo.
Essere informato su come ed entro quali termini è possibile
recedere dal contratto.
Al momento di firmare
○
Prendere visione del Documento di Sintesi, che riporta tutte
le condizioni economiche ed è unito al contratto.
○ Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a
quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento
di Sintesi.
○ Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni
online dovute per legge sono sempre gratuite.
○ Ricevere e conservare una copia del contratto, firmato dalla
banca, e una copia del Documento di Sintesi. Se l’apertura
del conto avviene online, ricevere l’attestazione della
conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e
del Documento di Sintesi.
Durante il rapporto contrattuale
○
Ricevere un rendiconto e il Documento di Sintesi sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno. Poter contestare l’estratto conto (> Il conto corrente dalla A alla Z) nel
19
○
○
○
○
20
○
○
○
termine previsto dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in
cui lo si riceve; generalmente il termine è indicato nell’intestazione dello stesso rendiconto. Ricevere a inizio anno un riepilogo delle spese complessive sostenute nell’anno precedente.
Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di qualunque
modifica delle condizioni contrattuali, facoltà generalmente
prevista nel contratto. La proposta deve indicare il motivo
che giustifica la modifica e può essere respinta recedendo dal
contratto.
Avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi
debitori e creditori.
Chiudere il conto corrente e/o recedere dai rapporti collegati
(quali carta di debito, carta di credito, domiciliazioni) in
qualsiasi momento, di solito senza penalità e senza spese.
Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta,
copia della documentazione sulle singole operazioni degli
ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta anche dopo la
chiusura del conto.
Avere la disponibilità economica delle somme relative agli
assegni circolari o bancari versati sul proprio conto entro i
quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi su una
somma versata a partire dal giorno stesso del versamento
di denaro o del versamento di assegni circolari emessi dalla
stessa banca e di assegni bancari di un cliente con un conto
presso la stessa filiale.
Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi sulle
somme versate attraverso assegni circolari emessi da un’altra
banca dal giorno lavorativo successivo al versamento e
attraverso assegni bancari di un’altra banca dal terzo giorno
lavorativo successivo al versamento.
Dopo la chiusura
○
Ricevere il rendiconto, con tutte le movimentazioni e il saldo,
e il Documento di Sintesi.
Le guide della Banca d’Italia
LE GUIDE
DELLA BANCA D’ITALIA
La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.
Il conto
corrente
in parole semplici
Tra i suoi obiettivi:
– assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
– migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
– aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.
Le guide In parole semplici fanno parte di questi impegni.
La SCELTA e i COSTI
www.bancaditalia.it
I DIRITTI del cliente
I CONTATTI utili
Il conto corrente dalla A alla Z
Guida aggiornata al 30 giugno 2012
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