HCFC un “prezioso” rifiuto da smaltire ■ Sandro Marinelli L’abstract Ritorna, ancora una volta con prepotenza, il tema degli agenti estinguenti HCFC (idroclorofluorocarburi) e Halon, grazie all’imminente approvazione dello “Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”, licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013. Queste nuove norme, inoltre, non si sostituiscono alla previgente normativa, ma si pongono, rispetto a esse, su un piano parallelo, nel quale, spesso, diventa difficile districarsi tra i diversi adempimenti. Infatti, come un qualsiasi presidio antincendio giunto a fine vita, anche l’impianto che usa HCFC o Halon assume la veste di rifiuto ed è quindi soggetto alle prescrizioni previste dal Testo Unico Ambientale. Infine, ai fini della prevenzione incendi, il detentore dell’impianto si dovrà porre la problematica dell’eventuale sostituzione con un altro impianto di prestazioni equivalenti. onostante la detenzione di HCFC e Halon nel settore antincendio fosse già stata vietata dai decreti ministeriali 2 ottobre 2001 e 20 dicembre 2005, l’assenza di sanzioni ha, di fatto, vanificato il precetto. Ancora oggi è presente un consistente stock di sostanze lesive per l’ozono negli impianti di spegnimento. Lo schema di decreto legislativo riempie non solo questo vuoto, fissando pene severe per N 2 la detenzione di HCFC e Halon, ma introduce norme specifiche anche per le altre violazioni in materia di sostanze lesive per l’ozono connesse all’uso antincendio. Ad esempio, l’art. 5 dello schema di decreto punisce con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 100.000 euro chiunque detiene e non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate. Inoltre, il successivo art. 14 punisce severamente (fino a 100.000 euro di ammenda) tutte le violazioni dell’obbligo di adottare misure precauzionali volte a evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni dagli impianti. Altre sanzioni sono previste per chi non adempie gli obblighi che si riferiscono al cosiddetto libretto d’impianto, in cui sono riportati le quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte o recuperate durante le attività di manutenzione. Come ricorda l’art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento) della legge 549/94 sulle sostanze lesive per l’ozono, è vietato disperdere nell’ambiente le sostanze lesive e, in conformità alla vigente normativa in materia dismaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, d’impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive, inclusi gli estintori e gli impianti antincendio, di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Pertanto in virtù del combinato disposto del- antincendio giugno 2013 note Sono previste sanzioni per chi non adempie agli obblighi relativi al libretto d’impianto in cui sono riportate le quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte o recuperate durante le attività di manutenzione ricolosi) dell’Albo Nazionale Gestori e autorizzato a gestire il codice CER 1605040*. Fortunatamente tali informazioni sono accessibili online sul sito2. Inoltre, qualora la quantità di rifiuto trasportato ecceda la soglia di esenzione, dovrà essere anche verificato l’idoneità del mezzo ai requisiti ADR. • L’ultima operazione preliminare è la verifica sul sito di destinazione finale che dovrà essere autorizzato a gestire la quantità di rifiuto con il codice CER 160504* che s’intende conferire per una delle attività di recupero rifiuti (elenco delle operazioni “R” dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06) oppure per una delle attività di trattamento-smaltimento (elenco delle operazioni “D” dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06). La verifica delle autorizzazioni ambientali del sito di destinazione del rifiuto è l’aspetto più critico e difficilmente gestibile, poiché spesso tali informazioni, fornite dalla Provincia o dalla Regione, non sono immediatamente disponibili. Questo perché il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza indiretta) sul 1 http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m =Centri_autorizzati_di_raccolta.html. 2 http://www.albogestoririfiuti.it. giugno 2013 antincendio 3 smaltimento degli HCFC l’art. 6 della legge 549/94 e della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cd. Testo Unico Ambientale), gli HCFC e gli Halon devono essere conferiti a un centro di raccolta autorizzato sia dalla normativa sull’ozono stratosferico sia da quella sui rifiuti. Gli HCFC e gli Halon, infatti, sono rifiuti speciali pericolosi poiché rientrano nelle categorie, riportate nell’Allegato A del Testo Unico e perché il detentore ha l’obbligo di legge di disfarsene. In particolare gli HCFC e Halon di scarto, sono identificati dal Catasto Europeo Rifiuti con il codice CER 160504*, cioè “gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose”. Nonostante la disciplina sulle sostanze lesive per l’ozono e quella sui rifiuti siano complesse e sia preferibile avvalersi di un consulente preparato in entrambe le materie, è possibile offrire alcuni semplici spunti che possono contribuire a una gestione virtuosa dei fluidi antincendio di rifiuto e mettere al riparo da eventuali sanzioni. Innanzitutto si possono individuare tre fasi preparatorie nella pianificazione dell’attività: • Chi conferisce il rifiuto e cioè il produttore/detentore (nella pratica l’utente finale o il manutentore, secondo gli accordi intrapresi) dovrà verificare che il sito di destinazione delle sostanze sia un Centro di Raccolta Autorizzato ai sensi della L 549/94. La lista di tali centri è disponibile online sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare1. È buona norma, in ogni caso, pretendere una copia dell’Accordo di Programma del sito di trattamento al fine di verificare la vigenza dell’autorizzazione. • Il rifiuto dovrà essere conferito tramite un trasportatore autorizzato, iscritto alla Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pe- smaltimento degli HCFC Ancora oggi è presente una consistente giacenza di sostanze lesive per l’ozono negli impianti di spegnimento buon esito del viaggio verso la destinazione finale che, va rilevato, deve essere necessariamente conosciuta al momento della partenza dal produttore/detentore e dal trasportatore. Tanto è vero che se il titolare originario non riceve la quarta copia del formulario rifiuti controfirmata dal responsabile del sito di destinazione, la responsabilità condivisa ancora attiva impone al produttore/detentore l’obbligo di denuncia alle autorità competenti. Terminate le fasi preliminari e, quindi, indentificati tutti gli attori del processo di conferimento del rifiuto, è possibile procedere allo smontaggio dell’impianto, alla messa in sicurezza dei contenitori a pressione contenti HCFC o Halon, al loro imballaggio e, infine, alla loro spedizione verso l’impianto di trattamento. Non devono essere dimenticate tutte le atti- 4 vità che la legge pone in capo al produttore/detentore dell’impianto/rifiuto, quali ad esempio, l’annotazione dell’operazione nel registro di carico/scarico rifiuti, la caratterizzazione del rifiuto, la conservazione della quarta copia del formulario di trasporto rifiuti, l’inserimento dell’operazione nel MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per l’anno di riferimento. Per quanto riguarda la normativa sulle sostanze lesive per l’ozono, invece, è necessario aggiornare il libretto d’impianto con la quantità recuperata a seguito dell’attività di manutenzione. L’ultimo aspetto da valutare riguarda la prevenzione incendi: la valutazione dei rischi potrebbe richiedere la sostituzione dell’impianto con un altro avente prestazioni equivalenti. In tal caso sarà necessario procedere a verificare la possibilità di riutilizzo dell’hardware dell’impianto con altro agente estinguente antincendio giugno 2013 compatibile ed ammesso, ovvero alla sua completa sostituzione. In taluni casi, le tecnologie disponibili consentono il riutilizzo delle tubazioni esistenti (retrofit), previa verifica con un software certificato della fattibilità dell’operazione. Sebbene le tubazioni non abbiano un costo rilevante, il loro riutilizzo consente di evitare costose e lunghe opere edili e, soprattutto il periodo di downtime dell’impianto. In conclusione, le norme che sovraintendono alla gestione dei sistemi antincendio contenti HCFC e Halon di rifiuto impongono taluni adempimenti che devono essere scrupolosamente osservati per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla protezione dell’ozono e quella sui rifiuti. Per svolgere quest’attività è sempre preferibile affidarsi a aziende di provata esperienza e, soprattutto, munite delle autorizzazioni di legge. Infine, poiché gli HCFC e gli Halon di rifiuto possono essere valorizzati dalle imprese del settore, spesso l’intera operazione di decommissioning dell’impianto non comporta alcun onere per il detentore/produttore dell’impianto, ma consente un recupero, anche se modesto, delle somme investite. giugno 2013 Dal 1979 progettazione, costruzione e installazione di sistemi automatici di spegnimento per la protezione antincendio. 24060 Bagnatica (BG) • Via Don Bolis, 1 Tel. +39 035 292811 • Fax +39 035 303978 www.sebino.eu