HCFC
un “prezioso” rifiuto
da smaltire
■ Sandro Marinelli
L’abstract
Ritorna, ancora una volta con prepotenza, il tema
degli agenti estinguenti HCFC (idroclorofluorocarburi) e Halon, grazie all’imminente approvazione
dello “Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”, licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013.
Queste nuove norme, inoltre, non si sostituiscono
alla previgente normativa, ma si pongono, rispetto
a esse, su un piano parallelo, nel quale, spesso,
diventa difficile districarsi tra i diversi adempimenti. Infatti, come un qualsiasi presidio antincendio
giunto a fine vita, anche l’impianto che usa HCFC
o Halon assume la veste di rifiuto ed è quindi soggetto alle prescrizioni previste dal Testo Unico
Ambientale.
Infine, ai fini della prevenzione incendi, il detentore dell’impianto si dovrà porre la problematica dell’eventuale sostituzione con un altro impianto di
prestazioni equivalenti.
onostante la detenzione di HCFC
e Halon nel settore antincendio
fosse già stata vietata dai decreti
ministeriali 2 ottobre 2001 e 20
dicembre 2005, l’assenza di sanzioni ha, di
fatto, vanificato il precetto.
Ancora oggi è presente un consistente stock
di sostanze lesive per l’ozono negli impianti
di spegnimento.
Lo schema di decreto legislativo riempie non
solo questo vuoto, fissando pene severe per
N
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la detenzione di HCFC e Halon, ma introduce norme specifiche anche per le altre violazioni in materia di sostanze lesive per l’ozono connesse all’uso antincendio. Ad esempio, l’art. 5 dello schema di decreto punisce
con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 100.000 euro chiunque detiene e
non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate.
Inoltre, il successivo art. 14 punisce severamente (fino a 100.000 euro di ammenda) tutte le violazioni dell’obbligo di adottare misure precauzionali volte a evitare e ridurre al
minimo fughe ed emissioni dagli impianti.
Altre sanzioni sono previste per chi non
adempie gli obblighi che si riferiscono al cosiddetto libretto d’impianto, in cui sono riportati le quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte o recuperate durante le attività di manutenzione.
Come ricorda l’art. 6 (Obblighi in materia di
recupero e smaltimento) della legge 549/94
sulle sostanze lesive per l’ozono, è vietato
disperdere nell’ambiente le sostanze lesive
e, in conformità alla vigente normativa in
materia dismaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, d’impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze
lesive, inclusi gli estintori e gli impianti antincendio, di conferire i medesimi, al termine
della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati.
Pertanto in virtù del combinato disposto del-
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note
Sono previste sanzioni
per chi non adempie
agli obblighi relativi
al libretto d’impianto
in cui sono riportate
le quantità e il tipo
di sostanze controllate
aggiunte o recuperate
durante le attività
di manutenzione
ricolosi) dell’Albo Nazionale Gestori e autorizzato a gestire il codice CER
1605040*. Fortunatamente tali informazioni sono accessibili online sul sito2.
Inoltre, qualora la quantità di rifiuto trasportato ecceda la soglia di esenzione,
dovrà essere anche verificato l’idoneità
del mezzo ai requisiti ADR.
• L’ultima operazione preliminare è la verifica sul sito di destinazione finale che dovrà essere autorizzato a gestire la quantità di rifiuto con il codice CER 160504*
che s’intende conferire per una delle attività di recupero rifiuti (elenco delle operazioni “R” dell’allegato C alla parte IV del
D.Lgs.152/06) oppure per una delle attività di trattamento-smaltimento (elenco
delle operazioni “D” dell’allegato B alla
parte IV del D.Lgs.152/06).
La verifica delle autorizzazioni ambientali
del sito di destinazione del rifiuto è
l’aspetto più critico e difficilmente gestibile, poiché spesso tali informazioni, fornite dalla Provincia o dalla Regione, non
sono immediatamente disponibili.
Questo perché il produttore/detentore
non si spoglia della responsabilità dei
suoi rifiuti semplicemente consegnandoli
al terzo trasportatore, ma conserva un
onere (almeno di vigilanza indiretta) sul
1 http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m
=Centri_autorizzati_di_raccolta.html.
2 http://www.albogestoririfiuti.it.
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smaltimento degli HCFC
l’art. 6 della legge 549/94 e della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cd. Testo Unico Ambientale), gli HCFC e gli Halon
devono essere conferiti a un centro di raccolta autorizzato sia dalla normativa sull’ozono stratosferico sia da quella sui rifiuti.
Gli HCFC e gli Halon, infatti, sono rifiuti speciali pericolosi poiché rientrano nelle categorie, riportate nell’Allegato A del Testo Unico e
perché il detentore ha l’obbligo di legge di
disfarsene.
In particolare gli HCFC e Halon di scarto,
sono identificati dal Catasto Europeo Rifiuti
con il codice CER 160504*, cioè “gas in
contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose”.
Nonostante la disciplina sulle sostanze lesive per l’ozono e quella sui rifiuti siano complesse e sia preferibile avvalersi di un consulente preparato in entrambe le materie, è
possibile offrire alcuni semplici spunti che
possono contribuire a una gestione virtuosa
dei fluidi antincendio di rifiuto e mettere al riparo da eventuali sanzioni.
Innanzitutto si possono individuare tre fasi
preparatorie nella pianificazione dell’attività:
• Chi conferisce il rifiuto e cioè il produttore/detentore (nella pratica l’utente finale o
il manutentore, secondo gli accordi intrapresi) dovrà verificare che il sito di destinazione delle sostanze sia un Centro di
Raccolta Autorizzato ai sensi della L
549/94.
La lista di tali centri è disponibile online
sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare1.
È buona norma, in ogni caso, pretendere
una copia dell’Accordo di Programma del
sito di trattamento al fine di verificare la
vigenza dell’autorizzazione.
• Il rifiuto dovrà essere conferito tramite un
trasportatore autorizzato, iscritto alla Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pe-
smaltimento degli HCFC
Ancora oggi è presente una consistente giacenza
di sostanze lesive per l’ozono negli impianti di spegnimento
buon esito del viaggio verso la destinazione finale che, va rilevato, deve essere
necessariamente conosciuta al momento
della partenza dal produttore/detentore e
dal trasportatore.
Tanto è vero che se il titolare originario
non riceve la quarta copia del formulario
rifiuti controfirmata dal responsabile del
sito di destinazione, la responsabilità
condivisa ancora attiva impone al produttore/detentore l’obbligo di denuncia alle
autorità competenti.
Terminate le fasi preliminari e, quindi, indentificati tutti gli attori del processo di conferimento del rifiuto, è possibile procedere allo
smontaggio dell’impianto, alla messa in sicurezza dei contenitori a pressione contenti
HCFC o Halon, al loro imballaggio e, infine,
alla loro spedizione verso l’impianto di trattamento.
Non devono essere dimenticate tutte le atti-
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vità che la legge pone in capo al produttore/detentore dell’impianto/rifiuto, quali ad
esempio, l’annotazione dell’operazione nel
registro di carico/scarico rifiuti, la caratterizzazione del rifiuto, la conservazione della
quarta copia del formulario di trasporto rifiuti, l’inserimento dell’operazione nel MUD
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale)
per l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda la normativa sulle sostanze lesive per l’ozono, invece, è necessario aggiornare il libretto d’impianto con la
quantità recuperata a seguito dell’attività di
manutenzione.
L’ultimo aspetto da valutare riguarda la prevenzione incendi: la valutazione dei rischi
potrebbe richiedere la sostituzione dell’impianto con un altro avente prestazioni equivalenti.
In tal caso sarà necessario procedere a verificare la possibilità di riutilizzo dell’hardware
dell’impianto con altro agente estinguente
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compatibile ed ammesso,
ovvero alla sua completa sostituzione. In taluni casi, le
tecnologie disponibili consentono il riutilizzo delle tubazioni esistenti (retrofit),
previa verifica con un software certificato della fattibilità dell’operazione. Sebbene
le tubazioni non abbiano un
costo rilevante, il loro riutilizzo consente di evitare costose e lunghe opere edili e,
soprattutto il periodo di
downtime dell’impianto.
In conclusione, le norme che
sovraintendono alla gestione dei sistemi antincendio
contenti HCFC e Halon di rifiuto impongono taluni
adempimenti che devono
essere scrupolosamente osservati per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla
protezione dell’ozono e
quella sui rifiuti. Per svolgere
quest’attività è sempre preferibile affidarsi a aziende di
provata esperienza e, soprattutto, munite delle autorizzazioni di legge.
Infine, poiché gli HCFC e gli
Halon di rifiuto possono essere valorizzati dalle imprese
del settore, spesso l’intera
operazione di decommissioning dell’impianto non comporta alcun onere per il detentore/produttore dell’impianto, ma consente un recupero, anche se modesto,
delle somme investite.
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“prezioso” rifiuto da smaltire (Giugno 2013). - Safety Hi-Tech