NOVITA’ SU PONTEGGI METALLICI FISSI
E PIMUS secondo il
D.LGS 81/2008 e s.m.i.
Luca Mangiapane – ingegnere
Loc. Vedole, 39 - 43052 Colorno (PR)
tel. 0521313291 fax 0521521405
Luca Mangiapane – ingegnere
e mail [email protected]
LE NOVITA’ DELL’ART. 136
Art. 136 – Montaggio e smontaggio
I due elementi caratterizzanti delle attività di montaggio e smontaggio
dei ponteggi sono:
•
formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/
smontaggio/trasformazione del ponteggio.
•
la redazione ed uso del piano di montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio PiMUS,
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO
Art. 136 – Montaggio e smontaggio
6]. Il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la diretta sorveglianza
di un preposto, a regola d’arte e
conformemente al PIMUS, e ad opera
di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO
Art. 136 – Montaggio e Smontaggio
7] La formazione di cui al sesto comma ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla vigente legislazione;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le predette operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO
Art. 136 – Montaggio e
smontaggio
[8] I soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI
Questa formazione non è nuova ma è stata
introdotta dal D.Lgs 235/2003 dal luglio del
2005
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
L’allegato XXI è diviso in due
parti A e B, nella parte A sono
presi in considerazione i corsi
per gli addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione
dei ponteggi, nella parte B sono
presi in considerazione i corsi per
gli addetti ai lavori su fune.
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
- Sono definiti i soggetti formatori.
- Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti
nella prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale
accreditate)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale
tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro
- ISPESL
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore
dei lavori edili e di ingegneria civile
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia (CPT)
- Scuole edili
Il datore di lavoro non può svolgere la formazione direttamente o
rivolgersi a soggetti diversi da quelli previsti anche se ritenuti di
maggiore esperienza e capacità.
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
- La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli
addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.
- Il corso ha durata minima di 28 ore, da frequentare per intero. E’
consentita un’assenza massima del 10% del monte ore.
- Nessun credito formativo per chi ha esperienza oppure ha già
frequentato in passato corsi simili.
- Nessuna differenza di formazione tra preposti e addetti
- Il corso è suddiviso in 2 moduli – teorico e pratico - della durata
di 14 ore ciascuno.
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
Modulo teorico (durata 14 ore)
1. giuridico normativo (4 ore):
· legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei
rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore)
· D.Lgs 235/2003 “Lavori in quota” e D.Lgs 494/96 e s.m.i. “cantieri” (2 ore)
2. tecnico (10 ore):
·
·
·
·
PiMUS, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione (2 ore)
Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
Modulo pratico (durata 14 ore)
·
montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Tubi e Giunti
- PTG - (4 ore)
·
montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Telai
Prefabbricati PTP - (4 ore)
·
montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Montanti e
Traversi Prefabbricati PMTP - (4 ore)
·
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore)
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
- Modulo teorico max 30 discenti/docente
- Modulo pratico max 5 discenti/docente
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI
- Modulo teorico erogato per primo. Al termine del modulo teorico
c’è la verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi
non supera la verifica deve rifrequentare il modulo.
- L’attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la
verifica finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di
ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica
finale deve rifrequentare la parte pratica.
- Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore di
cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, che è erogato dagli stessi
soggetti del corso delle 28 ore.
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: la circolare MLPS n°30 del 03.11.2006
La formazione specifica dell’Accordo non è necessaria per:
- i lavoratori che usano ponteggi montati da altri
- gli addetti al montaggio, smontaggio di ponti su ruote, ponti su
cavalletti, ponti a sbalzo, ponti sospesi, ponteggi autosollevanti e
altre opere provvisionali simili
- per i suddetti lavoratori è necessaria la formazione e
l’addestramento previsti dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 (specifici per
l’attrezzatura di lavoro) erogati dal datore di lavoro.
- il datore di lavoro, per ciò che riguarda l'addestramento degli addetti
ai ponti su ruote, deve tener presenti i contenuti generali di cui al II
punto (montaggio/smontaggio/trasformazione di PTP e al IV punto
(elementi di gestione di prima emergenza - salvataggio del modulo
pratico dell'Accordo del 26.01.2006 (allegato XXI)
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS
Art. 136 – Montaggio e
smontaggio
Il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio, in funzione della
complessità del ponteggio scelto.
Tale piano ... e' messo a
disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: finalità
E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è
presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal
personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di
ponteggi, al fine di garantire:
la loro sicurezza durante l’attività
la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi
coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere,
abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.
la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la
realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità
dell’utilizzatore e da un uso attento dello stesso.
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: quando è necessario
Il PiMUS è da redigere:
per il ponteggio metallico
fisso, indipendentemente da tempo
di utilizzo, dimensioni, complessità e
necessità di progetto.
per impalcati o altre opere
provvisionali costruite con
elementi di ponteggi metallici fissi.
per un ponteggio realizzato
con elementi in legno
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: quando non è necessario
La circolare MLPS n°30 del 03.11.2006 ha precisato che il
PiMUS non è necessario per:
ponti su cavalletti di altezza fino a due metri
ponti a sbalzo
ponti sospesi
ponteggi a piani autosollevanti
Luca Mangiapane – ingegnere
In questa situazione serve il PiMUS?
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: chi lo deve redigere ?
“ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”, quindi la
redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che
monta e smonta i ponteggi.
Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà
realizzarsi un solo PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro
Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei
lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall’impresa e
sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.
Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori
autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo
aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: chi lo deve redigere ?
La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona
competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS.
La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in
impresa di persone con particolari competenze.
L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto
abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto per i
ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del
libretto di autorizzazione ministeriale.
Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo
documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo
dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo
richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto
per la progettazione del ponteggio.
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: i contenuti minimi
art. 134 e Allegato XXII
Contenuti minimi del PiMUS
Nei cantieri in cui vengono
utilizzati ponteggi deve essere
tenuta ed esibita a richiesta degli
organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma
6 dell’art. 131 (libretto di
autorizzazione ministeriale e
relazione tecnica) e copia del
piano di montaggio e smontaggio
(PIMUS), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XXII
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: i contenuti minimi – allegato XXII
1.
Dati identificativi del luogo di lavoro;
2.
Identificazione del datore di lavoro che procederà alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
del ponteggio;
3.
Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il
preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4.
Identificazione del ponteggio;
5.
Disegno esecutivo del ponteggio;
6.
Progetto del ponteggio, quando previsto;
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione
e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"
capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56):
planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio,
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata
della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio,
ecc.),
modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,
controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra
ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai
relativi punti di ancoraggio,
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006
descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione ed uso,
misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del
ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del
DPR n. 164/56,
tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
Luca Mangiapane – ingegnere
PiMUS: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006
8.
Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e
smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo
passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da
applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti
particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti
le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da
schemi, disegni e foto;
9.
Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX).
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 5. disegno esecutivo
In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve
essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio (art.33 DPR
164/56)
Sul disegno esecutivo devono essere riportati:
1) l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato
2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto)
o del responsabile di cantiere (negli altri casi)
3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate
sul disegno.
Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto
deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di
autorizzazione ministeriale.
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 5. disegno esecutivo
Esempi di schemi tipo autorizzati
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 5. disegno esecutivo
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 5. disegno esecutivo
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 6. Progetto del ponteggio
Per l’assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra
gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico
abilitato - ingegnere o architetto. (art. 32 DPR 164/56)
Il progetto deve comprendere:
- Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti
e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione
ministeriale
- Disegno esecutivo
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 6. Progetto del ponteggio
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio
•
Ponteggi con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano
d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più
alto. (CM 149/1985)
•
Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo
riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale (CM
149/1985)
•
Configurazione di montaggio con un numero complessivo di
impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo (CM
149/1985)
•
Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle
indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari
efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione
ministeriale (CM 149/1985)
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 6. Progetto del ponteggio
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio
•
Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del
ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto
di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985)
•
Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in
considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio
(solitamente questo si supera quando al ponteggio sono
attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni) (CM 149/1985)
•
Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non
appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (CM
20/2003)
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 6. Progetto del ponteggio
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 6. Progetto del ponteggio
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 7. Indicazioni generali
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 7. Indicazioni generali
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 8. Sequenza passo – passo
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 8. Sequenza passo – passo
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del PiMUS – 8. Sequenza passo – passo
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e PiMUS
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e PiMUS
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e PiMUS
circa
2 metri
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e PiMUS
Luca Mangiapane – ingegnere
IL RAPPORTO TRA PIMUS E POS
Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo
specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola
impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 6
del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere la
valutazione dei rischi di tutte le attività.
Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’è
anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse
devono essere valutate all’interno del POS e per ogni rischio si
devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le
opportune procedure operative per la tutela della sicurezza.
Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un
piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di
sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio in sicurezza.
Il PIMUS è dunque una parte del POS
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: telaio ad H
Sequenza tratta dal
catalogo Edilponte
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: parapetto provvisorio
larghezza cm
180
250
Luca Mangiapane – ingegnere
altezza cm
149
129
peso kg
7,3
9.1
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta
Luigi Galli
Nuova enciclopedia del
ponteggio
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta
Luigi Galli
Nuova enciclopedia del
ponteggio
Solo in questo caso il tirante d’aria è verificato sul primo impalcato
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio
Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i
DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli
operatori, addetti va determinato l’ancoraggio idoneo di questa
struttura, affinché sia sicura anche dal punto di vista statico ed
in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto,
gli operatori addetti.
La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi
transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio,
conformemente alla successione cronologica con la quale viene
assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati
e fissati progressivamente.
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio
Per ritenere il ponteggio, un
punto di ancoraggio sicuro,
atto a sostenere l’operatore in
fase di caduta libera, è
fondamentale conoscere il
materiale di supporto, al quale
ancorarlo.
Diversa è la resistenza che
oppone un forato rispetto ad
un fissaggio nel cordolo in c.a.
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio
Le modalità e le condizioni di
impiego, dei diversi ancoraggi di essi
e la portata teorica, vengono
specificate sui libretti dei ponteggi
redatti dalle case produttrici. Si parla
di portata teorica, in quanto la stessa
non tiene conto della resistenza del
materiale, sul quale potrebbero
essere impiegati
Il valore di resistenza che
assicura il materiale di supporto
unitamente alla attrezzatura di
fissaggio impiegata, deve essere
confrontato con il valore dello
scorrimento che si innesca nel
sistema ancoraggio tubo giunto
utilizzato.
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio
La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto, utilizzato per
collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato
all’impalcatura col giunto “Dalmine”, è equivalente ad una forza di
tiro pari a 5,5 – 5,8 kN.
Quindi la scelta nell’effettuare il conto dei punti di ancoraggio
necessari, trova questo valore come limite fisico da non
superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro
assicurassero un valore di resistenza maggiore.
Luca Mangiapane – ingegnere
NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida
D.P.R. n° 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.M. del 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i
ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.
Circolare Ministeriale n° 149 del 22/11/1985 - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della
costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi.
Lettera Circolare del 10/04/1986 - Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.
Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.
Decreto Ministeriale n° 115 del 23/03/1990 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi
aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.
Decreto Ministeriale n° 466 del 22/05/1992 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un
sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.
D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Circolare n° 44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di
lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito.
Circolare n° 46 del 11/07/2000 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Luca Mangiapane – ingegnere
NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida
Decreto Ministeriale del 19/09/2000 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme dei mezzi e
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico
prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno
multistrato.
Circolare n° 3 del 08/01/2001 - Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime
delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.
Circolare Ministeriale n° 20 del 23/05/2003 - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi
metallici fissi.
Circolare Ministeriale n° 30 del 29/09/2003 - Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.
Circolare Ministeriale n° 25 del 13/09/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei
ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
Circolare Ministeriale n° 30 del 03/11/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei
ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione
di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.
Luca Mangiapane – ingegnere
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LM 81_106 - Ponteggi Metallici e PiMUS [modalità compatibilità]