ANTIRICICLAGGIO E
VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE
A CURA DI
DAVIDE GIAMPIETRI
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INDICE
1. LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GDF ............................................................................................. 3
2. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ........................................................................................... 6
2.1. LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE .................................................................................................. 9
2.2 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE ...................................................................................................... 27
2.3 COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO ............................................................................... 35
2.4 VERIFICA DEL RATING DELLA CLIENTELA ....................................................................................... 46
2.5 IL CONTROLLO COSTANTE ......................................................................................................................... 60
3. AUTORITA’ SOLUZIONI OPERATIVE E CONTROLLI ............................................................................. 62
3.1 IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ........................................................................................ 63
3.2 L’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ..................................................................................................... 64
3.3 LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE ..................................................................................................... 66
3.4 ORDINI PROFESSIONALI ............................................................................................................................ 67
3.5 IL N.S.P.V. DELLA GUARDIA DI FINANZA .................................................................................................... 69
3.6. I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA ................................................................................................. 70
3.7 POTERI E LIMITI DELLA GDF. .................................................................................................................... 70
3.8 MODALITÀ DI CONTROLLO ........................................................................................................................ 72
3.9 SOLUZIONI OPERATIVE PER PREVENIRE LE SANZIONI................................................................................... 76
3.10 IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA .............................................................................................................. 86
3.11 CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA .............................................................................. 88
3. FAQ ............................................................................................................................................................. 89
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1. LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GDF
Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del DLgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti
dell’area giuridico contabili a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli
Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è
esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle. In concomitanza con l’inasprimento delle
attività d’ispezione della Gdf presso gli studi professionali, il Comando Generale della GdF
dedica ai controlli sui professionisti delle vere e proprie linee guida, contenute nel
documento “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla imponente
circolare GdF n. 83607 dello scorso 19 marzo. Si tratta di una sorta di check list che
consentirà ai professionisti di verificare la validità delle disposizioni antiriciclaggio attivate,
avendo ben presenti le modalità di un eventuale accertamento presso i propri studi.
E’ altrettanto vero che il documento della Gdf presenta alcuni aspetti non del tutto
condivisibili. Ad esempio, come viene selezionato il campione dei clienti del professionista
sul quale la Guardia di Finanza riscontra il corretto adempimento dell’adeguata verifica
della clientela? A pagina 30 del modulo operativo troviamo scritto:
“La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di
operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale
esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di
adeguata verifica.
A tal fine, è opportuno richiedere:
•
un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e conoscere,
qualora possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale, nonché i
processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed
acquisizione di evidenze documentali a supporto;
•
un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di
importi;
•
in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.”
Ma quali sono secondo la GDF le prestazioni “potenzialmente” da assoggettare al
preliminare obbligo di adeguata verifica? il documento delle Fiamme Gialle richiama il
noto elenco delle prestazioni professionali soggette a registrazione contenuto nel
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provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006. Tra le varie prestazioni elencate troviamo
anche le seguenti:
•
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori
adempimenti tributari
•
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori
dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente.
Tale elenco aveva la sua ragion d’essere all’alba del 22 aprile 2006, termine dell’entrata
in vigore del DM 3 febbraio 2006, n. 141, che regolamentava per la prima volta, gli
obblighi in capo ai professionisti dell’area contabile di identificazione della clientela,
conservazione e registrazione delle informazioni, nonché segnalazione delle operazioni
sospette di antiriciclaggio, ex D.Lgs n. 56 del 20 febbraio 2004
Successivamente però, e precisamente il 29 dicembre 2007, è entrato in vigore il D.Lgs n.
231 del 21 novembre 2007, testo che ha recepito la terza direttiva, n. 2005/60/CE, e
introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche,
sulla “collaborazione attiva” di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti
nella prevenzione del riciclaggio, abrogando tra l’altro i testi normativi precedenti.
ll nuovo disposto di legge ai fini dell’individuazione delle prestazioni professionali soggette
all’obbligo di adeguata verifica della clientela ha previsto espressamente anche alcune
casistiche di esenzione.
L’art. 12, comma 3 recita:
“Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II , non sussistono in relazione allo svolgimento
della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12.”
Alla luce di ciò, come è possibile concordare il disposto normativo appena citato con
l’elenco delle prestazioni del vecchio provvedimento UIC utilizzato dalla GDF? E ancora,
come si comporterà la pattuglia operativa nei confronti di quei professionisti che
correttamente non hanno identificato nè registrato i clienti ai quali forniscono solo la
prestazione di redazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali, nonostante il loro
manuale operativo continui a riportare tale prestazione tra quelle oggetto di registrazione?
Altrettanto interrogativo è possibile formularlo con riferimento agli adempimenti in materia
di amministrazione del personale.
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Probabilmente tutto dipenderà dal grado di formazione dei componenti della pattuglia.
Certo è che la scelta operata dalla circolare della GDF non è delle più felici.
Ma quali sono in conclusione le prestazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica della
clientela
e
come
deve
essere
correttamente
predisposto
tale
Il prossimo capitolo cercherà di dare risposta ad entrambi gli interrogativi.
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adempimento?
2. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’art. 18 del D.Lgs 231/2007 (d’ora in avanti citato come “decreto”) dispone che l’obbligo
dell’adeguata verifica della clientela deve essere assolto con il compimento di una serie di
attività volte:
•
all’identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
•
all’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo;
•
all’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
professionale;
•
allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
Le modalità di adempimento a tali obblighi sono descritte dal successivo articolo 19 del
decreto.
Prima di addentrarci sui casi pratici di gestione degli obblighi antiriciclaggio nello studio
professionale è doveroso sottolineare che proprio al fine della delimitazione dell’ambito di
applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, permane il problema
dell’individuazione concreta delle situazioni nelle quali è dovuta l’adeguata verifica della
clientela e viceversa in quelle in cui la stessa deve ritenersi esclusa.
Il Legislatore ha fornito la nozione di “operazione” e “prestazione professionale” e tramite
l’articolo 16 del decreto ha previsto gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico
dei professionisti indicati nell’art. 12 nelle ipotesi in cui:
•
la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni ed utilità di
valore pari o superiore a 15mila euro;
•
i professionisti eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
un’unica operazione, o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una
operazione frazionata.
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•
l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; a tal proposito la
costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o soggetti giuridici
analoghi sono considerate sempre operazioni di valore non determinabile;
•
vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non considerando
le suddette soglie, deroghe o esenzioni; in altre parole, qualora ci siano dubbi sulla
liceità della provenienza dei fondi;
•
in presenza di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati acquisiti in
precedenza per l’identificazione di un cliente.
Il Legislatore ha previsto altresì al comma 3 dell’art. 12 dei casi di esonero dagli obblighi di
adeguata verifica della clientela di cui ci occuperemo tra breve.
L’articolo 1 co. 2, lett l) del decreto definisce l’operazione la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento, e per i soggetti di cui all'articolo 12, (tra cui i
professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), un'attività
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale
modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione
professionale.
In base all’art. 1 co. 2 lett. q) del decreto per prestazione professionale s’intende la
prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati
agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una
certa durata.
La prestazione professionale così intesa rappresenta in definitiva il presupposto
oggettivo per l’applicazione dell’obbligo d’identificazione della clientela.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto che
la prestazione rilevante ai fini dell’insorgere degli obblighi antiriciclaggio è esclusivamente
quella che comporta una modifica della situazione giuridica patrimoniale o finanziaria
del cliente in quanto la definizione di prestazione professionale non può essere letta
disgiuntamente da quella di operazione.
A sostegno di tutto ciò lo stesso Ordine ha presentato un’istanza volta ad ottenere una
revisione della definizione di “prestazione professionale” ritenendo altresì che, considerata
la definizione di “operazione”, dovrebbero essere escluse dagli obblighi antiriciclaggio tutte
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quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modifica della
situazione giuridica del cliente.
Tali revisioni però non sono state operate dal Legislatore che nel decreto correttivo ha
lasciate entrambe invariate le definizioni con la conseguenza che a parte i casi di esonero
espressamente previsti dalla legge tutte le prestazioni svolte dal professionista iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili devono essere valutate al fine
dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, comprese quindi le prestazioni di mera
consulenza.
La Commissione di studio Antiriciclaggio istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un documento denominato “Linee
Guida per l’adeguata verifica della clientela” ove tra le altre cose sono individuate e
riassunte le prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
(espressamente previste dalla legge), quelle che al contrario danno luogo agli obblighi di
adeguata verifica solo qualora aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di
valore pari o superiore a 15mila euro, ed infine quelle che danno luogo sempre agli
obblighi di adeguata verifica in quanto di valore indeterminato o indeterminabile.
Al fine della trattazione dei seguenti casi pratici, per la determinazione dell’ambito di
applicazione degli obblighi di adeguata verifica si farà espressamente riferimento alle
suddette Linee Guida.
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2.1. LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Caso N. 1
Tenuta della contabilità
In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott.
Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della
contabilità.
Soluzione
Secondo il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni
professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione,
tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi “operazione” ai
sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o
patrimoniale.
Il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera
tenuta della contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti.
La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo.
Nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il
M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere l’interpretazione del CNDCEC
sull’argomento nella misura in cui la tenuta della contabilità, oltre ad essere una delle
attività più caratterizzanti la prestazione professionale svolta dai professionisti dell’area
contabile, costituisce un’operazione di valore indeterminato o indeterminabile. Ed è
così che alla fine è stata considerata la tenuta della contabilità anche dalle Linee Guide del
CNDCEC.
In conclusione il professionista dovrà procedere all’assolvimento dell’obbligo di adeguata
verifica nei confronti dell’imprenditore individuale Sig. Francesco Rossi nel momento di
accettazione dell’incarico.
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Caso N. 2
Valutazione d’azienda
In data 1 settembre 2011 il Sig. Mario Rossi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la valutazione dell’azienda ABC
SRL.
Soluzione
Il caso di specie presenta una prestazione soggetta agli obblighi di adeguata verifica
qualora la stessa abbia oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari o
superiore a 15.000. Allorché quindi l’azienda (bene) ABC SRL abbia un valore pari o
superiore a detta soglia il professionista dovrà procedere all’adeguata verifica del cliente
Mario Rossi.
Sotto il profilo temporale è stato sancito, con l’art. 19 comma 1 lett. a) del decreto, che
l’identificazione deve essere eseguita al momento in cui è conferito l’incarico di
svolgere
una
prestazione
professionale
o
dell’esecuzione
dell’operazione.
Conseguentemente ancorché l’incarico sia stato conferito verbalmente il professionista se
accetta, dovrà immediatamente procedere all’identificazione del cliente.
Nel caso in esame il professionista però potrebbe avere ancora alcuni dubbi sulla corretta
applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Al momento del conferimento dell’incarico infatti
il valore del bene-azienda ABC SRL potrebbe essere sconosciuto visto che l’ oggetto della
prestazione è per l’appunto la sua valutazione.
Ma allora quali possono essere le correte conclusioni di un caso del genere?
Non si procede all’adeguata verifica del cliente?
Si procede ad identificare il cliente in un momento successivo al conferimento dell’incarico
e precisamente nel momento in cui si sia determinato il valore del bene e questo risulti
essere pari o superiore a 15mila euro?
Scartata l’idea di non procedere all’adeguata verifica del cliente visto che al momento
questa tipologia di prestazione non figura tra i casi di esclusione previsti dal Legislatore e
che tale prestazione è collocata anche dalle Linee Guide del CNDCEC tra le operazioni
soggette agli obblighi se aventi mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiori
a 15mila euro, è sconsigliabile anche posticipare il momento di assolvimento dell’obbligo
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in quanto in caso di verifica potrebbe essere contestato al professionista il non rispetto del
disposto dell’articolo 19 comma 1 lett. a) di cui sopra.
In conclusione nei casi in cui il professionista venga chiamato a svolgere una di quelle
prestazioni collocate tra le aventi oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o
superiore a 15mila euro e sia, al momento del conferimento dell’incarico, impossibile per il
professionista determinarne il valore, è consigliabile procedere comunque all’assolvimento
dell’obbligo di adeguata verifica del cliente considerando la prestazione tra quelle di valore
indeterminato o indeterminabile.
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Caso N. 3
Trasferimento quote S.r.l.
In data 10 settembre 2011 il Sig. Giuseppe Verdi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per consulenza e trasferimento della
propria quote di partecipazione della Società ABC SRL al figlio Sig. Marco Verdi.
Soluzione
La competenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in tale operazione è stabilita
dall’art. 36, co.1 –bis, del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Il professionista dovrà procedere all’adeguata verifica di entrambe le parti, e quindi sia del
Sig. Giuseppe Verdi che del Sig. Marco Verdi, qualora il valore di cessione della quota sia
pari o superiore a 15mila euro.
L’operazione deve considerarsi invece di valore indeterminato in caso di donazione ed
il professionista deve in questo caso procedere all’adeguata verifica delle parti a
prescindere dal valore della quota. Stesso discorso in caso di permuta.
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Caso N. 4
Dichiarazione dei redditi
In data 15 aprile 2011 il Sig. Giovanni Pascoli conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la redazione del proprio 730.
Soluzione
Nel confermare quanto già sostenuto dal M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008), l’art.
12, co. 3, Dlgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto correttivo, stabilisce che “Gli
obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della
mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali.
In conclusione il professionista non dovrà identificare il cliente per qualunque incarico di
redazione e trasmissione del modello 730 al pari dei casi di redazione e trasmissione dei
modelli Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone e Unico Società di Capitali.
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Caso N. 5
Dichiarazione di successione
In data 20 maggio 2011 il Sig. Angelo Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la redazione della dichiarazione di
successione a seguito della morte del padre Sig. Arturo Bianchi.
Soluzione
Con la modifica operata dal decreto correttivo delll’art. 12 co. 3 viene definitivamente
chiarito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non
sussistono per tutte le attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazione
derivanti da obblighi fiscali e quindi non solo delle dichiarazione dei redditi.
Il professionista quindi non dovrà identificare il cliente in merito all’incarico di redazione
della dichiarazione di successione.
Si evidenzia, infine, che a parere del CNDCEC, tra le prestazioni escluse dovrebbero
rientrare tutte quelle elencate dall’art. 1, co. 4, lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre
alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori
adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli
studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di
attestazione prevista da leggi fiscali.
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Caso N. 6
Pagamenti degli F24 di importo pari o superiore a 15mila euro
In data 16 giugno 2011 il Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova predispone ed
invia telematicamente il modello F24 relativo al pagamento dell’imposte sui redditi, Iva e
ritenute d’acconto del cliente ABC SRL.
Soluzione
Nella nota prot. 65633 del 12 giugno 2008 il M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadiva che “i pagamenti degli F24
superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione,
sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista”. Tale posizione,
proprio alla luce di quanto affermato in materia di dichiarazioni fiscali, destava forte
perplessità. Per tale motivo il MEF è stato nuovamente interpellato dal CNDCEC su
questo punto. In particolare si è argomentato che, derivando i successivi pagamenti
dell’F24 da “obbligazioni principali abrogate”, non pare dubbio che anche le registrazioni di
detti versamenti derivanti da obbligazioni secondarie decadano a seguito della decadenza
della obbligazione principale. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dal MEF, che al
riguardo ha sottolineato come, venuto meno l’obbligo principale, siano decaduti anche
gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione dell’F24 (vedi le risposte ufficiali
fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della teleconferenza “Il
dottore commercialista e la normativa antiriciclaggio” del 20 maggio 2010. Le risposte
sono state pubblicate dal quotidiano “Italia Oggi” il 21 maggio 2010).
In conclusione venuto meno l’obbligo di registrazione degli F24 telematici il professionista
non dovrà procedere all’adeguata verifica del cliente a seguito dell’espletamento di questa
tipologia di prestazione.
E’ altrettanto chiaro però che se il mandato professionale (in forma scritta o verbale) stilato
con la società ABC S.r.l presa ad esempio, prevede non solo le prestazioni di mera
redazione e trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali, F24 telematici
compresi, ma anche ad esempio la consulenza in materia di bilancio o la tenuta della
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contabilità, il cliente dovrà essere adeguatamente identificato per effetto di quest’ultime
prestazioni soggette sempre all’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Nel caso appena prospettato gli F24 telematici porteranno quindi benefici in termine di
esclusione dagli obblighi di registrazione nel Registro della Clientela o nell’Archivio Unico,
adempimenti che verranno esaurientemente trattati nel proseguo di questa trattazione.
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Caso N. 7
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla
Legge 11 gennaio 1979, n. 12
In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SNC di Giuseppe Verdi & C. conferisce al Dott.
Davide Giampietri commercialista di Padova, l’incarico professionale di tenuta dei libri
paga e delle posizioni dei singoli dipendenti.
Soluzione
La rinnovata versione dell’art. 12 co. 3 ha altresì riformulato il riferimento all’esenzione
dagli obblighi per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
Nella formulazione previgente l’esonero dagli obblighi riguardava gli adempimenti in
materia di amministrazione del personale di cui all.art. 3, co. 1 della L. 11 gennaio 1979 n.
12. Ai fini dell’esonero dagli obblighi era richiesta la contemporanea presenza di due
elementi:
•
soggettivo: la qualifica di consulente del lavoro;
•
oggettivo: l’attività svolta ex L. 12/1979
L’attuale formulazione ha confermato il richiamo alla legge 12/1979 mentre è stato
soppresso il riferimento alla qualifica di consulente del lavoro. Conseguentemente
tutti coloro che svolgono professionalmente adempimenti in materia di amministrazione
del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di
registrazione.
In conclusione, nel nostro specifico caso, il professionista, seppur non consulente del
lavoro ma bensì dottore commercialista, al quale è stato dato mandato di svolgere
adempimenti in materia di amministrazione del personale ex L. 12/1979, è esonerato dagli
obblighi di adeguata verifica del cliente.
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Caso N. 8
Funzione di revisore in enti pubblici
In data 01 gennaio 2011 il Comune di Abano Terme conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova, l’incarico professionale di revisore.
Soluzione
La funzione di revisore in enti pubblici era stata ricondotta all’ambito di esenzione definito
dalla Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C. 24.02.2006 (vedi risposta UIC del
24.03.2007). Considerato che la circolare 19 dicembre 2007, prot. n. 125367, con
riferimento a detto provvedimento, dichiara incompatibili con il D.Lgs.n 231/2007 le
disposizioni a carattere generale di cui alla parte prima, artt. 1 e 2, primo paragrafo, si
ritiene che detta esenzione continui ad operare anche in vigenza del D.Lgs. 231/2007.
In conclusione nel caso di specie il professionista è esentato dall’adeguata verifica del
Comune in quanto ente pubblico.
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Caso N. 9
Incarico di curatore fallimentare
In data 15 giugno 2011 il Tribunale di Padova nomina il Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova, curatore fallimentare del fallimento della società ABC S.R.L.
Soluzione
L’ U.I.C. (oggi sostituito dall’U.I.F.) con nota n. 15 del 21 giugno 2006 ha chiarito che le
attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità giudiziaria - quali ad esempio la
curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio - devono ritenersi escluse dall’ambito
di applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce
in qualità di organo ausiliario del giudice e non sono pertanto ravvisabili le nozioni di
‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.
Di conseguenza nel caso di specie il professionista è esentato dall’obbligo di adeguata
verifica della clientela.
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Caso N. 10
Funzione di sindaco effettivo in società commerciale
In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo. Nella stessa data
l’ABC SRL ha nominato come revisore legale la società di revisione Bompani Audit S.r.l.
Soluzione
Il professionista nel caso appena esposto è stato nominato membro effettivo del collegio
sindacale al quale viene attribuita solo la funzione di controllo legale.
Il comma 3-bis dell’art. 12 del decreto, aggiunto alla normativa dal decreto correttivo - il
D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 - sancisce che “I componenti degli organi di controllo,
comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il
rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi
I, II e III”.
In conclusione, alla luce del suddetto comma, l sindaci che svolgono esclusivamente il
controllo legale sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di
registrazione e conservazione dei dati nonché di segnalazione delle operazioni
sospette, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull’osservanza
della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Secondo l’interpretazione del CNDCEC l’esenzione opera anche nei riguardi degli obblighi
di comunicazione ex art. 51 del decreto in relazione alle infrazioni al divieto di
trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all’articolo 49.
Si prega di dare però la massima attenzione ai prossimi due casi pratici che andiamo ad
esporre per avere un quadro completo sugli obblighi del professionista quando assume la
funzione di sindaco e di revisore legale.
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Caso N. 11
Funzione di sindaco effettivo e revisore legale in società commerciale
In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo attribuendo al
collegio sindacale anche la funzione di revisore legale dei conti.
Soluzione
Nel caso di specie al collegio sindacale viene affidato anche il controllo contabile.
L’articolo 16 comma 2 del decreto afferma: “i revisori contabili (oggi revisori legali dei conti
secondo la definizione del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39) di cui all'articolo 13 osservano gli
obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento
della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi
indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
Conseguentemente l’esonero di cui al caso precedente non riguarda il collegio
sindacale che svolge anche la revisione legale.
In conclusione i singoli sindaci, in quanto necessariamente iscritti nel registro dei revisori
legali, devono ritenersi comunque soggetti ai predetti obblighi e, quindi, all’adeguata
verifica della società al momento del conferimento dell’incarico, alla registrazione della
relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio nonché all’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette.
Ai sindaci-revisori grava anche l’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle
disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli
artt. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 e 50.
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Caso N. 12
Funzione di sindaco effettivo presso i destinatari della normativa
antiriciclaggio
In data 01 gennaio 2011 la Banca di Credito Cooperativo di …. conferisce al Dott. Davide
Giampietri commercialista di Padova, l’incarico professionale di sindaco effettivo.
Soluzione
L’art. 52 del decreto stabilisce che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il
comitato di controllo di gestione, nonché l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b), del D.Lgs n. 231/2001, ed in genere tutti i soggetti incaricati del controllo di
gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, devono vigilare
sull'osservanza delle norme in esso contenute ciascuno nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze.
Tra i destinatari della normativa antiriciclaggio troviamo:
•
banche;
•
poste italane spa
•
istituti di moneta elettronica
•
SIM
•
SGR
•
SICAV
•
Imprese di assicurazione che operano in Italiano nei rami di cui all’art. 2 comma 1
del CAP (rami vita)
•
Agenti di cambio
•
Intermediari finanziari ex art. 106 e 107 del TUIB
•
Promotori finanziari ex art. 31 TUF
•
…
•
…
•
…
22
Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti di cui sopra dovranno:
•
comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti e i fatti cui
vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possono costituire una
violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7 comma 2 e
quindi in merito alla violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di
registrazione dei dati, di controllo;
•
comunicare senza ritardo al legale rappresentante o un suo delegato (e non all’UIF
in quanto non previsto) le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette di cui si hanno notizia;
•
comunicare entro 30 giorni al MEF le infrazioni alle diposizioni relative alle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui si hanno notizia
In conclusione quando il professionista è nominato membro di un organo di controllo di un
soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio,
nel nostro caso in commento, la
banca, pur rimanendo esonerato dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela, di
registrazione e conservazione dei dati nonchè di segnalazione delle operazioni sospette,
dovrà controllare che sia il proprio cliente a non violare le specifiche disposizioni
antiriciclaggio.
23
Esaminati in questi ultimi tre casi le peculiarità della funzione di membro del collegio
sindacale appare opportuno riepilogare schematicamente gli obblighi a seconda delle
seguente ipotesi:
Collegio sindacale (organo di controllo) presso società destinatarie del D.Lgs 231/2007
Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52
SI
Adeguata verifica della clientela
NO
Registrazione e conservazione dei dati
NO
Segnalazione operazioni sospette all’UIF
NO
Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF
SI
Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007
(es: società commerciali) - SENZA revisione contabile
Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52
NO
Adeguata verifica della clientela
NO
Registrazione e conservazione dei dati
NO
Segnalazione operazioni sospette all’UIF
NO
Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF
NO
(secondo il CNDCEC
Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007
(es.: società commerciali) - CON revisione contabile
Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52
NO
Adeguata verifica della clientela
SI
Registrazione e conservazione dei dati
SI
Segnalazione operazioni sospette all’UIF
SI
Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF
SI
24
In conclusione si riporta la tabella delle Linee Guide del CNDCEC dove vengono elencate le
prestazioni che danno sempre origine all’obbligo di adeguata verifica della clientela perché di
valore indeterminato o indeterminabile, quelle soggette all’obbligo se concernenti operazioni di
valore pari o superiore a 15mila euro, nonché quelle sempre esonerato dall’obbligo di
adeguata verifica della clientela perché espressamente previsto dalla normativa.
PRESTAZIONI ESCLUSE
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
Docenze a corsi, convegni e simili
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio
(qualora non incaricato del controllo contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo
contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali,
giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di
ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di
distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a
15.000 euro
∗
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli
beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per
l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
25
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della
personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla
realizzazione dello scopo
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti
giuridici analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri
enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici
analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo
comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo
comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione contabile
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
26
2.2 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE
Esaminate le tipologie di prestazioni professionali che danno origine all’obbligo
dell’adeguata verifica della clientela, vediamo ora come si deve procede concretamente
per adempiere all’imposizione in modo corretto.
L’adeguata verifica della clientela si sostanzia in più adempimenti e precisamente:
•
all’identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
•
all’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo;
•
all’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
professionale;
•
allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
Iniziamo con analizzare il primo punto, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente.
Allo scopo riprenderemo anche alcuni dei casi elencati nel paragrafo precedente.
27
Caso N. 13
Tenuta della contabilità - imprenditore individuale
In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott.
Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della
contabilità.
Soluzione
Questo caso presenta come cliente del professionista una persona fisica: Il professionista
dovrà, nel momento in cui il cliente gli conferisce l’incarico, procedere all’identificazione
in presenza fisica dello stesso tramite un documento valido e non scaduto (l’art. 19
co. 1 lett. a). Vedremo più avanti che la stessa norma prevede anche dei casi specifici in
cui è possibile comunque adempiere all’identificazione senza la presenza fisica del cliente,
ma va tenuto subito in conto che sono casi limite e che l’identificazione del cliente in
presenza fisica dello stesso è la strada che si dovrà percorrere come abitudine. Lo stesso
articolo di legge prevede anche che l’identificazione del cliente possa avvenire tramite un
collaboratore o un dipendente del professionista.
Per il cliente persona fisica i dati da raccogliere sono:
•
nome;
•
cognome;
•
luogo e data di nascita;
•
indirizzo di residenza;
•
codice fiscale;
•
estremi del documento di identificazione;
mentre il documenti valido per l’identificazione può essere uno dei seguenti:
•
la carta d’identità;
•
il passaporto;
•
la patente di guida;
•
la patente nautica;
•
il libretto di pensione;
28
•
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
•
il porto d’armi;
•
le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro;
•
il permesso di soggiorno.
Come abbiamo appena visto, l’articolo 19 indica, come dato necessario per effettuare
l’identificazione del cliente, “gli estremi del documento di riconoscimento” e sembrerebbe
quindi che non sia doveroso conservarne una copia.
In realtà invece sarà opportuno effettuare la fotocopia del documento di riconoscimento
per ottemperare ad un'altra disposizione del decreto e precisamente a quella di
conservazione dei dati identificativi del cliente sancito dall’articolo 36.
La fotocopia del documento d’identità del cliente persona fisica verrà, insieme ad altra
documentazione, conservata nell’apposito fascicolo della clientela di cui ci occuperemo più
avanti
I dati che il professionista dovrà raccogliere per ottemperare all’identificazione del cliente
serviranno in seguito anche per la registrazione nell’archivio unico, o nel registro della
clientela, di conseguenza si suggerisce di utilizzare un apposito supporto cartaceo in
modo da poterlo impiegare in seguito per riportare i dati durante la registrazione. A tal fine
le Linee Guide del CNDCEC hanno elaborato un documento ad hoc denominato allegato
A) da poter utilizzare a tale scopo.
Concludendo il professionista in presenza fisica del cliente, Sig. Francesco Rossi e al
momento del conferimento dell’incarico professionale:
•
raccoglierà i dati anagrafici di quest’ultimo;
•
effettuerà una fotocopia del documento di riconoscimento scelto tra quelli
precedentemente elencati.
29
Caso N. 14
Tenuta della contabilità - Società.
In data 1 gennaio 2011 la Società ABC S.R.L. attraverso il proprio Presidente del
Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità.
Soluzione
Il professionista dovrà raccogliere i dati anagrafici della società e precisamente:
•
la denominazione del soggetto giuridico;
•
la sede legale;
•
il codice fiscale o la partita IVA.
Per i soggetti diversi dalla persona fisica, vige anche l’obbligo della verifica dell’effettiva
esistenza del potere di rappresentanza ed il professionista dovrà pertanto acquisire
tutte le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi
rappresentanti, delegati alla firma per le operazioni da svolgere.
Sul punto, l’Uic aveva già chiarito (21 giugno 2006) che il cliente deve consegnare
adeguata documentazione come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti
competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il
conferimento dei poteri di rappresentanza.
Concludendo il professionista, in presenza del Sig. Giovanni Bianchi Presidente della
Società ABC S.r.l e al momento del conferimento dell’incarico, dovrà acquisire:
•
i su elencati dati anagrafici della Società;
•
un documento che certifichi il potere di rappresentanza in capo a Giovanni Bianchi
Anche in questo caso come per il precedente è consigliabile raccogliere i dati tramite un
documento cartaceo per poterli trascrivere successivamente sul registro della clientela o
sull’archivio unico.
L’allegato A delle Linee Guide del CNDCEC che segue, può essere utilizzato sia per i
clienti persone fisiche che per le società:
30
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31
Caso N. 15
Incarico ricevuto da un collega.
In data 15 settembre 2011 il commercialista Dott. Giovanni Giovannini indica al proprio
cliente, la Società “ABC S.n.c.” il collega Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova
al quale fornire l’incarico professionale per la valutazione di un concordato stragiudiziale
per la stessa società
L’amministratore della società non è reperibile in quanto temporaneamente all’estero per
motivi di lavoro.
Soluzione
L’art. 30 del decreto disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
da parte di terzi.
La norma stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere
assolti anche in assenza del cliente quando è fornita idonea attestazione da parte di uno
dei soggetti elencati dal decreto, dal quale il cliente sia già stato identificato in ragione
dell’esistenza di un rapporto continuativo o di una prestazione professionale.
I soggetti indicati dall’articolo 30 comma 1) sono:
•
gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
•
gli enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come
definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
•
le banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE che applicano
misure equivalenti a quelle della direttiva europea;
•
i professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, e 13 comma 1, lett. B) nei
confronti di altri professionisti.
Il Professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi deve quindi:
•
verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad
esempio, richiedere al Professionista o all’intermediario, l’indicazione dei suoi dati
identificativi e quelli dell’iscrizione all’Albo cui appartiene);
32
•
verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di
identificazione del cliente, nonché di verifica dell’esistenza del potere di
rappresentanza e dei dati del titolare effettivo;
•
richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le
informazioni comunicate sono esatte.
Le Linee Guida del CNDCEC hanno messo a disposizione un documento denominato
“Modello C2”, da utilizzare allo scopo e che qui di seguito si riporta:
Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.
N. 231/2007
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………
PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007
ATTESTA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:
COGNOME E NOME ……….........................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
...................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA
....................................................................................................
NAZIONALITÀ
…….........................................................................................................
HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL’ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007
A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.
…………, LÌ ..........................
FIRMA DEL DICHIARANTE
33
Il comma 3 bis dell’art. 30 aggiunto dal decreto correttivo, ha introdotto una nuova
modalità di attestazione dei dati identificativi del cliente.
Per il professionista questa novità si traduce nella possibilità di effettuare l’identificazione
in assenza del cliente, basandosi sui dati inviatigli a mezzo di strumenti informatici ,
come ad esempio via email, da parte di un intermediario o professionista elencati
dall’articolo 30 comma 1 di cui sopra, che abbia acquisito i dati necessari in seguito ad un
contatto diretto con il medesimo.
Ad ogni modo, il professionista che in qualsiasi momento maturi dubbi sull’identità del
cliente, deve effettuare una nuova identificazione che dia certezza dell’identità dello
stesso, anche attraverso la presenza fisica del cliente.
34
2.3 COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO
Con l’entrata in vigore del D.Lsg 231/2007, l’obbligo di adeguata verifica della clientela si
deve applicare non solo al cliente ma anche al titolare effettivo, il cosiddetto “beneficial
owner” che è un concetto introdotto dal GAFI volto ad identificare quella persona fisica
che possiede o controlla il cliente e/o la persona per la quale la transazione è
eseguita.
Secondo quanto previsto dalla lett. u) co. 2 dell’art. 1 del decreto per titolare effettivo si
intende:
•
la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
•
nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza:
o possiedono o controllano tale entità;
o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto.
Il Legislatore con il decreto correttivo ha voluto coniare una definizione più chiara rispetto
alla precedente anche se il rimando all’allegato tecnico, che non è stato oggetto di
modifiche, non ha nella sostanza modificato i termini che qualificano il controllo delle
società e delle altre entità giuridiche.
Ma come bisogna procedere quindi?
Detto che i dati da raccogliere per la verifica dell’identità del titolare effettivo sono i
medesimi del cliente persona fisica, vediamo le ipotesi formulate dal CNDCEC:
•
se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto, non vi sono
altri titolari effettivi;
•
se il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica, il cliente
deve fornire le generalità complete e gli estremi del documento di identificazione
del titolare effettivo;
•
se il cliente è una società o un ente, la persona fisica, che rappresenta la società
o l’ente, deve fornire le generalità complete dell’eventuale/i titolare/i
ovvero
della persona fisica, o delle persone
possiedono o controllano l’entità giuridica.
35
effettivo/i
fisiche che, in ultima istanza,
Il Professionista che precedere all’identificazione di un cliente società o ente giuridico ha
l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare
la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il
cliente tenendo in considerazione l’intera catena di controllo anche se l’operato del
professionista per individuare il titolare effettivo di una prestazione e/o operazione non
può essere assimilabile all’attività investigativa tipica degli organi di polizia
giudiziaria.
Per quanto attiene alla catena di controllo l’art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/2007,
stabilisce che nel caso in cui il cliente sia una società per titolare effettivo s’intende:
•
“la persona fisica o le persone fisiche che – attraverso il possesso o il controllo
diretto o indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei
diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,
raggiungano il 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale
criterio non si applica nel caso di una società ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla
normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.”
Vediamo ora alcuni esempi.
36
Caso N. 16
Tenuta della contabilità – Società “Alfa S.r.l.”
In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del Consiglio
di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità.
La
compagine sociale della Società è così composta:
•
Socio B persona fisica titolare del 5%
•
Socio C persona fisica titolare del 25%
•
Socio D persona fisica titolare del 70%
Soluzione
Il professionista una volta identificato il cliente-società (così come esposto nelle pagine
precedenti) dovrà contestualmente procedere all’identificazione del titolare effettivo.
Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni dell’allegato tecnico al decreto, il titolare
effettivo sarà il Socio D in quanto detiene una percentuale di partecipazione al
capitale sociale superiore al 25%.
37
Caso N. 17
Tenuta della contabilità – Società “Beta S.r.l.”
In data 1 gennaio 2011 la Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio
di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità.
La
compagine sociale della Società è così composta:
•
Socio B persona fisica titolare del 5%
•
Socio C persona giuridica titolare del 25%
•
Socio D persona giuridica titolare del 70%
Soluzione
Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, (che
ricordo ancora essere il criterio fornito dalla relazione di accompagnamento al decreto per
identificare il titolare effettivo di una società) ma essendo il Socio D una persona
giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine
sociale di D.
Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:
•
Socio G persona fisica al 50%
•
Socio H persona fisica al 40%
•
Socio I persona fisica al 10%
i titolari effettivi della Società “Beta S.r.l.” risulteranno essere i soci persone fisiche
G e H in quanto controllano la società “Gamma” S.r.l. tramite la loro quota di
partecipazione sociale (che raggiunge e supera il 25% più uno) della Società D, detentrice
del 70% della “Beta S.r.l.”
Ma come dovrà procedere il nostro professionista per risalire lungo la catena di controllo
allo scopo di determinare quali sono i soci che detengono il controllo di una società tramite
un'altra? Attraverso quali documenti o procedure?
38
La norma stabilisce che il professionista dovrà valutare - anche in base all’indice di rischio
che è tenuto ad attribuire al cliente e di cui tratteremo a breve - le modalità da adottare per
l’identificazione del titolare effettivo decidendo se:
•
farsi rilasciare una dichiarazione di responsabilità da parte del cliente;
•
promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Concludendo se il professionista attribuisce al proprio cliente e alla prestazione da questi
richiesta, un rischio basso di attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, potrà
procedere all’identificazione del titolare effettivo anche tramite una semplice
dichiarazione. Allo scopo sempre nelle Linee Guida del CNDCEC è possibile trovare un
facsimile denominato “Modello B2” che si riporta di seguito.
Viceversa se al proprio cliente e alla prestazione da questi richiesta viene attribuito un
rischio medio o alto, il il professionista dovrà sostituire o affiancare alla dichiarazione del
cliente delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti, conoscibili da chiunque quali ad esempio elenchi soci, visure camerali, ecc…
39
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40
Caso N. 18
Titolare effettivo società controllata da società estera.
In data 1 gennaio 2011 la Società “Delta S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del
Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la consulenza in materia di
contabilità e bilancio. La compagine sociale della Società è così composta:
•
Mario Rossi - titolare del 5%
•
Società Gamma S.r.l. - titolare del 25%
•
Società Zeta - titolare del 70%
Soluzione
Per determinare il titolare effettivo della Società “Delta S.r.l.” il professionista dovrà porre
l’attenzione verso la compagine sociale della “Società Zeta S.r.l.” detentrice del 70%.
S’ipotizza ora che la “Società Zeta S.r.l.” sia una società di diritto lussemburghese.
Anche in questo caso è necessario comunque conoscere il titolare effettivo di
quest’ultima. Non basterà al professionista l’identificazione degli amministratori della
controllata e della controllante.
Se il professionista non è in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela, tra cui rientra quello di identificazione e di verifica del titolare effettivo, deve
interrompere o non eseguire la prestazione professionale richiesta secondo i dettami
dell’articolo 23 che così recita: “quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto
non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti
dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto
continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al
rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se
effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.”.
41
Caso N. 19
Titolare effettivo società con soci detentori di quote inferiori al 25% più
uno.
In data 1 gennaio 2011 la Società “Kappa S.n.c.” attraverso uno degli amministratori, il
Sig. Giovanni Rossi, conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova
l’incarico professionale per la consulenza in materia di contabilità e bilancio.
La
compagine sociale della Società è così composta:
•
Alberigo Rossi – titolare del 20%
•
Giovanni Rossi - titolare del 20%
•
Giuseppe Rossi - titolare del 20%
•
Marco Rossi – titolare del 20%
•
Mario Rossi - titolare del 20%
Soluzione
Siamo in presenza della situazione in cui nessuno dei soci persone fisiche detiene una
quota di partecipazione eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente,
condizione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo.
In questa ipotesi al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere
considerata l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il
controllo sulla direzione del cliente, come ad esempio attraverso:
•
patti parasociali;
•
socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti del capitale sociale;
•
persona fisica che esercita l’attività di direzione e coordinamento sul cliente.
Tutto ciò in linea con quanto esposto nell’articolo 1, comma 2, lettera u) dell’allegato
tecnico al decreto, il quale prevede per identificare il titolare effettivo, il ricorso anche ad un
criterio diverso da quello della percentuale di partecipazione al capitale sociale del cliente:
“Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
42
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale
o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purche' non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale
criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento
più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il
controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
omissis…”
Conclusione: nel caso di specie abbiamo ipotizzato che i suddetti soci siano 5 fratelli, tutti
amministratori della società e senza nessuna sottoscrizione di particolari patti parasociali.
Come visto nel caso precedente, essendo molto rischioso concludere semplicemente che
non esiste un titolare effettivo, è prudenzialmente consigliabile nell’ipotesi in esame
identificare tutti i 5 soci come titolare effettivi della società “Kappa S.n.c.”.
43
Caso N. 20
Titolare effettivo società fiduciaria
In data 1 gennaio 2011 la Società Fiduciaria “Sigma S.p.A” attraverso il proprio Presidente
del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide
Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la consulenza su
trasferimento di un immobile.
Soluzione
Il D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, ha determinato rilevanti modifiche per quanto riguarda la
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, modifiche che hanno avuto riflessi
anche in merito alle situazioni che possono generare una adeguata verifica di tipo
semplificato. La più rilevante riguarda le società fiduciarie che vengono suddivise in due
distinte categorie:
•
le società che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari,
controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario
finanziario;
•
le società che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale
versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro.
Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei
confronti delle società fiduciarie di matrice bancaria, quando entreranno in vigore i
provvedimenti attuativi del d.lgs 141/2010. Nel momento in cui troveranno applicazione
gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il professionista non sarà
tenuto né ad identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto
dei quali essa opera.
Le fiduciarie che non rientreranno fra quelle sopra evidenziate, faranno parte delle
società sottoposte ad adeguata verifica ordinaria, dove, il professionista è tenuto ad
espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come
soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del
quale essa compie operazioni.
44
Concludendo, il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di
controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie sarà chiamato a
chiedere di conoscere le complete generalità del fiduciante. Le società fiduciarie
dovranno fornire ai sensi dell’art. 21 del decreto, tutte le informazioni necessarie per
consentire al professionista di poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela come ribadito dal MEF con nota del 9 aprile 2009 prot. 29165.
Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo della cliente con
modalità da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è
venuto a conoscenza.
45
2.4 VERIFICA DEL RATING DELLA CLIENTELA
L’art. 20 del decreto prevede che gli obblighi di verifica della clientela saranno assolti dai
professionisti commisurandoli al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla
prestazione professionale, all’operazione o alla transazione compiuta.
Il professionista dovrà in sostanza dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle
misture adottate sia adeguata all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento al
terrorismo.
In relazione al cliente e quindi, al profilo soggettivo, rilevano i seguenti elementi:
•
natura giuridica;
•
prevalente attività svolta;
•
comportamento
tenuto
al
momento
del
compimento
dell’operazione
o
dell’instaurazione della prestazione professionale;
•
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.
Con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale e quindi, al profilo
oggettivo, vanno considerati:
•
tipologia;
•
modalità di svolgimento;
•
ammontare;
•
frequenza e durata;
•
ragionevolezza (in rapporto all’attività svolta dal cliente);
•
area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell’operazione o del rapporto
continuativo.
Il Professionista deve quindi servirsi dei criteri generali sopra elencati per associare, a
ciascun cliente, un determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La norma appositamente non detta una procedura uniforme di esecuzione dell’obbligo
in quanto si fonda sul c.d. principio del “know your customer”, in base al quale, il
comportamento, nei confronti del cliente, sarà necessariamente personalizzato graduando
46
il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici permettono di
determinare.
All’interno delle Linee Guida, il CNDCEC ha previsto una procedura che consente di
convertire i dati in possesso del Professionista (il tipo di prestazione professionale, la
natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore o minor grado di rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
In base alle indicazioni fornite, nell’applicare il metodo dell’approccio basato sul rischio, il
Professionista è tenuto a considerare:
•
gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,
comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e associare a
ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minor/maggior rischiosità.
Da questa prima valutazione, emerge un punteggio complessivo che indica il livello
di rischio connesso al cliente;
•
gli elementi relativi alla prestazione od operazione (tipologia, modalità di
svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di
destinazione) e assegnare a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in
termini di minor/maggior rischiosità. Da questa seconda valutazione, emerge un
punteggio complessivo che indica il livello di rischio connesso alla prestazione (od
operazione).
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti, si ottiene un unico indice,
espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
47
Compilazione pratica delle schede delle Linee Guida per la valutazione del rating.
A. Aspetti connessi al cliente
Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
Ad ognuno dei quattro aspetti legati al cliente deve essere assegnato un punteggio che va
da un minimo di 1 a un massimo di 5, il totale del punteggio della scheda A, origina quindi
un range che va da un punteggio totale minimo di 4 fino a un punteggio totale massimo di
20.
•
a.1. Natura giuridica: alla complessità crescente della struttura organizzativa del
cliente individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di
48
riciclaggio di conseguenza è ragionevole assegnare il punteggio minimo di 1 alla
ditta individuale salvo poi salire di punteggio per le strutture organizzative più
complesse;
•
a.2. Prevalente attività svolta: l’attività svolta deve essere valutata in base ad
elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei
risultati. Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.-Guidance for Accountants del
G.A.F.I. possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato del
normale le seguenti circostanze:
o effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo
dell’impresa del cliente (p.e. numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni e
natura della società, etc. )
o clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano
operazioni ad elevato rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto
livello di transazioni in contanti ovvero che investono in immobili a prezzi
minori/maggiori
rispetto
alla
norma,
o
che
effettuano
pagamenti
internazionali senza giustificazione economica, etc.).
Concludendo per operazioni “normali” si intendono tutte quelle connesse all’attività
abitualmente svolta dal cliente, mentre operazioni apparentemente “normali”
potrebbero risultare anomale ove, ad esempio, l’importo dell’investimento ad esse
correlato sia particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche e
finanziarie del cliente e l’operazione venga finanziata con mezzi provenienti da
fonti non abituali. In tal caso, infatti, l’operazione, pur configurandosi “normale”, di
fatto perderebbe tale caratteristica in ragione delle dimensioni dell’investimento e
delle relative modalità di finanziamento;
•
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione: secondo le indicazioni
fornite nella R.B.A.- Guidance for Accountants del G.A.F.I. ai fini della valutazione
della trasparenza del cliente si potranno, ad esempio, valutare i seguenti
comportamenti:
o Mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e
perdurante mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si
ritengono normali;
o Frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della
denominazione, trasferimenti di partecipazioni, .etc.);
49
o Ingiustificata complessità della struttura del cliente
o Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;
o Cambiamenti ingiustificati nella titolarità.
•
a.4. Area geografica di residenza: il maggior problema valutativo su questo punto
lo si potrà riscontrare con riferimento ai Paesi Extra UE. Si segnala che ai fini della
valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio, considerare, conformemente a
quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o meno:
o
soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o
altri organismi internazionali;
o identificato da fonti accreditate (F.A.T.F.-G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of
Financial Intelligence Units, etc.) come Paese che:
§
non
ha
adottato
un’appropriata
legislazione
in
materia
di
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
§
finanzia
o
sostiene
attività
terroristiche
ovvero
coopera
con
organizzazioni terroristiche;
§
presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose;
mentre ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, ad esempio, verificare
se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal
D.m. Economia e finanze del 12 agosto 2008 in altre parole in uno tra gli Stati extra
UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il
controllo del rispetto di tali obblighi.
50
Un identico processo va attuato per la valutazione degli aspetti legati alle operazioni:
poiché sono gli stessi divisi in sei categorie, si ottiene un totale della scheda B che cade
in un range compreso tra un punteggio minimo di 6 e un massimo di 30.
B. Aspetti connessi all’operazione
Livello di rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
•
b.1. Tipologia: l’ordinarietà o, al contrario, la straordinarietà dell’operazione deve
essere considerata in relazione all’attività abituale del cliente, avuto riguardo alla
tipologia e alle dimensioni della stessa;
51
•
b.2. Modalità di svolgimento: la prestazione o l’operazione svolta anche tramite
l’intervento di uno o più istituti di credito avrà una valutazione del rischio più bassa
rispetto all’operazione effettuata tra privati in quanto nel primo caso interviene un
secondo soggetto vincolato agli obblighi di legge antiriciclaggio.
•
b.3. Ammontare: va da se che per quanto riguarda l’ammontare, le operazioni più
rilevanti otterranno un punteggio più alto rispetto a quelle di valore più modesto. In
ogni caso è opportuno evidenziare che alle operazioni effettuate in tutto o in parte
mediante l’impiego di denaro contante deve essere sempre attribuito un punteggio
più elevato
•
b.4. Frequenza e durata: è un aspetto un po controverso ai fini valutativi del rischio
antiriciclaggio; possiamo comunque asserire che prestazioni frequenti o a tempo
indeterminato portano ad una frequentazione più costante con il cliente e quindi ad
una maggiore conoscenza dello stesso e di conseguenza è ragionevole assegnare
un punteggio più basso a queste tipologie di prestazioni rispetto alla prestazione
occasionale.
•
b.5. Ragionevolezza: in questo caso invece la valutazione del rischio è legata ad
aspetti più lampanti come la congruità o meno dell’operazione. Ad esempio in caso
di un’acquisizione immobiliare, se la stessa è effettuata a valori di mercato otterrà
un punteggio basso se invece è effettuata a valori palesemente discostanti da quelli
reali otterrà un punteggio alto.
•
b.6. Area geografica dell’operazione: valgono le stesse considerazioni fatte in
precedenza per il punto a.4.
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del
terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
La scheda C in ultimo consente di ottenere il valore complessivo del grado di rischio in
base al quale il professionista deve assumere comportamenti diversi per assolvere agli
obblighi di adeguata verifica della clientela
52
Considerando i punteggi minimi e massimi sopra ipotizzati, si ottiene - come grado di
rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - un valore:
•
basso con punteggi compresi tra 10 e 30
•
medio con punteggi compresi tra 31 e 40
•
alto con punteggi compresi tra 41 e 50
In linea di massima, i clienti acquisiti da tempo possono presentare un valore di rischio
basso ed inferiore ad altri in virtù della conoscenza più approfondita che ne ha il
professionista, frutto di decine e decine di prestazioni già svolte, sempre però a meno che
il cliente non sia un Trust o una Società Fiduciaria, non abbia un’attività diversa dalla
semplice produzione di un bene o di un servizio (come potrebbe essere, ad esempio,
quella di intermediazione mobiliare) e non operi in Italia.
53
Caso N. 21
Tenuta della contabilità – Società “Alfa S.r.l.”
In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” di Padova attraverso il proprio Presidente del
Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri
commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta della contabilità. Il
professionista deve in questo caso valutare solo il rischio connesso al cliente
Soluzione
A. Aspetti connessi al cliente
Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
3
Trust
Società fiduciaria
Altro
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
1
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
1
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
a.4. Area geografica di residenza
Italia
1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (A)
6
54
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del
terrorismo
Totale punteggio A
6
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
6
Ricordando che la tabellina prevede rischio:
•
basso con punteggi compresi tra 4 e 12
•
medio con punteggi compresi tra 13 e 16
•
alto con punteggi compresi tra 17 e 20
nel caso di specie e in via generale la tenuta della contabilità difficilmente potrà generare
un elevato rischio di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo.
55
Caso N. 22
Acquisizione beni di lusso Società “Beta S.r.l.”
In data 1 gennaio 2011 la Società “Gamma S.r.l.” di Padova, con capitale sociale di 10.000
euro attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi
conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la
consulenza su trasferimento di beni immobiliari e di lusso in territori extra Ue, ricorrendo alla
conclusione di contratti a favore di un terzo, o di contratti per persona da nominare. Il
professionista
deve
valutare
il
rischio
connesso
al
cliente
e
all’operazione/prestazione.
Soluzione
A. Aspetti connessi al cliente
Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
4
Trust
Società fiduciaria
Altro
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
5
Operazioni “anomale”
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
5
a.4. Area geografica di residenza
Italia
1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (A)
15
56
connesso
B. Aspetti connessi all’operazione
Livello di rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
4
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
4
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
5
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
4
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
4
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
5
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
26
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del
terrorismo
Totale punteggio A
15
Totale punteggio B
26
TOTALE COMPLESSIVO (C)
41
57
Ricordando che la tabellina prevede rischio:
•
basso con punteggi compresi tra 10 e 30
•
medio con punteggi compresi tra 31 e 40
•
alto con punteggi compresi tra 41 e 50
Nel nostro caso ed in via generale nelle ipotesi in cui si incorrerà in una società che, pur
detenendo un capitale sociale di importo ridotto,
voglia acquisire, a diverso titolo, la
disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore o ancora che ricorra ripetutamente
alla conclusione di contratti a favore di un terzo, o di contratti per persona da nominare, o
aventi per oggetto diritti su beni immobili, potrà dare origine a una più elevata
valutazione del rischio.
Ad ogni modo il valore riportato dalla scheda “C”, espressione del rischio di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto.
Ad esempio per quanto riguarda la scheda “A” relativa agli aspetti legati al cliente il
punteggio dovrà modificarsi in relazione all’evoluzione del cliente e quindi:
•
in caso di trasformazione della struttura giuridica,
•
modifica dell’attività prevalente;
•
diversificazione dell’atteggiamento nei confronti del professionista;
•
trasferimento della residenza all’estero o dall’estero in italia.
Per quanto attiene invece gli aspetti connessi all’operazione, scheda “B”, per ogni cliente
si può prevedere che vi sia anche più di una scheda.
E’ il caso in cui, successivamente al primo conferimento d’incarico, (esempio consulenza
fiscale e tenuta contabilità),
seguano altre richieste di prestazioni professionali non
rientranti nel precedente incarico.
Le Linee Guida del CNDCEC rilevano che le carte di lavoro dovranno lasciare traccia
dell’evoluzione della valutazione del rischio, onde evidenziare che l’analisi è stata
correttamente compiuta in modo costante dal professionista
A ciascun livello di rischio assegnato alla clientela (basso, medio o alto), corrispondono
comportamenti diversi che il professionista è tenuto ad assumere nell’ assolvere l’obbligo
di adeguata verifica della clientela e precisamente:
58
a) in caso di rischio basso, l’obbligo di adeguata verifica va assolto secondo modalità
ordinarie. Il controllo costante va esercitato con periodicità da definirsi caso per
caso, a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.
Nell’ipotesi di rischio molto basso, il professionista potrebbe decidere di effettuare
l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione
comunicata in origine. A tal fine risponde l’esigenza di richiedere al cliente
l’impegno scritto finalizzato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni
dei dati inizialmente dichiarati.
b) In caso di rischio medio, il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata
verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con
periodicità prefissata e, in ogni caso sempre più ravvicinata, in caso di clienti i cui
dati siano soggetti a frequenti variazioni.
c) In caso di rischio alto, l’obbligo di adeguata verifica va invece assolto secondo
modalità rafforzate e il controllo costante esercitato in modo continuo con controlli
più rigorosi, oltreché frequenti.
In conclusione, per i clienti che richiedono prestazioni di consulenza amministrativa,
contabile e fiscale ordinaria, riguardante cioè esclusivamente la loro attività di produzione
o commercio di beni e servizi, senza la presenza di elementi anomali, e senza utilizzo di
forme giuridiche che possono nascondere o rendere difficile l’individuazione del soggetto
beneficiario delle operazioni, la valutazione del rischio generalmente non ha mai un valore
elevato.
Maggiori cautele nella valutazione del rischio sono in ogni caso dovute per i nuovi clienti,
di cui ovviamente non si hanno ancora molte informazioni, posto che il professionista può
successivamente correggere e aggiornare la prima valutazione, aggiornando la scheda
precedentemente utilizzata.
59
2.5 Il controllo costante
La norma impone al Professionista di attuare un controllo costante sul cliente attraverso
l’analisi delle transazioni concluse durante la durata del rapporto professionale.
L’analisi deve consentire di verificare la compatibilità di tali transazioni con la conoscenza
che il Professionista ha del proprio cliente e delle sue attività commerciali, con particolare
riguardo all’origine dei fondi disponibili e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le
informazioni custodite.
La finalità ultima dell’attività di controllo è quella dell’intercettazione di flussi di ricchezza
provenienti da attività sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per tale motivo l’obbligo di controllo costante assume maggior rilievo con riferimento ai
rapporti continuativi protratti nel tempo e caratterizzati da una serie di prestazioni non
sempre collegate fra loro.
Andranno quindi monitorati costantemente tutti gli atti negoziali, i contratti e le transazioni
economiche posti in essere dal cliente durante il rapporto professionale, sebbene ciò si
traduca in un ulteriore appesantimento degli adempimenti gravanti sul professionista.
Al professionista è lasciato un certo grado di discrezionalità nella scelta dei mezzi e delle
procedure in grado di assicurare tali finalità.
Seguendo le Linee Guida del CNDCEC possiamo predisporre una check list per
ottemperare al controllo costante:
ü raccogliere una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la
variazione dei dati ivi indicati;
ü programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio che, per
semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate
periodicità di fatturazione;
ü istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
-
la scadenza del documento di identità acquisito
-
il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
-
eventuali termini connessi a contratti od atti,
-
altri elementi ritenuti utili dal professionista;
60
alla
ü prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
(entrata nella fascia di rischio alta);
ü istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla
valutazione del profilo di rischio;
ü annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello
svolgimento delle diverse prestazioni.
E’ opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del
monitoraggio e conservare nel fascicolo del cliente la documentazione utilizzata del
professionista.
61
3. AUTORITA’ SOLUZIONI OPERATIVE E CONTROLLI
Nel corso di questo capitolo esamineremo quali sono i controlli a cui possono essere assoggettati i
professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio e quali sono le Autorità preposte a tali
controlli. Prima di entrare nel merito sono doverose alcune premesse riguardo proprio alle Autorità
investite dalla normativa anche alla luce del correttivo apportato dal Decreto Legislativo n.
151/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 novembre 2009 che ha introdotto alcune
novità anche in relazione ai compiti assegnati a detti organismi.
Le autorità alle quali il legislatore attribuisce il compito di garantire l’applicazione della normativa
antiriciclaggio sono quelle individuate dagli artt. 5,6,7,8 e 9 del D.Lgs n. 231/2007 e precisamente:
•
Il Ministero dell’economia e delle finanza
•
UIF – Unità di informazione Finanziaria
•
Autorità di vigilanza di settore
•
Ordini professionali
•
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e D.I.A.
E’ bene evidenziare che la normativa dà una importanza particolare alla collaborazione tra le
diverse Autorità anche attraverso l’azione del Comitato di Sicurezza Finanziaria in cui siedono tutti
i soggetti responsabili della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Vediamo ora nel dettagli i compiti e le funzioni dei suddetti organismi.
62
3.1 Il Ministero dell’economia e delle finanze
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile in ordine alle politiche di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di
attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Il MEF cura i rapporti con gli organismi dell’Unione Europea e internazionali, incaricati di stabilire
le politiche e di definire gli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema economicofinanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Al MEF è attribuito l’importante compito di promuovere la collaborazione tra UIF, le Autorità di
vigilanza di settore, gli Ordini professionali, la Dia e la Guardia di Finanza.
Entro il 30 giugno di ogni anno l’Autorità presenta al Parlamento una relazione sullo stato
dell’azione di prevenzione.
Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato costituito un tavolo tecnico, con la
partecipazione della UIF, della Banca d’Italia e della Guardia di finanza, per la corretta
interpretazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo in relazione, in particolare, a
specifici quesiti rivolti alle autorità dai soggetti destinatari degli obblighi. Il tavolo di lavoro è uno
strumento particolarmente utile volto a agevolare la collaborazione delle autorità e la condivisione
delle valutazioni effettuate nonché delle scelte interpretative adottate..
63
3.2 L’Unità di Informazione Finanziaria
Un ruolo centrale in materia di analisi delle operazioni sospette e dei flussi finanziari è svolto
dall’U.I.F. istituita presso la Banca d’Italia ma che esercita la propria funzione in completa
autonomia ed indipendenza.
Il decreto correttivo ha ampliato le funzioni svolte dall’U.I.F elencate dall’art. 6 del D.Lgs 231/2007
e precisamente esse sono:
•
analizzare i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o
di finanziamento del terrorismo;
•
ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed effettuarne l'analisi finanziaria;
•
acquisire ulteriori dati e informazioni, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni
sospette;
•
ricevere le comunicazioni dei dati aggregati concernenti l’operatività degli intermediari
finanziari;
•
impiegare i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria;
•
emanare in materia di segnalazione di operazioni sospette, istruzioni da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere
contenute nelle segnalazioni stesse.
Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività l’U.I.F. provvede
anche ad elaborare schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economicofinanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Con la modifica del sesto comma dell’articolo 9 del decreto le autorità di vigilanza di settore, le
amministrazioni interessate e gli ordini professionali dovranno informare l’ U.I.F. in caso di
violazione di una qualsiasi delle norme del D.Lgs. 231.
L’U.I.F, quale autorità preposta all’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette che
provengono dai soggetti obbligati, svolge un’importante funzione di filtro tra le informazioni
provenienti da questi ultimi e l’approfondimento investigativo successivo. L’U.I.F., tra l’altro, è
l’unico soggetto preposto alla raccolta diretta delle informazioni inoltrate dagli obbligati nelle
segnalazioni.
La delicatezza di queste attribuzioni ha spinto il legislatore a puntualizzare come sia compito
dell’Unità indicare almeno il numero delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dagli
obbligati e il seguito dato a tali segnalazioni. In sostanza, queste precisazioni sui compiti dell’U.I.F.
64
mirano a ottimizzare la circolazione delle informazioni in previsione sia di un contrasto sempre più
efficace della criminalità sia di una collaborazione sempre più attiva fra i soggetti coinvolti .
Nonostante all’U.I.F. non siano stati assegnati precisi poteri di controllo sui professionisti, l’Unità
può comunque verificare il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alla segnalazione di operazioni
sospette o ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta mediante la collaborazione con
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza
65
3.3 Le Autorità di vigilanza di settore
Un ruolo importante per il funzionamento del sistema antiriciclaggio è svolto anche dalle Autorità
di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Isvap) che sovraintendono al rispetto degli obblighi
da parte dei soggetti vigilati ed emanano disposizioni circa il loro corretto adempimento.
A tal fine possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti,
nonché di ogni altra informazione utile nei confronti dei seguenti soggetti:
•
intermediari finanziari cosiddetti di primo livello
•
altri operatori esercenti attività finanziaria
•
società di revisione iscritte nell’albo speciale ex art. 161 del T.U.F.
Le Autorità di vigilanza infine possono eseguire, previe intese con il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di Finanza, i controlli circa l’adeguatezza degli assetti organizzativi e
procedurali nonché l’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs 231/2007 e dalle relative
disposizioni di attuazione.
66
3.4 Ordini professionali
All’interno del testo legislativo si rinvengono numerose disposizioni che chiamano in causa gli
ordini professionali, attribuendo agli stessi varie tipologie di funzioni che possiamo così
riassumere:
•
funzioni consultive:
o
in relazione all’emanazione da parte del Ministero della Giustizia delle disposizione
attuative degli obblighi di registrazione per i professionisti;
o
In relazione all’aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia da parte del Ministero
della Giustizia, su proposta dell’U.I.F.
•
funzioni di collaborazione attiva:
o
fornire all’U.I.F. le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste
o
trasmettere senza ritardo all’U.I.F. le eventuali segnalazioni di operazioni sospette ricevute
dai propri iscritti e fornire anche agli organi investigativi le ulteriori informazioni ai fini
dell’analisi e dell’approfondimento delle segnalazioni. L’operatività di tale disposizione è
però subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che individui gli Ordini
professionali potenziali destinatari delle trasmissioni delle segnalazioni;
o
informare l’U.I.F. delle ipotesi di violazione delle disposizioni del D.Lgs 231/2007 rilevate
nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei confronti dei professionisti iscritti nei
propri albi:
•
funzioni di vigilanza e controllo:
o
promuovere e controllare l’osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli
obblighi antiriciclaggio;
o
adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della
corretta applicazione delle disposizioni.
Le informazione ed i dati acquisiti dagli ordini in ragione del ruolo ispettivo assegnato sono
coperte dal segreto d’ufficio fatta salva l’ipotesi in cui le informazioni siano richieste dall’autorità
giudiziaria.
Secondo quanto previsto dall’art. 20 co.1 i professionisti devono essere in grado di dimostrare agli
Ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo anche se appare del tutto evidente che non dovrebbe
essere rimessa al professionista questa mera valutazione soggettiva ma sarebbe certo più
opportuno se al professionista venissero fornite specifiche indicazioni predisposte dagli Ordini
professionali di concerto con le Autorità competenti, alle quali doversi uniformare.
67
Allo stato attuale il legislatore non si è espresso in merito ai profili operativi di detto controllo così
come non ha precisato se detto controllo debba essere di tipo regolamentare o anche ispettivo e
debba limitarsi ai soli casi di evidente irregolarità o possa essere anche ti tipo preventivo.
Il potere di vigilanza degli ordini professionali non è comunque esclusivo in quanto resta fermo il
potere di eseguire controlli da parte del Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di
Finanza (art. 53 co. 3).
68
3.5 Il N.S.P.V. della Guardia di Finanza
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa
Antimafia e sono le forze di polizia che rivestono un ruolo fondamentale e per certi profili esclusivo
in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. La normativa antiriciclaggio assegna a loro il compito di svolgere
tutti gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla U.I.F. ai sensi dell’art. 47
del D.Lgs 231/2007. Il coordinamento dell’attività di approfondimento delle segnalazioni sulle
transazioni finanziarie sospette tra la DIA e il NSPV prevede in linea di massima la competenza
della DIA per le segnalazioni attinenti a fatti di criminalità organizzata mentre riserva al Nucleo
Speciale tutti gli altri tipi di segnalazione.
Il Nucleo speciale di polizia valutaria non si configura unicamente quale autorità investigativa
costituendo anche organismo di vigilanza ispettiva per finalità di antiriciclaggio poiché effettua in
via esclusiva i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e
dalle relative disposizioni attuative.
69
3.6. I Controlli della Guardia di Finanza
Appurato che al Nucleo speciale di polizia valutaria sono demandati i compiti di ispezione, verifica
e controllo della normativa antiriciclaggio nei confronti anche dei professionisti, vediamo di
esaminare più da vicino come avvengono tale attività e come il professionista deve comportarsi
per evitare di incorrere nelle sanzioni previste
3.7 Poteri e limiti della GDF.
Il testo del D.lgs. 231/2007 ha previsto, quali elementi di maggior rilevanza per il Corpo della
Guardia di finanza:
•
la possibilità di avvalersi per l'attività di approfondimento delle segnalazioni e per le ispezioni
antiriciclaggio anche dei dati contenuti nella Anagrafe dei rapporti bancari di cui alla legge
248/2006 che garantisce la possibilità di avere un elenco completo dei rapporti intrattenuti dai
soggetti sottoposti ad indagine, così consentendo al reparto richieste mirate nei confronti degli
intermediari.
•
la possibilità di delegare l'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette e le ispezioni
antiriciclaggio a tutti i reparti della Guardia di Finanza;
•
la modalità di trasmissione per via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette, delle
eventuali richieste di approfondimenti nonché degli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate;
•
la possibilità di procedere ad attività di controllo anche nei confronti di soggetti sottoposti alla
vigilanza di altre autorità, previe intese con quest'ultime;
A tal fine, gli appartenenti al reparto o ai comandi delegati, oltre ai poteri di polizia tributaria e di
polizia giudiziaria propri di tutti i militari del Corpo, utilizzano anche quelli specifici e penetranti
previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988,
n. 48) tra i quali spicca in primis quello di poter autonomamente superare i limiti del segreto
bancario oltre a:
•
quelli attribuiti ai militari del Corpo in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
dalle leggi tributarie;
•
quelli concernenti la possibilità di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e
corrispondenza ed estrarne copia;
•
quelli attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate.
Se durante lo svolgimento dell’attività di controllo ai fini antiriciclaggio il NSPV dovesse rilevare
violazioni di carattere tributario, questi potrà procedere direttamente ed in autonomia in quanto
70
come abbiamo già avuto modo di commentare il NSPV riveste la doppia qualifica di polizia
tributaria e valutaria.
Per contro ai reparti ordinari della Guardia di Finanza nel corso di altre tipologie di accessi e/o
ispezioni deve ritenersi inibita l’attività di verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio
presso gli studi professionali in quanto è in via esclusiva deputata al NSPV che come già visto
può sì specificatamente delegarne lo svolgimento ai nuclei provinciali ma la delega può e deve
esserne richiesta esibizione dal professionista.
71
3.8 Modalità di Controllo
I controlli nei confronti dei professionisti e più specificatamente verso agli appartenenti all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di norma possono verificarsi:
•
a seguito di segnalazione effettuata all’UIF dal professionista stesso per operazioni e/o
prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;
•
a seguito di indagini del NSPV nei confronti di un cliente dello studio allo scopo di acquisire
informazioni possedute dal professionista ed eventualmente utili ai fini investigativi;
•
a seguito di ipotesi di omessa segnalazione da parte di un professionista per operazioni e
prestazioni fornite nei confronti di un cliente già oggetto di indagini da parte del NSPV;
•
a seguito di indagini del NSPV sulla limitazione dell’uso del contante da parte di un cliente
dello studio anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es.
contabile/fiscale) da parte di altro Corpo della Guardia di Finanza;
•
a seguito di ispezioni antiriciclaggio volte alla verifica del corretto adempimento della
normativa antiriciclaggio
Per quanto attiene alle indagini che possono scaturire dalla segnalazione all’U.I.F. di una
operazione sospetta da parte di un professionista la procedura prevede che all'arrivo della
segnalazione il Nucleo speciale proceda ad un suo preliminare esame, consistente nell'analisi preinvestigativa delle operazioni sospette segnalate, onde vagliarne la consistenza sotto l'aspetto
oggettivo e soggettivo, con riguardo particolare al profilo dei soggetti interessati all'operazione.
Tale processo può condurre:
•
a
non
sviluppare
ulteriormente
la
segnalazione
poiché,
tenuto
conto
dell'importo
dell'operazione, della causale o del tipo, delle relative modalità, dei motivi di sospetto
evidenziati dal professionista segnalante e dei soggetti coinvolti, la stessa, pur rientrando
eventualmente negli indici di anomalia, non sembra sottendere ipotesi di riciclaggio e,
conseguentemente, non appare, allo stato, meritevole di approfondimenti, salvo eventuali,
future significative emergenze;
•
a non sviluppare ulteriormente la segnalazione per il già avvenuto interessamento dell'Autorità
giudiziaria, ovvero per effetto di indagini in corso da parte della Dia.
•
ad approfondire la segnalazione sotto l'aspetto investigativo a cura direttamente del Nucleo
speciale o di un altro reparto da questi delegato.
Nel caso in cui il NSPV decida di approfondire la segnalazione al segnalante potranno essere
richiesti al professionista:
72
•
la copia di tutta la documentazione riferita all'operazione sospetta segnalata;
•
gli elementi d'informazione su tutte le operazioni che hanno formato oggetto di registrazione e
identificazione;
Da un punto di vista operativo,
è opportuno riflettere sull'importanza che tutti gli elementi
conosciuti dal segnalante siano direttamente compendiati nella segnalazione, al fine di
scongiurare la necessità che gli organismi investigativi debbano ottenere ulteriori
informazioni.
Dopo l'arrivo della documentazione e la relativa analisi, si possono ipotizzare le seguenti linee
operative:
•
escussione in atti della persona nei cui confronti sia stata effettuata la segnalazione, al fine di
ottenere chiarimenti circa l'operazione finanziaria ritenuta sospetta (ex art. 29 T.U. Valutario);
•
accesso presso i locali aziendali al fine di eseguirvi riscontri documentali, avvalendosi dei
poteri del T.U. Valutario;
•
consultazione dell'archivio unico informatico.
Al termine dell'approfondimento in esame si possono individuare:
•
violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio. In tal caso la GDF procederà alla
contestazione delle violazioni rilevate;
•
indizi ed elementi configuranti ipotesi di reato, a seguito dei quali i militari procedono ad
interessare l'Autorità giudiziaria competente per territorio con la redazione dell'apposita
comunicazione di notizia di reato;
•
situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, che comportano l'interessamento del Comando del
Corpo territorialmente competente ad effettuare interventi di carattere fiscale nei confronti
dei contribuenti.
Sullo specifico tema dell'utilizzo dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività antiriciclaggio per finalità di
repressione dell'evasione fiscale, è opportuno sottolineare che l'art. 36, ultimo comma D.lgs.
231/2007 prevede espressamente che i dati e le informazioni registrate nell'archivio unico
sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le vigenti disposizioni.
Per le c.d. ispezione antiriciclaggio a campione il NSPV o i militari della GDF delegati si avvalgono
dei medesimi poteri validi per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.
L’ispezione si sviluppa mediante l'esecuzione di una serie di riscontri nei confronti dei soggetti
obbligati, con la specifica finalità di:
73
•
verificare la corretta e puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina
antiriciclaggio;
•
contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti nella sua fase prodromica evitando l'utilizzo illecito
del sistema finanziario per la commissione dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter del codice
penale;
•
prevenire, ricercare e reprimere le violazioni amministrative e penali previste dalla normativa di
settore, che dovessero emergere nel corso dell'attività ispettiva.
Durante le ispezioni antiriciclaggio presso il professionista allo stesso potrà essere dunque
richiesto l’esibizione di documenti, atti, del fascicolo della clientela, nonché la consultazione
dell’archivio unico informatico o nel caso in cui il professionista abbia optato per la forma cartacea
del Registro della Clientela.
Con riguardo alla materiale esecuzione delle ispezioni, si evidenzia che:
•
la facoltà di eseguire tali operazioni presuppone la possibilità di accedere presso i locali
aziendali ed eseguirvi anche ricerche documentali;
•
i militari dovranno essere in possesso del foglio di servizio firmato dal Comandante del reparto
o suo delegato;
•
al termine dell'ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato all'intermediario ed un
altro conservato agli atti del reparto.
Nell'ambito dell'attività ispettiva condotta nei confronti dei professionisti, assumono rilievo anche i
riscontri finalizzati ad individuare ed identificare il personale incaricato all'assolvimento degli
obblighi d'identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni, attraverso il
controllo dei livelli di responsabilità assegnati con riferimento anche alle imposizioni previste dalla
normativa sulla protezione dei dati personali.
Venendo a trattare dei possibili esiti delle ispezioni, si osserva che anche in questo caso,
parallelamente a quanto avviene per l'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, alla
conclusione delle attività ispettive in esame, è ipotizzabile l'eventualità che vengano individuate:
•
violazioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio, posto che l'art. 60 del D.lgs.
231/2007 ha confermato la competenza della Guardia di finanza ad accertare ed a contestare
le violazioni amministrative antiriciclaggio previste dagli artt. 57 e 58;
•
violazioni penali: in tale circostanza, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura della
fattispecie di reato rilevata, i militari operanti, a norma dell'art. 220 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale dovranno inoltrare senza ritardo, ai sensi dell'art.
74
347 c.p.p., la notizia di reato al pubblico ministero, nonché rispettare le forme previste dal
codice per l'assicurazione degli elementi probatori.
•
situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, per le quali verrà predisposto un appunto
informativo da inviare al reparto della Guardia di finanza competente ai fini della vigilanza
fiscale. A tale proposito, analogamente a quanto già affermato con riguardo alle segnalazioni
di operazioni sospette, si ritiene che le risultanze scaturite dall'attività ispettiva costituiscano
mero indizio utile per poter intraprendere eventuale attività di controllo ai fini fiscali, che in ogni
caso dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni concernenti i diritti e le garanzie del
contribuente oggetto di verifica fiscale, ai sensi del citato art. 12 della legge 212/2000 (Statuto
dei diritti del contribuente). E’ chiaro che in questo caso ad incorrere ad eventuali attività di
controllo ai fini fiscali sarà verosimilmente il cliente del professionista e non il professionista
stesso, sulla base delle informazioni raccolte durante la verifica del professionista.
Sull’ammontare delle sanzioni amministrative e pecuniarie alle quali possono incorrere i
professionisti durante le suddette verifiche ce ne occuperemo tra breve.
75
3.9 Soluzioni operative per prevenire le sanzioni
Per i professionisti l’attività ispettiva mira in concreto a verificare:
•
l’adeguata verifica delle clientela;
•
la conservazione dei dati con l’istituzione del fascicolo del cliente;
•
l’istituzione del registro della clientela o dell’archivio informatico;
•
la registrazione dei dati e delle informazioni;
•
l’effettuazioni delle segnalazioni delle operazioni sospette per fatti di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
•
comunicazione al MEF delle violazioni della limitazione dell’uso del contante.
Nel controllo della corretta esecuzione dell’adeguata verifica
della clientela l’ispezione si
preoccuperà di accertare che:
•
l’identificazione del cliente sia avvenuta sulla base di documenti affidabili:
o
per le persone fisiche questi possono essere i documenti di riconoscimento quali la carta
d’identità, il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi nonché
quelli di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. 445/2000. Non è possibile invece avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive.
o
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche possono essere validi ad esempio l’atto
costitutivo o la visura camerale. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per
individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere. Di conseguenza sarà necessario raccogliere copia del verbale
del Cda di nomina e di attribuzione dei poteri o una visura aggiornata dalla quale è
possibile evincere tali informazioni.
•
sia stata individuata e verificata l’identità del titolare effettivo: per identificare e verificare
l’identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; e possibile
chiedere ai propri clienti i dati pertinenti e farsi rilasciare una dichiarazione scritta. Il cliente che
omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l’operazione o le indica false, non consentendo di individuare il titolare effettivo della
operazione realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da sei
mesi a un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro.
•
sia stata raccolta l’informazione sullo scopo e natura della prestazione professionale:
generalmente questa informazione emerge dal mandato professionale e di conseguenza
76
i
dovrebbe bastare raccogliere copia dello stesso da inserire nel fascicolo della clientela,
fascicolo che esamineremo più avanti, ma se questo non dovesse bastare in quanto al
professionista viene richiesta una prestazione particolare, diversa da quelle più comuni a
carattere continuativo, allora è bene che lo stesso si faccia dare dal cliente una dichiarazione
n forma scritta sullo scopo e natura della prestazione. A tal fine si fa presente che, ai sensi
dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica. Si deve evidenziare, peraltro, che la violazione di questo obbligo di
collaborazione attiva espone il cliente al rischio di vedersi addebitata una responsabilità di tipo
penale. L’art. 55, comma 3, punisce, infatti, l’esecutore dell’operazione “che non fornisce
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false”. Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non
costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione punita con la pena detentiva
dell'arresto da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 50.000
euro.
•
Che sia stato effettuato il monitoraggio delle informazione nel corso della prestazione: in
questo caso è più difficile specificare un documento o una informazione da raccogliere che
possa essere valida in ogni caso. Le linee guida del CNDCEC definiscono il controllo costante
come “l’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona
tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo
profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi”. In definitiva è possibile
dimostrare di aver effettuato il controllo costante aggiornando la documentazione e le
informazioni in proprio possesso come ad esempio raccogliere copia dei nuovi verbali di
nomina dei Cda, informazioni inerenti la modifica dell’ oggetto sociale, del trasferimento di
sede, dell’apertura di nuove unità locali ecc… pratiche e documenti che comunque transitano
negli studi dei commercialisti e degli esperti contabili e che per praticità è consigliabile quindi
raccoglierne copia ai soli fini antiriciclaggio.
77
La GDF provvederà ad accertare su tali adempimenti siano stati attuati nei casi previsti dalla legge
e quindi:
•
quando la prestazione professionale abbia oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore
pari o superiore a 15.000 euro;
•
quando la prestazione professionale sia di valore indeterminato o indeterminabile.
La più comuni prestazioni svolte dal professionista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili sono riconducibili alla seconda fattispecie e quindi sempre oggetto
dell’adeguata verifica della clientela mentre le prime sono state ipotizzate ed elencate dalle Linee
Guida del CNDCEC. Per completezza riportiamo entrambe le classificazioni:
78
i
Si ricorda che determinate prestazione sono escluse dagli obblighi di adeguata verifica della
clientela e in questi casi quindi nessun documento e informazione deve essere raccolta ai fini del
corretto adempimento antiriciclaggio:
79
Oltre alla verifica delle corrette informazioni raccolte in merito all’adeguata verifica della clientela la
GDF si orienterà anche sulle modalità di esecuzione di tale obbligo per accertare che:
•
l’identificazione sia avvenuta al momento del conferimento dell’incarico;
•
l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sia avvenuta contestualmente
all’identificazione del cliente;
Potrebbero fornire informazioni non del tutto coerenti alcuni documenti raccolti in sede di
identificazione del cliente quali ad esempio i documenti d’identità con data di validità a partire da
un anno successivo a quello del conferimento dell’incarico; a difesa di quest’ultima ipotesi si può
comunque sempre sostenere di aver voluto aggiornare tale informazione con la raccolta del
documento in corso di validità a sostituzione di quello precedente.
Per evitare qualsiasi contestazione sarebbe bene comunque conservare tutti i documenti raccolti
anche se sostituiti da altri in corso di validità ed utilizzare e datare il fac simile riportato di seguito
da utilizzare nel momento della prima identificazione del cliente.
Si ricorda infine che le sanzione che il professionista potrebbe incorrere per le infrazioni in merito
all’adeguata verifica della clientela è la seguente:
•
Sanzioni penale: multa da 2.600 a 13.000 euro
80
i
81
Per l’obbligo di conservazione dei documenti e delle informazione acquisite il controllo della GDF
mira a riscontrare che sia stato adempiuto quanto previsto dall’art. 36 chiedendo quindi esibizione
del fascicolo della clientela al quale capitolo rimandiamo per il dovuto approfondimento.
Con riferimento alla registrazione dei dati invece il controllo mira a:
•
accertare che siano state tempestivamente effettuate le registrazione dei dati acquisiti entro
trenta giorni.
Il decreto correttivo con il nuovo co. 1 bis dell’art. 38 prevede che il termine di trenta giorni decorre:
•
dall’accettazione dell’incarico professionale
•
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
•
dal termine della prestazione professionale
La nuova disposizione in realtà crea una serie di dubbi interpretativi lasciando apparentemente al
professionista la possibilità discrezionale di scegliersi il momento più opportuno per effettuare la
registrazione sollevandolo dal pericolo di essere sanzionato in sede di controllo.
Il professionista potrebbe eseguire la registrazione in base alla natura dell’incarico ricevuto
utilizzando il criterio dell’accettazione quando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni
mentre se prevede di venire a conoscenza di ulteriori dati in un momento successivo, per esempio
nel corso di una seconda visita del cliente, sposterà in avanti l’adempimento della registrazione. In
ultimo quando la prestazione ha invece una durata non definibile a priori il professionista potrebbe
attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione.
Una interpretazione però più ragionevole suggerirebbe invece di utilizzare il criterio del termine
della prestazione solo per quegli incarichi di breve durata come nel caso in cui il professionista è
chiamato ad effettuare una singola operazione. Con riguardo agli incarichi continuativi invece la
norma dovrebbe essere intesa che il termine sia da riferire solo all’accettazione dell’incarico.
I dati che comunque i professionisti, al di la del termine prefissato, devono registrare ai sensi
dell’art. 36 co.2 sono rappresentati dalla seguente tabella:
82
i
Il professionista che vuole adempiere all’obbligo di registrazione potrà alternativamente optare per:
•
un archivio unico informatico
•
un registro cartaceo della clientela.
Ovviamente nel corso dell’ispezione i militari della GDF richiederanno al professionista di visionare
l’uno o l’altro a seconda di quello in essere nello studio e di poter consultare le informazioni ivi
registrate.
Le sanzioni che il professionista può incorrere relativamente al non corretto adempimento della
registrazione dei dati sono le seguenti:
•
Omessa istituzione archivio informatico o registro della clientela, ovvero mancata adozione
delle modalità di registrazione:
o
•
Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Omessa, incompleta o tardiva registrazione nell’archivio o nel registro:
o
sanzione penale: multa da 2.600 ad euro 13.000;
Proseguendo sull’analisi dei controlli della GDF al professionista uno senz’altro importante è quello
relativo all’adempimento di segnalazione di operazione sospetta.
83
L’attività di controllo in questo caso mira a verificare eventuali ipotesi di omessa segnalazione
all’U.I.F. e non è quindi limitato ad aspetti formali ma investe profili sostanziali in quanto si dovrà
appurare in maniera obiettiva l’iter che ha portato il professionista ad non rilevare come sospetta
una determinata prestazione.
Ad oggi il rischio maggiore che un professionista può incorrere nei controlli di questo tipo sono
correlati alla poca conoscenza che lo stesso potrebbe avere nei confronti di un suo nuovo cliente, il
quale per ipotesi potrebbe presentarsi al nuovo studio essendo già oggetto di indagini da parte del
NSPV, ancor prima quindi che il professionista abbia iniziato a svolgere prestazioni professionali
per suo conto.
Ne consegue che sarebbe buona norma assegnare sempre ai nuovi clienti un profilo di rischio
adeguato, salvo poi eventualmente rivedere al ribasso tale valutazione, in modo da rimanere ben
all’erta su eventuali operazioni richieste che in virtù della poco conoscenza del cliente potrebbero
risultare poco trasparenti.
In merito alla segnalazione delle operazioni sospette eventualmente trasmesse da un
professionista la GDF controlla che le stesse siano state assoggettate al regime di riservatezza di
cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs 231/2007.
Va ricordato che nessun soggetto può venire a conoscenza dell’avvenuta segnalazione nemmeno
il personale dello studio al quale normalmente è affidato il compito di eseguire la registrazione dei
dati nell’archivio unico o nel registro della clientela o ancora di affiancare il professionista nel corso
dell’adeguate verifica della clientela; non a caso il compito di trasmettere la segnalazione è affidato
.direttamente ed esclusivamente al professionista.
Le sanzioni che il professionista può incorrere relativamente all’adempimento di segnalazione delle
operazioni sospette sono le seguenti:
•
Omessa segnalazione di operazione sospetta
o Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo della
operazione
•
Violazione dell’obbligo di segretezza:
o Sanzione penale: arresto da 6 mesi a 12 mesi o ammenda da Euro 5.000 a Euro
50.000
84
i
Infine, un ultimo controllo a cui il professionista può essere soggetto è quello correlato alla
limitazione dell’uso del contante.
2
Ricordiamo che:
•
è vietato il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore, effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi e senza il tramite di istituti di credito
per un importo pari o superiore a Euro 1.000;
Modifica soglia del contante
In casi di infrazioni il professionista deve comunicare al MEF e all’Agenzia delle Entrate entro 30
gg dalla data in cui lo stesso è avvenuto a conoscenza di tale infrazione e i controlli della GDF
sono volti ad appurare se tale segnalazione è stata correttamente per l’appunto effettuata.
Con riferimento alla soglia dei 1.000 euro va ricordato che il professionista deve segnalare anche
le eventuali operazioni frazionate e precisamente quelle singole movimentazioni di ammontare
inferiore alla soglia ma che appaiono per l’appunto artificiosamente frazionate e riconducibili in
realtà ad un unico ammontare complessivo superiore ai 1.000 euro.
Le sanzioni che in questo può incorrere il professionista sono:
•
Omessa comunicazione al MEF della violazione dei limiti sulla circolarizzazione del contante
o Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della
operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione minima pari a 3.000 euro
.
85
3.10 Il fascicolo della clientela
Il primo comma del’art. 36 sancisce l’obbligo di conservazione di tutti i documenti e di tutte le
informazioni che i professionisti hanno acquisito nell’assolvere agli obblighi di adeguata verifica
della clientela.
In particolare i professionisti devono:
•
con riguardo agli oneri di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo conservare per
un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale la copia o i riferimenti dei
documenti richiesti;
•
con riguardo alle operazioni e alle prestazioni professionali conservare per un periodo di dieci
anni dall’esecuzione della operazioni o dalla cessazione delle prestazioni professionali, le
scritture e le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga
efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari
Con le modifiche apportate dal decreto correttivo l’obbligo di registrazione e conservazione è stato
ora esteso anche ai dati identificativi del titolare effettivo e non solo quelli del cliente.
Al fine di adempiere correttamente a tali obblighi il professionista dovrà istituire per ciascun cliente
un apposito fascicolo, il c.d. fascicolo della clientela, nel quale conservare tutta
la
documentazione, affinché questa possa essere messa successivamente a disposizione per
qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o ancora
per relative analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
L’adozione di un fascicolo della clientela è una prassi già ampiamente diffusa negli studi
professionali, e una prima soluzione potrebbe essere quella di integrare i fascicoli esistenti con la
documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio. Dal lato pratico però è consigliabile
istituire degli appositi fascicoli ai soli fini della normativa antiriciclaggio, (si ricorda che il
fascicolo è espressamente previsto dall’art. 38 comma 2) in modo che, in caso di richiesta del
fascicolo da parte degli organi di controllo, si è certi di consegnare solo le informazioni necessarie
all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e non anche documenti di natura diversa (fiscale,
societaria ecc…) che di norma arricchiscono il fascicolo della clientela normalmente in uso negli
studi.
Cosa dovrà contenere allora il fascicolo della clientela ai soli fini antiriciclaggio?
Del contenuto si occupano anche le Linee Guida del CNDCEC, ed in base alle loro indicazioni il
fascicolo dovrà quindi contenere:
•
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va
aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del
nome);
•
fotocopia codice fiscale;
86
•
fotocopia Partita IVA (per i titolari di partita Iva);
•
visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona
fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale Cda di
nomina);
•
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di
adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
•
eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla
norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza);
•
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile
l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);
•
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19 il
professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo
dell’operazione; ai sensi dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto
titolare dell’operazione);
•
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
•
dichiarazione, da parte del cliente, sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la
quale è chiesta la prestazione professionale;
•
se necessario, dichiarazione, da parte del cliente, sui mezzi economici e finanziari per attuare
l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la
provenienza dei capitali necessari;
•
documenti delle prestazioni professionali svolte;
•
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e
su eventuali comportamenti anomali del cliente;
•
documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione;
•
eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”;
•
eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di
attività di consulenza pre-contezioso;
•
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della
normativa antiriciclaggio.
Il fascicolo deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale e la
documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci dalla conclusione dell’operazione
o dalla fine della prestazione professionale, al fine di rendere i dati utilizzabili oltre che per indagini
delle Autorità competenti, anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
87
3.11 Corretta tenuta del fascicolo della clientela
Il fascicolo della clientela va costantemente aggiornato (“al primo contatto utile”) e conservato
rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.
Fino ad ora abbiamo sempre ipotizzato che tale fascicolo sia di tipo cartaceo o meglio un faldone
che contiene documentazione di tipo cartacea, ma in realtà è consentito la tenuta del fascicolo
della clientela in modalità informatica secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 12 del
dl.29.11.2008 n. 185 il quale sostituendo quanto indicato nei commi 4 e 5 dell’art. 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 dispone che “le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia
di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71”.
Tale principio trova quindi applicazione anche nei confronti del fascicolo della clientela che potrà
essere gestito in modalità informatica con notevoli benefici:
•
praticità di archiviazione e nel contempo risparmio di spazio fisico negli archivi cartacei;
•
facilità e velocità nella ricerca dei documenti;
•
ottimizzazione della privacy consentendo l’accesso al fascicolo informatico solo agli utenti
muniti di password.
Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante supporto
informatico lo stesso dovrà quindi:
•
Scansionare o convertire i documenti in file pdf (assolutamente consigliabile il formato PDF/A);
•
Apporre la propria firma digitale;
•
Apporre eventualmente la marcatura temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa
al documento.
La copia scannerizzata del documento d’identità o del codice fiscale può essere archiviata anche
senza l’apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro
documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati
solo dopo l’apposizione della firma digitale
88
3. FAQ
Faq n. 1 – Cosa intende il D.Lgs. n. 231/2007 per riciclaggio?
Ai soli fini del D.Lgs. n. 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio:
-
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
-
l’occultamento
o
la
dissimulazione
della
reale
natura,
provenienza,
ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
-
l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
-
la partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo, o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Faq n. 2 – Quali sono i presupposti per l’applicazione dell’adeguata verifica della clientela?
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, l’obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere osservato
dal professionista nello svolgimento della propria attività (sia che essa si svolga in forma
individuale, associata o societaria):
•
ogni qualvolta la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o
utilità di importo pari o superiore a Euro15.000;
•
quando esegue prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a Euro 15.000, a
prescindere dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che
appaiono collegate o frazionate;
•
tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;
•
quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
•
quando sussistono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Faq n. 3 – Cosa deve fare il professionista al momento dell’accettazione dell’incarico ?
Deve:
•
identificare il cliente;
•
raccogliere le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
•
verificare, in caso di soggetti diversi da persona fisica, il loro potere di rappresentanza;
•
identificare l’eventuale titolare effettivo;
•
registrare le informazioni nel registro della clientela o nell’archivio unico informatico;
•
raccogliere la documentazione nel fascicolo del cliente.
Faq n. 4 - Nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria chi è il
soggetto tenuto all’osservanza degli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio?
E’ il professionista che esegue l’incarico il quale ne risponde pure in relazione all’attività svolta con
l’ausilio di collaboratori o dipendenti
Faq n. 5 – Un consulente del lavoro iscritto all’albo, che per i suoi clienti svolga anche
l’attività di tenuta della contabilità; può ritenersi esonerato dagli obblighi antiriciclaggio ?
L’esonero riguarda la prestazione di consulenza del lavoro e non il professionista in quanto tale. Il
consulente del lavoro (così come il commercialista) sarà esonerato dall’adeguata verifica per la
prestazione di elaborazione dei cedolini paghe e degli adempimenti correlati, ma sarà destinatario
(soggetto passivo) della normativa antiriciclaggio per tutte le altre prestazioni professionali tra cui
la tenuta della contabilità.
Faq. n. 6 – Le prestazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali come ad esempio la redazione
del Modello 730, del Modello Unico o il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
per conto di un cliente, sono soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela? .
La modifica apportata dal decreto correttivo all’articolo 12 del d.lgs 231/07 ha sancito l’esclusione
dalle prestazioni soggette all’obbligo di adeguata verifica delle clientela, di tutte quelle relative alle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dunque, oltre all’elaborazione e predisposizione delle
dichiarazioni tributarie, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di
90
settore la certificazione tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista
da leggi fiscali.
Faq. n. 7 – I pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche
sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che dal quello del
professionista?
Con rilevante disappunto dei professionisti, con risposta del 12 giugno 2008, il Mef ebbe ad
affermare che i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche
sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che dal quello del
professionista. Successivamente, tuttavia, in particolare con il d.lgs 151/09, è stato modificato l'art.
12 del d.lgs 231/07 con l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica per tutte le operazioni di
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali. Alla luce di ciò il Ministero, così
come chiarito nel corso delle Teleconferenza tenutasi a Roma il 20 maggio 2010, ritiene che,
venuto meno l'adempimento per l'obbligazione principale sia da considerarsi decaduto anche
l'onere di registrazione attinente l'obbligazione secondaria, ossia la registrazione dell'F24.
Faq. n. 8 – Le prestazioni effettuate dai professionisti quali membri di collegi sindacali e/o
organi di controllo sono soggette agli obblighi antiriciclaggio?
Il decreto correttivo introducendo il comma 3 bis dell’articolo 12, ha definitivamente sancito
l’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati
nonché di segnalazione delle operazioni sospette per i componenti degli organi di controllo
comunque denominati. In tale locuzione trovano posto il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione nonché l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 co.
1 lett. b) del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231.
Resta a carico degli organi di controllo, qualora incaricati presso i soggetti destinatari della
disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di vigilanza, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e
competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute.
Faq. n. 9 – Le prestazioni effettuate dal collegio sindacale sono escluse dagli obblighi
antiriciclaggio anche qual’ora il collegio è investito dell’incarico di revisione contabile?
NO,
in quanto l’art. 13 del decreto d.lgs 231/2007 individua tra i destinatari della norma
antiriciclaggio i revisori contabili intendendo per quest’ultimi:
91
•
le società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del Tuf;
•
i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili (oggi revisori legali)
Tali soggetti quindi sono chiamati ad osservare le disposizioni del decreto in merito all’adeguata
verifica delle clientela secondo i criteri ordinari, semplificati o rafforzati nonché quelle concernenti
le segnalazioni delle operazioni sospette.
Faq n. 10 – Cosa si intende per “titolare effettivo”?
Per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano il cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o
un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato Tecnico al presente decreto.
Faq n. 11 –
E’ necessaria l’adeguata verifica per quei clienti già acquisiti, e perciò
identificati, alla data del 29 dicembre 2007?
Per gli incarichi professionali già acquisiti alla data del 29 dicembre 2007, e ancora in essere a tale
data, l’adeguata verifica dovrà avvenire in occasione del primo contatto utile con il cliente.
Faq n. 12 – Se un cliente, già identificato, affida al professionista un nuovo incarico, va
nuovamente identificato?
Se il cliente è già stato identificato per una precedente prestazione, non è necessaria una nuova
identificazione;
il
professionista
deve
esclusivamente
verificare
l’aggiornamento
della
documentazione.
Faq n. 13 – E’ possibile delegare ai dipendenti dello studio professionale l’effettuazione
dell’adeguata verifica della clientela?
SI.
A condizione che la delega avvenga per iscritto, sia firmata dal professionista e che il dipendente
sia stato adeguatamente informato sulla disciplina antiriciclaggio nonché sugli aspetti connessi alla
normativa sulla privacy.
Faq n. 14 – E’ possibile delegare ai dipendenti dello studio professionale l’effettuazione
della segnalazione delle operazioni sospette?
92
NO.
La segnalazione deve essere effettuate personalmente dal professionista incaricato di eseguire la
prestazione professionale.
Faq n. 15 - In relazione alla normativa antiriciclaggio, come si deve comportare un
professionista abilitato che esercita la propria attività esclusivamente all’interno di un altro
studio e alle dirette dipendenze del titolare eseguendo di fatto solo gli incarichi che gli
vengono affidati?
In questo caso il professionista non è assoggettato in via autonoma agli obblighi di identificazione
e registrazione ma deve comunque segnalare all’UIF eventuali operazioni sospette.
Faq n. 16 – Gli indicatori e gli indici di anomalia sono di per sé sufficienti a individuare le
operazioni da segnalare all’UIF ?
NO.
Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni; le indicazioni e gli
indici costituiscono, quindi, un elemento utile, ma non esaustivo.
E’ compito del professionista ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce dei
comportamenti del cliente.
Faq n. 17 – Se il Professionista rileva un’operazione sospetta e la segnala all’UIF, incorre in
responsabilità ?
NO.
Il professionista non incorre in responsabilità di alcun tipo.
La segnalazione, inoltre, non costituisce violazione del segreto professionale a condizione che
venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa.
Faq n. 18 – Il professionista può informare il cliente che ha provveduto a effettuare all’UIF la
segnalazione di un’operazione sospetta ?
NO.
Vi è un espresso divieto in tal senso posto dalla normativa antiriciclaggio.
93
Faq n. 19 – Il professionista che sia nelle condizioni di evidenziare una mancata
comunicazione del trasferimento di contante ultrasoglia da parte di altro professionista è
dovuto comunque a segnalarla?
SI.
Dovrà ugualmente effettuare la comunicazione entro 30 giorni dal momento in cui prenda atto di
tali irregolarità:
Faq. n. 20 - I trasferimenti di denaro ultrasoglia costituiscono una irregolarità sanzionabile
anche qualora questi intervengono all'interno di una soggettività costituita in forma di
impresa familiare?
SI.
I trasferimenti di contante ultrasoglia che intervengono all'interno di una soggettività costituita in
forma di impresa familiare, (ad esempio quelli tra padre e figlio, marito e coniuge ecc...) seppur in
sostanza l’impresa figuri come ditta individuale, andranno a costituire irregolarità sanzionabili, ai
sensi dell'ari. 58 del d.lgs 231/07.
Faq. n. 21 – Vale il principio del favor rei per i trasferimenti di contanti ultra soglia dei 5.000
euro avvenuti tra il 30 aprile 2008 ed il 24 giugno dello stesso anno?
SI.
Per i trasferimenti ultrasoglia verificatisi nel periodo fra il 30 aprile 2008 ed il 24giugno dello stesso
anno, in cui la soglia relativa ai pagamenti in contanti in unica soluzione, era stata ridotta a meno di
5.000 euro, vale il principio del favor rei.
Ne consegue che, anche in tale periodo risultano punibili solo i trasferimenti in contanti pari o
superiori a 12.500 euro.
Faq. n. 22 – E’ possibile passare dall’Archivio unico informatico a quello cartaceo o
viceversa?
Si.
Nel caso in cui il professionista voglia passare dall'archivio cartaceo all'informatico o viceversa,
una volta stabilita la data spartiacque del trasferimento sarà legittimo non inserire nel nuovo
archivio le registrazioni attinenti le prestazioni concluse, mentre quelle in corso come ad esempio
la tenuta della contabilità, dovranno essere nuovamente trascritte nel nuovo archivio.
Il vecchio archivio dovrà essere conservato, sia che esso si di tipo cartaceo che informatico.
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