DELIBERAZIONE N.79 PROVINCIA DB CATANIA REGISTRO PROPOSTE N.79 DEL 22/09/2015 ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: SINDACO DELIBERAZIONE DELLA. GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEI GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. QUATTROCCHI ÈRCOLE DAVANTI AL T.A.R. SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, AVVALENDOSI DEI PRO FRI UFFICI. L'anno, 2015 addì, 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 e seguenti, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri: PUGLlSt IGNAZIO , SINDACO Pres.te POLLJC1NAENRICHETTA ASSESSORE Pres.te LEVA SANTO CERARDO Pres.te ASSESSORE VASTA CARMELA ASSESSORE Pres.te Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi; Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Bongiorno IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto LA GIUNTA MUNICIPALE - ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto; - PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000: - RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; - VISTO L'O.A.EEXL. Vigente; - CON voti unanimi espressi nelle forme dì legge; '-*^'<£$&£#«.'•: ^fTrtf; ; . \'^mi&L± DELIBERA 1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, inerente 2. Il presente atto viene trasmesso: Al Capo Settore: AA.GG.; . . Al Capo Settore: W.UU.'; Al Capo Settore: SS.FR; Al Capo Settore: U.T.C.; Al Presidente del Consiglio; Al Capo gruppo di maggioranza; Al Capo gruppo di minoranza; All'Ufficio Pubblicazioni; 3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. all'oggetto. Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE PREDISPOSTA DALL'AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nei giudizio promosso dal sig. Quattrocchi Èrcole davanti al T.A.R. Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, avvalendosi dei propri uffici DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA N. >> C\» i A > "^ N Del {-^ PREMESSO CHE: • • • • • • • In data 17.10.2014, prot. 12106, il sig. Quattrocchi depositava richiesta di annullamento in autotutela di una contravvenzione elevata per aver superato il limite di velocità, ai sensi dell'ari. 142 co.8 C.D.S. , mentre percorreva via Ignazio Fragalà allegando una richiesta di visione documenti ed estrazione copia, prot 12099; In data 12.12.2014 perveniva la nota prot. 15015 con il quale il sig. Quattrocchi diffidava L'Ente perché desse il debito riscontro a quanto precedentemente richiesto, seguita, in data 26.01.12015, dal ricorso ex. artt. 25 e 27 L 241/1990 e art. 12 D.P.R. n.184/2006 alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dichiarava in data 24.02.2015 il ricorso irricevibile per tardività; II sig. Quattrocchi richiedeva nuovamente di visionare ed estrarre copia della documentazione relativa al verbale 152/2014, con note del 25.02 2015, e del 26.03.2015, seguite da un atto di diffida , prot.4749 del 26.03.2015, il cui riscontro veniva considerato insoddisfacente e quindi inviava un'ulteriore diffida prot. 4796 del 26.03.2015; Alla superiore diffida seguivano due distinti ricorsi alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi: uno relativo all'istanza di accesso all'ordine dì servizio comprovante la presenza , il giorno dell'infrazione, di personale addetto al Velobox,, l'altro in ordine all'istanza di accesso ai documenti relativi alla taratura dell'apparecchiatura Velomatic 512 D, al suo acquisto, messa in opera e formazione del personale; ricorsi entrambi accolti dalla Commissione adita con decisioni del 29.04.2015, prot. 7472 del 21.05.2015, e del 10.06.2015, prot. 9503 del 02.07.201; In data 16.07.2015, prot.10421 del 24.07.2015, perveniva un ricorso al TAR Catania con il quale il sig. Èrcole Quattrocchi chiedeva al Tribunale adito di annullare il provvedimento di diniego, silenzio rigetto e disporre l'ostensione e la copia della documentazione richiesta, con condanna al pagamento delle spese sostenute, oltre ad € 2.000,00 per i danni e disagi causati al ricorrente; Con nota del 18.07.2015 il Comandante P.M. trasmetteva alla suddetta Commissione e al sig. Quattrocchi copia delle delibere G.M. n. 336/98 e78/99 con le quali si disponeva l'impegno di spesa e l'affidamento della fornitura per l'acquisto di un misuratore dì velocità, della determina dirigenziale n. 24/2012 relativa all'acquisto di un armadio corazzato nonché delle ultime due verifiche e taratura; Infine, il sig. Quattrocchi, ritenendo non esaustiva e pertinente la documentazione trasmessa con la superiore nota, proponeva un ulteriore ricorso al TAR avverso il silenzio rigetto a visione documenti amministrativi, notificato in data 27.08.2015, prot. 11632 del 31.08.2015; CONSIDERATA la necessità che il Comune di Piedimonte Etneo si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni; RITENUTO che , per quanto sopra esposto, necessita che il Sindaco prò-tempore venga autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, per resistere al ricorso proposto dal sig. Quattrocchi Èrcole; RITENUTO che, ai sensi dell'ari. 23 del D. Lgs. 104/2010, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi è consentita la difesa personale delle parti; RITENUTO pertanto necessario ed urgente attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'ari.116 co,3 del D. Lgs. 104/2010, al Responsabile del Settore Polizia Municipale, Com.te Giuseppe Cassaniti, tutti i compiti e le funzioni inerenti la rappresentanza e la difesa del Comune di Piedimonte Etneo nel giudizio instaurato dal sig. Quattrocchi Èrcole innanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania; VISTO il D. Lgs. 104/2010; VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; DATO ATTO che, ai sensi dell'alt. 147 bis D.Lgs.267/2000, non occorre acquisire il parere sulla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno dì spesa e non ha riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune; VISTA la L.R. 48/1991; VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia SI PROPONE LA SUPERIORE narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. AUTORIZZARE il Sindaco , in qualità di legale rappresentante prò tempore di questo Comune, a costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, per resistere al ricorso proposto dal sig. Quattrocchi Èrcole. AFFIDARE l'incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel giudizio de quo al Responsabile del Settore Polizia Municipale, Com.te Giuseppe Cassaniti, conferendo alla stesso ogni opportuno potere ivi compreso quello di comparire innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, di sottoscrivere atti di difesa, rendere dichiarazioni, depositare documenti, conciliare o transigere la controversia, farsi sostituire e provvedere a quant'altro occorrente per il migliore espletamento del mandato. AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale quo al Responsabile del Settore Polizia Municipale, Com. Giuseppe Cassaniti, eleggendo domicilio presso la sede del Comune. DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'Ente. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsàbile del Settore Polizia Municipale. Copia del presente atto verrà trasmessa, per;opportuna conoscenza,'al Presidente der Consiglio Comunale, al Capo Gruppo di Maggioranza, al Capo. Gruppo di Minoranza, al. .Responsabile."del^Settore Affari Generali e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affinchè .ne curi la pubblicazione all'Albo'Pretorio per la durata di gg.15. Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tei. e Fax 095/644344 - cap. 95017 PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Ai sensi dell'ari. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.1, co.1°, leti, i), della LR. 11.12.1991, n°48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della LR. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: I) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Sei-vizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ". SullaJ'roposta di Deliberazione il sottoscritto esprime il parerejj cuijilseguente prospetto: OGGETTO: OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nei giudizio promosso dalsig. Quattrocchi Èrcole davanti al T.A.R. Sicilia, Sezione Distaccata dì Catania, avvalendosi deipropri uffici Parere di regolarità tecnica Area: Amministrativa Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta in oggetto, ai sensi delle leggi sopraindicate. Dalia Sede Municipale, lì 'Area Amministrativa Ricorso proposto dj QUATTROCCHI ÈRCOLE (personalmente) /•• O Contro COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (CT) a visione documenti amministtativi^J% ^per silenzio, .rigetto ° jt&#> IlsiDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI J 1. Richiesta visione documenti, oggetto: verbale 152/2014. Del 24.03.2014 2. Ricorso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione l'Accesso ai Documenti, del 07.05.2015. 3. Coaiandante P.M.? alla Commissione per Amministrativi/ insiste nel rigetto, del 28.05.2015. 4. Commissione per l'Accesso ai Documenti Arrurunistrativi accoglie ricorso, 1 luglio 2015. 5. Invio copia dei documenti da parte del Com.te P.M. Piedimonte Etneo, il 20 luglio 2015. 6. Decreto del Ministero delle Infrastnitture e elei Trasporti dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici direzione generale per la sicurezza stradale. Prot n.35388 dell1 8 aprile 2009. l'Accesso ai per Documenti j Si -richiede altresì di poter visionare, ed estrarre copia, di tutta la documentazione, in possesso di codesto Coniando che riguarda, l'acquisto, la messa in opera e i corsi d'istruzioni frequentati dal personale per l'uso delle apparecchiature sopra citate. SÌ rappresenta, inoltre, die le risposte, alle richieste di cui sopra devono essere fornite nei fKmpi e con i modi previsti dalla Legge. Avvisando che trascorsi, inutilmente, i temimi •previsti per compiere l'atto del Suo Ufficio, senza esporre le ragioni del ritardo, il fidnedente porrà in essere tutte le azioni, previste dalle Leggi, alfine di tutelare e. difendere i propri interessi legittimi, anche ai sensi clell'art. 328 2°c. del Codice Penale. (ic£r_ doc. ru 1); e) Non ricevendo alcuna risposta, nei termini previsti dalla legge, in data 07 maggio 2015, inoltravo ricorso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi a mezzo di p.e.c., inviata alFìndìrizzo: eornmissione.accesso^rn.ailbox.governo.it (cfr. doc. n. 2); d) m data 28 maggio 2015, il Comando della Polizia Municipale del Comune di Piedknonte Etneo, faceva pervenire alia Cornrnissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi una nota nella quale insiste nel rigetto del ricorso dove tra l'altro, scrìveva: " Si è dell'avviso che le procedure e gli atti di come è stato acquistato l'apparecchio ufi TÌÌ€varnento della velocità, la messa in opera e/o i corsi d'istruzione frequentati dal per I1 uso delV apparecchiatura non si ha V obbligo di fornirli al Sig. Quattrocchi stz richiesti, eventualmente possono essere forniti dall'Autorità Giudiziaria o Prefettura chi spetta valutare gli eventuali ricorsi." (cfr. doc. n 3); e) In data 1 luglio 2015 ricevevo notifica, a mezzo p.e.c., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, prot n. DICA 0018157 P- 4. 8. 1. 8. 3 del 26/06/2015, inviata anche al Comando della Polizia Municipale di Piedimonte Etneo, della decisione adottata, da detta Commissione, nella seduta del 10/06/2015, dove tra l'altro scrive: Diritto Sul ricorso presentato dal Sig. Quattj-occhi la Commissione, ritenuta la propria competenza in ragione deWassenza del difensore civi.co nella Regione Sicilia, osserva quanto segue. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA RICORSO Proposto da Quattrocchi Èrcole, C.F. QTTRCL52M07C297Z, nato a Casiiglione di Sicilia (CI) il 7 agosto 1952 e residente in Tremestìeri Etneo (CT) via Carnazza n. 75, che dichiara di stare in giudizio personalmente. ' Contro II Comune di Piedimonte Etneo (CT) per il silenzio rigetto, posto in essere dal Comandante della Polizia Mimi-cìpale, ad aria richiesta formulata, dal ricorrente, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni, in data 25 marzo 2015. Premesso che a) ]n data 14 ottobre 2014 ricevevo notifica, a mezzo posta, di un verbale, di contestazione violazione C.d.S. num. 152 del 2014, emesso dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Piedimonte Etneo (CT) per aver violato, con la propria autovetb.tra, l'art 142 e. 8 del C.d.S. (limite di velocità). "b) In data 24 marzo 2015 presentavo istanza, per via telematica con p.e.c., inviata al protocollo generale del Comune di Piedimonte Etneo, e diretta al Comando della Polizìa Municipale, dove, tra l'altro scrivevo: " dovendo tutelare e difendere i propri, legittimi, interessi CHIEDE, ai sensi delle leggi che regolano la visione dei documenti amminislrativi, di poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi all'idUma taratura periadica effettuata all'apparecchiatura, in Vosero possesso, VELOMATI.C 512 D Matricola 8200850, così come è previsto dal "manuale d'uso e manutenzione". Apparecchiatura, inserita -nel VELOBOX fisso di via I. Franala, all'altezza dei civico 34. [7 ricorso è fondato e menta accoglimento attesa la natura en-doprocedhnentale del dsassfo e silenziosamente negato accesso, che radica in capo aW odierno ricorrente un mfaresse qualificato ali1 astensione della documentazione domandata, peraltro utile ai prospettati fini difensivi riferibili al Sig. Quattrocchi, così come - in ima fatti&fiecie analoga - stabilito dal TAR Inizio (sentenza 32009 del 20'10). •-..» a PQM la Commissione accoglie il ricorso e per Veffetto invita Vamministrazione a riesaminare sulla base delle considerazioni svolte", (cfr. doc. n. 4); ?rBa data 20 luglio 2015, il Comandante della P.M., di Piedìmonte Etneo con, ,, protocollo n. 9503 indirizzata alla: "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi via della Mercede n, 9 - 00187 Roma"; ed al scétastritto, inviava la seguente nota: " OGGETTO; Ricorso ex art. 25 L. 291/90 Quattrocchi Èrcole. fn -riferimento alla decisione adottata nella seduta del 10/06/2015 si trasmettono tutti i éocsftMsnfi richiesti- dal ricorrente e precisamente: 13 Copia deKberazione G.M. n. 336/98 con la quale si è proceduto ali1 impegno di spesa per faapnsto di un misuratore velocità dei veicoli con relativi allegati. 2) Copia della deliberazione G.M. n. 78/99 Affidameiito fornitura di un misuratore di 3} Copia della determina del sottoscritto per V acquisto di armadio corazzato ed odeg&unnento del misuratore in dotazione. ultime due verifiche e taratura dell'apparecchio." (cfr. doc. n.5). Tutto ciò premesso: A nulla serve, o comunque poco può servire, al ricorrente la copia, di documenti, die il Comandante della P.M. del Comune di Pìedimonte Etneo ha voluto inviare via p.e.c. al sottoscritto ed alla Commissione di Accesso ai Documenti Anvministrativì. Infatti il sottoscritto aveva richiesto, ai sensi delle leggi che regolano la vistione dei documenti amministrativi, così come prevede la Legge, di poter visionare ed estrarre copia dei documenti riguardanti l'ultima taratura, la all'apparecchio VELOMATIC 512D matricola 8200850. Aveva, chiesto/ ancora, di poter visionare tutta la documentazione, in i, dei Comune, che riguarda l'acquisto, la messa in opera ed i corsi tz83sfcrazìcme frequentati dal personale per l'uso dell'apparecchiature sopra citate. Comandante, molto generosamente, ignorando completamente i dettanù delle *' *•*TJbe Tegolano le modalità di esercizio del diritto di accesso, ha voluto inviare che secondo lui, potessero soddisfare la richiesta da me effettuata LI 24 TP mn. 'TJim -C S'idociirrian.ti non possono soddisfare tale richiesta, in primo luogo perché .sono questi i modi di visione previste dalle leggi. a secondo luogo perché non mi si da la possibilità, prevista dalle leggi, di poter altri atti nei documenti richiamati, in terzo luogo perché non sono questi, o meglio, non sono solo questi i documenti da :me richiesti. H Comandante ha voluto far vedere, ed esibire, copie di documenti che secondo lui potevano essere utili. Tralasciando altri che secondo me sono necessari a difendere e tutelare i miei interessi. Ad esempio, fondamentale, per difendere e tutelare i propri legittimi interessi giuridici, è la visione del libretto d'uso e manutenzione dell'apparecchio, •Velornatic 512d", in dotazione al Comando della P.M. che pur non essendo un documento amministrativo è parte integrante del suddetto apparecchio. H libretto spiega come utilizzare, come istallare e come revisionare detta apparecchiatura periodicamente. Senza detto libretto l'apparecchiatura, in questione, non può essere venduta. Così come è previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto del " Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti Dipartimento per i Traspòrti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale". Prot. n.35388 dell' 8 aprile 2009. Infatti l'art 3 - di del citato decreto recita: "GZt organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velomalic 512"come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di uso e mai intenzione, almeno con cadenza annuale". l'art. 4 - prevede che: " // dispositivo deve essere commercializzato al manuale, di uso e manutenzione nellfi versione allegata alla domanda ditta Eltraff S.r.l. Ueve essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste citato mannaie, secondo quanto premsto dal comma 4. delì'art.345 del "Regolamento ^esecuzione e. ài attuaziom dei Codice della Strada.", (cfr. doc. n.6) Tutto ciò rientra perfettamente in tutta la documenlazione da me richiesta, il 24 marzo 2015, dove tra l'altro, scrivevo: "Si richieda altresì di potei' visionare, ed es'krarre copia, di tutta la documentazione, in possesso di codesto Comando che riguarda, l'acquisto, hi messa in opera e i corsi d'istruzioni frequentati dui personale per l'uso dslle apparecchiature sopra citate.". E ancora, dalla documentazione prodotta risulta che, in data 15/04/2015, il misuratore dì velocità VELOMATTC 5120 matr. 00820-00850 è stato sottoposto a verifica e taratura nel laboratorio della ditta castrathice, ELTRAFF s.r.l., risultando, tra l'altro, conforme alle specifiche del campione depositato presso il Ministero delJe Infrastnitture e Trasporti (ex Ll^PF). Ma non vi è alcuna documentazione allegata a riguardo. In buona sostanza, poiché alla data odierna, il ricorrente, non ha potuto esercitare il diritto, riconosciuto dalla legge, di accesso ai documenti arnrnirustrativii richiesti, il 24 marzo 2015, e che non ha ricevuto alcuna comunicazione o riscontro, da paste del Comane di Piedimonte Etneo, il provvedimento impugnato, silenzio rigetto, deve considerarsi illegittimo per Violazione di Legge. Infarti; U diritto di accesso -è disciplinato dalla legge 241/1990 come modificate dalla legge 15/2005 e dal DPR 184/2006. Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estran-e copia di documenti amministrativi (cfr art. 22 legge 241/1990). 9 - '* Modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 7 DPR 1S4/2006} L'atto dì accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa delia sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congnio periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per1 ottenerne copia. i L'nccoglimento della richiesta di accesso a xrn documento comporta anche la jfecoifcà di accesso agli aitai documenti nello stesso richiamati e appartenenti al .'medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di Jegge o di regolamento. ; B. diritto di accesso si esercita mediante esame eci estrazione di copia dei documenti amministrativi (cfr art. 25 legge 241/1990), L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. I documenti sui quali e1 consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qun'lsiasi modo. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di. altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. L'esame dei documenti è gratuito (cfr art. 25 legge 241/1990). II rilascio di copia è subordinato sol tanto al rimborso del costo di riproduzione (cfr art. 25 legge 241/1990). L'accesso ai documenti arrimirustrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di u:ti ^atto tìsicamente esistente negli archivi dell'Amministrazione e puntualmente individuato. -Infatti, in base all[art2, comma 1, della legge 7/8/1990 n.24-1: "Ove. il procedimento consegua obbligatoriamente ad un*istanza? ovvero debba essere iniziato ^ufficio, le pubbliche amministrazioni ìianno il dovere di concluderlo mediante Vadozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irrìcevibililà, inammissibilità, improcedilnlità o infondatezza della domanda, le pubblidie amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la citi moti-Dazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". Quindi, per la Pubblica amministrazione, IL DOVERE DI PRONUNCIARSI sussiste anche quando la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inarnmissibile, improcedibile o infondata. lnsomrnar per consolidata giurisprudenza, il Cittadino che presenta ìaa istanza ad una Pubblica Amministrazione ha diritto -ad una risposta, sia jositiva che negativa, rispetto alla pretesa avanzata. i i Conclusioni ; Voglia 1'Ecc.mo Tribunale adito, nella Camera di Consiglio, annullare il ^provvedimento di diniego, silenzio rigetto, che con il presente atto si Impugna, e : disporre l'astensione e la copia della documentazione richiesta, dal ricoiTente _in data 25 marzo 2015. Voglia, altresì, condannare la controparte al pagamento delle spese sostenute, oìtre ad euro duemila, per i danni, e per i disagi, causati al ricorrente. Si depositano i seguenti documenti: 1. Richiesta visione documenti, oggetto: verbale 152/2014. Del 24.03.2014 2. Ricorso, aUa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'Accesso ai Documenti, del 07.05.2015. 3. Comandante P.M., a I la Commissione per l'Accesso a i Documenti Amministrativi, insiste nel rigetto, del 28.05.2015. 4. Commissione per l'Accesso ai Documenti ricorso, 1 luglio 2015. 5. Invio copia dei docuinenti da parte del Com.te P.M. Piedirnonte Etneo, il 20 luglio 2015. 6. Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici direzione generale per la sicurezza stradale. Prot. n.35388 dell1 8 aprile 2009. Tremestieri Etneo 24 agosto 2015 Amministrativi accoglie II Ricorrente V ' • i- , • i •--• .MQfS • z- • :"•- > - T, g . • .:^ ^;-\ - ^ ' TT1 — <-è> ^L oj s~C ^ . X -'- '""' "• • " L'ASSESSORE ANZIANO Pollicina Enrichetta IL SEGRETARIO COM .^ (/ ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così conte modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e ari. 12, co, 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della legge 18 ghigno 201)9, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, it. 25 il _ come dal Registro delle pubblicazioni al n._^< / IL MESSO ADDETTO AL.A BUBBLIC AZIONE II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal Zu >lTT, £o(£al o ADDETTO ALLA JBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal__ al a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dalf'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e ari. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi delPart. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la slessa non sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ' SÌ attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal . ~ 1 . ai sensi dell'ari. 1 2, comma 2, o dell'ari. 1 6 della L.R. n. 44/9 1 (immediata esecutività) 2. ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R. n. 44/9! (1 1° giorno di aubblicazione) COMUNALE