COMUNE DI RONCELLO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELIBERA DI ADOZIONE IL SINDACO N° _________ DEL ___________ IL SEGRETARIO DELIBERA DI APPROVAZIONE VARIANTE C.C. N° 169 DEL 28/04/2010 IL SINDACO IL SEGRETARIO IL TECNICO INCARICATO IL SEGRETARIO IL RES. del PROCEDIMENTO 1 IL SINDACO INDICE: TITOLO I NORME PROCEDURALI .............................................................................................................................. 5 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................................................. 5 1 Ambito di applicazione............................................................................................................................................ 5 CAPO II L’INIZIATIVA .................................................................................................................................................. 5 2 Provvedimenti abilitativi.......................................................................................................................................... 5 3 Piani attuativi ........................................................................................................................................................... 5 4 Agibilità ................................................................................................................................................................... 5 5 Certificato di destinazione urbanistica..................................................................................................................... 5 6 Permesso di costruire in deroga ............................................................................................................................... 5 7 Provvedimenti abilitativi, tipologie d’intervento ..................................................................................................... 6 8 Soggetti................................................................................................................................................................... 6 9 Autocertificazione ed asseverazione........................................................................................................................ 7 10 Documenti, elaborati da allegare alle istanze......................................................................................................... 7 CAPO III LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ......................................................................................... 9 11 Presentazione dell’istanza...................................................................................................................................... 9 12 Avviso del procedimento ....................................................................................................................................... 9 13 Responsabilità del procedimento ........................................................................................................................... 9 14 Articolazione e termine del procedimento autorizzatorio ...................................................................................... 9 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire - proroghe ............................................................... 10 16 Contributi............................................................................................................................................................. 10 17 Conclusione del procedimento............................................................................................................................. 10 18 Opere di manutenzione ordinaria......................................................................................................................... 11 19 Voltura ................................................................................................................................................................. 11 20 Certificati di agibilità ........................................................................................................................................... 11 21 Libretto d’uso e di manutenzione ........................................................................................................................ 12 22 Denuncia di inizio attività.................................................................................................................................... 12 23 Autorizzazione paesaggistica............................................................................................................................... 13 24 Piani attuativi ....................................................................................................................................................... 13 25 Certificazione dell’intervento .............................................................................................................................. 14 26 Procedura d’urgenza ............................................................................................................................................ 14 27 Pareri preventivi, analisi pre-progetto.................................................................................................................. 14 28 Vigilanza e verifiche tecniche.............................................................................................................................. 14 CAPO IV SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI........................................................................ 15 29 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune....................................................................................... 15 30 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse ............................................................................................. 15 31 Sportello unico per le Attività Produttive ............................................................................................................ 15 CAPO V L’ACCESSO AI DOCUMENTI .......................................................................................................................... 18 32 Fonti normative.................................................................................................................................................... 18 33 Procedimento di accesso..................................................................................................................................... 19 34 Rilascio copie...................................................................................................................................................... 19 TITOLO II ORGANI DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA COMUNALE............................................................................. 20 CAPO I COMMISSIONE EDILIZIA ................................................................................................................................ 20 35 Composizione e nomina....................................................................................................................................... 20 36 Casi ineleggibilità e di incompatibilità ............................................................................................................... 20 37 Casi di decadenza dei commissari ...................................................................................................................... 20 38 Individuazione delle attribuzioni ........................................................................................................................ 20 39 Abrogato ................................................................................................................................................................ . 40 Modalità di convocazione................................................................................................................................... 21 41 Validità delle sedute e delle decisioni................................................................................................................. 21 42 Rapporto con le strutture organizzative del Comune .......................................................................................... 22 TITOLO III AMBIENTE URBANO............................................................................................................................... 23 CAPO I SPAZI PUBBLICI E PRIVATI .................................................................................................................. 23 43 Disciplina del verde ............................................................................................................................................ 23 44 Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico e privati....................................................................................... 26 45 Insegne e mezzi pubblicitari. ............................................................................................................................... 26 46 Chioschi ed edicole.............................................................................................................................................. 27 47 Passaggi pedonali................................................................................................................................................. 27 48 Piste ciclabili........................................................................................................................................................ 28 49 Spazi porticati ...................................................................................................................................................... 28 2 50 Disciplina d’uso del sottosuolo............................................................................................................................ 28 51 Reti di servizi pubblici......................................................................................................................................... 28 52 Impianti tecnologici, manomissione di suolo pubblico........................................................................................ 29 53 Volumi tecnici impiantistici................................................................................................................................. 29 54 Intercapedini e griglie di aereazione .................................................................................................................... 29 55 Accesso dei veicoli allo spazio pertinenziale delle costruzioni ........................................................................... 29 56 Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi e satellitari ........................................................................ 30 57 Installazione di condizionatori d’aria esterni ....................................................................................................... 30 58 Strade private ....................................................................................................................................................... 30 59 Allacciamenti alle reti fognarie........................................................................................................................... 31 60 Recinzioni............................................................................................................................................................ 31 61 Spazi inedificati ................................................................................................................................................... 31 62 Sistemazioni esterne ai fabbricati ....................................................................................................................... 31 63 Toponomastica e segnaletica ............................................................................................................................... 32 64 Numeri civici ....................................................................................................................................................... 32 CAPO II REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO ......................... 33 65 Decoro delle costruzioni ..................................................................................................................................... 33 66 Intonacatura e tinteggiatura degli edifici ............................................................................................................ 33 67 Serramenti, griglie di sicurezza,impianti tecnologici esterni .............................................................................. 33 68 Gronde e pluviali ................................................................................................................................................. 34 69 Insegne e tende solari........................................................................................................................................... 34 70 Allineamenti ........................................................................................................................................................ 34 71 Spazi conseguenti ad arretramenti ...................................................................................................................... 35 72 Prospetti su spazi pubblici .................................................................................................................................. 35 73 Sporgenze ed aggetti........................................................................................................................................... 36 74 Portici e Gallerie ................................................................................................................................................. 36 75 Salubrità dei terreni edificabili............................................................................................................................ 36 76 Disciplina del colore ........................................................................................................................................... 37 77 Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni ........................................................................... 37 CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI FRUIBILI ....................................................... 37 78 Qualità dell’aria negli spazi confinati ................................................................................................................. 37 79 Ventilazione naturale .......................................................................................................................................... 38 80 Ventilazione attivata ........................................................................................................................................... 38 81 Confort acustico................................................................................................................................................... 38 82 Illuminazione naturale ........................................................................................................................................ 39 83 Illuminazione artificiale....................................................................................................................................... 40 84 Controllo del soleggiamento ................................................................................................................................ 40 85 Comfort igrotermico ............................................................................................................................................ 40 86 Caratteristiche dimensionali dell’unità immobiliari residenziali ........................................................................ 40 87 Cortili................................................................................................................................................................... 42 88 Cavedi.................................................................................................................................................................. 42 89 Patii...................................................................................................................................................................... 43 90 Locali sottotetto ................................................................................................................................................... 43 91 Spazi di cantinato, seminterrati e sotterranei ...................................................................................................... 43 92 Box e autorimesse, fabbricati accessori .............................................................................................................. 43 93 Locali immondezzaio.......................................................................................................................................... 44 94 Dotazione di servizi ............................................................................................................................................. 44 TITOLO IV DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA.......................................................................................... 46 CAPO I REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI............................................................................................................ 46 95 Mutamenti di destinazione d’uso ....................................................................................................................... 46 96 Modifiche sagoma degli edifici .......................................................................................................................... 46 97 Pertinenze/ opere minori..................................................................................................................................... 46 98 Manufatti provvisori .......................................................................................................................................... 46 99 Requisiti delle costruzioni .................................................................................................................................. 46 100 Richiesta e consegna di punti fissi .................................................................................................................... 46 101 Inizio ed ultimazione dei lavori ...................................................................................................................... 47 102 Disciplina e sicurezza del cantiere .................................................................................................................... 47 103 Occupazione temporanea del suolo pubblico.................................................................................................... 47 104 Scavi e demolizioni............................................................................................................................................ 48 105 Conferimento dei materiali di risulta ................................................................................................................ 48 106 Rinvenimenti.................................................................................................................................................... 48 107 Disciplina delle varianti .................................................................................................................................... 48 3 108 Interventi non ultimati ...................................................................................................................................... 48 TITOLO V MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ............................................................................. 50 CAPO I UNIFICAZIONE GRAFICA ................................................................................................................................ 50 109 Modalità di rappresentazione grafica............................................................................................................... 50 110 Rappresentazione del contesto ambientale ....................................................................................................... 50 111 Documentazione tecnica ................................................................................................................................... 51 TITOLO VI NORME E REQUISITI RELATIVI AL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI................... 55 CAPO I NORME E PROCEDURE .................................................................................................................................. 55 112 Prestazioni energetiche degli edifici ................................................................................................................. 55 TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE ......................................................................................................... 56 CAPO I DURATA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ........................................................................................................ 56 CAPO II RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E P.G.T. ................................................................................. 56 CAPO III NORME E ALLEGATI ................................................................................................................................... 56 4 TITOLO I NORME PROCEDURALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n°301 e dall’art. 28 della L.R. 11 marzo 2005 n°12 gli interventi edilizi di trasformazione del territorio comunale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione adottati e/o approvati. Gli interventi sono altresì soggetti al rispetto della disciplina statale e regionale in materia di salubrità e sicurezza delle costruzioni, igiene, risparmio energetico , abbattimento barriere architettoniche. CAPO II L’INIZIATIVA 2 Provvedimenti abilitativi Ai sensi della normativa vigente le nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche o demolizioni ovvero le opere di urbanizzazione del terreno devono conseguire specifico titolo abilitativi o agire tramite relazione asseverata, secondo quanto previsto dalla L.R. 12/05: 1) permesso di costruire 2) Denuncia di inizio attività D.I.A. (art.42 L.R. 12/05) Le opere eseguite abusivamente potranno essere sanate secondo la procedura prevista dalla legge, con Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n°380 /2001 come modificato dal D. Lgs. N°301 del 2002 3 Piani attuativi I procedimenti amministrativi per l’approvazione dei piani attuativi seguono le procedure previste dalla L.R. 12/05 4 Agibilità Nelle nuove costruzioni,demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazione, ampliamento, nonché in tutti quei casi che necessitino di specifico certificato di agibilità deve essere inoltrata specifica istanza, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni, certificati, nulla osta e verbali prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti al momento del suo inoltro. 5 Certificato di destinazione urbanistica Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica che specifica per l’immobile oggetto della richiesta le previsioni di piano e le modalità d’intervento, può essere richiesto dagli interessati mediante istanza completa di generalità del richiedente (in caso di soggetto collettivo vanno indicate le generalità della persona fisica rappresentante), codice fiscale del richiedente, estremi catastali identificativi dell’area di interesse, estratto di mappa catastale con individuazione dei mappali interessati, il tutto da presentarsi al protocollo generale del comune che provvede a consegnarla all’ufficio preposto. Al richiedente è restituita ricevuta che indica il servizio, l’unità operativa competente ed il responsabile del procedimento, il quale rilascia tale dichiarazione entro 30 giorni dalla domanda. Il contenuto della dichiarazione ha carattere certificativo ma non ha carattere vincolante per l’amministrazione, che potrà assumere future determinazioni in riguardo alla disciplina urbanistica dell’immobile interessato. 6 Permesso di costruire in deroga È ammesso il Permesso di Costruire in deroga nei limiti e per gli effetti dell. art.40 della L.R. 12/05. 5 7 Provvedimenti abilitativi, tipologie d’intervento Ogni istanza atta ad ottenere un titolo abitativo ed ogni relazione asseverata dovranno fare riferimento agli atti statali e regionali vigenti. I criteri adottati dalla Regione Lombardia sono di seguito classificati: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia interventi di nuova costruzione le istanze dovranno essere presentate sulla base di un progetto redatto da professionista abilitato, con la sola eccezione delle opere soggette ad autorizzazione amministrativa, per le quali vige il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. 8 Soggetti Sono soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento di un provvedimento abilitativo, (permesso di costruire) nonché alla presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.): a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare del diritto di superficie; g) l’usufruttuario, nei limiti di cui all'art.986 c.c.; h) l'enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù; l) l'affittuario del fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n.203 m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; n) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; o) il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; p) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; , q) colui che' ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. r) tutti gli altri soggetti che, in base al capo I, sez. I, dei criteri ed indirizzi regionali approvati con delibera della Giunta Regionale 25 settembre 1998 n° VI/38573 ed in base alla vigente disciplina di legge (vedi in particolare art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n° 10) I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto nei successivi commi. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il proprietario, il possessore o detentore del bene che si intende trasformare. In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è in ogni caso preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi. 6 Sono soggetti legittimati a presentare proposta di piano attuativo di iniziativa privata: i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano, gli usufruttuari, previo assenso dei proprietari, nonché il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano (art.12 comma 4 L.R. 12/05). La proposta di piano di recupero ai sensi dell'art.30 della legge 5 agosto 1978 n.457 può essere presentata dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Sono legittimati a chiedere il rilascio della licenza d’uso (agibilità) tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui al presente articolo o comunque legittimati alla realizzazione delle opere le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa edilizia e igienico-sanitaria. 9 Autocertificazione ed asseverazione Ai sensi della L. 241/90 è possibile l’autocertificazione per quanto concerne la dimostrazione del titolo abilitativo ad edificare, la rappresentanza di persone giuridiche o quant’altro risulti da atti pubblici per il quale sarà necessario indicarne gli estremi. Sarà altresì possibile ricorrere all’asseverazione anche per la semplificazione dell’iter procedurale di istante diverse da dichiarazioni di inizio attività, significando con essa una chiara attestazione da parte dell’interessato e/ dal progettista della sussistenza di dati di fatto dedotti o della sussistenza di requisiti previsti per la legittimità dell’atto. 10 Documenti, elaborati da allegare alle istanze La documentazione da allegare alle istanze di provvedimenti abilitativi e relative varianti, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, è costituita essenzialmente dai seguenti elementi: -relazione tecnica illustrativa; -planimetria di progetto con indicate le aree e gli immobili interessati dall’intervento, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PGT, ed eventuali aree vincolate; - rilievo quotato degli edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza ovvero delle aree, esteso ad un intorno sufficientemente ampio per poterne valutare i rapporti con le aree circostanti, in scala non inferiore a 1:200, con la specificazione delle attuali destinazioni d’uso relative a tutti i piani e le sezioni più significative; -progetto quotato in scala 1:100 comprendente piante di tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l’indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; prospetti e sezioni di ogni piano della costruzione interessato dall’intervento con l’indicazione dei materiali e dei colori. - tavole di confronto fra lo stato di fatto e lo stato di progetto in scala 1:100 (piante, prospetti, sezioni) con le modifiche evidenziate con i colori convenzionali (giallo per demolizioni e rosso per nuove costruzioni); - eventuali nulla osta preliminari al progetto ovvero all’inizio dei lavori conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente . -autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; -estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile; -estratto della tavola di azzonamento del PGT; -modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; -assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 7 -dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene; -relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 11.03.1988; -se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; -se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (legge 1497/39, legge 431/85); -parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario. Qualora l’istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) ne richiede, l’integrazione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, diversi per ogni tipologia d’istanza. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti solo nei casi espressamente previsti dalla legge e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente il permesso di costruire non presenti la necessaria documentazione entro i termini previsti dalla legge , il responsabile del procedimento notificherà all’interessato apposito sollecito, stabilendo un termine di 30 giorni dalla notifica per il completamento della pratica giacente. alla mancata risposta la pratica verrà archiviata d’ufficio. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l’emanazione del provvedimento finale. Certificati di agibilità Le istanze di certificati di agibilità dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001. A corredo delle richieste dei certificati di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: denuncia di ultimazione dei lavori; certificato di collaudo statico delle opere realizzate; certificato di conformità alla normativa in materia sismica; libretto d’uso del fabbricato; copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d’igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall’inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h; eventuale certificazione di prevenzione incendi, se necessaria; planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi; certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici; dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" ( legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 8 Autorizzazione paesaggistica Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell’abaco contenuto nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997. Piani attuativi Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario. CAPO III LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 11 Presentazione dell’istanza Ad ogni tipo di intervento edilizio corrisponde la necessità di presentazione d’istanza atta ad ottenere regolare permesso di costruire o D.I.A., qualora gli interventi edilizi presentino caratteristiche si appartenenza a tipologie diverse d’intervento per un’unica unità immobiliare, il riferimento ai fini della scelta dell’istanza è rappresentata dall’intervento di maggior incidenza. L’istanza di permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica o di D.I.A., redatta in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inoltrata, se possibile, per via telematica, alla struttura competente corredata dei documenti necessari. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza con l’indicazione: del protocollo d’ingresso; Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. L’esame delle domande deve avvenire secondo l’ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. 12 Avviso del procedimento Dopo accertamento sulla natura del provvedimento da seguirsi, sarà comunicato, all’interessato, il nominativo del Responsabile del procedimento stesso, secondo l’art. 7 L.241/90. 13 Responsabilità del procedimento L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento. In caso di presentazione personale alla struttura competente, la ricevuta di cui al precedente articolo, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente articolo. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese: le generalità del responsabile dell’istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; l’unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; la persona legittimata ad assumere l’atto finale; l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento. 14 Articolazione e termine del procedimento autorizzatorio Il procedimento amministrativo volto all’assunzione delle determinazioni comunali in riferimento alle istanze per il rilascio del permesso di costruire si conclude nel termine, dalla presentazione della domanda al protocollo generale del comune, 9 ovvero all’integrazione della documentazione effettuata a seguito di specifica richiesta con potere di interruzione dei termini. Il procedimento per il rilascio del permesso si articola nelle seguenti fasi: - invio dell’avviso di procedimento ai soggetti interessati secondo l’art.12 entro 10 giorni dalla data di protocollo della richiesta. - esame preliminare della documentazione da parte del responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla data di protocollo della richiesta. - formulazione del parere del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.41 entro 60 giorni dalla data di protocollo della richiesta ovvero dalla data di acquisizione dei documenti richiesti eventualmente ad integrazione della stessa, e dopo l’acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali e ove previsto, dalla commissione edilizia, se istituita ai sensi di quanto indicato al comma 3 dell’art.38 della L.R. 12/05. - la conclusione del procedimento è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale all’esito della conferenza dei servizi. Dall’avvenuta emanazione del permesso di costruire è data comunicazione immediata agli interessati, e notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio come da art.38 comma 7 della L.R. 12/05. I termini sopra indicati possono, ai sensi del comma 8 art.38 L.R. 12/05, essere raddoppiati in caso di progetti particolarmente complessi, definiti tali dal responsabile del procedimento. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire - proroghe Nel permesso di costruire sono segnalati i termini di inizio e fine dei lavori. Il termine per dare corso ai lavori deve essere inferiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello di fine lavori non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato. Decorsi i termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso di richiesta di proroga, da farsi entro la data di scadenza dei termini stessi. La richiesta di proroga deve essere presentata dall’interessato entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine, con domanda corredata da relazione a firma del direttore dei lavori che specifichi le motivazioni del ritardo ed illustri le opere mancanti. L’eventuale proroga è rilasciata dal responsabile del provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di diniego alla richiesta di proroga dei termini, la prosecuzione dei lavori è subordinata all’ottenimento di nuovo provvedimento abilitativo. L’eventuale realizzazione della parte di intervento non ultimata nei termini stabiliti è subordinata a nuovo rilascio di permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle eseguibili mediante D.I.A. Il permesso decade con l’eventuale entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano iniziati e completati entro il termine dei tre anni dalla data di inizio. 16 Contributi Sono soggetti al versamento del contributo di costruzione tutti gli interventi di nuova costruzione, incrementi di s.l.p. o di volume, e se dovuti, interventi di ristrutturazione. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione costituiscono contributo concessorio, e sono deliberati dall’amministrazione ai sensi della L.R. 12/05. 17 Conclusione del procedimento In caso di accoglimento di permesso di costruire si applica l’art. 5 del D.P.R. 380/01 e art. 43 L.R. 12/05 In caso di richiesta di permesso di costruire in sanatori si applica l’art. 36 del D.P.R. 380/01. In caso di diniego di permesso di costruire il provvedimento sarà notificato al richiedente con esposte le motivazioni dell’impedimento al rilascio. 10 18 Opere di manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a semplice comunicazione scritta al comune, nella quale devono essere indicate le opere che si intendono realizzare e l’identificazione dell’immobile oggetto dei lavori. 19 Voltura Il provvedimento abilitativo, nel caso di trasferimento dell’immobile, può essere intestato ai successori o agli eventuali aventi causa, mediante domanda di voltura con l’indicazione, anche mediante autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la proprietà . Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la competente struttura comunale emette atto di voltura che costituisce appendice dell’atto originario. 20 Certificati di agibilità Il certificato di agibilità attesta la sussistenza di condizioni di sicurezza ed igiene, salubrità, risparmio energetico, degli edifici e degli impianti installati. Il certificato viene rilasciato in riferimento ad interventi di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazioni totali o parziali. Il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato denuncia di inizio attività sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità, la cui assenza di domanda comporta l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/01. A corredo delle richieste dei certificati di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: denuncia di ultimazione dei lavori; certificato di collaudo statico delle opere realizzate; certificato di conformità alla normativa in materia sismica; libretto d’uso e manutenzione del fabbricato disposto dal direttore dei lavori dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l’utilizzo che può esserne fatto. copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d’igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall’inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h; eventuale certificazione di prevenzione incendi, se necessaria; planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi; certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici; dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" ( legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236). L’istanza di certificato di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di agibilità, il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità. 11 Trascorso il termine di cui sopra l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato parere dell’ ASL di cui all’art.5 del D.P.R. 380/01. in caso di autodichiarazione , il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni. 21 Libretto d’uso e di manutenzione Il libretto d’uso e di manutenzione del fabbricato è un documento tecnico predisposto dal direttore dei lavori che deve essere allegato alla richiesta di certificato di agibilità e dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l’utilizzo che può esserne fatto. Tale documento, dopo apposita vidimazione da parte della struttura competente che ne verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell’immobile insieme al certificato d’uso richiesto, del quale costituisce un allegato. Sul libretto il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all’edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche. Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto. Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall’ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato. Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale procede il direttore dei lavori; per le annotazioni periodiche possono essere incaricati uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali che siano abilitati, ai sensi delle leggi vigenti, a certificare la conformità dei fabbricati alle normative di settore riguardanti la sicurezza degli stessi. Nelle annotazioni relative all’uso e alla manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi strutturali ed impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla sicurezza dello stesso. Le attestazioni riportate sul libretto d’uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l’uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione. 22 Denuncia di inizio attività Il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo può presentare la D.I.A. almeno 30 giorni prima dell’effettivo giorno di inizio dei lavori., completa di tutti i documenti necessari a firma de un progettista abilitato. La D.I.A. è corredata dal nominativo dell’impresa a cui si intende affidare i lavori e delle certificazioni inerenti la regolarità contributiva della stessa ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. La realizzazione di parti non ultimate saranno subordinate a nuova denuncia. Nel caso siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo andrà allegato alla D.I.A. ed il pagamento compiuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso l’immobile sia sottoposto ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, senza il quale la denuncia è priva di effetto. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A. Qualora venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato ordina all’interessato di non effettuare le previste trasformazioni, e richiede eventuali integrazioni alla pratica. 12 Ad ultimazione dell’intervento il progettista o un tecnico abilitato, deve rilasciare certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità delle opere al progetto presentato con la denuncia stessa. Contestualmente allega la ricevuta dell’eventuale variazione catastale ovvero dichiarazione che le stesse non hanno subito modifiche catastali. 23 Autorizzazione paesaggistica Nel caso in cui l’immobile ricada in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, ai sensi dell’art.10 della L.6 luglio n°137, il soggetto avente titolo dovrà presentare specifica istanza all’ente subdelegato ai sensi dell’art.146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 per ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l’integrazione della documentazione. L’autorizzazione paesaggistica non sostituisce in alcun modo la richiesta di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. , che andranno inoltrate una volta ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. Successivamente alla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento: verifica la presenza dell’autocertificazione relativa al titolo legittimante la presentazione dell’istanza; verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati; individua il tipo di vincolo in cui ricade l’intervento e l’eventuale motivazione esplicitata; predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento; chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima. La Commissione edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l’istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo. 24 Piani attuativi L’istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto all’Amministrazione comunale per il tramite della competente struttura organizzativa, Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile dell’ufficio del procedimento (o dell’istruttoria) richieda, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti. In questo caso il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termini al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti. La delibera di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale: del deposito è dato avviso al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine del deposito. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate. Il PGT può stabilire i casi in cui i piani attuativi e le loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale con l’applicazione della procedurali cui ai precedenti commi. 13 25 Certificazione dell’intervento Il rilascio del certificato inerente la classificazione dell’intervento edilizio ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della L.R. n°12/05, può essere richiesto dagli interessati alla competente struttura comunale, mediante istanza indicante le generalità del richiedente, codice fiscale del richiedente, estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si richiede il certificato. L’amministrazione comunale , entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, rilascia certificato di classificazione dell’intervento che ne specifica l’appartenenza ad una di quelle indicate dall’art.27 della L.11 marzo 2005 n°12. 26 Procedura d’urgenza In caso di particolari eventi non prevedibili, dove si renda necessario intervenire con opere di ripristino atte a salvaguardare sicurezza ed incolumità pubblica o degli utenti di un manufatto, sarà possibile adottare i provvedimenti necessari al caso. Inoltre sarà data comunicazione al responsabile dei servizi dell’area tramite relazione scritta. Entro e non oltre 15 giorni dall’inizio delle opere e dall’inoltro della relazione dovrà essere presentata regolare richiesta di permesso di costruire o D.I.A. per le opere secondo i disposti di legge. Il mancato inoltro della richiesta di permesso di costruire o D.I.A. renderà le opere abusive e perseguibili ai sensi di legge. 27 Pareri preventivi, analisi pre-progetto Possono essere presentati al responsabile dei servizi dell’area domande di esame di pre-progetto per parere preventivo per interventi edilizi soggetti al permesso di costruire. Il pre-progetto deve contenere i dati necessari per l’identificazione dell’immobile, nonché le indicazioni circa l’intervento che si intende realizzare. L’istanza deve contenere gli elaborati grafici in scala appropriata e quant’altro ritenuto necessario per la lettura dell’intervento. Il responsabile del procedimento provvede all’esame della domanda in base all’ordine di presentazione al protocollo generale e ne chiude l’istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il procedimento si conclude con una comunicazione all’interessato che ne sintetizza gli esiti dell’istruttoria ed il contenuto del parere della commissione edilizia entro i successivi 15 giorni. La realizzazione dell’intervento oggetto della domanda di pre-progetto è comunque subordinato al rilascio del titolo abilitativi richiesto ai sensi della normativa vigente. 28 Vigilanza e verifiche tecniche La vigilanza sulle opere di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale viene operata ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 380/01. La vigilanza spetta al responsabile dei servizi dell’area edilizia- urbanistica che agisce in prima persona, o tramite suo delegato o a seguito di rapporto di vigilanza urbana. Qualora siano accertate inosservanza alle normative vigente, inizio di opere eseguite senza titolo abilitativi, assenza di rispondenza delle opere alle prescrizioni del PGT o alle modalità esecutive stabilite nell’atto abilitativi, saranno sospesi i lavori ed adottati i provvedimenti di cui alle norme vigenti. Nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici saranno adottati provvedimenti di cui all’art.167 del D.Lgs. n°42/2004 e art.83 della L.R. 12/05. Negli interventi non derivanti da permesso di costruire, potranno essere svolti accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, sulla congruità della classificazione di tali opere dichiarata, e la correlazione alle prescrizioni legislative ed alle documentazione allegata alla relazione di asseveramento. 14 CAPO IV SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 29 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art 14, L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita. Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell’Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art 14 della legge 241/90. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. 30 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dal responsabile della struttura organizzativa competente. 31 Sportello unico per le Attività Produttive Ambito di applicazione La disciplina di cui al presente paragrafo ha per oggetto la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione di impianti produttivi di beni e servizi, la riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa e si applica per ogni attività inerente il campo delle attività produttive, secondo quanto indicato dal D.P.R. 447/98. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Definizione di impianti a struttura semplice Sono impianti a struttura semplice, come individuati dalla Regione con DGR n. 6/41318 del 5 febbraio 1999, gli impianti che: non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali; non sono sottoposti alle procedure di valutazione d’impatto ambientale nazionale o regionale; non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali (DPR. 24 maggio 1988, n. 203; DPCM 21 luglio 1989); non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (DPR 17 maggio 1988, n. 175; legge 19 maggio 1997, n. 137; artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128); 15 non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934). Per gli impianti a struttura semplice si applica il procedimento mediante autocertificazione. Struttura organizzativa Per l’esercizio delle funzioni amministrative relative allo Sportello Unico è istituita una apposita struttura competente responsabile, tra l’altro, del rilascio dei provvedimenti abilitativi. Alla struttura di cui al comma precedente gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti di cui ai successivi articoli. Lo sportello deve garantire a chiunque l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari, all’elenco delle domande presentate, allo stato del proprio iter procedimentale e a ogni altra informazione connessa alle attività produttive e alle aree a tal fine individuate dallo strumento urbanistico generale. Procedimento mediante Conferenza dei servizi Per gli impianti e i depositi di cui all’art. 27 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 1 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione di cui al successivo articolo, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura di cui al precedente art. 44, la quale invita ogni Amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni prorogabile di novanta giorni in base alla normativa vigente. Qualora l’Amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l’incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. Se una delle Amministrazioni di cui al comma 1 deputate al rilascio di atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, si pronuncia negativamente, la struttura trasmette detta pronuncia al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una Conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al precedente comma 1, entro i successivi cinque giorni, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, il Sindaco convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata e integrata. La convocazione della Conferenza è resa pubblica mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo pretorio nonché, se possibile, attraverso modalità informatiche. Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, presentando osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura della struttura, al richiedente. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi. Procedimento mediante autocertificazione Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive ha inizio presso la struttura competente con la presentazione, da parte dell’impresa, di un’unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta del permesso di costruire, corredata da autocertificazione, attestante la conformità dei progetti alle singole 16 prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell’impresa. Resta ferma la necessità dell’acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione quali, in particolare, le autorizzazioni in materia paesistico-ambientale, idrogeologica, storico-artistico e monumentale. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti interessati per le verifiche. La struttura, ricevuta la domanda, la immette nell’archivio informatico, dandone notizia tramite pubblicazione all’albo pretorio e, se possibile, per via telematica; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Il responsabile della struttura può richiedere per una sola volta l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti il termine di cui al successivo comma 7 resta sospeso. Qualora il responsabile della struttura intenda chiedere dei chiarimenti o fare delle osservazioni in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell’impianto, nell’ambito delle aree individuate ai sensi dell’art. 2 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, può essere convocato il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell’audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990. n. 241, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al successivo comma 7, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo. Ferma restando la necessità della acquisizione dell’autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice di cui al precedente articolo 43, la realizzazione dell’intervento si intende autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione di cui al comma 4. La realizzazione dell’opera è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente. Il procedimento, ivi compreso il rilascio del permesso di costruire, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e salvo quanto disposto dai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell’impresa o su richiesta della struttura. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L’impresa è tenuta a comunicare alla struttura l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto. La realizzazione dell’opera è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. Verifica La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del precedente art. 46, comma 1. Successivamente verifica la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché l’insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l’impianto. La verifica riguarda inoltre: la prevenzione degli incendi; la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di impianti e cose; l’installazione di apparecchi e impianti a pressione; 17 l’installazione di recipienti a pressione contenenti GPL; il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; le emissioni inquinanti in atmosfera; le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute e per l’ambiente; l’inquinamento acustico ed elettromagnetico all’interno ed all’esterno dell’impianto produttivo; le industrie qualificate come insalubri; le misure di contenimento energetico. Il decorso del termine di cui al precedente art. 46, comma 7, non fa venir meno le funzioni di controllo da parte del Comune. Procedura di collaudo Qualora sia previsto dalla disciplina vigente i fabbricati e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l’agibilità e l’immediata operatività. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui al precedente art. 44 la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle Amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L’impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può aver luogo a cura dell’impresa, che ne comunica le risultanze alla struttura di cui al precedente art. 44. In caso di esito positivo del collaudo l’impresa può iniziare l’attività produttiva. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni in sede di autorizzazione. Il certificato di cui al precedente comma è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. La struttura nel caso in cui la certificazione non risulti conforme all’opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, assume i provvedimenti necessari ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell’impresa e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Prescrizioni speciali Per ottenere il nulla osta alle attività produttive sarà necessario produrre all’ufficio competente la seguente documentazione: - piano antincendio approvato ai fini della prevenzione incendi dai VV.FF. - planimetria generale 1:200 con indicazione reti impiantistiche tale documentazione dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda di nulla osta, per le nuove attività, e su apposita richiesta da parte dell’ufficio tecnico, per le attività esistenti. CAPO V L’ACCESSO AI DOCUMENTI 32 Fonti normative In attuazione ai disposti degli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 nonché quelli di cui al d.gls. 24/2/1997, n. 39, applicabile, in base ai disposti contenuti all’art.2, anche agli atti di natura territoriale, il Comune è tenuto a rendere disponibili informazioni in materia territoriale ed ambientale. 18 33 Procedimento di accesso Per quanto riguarda il procedimento di accesso agli atti si dovrà far riferimento al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso e di informazione approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 34 Rilascio copie Per quanto riguarda il rilascio di copie valgono i disposti di cui al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso e di informazione approvato con apposita deliberazione di Giunta comunale. 19 TITOLO II ORGANI DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA COMUNALE CAPO I COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 35 Composizione e nomina La commissione per il paesaggio si compone di almeno tre commissari, nominati dalla Giunta comunale tra soggetti iscritti all’ordine professionale degli architetti, esperti in tutela paesaggistico ambientale, individuati in una rosa di nominativi indicati dall’ordine professionale territorialmente competente. In alternativa la Giunta comunale può istituire e disciplinare la commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata con altri Comuni, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali, fermi restando i principi espressi nel presente regolamento. I membri della commissione per il paesaggio durano in carica quanto la Giunta Comunale che li ha eletti. Alla scadenza la commissione si intende prorogata fino alla nuova nomina. Nella prima seduta della commissione per il paesaggio i commissari provvedono alla nomina di un presidente e di un vice-presidente. 36 Casi di ineleggibilità e di incompatibilità Non è nominabile chi è stato già commissario della commissione per il paesaggio per due mandati consecutivi, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla cessazione della carica. Non può far parte della commissione per il paesaggio chi si trova nella condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste della legge per i consiglieri comunali. Sono inoltre incompatibili i consiglieri comunali stessi, i responsabili di associazioni di categoria e professionali e coloro che esercitano abitualmente attività professionale in materia di edilizia privata sul territorio comunale. 37 Casi di decadenza dei commissari Si ritengono decaduti quei membri che incorrono in una delle sotto elencate ipotesi: - divenuta incompatibilità per mutate condizioni professionali o sociali così come sopra indicato; - assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive della Commissione; In tali casi, la Giunta Comunale, preso atto del verificarsi di una delle ipotesi sopra riportate prenderà atto della decadenza e provvederà a nominare il sostituto. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto resta in carico per il restante periodo di durata della commissione per il paesaggio. 38 Individuazione delle attribuzioni La commissione per il paesaggio è un organo tecnico consultivo che esprime pareri rispetto alla qualità architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale. In particolare la Commissione per il paesaggio valuta l'impatto estetico-visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale, la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti. Il parere della commissione per il paesaggio deve essere sempre adeguatamente motivato. 20 La commissione per il paesaggio sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sulle pratiche che le saranno sottoposte dal responsabile del settore tecnico nei seguenti ambiti: • pareri obbligatori ai sensi dell’art. 64 della LR 12/05 sui progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, che sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale regionale. • pareri obbligatori ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge regionale 13/09 (piano casa), che prevede che gli interventi di sostituzione di singoli edifici non coerenti all’interno dei centri storici, sono subordinati al parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Le modalità operative di applicazione dell’art. 3, comma 4 della L.r. 13/2009 (approvate con D.d.U.O. n.10411 del 14/10/2009 della Direzione Generale territorio), prevedono l’esame dei progetti da parte della commissione paesaggio preliminare alla trasmissione del progetto alla struttura paesaggio della Regione. Le modalità operative di applicazione dell’art. 3, comma 4 della L.r. 13/2009 (approvate con D.d.U.O. n.10411 del 14/10/2009 della Direzione Generale territorio), prevedono l’esame dei progetti da parte della commissione paesaggio preliminare alla trasmissione del progetto alla struttura paesaggio della Regione. • Pareri sulle valutazioni di impatto paesistico redatti ai sensi del titolo IV delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico regionale per i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici qualora l'entità dell'impatto paesistico valutato sia superiore alla soglia di rilevanza (maggiore di quattro); • pareri sulle valutazioni di impatto paesistico redatti ai sensi del titolo IV delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico regionale per i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici qualora il responsabile del procedimento, pur a fronte di una valutazione dell'impatto proposta, inferiore alla soglia di rilevanza, ritenga comunque opportuno consultare la commissione per il paesaggio; • progetti di opere pubbliche che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici; • qualsiasi altro parere dovuto ai sensi di specifica disposizione normativa. 39 – articolo abrogato 40 Modalità di convocazione L’avviso di convocazione, sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente, dovrà essere comunicato almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione. Per eventi eccezionali è ammessa la convocazione straordinaria della commissione ed in tal caso i membri saranno avvisati, almeno il giorno prima della data della seduta. L’ordine del giorno comprenderà l’esame delle pratiche edilizie pervenute, seguendo categoricamente l’ordine cronologico di presentazione rilevabile dal protocollo comunale. Fanno eccezione a tale ordine solo progetti o pratiche dell’Amministrazione Comunale per le quali è necessario, in base al presente regolamento, acquisire il parere della commissione. 41 Validità delle sedute e delle decisioni Per la validità delle sedute e delle decisioni è necessaria la presenza del numero legale e del presidente o del vicepresidente che contribuiscono a formare il numero legale. Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il presidente può chiamare a far parte della commissione, per il solo tempo necessario all’illustrazione del progetto, il progettista stesso o uno o più esperti, oppure richiederne la consulenza scritta, ad esclusivo titolo consultivo. Tali figure esterne non potranno però in alcun modo partecipare alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 21 Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o del vicepresidente.. Il quorum per la validità delle deliberazioni è identico a quello sopra indicato per la validità delle sedute. Il parere finale della commissione relativamente ai progetti esaminati verrà scritto contestualmente in apposito registro, e dovrà contenere le motivazioni del parere dato, che deve essere dettagliato in caso negativo. Le sedute della commissione comunale per l’edilizia sono segrete, sono pertanto esclusi terzi estranei, alle sedute partecipa il responsabile del settore tecnico e/o suo delegato. I professionisti possono chiedere di partecipare alla seduta della commissione per illustrare il progetto, tali figure, se autorizzate dal presidente potranno partecipare alla commissione esclusivamente per la pratica che li riguarda e non potranno però in alcun modo partecipare alla successiva attività di esame e di espressione del parere. Nell’ambito delle valutazioni sui singoli progetti è ammessa la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, così come è garantito l’accesso alla documentazione in possesso degli uffici comunali, in orari e giorni prestabiliti, relativa agli atti sui quali saranno chiamati ad esprimere parere. 42 Rapporto con le strutture organizzative del Comune Qualora, nell’ambito delle valutazioni di competenza, la commissione per il paesaggio ritenga opportuno acquisire elementi, dati o pareri propri di altre strutture organizzative del Comune, il presidente formulerà apposita richiesta scritta all’ufficio interessato il quale, entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, provvederà a formulare apposita risposta scritta. In caso di mancata presa visione della commissione dell’istanza entro i termini di legge , il responsabile del procedimento accertata la rispondenza dell’istanza alle norme vigenti, formulerà la proposta all’autorità competente per il rilascio del provvedimento definitivo e dopo aver redatto al sindaco una dettagliata relazione sui motivi della carenza istruttoria. 22 TITOLO III AMBIENTE URBANO CAPO I SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 43 Disciplina del verde La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi pubblici o ad uso pubblico, in quanto fattore di qualificazione ambientale è assogettata alle indicazioni contenute nel Censimento del Patrimonio Botanico Comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 263 del 21 dicembre 2001. L’inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve essere effettuato rispettando le esigenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell’apparato radicale. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigente, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento, di ambienti confinanti prospicienti. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni, deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. Nella disciplina del verde sono comprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante. 23 Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare: i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato; i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate; i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall’art.892 del Codice Civile maggiorate di 2 metri. Gli interventi riguardanti l'abbattimento o lo spostamento di alberi di alto e di medio fusto esistenti, così come definiti dal Codice Civile, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. Alla richiesta dovrà essere allegata impegnativa a provvedere a nuova piantumazione, redatta in carta semplice. In ogni caso e salvo che non ostino impedimenti giuridici o fisici, si deve sempre procedere alla sostituzione dell'albero abbattuto. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici. In caso di assoluta necessità di abbattimento di alberi causata da pericolo, l’intervento deve comunque essere tempestivamente comunicato alla pubblica amministrazione. Sui lotti interessati da interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione, verranno piantumati, contestualmente all'esecuzione delle opere edilizie, alberi di alto fusto di essenze tipiche locali, nel rispetto degli standard minimi di cui al PGT. Del tipo di piantumazione e della collocazione della stessa sull'area interessata dall'intervento, il progetto stesso dovrà fornire ampia informazione. I progetti presentati per il rilascio del permesso di costruire devono essere studiati in modo da rispettare gli alberi esistenti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Eventuali, abbattimenti e ripiantumazioni dovranno essere previsti in sede di progetto. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, sia pubblica che privata per cui resta a carico del concessionario il ripristino dei tappeti erbosi, aiuole, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere dotate di recinzione alta almeno mt.l,80. Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato inoltre addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per i cavi, le transenne o ripari. Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m 5,00 dalla chioma degli alberi e dei cespugli. La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm.130 dalla base secondo la seguente tabella: Diametro fusto ( cm. ) Raggio minimo area di rispetto (mt.) 24 < 20 1,50 Tra 20 e 80 3,00 > 80 5,00 (valutando la situazione anche in considerazione dell'apparato radicale ) Durante lo scavo gli apparati radicali non devono essere mai strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo. Negli scavi non devono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità. Durante i lavori le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali. Il materiale di risulta proveniente da scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti ( ad esempio laterizi, asfalti, ecc. ) ricco di pietrame e/o di ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumulo di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito. Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori di quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio: scavi a mano; rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento e l'amputazione; impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante ( spingitubo, ecc. ) Non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo come, ad esempio: la potatura dei rami secchi; la potatura della chioma degli alberi effettuata con il metodo “a tutta cima” nel rispetto della forma tipica della specie e di regola interessante rami con un diametro inferiore a 5 cm.; la potatura degli alberi da frutto; la potatura ordinaria degli arbusti qualora venga effettuata nel rispetto dei tempi di fioritura dell'arbusto stesso, e quella delle siepi, tale da favorire la conservazione della siepe stessa. Nel caso in cui, per effettuare le opere di manutenzione ordinaria occorra occupare temporaneamente il suolo pubblico, prima di procedere all'intervento il proprietario dovrà ottenere regolare autorizzazione come stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana comunicando il giorno previsto dell'intervento e il nominativo della ditta esecutrice, al fine di predisporre la necessaria segnaletica per la sicurezza della circolazione. Lo scarto vegetale ottenuto dalla potatura delle piante dovrà essere smaltito secondo quanto stabilito dal Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, a cura dei proprietari. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. Nelle aree verdi sono consentiti i barbecue posti in modo da non arrecare disturbo ai confinanti. E’ consentita la realizzazione di attrezzature da giardino quali gazebo o piccoli ricoveri per attrezzi, purchè non realizzati in muratura e con superficie massima di mq. 10 i primi e mq 5 i secondi, ed altezza massima di 3,00 mt. al colmo. Tali 25 strutture, che non si computano nei parametri edilizi ed urbanistici del lotto, dovranno essere perfettamente in sintonia con l’ambiente circostante e dovranno rispettare le distanze dettate dal Codice Civile. Sono ammessi bomboloni per Gpl solo completamente interrati. I proprietari di superfici verdi prospicienti spazi pubblici dovranno effettuare manutenzioni affinché il verde privato non invada gli stessi. 44 Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico e privati Le aree libere inedificate a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni devono essere mantenute e recintate, è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è vietato l’accumulo e il bruciamento di materiali e rifiuti. Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assogettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni. I marciapiedi, gli spazi di pubblico passaggio dovranno essere realizzati nel seguente modo: - cordonatura in cemento prefabbricato o in pietra naturale a spigolo smussato e avente una altezza non superiore a cm. 15; - pavimentazione in asfalto colato di cm. 2, cubetti o lastre di porfido, beola, materiale sintetico antisdrucciolevole e comunque con materiale scelto in accordo con l’U.T.C. Comunale e previsto dal Piano della normativa tecnica ed elementi architettonici e costruttivi tipo in centro storico e aree di intervento unitario vigente. - sottofondo in materiale cementizio; - idonei pozzetti sifonati di raccolta delle acque stradali nella misura pari a 5 dcm/mq di superficie scolante con sigilli in ghisa. E’ prescritta l’adozione di parapetti di altezza pari a cm. 100 o comunque di opere di riparo, per i lati di aree coltivate, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edificio poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di 50 cm. In presenza di sottoservizi impiantistici, devono essere dettate, di volta in volta dall’UTC Comunale, le soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili in caso di possibile intervento. Negli spazi pubblici ove si svolgono manifestazioni ripetitive si dovrà prevedere di dotare le aree/spazi di idonei punti di erogazione di acqua potabile, contenitori di rifiuti e servizi igienici per i frequentatori garantendone la totale accessibilità/fruibilità a persone con ridotta/impedita capacità motoria. Chiunque debba occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee dovrà conseguire autorizzazione comunale ed al termine dell’uso effettuato dovrà garantirne il ripristino della condizioni originarie. 45 Insegne e mezzi pubblicitari. Non è consentita, ai sensi dell' A.S 2935 del 12 novembre 1999: Interventi nel settore trasporti, art.30, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone sottoposte a tutela ai sensi delle vigenti leggi relative ai beni culturali e ambientali (Testo unico D.L.G.S. 490/99). All'interno del centro abitato, in zone non sottoposte a vincolo è comunque vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari autoportanti. E' altresì vietato affiggere manifesti direttamente a parete: si potrà usufruire degli appositi spazi predisposti a tale scopo. Ai cartelli pubblicitari e agli altri mezzi pubblicitari luminosi e non previsti dal codice della strada ubicati fuori dai centri abitati, in zona non ricadente nella casistica precedente si applicano le disposizioni stabilite dal codice medesimo e dal suo regolamento attuativo. 26 Gli impianti di pubblicità esterna, impianti accessori compresi, saranno subordinati agli edifici per dimensione, sistemazione, materiale, colore e struttura: non potranno coprire elementi strutturali di primaria importanza o intersecarli. Sono vietati l'accumularsi di impianti di pubblicità esterna, l'uso di colori violenti, le luci intermittenti. Nastri con scritte variabili o immagini luminose proiettate potranno essere autorizzati solo in determinati contesti, previo parere della vigilanza urbana, ove sia assicurata la loro ininfluenza sulla sicurezza della viabilità. Non è possibile apporre pubblicità esterna su recinzioni, ponti, balconi o simili, alberi, muri di spalla e di sponda nonchè sui camini. E' vietata l'applicazione di cartelli pubblicitari sui tetti a falde. Sarà possibile collocare cartelli oltre la linea di tetto piano di fabbricati più alti di mt.12 In tutte le zone del territorio comunale le insegne a bandiera sono consentite solo ed esclusivamente per attività di interesse pubblico, quali Farmacie, Ospedali, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili Urbani, Pronto soccorso, VVF, Telefoni pubblici e Rivendite di tabacchi: esse dovranno avere le seguenti caratteristiche: - sporgenza massima' di cm.80 dalla facciata e comunque devono rientrare di almeno cm.10 dal lato strada del marciapiede; - altezza superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede o a mt.4,50 dal piano stradale nelle strade prive di marciapiede; - essere posizionate possibilmente al confine tra gli edifici. 46 Chioschi ed edicole I chioschi e le edicole di ogni specie, da collocarsi su suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. Nei centri abitati così come delimitati ai sensi della vigente normativa stabilita dal codice della strada, l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altri analoghi manufatti può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè siano posti in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera per la circolazione dei pedoni una zona larga non meno di mt.2. In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a mt.25 dagli incroci e a mt.15 dall'inizio delle curve. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere temporaneo; può pertanto essere revocato quando lo richiedano ragioni di carattere pubblico. 47 Passaggi pedonali In tutte le vie di nuova formazione la realizzazione di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici dovrà avvenire in conformità con le norme di legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche (fra cui il D.M. 236 del 14.06.1989). Tali passaggi dovranno avere le seguenti caratteristiche: - larghezza minima : ml. 1,50; - dislivello rispetto al piano carrabile : da + 8 cm a + cm. 15; - pendenza massima trasversale : 1% - la configurazione di raccordi in presenza di intersezioni con passi carrabili o con accessi al piano stradale dovrà essere predisposta in modo da non rendere difficoltoso il transito pedonale e con pendenza massima non superiore all’ 8%. A tali disposizioni dovranno uniformarsi i proprietari delle unità immobiliari che fronteggiano tali spazi. Gli attraversamenti stradali pedonali dovranno essere realizzati in materiale simile al manto stradale e ad una quota massima di + cm. 5 rispetto allo stesso. 27 A causa di manomissione dei marciapiedi a seguito di lavori edili eseguiti all’interno delle singole proprietà private, sarà fatto l’obbligo di ripristino dei luoghi. La sistemazione e la manutenzione ordinaria degli stessi spetta alla pubblica amministrazione e al privato se il suo intervento è previsto da convenzione. 48 Piste ciclabili La realizzazione di percorsi ciclabili viene incentivata in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. A tale scopo nella programmazione di interventi pubblici nel settore stradale l’Amministrazione Comunale dovrà prestare particolare rilievo a tale viabilita’. Nella progettazione di tali percorsi ciclabili si dovrà prevedere il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 27.11.1989, n.65 e s.m.i. 49 Spazi porticati Nella realizzazione di interventi di recupero del centro urbano dovranno essere previsti, laddove possibile in quanto non alteranti la continuità delle cortine storiche, spazi porticati ad uso pubblico. L’altezza minima di tali spazi dovrà essere pari a ml. 3,00 e la loro larghezza minima pari a ml. 2,00 di luce netta. La pavimentazione dovrà essere antiscivolo e rispettare i disposti vigenti in materia di eliminazione barriere architettoniche. 50 Disciplina d’uso del sottosuolo Ogni nuovo intervento dovrà essere compatibile con la Direttiva del D.P.C.M. 03.03.99 – Razionale sistemazione del sottosuolo e degli impianti tecnologici – e con i futuri sviluppi della occupazione e non dovrà costituire elemento di possibile limitazione futura. Tutte le manomissioni del suolo e sottosuolo pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal servizio Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Comunale ed ogni intervento deve rispettare le seguenti condizioni: salvaguardia generale di altri servizi esistenti; salvaguardia della viabilità e della sicurezza di persone e cose; posa in opera di adeguata ed idonea segnaletica, con eventuale sorveglianza in armonia ad eventuali prescrizioni dell’Ufficio di Polizia Municipale, per tutta la durata dei lavori; immediato ripristino del manto stradale in asfalto eseguito in due riprese con successivo tappeto di usura per una larghezza minima di cm. 150; l’intervento deve avere una durata non superiore alle 8 ore giornaliere; la viabilità deve essere comunque interrotta solo per le ore necessarie all’esecuzione dei lavori e ripristinata per le ore serali e notturne; è prescritto l’obbligo di segnalare al Servizio Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio ed ultimazione dei lavori così come indicato nell’apposita autorizzazione. Alla amministrazione comunale ed agli altri enti competenti, è riservata la facoltà di realizzare, previo avviso agli interessati, reti tecnologiche nel sottosuolo, e sul suolo sovrastante aree di proprietà pubblica o privata. Per reti tecnologiche si intendono: rete fognaria,rete di fornitura del gas, rete elettrica, telefonica e di cablaggio. Le servitù saranno costituite in modo da riuscire più convenienti e meno pregiudizievoli al fondo servente, e devono essere disposte in modo da non impedire il libero uso delle aree e delle costruzioni in esse insediate. I fili ed i cavi senza appoggio potranno passare sui fronti non finestrati degli edifici. 51 Reti di servizi pubblici Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali. 28 In particolare i punti di accesso, così come le camerette di ispezione e le tombinature debbono inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Tutti i sigilli delle condotte fognarie dovranno essere adeguatamente sifonati. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici. 52 Impianti tecnologici, manomissione di suolo pubblico Per l’allacciamento ai pubblici servizi, l’utente sia privato che pubblico dovrà chiedere alla pubblica amministrazione e per essa il competente ufficio dei lavori pubblici, l’autorizzazione ad effettuare gli scavi necessari. Entro e non oltre 60 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei luoghi; il mancato o difettoso ripristino sarà sanzionato ai sensi del vigente regolamento comunale. Le autorizzazioni da rilasciare agli enti distributori sei servizi saranno regolamentati da apposite convenzioni stipulate tra il comune e gli enti medesimi. In caso di interventi in area sottoposta a vincolo ambientale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 42/04 dovrà essere richiesta autorizzazione paesaggistica al competente ufficio. 53 Volumi tecnici impiantistici La realizzazione dei volumi tecnici impiantistici fuori o entroterra come cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, oltre che sottostare alle norme dettate dal PGT e dalle leggi vigenti in materia, deve armonizzarsi con il costruito al contorno e con i caratteri degli spazi pubblici in cui devono inserirsi. Le stesse, qualora non sia possibile realizzarle interrate, saranno soggette a permesso di costruire o D.I.A. Armadietti e contenitori di modeste dimensioni potranno essere collocati sulla recinzione per poter consentire l’ispezione da parte degli enti distributori in qualsiasi momento, ma dovranno essere contenuti nella recinzione stessa e non sporgere ne in altezza ne in profilo sul suolo pubblico. Dovrà inoltre essere assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della strada. 54 Intercapedini e griglie di aereazione La realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, illuminazione diretta, aereazione e protezione dell’umidità dei locali interrati nonché rivolte a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, può essere consentita purché la disposizione delle griglie di ventilazione venga correttamente inserita nelle finiture di pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono. Di volta in volta l’Amministrazione Comunale valuterà le richieste pervenute in relazione alle reali necessità di tali strutture ed in ogni caso la realizzazione e la manutenzione delle stesse è a totale carico dei proprietari previo provvedimento di assenso del Comune. Le intercapedini dovranno essere lasciate completamente libere, ed il comune avrà la facoltà d’uso per i passaggio di tubazioni, cavi o altro di pubblica necessità. Le griglie di aereazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. 55 Accesso dei veicoli allo spazio pertinenziale delle costruzioni Fatte salvo le prescrizioni del Codice della strada, l’accesso dei veicoli dagli spazi pubblici o di uso pubblico agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite spazi carrai. L’accesso ad uno spazio tramite più spazi carrai è consentito quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 29 Non è consentito aprire nuovi passi carrai lungo le strade urbane primarie, ad eccezione del caso in cui esistano controviali a servizio del traffico locale. I passi carrai per l’accesso veicolare agli spazi privati devono avere le seguenti caratteristiche: • Larghezza del passo carraio non inferiore a m 4,50 e non superiore a m 6,50. dimensioni differenti potranno essere consentite solo in relazione ad esigenze di sicurezza del traffico; • Distanza di porte e cancelli di accesso allo spazio privato dal limite della sede stradale non inferiore a m 3,50, fatte salvo le deroghe previste dal Codice della strada. • La distanza del passo carraio dagli incroci fra strade veicolari pubbliche misurata a partire dall’inizio della curva di raccordo fra le carreggiate che si incrociano, non deve essere inferiore a m 12; • La distanza da un altro passo carraio non deve essere inferiore a m 2; • La distanza dal confine di proprietà non deve essere inferiore a m 1. L’accesso ai piani interrati o seminterrati destinati al ricovero degli autoveicoli devono avere, inoltre, le seguenti caratteristiche: • Tratto in piano lungo almeno m 3,50 da ricavare sullo spazio privato in fregio all’accesso su spazio pubblico e rampa con pendenza non superiore al 20 %; • Rispetto delle normative antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. Deroghe alle suddette prescrizioni possono essere rilasciate solo in caso di comprovata impossibilità, e solo se non in contrasto con le esigenze di sicurezza del traffico, subordinando eventualmente il permesso all’adozione di particolari accorgimenti quali smussi nelle recinzioni, cordoli e simili. Le aperture di passi carrai nella cordonatura di marciapiedi pubblici esistenti, sono, dove consentiti, a totale carico dell’edificante. 56 Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi e satellitari Sono vietate l’installazione di parabole su balconi, terrazzi, comignoli , cortili, giardini e in tutti quei casi in cui le antenne siano visibili dal piano strada e dalla pubbliche vie. Le antenne andranno installate esclusivamente sulla copertura degli edifici; l’antenna parabolica andrà installata ad una distanza dal filo di gronda tale da non essere visibile dal piano strada e comunque che non sporga dal colmo del tetto. Il diametro massimo consentito per le antenne paraboliche è di cm120 per gli impianti collettivi e cm 85 per gli impianti singoli. L’inosservanza del presente regolamento potrà costituire rimozione dell’antenna stessa. Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, prima di presentazione di istanza di autorizzazione dovrà essere conseguita autorizzazione paesaggistica. 57 Installazione di condizionatori d’aria esterni I macchinari di impianti di aerazione possono essere installati sulla coperture dei fabbricati purchè non visibili da spazi pubblici. È vietata l’installazione su prospetti principali, è ammessa l’installazione su prospetti secondari solo se inseriti all’interno delle bucature esistenti. Lo sporto oltre il filo di facciata è ammessa solo su prospetti secondari non prospicienti su spazi pubblici e non visibili dagli spazi pubblici stessi. Laddove sia impossibile per comprovata impossibilità tecnica, l’installazione come dai punti precedenti, l’impianto potrà essere installato sui prospetti principali previa autorizzazione dell’ufficio preposto. 58 Strade private 30 La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall’ordinamento vigente. Nella realizzazione gli Enti o le persone fisiche proprietarie devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani. La manutenzione di tale viabilità spetta in tutto e per tutto ai soggetti proprietari. 59 Allacciamenti alle reti fognarie Tali allacciamenti e le prescrizioni tecniche del caso sono normate nell’apposito regolamento della fognatura comunale. 60 Recinzioni Le proprietà private o pubbliche possono essere delimitate con recinzioni. Le recinzioni dovranno avere aspetto decoroso, essere intonate all’ambiente e non dovranno impedire o disturbare la visibilità per la circolazione. Fatte salve le prescrizioni dettate dal PGT le recinzioni non possono superare i mt.2 a partire dalla quota del suolo pubblico o privato confinante con il lotto recintato. Quando parte della recinzione costituisce muro di sostegno contro terra, è consentito superare tale limite, la parte non destinata al contenimento terra non potrà superare i mt. 1.10. Le recinzioni verso gli spazi pubblici dovranno essere trasparenti e tenere in considerazione l'ambiente di inserimento, la parte della recinzione realizzata con strutture non trasparenti non può superare l'altezza di mt.0,50 a partire dal piano marciapiede. Recinzioni in muratura piena verso lo spazio pubblico potranno essere mantenute in caso di preesistenza storica significativa o autorizzate ex novo solo in caso di piano esecutivo ove sia dimostrata, con disegno unitario, la validità estetica della soluzione e sempre che nulla osti alla visibilità stradale. Le recinzioni tra lotti privati potranno essere realizzate con rete, con rete e siepe, con sola siepe, con muratura piena, in quest'ultimo caso la parte trasparente posta verso lo spazio pubblico, dovrà risvoltare lungo il confine tra i lotti per una profondità di mt.5. Le eventuali pensiline poste all’ingresso delle recinzioni devono avere altezza non superiore a mt. 2.50 all’intradosso dalla quota del suolo pubblico e non inferiore a mt.2,20. Nel caso di tettuccio a falde l'altezza è misurata alla gronda. L'inclinazione massima prevista è pari al 30% e la sporgenza su suolo pubblico non potrà superare i cm.70. Per le zone soggette a vincolo ambientale valgono le indicazioni contenute nella normativa regionale vigente (L.R. 12/05). Le recinzioni a carattere provvisorio di terreni privati, dovranno essere realizzate in rete metallica e relativi paletti di supporto, e potranno essere autorizzati previo parere della pubblica amministrazione e dovranno essere rimossi qualora la pubblica amministrazione lo ritenesse opportuno. Le recinzioni in zona agricola non devono prevedere opere in muratura ad eccezione di quelle necessarie per l’ancoraggio dei sostegni, la recinzione dovrà avere una altezza massima di ml. 2,00, tuttavia, per le sole aree di pertinenza delle costruzioni rurali e/o abitative (fino a sette volte l’area coperta) sono ammesse recinzioni con zoccolo in muratura o cls della altezza massima di ml. 0,60 e sovrastante cancellata in metallo o struttura prefabbricata in cls di tipo alveolare o grigliata della altezza massima di ml. 1,40. 61 Spazi inedificati La superficie scoperta, non occupata da costruzioni, dal sottosuolo edificabile e quello non pavimentato, deve essere tenuta allo stato naturale e sistemata a verde attrezzato ponendovi a dimora, almeno per la metà, alberi di medio e alto fusto. Tali aree saranno soggette a manutenzione periodica da parte dei soggetti proprietari per il regolare sfalcio. 62 Sistemazioni esterne ai fabbricati 31 Sono gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione. Nelle zone di contiguità con gli spazi pubblici, tali sistemazioni dovranno essere armonizzate con il piano dei materiali e delle finiture disposti dal comune per gli spazi pubblici. Le superfici a verde dovranno seguire le disposizioni previste per gli spazi pubblici con riferimento alle essenze e alle tipologie di piantumazioni da adottarsi in modo preferenziale. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali costituiscono vincolo ai fini dell’ultimazione delle opere. Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile dovranno essere tenute in conto le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde praticabile anche in relazione dell’irraggiamento solare. E’ consentita la collocazione, in osservanza al Codice Civile, di piccole cabine per attrezzi della superficie massima di 5 mq e di strutture di arredo quali pergolati o simili della superficie massima di 10 mq., tali interventi vengono qualificati come ordinaria manutenzione e pertanto assoggettati a semplice comunicazione. 63 Toponomastica e segnaletica Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purchè il manufatto non sia soggetto a vincolo della legge 1089/39 o si trovi in aree di rispetto ambientale di cui alle leggi n.1497/1939 e n.431/1985. E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici: targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana; piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili; apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi; lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina; tabelloni per pubbliche affissioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie e di servizi statali. Sostegni per i fili conduttori elettrici Gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all’organizzazione degli spazi pubblici Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati. Una volta apposti i manufatti oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. La manutenzione degli oggetti elencati nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessati è a carico degli enti privati installatori. 64 Numeri civici I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche e sono assegnati dall’amministrazione comunale ai sensi della L. 1228 del 24 dicembre 1954 e D.P.R. n°223 del 30 maggio 1989. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. 32 Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. L’assegnazione di numero civico avviene su domanda esplicita ed è da apporsi a spese e cura del proprietario. CAPO II REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO 65 Decoro delle costruzioni Le fronti degli edifici visibili da spazi pubblici dovranno soddisfare le esigenze di decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche, quali, a titolo esemplificativo, i contorni delle aperture, le fasce marcapiano, quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valenza storico - ambientale, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, la CE ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici. Ogni proprietario ha I'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti, i muri di recinzione, , le recinzioni trasparenti nonchè i piccoli manufatti pertinenziali in stato di buona conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie e dagli eventi. Se le condizioni delle facciate, delle recinzioni o delle pertinenze visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, sentita la CE, può imporre al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori. Se il costo dell'intervento pubblico non verrà rimborsato entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale della spesa alla parte interessata, l'Amministrazione recupererà le somme coattivamente, secondo la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n.639. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici. Nel caso di un frontespizio nudo in confine di proprietà l'Amministrazione Comunale può imporne l'eliminazione mediante la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione a carico di chi costruisce il nuovo edificio. 66 Intonacatura e tinteggiatura degli edifici Fatte salvo le prescrizioni dettate dal PGT, i muri di nuova costruzione o rinnovati dovranno essere sempre intonacati o comunque rifiniti con materiali di rivestimento scelti in modo adeguato in funzione delle caratteristiche ambientali del contesto in cui è posto l’oggetto dell’intervento. Tinteggiature parziali, uso di materiali o colori differenti sui fronti dello stesso edificio sono ammesse quando facciano parte di un disegno coerente della facciata. 67 Serramenti, griglie di sicurezza,impianti tecnologici esterni Fatto salvo quanto previsto dal PGT, il ripristino o la sostituzione dei serramenti esistenti, anche in materiale diverso, mantenendo l’aspetto originale non richiedono autorizzazione in quanto rientrante nella manutenzione ordinaria, ma è soggetta ad autorizzazione condominiale. 33 Le sostituzioni di serramenti con altri di diverse caratteristiche, potrà essere effettuata solo unitariamente per tutta la facciata interessata e non su singola iniziativa. I serramenti dei negozi, nonché le porte e le finestre situate al piano terreno degli edifici dovranno aprirsi verso l’interno ed essere posti in opera in modo che non presentino aggetto dai muri, su spazi pubblici o su strade private aperte al transito, maggiori di cm 10. Persiane e griglie di chiusura ai piani terreni su spazi pubblici o su strade private aperte al transito, saranno scorrevoli e a scomparsa. La collocazione esterna di impianti tecnologici quali le caldaie per il riscaldamento autonomo dovrà essere effettuata solo sulla scorta di un progetto unitario che interessi tutta la facciata dell’edificio. Le griglie di sicurezza dovranno essere di uguale fattura anche se interessanti proprietà diverse. 68 Gronde e pluviali Negli interventi di nuova costruzione o di rifacimento della copertura dell’edificio, le gronde dei fabbricati aventi pari numero di piano e disposti in cortina dovranno essere allineate, dove non in conflitto con le prescrizioni di zona, e realizzate con uguali sagome, colori e materiali. I pluviali discendenti verso suolo pubblico dovranno essere inseriti nel muro, nella parte inferiore, per una tratta di minimo m 2,50. 69 Insegne e tende solari I progetti relativi a nuovi edifici e i progetti che contemplino l’apertura di nuove vetrine o la variazione delle vetrine esistenti, dovranno prevedere l’inserimento delle insegne luminose e non, nel rispetto di quanto dettato dal codice della strada, in appositi spazi contenuti nelle dimensione delle vetrine stesse. Nelle costruzioni esistenti, dove non vi siano apposite sedi per le insegne, sarà possibile la sovrapposizione in facciata di insegne di tipo “targa opaca” , di piccole dimensioni, poste lateralmente alle vetrine, o sui lati dagli ingressi pedonali o carrai. Parimenti le tende solari verranno collocate , nelle nuove costruzioni, negli spazi individuati per tali funzioni già in sede di progetto; dovranno essere realizzate in modo che sia aperte che chiuse risultino comprese nell’interno dei contorni di ogni singola luce di vetrina e non dovranno sovrapporsi, una volta chiuse, alle parti apribili e/o trasparenti della vetrina. Quando aperte dovranno avere un’altezza non inferiore a m 2,50 dal piano del marciapiede e dovranno essere arretrate di almeno 20 cm dal filo del marciapiede stesso. L’apposizione di tende solari è vietata nelle strade non pedonali prive di marciapiede. 70 Allineamenti Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dal PGT, o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l’edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati. L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata. 34 Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali. 71 Spazi conseguenti ad arretramenti L’arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento: dalla disciplina del PGT e dai relativi strumenti esecutivi; dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private. Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli. L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna. 72 Prospetti su spazi pubblici Il PGT disciplina i rapporti tra altezze dei fabbricati e spazi pubblici antistanti in relazione alla proiezione dei frontespizi. I piani attuativi devono sempre contenere le modalità di definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico indicando soluzioni rivolte a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante; devono illustrare inoltre le innovazioni tecnologiche e progettuali da adottare, oltre all’uso dei materiali, al fine di armonizzare il rapporto tra edifici e spazi pubblici. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da realizzare con altri edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici e di aspetto gradevole. Particolare cura deve essere prestata nella formazione di un sistema del verde pensile, nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nell’uso di pareti trasparenti o riflettenti. Le soluzioni progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali. I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della sicurezza. I balconi e le terrazze devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a m.1,00 per i primi due piani fuori terra e m.1,10 per tutti gli altri piani. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a m.0,90 per i primi due piani fuori terra e di m.1,00 per tutti gli altri piani. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie non deve essere superiore a cm.11. Tutte le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l’interno degli edifici, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza. Le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono o sporgono all’esterno verso strada. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto o nelle situazioni in cui la soletta di pavimento costituisca copertura di costruzione sottostante o di portico e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l’installazione di un parapetto di altezza non inferiore a m.1,00. Per tutti i terrazzi è prescritta l’impermeabilizzazione a manti multipli; nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti comunque utilizzabili, devono essere poste in opera adeguate coibentazioni. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori al 2%. 35 73 Sporgenze ed aggetti Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune anche se di proprietà privata, non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di m. 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, per le tende e per qualsiasi aggetto, anche provvisorio o stagionale, di qualunque materiale esso sia costituito. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m.3,50 dall’eventuale marciapiede rialzato, qualora non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m.4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. Elementi aggettanti chiusi, tipo bow-window, sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali, fatta salva la prevalente disciplina eventualmente contenuta nel PGT. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m.1,80 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 74 Portici e Gallerie Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell’ambiente circostante, nonché in riferimento alle previsioni di PGT. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, si devono prevedere delle intercapedini, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici. 75 Salubrità dei terreni edificabili L’accertamento delle condizioni di salubrità dei terreni è requisito indispensabile per ogni nuova edificazione. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame od altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l’uso del terreno già adibito a Cimitero per almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Il giudizio di risanamento è dato dalla competente ASL. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l’umidità si trasmetta alle fondazioni, alla muratura e/o strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell’umidità per capillarità; inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine. 36 76 Disciplina del colore Per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, e qualsiasi intervento di facciata dagli edifici l’utilizzo di nuovi e differenti colori saranno autorizzati solo dalla commissione edilizia, mediante apposita istanza contenente n°3 diverse scelte progettuali, da presentarsi mediante tecniche di simulazione fotografica, render e/o similare e complete di indicazione del numero di ral. 77 Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. Gli immobili dismessi, devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell’intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. CAPO III REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI FRUIBILI 78 Qualità dell’aria negli spazi confinati Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazioni delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. I gabinetti e le stanze da bagno, oltre il primo aerato naturalmente, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell’aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. L’impianto di aspirazione meccanica deve comunque garantire un ricambio minimo pari a quello fissato dal Regolamento Locale di Igiene. E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature all’esterno a condizione che: risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene; siano dotate di un’idonea ventilazione, diretta per le scale ed indiretta per i disimpegni. I volumi minimi di locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. I ricambi d’aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanenti debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali. 37 I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio e che in questi ultimi si diffondano eventualmente esalazioni in esso prodotte. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere né poter emettere odori ed esalazioni. Gli impianti di condizionamento dell’aria, debbono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrotermiche, di velocità e di purezza dell’area compatibili con il benessere delle persone. Per quanto riguarda le specifiche tecniche degli impianti ed i vari coefficienti si dovrà far riferimento al vigente Regolamento Locale di Igiene. 79 Ventilazione naturale L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo devono relazionarsi al tipo ed al numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi. Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuova edificazione è l’elemento indispensabile per l’ottenimento dei risultati efficaci. La valutazione degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto dell’eventuale uso ai fini del raffrescamento delle superfici in regime estivo che può essere attuata oltre che in intercapedini anche all’interno dei singoli ambienti. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando siano assicurate l’aerazione primaria per unità abitativa nonché l’aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell’unità abitativa medesima. L’aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l’esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera. L’aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d’aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori. Contribuiscono a formare superficie areante i lucernari per non più del 30% i lucernari a raso nel sottotetto. Il tutto come da regolamento locale d’igiene. 80 Ventilazione attivata In sostituzione della ventilazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti di estrazione meccanica dell’aria, nel rispetto della normativa tecnica ed igienico-sanitaria, nei seguenti casi: locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli. Nei bagni ciechi dovranno essere predisposti apparecchi di aerazione meccanica aventi valori minimi di progetto di 6 volumi per ora, in caso di aerazione continua e di 12 volumi per ora in caso di aerazione discontinua. 81 Confort acustico Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue, secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 05/12/1997, dalla L. 447/95 e dal Regolamento Locale di Igiene. 38 82 Illuminazione naturale La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni presenti nel tessuto insediativo. L’ottimizzazione nell’uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che essa induce. Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, tavernette ecc.), devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione naturale. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, posti di cottura, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc.. In tutti gli spazi di abitazione deve essere assicurata la visione verso l’esterno. Tale visione deve comprendere sia l’ambiente circostante che la volta celeste. La superficie aeroilluminante riferita alla superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo salvo per i fabbricati esistenti, fabbricati storici e/o nei casi dove è ammessa la deroga ai sensi del vigente R.L.I. (Regolamento Locale Igiene). Per superficie illuminante utile si intende la superficie totale dell’apertura finestrata verticale misurata in luce architettonica (vuoto di progetto), detratta la eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di cm 60, solo se trattasi di portafinestra aggettante su balcone con parapetto non trasparente con profondità uguale o minore a cm 120. Andrà detratta anche la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per un’altezza p=L/2 (ove p= proiezione della sporgenza sulla parete e L= lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parte, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. La porzione di parete finestrata “p” sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi figura seguente). Si considera equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa fra m.1,00 e m.2,00 dal piano del pavimento. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l’illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’eccezione della prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo dell’illuminazione. 39 I locali devono avere una profondità non superiore a 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento. Potrà essere ammessa una profondità maggiore e comunque non superiore a 3,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento a condizione che la superficie illuminante utile sia proporzionalmente incrementata fino a raggiungere il 25 % (1/4) della superficie del pavimento. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati. 83 Illuminazione artificiale Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte. 84 Controllo del soleggiamento In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente. Il controllo del soleggiamento può in alternativa essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo facciata. 85 Comfort igrotermico Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici, nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere rispettati i parametri di comfort per quanto attiene la temperatura operante e le temperature superficiali interne delle pareti esterne in relazione alle specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun ambiente. Dovrà in ogni caso essere privilegiata la ricerca di maggiore isolamento dell’involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione. In relazione alle condizioni di temperatura e umidità ambientali previste dalle singole attività le temperature superficiali devono impedire la formazione di fenomeni condensativi e la strutturazione muraria dovrà essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumulo della condensa estate/inverno. 86 Caratteristiche dimensionali dell’unità immobiliari residenziali Ogni alloggio deve avere una superficie tale da assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare ed i locali in cui esse si effettuano debbono essere raggiungibili internamente all’alloggio. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate al riposo, se l’alloggio prevede più di un posto letto, mentre tutte le altre aree, ed in particolare quelle destinate a cucina ed ai servizi, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono. In base alle previsioni di una permanenza di tipo continuativo o limitato nel tempo e dedicato a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: locali di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; locali integrativi: studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, tavernette; locali di servizio: bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba. Deve essere assicurata una superficie abitabile di mq. 28 comprensiva di servizi, per il primo abitante e di ulteriori mq. 10 per ogni persona oltre la prima. 40 Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e di un bagno con più di due apparecchi, con vasca o piatto doccia. In conformità al DM 5/7/1975 e fatto salve le previsioni del vigente regolamento di igiene, negli edifici urbani e locali di abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone, debbono avere la superficie minima e/o i volumi minimi seguenti: - stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio : sup. mq. 14; - tinello con cabina di cottura : sup. mq. 14; - stanza da letto: sup. mq. 9, volume mc. 24 se ad un letto e mq. 14, volume mc 38 se a due letti; - cucine : sup. mq. 8, volume mc. 24; - spazio di cottura, ove previsto : sup. mq. 3,00. I locali cucina devono avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di ml. 1,80 ed una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituite da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronato da fumaiolo. Anche per lo spazio cottura, ove previsto, valgono le caratteristiche di cui sopra. L’altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in ml. 2,70 con l’interpiano non inferiore a ml. 3,00. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 2,10. Per gli spazi accessori e di servizio di cui alla lettere b) e c) della presente Sezione l’altezza media interna non deve essere inferiore a ml. 2,40, ulteriormente riducibile a 2,10 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,80. Per le unità immobiliari poste al piano terreno l’altezza minima dal piano del marciapiede stradale ( o da quello sistemato, per gli edifici arretrati di almeno 5 ml. dal filo stradale) all’intradosso del soffitto non può essere minore di ml. 3,00. E’ possibile la realizzazione di soppalchi all’interno delle unità immobiliari a condizione che: - l’altezza netta tra pavimento finito e soffitto finito dovrà essere sia per la parte sottostante che per la parte soprastante di almeno ml. 2,10; In tal caso la superficie del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale. Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia di almeno 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere ½ della superficie del locale. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto doccia, oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore gabinetto - dotato di almeno un vaso, bidet e lavabo - ogni due locali aggiuntivi. Nei nuovi alloggi non è consentito l’uso di cacciata di acqua a passo rapido. La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in unico vano. Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità. Sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo; quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si rendessero tali in futuro debbono essere eliminati in occasione di opere edilizie che non siano di ordinaria manutenzione. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno; per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. Gli eventuali antigabinetti devono avere il lato minimo di almeno ml. 1,00 . 41 Nel caso che negli alloggi sia prevista la formazione di più locali bagno di cui uno per evidenti ragioni tecniche non può essere realizzato con aeroiluminazione diretta, è possibile derogare a condizione che venga prevista una canna di ventilazione con aspirazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio d’ aria minimo di 6 vol/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 vol/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. In detti ambienti non potranno essere installati apparecchi a fiamma libera. 87 Cortili Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cortili dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell’aria e della privatezza. La superficie minima dei cortili non può essere inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che li delimitano. Agli effetti di questo calcolo, per gli edifici di nuova costruzione, i lati del cortile confinanti con altre proprietà, anche se questi lati non siano fabbricati o fabbricati ad altezza inferiore, saranno considerati dell’altezza massima raggiungibile in zona, salvo computarne l’effettiva minore altezza quando tale minore altezza risulti da convenzione di servitù di “altius non tollendi” stipulata tra i confinanti a loro spese con atto pubblico da trascriversi; copia legale del quale con la prova dell’avvenuta trascrizione spetterà al Comune. Le aree valutate nei computi dei cortili si intendono asservite alle costruzioni cui sono annesse. L’altezza delle fronti delimitanti i cortili dovrà misurarsi a partire dal piano di pavimento del locale di abitazione più basso illuminato ed areato dal cortile stesso e non devono essere superiori ad una volta e mezzo la normale media tra le pareti opposte. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l’infiltrazione oltre i muri. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagno delle acque. E’ vietata, a qualsiasi titolo, sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie, di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie putrescibili o maleodoranti. 88 Cavedi Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi di disimpegno, la costruzione o la creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, cavedi o chiostrine. In rapporto alla loro altezza devono essere così dimensionati: - altezza fino a 8 metri : lato minimo ml 2,50, superficie minima mq. 6; - altezza fino a 12 metri: lato minimo ml. 3,00, superficie minima mq. 9; - altezza fino a 18 metri: lato minimo ml. 3,50, superficie minima mq. 12; - altezza oltre 18 metri : lato minimo ml. 4,00, superficie minima mq. 16; La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali. L’altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio. I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso con l’esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a ml 1 di larghezza e ml. 2,40 di altezza. I cavedi devono avere pareti in tinta chiara ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni d’acqua. È vietata la formazione di cavedi sui quali affacciare locali destinati all’abitazione nei casi di nuova costruzione. 42 89 Patii La presenza di patii all’interno delle unità immobiliari può essere ritenuta un elemento di miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio all’esterno della unità immobiliare stessa ovvero quando questi esercitino una funzione di miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi con la volta celeste. 90 Locali sottotetto I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio, aventi i requisiti di abitabilità previsti dalle norme vigenti sono locali ad uso abitativo o assimilabile, o accessori, o di servizio, così come indicato nella vigente normativa del PGT . Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono essere fatti salvi i requisiti ed i contenuti di cui alla L.R. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Per il recupero del sottotetto ai fini abitativi non è permesso l’utilizzo della D.I.A. ma solo di permesso di costruire. In assenza di requisiti igienici di abitabilità gli stessi potranno essere destinati a locali deposito, ripostiglio, guardaroba, ed essere comunque dotati di impianto elettrico e di riscaldamento. I vani sottotetto non abitabili, usati come accessori, possono essere serviti tramite scala fissa. Sono ammessi, in corrispondenza della copertura, volumi tecnici. 91 Spazi di cantinato, seminterrati e sotterranei Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato. Sia i locali seminterrati che i sotterranei non possono essere destinati ad abitazione. Deve, comunque essere assicurata idonea soluzione ai problemi di ventilazione e circolazione dell’aria. I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali ( fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti: altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni; dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici; detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di ml. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al regolamento locale di igiene. adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti fissati da regolamento di igiene ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d’uso. scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti. idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto; le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette; in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro. 92 Box e autorimesse, fabbricati accessori Fermo restando quanto previsto in materia di prevenzione incendi, per gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli è necessario che vengano rispettati i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari soprattutto in relazione alla disposizione delle aperture di ventilazione ed in ottemperanza ai disposti del DM 1/2/86. 43 Fra gli edifici principali ed i locali accessori ad uso rustico, ripostiglio, ecc. ed i box ed autorimesse aventi una altezza massima totale non superiore a ml. 2,70 e tra questi ultimi ed i confini, possono essere ammesse distanze inferiori a quelle previste per le costruzioni principali previste dal PGT. 93 Locali immondezzaio Tutti i nuovi fabbricati composti da più di due unità abitative dovranno avere un locale immondezzaio destinato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, secondo il vigente Regolamento Locale di Igiene. Saranno comunque vietati l’inserimento di canne a caduta libera per i rifiuti, e nel caso di edifici esistenti dotati di tali manufatti essi dovranno venire definitivamente sigillati. 94 Dotazione di servizi Gli edifici devono poter fruire in misura adeguata alla loro destinazione, dei seguenti servizi fondamentali: riscaldamento; distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi. Spazi di cottura Le cucine e gli spazi di cottura, oltre ai requisiti indicati all’art.129, comma 18 del presente regolamento devono essere dotati di una cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori. Flessibilità distributiva In relazione alla possibilità di trasformazione del tempo delle unità immobiliari, in sede di progettazione, dovranno essere previste soluzioni atte a consentire sia l’incremento della dotazione minima di servizi sia l’eventuale suddivisione degli spazi. Flessibilità impiantistica In relazione al prevedibile sviluppo futuro delle reti impiantistiche all’interno degli edifici, nella individuazione delle soluzioni tecnologiche dovrà essere valutata l’opportunità di realizzare intercapedini verticali od orizzontali accessibili. Accessibilità Valgono, per le tipologie di interventi ivi previste, le vigenti disposizioni di legge sia nazionali che regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in particolarmodo la Legge 9 Gennaio 1989,n. 13 e la Legge Regionale 20 Febbraio 1989,n. 6. A tale scopo, nelle richieste di concessione edilizia, dovrà essere prodotta tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto di quanto sopra. Scale Le strutture portanti delle scale interne dei nuovi edifici devono essere in cemento armato, in muratura di mattoni pieni al almeno due teste o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le scale, di uso collettivo al servizio di più alloggi, che collegano più di due piani compreso il piano terra devono essere aerate ed illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano. Potrà essere consentita l’illuminazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. 44 I vetri che costituiscono parete del vano scala devono essere adeguatamente protetti e di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Le pareti dei vani scala ad uso collettivo devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno ml. 1,80. Stesse caratteristiche devono avere il gradino, alzata – pedata – pianerottoli, nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano. Le scale devono essere agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa, sempre dotate di corrimano ad un’altezza non inferiore a ml. 0,90. E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a mt. 0,50. La larghezza della rampa e dei pianerottoli della scala di accesso all’alloggio deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a mt. 1,20. Nei casi di scale secondarie che collegano locali di abitazione o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di mt. 0,80 purché la pedata abbia profondità non inferiore a cm. 25 ed il rapporto pedata - alzata sia compreso tra cm. 62/64. I gradini delle scale di uso comune devono avere le seguenti misure: alzata minima cm. 16, massima cm. 18; l’altezza massima dell’alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; pedate di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63; per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a mt. 1,20 salvo quanto di seguito disposto. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 30 e comunque tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra cm. 62/64. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un’apertura di diametro non inferiore a mt. 1,20. Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all’alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato qualora sia l’unico collegamento per alloggi situati su più piani. 45 TITOLO IV DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 95 Mutamenti di destinazione d’uso Il mutamento di destinazione d’uso non deve configurare aumenti di volumetria a s.l.p. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è consentito senza alcuna comunicazione se in unità immobiliari inferiori a 150 mq di s.l.p. In caso di unità di maggiore s.l.p. l’utilizzo diverso dovrà essere comunicato agli uffici competenti secondo le regole imposte dall’art.52 della L.R. 12/05. Il mutamento di destinazione d’uso con opere di ristrutturazione atte a realizzare una trasformazione irreversibile del manufatto edilizio è soggetto a permesso di costruire o D.I.A. 96 Modifiche sagoma degli edifici La modifica di sagoma degli edifici costituisce variante essenziale soggetta a provvedimento abilitativo. L’ampliamento e la modifica dei balconi entro i m 2,00 di profondità non costituiscono variante essenziale. 97 Pertinenze/ opere minori Sono considerarsi pertinenze gli spazi di cui all’art. 18 della L. 765/67, nonché i manufatti insistenti su tali spazi. Le pertinenze sono soggette a D.I.A.. Sono di norma da considerarsi box pertinenziali quelli ricavati in superficie o nel sottosuolo del lotto di pertinenza del fabbricato principale, nonché al piano terreno o ai piani superiori dello stesso. Ai sensi della L.R. 12/05, box pertinenziali potranno essere ricavati anche su aree pertinenziali esterne, senza limiti di distanza dal bene principale, nell’ambito del territorio comunale, nel sottosuolo o soprasuolo di aree destinate ad uso pubblico, nel rispetto di quanto dettato dalla citata legge. I box realizzati nel soprasuolo sono da assoggettarsi ai limiti imposti per le distanze tra i fabbricati e dai confini e da quanto stabilito nel PGT. 98 Manufatti provvisori Sono da considerarsi manufatti provvisori quelle strutture eseguite in materiale leggero, facilmente smontabile, la cui insistenza sul lotto è temporanea, quali tendoni da circo, tensostrutture, tende per mostre ecc. Tali manufatti sono soggetti a D.I.A. e nell’eventualità, ad autorizzazione per occupazione suolo pubblico. 99 Requisiti delle costruzioni La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative. Fermi restando tali principi generali nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso. 100 Richiesta e consegna di punti fissi Per qualsiasi costruzione e ricostruzione il proprietario è tenuto a chiedere all’UTC Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la determinazione dei punti fissi di allineamento verso gli spazi pubblici cui dovrà scrupolosamente attenersi. 46 E’ altresì facoltà del proprietario richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale la determinazione dei capisaldi altimetrici riferiti agli spazi pubblici. Circa lo smaltimento delle acque nere e meteoriche, il proprietario, dovrà chiedere l’indicazione della quota e della sezione della fognatura stradale. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, ne possono trasmettergli spinte orizzontali, ad eccezione degli edifici a fronte strada. Nel caso di rendesse indispensabile, per giustificati motivi tecnici la realizzazione di intercapedini o griglie di aerazione su spazi pubblici vale quanto già precedentemente disposto dal presente regolamento. 101 Inizio ed ultimazione dei lavori Il titolare del permesso di costruire è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto all’ U.T.C. Comunale dell’inizio dei lavori. Visite di controllo possono essere effettuate in qualsiasi momento durante l’esecuzione dei lavori, da parte di funzionari comunali. Parimenti sussite l’obbligo di comunicare per iscritto, all’ U.T.C. l’ultimazione dei lavori. In caso di D.I.A. l’ultimazione dei lavori dovrà essere accompagnata da certificazione di collaudo delle opere effettuate. L’inizio e l’ultimazione dei lavori dovranno esere comunque comunicati entro l’arco temporale previsto dai provvedimenti abilitativi. 102 Disciplina e sicurezza del cantiere Nei cantieri edili deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile di dimensioni cm 75 x 100 con indicazione degli estremi del Permesso di costruire o della D.I.A. e del titolare di essa. Del progettista, dell’assuntore dei lavori, del committente, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza. In materia di igiene e sicurezza dei cantieri si applicano le disposizioni di legge regionali e nazionali, oltre al regolamento di polizia urbana in merito alle segnalazioni di opere in corso. Nei cantieri devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali il verbale di consegna dei punti fissi, i tipi di progetto approvato in copia autenticata. Nelle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso, nonché su interventi su edifici esistenti che comportino il rifacimento sostanziale delle coperture, va applicato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, quanto disposto dall’art. 3.2.11 “disposizioni concernenti la prevenzione di rischi di caduta dall’alto” integrato al Titolo III del Testo del regolamento locale d’igiene. 103 Occupazione temporanea del suolo pubblico E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendono occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono presentare opportuna richiesta all’Ufficio Comunale competente, corredandola con dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere. L’Amministrazione Comunale, fatta salva l’applicazione della relativa tasse, se dovuta, può concedere l’autorizzazione richiesta fissando: - il pagamento di un congruo canone d’uso - le norme e prescrizione da seguire nel corso dell’occupazione - la scadenza dell’autorizzazione stessa. 47 Cessate le ragioni che hanno giustificato l’autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupato, riportando l’area concessa allo stato in cui l’ha occupata. La riconsegna dell’area all’Amministrazione Comunale avviene in contraddittorio redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall’Amministrazione comunale a cura e spese del richiedente; il rimborso deve essere effettuato entro 15 giorni dall’avviso di pagamento, pena la riscossione forzosa. 104 Scavi e demolizioni Le opere di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti. Dovranno essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni. Nel caso di esecuzione di opere di sottomurazione o nell’esecuzione di tirantature di paratie o consolidamento del terreno dovranno essere effettuati tutti quegli accorgimenti necessari per non recare danno alla proprietà di terzi confinanti. 105 Conferimento dei materiali di risulta Nelle opere di demolizione dovranno essere privilegiate le operazioni rivolte alla separazione di materiali di risulta in funzione di eventuale riciclaggio. E’ vietato ingombrare spazi pubblici adiacenti o meno alla costruzione. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifica un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento. 106 Rinvenimenti Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell’art. 43 e seguenti della L.N. 1089/1939. Il Concessionario, l’esecutore delle opere ed il Direttore dei Lavori sono inoltre tenuti solidamente a segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo nel contempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Opportuna segnalazione va inoltre fatta nel caso di rinvenimento di materiali tossici e/o ossa umane. 107 Disciplina delle varianti Si definisce "variante" il caso in cui si renda necessario effettuare, durante la fase di esecuzione di un manufatto edilizio, delle modifiche rispetto al progetto approvato. Le varianti devono essere eseguite entro i tempi previsti per le opere del permesso di costruire originario o della D.I.A., vale a dire entro i 3 anni dalla data riportata dall’avviso di rilascio ai sensi dell’art. 38 della L.R. 12/05 Le opere da effettuare successivamente a tale data saranno oggetto di nuovo permesso di costruire o D.I.A. Varianti essenziali e non essenziali: la casistica che precisa la definizione di variante essenziale e non essenziale, in attuazione a quanto stabilito dall’art.54 della L.R. 12/05. L'esecuzione di varianti essenziali deve essere esplicitamente autorizzata e prevedere la sospensione dei lavori in attesa di nulla osta. 108 Interventi non ultimati Ai sensi delle vigenti leggi in materia, ogni specifico nulla osta per opere edilizie stabilisce un tempo delimitato per attuare l' intervento richiesto. 48 Qualora le opere non fossero ultimate entro tale periodo, il nulla osta è da ritenersi decaduto e, pertanto, i lavori dovranno essere sospesi fino all'ottenimento di un'ulteriore nulla osta relativo alle sole opere da effettuarsi per completare l'intervento. Il proseguimento dei lavori a tempo scaduto sarà inteso come intervento abusivo a tutti gli effetti. Non saranno consentite proroghe del titolo abilitativo originario, se non nei casi previsti dall’art.15 del D.P.R. 06/06/2001 n°380. 49 TITOLO V MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAPO I UNIFICAZIONE GRAFICA 109 Modalità di rappresentazione grafica Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare: le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l’indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale). 110 Rappresentazione del contesto ambientale Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell’esistente devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, indipendentemente dall’esistenza di specifici vincoli di tutela. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche; presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela); alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze; presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d’uso, i materiali, le finiture, ecc.; presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù; rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15) dell’area e del suo contesto. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere: progetto planivolumetrico alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l’indicazione di: a.1) limiti di proprietà e dell’ambito oggetto di intervento; a.2) quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini; 50 a.3) accessibilità e fruibilità degli spazi; simulazione fotografica dell’inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico, lo stato di fatto, in scala 1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati dagli interventi, comprese le parti interrate, la copertura ed eventuali pertinenze. Le tavole dei prospetti dovranno riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, modanature, marcapiani ecc. Le sezioni dovranno essere significative delle tipologie costruttive. Ogni elemento naturalisticamente, storicamente ed artisticamente rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore. La proposta progettuale deve essere parimenti esaustiva, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare. 111 Documentazione tecnica Le richieste di permesso di costruire, nonchè le denuncie di inizio attività, devono essere corredate dalla documentazione tecnica esplicativa dei progetti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria). - Gli elaborati grafici da allegare, in numero minimo di 3 copie, alla domanda di permesso di costruire, per interventi di nuova costruzione di fabbricati, sopraelevazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruzione di edifici a seguito di demolizione all’interno di piano attuativo, oltre a quelli già indicati all’art.149 e fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono: estratto della documentazione urbanistica relativa al Piano Attuativo; estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con l’individuazione di tutti i mappali interessati dall’intervento; tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall’edificazione, comprensivo dell’ingombro degli edifici da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla medesima tavola devono essere riportati i calcoli dimostrativi del volume, della superficie lorda di pavimento e del rapporto di copertura richiesti, nonché la loro verifica; tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell’edificio con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d’uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne; tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto per interventi di ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere. Per interventi di ampliamento di edifici esistenti occorre riprodurre in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) il rilievo quotato dell’immobile oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici; 51 tavola riportante piante e sezioni dell’intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l’accessibilità, l’adattabilità e visitabilità degli immobili; per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria in scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.); schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50. - Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 3 copie alla domanda di permesso di costruire, per interventi di nuova costruzione di fabbricati, sopraelevazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruzione di edifici a seguito di demolizione in ambiti non interessati da pianificazione attuativa oltre a quelli già indicati all’art.149 e fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono: stralcio del PGT vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento; estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con l’individuazione di tutti i mappali interessati dall’intervento determinanti la superficie fondiaria dell’intervento; tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall’edificazione, comprensivo dell’ingombro dell’edificio da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla medesima tavola dovranno essere riportati i calcoli dimostrativi del volume, della superficie lorda di pavimento e del rapporto di copertura richiesti, nonché la loro verifica; tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell’edificio e con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura, particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d’uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne; tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto per interventi di ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere. Per interventi di ampliamento di edifici esistenti, occorre riprodurre in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) il rilievo quotato dell’immobile oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici; tavola riportante piante e sezioni dell’intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l’accessibilità, l’adattabilità e visitabilità degli immobili; Per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.). Schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50. 52 - Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 3 copie alla domanda di permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia, oltre a quelli già indicati all’art.149 e fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono: stralcio del PGT vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento; mappali interessati dall’intervento determinanti la superficie fondiaria dell’intervento; tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell’edificio con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d’uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne; tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere. In caso di ampliamento occorre inoltre integrare gli elaborati di cui al precedente capoverso il rilievo quotato dell’immobile oggetto di intervento, piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici; tavola riportante piante e sezioni dell’intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l’accessibilità, l’adattabilità e visitabilità degli immobili; per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.); schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50. - Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 3 copie alla denuncia di inizio attività, fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono: stralcio del PGT vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti di intervento; estratto mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2.000, con l’individuazione di tutti i mappali interessati dall’intervento; tavola grafica dello stato di fatto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento) con piante ed eventuali prospetti e sezioni significativi. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d’uso dei singoli locali interessati dagli interventi qualora ricorra il caso; tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere; tavola di progetto riportante piante ed eventuali sezioni e prospetti significativi in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento). Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d’uso dei singoli locali interessati dagli interventi e la dimostrazione dei requisiti aeroilluminanti, qualora ricorra il caso. Ogni progetto di opera edilizia di rilevante entità deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi. I paragrafi della relazione saranno relativi: descrizione del sito e sua individuazione nell’ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo; tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; requisiti urbanistici, vincoli e condizioni; 53 caratteri dell’intervento edilizio: d.1) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato; d.2) caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all’intorno all’armonizzazione con le preesistenze; d.3) opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto; d.4) fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc; d.5) descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di quelli relativi alla purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza; calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico – edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto; nel caso trattasi di insediamenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal punto di vista tecnico – sanitario con informazioni relative a: f.1) genere di industrie da insediare; f.2) numero di addetti previsti; f.3) descrizione delle lavorazioni effettuate; f.4) materiali trattati, prodotti depositati ed eliminati; f.5) flussi di traffico commerciale; f.6) provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi di ogni tipo, esalazioni nocive e rifiuti tossico-nocivi. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a tali disposizioni. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal progettista: di conformità planivolumetrica del progetto alle prescrizioni urbanistico- edilizie vigenti; di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; di conformità degli impianti elettrici ed idrico sanitari alla legislazione vigente; di conformità degli scarichi civili o industriali; di conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico; di conformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici 54 TITOLO VI NORME E REQUISITI RELATIVI AL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI CAPO I NORME E PROCEDURE 112 Prestazioni energetiche degli edifici Tutte le domande di autorizzazione abilitativa, quali permesso di costruire e/o D.I.A. , nei casi previsti dalle normative vigenti, dovranno, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rispettare i criteri costruttivi ed i limiti disposti dal. D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ( D.Lgs. 311/2006) E DGR VIII/5773. 55 TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I DURATA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il presente regolamento edilizio rimane in vigore fintanto che non verrà sostituito o modificato. CAPO II RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E P.G.T. Tali strumenti sono complementari ma dotati di propria autonomia. il regolamento edilizio non può apportare varianti alle Norme del PGT. In caso di sovrapposizione delle norme sullo stesso argomento, vale l’indicazione più restrittiva. È altresì obbligatorio il rispetto delle norme del Regolamento Locale di Igiene vigente. CAPO III NORME E ALLEGATI L’amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario secondo le procedure previste dall’art. 29 della L.R. 12/05. 56