COMUNE DI SISSA TRECASALI Provincia di Parma UFFICIO ELETTORALE GUIDA ALL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (a cura di Andrea Dallatomasina – Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale) PRESENTAZIONE La presente guida ha lo scopo di fornire a tutti coloro che intendono competere, per l’elezione a Sindaco e a consigliere comunale del Comune di Sissa Trecasali alle prossime elezioni amministrative, un vademecum sugli aspetti dell’attività legata alle elezioni comunali (in particolare: candidature, eleggibilità, propaganda), con indicazioni pratiche sugli aspetti più significativi dell’iter elettorale (raccolta delle sottoscrizioni, presentazione delle candidature, modalità dei diversi tipi di propaganda, ecc.) e fornendo fac-simile dei principali modelli necessari al corretto svolgimento della competizione elettorale e non sostituisce in nessun caso il libretto del Ministero dell’Interno “Elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” al quale occorre necessariamente fare riferimento1. La guida, tutta la modulistica necessaria e la normativa in materia elettorale è disponibile − sia su carta che su supporto informatico (pdf) presso l’Ufficio Elettorale del Comune, via Provinciale n. 38 a Sissa aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 − sul sito web del Comune http://www.comune.sissatrecasali.pr.it alla voce “Elezioni”. Il Responsabile del Servizio Elettorale Sig. Andrea Dallatomasina (Telefono 0521.527016 - Fax 0521.878130 – Indirizzo e-mail [email protected]) è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale. 1 Nessuno dei fac-simile è obbligatorio (non esistono modelli definiti dalla norma o da circolari ministeriali), ma ognuno è completo in relazione ai contenuti prescritti dalla legge. Si rimanda comunque al sito web http://elezioni.interno.it/pubblicazioni.html per scaricare il Libretto del Ministero dell’Interno. VERSIONE 2014.03 PAGINA 1 INDICE Capitolo 1 ELETTORI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI § 1. Elettori dell’Unione Europea § 2. Voto domiciliare per coloro che sono affetti da grave infermità o sono dipendenti da apparecchiature elettromedicali § 3. Elettori fisicamente impediti Capitolo 2 RISULTATI ELEZIONI TRECASALI NEL 2009 COMUNALI NEI COMUNI DI SISSA E Capitolo 3 SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE § 1. Sindaco e Consiglio Comunale § 2. Elettorato passivo § 3. Numero e nomina degli assessori Capitolo 4 MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE ATTRIBUZIONE DEI SEGGI § 1. Modalità di Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale § 2. Attribuzione dei seggi DEL VOTO E Capitolo 5 LA DATA DELLE ELEZIONI § 1. Composizione del Seggio Elettorale Capitolo 6 PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE § 1. Elenco dei documenti necessari § 2. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale § 3. Rappresentanza di genere nelle liste § 4. Dichiarazione di presentazione di lista § 4.1. Sottoscrizioni da parte dei presentatori § 4.2. Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali. § 4.3. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista § 4.4. Programma amministrativo § 5. Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei candidati § 6. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale § 6.1. Rinuncia alla candidatura § 7. Certificato attestante che i candidati sono elettori § 8. Contrassegno per i candidati alla carica di Sindaco e per i candidati alla carica di Consigliere Comunale § 9. Preventivo delle spese della lista § 10. Mandatario elettorale § 11. Esenzione da diritti e imposta di bollo § 12. Presentazione delle candidature § 13. Esame e ammissione delle candidature e sorteggio dei candidati e liste ammesse § 14. Designazione dei rappresentanti di lista § 14.1. Presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale § 15. Sanzioni Capitolo 7 LE CAUSE OSTATIVE ALL’ELEZIONE § 1. Cause ostative alla candidatura § 2. Cause di ineleggibilità § 3. Incompatibilità § 4. Situazioni che non creano causa di ineleggibilità o incompatibilità VERSIONE 2014.03 PAGINA 2 § 5. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità § 6. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità § 7. Azione popolare Capitolo 8 PROPAGANDA ELETTORALE Sezione 1 LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE § 1. Determinazione degli spazi § 2. Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti § 3. Particolari forme di propaganda elettorale § 4. Riunioni di propaganda elettorale § 5. Propaganda elettorale sonora § 6. Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione § 7. Il Committente responsabile § 8. Sanzioni Sezione 2 ACCESSO AI MEZZI D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POLITICA § 1. Messaggi politici autogestiti § 2. Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale § 3. Norme di comportamento § 4. Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici § 5. La propaganda elettorale su quotidiani e periodici § 6. Sondaggi politici ed elettorali § 7. Disciplina della comunicazione istituzionale § 8. Agevolazioni postali e fiscali § 9. Le sanzioni Sezione 3 RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI Capitolo 9 PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE § 1. Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici § 2. Dati non pubblici § 3. Dati che non si possono utilizzare § 4. Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini § 5. Garanzie per i cittadini MODELLI DISPONIBILI 1. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale 2. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 3. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale 4. Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati 5. Richiesta di elenchi nominativi dalle liste elettorali VERSIONE 2014.03 PAGINA 3 CAPITOLO I ELETTORI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI Il Comune di Sissa Trecasali al Censimento 20112 aveva 7.991 residenti così come da comunicazione protocollo numero 62964 dell’Istituto Nazionale di Statistica in data 12 Novembre 2013. I cittadini iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente al 1 Gennaio 2014 sono risultati essere come dal prospetto che segue: Ex. Comune di Sissa Ex. Comune di Trecasali Totale M F Totale 2.058 1.835 3.893 2.413 1.906 4.049 4.201 3.741 7.942 La suddivisione per via del territorio del Comune di Sissa Trecasali in sezioni elettorali e il numero degli elettori iscritti nelle liste al 31 Gennaio 2014 sono riportati nei prospetti che seguono: Sezione n. 1 M 311 F 369 680 SEZIONE ELETTORALE 1 2 3 4 5 2 Sezione n. 2 M 462 F 489 951 Sezione n. 3 M 416 F 437 853 Sezione n. 4 M 380 F 397 777 Sezione n. 5 M 467 F 489 956 Sezione n. 6 M 461 F 458 919 Sezione n. 7 M 495 F 527 1.022 CIRCOSCRIZIONE Località SISSA: Viale U. Battej, P.za Roma, Via L.Bianchi, Via Barozzi, P.za Chiesa, Via A. Criminali, Via P.Ferrari, P.za G.Picelli, Via IV Novembre, V.le della Rocca, P.le Scaramuzza, Via F. Scaramuzza, Via XX Settembre, Via G. Matteotti, Via I. Ferrari, Via G. Marconi, Via G. Matteotti, Viale G. Verdi, Via R. Belletti, Via A. Gramsci, V.le Costituzione, Via Padre Daniele da Torricella, Viale don G. Minzoni (numeri pari da 2 a 100 ad eccezione del 24, numeri dispari), Viale A. Toscanini, V.lo G. Faraboli, Via P. Gobetti, Via Partigiani d’Italia, Via XXV Aprile, Via 7 F.lli Cervi, Via C. Prampolini, Via L. Delfrate, Via A.Sormani, Via E.Finardi, Via C.Testi, Via Fratelli Soldi, Viale ai Caduti in Guerra. Località SISSA: Viale don G. Minzoni (numero 24), Via Grancia, Via D. Vincenzi, Via I. Balladini, Via di Mezzo, Via G.B. Pezzanelli, Via Provinciale, Via Sala, Q.re Latteria, Via A. Franciosi, Via M.Bosi, Via don E. Pasini, Via F. Frati, P.za I Maggio, Via G. Di Vittorio, Via E. Berlinguer, P.za C.A. Dalla Chiesa, Via Filippina Ovest, Via Papa Giovanni XXIII, Via Padre Dante Bertoli, Via Madre Teresa di Calcutta, Via G. Galilei, Via L. Galvani, Via A. Meucci, Via L. da Vinci, Via G. Puccini, Via G. Rossini, Via V. Bellini. Località CASALFOSCHINO e PALASONE: Tutto il territorio delle località. TUTTI I RESIDENTI ALL’ESTERO (ex-Comune di Sissa) Località BORGONOVO, GRAMIGNAZZO, ISOLA JESUS, SOTTARGINE, TORRICELLA: Tutto il territorio delle località. Località COLTARO e SAN NAZZARO: Tutto il territorio delle località Località TRECASALI: Via Boselli, Via Campedello, Via Carraia dei Vecchi, Via De Ambris, Via Gai Artusi, Viottolo Gambali, Via Giacomo Puccini, Via Giuseppe Verdi, Via Grande, Via Paglia dPR 6 novembre 2012 “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Dato utile al fine del calcolo della fascia di popolazione in cui rientra il Comune di Sissa Trecasali ai fini elettorali VERSIONE 2014.03 PAGINA 4 SEZIONE ELETTORALE 6 7 CIRCOSCRIZIONE Artusi, Via Parma Don Giuseppe, Via Partigiani d’Italia, Via Pio Gallani, Via Ponticella, Via Trinità, Via Varana, Piazza Von Berger Juan Gastone, Via XXV Aprile, Via Martino, Via I° Maggio; Via Martini Località SAN QUIRICO: Via Provinciale; Via Don Giuseppe Fochi; Via 16 Giugno Località RONCO CAMPO CANNETO: Via Fienilbruciato. Località TRECASALI: Via al Porto, Via Bastella, Via Case Corradi, Via Dante Alighieri, Via De Gasperi, Via del Canale, Via Don Sturzo, Piazza Eugenio Fontana, Piazza Sandro Pertini, Via Favaletto, Via Giacomo Matteotti, Via Giuseppe Garibaldi, Via Gramsci, Via IV Novembre, Via Morandi, Via Nazionale, Via Padre Daniele, Via Provinciale, Via Roma, Via XI Febbraio, Via San Michele Arcangelo, Via Giovanni Falcone; Via Giovanni Paolo II Località SAN QUIRICO: Via Bologna, Via e Viottolo Boschetta, Via VI Novembre , Via Mascagni Pietro, Via Mazzacavallo, Via Fabrizio De Andrè, Via Porto del Martorano, Via Vecchia di Sissa, Via Torta, Via Paganini, Via Bellini, Piazzale del Lavoro; TUTTI I RESIDENTI ALL’ESTERO (ex-Comune di Trecasali) ed I SENZA FISSA DIMORA Località RONCO CAMPO CANNETO: Tutto il territorio della frazione fatta eccezione per Via FienilBruciato Località VIAROLO: Tutto il territorio della località. I seggi elettorali sono collocati: − n. 1, n. 2 e n. 3 nel centro abitato di Sissa presso le scuole elementari in via Marconi n. 5; − n. 4 nel centro abitato di Coltaro presso l’ex scuole elementari in Via Roma n. 42; − n. 5 e n. 6 nel centro abitato di Trecasali presso le scuole elementari in Via Roma n. 8; − n. 7 nel centro abitato di Ronco Campo Canneto presso le scuole elementari in Viale dei Caduti n. 1. Sono presenti anche “seggi volanti” (luoghi di cura con meno di 100 posti letto), che fanno riferimento a diversi seggi elettorali, che hanno il compito di raccogliere il voto presso: − la Casa Protetta “Don Prandocchi-Cavalli” (sezione elettorale n. 2); − la Casa Famiglia per Anziani “La Bigiola” (sezione elettorale n. 4); − la Casa Residenza per Anziani “Villa Gaj-Corradi” (sezione elettorale n. 5); − la Casa Famiglia per Anziani “Le Giuggiole” (sezione elettorale n. 6). § 1. Elettori dell’Unione Europea I cittadini dell’Unione Europea3 iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Sissa Trecasali possono votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale4. Per poter esercitare il diritto di voto dovranno aver presentato al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune, entro e non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto dei comizi elettorali, quindi il 15 aprile 2014. 3 4 I PAESI MEMBRI DELL’ UNIONE EUROPEA, oltre l’Italia, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. I cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune alla data del 28 Febbraio 2014 erano 195. Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”. VERSIONE 2014.03 PAGINA 5 § 2. Voto domiciliare per coloro che sono affetti da grave infermità o sono dipendenti da apparecchiature elettromedicali Con il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, gli elettori affetti da grave infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio. Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta, da Martedì 15 Aprile a Sabato 10 Maggio 2014, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, allegando: 1. copia della tessera elettorale; 2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (10 aprile 2014), che attesti che l’elettore sia affetto da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 comma 1 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 1045, o che l’elettore sia in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Il fac-simile di domanda è presente sul sito internet del Comune. Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nelle giornate del voto, dal Presidente di seggio e da due membri del seggio medesimo. § 3. Elettori fisicamente impediti6 Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. L’annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un timbro “AVD” e della firma in calce di un delegato del Sindaco nella tessera elettorale personale7. Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo, questi dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore. Potrà essere ammesso a votare con un accompagnatore anche l’elettore il cui impedimento fisico sia evidente. Quando, invece, non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale personale, o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito potrà essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali8. Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore9. Spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito. L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto10. 5 6 7 8 9 10 Articolo 29, Legge 5 Febbraio 1992, n. 104: 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Articolo 41, comma 2, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Legge 5 Febbraio 2003, n.17 e articolo 41, ultimo comma, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 41, comma 7, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 41, comma 8, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Consiglio di Stato, sentenza della quinta Sezione n. 505/1990 VERSIONE 2014.03 PAGINA 6 CAPITOLO 2 RISULTATI ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI NEL 2009 I risultati delle elezioni che hanno avuto luogo Sabato 6 e Domenica 7 Giugno 2009 nei Comuni di Sissa e di Trecasali . Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di SISSA Candidato a Sindaco Candidato a Sindaco CAVANNA Grazia MAZZETTA Licinio Voti ottenuti Voti ottenuti 1.370 1.121 Percentuale Percentuale 55,00% 45,00% Candidati alla carica di Consigliere Comunale Candidati alla carica di Consigliere Comunale BALESTRAZZI BERTOLI BOLZONI BOTTARELLI FERRI GAMBARA GHIDONI LANZETTA MAFFINI MORENI MUTO RAGAZZINI RAGAZZINI RANIERI RIVARA STORCI 23 50 35 32 70 32 19 21 32 49 25 51 46 50 22 40 Elettori aventi diritto M 1.609 F 1.708 3.317 - BARONI BERNA DODI FERRAZZANO FOGLIA FORMAGGINI FRATI GASPARRO GHEZZI GUARESCHI LIVRAGA MACCHIAVELLI MEO TISENO VALLARA Votanti M 1.289 9 8 27 6 57 40 34 24 22 20 17 15 24 13 25 Percentuale F 1.282 77,51% 2.571 PROSPETTO RIEPILOGATIVO Voti validi assegnati alle liste Voti contestati e provvisoriamente non assegnati Voti nulli e schede nulle Schede Bianche Totale votanti 2.491 0 30 50 2.491 + + + = VERSIONE 2014.03 PAGINA 7 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di TRECASALI Candidato a Sindaco Candidato a Sindaco Candidato a Sindaco Candidato a Sindaco BERNARDI Nicola MANGIAVACCA Franco DALL’ASTA Guglielmo VIGNALI Fabrizio Voti ottenuti Voti ottenuti Voti ottenuti Voti ottenuti 1.104 318 182 490 Percentuale Percentuale Percentuale Percentuale 52,72% 15,19% 8,69% 23,40% Candidati alla carica di Consigliere Comunale Candidati alla carica di Consigliere Comunale Candidati alla carica di Consigliere Comunale Candidati alla carica di Consigliere Comunale AIOLFI DODI PELLEGATTI VIOLANTE ZANICHELLI ZANINI BERTOLOTTI BERTUGLIA CAPPELLO CASTELLAZZI CAVATORTA CUDIA GAIBANI GANDOLFI LOMMI MORA 47 18 46 30 69 16 9 7 4 3 13 14 29 18 45 33 CASELLI CASTIGNOLA CORRADI CREMASCHINI FRANCESCHINI FRANCESCHINI FURINI MATTIOLI ORLANDINI PENAZZI PIETTA ROLLI SANI SANI SCRIVANI 6 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 Elettori aventi diritto M 1.378 F 1.373 2.751 - LAZZARI SESTITO ARABIA DALL’ASTA CORSI TURRA’ AGUS RIZZARDI GARDELLINI PELIZZENI MENOZZI BOCCHI GIOVANELLI SAVASTANO Votanti M 1.106 4 12 3 0 2 18 3 1 2 2 1 0 0 4 BERRA BOLEDI BOLLETTIN BOTTI DERLINDATI FACINI FIGONE GHETTI LAVEZZINI PARMIGIANI PUGLISI SANINI ZAMBELLI 27 4 4 2 27 23 1 6 6 11 18 11 2 Percentuale F 2.059 78,70% 2.165 PROSPETTO RIEPILOGATIVO Voti validi assegnati alle liste Voti contestati e provvisoriamente non assegnati Voti nulli e schede nulle Schede Bianche Totale votanti 2.094 0 32 39 2.165 + + + = VERSIONE 2014.03 PAGINA 8 CAPITOLO 3 SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE § 1. Sindaco e Consiglio Comunale11 L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione diretta del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Il Consiglio Comunale di Sissa Trecasali sarà composto da 12 consiglieri12 più il Sindaco, e la sua elezione avverrà a maggioranza semplice al primo turno delle votazioni: la lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (8 consiglieri). § 2. Elettorato passivo13 Sono eleggibili a Sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Si rammenta inoltre che il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, equiparando li, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di Vice-Sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal dPR 16 maggio 1960, n. 570, e dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti: a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. I cittadini dell’Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali. § 3. Numero e nomina degli assessori14 Gli assessori sono nominati dal Sindaco, non possono essere più di 415. Dal 8 Aprile 2014, giorno di entrata in vigore della Legge 7 Aprile 2014, n. 56, nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 11 12 13 14 15 Articoli 37 e 71, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 16 comma 17 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, e modificato dall’articolo 1 comma 135 della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 2014) Articolo 55, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e articolo 1, comma 5, d.l. 1996, Decreto Legislativo 12 Aprile 1996, n. 197 Articolo 47 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 2, comma 185, Legge 23 Dicembre 2009, n. 191: Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del Comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia. VERSIONE 2014.03 PAGINA 9 CAPITOLO 4 MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI16 § 1. Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione diretta del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Il voto è pertanto unico, sia che l’elettore voti la lista sia che voti il candidato a Sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. Pertanto ciascun elettore potrà, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un: a. segno soltanto sul nome del Sindaco17; b. segno soltanto sul contrassegno18; c. segno sia sul contrassegno che sul nome del Sindaco19; d. segno nel rettangolo che contiene il nome del Sindaco e il contrassegno; e. voto di preferenza per non più di due preferenze correttamente espresse per candidati alla carica di consigliere20. Nel caso venissero espresse entrambe le preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza; E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. § 2. Attribuzione dei seggi21 Alla lista collegata al candidato Sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, ovvero 8. I restanti tre seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d’Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4,…sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima. In caso di ammissione e votazione di un’unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla. 16 17 18 19 20 21 Legge 25 Maggio 1993, n. 81 “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale” Articolo 6, comma 3, dPR 28 Aprile 1993, n. 132 Articolo 72, comma 3, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 6, comma 1, dPR 28 Aprile 1993, n. 132 Articolo 5, comma 1, dPR 28 Aprile 1993, n. 132 Articolo 71, commi 7, 8 e 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 VERSIONE 2014.03 PAGINA 10 CAPITOLO 5 LA DATA DELLE ELEZIONI E PROCEDIMENTO ELETTORALE Le elezioni comunali si terranno domenica 25 maggio 2014, contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento Europeo22. Alle elezioni, compreso il turno di ballottaggio, potranno partecipare tutti i cittadini italiani aventi diritto e quelli comunitari purché residenti e che, avendone fatta richiesta (vedi punto § 1.1), risultino iscritti nelle apposite liste elettorali comunali aggiunte. L’eventuale turno di ballottaggio, da tenersi esclusivamente in caso di parità tra i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, si terrà domenica 8 giugno 2014. La competenza a fissare la data delle elezioni è del Ministro dell’Interno che deve emanare un apposito decreto 55 giorni prima (31 Marzo 2014) della data fissata per il voto, e trasmetterlo ai Prefetti che adotteranno il decreto di indizione dei comizi elettorali entro il 45° giorno la data del voto. Il Prefetto, a sua volta, ne darà comunicazione al Sindaco che pubblicherà il manifesto 45 giorni prima della data fissata per l’elezione23 (10 Aprile 2014). § 1. Composizione del seggio elettorale Il seggio elettorale è così composto: a. un Presidente di seggio24, nominato dalla Corte d’appello di Bologna, che è scelto tra i residenti nel Comune iscritti in un apposito albo formato da: − magistrati; − avvocati e procuratori dell’avvocatura dello Stato che esercitano le loro funzioni nel distretto della Corte d’appello; − gli impiegati civili a riposo; − i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; − i notai, i vice pretori onorari; − per ciascun Comune, quei cittadini iscritti negli elenchi delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di Presidente. b. un segretario di seggio, nominato dal Presidente del seggio stesso25. Al riguardo si richiama quanto previsto dalla nuova normativa in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici26, nel quale è previsto che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti27, affini entro il secondo grado28, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”29. Non è certa quale sia l’applicabilità di tale norma nell’ambito del procedimento elettorale, ma dovrà essere tenuto conto di possibili limiti alla nomina dei segretari di seggio da parte dei Presidenti. c. quattro scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza (da tenersi tra Mercoledì 30 Aprile 2014 e Lunedì 5 Maggio 2014), tratti dall’Albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale, formato a domanda degli elettori del Comune; d. rappresentanti di gruppi politici, candidati o liste partecipanti alla consultazione elettorale (vedi il successivo paragrafo § 6.14). 22 23 24 25 26 27 28 29 Articolo 1 comma 399 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che le tornate elettorali si svolgano nella sola giornata di Domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Articolo 3 Legge 7 Giugno 1991, n. 182 e articolo18 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 20 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 22, dPR 5 Aprile 1951, n. 203 dPR 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Maggio 2001, n. 165” Fino al sesto grado di parentela. Per parenti sono da intendersi sia i discendenti diretti (genitori, nonni, figli, nipoti), e collaterali (fratelli, figli dei figli, zii, cugini). Genitori, nonni, fratelli e nipoti del coniuge, anche se deceduto. Articolo 7 dPR 16 Aprile 2013, n. 62 VERSIONE 2014.03 PAGINA 11 CAPITOLO 6 PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE § 1. Elenco dei documenti necessari In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nelle pagine successive: a. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale; b. dichiarazione di presentazione di lista; c. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune; d. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale; e. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; f. modello di contrassegno di lista. Si ritiene opportuno affermare, sin d’ora, che come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 Dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al dPR 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto non sono ammesse: 1) l’autocertificazione (articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali; 2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445); 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, è stato abrogato dalla Legge 12 Novembre 2011, n. 183, ma comunque si riferiva ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali); 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica. Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, “non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali”. § 2. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale I candidati presenti nella lista devono essere elencati con un numero d’ordine progressivo, riportare l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l’indicazione del cognome del marito è facoltativo). Non è escluso che altri dati possano essere ammessi se questi sono necessari ai fini di una più sicura identificazione del candidato stesso da parte degli elettori, ad esempio il soprannome30. Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo31. Per i candidati cittadini di altri paesi dell’Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3. Per il Comune di Sissa Trecasali il numero dei candidati dovrà essere compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10. La lista dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta32. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, purché contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Tali requisiti sono: a. dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori; 30 31 32 TAR Campania, 24 Febbraio 1976, n. 24 Articolo 28 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 32 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 e articolo 3 Legge 25 Marzo 1993, n. 81 VERSIONE 2014.03 PAGINA 12 b. c. d. e. dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di non aver accettato la candidatura in altro Comune; le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature33; i candidati non possono figurare come sottoscrittori delle liste; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda prevista da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00=34. § 3. Rappresentanza di genere nelle liste La Legge 23 novembre 2012, n. 215, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, oltre che nei consigli regionali, nonché, seppure non rilevanti ai fini di questa disamina, norme in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni e volte ad assicurare un’equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti partecipanti alle trasmissioni per la comunicazione politica. Per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge prevede alcune misure tese ad assicurare il riequilibrio di genere: a) una quota predeterminata, nel senso che nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore quanto il decimale è pari o supera i 50 centesimi: Numero di Consiglierei da eleggere 12 Numero minimo dei candidati stabilito dalla Legge Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento 3/4 9 Numero di Consiglierei presenti in lista 9 10 11 12 Quota di genere determinate sul numero dei candidati che è possibile presentare 2/3 1/3 6 3 6,67 = 7 3,33 = 3 7,33 = 7 3,67 = 4 8 4 b) l’introduzione della possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, per candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, purché di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. In caso di violazione delle disposizioni sulla quota predeterminata nell’ambito della lista è previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, dimodochè il rispetto della quota è effettivamente efficace solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Nello specifico nei Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30, comma 1, lettera d-bis, del dPR 16 Maggio 1960, n. 570, nell’ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), procede cancellando 33 34 Articolo 14, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del dPR 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’articolo 1 della Legge 2 Marzo 2004, n. 61 VERSIONE 2014.03 PAGINA 13 i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando dall’ultimo nell’ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge per l’ammissione della lista. Peraltro, all’impossibilità di rispettare la quota, non consegue, in questo caso, la decadenza della lista. Per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di entrambi i sessi, norma che riguarda anche i Comuni fino a 5.000 abitanti, dove peraltro non si applica la quota predeterminata di lista; poiché il rispetto di tale regola non è previsto sia verificato dalla Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza appare priva di sanzione esplicita. § 4. Dichiarazione di presentazione di lista § 4.1. Sottoscrizioni da parte dei presentatori Devono essere raccolte un numero di sottoscrizioni in un numero compreso tra le 60 e le 12035. La firma degli elettori36 deve avvenire su appositi moduli (non esiste un modello ufficiale e i moduli non devono essere vidimati preventivamente dal Segretario comunale) riportanti il contrassegno di lista (il contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica), il nome, cognome luogo e data di nascita dei candidati, nonché i dati dei sottoscrittori. Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati. Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle due Camere nella legislatura in corso, a condizione che all’atto della presentazione della candidatura o della lista, sia allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante del partito o gruppo parlamentare. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da37: a. notaio; b. giudice di pace; c. giudice conciliatore; d. cancelliere o collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle preture; e. segretario delle procure della Repubblica; f. presidente della Provincia; g. Sindaco; h. assessore comunale e provinciale; i. presidente del consiglio comunale e provinciale; j. segretario comunale e provinciale; k. funzionario incaricato dal Sindaco e dal presidente della provincia; l. consigliere comunale o provinciale che comunichi la sua disponibilità, rispettivamente, al Sindaco o al Presidente della Provincia. Relativamente a quest’ultimo caso, il Sindaco o il Presidente della Provincia non devono rilasciare alcuna autorizzazione, ma prendono atto della volontà del consigliere a svolgere le funzioni di pubblico ufficiale. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n.44538, ovvero, in presenza dell’autenticatore che deve accertarsi dell’identità del sottoscrittore tramite esibizione di un documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto, patente, libretto di pensione o qualsiasi altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione statale con foto e dati anagrafici dell’interessato), e riportando sul modulo di sottoscrizione: 35 36 37 38 Articolo 3 Legge 25 Marzo 1993 n. 81 Articoli 28, comma 4 e 32 comma 4, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 14 Legge 21 Marzo 1990, n. 53 Articolo 21, comma 2, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 - … l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. VERSIONE 2014.03 PAGINA 14 a. cognome e nome dell’elettore; b. luogo e data di nascita; c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali39; d. Estremi del documento con cui è stato riconosciuto l’elettore40. La competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori è limitata al territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Ogni singolo modello può contenere le firme raccolte nell’ambito di una giornata (dalle ore 00:01 alle ore 24:00) e deve essere chiuso, alla fine della giornata stessa, con la data e la firma di chi svolge le operazioni di autenticazione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte esclusivamente da elettori del Comune di Sissa Trecasali, pertanto al momento della sottoscrizione è bene avere certezza della residenza anagrafica degli interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato incaricato dal Sindaco41. Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale pubblici ufficiali previsti dall’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizione stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta sezione, con sentenza del 31 Marzo 2012, n. 1889, ha stabilito che il Consigliere Comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione dalle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera. Di conseguenza il Consigliere Comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro Comune per il Consigliere o di altra Provincia per il Consigliere Provinciale. Il Consiglio di Stato, Prima sezione, con parere del 26 Luglio 2013, n. 3457/1342, ripreso nella Circolare del Ministero dell’Interno ha formulato i principi sinteticamente riepilogati: - il “requisito della territorialità”, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, non è sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di autenticazione, occorrendo altresì che sussista la “causa di legittimazione”, individuata dalla giurisprudenza amministrativa innanzi richiamata “nel coinvolgimento dell’ente nella competizione elettorale”, definito “requisito della pertinenza”; - “è da escludere”, quindi, “che il potere certificativo possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di un comune, nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune, o di una provincia diversa da quella direttamente interessata al rinnovo dei propri consiglieri”, in quanto “non è riscontrabile il collegamento funzionale fra l’organo certificante e la consultazione per la quale l’attestazione di autenticità è rilasciata”; - di contro, “nel rispetto delle finalità” dell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, “è da ritenere che il collegamento funzionale sussista ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte 39 40 41 42 Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali coincide, nella maggior parte dei casi, con il Comune di residenza anagrafica (non al semplice domicilio), pertanto si deve chiedere all’elettore quale sia il suo Comune di residenza anagrafica. In alcuni casi il Comune di iscrizione nelle liste elettorali non coincide con quello di residenza anagrafica in quanto i tempi di iscrizione nell’Anagrafe della popolazione e nelle liste elettorali del Comune di immigrazione sono diversi, pertanto è possibile che vi siano persone che, pur essendo residenti a Sissa Trecasali ma essendo immigrate di recente, non sia stato possibile iscriverle nelle liste elettorali; in tal caso tali persone non possono sottoscrivere la lista, e qualora la loro sottoscrizione fosse raccolta verrebbe annullata in sede di verifica della Commissione elettorale circondariale. Si rammenta inoltre che il Comune di residenza riportato sulla carta d’identità e sul passaporto non sono affidabili, in quanto tali dati non sono soggetti a modifica a seguito di cambio di residenza dell’interessato. Se l’elettore che sottoscrive è conosciuto personalmente dall’autenticatore, questi, invece di riportare i dati del documento di riconoscimento, può riportare la dicitura “conoscenza personale”, ma deve essere certo in modo assoluto dei dati anagrafici riportati sul modulo. Articolo 28 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Circolare del Ministero dell’Interno n. 51/2013 del 2 Agosto 2013 all’oggetto “Articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53. Autenticazione da parte di organi di governo degli Enti Locali delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali e per il deposito di iniziative popolari legislative e referendarie”. VERSIONE 2014.03 PAGINA 15 e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari)”; - analogamente, è da ritenere che il medesimo collegamento funzionale sussista “per le autenticazioni effettuate dagli organi politici provinciali, se relative a consultazioni regionali (limitatamente alla regione di cui la provincia è parte) o aventi carattere nazionale”; - “il coinvolgimento nelle operazioni elettorali dell’ente locale, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato quale requisito imprescindibile per l’esercizio della potestà autenticatoria da parte degli organi politici, non può che riferirsi al coinvolgimento nella consultazione dell’intero corpo elettorale di riferimento del comune o della provincia”. Non per nulla – ha aggiunto il Consiglio di Stato – “il luogo della certificazione costituisce un elemento essenziale dell’atto di autenticazione, al quale gli uffici circoscrizionali elettorali e gli organi preposti al controllo devono prestare attenzione prima di esprimersi sulla regolarità delle sottoscrizioni”; - infine – rammenta lo stesso Consiglio di Stato – “la qualità di pubblico ufficiale, assunta sia pure temporaneamente dagli organi politici degli enti locali allorché procedono all’autenticazione delle firme, richiede il rispetto di regole e cautele, la cui inosservanza può esporre i trasgressori a conseguenze di natura penale e ripercuotersi negativamente sulla validità delle sottoscrizioni”. Il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza del 9 Ottobre 2013, n. 22, ha nuovamente affermato il principio enunciato dal consolidato orientamento del medesimo organo giurisdizionale, in base al quale tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio dell’ufficio di cui siano titolari o ai quali appartengono; Si pone però l’attenzione sulla recentissima sentenza del Consiglio di Stato che in data 13 Febbraio 2014, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato in senso nettamente contrario ai pareri precedentemente espressi in merito al potere di autenticazione dei Consiglieri Provinciale. Viene infatti affermato “che i consiglieri degli Enti Locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’articolo 14, primo comma, della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’articolo 4 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Ente cui appartengono. Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei Sindaco ed il rinnovo dei consigli dei Comuni della Provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del loro Comune” § 4.2. Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali. Tra i soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste vi è, come descritto al punto precedente, il personale comunale delegato dal Sindaco. Le liste possono essere depositate presso gli uffici designati dall’Amministrazione comunale, dove, negli orari di apertura al pubblico e alla presenza del personale delegato dal Sindaco, potranno essere sottoscritte dagli elettori del Comune. § 4.3. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati43, incaricati di: a. assistere alle operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale; b. designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. L’indicazione dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista. § 4.4. Programma amministrativo Il programma amministrativo44, presentato congiuntamente alla lista dei candidati del Consiglio comunale e al nominativo del candidato a Sindaco, dovrà essere affisso all’albo pretorio del Comune. 43 Articolo 13, comma 5, Legge 21 Marzo 1990, n. 53 e articolo 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 VERSIONE 2014.03 PAGINA 16 § 5. Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei candidati I sottoscrittori delle liste e dei candidati per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune45 e allo scopo di garantire l’esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali46. Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al Segretario comunale. Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione Elettorale Circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l’ammissione di nuovi documenti47. Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista. E’ noto che per i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente “speciale”, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla norma specifica, pertanto non è ammessa l’autocertificazione48. § 6. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a consigliere comunale49 la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge [articoli 1050 e 1251 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012 n. 235]. 44 45 46 47 48 49 50 Articolo 3, comma 5, Legge 25 Marzo 1993, n. 81 Possono sottoscrivere anche i cittadini dell’Unione Europea che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini dell’Unione Europea possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati che come elettori (Decreto Legislativo 12 Aprile 1996, n. 197). Per poter essere elettori devono fare richiesta di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione dinamica delle liste elettorale ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto (15 aprile 2014); per essere candidati devono rilasciare una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo dello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità Articolo 28, quarto comma e articolo 32, settimo comma, numero 2) dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 33, ultimo comma, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283 del 13 dicembre 2000 Articolo 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con dPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; VERSIONE 2014.03 PAGINA 17 Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone secondo le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori di lista; l’omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l’inammissibilità della presentazione della lista52. Pertanto tale dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista è già iniziata53. Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuno può accettare la candidatura a Consigliere Comunale in più di una lista nello stesso Comune54 ne in più di due Comuni55, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni se prima non rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere56. Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni57. § 6.1 - Rinuncia alla candidatura Il candidato che ha accettato la candidatura può anche rinunciarvi. La rinuncia alla candidatura, non deve essere comunicata ai delegati di lista, ma deve essere comunicata alla Commissione elettorale circondariale ed ha effetto dal momento in cui questa ne ha conoscenza. E’ anche ammissibile la revoca della rinuncia alla candidatura, purchè non sia scaduto il termine stabilito per la presentazione delle candidature (ore 12:00 del 29° giorno antecedente la votazione – 26 aprile 2014)58. 51 52 53 54 55 56 57 58 f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente. Articolo 12 - Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali 1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10. 2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti. TAR Lombardia 2 Febbraio 1995, TAR Campania 6 Novembre 1998, TAR Abruzzo 11 Marzo 1999 TAR Molise 11 Luglio 1995 e 8 Ottobre 1993, TAR Campania 24 Giugno 1996 Articoli 28, comma 7 e 32 comma 5, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 56, comma 1, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 60 comma 1 e 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 87 bis del dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Consiglio di Stato 22 Ottobre 1954 n. 1014, TAR Puglia 12 Marzo 1998 VERSIONE 2014.03 PAGINA 18 § 7. Certificato attestante che i candidati sono elettori Così come per i sottoscrittori delle liste, anche per i candidati, all’atto della presentazione delle candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica59. Per i cittadini dell’Unione Europea il certificato attesta che questi sono iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti. E’ noto che per i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente “speciale”, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla norma specifica, pertanto non è ammessa l’autocertificazione60. § 8. Contrassegno per i candidati alla carica di Sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno che dovranno essere riprodotti anche sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede elettorali. Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o simile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi61. E’ poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento62. L’autorizzazione per la presentazione di tali contrassegni è ammessa solo mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale o provinciale degli stessi per attestazione dei relativi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso63. Tale documentazione deve essere presentata in originale o copia autenticata. E’ inoltre vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa64. Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice copia65, possibilmente su carta lucida, con inchiostro a china o tipografico, in due misure diverse: uno circoscritto in un cerchio del diametro di 10 cm. e l’altro del diametro di 3 cm.. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare all’interno del cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. § 9. Preventivo delle spese della lista Per i Comuni con meno di 50.000 abitanti non è fatto obbligo, al momento della presentazione delle candidature e deposito delle liste, la presentazione di un bilancio preventivo di spesa66. § 10. Mandatario elettorale67 Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i candidati che intendessero raccogliere fondi non devono nominare alcun mandatario così come previsto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Articolo 28 comma 8 e 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283 del 13 dicembre 2000 TAR Veneto 24 Ottobre 1980 n. 800 TAR Veneto 22 Aprile 1981 n. 249 Articolo 2 dPR 28 Aprile 1993, n. 132 Articoli 30 e 33 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 3 legge n.415/1993 Articolo 30, comma 2, Legge 25 Marzo 1993 n. 81 Articolo 7, commi 3 e 4, Legge 10 dicembre 1993, n. 515 VERSIONE 2014.03 PAGINA 19 § 11. Esenzione da diritti e imposte di bollo Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria68. § 12. Presentazione delle candidature La presentazione delle candidature69 deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte. La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata70: a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici; b. da uno o più candidati; c. da uno o più sottoscrittori della lista stessa; d. dai delegati della lista. La presentazione dovrà essere effettuata durante il normale orario d’ufficio dalle ore 08:00 del 30° giorno (25 aprile 2014) alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data della votazione (26 aprile 2014). Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la segreteria, così come l’Ufficio Elettorale, resterà aperto nel primo giorno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e, nel secondo giorno, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. È opportuno precisare che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l’ora della ricezione. È, tuttavia, raccomandabile che il Segretario Comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc. È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il Segretario ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista. Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti. § 13. Esame e ammissione delle candidature e sorteggio dei candidati e liste ammesse Le operazioni per l’esame e l’ammissione delle candidature vengono svolte dalla Commissione elettorale circondariale71. Le operazioni che deve effettuare la Commissione sono: a. Accertamento della data di presentazione delle liste; b. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme; c. Controllo del numero dei candidati; d. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature; e. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; f. Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste; g. Controllo dell’avvenuto deposito del programma amministrativo; h. Esame dei contrassegni di lista; Tali operazioni devono essere concluse entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. 68 69 70 71 Articolo 1 allegato B, dPR 26 Aprile 1972, n. 642 Articolo 32 del dPR 16 Maggio 1960, n. 570 TAR Campania 15 Luglio 1997 n. 1852, Consiglio di Stato 17 Dicembre 1996 n. 24 e 4 Febbraio 1997 n. 138, TAR Abruzzo 10 Ottobre 1998 n. 696 Articoli 30 e 33 del dPR 16 Maggio 1960, n. 570 VERSIONE 2014.03 PAGINA 20 Dopo che la Commissione si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, dovrà procedere all’assegnazione, sia in sede di primo turno sia in sede di eventuale ballottaggio, di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa. L’assegnazione del numero avviene tramite sorteggio. Sulla scheda di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco sono riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio. Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco man mano che sono adottate. § 14. Designazioni dei rappresentanti di lista § 14.1 Presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale La designazione dei rappresentanti di lista72 presso i seggi elettorali e presso la Commissione elettorale comunale per le operazioni di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali, non è obbligatoria in quanto la loro nomina è nell’interesse della lista rappresentata e in quanto non fanno parte integrante di tali organi, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali. I rappresentanti per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune. La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati della lista responsabile della loro nomina deve essere autenticata con le stesse modalità previste per i sottoscrittori di lista. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista e che la scelta casa su persone che siano anche presentatori o addirittura candidati, ma le designazioni non possono essere fatte da terzi autorizzati dal delegato. Nel caso di contemporaneità di più elezioni, quali rappresentanti di lista possono essere designate le stesse persone per i diversi tipi di elezione. Le designazioni possono essere fatte per 2 rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta73: a. al segretario comunale, entro il venerdì precedente l’elezione; b. direttamente al presidente di seggio, il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina di domenica prima dell’inizio delle votazioni. I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici ufficiali e hanno diritto: a. ad assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio; b. possono far verbalizzare brevi dichiarazioni; c. possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei verbali, sulle strisce di chiusura delle porte e finestre; d. per l’esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista d’appartenenza. I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere, su disposizione del Presidente, allontanati dall’aula ed essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da Euro 1.032,91 a Euro 2.065,8374. § 15. Sanzioni Chiunque forma falsamente, sostituisce o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni; alla stessa pena è soggetto anche colui che utilizza atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Chiunque commette un reato inerente l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, è punito con una multa da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.75 L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00.76 72 73 74 75 Articolo 32 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 35 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 104, comma 5, dPR 30 Marzo 1957, n. 361 Articolo 90 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 VERSIONE 2014.03 PAGINA 21 CAPITOLO 7 LE CAUSE OSTATIVE ALL’ELEZIONE Le cause ostative alla elezione sono le seguenti: a. cause ostative alla candidatura – quando è fatto divieto al cittadino di adempiere alle formalità previste per la candidatura; b. cause di ineleggibilità – quando è fatto divieto ai candidati, visti gli esiti del voto, di poter essere eletti; c. cause di incompatibilità – quando nei confronti degli eletti si creano cause che obbligano alla decadenza dalla carica. § 1. Cause ostative alla candidatura77 Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater primo comma (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (Abuso di ufficio), 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio), 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331 secondo comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo comma, 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (Traffico di influenze illecite) del codice penale; d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 76 77 Articolo 93 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 Articolo 10 Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190”. VERSIONE 2014.03 PAGINA 22 f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui ai punti precedenti, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente. § 2. Cause di ineleggibilità78 Non sono eleggibili a Sindaco o a consigliere comunale: 1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3. Abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 980), Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 2272, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 4. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro 78 Articolo 60 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 VERSIONE 2014.03 PAGINA 23 funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Non può essere eletto alla carica di Sindaco79: - il ministro di un culto; - coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro sia fideiussore. § 3. Incompatibilità80 Non può ricoprire la carica di Sindaco o di consigliere comunale: a. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; d. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di 79 80 Articolo 61 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall’articolo 7 del Decreto Legge 29 Marzo 2004, n. 80 Articolo 63 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 VERSIONE 2014.03 PAGINA 24 responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del dPR 29 settembre 1973, n. 602; g. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado, rispettivamente, del Sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il Sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale81. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di Sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana82. § 4. Situazioni che non creano causa di ineleggibilità o incompatibilità83 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo. § 5. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità84 La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6085. La 81 82 83 84 85 Articolo 65, comma 2, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, anche per il paragrafo successivo. Articolo 66 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 67 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 68 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267: 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. VERSIONE 2014.03 PAGINA 25 cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. § 6. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità86 Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale il temine di dieci giorni previsto dal punto precedente decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti precedenti il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. § 7. Azione popolare87 La decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. L'azione può essere promossa anche dal prefetto. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 15088. 86 87 88 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. Articolo 69 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 70 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 22 Decreto Legislativo 1 Settembre 2011, n. 150 1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del dPR 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori. 6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. 7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità. 8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello. 9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente. 10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà. VERSIONE 2014.03 PAGINA 26 CAPITOLO 8 PROPAGANDA ELETTORALE E’ necessario che, in occasione delle elezioni, i candidati a ricoprire cariche pubbliche elettive agiscano nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti prevaricatori degli altrui diritti. In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra candidati e liste, candidati tra di loro, liste tra di loro, in modo che nell’accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la prevalenza di un candidato rispetto ad altri candidati o di una lista rispetto ad altre liste. L’attività dei candidati e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di “propaganda” regolata dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 (propaganda mediante affissione), dagli articoli 29 e 30 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 (propaganda tramite mezzi d’informazione). § 1. La propaganda mediante affissione A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali: a. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale; b. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di candidati; c. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale; d. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati; e. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione; f. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidati; g. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati; h. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti; i. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. § 1.1. Determinazione degli spazi La norma89 prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale90. Ad ogni lista candidata spetta uno spazio di metri 2 di altezza per metri 1 di base. La Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori91. 89 90 91 12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. 13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. 14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. Articoli 1 e 2 della Legge 24 dicembre 1956, n. 212 Il numero degli spazi che è possibile predisporre è stato ridotto dal n. 2) della lettera h) del comma 400 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per i comuni tra i 5.001 10.000 abitanti, da un minimo di 10 a un massimo di 20, lo ha portato da un minimo di 3 a un massimo di 5. n.1) e n. 3) della lettera h) del comma 400 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 VERSIONE 2014.03 PAGINA 27 La Giunta per poter delimitare gli spazi e per potere ripartire gli spazi stessi in sezioni e assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse, come comunicato dalla Commissione elettorale circondariale. Nelle elezioni comunali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni (28 aprile 2014). La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni, provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Gli spazi individuati nel territorio comunale sono: − nel centro abitato di Sissa nel Parco delle Rimembranze; − nel centro abitato di Coltaro nel parcheggio di Via Roma di fronte alla Chiesa; − nel centro abitato di Gramignazzo nel parcheggio di Via Sant’Antonio; − nel centro abitato di Torricella nel parcheggio del Parco “Enrico Cavalli” ai piedi dell’argine maestro del fiume Po; − nel centro abitato di Trecasali nel giardino pubblico situato all’incrocio tra Via Giuseppe Verdi, Piazza Eugenio Fonata e Via Giacomo Matteotti; − nel centro abitato di San Quirico in Via Provinciale, tra il civico 50 e il civico 52, lungo la mura ai piedi dell’argine maestro del fiume Taro; − nel centro abitato di Ronco Campo Canneto nell’area verde di Via Arturo Toscanini; − nel centro abitato di Viarolo in Via Cornazzano, nel parcheggio dell’area di verde pubblico, tra il civico 35 e l’imbocco di Via Luganotto. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate92. § 1.2. Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti Dal momento dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, sono vietati93: a. l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni; b. l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici; c. l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali. E’ compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale94, procedere a togliere (defissone) del materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei provvedimenti di esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell’esecutore materiale e del committente responsabile95. § 1.3. Particolari forme di propaganda elettorale Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni96. E’ vietata97 ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° 92 93 94 95 96 97 Articolo 4 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articolo 1 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articoli 14 e 54 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Articolo 29, comma 4, Legge 25 Marzo 1993, n. 81 e articolo 15, comma 3, Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 Articolo 1, Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articolo 6, Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 VERSIONE 2014.03 PAGINA 28 giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite. E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti. E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione. § 1.4. Riunioni di propaganda elettorale Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino al ore 24 del venerdì precedente la data della votazione98. Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall’obbligo di darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo. Comunque anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con la presenza durante le manifestazioni delle locali autorità di Pubblica Sicurezza. Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, oltre a quelli già posseduti dagli stessi, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti99. L’utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l’organizzazione dell’Amministrazione comunale. L’utilizzo degli spazi è gratuito100. § 1.5. Propaganda elettorale sonora101 Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati. L’uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e tra le ore 15:30 e le ore 19:30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. E’ inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti l’Ospedale, la casa di riposo e gli edifici scolastici del capoluogo e delle frazioni102. Dalle ore 00:01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico103. § 1.6. Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate: 98 99 100 101 102 103 Articolo 7 Legge 24 Aprile 1975, n. 130 Articolo 19 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 e Articolo 5, comma 6, Legge 3 Giugno 1999, n. 157 Articolo 5, comma 6, Legge 3 Giugno 1999, n. 157 - I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. Articolo 7 Legge 24 Aprile 1975, n. 130 Articolo 23, comma 8, Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Articolo 59 dPR 16 Dicembre 1992, n.495. Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 VERSIONE 2014.03 PAGINA 29 a. b. nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale104, è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico105; ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali106. § 1.7. Il Committente responsabile Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l’indicazione del committente responsabile107 che è da intendersi come colui che ordina la pubblicazione o la divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si assume le inerenti responsabilità, anche di ordine penale per l’eventuale inosservanza della normativa in materia. Qualora gli strumenti di propaganda elettorale siano prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria od associazioni, devono essere muniti, oltre che dell’indicazione del committente responsabile, anche dall’autorizzazione rilasciata dal candidato o dal suo mandatario § 1.8. Sanzioni E’ punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1.032,91108: a. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali; b. chiunque, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, esegua forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti o faccia lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o propaganda luminosa mobile; c. chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti al punto a. fuori degli appositi spazi; d. chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. e. chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. L’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da Euro 103,29 a Euro 619,75109. § 2. Accesso ai mezzi d’informazione e comunicazione politica § 2.1 Messaggi politici autogestiti110 Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità, l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica. a. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono trasmettere messaggi politici autogestiti in forma gratuita111. Per le emittenti private la trasmissione di messaggi politici è facoltativa. 104 105 106 107 108 109 110 111 Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articolo 8 Legge 24 Aprile 1975, n. 130 Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articolo 29, comma 3, Legge 25 Marzo 1993, n. 81 Articoli 1, 8 e 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212 Articoli 654 e 660 del Codice Penale Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” Articolo 3 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 VERSIONE 2014.03 PAGINA 30 I messaggi politici autogestiti devono rispondere ai seguenti requisiti112: a. recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica; b. hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente; c. non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori. d. sono offerti in condizioni di parità di trattamento; e. l'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio; f. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; g. nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore; h. ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente; i. i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie; j. possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione. § 2.2 Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle forme di: tribune politiche, tavole rotonde, dibattiti, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi, interviste, ogni altra forma che consenta il confronto fra le posizioni politiche e i candidati in competizione113. Dalla data di presentazione delle candidature, le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi secondo le seguenti modalità114: a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; g. ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente. Per le emittenti private la trasmissione di messaggi autogestiti è facoltativa. § 2.3 Norme di comportamento Dalla data di convocazione dei comizi e sino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto e manifestare la proprie preferenze di voto115. In tutte le trasmissione radiotelevisive d’informazione nello stesso periodo di cui al punto precedente, la presenza di membri delle Giunte e dei Consigli comunali, di esponenti di partiti e movimenti politici e di candidati, deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. La loro presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni116. 112 113 114 115 116 Articolo 3 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 2, comma 2, Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 4 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 5 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 1, comma 5, Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 VERSIONE 2014.03 PAGINA 31 § 2.4. Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici117 Le precedenti disposizioni non si applicano per le imprese di radiodiffusione che sono organi di partiti politici. Per tali imprese è vietata la cessione sia onerosa che gratuita di spazi per messaggi autogestiti. § 2.5. La propaganda elettorale su quotidiani e periodici118 Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, devono darne comunicazione sulle testate edite, al fine di consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi. Le forme di messaggi consentiti sono i seguenti: a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e candidati; c. pubblicazioni di confronto fra più candidati. Tali disposizioni non si applicano nei confronti degli organi ufficiali di stampa di partiti e movimenti e delle stampe o pubblicazioni elettorali riguardanti le liste e i candidati. § 2.6. Sondaggi politici ed elettorali119 Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Nel periodo in cui i sondaggi possono essere diffusi, essi devono indicare: a. committente e acquirente; b. criteri seguiti per la formazione del campione; c. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; d. numero delle persone interpellate e universo di riferimento; e. domande rivolte; f. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; g. data in cui è stato realizzato il sondaggio. § 2.7. Disciplina della comunicazione istituzionale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni (sia quelle direttamente interessate alle elezioni dei propri organi, sia a quelle che non lo sono, sia agli enti, istituti, aziende dipendenti degli enti territoriali) di svolgere attività di comunicazione con qualunque strumento di propaganda (pubblicazioni, manifesti, a mezzo di quotidiani, periodici, emittenti televisive)120. Il divieto alle amministrazioni pubbliche di "svolgere attività di comunicazione" durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari121. Uniche eccezioni possono essere le comunicazioni fatte in forma impersonale, ossia senza l’indicazione dell’organo, collegiale o individuale, interessato alla divulgazione della notizia, e quelle che sono indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, come la diffusione di un ordinanza, di un evento eccezionale, in pratica ogni comunicazione riguardante l’attività istituzionale dell’ente. L’attività configurata come “propaganda istituzionale” non consiste nelle stesso svolgimento delle attività istituzionali, ma in condotte ulteriori e diverse, con cui si voglia ottenere un consenso a seguito del concreto svolgimento delle attività istituzionali, che restano comunque dovute anche in prossimità 117 118 119 120 121 Articolo 6 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 7 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 8 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Articolo 9 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Corte costituzionale, Sentenza 17 novembre 2000, n. 502 VERSIONE 2014.03 PAGINA 32 della competizione elettorale, in sostanza sono consentite comunicazioni dell’ente inerenti la normale vita istituzionale122. Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 64/99 del 13 aprile 1999 interpretativa del generale divieto di propaganda istituzionale. In particolare la circolare prevede che "l'espressione pubblica amministrazione deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da quanto sopra discende che rientrano nel divieto di propaganda istituzionale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa. Non si ritiene che costituiscano attività di propaganda le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi". § 2.8. Agevolazioni postali e fiscali Le agevolazioni postali sono quelle previste dall’articolo 17 della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515123. Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti politici, dalle liste dei candidatati e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4%124. § 2.9. Le sanzioni Le violazioni in materia di comunicazione radiotelevisiva125 devono essere proposte entro 10 giorni dalla violazione, e devono essere destinata, anche via fax a: a. Autorità di garanzia; b. emittente privata o editore presso cui è avvenuta la violazione; c. competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; d. gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. L'Autorità, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia: a. In caso di violazione concernenti la comunicazione politica al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, o commesse da imprese radiofoniche di partiti politici, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni. b. In caso di violazione di messaggi autogestiti al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge, la messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche, se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica. c. In caso di violazione concernente comportamenti da tenere in campagna elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione. 122 123 124 125 Consiglio di Stato, 23 Marzo 2000 n. 1593. Sempre la stessa sentenza ha stabilito che il risultato elettorale non può essere messo in dubbio nel caso in cui vi siano stati comportamenti vietati in relazione alla propaganda elettorale, non essendo stati predeterminati i casi estremi in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da potere fare dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale Agevolazioni postali. 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali. Articolo 18 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 Articolo 10 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 VERSIONE 2014.03 PAGINA 33 d. l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi. e. In caso di violazione concernente i sondaggi politici ed elettorali, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione In caso di violazione relativamente ai messaggi elettorali su quotidiani o periodici, che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. Inoltre l’Autorità può ordinare: a. la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa; b. ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. In caso di violazione degli obblighi126 di limitare esclusivamente la presenza di candidati all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, sono previste sanzioni pecuniarie da Euro 25.822,84 ad Euro 103.291,38, pene raddoppiate se la violazione si verifica tra il 20° e l’11° giorno antecedente la data della votazione, e triplicata se si verifica negli ultimi 10 giorni la data del voto. E’ prevista la sanzione pecuniaria da Euro 25.822,84 a Euro 103.291,38 nei confronti di coloro a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Nel caso di inosservanza delle norme relative a forme di propaganda su quotidiani e periodici, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 25.822,84. § 3. Richiesta di elenchi nominativi delle liste elettorali Elenchi nominativi delle liste elettorali127 possono essere richiesti da partiti e gruppi politici tramite richiesta scritta da far pervenire all’Ufficio elettorale comunale. Può essere rilasciato esclusivamente su supporto informatico l’elenco completo degli iscritti nelle liste elettorali e non elenchi parziali; l’elenco comprende: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, nei seguenti formati: .xls o .txt. Dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno della consultazione, ai partiti politici, ai movimenti politici ed alle liste civiche che partecipano alla competizione elettorale (comprese la selezione dei candidati alle c.d. elezioni primarie) il prezzo di rilascio, comprensivo del supporto informatico, viene determinato in Euro 50,00= (cinquanta//00), operazione esclusa dal campo di applicazione di IVA128. In tutti gli altri casi, il prezzo di rilascio, comprensivo del supporto informatico, viene determinato in Euro 200,00= (duecento//00), operazione esclusa dal campo di applicazione di IVA. Per il materiale prodotto l’Ufficio elettorale rilascerà apposita ricevuta dei costi sostenuti dal richiedente. 126 127 128 Articolo 15 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 Articolo 51, comma 5, dPR 20 Marzo 1967, n. 223: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 12 Marzo 2014 avente all’oggetto “Rimborso spese per il rilascio delle liste elettorali del Comune di Sissa Trecasali”. VERSIONE 2014.03 PAGINA 34 CAPITOLO 9 PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE129 Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi. § 1. Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio. Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde. E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate. § 2. Dati non pubblici E’ necessario il consenso dell’interessato Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione. L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata. Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici). Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale. Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso. La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati. § 3. Dati che non si possono utilizzare In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato. E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni. 129 Garante per la Privacy, provvedimento del 12 Febbraio 2004 VERSIONE 2014.03 PAGINA 35 § 4. Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini (provvedimento non ancora emanato per l’anno in corso) § 5. Garanzie per i cittadini Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante. Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini. Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e avrà applicazione immediata. VERSIONE 2014.03 PAGINA 36