COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma
UFFICIO ELETTORALE
GUIDA ALL’ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
(a cura di Andrea Dallatomasina – Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale)
PRESENTAZIONE
La presente guida ha lo scopo di fornire a tutti coloro che intendono competere, per l’elezione a
Sindaco e a consigliere comunale del Comune di Sissa Trecasali alle prossime elezioni amministrative,
un vademecum sugli aspetti dell’attività legata alle elezioni comunali (in particolare: candidature,
eleggibilità, propaganda), con indicazioni pratiche sugli aspetti più significativi dell’iter elettorale
(raccolta delle sottoscrizioni, presentazione delle candidature, modalità dei diversi tipi di propaganda,
ecc.) e fornendo fac-simile dei principali modelli necessari al corretto svolgimento della competizione
elettorale e non sostituisce in nessun caso il libretto del Ministero dell’Interno “Elezione diretta del Sindaco
e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” al quale occorre
necessariamente fare riferimento1.
La guida, tutta la modulistica necessaria e la normativa in materia elettorale è disponibile
− sia su carta che su supporto informatico (pdf) presso l’Ufficio Elettorale del Comune, via
Provinciale n. 38 a Sissa aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
− sul sito web del Comune http://www.comune.sissatrecasali.pr.it alla voce “Elezioni”.
Il Responsabile del Servizio Elettorale Sig. Andrea Dallatomasina (Telefono 0521.527016 - Fax
0521.878130 – Indirizzo e-mail [email protected]) è a disposizione per ogni
chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale.
1
Nessuno dei fac-simile è obbligatorio (non esistono modelli definiti dalla norma o da circolari ministeriali), ma ognuno è
completo in relazione ai contenuti prescritti dalla legge. Si rimanda comunque al sito web
http://elezioni.interno.it/pubblicazioni.html per scaricare il Libretto del Ministero dell’Interno.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 1
INDICE
Capitolo 1
ELETTORI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
§ 1. Elettori dell’Unione Europea
§ 2. Voto domiciliare per coloro che sono affetti da grave infermità o sono dipendenti da
apparecchiature elettromedicali
§ 3. Elettori fisicamente impediti
Capitolo 2
RISULTATI ELEZIONI
TRECASALI NEL 2009
COMUNALI
NEI
COMUNI
DI
SISSA
E
Capitolo 3
SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE
§ 1. Sindaco e Consiglio Comunale
§ 2. Elettorato passivo
§ 3. Numero e nomina degli assessori
Capitolo 4
MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
§ 1. Modalità di Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
§ 2. Attribuzione dei seggi
DEL
VOTO
E
Capitolo 5
LA DATA DELLE ELEZIONI
§ 1. Composizione del Seggio Elettorale
Capitolo 6
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
§ 1.
Elenco dei documenti necessari
§ 2.
Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale
§ 3.
Rappresentanza di genere nelle liste
§ 4.
Dichiarazione di presentazione di lista
§ 4.1. Sottoscrizioni da parte dei presentatori
§ 4.2. Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali.
§ 4.3. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista
§ 4.4. Programma amministrativo
§ 5.
Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei candidati
§ 6.
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
§ 6.1. Rinuncia alla candidatura
§ 7.
Certificato attestante che i candidati sono elettori
§ 8.
Contrassegno per i candidati alla carica di Sindaco e per i candidati alla carica di Consigliere
Comunale
§ 9.
Preventivo delle spese della lista
§ 10. Mandatario elettorale
§ 11. Esenzione da diritti e imposta di bollo
§ 12. Presentazione delle candidature
§ 13. Esame e ammissione delle candidature e sorteggio dei candidati e liste ammesse
§ 14. Designazione dei rappresentanti di lista
§ 14.1. Presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale
§ 15. Sanzioni
Capitolo 7
LE CAUSE OSTATIVE ALL’ELEZIONE
§ 1. Cause ostative alla candidatura
§ 2. Cause di ineleggibilità
§ 3. Incompatibilità
§ 4. Situazioni che non creano causa di ineleggibilità o incompatibilità
VERSIONE 2014.03
PAGINA 2
§ 5. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
§ 6. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
§ 7. Azione popolare
Capitolo 8
PROPAGANDA ELETTORALE
Sezione 1 LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE
§ 1. Determinazione degli spazi
§ 2. Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti
§ 3. Particolari forme di propaganda elettorale
§ 4. Riunioni di propaganda elettorale
§ 5. Propaganda elettorale sonora
§ 6. Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione
§ 7. Il Committente responsabile
§ 8. Sanzioni
Sezione 2 ACCESSO AI MEZZI D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POLITICA
§ 1. Messaggi politici autogestiti
§ 2. Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale
§ 3. Norme di comportamento
§ 4. Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici
§ 5. La propaganda elettorale su quotidiani e periodici
§ 6. Sondaggi politici ed elettorali
§ 7. Disciplina della comunicazione istituzionale
§ 8. Agevolazioni postali e fiscali
§ 9. Le sanzioni
Sezione 3 RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI
Capitolo 9
PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE
§ 1. Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici
§ 2. Dati non pubblici
§ 3. Dati che non si possono utilizzare
§ 4. Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini
§ 5. Garanzie per i cittadini
MODELLI DISPONIBILI
1. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati
alla carica di consigliere comunale
2. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco
3. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale
4. Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati
5. Richiesta di elenchi nominativi dalle liste elettorali
VERSIONE 2014.03
PAGINA 3
CAPITOLO I
ELETTORI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
Il Comune di Sissa Trecasali al Censimento 20112 aveva 7.991 residenti così come da comunicazione
protocollo numero 62964 dell’Istituto Nazionale di Statistica in data 12 Novembre 2013.
I cittadini iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente al 1 Gennaio 2014 sono risultati essere
come dal prospetto che segue:
Ex. Comune di Sissa
Ex. Comune di Trecasali
Totale
M
F
Totale
2.058
1.835
3.893
2.413
1.906
4.049
4.201
3.741
7.942
La suddivisione per via del territorio del Comune di Sissa Trecasali in sezioni elettorali e il numero degli
elettori iscritti nelle liste al 31 Gennaio 2014 sono riportati nei prospetti che seguono:
Sezione n. 1
M
311
F
369
680
SEZIONE
ELETTORALE
1
2
3
4
5
2
Sezione n. 2
M
462
F
489
951
Sezione n. 3
M
416
F
437
853
Sezione n. 4
M
380
F
397
777
Sezione n. 5
M
467
F
489
956
Sezione n. 6
M
461
F
458
919
Sezione n. 7
M
495
F
527
1.022
CIRCOSCRIZIONE
Località SISSA:
Viale U. Battej, P.za Roma, Via L.Bianchi, Via Barozzi, P.za Chiesa, Via A. Criminali,
Via P.Ferrari, P.za G.Picelli, Via IV Novembre, V.le della Rocca, P.le Scaramuzza, Via
F. Scaramuzza, Via XX Settembre, Via G. Matteotti, Via I. Ferrari, Via G. Marconi, Via
G. Matteotti, Viale G. Verdi, Via R. Belletti, Via A. Gramsci, V.le Costituzione, Via
Padre Daniele da Torricella, Viale don G. Minzoni (numeri pari da 2 a 100 ad eccezione
del 24, numeri dispari), Viale A. Toscanini, V.lo G. Faraboli, Via P. Gobetti, Via
Partigiani d’Italia, Via XXV Aprile, Via 7 F.lli Cervi, Via C. Prampolini, Via L. Delfrate,
Via A.Sormani, Via E.Finardi, Via C.Testi, Via Fratelli Soldi, Viale ai Caduti in Guerra.
Località SISSA:
Viale don G. Minzoni (numero 24), Via Grancia, Via D. Vincenzi, Via I. Balladini, Via
di Mezzo, Via G.B. Pezzanelli, Via Provinciale, Via Sala, Q.re Latteria, Via A. Franciosi,
Via M.Bosi, Via don E. Pasini, Via F. Frati, P.za I Maggio, Via G. Di Vittorio, Via E.
Berlinguer, P.za C.A. Dalla Chiesa, Via Filippina Ovest, Via Papa Giovanni XXIII, Via
Padre Dante Bertoli, Via Madre Teresa di Calcutta, Via G. Galilei, Via L. Galvani, Via A.
Meucci, Via L. da Vinci, Via G. Puccini, Via G. Rossini, Via V. Bellini.
Località CASALFOSCHINO e PALASONE:
Tutto il territorio delle località.
TUTTI I RESIDENTI ALL’ESTERO (ex-Comune di Sissa)
Località BORGONOVO, GRAMIGNAZZO, ISOLA JESUS, SOTTARGINE,
TORRICELLA:
Tutto il territorio delle località.
Località COLTARO e SAN NAZZARO:
Tutto il territorio delle località
Località TRECASALI:
Via Boselli, Via Campedello, Via Carraia dei Vecchi, Via De Ambris, Via Gai Artusi,
Viottolo Gambali, Via Giacomo Puccini, Via Giuseppe Verdi, Via Grande, Via Paglia
dPR 6 novembre 2012 “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Dato utile al fine del calcolo della fascia di popolazione in cui
rientra il Comune di Sissa Trecasali ai fini elettorali
VERSIONE 2014.03
PAGINA 4
SEZIONE
ELETTORALE
6
7
CIRCOSCRIZIONE
Artusi, Via Parma Don Giuseppe, Via Partigiani d’Italia, Via Pio Gallani, Via Ponticella,
Via Trinità, Via Varana, Piazza Von Berger Juan Gastone, Via XXV Aprile, Via Martino,
Via I° Maggio; Via Martini
Località SAN QUIRICO:
Via Provinciale; Via Don Giuseppe Fochi; Via 16 Giugno
Località RONCO CAMPO CANNETO:
Via Fienilbruciato.
Località TRECASALI:
Via al Porto, Via Bastella, Via Case Corradi, Via Dante Alighieri, Via De Gasperi, Via
del Canale, Via Don Sturzo, Piazza Eugenio Fontana, Piazza Sandro Pertini, Via
Favaletto, Via Giacomo Matteotti, Via Giuseppe Garibaldi, Via Gramsci, Via IV
Novembre, Via Morandi, Via Nazionale, Via Padre Daniele, Via Provinciale, Via Roma,
Via XI Febbraio, Via San Michele Arcangelo, Via Giovanni Falcone; Via Giovanni
Paolo II
Località SAN QUIRICO:
Via Bologna, Via e Viottolo Boschetta, Via VI Novembre , Via Mascagni Pietro, Via
Mazzacavallo, Via Fabrizio De Andrè, Via Porto del Martorano, Via Vecchia di Sissa,
Via Torta, Via Paganini, Via Bellini, Piazzale del Lavoro;
TUTTI I RESIDENTI ALL’ESTERO (ex-Comune di Trecasali) ed I SENZA
FISSA DIMORA
Località RONCO CAMPO CANNETO:
Tutto il territorio della frazione fatta eccezione per Via FienilBruciato
Località VIAROLO:
Tutto il territorio della località.
I seggi elettorali sono collocati:
− n. 1, n. 2 e n. 3 nel centro abitato di Sissa presso le scuole elementari in via Marconi n. 5;
− n. 4 nel centro abitato di Coltaro presso l’ex scuole elementari in Via Roma n. 42;
− n. 5 e n. 6 nel centro abitato di Trecasali presso le scuole elementari in Via Roma n. 8;
− n. 7 nel centro abitato di Ronco Campo Canneto presso le scuole elementari in Viale dei Caduti n.
1.
Sono presenti anche “seggi volanti” (luoghi di cura con meno di 100 posti letto), che fanno riferimento
a diversi seggi elettorali, che hanno il compito di raccogliere il voto presso:
− la Casa Protetta “Don Prandocchi-Cavalli” (sezione elettorale n. 2);
− la Casa Famiglia per Anziani “La Bigiola” (sezione elettorale n. 4);
− la Casa Residenza per Anziani “Villa Gaj-Corradi” (sezione elettorale n. 5);
− la Casa Famiglia per Anziani “Le Giuggiole” (sezione elettorale n. 6).
§ 1. Elettori dell’Unione Europea
I cittadini dell’Unione Europea3 iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Sissa
Trecasali possono votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale4.
Per poter esercitare il diritto di voto dovranno aver presentato al Sindaco domanda di iscrizione nella
lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune, entro e non oltre il quinto giorno successivo
all’affissione del manifesto dei comizi elettorali, quindi il 15 aprile 2014.
3
4
I PAESI MEMBRI DELL’ UNIONE EUROPEA, oltre l’Italia, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. I cittadini dell’Unione Europea
residenti nel Comune alla data del 28 Febbraio 2014 erano 195.
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza”.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 5
§ 2. Voto domiciliare per coloro che sono affetti da grave infermità o sono dipendenti da
apparecchiature elettromedicali
Con il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, gli elettori affetti da grave infermità o dipendenti da
apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,
possono chiedere di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta, da Martedì 15 Aprile a Sabato 10
Maggio 2014, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, allegando:
1. copia della tessera elettorale;
2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione (10 aprile 2014), che attesti che l’elettore sia affetto da gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di
cui all'articolo 29 comma 1 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 1045, o che l’elettore sia in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Il fac-simile di domanda è presente sul sito internet del Comune.
Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nelle giornate del voto, dal Presidente di seggio e
da due membri del seggio medesimo.
§ 3. Elettori fisicamente impediti6
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto i ciechi, gli
amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in
un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido.
L’annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita, su richiesta dell’interessato
corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un timbro “AVD” e della firma in calce di un delegato del Sindaco nella tessera
elettorale personale7.
Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto
il suddetto simbolo, questi dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.
Potrà essere ammesso a votare con un accompagnatore anche l’elettore il cui impedimento fisico sia
evidente.
Quando, invece, non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale personale, o
quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito potrà essere dimostrato con un
certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico
designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali8. Detto certificato deve attestare che
l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore9.
Spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle
tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al
voto assistito. L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore
oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è
consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera
psichica dell’elettore. È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del
diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione
fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto10.
5
6
7
8
9
10
Articolo 29, Legge 5 Febbraio 1992, n. 104: 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
Articolo 41, comma 2, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Legge 5 Febbraio 2003, n.17 e articolo 41, ultimo comma, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 41, comma 7, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 41, comma 8, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Consiglio di Stato, sentenza della quinta Sezione n. 505/1990
VERSIONE 2014.03
PAGINA 6
CAPITOLO 2
RISULTATI ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI NEL 2009
I risultati delle elezioni che hanno avuto luogo Sabato 6 e Domenica 7 Giugno 2009 nei Comuni di
Sissa e di Trecasali .
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di SISSA
Candidato a Sindaco
Candidato a Sindaco
CAVANNA
Grazia
MAZZETTA
Licinio
Voti ottenuti
Voti ottenuti
1.370
1.121
Percentuale
Percentuale
55,00%
45,00%
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
BALESTRAZZI
BERTOLI
BOLZONI
BOTTARELLI
FERRI
GAMBARA
GHIDONI
LANZETTA
MAFFINI
MORENI
MUTO
RAGAZZINI
RAGAZZINI
RANIERI
RIVARA
STORCI
23
50
35
32
70
32
19
21
32
49
25
51
46
50
22
40
Elettori aventi diritto
M
1.609
F
1.708
3.317
-
BARONI
BERNA
DODI
FERRAZZANO
FOGLIA
FORMAGGINI
FRATI
GASPARRO
GHEZZI
GUARESCHI
LIVRAGA
MACCHIAVELLI
MEO
TISENO
VALLARA
Votanti
M
1.289
9
8
27
6
57
40
34
24
22
20
17
15
24
13
25
Percentuale
F
1.282
77,51%
2.571
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Voti validi assegnati alle liste
Voti contestati e provvisoriamente non assegnati
Voti nulli e schede nulle
Schede Bianche
Totale votanti
2.491
0
30
50
2.491
+
+
+
=
VERSIONE 2014.03
PAGINA 7
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di TRECASALI
Candidato a Sindaco
Candidato a Sindaco
Candidato a Sindaco
Candidato a Sindaco
BERNARDI
Nicola
MANGIAVACCA
Franco
DALL’ASTA
Guglielmo
VIGNALI
Fabrizio
Voti ottenuti
Voti ottenuti
Voti ottenuti
Voti ottenuti
1.104
318
182
490
Percentuale
Percentuale
Percentuale
Percentuale
52,72%
15,19%
8,69%
23,40%
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
Candidati alla carica di
Consigliere Comunale
AIOLFI
DODI
PELLEGATTI
VIOLANTE
ZANICHELLI
ZANINI
BERTOLOTTI
BERTUGLIA
CAPPELLO
CASTELLAZZI
CAVATORTA
CUDIA
GAIBANI
GANDOLFI
LOMMI
MORA
47
18
46
30
69
16
9
7
4
3
13
14
29
18
45
33
CASELLI
CASTIGNOLA
CORRADI
CREMASCHINI
FRANCESCHINI
FRANCESCHINI
FURINI
MATTIOLI
ORLANDINI
PENAZZI
PIETTA
ROLLI
SANI
SANI
SCRIVANI
6
0
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
3
Elettori aventi diritto
M
1.378
F
1.373
2.751
-
LAZZARI
SESTITO
ARABIA
DALL’ASTA
CORSI
TURRA’
AGUS
RIZZARDI
GARDELLINI
PELIZZENI
MENOZZI
BOCCHI
GIOVANELLI
SAVASTANO
Votanti
M
1.106
4
12
3
0
2
18
3
1
2
2
1
0
0
4
BERRA
BOLEDI
BOLLETTIN
BOTTI
DERLINDATI
FACINI
FIGONE
GHETTI
LAVEZZINI
PARMIGIANI
PUGLISI
SANINI
ZAMBELLI
27
4
4
2
27
23
1
6
6
11
18
11
2
Percentuale
F
2.059
78,70%
2.165
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Voti validi assegnati alle liste
Voti contestati e provvisoriamente non assegnati
Voti nulli e schede nulle
Schede Bianche
Totale votanti
2.094
0
32
39
2.165
+
+
+
=
VERSIONE 2014.03
PAGINA 8
CAPITOLO 3
SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
§ 1. Sindaco e Consiglio Comunale11
L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione
diretta del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla
carica di consigliere comunale; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il
nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all’albo pretorio.
Il Consiglio Comunale di Sissa Trecasali sarà composto da 12 consiglieri12 più il Sindaco, e la sua
elezione avverrà a maggioranza semplice al primo turno delle votazioni: la lista che ottiene la
maggioranza dei voti vengono assegnati i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento
all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale
superiore a 50 centesimi (8 consiglieri).
§ 2. Elettorato passivo13
Sono eleggibili a Sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
Si rammenta inoltre che il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva
comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e
circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, equiparando li, per tale verso e a tutti
gli effetti, ai cittadini italiani.
I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale
(essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di Vice-Sindaco), devono produrre, all’atto
del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini
italiani dal dPR 16 maggio 1960, n. 570, e dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo
nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello
Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
I cittadini dell’Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di
residenza – devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di
iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1,
del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui
è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.
§ 3. Numero e nomina degli assessori14
Gli assessori sono nominati dal Sindaco, non possono essere più di 415.
Dal 8 Aprile 2014, giorno di entrata in vigore della Legge 7 Aprile 2014, n. 56, nelle giunte dei Comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
11
12
13
14
15
Articoli 37 e 71, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 16 comma 17 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011,
n. 148, e modificato dall’articolo 1 comma 135 della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
Aprile 2014)
Articolo 55, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e articolo 1, comma 5, d.l. 1996, Decreto Legislativo 12 Aprile 1996, n.
197
Articolo 47 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 2, comma 185, Legge 23 Dicembre 2009, n. 191: Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Il
numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei
consiglieri del Comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della
provincia.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 9
CAPITOLO 4
MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI
SEGGI16
§ 1. Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione
diretta del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla
carica di consigliere comunale; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il
nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all’albo pretorio.
Il voto è pertanto unico, sia che l’elettore voti la lista sia che voti il candidato a Sindaco, il cui nome,
nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno.
Pertanto ciascun elettore potrà, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per
una delle liste ad esso collegate, tracciando un:
a. segno soltanto sul nome del Sindaco17;
b. segno soltanto sul contrassegno18;
c. segno sia sul contrassegno che sul nome del Sindaco19;
d. segno nel rettangolo che contiene il nome del Sindaco e il contrassegno;
e. voto di preferenza per non più di due preferenze correttamente espresse per candidati alla carica di
consigliere20. Nel caso venissero espresse entrambe le preferenze, esse devono riguardare candidati
di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza;
E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti.
Solo in caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno
conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.
In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
§ 2. Attribuzione dei seggi21
Alla lista collegata al candidato Sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, ovvero 8.
I restanti tre seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d’Hondt; si
divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4,…sino alla
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una
graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.
Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti.
Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a
ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.
In caso di ammissione e votazione di un’unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il
candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al
50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.
16
17
18
19
20
21
Legge 25 Maggio 1993, n. 81 “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del
Consiglio Provinciale”
Articolo 6, comma 3, dPR 28 Aprile 1993, n. 132
Articolo 72, comma 3, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 6, comma 1, dPR 28 Aprile 1993, n. 132
Articolo 5, comma 1, dPR 28 Aprile 1993, n. 132
Articolo 71, commi 7, 8 e 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
VERSIONE 2014.03
PAGINA 10
CAPITOLO 5
LA DATA DELLE ELEZIONI E PROCEDIMENTO ELETTORALE
Le elezioni comunali si terranno domenica 25 maggio 2014, contemporaneamente alle elezioni dei
rappresentanti al Parlamento Europeo22. Alle elezioni, compreso il turno di ballottaggio, potranno
partecipare tutti i cittadini italiani aventi diritto e quelli comunitari purché residenti e che, avendone
fatta richiesta (vedi punto § 1.1), risultino iscritti nelle apposite liste elettorali comunali aggiunte.
L’eventuale turno di ballottaggio, da tenersi esclusivamente in caso di parità tra i candidati che hanno
conseguito il maggior numero di voti, si terrà domenica 8 giugno 2014.
La competenza a fissare la data delle elezioni è del Ministro dell’Interno che deve emanare un apposito
decreto 55 giorni prima (31 Marzo 2014) della data fissata per il voto, e trasmetterlo ai Prefetti che
adotteranno il decreto di indizione dei comizi elettorali entro il 45° giorno la data del voto.
Il Prefetto, a sua volta, ne darà comunicazione al Sindaco che pubblicherà il manifesto 45 giorni prima
della data fissata per l’elezione23 (10 Aprile 2014).
§ 1. Composizione del seggio elettorale
Il seggio elettorale è così composto:
a. un Presidente di seggio24, nominato dalla Corte d’appello di Bologna, che è scelto tra i residenti nel
Comune iscritti in un apposito albo formato da:
− magistrati;
− avvocati e procuratori dell’avvocatura dello Stato che esercitano le loro funzioni nel distretto
della Corte d’appello;
− gli impiegati civili a riposo;
− i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
− i notai, i vice pretori onorari;
− per ciascun Comune, quei cittadini iscritti negli elenchi delle persone idonee a ricoprire
l’ufficio di Presidente.
b. un segretario di seggio, nominato dal Presidente del seggio stesso25. Al riguardo si richiama quanto
previsto dalla nuova normativa in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici26,
nel quale è previsto che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti27, affini entro il secondo grado28, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”29.
Non è certa quale sia l’applicabilità di tale norma nell’ambito del procedimento elettorale, ma dovrà
essere tenuto conto di possibili limiti alla nomina dei segretari di seggio da parte dei Presidenti.
c. quattro scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza (da
tenersi tra Mercoledì 30 Aprile 2014 e Lunedì 5 Maggio 2014), tratti dall’Albo comunale degli
scrutatori di seggio elettorale, formato a domanda degli elettori del Comune;
d. rappresentanti di gruppi politici, candidati o liste partecipanti alla consultazione elettorale (vedi il
successivo paragrafo § 6.14).
22
23
24
25
26
27
28
29
Articolo 1 comma 399 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che le tornate elettorali si svolgano nella sola giornata
di Domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00.
Articolo 3 Legge 7 Giugno 1991, n. 182 e articolo18 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 20 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 22, dPR 5 Aprile 1951, n. 203
dPR 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 30 Maggio 2001, n. 165”
Fino al sesto grado di parentela. Per parenti sono da intendersi sia i discendenti diretti (genitori, nonni, figli, nipoti), e collaterali
(fratelli, figli dei figli, zii, cugini).
Genitori, nonni, fratelli e nipoti del coniuge, anche se deceduto.
Articolo 7 dPR 16 Aprile 2013, n. 62
VERSIONE 2014.03
PAGINA 11
CAPITOLO 6
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
§ 1. Elenco dei documenti necessari
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti
documenti, illustrati dettagliatamente nelle pagine successive:
a. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
b. dichiarazione di presentazione di lista;
c. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
d. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la
candidatura alla carica di consigliere comunale;
e. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
f. modello di contrassegno di lista.
Si ritiene opportuno affermare, sin d’ora, che come asserito dal Consiglio di Stato con parere della
prima sezione n. 283/00 del 13 Dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della
normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in
particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di
documentazione amministrativa di cui al dPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Pertanto non sono ammesse:
1) l’autocertificazione (articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445); non è, quindi, possibile
autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione
dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, è
stato abrogato dalla Legge 12 Novembre 2011, n. 183, ma comunque si riferiva ai soli certificati
anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.
Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma
dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, “non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali”.
§ 2. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
I candidati presenti nella lista devono essere elencati con un numero d’ordine progressivo, riportare
l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l’indicazione
del cognome del marito è facoltativo). Non è escluso che altri dati possano essere ammessi se questi
sono necessari ai fini di una più sicura identificazione del candidato stesso da parte degli elettori, ad
esempio il soprannome30.
Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il
programma amministrativo31.
Per i candidati cittadini di altri paesi dell’Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di
appartenenza.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai 2/3. Per il Comune di Sissa Trecasali il numero dei candidati dovrà essere
compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10. La lista dei candidati deve essere presentata con
apposita dichiarazione scritta32.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, purché contenga i requisiti
sostanziali che la legge stessa richiede.
Tali requisiti sono:
a. dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate
candidature alla carica di Sindaco sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori;
30
31
32
TAR Campania, 24 Febbraio 1976, n. 24
Articolo 28 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 32 dPR 16 Maggio 1960, n. 570 e articolo 3 Legge 25 Marzo 1993, n. 81
VERSIONE 2014.03
PAGINA 12
b.
c.
d.
e.
dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di non aver accettato la candidatura in altro
Comune;
le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature33;
i candidati non possono figurare come sottoscrittori delle liste;
nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda
prevista da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00=34.
§ 3. Rappresentanza di genere nelle liste
La Legge 23 novembre 2012, n. 215, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, ha introdotto disposizioni
volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, oltre che
nei consigli regionali, nonché, seppure non rilevanti ai fini di questa disamina, norme in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni e volte
ad assicurare un’equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti partecipanti alle
trasmissioni per la comunicazione politica.
Per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge
prevede alcune misure tese ad assicurare il riequilibrio di genere:
a) una quota predeterminata, nel senso che nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista
in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore quanto il
decimale è pari o supera i 50 centesimi:
Numero di
Consiglierei
da eleggere
12
Numero
minimo
dei
candidati
stabilito
dalla Legge
Determinazione
del numero dei
candidati
corrispondente a
quello minimo di
ogni lista con
eventuale
arrotondamento
3/4
9
Numero di
Consiglierei
presenti in
lista
9
10
11
12
Quota di genere
determinate sul numero
dei candidati che è
possibile presentare
2/3
1/3
6
3
6,67 = 7 3,33 = 3
7,33 = 7 3,67 = 4
8
4
b) l’introduzione della possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, per candidati compresi
nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, purché di sesso diverso pena
l’annullamento della seconda preferenza.
In caso di violazione delle disposizioni sulla quota predeterminata nell’ambito della lista è previsto un
meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti,
dimodochè il rispetto della quota è effettivamente efficace solo nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti.
Nello specifico nei Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione
elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30, comma 1, lettera d-bis, del dPR 16 Maggio
1960, n. 570, nell’ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), procede cancellando
33
34
Articolo 14, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
Articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del dPR 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’articolo 1 della Legge
2 Marzo 2004, n. 61
VERSIONE 2014.03
PAGINA 13
i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando
dall’ultimo nell’ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un
numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge per l’ammissione della lista.
Peraltro, all’impossibilità di rispettare la quota, non consegue, in questo caso, la decadenza della
lista.
Per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di
entrambi i sessi, norma che riguarda anche i Comuni fino a 5.000 abitanti, dove peraltro non si applica
la quota predeterminata di lista; poiché il rispetto di tale regola non è previsto sia verificato dalla
Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza appare priva di sanzione esplicita.
§ 4.
Dichiarazione di presentazione di lista
§ 4.1. Sottoscrizioni da parte dei presentatori
Devono essere raccolte un numero di sottoscrizioni in un numero compreso tra le 60 e le 12035.
La firma degli elettori36 deve avvenire su appositi moduli (non esiste un modello ufficiale e i moduli non
devono essere vidimati preventivamente dal Segretario comunale) riportanti il contrassegno di lista (il
contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica), il nome,
cognome luogo e data di nascita dei candidati, nonché i dati dei sottoscrittori.
Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati
anagrafici dei candidati.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito
o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due
Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle due Camere
nella legislatura in corso, a condizione che all’atto della presentazione della candidatura o della lista, sia
allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante del partito o gruppo parlamentare.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da37:
a. notaio;
b. giudice di pace;
c. giudice conciliatore;
d. cancelliere o collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle preture;
e. segretario delle procure della Repubblica;
f. presidente della Provincia;
g. Sindaco;
h. assessore comunale e provinciale;
i. presidente del consiglio comunale e provinciale;
j. segretario comunale e provinciale;
k. funzionario incaricato dal Sindaco e dal presidente della provincia;
l. consigliere comunale o provinciale che comunichi la sua disponibilità, rispettivamente, al Sindaco o
al Presidente della Provincia.
Relativamente a quest’ultimo caso, il Sindaco o il Presidente della Provincia non devono rilasciare
alcuna autorizzazione, ma prendono atto della volontà del consigliere a svolgere le funzioni di pubblico
ufficiale.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del dPR 28
dicembre 2000, n.44538, ovvero, in presenza dell’autenticatore che deve accertarsi dell’identità del
sottoscrittore tramite esibizione di un documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto,
patente, libretto di pensione o qualsiasi altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione
statale con foto e dati anagrafici dell’interessato), e riportando sul modulo di sottoscrizione:
35
36
37
38
Articolo 3 Legge 25 Marzo 1993 n. 81
Articoli 28, comma 4 e 32 comma 4, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 14 Legge 21 Marzo 1990, n. 53
Articolo 21, comma 2, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 - … l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 14
a. cognome e nome dell’elettore;
b. luogo e data di nascita;
c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali39;
d. Estremi del documento con cui è stato riconosciuto l’elettore40.
La competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori è limitata al territorio di competenza dell’ufficio
di cui sono titolari.
Ogni singolo modello può contenere le firme raccolte nell’ambito di una giornata (dalle ore 00:01 alle
ore 24:00) e deve essere chiuso, alla fine della giornata stessa, con la data e la firma di chi svolge le
operazioni di autenticazione.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte
esclusivamente da elettori del Comune di Sissa Trecasali, pertanto al momento della sottoscrizione è
bene avere certezza della residenza anagrafica degli interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali.
Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono
fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni,
innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato incaricato dal Sindaco41.
Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale pubblici ufficiali previsti dall’articolo
14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le
autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizione stesse
esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta sezione, con sentenza del 31 Marzo 2012, n.
1889, ha stabilito che il Consigliere Comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni
esclusivamente in relazione dalle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera.
Di conseguenza il Consigliere Comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli
elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono
incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro Comune per il
Consigliere o di altra Provincia per il Consigliere Provinciale.
Il Consiglio di Stato, Prima sezione, con parere del 26 Luglio 2013, n. 3457/1342, ripreso nella Circolare
del Ministero dell’Interno ha formulato i principi sinteticamente riepilogati:
- il “requisito della territorialità”, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di
autenticazione da parte degli organi politici elencati nell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53,
non è sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di autenticazione, occorrendo altresì che sussista
la “causa di legittimazione”, individuata dalla giurisprudenza amministrativa innanzi richiamata “nel
coinvolgimento dell’ente nella competizione elettorale”, definito “requisito della pertinenza”;
- “è da escludere”, quindi, “che il potere certificativo possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di
un comune, nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune, o di una provincia diversa da quella direttamente
interessata al rinnovo dei propri consiglieri”, in quanto “non è riscontrabile il collegamento funzionale fra l’organo
certificante e la consultazione per la quale l’attestazione di autenticità è rilasciata”;
- di contro, “nel rispetto delle finalità” dell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, “è da ritenere che il
collegamento funzionale sussista ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte
39
40
41
42
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali coincide, nella maggior parte dei casi, con il Comune di residenza anagrafica (non al
semplice domicilio), pertanto si deve chiedere all’elettore quale sia il suo Comune di residenza anagrafica. In alcuni casi il
Comune di iscrizione nelle liste elettorali non coincide con quello di residenza anagrafica in quanto i tempi di iscrizione
nell’Anagrafe della popolazione e nelle liste elettorali del Comune di immigrazione sono diversi, pertanto è possibile che vi siano
persone che, pur essendo residenti a Sissa Trecasali ma essendo immigrate di recente, non sia stato possibile iscriverle nelle liste
elettorali; in tal caso tali persone non possono sottoscrivere la lista, e qualora la loro sottoscrizione fosse raccolta verrebbe
annullata in sede di verifica della Commissione elettorale circondariale.
Si rammenta inoltre che il Comune di residenza riportato sulla carta d’identità e sul passaporto non sono affidabili, in quanto tali
dati non sono soggetti a modifica a seguito di cambio di residenza dell’interessato.
Se l’elettore che sottoscrive è conosciuto personalmente dall’autenticatore, questi, invece di riportare i dati del documento di
riconoscimento, può riportare la dicitura “conoscenza personale”, ma deve essere certo in modo assoluto dei dati anagrafici
riportati sul modulo.
Articolo 28 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Circolare del Ministero dell’Interno n. 51/2013 del 2 Agosto 2013 all’oggetto “Articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53.
Autenticazione da parte di organi di governo degli Enti Locali delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati
alle consultazioni elettorali e per il deposito di iniziative popolari legislative e referendarie”.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 15
e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum,
iniziative legislative popolari)”;
- analogamente, è da ritenere che il medesimo collegamento funzionale sussista “per le autenticazioni
effettuate dagli organi politici provinciali, se relative a consultazioni regionali (limitatamente alla regione di cui la
provincia è parte) o aventi carattere nazionale”;
- “il coinvolgimento nelle operazioni elettorali dell’ente locale, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato quale
requisito imprescindibile per l’esercizio della potestà autenticatoria da parte degli organi politici, non può che riferirsi al
coinvolgimento nella consultazione dell’intero corpo elettorale di riferimento del comune o della provincia”. Non per
nulla – ha aggiunto il Consiglio di Stato – “il luogo della certificazione costituisce un elemento essenziale
dell’atto di autenticazione, al quale gli uffici circoscrizionali elettorali e gli organi preposti al controllo devono prestare
attenzione prima di esprimersi sulla regolarità delle sottoscrizioni”;
- infine – rammenta lo stesso Consiglio di Stato – “la qualità di pubblico ufficiale, assunta sia pure
temporaneamente dagli organi politici degli enti locali allorché procedono all’autenticazione delle firme, richiede il
rispetto di regole e cautele, la cui inosservanza può esporre i trasgressori a conseguenze di natura penale e ripercuotersi
negativamente sulla validità delle sottoscrizioni”.
Il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza del 9 Ottobre 2013, n. 22, ha nuovamente
affermato il principio enunciato dal consolidato orientamento del medesimo organo giurisdizionale, in
base al quale tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, sono
titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio dell’ufficio di
cui siano titolari o ai quali appartengono;
Si pone però l’attenzione sulla recentissima sentenza del Consiglio di Stato che in data 13 Febbraio
2014, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato in senso nettamente contrario ai pareri
precedentemente espressi in merito al potere di autenticazione dei Consiglieri Provinciale. Viene infatti
affermato “che i consiglieri degli Enti Locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle
operazioni elettorali di cui all’articolo 14, primo comma, della Legge 21 Marzo 1990, n. 53, nel testo novellato
dall’articolo 4 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma
citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Ente cui appartengono. Di conseguenza, per quanto
di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali
per l’elezione dei Sindaco ed il rinnovo dei consigli dei Comuni della Provincia, mentre i consiglieri comunali hanno
analoga legittimazione per le elezioni del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del loro Comune”
§ 4.2. Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali.
Tra i soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste vi è, come descritto al
punto precedente, il personale comunale delegato dal Sindaco.
Le liste possono essere depositate presso gli uffici designati dall’Amministrazione comunale, dove, negli
orari di apertura al pubblico e alla presenza del personale delegato dal Sindaco, potranno essere
sottoscritte dagli elettori del Comune.
§ 4.3. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati43,
incaricati di:
a. assistere alle operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale;
b. designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.
L’indicazione dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è un
elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione
di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità,
da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare
rappresentanti della lista.
§ 4.4. Programma amministrativo
Il programma amministrativo44, presentato congiuntamente alla lista dei candidati del Consiglio
comunale e al nominativo del candidato a Sindaco, dovrà essere affisso all’albo pretorio del Comune.
43
Articolo 13, comma 5, Legge 21 Marzo 1990, n. 53 e articolo 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
VERSIONE 2014.03
PAGINA 16
§ 5. Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei
candidati
I sottoscrittori delle liste e dei candidati per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune45 e
allo scopo di garantire l’esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata
dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali46. Tali certificati potranno essere anche collettivi e
dovranno essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al Segretario
comunale.
Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione
Elettorale Circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora
ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l’ammissione di
nuovi documenti47. Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di
integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista.
E’ noto che per i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente
“speciale”, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino
alcuna espressa modificazione alla norma specifica, pertanto non è ammessa l’autocertificazione48.
§ 6. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere
comunale
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a
consigliere comunale49 la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi
dell’articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo non
si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge [articoli 1050 e 1251 del Decreto
Legislativo 31 Dicembre 2012 n. 235].
44
45
46
47
48
49
50
Articolo 3, comma 5, Legge 25 Marzo 1993, n. 81
Possono sottoscrivere anche i cittadini dell’Unione Europea che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini dell’Unione
Europea possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati che come elettori (Decreto Legislativo 12 Aprile 1996, n.
197). Per poter essere elettori devono fare richiesta di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione
dinamica delle liste elettorale ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto (15 aprile 2014); per essere candidati
devono rilasciare una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo dello Stato
di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine,
dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità
Articolo 28, quarto comma e articolo 32, settimo comma, numero 2) dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 33, ultimo comma, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283 del 13 dicembre 2000
Articolo 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del
consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente
dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle
comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo
unico approvato con dPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente
la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del
codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
VERSIONE 2014.03
PAGINA 17
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.
La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una
delle persone secondo le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori di lista; l’omessa
autenticazione della sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto per la presentazione delle
candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l’inammissibilità della
presentazione della lista52. Pertanto tale dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la
raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista è già iniziata53.
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di
accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere
effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.
Nessuno può accettare la candidatura a Consigliere Comunale in più di una lista nello stesso Comune54
ne in più di due Comuni55, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri
Comuni se prima non rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere56.
Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al
vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni57.
§ 6.1 - Rinuncia alla candidatura
Il candidato che ha accettato la candidatura può anche rinunciarvi.
La rinuncia alla candidatura, non deve essere comunicata ai delegati di lista, ma deve essere comunicata
alla Commissione elettorale circondariale ed ha effetto dal momento in cui questa ne ha conoscenza.
E’ anche ammissibile la revoca della rinuncia alla candidatura, purchè non sia scaduto il termine stabilito
per la presentazione delle candidature (ore 12:00 del 29° giorno antecedente la votazione – 26 aprile
2014)58.
51
52
53
54
55
56
57
58
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è
di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia,
sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente
comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo
consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
Articolo 12 - Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del
presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista
da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al dPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga
comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di
incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli eletti.
TAR Lombardia 2 Febbraio 1995, TAR Campania 6 Novembre 1998, TAR Abruzzo 11 Marzo 1999
TAR Molise 11 Luglio 1995 e 8 Ottobre 1993, TAR Campania 24 Giugno 1996
Articoli 28, comma 7 e 32 comma 5, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 56, comma 1, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 60 comma 1 e 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 87 bis del dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Consiglio di Stato 22 Ottobre 1954 n. 1014, TAR Puglia 12 Marzo 1998
VERSIONE 2014.03
PAGINA 18
§ 7. Certificato attestante che i candidati sono elettori
Così come per i sottoscrittori delle liste, anche per i candidati, all’atto della presentazione delle
candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica59.
Per i cittadini dell’Unione Europea il certificato attesta che questi sono iscritti nell’apposita lista
elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.
E’ noto che per i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente
“speciale”, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino
alcuna espressa modificazione alla norma specifica, pertanto non è ammessa l’autocertificazione60.
§ 8. Contrassegno per i candidati alla carica di Sindaco e per i candidati alla carica di
consigliere comunale
Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno che dovranno essere
riprodotti anche sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede elettorali.
Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori
dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o simile con quello di altra lista già
presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i
presentatori medesimi61.
E’ poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista che
riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento62. L’autorizzazione per la presentazione di tali contrassegni è ammessa solo mediante
dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dal
presidente o segretario regionale o provinciale degli stessi per attestazione dei relativi presidenti o
segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio,
attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso63.
Tale documentazione deve essere presentata in originale o copia autenticata.
E’ inoltre vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa64.
Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice copia65, possibilmente su carta lucida, con
inchiostro a china o tipografico, in due misure diverse: uno circoscritto in un cerchio del diametro di 10
cm. e l’altro del diametro di 3 cm..
Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare all’interno del cerchio.
Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i
disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte
superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.
§ 9. Preventivo delle spese della lista
Per i Comuni con meno di 50.000 abitanti non è fatto obbligo, al momento della presentazione delle
candidature e deposito delle liste, la presentazione di un bilancio preventivo di spesa66.
§ 10. Mandatario elettorale67
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i candidati che intendessero raccogliere fondi
non devono nominare alcun mandatario così come previsto nei Comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Articolo 28 comma 8 e 32, comma 9, dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283 del 13 dicembre 2000
TAR Veneto 24 Ottobre 1980 n. 800
TAR Veneto 22 Aprile 1981 n. 249
Articolo 2 dPR 28 Aprile 1993, n. 132
Articoli 30 e 33 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 3 legge n.415/1993
Articolo 30, comma 2, Legge 25 Marzo 1993 n. 81
Articolo 7, commi 3 e 4, Legge 10 dicembre 1993, n. 515
VERSIONE 2014.03
PAGINA 19
§ 11. Esenzione da diritti e imposte di bollo
Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria68.
§ 12. Presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature69 deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le
candidature vengono proposte.
La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata70:
a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
b. da uno o più candidati;
c. da uno o più sottoscrittori della lista stessa;
d. dai delegati della lista.
La presentazione dovrà essere effettuata durante il normale orario d’ufficio dalle ore 08:00 del 30°
giorno (25 aprile 2014) alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data della votazione (26 aprile 2014).
Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente
garantito, la segreteria, così come l’Ufficio Elettorale, resterà aperto nel primo giorno dalle ore 08:00
alle ore 20:00 e, nel secondo giorno, dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista
depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve
indicare, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti
depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.
È opportuno precisare che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i
relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente,
purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l’ora della ricezione.
È, tuttavia, raccomandabile che il Segretario Comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che
gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano
debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste
del Comune, ecc.
È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri
provvedimenti, che il Segretario ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di
uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione
Elettorale Circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle
candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.
§ 13. Esame e ammissione delle candidature e sorteggio dei candidati e liste ammesse
Le operazioni per l’esame e l’ammissione delle candidature vengono svolte dalla Commissione
elettorale circondariale71.
Le operazioni che deve effettuare la Commissione sono:
a. Accertamento della data di presentazione delle liste;
b. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
c. Controllo del numero dei candidati;
d. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
e. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
f. Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste;
g. Controllo dell’avvenuto deposito del programma amministrativo;
h. Esame dei contrassegni di lista;
Tali operazioni devono essere concluse entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle liste.
68
69
70
71
Articolo 1 allegato B, dPR 26 Aprile 1972, n. 642
Articolo 32 del dPR 16 Maggio 1960, n. 570
TAR Campania 15 Luglio 1997 n. 1852, Consiglio di Stato 17 Dicembre 1996 n. 24 e 4 Febbraio 1997 n. 138, TAR Abruzzo 10
Ottobre 1998 n. 696
Articoli 30 e 33 del dPR 16 Maggio 1960, n. 570
VERSIONE 2014.03
PAGINA 20
Dopo che la Commissione si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, dovrà
procedere all’assegnazione, sia in sede di primo turno sia in sede di eventuale ballottaggio, di un numero
progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa. L’assegnazione del
numero avviene tramite sorteggio.
Sulla scheda di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco sono riportati
secondo l’ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo
l’ordine risultato dal relativo sorteggio.
Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco man mano che
sono adottate.
§ 14. Designazioni dei rappresentanti di lista
§ 14.1 Presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale
La designazione dei rappresentanti di lista72 presso i seggi elettorali e presso la Commissione elettorale
comunale per le operazioni di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali, non è obbligatoria in quanto la
loro nomina è nell’interesse della lista rappresentata e in quanto non fanno parte integrante di tali
organi, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle
operazioni elettorali.
I rappresentanti per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune.
La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la firma dei
delegati della lista responsabile della loro nomina deve essere autenticata con le stesse modalità previste
per i sottoscrittori di lista. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista e
che la scelta casa su persone che siano anche presentatori o addirittura candidati, ma le designazioni
non possono essere fatte da terzi autorizzati dal delegato.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, quali rappresentanti di lista possono essere designate le
stesse persone per i diversi tipi di elezione.
Le designazioni possono essere fatte per 2 rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta73:
a. al segretario comunale, entro il venerdì precedente l’elezione;
b. direttamente al presidente di seggio, il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione
delle schede di votazione, oppure la mattina di domenica prima dell’inizio delle votazioni.
I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici ufficiali e hanno diritto:
a. ad assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio;
b. possono far verbalizzare brevi dichiarazioni;
c. possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei verbali, sulle strisce di
chiusura delle porte e finestre;
d. per l’esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista
d’appartenenza.
I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere, su
disposizione del Presidente, allontanati dall’aula ed essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la
multa da Euro 1.032,91 a Euro 2.065,8374.
§ 15. Sanzioni
Chiunque forma falsamente, sostituisce o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali, è punito con
la reclusione da 1 a 6 anni; alla stessa pena è soggetto anche colui che utilizza atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.
Chiunque commette un reato inerente l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di
candidati, è punito con una multa da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.75
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati
è punito con la pena dell'ammenda da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00.76
72
73
74
75
Articolo 32 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 35 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 104, comma 5, dPR 30 Marzo 1957, n. 361
Articolo 90 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
VERSIONE 2014.03
PAGINA 21
CAPITOLO 7
LE CAUSE OSTATIVE ALL’ELEZIONE
Le cause ostative alla elezione sono le seguenti:
a. cause ostative alla candidatura – quando è fatto divieto al cittadino di adempiere alle formalità
previste per la candidatura;
b. cause di ineleggibilità – quando è fatto divieto ai candidati, visti gli esiti del voto, di poter essere
eletti;
c. cause di incompatibilità – quando nei confronti degli eletti si creano cause che obbligano alla
decadenza dalla carica.
§ 1. Cause ostative alla candidatura77
Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale
e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di
cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli
organi delle comunità montane:
a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316
(Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione),
319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater
primo comma (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione,
induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (Abuso di ufficio), 325
(Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio), 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti
di ufficio), 331 secondo comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo
comma, 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (Traffico di influenze illecite) del codice penale;
d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati nella lettera c);
e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
76
77
Articolo 93 dPR 16 Maggio 1960, n. 570
Articolo 10 Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190”.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 22
f.
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti è
nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui ai punti precedenti, emesse nei confronti
di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza,
ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
§ 2. Cause di ineleggibilità78
Non sono eleggibili a Sindaco o a consigliere comunale:
1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di
direttore generale o equiparate o superiori;
2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3. Abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 980), Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 2272,
comma 1 del medesimo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
4. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o
coordinano i rispettivi uffici;
6. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere;
9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria
locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento
rispettivamente del comune o della provincia;
11. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal
comune o dalla provincia;
12. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In
caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento
di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso,
non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
78
Articolo 60 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
VERSIONE 2014.03
PAGINA 23
funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel
cui ambito si sono svolte le elezioni.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque
giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Non può essere eletto alla carica di Sindaco79:
- il ministro di un culto;
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che
coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore
di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro sia fideiussore.
§ 3. Incompatibilità80
Non può ricoprire la carica di Sindaco o di consigliere comunale:
a. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da
parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in
tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale
delle entrate dell'ente;
b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed
imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i
comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di
appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle
imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
d. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero
di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità.
Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione
staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è
la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune
capoluogo di regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la
commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o
conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di
79
80
Articolo 61 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall’articolo 7 del Decreto Legge 29
Marzo 2004, n. 80
Articolo 63 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
VERSIONE 2014.03
PAGINA 24
responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale
non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti
in corso;
e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune
o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza
passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto
il debito;
f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia
ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del dPR 29 settembre 1973, n. 602;
g. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei
precedenti articoli.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la
terzo grado, rispettivamente, del Sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia.
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il Sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel
territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale81.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili,
rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro
comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di Sindaco, di assessore
comunale, di presidente o di assessore della comunità montana82.
§ 4. Situazioni che non creano causa di ineleggibilità o incompatibilità83
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o
regolamento in ragione del mandato elettivo.
§ 5. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità84
La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa,
importano la decadenza dalle predette cariche.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di
incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6085. La
81
82
83
84
85
Articolo 65, comma 2, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, anche per il paragrafo successivo.
Articolo 66 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 67 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 68 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267:
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette
giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore
sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei
sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non
possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle
funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 25
cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la
causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
§ 6. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità86
Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di
ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni di incompatibilità previste, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di
ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale il temine di dieci giorni
previsto dal punto precedente decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti precedenti il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende
conservare.
Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.
Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per
territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata,
entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
§ 7. Azione popolare87
La decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da
chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del Decreto Legislativo 1
settembre 2011, n. 15088.
86
87
88
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
Articolo 69 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 70 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 22 Decreto Legislativo 1 Settembre 2011, n. 150
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del dPR 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste
dall'articolo 7, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale
della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il
capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di
competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è
necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla
pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione
d'ineleggibilità.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della
pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono
proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della metà.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 26
CAPITOLO 8
PROPAGANDA ELETTORALE
E’ necessario che, in occasione delle elezioni, i candidati a ricoprire cariche pubbliche elettive agiscano
nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti
prevaricatori degli altrui diritti.
In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra candidati e liste,
candidati tra di loro, liste tra di loro, in modo che nell’accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la
prevalenza di un candidato rispetto ad altri candidati o di una lista rispetto ad altre liste.
L’attività dei candidati e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di “propaganda”
regolata dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 (propaganda mediante affissione), dagli articoli 29 e 30 della
Legge 25 Marzo 1993, n. 81 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla Legge
22 Febbraio 2000, n. 28 (propaganda tramite mezzi d’informazione).
§ 1. La propaganda mediante affissione
A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie,
di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta
degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:
a. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
b. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di
candidati;
c. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche,
riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che
possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
d. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o di nomi di
candidati;
e. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla
competizione;
f. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidati;
g. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
h. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
i. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
§ 1.1. Determinazione degli spazi
La norma89 prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente
negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale90.
Ad ogni lista candidata spetta uno spazio di metri 2 di altezza per metri 1 di base.
La Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro
che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di
fiancheggiatori91.
89
90
91
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale
ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è
data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Articoli 1 e 2 della Legge 24 dicembre 1956, n. 212
Il numero degli spazi che è possibile predisporre è stato ridotto dal n. 2) della lettera h) del comma 400 dell’articolo 1 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per i comuni tra i 5.001 10.000 abitanti, da un minimo di 10 a un massimo di 20, lo ha
portato da un minimo di 3 a un massimo di 5.
n.1) e n. 3) della lettera h) del comma 400 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
VERSIONE 2014.03
PAGINA 27
La Giunta per poter delimitare gli spazi e per potere ripartire gli spazi stessi in sezioni e assegnare le
sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse, come
comunicato dalla Commissione elettorale circondariale.
Nelle elezioni comunali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il
30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno
antecedente la data delle votazioni (28 aprile 2014).
La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni, provvede a stabilire, per ogni centro
abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni.
Gli spazi individuati nel territorio comunale sono:
− nel centro abitato di Sissa nel Parco delle Rimembranze;
− nel centro abitato di Coltaro nel parcheggio di Via Roma di fronte alla Chiesa;
− nel centro abitato di Gramignazzo nel parcheggio di Via Sant’Antonio;
− nel centro abitato di Torricella nel parcheggio del Parco “Enrico Cavalli” ai piedi dell’argine
maestro del fiume Po;
− nel centro abitato di Trecasali nel giardino pubblico situato all’incrocio tra Via Giuseppe Verdi,
Piazza Eugenio Fonata e Via Giacomo Matteotti;
− nel centro abitato di San Quirico in Via Provinciale, tra il civico 50 e il civico 52, lungo la mura ai
piedi dell’argine maestro del fiume Taro;
− nel centro abitato di Ronco Campo Canneto nell’area verde di Via Arturo Toscanini;
− nel centro abitato di Viarolo in Via Cornazzano, nel parcheggio dell’area di verde pubblico, tra il
civico 35 e l’imbocco di Via Luganotto.
Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla
assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate92.
§ 1.2. Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti
Dal momento dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, sono vietati93:
a. l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
b. l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero
di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni
sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In
tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici;
c. l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o
indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico,
nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni,
sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
E’ compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale94, procedere a togliere (defissone) del
materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di
adozione dei provvedimenti di esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal
Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell’esecutore materiale e del
committente responsabile95.
§ 1.3. Particolari forme di propaganda elettorale
Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni96.
E’ vietata97 ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi,
tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30°
92
93
94
95
96
97
Articolo 4 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articolo 1 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articoli 14 e 54 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
Articolo 29, comma 4, Legge 25 Marzo 1993, n. 81 e articolo 15, comma 3, Legge 10 Dicembre 1993, n. 515
Articolo 1, Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articolo 6, Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
VERSIONE 2014.03
PAGINA 28
giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne
indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro
contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia
per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di
affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.
E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda
figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico
dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la
distribuzione.
§ 1.4. Riunioni di propaganda elettorale
Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno
antecedente la data fissata per le elezioni, fino al ore 24 del venerdì precedente la data della votazione98.
Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall’obbligo di
darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo. Comunque anche in tale periodo, al fine di
evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo
svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con la presenza
durante le manifestazioni delle locali autorità di Pubblica Sicurezza.
Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di
ulteriori spazi, oltre a quelli già posseduti dagli stessi, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni,
a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali di loro proprietà già predisposti per
conferenze o dibattiti99.
L’utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza
del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre
iniziative già autorizzate e con l’organizzazione dell’Amministrazione comunale.
L’utilizzo degli spazi è gratuito100.
§ 1.5. Propaganda elettorale sonora101
Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia
per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.
L’uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in
movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell’annuncio dell’ora e del luogo in cui si
terranno i comizi e solamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e tra le ore 15:30 e le ore 19:30 del giorno
della manifestazione e del giorno precedente. E’ inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale
sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti l’Ospedale, la casa di riposo e gli edifici scolastici del
capoluogo e delle frazioni102.
Dalle ore 00:01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il
voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o
aperti al pubblico103.
§ 1.6. Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione
Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate:
98
99
100
101
102
103
Articolo 7 Legge 24 Aprile 1975, n. 130
Articolo 19 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515 e Articolo 5, comma 6, Legge 3 Giugno 1999, n. 157
Articolo 5, comma 6, Legge 3 Giugno 1999, n. 157 - I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di
strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e
provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al
presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali
strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
Articolo 7 Legge 24 Aprile 1975, n. 130
Articolo 23, comma 8, Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Articolo 59 dPR 16 Dicembre 1992, n.495.
Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
VERSIONE 2014.03
PAGINA 29
a.
b.
nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale104, è però
consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo
pubblico105;
ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali106.
§ 1.7. Il Committente responsabile
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,
televisione, incisione magnetica o ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l’indicazione del
committente responsabile107 che è da intendersi come colui che ordina la pubblicazione o la
divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si
assume le inerenti responsabilità, anche di ordine penale per l’eventuale inosservanza della normativa in
materia.
Qualora gli strumenti di propaganda elettorale siano prodotti o commissionati da sindacati,
organizzazioni di categoria od associazioni, devono essere muniti, oltre che dell’indicazione del
committente responsabile, anche dall’autorizzazione rilasciata dal candidato o dal suo mandatario
§ 1.8. Sanzioni
E’ punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1.032,91108:
a. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale,
destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca,
lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a
norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o
manifesti negli spazi suddetti. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche
autorità concernenti le operazioni elettorali;
b. chiunque, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, esegua forme di propaganda
elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le
sedi dei partiti o faccia lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o
propaganda luminosa mobile;
c. chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti al
punto a. fuori degli appositi spazi;
d. chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi, riunioni di
propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione
di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
e. chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale entro il
raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
L’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la reclusione fino a
6 mesi o con la multa da Euro 103,29 a Euro 619,75109.
§ 2. Accesso ai mezzi d’informazione e comunicazione politica
§ 2.1 Messaggi politici autogestiti110
Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità,
l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.
a. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono
trasmettere messaggi politici autogestiti in forma gratuita111.
Per le emittenti private la trasmissione di messaggi politici è facoltativa.
104
105
106
107
108
109
110
111
Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articolo 8 Legge 24 Aprile 1975, n. 130
Articolo 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articolo 29, comma 3, Legge 25 Marzo 1993, n. 81
Articoli 1, 8 e 9 Legge 24 Dicembre 1956, n. 212
Articoli 654 e 660 del Codice Penale
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica”
Articolo 3 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
VERSIONE 2014.03
PAGINA 30
I messaggi politici autogestiti devono rispondere ai seguenti requisiti112:
a. recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica;
b. hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta
secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente;
c. non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori.
d. sono offerti in condizioni di parità di trattamento;
e. l'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio;
f. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
g. nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;
h. ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente;
i. i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di
comunicazione politica trasmessi dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della
stessa settimana e nelle stesse fasce orarie;
j. possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
§ 2.2 Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle
forme di: tribune politiche, tavole rotonde, dibattiti, presentazione in contraddittorio di candidati e di
programmi, interviste, ogni altra forma che consenta il confronto fra le posizioni politiche e i candidati
in competizione113.
Dalla data di presentazione delle candidature, le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi
autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi secondo le seguenti
modalità114:
a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con
riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una
durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e
comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla
legge;
e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione;
g. ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.
Per le emittenti private la trasmissione di messaggi autogestiti è facoltativa.
§ 2.3 Norme di comportamento
Dalla data di convocazione dei comizi e sino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque
trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto e manifestare
la proprie preferenze di voto115.
In tutte le trasmissione radiotelevisive d’informazione nello stesso periodo di cui al punto precedente, la
presenza di membri delle Giunte e dei Consigli comunali, di esponenti di partiti e movimenti politici e
di candidati, deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e
l’imparzialità dell’informazione. La loro presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni116.
112
113
114
115
116
Articolo 3 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 2, comma 2, Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 4 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 5 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 1, comma 5, Legge 10 Dicembre 1993, n. 515
VERSIONE 2014.03
PAGINA 31
§ 2.4. Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici117
Le precedenti disposizioni non si applicano per le imprese di radiodiffusione che sono organi di partiti
politici.
Per tali imprese è vietata la cessione sia onerosa che gratuita di spazi per messaggi autogestiti.
§ 2.5. La propaganda elettorale su quotidiani e periodici118
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino a tutto il penultimo giorno prima della data delle
elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo, messaggi
politici elettorali, devono darne comunicazione sulle testate edite, al fine di consentire ai candidati e alle
forze politiche l’accesso ai relativi spazi.
Le forme di messaggi consentiti sono i seguenti:
a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e candidati;
c. pubblicazioni di confronto fra più candidati.
Tali disposizioni non si applicano nei confronti degli organi ufficiali di stampa di partiti e movimenti e
delle stampe o pubblicazioni elettorali riguardanti le liste e i candidati.
§ 2.6. Sondaggi politici ed elettorali119
Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche
se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Nel periodo in cui i sondaggi possono essere diffusi, essi devono indicare:
a. committente e acquirente;
b. criteri seguiti per la formazione del campione;
c. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e. domande rivolte;
f. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g. data in cui è stato realizzato il sondaggio.
§ 2.7. Disciplina della comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto
divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni (sia quelle direttamente interessate alle elezioni dei propri
organi, sia a quelle che non lo sono, sia agli enti, istituti, aziende dipendenti degli enti territoriali) di
svolgere attività di comunicazione con qualunque strumento di propaganda (pubblicazioni, manifesti, a
mezzo di quotidiani, periodici, emittenti televisive)120.
Il divieto alle amministrazioni pubbliche di "svolgere attività di comunicazione" durante la campagna
elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti
informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell'amministrazione e dei suoi organi titolari121.
Uniche eccezioni possono essere le comunicazioni fatte in forma impersonale, ossia senza l’indicazione
dell’organo, collegiale o individuale, interessato alla divulgazione della notizia, e quelle che sono
indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, come la diffusione di un ordinanza, di
un evento eccezionale, in pratica ogni comunicazione riguardante l’attività istituzionale dell’ente.
L’attività configurata come “propaganda istituzionale” non consiste nelle stesso svolgimento delle
attività istituzionali, ma in condotte ulteriori e diverse, con cui si voglia ottenere un consenso a seguito
del concreto svolgimento delle attività istituzionali, che restano comunque dovute anche in prossimità
117
118
119
120
121
Articolo 6 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 7 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 8 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Articolo 9 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di
voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Corte costituzionale, Sentenza 17 novembre 2000, n. 502
VERSIONE 2014.03
PAGINA 32
della competizione elettorale, in sostanza sono consentite comunicazioni dell’ente inerenti la normale
vita istituzionale122.
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 64/99 del 13 aprile 1999 interpretativa del generale
divieto di propaganda istituzionale. In particolare la circolare prevede che "l'espressione pubblica
amministrazione deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli titolari di cariche pubbliche, i
quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche
amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da quanto sopra discende che rientrano nel divieto di
propaganda istituzionale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività
amministrativa. Non si ritiene che costituiscano attività di propaganda le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia
giuridica degli atti amministrativi".
§ 2.8. Agevolazioni postali e fiscali
Le agevolazioni postali sono quelle previste dall’articolo 17 della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515123.
Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti
politici, dalle liste dei candidatati e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4%124.
§ 2.9. Le sanzioni
Le violazioni in materia di comunicazione radiotelevisiva125 devono essere proposte entro 10 giorni
dalla violazione, e devono essere destinata, anche via fax a:
a. Autorità di garanzia;
b. emittente privata o editore presso cui è avvenuta la violazione;
c. competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d. gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente
o dell’editore.
L'Autorità, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli
interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla
contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive
all'accertamento della violazione o alla denuncia:
a. In caso di violazione concernenti la comunicazione politica al di fuori del periodo elettorale o nel
periodo elettorale, o commesse da imprese radiofoniche di partiti politici, l'Autorità ordina alle
emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
b. In caso di violazione di messaggi autogestiti al di fuori del periodo elettorale o nel periodo
elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle
trasmissioni programmate in violazione della presente legge, la messa a disposizione di spazi per la
trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente
esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche, se del caso, il ripristino
dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica.
c. In caso di violazione concernente comportamenti da tenere in campagna elettorale, l'Autorità
ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
122
123
124
125
Consiglio di Stato, 23 Marzo 2000 n. 1593. Sempre la stessa sentenza ha stabilito che il risultato elettorale non può essere messo
in dubbio nel caso in cui vi siano stati comportamenti vietati in relazione alla propaganda elettorale, non essendo stati
predeterminati i casi estremi in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da potere
fare dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale
Agevolazioni postali. 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale
agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di
copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella
circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di
svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a
tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.
Articolo 18 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515
Articolo 10 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
VERSIONE 2014.03
PAGINA 33
d.
l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale
compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
e. In caso di violazione concernente i sondaggi politici ed elettorali, l'Autorità ordina all'emittente o
all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione In caso di
violazione relativamente ai messaggi elettorali su quotidiani o periodici, che ha diffuso il sondaggio
con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi
stessi sono stati pubblicizzati.
Inoltre l’Autorità può ordinare:
a. la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti
l'indicazione della violazione commessa;
b. ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di
rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, della comunicazione da rettificare.
L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare
l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
In caso di violazione degli obblighi126 di limitare esclusivamente la presenza di candidati all’esigenza di
assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, sono previste sanzioni pecuniarie da Euro
25.822,84 ad Euro 103.291,38, pene raddoppiate se la violazione si verifica tra il 20° e l’11° giorno
antecedente la data della votazione, e triplicata se si verifica negli ultimi 10 giorni la data del voto.
E’ prevista la sanzione pecuniaria da Euro 25.822,84 a Euro 103.291,38 nei confronti di coloro a favore
dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.
Nel caso di inosservanza delle norme relative a forme di propaganda su quotidiani e periodici, si applica
la sanzione pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 25.822,84.
§ 3. Richiesta di elenchi nominativi delle liste elettorali
Elenchi nominativi delle liste elettorali127 possono essere richiesti da partiti e gruppi politici tramite
richiesta scritta da far pervenire all’Ufficio elettorale comunale.
Può essere rilasciato esclusivamente su supporto informatico l’elenco completo degli iscritti nelle liste
elettorali e non elenchi parziali; l’elenco comprende: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo,
nei seguenti formati: .xls o .txt.
Dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno della
consultazione, ai partiti politici, ai movimenti politici ed alle liste civiche che partecipano alla
competizione elettorale (comprese la selezione dei candidati alle c.d. elezioni primarie) il prezzo di
rilascio, comprensivo del supporto informatico, viene determinato in Euro 50,00= (cinquanta//00),
operazione esclusa dal campo di applicazione di IVA128.
In tutti gli altri casi, il prezzo di rilascio, comprensivo del supporto informatico, viene determinato in
Euro 200,00= (duecento//00), operazione esclusa dal campo di applicazione di IVA.
Per il materiale prodotto l’Ufficio elettorale rilascerà apposita ricevuta dei costi sostenuti dal
richiedente.
126
127
128
Articolo 15 Legge 10 Dicembre 1993, n. 515
Articolo 51, comma 5, dPR 20 Marzo 1967, n. 223: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 12 Marzo 2014 avente all’oggetto
“Rimborso spese per il rilascio delle liste elettorali del Comune di Sissa Trecasali”.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 34
CAPITOLO 9
PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE129
Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di
liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei
cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione
elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita
democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore
il 1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi.
§ 1. Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici
Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza
dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve
però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste
degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli
elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri
delle Camere di commercio.
Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve
specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.
E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico
dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.
§ 2. Dati non pubblici
E’ necessario il consenso dell’interessato Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono
cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi
comunicazione.
L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo
e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non
rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto
della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato,
indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum,
newsgroup, software automatici).
Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico,
espresso magari per scopi di tipo commerciale.
Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli
interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.
La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.
§ 3. Dati che non si possono utilizzare
In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono
stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si
sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro
mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di
propaganda elettorale.
I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il
richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini
di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni.
129
Garante per la Privacy, provvedimento del 12 Febbraio 2004
VERSIONE 2014.03
PAGINA 35
§ 4. Temporanea sospensione dell’informativa ai cittadini
(provvedimento non ancora emanato per l’anno in corso)
§ 5. Garanzie per i cittadini
Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato
disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non
ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al
candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un
riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso
al Garante.
Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia
dei dati dei cittadini. Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e avrà
applicazione immediata.
VERSIONE 2014.03
PAGINA 36
Scarica

Guida - Comune di Sissa Trecasali