COORDINAMENTO NAZIONALE CORPO GUARDIE ECOZOOFILE
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00193 ROMA Via Tacito, 50 – Tel. 06/484409 Fax 096/8431010 – C.F. 05831981211 – www.vigilanzafareambiente.it
REGOLAMENTO NAZIONALE
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ECOLOGICA E ZOOFILA
REV. 2/2012
[email protected]
ORGANIGRAMMA
Riconosciuta dalla Comunità Europea – Registro Rappresentanti di Interesse n. 99711034054-72 del 24/08/2010
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2009-0000021 del 27/02/2009
SCHEMA ORGANIGRAMMA NAZIONALE
PRESIDENZA NAZIONALE
A
ORGANISMO
DIRETTIVO
NAZIONALE
B
C
SEGRETERIA
OPERATIVA
COORDINAMENTO NAZIONALE
UFFICIO DEL
WEBMASTER
UFFICIO
LOGISTICA
Guardie Ecozoofile
SALA
OPERATIVA
COMANDANTE NAZIONALE
COMANDANTE NAZ.LE VICARIO
COORDINAMENTO NAZIONALE
Coordinatore
Interregionale
Coordinatore
Interregionale
Coordinatore
Interregionale
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
E
Raggruppamenti
Regionali
Raggruppamenti
Regionali
Raggruppamenti
Regionali
COORDINATORE REGIONALE
Protezione Civile
F
Comandi
Provinciali
Comandi
Provinciali
Comandi
Provinciali
COORDINATORE PROVINCIALE
Protezione Civile
Distaccamenti
Operativi
Territoriali
Distaccamenti
Operativi
Territoriali
Distaccamenti
Operativi
Territoriali
CAPO NUCLEO TERRITORIALE
Protezione Civile
D
G
Squadre di Pronto Intervento
Protezione Civile
Squadre di Pronto Intervento
Squadre di Pronto Intervento
COMMISSIONE ESAMI IDONEITA’ OPERATORI
H
I
LABORATORI
FAREAMBIENTE
LABORATORI
FAREAMBIENTE
LABORATORI
FAREAMBIENTE
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
FARE AMBIENTE MED
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
Il Movimento Ecologista Europeo “Fare Ambiente MED”, rappresenta il fulcro principale di tutto l’indotto
associativo. Costituito il 21 agosto 2007 si prefigge l’obbiettivo di promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione
della coscienza civile per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali nonché del patrimonio artistico e
storico nazionale anche tramite l’attività di protezione civile svolta dai propri consociati costituiti in organismi
qualificati ed autosufficienti.
La Presidenza Nazionale attualmente retta dal Prof. Vincenzo Pepe, fautore principale del progetto, ha sede
legale in 00193 Roma (RM) alla Via Tacito, nr. 50 - Tel. 06/484409. Ha lo scopo di curare i rapporti tra le varie
realtà territoriali e di rappresentare l’organizzazione verso le Autorità Governative, Civili e Militari.
Se da un lato la Presidenza Nazionale, a mezzo delle iniziative centrali e territoriali, realizzi un’ardua opera di
sensibilizzazione sociale e politica sull’annosa tematica degli atteggiamenti anti ecologici per ripristinare il giusto
equilibrio nel rapporto uomo/ambiente/animali, i Coordinamenti Nazionali mettono in pratica i buoni propositi,
coordinando le attività di vigilanza e di protezione civile necessarie a tutelare e soccorrere il territorio. In effetti
sono il vero e proprio anello di connessione tra l’attività socio educativa e l’attività operativa da esercitarsi
attraverso le proprie Guardie Ecozoofile Volontarie appositamente formate e messe a disposizione delle autorità
competenti. In realtà oltre allo scopo di gestire il Corpo delle Guardie, il Coordinamento deve essere propositivo
ed innovativo ove nuove sfide fondamentali impongono il costante adeguamento della attività giuridico/operative.
La Presidenza stessa coordina le attività sociali, culturali e politico gestionali e tutte quelle altre che non rientrano
nelle competenze tecniche ed operative dei Coordinamenti allo scopo istituiti che per meglio gestire la proprie
materie di competenza e favorire un’intensa attività di studio dei fenomeni anti/ambientali concorrendo
attivamente alla tutela del patrimonio naturale inteso come bene pubblico, nomina appositi esperti della “materia”
affinché tutte le attività operative siano coordinate in modo uniforme e concreto sul territorio nazionale da un
Comandante Nazionale e da un Comandante Nazionale Vicario che possano fungere da punto di riferimento
sicuro e competente, per tutte le altre realtà territoriali dipendenti nonché per la pubblica amministrazione e per
l’utenza stessa.
L’attività operativa viene coordinata a livello centrale anche grazie alla costante supervisione e all’attenta
revisione delle disposizioni tecnico/operative, svolta dai Coordinatori Interregionali che a causa della diversità
della legislazione regionale e della diversificazione dei reati che caratterizza varie zone della Penisola, non
consentono un vero e proprio omogeneo “modus operandi” per l’efficacia del quale è necessaria una ripartizione
più articolata in macro aree, più controllabili e che diversamente non sarebbero del tutto gestibili a livello centrale.
I Raggruppamenti Regionali nati dalla necessità di gestire i rapporti con il Governo Regionale e le Sezioni
Provinciali, svolgono un ruolo determinante dal punto di vista operativo. In effetti alla base dell’attività di
prevenzione e repressione dei reati ecologici e zoofili, c’è lo studio dei fenomeni e la messa in campo di strategie
preventive di controllo del territorio e azioni repressive che nel loro complesso risultano attuabili solo grazie alla
sinergia garantita dai Comandi Provinciali capillarmente distribuiti sul territorio.
La territorialità in funzione della legislazione regionale vigente può essere demandata solo a chi vive
quotidianamente il territorio, ascolta con interesse le aspettative della cittadinanza e osserva con occhi attenti le
trasformazioni dannose e le azioni delittuose commesse in danno della natura. Il ruolo importantissimo e
insostituibile svolto dai Comandi Provinciali che in realtà fungono da “sentinelle”, è quello di “custodire” il
territorio e garantire una vigilanza costante e risolutiva ove particolari situazioni richiedano un intervento
appropriato, interfacciandosi con le Autorità locali allo scopo preposte.
I Distaccamenti Operativi Territoriali forte del rapporto di fiducia che li lega alla propria terra, esercitano tutte
quelle attività statutarie utili ad informare l’utenza, formare nuove coscienze civili, individuare le criticità e
supportare le Autorità locali in tutte le azioni preventive e repressive atte a ripristinare la legalità. I DOT dipendono
in tutto e per tutto dal Comando Provinciale che li ha istituiti e possono avere competenza comunale o
intercomunale ed offrono il loro supporto quotidiano alle FF.OO locali.
Ogni Laboratorio Verde provinciale, ai fini di una maggiore capillarità che consenta un più ravvicinato rapporto
con l’utenza può istituire il proprio Comando Provinciale di Guardie Ecozoofile nonché i Distaccamenti
Territoriali di Guardie Ecozoofile e/o di Volontari di Protezione Civile che opereranno secondo le disposizioni
emanate dal preposto Raggruppamento Regionale e dalla superiore Sede Nazionale in base alle esigenze
rappresentate dagli Enti Locali.
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano, liberamente costituito al quale sono garantiti tutti i diritti
sanciti dallo Statuto e dal Codice Civile. Lo status di socio si acquisisce con l’affiliazione effettuata secondo le
disposizioni statutarie e si può perdere con la commissione di fatti che pregiudicano il rapporto associativo o per
dimissioni volontarie. Ogni socio garantisce il rispetto dei regolamenti interni ed è espressione civica se opera
attivamente per gli scopi prefissati dallo statuto, senza scopo di lucro e nella salvaguardia del pubblico interesse. Il
socio ha diritto ha richiedere l’ammissione ai corsi di formazione indetti per l’accesso al Corpo delle Guardie
Ecozoofile o al Volontariato di Protezione Civile.
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Premessa
Le GUARDIE ECOZOOFILE sono guardie giurate nominate dal Prefetto o dalla Provincia e svolgono un servizio
operativo disgiunto da quello del Movimento FareAmbiente (quest'ultimo ne richiede semplicemente la nomina nella
veste di soggetto giuridico impersonale dagli interessi diffusi). Dette guardie si contraddistinguono per l'univoca capacità
di relazionarsi solo alle norme di diritto e dispiegano una autonoma attività di vigilanza e di verbalizzazione degli illeciti
(possedendo esclusiva caratterialità pubblicistica) e sono poste alle dipendenze funzionali dell'Autorità Giudiziaria.
L'AMBITO OPERATIVO
Dette guardie giurate devono "assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria, del suolo e del
sottosuolo dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale
nell’ecosistema in genere". "Il compito delle Guardie non deve limitarsi al solo accertamento e alla repressione degli
illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza preventiva generale in relazione alla tutela
dell'ambiente, della fauna, della flora ivi compreso il patrimonio zootecnico e le coltivazioni agricole” ovvero su tutte le
"norme relative alla protezione degli animali in genere e senza limitazioni settoriali".
Recitano così alcune delle più importanti leggi che individuano e delineano i compiti di vigilanza delle c.d. guardie giurate
ECOZOOFILE. A questo primo importante e vastissimo quadro di operatività vanno aggiunti altri compiti di vigilanza che
norme "satellite" affidano alle guardie giurate ECOZOOFILE (raccolta funghi, tartufi, tutela dei laghi e dei corsi d'acqua,
tutela ulivi monumentali, aree naturali protette, edilizia, ecc.).
LO STATUS DI PUBBLICO UFFICIALE
La guardia giurata ecozoofila è Pubblico Ufficiale poiché svolge funzioni di esclusivo interesse pubblico (ambiente, tutela
della fauna selvatica e degli animali, ecc.). Anche per questo motivo presta un giuramento diverso da quello invece
effettuato dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza. Va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione con
sentenza n. 9722/98 ha statuito che "essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti in danno dei beni
inerenti la tutela dell’ambiente, affidati alla loro vigilanza o custodia, nell’ambito dell’esercizio di tale specifica funzione
sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti”. Va ricordato che i verbali così redatti hanno fede privilegiata e valgono fino a
querela di falso (art. 2700 del Codice Civile).
LA QUALITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Nel tempo molto controversa è stata la questione relativa alla qualità di Polizia Giudiziaria (artt. 55 e 57 c.p.p.) derivante
dal ruolo svolto dalla guardie giurate ECOZOOFILE. Se da un lato alcune Autorità amministrative negavano tale qualità
(e non si è mai compreso su quale base giuridica) dall'altro, l'Autorità giudiziaria penale ha riconosciuto tali compiti
(poiché la qualità di Polizia Giudiziaria poggia sostanzialmente sulla valorizzazione del dato funzionale ed organizzativo
a prescindere dal dato formale). Quanto asserito viene ribadito nell’art. 55 c.p.p. il quale dispone che: - La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova al fine dell’applicazione della
legge penale. Attualmente la qualità di Polizia Giudiziaria viene assegnata direttamente dalla legge, superando di
fatto le interpretazioni che spesso trovavano sostegno più nel gusto del pour parler che nell'analisi dei compiti
realmente svolti da dette guardie, le quali, da un lato si esponevano contro bracconieri e sporcaccioni di ogni
genere e, dall'altro, rischiavano di veder vanificato il proprio lavoro (se non perfino doversi difendere in
tribunale da accuse infondate e ingiuste).
Oggi i nuclei di P.G. delle Guardie Giurate ECOZOOFILE svolgono attività di propria iniziativa, curano le indagini
delegate dall'A.G. e pongono in esecuzione misure cautelari dalla stessa emanate.
Gli accertamenti in materia di tutela zoofilo-ambientale sono di competenza della polizia giudiziaria in genere,
senza distinzioni settoriali e di specializzazione.
Và ribadito che a differenza delle semplici Guardie Venatorie delle associazioni di caccia e di pesca, le Guardie
Ecozoofile esercitano di fatto e di diritto la vigilanza venatoria ed ittica senza nessun’altra ulteriore condizione o
riconoscimento, essendo alle stesse già riconosciuto in capo, tale potere dalla Legge vigente in materia.
LA QUALITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
La polizia amministrativa è definita un’attività che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività: il
rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In
altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica
amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa.
Le guardie giurate ECOZOOFILE sono polizia amministrativa (DLGS 112/1998 - DPCM 12/09/2000 - art. 13, comma 4,
legge 689/81) e hanno in tale contesto i poteri di cui all'art. 13 della legge 689/81, ovvero possono "...assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare ... ".
La normativa può variare da regione a regione.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 1
Il Coordinamento Nazionale (CONGECO)
E’ costituito il Coordinamento del Corpo Nazionale delle Guardie EcoZoofile (CONGECO) di FareAmbiente,
presieduto di diritto dal Comandante Nazionale, che per espressa delega del Presidente Nazionale ne firma gli atti
e lo rappresenta in forma ufficiale in tutti i rapporti interni ed esterni. Il Coordinamento è aconfessionale, apolitico,
nonviolento e si attiene ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti
degli operatori, elettività e gratuità delle cariche e delle qualifiche interne.
Il Comandante Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale, sulla base di nr. 3 nominativi proposti al
Delegato in seno all’Esecutivo Nazionale, dai Comandanti Regionali allo scopo costituiti. In caso di assenza,
dimissioni o revoca anticipata, i poteri sono conferiti al Comandante Nazionale Vicario. I membri del
Coordinamento Nazionale nominati di volta in volta dal Comandante Nazionale con il sistema della rotazione,
restano normalmente in carica per (2) anni, salvo se intervenga diversa disposizione, revoca anticipata o
applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dello stesso Comandante Nazionale o del Comandante
Nazionale Vicario, ai quali sono demandanti i più ampi poteri ispettivi ed autoritativi, che potranno essere di volta
in volta subdelegati ad appositi Dirigenti Nazionali nominati ad hoc.
Il Coordinamento Nazionale è dotato di propria autonomia amministrativa e funzionale, ha sede presso la sede
legale dell’organizzazione ed è composto oltre che dal Comandante Nazionale, dal Comandante Nazionale Vicario
designato e da n. 3 membri prescelti tra i Comandanti Regionali nominati con apposita determina del Comandante
Nazionale, che assumono le funzioni di Coordinatore Interregionale essendo suddivisi uniformemente sul territorio
nazionale in macroaree operative:
1) NORD ITALIA con competenza operativa territoriale nelle
Regioni: Liguria - Piemonte - Valle d’Aosta – Lombardia Trentino Alto Adige – Friuli Venezia G. – Veneto
2) CENTRO ITALIA con competenza operativa territoriale nelle
Regioni: Emilia Romagna - Toscana – Marche – Umbria - Lazio
- Abruzzo – Sardegna
3) SUD ITALIA con competenza operativa territoriale nelle Regioni:
Molise - Puglia - Campania - Basilicata – Calabria - Sicilia
Il Coordinamento Nazionale:
a) Provvede in forma esclusiva alla stesura e alle eventuali successive
modifiche e integrazioni del presente Regolamento Nazionale previa approvazione delle stesse da parte dalla
Presidenza Nazionale di Fare Ambiente MEE;
b) Provvede alla logistica delle risorse umane e strumentali e a stipulare i contratti per la fornitura di beni e servizi
inerenti all’attività nonchè le polizze assicurative di copertura R.C. previste dalla legge 266/91;
c) Nomina i Delegati ritenuti più idonei al funzionamento della struttura nazionale e i componenti della Segreteria
Operativa e provvede tramite essa, all’emanazione delle direttive necessarie all’istituzione e al controllo dei
Comandi periferici e dei preposti Dirigenti interregionali, regionali, provinciali e locali;
d) Si occupa di innalzare qualitativamente il livello d’istituzionalità e di operatività dei Comandi territoriali
dipendenti e dei preposti Dirigenti regionali, provinciali e locali;
e) Propone la nomina o può delegare ai Comandanti Regionali/Provinciali, la proposta per la nomina, delle
Guardie Ecozoofile presso le Prefetture e gli altri enti pubblici preposti;
f) Intraprende iniziative e valide collaborazioni stabilendo linee di principio e d’intesa con gli Uffici
dell’Amministrazione Centrale e con le Autorità nazionali della Pubblica Sicurezza, del Soccorso e della Difesa
Civile anche a mezzo della gestione di una Sala Operativa Nazionale attiva 24 ore su 24;
g) Redige e notifica al Consiglio Nazionale di FareAmbiente, un resoconto annuale sull’attività generale dei
Comandi dipendenti, indicando il numero delle Guardie per ogni singola Provincia e le rispettive qualifiche
riportate, nonché i servizi maggiormente rappresentativi e degni di nota effettuati;
h) Di concerto con il Consiglio Nazionale, propone le nomine di Guardie Ecozoofile ad Honorem, per persone che
si sono distinte in significative opere di salvaguardia e tutela dell’ambiente e degli animali, le quali rivestiranno
il ruolo di Guardia Onoraria. Se provenienti dalle forze armate, agli stessi sarà assegnata, la qualifica di
provenienza equivalente al prospetto dei gradi interni, senza funzione di comando;
i) Provvede con specifiche determine e in virtù delle proposte ricevute, all’adeguamento delle funzioni e delle
qualifiche da assegnare a ogni singolo appartenente al Corpo;
j) Gestisce le informazioni negli spazi web di competenza tramite l’Ufficio del Webmaster Nazionale;
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ARTICOLO 2
Obiettivo del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile
Il Corpo Nazionale delle Guardie EcoZoofile di FareAmbiente si prefigge l’obiettivo di concorrere alla realizzazione
dei compiti statutari prefissati da FareAmbiente MED mediante le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
Prevenzione, controllo del territorio e vigilanza dinamica sul rispetto delle Leggi, regolamenti locali,
nazionali ed internazionali in difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale in genere nonché degli animali e
della fauna selvatica;
Rilevazione di tutte le alterazioni dell'ecosistema, e in particolare:
• l’abbandono, il trattamento ed il relativo trasporto di rifiuti urbani, ingombranti, tossici, pericolosi e non
pericolosi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
• le discariche abusive, il depauperamento delle aree verdi, l’uso indiscriminato di pesticidi;
• gli scarichi inquinanti, abusivi o illeciti, civili ed industriali;
• le violazione alla tutela dei parchi e dei giardini comunali o demaniali;
• l’accensione di fuochi secondo quanto disciplinato dalla Legge 353/2000;
Espletamento ed organizzazione del servizio di pronto intervento h 24 a disposizione del 112 (CC), 113
(PS), 115 (VVF), 117 (GDF), 118 (SUEM), 1515 (CFS) e del 1530 (GC/CP);
Controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e sulla reale situazione del randagismo
periferico e su tutte le attività ove gli animali siano in qualche modo coinvolti;
Prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale per quanto riguarda le
norme ambientali o sugli animali e il comportamento dei loro possessori o gestori;
Controlli preventivi e repressivi sul regolare svolgimento di fiere, mercati e circhi con animali;
Controlli nei trasferimenti di animali, intendendo sia quelli a scopo commerciale che di affezione da parte di
privati, con qualunque mezzo effettuati per verificarne il rispetto delle norme vigenti;
Controllo degli allevamenti, delle relative attività e dei luoghi di trattamento e macellazione;
Controlli nell’attività venatoria e nell’attività ittica, contro il bracconaggio e la pesca di frodo;
servizio informativo di consulenza legale in materia di protezione dell’ambiente o degli animali e
collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nei casi di maltrattamento degli animali in genere;
Analisi ed indagini di valutazione del rischio, tese alla prevenzione e repressione dei reati ecozoomafiosi, con
particolare riferimento all’inquinamento del territorio, dell’aria, delle acque e del suolo nonché ai
combattimenti tra animali, alle corse clandestine di cavalli, al bracconaggio, al traffico di fauna selvatica, alla
macellazione abusiva e alle altre attività illecite connesse, ivi compresi gli eventuali reati di tipo economico finanziario, incluse le scommesse clandestine;
Attività investigativa di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali contro l’ambiente e gli
animali, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla legge;
Promozione dell’informazione e della formazione alla cittadinanza sul rispetto della legislazione vigente
circa gli effetti prodotti dagli atteggiamenti anti-ecologici, con particolare attenzione al mondo dei giovani e
della scuola;in difesa degli animali e dell’ambiente;
Disponibilità alle Autorità competenti per collaborare in attività investigative inerenti gli interessi associativi, in
opere di soccorso di animali e per la tutela dell’ambiente;
Collaborazione negli interventi di protezione civile in seguito a calamità naturali, nell’attività di previsione,
prevenzione e soccorso e nell’attività di ripresa della normalità alle popolazioni colpite da eventi catastrofici
secondo le direttive emanate direttamente dal Dipartimento Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalle altre Autorità preposte;
L’affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà, della
cooperazione favorendo la promozione e sostegno all'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di
sussidiarietà anche a mezzo della promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio,
avanzando proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate
dell'amministrazione pubblica per un’adeguata programmazione delle iniziative;
Le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
La promozione della cittadinanza, della legalità e della tutela dei diritti e della dignità della persona;
Collaborazione attiva con tutti gli altri Enti pubblici e privati e tutte le altre Associazioni presenti sul territorio
nazionale aventi fini analoghi, mettendo in atto politiche sociali finalizzata all’ottimizzazione del risultato,
prefisso e battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza,
contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in
discussione il diritto delle persone, delle comunità, dei popoli, contro ogni dittatura e per la preservazione
della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, al fine di difendere e promuovere le
tradizioni e l'identità della nostra nazione anche attraverso la collaborazione sinergica con le Forze di Polizia
dello Stato e degli Enti Locali per tutto quello che attiene alla sicurezza del paese, del territorio, dell’uomo,
dell’ambiente e degli animali;
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ARTICOLO 3
Svolgimento dei servizi
Di norma il servizio di controllo del territorio è espletato dalle autoradio recanti la livrea d’istituto composte da
equipaggi in uniforme con un minimo di due Guardie Ecozoofile ed un massimo di quattro Guardie se vi è la
partecipazione di un Allievo Guardia. L’attività operativa quotidiana da svolgere con particolare attenzione,
scrupolosità e cortesia è la seguente:
a) sulla regolare iscrizione all’anagrafe canina viene svolta mediante l’accertamento
diretto sull’animale d’affezione mediante dispositivi di rilevamento elettronici non
invasivi e richiedendo l’esibizione del documento d’identità personale del
detentore/possessore trovato in possesso dell’animale a qualunque titolo all’atto
del controllo nonché del libretto attestante l’iscrizione anagrafica dell’animale
presso l’Azienda Sanitaria Provinciale del luogo di residenza oppure se si
tratta di animali esotici (iguane, serpenti, furetti, ecc.) anche l’attestazione di
avvenuta denuncia all’Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza in base al
disposto legislativo;
b) recupero/sequestro della fauna selvatica sottoposta a speciali vincoli di
protezione di cui alla convenzione di Washington, nonché attività di prelievo in
caso di emergenza veterinaria o a seguito di trauma e trasporto urgente ai Centri
di Recupero Animali Selvatici delle Amministrazioni Provinciali o delle
associazioni di protezione animali specificatamente autorizzati al prelievo e alla
riabilitazione di animali protetti dalla convenzione di Washington;
c) in occasione dello svolgimento di fiere, mercati e circhi, il personale preposto
effettuerà delle visite ispettive presso gli esercenti ambulanti allo scopo di
verificare la corretta detenzione, esposizione e la regolare tenuta delle
certificazioni degli animali messi in vendita o in mostra, prestando particolare
attenzione alla tipologia degli stessi se appartenenti a fasce particolarmente
protette o in via d’estinzione la cui commercializzazione è regolata dalle norme
disposte dal CITES. Il personale operante si coordinerà con la Sala Operativa
che manterrà i contatti diretti con i preposti referenti del Corpo Forestale dello
Stato e del Centro Recupero Animali Selvatici dell’Amministrazione Provinciale
ai fini delle operazioni di selezione, inventario e sequestro delle specie non detenibili o di cui non si tracci
l’effettiva provenienza;
d) complementare ma non meno importante è l’attività di vigilanza in materia
ittico/venatoria stabilito dall’art. 27 della Legge 157/92 atta ad accertare se le
forme di prelievo della fauna selvatica siano conforme agli art. 30 e 31 della
citata legge che prevede controlli da parte delle Guardie Ecozoofile anche in
quelle attività ove il preservare le specie protette ed in via d’estinzione riveste
carattere di priorità. Logicamente i controlli sono estesi ai praticanti per
accertarne l’identità e il possesso dei titoli abilitativi (porto d’armi o licenza di
pesca) alle loro attrezzature (fucili, canne, imbarcazioni, ecc.), alla
documentazione obbligatoria prevista (assicurazione r.c., tessera venatoria,
versamento delle t.c.g, ecc.) nonché ai richiami e agli animali (vedi punto a)
impiegati in detta attività. A riguardo della condotta (caccia, svago, trasporto, abbandono, detenzione familiare,
ecc.) dei soggetti sottoposti a controllo si applicano le disposizioni dettate dalle Leggi nazionali di cui alla
Legge 189/2004 ex 727 c.p e dalla L. 157/92 nonché il Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R.
320/1954 e s.m.i.;
e) nella normale attività di routine il personale in possesso della qualifica di Polizia
Giudiziaria effettua i dovuti controlli nei trasferimenti di animali o di rifiuti
su strada, su rotaia, sull’acqua e via aerea da chiunque eseguiti ed a vario
titolo. Allo scopo possono essere istituiti dei “check point” in determinate zone
a rischio, che a differenza dei posti di controllo normalmente effettuati dalle
Forze di Polizia si differenziano per la peculiarità nella ricerca del “mezzo di
trasporto specifico” (autocarri bestiame, fuoristrada con carrellini appendice,
motoape, vagoni merci, container particolari, ecc.) da sottoporre al controllo
mirato. Infatti non tutti gli automezzi, le carrozze ferroviarie o i container
possono essere oggetto di ispezione, proprio perché tali controlli sono mirati al
trasporto di determinate tipologie di materiali e/o animali e non all’accertamento delle infrazioni alle norme
dettate dal Codice della Strada relativamente al quale, le Guardie Ecozoofile non possiedono alcuna qualifica
di legge o interesse in merito.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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Nello specifico esaminiamo i casi più frequenti nei quali gli equipaggi di controllo del territorio svolgono un
ruolo determinante, accertando la flagranza del reato:
f) Motocarro di provenienza furtiva, privo di documenti di circolazione, copertura
assicurativa e autorizzazioni, intento ad effettuare un trasporto di rifiuti pericolosi
metallici provenienti da attività di raccolta itinerante non autorizzata sulla
pubblica via e destinati ad un centro di raccolta non autorizzato. Il conducente al
momento dell’accertamento si è dato alla fuga, per sottrarsi alla denuncia
penale;
g) Autocarro di proprietà “rom” sprovvisto di qualsiasi documento autorizzativo
effettuante trasporti giornalieri di lastre di eternit contenenti amianto e vario
materiale di risulta provenienti da demolizioni edilizie effettuate in totale
abusivismo. In questo caso sarebbe indispensabile riuscire a risalire all’effettivo
affidatario (privato o ditta edile) in quanto consegnando i materiali pericolosi ad
individuo non autorizzato, si è reso complice nella commissione del reato;
h) Autovettura circolante con il trofeo di caccia sul cofano anteriore.
La condotta posta in essere, sebbene potenzialmente punibile ai sensi del
Codice della Strada, la cui competenza non è riconosciuta in capo alle Guardie
Ecozoofile, che inverosimilmente hanno proceduto penalmente per la crudeltà e
le sevizie inflitte gratuitamente all’animale e senza necessità alcuna in base al
disposto di cui alla L. 189/2004, in questo caso anche l’autovettura è stata posto
sotto sequestro;
i) Autocarro intento ad effettuare trasporto di animali in difformità alle norme
europee di igiene e sicurezza alimentare, in quanto animali non idonei a
sopportare il viaggio e sprovvisti di certificazione sanitaria e vaccinazioni valide
per l’intera comunità europea.
j) Autocarro di proprietà di impresa edile, che sebbene autorizzato al trasporto di
materiali di risulta in quanto iscritto all’Albo Gestori Ambientali tenuto presso la
CCIAA nonché assoggettato alle disposizioni del SISTRI, effettua l’abbandono
incontrollato di materiali di risulta derivanti da lavorazioni edili sulla pubblica via
per evitare il pagamento degli oneri dovuti per il conferimento alla discarica;
k) Motocarro utilizzato per la raccolta itinerante di scarti industriali pericolosi, è
stato sottoposto a sequestro in quanto al momento dell’accertamento era intento
ad abbandonare sulla pubblica via, rifiuti vari provenienti da lavorazioni
industriali, meccaniche e di carrozzeria, in luogo periferico;
l) Autocarri vari carichi di rifiuti e circolanti con fare sospetto nei pressi di siti o
discariche in zone impervie, comunque in aree ove non esiste una circolazione
ordinaria, in particolare vicinanza dei corsi d’acqua;
t) a riguardo della sopraccennata materia ambientale,
i controlli di routine vanno estesi alla irregolare
deposizione / conferimento dei rifiuti solidi urbani
oltre che a quelli industriali e commerciali,
prestando particolare attenzione all’individuazione
di discariche abusive, di aree contaminate e siti
deturpati specialmente se di pubblico interesse e
se esposti per natura alla pubblica fede.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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m) Autobotte adibita a autospurgo fognario posta in
circolazione a pieno carico in un giorno festivo. E’
stata notata da un equipaggio della polizia
ecozoofila con autovettura civile e seguita a
distanza in modo defilato. Vista immettersi in una
stradina interpoderale è stata bloccata e
sottoposta a sequestro mentre era intenta ad
effettuare lo scarico dei liquami fognanti
precedentemente aspirati da altro sito, in un
terreno agro-silvo pastorale provocando un
inquinamento delle falde acquifere, del suolo,
dell’area e della vegetazione circostante.
n) Autocarri di lunga percorrenza intenti ad effettuare
un illecito trasporto di animali non adeguato alla
specie, non idonei a sopportare il viaggio, oppure
trasportante animali già deceduti a causa delle
carenti condizioni igienico sanitarie;
o) Autocarri e veicoli impiegati in attività venatoria
intenti ad effettuare il trasporto di cani da caccia
in violazione delle disposizioni legislative sui
trasferimenti ed impiego di animali nelle
competizioni sportive;
p) Fuoristrada muniti di apposito trailer per
trasporto cavalli su strada intenti ad effettuare
un trasferimento di animali;
q) Autovetture munite degli appositi carrellini
appendice, notati circolare in boschi, pinete, corsi
d’acqua o comunque in prossimità di luoghi ove
non siano in corso attività che giustificherebbero
l’utilizzo di un rimorchio leggero se non per:
trasporto di armi da caccia;
strumenti potenzialmente atti all’appiccamento di
incendi boschivi;
traffico di animali esotici;
abbandono di animali domestici;
trasporto di arnesi correlati all’esercizio della
pesca di frodo;
bracconaggio;
inquinamento del suolo e delle acque;
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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abbandono di animali e traffico illecito di
animali non idonei a sopportare il trasporto
nonché privi di certificazioni di provenienza;
r) Controlli stradali nelle immediate vicinanza di
boschi
e
luoghi
impervi,
a
seguito
dell’appiccamento di incendio boschivo con
utilizzo di stoppie e inneschi incendiari
artigianali;
u) Altri casi ove, in alcuni di essi è stato
determinante
l’intervento
dell’Arma
dei
Carabinieri o del Corpo Forestale dello Stato,
in quanto il conducente spesso in compagnia
di altri complici hanno posto resistenza alla
richiesta delle Guardie Ecozoofile per cui sono
stati rintracciati successivamente grazie alla
grande professionalità e minuzioso acume
investigativo delle Forze dell’Ordine, alle quali
comunque il servizio di vigilanza ecologica e
zoofila deve essere di stretta collaborazione;
v) è
oramai
abitudine
consolidata
che
l’equipaggio
ecozoofilo,
si
coordini
sinergicamente con le forze di polizia
competenti,
affiancandole
e
mai
prevaricandole nelle materie di competenza
anche se d’interesse congiunto. E’ buona
norma che il personale preposto ai servizi
operativi, con fare attento e competente e
senza mai indulgere il minimo accenno di
dubbio all’utenza, si rivolga con rispetto ad altri
Agenti della Forza Pubblica per offrire loro un
valido supporto, dare un aiuto concreto durante
le operazioni di un soccorso all’utenza,
coadiuvarli sempre nelle difficoltà e affiancarli quando da loro richiesto senza mai flettere sulle disposizioni
specialmente se impartiti d’autorità, potendo invocare lo stato di necessità di cui all’art. 51 o lo stato di legittima
difesa di cui all’art. 52 del Codice Penale senza tralasciare la specificità delle clausole esimenti del reato,
previste nei casi in cui le azioni sono compiute nell’adempimento di un dovere legittimo.
w) I controlli di cui al precedente punto possono essere estesi alle relative sedi
aziendali di provenienza o di destino per verificare la rispondenza della
documentazione, l’effettiva fonte di produzione nonché le attività che hanno
originato il trasporto messo in atto, con particolare incisione alle forme di
trattamento, produzione, smaltimento, carico e scarico in materia zoofila ed
ecologica per come disposto dalle Amministrazioni Locali competenti;
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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x) Il controllo del territorio e l’attività di polizia giudiziaria deve essere necessariamente volta all’identificazione
dei soggetti dediti ad inquinare, ad abbandonare, ad appiccare fuochi ed in ogni modo responsabili di
violazioni e/o modificazioni dello stato naturale dei luoghi, della loro bellezza culturale e patrimoniale nonché di
tutti gli elementi che potrebbero essere utili all’Autorità Giudiziaria per individuarne gli autori anche
successivamente alla commissione del fatto illecito.
y) Tali controlli atti a verificare la liceità del trasporto
messo in atto e a combattere i traffici clandestini di
animali provenienti da paesi dell’Est, nonché il
seguito della prescritta certificazione di provenienza
(Mod. 4 Azienda Sanitaria o Certificato di Produzione
dei Rifiuti), trasporto (formulari di identificazione dei
codici CER di cui al D.Lgs 152/06), concessione
(Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali), omologazione
dei mezzi, ecc., devono comunque avvenire in luogo
sicuro e tale da non destare pericolo all’utenza
diversa, mantenendo costantemente i contatti con la
Sala Operativa per i dovuti controlli all’Albo Gestori
Ambientali CCIAA, all’Anagrafe Veterinaria nonché
alle Forze di Polizia competenti in materia. Al
momento che si dovesse verificare una delle
condizioni suindicate contattare il P.M. presso la
Procura della Repubblica oppure concordare la
procedura più idonea con le Forze di Polizia con le
quali si stà collaborando.
z) Servizi di sala operativa, centralino e gestione traffico di rete generato dalle
autoradio in servizio sul territorio e coordinamento delle attività di protezione
civile (Mod. RN_MRC) demandate dal Prefetto o dalle Autorità preposte in
caso di calamità naturale o altri rischi antropici. Il servizio è attivo 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno, suddiviso in turni di presenza statica in sala operativa
per l’attività di radio ascolto e ricevimento notiziari televisivi e reperibilità
notturna con trasferimento diretto della chiamata in entrata sull’utenza mobile
dell’operatore reperibile.
aa) Servizi di supporto per le attività di ordine e sicurezza pubblica su esclusivo precetto da parte delle
Autorità di P.S. (Prefetto o Questore) per questioni inerenti ambiti di interesse collettivo. Al sopraggiungere di
ogni richiesta l’Ufficiale preposto prenderà contatti diretti con il Responsabile designato all’ordine pubblico per
concordare l’attività di competenza in relazione al piano strategico programmato per l’occasione. In questi casi
non sono ammesse iniziative da parte di alcun responsabile, in tutti i casi, il personale che viene interpellato
dall’utenza o dalle Autorità, in merito ad informazioni tecniche, amministrative e di competenza, deve fornire
risposte esaustive all’utenza, facendo in modo che la stessa possa contare sul prezioso contributo offerto
gratuitamente dal servizio di polizia ecozoofila;
A riguardo dei controlli previsti ai punti suindicati si raccomanda l’utilizzo degli appositi giubbetti antiproiettile
(GAP) per tutti i componenti dell’equipaggio, conducente escluso.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 4
Compiti del Coordinatore Interregionale (COIR)
Il Coordinatore Interregionale delle Guardie:
a) è un Dirigente Superiore prescelto con il sistema della rotazione biennale, tra i Dirigenti di provata esperienza,
al quale è affidato il compito di rappresentare, per il periodo indicato nella determina di nomina, la macroarea
operativa di competenza, per conto del Coordinamento Nazionale;
b) nell’arco temporale della nomina, può assumere e/o mantenere incarichi operativi nelle regioni ricadenti nella
propria giurisdizione, ad eccezione di quello antecedentemente rivestito;
c) svolge le funzioni di coordinamento e di controllo dei vari Raggruppamenti Regionali e dei Nuclei Operativi
Tutela Ambiente e Territorio di cui all’art. 21, ricadenti nella propria giurisdizione;
d) propone al Coordinamento Nazionale, la nomina dei Comandanti Regionali da dislocare nei vari
Raggruppamenti Regionali afferenti al territorio gestito, per il regolare funzionamento del Corpo;
e) alla fine del mandato, salvo diversa determinazione del Comandante Nazionale, rientra alla direzione del
Raggruppamento Regionale di provenienza, mantenendo l’ultimo grado rivestito;
ARTICOLO 5
Compiti del Coordinatore Regionale (CORE)
Il Comandante Regionale delle Guardie:
a) cura e sovraintende alla formazione del personale promuovendo l’indizione dei corsi di formazione nelle varie
realtà provinciali secondo le modalità e i programmi approvati e stabiliti dal presente regolamento e ss.mm.ii,
dei quali ne assume la direzione tecnica e didattica;
b) propone al Coordinamento Nazionale, la nomina di un proprio Vicario e/o un Ispettore Regionale per farsi
coadiuvare nelle attività di controllo delle realtà territoriali ricadenti nel territorio di propria competenza;
c) istituisce i Comandi Provinciali ed i loro Distaccamenti Operativi ricadenti nel proprio territorio di competenza,
sovrintendendo a tutte le loro attività operative e sociali avvalendosi dei Comandanti Provinciali preposti e
delegati allo scopo;
d) propone le nomine dei Comandanti e dei Vice Comandanti Provinciali nonché quelli Territoriali, da sottoporre al
Coordinatore Interregionale per la ratifica da parte del Coordinamento Nazionale;
e) provvede al censimento generale delle risorse umane e strumentali, alla gestione delle relative coperture
assicurative e alla regolarità amministrativa individuale, informando di ogni anomalia il Coordinamento
Nazionale per i provvedimenti da adottare;
f) predispone un registro destinato a catalogare le relazioni ricevute (art. 7 lett. d) dai Comandanti Provinciali, da
inviarsi improrogabilmente al Coordinamento Nazionale entro il 28 Febbraio di ogni anno;
g) richiede al Coordinamento Nazionale, il rilascio del relativo nulla osta, per il conseguimento dei decreti
individuali di nomina delle Guardie EcoZoofile, dichiarate idonee al servizio di Vigilanza EcoZoofila previo
superamento dei corsi di formazione (art. 9 Regolamento) tenuti presso le sezioni provinciali;
h) predispone, previo conseguimento del parere favorevole da parte del Coordinamento Nazionale,
l’assegnazione delle qualifiche interne e degli incarichi di Comando delle Guardie relativamente al proprio
territorio, in base alle esigenze locali rappresentate e secondo un’articolata valutazione delle note
caratteristiche personali, stato di servizio, titolo di studio e della preparazione personale dimostrata;
i) effettua le visite ispettive nei vari Comandi di competenza minimo 1 volta ogni semestre e indice entro il 31
Gennaio di ogni anno, la riunione regionale dei quadri dirigenziali e funzionali per discutere delle attività in
itinere e le previsioni future, nonché per approvare il bilancio operativo di cui alla lett. f, da trasmettere al
Coordinamento Nazionale;
j) si occupa di tutto quant’altro si renda necessario ai fini della crescita e della rappresentanza del Corpo presso
le Pubbliche Istituzioni, assicurando forme di collaborazione e di capillarità delle informazioni info-investigative
utili a perfezionare l’azione preventiva e repressiva sul territorio;
k) opera in sinergia con il Delegato Regionale di Fare Ambiente, per problematiche nascenti dall’attività operativa,
affinché le iniziative sociali e i progetti in essere possano portare ad un maggior risalto possibile del Corpo e
dell’organizzazione.
Tutti i Dirigenti sono sottoposti a valutazione tecnica, funzionale, amministrativa e operativa annuale da parte del
Coordinamento Nazionale, per la quale devono dimostrare, anche a mezzo di specifiche prove attitudinali, di aver
intrapreso ed espletato nel corso dell’anno varie attività incrementali che hanno permesso agli stessi e al Corpo di
raggiungere obbiettivi sempre più degni di nota.
Al Coordinatore Regionale, al Vicario e/o all’Ispettore Regionale (se nominato) spetta di diritto il Decreto di nomina
a G.P.G. presso tutte le Prefetture ricadenti nella propria competenza territoriale, al fine di poter esercitare le
attività di controllo e direzione agli stessi demandati.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 6
Comandi Periferici (DOT - COP)
Presso tutte le sezioni di Fare Ambiente denominate “Laboratorio Verde”, i Comandanti Regionali possono
costituire dei Comandi di Guardie nei limiti degli organici disciplinati secondo il presente Regolamento e le norme
statutarie dell’Associazione. I Comandi periferici costituiscono la rete dei Distaccamenti Operativi Territoriali (DOT)
tra i quali, il Comandante Regionale provvede ad individuare e a proporre l’istituzione dei Comandi Provinciali
(COP) e la relativa nomina dei Comandanti Provinciali necessari al coordinamento degli stessi, anche secondo le
disposizioni di seguito emanate:
a) Presso ogni Comando Provinciale deve essere esposto all’albo/bacheca lo Statuto del Laboratorio Verde e
copia del presente Regolamento Nazionale, nonché tenuta la documentazione relativa alle risorse umane e a
quelle strumentali in un apposito schedario formato da contenitori ad anelli suddivisi in categorie:
corrispondenza a/p, bilancio e/u, documenti legali (riconoscimenti, decreti iscrizione e convenzioni), schede
soci D1, schede corso D2, schede operatori D3, ecc.. Il tutto dovrà essere conservato con la massima cura,
posto sotto chiave e la stessa deve trovarsi nella disponibilità del Presidente, del Comandante e del Vice,
potendo questi ultimi esercitare il principio di sussidiarietà previsto all’art. 17 del presente Regolamento;
b) Presso ogni Comando Provinciale deve essere installata una linea telefonica fissa con servizio fax h 24 e
dovrà essere garantita una sala operativa o almeno una postazione di ascolto radio composta da apparato
ricetrasmittente di tipo vhf da base, sintonizzato sulle frequenze in uso al Coordinamento Nazionale, con
alimentatore a 220 V munito di batteria tampone in autoricarica permanente che garantisca il funzionamento in
caso black out per almeno 48 ore consecutive. A corredo della postazione dovranno essere garantite in fase di
avvio almeno n. 04 radio ricetrasmittenti portatili sulla frequenza memorizzata complete di batterie di riserva e
carica batteria e che gli stessi siano man mano incrementati numericamente fino al raggiungimento del
fabbisogno collettivo.
c) E’ buona norma stabilire i giorni e gli orari di apertura degli uffici al pubblico ed esporli all’esterno delle
strutture in modo da favorire il rapporto con l’utenza e con chiunque voglia interloquire con gli addetti al
servizio, nonché per effettuare segnalazioni, sporgere denuncie, portare documenti in visione ma anche per chi
semplicemente, ritiene utile apprendere informazioni e notizie circa l’attività svolta dal Corpo Nazionale sul
proprio territorio. E’ indispensabile inoltre rendere noti i recapiti telefonici h 24, fax e posta elettronica ai quali
fare riferimento per ogni urgenza/emergenza/richiesta che il cittadino/utente voglia rappresentare alle Guardie
e/o richiederne un tempestivo intervento.
d) Ogni Comandante avrà cura di redigere il calendario delle attività operative, amministrative e sociali, i corsi di
formazione e gli incontri di aggiornamento nonché le turnazioni di apertura del Comando, di gestione della sala
operativa e di servizio sul territorio prevedendo una rotazione uniforme del personale che si dovrà rendere
disponibile (art. 15 del Regolamento) ogni qualvolta ne sia richiesta la presenza.
e) E’ d’obbligo per ogni singola Guardia, prendere visione del Regolamento Nazionale e acquisire le cognizioni
tecniche relativamente alle norme d’uso e manutenzione delle attrezzature e degli automezzi a disposizione,
nonché provvedere per tempo al loro rifornimento e alla tenuta in efficienza degli stessi anche a mezzo di
visite meccaniche e prove pratiche sul campo.
f) Le norme che regolano la vita di gruppo all’interno dei Comandi, qualunque essa sia la dimensione deve
essere confacente al buon costume e al rispetto reciproco, allo scopo si applicano le disposizioni previste dagli
artt. 11/13/14/16 del presente Regolamento. Il personale dovrà interfacciarsi tra di esso, eseguire le dovute
consegne inerenti al servizio, autogestirsi le priorità e l’organizzazione ottimale degli uffici e dei compiti
individuali (approvvigionamento materiali, segreteria amministrativa, manutenzione tecnica interna, pulizia
struttura e dotazioni strumentali post utilizzo, sorveglianza struttura, ecc) evitando di ricorrere per quanto
possibile all’intervento di ditte esterne che graverebbero sul budget sociale prioritariamente utilizzabile per
l’acquisto di attrezzature tecniche e l’incremento del bagaglio formativo.
g) Per ragioni strettamente connesse all’incolumità personale, nonché per scongiurare il pericolo di eventuali
atti di ritorsione violenta, resistenza ed oltraggio verso le Guardie e i preposti Comandanti si rende
indispensabile prescrivere l’obbligo che, chiunque abbia accesso negli uffici del Comando debba
necessariamente essere identificato tramite l’esibizione di un valido documento di riconoscimento e che il
soggetto stesso dichiari espressamente il motivo della visita e il nominativo della Guardia eventualmente
cercata. Il preposto in servizio presso la portineria o il corpo di guardia deve annotarne gli estremi completi su
un apposito registro e consegnare il pass con la dicitura “visitatore” per tutta la durata della permanenza
all’interno dei locali del Comando, fermo restando che la persona sia sempre accompagnata da una Guardia
resosi disponibile, senza della quale il soggetto non può accedervi per nessuna ragione.
h) Di fondamentale importanza sono gli incontri fissi del fine settimana, ad esempio il Sabato pomeriggio dalle
15.00 alle 18.00, tempo utile per pianificare le attività della Domenica e della settimana successiva creando
l’abitudine dell’incontro tra le Guardie quale momento di aggregazione socio-culturale e di studio. Per quanto
sopra, le presenze andranno annotate sull’apposito registro (RN_FPS) e costituiranno oltre ai dati statistici di
frequentazione dei Comandi, strumento indefettibile di valutazione individuale delle Guardie stesse al fine del
curriculum e dell’avanzamento gerarchico.
i) Durante le visite ispettive effettuate dai Dirigenti Superiori o Delegati del Coordinamento Nazionale, il
Comandante Provinciale metterà a disposizione tutto quanto richiesto (lett. C) ai fini dell’ispezione che dovrà
avvenire almeno 1 volta ogni semestre. Nell’occasione potranno essere schierate le Guardie osservando le
disposizioni di cui all’art. 13 del presente Regolamento e presentate le ultime reclutate nonché illustrate le
attività operative di maggior rilievo.
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ARTICOLO 7
Compiti del Comandante Provinciale
Il Comandante Provinciale delle Guardie:
a) cura la formazione del personale richiedendo l’istituzione di appositi corsi di formazione al Coordinatore
Regionale secondo le modalità e i programmi approvati e stabiliti dal presente regolamento e ss.mm.ii;
b) coordina attivamente le attività operative sul territorio di competenza avvalendosi delle Guardie Ecozoofile
disponibili presso i Distaccamenti periferici di competenza;
c) invia periodicamente i resoconti generali relativi alle coperture assicurative delle guardie e dei mezzi al
Raggruppamento Regionale da cui dipende, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità;
d) ha l’obbligo di redigere ogni trimestre, un rapporto scritto sui servizi svolti (RN_RAO) ed inviarlo anche su
supporto informatico, al Raggruppamento Regionale.
e) ha l’obbligo di inviare la relazione annuale con statistiche dei servizi svolti e sul comportamento e l’operato di
ogni singola Guardia, entro il 31 Gennaio di ogni anno al Raggruppamento Regionale presso il quale sarà
predisposto un apposito registro destinato a catalogare le relazioni ricevute, che saranno inviate al
Coordinamento Nazionale (art. 5 lett. f);
f) richiede al Raggruppamento Regionale l’ausilio di ulteriori risorse umane in caso di servizi che per la buona
riuscita, comportino un impiego maggiore di personale;
g) propone al Comandante Regionale, la nomina di eventuali fiduciari, per la direzione delle realtà comunali o
intercomunali che assumeranno la denominazione di Comandante di Distaccamento Operativo Territoriale
(DOT).
h) si occupa dell’organizzazione logistica del Comando come previsto all’art. 6 del presente Regolamento;
ARTICOLO 8
Accesso ai corsi di formazione – Incorporamento
Fare Ambiente, dispone di risorse umane comunemente definiti “Soci” (all. RN_D1) che intendono essere
impiegati nelle attività operative di vigilanza ecozoofila e di protezione civile. Gli stessi manifestano la propria
intenzione di diventare Operatori Volontari o più specificatamente Guardie Ecozoofile, redigendo la relativa
domanda di ammissione ai corsi di formazione (all. RN_D2) completa delle certificazioni richieste, indirizzandola al
Comando Provinciale competente per territorio, il quale al ricevimento di un cospicuo numero di domande (min.
10), richiederà in base all’art. 5 del presente regolamento, al Raggruppamento Regionale da cui dipende,
l’indizione di un corso di formazione a livello provinciale, secondo i dettami statutari.
Qualora la domanda sia accolta, il socio aspirante sarà informato dell’accoglimento e previa verifica delle
condizioni personali, dovrà frequentare e superare, il corso di formazione teorico - pratico per le materie attinenti il
servizio da svolgere, della durata di almeno 90 ore, organizzato dal Raggruppamento Regionale di concerto con il
Comando Provinciale competente per territorio.
Al termine del suddetto corso, l’allievo dovrà sostenere l’esame di abilitazione, i cui risultati saranno inseriti in
un’apposita graduatoria di merito, dalla quale verranno scelti, secondo la collocazione meritoria, i nominativi di
coloro che, ritenuti idonei al servizio, potranno essere proposti per la nomina, secondo le esigenze territoriali. La
proposta di nomina a GPG spetta al Coordinamento Nazionale che può delegare lo stesso Comandante
Regionale o Provinciale. Per gli Allievi Guardie, che hanno superato con profitto il corso obbligatorio previsto,
ottenendo il nulla osta da parte del Coordinamento Nazionale, sarà avviato l’iter di richiesta e l’invio della relativa
documentazione alle Autorità competenti. Nel contempo il socio aspirante, divenuto “Allievo Guardia” presterà la
propria opera di “tirocinio” in affiancamento ad una Guardia Effettiva per un periodo di tempo stabilito dal proprio
Comandante Provinciale, alla fine del quale l’Allievo potrà prestare regolarmente il proprio servizio in qualità di
Guardia Ecozoofila, entrando a far parte a tutti gli effetti del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile di
FareAmbiente. Delle nomine e dell’avvenuto rilascio del Decreto di Nomina, deve essere informato prontamente il
Coordinamento Nazionale, che ne curerà l’inserimento negli elenchi delle nuove Guardie e di quelle dimissionarie
provvedendo al rilascio della matricola e delle eventuali dotazioni di competenza, così come previsto all’art. 14 del
presente Regolamento Nazionale.
La procedura informatizzata prevede:
a) inserimento dei dati anagrafici e degli adempimenti del socio/aspirante;
b) rilascio della tessera di riconoscimento o badge identificativo;
c) rilevamento delle presenze/assenze alle lezioni formative;
d) sostenimento degli esami finali di abilitazione allo svolgimento dell’attività di Guardia Ecozoofila.
Se il candidato risulta idoneo all’esame, inviare la segnalazione di inizio attività del tirocinio al Coordinamento
Nazionale, in caso negativo l’aspirante deve ripetere il ciclo di lezioni e il relativo esame.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 9
Attività Formative
Per la formazione primaria del personale è previsto un corso di formazione teorico - pratico per le materie attinenti
il servizio da svolgere, organizzato dal Comando Provinciale competente per territorio di concerto con il
Raggruppamento Regionale, della durata di almeno 90 ore suddivise in 68 ore di teoria e 22 ore di pratica. Le
materie principali del corso base dovranno essere le seguenti:
Argomento
A
Presentazione dell’organizzazione - Riconoscimenti
Statuto – Politiche Interne – Finalità sociali - Legislazione
B
Legislazione sul Volontariato – La Protezione Civile
Sistema Nazionale e Locale – Metodo Augustus
C
Gli incendi boschivi – Effetti e azioni di contrasto
D
Tecniche dimostrative di intervento sul territorio
E
Primo soccorso ed emergenza sanitaria
F
Qualificazione giuridica delle Guardie Ecozoofile
G
Il Pubblico Ufficiale – Poteri, diritti e doveri
H
L’accertamento dei reati - La Polizia Giudiziaria
Gli atti della PG
I
Leggi sanitarie in materia di protezione durante il trasporto e il
trattamento degli animali in genere – Allevamenti e negozi
L
Il maltrattamento degli animali secondo la legge vigente
Norme di primo soccorso veterinario per animali d’affezione
Attività di P.G. durante i trasporti di animali o rifiuti – Viabilità -
M Comportamento e tecniche di gestione di emergenze e soccorsi
Rif. Normativo
L. 266/91
L. 225/92
DPR 194/01
L. 353/01
L.R. vigente
Docente
Ore
Comandante
Reg.le e/o Prov.le
3
Disaster Manager
Regione
20
Dirigente AIB /
Azienda Forestale
Disaster Manager
Coord. Reg.le PC
4
4
Protocollo Convenzionale
SUEM 118 / CRI
4
TULPS
Circolari Ministeriali
Codice Penale e Codice di
Procedura Penale
Legge 689/81
Art. 55 e 57 CPP
Funzionario
Prefettura
2
FF.O
4
Magistrato /
Ufficiale P.G.
4
Veterinario
Ufficiale di PG
4
Veterinario
Ufficiale di PG
4
Polizia Stradale
4
L. 157/92
L.R. vigente
Corpo Forestale
dello Stato
4
TULPS
FF.O
4
L. 281/91
ex art. 727 CP
L. 189/2004
DCEE
L.R. vigente
Art. 177 CDS
N
Il CITES - Legislazione sulla Caccia - Bracconaggio
Le norme regionali sui Parchi e Riserve Naturali
O
La Legislazione sulle armi – Classificazione - Controlli
P
Norme di primo soccorso faunistico, riconoscimento e recupero
degli animali selvatici e della fauna protetta
Q
La Legislazione sulla pesca nelle acque interne
R.D. 1604/31
L.R. vigente
Veterinario Resp.le
Centro Recupero
Animali Selvatici
Polizia
Provinciale
R
Depenalizzazione degli atti amministrativi – Sanzioni
L. 689/81
L.R. vigente
Dir. Uff. Tributi e
Verbali Ente Regione
4
S
Tecniche operative e prova di compilazione dei verbali
pratica
Comandante
Provinciale
4
T
Le nuove norme ambientali – Reati e danni ambientali
Trasporto e trattamento dei rifiuti in genere
DLGS 152/06, 205/2010 e
121/2011 - Legge 210/08
L.R. vigente
Agenzia Reg.le
Protezione Ambiente
4
U
Inquadramento – Tecniche comportamentali – Radiocomunicazioni
Deontologia – Diritti e doveri della Guardia – Servizi – Uso delle
autovetture e delle attrezzature di servizio – Organizzazione interna
Regolamento Nazionale
Codice Comunicazioni
Comandante
Provinciale
3
V
Tecniche operative e prova di compilazione atti
pratica
Comandante
Provinciale
2
Convenzione di
Washington
4
4
Alla fine del corso è previsto l’esame scritto e orale reso davanti alla Commissione di Valutazione presieduta dal
Comandante Nazionale o suo delegato e formata da esperti ed Autorità in qualità di membri.
Il numero di assenze massimo è fissato in n. 4 lezioni, per validi motivi da comprovare con apposita certificazione
al Direttore del Corso (art. 5 Regolamento), che ad ogni buon fine potrà ordinare il recupero didattico, individuale o
collettivo delle ore di lezione perse, mediante l’organizzazione ad hoc di apposite giornate di studio, pena la non
ammissione all’esame finale.
Il testo didattico di base è quello approvato dal Coordinamento Nazionale: “La Guardia Ecozoofila dal 1913 ad
oggi…”. E’ consigliabile inoltre, l’integrazione didattica mediante l’uso di un testo specifico quale: Tecniche di
Polizia Giudiziaria Ambientale – Santoloci – Casa editrice Diritto all’Ambiente la cui fornitura, a costi promozionali,
potrà essere richiesta direttamente al Coordinamento Nazionale.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 10
Nomina
Le Guardie sono proposte per la nomina direttamente dal Coordinamento Nazionale per tramite dei Comandanti
Regionali territorialmente preposti o degli Ispettori delegati, che può richiedere per loro il Decreto di nomina
Prefettizia o Provinciale a Guardie Particolari Giurate oppure la nomina diretta da parte degli Enti pubblici
interessati mediante una delibera di Giunta (se l’Ente è il Comune o la Provincia) o dal Consiglio di
Amministrazione (se l’Ente è un Parco Regionale).
I Laboratori Verdi di Fare Ambiente possono stipulare convenzioni tra l’Associazione stessa e gli Enti Pubblici
interessati. Le Guardie, qualunque sia la loro nomina, si impegnano a sottostare al presente regolamento ed a
rispettarlo integralmente.
ARTICOLO 11
Compiti istituzionali delle Guardie
Il compito istituzionale delle Guardie Ecozoofile non consiste esclusivamente nell’attività di prevenzione e
repressione delle infrazioni e dei reati, ma anche e soprattutto nella promozione e nell’educazione all’ecologia e
alla zoofilia, materie intese come convinto e civile rispetto dell’ambiente e degli animali.
Le Guardie essendo Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti di legge (art. 357 CP), non devono mai indulgere in
atteggiamenti che possono prestare il fianco a critiche o lamentele e, a tal fine, devono sempre ricordare che, per
la buona riuscita del servizio o dell’operazione, è necessario godere della stima e della fiducia della popolazione e
che tale fiducia si ottiene solamente tenendo una condotta esemplare sotto ogni punto di vista in particolare nel
rispetto dell’altrui persona. Di fondamentale importanza è anche lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che
le leggi accordano ai cittadini e di conseguenza quando si rende necessario l’intervento, le Guardie devono agire
con prontezza, prudenza e determinazione, fattori questi che permettono di valutare esattamente le situazioni e di
non varcare i limiti tracciati e imposti dalle leggi vigenti.
Le Guardie che, in qualsiasi contingenza di servizio, si trovino in numero insufficiente al fabbisogno o prevedano la
possibilità di incontrare situazioni di difficoltà o di pericolo per la propria incolumità non devono esitare a richiedere
l’appoggio e l’assistenza di Agenti della Forza Pubblica.
ARTICOLO 12
Disposizioni generali
Non è possibile mantenere più cariche all’interno del Corpo delle Guardie EcoZoofile, se non per un tempo ben
determinato o per una nomina “ad interim“. In caso di più nomine per la stessa GECO, Il Comandante Nazionale,
sentito l’interessato, decreterà la qualifica definitiva, informando il Comandante del Raggruppamento Regionale
dal quale essa dipende. In determinati casi, può essere attribuita una funzione per un certo periodo di prova
(indicato nella Determina di nomina), mantenendo il grado precedentemente assunto. La nuova qualifica sarà per
esempio “Comandante Provinciale f.f.“ (facente funzione). Il grado corrispondente alla nuova funzione, sarà
attribuito solo dopo aver superato il periodo di prova certificato dal Comandante Regionale. Tale disposizione non
si applica per i Dirigenti Generali e i Dirigenti Superiori se, investiti dal Coordinamento Nazionale, ad occupare o
commissariare un posto resosi vacante.
ARTICOLO 13
Diritti e doveri delle Guardie (GECO)
a) Le Guardie devono essere Soci Sostenitori in regola con il versamento delle quote di affiliazione e
assicurazione e garantire, con impegno sottoscritto (all. RN_D4), la propria adesione e accettazione delle
norme Statutarie e del presente Regolamento che ne disciplina il servizio ed il comportamento.
b) Esse si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla loro qualità di Guardia, ed in particolare
quando il loro comportamento non sia conforme alle direttive ricevute ed alle funzioni attribuite dalle Leggi, dal
Coordinamento Nazionale e delle Autorità competenti. In tal caso, le Guardie saranno sottoposte ai
provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 15 del presente Regolamento.
c) Non è concesso alle Guardie svolgere qualsiasi attività lavorativa o di diporto in contrasto con le norme
statutarie, le stesse devono parlare la lingua italiana, essere istruiti a livello scolastico, saper leggere e scrivere
correttamente e tenere un comportamento improntato alla massima professionalità, imparzialità e cortesia
mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità nella piena coscienza delle
finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che
possono arrecare pregiudizio al Corpo.
d) Non è ammesso diventare Guardia, a chi non abbia pieno decoro o decenza della propria persona, chi
possiede incompatibile presenza adeguata indossando una divisa al fine di evitare giudizi negativi
incidenti sul prestigio e sul decoro del Corpo Nazionale che rappresenta.
e) Particolare cura dev’essere posta sull’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da
trucco utilizzati dal personale femminile ed in particolare è vietato l’uso di piercing, ovvero l’adozione di
tatuaggi che risultino appariscenti o possano turbare l’assetto formale e funzionale nonché l’eleganza della
divisa.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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f) Il saluto alla visiera è da sempre considerato segno di cortesia, ed è d’obbligo renderlo nei confronti delle
Autorità e degli appartenenti alle Forze di Polizia istituzionali con le quali il personale del Corpo, in divisa,
venga a contatto in ragione della funzione esercitata.
g) Le stesse sono tenute al massimo rispetto e alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei
colleghi e dei cittadini. Nei rapporti di sovra ordinazione funzionale l’uso del “Lei” è reciproco.
h) Le Guardie sono tenute all’osservanza del segreto d’ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia un
legittimo diritto, anche se si tratta di atti non soggetti alla segretezza, notizie relative ai servizi d’istituto o a
provvedimenti o a operazioni di qualsiasi natura. La divulgazione di notizie non segrete, di interesse generale,
è attuata unicamente dai preposti Dirigenti secondo le modalità di legge in osservanza di specifiche direttive
del Comandante Nazionale con le opportune cautele per la privacy degli interessati.
i) L'espletamento del servizio di Guardia Ecozoofila non costituisce rapporto di lavoro di pubblico impiego, né di
lavoro dipendente o autonomo in quanto le Guardie, offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per
l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'espletamento del servizio, nei modi e tempi loro indicati,
osservando le disposizioni impartite loro dai Superiori; in quanto "volontarie", ad esse non sono applicabili le
norme in materia di C.C.N.L di categoria (orario di lavoro, retribuzione lavorativa ordinaria e straordinaria,
riposi, turnazioni, versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ecc.)
j) Le Guardie in servizio hanno l’obbligo di aderire a tutte le richieste di intervento ad esse rivolte dalle Forze
dell’Ordine, da Istituzioni o da Enti Pubblici fornendo tutta la collaborazione e l’appoggio necessari.
k) Le Guardie possono affiancare gli Organi Pubblici ed i vari Corpi di Polizia dello Stato e degli Enti Locali
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato o delle Regioni, Capitanerie di
Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Nazionale, Ordine Militare della CRI, organi di Polizia Locale, ASL
ect.) ed in sinergia, provvedono alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi
alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, alla tutela ambientale e alla
Protezione Civile.
ARTICOLO 14
Identificazione delle Guardie
Il Comandi Regionali, sentito il parere favorevole Comando Nazionale assegnano le funzioni e le qualifiche ai
Comandanti Provinciali e a tutte le Guardie appartenenti allo stesso, rilasciando su richiesta (all. RN_D3) del
Comando Provinciale, le tessere di riconoscimento e il distintivo di servizio con numero di matricola, i quali
riportano :
Dati personali, funzioni e qualifiche ricoperti dalle Guardie secondo l’organigramma interno del Corpo (vedi
prospetto in appendice). Le tessere sono di colore rosso per i ruoli DIRIGENTI azzurro per gli ISPETTORI e
ISTRUTTORI e verde per gli OPERATORI. Le Guardie espletano il proprio servizio vestendo l’uniforme approvata
dal competente Commiliter e prescritta del Corpo, (vedi prospetto in appendice) oppure, dietro autorizzazione del
Comandante Provinciale, in abiti civili esibendo i distintivi di riconoscimento previsti. Esse, comunque devono
sempre essere munite della tessera di riconoscimento che và conservata con la massima cura ed esibita a
richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Giudiziaria e di chi né faccia lecita richiesta.
L’uniforme e gli abiti civili devono sempre essere in stato tale da potersi indossare senza offendere la
dignità del Corpo di appartenenza.
Le Guardie devono attenersi al rispetto delle qualifiche e delle funzioni previste dall’organigramma interno del
Corpo rispettandone la gerarchia. L’inosservanza di tale disposizione sarà punita con sanzioni disciplinari. Esse
devono rispettare anche la competenza territoriale ed i compiti d’istituto di loro pertinenza. Qualsiasi abuso
commesso in tal senso procurerà conseguenze personali civili o penali oltre a severe sanzioni disciplinari.
Le tessere personali di riconoscimento saranno prodotte e fornite esclusivamente dal Coordinamento
Nazionale, nessun altro modello di tessera sarà riconosciuto dal Coordinamento Nazionale. Le Guardie in
possesso di tessere difformi dal modello approvato, saranno soggette a provvedimenti disciplinari di cui al
successivo articolo 15 nonché deferite all’Autorità Giudiziaria e al Prefetto territorialmente competente in caso di
falsificazione e/o alterazione di loghi, marchi, distintivi, ecc. così come previsto dalla Circolare del Ministero
dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100 del 07/03/2006 (Misure urgenti per il contrasto del Terrorismo Internazionale),
che si allega al presente (v. ALL. 1 Uniformi di Servizio)
Per un’immediata distinzione dei contingenti impiegati in servizi speciali ove è previsto l’impiego di più
Raggruppamenti Regionali, ogni Guardia sarà dotata di uno stemma a forma di scudetto, rappresentativo della
Regione di provenienza da applicarsi sul braccio destro della divisa operativa. (vedi schede allegate)
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 15
Disponibilità delle Guardie
Le Guardie offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per l’assolvimento dei compiti loro affidati e per
l’espletamento del servizio nei modi e tempi loro indicati attenendosi alle disposizioni impartite dai loro Superiori.
Esse devono dare disponibilità operativa non inferiore a quattro servizi o non meno di 20 ore mensili. Qualora
per motivi personali non potessero assolvere tale impegno, ne devono dare comunicazione scritta al Comandante
Provinciale, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente saranno indicati,
superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari. Dovranno essere comunicate per iscritto anche le assenze
superiori ai quindici giorni. Le Guardie devono anche impegnarsi obbligatoriamente a frequentare i corsi di
aggiornamento e perfezionamento organizzati dal Comando Regionale almeno annualmente, che saranno istituiti
dall’Associazione anche in collaborazione con Enti, Istituzioni o Autorità Pubbliche. In caso di non assolvimento
senza giustificato motivo, il Comandante Regionale potrà redigere le sanzioni disciplinari di cui all’art. 15, che
saranno vagliate dal Coordinamento Nazionale.
ARTICOLO 16
Provvedimenti Disciplinari
I provvedimenti disciplinari a carico degli appartenenti al Corpo sono commisurati alla gravità delle infrazioni
commesse ed alle eventuali conseguenze da queste scaturite e risultano così articolati:
a)
b)
c)
Richiamo / Ammonizione scritta con conseguente blocco della graduatoria di promozione;
Sospensione dal servizio con ritiro contestuale della tessera personale di riconoscimento
dell’eventuale decreto di nomina per un periodo che sarà determinato dal Coordinamento Nazionale;
Espulsione dal Corpo e contemporanea radiazione dall’Associazione con revoca immediata e definitiva
della tessera personale di servizio, del decreto di nomina e dell’eventuale porto d’armi;
e
L’assunzione di provvedimenti disciplinari può determinare la sospensione anche a tempo indeterminato, dalle
attività di servizio. Il Coordinatore Regionale, sentito il Coordinamento Nazionale, informerà il Sig. Prefetto e il
Questore per provvedimenti superiori al richiamo, nonché l’Autorità Giudiziaria se la commissione dei fatti
potrebbe avere risvolti di carattere civile o penale. Ulteriori provvedimenti potranno essere intrapresi nei confronti
di chi contravviene al Contratto Etico e Morale (all. RN_D4) vigente tra i volontari stessi e l’organizzazione e a chi
viola il segreto d’ufficio, cosi come previsto per i Pubblici Ufficiali dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale,
in merito al divieto di divulgazione di notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati.
ARTICOLO 17
Applicazione dei Provvedimenti
Tutti i provvedimenti disciplinari sono intrapresi dal Coordinamento Nazionale o suo delegato, i quali possono
adottare provvedimenti direttamente allorché gli pervengano notizie o prove di comportamenti che ne giustifichino
l’applicazione a carico di qualsiasi appartenente al Corpo. Nel rispetto dei compiti e dei ruoli, ogni Guardia, ha
diritto di esercitare il principio di sussidiarietà nel caso in cui il proprio Responsabile Tecnico (Coordinatori) o
Amministrativo (Presidente o Commissario) non risponda, per il compito assegnatogli, entro e non oltre 10 gg.. Tra
i vari provvedimenti disciplinari può anche essere adottato quello dell’esonero dalla funzione o dalla qualifica che
l’appartenente al Corpo rivestiva. I provvedimenti disciplinari possono essere proposti al Coordinamento Nazionale
o suo delegato da tutti gli appartenenti al corpo o comunque da chiunque ne abbia interesse. Il Coordinamento
Nazionale o suo delegato verificherà la sussistenza dei fatti e adotterà i debiti provvedimenti. Tali provvedimenti
saranno comunicati agli interessati sottoposti a provvedimenti disciplinari, i quali avranno dieci giorni per esporre
scritti difensivi al Coordinamento Nazionale. Il Coordinamento Nazionale avrà trenta (30) giorni dalla data di
presentazione degli scritti difensivi per esprimersi, notificando agli interessati e alla Presidenza Nazionale di
FareAmbiente, la decisione intrapresa.
ARTICOLO 18
Attività di Protezione Civile
In deroga a quanto disposto dal presente Regolamento Nazionale, il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile,
in caso di calamità di tipo “A” esercita la supremazia gerarchica anche sul Comandante Nazionale delle Guardie
che è tenuto a fornire la più ampia collaborazione nelle attività di protezione civile, assicurandosi che allo stesso
modo sia fornita la più ampia collaborazione anche dalle dipendenze territoriali ad ogni livello gerarchico
impegnate in attività di soccorso alla popolazione. Le attività sono prestate da tutti gli appartenenti senza
distinzione tra Guardie e Volontari per i quali è redatto un apposito e separato Regolamento Operativo di
Protezione Civile.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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ARTICOLO 19
Disposizioni Operative
Le Guardie usualmente prestano servizio in pattuglie composte da almeno due Agenti al comando di un Capo
pattuglia. In casi di particolare urgenza o necessità esse possono operare da sole, ma, a tal fine, devono sempre
ottenere l’autorizzazione del Comandante Provinciale, o suo espresso delegato. Può accadere che si renda
necessario l’intervento immediato di una Guardia, anche fuori servizio. In tali circostanze questa deve avvertire al
più presto il proprio Comandante Provinciale o suo espresso delegato, fornendogli anche successivamente un
rapporto scritto sull’accaduto. Le Guardie operano secondo un Ordine di Servizio (all. RN_FS1) firmato dal
Comandante Provinciale, contenente i nomi delle Guardie e del Capo pattuglia, il tipo di servizio comandato, le
località dove questo deve essere svolto, l’ora d’inizio e fine del servizio, il mezzo utilizzato ed i Km. percorsi
nonché una breve relazione sull’attività svolta, l’indicazione di eventuali verbali elevati e di altre Forze dell’Ordine
con cui si è collaborato. Presso ogni Comando Provinciale deve essere tenuto un registro sul quale sono riportati
puntualmente i servizi svolti ed i nominativi delle Guardie impegnate.
ARTICOLO 20
Porto delle Armi
Le Guardie in possesso di licenza di porto d’armi corta e/o lunga per difesa personale, previo nulla osta del
Comandante Provinciale, possono portare le armi di loro proprietà durante il servizio, se espressamente
autorizzati dal Comandante Provinciale, lo stesso dovrà preventivamente richiedere, motivandolo, il nulla osta al
Coordinamento Nazionale, la stessa procedura deve essere adottata in caso di nuovo rilascio di porto d’armi.
Le Guardie dovranno sempre gestire e maneggiare le armi con la massima attenzione e diligenza rispettando
tutte le procedure di sicurezza ed adempiendo a tutte le incombenze, previste a tale proposito, dalla legislazione
vigente. Le Guardie non devono mai dimenticare che il porto di un’arma implica un’enorme responsabilità morale,
oltre che penale e civile, e che il suo eventuale utilizzo è previsto dalla normativa vigente esclusivamente in casi di
eccezionale gravità e provato pericolo.
L’uso improprio o ingiustificato di un’arma comporta gravissime conseguenze personali di carattere penale e civile
oltre a pesanti sanzioni disciplinari da parte del Coordinamento Nazionale a tutela dell’immagine del Corpo e dei
suoi appartenenti.
In ogni caso le Guardie autorizzate, devono portare le armi secondo le modalità previste dal presente regolamento
e dalle circolari emesse, a tale proposito dal Coordinamento Nazionale.
Come principio generale l’arma corta va portata esposta in fondina chiusa durante il servizio in uniforme, solo e
soltanto quando il porto d’armi per difesa personale sia rilasciato in funzione del servizio svolto, oppure se
rilasciato ad atro titolo, va sempre occultata durante l’attività svolta ed in particolare in abiti civili.
E’ tassativamente proibito qualsiasi atteggiamento esibizionistico collegato al porto dell’arma che deve essere
considerata esclusivamente come parte dell’equipaggiamento di servizio.
E’ inoltre tassativamente vietato il porto e l’utilizzo d’armi giocattolo.
ARTICOLO 21
Nuclei Operativi Tutela Ambiente e Territorio
Presso ogni Raggruppamento Regionale viene istituito un nucleo operativo specialistico da impiegare nell’attività
info/investigativa per ogni territorio regionale. Il nucleo è composto da personale con provata esperienza, prescelti
individualmente dal Coordinatore Regionale, in possesso della qualifica di polizia giudiziaria e dell’eventuale
specializzazione in una determinata materia nella quale l’operatore ha dimostrato particolare attitudine tale da
renderlo idoneo a supportare l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia specialistiche, nell’assolvimento dei compiti
istituzionali ad esse demandate.
I N.O.T.A.T curano e sovraintendono a tutte le attività svolte dai Comandi Provinciali e Territoriali dipendenti e
mantengono costantemente i contatti con i medesimi nuclei operativi delle altre Regioni d’Italia.
Il Responsabile del Nucleo, può disporre per gli appartenenti, l’esonero dall'obbligo di indossare la divisa
d'ordinanza, essendo gli stessi impiegati in operazioni per le quali l'immediata individuabilità potrebbe essere
avversa per la sicurezza degli stessi e il buon esito dell'operazione in atto. Tuttavia resta inteso che, il rapporto
con l'utenza deve necessariamente avvenire indossando almeno il corpetto in dotazione e tramite l'esibizione della
tessera personale di riconoscimento e del distintivo individuale, evitando di generare confusione e facendo ben
comprendere chi e perché stà effettuando il controllo.
ARTICOLO 22
Cerimoniale e Bandiera del Corpo
In tutte le cerimonie e le manifestazioni avente carattere pubblico ove comunque sia
prevista la presenza di Autorità civili o militari, dovrà essere esposta la bandiera del
Corpo. In ogni caso la stessa è posta al centro tra quella delle Nazioni Unite (sinistra) e
quella della Repubblica Italiana (destra). La bandiera è custodita a cura del Comandante
presso ogni Comando Provinciale e Regionale e l’uso è regolato da apposita circolare
esplicativa emanata annualmente da parte del Coordinamento Nazionale.
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ARTICOLO 23
Gestione Informatica
Per tutte le attività amministrative è in uso presso ogni realtà periferica il sistema gestionale informatizzato
“GECOGEST 12” al quale si accede tramite il portale www.vigilanzafareambiente.it area riservata. Ogni referente
potrà richiedere l’abilitazione tramite compilazione e invio del mod. (all. RN_WEB1) da indirizzare al preposto
Centro Elaborazione Dati del Coordinamento Nazionale, email: [email protected] il quale provvederà
a comunicare le credenziali di accesso in forma riservata.
ARTICOLO 24
Modifiche al Regolamento
Le eventuali modifiche o adeguamenti dovranno essere inviati al Coordinamento Nazionale per le valutazioni del
caso che, accertata la necessità di adeguamento provvederà a darne comunicazione nelle consuete forme.
ARTICOLO 25
Disposizioni finali
a) Il presente Regolamento con le norme in esso contenute, consta di n. 25 articoli e di n. 03 allegati e costituisce
parte integrante delle indicazioni dello Statuto dell’Associazione, e la sua applicazione è di immediata
osservanza.
b) E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento Ufficiale delle Guardie
EcoZoofile di FareAmbiente. L’inosservanza delle norme ivi contenute sarà perseguita anche con
l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
c) I Coordinatori Regionali dovranno far proprio il presente regolamento e consegnarlo alle UTG locali ove
richiesto. I Comandanti Provinciali avranno cura di notificare ad ogni Guardia, il testo integrale del presente
Regolamento nella parte di specifico interesse.
d) I Responsabili potranno richiedere al Coordinamento Nazionale di riceverne copia ufficiale e/o gli allegati
personalizzati in formato pdf direttamente via mail. Non sono ammessi altri formati modificabili. Tutte le
comunicazioni/richieste interne, ove è previsto il rilascio di apposito parere superiore, dovranno essere
eseguite unicamente utilizzando il modello appresso allegato (all. RN_C1)
e) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni previste
dai Codici Civile, Penale e di Procedura Penale.
Il presente Regolamento è approvato con firma congiunta, in luogo e data odierna, dal Presidente
Nazionale e dal Comandante Nazionale, abrogando ogni precedente redazione ed entra in vigore a far
data dal 01 gennaio 2012.
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COORDINAMENTO NAZIONALE
GUARDIE ECOZOOFILE
ALLEGATO n. 1 Rev. 1
AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA
UNIFORMI DI SERVIZIO
SCHEDA N. 01
In vigore dal 01/01/2012
Uniforme di servizio
INVERNALE
CAPPELLO
Basco o berretto rigido alla Bulgara verde-scuro di
tessuto con fregio in metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali
(Fig. 7A)
GIACCA
Giacca diagonale di tessuto cordellino di colore verde
scuro sopra la giacca va posto il cinturone bianco;
PANTALONI
Pantaloni di colore verde - oliva, di tessuto cordellino
con righino perpendicolare colore verde petrolio
CAMICIA
Camicia a maniche lunghe di colore bianco;
CRAVATTA
Cravatta verde petrolio
FARSETTO
Farsetto di colore verde-scuro;
CINTURA
Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a
placca o cintura nera con stemma in metallo;
CALZE
Calze lunghe verde petrolio;
SCARPE
Scarpe basse nere con lacci;
Guanti neri in pelle;
GUANTI
VISTA
FRONTE
LATO DX
CINTURONE Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco
NOTE
Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può essere indossato il
maglione a collo alto di colore verde-scuro. Si può inoltre utilizzare il maglione verde petrolio a “V”
con camicia bianca e cravatta senza giacca. Si possono inoltre utilizzare al posto delle scarpe
degli stivali neri con fibbie o lacci. In caso di cattivo tempo, bassa temperatura o nelle ore
notturne, può essere indossato l’impermeabile e/o la giacca a vento verde-oro, con il cinturone
bianco sopra
L’uniforme da CERIMONIA è costituita dai seguenti capi:
Come al punto 1., con il berretto rigido alla Bulgara e l’inserimento della corda a treccia dorata nella spalla
destra, cinturone bianco senza spallaccio, guanti bianchi. In inverno è indossato il mantello di colore verde
con fodera gialla.
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SCHEDA N. 02
In vigore dal 01/01/2012
Uniforme di servizio
ESTIVA
CAPPELLO
Basco o berretto rigido alla Bulgara verde petrolio di
tessuto o berretto verde in tela con con fregio in
metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali (Fig. 7A)
GIACCA
Giacca diagonale di colore verde petrolio, sopra la
giacca va posto il cinturone bianco
PANTALONI
pantaloni di colore verde - oliva, di tessuto cordellino
con righino perpendicolare colore verde petrolio
CAMICIA
Camicia a maniche lunghe di colore bianco
VISTA
FRONTE
LATO DX
POLO
CRAVATTA
Cravatta verde petrolio
FARSETTO
CINTURA
Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a
placca; cintura nera con fibbia in metallo
CALZE
Calze lunghe verde petrolio
SCARPE
Scarpe basse nere con lacci
Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco
CINTURONE per le Guardie e nero con relativi accessori per i
Dirigenti.
NOTE
L’uniforme di servizio estiva può essere indossata in
forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la
cravatta con la camicia verde-scuro a maniche corte e
spalline. Per esigenze di servizio si possono utilizzare
manicotti e copri berretto catarifrangenti bianchi.
L’uniforme di servizio PRIMAVERILE/AUTUNNALE è costituita dai seguenti capi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Come al punto 2., con basco o berretto rigido alla Bulgara verde-scuro di tessuto;
Camicia a maniche lunghe di colore verde petrolio;
Cravatta verde petrolio;
Maglione verde-scuro a “V” con camicia e cravatta
Cintura verde petrolio in fibra o nera con fibbia di metallo a placca;
Calze lunghe verde petrolio;
Scarpe basse nere con lacci;
Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco.
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SCHEDA N. 03
In vigore dal 01/01/2012
Uniforme di servizio
CAMPAGNA
CAPPELLO
Basco o berretto rigido alla Norvegese verde petrolio
di tessuto o berretto verde in tela con fregio in metallo
(Fig. 7) anche per gli Ufficiali;
GIACCA
Giacca di colore verde petrolio, sopra la giacca va
posto il cinturone nero in cordura
VISTA
FRONTE
LATO SX
PANTALONI pantaloni di colore verde-oliva
CAMICIA
Non prevista
POLO
O
PILE
Polo verde con scudetto sul petto sulla parte sinistra,
mentre sulla parte destra i gradi, sul colletto alamari in
stoffa, sul retro la scritta di colore giallo/verde in
caratteri rifrangenti “GUARDIE ECOZOOFILE”.o pile
verde a collo alto con scudetto sul petto sulla parte
sinistra
CRAVATTA
Non prevista
FOULARD
Foulard di colore verde petrolio e giallo;
CINTURA
Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a
placca; cintura nera con fibbia in metallo
CALZE
Calzettoni lunghe verde petrolio o neri
SCARPE
Anfibi neri/marroni con lacci;
CINTURONE
Cinturone, fondina e relativi accessori in fibra grigio verde o nera.
In caso di cattivo tempo, di bassa temperatura o nelle
ore notturne, si possono utilizzare:
h.
NOTE
i.
giacca a vento verde, con il cinturone in fibra
grigio-verde sopra;
basco in lana verde-scuro, berretto di lana o di
pile.
Sulla giacca della tuta, nella parte sopra la tasca
sinistra, vi è la scritta “GUARDIE ECOZOOFILE”, tra la
bandierina Italiana e quella europea.
L’uniforme per il servizio da ELICOTTERISTA:
a.
b.
c.
d.
Tuta di colore verde petrolio;
Anfibi neri con lacci;
Berretto alla Norvegese verde petrolio.
Foulard di colore verde petrolio e giallo.
L’uniforme per i servizi SUBACQUEI:
Muta da sommozzatore o palombaro, con tutti gli accessori necessari.
L’uniforme per i SERVIZI TECNICI, di LABORATORIO o VETERINARIO:
Camice bianco con maniche lunghe.
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SCHEDA N. 04
In vigore dal 01/01/2012
Uniforme di servizio
MOTOCICLISTA /
SERVIZI A CAVALLO
CAPPELLO
Basco o berretto rigido alla Bulgara verde petrolio di
tessuto o berretto verde in tela con con fregio in
metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali (Fig. 7A)
GIACCA
Giacca diagonale di colore verde petrolio, sopra la
giacca va posto il cinturone bianco in pelle
VISTA
FRONTE
LATO SX
pantaloni di colore verde-oliva da motociclista di
PANTALONI tessuto elasticizzato con righino perpendicolare di
colore verde petrolio
CAMICIA
POLO
O
PILE
CRAVATTA
CASCO
CINTURA
Polo verde con scudetto sul petto sulla parte sinistra,
mentre sulla parte destra i gradi, sul colletto alamari in
stoffa, sul retro la scritta di colore giallo/verde in
caratteri rifrangenti “GUARDIE ECOZOOFILE”.o pile
verde a collo alto con scudetto sul petto sulla parte
sinistra
Non prevista
Casco protettivo per motociclista o caschetto per
fantino
Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a
placca; cintura nera con fibbia in metallo
CALZE
Calze lunghe verde petrolio o neri
SCARPE
Stivali colore nero
CINTURONE
Cinturone, fondina e relativi accessori bianco con
spallaccio
GIUBBINO
Giacca a vento colore verde con bande rifrangenti per
moto
NOTE
Sottosella di colore verde scuro con i tasconi laterali con la scritta GUARDIE ECOZOOFILE per il
fantino; Nei centri urbani, il servizio a cavallo deve essere svolto, indossando il mantello di colore
verde con fodera gialla
L’uniforme per i servizi in abiti civili:
Pettorina di colore verde bordata in giallo con al centro la dicitura “GUARDIE ECOZOOFILE” di colore giallo
fluorescente, in alto a sinistra il distintivo dell’associazione ed il berretto verde con la dicitura “GUARDIE
ECOZOOFILE”. In caso di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere indossato il giubbetto
rifrangente con la scritta sul retro “GUARDIE ECOZOOFILE” e sul petto all’altezza del cuore.
Deroghe alle uniformi di cui sopra (ad eccezione di quella da cerimonia):
Per esigenze di servizio si possono utilizzare:
b)
c)
gli stivali neri con fibbie o lacci al posto delle scarpe basse nere;
manicotti e copri berretto catarifrangenti bianchi.
In caso di cattivo tempo, bassa temperatura o nelle ore notturne, si può utilizzare la giacca a vento verde, con il
cinturone bianco sopra; il basco in lana verde petrolio.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
24
Norme d’uso degli alamari, dei fregi, delle insegne e distintivi, dei gradi e degli accessori sulle uniformi.
1.
Gli alamari vanno indossati sul bavero della:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Giacca invernale;
Giacca estiva;
Giacca a vento;
Giacca della tuta da campagna;
Camicia estiva a maniche corte;
Camicia primaverile/autunnale a maniche lunghe;
Camice bianco;
Impermeabile.
Per i Dirigenti Generali e i Dirigenti Superiori dal grado di Comandante di Raggruppamento Regionale in poi, gli
alamari sono di colore cremisi sulla giacca, mentre per tutti gli altri Dirigenti e per le Guardie sono di colore verde;
2.
Il fregio per il berretto è collocato al centro, in alto sulla visiera del:
a.
b.
c.
d.
e.
Berretto rigido invernale/estivo;
Berretto per la divisa da campagna;
Casco da motociclista/elicotterista;
Cuffia della muta da sommozzatore;
Casco di sicurezza.
Il fregio per il basco è collocato nella parte temporale sinistra.
3.
Il distintivo è collocato:
a.
b.
Petto parte sinistra (all’altezza del cuore) nella giacca estiva ed invernale,
camicia estiva, nella giacca a vento primaverile/autunnale impermeabile
Manica sinistra a 6 cm. dalla spalla nella giacca della tuta da campagna, nella
tuta da elicotterista, nella muta da sommozzatore/palombaro e nella pettorina
verde e nel camice bianco per servizi tecnici;
4.
I bottoni sono di due specie, riguardo alle dimensioni:
Medi per la giacca e piccoli per il berretto, per le tasche della giacca
estiva/invernale. I bottoni sono composti di una calotta plastificata, stampata,
convessa, di colore oro.
Il fondo è zigrinato, con l’eventuale emblema dell’organizzazione.
a
Il fregio, il distintivo, le mostrine e i bottoni possono essere di varie
misure e materiali.
5.
Cinturone bianco in cuoio al cromo con spallaccio ed accessori:
La cintura, nel periodo estivo, corredata degli accessori, completa l’uniforme
quando, in luogo della giacca, è indossata la camicia verde-scuro a maniche
corte o lunghe.
b
6.
Placca Individuale di riconoscimento
E’ in dotazione a tutte le Guardie effettive, deve essere portata sempre al
seguito unitamente alla Tessera di Riconoscimento personale ed è
indossata in modo ben visibile durante ogni servizio operativo in abiti civili.
7.
Nastrini di qualifica e riconoscimenti:
Sono posti nella parte sinistra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo
di qualsiasi divisa.
8.
Nastrini di qualifica e riconoscimenti:
Sono posti nella parte sinistra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo
9.
di qualsiasi divisa.
Insegne di specializzazione:
Sono posti nella parte destra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo di qualsiasi divisa.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
25
10.
Rappresentazione dello SCUDETTO IDENTIFICATIVO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE
ABRUZZO
BASILICATA
SICILIA
CALABRIA
CAMPANIA
LAZIO
MOLISE
UMBRIA
TOSCANA
EMILIA ROM.
LOMBARDIA
PIEMONTE
FRIULI V.G.
LIGURIA
VALLE AOSTA
PUGLIA
SARDEGNA
MARCHE
VENETO
TRENTINO A.A.
N.B.: LE UNIFORMI, IN QUANTO TALI, NON SONO LASCIATE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL
SINGOLO MA DEVONO ESSERE DISCIPLINATE DA OGNI COMANDANTE PROVINCIALE, SECONDO
LE DIRETTIVE NAZIONALI.
Ogni Comandante Provinciale avrà cura di inoltrare alla Prefettura - UTG competente per territorio,
idonea richiesta a firma del Comandante Nazionale - di presa d’atto dell’approvazione dell’uniforme e
dei distintivi, secondo quanto disposto dall’art. 254 del T.U.L.P.S..
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
26
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
CIRCOLARE n. 557/PAS/3418-10100 (1) Roma, 7 marzo 2006
Oggetto: Modificazioni al DL. 144/2005 (Misure urgenti per il contrasto del Terrorismo Internazionale)
Ai sigg. prefetti della repubblica loro sedi
Ai sigg. commissari del governo trento-bolzano
Ai sigg. questori loro sedi
e, per conoscenza:
Al ministero degli affari esteri – u.a.m.a. - Roma
Al ministero della difesa - Roma
Al ministero delle attivita’ produttive - Roma
Al comando generale dell’arma dei carabinieri - Roma
Al comando generale del corpo della guardia di finanza - Roma
Con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 febbraio (suppl. ordinario n. 45/L), il Parlamento ha,
fra l’altro, disposto, all’art. 1-ter – riprodotto in all. 1 - una significativa integrazione del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) recante diverse disposizioni di particolare interesse,
che si espongono qui di seguito unitamente alle linee di indirizzo applicativo.
a) Nuova disciplina dei segni distintivi delle forze dell’ordine.
Si attira innanzi tutto l’attenzione sulle nuove norme (comma 1, lettera b, e commi 2 e 3) che disegnano una nuova
disciplina penale e amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di
identificazione in uso presso i corpi di polizia.
Gli interventi normativi riguardano principalmente: - il nuovo art. 497-ter del Codice penale, che, completando lo
specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l’uso di documenti falsi (art. 497-bis del codice penale,
introdotto dal decreto-legge n. 144 del 2005), punisce allo stesso modo anche le attività di illecita fabbricazione,
detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia;
- l’art. 28 del Testo unico delle leggi di P.S., appositamente modificato per realizzare un apparato autorizzatorio
relativo alla produzione e commercializzazione lecita dei contrassegni e delle tessere di cui si è detto, oltre che degli altri
materiali d’armamento destinati agli stessi Corpi, diversi dalle armi da fuoco e dai materiali d’armamento già disciplinati
dal medesimo art. 28 e dalla legge 9 luglio1990, n. 185.
Relativamente al nuovo art. 497-ter C.P. è utile precisare che rientrano nella fattispecie non solo le tessere di
identificazione, le placche e gli altri contrassegni che identificano, secondo le disposizioni vigenti, gli operatori di polizia,
ma anche quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno
accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la
qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare.
Al fine di meglio differenziare le fattispecie sopra indicate da quelle, in parte analoghe del successivo art. 498 C.P.,
quest’ultimo è stato opportunamente modificato (art. 1-ter citato, comma 2), precisando che la minor pena ivi prevista
non si applica ai casi disciplinati dal precedente art. 497-ter.
Quanto alle integrazioni dell’art. 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esse tendono, innanzi tutto, a
completare la disciplina previgente relativa alle uniformi militari ed ai materiali d’armamento, sottoponendo alla licenza di
pubblica sicurezza anche: le attività di fabbricazione e detenzione dei documenti di riconoscimento e degli altri
contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e quelle di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta,
detenzione e vendita degli armi, diverse da quelle da fuoco, specificamente destinate all’armamento dei Corpi armati o di
polizia.
Ai fini dell’articolo 28 TULPS devono ritenersi “documenti di riconoscimento” in uso agli ufficiali e agenti di P.S. e di
P.G. le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che, secondo i rispettivi ordinamenti, valgono ad identificare i
predetti pubblici ufficiali nell’esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del
personale della polizia municipale, ma esclusi i “badge” di accesso in luoghi specifici, le tessere ferroviarie, le carte di
identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l’indicazione della qualifica o grado rivestiti dall’interessato).
Agli stessi fini, devono ritenersi “contrassegni di identificazione”, oltre agli oggetti ed accessori idonei a identificare i
predetti pubblici ufficiali quando non vestono l’uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore
di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione del TULPS, i “segnali distintivi” di cui all’art. 24 del regolamento di
attuazione del Codice della strada, anche – ed a maggior ragione – le uniformi stesse, capaci, in quanto tali, di
identificare inequivocabilmente il medesimo personale, gli accessori alle uniformi, quali i fregi e gli altri segni distintivi
aventi la medesima funzione, nonché le livree e gli altri contrassegni identificanti dei mezzi in dotazione.
Premesso che già il precedente testo dell’art. 28 T.U.L.P.S. prescriveva la licenza per la fabbricazione e detenzione delle
uniformi militari e relativi accessori identificativi, si attira l’attenzione sul fatto che, con la nuova formulazione, diviene
inequivoca l’applicabilità della norma non solo per le uniformi e gli accessori delle forze di polizia, sia ad ordinamento
civile che militare, ma anche per quelli dei Corpi e servizi di polizia municipale.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
27
Per dette uniformi e per gli altri contrassegni e documenti precedentemente non previsti, le nuove disposizioni si
applicano a decorrere dal 15 marzo 2006 e le nuove licenze per coloro che già esercitano le attività di cui trattasi devono
essere richieste entro il 29 aprile 2006, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
In proposito si richiama l’attenzione dei Sigg.ri Prefetti, cui è delegato in via permanente il rilascio delle autorizzazioni in
materia, a mente delle circolari n. 10. 245/12982(40)6 del 2.2.1983 e 559/C.1400.12982(40)6 del 30.8.1997, sulla
necessità di: indicare compiutamente in licenza gli elementi di cui agli artt. 34, 36 e 37 del regolamento di esecuzione
del TULPS, con particolare riferimento al quantitativo ed alla tipologia del materiale che si intende fabbricare o detenere;
- indicare ivi stesso i seguenti obblighi e prescrizioni:
1. di assicurare la completezza e puntualità delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle operazioni e l’adeguata
custodia dei materiali;
2. di assicurare che gli stessi siano venduti o comunque ceduti esclusi-vamente a soggetti in possesso di licenza ex art.
28 TULPS, ovvero alle Amministrazioni pubbliche cui appartengono gli utilizzatori finali previsti dalla norma, ovvero
ancora – per i soli capi di vestiario e relativi accessori – anche a detti utilizzatori finali, debitamente identificati, previa
annotazione nel registro delle operazioni degli estremi del documento attestante l’appartenenza ad un Corpo militare o di
polizia;
3. di assicurare, relativamente alle placche o tessere di identificazione, nonché ai distintivi di segnalazione di cui all’art.
24 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), che tutti gli esemplari siano muniti di numero di
matricola o altro codice identificativo previsto dalle disposizioni in vigore per lo specifico oggetto, da riportarsi anch’esso
nel registro delle operazioni giornaliere, unitamente alla compiuta indicazione dei soggetti legittimati all’acquisto.
E’ il caso di precisare che l’eventuale inosservanza dell’obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la
fabbricazione e la detenzione dei predetti contrassegni e delle uniformi, o, nel caso di esercizi già operanti, l’eventuale
continuazione delle attività di produzione, detenzione e vendita dei materiali in parola senza la prescritta licenza
configurano il reato previsto dall’ultimo comma dell’art. 28, la cui sanzione non è più contravvenzionale, ma è stata
modificata dalle nuove disposizioni nella reclusione da uno a tre anni e nella multa da cinquecento a tremila euro.
b) Altre modificazioni art. 28 TULPS - Strumenti di autodifesa destinati all’armamento di corpi armati e di polizia.
La licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la detenzione,
la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti “di autodifesa”, destinati all’armamento dei Corpi armati e di
polizia. Il riferimento va fatto, innanzi tutto, agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli
scudi specificamente realizzati per le forze dell’ordine, nonché a quegli “strumenti di autodifesa”, contemplati da alcune
leggi regionali per l’equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi fra i materiali d’armamento
destinati ai Corpi armati e di polizia. A quest’ultimo riguardo si precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di
polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione,
destinato ad integrare il decreto del Ministro dell’interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l’armamento della polizia
municipale. Si fa, quindi, riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno, fin da ora, che agli strumenti
in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego
militare o di polizia e che, per gli stessi, è comunque esclusa la vendita individuale.
c) Altre modificazioni all’art. 28 TULPS – Modificazioni formali - Riparazione delle armi da guerra.
Le integrazioni apportate all'articolo 28 T.U.L.P.S. hanno reso necessarie alcune altre modificazioni dello stesso articolo
– qui riprodotto in all. 2 - dirette a meglio coordinarne le disposizioni: a tal fine nel primo comma è ora collocata la
disciplina autorizzatoria relativa alle armi da guerra, alle uniformi e agli equipaggiamenti militari, che va ad integrarsi con
quella della legge n. 185/1990, concernente, appunto, i materiali d’armamento; nel secondo, invece, sono state riunite le
norme concernenti la produzione e le altre attività relative ai documenti di riconoscimento, ai contrassegni caratteristici
ed ai materiali d’armamento destinati ai corpi armati e di polizia.
Sempre relativamente al comma 1, è stato, inoltre, stabilito che la licenza di fabbricazione delle armi da guerra “consente
anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte”. Con riserva di più appropriate indicazioni
per quanto concerne i sistemi d’arma, le armi complesse e, comunque, quelle diverse dalle armi portatili da sparo, i
Prefetti, nel rilasciare (o rinnovare), per queste ultime, le licenze di fabbricazione, avranno cura di:
1. iscrivere in licenza tutte le operazioni consentite;
2. prescrivere espressamente la scrupolosa osservanza degli obblighi di registrazione giornaliera di tutte le operazioni,
sia produttive che commerciali, relative alle armi ed alle loro parti essenziali;
3. prescrivere espressamente, per quanto specificamente riguarda le attività di manutenzione/riparazione, la dettagliata
annotazione - in separato registro - di tutte le operazioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti canne, camere di
cartuccia, percussori, estrattori, ecc.), nonché all’annotazione dei soggetti per conto dei quali l’arma viene riparata,
assicurando un regime di “tracciabilità” non inferiore a quello previsto, per le armi comuni, dall’art. 35 del T.U. delle leggi
di P.S. e dell’art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono una
disciplina più rigorosa, anche in attuazione di Convenzioni o altri strumenti di diritto internazionale.
Va comunque sottolineato che la norma non incide né sulle procedure stabilite dalla legge n. 185 del 1990 per il
commercio dei materiali d’armamento, né su quelle stabilite dallo stesso art. 28 TULPS per l’importazione e
l’esportazione delle armi da guerra escluse dalla predetta legge n. 185, che rimangono disciplinate dalle disposizioni in
vigore, anche in applicazione dei divieti o delle limitazioni derivanti da strumenti di diritto internazionale.
Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell’Interno e della Polizia di
Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it ), le SS.LL. sono pregate di voler informare le categorie interessate del
nuovo quadro autorizzatorio dell’art. 28 del T.U. delle leggi di P.S., sollecitandone la collaborazione per la corretta ed
efficace applicazione delle ricordate disposizioni, nonché di comunicare ai competenti Uffici di questo Dipartimento le
iniziative assunte, anche ai fini del controllo, ed i provvedimenti adottati, segnalando eventuali emergenze di rilievo.
Per il Ministro - Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
(f.to: De Gennaro)
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
28
COORDINAMENTO NAZIONALE
GUARDIE ECOZOOFILE
ALLEGATO n. 2 Rev. 1
AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA
QUALIFICHE E RUOLI
QUALIFICA
DIRIGENTE GENERALE
RUOLO
COMANDANTE
NAZIONALE
C/ANZIANITA’
COMANDANTE
NAZIONALE O VICARIO
C/DELEGA SPECIALE
COMANDANTE
NAZIONALE VICARIO
3 STELLE + GRECA
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
2 STELLE + GRECA
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
1 STELLA + GRECA
CONAZ
CONDES
CONVI
QUALIFICA
DIRIGENTE SUPERIORE
RUOLO
COMANDANTE RAGGR.TO
REGIONALE C/INCARICO
DI COORDINATORE
INTERREGIONALE
COMANDANTE
RAGGRUPPAMENTO
REGIONALE
VICE COMANDANTE
RAGGRUPPAMENTO
REGIONALE
C/ANZIANITA’
3 STELLE + TORRE
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
2 STELLE + TORRE
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
1 STELLA + TORRE
COIR
CORE
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
VCR
29
QUALIFICA
DIRIGENTE
RUOLO
VICE COMANDANTE
RAGG.TO REGIONALE
O COMANDANTE
PROV.LE C/ANZIANITA’
COMANDANTE
PROVINCIALE
VICE COMANDANTE
PROV.LE CON DELEGA
SPECIALE
VICE COMANDANTE
PROVINCIALE
3 STELLE + BARRA
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
2 STELLE + BARRA
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
1 STELLA + 1 BARRA
SOTTOPANNATE IN
ROSSO
1 STELLA A 6 PUNTE
+ 1 BARRA DORATA
VCR o CPA
COP
VCD
VCP
QUALIFICA
ISPETTORE
RUOLO
ISPETTORE
DIRIGENTE
COMANDANTE DI
NUCLEO OPERATIVO
REGIONALE O
DELEGATO
NAZIONALE CON
INCARICHI
PARTICOLARI
ISPETTORE
COORDINATORE
ISPETTORE
SOSTITUTO
COORDINATORE
ISPETTORE
SUPERIORE
COORDINATORE
COMANDANTE DI
COMANDANTE DI
INTERCOMUNALE O
DISTACCAMENTO
DISTACCAMENTO
COMANDANTE DI
CON ANZIANITA’ DI
CON ANZIANITA’ DI
DISTACCAMENTO CON
ALMENO 4 ANNI
ALMENO 2 ANNI DI
ALMENO 2 ANNI DI
DALL’ULTIMA
SERVIZIO
SERVIZIO
NOMINA O LAUREA,
CONTINUATIVO
CONTINUATIVO
INCARICHI
DALL’ULTIMA NOMINA
DALL’ULTIMA NOMINA
PARTICOLARI
1 ROMBO +
3 BARRE CON
BORDO ROSSO
3 ROMBI +
2 BARRE CON
BORDO ROSSO
ISD
ICO
2 ROMBI +
2 BARRE CON
BORDO ROSSO
ISC
1 ROMBO +
2 BARRE CON
BORDO ROSSO
ISS
ISPETTORE
CAPO
COMANDANTE DI
DISTACC. O VICE
COMANDANTE O CAPO
SETTORE CON ALMENO
2 ANNI DI SERVIZIO
CONTINUATIVO
DALL’ULTIMA NOMINA
3 ROMBI +
1 BARRA DORATA
ICP
NOTA: LA QUALIFICA VERRA’ ASSEGNATA A SECONDA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE, DELLA
COMPETENZA DIMOSTRATA, TENENDO CONTO ANCHE DELLA DIMENSIONE TERRITORIALE.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
30
QUALIFICA
ISTRUTTORE
RUOLO
COMANDANTE
VICE ISPETTORE
CAPO SETTORE O CAPO SETTORE
DISTACCAMENTO O
COMANDANTE
VICE COMANDANTE
O CAPO
VICE COMANDANTE DISTACCAMENTO O
DISTACCAMENTO
SQUADRA
O CAPO SETTORE
CAPO SETTORE
COMANDANTE DI
DISTACCAMENTO O VICE
COMANDANTE SUP. 15
UNITA’ O CAPO SETTORE
CON ALMENO 2 ANNI DI
SERVIZIO CONTINUATIVO
DALL’ULTIMA NOMINA
COMANDANTE DI
DISTACCAMENTO
INF. 15 UNITA’ O
CAPO SETTORE
CON ANZIANITA’
2 ROMBI +
1 BARRA DORATA
1 ROMBO +
1 BARRA DORATA
3 BARRE VERDI
BORDATE DI
GIALLO
ICD
VIC
SCS
CAPO
SQUADRA
CAPO SETTORE
CAPO SQUADRA AL
CON LAUREA/TITOLO 2° INCARICO O CAPO
SPECIALISTICO O VICE
SETTORE O VICE
COMANDANTE DI
COMANDANTE DI
DISTACCAMENTO
DISTACCAMENTO
SUP. 15 UNITA’
INF. 15 UNITA’
2 BARRE VERDI
BORDATE DI
GIALLO
CAPO SQUADRA
AL 1° INCARICO O
GUARDIA CON
ALMENO 8 ANNI DI
SERVIZIO
1 BARRA
VERDE
BORDATA DI
GIALLO
CSS
CSQ
QUALIFICA
OPERATORE
RUOLO
ASSISTENTE
CAPO
ASSISTENTE
GUARDIA CON
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
GUARDIA CON
DI ALMENO 6 ANNI
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
O CON INCARICHI
DI ALMENO 4 ANNI
PARTICOLARI E SPECIFICI
3 BAFFI VERDI
ASC
GUARDIA
SCELTA
GUARDIA
GUARDIA CON
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
DI ALMENO ANNI 2
GUARDIA SEMPLICE
CON DECRETO GPG
2 BAFFI VERDI
1 BAFFO VERDE
ASS
GSC
GPG
NOTA: LE QUALIFICHE VERRANNO ASSEGNATE SECONDO QUANTO STABILITO DAL
PROSPETTO DI SEGUITO DENOMINATO “NOTA ESPLICATIVA PASSAGGI DI QUALIFICHE”.
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
31
NOTA ESPLICATIVA PASSAGGI DI QUALIFICHE
RUOLO OPERATORI
ALLIEVO GUARDIA: E’ un Socio Sostenitore di FareAmbiente che sta completando il proprio
addestramento per ottenere la nomina a Guardia Ecozoofila.
GUARDIA SCELTA: E’ una Guardia Ecozoofila con anzianità di servizio di almeno 2 anni che si è distinto
per disponibilità e scrupolo nell’assolvimento dei propri compiti d’istituto.
ASSISTENTE: E’ una Guardia Ecozoofila dotata di anzianità di servizio di almeno 4 anni che ha dato prova
di particolari competenze operative.
ASSISTENTE CAPO SQUADRA: E’ una Guardia Ecozoofila con anzianità di servizio di almeno 6 anni e
spiccate doti nell’organizzazione dei servizi e nell’operatività. Prende in carico una squadra di Guardie e li
gestisce nell’attività d’istituto, mettendo la propria professionalità ed esperienza a disposizione degli Agenti
meno esperti.
RUOLO ISTRUTTORI
CAPO SETTORE OPERATIVO:
Capo Squadra (Vice Sovrintendente): E’ un Agente del ruolo Istruttori al 1° incarico o una Guardia con
almeno 8 anni di servizio, specializzato nella conoscenza dei vari aspetti della materia di competenza
(CITES – Testo Unico Ambientale – Regolamento Polizia Veterinaria) e rappresenta un sicuro punto di
riferimento per i colleghi;
Capo Settore (Sovrintendente): E’ un Agente del ruolo Istruttori con provata esperienza nel ramo di
specializzazione, a tal punto da poter sostenere un’adeguata formazione didattica in più materie complesse
(Ecologia – Zoofilia – Sanità – Protezione Civile – AIB, ecc.);
Capo Settore (Sovrintendente Capo): Questa qualifica viene assegnata ai Vice Comandanti di un
Distaccamento Operativo con meno di 15 Guardie, oppure agli appartenenti al ruolo Istruttori che hanno
conseguito una Laurea (Veterinaria, Biologia, Geologia, Agraria, Giurisprudenza Ambientale, ecc.) o altro
titolo abilitativo in una materia di polizia ecologico/zoofilo (Perito Agrario, Tecnico Ambiente, Esperto Polizia
Giudiziaria, ecc.), oppure ai Sovrintendenti con anzianità di servizio di almeno 4 anni;
VICE COMANDANTE DI DISTACCAMENTO:
Vice Ispettore Comandante: Si identifica il Comandante di un Distaccamento o il Vice Comandante al 2°
incarico ma con meno di 15 Guardie, oppure al 1° incarico con più di 15 Guardie (se già nominati e in
avanzamento di grado) oppure il Capo Settore che ha maturato una certa esperienza nel ruolo precedente
(se già nominato da almeno 6 anni e in avanzamento );
Ispettore: Sono i Comandanti dei Distaccamenti Operativi con più di 15 Guardie al 1° incarico o i Vice
Comandanti di Distaccamento in avanzamento di grado che abbiano dato prova dell’acquisizione di
professionalità ed esperienza nel ruolo precedente oppure il Capo Settore con laurea, anzianità di servizio di
almeno 2 anni dall’ultima nomina o l’espletamento di particolari incarichi di interesse regionale o nazionale;
RUOLO ISPETTORI
COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO: Si tratta della funzione di responsabile operativo di
Laboratorio che ha dimostrato nei 2 anni precedenti, qualità professionali ed organizzative tali da essere
ritenuto idoneo all’avanzamento, dal Comandante Provinciale.
Ispettore Capo: Questa nomina viene concessa al Comandante di Distaccamento di cui al precedente
incarico dopo almeno 2 anni dall’ultimo avanzamento.
Ispettore Superiore: Questa nomina viene concessa al Comandante di Distaccamento dopo almeno 4 anni
dall’ultimo avanzamento.
Ispettore Sostituto Coordinatore: Si identifica il Comandante di Distaccamento che abbia maturato
un’esperienza tale da poter coordinare, supervisionare e coadiuvare determinate attività per gli altri
Comandanti dei Distaccamenti con meno esperienza ricadenti in un territorio che il Comandante Provinciale
designerà.
Ispettore Coordinatore: Si identifica il Comandante di Distaccamento che oltre ad avere esperienza tale da
poter coordinare, supervisionare e coadiuvare determinate attività per gli altri Comandanti dei Distaccamenti
si è particolarmente distinto nelle attività operative portando a segno importanti operazioni istituzionali.
Ispettore Dirigente: Questo incarico può essere concesso solo dal Comandante Regionale per
l’espletamento di attività operative di interesse regionale o nazionale (Nucleo Operativo Tutela Ambiente e
Territorio, Nucleo Operativo Pronto Impiego, Coordinamento Speciale ProCiv, ecc.).
FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2
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RUOLO DIRIGENTI
VICE COMANDANTE PROVINCIALE: Viene definita e codificata una funzione che permette al Comandante
Provinciale di essere affiancato, nei suoi vari compiti, da uno stretto collaboratore, di sua scelta. Questo
incarico, può essere concesso con delega speciale, anche dal Comandante Regionale per l’espletamento di
attività operative di interesse regionale o nazionale (Nucleo Operativo Tutela Ambiente e Territorio, Nucleo
Operativo Pronto Impiego, Coordinamento Provinciale ProCiv, ecc.).
COMANDANTE PROVINCIALE:
L’attribuzione del grado di Comandante Provinciale, è legata alle dimensioni operative del Comando stesso.
Per il Comandante Provinciale ed il Comandante di Distaccamento Operativo, sono previsti due gradi
diversi. La diversa attribuzione è motivata dall’insindacabile giudizio del Comandante Regionale previo
parere favorevole del Coordinamento Nazionale, secondo il numero delle Guardie, della popolazione
residente, della densità turistica e dell’importanza dei servizi svolti. Per gli Ufficiali appartenenti a questo
ruolo è previsto l’uso degli alamari con fondo verde.
RUOLO DIRIGENTI SUPERIORI
VICE COMANDANTE REGIONALE: Ha il dovere di espletare le deleghe ricevute dal Comandante
Regionale che lo ha nominato, relativamente all’attività delle GECO, affinché le iniziative e i progetti possano
portare ad un maggior risalto possibile, impegnandosi affinché vi sia l’istituzione di nuove Sezioni Provinciali.
Ha il compito di accertare, verificare e riferire eventuali inadempienze gravi delle Sezioni Provinciali con
rispettivi Comandi Provinciali GECO e dei rispettivi Dirigenti. E’compito del Vice Comandante Regionale,
seguire le Sezioni Provinciali in tutte le attività burocratiche e amministrative, fornire loro assistenza,
materiale cartaceo o informatico che possa contribuire alla buona e corretta conduzione della Sezione. Per
gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è previsto l’uso degli alamari con fondo verde.
COMANDANTE REGIONALE: Funzione nata dalla necessità di organizzare, gestire e coordinare in modo
articolato ed efficiente l’attività operativa dei Comandi Provinciali, nonché la gestione della formazione
professionale e dell’aggiornamento delle Guardie. Il Comandante Regionale può farsi coadiuvare
nell’espletamento delle sue funzioni da un altro Dirigente di provata esperienza. Per gli Ufficiali appartenenti
a questo ruolo è concesso l’uso degli alamari con fondo cremisi.
COORDINATORE INTERREGIONALE: Funzione nata dalla necessità di organizzare e coordinare in modo
articolato ed efficiente l’attività operativa dei Comandi Regionali (che a loro volta devono coordinare i
Comandi Provinciali) i quali presentano frequentemente problemi legati alle diverse situazioni ambientali. Ha
anche lo scopo di consentire al Coordinamento Nazionale una visione approfondita e aggiornata delle varie
problematiche operative ed organizzative del servizio. E’ assegnata a personale di provata esperienza e
professionalità proveniente dal ruolo Dirigenti Superiori. Per gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è
concesso l’uso degli alamari con fondo cremisi.
L’organigramma prevede una serie di Qualifiche e Funzioni (che hanno principalmente una valenza interna
al Corpo) che saranno interamente assegnate solamente dai diretti Referenti quando saranno individuati gli
elementi e le situazioni propizie per le nomine. Va ribadito che le proposte d’avanzamento restano di
competenza dei rispettivi Comandanti Provinciali, i quali le devono inoltrare, motivandole con una relazione
scritta, ai loro superiori gerarchici. Inoltre è possibile, in qualsiasi momento, la presentazione di una proposta
motivata di encomi o elogi da assegnare alle Guardie che si sono particolarmente distinte nell’assolvimento
dei propri doveri.
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COORDINAMENTO NAZIONALE
GUARDIE ECOZOOFILE
ALLEGATO n. 3 Rev. 1
AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA
AUTOPARCO
Gli automezzi di servizio, devono avere le seguenti caratteristiche:
Il colore della carrozzeria è per tutti il “verde inglese” codice FIAT 384 MEX MEYER.
AUTOVEICOLI
Sulle portiere laterali: scritta in colore giallo in lettere maiuscole “GUARDIE ECOZOOFILE” preceduta dallo
stemma del Corpo sul lato guida e nel lato passeggero;
Sarà inoltre applicata una fascia di colore giallo rifrangente su tutta la fiancata, su questa va applicata una
striscia verde da cm. 2/3 circa riproducente una saetta proveniente dalla parte posteriore sino a quella
anteriore;
Alla base della saetta và posta la scritta www.fareambiente.it di colore verde;
Sui parafanghi anteriori va posto, in un cerchietto del diam. 6/7 cm, il numero del veicolo;
Sul tetto del veicolo, va decorato con una V con il vertice posto nella parte anteriore, il punto di riferimento
ed il numero del veicolo di dimensioni di almeno cm. 25 x 25;
La numerazione è progressiva secondo il Registro tenuto presso il Coordinamento Nazionale
Sul parabrezza e sul lunotto deve essere riportata, nella parte alta per tutta la lunghezza, la scritta in lettere
di unico colore giallo “GUARDIE ECOZOOFILE” .
MOTOCICLI
Lateralmente, deve essere riportata la scritta in colore giallo/verde “GUARDIE ECOZOOFILE”, con lo
stemma del Comando sul serbatoio;
NATANTI
Lateralmente, la scritta in unico colore giallo“GUARDIE ECOZOOFILE” e lo stemma del Comando.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
I sopracitati mezzi possono essere intestati, previa apposita delega (all. RN_AP1) a:
FARE AMBIENTE – C.N. GUARDIE ECOZOOFILE - PROTEZIONE CIVILE - A.I.B.
Via Tacito n. 50 - 00193 ROMA – Cod. Fisc. 05831981211
I mezzi in dotazione potranno essere provvisti di radio ricetrasmittente vhf civile omologata sintonizzata sulla
frequenza d’istituto, nonché di dispositivi acustici supplementari di allarme e di luce lampeggiante di colore
blu, ai sensi del disposto di cui all’art. 177 del nuovo Codice della Strada. In caso di svolgimento di attività
diverse dal servizio di Vigilanza (soccorso animali, protezione civile e altro), i veicoli condotti dal personale
non munito della qualifica di Guardia Giurata Ecozoofila, dovranno avere unicamente la scritta
“FAREAMBIENTE” senza altre diciture che possano trarre in inganno l’utenza.
In ogni caso, per ogni veicolo, sarà predisposto - di volta in volta - idonea procedura per l’esatto
posizionamento delle scritte di cui sopra.
I Comandanti ad ogni livello sono tenuti a vigilare sulla scrupolosa osservanza di tale disposizione.
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Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale
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