COORDINAMENTO NAZIONALE CORPO GUARDIE ECOZOOFILE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00193 ROMA Via Tacito, 50 – Tel. 06/484409 Fax 096/8431010 – C.F. 05831981211 – www.vigilanzafareambiente.it REGOLAMENTO NAZIONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E ZOOFILA REV. 2/2012 [email protected] ORGANIGRAMMA Riconosciuta dalla Comunità Europea – Registro Rappresentanti di Interesse n. 99711034054-72 del 24/08/2010 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2009-0000021 del 27/02/2009 SCHEMA ORGANIGRAMMA NAZIONALE PRESIDENZA NAZIONALE A ORGANISMO DIRETTIVO NAZIONALE B C SEGRETERIA OPERATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE UFFICIO DEL WEBMASTER UFFICIO LOGISTICA Guardie Ecozoofile SALA OPERATIVA COMANDANTE NAZIONALE COMANDANTE NAZ.LE VICARIO COORDINAMENTO NAZIONALE Coordinatore Interregionale Coordinatore Interregionale Coordinatore Interregionale Nord Italia Centro Italia Sud Italia E Raggruppamenti Regionali Raggruppamenti Regionali Raggruppamenti Regionali COORDINATORE REGIONALE Protezione Civile F Comandi Provinciali Comandi Provinciali Comandi Provinciali COORDINATORE PROVINCIALE Protezione Civile Distaccamenti Operativi Territoriali Distaccamenti Operativi Territoriali Distaccamenti Operativi Territoriali CAPO NUCLEO TERRITORIALE Protezione Civile D G Squadre di Pronto Intervento Protezione Civile Squadre di Pronto Intervento Squadre di Pronto Intervento COMMISSIONE ESAMI IDONEITA’ OPERATORI H I LABORATORI FAREAMBIENTE LABORATORI FAREAMBIENTE LABORATORI FAREAMBIENTE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI FARE AMBIENTE MED FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 2 A B C D E F G H I Il Movimento Ecologista Europeo “Fare Ambiente MED”, rappresenta il fulcro principale di tutto l’indotto associativo. Costituito il 21 agosto 2007 si prefigge l’obbiettivo di promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della coscienza civile per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali nonché del patrimonio artistico e storico nazionale anche tramite l’attività di protezione civile svolta dai propri consociati costituiti in organismi qualificati ed autosufficienti. La Presidenza Nazionale attualmente retta dal Prof. Vincenzo Pepe, fautore principale del progetto, ha sede legale in 00193 Roma (RM) alla Via Tacito, nr. 50 - Tel. 06/484409. Ha lo scopo di curare i rapporti tra le varie realtà territoriali e di rappresentare l’organizzazione verso le Autorità Governative, Civili e Militari. Se da un lato la Presidenza Nazionale, a mezzo delle iniziative centrali e territoriali, realizzi un’ardua opera di sensibilizzazione sociale e politica sull’annosa tematica degli atteggiamenti anti ecologici per ripristinare il giusto equilibrio nel rapporto uomo/ambiente/animali, i Coordinamenti Nazionali mettono in pratica i buoni propositi, coordinando le attività di vigilanza e di protezione civile necessarie a tutelare e soccorrere il territorio. In effetti sono il vero e proprio anello di connessione tra l’attività socio educativa e l’attività operativa da esercitarsi attraverso le proprie Guardie Ecozoofile Volontarie appositamente formate e messe a disposizione delle autorità competenti. In realtà oltre allo scopo di gestire il Corpo delle Guardie, il Coordinamento deve essere propositivo ed innovativo ove nuove sfide fondamentali impongono il costante adeguamento della attività giuridico/operative. La Presidenza stessa coordina le attività sociali, culturali e politico gestionali e tutte quelle altre che non rientrano nelle competenze tecniche ed operative dei Coordinamenti allo scopo istituiti che per meglio gestire la proprie materie di competenza e favorire un’intensa attività di studio dei fenomeni anti/ambientali concorrendo attivamente alla tutela del patrimonio naturale inteso come bene pubblico, nomina appositi esperti della “materia” affinché tutte le attività operative siano coordinate in modo uniforme e concreto sul territorio nazionale da un Comandante Nazionale e da un Comandante Nazionale Vicario che possano fungere da punto di riferimento sicuro e competente, per tutte le altre realtà territoriali dipendenti nonché per la pubblica amministrazione e per l’utenza stessa. L’attività operativa viene coordinata a livello centrale anche grazie alla costante supervisione e all’attenta revisione delle disposizioni tecnico/operative, svolta dai Coordinatori Interregionali che a causa della diversità della legislazione regionale e della diversificazione dei reati che caratterizza varie zone della Penisola, non consentono un vero e proprio omogeneo “modus operandi” per l’efficacia del quale è necessaria una ripartizione più articolata in macro aree, più controllabili e che diversamente non sarebbero del tutto gestibili a livello centrale. I Raggruppamenti Regionali nati dalla necessità di gestire i rapporti con il Governo Regionale e le Sezioni Provinciali, svolgono un ruolo determinante dal punto di vista operativo. In effetti alla base dell’attività di prevenzione e repressione dei reati ecologici e zoofili, c’è lo studio dei fenomeni e la messa in campo di strategie preventive di controllo del territorio e azioni repressive che nel loro complesso risultano attuabili solo grazie alla sinergia garantita dai Comandi Provinciali capillarmente distribuiti sul territorio. La territorialità in funzione della legislazione regionale vigente può essere demandata solo a chi vive quotidianamente il territorio, ascolta con interesse le aspettative della cittadinanza e osserva con occhi attenti le trasformazioni dannose e le azioni delittuose commesse in danno della natura. Il ruolo importantissimo e insostituibile svolto dai Comandi Provinciali che in realtà fungono da “sentinelle”, è quello di “custodire” il territorio e garantire una vigilanza costante e risolutiva ove particolari situazioni richiedano un intervento appropriato, interfacciandosi con le Autorità locali allo scopo preposte. I Distaccamenti Operativi Territoriali forte del rapporto di fiducia che li lega alla propria terra, esercitano tutte quelle attività statutarie utili ad informare l’utenza, formare nuove coscienze civili, individuare le criticità e supportare le Autorità locali in tutte le azioni preventive e repressive atte a ripristinare la legalità. I DOT dipendono in tutto e per tutto dal Comando Provinciale che li ha istituiti e possono avere competenza comunale o intercomunale ed offrono il loro supporto quotidiano alle FF.OO locali. Ogni Laboratorio Verde provinciale, ai fini di una maggiore capillarità che consenta un più ravvicinato rapporto con l’utenza può istituire il proprio Comando Provinciale di Guardie Ecozoofile nonché i Distaccamenti Territoriali di Guardie Ecozoofile e/o di Volontari di Protezione Civile che opereranno secondo le disposizioni emanate dal preposto Raggruppamento Regionale e dalla superiore Sede Nazionale in base alle esigenze rappresentate dagli Enti Locali. L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano, liberamente costituito al quale sono garantiti tutti i diritti sanciti dallo Statuto e dal Codice Civile. Lo status di socio si acquisisce con l’affiliazione effettuata secondo le disposizioni statutarie e si può perdere con la commissione di fatti che pregiudicano il rapporto associativo o per dimissioni volontarie. Ogni socio garantisce il rispetto dei regolamenti interni ed è espressione civica se opera attivamente per gli scopi prefissati dallo statuto, senza scopo di lucro e nella salvaguardia del pubblico interesse. Il socio ha diritto ha richiedere l’ammissione ai corsi di formazione indetti per l’accesso al Corpo delle Guardie Ecozoofile o al Volontariato di Protezione Civile. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 3 Premessa Le GUARDIE ECOZOOFILE sono guardie giurate nominate dal Prefetto o dalla Provincia e svolgono un servizio operativo disgiunto da quello del Movimento FareAmbiente (quest'ultimo ne richiede semplicemente la nomina nella veste di soggetto giuridico impersonale dagli interessi diffusi). Dette guardie si contraddistinguono per l'univoca capacità di relazionarsi solo alle norme di diritto e dispiegano una autonoma attività di vigilanza e di verbalizzazione degli illeciti (possedendo esclusiva caratterialità pubblicistica) e sono poste alle dipendenze funzionali dell'Autorità Giudiziaria. L'AMBITO OPERATIVO Dette guardie giurate devono "assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nell’ecosistema in genere". "Il compito delle Guardie non deve limitarsi al solo accertamento e alla repressione degli illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza preventiva generale in relazione alla tutela dell'ambiente, della fauna, della flora ivi compreso il patrimonio zootecnico e le coltivazioni agricole” ovvero su tutte le "norme relative alla protezione degli animali in genere e senza limitazioni settoriali". Recitano così alcune delle più importanti leggi che individuano e delineano i compiti di vigilanza delle c.d. guardie giurate ECOZOOFILE. A questo primo importante e vastissimo quadro di operatività vanno aggiunti altri compiti di vigilanza che norme "satellite" affidano alle guardie giurate ECOZOOFILE (raccolta funghi, tartufi, tutela dei laghi e dei corsi d'acqua, tutela ulivi monumentali, aree naturali protette, edilizia, ecc.). LO STATUS DI PUBBLICO UFFICIALE La guardia giurata ecozoofila è Pubblico Ufficiale poiché svolge funzioni di esclusivo interesse pubblico (ambiente, tutela della fauna selvatica e degli animali, ecc.). Anche per questo motivo presta un giuramento diverso da quello invece effettuato dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza. Va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9722/98 ha statuito che "essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti in danno dei beni inerenti la tutela dell’ambiente, affidati alla loro vigilanza o custodia, nell’ambito dell’esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti”. Va ricordato che i verbali così redatti hanno fede privilegiata e valgono fino a querela di falso (art. 2700 del Codice Civile). LA QUALITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA Nel tempo molto controversa è stata la questione relativa alla qualità di Polizia Giudiziaria (artt. 55 e 57 c.p.p.) derivante dal ruolo svolto dalla guardie giurate ECOZOOFILE. Se da un lato alcune Autorità amministrative negavano tale qualità (e non si è mai compreso su quale base giuridica) dall'altro, l'Autorità giudiziaria penale ha riconosciuto tali compiti (poiché la qualità di Polizia Giudiziaria poggia sostanzialmente sulla valorizzazione del dato funzionale ed organizzativo a prescindere dal dato formale). Quanto asserito viene ribadito nell’art. 55 c.p.p. il quale dispone che: - La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova al fine dell’applicazione della legge penale. Attualmente la qualità di Polizia Giudiziaria viene assegnata direttamente dalla legge, superando di fatto le interpretazioni che spesso trovavano sostegno più nel gusto del pour parler che nell'analisi dei compiti realmente svolti da dette guardie, le quali, da un lato si esponevano contro bracconieri e sporcaccioni di ogni genere e, dall'altro, rischiavano di veder vanificato il proprio lavoro (se non perfino doversi difendere in tribunale da accuse infondate e ingiuste). Oggi i nuclei di P.G. delle Guardie Giurate ECOZOOFILE svolgono attività di propria iniziativa, curano le indagini delegate dall'A.G. e pongono in esecuzione misure cautelari dalla stessa emanate. Gli accertamenti in materia di tutela zoofilo-ambientale sono di competenza della polizia giudiziaria in genere, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Và ribadito che a differenza delle semplici Guardie Venatorie delle associazioni di caccia e di pesca, le Guardie Ecozoofile esercitano di fatto e di diritto la vigilanza venatoria ed ittica senza nessun’altra ulteriore condizione o riconoscimento, essendo alle stesse già riconosciuto in capo, tale potere dalla Legge vigente in materia. LA QUALITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA La polizia amministrativa è definita un’attività che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività: il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa. Le guardie giurate ECOZOOFILE sono polizia amministrativa (DLGS 112/1998 - DPCM 12/09/2000 - art. 13, comma 4, legge 689/81) e hanno in tale contesto i poteri di cui all'art. 13 della legge 689/81, ovvero possono "...assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare ... ". La normativa può variare da regione a regione. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 4 ARTICOLO 1 Il Coordinamento Nazionale (CONGECO) E’ costituito il Coordinamento del Corpo Nazionale delle Guardie EcoZoofile (CONGECO) di FareAmbiente, presieduto di diritto dal Comandante Nazionale, che per espressa delega del Presidente Nazionale ne firma gli atti e lo rappresenta in forma ufficiale in tutti i rapporti interni ed esterni. Il Coordinamento è aconfessionale, apolitico, nonviolento e si attiene ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti degli operatori, elettività e gratuità delle cariche e delle qualifiche interne. Il Comandante Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale, sulla base di nr. 3 nominativi proposti al Delegato in seno all’Esecutivo Nazionale, dai Comandanti Regionali allo scopo costituiti. In caso di assenza, dimissioni o revoca anticipata, i poteri sono conferiti al Comandante Nazionale Vicario. I membri del Coordinamento Nazionale nominati di volta in volta dal Comandante Nazionale con il sistema della rotazione, restano normalmente in carica per (2) anni, salvo se intervenga diversa disposizione, revoca anticipata o applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dello stesso Comandante Nazionale o del Comandante Nazionale Vicario, ai quali sono demandanti i più ampi poteri ispettivi ed autoritativi, che potranno essere di volta in volta subdelegati ad appositi Dirigenti Nazionali nominati ad hoc. Il Coordinamento Nazionale è dotato di propria autonomia amministrativa e funzionale, ha sede presso la sede legale dell’organizzazione ed è composto oltre che dal Comandante Nazionale, dal Comandante Nazionale Vicario designato e da n. 3 membri prescelti tra i Comandanti Regionali nominati con apposita determina del Comandante Nazionale, che assumono le funzioni di Coordinatore Interregionale essendo suddivisi uniformemente sul territorio nazionale in macroaree operative: 1) NORD ITALIA con competenza operativa territoriale nelle Regioni: Liguria - Piemonte - Valle d’Aosta – Lombardia Trentino Alto Adige – Friuli Venezia G. – Veneto 2) CENTRO ITALIA con competenza operativa territoriale nelle Regioni: Emilia Romagna - Toscana – Marche – Umbria - Lazio - Abruzzo – Sardegna 3) SUD ITALIA con competenza operativa territoriale nelle Regioni: Molise - Puglia - Campania - Basilicata – Calabria - Sicilia Il Coordinamento Nazionale: a) Provvede in forma esclusiva alla stesura e alle eventuali successive modifiche e integrazioni del presente Regolamento Nazionale previa approvazione delle stesse da parte dalla Presidenza Nazionale di Fare Ambiente MEE; b) Provvede alla logistica delle risorse umane e strumentali e a stipulare i contratti per la fornitura di beni e servizi inerenti all’attività nonchè le polizze assicurative di copertura R.C. previste dalla legge 266/91; c) Nomina i Delegati ritenuti più idonei al funzionamento della struttura nazionale e i componenti della Segreteria Operativa e provvede tramite essa, all’emanazione delle direttive necessarie all’istituzione e al controllo dei Comandi periferici e dei preposti Dirigenti interregionali, regionali, provinciali e locali; d) Si occupa di innalzare qualitativamente il livello d’istituzionalità e di operatività dei Comandi territoriali dipendenti e dei preposti Dirigenti regionali, provinciali e locali; e) Propone la nomina o può delegare ai Comandanti Regionali/Provinciali, la proposta per la nomina, delle Guardie Ecozoofile presso le Prefetture e gli altri enti pubblici preposti; f) Intraprende iniziative e valide collaborazioni stabilendo linee di principio e d’intesa con gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e con le Autorità nazionali della Pubblica Sicurezza, del Soccorso e della Difesa Civile anche a mezzo della gestione di una Sala Operativa Nazionale attiva 24 ore su 24; g) Redige e notifica al Consiglio Nazionale di FareAmbiente, un resoconto annuale sull’attività generale dei Comandi dipendenti, indicando il numero delle Guardie per ogni singola Provincia e le rispettive qualifiche riportate, nonché i servizi maggiormente rappresentativi e degni di nota effettuati; h) Di concerto con il Consiglio Nazionale, propone le nomine di Guardie Ecozoofile ad Honorem, per persone che si sono distinte in significative opere di salvaguardia e tutela dell’ambiente e degli animali, le quali rivestiranno il ruolo di Guardia Onoraria. Se provenienti dalle forze armate, agli stessi sarà assegnata, la qualifica di provenienza equivalente al prospetto dei gradi interni, senza funzione di comando; i) Provvede con specifiche determine e in virtù delle proposte ricevute, all’adeguamento delle funzioni e delle qualifiche da assegnare a ogni singolo appartenente al Corpo; j) Gestisce le informazioni negli spazi web di competenza tramite l’Ufficio del Webmaster Nazionale; FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 5 ARTICOLO 2 Obiettivo del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile Il Corpo Nazionale delle Guardie EcoZoofile di FareAmbiente si prefigge l’obiettivo di concorrere alla realizzazione dei compiti statutari prefissati da FareAmbiente MED mediante le seguenti attività: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Prevenzione, controllo del territorio e vigilanza dinamica sul rispetto delle Leggi, regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale in genere nonché degli animali e della fauna selvatica; Rilevazione di tutte le alterazioni dell'ecosistema, e in particolare: • l’abbandono, il trattamento ed il relativo trasporto di rifiuti urbani, ingombranti, tossici, pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; • le discariche abusive, il depauperamento delle aree verdi, l’uso indiscriminato di pesticidi; • gli scarichi inquinanti, abusivi o illeciti, civili ed industriali; • le violazione alla tutela dei parchi e dei giardini comunali o demaniali; • l’accensione di fuochi secondo quanto disciplinato dalla Legge 353/2000; Espletamento ed organizzazione del servizio di pronto intervento h 24 a disposizione del 112 (CC), 113 (PS), 115 (VVF), 117 (GDF), 118 (SUEM), 1515 (CFS) e del 1530 (GC/CP); Controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e sulla reale situazione del randagismo periferico e su tutte le attività ove gli animali siano in qualche modo coinvolti; Prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale per quanto riguarda le norme ambientali o sugli animali e il comportamento dei loro possessori o gestori; Controlli preventivi e repressivi sul regolare svolgimento di fiere, mercati e circhi con animali; Controlli nei trasferimenti di animali, intendendo sia quelli a scopo commerciale che di affezione da parte di privati, con qualunque mezzo effettuati per verificarne il rispetto delle norme vigenti; Controllo degli allevamenti, delle relative attività e dei luoghi di trattamento e macellazione; Controlli nell’attività venatoria e nell’attività ittica, contro il bracconaggio e la pesca di frodo; servizio informativo di consulenza legale in materia di protezione dell’ambiente o degli animali e collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nei casi di maltrattamento degli animali in genere; Analisi ed indagini di valutazione del rischio, tese alla prevenzione e repressione dei reati ecozoomafiosi, con particolare riferimento all’inquinamento del territorio, dell’aria, delle acque e del suolo nonché ai combattimenti tra animali, alle corse clandestine di cavalli, al bracconaggio, al traffico di fauna selvatica, alla macellazione abusiva e alle altre attività illecite connesse, ivi compresi gli eventuali reati di tipo economico finanziario, incluse le scommesse clandestine; Attività investigativa di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali contro l’ambiente e gli animali, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla legge; Promozione dell’informazione e della formazione alla cittadinanza sul rispetto della legislazione vigente circa gli effetti prodotti dagli atteggiamenti anti-ecologici, con particolare attenzione al mondo dei giovani e della scuola;in difesa degli animali e dell’ambiente; Disponibilità alle Autorità competenti per collaborare in attività investigative inerenti gli interessi associativi, in opere di soccorso di animali e per la tutela dell’ambiente; Collaborazione negli interventi di protezione civile in seguito a calamità naturali, nell’attività di previsione, prevenzione e soccorso e nell’attività di ripresa della normalità alle popolazioni colpite da eventi catastrofici secondo le direttive emanate direttamente dal Dipartimento Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle altre Autorità preposte; L’affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà, della cooperazione favorendo la promozione e sostegno all'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà anche a mezzo della promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio, avanzando proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica per un’adeguata programmazione delle iniziative; Le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo; La promozione della cittadinanza, della legalità e della tutela dei diritti e della dignità della persona; Collaborazione attiva con tutti gli altri Enti pubblici e privati e tutte le altre Associazioni presenti sul territorio nazionale aventi fini analoghi, mettendo in atto politiche sociali finalizzata all’ottimizzazione del risultato, prefisso e battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza, contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in discussione il diritto delle persone, delle comunità, dei popoli, contro ogni dittatura e per la preservazione della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, al fine di difendere e promuovere le tradizioni e l'identità della nostra nazione anche attraverso la collaborazione sinergica con le Forze di Polizia dello Stato e degli Enti Locali per tutto quello che attiene alla sicurezza del paese, del territorio, dell’uomo, dell’ambiente e degli animali; FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 6 ARTICOLO 3 Svolgimento dei servizi Di norma il servizio di controllo del territorio è espletato dalle autoradio recanti la livrea d’istituto composte da equipaggi in uniforme con un minimo di due Guardie Ecozoofile ed un massimo di quattro Guardie se vi è la partecipazione di un Allievo Guardia. L’attività operativa quotidiana da svolgere con particolare attenzione, scrupolosità e cortesia è la seguente: a) sulla regolare iscrizione all’anagrafe canina viene svolta mediante l’accertamento diretto sull’animale d’affezione mediante dispositivi di rilevamento elettronici non invasivi e richiedendo l’esibizione del documento d’identità personale del detentore/possessore trovato in possesso dell’animale a qualunque titolo all’atto del controllo nonché del libretto attestante l’iscrizione anagrafica dell’animale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale del luogo di residenza oppure se si tratta di animali esotici (iguane, serpenti, furetti, ecc.) anche l’attestazione di avvenuta denuncia all’Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza in base al disposto legislativo; b) recupero/sequestro della fauna selvatica sottoposta a speciali vincoli di protezione di cui alla convenzione di Washington, nonché attività di prelievo in caso di emergenza veterinaria o a seguito di trauma e trasporto urgente ai Centri di Recupero Animali Selvatici delle Amministrazioni Provinciali o delle associazioni di protezione animali specificatamente autorizzati al prelievo e alla riabilitazione di animali protetti dalla convenzione di Washington; c) in occasione dello svolgimento di fiere, mercati e circhi, il personale preposto effettuerà delle visite ispettive presso gli esercenti ambulanti allo scopo di verificare la corretta detenzione, esposizione e la regolare tenuta delle certificazioni degli animali messi in vendita o in mostra, prestando particolare attenzione alla tipologia degli stessi se appartenenti a fasce particolarmente protette o in via d’estinzione la cui commercializzazione è regolata dalle norme disposte dal CITES. Il personale operante si coordinerà con la Sala Operativa che manterrà i contatti diretti con i preposti referenti del Corpo Forestale dello Stato e del Centro Recupero Animali Selvatici dell’Amministrazione Provinciale ai fini delle operazioni di selezione, inventario e sequestro delle specie non detenibili o di cui non si tracci l’effettiva provenienza; d) complementare ma non meno importante è l’attività di vigilanza in materia ittico/venatoria stabilito dall’art. 27 della Legge 157/92 atta ad accertare se le forme di prelievo della fauna selvatica siano conforme agli art. 30 e 31 della citata legge che prevede controlli da parte delle Guardie Ecozoofile anche in quelle attività ove il preservare le specie protette ed in via d’estinzione riveste carattere di priorità. Logicamente i controlli sono estesi ai praticanti per accertarne l’identità e il possesso dei titoli abilitativi (porto d’armi o licenza di pesca) alle loro attrezzature (fucili, canne, imbarcazioni, ecc.), alla documentazione obbligatoria prevista (assicurazione r.c., tessera venatoria, versamento delle t.c.g, ecc.) nonché ai richiami e agli animali (vedi punto a) impiegati in detta attività. A riguardo della condotta (caccia, svago, trasporto, abbandono, detenzione familiare, ecc.) dei soggetti sottoposti a controllo si applicano le disposizioni dettate dalle Leggi nazionali di cui alla Legge 189/2004 ex 727 c.p e dalla L. 157/92 nonché il Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. 320/1954 e s.m.i.; e) nella normale attività di routine il personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria effettua i dovuti controlli nei trasferimenti di animali o di rifiuti su strada, su rotaia, sull’acqua e via aerea da chiunque eseguiti ed a vario titolo. Allo scopo possono essere istituiti dei “check point” in determinate zone a rischio, che a differenza dei posti di controllo normalmente effettuati dalle Forze di Polizia si differenziano per la peculiarità nella ricerca del “mezzo di trasporto specifico” (autocarri bestiame, fuoristrada con carrellini appendice, motoape, vagoni merci, container particolari, ecc.) da sottoporre al controllo mirato. Infatti non tutti gli automezzi, le carrozze ferroviarie o i container possono essere oggetto di ispezione, proprio perché tali controlli sono mirati al trasporto di determinate tipologie di materiali e/o animali e non all’accertamento delle infrazioni alle norme dettate dal Codice della Strada relativamente al quale, le Guardie Ecozoofile non possiedono alcuna qualifica di legge o interesse in merito. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 7 Nello specifico esaminiamo i casi più frequenti nei quali gli equipaggi di controllo del territorio svolgono un ruolo determinante, accertando la flagranza del reato: f) Motocarro di provenienza furtiva, privo di documenti di circolazione, copertura assicurativa e autorizzazioni, intento ad effettuare un trasporto di rifiuti pericolosi metallici provenienti da attività di raccolta itinerante non autorizzata sulla pubblica via e destinati ad un centro di raccolta non autorizzato. Il conducente al momento dell’accertamento si è dato alla fuga, per sottrarsi alla denuncia penale; g) Autocarro di proprietà “rom” sprovvisto di qualsiasi documento autorizzativo effettuante trasporti giornalieri di lastre di eternit contenenti amianto e vario materiale di risulta provenienti da demolizioni edilizie effettuate in totale abusivismo. In questo caso sarebbe indispensabile riuscire a risalire all’effettivo affidatario (privato o ditta edile) in quanto consegnando i materiali pericolosi ad individuo non autorizzato, si è reso complice nella commissione del reato; h) Autovettura circolante con il trofeo di caccia sul cofano anteriore. La condotta posta in essere, sebbene potenzialmente punibile ai sensi del Codice della Strada, la cui competenza non è riconosciuta in capo alle Guardie Ecozoofile, che inverosimilmente hanno proceduto penalmente per la crudeltà e le sevizie inflitte gratuitamente all’animale e senza necessità alcuna in base al disposto di cui alla L. 189/2004, in questo caso anche l’autovettura è stata posto sotto sequestro; i) Autocarro intento ad effettuare trasporto di animali in difformità alle norme europee di igiene e sicurezza alimentare, in quanto animali non idonei a sopportare il viaggio e sprovvisti di certificazione sanitaria e vaccinazioni valide per l’intera comunità europea. j) Autocarro di proprietà di impresa edile, che sebbene autorizzato al trasporto di materiali di risulta in quanto iscritto all’Albo Gestori Ambientali tenuto presso la CCIAA nonché assoggettato alle disposizioni del SISTRI, effettua l’abbandono incontrollato di materiali di risulta derivanti da lavorazioni edili sulla pubblica via per evitare il pagamento degli oneri dovuti per il conferimento alla discarica; k) Motocarro utilizzato per la raccolta itinerante di scarti industriali pericolosi, è stato sottoposto a sequestro in quanto al momento dell’accertamento era intento ad abbandonare sulla pubblica via, rifiuti vari provenienti da lavorazioni industriali, meccaniche e di carrozzeria, in luogo periferico; l) Autocarri vari carichi di rifiuti e circolanti con fare sospetto nei pressi di siti o discariche in zone impervie, comunque in aree ove non esiste una circolazione ordinaria, in particolare vicinanza dei corsi d’acqua; t) a riguardo della sopraccennata materia ambientale, i controlli di routine vanno estesi alla irregolare deposizione / conferimento dei rifiuti solidi urbani oltre che a quelli industriali e commerciali, prestando particolare attenzione all’individuazione di discariche abusive, di aree contaminate e siti deturpati specialmente se di pubblico interesse e se esposti per natura alla pubblica fede. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 8 m) Autobotte adibita a autospurgo fognario posta in circolazione a pieno carico in un giorno festivo. E’ stata notata da un equipaggio della polizia ecozoofila con autovettura civile e seguita a distanza in modo defilato. Vista immettersi in una stradina interpoderale è stata bloccata e sottoposta a sequestro mentre era intenta ad effettuare lo scarico dei liquami fognanti precedentemente aspirati da altro sito, in un terreno agro-silvo pastorale provocando un inquinamento delle falde acquifere, del suolo, dell’area e della vegetazione circostante. n) Autocarri di lunga percorrenza intenti ad effettuare un illecito trasporto di animali non adeguato alla specie, non idonei a sopportare il viaggio, oppure trasportante animali già deceduti a causa delle carenti condizioni igienico sanitarie; o) Autocarri e veicoli impiegati in attività venatoria intenti ad effettuare il trasporto di cani da caccia in violazione delle disposizioni legislative sui trasferimenti ed impiego di animali nelle competizioni sportive; p) Fuoristrada muniti di apposito trailer per trasporto cavalli su strada intenti ad effettuare un trasferimento di animali; q) Autovetture munite degli appositi carrellini appendice, notati circolare in boschi, pinete, corsi d’acqua o comunque in prossimità di luoghi ove non siano in corso attività che giustificherebbero l’utilizzo di un rimorchio leggero se non per: trasporto di armi da caccia; strumenti potenzialmente atti all’appiccamento di incendi boschivi; traffico di animali esotici; abbandono di animali domestici; trasporto di arnesi correlati all’esercizio della pesca di frodo; bracconaggio; inquinamento del suolo e delle acque; FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 9 abbandono di animali e traffico illecito di animali non idonei a sopportare il trasporto nonché privi di certificazioni di provenienza; r) Controlli stradali nelle immediate vicinanza di boschi e luoghi impervi, a seguito dell’appiccamento di incendio boschivo con utilizzo di stoppie e inneschi incendiari artigianali; u) Altri casi ove, in alcuni di essi è stato determinante l’intervento dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo Forestale dello Stato, in quanto il conducente spesso in compagnia di altri complici hanno posto resistenza alla richiesta delle Guardie Ecozoofile per cui sono stati rintracciati successivamente grazie alla grande professionalità e minuzioso acume investigativo delle Forze dell’Ordine, alle quali comunque il servizio di vigilanza ecologica e zoofila deve essere di stretta collaborazione; v) è oramai abitudine consolidata che l’equipaggio ecozoofilo, si coordini sinergicamente con le forze di polizia competenti, affiancandole e mai prevaricandole nelle materie di competenza anche se d’interesse congiunto. E’ buona norma che il personale preposto ai servizi operativi, con fare attento e competente e senza mai indulgere il minimo accenno di dubbio all’utenza, si rivolga con rispetto ad altri Agenti della Forza Pubblica per offrire loro un valido supporto, dare un aiuto concreto durante le operazioni di un soccorso all’utenza, coadiuvarli sempre nelle difficoltà e affiancarli quando da loro richiesto senza mai flettere sulle disposizioni specialmente se impartiti d’autorità, potendo invocare lo stato di necessità di cui all’art. 51 o lo stato di legittima difesa di cui all’art. 52 del Codice Penale senza tralasciare la specificità delle clausole esimenti del reato, previste nei casi in cui le azioni sono compiute nell’adempimento di un dovere legittimo. w) I controlli di cui al precedente punto possono essere estesi alle relative sedi aziendali di provenienza o di destino per verificare la rispondenza della documentazione, l’effettiva fonte di produzione nonché le attività che hanno originato il trasporto messo in atto, con particolare incisione alle forme di trattamento, produzione, smaltimento, carico e scarico in materia zoofila ed ecologica per come disposto dalle Amministrazioni Locali competenti; FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 10 x) Il controllo del territorio e l’attività di polizia giudiziaria deve essere necessariamente volta all’identificazione dei soggetti dediti ad inquinare, ad abbandonare, ad appiccare fuochi ed in ogni modo responsabili di violazioni e/o modificazioni dello stato naturale dei luoghi, della loro bellezza culturale e patrimoniale nonché di tutti gli elementi che potrebbero essere utili all’Autorità Giudiziaria per individuarne gli autori anche successivamente alla commissione del fatto illecito. y) Tali controlli atti a verificare la liceità del trasporto messo in atto e a combattere i traffici clandestini di animali provenienti da paesi dell’Est, nonché il seguito della prescritta certificazione di provenienza (Mod. 4 Azienda Sanitaria o Certificato di Produzione dei Rifiuti), trasporto (formulari di identificazione dei codici CER di cui al D.Lgs 152/06), concessione (Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali), omologazione dei mezzi, ecc., devono comunque avvenire in luogo sicuro e tale da non destare pericolo all’utenza diversa, mantenendo costantemente i contatti con la Sala Operativa per i dovuti controlli all’Albo Gestori Ambientali CCIAA, all’Anagrafe Veterinaria nonché alle Forze di Polizia competenti in materia. Al momento che si dovesse verificare una delle condizioni suindicate contattare il P.M. presso la Procura della Repubblica oppure concordare la procedura più idonea con le Forze di Polizia con le quali si stà collaborando. z) Servizi di sala operativa, centralino e gestione traffico di rete generato dalle autoradio in servizio sul territorio e coordinamento delle attività di protezione civile (Mod. RN_MRC) demandate dal Prefetto o dalle Autorità preposte in caso di calamità naturale o altri rischi antropici. Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, suddiviso in turni di presenza statica in sala operativa per l’attività di radio ascolto e ricevimento notiziari televisivi e reperibilità notturna con trasferimento diretto della chiamata in entrata sull’utenza mobile dell’operatore reperibile. aa) Servizi di supporto per le attività di ordine e sicurezza pubblica su esclusivo precetto da parte delle Autorità di P.S. (Prefetto o Questore) per questioni inerenti ambiti di interesse collettivo. Al sopraggiungere di ogni richiesta l’Ufficiale preposto prenderà contatti diretti con il Responsabile designato all’ordine pubblico per concordare l’attività di competenza in relazione al piano strategico programmato per l’occasione. In questi casi non sono ammesse iniziative da parte di alcun responsabile, in tutti i casi, il personale che viene interpellato dall’utenza o dalle Autorità, in merito ad informazioni tecniche, amministrative e di competenza, deve fornire risposte esaustive all’utenza, facendo in modo che la stessa possa contare sul prezioso contributo offerto gratuitamente dal servizio di polizia ecozoofila; A riguardo dei controlli previsti ai punti suindicati si raccomanda l’utilizzo degli appositi giubbetti antiproiettile (GAP) per tutti i componenti dell’equipaggio, conducente escluso. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 11 ARTICOLO 4 Compiti del Coordinatore Interregionale (COIR) Il Coordinatore Interregionale delle Guardie: a) è un Dirigente Superiore prescelto con il sistema della rotazione biennale, tra i Dirigenti di provata esperienza, al quale è affidato il compito di rappresentare, per il periodo indicato nella determina di nomina, la macroarea operativa di competenza, per conto del Coordinamento Nazionale; b) nell’arco temporale della nomina, può assumere e/o mantenere incarichi operativi nelle regioni ricadenti nella propria giurisdizione, ad eccezione di quello antecedentemente rivestito; c) svolge le funzioni di coordinamento e di controllo dei vari Raggruppamenti Regionali e dei Nuclei Operativi Tutela Ambiente e Territorio di cui all’art. 21, ricadenti nella propria giurisdizione; d) propone al Coordinamento Nazionale, la nomina dei Comandanti Regionali da dislocare nei vari Raggruppamenti Regionali afferenti al territorio gestito, per il regolare funzionamento del Corpo; e) alla fine del mandato, salvo diversa determinazione del Comandante Nazionale, rientra alla direzione del Raggruppamento Regionale di provenienza, mantenendo l’ultimo grado rivestito; ARTICOLO 5 Compiti del Coordinatore Regionale (CORE) Il Comandante Regionale delle Guardie: a) cura e sovraintende alla formazione del personale promuovendo l’indizione dei corsi di formazione nelle varie realtà provinciali secondo le modalità e i programmi approvati e stabiliti dal presente regolamento e ss.mm.ii, dei quali ne assume la direzione tecnica e didattica; b) propone al Coordinamento Nazionale, la nomina di un proprio Vicario e/o un Ispettore Regionale per farsi coadiuvare nelle attività di controllo delle realtà territoriali ricadenti nel territorio di propria competenza; c) istituisce i Comandi Provinciali ed i loro Distaccamenti Operativi ricadenti nel proprio territorio di competenza, sovrintendendo a tutte le loro attività operative e sociali avvalendosi dei Comandanti Provinciali preposti e delegati allo scopo; d) propone le nomine dei Comandanti e dei Vice Comandanti Provinciali nonché quelli Territoriali, da sottoporre al Coordinatore Interregionale per la ratifica da parte del Coordinamento Nazionale; e) provvede al censimento generale delle risorse umane e strumentali, alla gestione delle relative coperture assicurative e alla regolarità amministrativa individuale, informando di ogni anomalia il Coordinamento Nazionale per i provvedimenti da adottare; f) predispone un registro destinato a catalogare le relazioni ricevute (art. 7 lett. d) dai Comandanti Provinciali, da inviarsi improrogabilmente al Coordinamento Nazionale entro il 28 Febbraio di ogni anno; g) richiede al Coordinamento Nazionale, il rilascio del relativo nulla osta, per il conseguimento dei decreti individuali di nomina delle Guardie EcoZoofile, dichiarate idonee al servizio di Vigilanza EcoZoofila previo superamento dei corsi di formazione (art. 9 Regolamento) tenuti presso le sezioni provinciali; h) predispone, previo conseguimento del parere favorevole da parte del Coordinamento Nazionale, l’assegnazione delle qualifiche interne e degli incarichi di Comando delle Guardie relativamente al proprio territorio, in base alle esigenze locali rappresentate e secondo un’articolata valutazione delle note caratteristiche personali, stato di servizio, titolo di studio e della preparazione personale dimostrata; i) effettua le visite ispettive nei vari Comandi di competenza minimo 1 volta ogni semestre e indice entro il 31 Gennaio di ogni anno, la riunione regionale dei quadri dirigenziali e funzionali per discutere delle attività in itinere e le previsioni future, nonché per approvare il bilancio operativo di cui alla lett. f, da trasmettere al Coordinamento Nazionale; j) si occupa di tutto quant’altro si renda necessario ai fini della crescita e della rappresentanza del Corpo presso le Pubbliche Istituzioni, assicurando forme di collaborazione e di capillarità delle informazioni info-investigative utili a perfezionare l’azione preventiva e repressiva sul territorio; k) opera in sinergia con il Delegato Regionale di Fare Ambiente, per problematiche nascenti dall’attività operativa, affinché le iniziative sociali e i progetti in essere possano portare ad un maggior risalto possibile del Corpo e dell’organizzazione. Tutti i Dirigenti sono sottoposti a valutazione tecnica, funzionale, amministrativa e operativa annuale da parte del Coordinamento Nazionale, per la quale devono dimostrare, anche a mezzo di specifiche prove attitudinali, di aver intrapreso ed espletato nel corso dell’anno varie attività incrementali che hanno permesso agli stessi e al Corpo di raggiungere obbiettivi sempre più degni di nota. Al Coordinatore Regionale, al Vicario e/o all’Ispettore Regionale (se nominato) spetta di diritto il Decreto di nomina a G.P.G. presso tutte le Prefetture ricadenti nella propria competenza territoriale, al fine di poter esercitare le attività di controllo e direzione agli stessi demandati. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 12 ARTICOLO 6 Comandi Periferici (DOT - COP) Presso tutte le sezioni di Fare Ambiente denominate “Laboratorio Verde”, i Comandanti Regionali possono costituire dei Comandi di Guardie nei limiti degli organici disciplinati secondo il presente Regolamento e le norme statutarie dell’Associazione. I Comandi periferici costituiscono la rete dei Distaccamenti Operativi Territoriali (DOT) tra i quali, il Comandante Regionale provvede ad individuare e a proporre l’istituzione dei Comandi Provinciali (COP) e la relativa nomina dei Comandanti Provinciali necessari al coordinamento degli stessi, anche secondo le disposizioni di seguito emanate: a) Presso ogni Comando Provinciale deve essere esposto all’albo/bacheca lo Statuto del Laboratorio Verde e copia del presente Regolamento Nazionale, nonché tenuta la documentazione relativa alle risorse umane e a quelle strumentali in un apposito schedario formato da contenitori ad anelli suddivisi in categorie: corrispondenza a/p, bilancio e/u, documenti legali (riconoscimenti, decreti iscrizione e convenzioni), schede soci D1, schede corso D2, schede operatori D3, ecc.. Il tutto dovrà essere conservato con la massima cura, posto sotto chiave e la stessa deve trovarsi nella disponibilità del Presidente, del Comandante e del Vice, potendo questi ultimi esercitare il principio di sussidiarietà previsto all’art. 17 del presente Regolamento; b) Presso ogni Comando Provinciale deve essere installata una linea telefonica fissa con servizio fax h 24 e dovrà essere garantita una sala operativa o almeno una postazione di ascolto radio composta da apparato ricetrasmittente di tipo vhf da base, sintonizzato sulle frequenze in uso al Coordinamento Nazionale, con alimentatore a 220 V munito di batteria tampone in autoricarica permanente che garantisca il funzionamento in caso black out per almeno 48 ore consecutive. A corredo della postazione dovranno essere garantite in fase di avvio almeno n. 04 radio ricetrasmittenti portatili sulla frequenza memorizzata complete di batterie di riserva e carica batteria e che gli stessi siano man mano incrementati numericamente fino al raggiungimento del fabbisogno collettivo. c) E’ buona norma stabilire i giorni e gli orari di apertura degli uffici al pubblico ed esporli all’esterno delle strutture in modo da favorire il rapporto con l’utenza e con chiunque voglia interloquire con gli addetti al servizio, nonché per effettuare segnalazioni, sporgere denuncie, portare documenti in visione ma anche per chi semplicemente, ritiene utile apprendere informazioni e notizie circa l’attività svolta dal Corpo Nazionale sul proprio territorio. E’ indispensabile inoltre rendere noti i recapiti telefonici h 24, fax e posta elettronica ai quali fare riferimento per ogni urgenza/emergenza/richiesta che il cittadino/utente voglia rappresentare alle Guardie e/o richiederne un tempestivo intervento. d) Ogni Comandante avrà cura di redigere il calendario delle attività operative, amministrative e sociali, i corsi di formazione e gli incontri di aggiornamento nonché le turnazioni di apertura del Comando, di gestione della sala operativa e di servizio sul territorio prevedendo una rotazione uniforme del personale che si dovrà rendere disponibile (art. 15 del Regolamento) ogni qualvolta ne sia richiesta la presenza. e) E’ d’obbligo per ogni singola Guardia, prendere visione del Regolamento Nazionale e acquisire le cognizioni tecniche relativamente alle norme d’uso e manutenzione delle attrezzature e degli automezzi a disposizione, nonché provvedere per tempo al loro rifornimento e alla tenuta in efficienza degli stessi anche a mezzo di visite meccaniche e prove pratiche sul campo. f) Le norme che regolano la vita di gruppo all’interno dei Comandi, qualunque essa sia la dimensione deve essere confacente al buon costume e al rispetto reciproco, allo scopo si applicano le disposizioni previste dagli artt. 11/13/14/16 del presente Regolamento. Il personale dovrà interfacciarsi tra di esso, eseguire le dovute consegne inerenti al servizio, autogestirsi le priorità e l’organizzazione ottimale degli uffici e dei compiti individuali (approvvigionamento materiali, segreteria amministrativa, manutenzione tecnica interna, pulizia struttura e dotazioni strumentali post utilizzo, sorveglianza struttura, ecc) evitando di ricorrere per quanto possibile all’intervento di ditte esterne che graverebbero sul budget sociale prioritariamente utilizzabile per l’acquisto di attrezzature tecniche e l’incremento del bagaglio formativo. g) Per ragioni strettamente connesse all’incolumità personale, nonché per scongiurare il pericolo di eventuali atti di ritorsione violenta, resistenza ed oltraggio verso le Guardie e i preposti Comandanti si rende indispensabile prescrivere l’obbligo che, chiunque abbia accesso negli uffici del Comando debba necessariamente essere identificato tramite l’esibizione di un valido documento di riconoscimento e che il soggetto stesso dichiari espressamente il motivo della visita e il nominativo della Guardia eventualmente cercata. Il preposto in servizio presso la portineria o il corpo di guardia deve annotarne gli estremi completi su un apposito registro e consegnare il pass con la dicitura “visitatore” per tutta la durata della permanenza all’interno dei locali del Comando, fermo restando che la persona sia sempre accompagnata da una Guardia resosi disponibile, senza della quale il soggetto non può accedervi per nessuna ragione. h) Di fondamentale importanza sono gli incontri fissi del fine settimana, ad esempio il Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, tempo utile per pianificare le attività della Domenica e della settimana successiva creando l’abitudine dell’incontro tra le Guardie quale momento di aggregazione socio-culturale e di studio. Per quanto sopra, le presenze andranno annotate sull’apposito registro (RN_FPS) e costituiranno oltre ai dati statistici di frequentazione dei Comandi, strumento indefettibile di valutazione individuale delle Guardie stesse al fine del curriculum e dell’avanzamento gerarchico. i) Durante le visite ispettive effettuate dai Dirigenti Superiori o Delegati del Coordinamento Nazionale, il Comandante Provinciale metterà a disposizione tutto quanto richiesto (lett. C) ai fini dell’ispezione che dovrà avvenire almeno 1 volta ogni semestre. Nell’occasione potranno essere schierate le Guardie osservando le disposizioni di cui all’art. 13 del presente Regolamento e presentate le ultime reclutate nonché illustrate le attività operative di maggior rilievo. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 13 ARTICOLO 7 Compiti del Comandante Provinciale Il Comandante Provinciale delle Guardie: a) cura la formazione del personale richiedendo l’istituzione di appositi corsi di formazione al Coordinatore Regionale secondo le modalità e i programmi approvati e stabiliti dal presente regolamento e ss.mm.ii; b) coordina attivamente le attività operative sul territorio di competenza avvalendosi delle Guardie Ecozoofile disponibili presso i Distaccamenti periferici di competenza; c) invia periodicamente i resoconti generali relativi alle coperture assicurative delle guardie e dei mezzi al Raggruppamento Regionale da cui dipende, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità; d) ha l’obbligo di redigere ogni trimestre, un rapporto scritto sui servizi svolti (RN_RAO) ed inviarlo anche su supporto informatico, al Raggruppamento Regionale. e) ha l’obbligo di inviare la relazione annuale con statistiche dei servizi svolti e sul comportamento e l’operato di ogni singola Guardia, entro il 31 Gennaio di ogni anno al Raggruppamento Regionale presso il quale sarà predisposto un apposito registro destinato a catalogare le relazioni ricevute, che saranno inviate al Coordinamento Nazionale (art. 5 lett. f); f) richiede al Raggruppamento Regionale l’ausilio di ulteriori risorse umane in caso di servizi che per la buona riuscita, comportino un impiego maggiore di personale; g) propone al Comandante Regionale, la nomina di eventuali fiduciari, per la direzione delle realtà comunali o intercomunali che assumeranno la denominazione di Comandante di Distaccamento Operativo Territoriale (DOT). h) si occupa dell’organizzazione logistica del Comando come previsto all’art. 6 del presente Regolamento; ARTICOLO 8 Accesso ai corsi di formazione – Incorporamento Fare Ambiente, dispone di risorse umane comunemente definiti “Soci” (all. RN_D1) che intendono essere impiegati nelle attività operative di vigilanza ecozoofila e di protezione civile. Gli stessi manifestano la propria intenzione di diventare Operatori Volontari o più specificatamente Guardie Ecozoofile, redigendo la relativa domanda di ammissione ai corsi di formazione (all. RN_D2) completa delle certificazioni richieste, indirizzandola al Comando Provinciale competente per territorio, il quale al ricevimento di un cospicuo numero di domande (min. 10), richiederà in base all’art. 5 del presente regolamento, al Raggruppamento Regionale da cui dipende, l’indizione di un corso di formazione a livello provinciale, secondo i dettami statutari. Qualora la domanda sia accolta, il socio aspirante sarà informato dell’accoglimento e previa verifica delle condizioni personali, dovrà frequentare e superare, il corso di formazione teorico - pratico per le materie attinenti il servizio da svolgere, della durata di almeno 90 ore, organizzato dal Raggruppamento Regionale di concerto con il Comando Provinciale competente per territorio. Al termine del suddetto corso, l’allievo dovrà sostenere l’esame di abilitazione, i cui risultati saranno inseriti in un’apposita graduatoria di merito, dalla quale verranno scelti, secondo la collocazione meritoria, i nominativi di coloro che, ritenuti idonei al servizio, potranno essere proposti per la nomina, secondo le esigenze territoriali. La proposta di nomina a GPG spetta al Coordinamento Nazionale che può delegare lo stesso Comandante Regionale o Provinciale. Per gli Allievi Guardie, che hanno superato con profitto il corso obbligatorio previsto, ottenendo il nulla osta da parte del Coordinamento Nazionale, sarà avviato l’iter di richiesta e l’invio della relativa documentazione alle Autorità competenti. Nel contempo il socio aspirante, divenuto “Allievo Guardia” presterà la propria opera di “tirocinio” in affiancamento ad una Guardia Effettiva per un periodo di tempo stabilito dal proprio Comandante Provinciale, alla fine del quale l’Allievo potrà prestare regolarmente il proprio servizio in qualità di Guardia Ecozoofila, entrando a far parte a tutti gli effetti del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente. Delle nomine e dell’avvenuto rilascio del Decreto di Nomina, deve essere informato prontamente il Coordinamento Nazionale, che ne curerà l’inserimento negli elenchi delle nuove Guardie e di quelle dimissionarie provvedendo al rilascio della matricola e delle eventuali dotazioni di competenza, così come previsto all’art. 14 del presente Regolamento Nazionale. La procedura informatizzata prevede: a) inserimento dei dati anagrafici e degli adempimenti del socio/aspirante; b) rilascio della tessera di riconoscimento o badge identificativo; c) rilevamento delle presenze/assenze alle lezioni formative; d) sostenimento degli esami finali di abilitazione allo svolgimento dell’attività di Guardia Ecozoofila. Se il candidato risulta idoneo all’esame, inviare la segnalazione di inizio attività del tirocinio al Coordinamento Nazionale, in caso negativo l’aspirante deve ripetere il ciclo di lezioni e il relativo esame. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 14 ARTICOLO 9 Attività Formative Per la formazione primaria del personale è previsto un corso di formazione teorico - pratico per le materie attinenti il servizio da svolgere, organizzato dal Comando Provinciale competente per territorio di concerto con il Raggruppamento Regionale, della durata di almeno 90 ore suddivise in 68 ore di teoria e 22 ore di pratica. Le materie principali del corso base dovranno essere le seguenti: Argomento A Presentazione dell’organizzazione - Riconoscimenti Statuto – Politiche Interne – Finalità sociali - Legislazione B Legislazione sul Volontariato – La Protezione Civile Sistema Nazionale e Locale – Metodo Augustus C Gli incendi boschivi – Effetti e azioni di contrasto D Tecniche dimostrative di intervento sul territorio E Primo soccorso ed emergenza sanitaria F Qualificazione giuridica delle Guardie Ecozoofile G Il Pubblico Ufficiale – Poteri, diritti e doveri H L’accertamento dei reati - La Polizia Giudiziaria Gli atti della PG I Leggi sanitarie in materia di protezione durante il trasporto e il trattamento degli animali in genere – Allevamenti e negozi L Il maltrattamento degli animali secondo la legge vigente Norme di primo soccorso veterinario per animali d’affezione Attività di P.G. durante i trasporti di animali o rifiuti – Viabilità - M Comportamento e tecniche di gestione di emergenze e soccorsi Rif. Normativo L. 266/91 L. 225/92 DPR 194/01 L. 353/01 L.R. vigente Docente Ore Comandante Reg.le e/o Prov.le 3 Disaster Manager Regione 20 Dirigente AIB / Azienda Forestale Disaster Manager Coord. Reg.le PC 4 4 Protocollo Convenzionale SUEM 118 / CRI 4 TULPS Circolari Ministeriali Codice Penale e Codice di Procedura Penale Legge 689/81 Art. 55 e 57 CPP Funzionario Prefettura 2 FF.O 4 Magistrato / Ufficiale P.G. 4 Veterinario Ufficiale di PG 4 Veterinario Ufficiale di PG 4 Polizia Stradale 4 L. 157/92 L.R. vigente Corpo Forestale dello Stato 4 TULPS FF.O 4 L. 281/91 ex art. 727 CP L. 189/2004 DCEE L.R. vigente Art. 177 CDS N Il CITES - Legislazione sulla Caccia - Bracconaggio Le norme regionali sui Parchi e Riserve Naturali O La Legislazione sulle armi – Classificazione - Controlli P Norme di primo soccorso faunistico, riconoscimento e recupero degli animali selvatici e della fauna protetta Q La Legislazione sulla pesca nelle acque interne R.D. 1604/31 L.R. vigente Veterinario Resp.le Centro Recupero Animali Selvatici Polizia Provinciale R Depenalizzazione degli atti amministrativi – Sanzioni L. 689/81 L.R. vigente Dir. Uff. Tributi e Verbali Ente Regione 4 S Tecniche operative e prova di compilazione dei verbali pratica Comandante Provinciale 4 T Le nuove norme ambientali – Reati e danni ambientali Trasporto e trattamento dei rifiuti in genere DLGS 152/06, 205/2010 e 121/2011 - Legge 210/08 L.R. vigente Agenzia Reg.le Protezione Ambiente 4 U Inquadramento – Tecniche comportamentali – Radiocomunicazioni Deontologia – Diritti e doveri della Guardia – Servizi – Uso delle autovetture e delle attrezzature di servizio – Organizzazione interna Regolamento Nazionale Codice Comunicazioni Comandante Provinciale 3 V Tecniche operative e prova di compilazione atti pratica Comandante Provinciale 2 Convenzione di Washington 4 4 Alla fine del corso è previsto l’esame scritto e orale reso davanti alla Commissione di Valutazione presieduta dal Comandante Nazionale o suo delegato e formata da esperti ed Autorità in qualità di membri. Il numero di assenze massimo è fissato in n. 4 lezioni, per validi motivi da comprovare con apposita certificazione al Direttore del Corso (art. 5 Regolamento), che ad ogni buon fine potrà ordinare il recupero didattico, individuale o collettivo delle ore di lezione perse, mediante l’organizzazione ad hoc di apposite giornate di studio, pena la non ammissione all’esame finale. Il testo didattico di base è quello approvato dal Coordinamento Nazionale: “La Guardia Ecozoofila dal 1913 ad oggi…”. E’ consigliabile inoltre, l’integrazione didattica mediante l’uso di un testo specifico quale: Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale – Santoloci – Casa editrice Diritto all’Ambiente la cui fornitura, a costi promozionali, potrà essere richiesta direttamente al Coordinamento Nazionale. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 15 ARTICOLO 10 Nomina Le Guardie sono proposte per la nomina direttamente dal Coordinamento Nazionale per tramite dei Comandanti Regionali territorialmente preposti o degli Ispettori delegati, che può richiedere per loro il Decreto di nomina Prefettizia o Provinciale a Guardie Particolari Giurate oppure la nomina diretta da parte degli Enti pubblici interessati mediante una delibera di Giunta (se l’Ente è il Comune o la Provincia) o dal Consiglio di Amministrazione (se l’Ente è un Parco Regionale). I Laboratori Verdi di Fare Ambiente possono stipulare convenzioni tra l’Associazione stessa e gli Enti Pubblici interessati. Le Guardie, qualunque sia la loro nomina, si impegnano a sottostare al presente regolamento ed a rispettarlo integralmente. ARTICOLO 11 Compiti istituzionali delle Guardie Il compito istituzionale delle Guardie Ecozoofile non consiste esclusivamente nell’attività di prevenzione e repressione delle infrazioni e dei reati, ma anche e soprattutto nella promozione e nell’educazione all’ecologia e alla zoofilia, materie intese come convinto e civile rispetto dell’ambiente e degli animali. Le Guardie essendo Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti di legge (art. 357 CP), non devono mai indulgere in atteggiamenti che possono prestare il fianco a critiche o lamentele e, a tal fine, devono sempre ricordare che, per la buona riuscita del servizio o dell’operazione, è necessario godere della stima e della fiducia della popolazione e che tale fiducia si ottiene solamente tenendo una condotta esemplare sotto ogni punto di vista in particolare nel rispetto dell’altrui persona. Di fondamentale importanza è anche lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che le leggi accordano ai cittadini e di conseguenza quando si rende necessario l’intervento, le Guardie devono agire con prontezza, prudenza e determinazione, fattori questi che permettono di valutare esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati e imposti dalle leggi vigenti. Le Guardie che, in qualsiasi contingenza di servizio, si trovino in numero insufficiente al fabbisogno o prevedano la possibilità di incontrare situazioni di difficoltà o di pericolo per la propria incolumità non devono esitare a richiedere l’appoggio e l’assistenza di Agenti della Forza Pubblica. ARTICOLO 12 Disposizioni generali Non è possibile mantenere più cariche all’interno del Corpo delle Guardie EcoZoofile, se non per un tempo ben determinato o per una nomina “ad interim“. In caso di più nomine per la stessa GECO, Il Comandante Nazionale, sentito l’interessato, decreterà la qualifica definitiva, informando il Comandante del Raggruppamento Regionale dal quale essa dipende. In determinati casi, può essere attribuita una funzione per un certo periodo di prova (indicato nella Determina di nomina), mantenendo il grado precedentemente assunto. La nuova qualifica sarà per esempio “Comandante Provinciale f.f.“ (facente funzione). Il grado corrispondente alla nuova funzione, sarà attribuito solo dopo aver superato il periodo di prova certificato dal Comandante Regionale. Tale disposizione non si applica per i Dirigenti Generali e i Dirigenti Superiori se, investiti dal Coordinamento Nazionale, ad occupare o commissariare un posto resosi vacante. ARTICOLO 13 Diritti e doveri delle Guardie (GECO) a) Le Guardie devono essere Soci Sostenitori in regola con il versamento delle quote di affiliazione e assicurazione e garantire, con impegno sottoscritto (all. RN_D4), la propria adesione e accettazione delle norme Statutarie e del presente Regolamento che ne disciplina il servizio ed il comportamento. b) Esse si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla loro qualità di Guardia, ed in particolare quando il loro comportamento non sia conforme alle direttive ricevute ed alle funzioni attribuite dalle Leggi, dal Coordinamento Nazionale e delle Autorità competenti. In tal caso, le Guardie saranno sottoposte ai provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 15 del presente Regolamento. c) Non è concesso alle Guardie svolgere qualsiasi attività lavorativa o di diporto in contrasto con le norme statutarie, le stesse devono parlare la lingua italiana, essere istruiti a livello scolastico, saper leggere e scrivere correttamente e tenere un comportamento improntato alla massima professionalità, imparzialità e cortesia mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono arrecare pregiudizio al Corpo. d) Non è ammesso diventare Guardia, a chi non abbia pieno decoro o decenza della propria persona, chi possiede incompatibile presenza adeguata indossando una divisa al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro del Corpo Nazionale che rappresenta. e) Particolare cura dev’essere posta sull’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco utilizzati dal personale femminile ed in particolare è vietato l’uso di piercing, ovvero l’adozione di tatuaggi che risultino appariscenti o possano turbare l’assetto formale e funzionale nonché l’eleganza della divisa. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 16 f) Il saluto alla visiera è da sempre considerato segno di cortesia, ed è d’obbligo renderlo nei confronti delle Autorità e degli appartenenti alle Forze di Polizia istituzionali con le quali il personale del Corpo, in divisa, venga a contatto in ragione della funzione esercitata. g) Le stesse sono tenute al massimo rispetto e alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei cittadini. Nei rapporti di sovra ordinazione funzionale l’uso del “Lei” è reciproco. h) Le Guardie sono tenute all’osservanza del segreto d’ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia un legittimo diritto, anche se si tratta di atti non soggetti alla segretezza, notizie relative ai servizi d’istituto o a provvedimenti o a operazioni di qualsiasi natura. La divulgazione di notizie non segrete, di interesse generale, è attuata unicamente dai preposti Dirigenti secondo le modalità di legge in osservanza di specifiche direttive del Comandante Nazionale con le opportune cautele per la privacy degli interessati. i) L'espletamento del servizio di Guardia Ecozoofila non costituisce rapporto di lavoro di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo in quanto le Guardie, offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'espletamento del servizio, nei modi e tempi loro indicati, osservando le disposizioni impartite loro dai Superiori; in quanto "volontarie", ad esse non sono applicabili le norme in materia di C.C.N.L di categoria (orario di lavoro, retribuzione lavorativa ordinaria e straordinaria, riposi, turnazioni, versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ecc.) j) Le Guardie in servizio hanno l’obbligo di aderire a tutte le richieste di intervento ad esse rivolte dalle Forze dell’Ordine, da Istituzioni o da Enti Pubblici fornendo tutta la collaborazione e l’appoggio necessari. k) Le Guardie possono affiancare gli Organi Pubblici ed i vari Corpi di Polizia dello Stato e degli Enti Locali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato o delle Regioni, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Nazionale, Ordine Militare della CRI, organi di Polizia Locale, ASL ect.) ed in sinergia, provvedono alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, alla tutela ambientale e alla Protezione Civile. ARTICOLO 14 Identificazione delle Guardie Il Comandi Regionali, sentito il parere favorevole Comando Nazionale assegnano le funzioni e le qualifiche ai Comandanti Provinciali e a tutte le Guardie appartenenti allo stesso, rilasciando su richiesta (all. RN_D3) del Comando Provinciale, le tessere di riconoscimento e il distintivo di servizio con numero di matricola, i quali riportano : Dati personali, funzioni e qualifiche ricoperti dalle Guardie secondo l’organigramma interno del Corpo (vedi prospetto in appendice). Le tessere sono di colore rosso per i ruoli DIRIGENTI azzurro per gli ISPETTORI e ISTRUTTORI e verde per gli OPERATORI. Le Guardie espletano il proprio servizio vestendo l’uniforme approvata dal competente Commiliter e prescritta del Corpo, (vedi prospetto in appendice) oppure, dietro autorizzazione del Comandante Provinciale, in abiti civili esibendo i distintivi di riconoscimento previsti. Esse, comunque devono sempre essere munite della tessera di riconoscimento che và conservata con la massima cura ed esibita a richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Giudiziaria e di chi né faccia lecita richiesta. L’uniforme e gli abiti civili devono sempre essere in stato tale da potersi indossare senza offendere la dignità del Corpo di appartenenza. Le Guardie devono attenersi al rispetto delle qualifiche e delle funzioni previste dall’organigramma interno del Corpo rispettandone la gerarchia. L’inosservanza di tale disposizione sarà punita con sanzioni disciplinari. Esse devono rispettare anche la competenza territoriale ed i compiti d’istituto di loro pertinenza. Qualsiasi abuso commesso in tal senso procurerà conseguenze personali civili o penali oltre a severe sanzioni disciplinari. Le tessere personali di riconoscimento saranno prodotte e fornite esclusivamente dal Coordinamento Nazionale, nessun altro modello di tessera sarà riconosciuto dal Coordinamento Nazionale. Le Guardie in possesso di tessere difformi dal modello approvato, saranno soggette a provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 15 nonché deferite all’Autorità Giudiziaria e al Prefetto territorialmente competente in caso di falsificazione e/o alterazione di loghi, marchi, distintivi, ecc. così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100 del 07/03/2006 (Misure urgenti per il contrasto del Terrorismo Internazionale), che si allega al presente (v. ALL. 1 Uniformi di Servizio) Per un’immediata distinzione dei contingenti impiegati in servizi speciali ove è previsto l’impiego di più Raggruppamenti Regionali, ogni Guardia sarà dotata di uno stemma a forma di scudetto, rappresentativo della Regione di provenienza da applicarsi sul braccio destro della divisa operativa. (vedi schede allegate) FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 17 ARTICOLO 15 Disponibilità delle Guardie Le Guardie offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per l’assolvimento dei compiti loro affidati e per l’espletamento del servizio nei modi e tempi loro indicati attenendosi alle disposizioni impartite dai loro Superiori. Esse devono dare disponibilità operativa non inferiore a quattro servizi o non meno di 20 ore mensili. Qualora per motivi personali non potessero assolvere tale impegno, ne devono dare comunicazione scritta al Comandante Provinciale, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente saranno indicati, superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari. Dovranno essere comunicate per iscritto anche le assenze superiori ai quindici giorni. Le Guardie devono anche impegnarsi obbligatoriamente a frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati dal Comando Regionale almeno annualmente, che saranno istituiti dall’Associazione anche in collaborazione con Enti, Istituzioni o Autorità Pubbliche. In caso di non assolvimento senza giustificato motivo, il Comandante Regionale potrà redigere le sanzioni disciplinari di cui all’art. 15, che saranno vagliate dal Coordinamento Nazionale. ARTICOLO 16 Provvedimenti Disciplinari I provvedimenti disciplinari a carico degli appartenenti al Corpo sono commisurati alla gravità delle infrazioni commesse ed alle eventuali conseguenze da queste scaturite e risultano così articolati: a) b) c) Richiamo / Ammonizione scritta con conseguente blocco della graduatoria di promozione; Sospensione dal servizio con ritiro contestuale della tessera personale di riconoscimento dell’eventuale decreto di nomina per un periodo che sarà determinato dal Coordinamento Nazionale; Espulsione dal Corpo e contemporanea radiazione dall’Associazione con revoca immediata e definitiva della tessera personale di servizio, del decreto di nomina e dell’eventuale porto d’armi; e L’assunzione di provvedimenti disciplinari può determinare la sospensione anche a tempo indeterminato, dalle attività di servizio. Il Coordinatore Regionale, sentito il Coordinamento Nazionale, informerà il Sig. Prefetto e il Questore per provvedimenti superiori al richiamo, nonché l’Autorità Giudiziaria se la commissione dei fatti potrebbe avere risvolti di carattere civile o penale. Ulteriori provvedimenti potranno essere intrapresi nei confronti di chi contravviene al Contratto Etico e Morale (all. RN_D4) vigente tra i volontari stessi e l’organizzazione e a chi viola il segreto d’ufficio, cosi come previsto per i Pubblici Ufficiali dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale, in merito al divieto di divulgazione di notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati. ARTICOLO 17 Applicazione dei Provvedimenti Tutti i provvedimenti disciplinari sono intrapresi dal Coordinamento Nazionale o suo delegato, i quali possono adottare provvedimenti direttamente allorché gli pervengano notizie o prove di comportamenti che ne giustifichino l’applicazione a carico di qualsiasi appartenente al Corpo. Nel rispetto dei compiti e dei ruoli, ogni Guardia, ha diritto di esercitare il principio di sussidiarietà nel caso in cui il proprio Responsabile Tecnico (Coordinatori) o Amministrativo (Presidente o Commissario) non risponda, per il compito assegnatogli, entro e non oltre 10 gg.. Tra i vari provvedimenti disciplinari può anche essere adottato quello dell’esonero dalla funzione o dalla qualifica che l’appartenente al Corpo rivestiva. I provvedimenti disciplinari possono essere proposti al Coordinamento Nazionale o suo delegato da tutti gli appartenenti al corpo o comunque da chiunque ne abbia interesse. Il Coordinamento Nazionale o suo delegato verificherà la sussistenza dei fatti e adotterà i debiti provvedimenti. Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati sottoposti a provvedimenti disciplinari, i quali avranno dieci giorni per esporre scritti difensivi al Coordinamento Nazionale. Il Coordinamento Nazionale avrà trenta (30) giorni dalla data di presentazione degli scritti difensivi per esprimersi, notificando agli interessati e alla Presidenza Nazionale di FareAmbiente, la decisione intrapresa. ARTICOLO 18 Attività di Protezione Civile In deroga a quanto disposto dal presente Regolamento Nazionale, il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile, in caso di calamità di tipo “A” esercita la supremazia gerarchica anche sul Comandante Nazionale delle Guardie che è tenuto a fornire la più ampia collaborazione nelle attività di protezione civile, assicurandosi che allo stesso modo sia fornita la più ampia collaborazione anche dalle dipendenze territoriali ad ogni livello gerarchico impegnate in attività di soccorso alla popolazione. Le attività sono prestate da tutti gli appartenenti senza distinzione tra Guardie e Volontari per i quali è redatto un apposito e separato Regolamento Operativo di Protezione Civile. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 18 ARTICOLO 19 Disposizioni Operative Le Guardie usualmente prestano servizio in pattuglie composte da almeno due Agenti al comando di un Capo pattuglia. In casi di particolare urgenza o necessità esse possono operare da sole, ma, a tal fine, devono sempre ottenere l’autorizzazione del Comandante Provinciale, o suo espresso delegato. Può accadere che si renda necessario l’intervento immediato di una Guardia, anche fuori servizio. In tali circostanze questa deve avvertire al più presto il proprio Comandante Provinciale o suo espresso delegato, fornendogli anche successivamente un rapporto scritto sull’accaduto. Le Guardie operano secondo un Ordine di Servizio (all. RN_FS1) firmato dal Comandante Provinciale, contenente i nomi delle Guardie e del Capo pattuglia, il tipo di servizio comandato, le località dove questo deve essere svolto, l’ora d’inizio e fine del servizio, il mezzo utilizzato ed i Km. percorsi nonché una breve relazione sull’attività svolta, l’indicazione di eventuali verbali elevati e di altre Forze dell’Ordine con cui si è collaborato. Presso ogni Comando Provinciale deve essere tenuto un registro sul quale sono riportati puntualmente i servizi svolti ed i nominativi delle Guardie impegnate. ARTICOLO 20 Porto delle Armi Le Guardie in possesso di licenza di porto d’armi corta e/o lunga per difesa personale, previo nulla osta del Comandante Provinciale, possono portare le armi di loro proprietà durante il servizio, se espressamente autorizzati dal Comandante Provinciale, lo stesso dovrà preventivamente richiedere, motivandolo, il nulla osta al Coordinamento Nazionale, la stessa procedura deve essere adottata in caso di nuovo rilascio di porto d’armi. Le Guardie dovranno sempre gestire e maneggiare le armi con la massima attenzione e diligenza rispettando tutte le procedure di sicurezza ed adempiendo a tutte le incombenze, previste a tale proposito, dalla legislazione vigente. Le Guardie non devono mai dimenticare che il porto di un’arma implica un’enorme responsabilità morale, oltre che penale e civile, e che il suo eventuale utilizzo è previsto dalla normativa vigente esclusivamente in casi di eccezionale gravità e provato pericolo. L’uso improprio o ingiustificato di un’arma comporta gravissime conseguenze personali di carattere penale e civile oltre a pesanti sanzioni disciplinari da parte del Coordinamento Nazionale a tutela dell’immagine del Corpo e dei suoi appartenenti. In ogni caso le Guardie autorizzate, devono portare le armi secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle circolari emesse, a tale proposito dal Coordinamento Nazionale. Come principio generale l’arma corta va portata esposta in fondina chiusa durante il servizio in uniforme, solo e soltanto quando il porto d’armi per difesa personale sia rilasciato in funzione del servizio svolto, oppure se rilasciato ad atro titolo, va sempre occultata durante l’attività svolta ed in particolare in abiti civili. E’ tassativamente proibito qualsiasi atteggiamento esibizionistico collegato al porto dell’arma che deve essere considerata esclusivamente come parte dell’equipaggiamento di servizio. E’ inoltre tassativamente vietato il porto e l’utilizzo d’armi giocattolo. ARTICOLO 21 Nuclei Operativi Tutela Ambiente e Territorio Presso ogni Raggruppamento Regionale viene istituito un nucleo operativo specialistico da impiegare nell’attività info/investigativa per ogni territorio regionale. Il nucleo è composto da personale con provata esperienza, prescelti individualmente dal Coordinatore Regionale, in possesso della qualifica di polizia giudiziaria e dell’eventuale specializzazione in una determinata materia nella quale l’operatore ha dimostrato particolare attitudine tale da renderlo idoneo a supportare l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia specialistiche, nell’assolvimento dei compiti istituzionali ad esse demandate. I N.O.T.A.T curano e sovraintendono a tutte le attività svolte dai Comandi Provinciali e Territoriali dipendenti e mantengono costantemente i contatti con i medesimi nuclei operativi delle altre Regioni d’Italia. Il Responsabile del Nucleo, può disporre per gli appartenenti, l’esonero dall'obbligo di indossare la divisa d'ordinanza, essendo gli stessi impiegati in operazioni per le quali l'immediata individuabilità potrebbe essere avversa per la sicurezza degli stessi e il buon esito dell'operazione in atto. Tuttavia resta inteso che, il rapporto con l'utenza deve necessariamente avvenire indossando almeno il corpetto in dotazione e tramite l'esibizione della tessera personale di riconoscimento e del distintivo individuale, evitando di generare confusione e facendo ben comprendere chi e perché stà effettuando il controllo. ARTICOLO 22 Cerimoniale e Bandiera del Corpo In tutte le cerimonie e le manifestazioni avente carattere pubblico ove comunque sia prevista la presenza di Autorità civili o militari, dovrà essere esposta la bandiera del Corpo. In ogni caso la stessa è posta al centro tra quella delle Nazioni Unite (sinistra) e quella della Repubblica Italiana (destra). La bandiera è custodita a cura del Comandante presso ogni Comando Provinciale e Regionale e l’uso è regolato da apposita circolare esplicativa emanata annualmente da parte del Coordinamento Nazionale. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 19 ARTICOLO 23 Gestione Informatica Per tutte le attività amministrative è in uso presso ogni realtà periferica il sistema gestionale informatizzato “GECOGEST 12” al quale si accede tramite il portale www.vigilanzafareambiente.it area riservata. Ogni referente potrà richiedere l’abilitazione tramite compilazione e invio del mod. (all. RN_WEB1) da indirizzare al preposto Centro Elaborazione Dati del Coordinamento Nazionale, email: [email protected] il quale provvederà a comunicare le credenziali di accesso in forma riservata. ARTICOLO 24 Modifiche al Regolamento Le eventuali modifiche o adeguamenti dovranno essere inviati al Coordinamento Nazionale per le valutazioni del caso che, accertata la necessità di adeguamento provvederà a darne comunicazione nelle consuete forme. ARTICOLO 25 Disposizioni finali a) Il presente Regolamento con le norme in esso contenute, consta di n. 25 articoli e di n. 03 allegati e costituisce parte integrante delle indicazioni dello Statuto dell’Associazione, e la sua applicazione è di immediata osservanza. b) E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento Ufficiale delle Guardie EcoZoofile di FareAmbiente. L’inosservanza delle norme ivi contenute sarà perseguita anche con l’applicazione di sanzioni pecuniarie. c) I Coordinatori Regionali dovranno far proprio il presente regolamento e consegnarlo alle UTG locali ove richiesto. I Comandanti Provinciali avranno cura di notificare ad ogni Guardia, il testo integrale del presente Regolamento nella parte di specifico interesse. d) I Responsabili potranno richiedere al Coordinamento Nazionale di riceverne copia ufficiale e/o gli allegati personalizzati in formato pdf direttamente via mail. Non sono ammessi altri formati modificabili. Tutte le comunicazioni/richieste interne, ove è previsto il rilascio di apposito parere superiore, dovranno essere eseguite unicamente utilizzando il modello appresso allegato (all. RN_C1) e) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni previste dai Codici Civile, Penale e di Procedura Penale. Il presente Regolamento è approvato con firma congiunta, in luogo e data odierna, dal Presidente Nazionale e dal Comandante Nazionale, abrogando ogni precedente redazione ed entra in vigore a far data dal 01 gennaio 2012. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 20 COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE ECOZOOFILE ALLEGATO n. 1 Rev. 1 AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA UNIFORMI DI SERVIZIO SCHEDA N. 01 In vigore dal 01/01/2012 Uniforme di servizio INVERNALE CAPPELLO Basco o berretto rigido alla Bulgara verde-scuro di tessuto con fregio in metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali (Fig. 7A) GIACCA Giacca diagonale di tessuto cordellino di colore verde scuro sopra la giacca va posto il cinturone bianco; PANTALONI Pantaloni di colore verde - oliva, di tessuto cordellino con righino perpendicolare colore verde petrolio CAMICIA Camicia a maniche lunghe di colore bianco; CRAVATTA Cravatta verde petrolio FARSETTO Farsetto di colore verde-scuro; CINTURA Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a placca o cintura nera con stemma in metallo; CALZE Calze lunghe verde petrolio; SCARPE Scarpe basse nere con lacci; Guanti neri in pelle; GUANTI VISTA FRONTE LATO DX CINTURONE Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco NOTE Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può essere indossato il maglione a collo alto di colore verde-scuro. Si può inoltre utilizzare il maglione verde petrolio a “V” con camicia bianca e cravatta senza giacca. Si possono inoltre utilizzare al posto delle scarpe degli stivali neri con fibbie o lacci. In caso di cattivo tempo, bassa temperatura o nelle ore notturne, può essere indossato l’impermeabile e/o la giacca a vento verde-oro, con il cinturone bianco sopra L’uniforme da CERIMONIA è costituita dai seguenti capi: Come al punto 1., con il berretto rigido alla Bulgara e l’inserimento della corda a treccia dorata nella spalla destra, cinturone bianco senza spallaccio, guanti bianchi. In inverno è indossato il mantello di colore verde con fodera gialla. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 21 SCHEDA N. 02 In vigore dal 01/01/2012 Uniforme di servizio ESTIVA CAPPELLO Basco o berretto rigido alla Bulgara verde petrolio di tessuto o berretto verde in tela con con fregio in metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali (Fig. 7A) GIACCA Giacca diagonale di colore verde petrolio, sopra la giacca va posto il cinturone bianco PANTALONI pantaloni di colore verde - oliva, di tessuto cordellino con righino perpendicolare colore verde petrolio CAMICIA Camicia a maniche lunghe di colore bianco VISTA FRONTE LATO DX POLO CRAVATTA Cravatta verde petrolio FARSETTO CINTURA Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a placca; cintura nera con fibbia in metallo CALZE Calze lunghe verde petrolio SCARPE Scarpe basse nere con lacci Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco CINTURONE per le Guardie e nero con relativi accessori per i Dirigenti. NOTE L’uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia verde-scuro a maniche corte e spalline. Per esigenze di servizio si possono utilizzare manicotti e copri berretto catarifrangenti bianchi. L’uniforme di servizio PRIMAVERILE/AUTUNNALE è costituita dai seguenti capi: a. b. c. d. e. f. g. h. Come al punto 2., con basco o berretto rigido alla Bulgara verde-scuro di tessuto; Camicia a maniche lunghe di colore verde petrolio; Cravatta verde petrolio; Maglione verde-scuro a “V” con camicia e cravatta Cintura verde petrolio in fibra o nera con fibbia di metallo a placca; Calze lunghe verde petrolio; Scarpe basse nere con lacci; Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 22 SCHEDA N. 03 In vigore dal 01/01/2012 Uniforme di servizio CAMPAGNA CAPPELLO Basco o berretto rigido alla Norvegese verde petrolio di tessuto o berretto verde in tela con fregio in metallo (Fig. 7) anche per gli Ufficiali; GIACCA Giacca di colore verde petrolio, sopra la giacca va posto il cinturone nero in cordura VISTA FRONTE LATO SX PANTALONI pantaloni di colore verde-oliva CAMICIA Non prevista POLO O PILE Polo verde con scudetto sul petto sulla parte sinistra, mentre sulla parte destra i gradi, sul colletto alamari in stoffa, sul retro la scritta di colore giallo/verde in caratteri rifrangenti “GUARDIE ECOZOOFILE”.o pile verde a collo alto con scudetto sul petto sulla parte sinistra CRAVATTA Non prevista FOULARD Foulard di colore verde petrolio e giallo; CINTURA Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a placca; cintura nera con fibbia in metallo CALZE Calzettoni lunghe verde petrolio o neri SCARPE Anfibi neri/marroni con lacci; CINTURONE Cinturone, fondina e relativi accessori in fibra grigio verde o nera. In caso di cattivo tempo, di bassa temperatura o nelle ore notturne, si possono utilizzare: h. NOTE i. giacca a vento verde, con il cinturone in fibra grigio-verde sopra; basco in lana verde-scuro, berretto di lana o di pile. Sulla giacca della tuta, nella parte sopra la tasca sinistra, vi è la scritta “GUARDIE ECOZOOFILE”, tra la bandierina Italiana e quella europea. L’uniforme per il servizio da ELICOTTERISTA: a. b. c. d. Tuta di colore verde petrolio; Anfibi neri con lacci; Berretto alla Norvegese verde petrolio. Foulard di colore verde petrolio e giallo. L’uniforme per i servizi SUBACQUEI: Muta da sommozzatore o palombaro, con tutti gli accessori necessari. L’uniforme per i SERVIZI TECNICI, di LABORATORIO o VETERINARIO: Camice bianco con maniche lunghe. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 23 SCHEDA N. 04 In vigore dal 01/01/2012 Uniforme di servizio MOTOCICLISTA / SERVIZI A CAVALLO CAPPELLO Basco o berretto rigido alla Bulgara verde petrolio di tessuto o berretto verde in tela con con fregio in metallo (Fig. 7) per gli Ufficiali (Fig. 7A) GIACCA Giacca diagonale di colore verde petrolio, sopra la giacca va posto il cinturone bianco in pelle VISTA FRONTE LATO SX pantaloni di colore verde-oliva da motociclista di PANTALONI tessuto elasticizzato con righino perpendicolare di colore verde petrolio CAMICIA POLO O PILE CRAVATTA CASCO CINTURA Polo verde con scudetto sul petto sulla parte sinistra, mentre sulla parte destra i gradi, sul colletto alamari in stoffa, sul retro la scritta di colore giallo/verde in caratteri rifrangenti “GUARDIE ECOZOOFILE”.o pile verde a collo alto con scudetto sul petto sulla parte sinistra Non prevista Casco protettivo per motociclista o caschetto per fantino Cintura verde petrolio in fibra con fibbia di metallo a placca; cintura nera con fibbia in metallo CALZE Calze lunghe verde petrolio o neri SCARPE Stivali colore nero CINTURONE Cinturone, fondina e relativi accessori bianco con spallaccio GIUBBINO Giacca a vento colore verde con bande rifrangenti per moto NOTE Sottosella di colore verde scuro con i tasconi laterali con la scritta GUARDIE ECOZOOFILE per il fantino; Nei centri urbani, il servizio a cavallo deve essere svolto, indossando il mantello di colore verde con fodera gialla L’uniforme per i servizi in abiti civili: Pettorina di colore verde bordata in giallo con al centro la dicitura “GUARDIE ECOZOOFILE” di colore giallo fluorescente, in alto a sinistra il distintivo dell’associazione ed il berretto verde con la dicitura “GUARDIE ECOZOOFILE”. In caso di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere indossato il giubbetto rifrangente con la scritta sul retro “GUARDIE ECOZOOFILE” e sul petto all’altezza del cuore. Deroghe alle uniformi di cui sopra (ad eccezione di quella da cerimonia): Per esigenze di servizio si possono utilizzare: b) c) gli stivali neri con fibbie o lacci al posto delle scarpe basse nere; manicotti e copri berretto catarifrangenti bianchi. In caso di cattivo tempo, bassa temperatura o nelle ore notturne, si può utilizzare la giacca a vento verde, con il cinturone bianco sopra; il basco in lana verde petrolio. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 24 Norme d’uso degli alamari, dei fregi, delle insegne e distintivi, dei gradi e degli accessori sulle uniformi. 1. Gli alamari vanno indossati sul bavero della: a. b. c. d. e. f. g. h. Giacca invernale; Giacca estiva; Giacca a vento; Giacca della tuta da campagna; Camicia estiva a maniche corte; Camicia primaverile/autunnale a maniche lunghe; Camice bianco; Impermeabile. Per i Dirigenti Generali e i Dirigenti Superiori dal grado di Comandante di Raggruppamento Regionale in poi, gli alamari sono di colore cremisi sulla giacca, mentre per tutti gli altri Dirigenti e per le Guardie sono di colore verde; 2. Il fregio per il berretto è collocato al centro, in alto sulla visiera del: a. b. c. d. e. Berretto rigido invernale/estivo; Berretto per la divisa da campagna; Casco da motociclista/elicotterista; Cuffia della muta da sommozzatore; Casco di sicurezza. Il fregio per il basco è collocato nella parte temporale sinistra. 3. Il distintivo è collocato: a. b. Petto parte sinistra (all’altezza del cuore) nella giacca estiva ed invernale, camicia estiva, nella giacca a vento primaverile/autunnale impermeabile Manica sinistra a 6 cm. dalla spalla nella giacca della tuta da campagna, nella tuta da elicotterista, nella muta da sommozzatore/palombaro e nella pettorina verde e nel camice bianco per servizi tecnici; 4. I bottoni sono di due specie, riguardo alle dimensioni: Medi per la giacca e piccoli per il berretto, per le tasche della giacca estiva/invernale. I bottoni sono composti di una calotta plastificata, stampata, convessa, di colore oro. Il fondo è zigrinato, con l’eventuale emblema dell’organizzazione. a Il fregio, il distintivo, le mostrine e i bottoni possono essere di varie misure e materiali. 5. Cinturone bianco in cuoio al cromo con spallaccio ed accessori: La cintura, nel periodo estivo, corredata degli accessori, completa l’uniforme quando, in luogo della giacca, è indossata la camicia verde-scuro a maniche corte o lunghe. b 6. Placca Individuale di riconoscimento E’ in dotazione a tutte le Guardie effettive, deve essere portata sempre al seguito unitamente alla Tessera di Riconoscimento personale ed è indossata in modo ben visibile durante ogni servizio operativo in abiti civili. 7. Nastrini di qualifica e riconoscimenti: Sono posti nella parte sinistra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo di qualsiasi divisa. 8. Nastrini di qualifica e riconoscimenti: Sono posti nella parte sinistra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo 9. di qualsiasi divisa. Insegne di specializzazione: Sono posti nella parte destra all’altezza del cuore, sopra ogni distintivo/simbolo di qualsiasi divisa. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 25 10. Rappresentazione dello SCUDETTO IDENTIFICATIVO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE ABRUZZO BASILICATA SICILIA CALABRIA CAMPANIA LAZIO MOLISE UMBRIA TOSCANA EMILIA ROM. LOMBARDIA PIEMONTE FRIULI V.G. LIGURIA VALLE AOSTA PUGLIA SARDEGNA MARCHE VENETO TRENTINO A.A. N.B.: LE UNIFORMI, IN QUANTO TALI, NON SONO LASCIATE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL SINGOLO MA DEVONO ESSERE DISCIPLINATE DA OGNI COMANDANTE PROVINCIALE, SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI. Ogni Comandante Provinciale avrà cura di inoltrare alla Prefettura - UTG competente per territorio, idonea richiesta a firma del Comandante Nazionale - di presa d’atto dell’approvazione dell’uniforme e dei distintivi, secondo quanto disposto dall’art. 254 del T.U.L.P.S.. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 26 Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza CIRCOLARE n. 557/PAS/3418-10100 (1) Roma, 7 marzo 2006 Oggetto: Modificazioni al DL. 144/2005 (Misure urgenti per il contrasto del Terrorismo Internazionale) Ai sigg. prefetti della repubblica loro sedi Ai sigg. commissari del governo trento-bolzano Ai sigg. questori loro sedi e, per conoscenza: Al ministero degli affari esteri – u.a.m.a. - Roma Al ministero della difesa - Roma Al ministero delle attivita’ produttive - Roma Al comando generale dell’arma dei carabinieri - Roma Al comando generale del corpo della guardia di finanza - Roma Con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 febbraio (suppl. ordinario n. 45/L), il Parlamento ha, fra l’altro, disposto, all’art. 1-ter – riprodotto in all. 1 - una significativa integrazione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) recante diverse disposizioni di particolare interesse, che si espongono qui di seguito unitamente alle linee di indirizzo applicativo. a) Nuova disciplina dei segni distintivi delle forze dell’ordine. Si attira innanzi tutto l’attenzione sulle nuove norme (comma 1, lettera b, e commi 2 e 3) che disegnano una nuova disciplina penale e amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i corpi di polizia. Gli interventi normativi riguardano principalmente: - il nuovo art. 497-ter del Codice penale, che, completando lo specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l’uso di documenti falsi (art. 497-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 144 del 2005), punisce allo stesso modo anche le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia; - l’art. 28 del Testo unico delle leggi di P.S., appositamente modificato per realizzare un apparato autorizzatorio relativo alla produzione e commercializzazione lecita dei contrassegni e delle tessere di cui si è detto, oltre che degli altri materiali d’armamento destinati agli stessi Corpi, diversi dalle armi da fuoco e dai materiali d’armamento già disciplinati dal medesimo art. 28 e dalla legge 9 luglio1990, n. 185. Relativamente al nuovo art. 497-ter C.P. è utile precisare che rientrano nella fattispecie non solo le tessere di identificazione, le placche e gli altri contrassegni che identificano, secondo le disposizioni vigenti, gli operatori di polizia, ma anche quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare. Al fine di meglio differenziare le fattispecie sopra indicate da quelle, in parte analoghe del successivo art. 498 C.P., quest’ultimo è stato opportunamente modificato (art. 1-ter citato, comma 2), precisando che la minor pena ivi prevista non si applica ai casi disciplinati dal precedente art. 497-ter. Quanto alle integrazioni dell’art. 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esse tendono, innanzi tutto, a completare la disciplina previgente relativa alle uniformi militari ed ai materiali d’armamento, sottoponendo alla licenza di pubblica sicurezza anche: le attività di fabbricazione e detenzione dei documenti di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e quelle di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita degli armi, diverse da quelle da fuoco, specificamente destinate all’armamento dei Corpi armati o di polizia. Ai fini dell’articolo 28 TULPS devono ritenersi “documenti di riconoscimento” in uso agli ufficiali e agenti di P.S. e di P.G. le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che, secondo i rispettivi ordinamenti, valgono ad identificare i predetti pubblici ufficiali nell’esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, ma esclusi i “badge” di accesso in luoghi specifici, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l’indicazione della qualifica o grado rivestiti dall’interessato). Agli stessi fini, devono ritenersi “contrassegni di identificazione”, oltre agli oggetti ed accessori idonei a identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l’uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione del TULPS, i “segnali distintivi” di cui all’art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della strada, anche – ed a maggior ragione – le uniformi stesse, capaci, in quanto tali, di identificare inequivocabilmente il medesimo personale, gli accessori alle uniformi, quali i fregi e gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione, nonché le livree e gli altri contrassegni identificanti dei mezzi in dotazione. Premesso che già il precedente testo dell’art. 28 T.U.L.P.S. prescriveva la licenza per la fabbricazione e detenzione delle uniformi militari e relativi accessori identificativi, si attira l’attenzione sul fatto che, con la nuova formulazione, diviene inequivoca l’applicabilità della norma non solo per le uniformi e gli accessori delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, ma anche per quelli dei Corpi e servizi di polizia municipale. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 27 Per dette uniformi e per gli altri contrassegni e documenti precedentemente non previsti, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 15 marzo 2006 e le nuove licenze per coloro che già esercitano le attività di cui trattasi devono essere richieste entro il 29 aprile 2006, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. In proposito si richiama l’attenzione dei Sigg.ri Prefetti, cui è delegato in via permanente il rilascio delle autorizzazioni in materia, a mente delle circolari n. 10. 245/12982(40)6 del 2.2.1983 e 559/C.1400.12982(40)6 del 30.8.1997, sulla necessità di: indicare compiutamente in licenza gli elementi di cui agli artt. 34, 36 e 37 del regolamento di esecuzione del TULPS, con particolare riferimento al quantitativo ed alla tipologia del materiale che si intende fabbricare o detenere; - indicare ivi stesso i seguenti obblighi e prescrizioni: 1. di assicurare la completezza e puntualità delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle operazioni e l’adeguata custodia dei materiali; 2. di assicurare che gli stessi siano venduti o comunque ceduti esclusi-vamente a soggetti in possesso di licenza ex art. 28 TULPS, ovvero alle Amministrazioni pubbliche cui appartengono gli utilizzatori finali previsti dalla norma, ovvero ancora – per i soli capi di vestiario e relativi accessori – anche a detti utilizzatori finali, debitamente identificati, previa annotazione nel registro delle operazioni degli estremi del documento attestante l’appartenenza ad un Corpo militare o di polizia; 3. di assicurare, relativamente alle placche o tessere di identificazione, nonché ai distintivi di segnalazione di cui all’art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), che tutti gli esemplari siano muniti di numero di matricola o altro codice identificativo previsto dalle disposizioni in vigore per lo specifico oggetto, da riportarsi anch’esso nel registro delle operazioni giornaliere, unitamente alla compiuta indicazione dei soggetti legittimati all’acquisto. E’ il caso di precisare che l’eventuale inosservanza dell’obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la fabbricazione e la detenzione dei predetti contrassegni e delle uniformi, o, nel caso di esercizi già operanti, l’eventuale continuazione delle attività di produzione, detenzione e vendita dei materiali in parola senza la prescritta licenza configurano il reato previsto dall’ultimo comma dell’art. 28, la cui sanzione non è più contravvenzionale, ma è stata modificata dalle nuove disposizioni nella reclusione da uno a tre anni e nella multa da cinquecento a tremila euro. b) Altre modificazioni art. 28 TULPS - Strumenti di autodifesa destinati all’armamento di corpi armati e di polizia. La licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti “di autodifesa”, destinati all’armamento dei Corpi armati e di polizia. Il riferimento va fatto, innanzi tutto, agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell’ordine, nonché a quegli “strumenti di autodifesa”, contemplati da alcune leggi regionali per l’equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi fra i materiali d’armamento destinati ai Corpi armati e di polizia. A quest’ultimo riguardo si precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell’interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l’armamento della polizia municipale. Si fa, quindi, riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno, fin da ora, che agli strumenti in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che, per gli stessi, è comunque esclusa la vendita individuale. c) Altre modificazioni all’art. 28 TULPS – Modificazioni formali - Riparazione delle armi da guerra. Le integrazioni apportate all'articolo 28 T.U.L.P.S. hanno reso necessarie alcune altre modificazioni dello stesso articolo – qui riprodotto in all. 2 - dirette a meglio coordinarne le disposizioni: a tal fine nel primo comma è ora collocata la disciplina autorizzatoria relativa alle armi da guerra, alle uniformi e agli equipaggiamenti militari, che va ad integrarsi con quella della legge n. 185/1990, concernente, appunto, i materiali d’armamento; nel secondo, invece, sono state riunite le norme concernenti la produzione e le altre attività relative ai documenti di riconoscimento, ai contrassegni caratteristici ed ai materiali d’armamento destinati ai corpi armati e di polizia. Sempre relativamente al comma 1, è stato, inoltre, stabilito che la licenza di fabbricazione delle armi da guerra “consente anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte”. Con riserva di più appropriate indicazioni per quanto concerne i sistemi d’arma, le armi complesse e, comunque, quelle diverse dalle armi portatili da sparo, i Prefetti, nel rilasciare (o rinnovare), per queste ultime, le licenze di fabbricazione, avranno cura di: 1. iscrivere in licenza tutte le operazioni consentite; 2. prescrivere espressamente la scrupolosa osservanza degli obblighi di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, sia produttive che commerciali, relative alle armi ed alle loro parti essenziali; 3. prescrivere espressamente, per quanto specificamente riguarda le attività di manutenzione/riparazione, la dettagliata annotazione - in separato registro - di tutte le operazioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti canne, camere di cartuccia, percussori, estrattori, ecc.), nonché all’annotazione dei soggetti per conto dei quali l’arma viene riparata, assicurando un regime di “tracciabilità” non inferiore a quello previsto, per le armi comuni, dall’art. 35 del T.U. delle leggi di P.S. e dell’art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono una disciplina più rigorosa, anche in attuazione di Convenzioni o altri strumenti di diritto internazionale. Va comunque sottolineato che la norma non incide né sulle procedure stabilite dalla legge n. 185 del 1990 per il commercio dei materiali d’armamento, né su quelle stabilite dallo stesso art. 28 TULPS per l’importazione e l’esportazione delle armi da guerra escluse dalla predetta legge n. 185, che rimangono disciplinate dalle disposizioni in vigore, anche in applicazione dei divieti o delle limitazioni derivanti da strumenti di diritto internazionale. Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it ), le SS.LL. sono pregate di voler informare le categorie interessate del nuovo quadro autorizzatorio dell’art. 28 del T.U. delle leggi di P.S., sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle ricordate disposizioni, nonché di comunicare ai competenti Uffici di questo Dipartimento le iniziative assunte, anche ai fini del controllo, ed i provvedimenti adottati, segnalando eventuali emergenze di rilievo. Per il Ministro - Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza (f.to: De Gennaro) FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 28 COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE ECOZOOFILE ALLEGATO n. 2 Rev. 1 AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA QUALIFICHE E RUOLI QUALIFICA DIRIGENTE GENERALE RUOLO COMANDANTE NAZIONALE C/ANZIANITA’ COMANDANTE NAZIONALE O VICARIO C/DELEGA SPECIALE COMANDANTE NAZIONALE VICARIO 3 STELLE + GRECA SOTTOPANNATE IN ROSSO 2 STELLE + GRECA SOTTOPANNATE IN ROSSO 1 STELLA + GRECA CONAZ CONDES CONVI QUALIFICA DIRIGENTE SUPERIORE RUOLO COMANDANTE RAGGR.TO REGIONALE C/INCARICO DI COORDINATORE INTERREGIONALE COMANDANTE RAGGRUPPAMENTO REGIONALE VICE COMANDANTE RAGGRUPPAMENTO REGIONALE C/ANZIANITA’ 3 STELLE + TORRE SOTTOPANNATE IN ROSSO 2 STELLE + TORRE SOTTOPANNATE IN ROSSO 1 STELLA + TORRE COIR CORE FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 VCR 29 QUALIFICA DIRIGENTE RUOLO VICE COMANDANTE RAGG.TO REGIONALE O COMANDANTE PROV.LE C/ANZIANITA’ COMANDANTE PROVINCIALE VICE COMANDANTE PROV.LE CON DELEGA SPECIALE VICE COMANDANTE PROVINCIALE 3 STELLE + BARRA SOTTOPANNATE IN ROSSO 2 STELLE + BARRA SOTTOPANNATE IN ROSSO 1 STELLA + 1 BARRA SOTTOPANNATE IN ROSSO 1 STELLA A 6 PUNTE + 1 BARRA DORATA VCR o CPA COP VCD VCP QUALIFICA ISPETTORE RUOLO ISPETTORE DIRIGENTE COMANDANTE DI NUCLEO OPERATIVO REGIONALE O DELEGATO NAZIONALE CON INCARICHI PARTICOLARI ISPETTORE COORDINATORE ISPETTORE SOSTITUTO COORDINATORE ISPETTORE SUPERIORE COORDINATORE COMANDANTE DI COMANDANTE DI INTERCOMUNALE O DISTACCAMENTO DISTACCAMENTO COMANDANTE DI CON ANZIANITA’ DI CON ANZIANITA’ DI DISTACCAMENTO CON ALMENO 4 ANNI ALMENO 2 ANNI DI ALMENO 2 ANNI DI DALL’ULTIMA SERVIZIO SERVIZIO NOMINA O LAUREA, CONTINUATIVO CONTINUATIVO INCARICHI DALL’ULTIMA NOMINA DALL’ULTIMA NOMINA PARTICOLARI 1 ROMBO + 3 BARRE CON BORDO ROSSO 3 ROMBI + 2 BARRE CON BORDO ROSSO ISD ICO 2 ROMBI + 2 BARRE CON BORDO ROSSO ISC 1 ROMBO + 2 BARRE CON BORDO ROSSO ISS ISPETTORE CAPO COMANDANTE DI DISTACC. O VICE COMANDANTE O CAPO SETTORE CON ALMENO 2 ANNI DI SERVIZIO CONTINUATIVO DALL’ULTIMA NOMINA 3 ROMBI + 1 BARRA DORATA ICP NOTA: LA QUALIFICA VERRA’ ASSEGNATA A SECONDA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE, DELLA COMPETENZA DIMOSTRATA, TENENDO CONTO ANCHE DELLA DIMENSIONE TERRITORIALE. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 30 QUALIFICA ISTRUTTORE RUOLO COMANDANTE VICE ISPETTORE CAPO SETTORE O CAPO SETTORE DISTACCAMENTO O COMANDANTE VICE COMANDANTE O CAPO VICE COMANDANTE DISTACCAMENTO O DISTACCAMENTO SQUADRA O CAPO SETTORE CAPO SETTORE COMANDANTE DI DISTACCAMENTO O VICE COMANDANTE SUP. 15 UNITA’ O CAPO SETTORE CON ALMENO 2 ANNI DI SERVIZIO CONTINUATIVO DALL’ULTIMA NOMINA COMANDANTE DI DISTACCAMENTO INF. 15 UNITA’ O CAPO SETTORE CON ANZIANITA’ 2 ROMBI + 1 BARRA DORATA 1 ROMBO + 1 BARRA DORATA 3 BARRE VERDI BORDATE DI GIALLO ICD VIC SCS CAPO SQUADRA CAPO SETTORE CAPO SQUADRA AL CON LAUREA/TITOLO 2° INCARICO O CAPO SPECIALISTICO O VICE SETTORE O VICE COMANDANTE DI COMANDANTE DI DISTACCAMENTO DISTACCAMENTO SUP. 15 UNITA’ INF. 15 UNITA’ 2 BARRE VERDI BORDATE DI GIALLO CAPO SQUADRA AL 1° INCARICO O GUARDIA CON ALMENO 8 ANNI DI SERVIZIO 1 BARRA VERDE BORDATA DI GIALLO CSS CSQ QUALIFICA OPERATORE RUOLO ASSISTENTE CAPO ASSISTENTE GUARDIA CON ANZIANITA’ DI SERVIZIO GUARDIA CON DI ALMENO 6 ANNI ANZIANITA’ DI SERVIZIO O CON INCARICHI DI ALMENO 4 ANNI PARTICOLARI E SPECIFICI 3 BAFFI VERDI ASC GUARDIA SCELTA GUARDIA GUARDIA CON ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI ALMENO ANNI 2 GUARDIA SEMPLICE CON DECRETO GPG 2 BAFFI VERDI 1 BAFFO VERDE ASS GSC GPG NOTA: LE QUALIFICHE VERRANNO ASSEGNATE SECONDO QUANTO STABILITO DAL PROSPETTO DI SEGUITO DENOMINATO “NOTA ESPLICATIVA PASSAGGI DI QUALIFICHE”. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 31 NOTA ESPLICATIVA PASSAGGI DI QUALIFICHE RUOLO OPERATORI ALLIEVO GUARDIA: E’ un Socio Sostenitore di FareAmbiente che sta completando il proprio addestramento per ottenere la nomina a Guardia Ecozoofila. GUARDIA SCELTA: E’ una Guardia Ecozoofila con anzianità di servizio di almeno 2 anni che si è distinto per disponibilità e scrupolo nell’assolvimento dei propri compiti d’istituto. ASSISTENTE: E’ una Guardia Ecozoofila dotata di anzianità di servizio di almeno 4 anni che ha dato prova di particolari competenze operative. ASSISTENTE CAPO SQUADRA: E’ una Guardia Ecozoofila con anzianità di servizio di almeno 6 anni e spiccate doti nell’organizzazione dei servizi e nell’operatività. Prende in carico una squadra di Guardie e li gestisce nell’attività d’istituto, mettendo la propria professionalità ed esperienza a disposizione degli Agenti meno esperti. RUOLO ISTRUTTORI CAPO SETTORE OPERATIVO: Capo Squadra (Vice Sovrintendente): E’ un Agente del ruolo Istruttori al 1° incarico o una Guardia con almeno 8 anni di servizio, specializzato nella conoscenza dei vari aspetti della materia di competenza (CITES – Testo Unico Ambientale – Regolamento Polizia Veterinaria) e rappresenta un sicuro punto di riferimento per i colleghi; Capo Settore (Sovrintendente): E’ un Agente del ruolo Istruttori con provata esperienza nel ramo di specializzazione, a tal punto da poter sostenere un’adeguata formazione didattica in più materie complesse (Ecologia – Zoofilia – Sanità – Protezione Civile – AIB, ecc.); Capo Settore (Sovrintendente Capo): Questa qualifica viene assegnata ai Vice Comandanti di un Distaccamento Operativo con meno di 15 Guardie, oppure agli appartenenti al ruolo Istruttori che hanno conseguito una Laurea (Veterinaria, Biologia, Geologia, Agraria, Giurisprudenza Ambientale, ecc.) o altro titolo abilitativo in una materia di polizia ecologico/zoofilo (Perito Agrario, Tecnico Ambiente, Esperto Polizia Giudiziaria, ecc.), oppure ai Sovrintendenti con anzianità di servizio di almeno 4 anni; VICE COMANDANTE DI DISTACCAMENTO: Vice Ispettore Comandante: Si identifica il Comandante di un Distaccamento o il Vice Comandante al 2° incarico ma con meno di 15 Guardie, oppure al 1° incarico con più di 15 Guardie (se già nominati e in avanzamento di grado) oppure il Capo Settore che ha maturato una certa esperienza nel ruolo precedente (se già nominato da almeno 6 anni e in avanzamento ); Ispettore: Sono i Comandanti dei Distaccamenti Operativi con più di 15 Guardie al 1° incarico o i Vice Comandanti di Distaccamento in avanzamento di grado che abbiano dato prova dell’acquisizione di professionalità ed esperienza nel ruolo precedente oppure il Capo Settore con laurea, anzianità di servizio di almeno 2 anni dall’ultima nomina o l’espletamento di particolari incarichi di interesse regionale o nazionale; RUOLO ISPETTORI COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO: Si tratta della funzione di responsabile operativo di Laboratorio che ha dimostrato nei 2 anni precedenti, qualità professionali ed organizzative tali da essere ritenuto idoneo all’avanzamento, dal Comandante Provinciale. Ispettore Capo: Questa nomina viene concessa al Comandante di Distaccamento di cui al precedente incarico dopo almeno 2 anni dall’ultimo avanzamento. Ispettore Superiore: Questa nomina viene concessa al Comandante di Distaccamento dopo almeno 4 anni dall’ultimo avanzamento. Ispettore Sostituto Coordinatore: Si identifica il Comandante di Distaccamento che abbia maturato un’esperienza tale da poter coordinare, supervisionare e coadiuvare determinate attività per gli altri Comandanti dei Distaccamenti con meno esperienza ricadenti in un territorio che il Comandante Provinciale designerà. Ispettore Coordinatore: Si identifica il Comandante di Distaccamento che oltre ad avere esperienza tale da poter coordinare, supervisionare e coadiuvare determinate attività per gli altri Comandanti dei Distaccamenti si è particolarmente distinto nelle attività operative portando a segno importanti operazioni istituzionali. Ispettore Dirigente: Questo incarico può essere concesso solo dal Comandante Regionale per l’espletamento di attività operative di interesse regionale o nazionale (Nucleo Operativo Tutela Ambiente e Territorio, Nucleo Operativo Pronto Impiego, Coordinamento Speciale ProCiv, ecc.). FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 32 RUOLO DIRIGENTI VICE COMANDANTE PROVINCIALE: Viene definita e codificata una funzione che permette al Comandante Provinciale di essere affiancato, nei suoi vari compiti, da uno stretto collaboratore, di sua scelta. Questo incarico, può essere concesso con delega speciale, anche dal Comandante Regionale per l’espletamento di attività operative di interesse regionale o nazionale (Nucleo Operativo Tutela Ambiente e Territorio, Nucleo Operativo Pronto Impiego, Coordinamento Provinciale ProCiv, ecc.). COMANDANTE PROVINCIALE: L’attribuzione del grado di Comandante Provinciale, è legata alle dimensioni operative del Comando stesso. Per il Comandante Provinciale ed il Comandante di Distaccamento Operativo, sono previsti due gradi diversi. La diversa attribuzione è motivata dall’insindacabile giudizio del Comandante Regionale previo parere favorevole del Coordinamento Nazionale, secondo il numero delle Guardie, della popolazione residente, della densità turistica e dell’importanza dei servizi svolti. Per gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è previsto l’uso degli alamari con fondo verde. RUOLO DIRIGENTI SUPERIORI VICE COMANDANTE REGIONALE: Ha il dovere di espletare le deleghe ricevute dal Comandante Regionale che lo ha nominato, relativamente all’attività delle GECO, affinché le iniziative e i progetti possano portare ad un maggior risalto possibile, impegnandosi affinché vi sia l’istituzione di nuove Sezioni Provinciali. Ha il compito di accertare, verificare e riferire eventuali inadempienze gravi delle Sezioni Provinciali con rispettivi Comandi Provinciali GECO e dei rispettivi Dirigenti. E’compito del Vice Comandante Regionale, seguire le Sezioni Provinciali in tutte le attività burocratiche e amministrative, fornire loro assistenza, materiale cartaceo o informatico che possa contribuire alla buona e corretta conduzione della Sezione. Per gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è previsto l’uso degli alamari con fondo verde. COMANDANTE REGIONALE: Funzione nata dalla necessità di organizzare, gestire e coordinare in modo articolato ed efficiente l’attività operativa dei Comandi Provinciali, nonché la gestione della formazione professionale e dell’aggiornamento delle Guardie. Il Comandante Regionale può farsi coadiuvare nell’espletamento delle sue funzioni da un altro Dirigente di provata esperienza. Per gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è concesso l’uso degli alamari con fondo cremisi. COORDINATORE INTERREGIONALE: Funzione nata dalla necessità di organizzare e coordinare in modo articolato ed efficiente l’attività operativa dei Comandi Regionali (che a loro volta devono coordinare i Comandi Provinciali) i quali presentano frequentemente problemi legati alle diverse situazioni ambientali. Ha anche lo scopo di consentire al Coordinamento Nazionale una visione approfondita e aggiornata delle varie problematiche operative ed organizzative del servizio. E’ assegnata a personale di provata esperienza e professionalità proveniente dal ruolo Dirigenti Superiori. Per gli Ufficiali appartenenti a questo ruolo è concesso l’uso degli alamari con fondo cremisi. L’organigramma prevede una serie di Qualifiche e Funzioni (che hanno principalmente una valenza interna al Corpo) che saranno interamente assegnate solamente dai diretti Referenti quando saranno individuati gli elementi e le situazioni propizie per le nomine. Va ribadito che le proposte d’avanzamento restano di competenza dei rispettivi Comandanti Provinciali, i quali le devono inoltrare, motivandole con una relazione scritta, ai loro superiori gerarchici. Inoltre è possibile, in qualsiasi momento, la presentazione di una proposta motivata di encomi o elogi da assegnare alle Guardie che si sono particolarmente distinte nell’assolvimento dei propri doveri. FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 33 COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE ECOZOOFILE ALLEGATO n. 3 Rev. 1 AL REGOLAMENTO NAZIONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOZOOFILA AUTOPARCO Gli automezzi di servizio, devono avere le seguenti caratteristiche: Il colore della carrozzeria è per tutti il “verde inglese” codice FIAT 384 MEX MEYER. AUTOVEICOLI Sulle portiere laterali: scritta in colore giallo in lettere maiuscole “GUARDIE ECOZOOFILE” preceduta dallo stemma del Corpo sul lato guida e nel lato passeggero; Sarà inoltre applicata una fascia di colore giallo rifrangente su tutta la fiancata, su questa va applicata una striscia verde da cm. 2/3 circa riproducente una saetta proveniente dalla parte posteriore sino a quella anteriore; Alla base della saetta và posta la scritta www.fareambiente.it di colore verde; Sui parafanghi anteriori va posto, in un cerchietto del diam. 6/7 cm, il numero del veicolo; Sul tetto del veicolo, va decorato con una V con il vertice posto nella parte anteriore, il punto di riferimento ed il numero del veicolo di dimensioni di almeno cm. 25 x 25; La numerazione è progressiva secondo il Registro tenuto presso il Coordinamento Nazionale Sul parabrezza e sul lunotto deve essere riportata, nella parte alta per tutta la lunghezza, la scritta in lettere di unico colore giallo “GUARDIE ECOZOOFILE” . MOTOCICLI Lateralmente, deve essere riportata la scritta in colore giallo/verde “GUARDIE ECOZOOFILE”, con lo stemma del Comando sul serbatoio; NATANTI Lateralmente, la scritta in unico colore giallo“GUARDIE ECOZOOFILE” e lo stemma del Comando. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 I sopracitati mezzi possono essere intestati, previa apposita delega (all. RN_AP1) a: FARE AMBIENTE – C.N. GUARDIE ECOZOOFILE - PROTEZIONE CIVILE - A.I.B. Via Tacito n. 50 - 00193 ROMA – Cod. Fisc. 05831981211 I mezzi in dotazione potranno essere provvisti di radio ricetrasmittente vhf civile omologata sintonizzata sulla frequenza d’istituto, nonché di dispositivi acustici supplementari di allarme e di luce lampeggiante di colore blu, ai sensi del disposto di cui all’art. 177 del nuovo Codice della Strada. In caso di svolgimento di attività diverse dal servizio di Vigilanza (soccorso animali, protezione civile e altro), i veicoli condotti dal personale non munito della qualifica di Guardia Giurata Ecozoofila, dovranno avere unicamente la scritta “FAREAMBIENTE” senza altre diciture che possano trarre in inganno l’utenza. In ogni caso, per ogni veicolo, sarà predisposto - di volta in volta - idonea procedura per l’esatto posizionamento delle scritte di cui sopra. I Comandanti ad ogni livello sono tenuti a vigilare sulla scrupolosa osservanza di tale disposizione. _______ FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 34 FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 35 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 36 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 37 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 38 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 39 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 40 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 41 Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale Fac-simile da richiedere al Coordinamento Nazionale FARE AMBIENTE - REGOLAMENTO NAZIONALE SERVIZIO VIGILANZA ECOZOOFILA - ED. 2012 REV. 2 42