CHI E’ IMPRENDITORE Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 del Codice Civile) Le grandi categorie imprenditoriali sono le seguenti: Industria Artigianato Commercio Servizi C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O La qualifica di impresa artigiana viene riconosciuta esclusivamente in alcuni settori economici e a condizione che, nello svolgimento dell’attività, vengano rispettati due principi fondamentali: • la prevalenza del lavoro rispetto al capitale investito • i limiti dimensionali (stabiliti per legge in modo specifico per ogni settore economico di appartenenza) Lo svolgimento dell’attività in forma artigiana, ove ne sussistano i presupposti, permette agli imprenditori di usufruire di alcune agevolazioni, quali: aliquote ridotte nei versamenti contributivi IVS dei soci; sconti contributivi nell’assunzione degli apprendisti; facilitazione nell’accesso a finanziamenti agevolati. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA Il primo passo da compiere è quello relativo alla scelta se avviare un’impresa individuale oppure costituire una società con altre persone. In questo secondo caso bisogna esaminare le varie forme giuridiche previste dal nostro ordinamento ed individuare la più adatta alle proprie esigenze. La valutazione di “convenienza” va fatta alla luce di numerosi fattori, di natura non esclusivamente economica. Gli aspetti più importanti da valutare sono: • se provvedere individualmente al totale finanziamento del capitale necessario per la costituzione dell’azienda o conferirlo unitamente ad altri soci • se farsi totalmente carico della responsabilità civile e di ogni altro rischio aziendale o condividerli con altri • se assumere ogni decisione per la gestione aziendale in piena autonomia o condividere scelte e proposte di altre persone. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O LA DITTA INDIVIDUALE L’inizio di una attività imprenditoriale in forma individuale è di norma assai veloce, sotto l’aspetto burocratico ed in generale è la meno onerosa dal punto di vista prettamente economico. In tal caso l’imprenditore è l’unico promotore e l’unico responsabile della sua azienda. Tutte le obbligazioni derivanti dall’attività fanno riferimento alla sua persona, con la conseguenza dell’estensione del rischio di impresa a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O L’impresa individuale può anche assumere la forma di impresa familiare, quando in essa collaborano familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per la collaborazione prestata dai familiari è riconosciuta, entro il limite del 49%, una quota di partecipazione agli utili dell’impresa, fermo restando che l’impresa familiare rimane un’impresa individuale in cui è il solo titolare, con il proprio patrimonio, a rispondere delle obbligazioni verso i terzi. Per l’esistenza dell’impresa familiare la normativa fiscale richiede un atto costitutivo scritto: atto pubblico o scrittura privata autenticata. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O Per intraprendere un attività in forma individuale è sufficiente: • richiedere il numero di partita IVA presso l’Agenzia delle entrate • richiedere eventuali licenze o effettuare eventuali comunicazioni, quando previste per legge (es: al Comune, all’ASL, ecc.) • procedere all’iscrizione presso la Camera di Commercio territorialmente competente, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività; contestualmente deve essere fatta la denuncia all’INPS C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E’ la forma più diffusa di società di persone. Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale, ovvero: • illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e personale • solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci. La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e il codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo. Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di amministrazione e rappresentanza della società. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previste due categorie di soci: • soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale • soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E’ una società di capitali. La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali. La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico. E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00. L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi. A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dalla stessa. Esclusi da tali fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O COOPERATIVA Un discorso a parte va fatto per le cooperative. Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci. Le principali caratteristiche distintive sono: • l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica • non è previsto un capitale minimo per la costituzione • ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di dipendente; • le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita • sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partners commerciali C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O Nel caso in cui l’impresa venga costituita in forma societaria, la prassi burocratica per il suo avvio sarà la seguente: • redigere l’atto costitutivo dal notaio • richiedere la partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate (spesso questo viene effettuato dallo stesso notaio nel momento in cui si reca all’Agenzia per la registrazione dell’atto; il notaio si occuperà del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese, quando esso è redatto in forma pubblica) • richiedere licenze e/o presentare denunce di inizio attività presso gli enti preposti, quando richiesto dalla legge • denunciare l’inizio attività presso la Camera di Commercio competente, entro 30 giorni dall’effettivo esercizio; contestualmente dovrà essere fatta la comunicazione all’INPS quando dovuta C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O REQUISITI PROFESSIONALI Per l’esercizio di alcune attività, la legge impone il possesso di specifici requisiti professionali o l’iscrizione presso un apposito Albo. Può essere abilitante il conseguimento di un particolare titolo di studio, il superamento di un corso professionale o un numero minimo di anni di esperienza lavorativa specifica nel settore. In particolare: • in caso di ditta individuale il requisito professionale deve far capo esclusivamente al titolare • in caso di società il requisito può essere dimostrato da uno solo dei soci o, in alternativa, da un soggetto esterno all’impresa, che assumerà la qualifica di responsabile tecnico. A tal fine non ha alcuna rilevanza il tipo di rapporto che lega tale soggetto all’impresa, in quanto non è richiesto che si tratti di un rapporto di lavoro subordinato, a titolo oneroso, ecc., salvo casi specifici individuati dalla legge. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti attività: Per svolgere l’attività di agente e rappresentante si deve essere preventivamente iscritti presso il Ruolo Agenti e Rappresentanti. Tale iscrizione è immediata per chi possiede un titolo di studio riconosciuto valido (scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale) oppure per chi può dimostrare di aver esercitato un certo numero di anni di lavoro nel settore specifico; in alternativa è necessario frequentare un apposito corso e sostenere un esame Per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere iscritti presso il Registro esercenti il Commercio. A tal fine occorre aver conseguito un diploma presso l’istituto alberghiero; oppure aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria o aver svolto un periodo lavorativo di due anni negli ultimi cinque, e aver sostenuto un esame presso la Camera di Commercio; oppure, in caso non si disponga né del titolo di studio di scuola secondaria né dell’esperienza lavorativa, occorre frequentare un apposito corso e sostenere l’esame. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O • Per svolgere l’attività di estetista o di parrucchiere occorre il riconoscimento del requisito professionale da parte dell’Albo Imprese Artigiane. Tale requisito viene riconosciuto a coloro che hanno prestato attività nel settore per un certo numero di anni nell’ultimo quinquennio. Il numero di anni lavorativi ritenuti necessari varia in funzione della qualifica assunta durante il periodo di lavoro: coadiuvante, apprendista, dipendente qualificato, ecc.. In mancanza di tale periodo lavorativo, è possibile acquisire il suddetto requisito professionale frequentando con esito positivo un corso presso le scuole autorizzate, della durata di 3 anni e di 900 ore per anno. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Oltre alla dimostrazione dei requisiti professionali, talune attività devono rispettare una determinata prassi amministrativa per l’ottenimento dell’iscrizione presso la Camera di Commercio. Può trattarsi del preventivo rilascio di un’autorizzazione o di una comunicazione da fare alle autorità competenti. Facciamo alcuni esempi: • per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio, occorre fare una comunicazione di inizio attività al Comune competente (quello in cui è ubicato il negozio), 30 giorni prima dell’effettivo esercizio. Quando trattasi di beni alimentari, il Comune verificherà anche il possesso dei requisiti igienico-sanitari; • per l’esercizio di un’attività di agriturismo è necessario assumere la qualifica di imprenditore agricolo ed ottenere un’autorizzazione comunale, che viene rilasciata previo parere favorevole dell’Asl per i profili igienico-sanitari. L’impresa verrà successivamente inserita in un apposito elenco tenuto dalla Provincia competente. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O • Per l’esercizio di un’attività di estetista o di parrucchiere occorre un’autorizzazione comunale. Tale autorizzazione viene concessa, oltre che previo accertamento da parte dell’Albo Imprese Artigiane del requisito professionale, su verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie del locale C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IN CCIAA Occorre distinguere tra le pratiche da presentare all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese. Nel primo caso la presentazione avviene previa compilazione di una modulistica cartacea, specificamente predisposta per ditte individuali o società e a seconda che si tratti di iscrizioni, modifiche o cancellazioni. Per quel che riguarda il Registro delle Imprese, la normativa degli ultimi anni ha apportato significative novità, soprattutto sotto il profilo della semplificazione e della informatizzazione delle procedure amministrative. La possibilità di presentare domanda (di iscrizione, modifica, cancellazione) utilizzando la modulistica cartacea è possibile solo nel caso di ditta individuale. L’istanza di iscrizione, modifica o cancellazione di una società, invece, può avvenire solo in uno di questi modi: – presentazione di pratiche informatiche su floppy o CD Rom – trasmissione della pratica per via telematica con Fedra/Telemaco C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O Le pratiche presentate telematicamente prevedono la seguente procedura: – compilazione elettronica con Fedra o con software compatibile – spedizione telematica attraverso Telemaco – firma digitale utilizzando la Smart card. La firma digitale può esser definita l’equipollente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendo lo stesso valore legale. L’elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che InfoCamere, nel suo ruolo di Ente Certificatore, rilascia al titolare di una Smart card. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge. Il certificato digitale di un titolare, una volta entrato a far parte dell’elenco pubblico dei certificati tenuto dall’Ente Certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l’identità del titolare. Chiunque desideri verificare la validità di un certificato digitale potrà farlo collegandosi al sito dell’ente di certificazione e ricevere così informazioni sul firmatario di un documento. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O INAIL Sono obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i datori di lavoro che, nell’esercizio della loro attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. I soggetti assicurati possono essere tutti i lavoratori, subordinati e non, che nello svolgimento pratico della loro attività entrino in contatto con un rischio assicurabile. Le lavorazioni soggette all’obbligo assicurativo comprendono tutte le tipologie di attività operative, che possono essere suddivise in due macrocategorie: • lavorazioni comportanti l’uso di macchine (si intendono anche apparati elettrici ed elettronici, videoterminali, ecc.) • attività lavorative che per legge sono ritenute pericolose (edilizia, trasporto, produzione, vigilanza, salvataggio, attività di cassa, di vendita, ecc.) Il premio che grava sull’impresa non è determinabile a priori, ma varia a seconda del settore economico di appartenenza e in base ai dati statistici raccolti sul numero di infortuni verificatisi negli anni precedenti. La denuncia all’INAIL deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O INPS Il legislatore prevede l’obbligo per gli imprenditori di farsi carico della propria assicurazione sanitaria e pensionistica con il versamento dei relativi contributi presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. La gestione dei lavoratori autonomi si distingue in due categorie: commercianti e artigiani a seconda dell’attività effettivamente esercitata. La casistica delle attività rientranti nella sfera del commercio si è ampliata nel tempo, finendo per abbracciare l’intero settore terziario. In particolare, sono tenuti all’iscrizione: • i titolari di ditte individuali e i familiari coadiuvanti • i soci accomandatari delle s.a.s. • per le s.n.c., i soci che partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza • per i soci di srl, l’obbligo decorre dal 1/1/1997, con la condizione che essi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O Gli importi fissi da versare, relativi all’anno 2004, sono: • artigiani: € 2.258,88 • commercianti: € 2.310,09 Tali importi sono stati calcolati applicando le aliquote indicate di seguito su un reddito minimo di € 13.133,00. Le aliquote previste per l’anno 2005 sono le seguenti: • artigiani: 17,20% sui redditi d’impresa fino a € 38.641,00,00 e 18,20% per redditi d’impresa da € 38.641,00 fino a 64.402,00 • commercianti: 17,59% sui redditi d’impresa fino a € 38.641,00 e 18,59% per redditi d’impresa da € 38.641,00 fino a € 64.402,00 I versamenti devono essere effettuati in rate trimestrali, tramite il modello F24, con le seguenti scadenze: 16 maggio; 16 agosto; 16 novembre; 16 febbraio dell’anno successivo C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O REGIMI CONTABILI Ogni impresa ha l’obbligo della redazione e della tenuta delle scritture contabili. Attualmente esistono sei regimi contabili: • ordinario • semplificato • super-semplificato • marginale • forfetario •agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali Le società di capitali e gli enti equiparati sono tenuti per legge ad adottare il regime ordinario. Per gli altri imprenditori, invece, il regime contabile a cui devono attenersi dipende dal volume dei ricavi realizzati nell’intero anno solare. Resta sempre ferma la possibilità di aderire al regime di contabilità ordinaria pur non essendo tenuti per legge. In effetti, anche se è più dispendiosa è l’unica che consente, in caso di necessità, di ricostruire una serie di avvenimenti aziendali. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA A prescindere dalla forma giuridica scelta o dal settore di attività esercitata, ogni imprenditore è soggetto al pagamento delle imposte. Le scritture contabili, imposte dalla normativa civilistica per documentare ai terzi i risultati dell’attività aziendale, servono anche ai fini fiscali, in quanto permettono di determinare la “base imponibile”, cioè la parte di reddito aziendale che deve essere assoggettato ad imposta. La nostra normativa prevede sostanzialmente due tipi di imposte: – le imposte dirette: che colpiscono direttamente il reddito nel momento in cui si produce – le imposte indirette: che colpiscono il reddito nel momento in cui vi è la manifestazione di spesa. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O Facciamo un breve accenno alle imposte dirette: – IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. E’ un’imposta progressiva, nel senso che le aliquote aumentano con l’aumentare del reddito. Tale imposta viene applicata al reddito netto delle imprese individuali e dei soci delle società di persone (s.n.c.; s.a.s.) – IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Tutti gli imprenditori, a prescindere dalla forma giuridica, sono soggetti al pagamento dell’IRAP nella misura del 4,25%. E’ importante ricordare che la base imponibile ai fini IRAP non è la medesima ai fini IRPEF, in quanto la normativa della prima esclude la deducibilità di alcuni costi. – IRES: Imposta sul Reddito delle Società. E’ l’imposta che grava sul reddito delle società di capitali; è stata introdotta con il Decreto Legislativo che ha dato attuazione alla riforma del sistema fiscale statale, entrata in vigore l’1/1/2004. L’IRES, che sostituisce l’IRPEG, allineando il sistema italiano agli standard europei, prevede l’applicazione di un’aliquota unica del 33%. C A M E R A D IC O M M E R C I O I N D U S T R I A A R T I G I A N A T O E A G R I C O L T U R A D IT O R I N O