CHI E’ IMPRENDITORE
Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art.
2082 del Codice Civile)
Le grandi categorie imprenditoriali sono le seguenti:
 Industria
 Artigianato
 Commercio
 Servizi
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La qualifica di impresa artigiana viene riconosciuta esclusivamente in
alcuni settori economici e a condizione che, nello svolgimento
dell’attività, vengano rispettati due principi fondamentali:
• la prevalenza del lavoro rispetto al capitale investito
• i limiti dimensionali (stabiliti per legge in modo specifico per
ogni settore economico di appartenenza)
Lo svolgimento dell’attività in forma artigiana, ove ne sussistano i
presupposti, permette agli imprenditori di usufruire di alcune
agevolazioni, quali: aliquote ridotte nei versamenti contributivi IVS
dei soci; sconti contributivi nell’assunzione degli apprendisti;
facilitazione nell’accesso a finanziamenti agevolati.
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LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA
Il primo passo da compiere è quello relativo alla scelta se avviare un’impresa
individuale oppure costituire una società con altre persone. In questo secondo
caso bisogna esaminare le varie forme giuridiche previste dal nostro
ordinamento ed individuare la più adatta alle proprie esigenze.
La valutazione di “convenienza” va fatta alla luce di numerosi fattori, di natura
non esclusivamente economica.
Gli aspetti più importanti da valutare sono:
• se provvedere individualmente al totale finanziamento del capitale
necessario per la costituzione dell’azienda o conferirlo unitamente ad
altri soci
• se farsi totalmente carico della responsabilità civile e di ogni altro
rischio aziendale o condividerli con altri
• se assumere ogni decisione per la gestione aziendale in piena autonomia
o condividere scelte e proposte di altre persone.
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LA DITTA INDIVIDUALE
L’inizio di una attività imprenditoriale in forma individuale è di
norma assai veloce, sotto l’aspetto burocratico ed in generale è la
meno onerosa dal punto di vista prettamente economico.
In tal caso l’imprenditore è l’unico promotore e l’unico responsabile
della sua azienda.
Tutte le obbligazioni derivanti dall’attività fanno riferimento alla
sua persona, con la conseguenza dell’estensione del rischio di
impresa a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore.
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L’impresa individuale può anche assumere la forma di impresa
familiare, quando in essa collaborano familiari dell’imprenditore
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Per la collaborazione prestata dai familiari è riconosciuta, entro il
limite del 49%, una quota di partecipazione agli utili dell’impresa,
fermo restando che l’impresa familiare rimane un’impresa individuale in
cui è il solo titolare, con il proprio patrimonio, a rispondere delle
obbligazioni verso i terzi.
Per l’esistenza dell’impresa familiare la normativa fiscale richiede un
atto costitutivo scritto: atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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Per intraprendere un attività in forma individuale è sufficiente:
• richiedere il numero di partita IVA presso l’Agenzia delle
entrate
• richiedere eventuali licenze o effettuare eventuali
comunicazioni, quando previste per legge (es: al Comune,
all’ASL, ecc.)
• procedere all’iscrizione presso la Camera di Commercio
territorialmente competente, entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività; contestualmente deve essere fatta la denuncia
all’INPS
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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
E’ la forma più diffusa di società di persone.
Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale,
ovvero:
• illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e
personale
• solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale
debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci.
La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e il
codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata
autenticata.
Non è previsto un capitale minimo.
Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di amministrazione
e rappresentanza della società.
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SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che
desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito
imprenditoriale.
Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c.
(forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono
previste due categorie di soci:
• soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono
anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e
soltanto a loro spetta la gestione aziendale
• soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono
soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei
finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti
supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto
alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non
possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
E’ una società di capitali.
La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità
limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente
nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con
l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali.
La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto
pubblico.
E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00.
L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci
o a terzi.
A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli amministratori sono
solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dalla stessa.
Esclusi da tali fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da
colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso
circa gli atti che hanno arrecato danno alla società.
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COOPERATIVA
Un discorso a parte va fatto per le cooperative.
Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una
personalità giuridica diversa da quella dei soci.
Le principali caratteristiche distintive sono:
• l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine
mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al
fine di favorire i soci della società cooperativa che,
partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica
• non è previsto un capitale minimo per la costituzione
• ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le
funzioni di dipendente;
• le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando
un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di
capitale conferita
• sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine
della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei
partners commerciali
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Nel caso in cui l’impresa venga costituita in forma societaria, la prassi
burocratica per il suo avvio sarà la seguente:
•
redigere l’atto costitutivo dal notaio
•
richiedere la partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate (spesso
questo viene effettuato dallo stesso notaio nel momento in cui si
reca all’Agenzia per la registrazione dell’atto; il notaio si
occuperà del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese,
quando esso è redatto in forma pubblica)
•
richiedere licenze e/o presentare denunce di inizio attività
presso gli enti preposti, quando richiesto dalla legge
•
denunciare l’inizio attività presso la Camera di Commercio
competente, entro 30 giorni dall’effettivo esercizio;
contestualmente dovrà essere fatta la comunicazione all’INPS
quando dovuta
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REQUISITI PROFESSIONALI
Per l’esercizio di alcune attività, la legge impone il possesso di
specifici requisiti professionali o l’iscrizione presso un apposito
Albo. Può essere abilitante il conseguimento di un particolare titolo
di studio, il superamento di un corso professionale o un numero
minimo di anni di esperienza lavorativa specifica nel settore. In
particolare:
• in caso di ditta individuale il requisito professionale deve far
capo esclusivamente al titolare
• in caso di società il requisito può essere dimostrato da uno
solo dei soci o, in alternativa, da un soggetto esterno
all’impresa, che assumerà la qualifica di responsabile tecnico.
A tal fine non ha alcuna rilevanza il tipo di rapporto che lega
tale soggetto all’impresa, in quanto non è richiesto che si
tratti di un rapporto di lavoro subordinato, a titolo oneroso,
ecc., salvo casi specifici individuati dalla legge.
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A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti attività:
 Per svolgere l’attività di agente e rappresentante si deve essere
preventivamente iscritti presso il Ruolo Agenti e Rappresentanti. Tale
iscrizione è immediata per chi possiede un titolo di studio riconosciuto
valido (scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale) oppure per
chi può dimostrare di aver esercitato un certo numero di anni di lavoro nel
settore specifico; in alternativa è necessario frequentare un apposito
corso e sostenere un esame
 Per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve
essere iscritti presso il Registro esercenti il Commercio. A tal fine
occorre aver conseguito un diploma presso l’istituto alberghiero; oppure
aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria o aver svolto un
periodo lavorativo di due anni negli ultimi cinque, e aver sostenuto un
esame presso la Camera di Commercio; oppure, in caso non si disponga né
del titolo di studio di scuola secondaria né dell’esperienza lavorativa,
occorre frequentare un apposito corso e sostenere l’esame.
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• Per svolgere l’attività di estetista o di parrucchiere occorre il
riconoscimento del requisito professionale da parte dell’Albo
Imprese Artigiane. Tale requisito viene riconosciuto a coloro
che hanno prestato attività nel settore per un certo numero di
anni nell’ultimo quinquennio. Il numero di anni lavorativi ritenuti
necessari varia in funzione della qualifica assunta durante il
periodo di lavoro: coadiuvante, apprendista, dipendente
qualificato, ecc.. In mancanza di tale periodo lavorativo, è
possibile acquisire il suddetto requisito professionale
frequentando con esito positivo un corso presso le scuole
autorizzate, della durata di 3 anni e di 900 ore per anno.
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Oltre alla dimostrazione dei requisiti professionali, talune attività devono
rispettare una determinata prassi amministrativa per l’ottenimento
dell’iscrizione presso la Camera di Commercio. Può trattarsi del preventivo
rilascio di un’autorizzazione o di una comunicazione da fare alle autorità
competenti.
Facciamo alcuni esempi:
• per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio, occorre fare
una comunicazione di inizio attività al Comune competente (quello in
cui è ubicato il negozio), 30 giorni prima dell’effettivo esercizio.
Quando trattasi di beni alimentari, il Comune verificherà anche il
possesso dei requisiti igienico-sanitari;
• per l’esercizio di un’attività di agriturismo è necessario assumere la
qualifica di imprenditore agricolo ed ottenere un’autorizzazione
comunale, che viene rilasciata previo parere favorevole dell’Asl per
i profili igienico-sanitari. L’impresa verrà successivamente inserita
in un apposito elenco tenuto dalla Provincia competente.
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• Per l’esercizio di un’attività di estetista o di parrucchiere
occorre un’autorizzazione comunale. Tale autorizzazione
viene concessa, oltre che previo accertamento da parte
dell’Albo Imprese Artigiane del requisito professionale, su
verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
del locale
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE IN CCIAA
Occorre distinguere tra le pratiche da presentare all’Albo delle Imprese
Artigiane o al Registro delle Imprese.
Nel primo caso la presentazione avviene previa compilazione di una
modulistica cartacea, specificamente predisposta per ditte individuali o
società e a seconda che si tratti di iscrizioni, modifiche o cancellazioni.
Per quel che riguarda il Registro delle Imprese, la normativa degli ultimi
anni ha apportato significative novità, soprattutto sotto il profilo della
semplificazione e della informatizzazione delle procedure amministrative.
La possibilità di presentare domanda (di iscrizione, modifica, cancellazione)
utilizzando la modulistica cartacea è possibile solo nel caso di ditta
individuale.
L’istanza di iscrizione, modifica o cancellazione di una società, invece, può
avvenire solo in uno di questi modi:
– presentazione di pratiche informatiche su floppy o CD Rom
– trasmissione della pratica per via telematica con Fedra/Telemaco
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Le pratiche presentate telematicamente prevedono la seguente procedura:
– compilazione elettronica con Fedra o con software compatibile
– spedizione telematica attraverso Telemaco
– firma digitale utilizzando la Smart card.
La firma digitale può esser definita l’equipollente elettronico di una
tradizionale firma apposta su carta, assumendo lo stesso valore legale.
L’elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato
digitale di sottoscrizione che InfoCamere, nel suo ruolo di Ente
Certificatore, rilascia al titolare di una Smart card. Il certificato di
sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard
stabiliti per legge.
Il certificato digitale di un titolare, una volta entrato a far parte
dell’elenco pubblico dei certificati tenuto dall’Ente Certificatore,
garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l’identità del titolare.
Chiunque desideri verificare la validità di un certificato digitale potrà farlo
collegandosi al sito dell’ente di certificazione e ricevere così informazioni
sul firmatario di un documento.
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INAIL
Sono obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali i datori di lavoro che, nell’esercizio della loro attività, occupano
persone soggette alla tutela obbligatoria. I soggetti assicurati possono
essere tutti i lavoratori, subordinati e non, che nello svolgimento pratico
della loro attività entrino in contatto con un rischio assicurabile.
Le lavorazioni soggette all’obbligo assicurativo comprendono tutte le
tipologie di attività operative, che possono essere suddivise in due macrocategorie:
• lavorazioni comportanti l’uso di macchine (si intendono anche apparati
elettrici ed elettronici, videoterminali, ecc.)
• attività lavorative che per legge sono ritenute pericolose (edilizia,
trasporto, produzione, vigilanza, salvataggio, attività di cassa, di vendita,
ecc.)
Il premio che grava sull’impresa non è determinabile a priori, ma varia a
seconda del settore economico di appartenenza e in base ai dati statistici
raccolti sul numero di infortuni verificatisi negli anni precedenti.
La denuncia all’INAIL deve essere effettuata almeno cinque giorni prima
dell’inizio dell’attività.
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INPS
Il legislatore prevede l’obbligo per gli imprenditori di farsi carico della
propria assicurazione sanitaria e pensionistica con il versamento dei
relativi contributi presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
La gestione dei lavoratori autonomi si distingue in due categorie:
commercianti e artigiani a seconda dell’attività effettivamente
esercitata. La casistica delle attività rientranti nella sfera del commercio
si è ampliata nel tempo, finendo per abbracciare l’intero settore
terziario.
In particolare, sono tenuti all’iscrizione:
• i titolari di ditte individuali e i familiari coadiuvanti
• i soci accomandatari delle s.a.s.
• per le s.n.c., i soci che partecipino al lavoro con carattere di
abitualità e prevalenza
• per i soci di srl, l’obbligo decorre dal 1/1/1997, con la
condizione che essi partecipino al lavoro con carattere di
abitualità e prevalenza.
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Gli importi fissi da versare, relativi all’anno 2004, sono:
• artigiani: € 2.258,88
• commercianti: € 2.310,09
Tali importi sono stati calcolati applicando le aliquote indicate di seguito su
un reddito minimo di € 13.133,00.
Le aliquote previste per l’anno 2005 sono le seguenti:
• artigiani: 17,20% sui redditi d’impresa fino a € 38.641,00,00 e
18,20% per redditi d’impresa da € 38.641,00 fino a 64.402,00
• commercianti: 17,59% sui redditi d’impresa fino a € 38.641,00 e
18,59% per redditi d’impresa da € 38.641,00 fino a € 64.402,00
I versamenti devono essere effettuati in rate trimestrali, tramite il
modello F24, con le seguenti scadenze: 16 maggio; 16 agosto; 16 novembre;
16 febbraio dell’anno successivo
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REGIMI CONTABILI
Ogni impresa ha l’obbligo della redazione e della tenuta delle scritture
contabili.
Attualmente esistono sei regimi contabili:
• ordinario
• semplificato
• super-semplificato
• marginale
• forfetario
•agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
Le società di capitali e gli enti equiparati sono tenuti per legge ad adottare
il regime ordinario. Per gli altri imprenditori, invece, il regime contabile a cui
devono attenersi dipende dal volume dei ricavi realizzati nell’intero anno
solare.
Resta sempre ferma la possibilità di aderire al regime di contabilità
ordinaria pur non essendo tenuti per legge. In effetti, anche se è più
dispendiosa è l’unica che consente, in caso di necessità, di ricostruire una
serie di avvenimenti aziendali.
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TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
A prescindere dalla forma giuridica scelta o dal settore di attività
esercitata, ogni imprenditore è soggetto al pagamento delle imposte.
Le scritture contabili, imposte dalla normativa civilistica per
documentare ai terzi i risultati dell’attività aziendale, servono anche
ai fini fiscali, in quanto permettono di determinare la “base
imponibile”, cioè la parte di reddito aziendale che deve essere
assoggettato ad imposta.
La nostra normativa prevede sostanzialmente due tipi di imposte:
– le imposte dirette: che colpiscono direttamente il
reddito nel momento in cui si produce
– le imposte indirette: che colpiscono il reddito nel
momento in cui vi è la manifestazione di spesa.
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Facciamo un breve accenno alle imposte dirette:
– IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. E’ un’imposta
progressiva, nel senso che le aliquote aumentano con l’aumentare del
reddito. Tale imposta viene applicata al reddito netto delle imprese
individuali e dei soci delle società di persone (s.n.c.; s.a.s.)
– IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Tutti gli
imprenditori, a prescindere dalla forma giuridica, sono soggetti al
pagamento dell’IRAP nella misura del 4,25%. E’ importante ricordare
che la base imponibile ai fini IRAP non è la medesima ai fini IRPEF,
in quanto la normativa della prima esclude la deducibilità di alcuni
costi.
– IRES: Imposta sul Reddito delle Società. E’ l’imposta che grava
sul reddito delle società di capitali; è stata introdotta con il
Decreto Legislativo che ha dato attuazione alla riforma del sistema
fiscale statale, entrata in vigore l’1/1/2004. L’IRES, che sostituisce
l’IRPEG, allineando il sistema italiano agli standard europei, prevede
l’applicazione di un’aliquota unica del 33%.
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