ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessore
DECRETO N. 855/DecA/15 del 24.04.2015
—————
Oggetto:
L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per
l’anno 2015 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione
Autonoma della Sardegna.
VISTO
lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA
la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative
all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii.,
“Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente
la disciplina della pesca marittima”;
VISTO
il
D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. “Attuazione della L. 7 marzo
2003, n. 38, in materia di pesca marittima”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23
giugno 2004, n. 145;
VISTO
il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto
della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012,
n. 26) e in particolare l’articolo 10 lettere h) i);
VISTA
la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di
pesca;
VISTE
le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n.
18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato
regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di
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pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la
valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui
all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le
competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune,
stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO
il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto “Nomina degli
Assessori componenti la Giunta regionale.” e, in particolare, le disposizioni
dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta
regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il
24/10/1964, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
VISTE
le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la
regolamentazione della pesca del corallo;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l’Assessore
competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con
deliberazione, adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del
periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di
pesca e le modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015,
concernente “Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2015.
Direttive. L.R. n. 59/1979”, che qui si intende integralmente richiamata;
VISTA
la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all’adesione
della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il
Mediterraneo (CGPM);
VISTA
la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell’area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo;
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CONSIDERATO
in particolare, che le raccomandazioni della GFCM prevedono il divieto di
utilizzo di attrezzi trainati e di R.O.V. (Remotely Operated under water
Vehicles) per lo sfruttamento del corallo rosso (se non nell’ambito di
campagne sperimentali scientifiche), consentendone il prelievo solo in
immersione e con l’utilizzo della piccozza e contengono la prescrizione
secondo
cui
lo
sfruttamento
del
corallo
possa
essere
autorizzato
esclusivamente a profondità non inferiori a 50 metri (Raccomandazione
GFCM/35/2011/2).
VISTA
la Raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell’area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo che prevede tra l’altro, in attesa dello sviluppo di un piano
adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un
limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la
raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
CONSIDERATA
la necessità di implementare i dati contenuti nel giornale di bordo con le
informazioni previste nel Sistema di raccolta dati (Data reporting system) del
GFCM e, in particolare, con quelle relative al numero di colonie prelevate, al
diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia;
VALUTATI
i risultati delle indagini commissionate dalla Regione Sardegna sullo stato della
risorsa del corallo rosso nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Cagliari e le
relative indicazioni gestionali (nota DI.S.V.A. prot. n. 68 del 18.03.2014)
discusse tra l’altro in sede di Comitato tecnico consultivo regionale per la
pesca nella seduta del 26 marzo 2015;
VALUTATI
i risultati dell’applicazione dei modelli di produzioni effettuata dal DI.S.V.A. e in
particolare quelli derivanti dall’applicazione del modello analitico di Beverthon
e Holt in base ai quali la risorsa corallo rosso in Sardegna risulterebbe in una
situazione prossima all’overfishing (sovra pesca) che necessita l’adozione di
azioni volte a ridurre il rischio che venga raggiunto tale limite;
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CONSIDERATO
che dal sopracitato studio è emerso in maniera molto evidente che lo sforzo di
pesca sta progressivamente intaccando classi sempre più piccole della
risorsa, riducendone il potenziale riproduttivo, in quanto non sarebbero più in
grado di garantire il mantenimento della risorsa in una condizione ottimale;
VALUTATI
i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2014) in
Sardegna, raccolti e rielaborati dal Servizio Pesca e acquacoltura, la cui analisi
evidenzia un trend dei quantitativi totali di corallo raccolto oscillante e nel
complesso in diminuzione, con un prelievo totale molto ridotto nella scorsa
stagione - peraltro da ricondurre al limitato numero di pescatori attivi (pari a 6) e
ad una stagione di pesca molto ristretta (pari a un mese e mezzo circa) - e
rivolto prevalentemente a banchi superficiali (tra i 50 e gli 80 metri di
profondità);
RITENUTO
pertanto, conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del
21 aprile 2015, alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche e delle
conseguenti indicazioni gestionali fornite dal DI.S.V.A., nonché in base al
principio di precauzione di dover adottare delle misure gestionali che tengano
sotto stretto controllo lo sforzo di pesca, anche in considerazione del limite
batimetrico previsto (50 m);
VISTO
il Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii.
“Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale”. Pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 febbraio 1979, n. 47;
VISTO
il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii.
“Disciplina della pesca subacquea professionale”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2
dicembre 1986, n. 280;
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CONSIDERATO
che la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno
specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l’attività di
prelievo del corallo;
RITENUTO
di dover prevedere dei requisiti di accesso all’attività di prelievo del corallo più
restrittivi rispetto all’attività di pesca professionale subacquea, in considerazione
delle peculiari abilità tecniche e conoscenze necessarie per lo svolgimento
dell’attività di prelievo del corallo;
CONSIDERATA
in particolare la complessità della pesca del corallo che necessita di una
consolidata esperienza degli operatori non solo per quanto attiene le speciali
tecniche di immersione subacquea a garanzia della tutela degli stessi
operatori, ma anche per quanto riguarda la tecnica di prelievo della risorsa in
relazione alle esigenze di protezione dello stesso corallo e dell’ambiente
circostante;
VALUTATA
pertanto l’esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all’attività di prelievo
la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale
nell’esercizio della pesca del corallo rosso - onde garantire al contempo un
adeguato svolgimento dell’attività e la salvaguardia della risorsa - da valutare
unitamente agli ulteriori requisiti professionali e fisici;
CONSIDERATO
che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015 prevede
un contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo
2015 che non potranno essere superiori a 25 e che pertanto si rende
necessario prevedere dei criteri di selezione delle domande ammissibili nel
caso in cui pervengano in numero superiore, come riscontrato per le passate
annualità;
RITENUTO
opportuno operare la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di
ammissione in base all’anzianità di esercizio effettivo della pesca del corallo ,e
in subordine, all’anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi al fine
di valorizzare la pregressa esperienza e la professionalità acquisita;
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CONSIDERATE
le disposizioni previste al punto 11 delle Direttive allegate alla Delibera n. 18/9
del 21 aprile 2015, in merito al mancato esercizio del corallo nel corso
dell’annualità 2014 da parte dei titolari di autorizzazione che, salvo il caso di
comprovate cause di forza maggiore (evento di carattere eccezionale,
imprevisto ed imprevedibile, che ha reso impossibile l’esercizio dell’attività),
seguono in posizione subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri
operatori risultati ammessi nel 2015, sulla base dei rispettivi punteggi;
VISTA
la nota della Direzione Generale della Sanità – Servizio Prevenzione, prot.
uscita n. 18498 del 18.07.2014, avente ad oggetto “Risultanze dei lavori in
materia di sicurezza nella pesca del corallo”, concernente gli approfondimenti,
in merito, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui di cui
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 e al Decreto
legislativo del 9.4.2008 n. 81, art. 7;
VISTO
in particolare il documento redatto dal Gruppo regionale di Lavoro per
l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di comparto e di rischio relativo ai
comparti portuale, marittimo e della pesca, di cui alla DGR 60/25 del
5.11.2008, prot. entrata Direzione Generale della Sanità n. 16531 del
27.06.2014;
VISTO
il parere (prot. entrata n. 5337 del 9.07.2014) della Direzione generale
dell’Area Legale della Presidenza relativo all’applicazione della legge regionale
5 luglio 1979, n. 59 recante “Regolamentazione della pesca del corallo”;
VISTO
il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271” Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e
da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”. (Pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
VISTO
il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva
93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro
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a bordo delle navi da pesca”.(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n.
201);
VISTO
il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);
CONSIDERATA
la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.59/1979 l’Amministrazione regionale deve
provvedere al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale
sfruttamento degli stessi, potendosi avvalere tra gli altri di enti pubblici
specializzati;
CONSIDERATE
le positive risultanze scientifiche ottenute nell’ambito della sperimentazione di
utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo (di cui al Decreto n.
701/DecA/34 del 22.05.2013) avviata nel 2012 che ha consentito di rilevare
importanti parametri biometrici e morfometrici delle colonie prelevate nelle
principali aree di raccolta;
VISTO
il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)
n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli
articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8
aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
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1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
CONSIDERATO
il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca
ricostituito con Decreto del Presidente n. 60 del 17.04.2013 ai sensi della
legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 26 marzo 2015
DECRETA
ART. 1
1. (Regolamentazione dell’attività di pesca) In conformità alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, nelle acque del mare
territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l’esercizio della pesca del
corallo per l’anno 2015 è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L’attività di pesca può
essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari
dell’autorizzazione regionale (art. 1 della L.R. 5 luglio 1979 n. 59).
3. (Sistema di pesca) L’attività di pesca può essere esercitata esclusivamente
mediante l’uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi
individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea (art. 1 della L.R. 30
maggio 1989, n. 30).
4. (Durata del periodo di pesca) La pesca può essere effettuata dai soggetti
autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo dal 15 giugno sino al 15
settembre. Il periodo di cui sopra può essere prorogato in relazione
all’andamento della stagione di pesca.
5. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente) Il
titolare dell’autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di
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corallo rosso non superiore a 2,5 kg, la cui taglia minima corrisponde ad un
diametro basale di 10 mm; per le colonie sotto taglia è consentita una
tolleranza massima pari al 5% del peso totale del corallo prelevato
giornalmente (0.125 Kg). La misurazione con l’utilizzo del calibro viene
effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima
diramazione come da schema allegato (allegato A);
6. (Disposizioni in merito alla raccolta) Il corallo immediatamente dopo la
raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz’ora
nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l’emissione dei
prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all’unità di appoggio. Ai
fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la
raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati
accidentalmente o recisi e non commercializzabili;
7. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata) L’esercizio della pesca è
consentito a profondità non inferiori ai 50 metri in conformità a quanto previsto
dal quadro di vincoli stabiliti dalla comunità scientifica internazionale in sede di
GFCM (Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo) al fine di
garantire uno sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Raccomandazione
GFCM/35/2011/2). L’attività’ di pesca del corallo rosso può essere esercitata
nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione
delle zone di cui al successivo comma 8.
8. (Zone in cui la pesca è vietata) E’ vietato, al fine di favorire la ricostituzione
della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:
a) zone di mare protette, come rappresentato nell’elaborato grafico (Allegato
B), delimitate quali “Area Marina Protetta” (Penisola del Sinis-Isola di Mal di
Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell’Asinara, Tavolara-Punta Coda
Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius), parchi (Asinara, Arcipelago della
Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:
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COSTA
AREE DI
LATITUDINE
LONGITUDINE
MARE
LIMITE
VIRTUALE
INTERDETTE
ORIENTALE
TRA CAPO
40° 31’ 700
9° 49’ 700 9° 42’
COMINO
39° 55’ 800
800
E
90° EST
90° EST
CAPO
BELLAVISTA
NORD
TRA CAPO
41° 14’ 614
9° 08’ 647
270°
ORIENTALE
TESTA
40° 50’ 634
9° 43’ 701
OVEST
E
CAPO CODA
90° EST
CAVALLO
b) “zona campione di studio del corallo”, in prossimità di Capo Caccia (costa
nord-occidentale della Sardegna) compresa tra i seguenti punti:
- lat. 40° 35’ 30,
long. 8° 06’ 05
- lat. 40° 34’ 30,
long. 8° 06’ 05
- lat. 40° 35’ 30,
long. 8° 07’ 45
- lat. 40° 34’ 30,
long. 8° 07’ 45 .
c) L’area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al
prelievo per l’anno 2015 (come stabilito a partire dal 2005 con Decreto n. 15
del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e
locali competenti.
9. (Porti di sbarco) Le operazioni di sbarco del prodotto prelevato nel mare
territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco
designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all’autorità
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marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’arrivo previsto
in porto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Porti di sbarco designati per la
pesca del corallo
Santa Teresa di Gallura
Castesardo
Alghero
Bosa
Oristano
Portoscuso
Calasetta
Villasimius
Arbatax
Ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: i)
i soggetti autorizzati al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale
possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al
presente comma; ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il
prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare
territoriale ed extra-territoriale lungo le coste del territorio regionale.
10. (Disposizioni in merito al R.O.V. - Remotely operated vehicles) Durante la
stagione di prelievo 2015, in prosecuzione di quanto disposto dal 2012, è
consentita la detenzione e l’utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles),
esclusivamente per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso nell’ambito
dell’attuazione di progetti di ricerca scientifica cui partecipano Università della
Sardegna in presenza di osservatori a bordo appositamente individuati
nell’ambito di tali progetti e designati con successivo decreto assessoriale e
previa
comunicazione
all’autorità
marittima
competente;
gli
operatori
interessati sono tenuti ad indicare nella domanda di autorizzazione l’interesse
a partecipare alla eventuale sperimentazione e, in tale caso, a presentare la
documentazione inerente (scheda tecnica e documentazione fotografica
relativa al R.O.V. da utilizzare durante la sperimentazione);
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11. (Divieti) Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 10, è vietato nel mare
territoriale prospiciente il territorio della Sardegna l’utilizzo e la detenzione a
bordo delle unità di appoggio di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) per la
ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo; tale divieto è esteso a tutte le
unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto
adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.
12. (Numero massimo di autorizzazioni) In conformità a quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, il numero
massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2015, è di 25.
13. (Avvio dell’attività di pesca del corallo)
a) Per avvio dell’attività di pesca del corallo si intende lo svolgimento di
almeno una battuta di pesca con prelievo di corallo non nullo, da registrare
nell’apposito giornale di bordo.
b) L’avvio dell’attività di pesca del corallo deve avvenire entro 20 giorni dal
rilascio dell’autorizzazione, al fine di consentire l’eventuale scorrimento
della graduatoria.
c) Esclusivamente nel caso in cui entro il termine di 20 giorni dal rilascio
dell’autorizzazione si verifichi un comprovato e giustificato motivo di
impedimento all’avvio dell’attività, l’interessato deve darne immediata
comunicazione all’ufficio, allegando la relativa documentazione. Tale
comunicazione
deve
pervenire
all’ufficio,
tramite
fax
(al
numero
0706062516) o PEC (all’indirizzo [email protected]),
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento impeditivo.
L’interessato deve specificare - producendo la relativa documentazione se l’impedimento è tale da determinare l’impossibilità all’esercizio
dell’attività di pesca per l’annualità 2015 o se può comunque essere
garantito l’avvio dell’attività entro il termine della stagione.
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Nella prima ipotesi l’ufficio provvede alla revoca dell’autorizzazione e allo
scorrimento della graduatoria.
d) Sono collocati in coda alla graduatoria degli idonei per l’annualità
successiva:
i.
coloro i quali,
entro il termine di 20 giorni dal rilascio
dell’autorizzazione, non avviano l’attività di pesca del corallo e non
comunicano il verificarsi di un impedimento oggettivo;
ii.
Coloro i quali, avendo comunicato entro il termine di 20 giorni dal
rilascio dell’autorizzazione il verificarsi di un impedimento oggettivo e
avendo contestualmente garantito l’avvio dell’attività entro il termine della
stagione, non avviano effettivamente l’attività di pesca del corallo entro il
termine della stagione;
ART. 2
(Autorizzazione regionale alla pesca del corallo)
1. L’autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa,
sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge
regionale n. 59 del 5 luglio 1979, in conformità a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015 e dal presente
decreto.
2. L’autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo
secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59.
3. L’autorizzazione regionale ha durata annuale.
4. L’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca del corallo è rilasciata
ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979. Pertanto:
a) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a
ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento
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necessario allo svolgimento dell’attività, da rilasciarsi a cura delle altre
amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di
pesca
ministeriale
che
abilita
l’imbarcazione
utilizzata
dal
titolare
dell’autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più
compartimenti marittimi della Sardegna.
b) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti
interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge
e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento
dell’attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa
la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quindi fatta salva, tra l’altro:
- l’osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della
sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in
ambiente subacqueo e comportanti l’esposizione ad atmosfere iperbariche [In
particolare, si rammenta che il D. lgs. 81/2008 è inerente “a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (D.L.gs 81/2008 – art.
3, comma 1) e reca l’espresso richiamo ai “lavori che espongono ad un rischio
di annegamento”, ai “lavori subacquei con respiratori” (D.L.gs 81/2008 –
allegato XI, voci 5. e, rispettivamente, 7.), alle “atmosfere iperbariche” (D.L.gs
81/2008 – art.180, comma 1)].
- l’osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo
comunque non esaustivo:
I) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba
fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi
di cui al D. lgs
81/2008;
II) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e
speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca,
comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro
complementari;
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III) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell’attività
subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo,
a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d’uso e di consumo, e la normativa
vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche
periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
IV) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e
dall’Autorità marittima, se e in quanto applicabili.
ART. 3
1. (Modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione) Il rilascio
dell’autorizzazione regionale alla pesca del corallo è disciplinato dalle seguenti
disposizioni.
2. (Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione) Possono presentare domanda di
autorizzazione:
a) i pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori
professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca
del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un’annualità nel periodo dal
2004 al 2014, e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell’ammissibilità della
domanda, il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e della
Riforma Agro pastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell’autorizzazione
da parte della stessa amministrazione regionale, l’effettivo esercizio della
pesca del corallo nel mare territoriale sulla base dei dati di prelievo annotati
nei libretti di pesca.
b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale subacquea
senza limiti di immersione rilasciata dall’Amministrazione regionale ai sensi del
Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e successive
modifiche e integrazioni o da un’Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre
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1986 “Disciplina della pesca professionale subacquea” e successive modifiche
e integrazioni e della normativa nazionale vigente, i quali:
- siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per
l’esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M.
20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102
del 07/10/2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e di seguito indicato:
•
diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei
o
•
attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di
operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di
Stato o legalmente riconosciuti
ovvero
•
attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale
effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n.
845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione
ovvero
•
servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di
sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei
Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di
sommozzatore,
da valutarsi congiuntamente al requisito di idoneità fisica richiesto dal
successivo comma 3
e
- possano dimostrare di aver effettivamente esercitato in almeno
un’annualità dal 2004 al 2014 la pesca del corallo:
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•
in forza di un’autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da
un’Autorità pubblica nazionale, accompagnata per le acque del territorio
italiano alla dichiarazione di scoperta del banco prevista dal D.P.R. n.
1639/1968 art. 123;
•
in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi
di legge da un’Autorità estera. In tal caso deve essere presentata la
documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o
attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di
imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività
di
pesca del corallo in un determinato periodo; i documenti scritti in
lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo,
devono essere accompagnati da traduzione ufficiale.
3. (Idoneità fisica e ulteriori requisiti) I richiedenti, di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 del presente articolo, devono inoltre dimostrare il possesso dei
seguenti requisiti:
1) idoneità fisica all’esercizio della pesca subacquea professionale senza
limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda
allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre
1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell’articolo 3 del D.M. 13.01.1979;
l’idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato
dal Capo del Compartimento Marittimo;
2) iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno
dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del
26 maggio 2004.
4. (Art. 9 della L. R. n. 59/1979) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si
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applicano le disposizioni previste all’art. 9 della L. R. n. 59/1979.
5. (Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione)
a) Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero
massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della
graduatoria secondo i seguenti criteri:
1) anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo, da
conteggiarsi nel seguente modo:
1.1) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di
autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna. Il dato circa l’ esercizio
effettivo dichiarato dal richiedente nell’istanza viene verificato dall’ufficio
sulla base della documentazione agli atti ed in particolare: per le annualità
dal 2003 al 2014 sulla base dei dati di prelievo annotati sui libretti di pesca
del corallo; per le annualità dal 1980 al 2002 sulla base delle informazioni
contenute nel Registro delle autorizzazioni (con particolare riferimento alla
presenza del nominativo del richiedente nell’elenco delle domande
presentate ai fini del rilascio dell’autorizzazione e/o all’ avvenuto rilascio
dell’autorizzazione per la pesca del corallo).
1.2) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di
un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica
nazionale, accompagnata per le acque del territorio italiano dalla
dichiarazione di scoperta del banco prevista dal D.P.R. n. 1639/1968 art.
123.
1.3) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di
un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica
estera: in tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione
(a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da
un'Autorità pubblica
o
copia
del libretto di navigazione/foglio di
ricognizione) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di
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attività di pesca del corallo in un determinato periodo; i documenti scritti in
lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono
essere accompagnati da traduzione ufficiale.
2) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
b) A parità di anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo si
darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di
iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
c) I richiedenti che non abbiano esercitato l’attività di pesca del corallo nel corso
del 2014 pur avendo ottenuto il rilascio dell’autorizzazione in detta annualità,
salvo il caso di comprovate cause di forza maggiore, seguono in posizione
subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri operatori risultati
ammessi nel 2015, sulla base dei rispettivi punteggi. Le cause di forza
maggiore (evento di carattere eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che ha
reso impossibile l’esercizio dell’attività) devono essere comprovate allegando la
relativa documentazione.
6. (Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione). La
domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato al
presente decreto per farne parte integrante (Allegato C), deve essere
consegnata o fatta pervenire all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, o
inviata allo stesso via posta elettronica certificata al seguente indirizzo
[email protected]. entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2015.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui al
precedente comma 2, lett. b) del presente articolo (se necessario);
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- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett.
a) punto 1.2 del presente articolo (se necessario);
- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett.
a) punto 1.3 del presente articolo (se necessario);
- In caso di mancato esercizio dell’attività di pesca del corallo nel corso del
2014, pur avendo ottenuto il rilascio dell’autorizzazione: documentazione
comprovante la causa di forza maggiore (evento di carattere eccezionale,
imprevisto ed imprevedibile) che ha reso impossibile l’esercizio dell’attività;
e inoltre:
- Dichiarazione dell’impresa di pesca – (Allegato D) Alla domanda di
autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, resa dal
titolare dell’impresa di pesca armatrice dell’imbarcazione che il richiedente
utilizzerà come unità d’appoggio, al rispetto della tracciabilità delle partite di
corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della
Sardegna secondo le disposizioni dettate dalla Regione e in merito alla
eventuale sperimentazione dell’utilizzo di R.O.V); qualora nel corso della
stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l’imbarcazione di appoggio,
deve essere data comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura corredata dei
dati dell’imbarcazione sostitutiva e dell’Allegato D, al fine del mantenimento
dell’autorizzazione;
- Certificato medico di idoneità;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. per la ricerca
dei banchi di corallo (solo per gli interessati alla eventuale sperimentazione).
7. (Tassa annua) L’ammontare della tassa per la stagione 2015
è di euro
1.500,00. Il versamento potrà essere effettuato:
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- sul conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma
Sardegna -Tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la
pesca del corallo;
il bollettino postale dovrà riportare la causale di
versamento “tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la
pesca del corallo – Annualità 2015”. Per i versamenti su tale conto eseguiti
tramite bonifico bancario dovrà essere indicato il codice IBAN IT / 21 / Q /
07601 / 04800 / 000060747748.
- oppure sul conto corrente bancario acceso presso UniCredit SpA Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui
codice IBAN è IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778. Per i bonifici
da banche estere dovrà essere indicato il seguente codice BIC SWIFT:
UNCRITM1H60. Nel bonifico bancario dovranno essere riportati i dati
completi del soggetto che lo dispone e la causale di versamento, formata
da:
- il capitolo di entrata del bilancio regionale (EC 349.005);
- la seguente motivazione per la quale si effettua il bonifico “tassa annua
dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità
2015”.
La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio
dell’autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere consegnata o
comunque fatta pervenire all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, Servizio Pesca e acquacoltura entro e non oltre il termine indicato
nella nota con la quale è comunicata l’accettazione della domanda.
8. (Rilascio dell’autorizzazione) Gli uffici regionali competenti provvedono:
- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo. Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi
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di cui di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la richiesta è inserita nella
graduatoria delle domande ammesse.
- alla redazione della graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri
di selezione di cui al comma 5 del presente articolo.
Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l’ordine di graduatoria tenuto
conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento
dell’effettivo versamento della tassa regionale.
9. (Comunicazioni successive al rilascio dell’autorizzazione)
a) Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in
materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva
competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di
autorizzazione adottati all’Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza
ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.
b) Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni
istituzionalmente competenti alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente
agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati. Al riguardo, gli atti di
autorizzazione sono trasmessi:
- ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell’attività di vigilanza
sull’applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.lgs 81/2008 e del relativo
registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti
sottoindicati, dell’attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo
delle navi;
- all’Autorità Marittima e all’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera,
preposti alla vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della
salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i
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Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle A.S.L.,
all’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 41 – secondo periodo
– del D.lgs. 271/99. La trasmissione all’Autorità Marittima è altresì finalizzata a
consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (art.13, comma 2, lett. b) D.lgs
81/2008.
ART. 4
1. (Giornale di bordo)
a) A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi
di vigilanza il giornale di bordo sul quale il titolare dell’autorizzazione deve
riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e
aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la
profondità del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro
basale, secondo il modello approvato con successiva Determinazione del
Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura.
b) Tale giornale di bordo, che viene consegnato unitamente all’autorizzazione,
deve essere restituito all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale,
Servizio Pesca e acquacoltura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura
della stagione di pesca.
c) Il Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura con determinazione stabilisce il
modello del giornale di bordo da consegnare unitamente all’autorizzazione agli
operatori autorizzati ed eventuali ulteriori disposizioni che dovessero rendersi
necessarie.
ART. 5
1. (Allegati) Sono allegati al presente Decreto, per farne parte integrale e
sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A – metodo di misurazione del corallo
- Allegato B – zone protette
- Allegato C – modello di domanda
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- Allegato D – dichiarazione dell’impresa di pesca
ART. 6
1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it)
e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Cagliari, lì
L’Assessore
Elisabetta Falchi
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Decreto dell`Assessore dell`Agricoltura e della riforma agro