ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE L’Assessore DECRETO N. 855/DecA/15 del 24.04.2015 ————— Oggetto: L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l’anno 2015 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna. VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. “Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145; VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l’articolo 10 lettere h) i); VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca; VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di 1/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; VISTO il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale.” e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l’Assessore competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione, adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, concernente “Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2015. Direttive. L.R. n. 59/1979”, che qui si intende integralmente richiamata; VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all’adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM); VISTA la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell’area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; 2/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 CONSIDERATO in particolare, che le raccomandazioni della GFCM prevedono il divieto di utilizzo di attrezzi trainati e di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo sfruttamento del corallo rosso (se non nell’ambito di campagne sperimentali scientifiche), consentendone il prelievo solo in immersione e con l’utilizzo della piccozza e contengono la prescrizione secondo cui lo sfruttamento del corallo possa essere autorizzato esclusivamente a profondità non inferiori a 50 metri (Raccomandazione GFCM/35/2011/2). VISTA la Raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell’area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l’altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo; CONSIDERATA la necessità di implementare i dati contenuti nel giornale di bordo con le informazioni previste nel Sistema di raccolta dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare, con quelle relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia; VALUTATI i risultati delle indagini commissionate dalla Regione Sardegna sullo stato della risorsa del corallo rosso nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Cagliari e le relative indicazioni gestionali (nota DI.S.V.A. prot. n. 68 del 18.03.2014) discusse tra l’altro in sede di Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca nella seduta del 26 marzo 2015; VALUTATI i risultati dell’applicazione dei modelli di produzioni effettuata dal DI.S.V.A. e in particolare quelli derivanti dall’applicazione del modello analitico di Beverthon e Holt in base ai quali la risorsa corallo rosso in Sardegna risulterebbe in una situazione prossima all’overfishing (sovra pesca) che necessita l’adozione di azioni volte a ridurre il rischio che venga raggiunto tale limite; 3/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 CONSIDERATO che dal sopracitato studio è emerso in maniera molto evidente che lo sforzo di pesca sta progressivamente intaccando classi sempre più piccole della risorsa, riducendone il potenziale riproduttivo, in quanto non sarebbero più in grado di garantire il mantenimento della risorsa in una condizione ottimale; VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2014) in Sardegna, raccolti e rielaborati dal Servizio Pesca e acquacoltura, la cui analisi evidenzia un trend dei quantitativi totali di corallo raccolto oscillante e nel complesso in diminuzione, con un prelievo totale molto ridotto nella scorsa stagione - peraltro da ricondurre al limitato numero di pescatori attivi (pari a 6) e ad una stagione di pesca molto ristretta (pari a un mese e mezzo circa) - e rivolto prevalentemente a banchi superficiali (tra i 50 e gli 80 metri di profondità); RITENUTO pertanto, conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche e delle conseguenti indicazioni gestionali fornite dal DI.S.V.A., nonché in base al principio di precauzione di dover adottare delle misure gestionali che tengano sotto stretto controllo lo sforzo di pesca, anche in considerazione del limite batimetrico previsto (50 m); VISTO il Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii. “Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1979, n. 47; VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. “Disciplina della pesca subacquea professionale”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1986, n. 280; 4/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 CONSIDERATO che la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l’attività di prelievo del corallo; RITENUTO di dover prevedere dei requisiti di accesso all’attività di prelievo del corallo più restrittivi rispetto all’attività di pesca professionale subacquea, in considerazione delle peculiari abilità tecniche e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di prelievo del corallo; CONSIDERATA in particolare la complessità della pesca del corallo che necessita di una consolidata esperienza degli operatori non solo per quanto attiene le speciali tecniche di immersione subacquea a garanzia della tutela degli stessi operatori, ma anche per quanto riguarda la tecnica di prelievo della risorsa in relazione alle esigenze di protezione dello stesso corallo e dell’ambiente circostante; VALUTATA pertanto l’esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all’attività di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell’esercizio della pesca del corallo rosso - onde garantire al contempo un adeguato svolgimento dell’attività e la salvaguardia della risorsa - da valutare unitamente agli ulteriori requisiti professionali e fisici; CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015 prevede un contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo 2015 che non potranno essere superiori a 25 e che pertanto si rende necessario prevedere dei criteri di selezione delle domande ammissibili nel caso in cui pervengano in numero superiore, come riscontrato per le passate annualità; RITENUTO opportuno operare la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissione in base all’anzianità di esercizio effettivo della pesca del corallo ,e in subordine, all’anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi al fine di valorizzare la pregressa esperienza e la professionalità acquisita; 5/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 CONSIDERATE le disposizioni previste al punto 11 delle Direttive allegate alla Delibera n. 18/9 del 21 aprile 2015, in merito al mancato esercizio del corallo nel corso dell’annualità 2014 da parte dei titolari di autorizzazione che, salvo il caso di comprovate cause di forza maggiore (evento di carattere eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che ha reso impossibile l’esercizio dell’attività), seguono in posizione subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri operatori risultati ammessi nel 2015, sulla base dei rispettivi punteggi; VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità – Servizio Prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18.07.2014, avente ad oggetto “Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo”, concernente gli approfondimenti, in merito, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 e al Decreto legislativo del 9.4.2008 n. 81, art. 7; VISTO in particolare il documento redatto dal Gruppo regionale di Lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di comparto e di rischio relativo ai comparti portuale, marittimo e della pesca, di cui alla DGR 60/25 del 5.11.2008, prot. entrata Direzione Generale della Sanità n. 16531 del 27.06.2014; VISTO il parere (prot. entrata n. 5337 del 9.07.2014) della Direzione generale dell’Area Legale della Presidenza relativo all’applicazione della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 recante “Regolamentazione della pesca del corallo”; VISTO il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271” Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.); VISTO il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro 6/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 a bordo delle navi da pesca”.(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201); VISTO il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.); CONSIDERATA la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.59/1979 l’Amministrazione regionale deve provvedere al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento degli stessi, potendosi avvalere tra gli altri di enti pubblici specializzati; CONSIDERATE le positive risultanze scientifiche ottenute nell’ambito della sperimentazione di utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo (di cui al Decreto n. 701/DecA/34 del 22.05.2013) avviata nel 2012 che ha consentito di rilevare importanti parametri biometrici e morfometrici delle colonie prelevate nelle principali aree di raccolta; VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità); VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 7/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca ricostituito con Decreto del Presidente n. 60 del 17.04.2013 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 26 marzo 2015 DECRETA ART. 1 1. (Regolamentazione dell’attività di pesca) In conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l’esercizio della pesca del corallo per l’anno 2015 è disciplinato dalle seguenti disposizioni. 2. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L’attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell’autorizzazione regionale (art. 1 della L.R. 5 luglio 1979 n. 59). 3. (Sistema di pesca) L’attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l’uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 30). 4. (Durata del periodo di pesca) La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo dal 15 giugno sino al 15 settembre. Il periodo di cui sopra può essere prorogato in relazione all’andamento della stagione di pesca. 5. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente) Il titolare dell’autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di 8/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 corallo rosso non superiore a 2,5 kg, la cui taglia minima corrisponde ad un diametro basale di 10 mm; per le colonie sotto taglia è consentita una tolleranza massima pari al 5% del peso totale del corallo prelevato giornalmente (0.125 Kg). La misurazione con l’utilizzo del calibro viene effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione come da schema allegato (allegato A); 6. (Disposizioni in merito alla raccolta) Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz’ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l’emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all’unità di appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili; 7. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata) L’esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori ai 50 metri in conformità a quanto previsto dal quadro di vincoli stabiliti dalla comunità scientifica internazionale in sede di GFCM (Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo) al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Raccomandazione GFCM/35/2011/2). L’attività’ di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di cui al successivo comma 8. 8. (Zone in cui la pesca è vietata) E’ vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone: a) zone di mare protette, come rappresentato nell’elaborato grafico (Allegato B), delimitate quali “Area Marina Protetta” (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell’Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius), parchi (Asinara, Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella: 9/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 COSTA AREE DI LATITUDINE LONGITUDINE MARE LIMITE VIRTUALE INTERDETTE ORIENTALE TRA CAPO 40° 31’ 700 9° 49’ 700 9° 42’ COMINO 39° 55’ 800 800 E 90° EST 90° EST CAPO BELLAVISTA NORD TRA CAPO 41° 14’ 614 9° 08’ 647 270° ORIENTALE TESTA 40° 50’ 634 9° 43’ 701 OVEST E CAPO CODA 90° EST CAVALLO b) “zona campione di studio del corallo”, in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) compresa tra i seguenti punti: - lat. 40° 35’ 30, long. 8° 06’ 05 - lat. 40° 34’ 30, long. 8° 06’ 05 - lat. 40° 35’ 30, long. 8° 07’ 45 - lat. 40° 34’ 30, long. 8° 07’ 45 . c) L’area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l’anno 2015 (come stabilito a partire dal 2005 con Decreto n. 15 del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti. 9. (Porti di sbarco) Le operazioni di sbarco del prodotto prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all’autorità 10/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’arrivo previsto in porto: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Porti di sbarco designati per la pesca del corallo Santa Teresa di Gallura Castesardo Alghero Bosa Oristano Portoscuso Calasetta Villasimius Arbatax Ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: i) i soggetti autorizzati al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al presente comma; ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale lungo le coste del territorio regionale. 10. (Disposizioni in merito al R.O.V. - Remotely operated vehicles) Durante la stagione di prelievo 2015, in prosecuzione di quanto disposto dal 2012, è consentita la detenzione e l’utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles), esclusivamente per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso nell’ambito dell’attuazione di progetti di ricerca scientifica cui partecipano Università della Sardegna in presenza di osservatori a bordo appositamente individuati nell’ambito di tali progetti e designati con successivo decreto assessoriale e previa comunicazione all’autorità marittima competente; gli operatori interessati sono tenuti ad indicare nella domanda di autorizzazione l’interesse a partecipare alla eventuale sperimentazione e, in tale caso, a presentare la documentazione inerente (scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. da utilizzare durante la sperimentazione); 11/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 11. (Divieti) Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 10, è vietato nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna l’utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo; tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali. 12. (Numero massimo di autorizzazioni) In conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2015, è di 25. 13. (Avvio dell’attività di pesca del corallo) a) Per avvio dell’attività di pesca del corallo si intende lo svolgimento di almeno una battuta di pesca con prelievo di corallo non nullo, da registrare nell’apposito giornale di bordo. b) L’avvio dell’attività di pesca del corallo deve avvenire entro 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, al fine di consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria. c) Esclusivamente nel caso in cui entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione si verifichi un comprovato e giustificato motivo di impedimento all’avvio dell’attività, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’ufficio, allegando la relativa documentazione. Tale comunicazione deve pervenire all’ufficio, tramite fax (al numero 0706062516) o PEC (all’indirizzo [email protected]), entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento impeditivo. L’interessato deve specificare - producendo la relativa documentazione se l’impedimento è tale da determinare l’impossibilità all’esercizio dell’attività di pesca per l’annualità 2015 o se può comunque essere garantito l’avvio dell’attività entro il termine della stagione. 12/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 Nella prima ipotesi l’ufficio provvede alla revoca dell’autorizzazione e allo scorrimento della graduatoria. d) Sono collocati in coda alla graduatoria degli idonei per l’annualità successiva: i. coloro i quali, entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, non avviano l’attività di pesca del corallo e non comunicano il verificarsi di un impedimento oggettivo; ii. Coloro i quali, avendo comunicato entro il termine di 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il verificarsi di un impedimento oggettivo e avendo contestualmente garantito l’avvio dell’attività entro il termine della stagione, non avviano effettivamente l’attività di pesca del corallo entro il termine della stagione; ART. 2 (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) 1. L’autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 21 aprile 2015 e dal presente decreto. 2. L’autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59. 3. L’autorizzazione regionale ha durata annuale. 4. L’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca del corallo è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979. Pertanto: a) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento 13/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 necessario allo svolgimento dell’attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l’imbarcazione utilizzata dal titolare dell’autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna. b) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell’attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E’ quindi fatta salva, tra l’altro: - l’osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l’esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D. lgs. 81/2008 è inerente “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (D.L.gs 81/2008 – art. 3, comma 1) e reca l’espresso richiamo ai “lavori che espongono ad un rischio di annegamento”, ai “lavori subacquei con respiratori” (D.L.gs 81/2008 – allegato XI, voci 5. e, rispettivamente, 7.), alle “atmosfere iperbariche” (D.L.gs 81/2008 – art.180, comma 1)]. - l’osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo: I) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 81/2008; II) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari; 14/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 III) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell’attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d’uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso; IV) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall’Autorità marittima, se e in quanto applicabili. ART. 3 1. (Modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione) Il rilascio dell’autorizzazione regionale alla pesca del corallo è disciplinato dalle seguenti disposizioni. 2. (Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione) Possono presentare domanda di autorizzazione: a) i pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un’annualità nel periodo dal 2004 al 2014, e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell’ammissibilità della domanda, il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro pastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell’autorizzazione da parte della stessa amministrazione regionale, l’effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale sulla base dei dati di prelievo annotati nei libretti di pesca. b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall’Amministrazione regionale ai sensi del Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e successive modifiche e integrazioni o da un’Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre 15/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 1986 “Disciplina della pesca professionale subacquea” e successive modifiche e integrazioni e della normativa nazionale vigente, i quali: - siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l’esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e di seguito indicato: • diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o • attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero • attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione ovvero • servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore, da valutarsi congiuntamente al requisito di idoneità fisica richiesto dal successivo comma 3 e - possano dimostrare di aver effettivamente esercitato in almeno un’annualità dal 2004 al 2014 la pesca del corallo: 16/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 • in forza di un’autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’Autorità pubblica nazionale, accompagnata per le acque del territorio italiano alla dichiarazione di scoperta del banco prevista dal D.P.R. n. 1639/1968 art. 123; • in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’Autorità estera. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo; i documenti scritti in lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. 3. (Idoneità fisica e ulteriori requisiti) I richiedenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 1) idoneità fisica all’esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell’articolo 3 del D.M. 13.01.1979; l’idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo; 2) iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004. 4. (Art. 9 della L. R. n. 59/1979) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si 17/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 applicano le disposizioni previste all’art. 9 della L. R. n. 59/1979. 5. (Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione) a) Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri: 1) anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo, da conteggiarsi nel seguente modo: 1.1) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna. Il dato circa l’ esercizio effettivo dichiarato dal richiedente nell’istanza viene verificato dall’ufficio sulla base della documentazione agli atti ed in particolare: per le annualità dal 2003 al 2014 sulla base dei dati di prelievo annotati sui libretti di pesca del corallo; per le annualità dal 1980 al 2002 sulla base delle informazioni contenute nel Registro delle autorizzazioni (con particolare riferimento alla presenza del nominativo del richiedente nell’elenco delle domande presentate ai fini del rilascio dell’autorizzazione e/o all’ avvenuto rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo). 1.2) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica nazionale, accompagnata per le acque del territorio italiano dalla dichiarazione di scoperta del banco prevista dal D.P.R. n. 1639/1968 art. 123. 1.3) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica estera: in tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di navigazione/foglio di ricognizione) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di 18/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 attività di pesca del corallo in un determinato periodo; i documenti scritti in lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. 2) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. b) A parità di anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. c) I richiedenti che non abbiano esercitato l’attività di pesca del corallo nel corso del 2014 pur avendo ottenuto il rilascio dell’autorizzazione in detta annualità, salvo il caso di comprovate cause di forza maggiore, seguono in posizione subordinata (e cioè “in coda”) nella graduatoria gli altri operatori risultati ammessi nel 2015, sulla base dei rispettivi punteggi. Le cause di forza maggiore (evento di carattere eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che ha reso impossibile l’esercizio dell’attività) devono essere comprovate allegando la relativa documentazione. 6. (Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione). La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato C), deve essere consegnata o fatta pervenire all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, o inviata allo stesso via posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected]. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2015. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: - la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 2, lett. b) del presente articolo (se necessario); 19/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 - la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett. a) punto 1.2 del presente articolo (se necessario); - la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett. a) punto 1.3 del presente articolo (se necessario); - In caso di mancato esercizio dell’attività di pesca del corallo nel corso del 2014, pur avendo ottenuto il rilascio dell’autorizzazione: documentazione comprovante la causa di forza maggiore (evento di carattere eccezionale, imprevisto ed imprevedibile) che ha reso impossibile l’esercizio dell’attività; e inoltre: - Dichiarazione dell’impresa di pesca – (Allegato D) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell’impresa di pesca armatrice dell’imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d’appoggio, al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna secondo le disposizioni dettate dalla Regione e in merito alla eventuale sperimentazione dell’utilizzo di R.O.V); qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l’imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura corredata dei dati dell’imbarcazione sostitutiva e dell’Allegato D, al fine del mantenimento dell’autorizzazione; - Certificato medico di idoneità; - Copia di un documento di identità in corso di validità; - Scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. per la ricerca dei banchi di corallo (solo per gli interessati alla eventuale sperimentazione). 7. (Tassa annua) L’ammontare della tassa per la stagione 2015 è di euro 1.500,00. Il versamento potrà essere effettuato: 20/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 - sul conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna -Tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo; il bollettino postale dovrà riportare la causale di versamento “tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2015”. Per i versamenti su tale conto eseguiti tramite bonifico bancario dovrà essere indicato il codice IBAN IT / 21 / Q / 07601 / 04800 / 000060747748. - oppure sul conto corrente bancario acceso presso UniCredit SpA Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778. Per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il seguente codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60. Nel bonifico bancario dovranno essere riportati i dati completi del soggetto che lo dispone e la causale di versamento, formata da: - il capitolo di entrata del bilancio regionale (EC 349.005); - la seguente motivazione per la quale si effettua il bonifico “tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2015”. La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere consegnata o comunque fatta pervenire all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, Servizio Pesca e acquacoltura entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l’accettazione della domanda. 8. (Rilascio dell’autorizzazione) Gli uffici regionali competenti provvedono: - alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi 21/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 di cui di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la richiesta è inserita nella graduatoria delle domande ammesse. - alla redazione della graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 5 del presente articolo. Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l’ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell’effettivo versamento della tassa regionale. 9. (Comunicazioni successive al rilascio dell’autorizzazione) a) Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all’Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati. b) Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati. Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi: - ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell’attività di vigilanza sull’applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.lgs 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti sottoindicati, dell’attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi; - all’Autorità Marittima e all’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i 22/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle A.S.L., all’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 41 – secondo periodo – del D.lgs. 271/99. La trasmissione all’Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza; - alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (art.13, comma 2, lett. b) D.lgs 81/2008. ART. 4 1. (Giornale di bordo) a) A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di bordo sul quale il titolare dell’autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il modello approvato con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura. b) Tale giornale di bordo, che viene consegnato unitamente all’autorizzazione, deve essere restituito all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca. c) Il Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura con determinazione stabilisce il modello del giornale di bordo da consegnare unitamente all’autorizzazione agli operatori autorizzati ed eventuali ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie. ART. 5 1. (Allegati) Sono allegati al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale, i seguenti documenti: - Allegato A – metodo di misurazione del corallo - Allegato B – zone protette - Allegato C – modello di domanda 23/24 ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE DECRETO N. 855/DECA/15 DEL 24.04.2015 - Allegato D – dichiarazione dell’impresa di pesca ART. 6 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Cagliari, lì L’Assessore Elisabetta Falchi 24/24