affisso all’Albo ai sensi del D.P.C.M. 07/06/95 parte II. 8.13 (approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 04/12/2013 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05/12/2013) Il presente regolamento è redatto ai sensi di: L. 241/90, • D.P.R. 31/05/1974 n. 416 • D.P.R. 31705/1974 n. 417 • C.C.N.L. del comparto scuola quadriennio giuridico 2006/2009; • dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”; • dal DPR 235 del 21/11/2007 in vigore dal 2 gennaio 2008; e indica le scelte fatte dalla Scuola in materia di: • Doveri del personale docente: - Vigilanza alunni - Assenze e giustificazioni • Doveri del personale non docente • Utilizzazione degli spazi • Conservazione strutture • Modalità di comunicazioni con i genitori • Modalità di convocazione delle riunioni degli organi collegiali • Calendario delle riunioni che coinvolgono i genitori • Modalità di erogazione del servizio amministrativo La materia resta comunque regolamentata dalla normativa vigente alla quale si dovrà fare riferimento in caso di omessa trattazione di argomenti specifici e di dubbia interpretazione delle norme sottoesposte. 1 ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con circolare o lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI Ciascuno degli organi collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alla propria competenza, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri. ART. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale. ART. 4 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 2 Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nei giorni fissati dalle disposizioni ministeriali. ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE Scuola dell’Infanzia e Primaria I consigli di intersezione e interclasse, in cui è prevista la partecipazione dei genitori, sono aperti a tutti, in qualità di uditori, non solo ai rappresentanti. Essi hanno una durata di un’ora, con cadenza bimestrale e sono inerenti alla programmazione didattico-educativa e alle problematiche della classe. Il D.S. convoca l’Assemblea dei Genitori di classe o sezione di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri (escluso dal computo il Presidente). Scuola Secondaria Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri (escluso dal computo il Presidente). Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3. Copia del calendario dei Consigli di classe sarà affissa all’albo della scuola ed è pubblicato sul sito web. ART. 7 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. ART. 8 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 3 Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3. ART. 9 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria sono previsti 6 incontri annuali, di cui uno a inizio anno per reperire informazioni sugli alunni; uno per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione e per la presentazione delle programmazioni annuali; due per i colloqui individuali e due per la consegna dei documenti di valutazione. I docenti della Scuola dell’Infanzia riceveranno i genitori a mese alterni in incontri della durata di due ore. I docenti della Secondaria riceveranno i genitori a settimane alterne, ogni mese, in orario compatibile con l’attività d’insegnamento e comunicato per iscritto alle famiglie (art. 29 punto 4. CCNL scuola 2006/2009). Copia dell’orario di ricevimento con l’indicazione del giorno e dell’ora sarà affissa all’Albo. Nei mesi di novembre e di aprile, e comunque due volte l’anno, i docenti riceveranno in orario pomeridiano tutti i genitori. ART. 10 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico. ART. 11 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 4 A parità di voti è eletto il più anziano d’età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. Subito dopo l’elezione del presidente, è necessario provvedere alla nomina del segretario le cui funzioni sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio. Sono compiti del segretario la stesura dei verbali delle sedute e le predisposizioni degli atti (estratti dei verbali o specifiche delibere) da pubblicare all’albo dell’istituto a norma dell’art. 27 del D. P. R. n. 416/1974. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio d’Istituto presa a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio d’Istituto sono aperte a tutti i genitori della scuola. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, dal presidente o dal Dirigente Scolastico, rappresentanti della Provincia, del Comune, degli organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, della A.S.L. e delle associazioni che seguono gli alunni, del comitato dei genitori. Il presidente dirige i lavori del Consiglio ed assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del regolamento operativo, può ascoltare su temi specifici i presenti, anche previa sospensione della seduta. Qualora si verifichino infrazioni al presente regolamento che impediscano il normale andamento dei lavori, il presidente deve proporre i necessari provvedimenti al Consiglio, che li adotta con votazione palese. A tutti i consiglieri è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all’ordine del giorno; la richiesta di parlare è fatta al presidente, il quale ne dà la facoltà secondo l’ordine delle richieste. Coloro che intervengono nella discussione debbono attenersi all’argomento in esame. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il presidente per un richiamo al regolamento operativo o all’ordine del giorno. Prima che si inizi la discussione di un argomento o nel corso della discussione, si può porre la questione pregiudiziale (nel senso che la discussione non debba svolgersi) o la questione sospensiva (volta ad ottenere il rinvio). La decisione spetta al Consiglio che l’adotta con votazione palese. Si può modificare l’ordine di trattazione degli argomenti su proposta del presidente o di qualcuno dei presenti, se nessuno si oppone. In caso contrario, decide il consiglio con votazione palese. 5 Esaurita la discussione generale su ogni argomento posto all’ordine del giorno, il Consiglio procede alla votazione e non può più essere richiesta parola, se non per brevi dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. L’espressione del voto, ad eccezione dei casi in cui si faccia questione di persone, è palese e si effettua per alzata di mano. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che sia prescritto diversamente. Coloro che si astengono non sono computati tra i votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è approvato dal Consiglio nella stessa adunanza o in quella immediatamente successiva. ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Il Consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio d’Istituto, in casi eccezionali, può essere convocato d’urgenza con preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata. ART. 13 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’articolo 27 del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparati sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, previa cancellazione di ogni riferimento ad altre persone, garantendo la riservatezza di ogni riferimento personale. 6 La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico; a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesto da singoli interessati a norma dell’articolo 66 del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 417; b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 417; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE ART. 15 - SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI Il docente è responsabile del contegno disciplinare dei propri alunni e, in caso di sua forzata momentanea assenza dall’aula, dovrà affidare la sorveglianza della classe al collaboratore scolastico responsabile della zona. L’azione dell’insegnante tenderà al raggiungimento dell’autodisciplina da parte degli alunni; a tal fine non è consentito l’allontanamento dall’aula dell’alunno indisciplinato e si cercherà di convincerlo che è suo dovere rispettare gli altri per essere rispettato. Parimenti il docente dovrà ricorrere, solo in casi gravi, alla nota disciplinare a carico degli alunni e alla richiesta al Dirigente Scolastico dell’applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente. Il docente ha comunque il compito di prevenire qualunque tipo di violenza morale e fisica, ma non può essere a lui addebitata alcuna responsabilità per incidenti imprevedibili che potrebbero 7 accadere ai suoi alunni durante la loro permanenza a scuola, a meno che non sussistano colpe e responsabilità dirette e previste dalla legge ordinaria. ART. 16 - INIZIO DELLE LEZIONI Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 c.5 CCNL scuola 2006/2009) ART. 17 - RITARDI, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI DEGLI ALUNNI Scuola dell’Infanzia e Primaria Per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria è compito dei docenti di classe tenere sotto controllo il numero delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli alunni (massimo 8 con l’esclusione delle uscite per motivi di salute) con l’opportuna registrazione sul registro di classe. In caso di ritardi abituali i docenti convocheranno i genitori per chiedere giustificazioni. In ogni caso il ritardo va giustificato per iscritto al docente presente in aula. Sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Primaria il ritardo sistematico verrà comunicato al dirigente che avrà cura di contattare la famiglia. Le assenze degli alunni, a qualunque titolo effettuate, vanno giustificate per iscritto. Qualora si protraggano per oltre cinque giorni consecutivi, computando anche i giorni festivi, sarà necessario il certificato medico per la riammissione in classe. In caso di frequenti assenze saltuarie, i docenti di classe provvederanno a convocare le famiglie e a sensibilizzarle ad un più assiduo rispetto della frequenza. I docenti segnaleranno anche all’Ufficio di segreteria i casi di assenze troppo frequenti o prolungate, onde consentire il controllo circa l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Nel caso di assenza per malattia infettiva e contagiosa gli alunni verranno riammessi in classe solo se presenteranno il permesso di riammissione rilasciato dal pediatra d libera scelta o da un medico di medicina generale. Per i soggetti che non avessero l’assistenza di base, e solo per costoro (nomadi, STP, altro) è necessario effettuare la visita medica e far redigere l’apposito certificato di riammissione alla comunità scolastica. Le assenze per motivi familiari che si protraggano per più giorni devono essere preventivamente segnalate al docente o in Presidenza; comunque la riammissione a scuola dovrà essere certificata da un medico autorizzato. 8 Per la Scuola dell’infanzia le assenze prolungate superiori ai 15 giorni vanno preventivamente comunicate dai genitori tramite opportuna certificazione agli Uffici di Segreteria: la mancata comunicazione comporta l’esclusione dalla scuola e l’eventuale inserimento di altri alunni iscritti in lista d’attesa. Scuola Secondaria Per la scuola Secondaria l’insegnante della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe i nominativi degli alunni assenti; è delegato dal Dirigente Scolastico a vagliare le giustificazioni degli alunni assenti nei giorni precedenti. Ammette in classe gli alunni ritardatari e, dove ne ravveda la necessità, li invita a presentare per il giorno successivo regolare giustificazione firmata da chi ne ha la potestà genitoriale. Il docente in orario nella 1° ora accerterà, nei limiti del possibile, l’autenticità della firma del genitore apposta sul libretto. Nel caso in cui sospetti un’anomalia nella firma o nella ripetitività dell’assenza, ha il compito di segnalarlo subito in Presidenza in modo da poter prendere contatto telefonico con i genitori ed appurare la veridicità delle assenze. Il docente coordinatore nel momento del computo delle assenze considererà RITARDO l’entrata dopo le 8.10 In mancanza di adeguata giustificazione l’alunno non può essere riammesso in classe senza autorizzazione dell’ufficio di presidenza, ed alla famiglia saranno notificati ritardi ed assenze con tutti i mezzi a disposizione della scuola. In caso di assenza prolungata o frequente, l’insegnante coordinatore della classe è tenuto a informare la presidenza. Il docente della prima ora provvederà a controllare le firme delle comunicazioni alle famiglie. ART. 18 - USCITA DEGLI ALUNNI PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI Scuola dell’Infanzia e Primaria L’uscita anticipata verrà accordata solo nei casi di assoluta necessità. I permessi andranno richiesti anticipatamente tramite comunicazione scritta dai genitori, salvo eccezioni di emergenza sopraggiunte nel corso della giornata, dietro compilazione dell’apposito registro depositato in portineria. Sarà compito del collaboratore scolastico del piano far controfirmare il registro all’insegnante e consegnare l’alunno al genitore o al delegato. I permessi di uscita anticipata per lunghi periodi o per tutta la durata dell’anno scolastico, vanno richiesti all’Ufficio di Presidenza e saranno rilasciati, in via eccezionale, solo se validamente 9 documentati. In ogni caso si prenderanno in considerazione quei casi debitamente documentati che prevedano terapia specialistica, consentendo l’uscita tramite permessi della durata pari a quella della terapia medesima. In tal caso dovrà essere presentata, oltre alla certificazione medica, anche una dichiarazione da parte della struttura presso cui si effettua la terapia che ne attesti giorni e orari. Non saranno concessi permessi motivati dalla frequenza di attività sportive (allenamenti, nuoto, palestra…). Scuola Secondaria L’insegnante permetterà agli alunni di lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo in caso di esplicita autorizzazione della presidenza e annoterà l’uscita dell’alunno sul registro di classe. Potrà essere consentita per gravi motivi l’uscita anticipata su esplicita richiesta della famiglia all’ufficio di presidenza. Gli alunni dovranno comunque essere affidati ad un genitore o a persona da questi designata con delega scritta e previo accertamento dell’identità personale. In caso di malore di un alunno l’insegnante informerà la presidenza, la quale avvertirà i genitori dell’alunno, affinché provvedano ad accompagnare a casa il proprio figlio. In ogni caso l’alunno non potrà lasciare la scuola se non accompagnato. Nei casi ritenuti gravi si applicano le disposizioni inerenti al dovere del pronto intervento, come farebbe un buon padre o una madre di famiglia. I Coordinatori segnaleranno in Presidenza i casi di alunni che frequentemente entrano in ritardo onde contattare le famiglie. L’ammissione in classe in ritardo sarà valutata caso per caso dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. ART. 19 - CAMBIO DI INSEGNANTI L’insegnante è responsabile della classe assegnatagli fino a che non abbia terminato l’attività di insegnamento. In caso di ritardo dell’insegnante subentrante il docente avvertirà il collaboratore scolastico responsabile del reparto, il quale a sua volta avvertirà la presidenza e raggiungerà tempestivamente la classe dove dovrà proseguire il proprio orario di servizio. 10 ART. 20 - RICREAZIONE Il docente che si trova in classe al termine della terza ora di lezione (per la scuola Secondaria) è tenuto alla sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, concedendo agli stessi libertà di movimento in classe e consentendo agli alunni di recarsi ai servizi igienici due alla volta. Può limitarne la libertà qualora ravvisasse scorrettezze nel comportamento degli allievi. ART. 21 - USCITA DEGLI ALUNNI DALL’AULA Il docente permette all’alunno di uscire dall’aula per recarsi ai servizi in modo discrezionale. Il permesso per recarsi ai servizi, in linea di massima, non può essere rifiutato; l’insegnante farà in modo che gli alunni si abituino a uscire il meno possibile e si trattengano fuori dall’aula solo per il tempo strettamente necessario, ovviamente senza disturbare le lezioni. Per la scuola Secondaria, gli alunni non possono recarsi ai servizi durante la I e la VI ora, salvo casi eccezionali. L’accesso ai servizi è regolato dai collaboratori scolastici come disposto nel presente regolamento. ART. 22 - USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI Al suono della campanella che annuncia la fine delle lezioni i docenti accompagnatori sorvegliano gli alunni in fila per due fino al cancello della scuola. Al suono della prima campanella escono le classi situate al piano primo e palestra; al suono della seconda campanella escono le classi situate al secondo piano. Tutte le classi devono seguire i percorsi assegnati nel Piano di evacuazione. Dovranno essere evitati assembramenti pericolosi sulle scale e negli spazi comuni. Nel caso in cui un alunno abbia dimenticato qualcosa in aula gli sarà permesso di salire le scale, per ragioni di sicurezza, solo al termine dell’uscita di tutti gli alunni. ART. 23 - ORE A DISPOSIZIONE I docenti le cui classi sono impegnate in visite esterne e viaggi d’istruzione, sono tenuti a consultare quotidianamente il Registro delle sostituzioni e non possono allontanarsi dalla scuola. 11 ART. 24 - RITARDI DEGLI INSEGNANTI Il docente che arriva a scuola dopo il suono della campanella di inizio delle lezioni è da considerarsi in ritardo. Ogni ritardo rilevante e abituale sarà registrato dalla presidenza, e questa, ove il caso lo richieda, può richiamare oralmente il docente e, nei casi gravi, procedere all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente. ART. 25 - ASSENZE DEGLI INSEGNANTI Il docente è tenuto a presentare in tempo utile domanda di congedo, nei modi previsti dalla normativa vigente, ogni qualvolta sia costretto a assentarsi sia dalle lezioni che dalle attività scolastiche. Nei casi di assenza improvvisa il docente è tenuto ad informare la Segreteria al più presto entro le ore 7,30 riservandosi di regolarizzare successivamente la propria posizione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 17 CCNL scuola 2006/2009 ). ART. 26 - REGISTRO DI CLASSE E REGISTRO PERSONALE Il docente ha il dovere di compilare il registro di classe e quello personale. Sul primo appone la propria firma per ogni ora di lezione svolta, annota le assenze degli alunni, le giustificazioni, i compiti da svolgere a casa e redige le eventuali note disciplinari. Sul secondo annota le assenze degli alunni nelle proprie ore di lezione, il lavoro svolto in classe, i colloqui con i genitori degli alunni, osservazioni e notizie sul processo d’apprendimento dei singoli alunni e ogni altra attività prevista; tali note costituiranno poi la base per il giudizio da trascrivere sulla scheda personale dell’alunno al termine del trimestre o quadrimestre. Il registro va lasciato dopo l’uso a scuola nelle apposite cassettiere chiuso a chiave. ART. 27 - VISITE D’ISTRUZIONE Scuola dell’Infanzia e primaria Le visite d’istruzione possono essere promosse dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei docenti, da uno o più Consigli di classe, interclasse, intersezione. In quest’ ultimo caso il coordinatore del Consiglio di classe, su delega della presidenza, provvederà a far firmare dai genitori degli alunni un’autorizzazione in cui siano specificati la meta della visita, gli orari di partenza e di ritorno, la quota di partecipazione, i nomi dei docenti accompagnatori. 12 Essendo attività didattica, è auspicabile che tutti gli alunni vi partecipino e dovranno essere evitate proposte che risultino onerose per le famiglie. I contributi raccolti saranno versati da uno dei genitori eletti nei consigli di classe sul c/c postale della scuola, nella causale dovrà essere indicata la destinazione della classe. Nel caso in cui gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria partecipino ad una visita guidata nel giorno di fruizione del pasto, il personale della mensa deve essere avvisato 5 giorni prima, affinché prepari loro il pranzo al sacco. ART. 28 - USO DEI SUSSIDI DIDATTICI I docenti sono tenuti ad informarsi sulla natura e quantità dei sussidi didattici esistenti nella scuola onde poterli utilizzare e proporre nuovi acquisti. Il docente che usa sussidi didattici deve annotare su apposito registro il materiale prelevato e consegnato. Alla riconsegna deve segnalare eventuali disfunzioni e avarie onde poter mettere il materiale al più presto in stato d’agibilità. Per l’uso dell’aula d’informatica i docenti compileranno un apposito modello, con l’indicazione del giorno, della classe che svolgerà l’attività per permettere a tutti mediante prenotazione l’utilizzo della stessa. I docenti sono tenuti a rispettare il Regolamento affisso nella sala Informatica e a vigilare attentamente gli alunni affinché utilizzino correttamente le macchine. È fatto divieto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare programmi non di proprietà della scuola. Analogo divieto è valido per la proiezione di videocassette, DVD. I docenti saranno personalmente responsabili del corretto utilizzo dei sussidi didattici. 13 14 DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI Le funzioni del DSGA, le mansioni degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici sono regolamentate dal D. P. R. 31/5/1974 n. 420 articoli 5-6-7, e dalla Tabella A – Profili del personale ATA (vedesi Tabella C – per Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA) del CCNL scuola 2006/2009. ART. 30 - RICEVIMENTO DEL PUBBLICO La segreteria riceve, per informazioni e rilascio di certificati, il pubblico nelle ore e nei giorni stabiliti dal Consiglio di Istituto, con pubblica affissione all’albo: Lunedì e Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00, Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00. ART. 31 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO D’ISTITUTO Gli uffici di segreteria collaborano con il Presidente del Consiglio d’Istituto al quale forniscono, oltre ai normali servizi, informazioni, dati e notizie concernenti le materie di competenza del Consiglio. ART. 32 - RITARDI E ASSENZE Il personale ATA è tenuto a presentare in tempo utile domanda di congedo, nei modi previsti dalla normativa vigente, ogni qualvolta sia costretto a assentarsi. Nei casi di assenza improvvisa il personale è tenuto ad informare la Segreteria al più presto entro le ore 7,30 riservandosi di regolarizzare successivamente la propria posizione nei tempi e nei modi previsti dal CCNL scuola 2006/2009. 15 ART. 33 - SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI I collaboratori scolastici non possono lasciare incustodito il reparto loro assegnato ed hanno il compito di sorvegliare gli alunni che escono dalla classe. In particolare dovranno sorvegliare l’accesso ai bagni; collaborano, inoltre, con i docenti nella sorveglianza degli alunni durante la ricreazione. Dopo l’ingresso a scuola non è consentito portare agli alunni le merende e il materiale scolastico dimenticati casa. ART. 34 - SORVEGLIANZA DEI LOCALI Il collaboratore scolastico in servizio nell’atrio permette l’ingresso del pubblico solo nei giorni e nelle ore stabiliti per il ricevimento, inoltre dovrà accertarsi dell’identità di chiunque acceda nei locali scolastici. I collaboratori in servizio nell’atrio, dopo l’ingresso degli alunni dovranno chiudere i cancelli d’ingresso a chiave e successivamente aprire il cancelletto su richiesta esterna , controllando attentamente i visitatori. ART. 35 - IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE Gli operatori scolastici ai sensi dell’articolo 8.12 del DPCM 7/6/1995 e dell’articolo 69 del D.L. 150/2009 “devono indossare il cartellino d’identificazione, in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro”. I collaboratori scolastici devono indossare il camice di lavoro. ART. 36 - PULIZIA DEI LOCALI Scuola Secondaria I collaboratori scolastici devono pulire giornalmente le aule, la palestra e i servizi igienici e altri spazi secondo il regolamento contrattuale. Collaboreranno altresì con l’insegnante, qualora fosse necessario, per mantenere in ordine l’aula scolastica dopo alcune attività. 16 Scuola dell’Infanzia e Primaria I collaboratori scolastici sono tenuti al ripristino quotidiano delle aule,dei servizi igienici e alla sorveglianza del piano loro assegnato. ART. 37 - ALLONTANAMENTO DALLA SEDE DI SERVIZIO I collaboratori scolastici e il personale di segreteria non possono abbandonare, se non per motivi di servizio, la sede di lavoro. Il personale autorizzato al servizio esterno deve timbrare il badge prima di uscire e al rientro in sede. ART. 38 - ATTUAZIONE DI ADEMPIMENTI CONTENUTI IN NORME DI LEGGE, CIRCOLARI, ECC. Il personale di segreteria è tenuto ad attuare gli adempimenti contenuti in leggi, decreti e circolari, nei tempi previsti ad dette norme. ART. 39 - COMUNICAZIONI TELEFONICHE Si vieta l’uso di telefoni cellulari. Per motivi urgenti potrà essere utilizzato il telefono della Segreteria. I telefoni della scuola devono essere utilizzati solo ed unicamente per lavoro. E’ vietato l’utilizzo del telefono per scopi personali. ART. 40 - VISITATORI I collaboratori scolastici in servizio nell’atrio non potranno ammettere nei locali estranei, funzionari di case editrici, pubblicisti di vario genere, se non autorizzati dalla Presidenza della scuola. ART. 41 - PRONTO INTERVENTO (SOCCORSO) In caso di improvviso malore di alunni e personale docente ed ATA, dovrà intervenire l’incaricato del Primo soccorso più vicino. Contemporaneamente il collaboratore in servizio nella zona dovrà avvisare 17 gli Uffici della Segreteria che provvederanno a chiamare il 118. Non è consentita la somministrazione di medicinali a scuola (si veda circolare del 25.11.05 Raccomandazioni sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico del Ministro Moratti – Istruzione e del Ministro della Salute Storace); nel caso in cui la medicina debba essere somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori o le persone da loro delegate saranno autorizzati ad entrare nell’Istituto per la somministrazione del farmaco, assumendosene per iscritto la responsabilità. In casi eccezionali (terapie continuative e farmaci salvavita) il genitore dovrà produrre un certificato rilasciato dal medico di base o dal pediatra attestante che il medicinale può essere somministrato da personale non specialistico. Tali certificati dovranno essere consegnati in Segreteria e in collaborazione con la ASL sarà attivato il “Percorso assistenziale integrato a scuola”. ALUNNI Il presente regolamento tiene conto di quanto stabilito: • dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”; • dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008; e dei seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione: • Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; • Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 18 • Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. ART. 42 - DIRITTI DEGLI ALUNNI Facendo riferimento ai fini generali della Scuola e agli obiettivi che ci si propone di raggiungere, si ribadisce che l’alunno ha diritto a: Elevare il livello di educazione e di istruzione personale. Ricevere una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Valorizzare le proprie inclinazioni personali attraverso la continuità dell’apprendimento. Acquisire capacità logiche, scientifiche, operative, comunicative e le corrispondenti abilità. Raggiungere la maturazione della coscienza di sé e consolidare la capacità decisionale. Essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Essere valutato in modo trasparente e tempestivo, informato sull’esito delle interrogazioni e dei colloqui, (l’esito delle prove scritte deve essere reso noto massimo entro 10 giorni dalla loro esecuzione), per attivare il processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. Conoscere le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei doveri 19 Se straniero, attenersi al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; la scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e della cultura. DOVERI DEGLI ALUNNI ART. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI Gli alunni devono avere, fuori e dentro la scuola, un comportamento civile a dimostrazione del grado di maturazione raggiunto. In particolare sono tenuti ad: adempiere a tutti gli obblighi scolastici; osservare le disposizioni e le norme di sicurezza impartite dal personale docente e non docente; usare nei rapporti interpersonali con i compagni e con gli adulti un linguaggio corretto; portare tutto il materiale occorrente (libri, quaderni, ecc.) per seguire attivamente le lezioni, in base alle indicazioni date dagli insegnanti delle varie discipline; frequentare regolarmente i corsi; assolvere assiduamente agli impegni di studio; rispettare la cura e l’igiene personale; indossare un abbigliamento decoroso (per la Primaria il grembiule), idoneo all’ambiente scolastico; 20 durante spostamenti di qualunque tipo è proibito correre, e va mantenuto un atteggiamento prudente, onde evitare intralci o pericoli per sé e per gli altri. Rispettare le regole stabilite per il tempo mensa e per le attività ricreative. Le disposizioni contenute nel presente regolamento servono solo come punto di riferimento di un più ampio panorama di norme scritte e non scritte che regolano la vita di una qualsiasi comunità che si basi sul rispetto reciproco dei suoi componenti. ART. 44 – RAPPORTI CON L’AMBIENTE SCOLASTICO E LE SUE STRUTTURE Gli alunni devono: 1. Rispettare le strutture e curare la conservazione delle suppellettili e del materiale didattico (banchi, sedie, carte geografiche, armadi, libri, attrezzature, ecc.) 2. Mantenere puliti i locali interni e gli spazi esterni, lasciare l’aula scolastica senza rifiuti o carte sopra/sotto i banchi o sui pavimenti. 3. Non portare a scuola oggetti di valore. La scuola non si assume responsabilità per oggetti o valori lasciati incustoditi dentro e al di fuori delle classi. ART. 45 - INIZIO DELLE LEZIONI Gli alunni devono attendere disciplinatamente l’inizio delle lezioni sostando nei pressi della scuola, in modo da entrare con sollecitudine all’orario stabilito. 21 ART. 46 - ENTRATA 1. Gli alunni devono presentarsi a scuola decorosi e puntuali all’orario stabilito, forniti di quanto necessita per le attività previste per quel giorno. Non sarà possibile, salvo casi eccezionali valutati singolarmente, portare in classe il materiale scolastico dimenticato (compresa la merenda). Sarà cura del docente organizzare la dotazione libraria necessaria per lo svolgimento delle lezioni giornaliere, con l’avvertenza di limitare il peso della cartella degli alunni in funzione dell’età degli stessi e della loro struttura fisica. 2. Anche i piccoli ritardi devono essere regolarmente giustificati, nel caso tali ritardi diventassero frequenti saranno convocati i genitori degli interessati. 3. Le entrate in ritardo saranno singolarmente vagliate dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori. I coordinatori dei Consigli di intersezione/interclasse/classe segnaleranno i casi di alunni che “abitualmente” sono in ritardo per permettere agli Uffici di segreteria di prendere contatti con le famiglie. 4. L’entrata a scuola deve avvenire in modo calmo ed ordinato al suono della campanella. All’atrio della scuola stazionerà il personale ausiliario preposto con il compito di collaborare alla vigilanza, nel momento dell’ingresso a scuola e dell’uscita al termine delle lezioni, e di indirizzare il pubblico negli uffici di segreteria e presidenza. 5. Durante la sosta nel piazzale antistante la scuola è fatto divieto a giochi vivaci e rumorosi e a schiamazzi di vario genere. 6. Situazioni ed oggetti anomali notati dagli alunni dentro e nelle zone davanti la scuola, devono essere segnalati in presidenza o in segreteria o al personale docente e non docente in servizio. ART. 47 - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 1. Gli alunni devono tenere un contegno disciplinato durante qualsiasi attività, in classe e fuori dalla classe. È loro dovere ricordare, in primo luogo, che la scuola è di tutti e di conseguenza 22 recare disturbo alla lezione vuol dire ledere il diritto degli altri a partecipare alle attività educative e didattiche. 2. Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. inoltre, è loro dovere ricordare che l’insegnante sta svolgendo un lavoro e che per essere rispettati bisogna anche rispettare. ART. 48 -UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI 1. È severamente vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari. Gli stessi dovranno essere custoditi spenti, e non mostrati pubblicamente. Anche durante le visite didattiche e i viaggi d’istruzione il non rispetto della regola sarà punito con il ritiro del telefono da parte degli insegnanti che provvederanno a restituire la SIM card all’alunno e a consegnare il telefono in Presidenza, dove potrà essere ritirato esclusivamente da un genitore. 2. La scuola non risponde di eventuali furti. L’inosservanza reiterata della regola comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari. 3. È inoltre vietato tassativamente raccogliere immagini, filmati, registrazioni vocali, ed altre forme di acquisizione dei dati personali, con qualunque mezzo (fotocamera, macchina fotografica, etc.) se non sia stata acquisita specifica autorizzazione, come prevede l’art. 23 D. Lgsl 196/03, e diffondere i dati raccolti in qualunque modo. 4. La violazione dei divieti testé riportati da codesto Regolamento comporterà, a seconda della gravità del caso, l’irrogazione di sanzione variabile dal richiamo scritto alla sospensione delle attività didattiche, anche oltre 15 giorni, con le modalità previste dal presente Regolamento. Eventuali violazioni agli art. 10 del Codice civile, L. 633/41, artt. 528, 594, 600 ter e 615 bis del Codice penale, al D. L. 196/03, e a qualunque altra legge potranno essere perseguite in altra sede. L’Istituto Comprensivo Statale “Via del Casale del Finocchio, 56” si riserva di costituirsi parte civile. 23 ART. 49 - USCITA DALL’AULA Gli alunni possono chiedere, durante l’ora di lezione, di uscire momentaneamente dall’aula, per recarsi ai servizi, solo nei casi di effettiva necessità. E’ consentita l’uscita ripetuta dalla classe solo per gli alunni che presentino certificazione medica. (Per la Secondaria ogni singola uscita dell’alunno sarà registrata). Una volta ottenuto il permesso, l’alunno deve trattenersi fuori dell’aula per il tempo strettamente necessario. L’alunno non può essere allontanato dall’aula per motivi disciplinari. ART. 50- ACCESSO AI SERVIZI L’accesso ai servizi è regolato e sorvegliato dai collaboratori scolastici. ART. 51 - RICREAZIONE La ricreazione si svolgerà in classe sotto il controllo dell’insegnante, alla 3° ora per gli alunni della Secondaria. 1. Durante la ricreazione gli alunni consumeranno la merenda e si recheranno ai servizi. È vietato correre, fare schiamazzi, rumori inutili, giochi pericolosi per sé e per gli altri. È vietato agli alunni affacciarsi alle finestre. E’ consentito l’uso di una sola bottiglietta di acqua (della capacità di mezzo litro al massimo) da consumarsi nell’arco della giornata, preferibilmente nel momento della ricreazione e/o al cambio dell’ora, previo permesso dell’insegnante. 2. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici possono limitare la libertà di movimento qualora ravvisassero negli alunni comportamenti scorretti o pericolosi. È altresì vietato correre per i corridoi e soprattutto per le scale. ART. 52 - USCITA DALLA SCUOLA 1. Al termine delle lezioni gli alunni, dopo essere stati autorizzati dall’insegnante, si preparano in fila per due all’uscita, che deve avvenire in maniera ordinata e sotto la sorveglianza dell’insegnante. 24 2. Gli alunni devono uscire ordinatamente accompagnati fino al cancello della scuola dall’insegnante dell’ultima ora. 3. Al suono della prima campanella usciranno prima gli alunni del piano terra e palestra e poi al suono della seconda campanella quelli del piano primo. 4. Eventuali classi in disordine o che non rispettano quanto stabilito saranno fatte rientrare ed uscire per ultime. 5. Non è consentito correre, spingersi. 6. Non è possibile lasciare oggetti e materiale personale a scuola se non autorizzati dai docenti. ART. 53- USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA 1. In caso di effettiva necessità di uscita anticipata l’alunno deve essere prelevato da uno dei genitori o da un suo delegato. Potrà uscire solo dopo autorizzazione scritta della Presidenza. 2. Nessuno può allontanarsi arbitrariamente dalla scuola ART. 54 - RITARDI L’insegnante della prima ora ammette in classe gli alunni ritardatari e li invita a presentare per il giorno successivo regolare giustificazione firmata da chi ne ha la potestà genitoriale. Entrate in ritardo saranno autorizzate mediante permesso firmato dalla Presidenza che l’alunno presenterà all’insegnante presente in aula al momento dell’ingresso in ritardo. Gli alunni che arriveranno dopo le 8,10 saranno comunque ammessi in classe, ma tale ritardo verrà quantificato come un’ora di assenza. 25 ART. 55 – ASSENZE Secondaria Le assenze devono essere giustificate sull’apposito libretto da ritirare in segreteria. In mancanza di adeguata giustificazione l’alunno non può essere riammesso in classe senza autorizzazione dell’ufficio di presidenza, ed alla famiglia saranno notificati ritardi ed assenze con tutti i mezzi a disposizione della scuola. Il libretto deve essere firmato dal genitore, o da chi ne fa le veci, al momento del ritiro e le giustificazioni di assenza devono recare la stessa firma apposta sul libretto. In caso di assenza oltre cinque giorni consecutivi, anche se festivi, l’alunno, per essere riammesso nella scuola, dovrà esibire un certificato medico che attesti la sua idoneità a rientrare nella comunità scolastica. ART. 56 - CAMBIO DELL’ORA Al suono della campanella per il cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a rimanere al proprio posto mantenendo un comportamento corretto e predisponendo il necessario per l’ora successiva. ART. 57 - SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI “SCIENZE MOTORIE” Scuola Secondaria 1. Gli alunni attenderanno in classe l’insegnante che li accompagnerà in palestra dove si disporranno seduti sul lato libero della stessa. Verranno ricondotti in classe alla fine della lezione dall’insegnante stesso. È assolutamente vietato recarsi da soli in palestra o risalire in classe. Tutti gli spostamenti avverranno in silenzio e disposti in fila per due. 2. Per la lezione gli alunni devono essere forniti di quanto necessario (tuta, scarpe da ginnastica,…) e di quanto richiesto dall’insegnante. 3. In caso di indisposizione deve essere portata sul diario la giustificazione del genitore, per essere esonerati dall’attività. Coloro che fanno uso di occhiali da vista devono munirsi di quelli appositi per svolgere l’attività sportiva. 26 4. Se l’indisposizione si manifesta a scuola bisogna avvisare l’insegnante prima dell’inizio della lezione. 5. Per essere esonerati per una settimana o per un lungo periodo, il genitore deve inoltrare in segreteria domanda di esonero, allegando certificato medico in cui è stabilito il periodo. 6. Qualunque incidente, anche lieve, si verifichi durante le lezioni o in altri momenti dell’attività scolastica dentro o fuori delle classi o fuori della scuola durante attività esterne deve essere immediatamente segnalato ai docenti in servizio ed inoltre i docenti provvederanno a produrre in Segreteria, nell’arco delle 24 ore successive, una circostanziata relazione sull’accaduto. ART. 58 - PULIZIA NEI LOCALI DELLA SCUOLA Gli alunni sono tenuti a conservare i locali della scuola il più possibile puliti, evitando di gettare carte e rifiuti per terra. È severamente vietato imbrattare con scritte e disegni muri, porte e suppellettili, poiché gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. ART. 59 - CONSERVAZIONE DI ARREDI E SUPPELLETTILI Gli alunni sono tenuti a non deteriorare gli arredi e le suppellettili scolastiche. Qualora abbiano avuto in prestito dalla scuola libri o altro materiale, sono obbligati a conservare detti oggetti nel miglior modo possibile e a restituirli dopo l’uso. Nel caso in cui l’alunno provochi responsabilmente un danno agli arredi e alle suppellettili o non restituisca il materiale avuto in prestito la famiglia è tenuta al risarcimento in denaro, che comunque non estingue l’azione disciplinare nei suoi confronti. Nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del danno, essa diventa collettiva ed è facoltà degli organi competenti prendere adeguati provvedimenti. 27 ART. 60 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1. I provvedimenti disciplinari hanno valenza educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. 2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 5. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati dal docente (ammonizione scritta o verbale, con eventuale convocazione dei genitori dell’alunno). Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame, sono adottate dal Consiglio d’Istituto. Per quanto non previsto da codesto regolamento si fa riferimento al D.P.R 249/98 ed al D.P.R 235/07. 6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con l’alunno e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 7. L’allontanamento dell’alunno può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che abbiano violato la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone 8. La sospensione dalle lezioni verrà inflitta nel caso di reiterate violazioni di questo regolamento, o comunque di violazioni ritenute gravi, dal Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio di Istituto. 9. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame saranno irrogate dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 28 11. La sospensione dalle lezioni, con il consenso della famiglia, può essere, talvolta, a parere del C.d.C, commutata in frequenza scolastica con impiego in lavori socialmente utili per la comunità scolastica. Per gli alunni che manchino ai doveri scolastici elencati od offendano la disciplina, il decoro, la morale, e che, con il loro comportamento, limitino i diritti degli altri, vengono elencate, nella successiva tabella, le possibili mancanze, il provvedimento disciplinare corrispondente e l’organo avente il diritto ad irrogarlo: MANCANZA AI PROVVEDIMENTO AUTORITÀ DOVERI SCOLASTICI CORRISPONDENTE COMPETENTE a) Ritardo rispetto all’orario a) I– Annotazione sul registro di classe. d’ingresso. II– Se reiterato, avviso alla famiglia a) I– Docente. II– Dirigente Scolastico . b) Mancanza di b) I– Annotazione sul registro di classe. giustificazione il giorno II– Se reiterato, avviso alla famiglia. dopo l’assenza. Assenze saltuarie e frequenti. b)I– Docente. II-Dirigente Scolastico c)I– Coordinatore di c) c) Convocazione famiglia. classe. II–Dirigente Scolastico. 29 d) Mancanza di responsabilità e d) I– Ammonizione verbale. II– senso di di impegno nel lavoro (materiale esecuzione Ammonizione personale scolastico occorrente, scritta per diario all d)I– II– Docenti. III– a Dirigente Scolastico. sul comunicazione famiglia. III– Convocazione famiglia. compiti, studio..) DI MANCANZA PROVVEDIMENTO AUTORITÀ RISPETTO CORRISPONDENTE COMPETENTE Nei confronti di: 30 • Capo d’istituto Docenti • e Collaboratori scolastici • Compagni • Istituzioni e Religioni a) VERBALE: Disturbo lezione; turpiloquio; bestemmia; ecc. a) I– Ammonizione scritta sul diario di classe a) I– Docente. e comunicazione alla famiglia. II– Se il disturbo continua, non permettendo lo svolgimento della lezione, II– Dirigente scolastico convocazione ed affidamento immediato dell’alunno alla famiglia. Nel caso di assenza dei genitori, affidamento del ragazzo al Preside o al Primo Collaboratore III– Convocazione genitori e colloquio tra docente, genitori, alunno (comma 3 III–Dirigente Scolastico. art.4) IV– Possibilità di sospensione per un periodo limitato (fino a una settimana). b) FISICA: 31 IV– C. d. C. b1) Reazioni violente nei b1)I– Convocazione genitori e colloquio tra b1) I– Dirigente confronti delle persone; docente, genitori, alunno (comma 3 art.4) Scolastico. II– Sospensione (comma 7, 8 art.4) II– C. d. C. b2) Danni a:strutture, prodotti b2)I– Danno di lieve entità: rimedio b2) I– Docente. macchinari, immediato del danno. sussidi didattici. II– Danno di maggiore entità: convocazione genitori e colloquio tra II– Dirigente docente, genitori, alunno (comma 3 art.4) e Scolastico. richiesta di risarcimento adeguato del danno. III– C. d. C. III– Sospensione (comma 7, 8 art.4) IMPUGNAZIONI Per sanzioni disciplinari gravi è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla loro irrogazione., pertanto si designa un apposito organo di Garanzia costituito da: • DIRIGENTE SCOLASTICO • 2 GENITORI ELETTI NEL C.I. 1 DOCENTE ELETTO DAL C.I. Tale Organo di garanzia decide nel termine di 10 giorni. L’organo di garanzia è costituito da: 32 • DIRIGENTE SCOLASTICO profssa UNCINOTTI PAOLA • 1 DOCENTE profs. PIRAINO FRANCESCO • GENITORI CONSIGLIERI DEL C.I. sig. ra DE SIMONE VINCENZO sig. ra MASTRANTONI PASQUALE Contro le decisioni dell’Organo di garanzia interno alla scuola, è ammissibile un ricorso al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. 61. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ESTERNE 1. La partecipazione a visite d’istruzione, gite scolastiche o uscite varie avverrà dietro autorizzazione scritta dei genitori. 2. Gli alunni che non partecipano alle iniziative di cui sopra sono tenuti a venire regolarmente a scuola. 3. Il comportamento scorretto e i provvedimenti disciplinari sanzionati dai docenti agli alunni nel corso dell’anno comportano la non partecipazione alle visite didattiche e ai viaggi d’istruzione. In merito all’esclusione l’ultima decisione spetta al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe. 4. Gli alunni per i quali non è stata stipulata l’assicurazione integrativa saranno esclusi dalle uscite e/o viaggi di Istruzione. 62. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato, su proposta del Collegio dei Docenti, a seconda del variare delle situazioni o per sopraggiunti e non preventivati motivi. Dette eventuali modifiche saranno vagliate ed approvate dal Consiglio d’Istituto. 2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 33 62. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, saranno poste in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per presentare lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il P.O.F, il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità, stipulato tra scuola e genitori. I genitori firmeranno all’atto dell’iscrizione tale patto finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel Rapporto tra scuola e famiglia. 34