Concorso pubblico per l’assunzione
di n.12 Agenti di Polizia Municipale
(settembre 2010)
Corso di Formazione
“POLIZIA AMMINISTRATIVA”
Istr. Dir.vo Massimo Soldati
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Costituzione della Repubblica italiana
La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947,
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.,
ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato .
2
La dottrina storicamente riconduceva a polizia amministrativa tutte quelle attività di
prevenzione, non riferibili pertanto all'attività di polizia giudiziaria. Di conseguenza si
faceva riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra cui: polizia stradale, polizia
annonaria, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di
sicurezza, ecc.. Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose funzioni di
amministrazione attiva dallo Stato agli enti locali, la polizia amministrativa può
essere definita un’attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere
accessorio e strumentale all’attività di amministrazione attiva, che si esplica
attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo
svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di
violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un
complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo
svolgimento della normale attività amministrativa.
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.
L. 22-7-1975 n. 382
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.
D.P.R. 24-7-1977 n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
L. 15-3-1997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
D.Lgs. 31-3-1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
D.P.R. 28-5-2001 n. 311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1
della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.
L. 22-7-1975 n. 382
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.
1. Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi
dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori
organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli
uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti
delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con la
riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
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D.P.R. 24-7-1977 n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
19. Polizia amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali
vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o
di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o
portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo
pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere,
mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
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5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per
aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art.
68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti
ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per
superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale
pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui
all'articolo 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di
produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle
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manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e
bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e
mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli
articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
.
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Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli
comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di
pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati
previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per
motivata richiesta dello stesso (9).
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11),
13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme
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D.Lgs. 31-3-1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
163. Trasferimenti agli enti locali.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati
nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui
all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all'articolo 56 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni,
mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
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c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare
alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo
accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della
provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando
ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca
delle autorizzazioni di polizia in materia di armi;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale,
di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
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g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di
cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124
del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli
enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 ;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle
acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale,
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è
data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
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164. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermo restando l'obbligo di informazione
preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 ;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri
di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo
19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti;
all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri
ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione
per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati;
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e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di
pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di
informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e
17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono
abrogate.
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie,
affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del Questore non si possono dare in
luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse
di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le
disposizioni delle leggi speciali69. (art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici
trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici
o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
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Capo III - Delle autorizzazioni di polizia
8. (art. 7 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in
alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i
casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione
di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire
l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che
ha conceduta l'autorizzazione.
9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga
un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di
pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
10. (art. 9 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o
sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
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11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli
casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore
a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e
a chi non può provare la sua buona condotta .
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione .
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere
autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga
altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il
richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la
propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale
farà attestazione.
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13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di
polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con
decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
14. (art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in
appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di
polizia.
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R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.
TITOLO I
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia.
11. Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non
possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i
concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III
della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali,
hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo
determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi
da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli
stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano
l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi .
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D.P.R. 28-5-2001 n. 311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78
e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n.
50/1999).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.
1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti
disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui
all'articolo 42 del predetto testo unico;
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c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di
cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui
all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
2. Semplificazioni a carattere generale.
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo
III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali,
hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un
tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III
della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di
sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di
regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque
definita, dei locali medesimi.»;
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g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o
dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di
legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque
denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della
sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini
del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e
degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del
presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano
specificamente la materia.»;
4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo.
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 116 è sostituito dal seguente:
«Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza.
La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di
spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.»;
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
80. (art. 78 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e
l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio
.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a
carico di chi domanda la licenza .
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R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.
141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i
seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare
le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli
infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine
della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi
di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli
architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del
locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma,
lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una
specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142,
nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già
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concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative
funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o
elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la
rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995,
n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può
parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la
commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal
dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili
del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
25
142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al
primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un
suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire,
all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle
sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di
pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
26
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato
con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la
commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale
specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo
comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente
articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di
cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli
viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti
con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento
e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai
giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanità .
27
Ministero dell'interno - D.M. 19-8-1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1996, n. 214, S.O.
Costituito da n. 7 articoli:
1. Campo di applicazione.
2. Obiettivi.
3. Disposizioni tecniche.
4. Commercializzazione CEE.
5. Disposizioni per i locali esistenti.
6. Deroghe.
7. Disposizioni complementari e finali.
28
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree
ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore
a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con
impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati
occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a
100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.
29
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e
manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza
non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di
associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto
danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a
condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee
all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e
la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in
cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
30
2. Obiettivi.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di
trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli
occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di
sicurezza.
31
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
TITOLO I - Definizioni
TITOLO II - Disposizioni generali per la costruzione dei locali
TITOLO III - Distribuzione e sistemazione dei posti nella sala
TITOLO IV - Misure per l'esodo del pubblico dalla sala
TITOLO V - Disposizioni particolari per la scena
TITOLO VI - Disposizioni particolari per le cabine di proiezione
TITOLO VII - Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti
TITOLO VIII - Teatri tenda e strutture similari
TITOLO IX - Luoghi e spazi all'aperto
TITOLO X - Locali multiuso
TITOLO XI - Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone
TITOLO XII - Aree ed impianti a rischio specifico
TITOLO XIII - Impianti elettrici
TITOLO XIV - Sistema di allarme
TITOLO XV - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
TITOLO XVI - Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
TITOLO XVII - Segnaletica di sicurezza
TITOLO XVIII - Gestione della sicurezza
TITOLO XIX - Adeguamento dei locali esistenti
32
TITOLO I - Definizioni
- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e
simili;
- CINEMA E TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed
attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a
proiezioni cinematografiche;
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e
coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
- LOCALI: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento,
compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, convenzionalmente si considerano
anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree
ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici
spettacoli;
- LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico;
- SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una
proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti;
33
TITOLO I - Definizioni (segue)
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena
comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti
necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio
con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica
e quella destinata al pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle
vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività
spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto,
ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici,
di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese
cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari.
34
TITOLO III - Distribuzione e sistemazione dei posti nella sala
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo
fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16
posti per fila e di 10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m. i posti a sedere possono
essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e
trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza
non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4
posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie
di passaggio non inferiore a 0,9 m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere lasciato un
passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione dei posti a sedere, pur
realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli
all'esodo delle persone in caso di emergenza.
35
TITOLO III - Distribuzione e sistemazione dei posti nella sala (segue)
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila
successiva deve essere di almeno 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m
senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del
tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file
successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie
purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10
sedie in gruppi di 10 file .
È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.
3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in
piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di
superficie all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare
sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.
In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non
sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è
consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata36.
TITOLO IX - Luoghi e spazi all'aperto
L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico
o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli
impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo
stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al
rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la
dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma
di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
37
TITOLO XI - Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone
Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100
persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni,
devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative
all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte
degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere
accertata e dichiarata da tecnici abilitati.
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie,
aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con
capienza superiore a 100 persone;
38
Ministero dell'interno - D.M. 18-3-1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1996, n. 85, S.O.
1. Campo di applicazione.
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova
costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non
sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli
interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e
dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove
è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono
essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e
delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore
a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
39
20. Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono
attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con
strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo
aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di
larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una
larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza
massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di
idonei impianti di smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute
nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le
specifiche attività.
40
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n.
186 (Gazz. Uff. 23 marzo 1968, n. 77); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve
essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere
dotati di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
41
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da
gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC)
eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi
per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi
igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un
gabinetto per le donne. Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza
conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24
giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto
soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6
nell'ultimo comma dell'art. 8. Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art.
14. I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente
articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali,
riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
42
Lo Spettacolo Viaggiante
L. 18-3-1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1968, n. 93.
2. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le
attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi
permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla
presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento
4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità
tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato
con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per
l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento
dello elenco.
43
9. Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei
circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti
della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad
esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la
subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento
deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del
presente articolo
44
Ministero dell'interno - D.M. 18-5-2007
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136.
1. Scopo e campo di applicazione.
2. Definizioni.
3. Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante.
4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività.
5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti.
6. Dichiarazione di corretto montaggio.
7. Verifiche periodiche.
8. Entrata in vigore.
45
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni,
allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso,
ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo
1968, n. 337;
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I
dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di
cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale
prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello
spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e
ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione,
comunque costituita, di servizi comuni;
46
2. Definizioni. (segue)
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo
la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è
equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale
delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla
conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della
attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni,
documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività,
incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e
di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia
tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo
ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione
tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle
successive verifiche annuali nonchè delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e
l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
47
4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività.
1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve
essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è
previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed
essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da
idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza
dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le
istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e
alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua
italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di
registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e
le attività culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
48
4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività. (segue)
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione
comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata
secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche
avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta
da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di
organismo di certificazione accreditato;
b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni
di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da
professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione
accreditato.
5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di
disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune,
qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3,
effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in
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sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività. (segue)
7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e
stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di ......................................................................................;
Denominazione della attività .............................................................;
Codice _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _;l
Estremi del presente decreto .................................................., art. 4.
8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito
elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della
commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici
di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d),
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne
comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice
identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa
ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di
titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di
registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
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5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti.
1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale
devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata
dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore
medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in
lingua italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari
costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima
della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti,
degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.
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5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti. (segue)
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della
documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice
identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità
preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della
commissione comunale o provinciale di vigilanza.
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6. Dichiarazione di corretto montaggio.
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati
secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica
dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al
comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di
sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni
effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e
l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro
dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso
quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di
corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità
dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al
comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di
formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del
Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso
medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di
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spettacolo viaggiante.
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Diapositiva 1 - Comune di Grosseto