SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI " CONVENZIONE TRA L'ALMA MA TER STUDIORUM-UNIVERSIT A' DI BOLOGNA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA Premesso che L'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna- in uno al Consiglio Notarile, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Nazionale Forense- ha istituito, con D.R. 3.9.2001 n. 311, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; che il Regolamento della Scuola prevede espressamente, in applicazione del D.M. 21.12.1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti; che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Regolamento, la Scuola programma lo svolgimento di stages e tirocini mediante accordi con gli ordini professionali e con gli uffici competenti della Amministrazione giudiziaria; che, a tal fine, la Scuola ha richiesto agli Uffici Giudiziari di Ravenna la disponibilità delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sopra indicate; che, a seguito delle risposte positive dei suddetti Uffici, è ora possibile stipulare la convenzione con le strutture indicate ed a tal fine è stato predisposto il presente accordo; quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: Art. l - La Procura della Repubblica di Ravenna e l 'Università degli Studi di Bologna definiscono con la presente convenzione criteri e modalità di collaborazione per l 'effettuazione di stages e tirocini con attività teoriche e pratiche da parte degli allievi della Scuola di specializzazione per le professioni Legali "E. Redenti". Art. 2 - La Procura della Repubblica di Ravenna si impegna ad accogliere presso la propria struttura solo studenti iscritti al 2° anno della Scuola di Specializzazione ed a far svolgere il tirocinio previsto per un totale di n. 100 ore presso la propria sede sita in Ravenna, Viale Falcone n. 67 ad un massimo di n. 5 allievi della Scuola di Specializzazione. Il numero e la tipologia dei tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un re ferente dell'Ufficio incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ufficio, le attività svolte. Art. 3 - Sarà cura del Procuratore della Repubblica e dei magistrati da esso delegati, curare l 'attività di formazione degli allievi, in applicazione dell'art. 9 comma 5 del regolamento della Scuola di Spec ializzazi one. Art. 4 - La Procura della Repubblica non è responsabile degli atti e delle attività compiute dai tirocinanti, che rimangono personalmente obbligati all'osservanza delle norme di legge in vigore. Art. 5 - Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro. Tutte le attività di tirocinio si intendono a titolo gratuito. Art .6 - Obblighi del tirocinante. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a : seguire le indicazioni del tutor e del referente e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo; SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; compilare il libretto diario delle attività svolte e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio. Art. 7 - A conclusione del tirocinio la Procura della Repubblica fornirà alla Scuola di Specializzazione una attestazione in ordine alla frequenza del tirocinante. Art. 8 - Il Procuratore della Repubblica individuerà i documenti cui gli allievi della Scuola potranno accedere, garantendo ogni forma di tutela della privacy. Il tirocinante è tenuto all'osservanza rigorosa del segreto professionale per quanto attiene ai dati ed alle informazioni su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio svolta presso l'ufficio. Art. 9 - E' esclusa la partecipazione degli specializzandi all'attività riservata e segreta (esclusione dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali). E' consentita ai tirocinanti la frequenza alle udienze dibattimentali, con esclusione delle camere di consiglio. Art. 10- Non possono essere ammessi al tirocinio gli allievi che abbiano conflitto di interessi con ogni altra attività da essi esercitata. In particolare, non possono collaborare con studi professionali che esercitino attività presso la Procura della Repubblica di Ravenna. L'assenza di tale conflitto deve essere dichiarata con apposita autocertificazione. Art. 11- E' facoltà del Procuratore della Repubblica interrompere il tirocinio di formazione in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario col tirocinante, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzati ve dell'ufficio giudiziario. Art. 12 - Sarà cura dell'Università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l 'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile. Art. 13 - La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Procuratore della Repubblica di Ravenna e dal Direttore della Scuola di Specializzazione . Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti. Bologna, 14 novembre 2007 Il Procuratore della Repubblica Dott. R F o l i n i Il Direttore della Scu()la di S ecializzazione per le professio le prof. Fran".-"'"•""-