STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE
STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IL TRUST
Cercola (NA), 7 marzo 2013
Avv. Prof. Stefano Loconte
Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario
1
IL TRUST

DEFINIZIONE
Istituto
di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di
common law che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della
Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
È

uno strumento duttile, di facile utilizzo.
È versatile, può assumere forme estremamente diversificate.
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2
IL TRUST

DEFINIZIONE (…segue)
Non
esiste una definizione di trust data dalla legge italiana.
base alla Convenzione dell’Aja, il trust può essere definito come il
rapporto giuridico istituito da una persona (il disponente o settlor), con atto tra
vivi o mortis causa, in virtù del quale, taluni beni siano posti sotto il controllo
di un determinato soggetto (il trustee) che li gestisce per uno scopo prestabilito
e nell’interesse di un beneficiario.
In
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IL TRUST
 ATTO
ISTITUTIVO
Contiene le disposizioni che regolano i rapporti tra i soggetti del trust e la
gestione del patrimonio segregato.

ATTO
DISPOSITIVO
l’atto con cui il settlor vincola i beni in trust ed è, generalmente, a titolo
gratuito.
È
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IL TRUST

N.B.
Gli atti di disposizione (l’atto dispositivo) dei beni in trust non devono essere
necessariamente contestuali all’atto istitutivo ma possono essere posti anche
successivamente.

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5
IL TRUST

SOGGETTI
NECESSARI:
1) disponente (settlor): trasferisce i propri beni in trust
2) trustee: diviene titolare dei beni in trust

EVENTUALI:
1) beneficiario: soggetto nei cui interessi i beni devono essere gestiti
2) guardiano: soggetto che deve supervisionate l’attività del trustee.
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IL TRUST

BENI
Costituiscono una massa distinta che non si confonde con il patrimonio del
trustee.

Devono
essere intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto di
esso.
Il
trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e le norme di legge.
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IL TRUST

EFFETTO PRINCIPALE

Segregazione patrimoniale
I
beni non possono essere oggetto di pretese:
- da parte dei creditori personali del trustee
- da parte dei creditori del disponente
- da parte dei creditori dei beneficiari nei trust discrezionali.
I beni non rientrano nel regime matrimoniale e successorio nè nella
procedura fallimentare.

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8
IL TRUST

FUNZIONI
Realizzare
Gestire
la separazione tra beni e aziendali e familiari
il passaggio generazionale dell’impresa
Proteggere
il patrimonio personale dall’attacco dei creditori
Salvaguardare
i beni dopo la separazione coniugale
Preservare
i beni di proprietà di soggetti incapaci
Realizzare
complesse operazioni commerciali
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IL TRUST

FUNZIONI (… segue)
È
un ottimo strumento di pianificazione successoria.
Nonchè
di pianificazione fiscale, soprattutto in ambito internazionale.
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IL TRUST

TIPI DI TRUST
Si
distinguono in:
1)Trust con beneficiari: se costituiti nell’interesse di un beneficiario
2)Trust di scopo: se costituiti per un fine determinato
Ulteriore
distinzione:
1) Trust liberali: con essi si dispone di assets familiari con finalità successoria
2) Trust commerciali: es. per disporre la segregazione di attività d’impresa.
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IL TRUST

TRUST DI SCOPO
L’atto
istitutivo non designa alcun beneficiario nè prevede che venga
successivamente individuato.
Nel modello internazionale, i trust di scopo non charitable sono spesso
utilizzati per operazioni finanziarie e commerciali in luogo delle società.

In
alcuni casi, il trust svolge la funzione di holding finanziaria.
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IL TRUST

TRUST AUTODICHIARATO

Le figure del disponente e del trustee coincidono.
Convenzione dell’Aja non esclude, in linea di principio, tale tipo di trust
purchè ciò sia consentito dalla legge regolatrice del disponente.
La
Ad
esempio, la legge di Jersey (frequentemente nella prassi invocata)
consente la costituzione di tali trust.
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IL TRUST
TIPI
DI TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Trust trasparenti: sono trust con beneficiari individuati, i cui redditi
vengono imputati per trasparenza al trust stesso.

Trust
opachi: sono trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono
tassati direttamente in capo al trust.
trasparente e opaco: es. l’atto istitutivo prevede che parte del reddito
di un trust sia accantonata a capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. In tal
caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito
attribuito ai beneficiari sarà imputato a quest’ultimi.
Trust
N.B.
I redditi imputati al beneficiario sono qualificati come redditi di
capitale.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST
Il comma 74 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha modificato l’art. 73 del Tuir,
includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Ai fini delle imposte sui redditi si distunguono due tipologie di Trust:
1.
Trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza al trust stesso (trust trasparenti)
2.
Trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati
direttamente in capo al trust (trust opachi).
Un Trust può essere contemporaneamente tasparente e opaco. Es: l’atto
istitutivo prevede che parte del reddito di un trust sia accantonata a
capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. In tal caso, il reddito
accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai
beneficiari sara’ imputato a questi ultimi.
I redditi imputati al beneficiario sono qualificati come redditi di capitale
(art. 44, comma 1 lett. g-sexties).
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Art. 73 TUIR (come modificati dal comma 74 dell’art. 1 della Finanziaria
2007) ha affermato che sono soggetti IRES:
1)I Trust residenti sul territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali)
2)I Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non
commerciali)
3)I Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non
residenti)
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
1)
2)
3)
In quanto soggetto passivo IRES il Trust, sia che svolga, sia che non
svolga, in maniera esclusiva o principale attivita’ commerciale, è
obbligato a tenere le scritture contabili.
Il Trust è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Trust è tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi
all’IRAP previsti dal d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
•
Se il trasferimento ha ad oggetto beni merce:
ricavo di esercizio ex art. 5, comma 2 Tuir da quantificare sulla base del
valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 3 Tuir.
•
Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli che generano
ricavi, esso generera puls/minusvalenze rilevanti ex art. 58, 86 e 87
Tuir.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Se il trasferimento ha ad oggetto un’azienda: art. 58, comma 1 Tuir: esclude il
realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte
o per atto gratuito. In tal caso, l’azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli relativi all’impresa il
trasferimento al Trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia
imponibile ai fini della imposizione sui redditi, nè in capo al disponente non
imprenditore, nè in capo al Trust o al trustee.
Per quest’ultimo, anche se non imprenditore, non si avranno sopravvenienze
attive ex art. 88, comma 3 lett b) Tuir, in quanto i beni trasferiti in Trust non si
confondono con il patrimonio del trustee, ma costituiscono un patrimonio
separato.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
•
•
•
Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del Trust non
presenta particolari problemi.
Se le cessioni vengono poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la
discilina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del
bene ceduto.
Se le cessioni non sono effettuate nell’esercizio dell’impresa potrano
realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali di cui
all’art. 67 Tuir.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Art. 73, comma 2 Tuir (come modificato dal comma 74, lett. b) art. 1
Finanziaria 2007:
“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza
in parti uguali”.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
CARATTERISTICHE:
•
Beneficiario individuato
•
Redditi imputati in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva percezione.
I redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al Trust prima della
individuazione dei beneficiari, non possono scontare una nuova imposizione in
capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.
Qualora, invece, il Trust sia trasparente e il reddito sia imputato ai beneficiari, il
credito di imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato,
analogamente a quanto disposto dall’art. 165, comma 9, per le societa’ che
hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il Trust
attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in
parte trasparente, la detrazione spetta al Trust e ai beneficiari in proporzione al
reddito imputato.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
L’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni ed
integrazioni, dalla L. n. 286/2006 ha istituito l’imposta sulle successioni e
donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa alla costituzione di
vincoli di destinazione, tra cui rientra anche il trust.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
C.M. 48/E/2007, al punto 5.2: la costituzione del vincolo di destinazione.
Avvendendo fin dall’origine a favore del beneficiario, determina la
immediata debenza dell’imposta di donazione.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
C.M. 48/E/2007: per applicare le aliquote ridotte e le franchigie, è sufficiente
che il beneficiario sia identificato, in relazione al grado di parentela con il
disponente, al momento della costituzione del vincolo.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
C.M. 48/E/2007: l’imposta di donazione trova applicazione solo nel primo
passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale
dal trustee ai beneficiari.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
Nel caso di trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta di
donazione sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di
destinazione a favore di “altri soggetti” ai sensi dell’art. 2, co 48, lett. c)
D.L. 262/2006.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
C.M. 48/E/2007: l’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, introdotto
dall’art. 1, comma 78, L. 296/2006, stabilisce che, nel rispetto di
determinate condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un
trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto
all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote
sociali e azioni.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione
L’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, stabilisce inoltre che, “in
caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a)
del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le
quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo
comma, numero 1) del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
l’esercizio dell’attività d’imopresa o detengano il controllo per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o
all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione – Beneficiari indeterminati
C.M. 3/E/2008 ha chiarito che se il trust viene costituivo nell’interesse di
soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado
di parentela, si applica l’imposta di donazione nella misura dell’8%.
Pur in assenza di ulteriori indicazioni di prassi, sembra legittimo sostenere
che, una volta determinatri in modo definitivo i beneficiari, sia
percorribile la strada del rimborso dell’imposta versata in eccesso in sede
di istituzione del trust, applicando, per analogia, l’art. 42, co 1 lett. f) D.
Lgs. 346/90 prevista per l’imposta di successione.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione – Trust di scopo
La C.M. 3/E/2008 ha chiarito che, nel trust di scopo, mancando un
beneficiario finale, l’imposta di donazione sarà dovuta con aliquota dell’8%
prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ai sensi
dell’art. 2, comma 48, lett. c) D.L. 262/2006.
La R.M. 4.10.2007, n. 278/E ha ritenuto che il trust a favore di un disabile
è qualificabile come trust di scopo.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione – Trust autodichiarato
C.M. 3/E/2008 ha chiarito che la disposizione di beni in trust rileva, in ogni
caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni,
indipendentemente dal tipo di trust inquanto si imprime un vincolo di
destinazione a determinati beni.
Da ciò consegue che l’imposta di donazione troverà applicazione anche nel
caso del trust autodichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee.
Se nel trust autodichiarato il disponente coincide con il trustee non sussiste la
segregazione del patrimonio e l’imposizione fiscale resta in capo al disponente.
Contra, CTR Milano, 4/7/2012, n. 73/158/2012, secondo cui il trust
autodichiarato non sconta imposta sulle successioni e donazioni.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta di donazione – Trust liquidatorio
Il trust liquidatorio può essere un trust di scopo o un trust con beneficiari
individuati.
Non sussistendo un rapporto di parentela tra disponente e beneficiario,
l’Amministrazione finanziaria prevede l’imposta di donazione con
aliquota dell’8%.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta ipotecaria e catastale (Tesi dell’Agenzia delle Entrate)
Le imposte ipocatastali sono dovute, rispettivamente, per la formalità della
trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e
per la voltura catastale dei medesimi atti.
La C.M. 48/2007 ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in misura
proporzionale sia in sede di attribuizione di beni immobili o di diritti reali
immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei
beni medesimi dal trustee ai beneficiari.
Le ipotecatastali sono inoltre dovute nel caso di trasferimenti effettuati
durante la vita del trust.
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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST
Imposta ipotecaria e catastale (Tesi del Notariato)
Secondo lo Studio del Notariato n. 58/2010/T, al contrario, le imposte
ipocatastali sono dovute esclusivamente nella fase finale del passaggio dei
beni dal trustee ai beneficiari.
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