Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 GIUGNO 1998, N. 249
CONCERNENTE LO STATUTO
DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010
1
REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)
Art.1 La comunità scolastica
La scuola è aperta a tutti, persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti
1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia.
3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
qualunque sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art.2 Diritti degli alunni
Gli studenti hanno diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
1) Lo studente ha diritto all'istruzione e alla formazione così come sancito dalla Costituzione,
dalle norme scolastiche della Pubblica Istruzione e dal P.O.F.; il suo status sociale è tutelato
dalla riservatezza, la sua persona e personalità devono essere rispettate.
2) La comunità scolastica ha il diritto di essere informata sulle finalità che la scuola persegue e
sulle attività che mette in atto (P.O.F.), sugli obiettivi che intende raggiungere, sui criteri di
valutazione, sulle valutazioni stesse e sul materiale didattico necessario, sulla
programmazione educativo - didattica che sarà comunicata agli allievi durante le normali
lezioni e ai genitori durante i consigli di classe e le assemblee di classe, a tale scopo
convocati.
3) Ad ogni studente della scuola secondaria di I grado all'inizio dell'anno viene fornito un
libretto per le comunicazioni scuola-famiglia, le giustificazioni delle assenze, i permessi
(entrata in ritardo/uscita anticipata), le valutazioni delle verifiche orali; sullo stesso libretto
verrà riportato il REGOLAMENTO D'ISTITUTO.
4) Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono; la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
realizzazione di attività interculturali.
5) La scuola si impegna a garantire iniziative concrete per l'accoglienza e l'inserimento di
studenti in situazioni di svantaggio o disabilità, con servizi di sostegno, promozione alla
salute e supporto psicologico.
6) Gli studenti insieme ai genitori esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
opzionali facoltative offerte dalla scuola; le stesse attività avranno carattere quadrimestrale o
annuale.
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7. Diritto di sorveglianza, assistenza e permanenza
a) Al suono della prima campana, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni mattutine e
pomeridiane, gli alunni sono attesi in classe dagli insegnanti della prima ora di lezione e
sono condotti all'uscita dagli insegnanti della 5a e della 7a ora per la scuola secondaria e
della 4a e 6a ora per la scuola primaria.
b) Gli alunni durante l'intervallo sono assistiti dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici
che hanno il turno di vigilanza e che sono quindi responsabili della loro incolumità.
c) Nessun alunno può essere espulso dall'aula; del suo comportamento deve essere informata
la famiglia.
d) Gli alunni possono posteggiare la bicicletta nel cortile interno della scuola.
Art.3 Doveri
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
1) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
2) Gli alunni non usciranno dall'aula senza permesso e senza una valida ragione; custodiranno
con attenzione i propri oggetti, non arrecheranno danni a quelli altrui, non danneggeranno
arredi e attrezzature della scuola, non deturperanno le pareti, non arrecheranno danni al
giardino/cortile e si muoveranno all'interno della scuola con attenzione, rispettando i principi
fondamentali della sicurezza propria e altrui (V. Carta dei Servizi – paragrafo sicurezza - e
informazioni affisse in bacheca).
3) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni del mattino e del pomeriggio, a
favorirne lo svolgimento, a portare il materiale e l'occorrente per la giornata e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le
attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
4) I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori
entro il giorno successivo, tramite il libretto o il diario.
5) Gli alunni devono portare quotidianamente il diario/libretto scolastico che è il mezzo di
comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e
le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola
e ad apporre la propria firma per presa visione.
6) Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto o il diario e
devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione
all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L'alunno che
non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o
da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe,
potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.
7) Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta
scritta sul libretto o diario e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per
iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di
riconoscimento).
8) Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il C.d.C.
informerà per iscritto la famiglia.
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9) In ogni momento della vita scolastica: al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’ aula
all'altra, all'ingresso e all'uscita da scuola, gli alunni devono tenere un comportamento
corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare
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nei corridoi e nelle aule, ecc...
Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo
con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che
possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...); gli alunni
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme
di igiene e pulizia.
Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario
utilizzarli correttamente.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori
scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Motoria dovranno
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a
certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la partecipazione ai giochi della
gioventù dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e
l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti e di danni arrecati.
E’ fatto divieto assoluto dell’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici
durante le ore di lezione e la permanenza a scuola in generale.
Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola
gli affida. Gli allievi sono altresì responsabili in relazione a danni a suppellettili, a cose o a
persone, sia a scuola che nel corso delle gite scolastiche o delle visite guidate.
Gli alunni che utilizzano la bicicletta e che prima dell'ingresso a scuola accedono al giardino
o al cortile interno per posteggiarla, devono mantenere un comportamento corretto. La
scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro
ingresso.
È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
Art.4 Disciplina: Sanzioni
1) Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale e culturale.
2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto ad azioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto è possibile, al principio della riparazione del danno.
5) Lo studente che intenzionalmente procura danni alle suppellettili della Scuola e/o dei
compagni è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
6) Lo studente che tiene reiteratamente un comportamento irriguardoso e irrispettoso nei
confronti degli insegnanti o anche violento nei confronti dei compagni e dell'ambiente, o che
commette gravi e reiterate infrazioni disciplinari o viene meno ai suoi doveri scolastici (v.
Doveri), va incontro alle sanzioni disciplinari di seguito riportate.
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Art.5 Classificazione delle sanzioni
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10.
S11.
Richiamo verbale.
Consegna da svolgere in classe.
Consegna da svolgere a casa.
Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza
del docente.
Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
Ammonizione scritta sul diario dello studente.
Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.*
Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.**
Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.
Sospensione e allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di licenza.
*L'organo che decide la sanzione, prima di deliberare l'allontanamento dalla scuola, può offrire
allo studente la possibilità di sostituire la sanzioni con attività a favore della comunità scolastica
comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che
possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali: operazione di pulizia e
ripristino degli arredi dei locali scolastici, collaborazione con il personale ausiliario, riordino
della biblioteca. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
**Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con
la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un
percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
Art. 6 - Corrispondenza infrazioni – sanzioni disciplinari
 Per ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, assenze periodiche, assenze e ritardi non
giustificati: S1, S4, S5, S6, S7
 Per mancanza del materiale occorrente, non rispetto delle consegne a casa, non rispetto delle
consegne a scuola: da S1 a S7
 Per disturbo delle attività didattiche da S1 a S8
 Per l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e la
permanenza a scuola in generale: da S6 a S8, previo ritiro dell’apparecchio, che sarà
consegnato dal Dirigente Scolastico ai genitori o a chi ne fa le veci
 Per linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S8
 Per violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri da S6 a S9
 Per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure per aver
causato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio
incendio o allagamento) e per il permanere della situazione di pericolo: S9, S10
 Per il ricorrere di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per
la persona umana, oppure atti reiterati di grave violenza o connotati da una particolare gravità
tali da determinare seria apprensione a livello sociale: da S9 a S11.
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.
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Art.7 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
Il Consiglio di Classe può irrogare la sanzione S8. *
Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni da S9 a S11.
*Tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella
composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di
astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di
successiva e conseguente surroga.
Art.8 - Modalità di irrogazione delle sanzioni e procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le punizioni disciplinari che
comportano l'allontanamento dalla scuola devono essere deliberate dall'organo competente solo
dopo aver sentito, in apposita seduta, le giustificazioni dello o degli allievi nei confronti dei quali
viene promosso il procedimento disciplinare. Tali giustificazioni possono essere presentate anche
per iscritto.
Lo studente avrà sempre facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
In caso di infrazione al regolamento di disciplina la contestazione all'alunno va fatta entro 10
giorni da quando il Dirigente dell'Istituto è venuto a conoscenza dei fatti. Nella lettera di
contestazione va precisato che l'allievo ha diritto di esporre le proprie ragioni e può essere difeso
da persona di sua fiducia. Il procedimento disciplinare deve concludersi o con una sanzione o con
il proscioglimento dell'allievo, a pena di prescrizione, entro quaranta giorni dalla contestazione.
Per le punizioni disciplinari da S8 a S11 va informata la famiglia telefonicamente e
successivamente tramite lettera raccomandata o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e
l'ora di riunione dell'Organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio
nell'esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il
Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto procederanno basandosi sulle testimonianze in loro
possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente
Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né
dell'eventuale tutore.
Le riunioni del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, trattandosi di discussioni su
argomenti che hanno risvolti personali e coinvolgono il diritto alla privacy delle persone, sono
vincolate al segreto d'ufficio e operano a porte chiuse. Se i genitori e gli allievi non intendono
sottoscrivere un tale impegno, sia il Consiglio di Classe che il Consiglio di Istituto operano con la
sola presenza del personale appartenente alla pubblica amministrazione, che è tenuto al segreto
d'ufficio;
analogamente si procede per l'Organo di Garanzia.
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi il figlio di un rappresentante dei genitori o di
uno dei docenti, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai
primi dei non eletti.
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene
adottata a maggioranza assoluta dei voti.
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Art.8 - Organo di Garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo, che decide nei
dieci giorni successivi al ricorso, dopo aver esaminato la contestazione e le ragioni dello studente,
è composto da due docenti designati dal Collegio dei docenti, da due genitori eletti dal Consiglio
d’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Tutti i suoi componenti sono tenuti ad
esprimere parere favorevole o contrario all'applicazione della sanzione prevista. Qualora
l'Organo di Garanzia non decida entro il termine stabilito, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola
in merito all’applicazione del presente regolamento.
SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e
degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. E’ possibile nominare membri supplenti in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia
parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione, o un genitore
dell’alunno sanzionato).
3. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico che provvede a
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto
pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto
è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzato alla puntuale
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
N.B. I destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento sono gli alunni delle scuole
secondarie. Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile
1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità
con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi
essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali
sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n.241/1990.
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statuto studentesse e studenti