LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTO il regolamento in uso;
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, come da verbale del C.d.I. n.10
del 20/10/2009, che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e
coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a
decorrere dall’1/9/2000;
RITENUTO che la stipula della Commissione appositamente designata per la stesura del Regolamento
d’Istituto ha reso necessarie ulteriori verifiche e correzioni in sede di vari C.d.I.;
in data 30 giugno 2011
ADOTTA
il seguente
che recepisce le successive integrazioni fino al giorno 8 ottobre 2014
INDICE
VOCE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO VIII
TITOLO IX
TITOLO X
TITOLO XI
TITOLO XII
TITOLO XIII
TITOLO XIV
APPENDICI
LE FINALITÀ
GLI OBIETTIVI
LE AZIONI
GLI ORGANI COLLEGIALI
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I DOCENTI
IL PERSONALE ATA
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE
LE NORME DISCIPLINARI
I SOGGETTI CHE IRROGANO LE SANZIONI
L’ORGANO DI GARANZIA
I SERVIZI AMMINISTRATIVI
I PROGETTI
NORME TRANSITORIE E FINALI
VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI
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TITOLO I - LE FINALITÀ
Art. 1 – Il Presente regolamento è parte integrante della Carta dei Servizi in vigore nel Liceo Scientifico
Statale G. Galilei di Palermo.
L’Istituzione scolastica Liceo Scientifico Statale “ G. Galilei “ di Palermo, (in seguito semplicemente
chiamato “Istituto”) è una comunità educativa che ha come finalità la promozione e la valorizzazione
umana, sociale, civile, culturale e professionale dei suoi componenti e dei cittadini in generale.
Art. 2 - I fini perseguiti dall’istituzione scolastica sono quelli sanciti dalla Carta costituzionale della
Repubblica italiana:
a)
b)
c)
d)
dirimere gli ostacoli che impediscono il godimento della piena cittadinanza
favorire l’integrazione sociale e l’eguaglianza civile
diffondere l’istruzione con specifiche azioni di insegnamento
realizzare la formazione culturale e professionale nel rispetto del diritto all’apprendimento e
dei basilari principi di libertà, comprensione e solidarietà tra gli esseri umani
e) garantire il rispetto dei diritti dello studente come singolo e come componente della collettività.
Art. 3 - L’Istituto è una comunità di dialogo in cui sono garantiti:
a)
b)
c)
d)
e)
la libertà di coscienza, di pensiero e di espressione
il libero confronto delle idee
il diritto all’insegnamento e all’apprendimento;
la crescita civile, culturale e professionale degli studenti e degli operatori
il rispetto reciproco tra le persone
Art. 4 - L’Istituto è sede di svolgimento di percorsi educativi e formativi curricolari, ma è anche luogo
di incontro per iniziative extracurricolari, integrative, aggiuntive, opzionali destinate agli studenti, ai
genitori, al personale docente e non docente, ai cittadini.
Art. 5 - L’Istituto promuove per i suoi utenti e per il territorio, attività opportunità di studio, di
apprendimento, di confronto, di ricerca e collaborazione con altri enti culturali ed istituzioni
scientifiche.
Art. 6 - L’Istituto coopera con le istituzioni scolastiche locali ed estere, con imprese,aziende,
associazioni ed enti allo scopo di promuovere iniziative didattico-educative , azioni in rete con altri
soggetti, iniziative di orientamento allo studio e al lavoro; si impegna per evitare il fenomeno della
dispersione scolastica ed a porre in essere azioni per il suo contrasto e la riduzione; organizza borse di
studio e premi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle eccellenze fra gli studenti e le
studentesse.
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TITOLO II - GLI OBIETTIVI
Art. 7 - Nell’ambito delle finalità istituzionali, gli obiettivi principali perseguiti dall’organizzazione
scolastica, in tutte le sue componenti, sono l’insegnamento e l’apprendimento.
Art. 8 - L’Istituto promuove e gestisce le risorse umane, intellettuali e materiali per promuovere
l’acquisizione e l’arricchimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
Art. 9 - Il lavoro dei docenti è ispirato ai principi di imparzialità, obiettività ed equità. In particolare, la
scelta del percorso didattico, nel rispetto dell’autonomia professionale dell’docente e della libertà del
docente e dello studente, in accordo con la programmazione degli Organi Collegiali, si basa su criteri
scientifici e sulla rilevanza e la validità culturale dei contenuti di insegnamento.
Art. 10 - L’insegnamento è finalizzato al processo di crescita umana, culturale, professionale e civica
di ogni studente/ssa.
Art. 11 - I livelli di apprendimento rispettano gli standard stabiliti in ambito U.E. e nazionale, secondo
le disposizioni normative vigenti; detti standard sono annualmente accertati e verificati attraverso
azioni di monitoraggio, auto-valutazione e valutazione da idonea commissione nominata dal Collegio
dei docenti.
Art. 12 - Le attività promosse dalla scuola sono finalizzate al conseguimento sia degli scopi
istituzionali, sia degli obiettivi di insegnamento-apprendimento dichiarati nei piani di studio.
TITOLO III - LE AZIONI
Art. 13 - L’Istituto accoglie gli studenti, le studentesse e i loro genitori, fornendo le informazioni
necessarie sull’organizzazione didattica e amministrativa, sulle attrezzature e sugli spazi. Con modalità
e tempi stabiliti di volta in volta dal Collegio dei docenti si informano i genitori del percorso educativodidattico scolastico dei figli, delle assenze registrate, di irregolarità e difficoltà emerse, al fine di
rimuovere le cause dei problemi insorti e di combattere l’insuccesso scolastico.
Art. 14 - L’Istituto realizza accordi di rete con altre agenzie formative dello stesso grado e di grado
diverso e con enti civili e culturali operanti nel territorio, allo scopo di far conoscere la propria offerta
formativa; collabora con istituzioni universitarie e con imprese per favorire l’orientamento alla
prosecuzione degli studi e al lavoro; si impegna a favorire l’inserimento e l’integrazione degli/delle
studenti/studentesse in disagio e/o diversamente abili; promuove da un lato interventi di sostegno e
recupero dell’apprendimento, dall’altro azioni di approfondimento e ricerca per gli/le
studenti/studentesse particolarmente motivati e brillanti; favorisce l’inserimento degli/delle
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studenti/studentesse stranieri; promuove iniziative di educazione alla legalità, alla cittadinanza, a alla
salute e al rispetto dell’ambiente, anche coinvolgendo operatori esperti e agenzie specializzate.
Art. 15 - L’Istituto scolastico attiva tutti gli strumenti necessari a favorire l’assolvimento del dirittodovere all’istruzione e promuove azioni mirate a prevenire e a ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica.
Art. 16 - L’Istituto scolastico favorisce le attività extracurricolari al fine di rappresentare un centro di
promozione culturale, sociale e civile del territorio.
Art. 17 - L’uso degli edifici e delle attrezzature in orario non scolastico è consentito nei limiti previsti
dalle norme vigenti e secondo il regolamento definito in Appendice.
E’ rigorosamente vietato agli studenti l’uso delle scale antincendio eccetto nei casi istituzionalmente
previsti. In caso di infrazione al trasgressore, dopo la prima ammonizione, segnalata con apposita nota
sul registro, verrà irrogata la sospensione dalle lezioni per giorni uno.
Art. 18 - Il calendario delle attività didattiche e gli incontri scuola-famiglia sono definiti annualmente
nel Piano delle attività, che si rende pubblico anche attraverso il sito dell’Istituto.
L’Istituto ricorre e fa uso degli strumenti tecnologici idonei per l’efficienza e l’efficacia della
informazione e della comunicazione.
Art. 19 - L’orario di servizio del personale scolastico è formulato annualmente in base a criteri di
efficienza, efficacia, economicità mediante il ricorso alla flessibilità, tenendo conto dei bisogni
formativi dell’utenza. L’apertura pomeridiana è garantita nel rispetto della programmazione delle
attività didattiche e amministrative. Il Front Office e gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico
secondo l’orario pubblicato in Istituto e garantiscono gli standard previsti nella Carta dei Servizi.
Art. 20 - Il personale docente e gli studenti, le studentesse e i loro genitori o legali rappresentanti, nel
rispetto dei principi di questo Regolamento, sottoscrivono all’inizio dell’anno scolastico un Patto
formativo, impegnandosi, ciascuno per le proprie competenze a rispettarlo .
I contenuti del patto formativo possono essere variati,anno per anno con deliberazione a maggioranza
assoluta del Collegio dei docenti.
Art.20 bis - Le autorizzazioni del Consiglio di classe per la partecipazione degli alunni a competizioni
di qualsiasi natura previste nel P.O.F. si intendono concesse anche per gli eventuali livelli successivi.
TITOLO IV - GLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 21 - Gli Organi Collegiali dell’Istituto attuano la partecipazione di tutte le componenti alla vita
scolastica, assicurando l’autonomia gestionale, organizzativa, di sperimentazione e di ricerca con
spirito di collaborazione e nel rispetto delle competenze di ciascuno.
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Art. 22 - Per il funzionamento e le competenze dei singoli Organi Collegiali si rinvia alla fonti primari e
secondarie in materia vigenti .
Art. 23 - Gli Organi Collegiali:
a) si adoperano al fine di creare un clima di rapporti civili;
b) contribuiscono alla elaborazione e alla realizzazione dell’offerta formativa;
c) favoriscono il funzionamento dell’Istituzione scolastica e il rispetto delle regole che
autonomamente l’Istituto si è dato.
Art. 24 - Gli Organi Collegiali assicurano:
a)
b)
c)
d)
continui e proficui rapporti tra istituzione scolastica e famiglia;
un ambiente formativo libero da pregiudizi di sorta;
un servizio educativo adeguato alle finalità istituzionali;
una gestione amministrativa e finanziaria trasparente e coerente con gli obiettivi del
programma annuale e del Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 25 - I viaggi di integrazione culturale, le visite guidate, gli scambi cultuali, gli stages ed altre
attività complementari ed integrative del curricolo, relativamente all'aspetto didattico e organizzativo,
sono oggetto della specifica appendice al regolamento.
TITOLO V - IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art. 26 – Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) annualmente viene elaborato ed approvato dagli Organi
Collegiali e può essere consultato, anche sul sito dell’Istituto, per conoscere i contenuti dell’azione
educativo-didattica dell’Istituto, da realizzare mediante attività e iniziative curricolari ed extracurricolari .
Art. 27 – Nel POF sono illustrati l’identità culturale e professionale dell’Istituto, le scelte formative, gli
obiettivi didattici, i criteri di valutazione, le attività integrative ed extra-curricolari, le opportunità
formative e di orientamento, le azioni di miglioramento della qualità dei processi e ogni altra utile
informazione che riguarda l’organizzazione delle attività istituzionali .
Art. 28 – Il POF è adottato allo scopo di migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento e
apprendimento, realizza gli obiettivi nazionali scegliendo percorsi formativi funzionali
all’apprendimento, alla crescita educativa e alla formazione, garantisce azioni efficaci di recupero,
sostegno e orientamento, persegue le finalità di educare gli allievi alla responsabilità, al rispetto di sé e
degli altri, alla tutela della salute e dell’ambiente, ai valori dell’integrazione europea e della mondialità.
Art. 29 – Il POF si caratterizza per le iniziative nel campo dell’orientamento scolastico e professionale;
arricchisce l’offerta disciplinare con attività integrative facoltative mediante accordi stipulati con enti,
soggetti ed imprese del territorio; individua nella cooperazione e nella costituzione di reti la
promozione di attività educative formative, per lo sviluppo della cultura del territorio, per la diffusione
dell’educazione all’imprenditorialità e della cultura del lavoro.
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Art. 30 – L’Istituto promuove l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue comunitarie. Per tale
finalità vengono posti in essere scambi culturali e l’organizzazione di percorsi di apprendimento
anche ricorrendo alla informatica e agli strumenti multimediali. Questa attività è destinata agli /alle
studenti/studentesse ed ai docenti.
Le attività extracurriculari organizzate e promosse, sono aperte anche ai componenti del personale
A.T.A. e al territorio. Per i servizi a vantaggio del territorio, potranno essere stabiliti di volta in volta
oneri contributivi/rimborsi spese a carico dei singoli interessati.
TITOLO VI – I DOCENTI
Art. 31 - Ogni funzione e competenza del docente ha la finalità di introdurre il giovane alla conoscenza
critica della realtà e del mondo, sviluppando le potenzialità e valorizzando le attitudini della persona.
Art. 32 - L’Istituto, fatti salvi i sopra richiamati livelli e standard comunitari e nazionali, garantisce e
tutela la libertà del docente nei processi di insegnamento, così come riconosciuta dalla stessa
Costituzione (art. 33).
Art. 33 – Il docente partecipa, ai diversi livelli che gli competono, alla definizione del POF specialmente
per l’individuazione dei reali bisogni degli/delle studenti/studentesse, nel rispetto della primaria
competenza educativa della famiglia e in un quadro di reale pluralismo. Il piano formativo impegna il
docente ad una costruttiva collaborazione con il Dirigente Scolastico, i colleghi e le altre componenti
scolastiche e riconosce la libera iniziativa di proposta e di progettazione educativa e didattica ai singoli
docenti e a gruppi di docenti.
Art. 34 - Ogni docente partecipa direttamente, o tramite i suoi rappresentanti, alla gestione
dell’Istituto, con l’apporto delle sue competenze e idee, in posizione di parità rispetto alle altre
componenti degli organi collegiali.
Art. 35 – Ad ogni docente possono essere attribuiti specifici compiti e particolari ruoli funzionali
all’Istituzione scolastica (docenti collaboratori del Dirigente, docenti con funzioni strumentale al POF
docenti responsabili di progetto, ecc.). Ogni docente collabora in modo costruttivo e secondo le proprie
competenze, col dirigente scolastico nel rispetto delle prerogative di dirigenza, organizzazione,
esecuzione e rappresentanza dell’istituto assegnate allo stesso Dirigente dalla legge.
Art. 36 - I rapporti del docente con il personale non docente dovranno ispirarsi al rispetto delle
competenze di ciascuno ed alla fattiva collaborazione per adempiere alle finalità istituzionali della
scuola.
Art. 37 - Il docente svolge la sua funzione educativa rapportandosi a tutti gli/le studenti/studentesse.
Rispetto ad essi, ed in particolare ai minorenni. Egli, durante il proprio orario di servizio, deve
adempiere gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge e dai regolamenti, secondo le disposizioni
organizzative assunte nell’Istituto.
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Art. 38 - Nell’attività in classe o nell’Istituto il docente instaura con ogni studente/studentessa un
rapporto educativo, che, nel rispetto della diversità dei ruoli e compiti del docenti e del discente,
garantisce il rispetto della persona, della libertà di pensiero, d’espressione, di coscienza e di religione,
ripudiando ogni barriera ideologica, sociale o culturale. Il rapporto tra il docente e lo/la
studente/studentessa si dovrà ispirare al dialogo costruttivo, anche nelle scelte di competenza
dell’docente.
Art. 39 - Nella programmazione di ogni fase dell’attività educativa e didattica sarà cura del docente
accertare le esigenze, i bisogni e le proposte degli/delle studenti/studentesse di cui tenere
debitamente conto nella stessa programmazione.
Nell’espletamento dell’azione didattico-educativa il docente opera secondo regole di trasparenza.
Dovrà operare in modo tale da conciliare tale metodo con quello della riservatezza.
Art. 40 – Il docente utilizzerà la valutazione delle prove scolastiche dello/della studente/studentessa
anche come occasione e strumento per aiutarlo e guidarlo nel processo d’apprendimento,
comunicandogli tempestivamente l’esito di ogni prova, sia scritta che orale, informandolo dei criteri
seguiti per la valutazione e delle motivazioni della stessa. Favorirà l’affermarsi nello/nella
studente/studentessa di un responsabile atteggiamento di auto-valutazione.
Art. 41 - L’Istituto garantisce ad ogni singolo docente la libertà d’espressione e il diritto
all’informazione. Questi diritti non possono essere limitati, se non per quanto attiene all’applicazione
di norme e vincoli sanciti dalla legge.
Per l’esercizio di questi diritti l’Istituto predispone appositi ed adeguati spazi e strumenti. L’Istituto fa
ricorso alle moderne tecnologie in materia di informazione e comunicazione e mette a disposizione
dell’utenza le proprie dotazioni al riguardo .
Art. 42 - I docenti hanno diritto di riunirsi in assemblea sindacale in orario di servizio, riconosciuto e
regolato da apposite leggi e regolamenti; gli stessi, hanno diritto di libera riunione ed associazione
all’interno dell’Istituto e quello di intraprendere e proporre iniziative di aggiornamento e di tipo
culturale.
L’Istituto mette a disposizione locali e strutture per rendere possibile l’esercizio in concreto di tali
diritti.
Art. 43 - I docenti che accolgono gli studenti nella prima ora di lezione devono trovarsi in classe
almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 44 – Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe le assenze, controllare quelle
dei giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione; se dopo un giorno dal rientro,
lo/la studente/studentessa è ancora sprovvisto/a di giustificazione dovrà essere segnalato ai docenti
collaboratori.
Se il numero dei giorni continuativi di assenza è superiore a cinque (5), deve accertare che la
giustificazione sia accompagnata da certificato medico di riammissione. In mancanza di tale certificato,
lo/la studente/studentessa non potrà essere ammesso/a in classe e dovrà essere segnalato al
Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori , i quali assumeranno le opportune iniziative al riguardo.
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Art. 45 - In caso di ingresso in ritardo dello/della studente/studentessa non oltre cinque minuti
rispetto all’orario di inizio delle lezioni (prima ora), 15 minuti per gli studenti provenienti da territorio
extracomunale, il docente in servizio in quel momento può ammetterlo in classe segnando l'orario di
entrata. In caso di entrata a seconda ora, il docente è tenuto a segnare nominativo dello/della
studente/studentessa e orario sul registro di classe, previa registrazione sul libretto personale delle
giustificazioni da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori .
Art. 46 – In caso di uscita anticipata, debitamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi
collaboratori , il docente è tenuto a segnare nominativo e orario sul registro di classe
Art. 47 - I docenti curano quotidianamente la compilazione del registro di classe indicando sempre le
attività svolte ed eventualmente le consegne impartite. Il registro di classe non dovrà essere lasciato
incustodito o consegnato a persona non autorizzata.
Art. 48 - Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e trascriverà
l’avvenuta lettura sul registro di classe. Nei riguardi dei docenti che avranno comunicato alla Dirigenza
Scolastica un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni pertinenti il
ruolo e/o il servizio, le circolari e gli avvisi affissi all'albo dell’Istituto inviate con questo mezzo, si
intenderanno regolarmente notificate agli interessati.
Art. 49 - I registri personali devono essere sempre debitamente compilati in ogni loro parte e
rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente.
Art. 50 - Per la migliore organizzazione e gestione dei progetti didattici e delle attività complementari
ed integrative, come visite guidate, viaggi di integrazione culturale e scambi culturali, i docenti
rispetteranno i tempi, le procedure e l’uso della modulistica predisposta.
Art. 51 - Durante le ore di lezione il docente avrà cura di non lasciare mai gli/le studenti/studentesse
da soli/e e non consentire l’uscita dall’aula a più di uno di loro per volta, fatta eccezione per i casi
seriamente motivati.
Art. 52 - Il docente che abbia necessità di allontanarsi per un breve periodo dalla propria classe,
dovrà assicurarsi che sia garantita l’opportuna vigilanza.
Art. 53 – Le classi che dovessero spostarsi all’interno dell’edificio scolastico, dovranno essere sempre
accompagnate dal docente in servizio in quel momento .
Art. 54 - Ogni docente deve prendere visione del documento di valutazione dei rischi e rispettare le
prescrizioni e le misure di sicurezza previste in caso di necessità. In particolare, ogni docente dovrà
conoscere il piano di evacuazione dai locali dell’Istituto e sensibilizzare gli/le studenti/studentesse
sulle tematiche della sicurezza, salute e igiene.
Art. 55 - I docenti, ove accertino situazioni di rischio, oltre ad attuare le prime misure d’emergenza,
devono prontamente segnalarle al Dirigente o agli addetti al Servizio di prevenzione e protezione o al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Art. 55 bis - Durante l’attività didattica (ivi compresi gli esami di Stato e i corsi di recupero), il
parcheggio nell’area perimetrale interna alla sede dell’istituto di via Danimarca è consentito negli
spazi individuati dal R.S.P.P. solo a tre autovetture, di cui una del Dirigente Scolastico, una del D.S.G.A.
ed una del custode del fabbricato, nonché alle biciclette degli studenti e dei lavoratori della scuola e
all’automezzo per il posto di ristoro mobile.
E’ fatto divieto assoluto di parcheggio a qualsiasi altro veicolo.
TITOLO VII - IL PERSONALE A.T.A.
Art. 56 - L’organico del personale ATA si compone delle seguenti figure professionali:
il direttore dei servizi generali e amministrativi
gli assistenti amministrativi
gli assistenti tecnici
i collaboratori scolastici
Art. 57 - Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione
didattica e la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e
per il conseguimento delle finalità educative. Gli assistenti tecnici amministrativi nei rapporti con
l'utenza e con i docenti, operano nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
alla documentazione amministrativa previste dalla legge.
Art. 58 - Il ruolo degli assistenti tecnici è fondamentale per l’azione didattico-educativa. La
collaborazione fattiva e continua con i docenti costituisce la sinergia necessaria per conseguire le
finalità e gli obiettivi didattici fissati.
Art. 59 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare le proprie mansioni, ciascuno secondo
l’ordine di servizio ricevuto. Essi collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo
rispettando le principali mansioni assegnate:
controllare l'ingresso e l'uscita degli studenti;
impedire l'ingresso di soggetti estranei qualora non autorizzati o identificati;
comunicare immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale
assenza dell'docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli/delle studenti/studentesse, in particolare
durante l’intervallo, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi;
sorvegliare gli/le studenti/studentesse in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
allontanamento momentaneo dell'docente;
impedire che gli/le studenti/studentesse svolgano azioni di disturbo alla didattica nell’area
di propria pertinenza;
collaborare con i docenti e la Dirigenza Scolastica per contribuire al buon funzionamento
dell’istituzione scolastica;
assicurare i servizi ordinari di pulizia e riordino nelle aule didattiche, laboratori e negli
spazi comuni.
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E’ fatta salva la possibilità di assegnare temporaneamente i collaboratori scolastici a mansioni o servizi
diversi da quelli ricevuti, secondo contingenti necessità rappresentate dal Dirigente Scolastico o dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 60 - Il personale in servizio deve accertare e vigilare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. Ove accerti situazioni di disagio, di
disorganizzazione o di pericolo, deve prontamente intervenire segnalando il fatto al responsabile del
servizio.
Art. 61 - A tutto il personale è fatto obbligo di prendere visione del documento di valutazione dei
rischi e del piano di evacuazione dei locali controllando quotidianamente la praticabilità e l’efficienza
delle vie di esodo e dovrà conoscere le procedure in tema di sicurezza, salute e igiene. I componenti il
personale A.T.A. ove accertino situazioni di rischio, oltre ad attuare le prime misure d’emergenza,
devono prontamente segnalarle al Dirigente o agli addetti al Servizio di prevenzione e protezione o al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 62 - Il personale ATA appone la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo dell’Istituto o inseriti nel registro degli avvisi
dell’Istituto si intendono regolarmente notificati.
TITOLO VIII - GLI STUDENTI/LE STUDENTESSE
Art. 63 - I diritti e i doveri della componente studentesca sono fissati dalla normativa vigente e dagli
articoli seguenti.
L’Istituto considera gli studenti e le studentesse maggiorenni, come soggetti pienamente capaci di
agire, una volta conseguita la maggiore età.
Tali studenti e studentesse, quindi, conseguita la maggiore età, a titolo esemplificativo e non tassativo,
avranno piena facoltà di giustificare le proprie assenze ed i ritardi, di ricevere validamente ogni sorta
di comunicazione amministrativa riferita al loro cursus scolastico, depositare atti, ricevere documenti
e comunicazioni periodiche circa il riscontro dell’azione educativo-didattica, essere parti in prima
persona dei procedimenti disciplinari. Alle singole fattispecie, si applicano comunque le disposizioni e
le procedure infra specificate nel presente regolamento.
I genitori, all’atto della iscrizione, rilasciano idonea dichiarazione di manleva verso la Dirigenza
scolastica per tutti gli atti compiuti nei confronti dei loro figli divenuti maggiorenni. Sino al termine
della frequenza scolastica, l’Istituto comunque garantisce ai genitori il diritto di accesso agli atti
amministrativi relativi al cursus scolastico dei figli. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge .
Art. 64 - Gli studenti/le studentesse hanno diritto a:
una istituzione scolastica come luogo di libertà secondo i principi della Costituzione
repubblicana;
una formazione critica;
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un’offerta culturale e professionale di qualità;
una libertà che garantisca la crescita umana, culturale e professionale;
una valutazione efficace e trasparente che valorizzi le risorse intellettuali di ognuno, renda
lo studente consapevole delle sue carenze e promuova il recupero di situazioni di
insuccesso e di svantaggio.
Art. 65 - Gli studenti/le studentesse hanno altresì diritto a:
organizzare assemblee secondo le modalità stabilite dalla legge;
promuovere attività integrative di carattere culturale, scientifico o ricreativo;
esprimere liberamente le proprie posizioni culturali e le proprie idee ;
esprimere le proprie ragioni prima che venga preso qualsiasi provvedimento disciplinare
nei loro confronti;
avere precise informazioni sull’andamento scolastico in qualsiasi momento dell’attività
didattica.
Art. 66 - Gli studenti/le studentesse hanno il dovere di:
frequentare con assiduità le lezioni e le attività didattiche secondo orari, calendari e
programmi definiti dall’Istituto;
impegnarsi con continuità nello studio;
partecipare alle attività integrative e di sostegno, cui sia stata data chiara adesione;
rispettare persone, strutture, strumenti didattici e tecnologici;
partecipare alla vita scolastica attivamente offrendo il proprio contributo di cultura e di
umanità;
comportarsi in maniera corretta e consapevole al fine di cooperare alla costituzione di un
ambiente scolastico che sia luogo di formazione culturale, di accoglienza e di crescita
umana;
rispettare il patto formativo sottoscritto unitamente ai rispettivi genitori, all’inizio dell’anno
scolastico.
Art.67 - Il contributo annuale, versato volontariamente dagli studenti e le studentesse (e per essi i loro
genitori o tutori legali), viene destinato ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa e dei servizi
all’utenza. Il Consiglio di Istituto ne stabilisce l’importo. L’utenza ha facoltà di richiederne il rimborso
per nulla osta solo ed esclusivamente entro 30 giorni dall'avvio dell'anno scolastico. Il gettito di tale
versamenti viene destinato a:
Assicurazione alunni;
Acquisto beni/servizi per il funzionamento generale e dei laboratori;
Contributo per viaggi d’istruzione;
Premio concorso eccellenze;
Contributo per il finanziamento di progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
conversatori/trici di lingua madre
In nessun caso è prevista l’utilizzazione di tale fondo per il pagamento di attività del personale docente
e/o ATA che rientrino tra quelle previste dal C.N.N.L.
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Art. 68 – Il disinteresse all’azione educativo-didattica, comunque manifestato, e il mancato rispetto
delle regole e dei principi espressi dal presente regolamento e dal patto formativo costituiscono
motivo di attenzione da parte dell’istituzione scolastica nella sua articolata composizione,
monocratica o collegiale, perché distonici rispetto alle finalità istituzionali e lesivi della crescita umana,
civile e professionale di ogni studente/studentessa.
Art. 69 - L’Istituto è aperto agli studenti dieci (10)’ minuti prima del suono della prima campana (in
atto alle ore 8:05).
Gli/le studenti/studentesse dovranno trovarsi in aula non oltre il secondo segnale di inizio delle
lezioni (in atto ore 8:15).
Art. 70 – Lo/la studente/studentessa che fa il suo ingresso in classe con un ritardo di non oltre cinque
(5) minuti, può essere ammesso dal docente che ne prenderà debita nota nella apposita sezione del
registro di classe, come specificato al superiore art.45.
Se lo/la studente/studentessa non sarà ammesso/a, perché recidivo in questo tipo di ritardo, chiederà
il permesso, per entrare alla seconda ora di lezione (ore 9:15), dalle ore 9:00 alle ore 9:10 al docente
collaboratore del dirigente delegato all’accoglienza.
Art. 71 – Lo/la studente/studentessa che per validi e accertati motivi, faccia il suo ingresso con un
ritardo di oltre cinque (5)’ minuti dall'inizio delle lezioni, con o senza giustificazione, chiederà il
permesso, per entrare alla seconda ora di lezione (ore 9:15), dalle ore 9:00 alle ore 9:10 al docente
collaboratore del dirigente, delegato all’accoglienza.
L’ingresso a seconda ora sarà consentito nel corso dell’a.s. per un massimo di quattro volte senza la
presenza dei genitori e per un massimo di ulteriori quattro volte con la presenza dei genitori.
Il dirigente scolastico è delegato a suddividere i permessi in relazione alla scansione dell’a.s. e a
comunicarlo agli studenti e alle famiglie
Art. 72 – Per nessun motivo lo/la studente/studentessa potrà essere ammesso dopo la seconda ora di
lezione.
Art.73 - E’ fatto divieto agli/alle studenti/studentesse di assentarsi o allontanarsi dalle aule,
individualmente o collettivamente, in orario di lezione senza autorizzazione del docente.
Art. 74 - Gli studenti/le studentesse non devono allontanarsi dall’aula o dai laboratori e, non devono
sostare nei corridoi durante il cambio dell’ora. Per eventuali permessi dovranno attendere il docente
dell’ora successiva .
Art. 75 - Gli spostamenti tra le aule, i laboratori e le aule speciali, devono avvenire in modo da non
disturbare lo svolgimento delle attività educativo-didattiche dell’Istituto.
Art. 76 - L’uscita anticipata, eccezionale e comunque in numero non superiore a 4 richieste annuali,
che il Dirigente Scolastico è delegato a suddividere proporzionalmente alla scansione dell’a.s., è
consentita allo/alla studente/studentessa, soltanto se accompagnato/a personalmente dal genitore,
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previa registrazione sul libretto personale. L’uscita anticipata potrà essere effettuata soltanto al
cambio dell’ora e non prima delle ore 11.15. Gli studenti e le studentesse maggiorenni, fatte salve le
disposizioni del precedente comma, procedono autonomamente alla richiesta di entrata a seconda ora
ed alla uscita anticipata.
Le richieste di uscita anticipata in eccesso rispetto a quelle previste saranno concesse solo in caso di
insorto malessere o visite specialistiche, per i quali è necessario esibire al rientro a scuola
certificazione medica. Lo stesso si intenda per gravi motivi familiari, per i quali sarà necessario
produrre autocertificazione firmata da un genitore anche nel caso di alunni/e maggiorenni.
Art. 77 - Dopo cinque giorni di assenza consecutivi, compresi anche i festivi, oltre alla giustificazione
deve essere presentato il certificato medico attestante la immunità da malattie contagiose. In assenza
di certificato medico, lo/la studente/studentessa non è ammesso/a in classe e la Dirigenza Scolastica,
dispone gli opportuni provvedimenti, caso per caso. E’ facoltà della Dirigenza scolastica contattare gli
esercenti la parentale potestà per l’adozione dei provvedimenti richiesti dal caso.
Art. 78 - La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve obbligatoriamente essere fatta con il
libretto personale delle giustificazioni che, all’interno dell’istituto rappresenta il documento di identità
dello/della studente/studentessa . L’imperizia nella tenuta del libretto, l’uso non corretto o improprio,
o addirittura la sua contraffazione, la falsificazione o l’alterazione, costituiscono fatti gravi che sono
oggetto di sanzione disciplinare.
Ad ogni studente/studentessa, l’Istituto garantisce per ogni anno scolastico, gratuitamente, un libretto
delle giustificazioni ed un duplicato. Gli ulteriori duplicati saranno rilasciati a pagamento.
Art. 79 - Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli/delle studenti/studentesse minorenni
dovranno essere giustificate dal genitore; gli/le studenti/studentesse maggiorenni firmano le proprie
giustificazioni; la firma di chi giustifica (genitore o studente/ssa maggiorenne) deve essere depositata
negli Uffici di segreteria al momento del ritiro del libretto personale.
Art. 80 – Lo/la studente/studentessa che per il secondo giorno consecutivo non giustifichi l’assenza o
il ritardo potrà essere ammesso/a previa autorizzazione del dirigente scolastico o del docente
delegato.
La mancata giustificazione, se ripetuta, è motivo di sanzione disciplinare.
Art. 81 - Le entrate in ritardo e le assenze dalle lezioni costituiscono un elemento negativo che
condiziona il regolare svolgimento dell’attività didattica e pertanto potranno essere motivo di
sanzione disciplinare.
Art. 82 – Lo/la studente/studentessa potrà essere anche giustificato/a e/o prelevato/a solo da
persona regolarmente delegata dai genitori. Per la delega è necessario che il genitore, oltre alla propria
firma, depositi firma e fotocopia del documento d’identità del delegato in Segreteria studenti. Tale
delega ha validità sino a revoca espressa .
Art.83 – La ricreazione si svolge tra la terza e la quarta ora di lezione ed ha la durata di venti minuti, in
atto dalle 10,50 alle 11,10.
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Gli studenti e le studentesse della sede centrale possono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno
dell’edificio scolastico, sostare ai piani o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola, entro i
confini delimitati dai cancelli di accesso.
Gli alunni delle diverse sedi possono circolare all’interno degli spazi consentiti, mantenendo,
comunque, un comportamento corretto.
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli
appositi contenitori.
A conclusione della ricreazione gli alunni dovranno avviarsi nelle rispettive aule in tempo utile così da
essere ivi presenti entro le ore 11,10.
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore interessate.
I Docenti in servizio nella sede centrale avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali
dell’Istituto, in uno dei corridoi corrispondente all’ubicazione delle proprie classi o all’esterno
dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse verranno comunicate alla Dirigente
Scolastica entro la prima settimana dall’entrata in vigore dell’orario definitivo.
In caso di malfunzionamento la Dirigente Scolastica regolerà la sorveglianza in modo mirato con
apposita circolare.
I Docenti in servizio nelle altre sedi svolgeranno la vigilanza negli spazi consentiti alla circolazione
degli alunni.
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.
L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza degli
studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di inizio
delle attività pomeridiane.
Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel predetto periodo; tuttavia, coloro che
dovessero permanere in tale intervallo di tempo saranno autorizzati previa motivata richiesta alla
Dirigente Scolastica.
TITOLO IX - LE NORME DISCIPLINARI
Art. 84 – Compito preminente della istituzione scolastica è educare e formare- A questo principio
deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Nell’applicazione delle sanzioni si terrà conto del
criterio di progressività in relazione all’entità del comportamento sanzionabile.
Le sanzioni sono applicate in relazione a comportamenti degli studenti/studentesse ostativi del
diritto/dovere allo studio e/o che violino il presente regolamento. La responsabilità dell’azione è
sempre individuale. Il coinvolgimento e la compartecipazione di più persone all’azione censurabile,
possono essere ritenuti delle aggravanti.
Le sanzioni possono essere applicate anche per condotte commesse al di fuori dell’Istituto,
qualora,una volta note alla Dirigenza Scolastica, siano espressamente collegabili a fatti od eventi
scolastici e/o risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente dell’istituto e
contrarie ai principi posti a base della azione educativo-didattica.
Le sanzioni possono essere applicate anche a seguito di comportamenti scorretti e diseducativi
verificatisi, ad esempio durante le gite, i percorsi guidati, gli approfondimenti progettuali, i viaggi di
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integrazione culturale, gli stages , gli scambi etc. perché questi comportamenti sono potenzialmente
lesivi dell’immagine dell’istituto.
La sanzione deve essere irrogata con tempestività, per assicurarne la comprensione in relazione al
comportamento tenuto dallo studente/studentessa.
La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di
informazione e di ricerca di una concreta e condivisa strategia di recupero, in coerenza con il patto
formativo sottoscritto ad inizio anno scolastico.
Le sanzioni per violazioni disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della
responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. Può
essere possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola.
Art. 85 - I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari, a titolo esemplificativo,
sono:
a) venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche e di rispetto dei
regolamenti;
b) assumere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni, dei docenti e del personale
dell’Istituto;
c) assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
d) alterare o usare per il falso, il libretto delle giustificazioni;
e) sporcare, danneggiare, sottrarre, manomettere attrezzature, dotazioni, suppellettili e
ambienti della scuola;
f) creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica e psicologica;
g) contravvenire alle prescrizione del piano di evacuazione o porre in essere condotte volte
all’elevazione/aggravamento del rischio
h) fumare al di fuori della zona eventualmente consentita e non rispettare il divieto di fumo.
Coloro che osservino e/o riscontrino comportamenti come quelli sopra descritti o che vengano a
conoscenza di essi in qualsiasi modo, dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico.
Art. 86 - Il Dirigente Scolastico, considerato l’evento e la sua difformità dagli obiettivi didattici ed
educativi, valuterà l’opportunità di richiamare lo/la studente/studentessa verbalmente o per iscritto,
oppure di convocare il Consiglio di classe per deliberare sull'opportunità di comminare più gravi
sanzioni.
Nessuno studente o studentessa potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di
esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenne, dei genitori.
Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all’Organo di
garanzia entro 10 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello
Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98).
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Art. 87 - Le tabelle che seguono, descrivono le violazioni possibili e la correlazione tra esse e le
sanzioni comminabili .
CODICE
SANZIONE
VIOLAZIONE
Mancanza del materiale didattico occorrente
da S1 a S3
Mancato rispetto delle consegne a casa
Mancato rispetto delle consegne in istituto/in classe
Disturbo delle attività didattiche in classe e/o in istituto
da S4 a S5
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso docenti, compagni/e, personale A.T.A.
S6
Creare situazioni di possibile pericolo aggravamento di rischio in Istituto, in
classe o al di fuori di questi spazi purché durante attività istituzionali
Falsificazioni e/o manomissioni di libretti, registri, ecc.
da S7 a S8
Violenze psicologiche verso docenti, compagni/e, personale A.T.A.
Violenze fisiche verso docenti, compagni/e, personale A.T.A.
da S3 a S8
da S7 a S8
Allontanamento senza autorizzazione dall’istituto/dalla classe dai luoghi
esterni all’Istituto individuati anche transitoriamente come luoghi di
permanenza per lo svolgimento delle finalità istituzionali
Reati e compromissione dell’incolumità delle persone perpetrati durante le
attività istituzionali e/o all’interno dell’Istituto e oggetto di idonea denunzia
all’A.G. competente
Danni ad oggetti, strutture o al decoro dell’ambiente
da S1 a S8
Note
Uso non autorizzato di cellulari, fotocamere, e strumenti non didattici di uso
prettamente personale ecc.
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro
dell’ambiente lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o
ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o
durante le ricreazioni.
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Classificazione
a)
Sanzione/Intervento educativo-formativo
S1
Richiamo verbale
S2
Ammonizione scritta sul registro di classe
S3
Sanzioni deliberate in seduta straordinaria dal Consiglio di Classe
S4
Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3
giorni
S5
Sospensione dalle lezioni con attività di valore educativo e pedagogico fino ad
un massimo di 3 giorni
S6
Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
S7
Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
S8
Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
Solo in casi eccezionali, ove accertata la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti e per
rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a sanzioni per un intero
gruppo.
TITOLO X - SOGGETTI CHE IRROGANO LE SANZIONI
Art. 88 -.Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S2.
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S3 e S6.
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S7: viene convocato entro cinque
giorni per iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei docenti
componenti il C.d.C.
La sanzione S8 viene eseguita dal D.S. su proposta del Consiglio di Istituto .
La sanzione S4 e le successive (di carattere più grave) comportano la non partecipazione ai
viaggi d'istruzione e/o a visite guidate con pernottamenti
Art. 89 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo/la studente/studentessa possa
esporre le proprie ragioni:
verbalmente per le sanzioni da S1 a S6.
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, da S7 a S8.
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello/della studente/studentessa devono essere
prontamente avvisati tramite fonogramma o telegramma o convocazione scritta alle famiglie tramite
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gli studenti/le studentesse . In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di riunione dell’organo collegiale
per sanzione disciplinare, nonché l’invito ai genitori ad assistere il/la proprio/a figlio/a
nell’esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo/la studente/studentessa, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla
riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Nel caso in cui genitori prontamente comunicassero la loro motivata impossibilità ad essere presenti
alla riunione, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed
assisterà lo/la studente/studentessa.
Gli organi collegiali sanzionano in assenza dello studente e dei suoi genitori o del soggetto delegato o
autorizzato all’esercizio della potestà parentale.
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo/alla studente/studentessa la possibilità di
convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità
scolastica. Qualsiasi attività sostitutiva non dovrà comportare rischio alcuno per la salute o
l’incolumità fisica dello studente/studentessa.
In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta a mezzo del servizio postale e/o
con servizio di posta elettronica (ove espressamente attivato e richiesto dagli interessati), ai genitori o
al legale rappresentante a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la
motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
TITOLO XI - ORGANO DI GARANZIA
Art. 90 - L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume
la presidenza, da due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, da un genitore indicato dal Consiglio di
Istituto e da uno/una studente/studentessa eletto dall’assemblea degli/delle studenti/studentesse.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica con servizio
di posta raccomandata e/o con servizio di posta elettronica (ove espressamente attivato e richiesto
dagli interessati), da parte dei genitori o dei legali rappresentanti e degli studenti maggiorenni
all’Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono
all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.
Art. 91 - L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato come segue.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in
volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’Organo, per iscritto,
almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più
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uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo
di garanzia per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.
Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e
non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal
temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente
dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i
componenti dell’Organo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi
utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto
della convocazione.
L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
L’Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e
degli studenti.
TITOLO XII - I SERVIZI AMMINISTRATIVI
Art. 92- I servizi amministrativi e contabili, organizzati dal direttore dei servizi generali e
amministrativi, nel rispetto delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico e degli
obiettivi assegnati, sono improntati a criteri di celerità, trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicità nel rispetto del regolamento di contabilità; inoltre è possibile usufruire del diritto di
accesso agli atti amministrativi per prenderne visione o richiedendone copia, in quest’ultimo caso
sono previsti dei costi per le copie e/o eventuali marche da bollo per copie conformi, stabilite
annualmente da D.S.G.A.
TITOLO XIII - I PROGETTI
Art. 93 - L’Istituto persegue le finalità di cui al Titolo I sia attraverso l’organizzazione delle attività
ordinarie del curricolo previste dai piani di studio, sia realizzando progetti autonomi e partecipando a
progetti di rete distrettuali, provinciali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei.
Art. 94 - I progetti possono essere proposti ed elaborati dai singoli docenti, dal Collegio Docenti, dai
Consigli di Classe, dai Dipartimenti disciplinari e dal Consiglio d’Istituto. E’ ammessa la presentazione
dei progetti coerenti con le finalità istituzionali anche da soggetti terzi, cioè estranei alla istituzione.
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Art. 95 - Il proponente presenta il progetto al dirigente scolastico, precisando i tempi di svolgimento,
le risorse professionali, i materiali necessari e gli obiettivi che si intendono perseguire, i costi, le fonti
di approvvigionamento finanziario in caso di finanziamento esterno, gli strumenti ed i metodi per la
verifica della ricaduta sui destinatari del progetto.
Art. 96 - Il Collegio dei docenti esprime un giudizio vincolante sul progetto indicando gli aspetti
educativi e didattici che lo connotano e la funzione che esso potrebbe svolgere nel quadro delle attività
dell’Istituto.
TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 97 - Qualora dovessero essere emanate nuove norme imperative di legge in contrasto con le
disposizioni di questo regolamento, le parti configgenti di questo regolamento si intenderanno
automaticamente caducate o sostituite. In questo caso il C.d.I. delegherà uno o più consiglieri alla
esecuzione dell’aggiornamento del testo.
In tutti gli altri casi, il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Istituto con il
voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti . Sarà facoltà del C.d.I. stesso delegare ad una
commissione di tre consiglieri la redazione delle modifiche o revisioni, rimanendo al plenum del
Consiglio la facoltà di approvarle o meno.
Per tutto quanto non espressamente previsto da questo testo si rinvia alle norme di legge vigenti in
materia.
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VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE , VISITE GUIDATE, SCAMBI
CULTURALI
I viaggi di integrazione culturale e le visite guidate rientrano tra le attività didattiche integrative e
complementari. A titolo esemplificativo e non tassativo si considerano attività didattiche integrative e
complementari: i viaggi di integrazione culturale, le visite guidate, gli scambi culturali, le visite a musei,
le mostre, le manifestazioni culturali, le conferenze, gli eventi di interesse didattico o professionale, le
visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, attuazioni di
progetti, soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali,
nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, attività di volontariato,
stages ed attività formative in genere.
La mobilità temporanea degli utenti dell’Istituzione scolastica e gli scambi culturali con istituzioni
scolastiche costituiscono momento qualificante dell'offerta formativa ed esperienza privilegiata di
conoscenza, comunicazione e socializzazione.
Art. 1 – In fase di programmazione i Dipartimenti disciplinari elaborano percorsi educativo-didattici e
propongono mete sulla base dei quali i Consigli di classe opereranno, coerentemente alla propria
programmazione, le proprie scelte. Il docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il
coordinamento delle attività extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale,
avvalendosi del contributo dei docenti coordinatori di classe, curerà di disporre le fasi organizzative e
la realizzazione delle attività.
Art. 2 – Il Collegio dei docenti stabilisce il numero massimo di giorni previsti per le visite guidate nel
corso dell’anno scolastico.
Qualunque attività deve essere approvata dal Consiglio di classe. Le attività svolte durante l’orario
scolastico devono essere autorizzate dai docenti le cui ore di lezione vengono coinvolte; il docente
Coordinatore o promotore dell’iniziativa è tenuto alla compilazione dell’apposito modulo che dovrà
essere firmato da tutti i docenti interessati.
Art. 3 – Potranno effettuare viaggi con pernottamento solamente le classi terze e le classi quinte.
Gli alunni per i quali siano stati convocati Consigli di classe per motivi disciplinari potranno effettuare
il viaggio previo consenso del Consiglio medesimo.
Non si realizzano viaggi e visite nell’ultimo mese di lezione, fatta eccezione esclusivamente per le
rappresentazioni classiche di Siracusa, alle quali, per massimo due pernottamenti, potranno
partecipare tutte le classi tranne le prime, ferma restando la condizione che sia approvato dal
Consiglio di classe e che il numero dei partecipanti sia non inferiore al 75 % degli alunni componenti il
gruppo-classe.
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Art. 4 – Ciascuna classe terza può effettuare un solo viaggio di integrazione culturale con un massimo
di due pernottamenti, a condizione che preveda mete agevolmente raggiungibili, sia approvato dal
Consiglio di classe e il numero dei partecipanti sia non inferiore al 75 % degli alunni componenti il
gruppo-classe. Tali giorni non vanno computati tra quelli previsti per le visite guidate e definiti dal
Collegio dei docenti.
Art. 5 – Ciascuna classe quinta può effettuare un solo viaggio di integrazione culturale con un
massimo di cinque pernottamenti, a condizione che sia approvato dal Consiglio di classe e che il
numero dei partecipanti sia non inferiore al 75 % degli alunni componenti il gruppo-classe. Tali giorni
non vanno computati tra quelli previsti per le visite guidate e individuati dal Collegio dei docenti.
Art. 6 - Il docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento delle attività
extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale, avvalendosi del contributo dei
Coordinatori di classe, provvede a:
curare i contatti con le classi partecipanti, con le famiglie, con gli accompagnatori
acquisire e custodire le dichiarazioni di consenso dei genitori
consegnare in segreteria amministrativa le ricevute di versamento delle quote di
partecipazione (acconto e saldo)
Art. 7 - Il Consiglio di Classe, esaminate le proposte e scelta la meta, indica al Dirigente scolastico non
meno di due nominativi di docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.
Art. 8 - I docenti accompagnatori saranno individuati prioritariamente all’interno del Consiglio di
classe e di preferenza tra i docenti delle discipline attinenti le finalità del viaggio, curando, ove
possibile, di garantire la turnazione tra i docenti accompagnatori.
Art. 9 -Dopo aver definito gli aspetti organizzativi del viaggio di integrazione culturale, il docente
funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento delle attività extracurriculari,
delle visite e viaggi di integrazione culturale comunica agli alunni il termine entro cui effettuare il
versamento dell’acconto previsto nella misura del 50% circa sui bollettini di conto corrente postale
intestati all’istituzione scolastica. Il saldo deve essere liquidato almeno 10 giorni prima dell’ inizio del
viaggio.
Art. 10 – A conclusione del viaggio:
il docente capo-gruppo cura la compilazione del questionario di gradimento da parte degli
alunni partecipanti
i docenti accompagnatori redigono la relazione finale sull’andamento del viaggio e ne
socializzano gli esiti educativo-didattici con il Consiglio di classe di appartenenza
il docente funzione strumentale dell’area per l’organizzazione e il coordinamento delle
attività extracurriculari, delle visite e viaggi di integrazione culturale, sulla base dei dati
acquisiti, elabora una relazione sintetica sui diversi profili e sugli esiti dell’attività nel suo
complesso
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CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi
organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate
dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi
esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei
cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
al grado in cui le attività svolte perseguano interessi di carattere generale e che contribuiscano
all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che
operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro
originalità.
Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con
le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare
considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito formativo.
Art. 3 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
scolastica i seguenti impegni:
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente
dell'istituzione scolastica;
osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte
dell’istituzione scolastica;
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Attenersi alle prescrizioni derivanti dal documento di valutazione dei rischi vigente
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.
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L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale
derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di
responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o
adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo
L'uso dei locali può essere richiesto di norma per i giorni feriali e negli orari che non interferiscono
con l’attività didattica d’Istituto.
Art. 6 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione
scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione
del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona
responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le
norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.
Se il riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione.
Art. 7 - Corrispettivi
Il rimborso spese per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico non potrà
essere inferiore all’onere derivante dalle spese relative al personale impegnato.
Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le
modalità indicati nella convenzione sottoscritta.
Art. 8 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella
sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali possono essere concessi anche
in deroga a quanto previsto nella tabella dall’art. 7.
Tale concessione può avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura dell’Istituto, senza
comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia.
Art. 9 - Convenzione d’uso
La convenzione d’uso è disposta dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
l'importo da versare all’Istituto scolastico a titolo di rimborso spese;
il rispetto dei doveri e l’assunzione di responsabilità da parte del Concessionario, come indicato
negli artt. 3 e 4.
Art. 10 - Revoca della concessione
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati
motivi.
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REGOLAMENTO EMANATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO AI SENSI DEL
TITOLO IV (ATTIVITA’ NEGOZIALE) DEL D.I. 44/2001 E D.A. 895/2001 E AI
FINI DELL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Premessa
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività
negoziale) comma 1 del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/2001, come di seguito letteralmente
riportato,
Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
In cui l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto ed il dirigente
non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto
stesso,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001
VISTO l'art. 33, secondo comma, del D.A. n. 895 del 31/12/2001 con il quale viene attribuita al
Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività
negoziale da parte del dirigente scolastico;
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo)
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Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006
VISTO il Regolamento d'istituto
SENTITA la Giunta Esecutiva in data 15/06/2012
EMANA
il seguente Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi.
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento intende disciplinare quanto previsto nell’articolo 33 secondo comma del D.A
n.895/ 2001 –“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche” , in particolare la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,
da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica,
da parte di soggetti terzi;
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o
programmate a favore di terzi;
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali,fornitura beni e servizi gestione fondo
delle minute spese anticipate al DSGA.
Nei suddetti casi, il dirigente ha potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda
l'interesse dell'istituzione scolastica.
L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale al fine di garantire il funzionamento
amministrativo e didattico e per la realizzazione di attività e/o specifici progetti. Il Dirigente Scolastico
svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi
dell’art.33 del D.A. n. 895/2001 e secondo quanto previsto nel presente regolamento.
L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza,
trasparenza, tempestività, imparzialità, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dalla
normativa vigente e dal presente regolamento.
La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:
a) dal Consiglio d'istituto nelle materie che il regolamento n. 895/2001 gli riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi, secondo il presente disciplinare .
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L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di
rappresentante legale dell'ente e di Responsabile del Procedimento.
Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale nel
rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.
Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA
e/o di assistente amministrativo all’uopo incaricato annualmente. A tal fine, al Dirigente compete
l'individuazione del contraente e delle modalità di effettuazione delle forniture secondo le indicazioni
del presente disciplinare. Al Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le
offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
ARTICOLO 2 - Formazione dei contratti
L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
* DETERMINAZIONE A CONTRARRE: la scuola manifesta la propria intenzione di obbligarsi e
determina il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad
offrire e non di proposta.
L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa
dall'amministrazione nell’avviso o nella lettera d'invito.
per il periodo fissato
La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende
realizzare;
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la
quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed in autotutela.
* AGGIUDICAZIONE: Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito
dall'art. 34 del D.A. n. 895/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più
conveniente per l'amministrazione secondo le procedure della licitazione privata (procedura ristretta:
gara “a inviti” nella quale sono invitati a partecipare solamente i soggetti che sono considerati idonei,
in base ad una valutazione in via preliminare, a concludere il contratto) e della trattativa privata
(procedura negoziata: utilizzata, senza previa pubblicazione del bando di gara, in base all'art 57 D.Lgs.
n. 163/2006 qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura).
* STIPULAZIONE: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di
legale rappresentante dell'Ente.
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TITOLO 2-CRITERI E LIMITI ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
ARTICOLO 3 - Contratti di sponsorizzazione
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti, aziende esterne o privati con
contratti di sponsorizzazione stipulati dal DS, fatte salvo quanto di seguito riportato:
a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse
tra l’attività pubblica e quella privata;
b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano
in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività
concorrente con la Scuola;
d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie,
per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi
dell’adolescenza;
e. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti
dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola durante la vigenza del contratto
stesso.
f. Il contratto di sponsorizzazione ha durata massima di un anno rinnovabile non più di due volte.
g. il contributo dovuto per sponsorizzazioni deve necessariamente transitare dal conto corrente
postale dell’istituzione scolastica.
La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
manutenzione se non garantita dall’Ente Locale
attività parascolastiche - ed extra/scolastiche
attività di formazione
attività ampliamento dell'offerta formativa
acquisti di attrezzature e sussidi audiovisivi
ARTICOLO 4 - Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi
L’utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, del personale della scuola, dei
genitori e degli insegnanti continua a essere regolamentato in conformità all’appendice al regolamento
d’istituto adottato il 30/06/2011 che qui si intende letteralmente e testualmente riportato e cui si
rinvia.
L’utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell’Istituto può essere
concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al solo personale in servizio – previa richiesta scritta al
D.S. – con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad
interferire sulla normale attività didattica, e sottoscrivendo regolare atto di comodato d’uso.
L’Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,
associazioni di studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo
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scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e
culturali, ferme restando
a. l’individuazione da parte del D.S. del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per
contenuti immessi nel sito che comunque non afferiscano alla sfera politica, religiosa e sessuale. A tal
fine il D.S. dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la qualificazione professionale e la
posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente
b. la facoltà del DS di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la
formazione educativa della Scuola
ARTICOLO 5 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica per
conto terzi
I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca, di
didattica e consulenza per conto terzi conclusi tra l’Istituzione Scolastica ed Enti pubblici privati, ai
sensi dell’art. 38 del D.I. 44/01 sono stipulati dal D.S. nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite
dall’Istituzione Scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di
procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione:
a. sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
b. non costituisca attività istituzionale dell’Istituzione Scolastica
c. sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di
ordine didattico, di ricerca, ecc.
d. nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da
non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
e. in caso di utilizzo di personale interno all’Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si
collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio
Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è
approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del D.S.
Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi,
nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a. costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell’attività
b. costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico scientifiche e
didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività
c. costo di eventuale prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della
prestazione
d. costo e compenso al personale impiegato nella prestazione
e. altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione
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ARTICOLO 6 - Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti - Esperti esterni alla Scuola
Al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione d’attività e/o di specifici
programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al P.O.F., alle schede POF1
elaborate dai docenti responsabili di progetto ed ai progetti inseriti nel Programma Annuale di
riferimento, l’istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni qualora siano richieste conoscenza
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno, o in caso di indisponibilità dello
stesso, formalmente verificato.
Preliminarmente, il Dirigente Scolastico, tramite circolare interna, reperisce tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari
attività negoziali.
In caso di assenza di disponibilità, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
I contratti con soggetti esterni possono essere stipulati pertanto soltanto per le prestazioni e attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
competenze professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro;
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e delle
competenze indispensabili in rapporto agli obiettivi prefissati evidenziati qui di seguito:
possesso di laurea specifica;
possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento;
esperienze lavorative nel settore specifico;
esperienza di docenza nel settore specifico;
pubblicazioni nel settore specifico;
dottorato di ricerca nel settore specifico;
eventuale traccia programmatica dell’intervento
Il Dirigente scolastico per l'individuazione potrà fare ricorso:
ad albi professionali
a particolari competenze afferenti a personalità di spicco.
La determinazione a contrarre avviene mediante avviso a firma del Dirigente Scolastico da pubblicare
e pubblicizzare in tutte le forme ritenute opportune (albo, sito web, altro) e contiene:
modalità e termini di presentazione della candidatura
l’oggetto della prestazione richiesta;
documentazione da produrre
il corrispettivo dovuto al prestatore d’opera;
il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
l’indicazione sul controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
criteri di valutazione del curriculum vitae
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informativa sul trattamento dei dati personali
la penale, se del caso, per l’inosservanza di obblighi contrattuali;
il recesso dell’istituzione Scolastica qualora la prestazione non corrisponda ai requisiti
richiesti;
i termini e i modi di pagamento
eventuali clausole di salvaguardia
Il corrispettivo dovuto per la prestazione d’opera è determinato sulla base:
dei compensi previsti dalle tabelle ministeriali;
dei compensi previsti dalle tariffe professionali, ove esistenti, ove non altrimenti previsto come
di seguito:
per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è
stabilito nella misura di seguito specificata:
docenza progetti POF per i docenti universitari fino a € 51,65 omnicomprensivi
docenza progetti POF fino a € 35,00 omnicomprensivi
coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi
per i mediatori culturali fino a € 25,00 omnicomprensivi
assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo esercitazioni fino a € 17,50
omnicomprensivi
Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente per l’Amministrazione ed in
base alla disponibilità finanziaria.
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o
regolamentati dagli stessi enti erogatori.
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa.
Il D.S. per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un apposita commissione, composta
dai docenti, a cui affidare compiti di istruttoria ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti.
Inoltre può affidare la prestazione se all’avviso segue una sola candidatura e se essa è compatibile con
il profilo richiesto.
Il Dirigente Scolastico motiverà i criteri adottati e le valutazioni effettuate approvando la graduatoria
provvisoria che verrà pubblicata all’albo dell’istituzione Scolastica con la sola indicazione nominativa
degli aspiranti inclusi. La pubblicazione avverrà per un minimo di 5 giorni lavorativi.
Decorsi inutilmente i termini per ricorso in opposizione avverso la graduatoria, essa diverrà definitiva
e si procederà alla stipula del contratto.
ARTICOLO 7 - Stipula del contratto.
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto con
determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di
spesa del progetto.
Nel contratto devono essere specificati:
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l’oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato nel suo valore omnicomprensivo;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto.
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, se
prevista, l’obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni, nonché
l’obbligo di relazionare e di dare dimostrazione formale dell’attività svolta (registri firme con orario
della prestazione)
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non
sono rinnovabili, se non dietro ulteriore procedura negoziata di reperimento delle candidature.
E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto
dell’incarico.
L’elenco dei contratti di cui al presente regolamento sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito web
Rientrano nei Contratti per prestazione d'opera occasionale anche le consulenze straordinarie di cui
l'Istituzione scolastica, in assenza di personale scolastico specializzato, potrebbe aver bisogno ai fini
dell'assolvimento di particolari adempimenti di legge e/o del fronteggiamento di eventuali emergenze.
ARTICOLO 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazioni alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato
D.L.vo n. 165/2001.
ARTICOLO 9 - Partecipazione a Progetti Internazionali
Per la partecipazione a progetti internazionali, ci si attiene alla normativa vigente nei progetti
comunitari e a quanto, in materia, regolamentato dalla vigente normativa nazionale sulle procedure
contrattuali.
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TITOLO 3- PROCEDURE PER EFFETTUARE LAVORI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
ARTICOLO 10 - Limite di spesa
Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione
del limite di spesa sottoposto all'attività di contrattazione di cui all'art. 34, 1° comma, del D.A.
n.895/01 ed elevato con delibera del CDI ad € 3.000,00 IVA esclusa. Ogni anno il Consiglio di Istituto
delibera il limite di cui al presente articolo.
ARTICOLO 11 - Modalità di scelta del contraente per forniture oltre il limite di spesa
È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi al fine di eludere l'osservanza delle
norme di legge e di quelle del presente Regolamento.
Per importi di spesa oltre € 3.000,00 e fino a € 20.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, pur in assenza di
un obbligo giuridico, procede con gara informale tra almeno tre operatori economici individuati sulla
base di ricerche di mercato ovvero dall’elenco dei fornitori di cui al successivo art. 14 che siano in
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa per negoziare con la PA. Il Responsabile del
Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di più offerte comparative attingendo alle ditte
iscritte nell'Albo Fornitori, se ciò fosse impedito da situazioni di urgenza ed indifferibilità o da
situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali peraltro non ricorre l'obbligo del ricorso alle ditte
presenti nel citato Albo.
Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri
operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di marchio
o produce il prodotto desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa diretta con
tale unico fornitore). Nel caso di materiale didattico si ritiene indispensabile la richiesta del docente
responsabile del laboratorio o del progetto.
L’offerta, salvo diversa disposizione contenuta nella lettera di invito, può essere consegnata, mediante
fax o per via elettronica entro il termine indicato nella richiesta di preventivo. La procedura è valida
anche qualora pervenga una sola offerta.
Le ditte da invitare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e
affidabilità, fermo restando la consolidata prassi secondo la quale un fornitore deve preliminarmente
sottoscrivere l’”atto di iscrizione-permanenza alla lista fornitori” per il rispetto dei principi
fondamentali di legalità nell’esercizio della propria attività economica.
I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.
La lettera d'invito rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente
e impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'istituzione scolastica,
assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della
gara.
La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i
requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con
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certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione
scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
ARTICOLO 12 - Criteri di scelta qualitativi e stipula del contratto
Restano fermi quelli specificati di volta in volta nel bando e relativi allegati
L’offerta economica non sarà presa in considerazione se la documentazione
richiesta e prodotta non è conforme a quanto richiesto nell’avviso;
L’offerta economica non deve superare la disponibilità finanziaria;
Per “ditta aggiudicatrice” si intende la ditta presso cui sarà acquistato il bene o
servizio
Nel caso di avviso riguardanti più lotti, se più conveniente per l’istituzione
scolastica l’aggiudicazione può avvenire per lotti e pertanto può riguardare più di
una singola azienda fornitrice;
In nessun caso si potrà aggiudicare per singolo pezzo smembrando i lotti;
Causa di esclusione sarà la presentazione da parte della ditta di offerta incompleta
e di mancanza anche di parte degli allegati richiesti;
Se non è specificato il prezzo unitario ma solo quello complessivo, o se vi è un
errore nel calcolo delle quantità, si prenderà in considerazione il prezzo
complessivo di ogni singolo lotto e comunque più favorevole alla scuola;
Se il totale generale non corrisponde alla somma dei singoli importi, la
commissione prenderà in considerazione l’offerta più favorevole alla scuola;
Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre è valida l'indicazione più favorevole alla scuola.
I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare verranno
determinati di volta in volta nel rispetto del principio di equità.
Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria
e ragionata, minimo 5 giorni lavorativi
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel
rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera
d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.
Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non
possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita
sottoscrizione.
Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale o brevi manu le offerte
debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il
nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono.
I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta
viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa,
farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora
del ricevimento, apposta dal funzionario ricevente.
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere
ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta
proponente.
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Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte
uguali, si procederà all'individuazione mediante estrazione a sorte
L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una
congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del
provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.
La proposta di aggiudicazione del Dirigente Scolastico, con apposito decreto
dirigenziale, sarà affissa all’albo per n. 5 giorni lavorativi entro cui sarà possibile
richiedere l’accesso agli atti e presentare ricorso in opposizione; decorso tale
termine il decreto diverrà definitivo e si procederà a sottoscrivere il contratto di
fornitura dei beni/servizi di cui trattasi.
Non è motivo di esclusione la mancata fornitura di eventuali licenze se necessarie,
né le certificazione di qualità;
Saranno utilizzati i parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni ex art. 26 L.
488/99 e del comma 456 dell’art. 1 della L. 296/2006 come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti.
Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato,
successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti
essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà
aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole
indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione,
il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di
risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno.
Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la
durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico.
L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro un termine indicato.
Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare
l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in
graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la
parte inattiva.
ARTICOLO 13 - Importi di spesa il cui importo escluso Iva non superi il limite massimo
Per forniture di beni e servizi il cui limite di spesa non superi il limite massimo di cui all’art. 10, da
deliberare annualmente a cura del CDI, l’affidamento avverrà, a seguito di apposita indagine di
mercato condotta in via informale nei confronti degli abituali fornitori che siano ovviamente in
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa per negoziare con la PA. Si potrà altresì
prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di
esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto, di specifiche situazioni di
mercato. Ciò non esclude la facoltà per il Responsabile del Procedimento di richiedere più offerte
comparative attingendo alle ditte iscritte nell'Albo Fornitori, salvo che ciò venga impedito da
situazioni di urgenza ed indifferibilità o da situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali peraltro
non ricorre l'obbligo del ricorso alle ditte presenti nel citato Albo.
Le acquisizioni di cui al presente articolo, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo
svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma,
nel rispetto di quanto al sottoindicato elenco non esaustivo, per:
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Spese per piccole manutenzioni e riparazioni di locali scolastici e dei relativi impianti;
Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni,
utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori e di
impianti;
Spese per telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e
apparecchiature;
Spese per attrezzature strumentali per il funzionamento degli uffici e la realizzazione delle
attività didattico-formative, compreso l'acquisto di licenze software;
Spese per manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti e
apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche, apparati
di telefonia, fax);
Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale
informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale
tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici
e delle attività didattico-formative etc);
Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe,
acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
Spese per servizi di sede quali (derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali e
similari);
Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;
Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali
scolastici;
Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al
personale dipendente;
Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di
arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori;
Acquisto di servizi assicurativi;
Acquisto di servizi di vigilanza;
Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento destinati al personale ed agli studenti;
Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze,
celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività
istituzionali formativo-didattico-amministrative.
Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a
iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e
manifestazioni, promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;
Spese di rappresentanza;
Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto;
Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la
promozione dell'attività didattica e formativa dell’istituto;
Spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio;
Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti,
rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto;
Spese per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella
misura strettamente necessaria;
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Spese con carattere di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
ARTICOLO 14 - Elenco fornitori
L'affidatario di lavori, forniture e servizi, sopra o sotto limite di cui all’art. 10, deve essere in possesso
di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria.
L’Istituto forma elenchi di fornitori qualificati, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori
economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma che abbiano preliminarmente
sottoscritto l’”atto di iscrizione-permanenza alla lista fornitori” per il rispetto dei principi
fondamentali di legalità nell’esercizio della propria attività economica.
I requisiti saranno verificati nelle more della sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 15 - Norme di comportamento
Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere
comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento ingannevole,
fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza. In particolare, e sempre che il fatto non
costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un
terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla
gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque,
condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
Qualunque “ ditta“ coinvolta in procedure per l'acquisizione di beni e servizi promossi dall’Istituto si
astiene dall’influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono qualsiasi funzioni.
A tutte le ditte concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini
della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro
concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o
dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della
stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla
stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto.
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comporta l'esclusione dalla gara,
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento
dell'aggiudicazione ed il depennamento dall’elenco fornitori.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la
risoluzione del contratto.
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ARTICOLO. 16 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione
Le fatture relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza
temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della
regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio
alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del
13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di
regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
come previsto dalla normativa vigente.
Il Durc che ha validità di 3 mesi, se scaduto, sarà da richiedere nuovamente prima di procedere al
saldo della fattura.
Nella richiesta di preventivo si espliciterà che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola
con i versamenti dei contributi.
I fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Per ottemperare al D.M. N.40 del 18 gennaio 2008, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore ad €. 10.000,00, è necessario verificare se il beneficiario è
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al
pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio,al fine
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula da tale obbligo il caso in cui
si proceda, per regioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
ARTICOLO 17 - Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa".
Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla
partecipazione alle procedure di affidamento messe in atta dall’Istituto, oggetto del presente
regolamento.
ARTICOLO 18 - Forma del contratto – Ordine
I rapporti tra l’Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine,
accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.).
L'atto in qualunque forma stipulato, dovrà almeno contenere:
Oggetto dei lavori, forniture e servizi che si affidano,
Importo dell'affidamento,
Condizioni di esecuzione,
Inizio e termine del contratto,
Modalità di pagamento,
Penalità,
Estremi delle garanzie prestate,
Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 legge 13
agosto 2010 n.13 6 e successive modifiche ed integrazioni,
Estremi di verifica della regolarità contributiva.
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ARTICOLO 19 - Fondo per le minute spese
Ai sensi dell’art. 17 del D.I. 44/01, alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene
anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente al Direttore, nel limite
stabilito di € 500,00 (cinquecento/00) ed annualmente deliberato dal CDI in sede di approvazione del
Programma Annuale.
Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore provvede al reintegro a suo
favore, imputando la spesa al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il
rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
Il limite massimo di spesa giornaliero è fissato in euro 30,00 incluso IVA, con divieto di effettuare
artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare.
A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
spese postali
spese telegrafiche
carte e valori bollati
minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'Istituzione
Scolastica
minute spese di cancelleria
minute spese per materiali di pulizia
spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui
pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente
Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.
I pagamenti delle minute spese sono effettuati con scontrino fiscale, o fattura.
Le registrazioni dei reintegri e delle spese è effettuata su un apposito registro. Alla chiusura
dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, deve essere a cura dello stesso, con
una riversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A01
Funzionamento amministrativo generale.
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell'organo di revisione
per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa
documentazione.
ARTICOLO 20 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lvo
12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto
applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che,
tempo per tempo, risulteranno applicabili.
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