Circolare N.139 del 21 ottobre 2011
Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello
sviluppo per i controlli
Distributori di carburante: le nuove linee guida del
Ministero dello sviluppo per i controlli
Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con la direttiva del 01.08.2011,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17.10.2011, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha fornito le linee di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli
successivi sui distributori di carburanti. Tali disposizioni, secondo quanto chiarito dall’articolo 1
della direttiva, si applicano solo ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli
casuali, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale
18 gennaio 2011, n. 32. L'incaricato della camera di commercio, secondo quanto previsto dalla
direttiva effettua uno o più controlli e una o più prove indicate sopra e compila, oltre il
libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di
controllo (checklist). Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non superi il
controllo per non conformità formali, oppure venga riscontrato che l'errore dello strumento
risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello
di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato
all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo
nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.
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Premessa
Il Ministero dello Sviluppo, con la direttiva 01.08.2011, ha fornito le linee guida dei controlli
da effettuare sui distributori di carburante. I sistemi di misura su cui si effettuano tali controlli
sono quelli indicati all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero
i distributori di carburanti (con un’eccezione, meglio specificata in seguito).
Con la presente trattazione illustriamo, in particolare, a quali soggetti si rendono applicabili le
nuove disposizioni in materia di controlli e quali siano effettivamente i controlli che
verranno avviati dagli organi competenti.
Campo d’applicazione della direttiva 01.08.2011
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva in commento, tali disposizioni si applicano
solo ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli
casuali, così come definiti
all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32. Tale decreto
definisce i controlli in oggetto come segue:
 verificazione periodica di sistemi di misura (lettera e): il controllo metrologico legale
periodico effettuato sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio, secondo
periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per
motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia
anche di tipo elettronico;
 controlli metrologici casuali (lettera f): i controlli metrologici legali effettuati su strumenti
in servizio diversi da quelli della lettera e), ivi compresi quelli effettuati in sede di
sorveglianza, eseguiti su sistemi di misura in servizio intesi ad accertare il loro corretto
funzionamento ed utilizzo;
 controlli successivi (lettera g): i controlli metrologici legali di cui alle lettere e) ed f)
eseguiti sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio.
Per quanto concerne le apparecchiature a cui si applicano le disposizioni in materia di controllo
della direttiva MISE 01.08.2011, l’articolo 1, comma 1, stabilisce che le nuove disposizioni
si applicano – come brevemente anticipato in premessa - alle apparecchiature indicate
all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Pertanto, i sistemi di
misura interessati dalla disciplina in commento sono i distributori di carburante.
Lo stesso articolo 1 comma 1, però, sottrae dall’ambito di applicazione della disciplina in
materia di verifiche i distributori di gas liquefatti.
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Le tipologie di verifiche previste dalla direttiva
La direttiva MISE 01.08.2011 prevede le seguenti tipologie di verifiche. Innanzitutto, la
verificazione periodica prevede:
 controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della
marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o
di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di
esame CE del tipo o di progetto;
 controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento, o di una
sua copia, e del libretto metrologico, se già rilasciato;
 controllo che in
caso
di
sostituzione
di
un
componente del sistema di misura
vincolato con sigilli di protezione, detta sostituzione sia stata annotata nel libretto
metrologico.
OSSERVA
Detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che
ha
eseguito l'intervento comprende
anche il numero di serie del componente.
La direttiva, inoltre, prevede l’esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il
corretto funzionamento del sistema di misura e, in particolare, le seguenti:
PROVE METROLOGICHE
Verifica del rispetto
Tale
verifica
è
effettuata
mediante
due
distinte
erogazioni
degli errori massimi
corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di
tollerati
misura, accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo
tollerato dallo strumento non sia superiore a quello previsto
per i distributori di carburanti dall'allegato MI-005 del decreto
legislativo n. 22/2007.
Verifica del corretto
Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal
funzionamento dei
continuo di
quantità,
viene erogata una
certa
visualizzatore
quantità
di
visualizzatori continui
prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo
di quantità
strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto
(totalizzatori), ove
sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato
presenti
dal dispositivodi visualizzazione azzerabile del sistema di misura
per più di 1 (uno) litro.
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Il MISE, inoltre, prevede l’esecuzione della verifica della tenuta del circuito idraulico a valle
del misuratore, svolta nelle seguenti modalità:
 messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e
l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa;
 verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione
azzerabile non
segni un passaggio di
prodotto superiore al doppio del massimo
errore permesso per la minima quantità misurabile;
 dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta
chiusura della pistola, viene azzerata la testata, viene aperto completamente il circuito
idraulico ed erogato per almeno 30 secondi, poi viene arrestato il flusso; la portata in
litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella
targa di cui al punto 9.1 dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Riguardo alle prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati
in modalità "non sorvegliata" (unattended service mode), il Ministero prevede controlli sulla:
PROVE METROLOGICHE
Disponibilità ricevuta
Viene controllato che in caso di indisponibilità della ricevuta sia
inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia
segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta stessa.
Erogazione con carta
Dopo aver abilitato l'erogazione con carta
elettronica,
viene
elettronica di
effettuata un'erogazione e quindi verificata la corrispondenza
pagamento
tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di
ricevuta.
Erogazione prepagata
Dopo
aver
abilitato
una
erogazione
per
l'importo
con banconote
corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, viene avviata
incompleta o non
l'erogazione quindi interrotta chiudendo e riponendo la pistola.
iniziata
Viene verificata così la congruenza dei dati visualizzati dal
sistema di misura con lo scontrino di resto.
Cambio prezzo
unitario
Dopo aver avviato l'erogazione, viene effettuata la
prezzo unitario ed accertato che il
nuovo
modifica
prezzo
del
unitario
impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto.
Regolatore di durata
Dopo aver impostato un'erogazione, viene verificato che qualora
delle
l'utente non provveda a rifornirsi entro un tempo di attesa,
erogazioni
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prepagate
l'erogazione è inibita in modo automatico e viene rilasciata
ricevuta.
Verifica
registrazioni
delle
Consiste nel verificare che vengano registrati su supporti durevoli
tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole
transazioni.
I controlli casuali, chiarisce il Ministero, consistono nell'esecuzione di uno o più controlli e una o
più prove tra quelle previste per la verificazione periodica. L'incaricato della camera di
commercio compila la lista di controllo nella parti relative alle prove effettuate.
Verifiche e controlli – verificazione periodica
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della direttiva 01.08.2011, l'incaricato del laboratorio
effettua tutti i controlli e tutte le prove indicate in precedenza e compila, oltre il libretto
metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist).
OSSERVA
Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio
per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.
Verifiche e controlli – controlli casuali
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della direttiva in materia di controlli casuali, l'incaricato della
camera di commercio effettua uno o più controlli e una o più prove di quelle indicate in
precedenza e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante,
anche la lista di controllo (checklist). Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento:
 non supera il controllo per non conformità formali;
 viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso
tra
l'errore
massimo
permesso in sede di verificazione periodica;
viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di
sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo
casuale.
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