Circolare N.139 del 21 ottobre 2011 Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli Distributori di carburante: le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con la direttiva del 01.08.2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17.10.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le linee di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti. Tali disposizioni, secondo quanto chiarito dall’articolo 1 della direttiva, si applicano solo ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli casuali, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32. L'incaricato della camera di commercio, secondo quanto previsto dalla direttiva effettua uno o più controlli e una o più prove indicate sopra e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di controllo (checklist). Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non superi il controllo per non conformità formali, oppure venga riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale. 2 STUDIO SOLUZIONE | consulting Premessa Il Ministero dello Sviluppo, con la direttiva 01.08.2011, ha fornito le linee guida dei controlli da effettuare sui distributori di carburante. I sistemi di misura su cui si effettuano tali controlli sono quelli indicati all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero i distributori di carburanti (con un’eccezione, meglio specificata in seguito). Con la presente trattazione illustriamo, in particolare, a quali soggetti si rendono applicabili le nuove disposizioni in materia di controlli e quali siano effettivamente i controlli che verranno avviati dagli organi competenti. Campo d’applicazione della direttiva 01.08.2011 Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva in commento, tali disposizioni si applicano solo ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli casuali, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32. Tale decreto definisce i controlli in oggetto come segue: verificazione periodica di sistemi di misura (lettera e): il controllo metrologico legale periodico effettuato sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico; controlli metrologici casuali (lettera f): i controlli metrologici legali effettuati su strumenti in servizio diversi da quelli della lettera e), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su sistemi di misura in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; controlli successivi (lettera g): i controlli metrologici legali di cui alle lettere e) ed f) eseguiti sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio. Per quanto concerne le apparecchiature a cui si applicano le disposizioni in materia di controllo della direttiva MISE 01.08.2011, l’articolo 1, comma 1, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano – come brevemente anticipato in premessa - alle apparecchiature indicate all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Pertanto, i sistemi di misura interessati dalla disciplina in commento sono i distributori di carburante. Lo stesso articolo 1 comma 1, però, sottrae dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di verifiche i distributori di gas liquefatti. 3 STUDIO SOLUZIONE | consulting Le tipologie di verifiche previste dalla direttiva La direttiva MISE 01.08.2011 prevede le seguenti tipologie di verifiche. Innanzitutto, la verificazione periodica prevede: controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto; controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento, o di una sua copia, e del libretto metrologico, se già rilasciato; controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione, detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico. OSSERVA Detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento comprende anche il numero di serie del componente. La direttiva, inoltre, prevede l’esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura e, in particolare, le seguenti: PROVE METROLOGICHE Verifica del rispetto Tale verifica è effettuata mediante due distinte erogazioni degli errori massimi corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di tollerati misura, accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato dallo strumento non sia superiore a quello previsto per i distributori di carburanti dall'allegato MI-005 del decreto legislativo n. 22/2007. Verifica del corretto Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal funzionamento dei continuo di quantità, viene erogata una certa visualizzatore quantità di visualizzatori continui prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo di quantità strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto (totalizzatori), ove sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato presenti dal dispositivodi visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro. 4 STUDIO SOLUZIONE | consulting Il MISE, inoltre, prevede l’esecuzione della verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore, svolta nelle seguenti modalità: messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa; verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore permesso per la minima quantità misurabile; dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, viene azzerata la testata, viene aperto completamente il circuito idraulico ed erogato per almeno 30 secondi, poi viene arrestato il flusso; la portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa di cui al punto 9.1 dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Riguardo alle prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità "non sorvegliata" (unattended service mode), il Ministero prevede controlli sulla: PROVE METROLOGICHE Disponibilità ricevuta Viene controllato che in caso di indisponibilità della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta stessa. Erogazione con carta Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, viene elettronica di effettuata un'erogazione e quindi verificata la corrispondenza pagamento tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta. Erogazione prepagata Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo con banconote corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, viene avviata incompleta o non l'erogazione quindi interrotta chiudendo e riponendo la pistola. iniziata Viene verificata così la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto. Cambio prezzo unitario Dopo aver avviato l'erogazione, viene effettuata la prezzo unitario ed accertato che il nuovo modifica prezzo del unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto. Regolatore di durata Dopo aver impostato un'erogazione, viene verificato che qualora delle l'utente non provveda a rifornirsi entro un tempo di attesa, erogazioni 5 STUDIO SOLUZIONE | consulting prepagate l'erogazione è inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta. Verifica registrazioni delle Consiste nel verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni. I controlli casuali, chiarisce il Ministero, consistono nell'esecuzione di uno o più controlli e una o più prove tra quelle previste per la verificazione periodica. L'incaricato della camera di commercio compila la lista di controllo nella parti relative alle prove effettuate. Verifiche e controlli – verificazione periodica Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della direttiva 01.08.2011, l'incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove indicate in precedenza e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist). OSSERVA Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso. Verifiche e controlli – controlli casuali Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della direttiva in materia di controlli casuali, l'incaricato della camera di commercio effettua uno o più controlli e una o più prove di quelle indicate in precedenza e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di controllo (checklist). Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento: non supera il controllo per non conformità formali; viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica; viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale. 6 STUDIO SOLUZIONE | consulting