I Marchi d’Impresa e gli
altri segni distintivi
2 ottobre 2006
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1
Premessa: Lo scenario internazionale





Riduzione del quoziente di originalità (o capacità
distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di
marchi, brevetti e modelli (design)
Tendenza al mutamento della funzione tipica delle
registrazioni (in particolare di marchi e design)
Costante incremento delle registrazioni internazionali
Maggiore stabilità delle registrazioni
Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di
proprietà industriale
2 ottobre 2006
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2
Marchio
Parola, figura, segno (bi o tridimensionale)
destinato a contraddistinguere i prodotti
e/o servizi di un’impresa da quelli
proposti od offerti da altre imprese
concorrenti
2 ottobre 2006
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3
Fondamentali requisiti di registrabilità
del marchio




NOVITA’ (RELATIVA)
CAPACITA’ DISTINTIVA (ORIGINALITA’)
POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
LICEITA’
2 ottobre 2006
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4
Marchi
Requisito della novità

E’ registrabile il marchio non anticipato da
segni (marchi, ditte, denominazioni) identici
o simili (registrati in data anteriore o
notoriamente usati) per contraddistinguere
prodotti uguali o affini
2 ottobre 2006
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5
Il requisito della novità
C.d. convalida del marchio nullo per
mancanza di novità in caso di mancata
reazione del titolare del marchio anteriore
entro 5 anni dalla registrazione
 Legittimazione all’azione di nullità del solo
titolare di diritti di proprietà industriale o
intellettuale (marchio, diritto d’autore, ecc.)

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6
REQUISITO DELLA NOVITA’

La novità non viene meno se il marchio è
preceduto da un marchio anteriore scaduto
da oltre due anni o se il marchio anteriore è
decaduto perché non usato per oltre un
quinquennio
2 ottobre 2006
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7
La capacità distintiva (originalità)



Divieto di registrare marchi costituiti
esclusivamente da parole o figure descrittive delle
caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti
Divieto di registrare marchi costituiti
esclusivamente da forme necessarie o tecnico-utili
o “che danno valore sostanziale ai prodotti
(design)
Convalida per “secondary meaning”
2 ottobre 2006
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8
LA POSSIBILITA’ DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

E’ REGISTRABILE OGNI SEGNO
NUOVO SUSCETTIBILE DI ESSERE
RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, ad
es. parole, compresi i nomi di persone,
disegni, lettere, cifre, suoni, colori o
combinazioni di colori, forma del prodotto o
della confezione di esso, …
2 ottobre 2006
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9
LA LICEITA’



Non possono essere registrati come marchio le
parole, figure e i segni
Contrari alla legge, ordine pubblico o al buon
costume
Idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza,
natura o qualità dei prodotti
Il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di proprietà industriale o intellettuale
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10
Decadenza del marchio
Per mancato uso entro 5 anni dalla
registrazione (o per successivi periodi di
non uso quinquennale)
 Per c.d. volgarizzazione
 Per decettività o illiceità sopravvenute

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11
Marchio
Ambiti territoriali di tutela
Marchio italiano
 ITALIA
 Marchio comunitario
Paesi U.E.
 C.D. “Marchio internazionale”  Paesi
aderenti alle Convenzioni sul Marchio
Internazionale (Accordo di Madrid e
Protocollo)

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12
Marchio comunitario
Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione
Europea
 Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo
per tutti i paesi dell’Unione
 Può essere concesso in licenza per parte dei
paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è
registrato

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13
Marchio Internazionale
Registrazione unificata e centralizzata
presso un unico ente sovranazionale per
tutti i paesi indicati dal richiedente
 In tutti i paesi indicati nella registrazione
internazionale il marchio è disciplinato dalla
legge nazionale

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14
Interazione fra le diverse possibilità
di registrazione internazionale
E’ possibile
 Chiedere la registrazione di un marchio
internazionale sulla base di un marchio
comunitario
 Designare l’intera U.E. (marchio
comunitario) all’atto della richiesta di
registrazione di un marchio internazionale
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15
OGGETTO: BUSTINE FILTRI
TITOLARE: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
DATA DEPOSITO: 16/10/2003
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16
OGGETTO: CONTATTORE
TITOLARE: ABB Stotz-Kontakt GmbH
DATA DEPOSITO: 29/04/2002
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17
OGGETTO: GENERATORE DI CORRENTE
TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.
DATA DEPOSITO: 03/12/2003
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18
OGGETTO: MOTORE
TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.
DATA DEPOSITO: 17/09/2003
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19
OGGETTO: PRESA DI CORRENTE
TITOLARE: Neutrik Aktiengesellschaft
DATA DEPOSITO: 20/09/2001
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20
OGGETTO: GIUNTO
TITOLARE: National Coupling Company Inc
DATA DEPOSITO: 04/04/2002
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21
OGGETTO: CALANDRA VEICOLO
TITOLARE: DaimlerChrysler Corporation
DATA DEPOSITO: 29/04/1997
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22
Cessioni e licenze di marchi (e altri
segni distintivi)
Trasferimento della proprietà o del diritto
d’uso di marchi, denominazioni e altri segni
distintivi dietro pagamento di un
determinato prezzo o di un canone (royalty)
 Ambito territoriale
 Ambito temporale

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23
VERIFICHE PRELIMINARI
Esistenza ed estensione territoriale del
marchio ceduto o concesso in licenza
 Effettiva validità ed ambito protettivo del
marchio (ricerche di anteriorità)

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24
PATOLOGIE CONTRATTUALI
Rifiuto di concessione o annullamento del
marchio
 Azioni di terzi per contraffazione di marchi,
denominazioni o altri segni di terzi
 Contraffazione del marchio oggetto della
licenza

2 ottobre 2006
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25
Il cedente o licenziante è responsabile
verso il cessionario / licenziatario (in
mancanza di espressa esclusione) per:




Rifiuto di concessione o annullamento del marchio
Contraffazione di marchi o segni distintivi altrui
attraverso l’uso del segno ceduto o concesso in
licenza
Pretese di terzi sul marchio (rivendica)
Mantenimento in vigore amministrativo del
marchio
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26
Il cedente o licenziante non è
responsabile verso il cessionario o
licenziatario:

Per contraffazioni del marchio ceduto o
licenziato da parte di terzi
(il cedente o licenziante non è obbligato – in
mancanza di specifico impegno – ad agire
contro i contraffattori)
2 ottobre 2006
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27
Il licenziatario è responsabile nei
confronti del licenziante
Per le conseguenze derivanti dall’uso
decettivo del marchio (decadenza)
 Per le conseguenze derivanti dal non uso del
marchio nei territori concessi in licenza
(decadenza)

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28
CLAUSOLE RESTRITTIVE
DELLA CONCORRENZA
Restrizioni territoriali
 Restrizioni di prezzo
 Restrizioni merceologiche o distributive
(distribuzione selettiva)

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29
CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA (REGOLE
COMUNITARIE)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano
Restrizioni sulla determinazione dei prezzi
 Obblighi di rifiutare richieste di prodotti
marchiati all’interno del territorio in licenza
destinati al commercio all’esterno
(importazioni parallele)

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30
Clausole restrittive della concorrenza
(regole comunitarie)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano
 Restrizioni di clientela
 Restrizioni sui quantitativi da produrre o
vendere
2 ottobre 2006
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31
CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA (REGOLE
INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”)
Sono generalmente vietate le clausole



Che obbligano il licenziatario a non contestare la
validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti
in licenza
Che impongono restrizioni sulle vendite, sui
prezzi e sugli sbocchi commerciali
Che impongono al licenziatario l’acquisizione di
licenze globali (che il licenziatario non
richiederebbe)
2 ottobre 2006
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32
LA LEGGE REGOLATRICE DEL
CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Norme nazionali inderogabili e libera scelta
delle parti
 La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale:
criteri orientativi
 L’arbitrato internazionale: vantaggi e
svantaggi

2 ottobre 2006
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33
IL TRATTAMENTO FISCALE
INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES
La tassazione alla fonte (withholding tax)
 I trattati internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali

2 ottobre 2006
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34
IL CONTROLLO DI MERITO SUI
CONTRATTI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI NAZIONALI
Approvazione delle clausole restrittive della
concorrenza
 Approvazione del trasferimento di royalties
all’estero
 La funzione della trascrizione sui rapporti
fra le parti e con i terzi

2 ottobre 2006
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35
CONTRAFFAZIONE

E’ la violazione del marchio altrui che si
verifica con l’adozione, per
contraddistinguere prodotti o servizi dello
stesso genere o di genere affine (o se il
marchio gode di rinomanza anche di genere
non affine) di un marchio uguale o simile
(confondibile)
2 ottobre 2006
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36
ESAURIMENTO DEL DIRITTO
Il titolare del marchio, dopo aver apposto il
segno sul prodotto ed averlo immesso sul
mercato non può opporsi all’ulteriore
circolazione del prodotto recante il marchio.
 Vale per prodotti immessi in commercio
nell’UE mentre non vige l’esaurimento
extracomunitario del marchio

2 ottobre 2006
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37
Azione di CONTRAFFAZIONE



Legittimato a proporla è titolare del marchio e il
licenziatario esclusivo.
Il licenziatario non esclusivo (a meno che il
contratto non preveda diversamente) può solo
intervenire in giudizio (come il rivenditore o il
distributore) per i danni subiti.
L’azione si propone contro gli autori del
comportamenti che costituiscono contraffazione
2 ottobre 2006
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38
NORME PENALI


Art.473 c.p.: chiunque contraffà o altera marchi o segni
distintivi nazionali o esteri oppure senza essere concorso
nella contraffazione fa uso di tali marchio o segni
contraffatti è punito con la reclusione fino a 3 anni e la
multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio
Art.474 c.p. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel
delitto di cui all’art.473 introduca nello Stato per farne
commercio o detiene per vendere prodotti con segni
contraffatti è punito con la reclusione fino a 2 anni e la
multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio
2 ottobre 2006
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39
NORME PENALI


Art.475 c.p.: pena accessoria della pubblicazione della
sentenza
Art.517 c.p.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti
in circolazione prodotti con marchi o segni atti ad indurre
in inganno il compratore sull’origine, provenienza, qualità
del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino ad € 1.032. Procedibile d’ufficio
2 ottobre 2006
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40
NORME PENALI




Art.127 CPI
Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende,
espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in
violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa
fino ad € 1.032.
Chiunque appone indicazione mendace “marchio registrato” è punito
sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46.
Salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione
amministrativa fino ad € 2.065,83 anche quando non vi sia danno a
terzi, chiunque faccia uso di un marchio registrato dopo che la relativa
registrazione è stata dichiarata nulla quando la causa di nullità
comporta illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del
produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti
2 ottobre 2006
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41
I procedimenti giudiziari per
contraffazione
Cambiamenti processuali in tema di diritto
industriale
- Le Sezioni Specializzate (12.7.2003)
- Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005)
- Il rito societario (19.9.2005) Disegno di legge
del 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinario
- l’attuazione della direttiva “enforcement”
(22.4.2006)





2 ottobre 2006
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42
Le Sezioni Specializzate
-
12 Tribunali (anziché 166, più
le sezioni staccate e le preture),
quindi:
 - specializzazione dei giudici
 - uniformità degli orientamenti
2 ottobre 2006
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43
Codice della Proprietà Industriale
Allargamento della categoria dei titoli di
proprietà industriale (marchi di fatto,
informazioni segrete, indicazioni
geografiche, domain names)
 Uniformità di tutela per tutti i titoli
 Tutela più incisiva

2 ottobre 2006
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44
Il processo industrialistico




Rito societario:
-fase predibattimentale (scambio memorie fra
difensori) assenza del giudice - pretrial
-fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza)
presenza del giudice - trial
Art.10 Disegno di legge sull’innovazione
industriale del 22.9.06 stabilisce che il governo è
delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
legge a modificare il CPI determinando il ritorno
al rito ordinario, fatti salvi i procedimenti iniziati
con il rito societario
2 ottobre 2006
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45
Decreto sull’enforcement
Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a
sequestro e inibitoria):
- accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale del presunto contraffattore (per
contraffazione commessa con atti di pirateria)
- sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del
presunto contraffattore
- interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma
anche di rivenditori e intermediari
- blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto
contraffattore
- risarcimento del danno morale






2 ottobre 2006
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46
La responsabilità per contraffazione di
marchio dei rivenditori e degli
intermediari
Il rivenditore può essere citato in giudizio
per contraffazione. Chiamerà in causa il
produttore per essere manlevato.
 Con il recepimento della direttiva
sull’enforcement sono state inasprite le
misure nei confronti dei rivenditori e degli
intermediari

2 ottobre 2006
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47
Responsabilità dei rivenditori e
degli intermediari




Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del
titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le
informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle
merci non solo presso il contraffattore ma anche presso
ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle
merci contraffatte;
b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che
consentono la violazione del diritto leso;
c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come
implicata nella contraffazione
2 ottobre 2006
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48
INFORMAZIONI


Le informazioni che vengono fornite tramite
interrogatorio comprendono il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di
altri precedenti detentori dei prodotti o servizi
contraffatti nonché le relative quantità e prezzo
L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c.
(chi afferma il falso o nega il vero è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni)
2 ottobre 2006
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49
INIBITORIA E ORDINE DI
RITIRO
In via cautelare possono essere chieste
anche nei confronti degli intermediari e dei
rivenditori che non siano parte del giudizio
 In via definitiva solo nei confronti degli
intermediari parte del giudizio, mentre nei
confronti dei rivenditori anche se non siano
parte del giudizio

2 ottobre 2006
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50
TUTELA CAUTELARE dei
NOMI A DOMINIO

Il giudice può disporre, in via cautelare,
oltre all’inibitoria all’uso del nome a
dominio aziendale illegittimamente
registrato, anche il suo trasferimento
provvisorio, subordinandolo, se opportuno,
alla prestazione di idonea cauzione da parte
del beneficiario del provvedimento.
2 ottobre 2006
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51
ATTI DI PIRATERIA
 Costituiscono
atti di pirateria (art.144
CPI):
 “le contraffazioni e le usurpazioni di
altrui diritti di proprietà industriali
realizzate dolosamente in modo
sistematico
2 ottobre 2006
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52
Procedimenti cautelari
Il procedimento ante causam:
stabilizzazione della decisione (art.23
D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria
 Il procedimento in corso di causa: giudizio
abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003)

2 ottobre 2006
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53
La difesa ATTIVA nella cause di
contraffazione
Rimedi esperibili con una causa ordinaria:
- inibitoria alla produzione e al commercio
- ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei
prodotti
- ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti
sono suscettibile di uso legittimo se modificati
- assegnazione in proprietà
- condanna al risarcimento del danno
- pubblicazione della sentenza
- condanna in futuro








2 ottobre 2006
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54
Rimedi esperibili in via cautelare
d’urgenza

- Descrizione (precostituisce prova della
contraffazione, poco usata in materia di marchi)
- Sequestro (evita la circolazione del prodotto)
 - Inibitoria (sia con riferimento alle
violazioni in atto sia con riferimento a
qualsiasi violazione imminente)
 - Pubblicazione sulla stampa
 - Penale per inadempimento

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55
ORDINE DI ESIBIZIONE


La parte che fornisca seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato
documenti detenuti dalla controparte a conferma
di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini
l’esibizione o che richieda informazioni alla
controparte (discovery)
Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre
argomenti di prova
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56
PUBBLICAZIONE
dell’ORDINANZA CAUTELARE
 Anche
al termine della fase
cautelare d’urgenza è possibile
ottenere la pubblicazione
dell’ordinanza su quotidiani e
riviste
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57
Tutela del segreto e della
riservatezza
 Possibilità di ottenere in corso
di causa misure a tutela dei
propri segreti
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58
La condotta processuale della
parte

“Il giudice desume argomenti di prova dalle
risposte che le parti danno e dal rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini”
(art.124, 4° comma CPI)
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59
Efficacia erga omnes delle
decisioni
 L’efficacia
nei confronti di tutti delle
sentenze definitive che dichiarano la
nullità di un titolo di proprietà
industriale consente al contraffattore di
trarre beneficio dall’esito di cause di
cui è estraneo
2 ottobre 2006
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60
Risarcimento del danno






1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo
conto:
a) del mancato guadagno del soggetto leso
b) degli utili realizzati dal contraffattore
c) del danno morale arrecato al soggetto leso
2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà
essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi
che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza
3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli
utili, in alternativa la mancato guadagno o nella misura in
cui eccedono tale risarcimento
2 ottobre 2006
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61
SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il soggetto leso che faccia valere circostanze
idonee a pregiudicare il soddisfacimento del
risarcimento del danno, può ottenere il sequestro
di beni mobili e immobili del preteso autore della
violazione sino alla concorrenza del presumibile
ammontare del danno. A tal fine il giudice può
autorizzare la comunicazione della
documentazione bancaria, finanziaria o
commerciale oppure autorizzare l’accesso alle
pertinenti informazioni
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02.10.06-Salvador