www.ForzeArmate.org SIDEWEB è una società di servizi nata dall’entusiasmo e dall’esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org. SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia. Sideweb Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV) [email protected] Per maggiori informazioni collegati su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Prot. n. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 Roma, 31 ottobre 2006 OGGETTO: Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri. ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 1. GENERALITA’ Con D.P.R. n.255 dell’11 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.200 - del 29 agosto 2006, sono state introdotte modifiche al Regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri, approvato con D.P.R. n.213 dell’8 agosto 2002. Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina trova applicazione dal 1° novembre 2006. Pertanto, tutti i documenti caratteristici per i quali la data terminale del periodo di valutazione è successiva al 31 ottobre 2006 devono essere redatti utilizzando i modelli annessi al citato D.P.R. n.255/2006, sulla base dei criteri e secondo le procedure dallo stesso previsti. In relazione a quanto sopra, la vigente normativa - unitamente alla nuova modulistica potrà essere acquisita dal sito internet di questa Direzione Generale (INDIRIZZO “http://www.persomil.difesa.it”). Tenuto conto delle rilevanti innovazioni introdotte, il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, di concerto con lo Stato Maggiore della Difesa e con questa Direzione Generale, ha provveduto alla stesura di una nuova edizione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate” che, approvate dal Segretario Generale e D.N.A. in data 30 ottobre 2006, sono state diramate con foglio n.M_D/GSGDNA/002892 del 30 ottobre 2006. Devono, pertanto, intendersi abrogate a far data dal 1° novembre 2006 le precedenti Istruzioni diramate in data 9 ottobre 2002. Rimangono vigenti le disposizioni riguardanti la custodia dei documenti caratteristici degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Militari di truppa dell’Esercito (valide anche per l’Arma dei Carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica contenute nella ”Appendice” alle istruzioni approvate con D.M. 18 gennaio 1966 e le relative disposizioni integrative emanate da questa Direzione Generale e dalle disciolte Direzioni Generali per il Personale Militare, nonché quanto previsto in materia dai singoli regolamenti di Forza Armata. - 2 Al fine di evitare l’insorgenza di dubbi e pervenire a comportamenti univoci, anche sotto l’aspetto formale, si ribadiscono di seguito le precisazioni di carattere generale e le disposizioni di dettaglio da osservare scrupolosamente nella redazione dei nuovi documenti caratteristici, con l’avvertenza che le stesse sono mutuate dalle precedenti direttive e che le innovazioni introdotte sono evidenziate in carattere grassetto. 2. MODULISTICA a. SCHEDA VALUTATIVA (modelli A-B-C-D-E) La scheda valutativa deve essere redatta per documentare servizi di durata non inferiore a 180 giorni, anche qualora il giudicando presti servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un’Autorità civile del Ministero della Difesa e fatti salvi i casi (vds. successivo sottoparagrafo b.) per i quali è comunque prescritta la redazione del rapporto informativo. Il limite temporale minimo (180 giorni), richiesto per la sua formazione, deve essere determinato sottraendo, dall’arco di tempo intercorrente tra la data di chiusura dell’ultimo documento compilato ed il verificarsi del motivo di nuova redazione, i periodi di: (1) svolgimento esclusivo di altri servizi (frequenza corsi, partecipazione ad esercitazioni) di durata inferiore a 60 giorni qualora non documentati con modello G e non riportati negli appositi quadri dei modelli B-C-D-E; (2) assenza dal servizio per licenze straordinarie (convalescenza, esami, matrimoniale, gravi motivi di famiglia, gravi motivi per infermità o malattia, cure termali, trasferimento, fine corso, etc.), aspettative di durata inferiore a 60 giorni e permessi previsti da specifiche normative (esercizio di funzioni pubbliche, assistenza ai disabili, etc.). I suddetti periodi devono sempre essere riportati nell’apposito modello H (Allegato 1 alle I.D.C. edizione 2006). Comunque, nel caso di redazione del documento per compimento del periodo massimo di un anno (calendariale) non documentato, non determinano alcun prolungamento del periodo oggetto di valutazione. In tale contesto non devono essere considerati assenza dal servizio i giorni festivi (e, ove l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato), nonché i recuperi compensativi di prestazioni lavorative precedentemente rese in eccedenza al normale orario, il riposo fisiologico per servizi gravosi (compresi i periodi di riposo/recupero per servizio in teatro di operazioni) e i periodi relativi allo svolgimento di altri servizi (frequenza corsi, partecipazione ad esercitazioni) di durata inferiore a 60 giorni documentati con modello G e riportati negli appositi quadri dei modelli B-C-D-E. b. RAPPORTO INFORMATIVO (quadri dei modelli B-C-D-E- contrassegnati dalla sigla R.I.) Il rapporto informativo è privo della qualifica finale e viene compilato utilizzando i medesimi modelli della scheda valutativa, esprimendo i giudizi, per i modelli B-C-DE, in riferimento alle sole voci contrassegnate dalla sigla R.I. Deve essere redatto per valutare i servizi relativi a: (1) periodi di tempo pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180. - 3 I sessanta giorni devono riferirsi ad effettivo servizio e, pertanto, deve essere sottratta dal computo ogni assenza documentata con modello H. Nel caso specifico, pertanto, non deve più essere considerata scomputabile la licenza ordinaria, compresa quella ai sensi della Legge n.937/1977, nonché la particolare licenza (Legge n.231/1990) maturata per periodi di riposo e/o recupero non usufruiti e non altrimenti retribuiti che - ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 - può essere goduta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni lavorative eccedenti la normale attività. Qualora il periodo residuo di effettivo servizio risulti inferiore a 60 giorni deve essere compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (modello F) per l’intero periodo oggetto di valutazione. (2) periodi di tempo anche pari o superiori a 180 giorni, allorché il valutando: • frequenti corsi di istruzione; • sia collocato nella posizione di sospensione precauzionale dall’impiego. Nel primo caso, qualora il periodo di valutazione sia di almeno 180 giorni, possono essere compilati anche i quadri non contrassegnati dalla sigla R.I. (senza attribuire, comunque, alcuna qualifica finale). (3) periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni quando si tratti di valutare: • militari impiegati in operazioni di carattere nazionale o internazionale previste da specifiche disposizioni di legge, secondo le indicazioni fornite di volta in volta da SMD, dal Centro operativo di vertice interforze, dagli Stati Maggiori di Forza Armata o dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; • ufficiali richiamati dal congedo per periodi di esperimento pratico ovvero per corsi di istruzione ed aggiornamento necessari per soddisfare le condizioni chieste per il loro avanzamento; • servizi svolti in tempo di guerra. c. DICHIARAZIONE DI MANCATA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (modello F) E’ compilata, secondo le modalità riportate nel modello, a cura del comando o ente dal quale il militare dipende per documentare periodi inferiori ai 60 giorni che non rientrano nei casi sopra specificati al sottoparagrafo b.(3) ed ogni qual volta non sia possibile addivenire alla formazione di un documento caratteristico. d. FOGLIO DI COMUNICAZIONE (integrato nei modelli A-B-C-D-E) La completezza del foglio di comunicazione contenente il giudizio e la qualifica finale attribuiti nella scheda valutativa ed il giudizio complessivo finale espresso nel rapporto informativo, si ottiene al momento della firma dello stesso da parte dell’ultima Autorità giudicatrice. Apponendovi firma e data, il militare valutato attesta di aver preso visione integrale della valutazione espressa nei suoi riguardi. Al riguardo, univoca giurisprudenza ha più volte affermato il principio secondo cui il rifiuto di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei documenti caratteristici rende configurabile, tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 del codice penale militare di pace. - 4 Premesso quanto sopra, al verificarsi dell’evenienza di cui trattasi, l’Autorità preposta (di norma il superiore comandante del reparto): (1) convoca formalmente il militare ponendogli nuovamente in visione, alla presenza di due testimoni, il documento caratteristico; (2) rinnova la richiesta di firmare il foglio di comunicazione, ribadendo che tale sottoscrizione attesta unicamente la presa visione del documento e non implica alcuna accettazione del contenuto del documento stesso; (3) rammenta all’interessato che il rifiuto rende configurabile il reato di cui all’art. 173 del codice penale militare di pace e comporta, di conseguenza, l’obbligo di informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare; (4) redige, in caso di ulteriore diniego, un verbale che certifichi gli avvenimenti sopra descritti e il rifiuto di firmare da parte dell’interessato. Tale verbale, debitamente sottoscritto anche dai due testimoni ed allegato a ciascun esemplare del documento caratteristico, sostituisce a tutti gli effetti la firma per presa visione del valutato. e. ELEMENTI DI INFORMAZIONE (modello G) Si precisa, in primo luogo, che l’Autorità che rilascia gli elementi di informazione è da considerare alla stessa stregua del compilatore del documento caratteristico e, conseguentemente, è soggetta agli impedimenti previsti dall’art. 3 del Regolamento e alle limitazioni illustrate al paragrafo 4.a. della presente direttiva. Si fa notare, poi, che le informazioni contenute nel modello G concorrono, nei casi previsti, alla formazione dei documenti caratteristici (schede valutative e rapporti informativi). Ne discende che il modello G non può mai essere inserito come documento a sé stante nel libretto caratteristico/pratica personale riservata né - fatto salvo il caso che lo stesso sia stato redatto per documentare un corso inferiore a 60 giorni (vds. successivo paragrafo 8) - può essere allegato ad una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica. In sostanza, il modello G deve essere allegato al documento caratteristico che abbraccia il periodo nel quale è compreso il servizio valutato con gli elementi di informazione, assumendone lo stesso numero d’ordine. Nell’ipotesi che più modelli G debbano essere inseriti nel medesimo documento caratteristico, al numero d’ordine deve seguire una lettera maiuscola, rispettando la progressione alfabetica (es. 14/A, 14/B, 14/C, etc.). La necessità per il compilatore di acquisire gli elementi di informazione - dei quali deve tener conto nella redazione del documento caratteristico - sorge allorquando il valutando nel periodo considerato abbia: (1) frequentato corsi di istruzione di durata inferiore a 60 giorni (vds. successivo paragrafo 8); (2) assolto contemporaneamente un secondo incarico alle dipendenze di Autorità militare diversa (vds. successivo paragrafo 6); (3) espletato in maniera esclusiva per un periodo inferiore a 60 giorni determinati servizi alle dipendenze di una Autorità diversa da quella dalla quale dipende per l’incarico proprio (vds. successivo paragrafo 7); - 5 (4) prestato servizio alle dipendenze di Autorità non appartenenti ad enti del Ministero della Difesa. In tal caso il documento caratteristico deve essere redatto dal comandante dell’ente che ha in forza matricolare (FO.MA) il valutando o che ne detiene il libretto personale/R.D.P.V. (originale del corpo), sulla base degli elementi di informazione rilasciati dall’Autorità che lo impiega ed al verificarsi di uno dei motivi di compilazione previsti dall’art. 4 del Regolamento. Sono fatti salvi i servizi prestati nell’ambito del Corpo della Guardia di Finanza che - giusta la previsione all’art. 2, comma 3 - sono valutati con documenti caratteristici redatti dalle Autorità da cui i giudicandi dipendono per l’impiego, ancorché appartenenti al predetto corpo. Nelle circostanze sopraindicate gli elementi di informazione da rendere con la redazione del modello G si riferiscono a tutte le qualità evidenziate dal giudicando. Per i militari dell’Arma dei Carabinieri che sono impiegati in servizio di polizia militare devono, altresì, essere richiesti elementi di informazione - riferiti esclusivamente allo specifico aspetto tecnico dell’attività svolta - all’Autorità con la quale detti militari hanno dirette relazioni tecniche per le funzioni di polizia militare. Analogamente, prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali delle armi/corpi/ruoli tecnici (per l’Esercito: Arma dei trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, sanitario, di amministrazione e commissariato; per la Marina: Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle Capitanerie di porto; per l’Arma dei Carabinieri: ruolo tecnico-logistico) il compilatore che non appartenga alla stessa arma/corpo/ruolo del giudicando deve chiedere elementi di informazione - limitati ai soli aspetti tecnici dell’attività svolta - all’organismo dal quale il valutando dipende direttamente in linea tecnico-funzionale. La suddetta prescrizione non si applica al personale dell’Aeronautica. E’ palese che, in mancanza di una dipendenza tecnica diretta, non devono essere richiesti gli elementi di informazione, anche se gli ufficiali suddetti siano valutati da compilatori non appartenenti allo stesso corpo. f. STATINO DEI PERIODI NON COMPUTABILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE CARATTERISTICA (modello H) In proposito si chiarisce che: (1) il modello H deve essere redatto ed allegato al documento caratteristico anche se negativo; (2) l’indicazione nel gruppo firma che riconduce al Comandante di Corpo la competenza a sottoscriverlo non preclude la possibilità che lo stesso venga firmato “d’ordine” da altra Autorità (ad esempio: Capo dell’ufficio cui è devoluta la custodia del libretto personale/R.D.P.V., ovvero Capo dell’ufficio che provvede alla registrazione delle licenze). g. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI CARATTERISTICI Ogni decisione sulla eventualità di annullare, rettificare o integrare documentazione caratteristica perfezionata è di esclusiva competenza di questa Direzione Generale. E’ però dovere dell’Autorità incaricata della custodia e della tenuta a giorno del libretto personale/R.D.P.V. (esemplare del corpo) di vagliare, alla luce delle norme - 6 vigenti, tale necessità e, quindi, di rappresentarla al Ministero sulla base di elementi concreti e documentati. 3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI Si precisa che i modelli dei nuovi documenti devono essere riprodotti conformemente a quelli allegati al Regolamento e riuniti in un unico fascicolo, apponendo punti metallici lungo il dorso sinistro o incollando i margini del bordo stesso e, se ritenuto necessario, vidimando ogni singola pagina. Non è consentito estendere o ridurre in maniera percettibile gli spazi previsti nei singoli quadri che li compongono né, tanto meno, modificarne l’impaginazione o aggiungere ulteriori fogli. Su ogni pagina dei modelli devono essere riportate le indicazione del cognome e nome del giudicando, nonché quella relativa al numero d’ordine del documento. La valutazione delle qualità, delle attitudini e delle capacità dimostrate dall’interessato nell’espletamento dell’incarico deve essere effettuata: a. nella sezione A, barrando una o, dove consentito, due delle formulazioni prefissate; b. nella sezione B, utilizzando la gamma dei valori previsti, con facoltà di apporre una nota di commento; c. qualora non sia possibile valutare alcune qualità, sia della sezione A che della sezione B, la relativa casella deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo. Nel formulare la nota di commento, obbligatoria nel caso di attribuzione di valori estremi, bisogna sinteticamente evidenziare dati di fatto concreti, riscontrati nel periodo di riferimento del documento caratteristico e pertinenti alla qualità giudicata. Il compilatore, nello spazio a lui riservato nella parte IV dei modelli A-B-C-D-E, esprime un sintetico giudizio in forma testuale. Nel suddetto spazio devono, inoltre, essere obbligatoriamente citate eventuali mansioni svolte dal valutato che, per loro natura, non si configurano come incarico autonomo e, pertanto, non sono oggetto di valutazione (ad esempio: dal ….. al ….. ha svolto le mansioni di delegato presso il Consiglio di Rappresentanza ….. - cat. …..; ….. di addetto al nucleo per la sicurezza informatica; …..di responsabile dei materiali dell’ufficio; etc.). Il compilatore può, inoltre, utilizzare il quadro in parola per proporre la formulazione di una espressione di apprezzamento, compiacimento, esortazione o biasimo. Il primo revisore esprime concordanza con il giudizio espresso e la qualifica proposta dal compilatore, motiva adeguatamente l’eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio in forma testuale comprensivo di eventuali proposte per l’estensore del giudizio complessivo finale. Lo stesso, pur concordando, può proporre al secondo revisore la formulazione dell’apprezzamento/compiacimento/esortazione/biasimo, qualora il compilatore non lo abbia fatto, motivando la proposta. Il secondo revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l’eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio in forma testuale. - 7 L’Autorità preposta alla redazione del giudizio complessivo finale può, in ogni caso, autonomamente indirizzare il proprio apprezzamento, compiacimento, esortazione o biasimo al valutato. 4. AUTORITA’ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA a. La documentazione caratteristica deve essere compilata dall’Autorità dalla quale il militare dipende direttamente per l’impiego e revisionata - fatte salve le limitazioni appresso indicate - dai due superiori gerarchici del compilatore (sopra ordinati) nella medesima linea d’impiego, anche se appartenenti ad altra Forza Armata o al Corpo della Guardia di Finanza (se il giudicando presta servizio in tale ambito). Mancando il compilatore o uno dei revisori, il documento caratteristico deve essere redatto dalle rimanenti autorità, specificando nel frontespizio (come segue) i motivi di detta mancanza: COMPILATORE (2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome (3) Incarico (4) Non interviene perché meno elevato in grado del giudicando (o di minore anzianità del giudicando) (2) (3) (4) 1° REVISORE Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome Incarico sostituisce il compilatore, impedito ai sensi dell’art. 3, lett. e., del D.P.R. n. 213/2002 e successive modificazioni Nella redazione delle parti interne del documento caratteristico il 1° revisore formula i suoi giudizi seguendo le stesse modalità di espressione ed utilizzando gli spazi previsti per il compilatore (parti I, II, III dei modelli). Lo spazio riservato alla concordanza del 1° revisore deve essere utilizzato dal 2° revisore ai fini del predetto parere di concordanza/discordanza. Nel caso in cui la linea valutativa non preveda la 2^ revisione, nei citati riquadri dovrà essere apposta unicamente la dicitura “Sostituisce il compilatore, impedito ai sensi dell’art. 3, lett. e., del D.P.R. n. 213/2002 e successive modificazioni”. Per quanto concerne la parte IV, il primo revisore esprimerà il proprio giudizio nella parte riservata al compilatore apponendo, quale premessa, la dicitura “Mi sostituisco al naturale compilatore, impedito ai sensi dell’art. 3, lett. e., del D.P.R. n. 213/2002 e successive modificazioni”. Di conseguenza, nel successivo riquadro dovrà essere riportata unicamente la dizione “Il primo revisore è già intervenuto quale compilatore”. La redazione del documento prosegue normalmente con l’intervento del 2° revisore. Qualora non sia richiesta una seconda revisione, il primo revisore provvede anche alla stesura del foglio di comunicazione, esprimendo il giudizio complessivo finale. - 8 Mancando tutte le Autorità giudicatrici deve essere compilata, dall’Autorità che detiene il libretto/R.D.P.V., una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (modello F). In tale contesto, non assume rilevanza il conseguimento del grado superiore, ovvero il riconoscimento di una maggiore anzianità per ricostruzione di carriera, da parte del compilatore inizialmente “impedito” ai sensi del ripetuto art. 3. Infatti l’impedimento deve sussistere alla data di chiusura del documento caratteristico e, quindi, è ininfluente l’esistenza di un parziale periodo di servizio durante il quale il compilatore, pur meno anziano o inferiore di grado, ha impiegato il giudicando. Per completezza, si osserva che l’impedimento in parola ha effetto anche nei riguardi del primo e del secondo revisore che siano meno elevati in grado o meno anziani, rispettivamente, del compilatore e del primo revisore. Al verificarsi di tali circostanze, dovrà procedersi analogamente a quanto precisato per l’impedimento del compilatore. b. In caso di astensione del compilatore (o del primo revisore), il primo revisore (o il secondo revisore) deve formulare la valutazione seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi previste per il compilatore (o il primo revisore), così come specificato nei casi di impedimento. Qualora eccezionalmente si dovesse verificare l’astensione di tutte le Autorità giudicatrici, deve essere redatto comunque il documento caratteristico previsto in relazione alla durata del periodo in esame. Nel foglio di comunicazione l’ultima Autorità che avrebbe dovuto esprimere il giudizio riporta unicamente l’indicazione dell’avvenuta astensione da parte di tutti i superiori gerarchici competenti. c. Poiché il superiore deve giudicare in funzione della sperimentata conoscenza del proprio dipendente, in caso di mancanza, impedimento o astensione di una o più delle tre (al massimo) Autorità immediatamente sovraordinate (individuate quali compilatore, 1° revisore e 2° revisore) non si potrà mai determinare il coinvolgimento nella valutazione di ulteriori superiori gerarchici presenti nella linea di servizio. Unica eccezione a tale principio è il caso in cui occorra assicurare l’intervento di almeno un ufficiale nella valutazione dei marescialli/sergenti/volontari e ruoli corrispondenti (art. 13, comma 3, art. 14 comma 3 e art. 15 comma 3 del Regolamento). In tale circostanza l’ultima Autorità della linea di giudizio (non avente la qualifica di ufficiale) sarà esclusa dalla valutazione e sostituita dal primo superiore appartenente ai ruoli ufficiali posto nella linea di servizio. d. Gli interventi delle Autorità poste nella linea di impiego sono soggetti alle condizioni stabilite dall’art. 11 del Regolamento, con la precisazione che il Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta del Segretario Generale della Difesa o dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata o del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, può individuare con propria determinazione motivata le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione, non trovano applicazione le citate limitazioni. - 9 Ulteriori specifiche limitazioni sono previste agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento, ed in particolare: (1) fermo restando l’intervento del naturale compilatore (a qualsiasi grado appartenga), nella revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti al ruolo dei sergenti e ruoli corrispondenti, al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente o vincolati da ferme, al ruolo degli appuntati e carabinieri deve intervenire almeno e non più di un ufficiale. In ogni caso, non si dà luogo ad alcuna revisione qualora il compilatore sia il Comandante di corpo o un ufficiale di grado pari o superiore a quello di Colonnello (Capitano di vascello), ovvero un’Autorità civile con qualifica di dirigente; (2) nella revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti al ruolo marescialli e ruoli corrispondenti deve intervenire almeno un ufficiale. In ogni caso, non si dà luogo a revisione o seconda revisione se il compilatore o il primo revisore è il Comandante di corpo o un ufficiale di grado pari o superiore a quello di Colonnello (Capitano di vascello), ovvero un’Autorità civile con qualifica di dirigente. 5. MOTIVI DETERMINANTI CARATTERISTICA LA FORMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I documenti caratteristici devono essere redatti al verificarsi di uno dei motivi riportati al paragrafo 7 – Capitolo I – delle istruzioni applicative diramate dal Segretariato generale. In proposito si evidenzia che: a. le già citate modifiche introdotte hanno determinato, tra l’altro, due nuovi motivi di formazione della documentazione caratteristica nel caso di: (1) variazione del rapporto di dipendenza con il 1° revisore qualora detta Autorità sostituisca il compilatore escluso per i motivi di impedimento di cui all’art. 3 del Regolamento (casi di esclusione della competenza); (2) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria; b. deve sempre essere redatto il documento caratteristico per “termine del servizio del giudicando” nei confronti degli ufficiali in ferma prefissata o raffermati e dei sottufficiali che – essendo risultati vincitori di concorso – vengono nominati ufficiali in servizio permanente e inviati contestualmente a frequentare il corso di integrazione previsto dai singoli ordinamenti di Forza Armata. Qualora, per motivi contingenti, il militare all’atto della nomina in spe non venga inviato a frequentare il previsto corso integrativo deve, comunque, essere redatto un documento caratteristico per “termine del servizio quale ufficiale in f.p. (o sottufficiale) e nomina ad ufficiale in spe”. c. Si precisa, inoltre, che determina la fine del servizio del giudicando: (1) l’allontanamento temporaneo dal proprio reparto/ufficio per andare a prestare un altro servizio - non attinente all’incarico ricoperto - di durata pari o superiore a 60 giorni. E’ questo il caso, ad esempio, della frequenza di corsi, della - 10 partecipazione ad esercitazioni, delle attività di supporto, delle destinazioni temporanee di imbarco (vds. successivo paragrafo 6); (2) l’assenza dal servizio per un periodo pari o superiore a 60 giorni continuativi determinata da infermità, malattia, riposo medico, ricovero in luogo di cura, convalescenza e aspettativa. In tale evenienza il documento caratteristico deve essere chiuso all’ultimo giorno di servizio prestato. Per l’intero periodo di assenza, all’atto del rientro in servizio, verrà compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (modello F). 6. ASSOLVIMENTO CONTEMPORANEO DI PIU’ INCARICHI a. Nella eventualità che un militare assolva contemporaneamente più incarichi è necessario accertarne, al fine di procedere alla corretta redazione del documento caratteristico, la precisa natura. Ne consegue che in primo luogo occorre determinare l’incarico da considerare primario, osservando i seguenti criteri in riferimento alla Forza Armata di appartenenza del valutando: (1) ESERCITO – AERONAUTICA - CARABINIERI Tra due o più incarichi di natura diversa, e quindi distintamente valutabili, ha prevalenza l’incarico attinente le attribuzioni relative al grado/ruolo cui il militare appartiene. Tra due o più incarichi di natura diversa, tutti attinenti le attribuzioni del ruolo/grado cui il militare appartiene, deve essere considerato prevalente l’incarico assolto in conformità delle attribuzioni specifiche prescritte dalla legge d’avanzamento. Qualora non siano prescritte dalla legge d’avanzamento attribuzioni specifiche nel grado rivestito dal militare prevale, l’incarico di maggiore rilevanza. (2) MARINA MILITARE Per ufficiali che hanno contemporaneamente più di una destinazione di servizio, il documento valutativo appropriato, allorché ne ricorrano gli estremi, dovrà essere redatto dall’Autorità che ha prevalenza sulle altre, come di seguito esplicitato: • destinazione d’imbarco, se l’ufficiale abbia, tra i suoi incarichi, quello d’imbarco su navi in armamento od in riserva; • nave in armamento, quando l’ufficiale vi sia imbarcato ed abbia contemporaneamente incarichi inerenti a navi in altre posizioni amministrative o in costruzione; • nave in riserva, quando l’ufficiale vi sia imbarcato ed abbia contemporaneamente incarichi inerenti ad altre navi in disponibilità, in allestimento ed in costruzione; • nave in disponibilità, quando l’ufficiale vi sia imbarcato ed abbia contemporaneamente incarichi inerenti ad altre navi in allestimento od in costruzione; - 11 destinazione a terra quando l’ufficiale oltre ad un incarico presso tale destinazione, sia imbarcato su nave in disponibilità od allestimento o svolga servizio inerente a navi in costruzione, in disponibilità od in allestimento; • più anziano degli ufficiali responsabili di navi in disponibilità od in allestimento, quando l’ufficiale presti servizio su due o più navi in dette posizioni, senza altro incarico a terra o senza effettivamente imbarcato su una delle navi stesse; • autorità con la quale l’ufficiale ha maggiori o più frequenti relazioni di servizio, quando presti servizio presso due o più destinazioni a terra. • Cambio di dipendenza operativa riferita alle unità navali Per i Comandanti di unità navali impiegati nell’ambito di operazioni di carattere nazionale ed internazionale alle dipendenze operative di Autorità diverse da quelle da cui dipendono organicamente, dovrà essere redatto un modello G (elementi di informazione) a cura del Comandante alle cui dipendenze operative hanno prestato servizio, per il periodo in questione indipendentemente dalla durata, da allegare all’appropriato documento valutativo redatto dal compilatore naturale. Temporanei imbarchi (riferiti a ufficiali, sottufficiali, ruolo truppa in spe e volontari di truppa vincolati da ferma): • di durata inferiore ai 60 giorni: il comando sede del temporaneo imbarco redige un modello G da inviare al comando d’appartenenza del militare valutato. Il comando d’appartenenza, quando necessario ovvero al verificarsi delle condizioni, redigerà un appropriato documento valutativo allegando e valorizzando il modello G riferito al temporaneo imbarco di sui sopra; • di durata pari o superiore ai 60 giorni: il comando di appartenenza del militare produce un appropriato documento valutativo con causale “fine del servizio per avvio in temporaneo imbarco”, chiuso al giorno precedente all’avvio in temporaneo imbarco (pp.). Al cessare dell’esigenza il comando dell’unità redigerà un appropriato documento valutativo con causale ”fine del servizio per cessato temporaneo imbarco” che comprenderà l’intero periodo del temporaneo imbarco. A tal riguardo, si precisa che la R.D.P.V. rimarrà custodita dal comando che ha in forza il militare e che la documentazione valutativa, redatta dal comando sede di temporaneo imbarco, sarà perfezionata con la numerazione progressiva a cura del custode che, a sua volta, provvederà all’invio del previsto esemplare a Persomil – V Reparto 17^ Divisione. Le predette disposizioni relative ai temporaneo imbarco non si applicano nei riguardi: • del personale istruttore ai tirocini navali, effettuati a bordo di unità della M.M., per il quale la permanenza in temporaneo imbarco deve essere solo menzionata nei documenti valutativi, con opportuna annotazione o statino indicante le unità, i relativi periodi e le corrispondenti sanzioni Mariugp; • personale del quadro permanente di Marinaccad, inserito nel reparto Accademia a bordo delle unità utilizzate in campagne addestrative (da - 12 considerare incarico aggiuntivo); il comando dell’unità redigerà, nei confronti del Capo reparto, un modello G, che, per gli addetti verrà redatto dal Capo reparto; • ufficiali nomina diretta, che imbarcano inquadrati del reparto Accademia, a cui sarà redatta apposita nota informativa a cura del comandante del reparto; degli elementi valutativi contenuti nella predetta nota informativa dovrà essere tenuto conto per la redazione del rapporto informativo contraddistinto dal nr.2 compilato dal comandante alla quarta classe e revisionato dal Direttore corsi ufficiali al termine del corso accademico; • ufficiali G.M. di Marinaccad, (SM), (RN), che imbarcano per il conseguimento dell’abilitazione alla guardia in plancia, saranno valutati con apposita nota informativa redatta a cura del Comando Navale Complesso a cui è demandata la gestione dell’iter abilitativo; il predetto documento dovrà essere inviato a Marinaccad, che terrà conto degli elementi valutativi per la redazione del prescritto rapporto informativo; • personale Comsubin e Comforsbarc, inquadrato in reparti organici imbarcati su unità navali: il comandante dell’unità compilerà per il comandante del reparto organico imbarcato un modello G (elementi di informazione) da allegare all’appropriato documento valutativo redatto dal compilatore. Per i componenti del reparto organico imbarcato il modello G verrà redatto dall’appropriato compilatore nell’ambito del reparto stesso se è autorità compilatrice diversa dal superiore gerarchico dei componenti del reparto. • Boarding Team (da considerare incarico aggiuntivo). Il comandante/ufficiale in 2ª dell’unità compilerà per il Capo team un modello G (elementi di informazione) da allegare all’appropriato documento valutativo redatto dal compilatore. Per i componenti del team il modello G verrà redatto dal Capo team se è Autorità compilatrice diversa dal superiore gerarchico dei componenti del reparto; • degli ufficiali (CP) in tirocinio sulle unità navali, nei riguardi dei quali la destinazione di servizio compilerà un unico rapporto informativo allegando ad esso tutti i modelli G acquisiti in esito ai temporanei imbarchi; • del personale delle motovedette proveniente dal quadro permanente delle Capitanerie di porto per i quali i vari temporanei imbarchi saranno menzionati nei documenti valutativi; • del personale che svolge attività operativa presso le Squadriglie della Guardia costiera, per il quale permangono in vigore le disposizioni emanate da Maricogecap con il foglio n.81/047649/II in data 20 luglio 2000. Pertanto, la documentazione caratteristica dovrà essere compilata a cura del capo squadriglia per tutto il personale imbarcato sulle motovedette dipendenti. Per tale attività la predetta Autorità si avvarrà degli elementi d’informazione modello G redatti dai diversi comandanti o, nel caso in cui la motovedetta non dovesse essere disponibile, dai responsabili che si avvicenderanno nella titolarità dell’Unità; • personale inquadrato nei reparti aerei/elicotteri (piloti, tecnici di volo, specialisti operatori di volo) per temporanee ridislocazioni operative: il comandante dell’unità navale compilerà per il comandante del reparto volo un - 13 modello G (elementi di informazione) da allegare all’appropriato documento valutativo redatto dal compilatore. Per i componenti del reparto volo il modello G verrà redatto dal comandante del reparto stesso (Comsezelicot/Comsezaer) se è Autorità compilatrice diversa dal superiore gerarchico dei componenti del reparto. Quando si verifichino particolari circostanze di servizio ed impiego, nonché nei casi dubbi, controversi e non previsti dalle precedenti casistiche, gli organismi di Forza Armata preposti all’impiego del personale si faranno carico di indicare la destinazione o l’incarico prevalente. b. Nell’ipotesi che ciascun incarico abbia fisionomia e carattere propri ben distinti da quelli dell’altro incarico e che sia stato assolto con continuità ed effettivo impegno da parte del valutando, deve essere seguita una delle seguenti procedure, a seconda che l’autorità alla cui dipendenza vengono svolti gli incarichi si identifichi o meno nella stessa persona. (1) INCARICHI SVOLTI ALLE DIPENDENZE DELLA STESSA AUTORITÀ Deve essere compilato un documento caratteristico recante sul frontespizio l’esatta denominazione di tutti gli incarichi (primario e secondari). L’assolvimento degli incarichi deve, inoltre, essere evidenziato provvedendo alle seguenti incombenze: • nella compilazione del modello B (ufficiali fino al grado di Colonnello e gradi corrispondenti) nel quadro 37, barrando la seconda casella e indicando l’attività svolta nell’assolvimento degli incarichi secondari. Il rendimento fornito deve essere espresso disgiuntamente in una delle caselle del quadro 38 contrassegnate dal numero 1 (per l’incarico principale) ed in una di quelle contrassegnate dal numero 2 (per gli incarichi secondari, valutati nel loro complesso); • nella compilazione del modello C (ruolo Marescialli e ruoli corrispondenti) al quadro 29, indicando disgiuntamente, con le stesso modalità sopra riportate, il rendimento fornito; • analogamente dovrà procedersi per il ruolo Sergenti e ruoli corrispondenti (modello D – quadro 19), nonché per il ruolo volontari e ruoli corrispondenti (modello E – quadro 15). Nel caso che un militare, contemporaneamente al proprio incarico, assolva in sede vacante anche quello immediatamente sopra ordinato, poiché allo stato pratico il superiore che di fatto interviene quale compilatore risulta essere il medesimo per entrambi gli incarichi, deve essere redatto un unico documento come sopra indicato. (2) INCARICHI SVOLTI ALLE DIPENDENZE DI AUTORITÀ DIVERSE Ricorrendo tale fattispecie, l’Autorità che funge da compilatore nell’incarico primario, al verificarsi di uno dei motivi che determinano la formazione del documento caratteristico deve chiedere, a ciascuna autorità che nel periodo oggetto di valutazione ha impiegato il valutando in incarichi secondari, elementi di informazione (modello G) dei quali tener conto nella redazione del giudizio - 14 (ovviamente tale necessità sorge solo qualora si debba provvedere alla redazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo, mentre in caso di stesura di mancata redazione di documentazione caratteristica, l’indicazione dell’eventuale incarico secondario espletato dovrà trovare posto nel corpo del modello F). Assume, quindi, importanza fondamentale l’individuazione (precedente sottoparagrafo) dell’incarico da considerare di natura prevalente rispetto agli altri. Solo in riferimento a tale incarico, infatti, producono effetto i motivi determinanti la formazione della documentazione caratteristica. Ne consegue che, all’atto dell’assunzione di un incarico contemporaneo di natura prevalente, è necessario “chiudere” il documento caratteristico relativo all’incarico preesistente - a nulla rilevando la circostanza che lo stesso continui ad essere svolto indicando come motivo di compilazione “Variazione del rapporto di dipendenza per assunzione di incarico contemporaneo di natura prevalente”. Per quanto attiene alle modalità di compilazione, si rinvia al precedente sottoparagrafo 6.b.(1), con l’avvertenza che: • nel frontespizio deve essere indicato anche il nominativo e l’incarico ricoperto dalle Autorità che hanno fornito gli elementi di informazione per gli incarichi secondari; • la valutazione del rendimento fornito nell’incarico secondario (barrando la casella contrassegnata dal numero 2 nei quadri previsti per tale indicazione) è da riprendere dagli elementi di informazione. In caso di più incarichi secondari svolti contemporaneamente, ovverosia di più modelli G riferiti a periodi diversi di svolgimento del medesimo incarico secondario (ovviamente tutti compresi nel periodo considerato dal documento caratteristico relativo all’incarico principale), in corrispondenza della seconda casella dei quadri preposti (modello B – quadro 38, modello C – quadro 30, modello D – quadro 20, modello E – quadro 16) dovrà essere apposta la dicitura “Vds. modelli G allegati”. Si precisa, per completezza, che devono essere rilasciati gli elementi di informazione per l’incarico secondario anche quando l’autorità preposta alla redazione del modello G si identifica con il primo o il secondo revisore del documento caratteristico approntato per l’incarico preminente. Ciò nella considerazione che il predetto modello G costituisce per il compilatore del documento caratteristico l’unica fonte dalla quale trarre i dati e gli elementi di giudizio sopra indicati. 7. DIPENDENZE TEMPORANEE DA ALTRE AUTORITA’ a. Qualora il militare sia distaccato (per esigenze operative, attività di supporto, servizi provvisori, partecipazioni ad esercitazioni, etc.) dal suo comando in dipendenza organica/operativa ed assegnato alle dipendenze operative di un altro comando per un periodo pari o superiore a 60 giorni, deve essere redatto, così come precisato al paragrafo 5.c., un documento caratteristico per fine servizio, chiuso al giorno precedente quello del temporaneo cambio di dipendenza. In maniera analoga si dovrà procedere al termine del distacco. - 15 Nel caso di un periodo di distacco inferiore al suddetto arco temporale, il comando di temporanea dipendenza deve provvedere a redigere il modello G (elementi di informazione) ed inviarlo, nel numero di esemplari previsti, al comando di appartenenza del militare. Quest’ultimo, all’atto della formazione del documento caratteristico relativo all’incarico di pertinenza, provvederà ad allegarvelo, evidenziandone le risultanze come sopra specificato. Si evidenzia che le suddette procedure trovano applicazione anche per i temporanei imbarchi del personale della Marina Militare, così come esplicitato al precedente paragrafo 6.a.(2). b. Quando il personale cambia destinazione, ovvero comando di forza, in quanto trasferito, senza per questo cessare il temporaneo distacco presso altra Autorità, si deve procedere come appresso specificato: (1) PER TEMPORANEI DISTACCHI INFERIORI A 60 GIORNI Il comando sede del temporaneo distacco deve redigere due distinti modelli G. Il primo (chiuso alla data del trasferimento) deve essere trasmesso all’ente cedente; il secondo (chiuso al termine del temporaneo distacco) deve essere inviato al nuovo ente di appartenenza del giudicando. L’ente cedente deve redigere l’appropriato documento valutativo, chiuso alla data del trasferimento, allegando il modello G chiuso alla medesima data, acquisito dal comando sede del temporaneo distacco. Inoltre, trasmetterà il libretto personale/R.D.P.V. al nuovo ente di appartenenza; (2) PER TEMPORANEI DISTACCHI PARI O SUPERIORI A 60 GIORNI Il comando di appartenenza “cedente”, avendo redatto il documento per “fine servizio” all’atto del distacco, non deve redigere altra documentazione. Il comando sede del temporaneo distacco deve redigere solo l’appropriato documento valutativo al termine del periodo medesimo. Il comando di nuova destinazione non produce alcun documento valutativo relativo al periodo di temporaneo distacco, fermo restando che la sua competenza a valutare il militare decorre dal momento della cessazione del distacco. 8. DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DEI FREQUENTATORI DI CORSI a. In primo luogo, si rileva che il menzionato regolamento e le relative istruzioni applicative non prevedono adempimenti specifici per la formazione dei documenti caratteristici dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale di durata pluriennale svolti presso gli istituti di formazione delle quattro Forze Armate. Ciascun istituto di formazione può, pertanto, provvedere a soddisfare le esigenze di valutazione dei frequentatori facendo riferimento alle articolazioni del singolo corso, ma tenendo a mente che i documenti da adottare devono, comunque, essere: (1) i rapporti informativi previsti per il ruolo/grado di appartenenza del valutato; (2) riferiti a periodi non superiori all’anno e ricomprendere anche eventuali attività addestrative tecnico professionali svolte all’esterno dell’istituto, per le quali saranno acquisiti, se ritenuti necessari, elementi informativi; - 16 (3) compilati dall’Autorità dell’istituto di formazione istituzionalmente preposta all’attività di istruzione e revisionati dalle Autorità ad essa sovraordinate, tenendo a mente i casi di esclusione previsti dall’art.3 del ripetuto D.P.R. n.213/2002 e successive modificazioni (impedimenti) e le limitazioni previste; (4) completati, riportando nel giudizio complessivo finale (foglio di comunicazione) i risultati degli accertamenti e/o delle prove d’esame sostenute nel periodo cui si riferisce la valutazione, nonché - in caso di documento redatto per fine corso - la posizione occupata nella graduatoria finale sul numero totale dei partecipanti (es. 3° su 120) ed il relativo punteggio di merito/attitudinale; (5) inseriti - debitamente perfezionati con la firma degli interessati e numerati progressivamente - nei libretti personali. Per quanto attiene i normali corsi di istruzione, aggiornamento, perfezionamento (di durata non superiore all’anno) le modalità per la valutazione caratteristica dei frequentatori variano a seconda dell’ente presso il quale viene svolto il corso. b. CORSI SVOLTI PRESSO ISTITUTI, SCUOLE, COMANDI OD ENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA Per esprimere il giudizio caratteristico del frequentatore viene redatto - al termine del corso - a cura delle Autorità militari e/o civili preposte al suo svolgimento: (1) un rapporto informativo (modello A, B, C, D, E a seconda del ruolo/grado rivestito dal valutato) per i corsi di durata pari o superiore a 60 giorni; (2) un modello G (elementi d’informazione) per i corsi di durata inferiore a 60 giorni. In caso di corsi articolati in più fasi/periodi, l’una indipendente dall’altra, ciascuna fase/periodo deve essere considerata come un corso a sé stante e deve, pertanto, formare oggetto di autonoma documentazione in relazione alla sua durata. I suddetti documenti sono inviati al reparto di appartenenza che deve provvedere: • in caso si tratti di rapporto informativo, ad inserirlo nel libretto/pratica personale dell’interessato dopo averlo sottoposto alla firma per presa visione da parte del medesimo e completato dal numero d’ordine, che deve essere quello successivo al documento chiuso per fine servizio del giudicato all’atto del suo invio al corso; • avendo redatto il modello G (elementi di informazione), a trasmetterlo all’autorità dalla quale il valutato dipende per l’incarico principale, affinché ne tenga conto all’atto della redazione del documento caratteristico compilando gli appositi quadri (modello B – quadro 36, modello C – quadro 28, modello D – quadro 21, modello E – quadro 17). Qualora per il periodo di servizio nel quale ricade lo svolgimento del corso non sia possibile addivenire alla formazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo relativo all’incarico espletato (es. mancanza di tutte le autorità giudicatrici, periodo di servizio inferiore ai 60 giorni), il modello G relativo al corso svolto deve essere annesso alla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (modello F) riportando al punto (4) la denominazione del corso svolto. - 17 Nel caso che il militare cessi di frequentare il corso prima del termine, deve comunque essere redatto un rapporto informativo (per periodi pari o superiori a 60 giorni) o un modello G (per periodi inferiori a 60 giorni) nel quale devono essere precisati - in luogo dell’apprezzamento del profitto tratto - i motivi che hanno determinato la cessazione (dimissioni, rinuncia, espulsione). c. CORSI SVOLTI PRESSO ISTITUTI ED ENTI CIVILI SEGUITI E CONTROLLATI DIRETTAMENTE DA AUTORITA’ MILITARI O CIVILI DELLA DIFESA Vale quanto riportato al precedente sottoparagrafo 8.b., con l’avvertenza che le autorità che hanno seguito e controllato lo svolgimento del corso devono basarsi, nella redazione del rapporto informativo o degli elementi di informazione, oltre che su quanto riscontrato direttamente, anche sui risultati conseguiti dai frequentatori espressi sotto qualsiasi forma dall’istituto/scuola/ente civile; d. CORSI SVOLTI PRESSO ISTITUTI ED ENTI CIVILI SENZA DIRETTO CONTROLLO DA PARTE DI AUTORITA’ MILITARI O CIVILI DELLA DIFESA (1) CORSI CHE COMPORTANO IL MANCATO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ORDINATIVAMENTE ASSEGNATO Al fine di stabilire l’entità del profitto tratto dell’interessato dalla frequenza del corso - elemento indispensabile per procedere alla valutazione caratteristica - si deve fare riferimento all’attestato (certificato, diploma, abilitazione, relazione sul rendimento, etc.) rilasciato dall’istituto od ente presso il quale si è svolto il corso. In mancanza di attestato, è possibile sottoporre i frequentatori ad idonei accertamenti. L’Autorità militare che procede all’accertamento, ovvero l’ufficiale preposto alla gestione dei libretti/pratiche riservate personali del comando/ente di appartenenza, deve provvedere: • per i corsi di durata inferiore a 60 giorni, a redigere gli elementi di informazione e ad inviarli alla competente Autorità valutatrice (compilatore del documento caratteristico relativo all’incarico espletato); • (2) per i corsi di durata pari o superiore a 60 giorni, a compilare una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (modello F) nella quale al punto (4) sarà indicato il profitto tratto dalla frequenza del corso così come riportato dall’attestazione rilasciata dall’istituto/ente civile, ovvero risultante dall’accertamento effettuato dall’autorità militare. CORSI CHE NON COMPORTANO IL MANCATO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ORDINATIVAMENTE ASSEGNATO. La frequenza di un corso che afferisca solo parzialmente il previsto orario di servizio non determina la necessità di redigere alcun documento, non sussistendo alcuna discontinuità nello svolgimento dell’incarico ordinativamente assegnato. All’atto della formazione del documento caratteristico per l’incarico di pertinenza, l’attività formativa dovrà essere indicata nell’apposito riquadro riservato alla frequenza dei corsi, riportandone gli esiti facendo riferimento all’attestato/diploma/certificato. - 18 e. CORSI SVOLTI PRESSO ISTITUTI ED ENTI CIVILI PER I QUALI NON SI RENDE POSSIBILE STABILIRE L’ENTITA’ DEL PROFITTO TRATTO DAL FREQUENTATORE I corsi in parola non possono essere documentati in alcun modo. Il periodo di frequenza del corso deve essere considerato ai fini della valutazione caratteristica assenza dal servizio e deve essere riportato nello statino dei periodi non computabili (modello “H”). Si precisa, in proposito, che ricadono in tale tipologia gli “stages” di lingua straniera svolti presso famiglie qualificate. f. CORSI SVOLTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO I corsi frequentati nelle ore o nei giorni liberi dal servizio non assumono alcuna rilevanza nella redazione del documento caratteristico che, come noto, deve essere riferito esclusivamente a fatti e circostanze attinenti al periodo di servizio contemplato nel documento stesso. 9. DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA AMBITO INTERNAZIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN Si rimanda alle disposizioni contenute nelle I.D.C. ed alle specifiche direttive applicative unitarie emanate dallo Stato Maggiore della Difesa con circolare n.115/3/786 in data 6 marzo 2001. 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONE E DIFFUSIONE Nel ribadire che tutte le innovazioni procedurali introdotte avranno effetto sulla documentazione caratteristica la cui data di chiusura è successiva al 31 ottobre 2006, a parziale deroga e quale prescrizione transitoria si dispone che nel caso in cui entro la suddetta data sia configurabile un anno calendariale di servizio assolto e non valutato, eventuali assenze scomputabili che, in vigenza della pregressa normativa, avrebbero determinato la chiusura dal 1° novembre in poi, dovranno comunque comportare un corrispondente slittamento della data terminale della scheda valutativa (da redigere con il nuovo stampato annesso al D.P.R. n.255/2006), che avrà quale motivo di formazione “Compimento del periodo massimo di un anno non documentato, in ottemperanza al disposto di cui al paragrafo 10 della circolare del Ministero della Difesa – DGPM – n.M_D/GMIL_06V/G.L./28979/D9-1 in data 31 ottobre 2006”. La presente direttiva abroga e sostituisce le circolari di questa Direzione Generale nr.DGPM/V/1494/D9-1/G.L. in data 28 ottobre 2002, nr. DGPM/V/1299/D9-1/G.L. in data 7 ottobre 2003 e nr.DGPM/V/D9-1/9857/G.L. in data 26 aprile 2004. I comandi/enti in indirizzo si faranno carico di assicurare l’ulteriore, capillare diffusione della presente circolare a tutti i reparti dipendenti. F.to IL DIRETTORE GENERALE Generale di Corpo d’Armata Rocco PANUNZI ISTRUZIONI SUI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE INDICE 2 PREMESSA pag. 3 CAPITOLO I. Documenti caratteristici 1. Generalità 2. Scheda valutativa 3. Rapporto informativo 4. Foglio di comunicazione 5. Dichiarazione di mancata redazione 6. Documenti che concorrono alla compilazione 7. Motivi di formazione pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 4 4 5 5 6 7 7 CAPITOLO II. Autorità valutative 1. Generalità 2. Comandante “interinale” o in “sede vacante” 3. Autorità escluse dalla valutazione pag. 9 pag. 10 pag. 11 CAPITOLO III. Modalità di redazione 1. Generalità 2. Modello A 3. Modelli B, C, D, E. 5. Modello G 6. Astensione dal giudizio 8. Annullamento e rettifica pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 15 pag. 16 pag. 17 CAPITOLO IV. Valutazione di situazioni particolari 1. Dipendenze particolari 2. Assolvimento contemporaneo di più incarichi 3. Frequenza di corsi di istruzione 4. Personale in congedo 5. Personale sospeso dall’impiego pag. 18 pag. 19 pag. 19 pag. 22 pag. 22 CAPITOLO V. Personale impiegato presso organismi internazionali 1. Generalità 2. Documento caratteristico internazionale (D.C.I.) 3. Documento caratteristico nazionale (D.C.N.) pag. 24 pag. 24 pag. 24 CAPITOLO VI. Gestione della documentazione caratteristica 1. Ricorsi 2. Visione e rilascio di copie 3. Custodia pag. 26 pag. 26 pag. 27 PREMESSA (Criteri generali) 3 1. La documentazione caratteristica ha la scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, nei limiti dell’interesse riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l’impiego razionale del militare. 2. Il documento caratteristico è redatto nel più breve tempo possibile dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione. Al militare valutato deve essere fornita tempestiva comunicazione, nei modi previsti, della valutazione caratteristica effettuata nei suoi confronti. 3. I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente al periodo contemplato dal documento. Non può farsi menzione di fatti e circostanze estranei a tale periodo. 4. Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore. 5. La valutazione è espressione diretta del superiore che trae gli elementi di giudizio dalla conoscenza personale del giudicando, salvo particolari condizioni d’impiego che prevedano l’obbligatoria acquisizione di elementi informativi di supporto. Il giudizio del superiore è ispirato a principi d’obiettività, imparzialità ed alto senso di equità nell’apprezzamento di tutti gli elementi che influiscono sull’attività e sul rendimento del dipendente. La capacità di giudizio costituisce, a sua volta, elemento di valutazione. CAPITOLO I Documenti caratteristici 4 (Artt. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13,14 e 15 del Regolamento) 1. Generalità I documenti caratteristici per il personale delle forze armate sono i seguenti: a. scheda valutativa: - modello A, per gli ufficiali generali fino al grado di generale di divisione, o gradi corrispondenti; modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello, o gradi corrispondenti; modello C, per il ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti; modello D, per il ruolo sergenti, o ruoli corrispondenti; modello E, per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, volontari di truppa vincolati da ferme, appuntati e carabinieri in servizio permanente e carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi a ulteriori vincoli di servizio; b. rapporto informativo: - modello A, privo della qualifica finale, - modelli B, C, D ed E, parti contrassegnate con la sigla RI (rapporto informativo) e privi della qualifica finale. c. foglio di comunicazione, integrato nei modelli A, B, C, D ed E. 2. Scheda valutativa (mod. A, B,C,D,E) a. La scheda valutativa è il documento da formare per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni, salvo i casi per i quali sia prescritta la redazione di rapporto informativo (vds. successivo para 3). I 180 giorni potranno essere anche non continuativi perché intervallati da altri servizi o assenze opportunamente documentate con apposito modello H (All.1). b. La scheda valutativa si conclude con un giudizio finale e con l’attribuzione, da parte delle competenti autorità militari o civili della Difesa, di una delle seguenti qualifiche finali: - ECCELLENTE - SUPERIORE ALLA MEDIA - NELLA MEDIA - INFERIORE ALLA MEDIA - INSUFFICIENTE 3. Rapporto informativo (mod. A, B, C, D, E) 5 a. Il rapporto informativo è il documento da formare per valutare servizi per: (1) periodi pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180. I 60 giorni, stabiliti quale periodo minimo per la formazione del rapporto informativo, debbono essere giorni di effettivo servizio (sottraendo dal computo ogni assenza dal servizio, opportunamente documentata con apposito modello H). Per documentare periodi inferiori a 60 giorni è compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (vds. successivo punto 5.); (2) periodi anche pari o superiori a 180 giorni allorché il valutando: - frequenti corsi di istruzione; - venga sospeso dall’impiego; Nel caso previsto nel primo alinea, qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni, la valutazione può essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale. (3) periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni quando si tratta di valutare: - i servizi di durata inferiore a 60 giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini; - ufficiali di complemento richiamati dal congedo; - servizio in tempo di guerra. b. Il rapporto informativo si conclude con un giudizio finale, ma senza attribuzione della qualifica finale. 4. Foglio di comunicazione a. E’ il documento con cui si dà comunicazione all’interessato della valutazione caratteristica effettuata nei suoi confronti da parte dei superiori gerarchici competenti. Nel foglio di comunicazione è espresso il giudizio finale e, nel caso di valutazione con scheda valutativa, vi è riportata la qualifica finale attribuita. 6 b. L’ultima autorità che ha espresso il giudizio nei confronti del giudicando, redige il foglio di comunicazione. In particolare: − formula il giudizio finale traducendo, in sintesi, ed in maniera inequivocabile, i giudizi formulati nel documento caratteristico, esprimendo, se del caso, un compiacimento od una esortazione; − attribuisce la qualifica finale – se la valutazione è espressa mediante scheda valutativa- riportando la qualifica già attribuita nel documento caratteristico a conclusione del proprio giudizio complessivo; − appone la propria firma e la data sul documento. c. Ai sensi dell’art. 3 della legge 15.11.1962, n. 1695, il militare firma il foglio di comunicazione e vi appone la data. La firma del documento attesta che il militare ha avuto comunicazione del giudizio finale, della qualifica finale (nel caso di scheda valutativa) e che ha preso conoscenza di quant’altro contenuto nell’intero documento caratteristico. d. All’atto della firma, il militare si assicura della competenza delle autorità che lo hanno valutato, della esattezza del periodo di tempo a cui si riferisce il documento caratteristico nonché della regolarità e completezza della documentazione precedente. 5. Dichiarazione di mancata caratteristica (mod. F) redazione di documentazione a. La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. F) viene redatta per assicurare la continuità cronologica della documentazione, allorchè, per un determinato periodo di tempo, non sia possibile addivenire alla formazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo. b. La necessità di compilare la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, al verificarsi di uno dei motivi previsti per la formazione di un documento caratteristico, sorge quando: (1) il periodo di tempo da considerare sia inferiore ai 60 giorni, stabilito quale minimo per la valutazione caratteristica, in armonia a quanto previsto al precedente punto 3.a.(1); (2) pur potendo riferire il documento ad un periodo di tempo pari o superiore a 60 giorni, il valutando abbia, di fatto, espletato effettivamente il servizio per un periodo di tempo inferiore a 60 giorni (vds. para. 3.a.(1); (3) risulti che nel periodo di tempo da considerare, il militare, per un motivo qualsiasi, non ha prestato alcun servizio; (4) risultino mancanti tutte le autorità giudicatrici competenti alla formazione del documento caratteristico. c. La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica è compilata a cura del comando o ente da cui il militare dipende, secondo le modalità riportate nello stesso modello. 7 6. Documenti che concorrono alla formazione della documentazione caratteristica. Laddove previsto, concorrono alla formazione della documentazione caratteristica i seguenti documenti: a. elementi di informazione di cui al successivo capitolo III; b. documento caratteristico internazionale (DCI) di cui al successivo capitolo V. 7. Motivi di formazione. a. I documenti caratteristici devono essere formati con la massima sollecitudine, al verificarsi di uno dei motivi sottoindicati: (1) cessazione dal servizio del giudicando per collocamento in congedo, transito in altro ruolo o decesso; (2) fine del servizio del giudicando o del compilatore (nota 1); (3) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore. Si ha variazione del rapporto di dipendenza anche quando trattasi di compilatore meno elevato in grado o meno anziano del giudicando e in tutti gli altri casi in cui venga meno il rapporto di dipendenza con il compilatore per i motivi di cui al successivo capitolo II – para 3 (nota 2); (4) variazione del rapporto di dipendenza con il 1° revisore, nel caso che: a) il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell’avanzamento e il 1° revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato; b) detta autorità (1° revisore) sostituisce il compilatore escluso per i motivi di cui al successivo capitolo II – para 3 (nota 2); (5) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento. La data di chiusura del periodo di valutazione cui deve riferirsi il documento caratteristico è: - quella in cui vengono determinate le aliquote di ruolo del personale da valutare; - quella in cui l’interessato ha realizzato il possesso di tutti i requisiti richiesti per la valutazione, nei casi in cui non vi sia determinazione di aliquota di ruolo. In tali casi la formula relativa al motivo determinante la formazione del documento caratteristico, da riportare sul frontespizio del documento stesso è “per avanzamento”; (6) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; (7) sospensione dall’impiego del giudicando anche a titolo precauzionale (vds. Capitolo II, para 3); 8 (8) compimento del periodo massimo di un anno (calendariale) non documentato. (9) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi; (10) promozione al grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente; (11) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Nota 1 La fine del servizio ricorre anche quando il militare si allontana temporaneamente dal proprio reparto od ufficio per andare a prestare altro servizio (frequenza corsi, partecipazione ad esercitazione, ecc.) di durata superiore a 60 giorni. Determina altresì fine del servizio qualsiasi assenza per un periodo di tempo superiore ai 60 giorni continuativi determinata da infermità, malattia, riposo medico, ricovero, convalescenza, aspettativa. In tal caso il documento caratteristico, redatto allo scadere del 60° giorno di assenza, sarà “chiuso” all’ultimo giorno di servizio prestato. Nota 2 In tali circostanze, il naturale primo revisore si sostituisce al compilatore e pertanto, nell’eventualità che si debba addivenire alla formazione del documento caratteristico, dovrà formulare la sua valutazione seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi previste per il compilatore. CAPITOLO II Autorità valutative (art. 2, 3, 11, 13, 14 e 15 del Regolamento) 9 1. Generalità. a. Salvo particolari situazioni di servizio, il documento caratteristico viene compilato dall’autorità dalla quale il valutando dipende direttamente per l’impiego e revisionato dai due superiori gerarchici del compilatore, esistenti nella stessa linea ordinativa del giudicando. b. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dai rimanenti superiori che seguono nella stessa linea ordinativa. In tal caso nel documento dovranno essere specificati i motivi di detta mancanza (vds capitolo I, para 7, nota 2). c. Mancando tutte le autorità giudicatrici è compilata motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (vds. capitolo I, para 5). d. Per il ruolo sergenti, o ruoli corrispondenti, volontari di truppa in servizio permanente o volontari di truppa vincolati da ferme, ruolo degli appuntati e carabinieri in servizio permanente, il documento caratteristico è compilato dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposto alla revisione di almeno, e non più, di un ufficiale posto nella stessa linea ordinativa. Non si dà luogo a revisione o seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o ufficiali che rivestano il grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o autorità civile con qualifica di dirigente. e. Per il ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, il documento caratteristico è compilato dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposto alla revisione di almeno un ufficiale inserito nella stessa linea ordinativa. Non si dà luogo a revisione o seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o ufficiali che rivestano il grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o autorità civili con qualifica di dirigente. f. Per gli ufficiali inferiori non può intervenire più di un ufficiale generale o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. In ogni caso, non si dà luogo a seconda revisione da parte dell’autorità di grado più elevato a quello di generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. g. Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, non può intervenire più di un generale di corpo d’Armata, o grado corrispondente o di un’autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente. h. Il Capo di stato maggiore della difesa, il Capo di stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa, non intervengono nella revisione degli ufficiali generali e colonnelli. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali che esercitano incarichi validi ai fini dell’avanzamento e degli ufficiali generali e ufficiali superiori titolari di incarichi non inferiori a capo ufficio o equivalente che prestino servizio: 10 - nel rispettivo stato maggiore della difesa e di forza armata; - nel Segretariato generale della difesa. i. Per gli ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri, fino al grado di tenente colonnello, la seconda revisione da parte di autorità che riveste il grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti è limitata al caso in cui il giudicando presta servizio nell’ente o comando cui la stessa autorità è preposta. Il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell’avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale. l. Per i militari appartenenti ad enti centrali od autonomi del Ministero della difesa, non si dà luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il direttore generale o centrale ovvero il Capo del Gabinetto del Ministro o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro. m. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi. 2. Comandante “interinale” o in sede vacante a. Il militare che regge interinalmente un comando od ufficio in assenza del titolare, non sostituisce quest’ultimo nelle funzioni di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici degli ufficiali dipendenti. Pertanto, il predetto comandante interinale si limita - qualora gliene sia fatta richiesta - a fornire al comandante titolare ragguagli sull’attività e sul rendimento dell’ufficiale da valutare. Il comandante interinale viene valutato per l’incarico del quale è titolare per il grado rivestito; in tale sede si può far menzione dell’incarico retto interinalmente. b. Il militare che regge un comando od ufficio in mancanza del titolare - cioè non in assenza di esso, ma in attesa che per quel comando od ufficio venga nominato il titolare - è da considerare in sede vacante; in tale veste, interviene nella formazione dei documenti caratteristici riguardanti i dipendenti. Per l’incarico in sede vacante: (1) qualora assolva esclusivamente tale incarico, deve essere formato un documento caratteristico riferito all’incarico medesimo; (2) qualora abbia svolto contemporaneamente anche l’incarico corrispondente al proprio grado (in tal caso quest’ultimo è da considerarsi principale), i due incarichi devono essere specificati 11 sul frontespizio alla casella “incarichi ricoperti” e valutati entrambi secondo le modalità previste al successivo capitolo IV, para 2. 3. Autorità escluse dalla valutazione. a. Non possono intervenire nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici: (1) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado, dalla data di notifica del provvedimento; (2) il superiore sospeso dall’impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento; (3) il superiore privato del comando, dell’incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale, ovvero per fatti che possano portare all’adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di notifica del provvedimento; (4) il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell’autorità che ha ordinato l’inchiesta, essere comunque interessato all’esito del procedimento; (5) il militare meno elevato in grado ovvero pari grado con minore anzianità assoluta o relativa del giudicando. b. Qualora necessario, nei casi sopra indicati, la valutazione sarà effettuata dai rimanenti superiori competenti (vds capitolo I, para 7, nota 2). La competenza valutativa è comunque limitata alla terza autorità giudicatrice nella stessa linea ordinativa del giudicando. c. Il divieto di cui al precedente punto a.(3) sussiste non soltanto durante il procedimento che segue l’esonero dal comando, dall’incarico o dalla direzione di un ufficio, ma anche a procedimento concluso, quando, per effetto di esso a carico del superiore vengano adottate sanzioni disciplinari di stato. d. Diversamente dalle cause di esclusione di cui ai precedenti punti a.(1), a.(2) e a.(3) che inibiscono al superiore l’intervento nella valutazione caratteristica di tutti i dipendenti, il divieto di cui al punto a.(4) opera soltanto nei confronti del dipendente sottoposto ad inchiesta. e. Il divieto di cui al precedente punto a. (5) opera nei confronti di tutte le autorità giudicatrici che siano meno elevati in grado o pari grado con minore anzianità assoluta o relativa, rispettivamente, del compilatore e del primo revisore. Tale divieto non sussiste nei confronti degli ufficiali dell’Esercito in servizio di stato maggiore. In relazione a tale prescrizione, l’ufficiale in servizio di stato maggiore, presso Enti o Reparti dell’Esercito (esclusi gli Enti Interforze), può valutare l’ufficiale dell’Esercito posto alla sua diretta dipendenza, ancorché più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano. CAPITOLO III Modalità di redazione 12 (art. 1, 2, 5, 6, 9 bis, 10, 13, 14 e 15) 1. Generalità a. I documenti caratteristici sono redatti in due esemplari. Per gli ufficiali dell’Esercito con titolo di Istituto di Stato Maggiore Interforze ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali delle capitanerie di porto, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, nonché per il personale dei ruoli Marescialli, Sergenti e Volontari di truppa appartenenti alla categoria "nocchieri di porto", è redatto un ulteriore esemplare che è custodito rispettivamente dallo stato maggiore dell’Esercito, dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto e dal comando generale dell’Arma dei carabinieri. b. Può verificarsi la non coincidenza delle date iniziali del periodo a cui ciascuna delle autorità intervenute riferisce la propria valutazione; uguale deve, invece, essere quella finale sia per il compilatore sia per i revisori, in quanto è la data in cui si è verificato il motivo determinante la valutazione. c. La valutazione caratteristica si estrinseca nella espressione di giudizi sulle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e sul rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico, durante il periodo a cui è riferito il documento, nonché sulle capacità e attitudini dimostrate. Gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento del militare devono essere motivati e convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari acquisite al libretto personale o alla pratica personale riservata del giudicando. d. Nella espressione dei giudizi, vanno evitate formulazioni che possano ingenerare dubbi di interpretazione. Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l’eventuale proprio dissenso dall’autorità inferiore. e. Quando per un fondato motivo si ravvisi la necessità di sospendere temporaneamente la redazione di un documento caratteristico, le autorità competenti ne riferiscono al Ministero per le decisioni. 2. Modello “A” Nel mod. A i giudizi sulle qualità sono espressi in forma sintetica, non sono vincolati a particolari formule e si traducono in giudizi complessivi. Dato l’elevato livello delle attribuzioni che sono proprie degli ufficiali generali e ammiragli, il compilatore ed i revisori dovranno cercare di mettere in luce, attraverso i giudizi formulati, specialmente le capacità di comando, direttive ed organizzative. Il compilatore nel giudizio complessivo deve, inoltre, specificare l’eventuale attività di rilievo (importanti esercitazioni, lavori, studi, ecc.) svolta dall’ufficiale generale nel periodo in esame. 13 I giudizi complessivi si concludono con una delle qualifiche previste dall’art. 2 della legge 5.11.1962, n. 1695, per l’attribuzione delle quali valgono i criteri stabiliti al successivo para.3.,d.(3). 3. Modelli B, C, D, E Nei modelli B, C, D, E, i giudizi sulle qualità sono espressi in forma dettagliata mettendo in risalto gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura del militare alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico, nonchè l’eventuale attività di rilievo svolta dal militare nel periodo cui si riferisce il documento caratteristico. Le qualità riportate (per il mod. B, nelle Sezioni “A”), descrivono le caratteristiche e valutano le capacità del personale dimostrate nell’espletamento dell’incarico e sono giudicate mediante la scelta di formulazioni prefissate, disposte in maniera casuale per garantire giudizi ragionati. Solo per il mod. B, le qualità delle Sezioni “B” sono rivolte alla valutazione delle attitudini mediante l’utilizzazione di valori prefissati, accompagnati da una nota di commento, obbligatoria nel caso di attribuzione dei valori estremi, facoltativa negli altri casi. a. Il modello B è utilizzabile per la compilazione di: − SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell’incarico del giudicando; − RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori ai 180, mediante la compilazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI, ad eccezione dei casi contemplati che consentono il superamento dei 180 giorni e perciò la valutazione delle qualità che siano emerse durante l’assolvimento dell’incarico o che trovino riscontro nella frequentazione dei corsi. La compilazione del rapporto informativo non prevede l' attribuzione della qualifica finale. b. nei mod. B, C, D ed E i corsi d’istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati negli appositi quadri (36 per il mod. B, 28 per il mod. C, 21 per il mod. D e 17 per il mod. E) sia per l’aspetto rendimento, sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili. Per corsi di durata pari o superiore ai 60 giorni, viene compilato regolare rapporto informativo; in tal caso i predetti quadri vengono utilizzati unicamente per riportare la classificazione ottenuta. c. La valutazione delle qualità (per il mod. B, quelle riportate nella Sezione “A”), avviene barrando la casella della formulazione prescelta tra le sei a disposizione; Nel mod. B, Sezione “B”, la valutazione si effettua utilizzando la seguente gamma di valori: 14 - pregevole; - ottimo; - molto buono; - buono; - soddisfacente; - sufficiente; - carente; - insoddisfacente; - insufficiente. I valori sottolineati possono essere utilizzati solamente se avvalorati dalla sintetica descrizione dei relativi fatti, risultati, prestazioni, comportamenti, lavori, per fornire una dimensione attendibile al valore attribuito. In particolare: − per il rendimento è prevista una duplice valutazione (quadro 38 per il modello B, quadro 30 per il modello C, quadro 20 per il modello D e quadro 16 per il modello E), allo scopo di poter giudicare eventualmente il doppio incarico o una dipendenza da una autorità diversa. Tale eventualità trova riscontro nella barratura della casella 2 il cui valore eventualmente è da riprendere dagli “elementi di informazione”; − ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo di casella. d. Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV): (1) il compilatore deve formulare un sintetico giudizio finale in cui comprendere eventuali proposte per l’autorità competente a formulare il giudizio complessivo finale; (2) il 1° revisore esprime concordanza con il giudizio/qualifica del compilatore, motiva l’eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi, e formula il proprio giudizio comprensivo di eventuali proposte per il compilatore del giudizio complessivo finale; (3) il 2° revisore esprime concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, motiva l’eventuale discordanza, sia in termini negativi sia positivi e formula il proprio giudizio; (4) le qualifiche finali previste dall’art. 2 della legge 5.11.1962 n° 1695, sono espresse attraverso la scelta tra: - ECCELLENTE, - SUPERIORE ALLA MEDIA, - NELLA MEDIA, - INFERIORE ALLA MEDIA, - INSUFFICIENTE. (5) L’ultima autorità intervenuta nella redazione del documento caratteristico, formula il giudizio complessivo finale riportato nel foglio di comunicazione. (6) I criteri da seguire per l’attribuzione delle qualifiche sono i seguenti: 15 − eccellente: è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono; − superiore alla media: è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento; − nella media: è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso; − inferiore alla media: è attribuita al militare che difetta per qualità e/o rendimento o che, pur possedendo un normale complesso di qualità, fornisce un rendimento insoddisfacente; − insufficiente è attribuita al militare che difetta in misura rilevante di qualità e nel rendimento. (7) Ogni autorità nell’attribuire la qualifica finale deve assicurarsi che vi sia il necessario rapporto di armonia e consequenzialità fra essa ed i giudizi espressi. 4. Modello G a. Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali: (1) per l’Esercito, dell’Arma dei trasporti e materiali, dei Corpi degli ingegneri, sanitario, di amministrazione e commissariato; (2) per la Marina, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto; (3) per l’Arma dei Carabinieri delle specialità del ruolo tecnico-logistico; il compilatore, qualora non appartenga alla stessa Arma/Corpo/ruolo del giudicando, deve chiedere elementi di informazione all’ufficiale più elevato in grado o più anziano del giudicando e appartenente alla stessa Arma/Corpo/ruolo dal quale il giudicando direttamente dipende in linea tecnica. (4) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, impiegati in servizio di polizia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all’autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale. Le informazioni, debbono riferirsi esclusivamente allo specifico aspetto tecnico dell’attività dell’ufficiale. b. Le autorità giudicatrici nella redazione del documento caratteristico devono tenere conto degli elementi d’informazione che dovranno essere allegati al documento medesimo. 16 c. Le informazioni sono richieste dal compilatore del documento caratteristico anche se questi è inferiore in grado o meno anziano dell’autorità competente a redigere le informazioni stesse. d. Gli elementi d’informazione riferiti ad ogni qualità devono essere richiesti, altresì, per i militari che: − frequentano corsi d’istruzione inferiori ai 60 giorni; − prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati; − prestano servizio alle dipendenze di autorità non appartenenti ad enti del ministero della difesa; − assolvono contemporaneamente un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa; − partecipano ad operazioni/esercitazioni di unità per un periodo inferiore a 60 giorni e sono temporaneamente dipendenti da un’autorità diversa da quella da cui dipendono per l’impiego. e. Gli elementi d’informazione vengono redatti conformemente allo schema riportato nell’allegato G e devono essere considerati: − per i corsi d’istruzione inferiore a 60 giorni: nel quadro 36 del mod. B, 28 del mod. C, 21 del mod. D e 17 del mod. E; − per incarichi o dipendenze secondarie: nel quadro 37 per il modello B, quadro 29 per il modello C, quadro 19 per il modello D e quadro 15 per il modello E. La stessa procedura può essere applicata se ritenuto necessario, per quei militari che per le particolari mansioni espletate abbiano relazioni di servizio nelle quali non è possibile configurare una “duplicità d’incarico”. 5. Astensione dal giudizio a. Il superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici si astiene dal giudizio, facendo esplicita menzione della motivazione, qualora rilevi l'impossibilità di: - esprimere un giudizio personale diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione; - esprimere un giudizio obiettivo. Tale impossibilità deve essere determinata da fatti (quali ad esempio rapporto di parentela, conflitto di interessi in atto) che potranno essere verificati dal Ministero qualora ritenuto necessario. b. L’astensione deve essere integrale. Non è ammissibile sopperire alla suddetta mancanza di elementi di valutazione con cognizioni acquisite nei riguardi dell’inferiore in altre circostanze di tempo o di servizio. c. Il superiore astenuto rimane inserito nella linea delle autorità competenti alla valutazione e, pertanto: 17 − dovrà essere indicato - nell’ordine che gli compete - nel frontespizio del modello valutativo; − in corrispondenza al suo nominativo dovrà essere apposta la dicitura “astenuto”; − nella parte finale del documento caratteristico a lui riservata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Mi astengo dal giudizio per... (indicare i motivi dell’astensione)”. d. Qualora il superiore che si astiene sia il compilatore, l’autorità subentrante dovrà formulare la sua valutazione, seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi, previsti per il compilatore. e. Nel caso in cui l’ultimo revisore si sia astenuto, l’autorità che immediatamente lo precede, purché abbia effettivamente valutato il militare interessato, formula il giudizio finale, attribuisce la qualifica finale, se si tratta di scheda valutativa, e firma il foglio di comunicazione. 6. Annullamento e rettifica Qualora, in sede di controllo dei documenti caratteristici, vengano rilevati errori, discordanze di giudizi non motivate, insussistenza del rapporto di armonia e di consequenzialità tra giudizi e qualifica, od inosservanza della presente normativa, il Ministero ne dispone l’annullamento e la conseguente nuova redazione, oppure la rettifica. 18 CAPITOLO IV Valutazione di situazioni particolari (art. 2, 5, 6, 7 e 10 del Regolamento) 1. Dipendenze particolari. a. Ufficiali in servizio presso forza armata diversa dalla propria o presso organismi interforze ove il compilatore o uno dei revisori o tutte le autorità giudicatrici siano militari di altra forza armata: - i documenti caratteristici sono compilati dal superiore dal quale il militare dipende per l’impiego anche se appartenente ad altra forza armata. La revisione compete ai due superiori gerarchici esistenti sulla linea ordinativa del compilatore anche se appartenenti ad altra forza armata. b. Militari in servizio presso forza armata o presso organismi interforze ove il compilatore o uno dei revisori o tutte le autorità giudicatrici siano civili del Ministero della Difesa: - il documento da formare è la scheda valutativa o il rapporto informativo redatto dalle autorità dalle quali il militare dipende per il suo impiego, in relazione alla durata del servizio da valutare. Per la redazione del documento si applicano le disposizioni previste al Capitolo I, paragrafo 2. c. Militari destinati in servizio presso autorità militari non appartenenti alle forze armate o presso enti civili: - il documento caratteristico da formare è redatto dalle autorità che saranno stabilite, per ciascun caso, dal Ministero sulla scorta degli elementi di informazione rilasciati dall’autorità dalla quale il giudicando dipende; - per i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri che prestano servizio nell’ambito del Corpo della guardia di finanza, la redazione della documentazione caratteristica è devoluta ai superiori da cui i valutandi dipendono per l’impiego, ancorché appartenenti al predetto Corpo. d. Personale militare impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane all’Estero: - le Autorità competenti alla redazione della documentazione caratteristica degli Addetti per la Difesa, degli Addetti di Forza Armata, degli Addetti Aggiunti e degli Assistenti sono indicate nello schema in all. 2. e. Militari che hanno varie destinazioni di servizio oppure assolvono contemporaneamente più di un incarico: - per la formazione dei documenti caratteristici valgono le norme di cui al successivo punto 2. 19 f. Militari inviati in missione all’estero per servizi isolati o perché facenti parte di delegazioni, gruppi di esperti o gruppi di lavoro, per l’espletamento di compiti che non siano in diretta connessione con gli incarichi di cui sono titolari all’atto dell’invio in missione: - la formazione dei documenti caratteristici compete alle autorità stabilite dal Ministero. 2. Assolvimento contemporaneo di più incarichi a. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità, viene compilato un unico documento caratteristico sul frontespizio del quale sono indicati gli incarichi ricoperti che “devono trovare riscontro nella valutazione del relativo rendimento”. b. Per i militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità militari e/o civili diverse, il compilatore da cui il giudicando dipende per l’incarico primario deve chiedere elementi d’informazione (o la prevista documentazione internazionale) all’altra autorità (vds. capitolo III, para 4.); anche in questo caso gli incarichi devono essere trascritti sul frontespizio del documento caratteristico. c. Allo scopo di ben individuare la singola e distinta natura di ciascuno degli incarichi svolti contemporaneamente, è indispensabile che: - ogni incarico abbia fisionomia e carattere propri ben distinti da quelli degli altri incarichi; in altri termini, ogni incarico deve avere una propria natura che non costituisca un aspetto della natura o del carattere di altro incarico; - ciascun incarico sia stato assolto con continuità ed abbia richiesto l’effettivo impegno da parte del militare; - venga stabilito quale sia l’incarico “primario”. d. Altre attribuzioni che esulino dagli incarichi di cui al precedente para c., potranno essere menzionate nel corpo del documento caratteristico (giudizio del compilatore) 3. Frequenza di corsi di istruzione a. Generalità Per valutare la frequenza dei corsi di istruzione viene redatto - al termine del corso - un rapporto informativo, sempreché il corso abbia avuto una durata minima di 60 giorni. Per i corsi di durata inferiore a 60 giorni, l’autorità preposta per lo svolgimento del corso deve fornire elementi di informazione al compilatore, dal quale il giudicato dipende, che ne evidenzierà il rendimento nel previsto quadro del documento caratteristico da formare (quadri 36, per il mod. ”B”, e 28, per il mod. ”C”, 21 per il mod. “D” e 17 per il mod. “E”). 20 Il rapporto informativo o gli elementi d’informazione devono essere redatti anche quando il militare cessa dalla frequenza del corso prima del termine di questo. In tal caso il compilatore deve precisare i motivi che hanno determinato la cessazione. b. Aspetti da prendere in considerazione nella valutazione caratteristica. La frequenza di un corso è attività del tutto particolare che, come tale, non rende possibile la valutazione di tutte le qualità e di tutti gli aspetti della personalità del militare. Pertanto, nei rapporti informativi da redigere per i frequentatori di corsi di istruzione devono essere prese in esame e valutate le qualità contrassegnate con la sigla R.I.. Qualora il corso abbia durata pari o superiore ai 180 giorni la valutazione viene estesa a tutte le qualità anche a quelle non contrassegnate con la sigla R.I., ad eccezione della qualifica finale. La valutazione di tali elementi, messi in luce durante la frequenza del corso, dovrà di massima concludersi con un apprezzamento del profitto tratto dalla frequenza del corso, adottando una delle seguenti espressioni: ottimo - molto buono - buono - sufficiente - insufficiente L’apprezzamento del profitto non sarà formulato nel caso che, per uno specifico corso, siano previsti esami finali e relativo punteggio e eventualmente, formazione di graduatoria o conseguimento di particolare specializzazione o abilitazione. In tal caso, il rapporto sarà concluso con la indicazione del punteggio di esame ed eventuale graduatoria o della specializzazione o abilitazione conseguita. E’ tuttavia consentito formulare l’apprezzamento sul profitto, qualora se ne ravvisi la necessità, anche per quei corsi al termine dei quali è previsto il conseguimento di una specializzazione o di una abilitazione. Gli elementi sopra indicati (apprezzamento del profitto, oppure punteggio - ed eventuale graduatoria - oppure specializzazione od abilitazione) costituiscono l’essenza della valutazione e pertanto devono essere inclusi nel giudizio finale da formulare nel foglio di comunicazione. c. Tipi di corsi e loro valutazione caratteristica. Le modalità per la valutazione caratteristica dei frequentatori dei corsi variano secondo l’ente presso il quale è svolto il corso e cioè: (1) corsi svolti presso istituti, scuole, comandi od enti del Ministero della Difesa. I militari frequentatori sono valutati dalle autorità militari e/o civili che hanno seguito e controllato lo svolgimento del corso, con i criteri e le modalità indicati nei precedenti paragrafi ed eventualmente integrati da particolari disposizioni che regolano il corso; (2) corsi svolti presso istituti ed enti civili nazionali non appartenenti al Ministero della Difesa. Tali corsi possono essere raggruppati nelle seguenti tre distinte categorie: 21 (a) corsi seguiti e controllati direttamente da organi o autorità militari o civili della Difesa esistenti in seno all’istituto od ente civile presso il quale si svolgono, oppure da autorità appositamente delegate dal Ministero della Difesa. Al termine dei corsi deve essere redatto un rapporto informativo o elementi d’informazione (per i corsi di durata inferiore ai 60 giorni) a cura delle autorità che hanno seguito e controllato lo svolgimento del corso. Valgono allo scopo i criteri precedentemente illustrati. L’ autorità cui compete la redazione del rapporto informativo o degli elementi d’informazione deve basarsi oltre che sulle proprie conoscenze, anche sui risultati conseguiti dai giudicandi, espressi sotto qualsiasi forma dalla competente autorità dell’Istituto, scuola od ente; (b) corsi svolti senza diretto controllo da parte delle autorità militari o civili della Difesa le quali, però, al termine dei corsi stessi, sottopongono i frequentatori ad accertamenti allo scopo di stabilire il profitto tratto. Per i periodi inferiori a 60 giorni l’autorità che procede all’accertamento provvederà a compilare gli elementi di informazione ed a inviarli alla competente autorità valutatrice; Negli altri casi (periodi pari o superiori a 60 giorni) non si addiviene alla formazione di un rapporto informativo, ma deve essere redatta la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. F) in cui sarà indicato il profitto tratto dal militare mediante apposita formula che sintetizzi il risultato dell’accertamento al termine del corso. (c) Corsi svolti senza controllo né accertamento finale da parte dell’autorità militare o civile della Difesa. Si applicano le disposizioni di cui al precedente caso con l’avvertenza che l’entità del profitto tratto dalla frequenza sarà ricavato dalla relazione sul rendimento dell’interessato, rilasciata dalle Autorità dell’Istituto od Ente presso il quale si è svolto il corso (attestato, certificato, diploma, abilitazione, etc.); (3) corsi svolti presso comandi, militari, istituti o scuole militari (o civili) esteri. (a) In relazione alla durata del corso sarà redatto apposito rapporto informativo od elementi di informazione (se il periodo è inferiore ai 60 giorni), a cura dell’addetto per la difesa (Nota1) accreditato nel (o per il) Paese nel quale si svolge il corso e sempre che egli sia più elevato in grado o più anziano dell’ufficiale da valutare, salvo che non si tratti di corsi seguiti e controllati direttamente da organi e autorità militari nazionali per il tramite di ufficiali appositamente designati; 22 (b) Il documento dovrà contenere, previa esplicita citazione della fonte, e cioè del documento compilato dalla competente autorità scolastica estera, tutti gli elementi di valutazione rilevabili da quest’ultimo, ivi compreso l’esito del corso, il punteggio riportato, le considerazioni e gli apprezzamenti di carattere professionale formulati dalle autorità scolastiche estere nei riguardi del frequentatore (Nota 2). (c) Il giudizio dell’addetto di Forza Armata e/o della difesa (vds. Nota 1) dovrà essere basato oltre che sugli elementi di cui sopra, anche su quanto è a sua conoscenza circa il comportamento del frequentatore durante la sua permanenza all’estero. (d) Qualora il frequentatore sia più elevato in grado o pari grado e più anziano dell’addetto di Forza Armata e/o per la difesa (vds. Nota 1), o nel Paese (o per il Paese) in cui si svolge il corso non sia accreditato un addetto per la difesa, il rapporto informativo sarà compilato dal superiore del frequentatore nella linea ordinativa in Italia, sulla base degli elementi informativi formulati dalle autorità scolastiche estere e di quelli eventualmente forniti dall’addetto per la difesa. (e) Il rapporto informativo non sarà sottoposto a revisione (salvo i casi previsti alla Nota 1); (f) Per particolari corsi svolti in situazioni atipiche troveranno applicazione le disposizioni di volta in volta appositamente emanate dallo Stato Maggiore della Difesa. 4. Personale in congedo a. Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina. Durante il servizio di prima nomina, l’ufficiale di complemento viene valutato, al verificarsi dei motivi che determinano la formazione dei documenti caratteristici, mediante la redazione di rapporti informativi o schede valutative a seconda dei casi. Il termine del servizio di prima nomina rientra fra dette circostanze e comporta la formazione di documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo, a seconda dei casi) anche se l’ufficiale viene trattenuto in servizio e continua ad espletare lo stesso incarico alle dipendenze degli stessi superiori. b. Militari di tutte le categorie del congedo richiamati in servizio. Si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di stato, le norme previste per i militari in servizio permanente. 5. Personale sospeso dall’impiego a. Per i militari sospesi dall’impiego, all’atto del collocamento nella suddetta posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio 23 prestato, anche se il periodo di tempo da considerarsi è uguale o superiore a 180 giorni, con la motivazione “per fine del servizio”. Il documento non deve contenere alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l’adozione del provvedimento di sospensione. b. Al rientro in servizio dell’interessato a conclusione del procedimento penale o disciplinare o, comunque, dopo la revoca della sospensione, è compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica riferita al periodo di tempo trascorso in tale posizione con la motivazione “per rientro in servizio”. Nel testo del mod. F dovrà essere riportata la dicitura “nel periodo di tempo sopra indicato il militare non ha prestato alcun servizio”. Nota (1) Per le rappresentanze militari ove coesistano l’addetto di Forza Armata e l’addetto per la Difesa, in relazione alla durata del corso: la redazione del rapporto informativo sarà a cura dell’addetto di Forza Armata in qualità di compilatore e di quello per la Difesa in qualità di 1° revisore (quando previsto); la redazione degli elementi d’informazione sarà a cura dell’addetto di Forza Armata . Nota (2) Il documento scolastico estero dovrà in ogni caso essere tradotto dall’Addetto per la difesa che curerà l’inoltro, dell’originale e della traduzione, al comando (o ente) da cui il frequentatore dipende in Italia. 24 A sua volta il comando (o ente) trasmetterà i documenti stessi alle autorità cui compete la custodia degli altri esemplari del libretto personale o pratica personale riservata. CAPITOLO V Servizio presso organismi internazionali (art. 6 del Regolamento) 1. Generalità a. Per organi internazionali / comandi integrati sono da intendersi quegli organismi che, costituiti con personale di più nazioni, hanno una linea di servizio indipendente dalla nazionalità. Ai fini della documentazione caratteristica, tra i predetti organismi non sono da comprendere le missioni e le delegazioni italiane all’estero che pur facendo, o non, parte dell’organismo internazionale, sono costituite interamente da personale italiano. b. Al verificarsi di uno dei motivi indicati nel precedente capitolo I, la valutazione caratteristica dei militari in servizio presso organismi internazionali ha luogo con la redazione di: (1) un documento caratteristico internazionale (D.C.I.), da parte dei superiori di qualsiasi nazionalità dai quali il militare dipende per l’impiego; (2) un documento caratteristico nazionale (D.C.N.) formato sulla base del D.C.I, dalle autorità nazionali indicate al successivo punto 3. 2. Documento caratteristico internazionale (D.C.I.). (1) Il documento caratteristico internazionale non è documento a sé stante, ma costituisce base per la formazione del documento caratteristico nazionale; deve essere acquisito, in originale e in copia tradotta, a tutti gli esemplari del libretto personale, o pratica personale riservata, del militare unitamente al documento caratteristico nazionale. (2) Il D.C.I., è richiesto all'organismo internazionale interessato, dall’ufficiale italiano più elevato in grado che eserciti le funzioni di Comandante di Corpo nei confronti dell'Ufficiale da valutare. Il Comandante di Corpo ne cura la traduzione in lingua italiana. In mancanza di questi, il D.C.I. verrà trasmesso, per la traduzione, all’Ufficio Generale del Capo di stato maggiore della difesa. (3) Il testo originale del D.C.I., unitamente alla traduzione in lingua italiana firmata e debitamente convalidata dal bollo d’ufficio, viene trasmesso in duplice copia all’autorità competente alla redazione del documento caratteristico nazionale previsto. 3. Documento caratteristico nazionale (D.C.N.) Le autorità nazionali competenti alla redazione del D.C.N. dovranno: prendere visione del D.C.I., facendo esplicita menzione nel testo del documento nazionale (specchio riservato alle eventuali note 25 aggiuntive), di aver preso visione di detto documento e di aver tenuto conto dei giudizi in esso contenuti; esprimere i propri giudizi, concordanti o meno, in tutto o in parte, con quelli espressi nel D.C.I., informandoli ai criteri di valutazione nazionale. Il documento caratteristico nazionale - scheda valutativa o rapporto informativo redatto sulla base del documento caratteristico internazionale non deve riportare locuzioni, o sigle, in lingua straniera, ivi comprese le stesse denominazioni degli organismi internazionali e le cariche del compilatore e dei revisori. Dette locuzioni, ove occorra ripeterle, saranno opportunamente tradotte in lingua italiana. La formazione (compilazione/revisione) del documento caratteristico nazionale è devoluta in ordine progressivo d’esclusione: a. Area O.N.U.: (1) al superiore italiano esistente nella linea ordinativa internazionale del giudicando; (2) all’ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano (senior italian officier - SENITOFF) in servizio presso l’organismo internazionale; (3) al SENITOFF di area; (4) al Capo di stato maggiore della Difesa. b. Area N.A.T.O.: (1) al superiore italiano esistente sulla linea ordinativa internazionale del giudicando; (2) all’ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano in servizio presso ciascuna “divisione / branca” dell’ organismo internazionale; (3) all’ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano (senior italian officier – SENITOFF) in servizio presso l’organismo internazionale; (4) al SENITOFF di area; (5) al Capo di stato maggiore della difesa. c. altre aree: (1) al superiore italiano esistente sulla linea ordinativa del giudicando; (2) all’ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano (senior italian officier – SENITOFF) in servizio presso l’organismo internazionale; (3) al SENITOFF di area; (4) al Capo di stato maggiore della difesa. Per la revisione devono essere osservate le norme previste dal capitolo II. Per l’individuazione dei SENITOFF di area si rimanda alla “Direttiva per la formazione della documentazione caratteristica nazionale del personale militare impiegato in organismi internazionale o in operazioni”. 26 CAPITOLO VI Gestione della documentazione caratteristica (art. 8 e 9 bis del regolamento) 1. Ricorsi Avverso le note caratteristiche possono essere presentati: - ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. 1199/71; - ricorso giurisdizionale ai sensi della legge 1034/71; a. Il ricorso gerarchico deve essere presentato tramite il comando di Corpo del ricorrente al Direttore della Direzione generale per il personale militare, competente per la decisione, entro 30 giorni dalla data di notifica (presa visione) del documento caratteristico impugnato per motivi di legittimità e di merito. Il comando di Corpo, cui è stato presentato il ricorso, provvederà ad inoltrarlo entro 60 giorni alla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalità dalla stessa indicate. b. Il ricorso giurisdizionale deve essere presentato al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica del documento caratteristico impugnato, ai sensi dell’art 21 della legge 1034/71. 2. Visione e rilascio copie a. La visione integrale dei documenti caratteristici è consentita: - alle autorità centrali delle forze armate; - ai superiori gerarchici nella stessa linea ordinativa; - al diretto interessato; - a terzi per esigenze strettamente connesse alla pregnante necessità di tutelare una propria situazione giuridicamente rilevante, previa specifica autorizzazione dell’Autorità ministeriale. b. Non è consentito a nessun comando od ente rilasciare copia integrale o stralcio di documenti caratteristici, eccetto che al diretto interessato che ne faccia esplicita richiesta secondo le modalità indicate nella legge 241/90 e successive modificazioni. Qualora richiesto, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare all’autorità giudiziaria ordinaria o speciale, al Consiglio di stato ed alla Corte dei conti qualsiasi documento caratteristico, in copia o in originale, a seconda della specifica richiesta. Le amministrazioni dello Stato, per motivi di interesse pubblico, possono richiedere il rilascio di copia di documenti caratteristici. Tali richieste devono essere inoltrate al Ministero della difesa che potrà autorizzarne di volta in volta il rilascio. 27 3. Custodia a. I documenti caratteristici sono raccolti e custoditi secondo le norme particolari di ciascuna Forza armata (1): − nel libretto personale per i militari dell’Esercito, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri; − nella pratica personale riservata per i militari della Marina. b. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza; la trasmissione di essi deve essere effettuata in plico assicurato / raccomandato. c. I documenti caratteristici vengono distrutti secondo le procedure di seguito indicate: − l’esemplare in possesso dei reparti: al momento del congedo assoluto o del decesso dell’interessato; − l’esemplare custodito dal Ministero: 10 anni dopo gli eventi suindicati; − gli ulteriori esemplari previsti: allorquando viene a cessare l’appartenenza del militare alla rispettiva forza armata, Arma o Corpo. Nota (1) Nelle more dell’emanazione del “Regolamento per le matricole del personale militare della Difesa”, considerato che non è possibile procedere alla separazione della documentazione caratteristica da quella matricolare, entrambe attualmente raccolte e custodite nel libretto personale/pratica personale riservata, continuano ad applicarsi, in materia di custodia, i singoli regolamenti di Forza armata e le relative disposizioni attuative emanate della Direzione generale per il personale militare. Roma, lì 30 ottobre 2006 FIRMATO IL SEGRETARIO GENERALE/DNA (Gen. C.A. Gianni BOTONDI) Modello H (Allegato 1) MINISTERO DELLA DIFESA E.I. M.M. A.M. Annesso al documento caratteristico n. CC (1) STATINO DEI PERIODI NON COMPUTABILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE CARATTERISTICA relativo a (2) nr. redatto/a per il periodo dal al per (3) nei periodi sottoindicati il (4) , è risultato assente dal servizio : assenza dal servizio gg. dal al causa (5) addì IL(6) NOTE (1) Comando, Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato. (2) Specificare se scheda valutativa o rapporto informativo. (3) Indicare il motivo che ha determinato la formazione del documento. (4) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome del valutando. (5) Malattia, ogni tipo di licenza (esclusi: ordinaria, legge 937/77 e recupero compensativo), frequenza corsi, purchè non documentati, aspettativa per periodi inferiori a 60 giorni. (6) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome del C.te di Corpo. (Allegato 2) AUTORITÀ COMPETENTI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA PER IL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL’ESTERO Personale e tipologia degli uffici militari Compilatore 1° Revisore 2° Revisore ADDETTO PER LA DIFESA Capo DEL RIS- SMD SCa. SMD Capo SMD ADDETTO AGGIUNTO DIFESA ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD ADDETTO DI F.A. ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD ADDETTO AGGIUNTO DI F.A. ADDETTO DI F.A. (*) ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD ASSISTENTE DI F.A. ADDETTO DI F.A. (*) ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD ADDETTO PER LA DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD Capo SMD ADDETTO DI F.A. ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD ADDETTO PER LA DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD Capo SMD ADDETTO AGGIUNTO DI F.A. ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD ADDETTO PER LA DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD Capo SMD ADDETTO DI F.A. ADDETTO DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD ASSISTENTE DI F.A. Capo del RIS-SMD SCa. SMD Capo del RIS-SMD ADDETTO PER LA DIFESA Capo del RIS-SMD SCa. SMD Capo SMD A B C D E NOTA: (*) In mancanza dell’Addetto di F.A., i documenti caratteristici dell’Aggiunto/Assistente sono compilati dall’Addetto per la Difesa e revisionati dal Capo del RIS (1° Revisore). Si procede a 2^ revisione da parte del SCa.SMD qualora il valutando rivesta il grado di Colonnello o gradi corrispondenti.