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COMUNE DI PIZZONI
Provo di Vibo Valentia
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TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
"FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER
ALLESTITO CON VASCA RIBALTABILE
PER LA RACCOLTA DEI RSU".
Via Oliveto n' 8
Tel. 0963/340016
fax 0963/340000
Email: tecnico.pizzoni.vv({vasmcpcc.it
C.F.00347570798
CCP 13380886
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Provo di Vibo Valentia
TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA
ART.1-0GGETTO DELL'APPALTO
L'Amministrazione
comunale
in esecuzione
della deliberazione
C.C. n. 25 del
15.11.2012, e alla determina
U.T. n° 02 del 02/01/2014, intende acquistare
l'automezzo elencato alla successiva lettera A
Per la suddetta fornitura
si rivolge a produttori
fornitori
che dispongono
di
certificazione ISO 9001 E ISO 14001 più certificazione ambientale ecolabel di qualità,
sulla base delle norme europee. Da presentare in gara pena esclusione.
A) AUTOVEICOLO
TIPO PIAGGIO PORTER o equivalente
di altra marca,
Benzina/GPL nuovo di fabbrica munito di ruota di scorta e attrezzi di dotazione
aventi le seguenti caratteristiche:
• Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio stampata (spessore min. 20/10)
saldata a MIG o equivalente a completa tenuta stagna di forma tondeggiante
per agevolare lo scarico dei rifiuti solidi urbani;
• Rinforzi esterni in acciaio di alta qualità per cornice vasca;
• Cilindro di sollevamento in posizione centrale a 3 sfilamenti o due cilindri
laterali alla vasca muniti entrambe le soluzioni di cilindri a doppio effetto con
valvole di blocco, non sono ammesse soluzioni con cilindri tuffanti o a
semplice effetto;
• Fulcri e perni in acciaio in C40 di dotazione dotati di ingrassatori;
• Due cilindri stabilizzatori a doppio effetto con stelo cromato min 30 micron
collegati al controtelaio, i cilindri stabilizzatori devono obbligatoriamente
rientrare dopo che la vasca si trovi in posizione di riposo.
• Passo del veicolo min.1810mm max.2515mm;
• Capacità vasca min.2.20Mc max 3.70 Mc.
• Portata utile a libretto min.600 Kg;
• M.T.T. massa totale a terra veicolo min. 20Q.
• Lunghezza massima max.4280mm;
• Altezza max.2000mm
• Sbalzo posteriore max.1300mm;
• Larghezza esterna della vasca min.1480mm, max.1560mm;
• Altezza interna della vasca max 1500mm
• Lunghezza esterna vasca max 2600
• Altezza di scarico min 1400, max 1600
• Doppia portella di carico di dimensioni 850x450 mm obbligatorio per il carico
degli ingombranti;
• Angolo di ribaltamento vasca min.85° max 90°;
• Voltabidoni con attacco doppio a pettine per la presa simultanea ci bidoni da
80/120/240/360.
• Sistema alza-volta cassonetti con attacco a pettine per cassonetti da
660/1000/1100 It;
• Ribaltamento con comando elettrico in cabina dotato di filo comandato;
• Elettro pompa con serbatoio da 10 It e indicatore di livello;
• Cicalino retromarcia come per legge;
• Distributori dotati di valvola di max pressione;
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fax 0963/340000
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E TECNICA MANUTENTIVA
Consenso per il funzionamento del AVC e della vasca a due mani.
Parafanghi in PVC con paraschizzi;
Porta pala;
Fornitura di pala;
Chiusura degli sportelli con sistema a pendolo per gravità;
Pressione utilizzi max 160bar;
Attacco manometro per rilevazione pressione idraulica;
Tendina di copertura che consenta pur essendo chiusa il caricamento dei
sacchetti;
Colore cabina grigio metallizzato;
Colore vasca bianco con dotazioni (cilindri) colore giallo;
Adesivi a norma e di avvertimento per la sicurezza dell'operatore;
Accessori
di serie
-:- Cilindrata min.131 Occ, max.1400cc;
.:. M.T.T. 20 Q.
-:- Normativa inquinamento Min. EURO 5.
-:- Distribuzione 16 valvole.
-:- Ruote posteriori singole.
-:- Griglia di protezione lunotto posteriore cabina;
-:- Potenza min. 70 CV , max. 90 CV.
-:- Cambio 5 marce + retromarcia;
-:- Balestre rinforzate;
.:. Carreggiata veicolo anteriore posteriore 1310 mm;
.:. Posti a sedere 2 con cinture di sicurezza;
.:. Pannello segnalazione veicolo a norma di legge;
.:. Libretto uso e manutenzione;
.:. Collaudo e immatricolazione;
.:. Garanzia minima di 12 mesi sul telaio e sulla vasca;
.:. Tappetini interni veicolo;
.:. Faretti antinebbia;
.:. Stereo a corredo;
Dispositivi
di sicurezza:
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Pulsanti di comando sistemati in posizione tali da non poter essere
azionati accidentalmente;
Valvole di blocco per avarie accidentali del sistema di sollevamento;
Puntone di sicurezza per le operazioni di manutenzione con vasca alzata
di colore giallo nero a strisce rinfrangente e omologato;
Faro rotante a luce gialla ai sensi dell'art. 10 Legge n.38 del 10 Febbraio
1982, montato sulla parte posteriore della cabina su supporto antivibrante
e ad innesto rapido;
Spia luminosa e sonora in cabina con vasca alzata;
Se lettore arancione in cabina per l'accensione del faro rotante;
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•
Sistema di sicurezza come per UNI EN 1501-1 :2006 comando per l'avvio
accidentale della macchina con freno a mano disinserito, l'allestimento
non funziona con il freno a mano disinserito; obbilatorio;
• Segnalazione acustica per piedini stabilizzatori abbassati;
• Marcatura CE rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva
Macchine 89/392/CEE e sue successive modifiche;
• Sono comprese le spese per immatricolazione,
per collaudo, per
trasporto e per ARI ET.
Scritte su entrambi i lati "Comune di Pizzoni (VV) Servizi Ambientali";
ART. 2 -IMPORTO DELL' APPALTO
L'importo a base d'appalto, per la fornitura del veicolo nuovo di cui alla lettera A, è fissato
in € 21.000,00.= (euro ventunomila/OO) IVA inclusa.
ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata, mediante asta pubblica, alla Ditta che avrà presentato
l'offerta più bassa sull'importo a base d'appalto di cui al precedente art. 2, tenendo conto
che nell'importo
a base di appalto sono comprese
tutte le spese inerenti
l'immatricolazione il collaudo e l' IVA. (chiavi in mano) restano esclusi il pagamento della
tassa di possesso, l'assicurazione.
L'appalto si svolgerà in presenza anche di una sola offerta valida, mentre il Comune SI
riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione.
ART. 4 - REQUISITI DEL VEICOLO
IL veicolo fornito dovrà essere originale e conforme tecnicamente
momento dell'appalto, completo in ogni sua parte, comprensivo
collaudo, trasporto e messa in strada.
Caratteristiche
a quello prodotto al
delle operazioni di
generali del veicolo
Il veicolo della fornitura dovrà:
4.1 rispettare le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore al fine di ottenere
l'omologazione alla circolazione come veicoli per trasporto delle merci;
4.2 avere materiali non contenenti amianto elo lana di vetro in ogni loro componente;
4.3 presentare una adeguata protezione contro gli incendi, con l'impiego, ovunque
possibile ed in ordine prioritario di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa
velocità di propagazione di fiamma (nel rispetto delle norme vigenti in materia, tab. UNI
ISO 3795 e CUNA NC 59002);
ART. 5 - DIVIETO DI SUB APPALTO
E' vietato all'Impresa contraente cedere In la fornitura oggetto del presente foglio di
obblighi e condizioni.
ART. 6 - DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNA DEI BENI
La fornitura dovrà essere eseguita e completata entro 60 gg. dalla data dell' ordinativo
effettuato successivamente ali' approvazione dell'atto di affidamento.
La consegna del veicolo nuovo avverrà presso il Comune di Pizzoni (W) Settore Tecnico
Via Oliveto n° 8 - 89834 Pizzoni.
Via Oliveto nO 8
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ART. 7· PENALE PER RITARDATA CONSEGNA
Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati all'art. 6, salvo
cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente, verrà
addebitato alla Ditta aggiudicataria un importo di € 50,00 .= (euro cinquanta). In ogni
caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo
complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a
quanto previsto dall'art.17.
Modalità di applicazione delle penalità
A seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire
escludendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione
qualora la ditta, dopo "avvenuta notifica dell'applicazione di penali, non proceda
all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata . La
liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo
successivamente all'emissione della suddetta nota di credito.
ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI
TERZI
Il Contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose
dell'Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e
collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente
esonero dell' Amministrazione Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
Il Contraente assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione Comunale la proprietà dei
beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 9 - CONTROLLI SULL'IMPRESA E SUI BENI FORNITI
Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà
di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e
dichiarati dall'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la
corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.
ART. 10 - COLLAUDO
Il collaudo viene effettuato nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6.
L'Amministrazione Comunale comunicherà al contraente il termine perentorio entro il
quale dovranno svolgersi le operazioni di collaudo.
Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.
Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli
esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal presente Foglio di
obblighi e condizioni.
I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico
dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni
relative.
I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o
rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo.
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Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni tecniche.
Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non
risultando perfettamente
conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere
posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata
consegna.
L'impresa
è tenuta a conformare
i beni
nel termine
indicato
dall'Amministrazione Comunale.
L'assenza
alle
operazioni
di
collaudo
di
rappresentanti
dell'impresa
è
considerata come acquiescenza alle constatazioni e ai risultati cui giungono i collaudatori
e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicate all'impresa, tempestivamente, a
mezzo di lettera raccomandata. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del
collaudo.
Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudo ma
vengano in seguito accertati.
In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione
Comunale ad assistere, a mezzo
di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per
eventuali difetti e imperfezioni, ad ogni effetto.
In assenza dell'impresa
o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli
incaricati dell'Amministrazione Comunale fa ugualmente stato contro di essa.
L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i beni non accettati al
collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto
rifiuto o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto ove
l'impresa non abbia presenziato al collaudo.
Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione
Comunale, ha facoltà di risolvere il
contratto, per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati,
addebitando al Contraente tutte le spese del trasferimento.
ART. 11 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA
Il Contraente garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per
un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito
nel contratto.
L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti
manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri
nuovi.
Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna di ciascun veicolo presso
l'Amm.ne Comunale di Pizzoni (W), avrà una durata di 12 mesi, considerando la garanzia
stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo il fornitore
dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti
riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura.
ART. 12· CAUZIONE DEFINITIVA
Avvenuta l'aggiudicazione,
la ditta aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di
legge, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 % dell'importo di aggi\.ldicazione, che
sarà svincolato 30 99. dopo il termine del rapporto contrattuale.
ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
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La fornitura è regolata dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di contabilità dello Stato,
di cui ai RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 e successive integrazioni e modificazioni e
dalle clausole e condizioni del presente Foglio.
ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO
A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa
aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o
la parte rimanente di questi.
L'affidamento
a terzi viene notificato all'impresa
inadempiente
a mezzo lettera
raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi
affidati e degli importi relativi.
All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione
definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la
stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 15 - PAGAMENTI
Il corrispettivo relativo alla fornitura, dopo le verifiche d'uso, sarà posto in pagamento
dietro emissione di regolare fattura, entro 60 giorni data fattura, a mezzo consegnato
e collaudato con esito favorevole.
ART. 16 - CESSIONE CREDITI
La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore
senza l'accettazione dell'amministrazione
Comunale in base alla formale notifica dei
relativi atti.
ART. 17 - RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE
L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico.
L'Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli
obblighi contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3) ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre
i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna.
Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2 e 3 il Contraente avrà diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la
Amministrazione di affidare a terzi le forniture in danno all'impresa
inadempiente,
addebitando
a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal
contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle
maggiori spese sostenute da parte della Amministrazione.
ART. 18 - CONTROVERSIE
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fax 0963/340000
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Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Tribunale di Vibo
Valentia (W).
Di comune accordo le parti potranno stabilire di ricorrere per tutte quelle controversie che
possono formare oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale composto da tre
arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, e gli altri due su
scelta delle parti.
ART. 19 - CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono
clausole di cui ai punti 1-2-4-5-6-8-9-10-12-13-14-15-17-18.
specificamente
approvate le
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al
contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giuseppe
0963340000 e-mai! [email protected]
.
De Caria tel. 096334016
fax
Dalla Residenza Comunale, addì 22/01/2014
IL RESPONS
Arch. Gi
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Te!' 0963/340016
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