Assistenza tecnica alle
Regioni dell’obiettivo
convergenza per il
rafforzamento delle capacità
di normazione
RELAZIONE
ANALISI D’IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)
Esemplificazione per laboratori settoriali
Regolamento di attuazione legge regionale recante norme
in materia di formazione per il lavoro
La definizione del sistema regionale di certificazione delle
competenze per l’apprendistato
Bari, ottobre 2012
1. INFORMAZIONI GENERALI
AREA DI COORDINAMENTO/SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE
Area di coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione
Servizio Politiche per il lavoro
Servizio Formazione professionale
PROPOSTA REGOLATIVA – DESCRIZIONE
Regolamento di attuazione art. 7, sulla “Certificazione delle competenze” per
l’apprendistato
TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE
…………………………
REFERENTE AIR
…………………………
GRUPPO DI LAVORO
Assessorato diritto allo studio e formazione
Servizio Politiche per il lavoro
Servizio Formazione professionale
Servizio legislativo della Giunta regionale
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Ufficio Statistico
Servizio di assistenza tecnica (Consorzio Mipa)
2
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO
Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e
illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e il quadro esigenziale alla
base dell’iniziativa normativa, di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc.
Inoltre, si descrivono i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che
l’intervento può contribuire a ridurre o eliminare.
2.1. Contesto normativo di riferimento
L’attuale disciplina statale dell’apprendistato1 è contenuta nel D.lgs. n. 276/20032,
che ne prevede tre differenti tipologie (apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca)
e nel D.Lgs. n. 167/20113, ovvero il Testo unico dell’apprendistato.
Da considerare anche il D.m. 28/02/20004, che prevede la figura del tutore aziendale,
avente il compito di affiancare l’apprendista e, fra l’altro, di esprimere le proprie
valutazioni sulle competenze da questi acquisite ai fini dell’attestazione da parte del
datore di lavoro. Una serie di accordi settoriali ha ulteriormente specificato il ruolo del
tutor aziendale all’interno di ciascun settore.
Il quadro di riferimento della materia è poi completato da una serie di prassi e accordi
pattizi, alcuni dei quali relativamente recenti:
 Linee Guida sulla Formazione 2010 firmate da Ministero del Lavoro e Regioni nel
febbraio 2010;
 Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo
EQF del dicembre 2011;
 Documento “Sistema nazionale di certificazione – elementi minimi condivisi”,
approvati da parte della IX Commissione del Coordinamento tecnico delle Regioni,
nella seduta del 14 marzo 2012.
 Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di
riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27
luglio 2011.
 Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di
un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167.
Sulla base di tale contesto, alle Regioni è affidato il ruolo di delineare un profilo
d’intervento in coerenza con le caratteristiche specifiche del mercato del lavoro
1
Al riguardo, si segnala che la recente L. 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (cd. “riforma Fornero”) ha modificato la disciplina
dell’apprendistato attraverso l’art. 1, commi da 16 a 19. In ogni caso, non sono state modificate le
questioni relative alle procedure di certificazione e validazione delle competenze.
2
Il riferimento è ai provvedimento meglio noto come “Riforma Biagi”, di cui al D.lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30",
3
D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, recante il “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
4
D.m. 28 febbraio 2000 (Ministro del lavoro e della previdenza sociale), “Disposizioni relative alle
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16
comma 3 della legge 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell’occupazione”.
3
regionale. Pertanto, due aspetti in particolare possono costituire spunti concreti per
l’intervento regionale:
a) il profilo dell’offerta formativa, sia nel caso dell’apprendistato per il conseguimento
di una qualifica sia di quello professionalizzante, per cui è la Regione che deve
definire i contenuti degli interventi formativi, la loro articolazione, le metodologie
didattiche e la modalità di coinvolgimento delle imprese;
b) i contenuti degli accordi con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
Oltre ai citati punti, naturalmente, la Regione può decidere di definire e/o disciplinare
anche altri aspetti collaterali della disciplina dell’apprendistato. Fra queste vi sono le
modalità di certificazione delle competenze.
Con riferimento alla Regione Puglia, rilevano invece i seguenti provvedimenti:
 L. r. 22 novembre 2005, n. 13, “Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante” (il ddl n. 7/2012, all’art.10, ne prevede l’abolizione).
 Delib.Gr. 16 giugno 2009, n. 1000, “Linee Guida per la gestione delle attività di
formazione esterna in materia di Apprendistato professionalizzante, ai sensi della
Legge Regionale n. 13 del 22 novembre 2005”.
Infine, con riferimento all’Unione Europea vige un sistema di riconoscimento dei
crediti, lo European Credit system for Vocational Education and Training5 (ECVET). Tale
sistema mira a facilitare la validazione, il riconoscimento e l’accumulazione delle
competenze acquisite in un altro Paese o in altre situazioni, per favorire la
compatibilità dei diversi sistemi nazionali di riconoscimento (che in inglese sono definiti
Vocational Education and Training – VET).
Dato tale contesto, si individuano tre tipologie di apprendistato:
1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- Destinatari: giovani con età compresa tra 15 – 25 anni
- Finalità: conseguimento di una Qualifica e/o di un Diploma professionale anche per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
- Durata del contratto: 3-4 anni in base al titolo da conseguire
- Profili formativi: la regolamentazione spetta alle Regioni in coerenza con Qualifiche
– Diplomi previsti dal Dlgs 226/2005, previo accordo in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., e sentite le Parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Formazione: le Regioni fissano gli standard generali (durata, ecc.), le modalità di
erogazione della formazione aziendale è rinviata ai CCNL.
- Attestazioni-certificazione6: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è
definito chi lo rilascia).
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani con
Qualifica.
Per maggiori info: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm.
L’Accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, Regioni e PPAA sottoscritto il 15 marzo 2012 identifica nell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio
2011 il riferimento da adottare, per questa tipologia di apprendistato, relativamente alle figure
professionali, agli standard minimi formativi delle competenze di base e tecnico-professionali e ai modelli
e alle modalità di rilascio degli attestati. Stabilisce inoltre che “i percorsi formativi […] prevedono la
frequenza di attività interna o esterna all’azienda, […] per un monte ore non inferiore a 400 ore annue,
tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti
formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute”.
5
6
4
-
-
-
-
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. A questo
fine si prevede una formazione professionalizzante (per l’acquisizione di
competenze tecnico professionali) realizzata sotto la responsabilità dell’impresa,
integrata eventualmente dalla formazione regionale (per l’acquisizione di
competenze di base e trasversali).
Durata del contratto per la componente formativa: definita dagli accordi
interconfederali e dai CCNL (non superiore ai 3 anni – 5 anni nell’ambito
dell’artigianato).
Profili professionali: il riferimento per la formazione delle competenze tecnico
professionali è costituito da quanto previsto nei sistemi di classificazione e
inquadramento del personale.
Formazione: durata, obiettivi, modalità di erogazione sono definiti da accordi
interconfederali e CCNL.
Formazione pubblica integrativa: durata massima di 120 ore (40 ore annue).
Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo, da
parte del datore di lavoro, della formazione svolta e della qualifica contrattuale
acquisita.
3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani in
possesso di qualifica professionali conseguita ai sensi del DLgs 226/205.
- Finalità: attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studi universitari e della Alta Formazione, inclusi i Dottorati di
ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (IFTS), i diplomi relativi ai percorsi
di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (D.P.C.M. 25/1/ 2008),
per il praticantato previsto dalle professioni ordinistiche o per esperienze
professionali.
- Durata del contratto: definita dalle Regioni per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le Parti sociali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, le Università, gli Istituti tecnici e professionali e altre Istituzioni
formative e di ricerca.
- Profili formativi: titoli di studio da conseguire durante il periodo formativo del
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).
- Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è
definito chi lo rilascia).
Box – Esperienze di altre amministrazioni regionali
Regione Toscana – viene costituito un gruppo tecnico intersettoriale per il coordinamento della messa a
sistema delle procedure di certificazione delle competenze.
Fase preparatoria: individuazione di a) destinatari della prima diffusione del servizio e, b) i soggetti,
pubblici e privati, accreditabili per l’erogazione del servizio.
Azioni propedeutiche alla fase successiva: a) compilazione del Libretto formativo del cittadino; b)
definizione delle procedure per la certificazione delle competenze.
Fase successiva: fra l’altro, pubblicazione di Linee guida per la “Validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti formali e non formali”. Sistema di validazione specifico per i rifugiati
accolti in seguito alla cd. “Primavera araba” e degli altri target di immigrati (rifugiati e richiedenti asilo).
Inoltre, Comitato di pilotaggio della sperimentazione
Inoltre, formazione di un Elenco esperti di settore e di contenuto.
Questione del “Libretto formativo per il cittadino”, (art. 2, comma 1, lett. i, d. lgs. 276/2003), previsto per
i datori di lavoro, «in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni,
nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione
europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate».
5
Regione Marche – anche le Marche stanno predisponendo il sistema di supporto alla implementazione del
Libretto formativo del cittadino, espressamente seguendo il modello toscano per l’attuazione del d. lgs.
276.
Regione Emilia Romagna – Recente norma sull’apprendistato (Delib. Gr 11 giugno 2012, n. 775), con la
quale è stato approvato, fra l’altro, un allegato su “L’apprendistato dell’Emilia Romagna per conoscere e
crescere” e gli ““Schemi di protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per
definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea
triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell’ambito dei contratti
di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011”.
Regione Sardegna – sta predisponendo in questa fase le modalità di certificazione e validazione delle
competenze.
2.2. Motivazioni alla base dell’intervento
Con il ddl in via di approvazione la Regione ha avviato un percorso teso al
superamento della legge 13 del 2005.
In particolare, la disciplina del nuovo sistema di certificazione delle competenze
vorrebbe soddisfare specifiche esigenze (da approfondire con le consultazioni) e
rispondere alle seguenti motivazioni:
Di carattere giuridico-amministrativo:
 Procedere all’attuazione della legge regionale in corso di approvazione (la legge
regionale in corso di approvazione richiede l’attuazione mediante ulteriore norma).
 Ad oggi manca una disciplina dei requisiti del certificatore: di base e specifici, in
relazione al settore a cui fa riferimento la figura professionale.
 Analogamente, manca una disciplina puntuale del ruolo del tutor aziendale.
 …………………..
Di carattere economico-sociale e organizzativo-procedurale
 Necessità di un sistema di adeguamento dei profili professionali in base alle
richieste del mercato, con cadenza ragionevolmente prestabilita, di concerto con le
parti sociali ed economiche in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.
 Mancano modalità strutturate di misurazione delle competenze acquisite (ad es.:
prove di verifica come test, prova scritta, prova pratica, colloquio ecc.), per cui vige
incertezza sul valore di ciascuna competenza
 Occorre una definizione più esaustiva sia degli elementi essenziali dell’attestato di
certificazione delle competenze sia del libretto formativo: cosa deve riportare (ad
es.: indicatori quali-quantitativi della competenza acquisita).
 …………………..
6
3. AMBITO DELL’INTERVENTO
Questa sezione illustra sinteticamente l’ambito di intervento dell’iniziativa normativa sottoposta ad Air,
che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i
destinatari diretti e indiretti dell’intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte.
CONFINI OGGETTIVI
Oggetto
dell’intervento
Regolamentazione del sistema di certificazione delle competenze
per l’apprendistato, con riferimento agli aspetti di carattere
organizzativo (soggetti coinvolti) e procedurale
Ambito territoriale
Regione Puglia
di riferimento
Settori di attività
Settore profit (produttori di beni e servizi)
economica coinvolti Settore no profit (cooperative sociali di tipo A e B)
CONFINI SOGGETTIVI
Destinatari diretti
Datori di lavoro (operatori economici)
Centri per l’impiego
Enti di formazione accreditati
Destinatari
indiretti
Enti bilaterali
Università
Istituti scolastici
Cittadini - Soggetti in apprendistato
Amministrazioni
coinvolte
Regione Puglia
Province – Centri per l’impiego
Enti locali – Assessorati alle politiche giovanili
ORGANISMI RAPPRESENTATIVI
Organismi rappresentativi interessati
Destinatari diretti
Associazioni dei datori di lavoro
Organizzazioni sindacali
Destinatari
indiretti
7
4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate
presso i destinatari, sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro
volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti socio-economici attesi
dell’intervento normativo, anche mediante l’individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati.
Esemplificazione
OBIETTIVO GENERALE
Definire un modello di certificazione delle competenze in grado di
valorizzare le competenze dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del
sistema economico pugliese
Valore attuale Valore atteso
Tempi
previsti
Obiettivo specifico 1
……………………………….
Obiettivo specifico 2
Individuare un adeguato sistema di requisiti professionali dei soggetti preposti
alla certificazione delle competenze
Obiettivo specifico 3
Definire struttura/funzioni dei soggetti preposti alla certificazione delle
competenze (ad es.: commissione di certificazione oppure la figura del
certificatore)
Obiettivo specifico 4
Definire un sistema di monitoraggio capace di misurare nel tempo, in modo
efficiente ed efficace, i livelli di competenza (prove-verifiche, accessomantenimento e perdita)
Obiettivo specifico …
………………………………………..
Obiettivo specifico …
………………………………………..
8
5. DESCRIZIONE DELL’OPZIONE ZERO
In questa sezione vanno riportati gli esiti dell’analisi e della ricostruzione dell’opzione zero (di “non
intervento”), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di
riferimento.
6. OPZIONI ALTERNATIVE
In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione
alternativa all’opzione zero.
7. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI
In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la
valutazione dell’opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti:
Valutazione sintetica
Questa sezione, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la
valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione
include anche un “test pmi” relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese
(mpmi). Contiene inoltre la valutazione dell’impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni.
Infine, nel caso di recepimento di normativa comunitaria, contiene la verifica sulla non introduzione di
livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte
diverse devono essere descritte e motivate.
Valutazione analitica (eventuale)
Questa sezione contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti,
qualificandoli e quantificandoli rispetto all’opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi
effetti.
VALUTAZIONE SINTETICA
Opzione zero
Opzione A
Opzione B
Opzione C
…
EFFICACIA*
Obiettivo specifico 1
Obiettivo specifico 2
Obiettivo specifico …
ASPETTI CRITICI*
Destinatari diretti
Destinatari indiretti
P. A.
*(ESEMPLIFICAZIONE SCALA: MA=MOLTO ALTO; A=ALTO; M=MEDIO; B=BASSO; MB= MOLTO BASSO)
APPROFONDIMENTI
IMPATTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI (PER CITTADINI, IMPRESE E P. A.)
IPOTESI DI RECEPIMENTO DI NORMATIVA COMUNITARIA:
(Descrizione ed eventuale giustificazione nel caso di introduzione di livelli di regolazione e di
oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari).
VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE)
9
8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
In seguito alla valutazione dell’opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le
motivazioni che conducono alla scelta dell’opzione preferita.
9. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate, per tipologia di dati e informazione
reperita.
FONTE
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI
10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI
In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di
elaborazione dell’Air, sulla base di documento di piano appositamente predisposto dal gruppo di lavoro,
riferendo in particolare su: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati
per la loro individuazione, modalità e tecniche adottate, descrizione dei motivi del ricorso alle tecniche
utilizzate, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e
sulle eventuali criticità incontrate.
CONSULTAZIONE 1
CATEGORIE COINVOLTE
MODALITÀ E TECNICHE
UTILIZZATE
RISULTATI
CONSULTAZIONE 2
……………..
11. ALLEGATI (EVENTUALI)
La Relazione Air può includere allegati. Nel seguito si fornisce un possibile elenco:
-
Ricognizione normativa:
Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare
livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative:
norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.
-
Approfondimenti sulle valutazioni:
Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori
sintetici utilizzati ecc.
-
Documentazione sulle consultazioni
10
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