Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione RELAZIONE ANALISI D’IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) Esemplificazione per laboratori settoriali Regolamento di attuazione legge regionale recante norme in materia di formazione per il lavoro La definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze per l’apprendistato Bari, ottobre 2012 1. INFORMAZIONI GENERALI AREA DI COORDINAMENTO/SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE Area di coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione Servizio Politiche per il lavoro Servizio Formazione professionale PROPOSTA REGOLATIVA – DESCRIZIONE Regolamento di attuazione art. 7, sulla “Certificazione delle competenze” per l’apprendistato TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE ………………………… REFERENTE AIR ………………………… GRUPPO DI LAVORO Assessorato diritto allo studio e formazione Servizio Politiche per il lavoro Servizio Formazione professionale Servizio legislativo della Giunta regionale Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici Ufficio Statistico Servizio di assistenza tecnica (Consorzio Mipa) 2 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e il quadro esigenziale alla base dell’iniziativa normativa, di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc. Inoltre, si descrivono i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che l’intervento può contribuire a ridurre o eliminare. 2.1. Contesto normativo di riferimento L’attuale disciplina statale dell’apprendistato1 è contenuta nel D.lgs. n. 276/20032, che ne prevede tre differenti tipologie (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca) e nel D.Lgs. n. 167/20113, ovvero il Testo unico dell’apprendistato. Da considerare anche il D.m. 28/02/20004, che prevede la figura del tutore aziendale, avente il compito di affiancare l’apprendista e, fra l’altro, di esprimere le proprie valutazioni sulle competenze da questi acquisite ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro. Una serie di accordi settoriali ha ulteriormente specificato il ruolo del tutor aziendale all’interno di ciascun settore. Il quadro di riferimento della materia è poi completato da una serie di prassi e accordi pattizi, alcuni dei quali relativamente recenti: Linee Guida sulla Formazione 2010 firmate da Ministero del Lavoro e Regioni nel febbraio 2010; Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF del dicembre 2011; Documento “Sistema nazionale di certificazione – elementi minimi condivisi”, approvati da parte della IX Commissione del Coordinamento tecnico delle Regioni, nella seduta del 14 marzo 2012. Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Sulla base di tale contesto, alle Regioni è affidato il ruolo di delineare un profilo d’intervento in coerenza con le caratteristiche specifiche del mercato del lavoro 1 Al riguardo, si segnala che la recente L. 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (cd. “riforma Fornero”) ha modificato la disciplina dell’apprendistato attraverso l’art. 1, commi da 16 a 19. In ogni caso, non sono state modificate le questioni relative alle procedure di certificazione e validazione delle competenze. 2 Il riferimento è ai provvedimento meglio noto come “Riforma Biagi”, di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", 3 D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, recante il “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”. 4 D.m. 28 febbraio 2000 (Ministro del lavoro e della previdenza sociale), “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell’occupazione”. 3 regionale. Pertanto, due aspetti in particolare possono costituire spunti concreti per l’intervento regionale: a) il profilo dell’offerta formativa, sia nel caso dell’apprendistato per il conseguimento di una qualifica sia di quello professionalizzante, per cui è la Regione che deve definire i contenuti degli interventi formativi, la loro articolazione, le metodologie didattiche e la modalità di coinvolgimento delle imprese; b) i contenuti degli accordi con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca. Oltre ai citati punti, naturalmente, la Regione può decidere di definire e/o disciplinare anche altri aspetti collaterali della disciplina dell’apprendistato. Fra queste vi sono le modalità di certificazione delle competenze. Con riferimento alla Regione Puglia, rilevano invece i seguenti provvedimenti: L. r. 22 novembre 2005, n. 13, “Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante” (il ddl n. 7/2012, all’art.10, ne prevede l’abolizione). Delib.Gr. 16 giugno 2009, n. 1000, “Linee Guida per la gestione delle attività di formazione esterna in materia di Apprendistato professionalizzante, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 22 novembre 2005”. Infine, con riferimento all’Unione Europea vige un sistema di riconoscimento dei crediti, lo European Credit system for Vocational Education and Training5 (ECVET). Tale sistema mira a facilitare la validazione, il riconoscimento e l’accumulazione delle competenze acquisite in un altro Paese o in altre situazioni, per favorire la compatibilità dei diversi sistemi nazionali di riconoscimento (che in inglese sono definiti Vocational Education and Training – VET). Dato tale contesto, si individuano tre tipologie di apprendistato: 1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Destinatari: giovani con età compresa tra 15 – 25 anni - Finalità: conseguimento di una Qualifica e/o di un Diploma professionale anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione - Durata del contratto: 3-4 anni in base al titolo da conseguire - Profili formativi: la regolamentazione spetta alle Regioni in coerenza con Qualifiche – Diplomi previsti dal Dlgs 226/2005, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., e sentite le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. - Formazione: le Regioni fissano gli standard generali (durata, ecc.), le modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai CCNL. - Attestazioni-certificazione6: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia). 2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani con Qualifica. Per maggiori info: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm. L’Accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Regioni e PPAA sottoscritto il 15 marzo 2012 identifica nell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 il riferimento da adottare, per questa tipologia di apprendistato, relativamente alle figure professionali, agli standard minimi formativi delle competenze di base e tecnico-professionali e ai modelli e alle modalità di rilascio degli attestati. Stabilisce inoltre che “i percorsi formativi […] prevedono la frequenza di attività interna o esterna all’azienda, […] per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute”. 5 6 4 - - - - Finalità: conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. A questo fine si prevede una formazione professionalizzante (per l’acquisizione di competenze tecnico professionali) realizzata sotto la responsabilità dell’impresa, integrata eventualmente dalla formazione regionale (per l’acquisizione di competenze di base e trasversali). Durata del contratto per la componente formativa: definita dagli accordi interconfederali e dai CCNL (non superiore ai 3 anni – 5 anni nell’ambito dell’artigianato). Profili professionali: il riferimento per la formazione delle competenze tecnico professionali è costituito da quanto previsto nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Formazione: durata, obiettivi, modalità di erogazione sono definiti da accordi interconfederali e CCNL. Formazione pubblica integrativa: durata massima di 120 ore (40 ore annue). Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo, da parte del datore di lavoro, della formazione svolta e della qualifica contrattuale acquisita. 3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani in possesso di qualifica professionali conseguita ai sensi del DLgs 226/205. - Finalità: attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studi universitari e della Alta Formazione, inclusi i Dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (IFTS), i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (D.P.C.M. 25/1/ 2008), per il praticantato previsto dalle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. - Durata del contratto: definita dalle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti tecnici e professionali e altre Istituzioni formative e di ricerca. - Profili formativi: titoli di studio da conseguire durante il periodo formativo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca). - Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia). Box – Esperienze di altre amministrazioni regionali Regione Toscana – viene costituito un gruppo tecnico intersettoriale per il coordinamento della messa a sistema delle procedure di certificazione delle competenze. Fase preparatoria: individuazione di a) destinatari della prima diffusione del servizio e, b) i soggetti, pubblici e privati, accreditabili per l’erogazione del servizio. Azioni propedeutiche alla fase successiva: a) compilazione del Libretto formativo del cittadino; b) definizione delle procedure per la certificazione delle competenze. Fase successiva: fra l’altro, pubblicazione di Linee guida per la “Validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali”. Sistema di validazione specifico per i rifugiati accolti in seguito alla cd. “Primavera araba” e degli altri target di immigrati (rifugiati e richiedenti asilo). Inoltre, Comitato di pilotaggio della sperimentazione Inoltre, formazione di un Elenco esperti di settore e di contenuto. Questione del “Libretto formativo per il cittadino”, (art. 2, comma 1, lett. i, d. lgs. 276/2003), previsto per i datori di lavoro, «in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate». 5 Regione Marche – anche le Marche stanno predisponendo il sistema di supporto alla implementazione del Libretto formativo del cittadino, espressamente seguendo il modello toscano per l’attuazione del d. lgs. 276. Regione Emilia Romagna – Recente norma sull’apprendistato (Delib. Gr 11 giugno 2012, n. 775), con la quale è stato approvato, fra l’altro, un allegato su “L’apprendistato dell’Emilia Romagna per conoscere e crescere” e gli ““Schemi di protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011”. Regione Sardegna – sta predisponendo in questa fase le modalità di certificazione e validazione delle competenze. 2.2. Motivazioni alla base dell’intervento Con il ddl in via di approvazione la Regione ha avviato un percorso teso al superamento della legge 13 del 2005. In particolare, la disciplina del nuovo sistema di certificazione delle competenze vorrebbe soddisfare specifiche esigenze (da approfondire con le consultazioni) e rispondere alle seguenti motivazioni: Di carattere giuridico-amministrativo: Procedere all’attuazione della legge regionale in corso di approvazione (la legge regionale in corso di approvazione richiede l’attuazione mediante ulteriore norma). Ad oggi manca una disciplina dei requisiti del certificatore: di base e specifici, in relazione al settore a cui fa riferimento la figura professionale. Analogamente, manca una disciplina puntuale del ruolo del tutor aziendale. ………………….. Di carattere economico-sociale e organizzativo-procedurale Necessità di un sistema di adeguamento dei profili professionali in base alle richieste del mercato, con cadenza ragionevolmente prestabilita, di concerto con le parti sociali ed economiche in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese. Mancano modalità strutturate di misurazione delle competenze acquisite (ad es.: prove di verifica come test, prova scritta, prova pratica, colloquio ecc.), per cui vige incertezza sul valore di ciascuna competenza Occorre una definizione più esaustiva sia degli elementi essenziali dell’attestato di certificazione delle competenze sia del libretto formativo: cosa deve riportare (ad es.: indicatori quali-quantitativi della competenza acquisita). ………………….. 6 3. AMBITO DELL’INTERVENTO Questa sezione illustra sinteticamente l’ambito di intervento dell’iniziativa normativa sottoposta ad Air, che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i destinatari diretti e indiretti dell’intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte. CONFINI OGGETTIVI Oggetto dell’intervento Regolamentazione del sistema di certificazione delle competenze per l’apprendistato, con riferimento agli aspetti di carattere organizzativo (soggetti coinvolti) e procedurale Ambito territoriale Regione Puglia di riferimento Settori di attività Settore profit (produttori di beni e servizi) economica coinvolti Settore no profit (cooperative sociali di tipo A e B) CONFINI SOGGETTIVI Destinatari diretti Datori di lavoro (operatori economici) Centri per l’impiego Enti di formazione accreditati Destinatari indiretti Enti bilaterali Università Istituti scolastici Cittadini - Soggetti in apprendistato Amministrazioni coinvolte Regione Puglia Province – Centri per l’impiego Enti locali – Assessorati alle politiche giovanili ORGANISMI RAPPRESENTATIVI Organismi rappresentativi interessati Destinatari diretti Associazioni dei datori di lavoro Organizzazioni sindacali Destinatari indiretti 7 4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate presso i destinatari, sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti socio-economici attesi dell’intervento normativo, anche mediante l’individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati. Esemplificazione OBIETTIVO GENERALE Definire un modello di certificazione delle competenze in grado di valorizzare le competenze dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del sistema economico pugliese Valore attuale Valore atteso Tempi previsti Obiettivo specifico 1 ………………………………. Obiettivo specifico 2 Individuare un adeguato sistema di requisiti professionali dei soggetti preposti alla certificazione delle competenze Obiettivo specifico 3 Definire struttura/funzioni dei soggetti preposti alla certificazione delle competenze (ad es.: commissione di certificazione oppure la figura del certificatore) Obiettivo specifico 4 Definire un sistema di monitoraggio capace di misurare nel tempo, in modo efficiente ed efficace, i livelli di competenza (prove-verifiche, accessomantenimento e perdita) Obiettivo specifico … ……………………………………….. Obiettivo specifico … ……………………………………….. 8 5. DESCRIZIONE DELL’OPZIONE ZERO In questa sezione vanno riportati gli esiti dell’analisi e della ricostruzione dell’opzione zero (di “non intervento”), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di riferimento. 6. OPZIONI ALTERNATIVE In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione alternativa all’opzione zero. 7. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la valutazione dell’opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti: Valutazione sintetica Questa sezione, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione include anche un “test pmi” relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese (mpmi). Contiene inoltre la valutazione dell’impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Infine, nel caso di recepimento di normativa comunitaria, contiene la verifica sulla non introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte diverse devono essere descritte e motivate. Valutazione analitica (eventuale) Questa sezione contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti, qualificandoli e quantificandoli rispetto all’opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi effetti. VALUTAZIONE SINTETICA Opzione zero Opzione A Opzione B Opzione C … EFFICACIA* Obiettivo specifico 1 Obiettivo specifico 2 Obiettivo specifico … ASPETTI CRITICI* Destinatari diretti Destinatari indiretti P. A. *(ESEMPLIFICAZIONE SCALA: MA=MOLTO ALTO; A=ALTO; M=MEDIO; B=BASSO; MB= MOLTO BASSO) APPROFONDIMENTI IMPATTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI (PER CITTADINI, IMPRESE E P. A.) IPOTESI DI RECEPIMENTO DI NORMATIVA COMUNITARIA: (Descrizione ed eventuale giustificazione nel caso di introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari). VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE) 9 8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA In seguito alla valutazione dell’opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le motivazioni che conducono alla scelta dell’opzione preferita. 9. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate, per tipologia di dati e informazione reperita. FONTE TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione dell’Air, sulla base di documento di piano appositamente predisposto dal gruppo di lavoro, riferendo in particolare su: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche adottate, descrizione dei motivi del ricorso alle tecniche utilizzate, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità incontrate. CONSULTAZIONE 1 CATEGORIE COINVOLTE MODALITÀ E TECNICHE UTILIZZATE RISULTATI CONSULTAZIONE 2 …………….. 11. ALLEGATI (EVENTUALI) La Relazione Air può includere allegati. Nel seguito si fornisce un possibile elenco: - Ricognizione normativa: Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti. - Approfondimenti sulle valutazioni: Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc. - Documentazione sulle consultazioni 10