Sentenza GUP Tribunale di Pordenone, 4 novembre 2002
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Sentenza GUP Tribunale di Pordenone,
4 novembre 2002
Tribunale di Pordenone
Sezione del GIP-GUP
Sentenza di applicazione pena su richiesta
(artt. 444 ss. c.p.p.)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice dell’udienza preliminare del 4 novembre 2002, dott. Rodolfo Piccin, ha pronunciato la
seguente
Sentenza
nei confronti di “... S.p.A.”, (Omissis) …
Imputazione e contestuale contestazione
della responsabilità amministrativa della p.g.
Art. 322, comma 2, c.p., perché quale rappresentante della “... S.p.A.” per indurre B.B., sorvegliante idraulico del Genio Civile di Pordenone e, quindi, pubblico ufficiale, ad omettere atti
del proprio ufficio – ovvero a non segnalare più all’Autorità le irregolarità ed i reati da lui
commessi nell’esercizio dell’attività di escavazione e trasporto del materiale inerte, posta in essere in zona golenale del fiume Cellina, in territorio soggetto alla vigilanza del suddetto sorvegliante B.B., essendo egli già stato numerose volte denunciato dal suddetto ufficio del Genio
Civile e, conseguentemente, condannato per fatti di tale specie – offriva all’Olivotto uno “stipendio” di L. 1.500.000 mensili; somma che, per il primo mese, provvedeva a consegnare al
predetto pubblico ufficiale.
In Montereale Valcellina; arresto in fiagranza il 11 ottobre 2001.
Artt. 5 e 25, d.lgs. n. 231/2001, perché il proprio legale rappresentante AA, commetteva il delitto
di tentata corruzione, sopra descritto, nell’evidente interesse e a fini di vantaggio della Società da
lui rappresentata ed amministrata.
In Montereale Valcellina, arresto in flagranza il 11 ottobre 2001
Richieste delle parti
Il difensore e procuratore speciale della “... S.p.A.” chiede l’applicazione della pena finale di Euro: 11.556,00 così determinata:
– Previa comprova dell’avvenuto risarcimento del danno di Euro 1.000,00 patito dall’Ente Genio
Civile di Pordenone e delle circostanze previste dall’art. 12, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n.
IL D.LGS. N. 231 DEL 2001 SECONDO LA PRASSI
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231/2001: sanzione base euro 260,00 × 200 quote pari ad euro 52.000,00 ridotta ex art. 12, comma
3, pari ad euro 17.333.00. ridotta per il rito come richiesto.
Il Pubblico Ministero presta il consenso.
In fatto ed in diritto
Con decreto in data 29 aprile 2002, il GUP disponeva che la “... S.p.A.” in persona di A.A., suo
legale rappresentante pro tempore, per rispondere dell’illecito amministrativo ascrittole in rubrica
fosse tratta all’udienza preliminare del 23 settembre 2002.
Nel corso della successiva udienza del 21 ottobre 2002, svoltasi nelle forme di rito, il difensore e
procuratore speciale della società prevenuta richiedeva, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231, l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 11.556,00 così determinata: stimate ricorrere le ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 231/2001, determinato l’importo della singola quota in euro 260,00 ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 – con il valore della moneta
espresso in euro ai sensi dell’art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 2133, sanzione base Euro 260,00 per
n. 200 quote, complessivamente pari ad euro 52.000,00; sanzione quindi ridotta a mente dell’art. 12,
comma 3, d.lgs. n. 231/2001 sino alla soglia di euro 17.333,00; sanzione indi ridotta per il rito come
richiesto.
Nel corso dell’udienza del 4 novembre 2002 il difensore e procuratore speciale dell’ente imputato reiterava l’istanza sopra compendiata e forniva comprova dell’avvenuto integrale risarcimento
del danno patito dalla persona offesa Genio civile di Pordenone – Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – all’uopo dimettendo libretto di deposito a risparmio al portatore intestato alla persona offesa, (omissis) il PM prestava il consenso ed il giudice pronunziava sentenza dando lettura di separato dispositivo.
Non deve essere pronunziata nei confronti della società prevenuta sentenza di proscioglimento a
mente dell’art. 129 c.p.p., attesa la sua evidente responsabilità amministrativa dipendente dal reato
di cui all’art. 322, comma 2, c.p., commesso a vantaggio dell’ente in data 11 ottobre 2001 da A.A.
all’epoca in cui egli ne era legale rappresentante pro tempore (cfr. art. 5, d.lgs. n. 231/2001), desunta ex actis dai numerosi elementi probatori a suo carico, in particolare:
– denuncia di Olivotto Luciano, del 9 ottobre 2001, sua integrazione e p.v. di sequestro di banconote del giorno 11 ottobre 2001;
– annotazione di PG e s.i.t. di Olivotto Luciano del 12 ottobre 2001;
– interrogatorio del 15 ottobre 2001.
È corretta la qualificazione giuridica dei fatti per cui si è proceduto, siccome evidenziato dal materiale investigativo di sopra valutato che univocamente converge nel delineare che A.A. legale rappresentante pro tempore, della società imputata, offriva a Olivotto Luciano, pubblico ufficiale addetto alla sorveglianza idraulica presso il Genio Civile di Pordenone, la somma di lit. 1.500.000
mensili – consegnandogliene la mensilità ottobrina il dì 11 ottobre 2001 – al fine di indurre il pubblico ufficiale ad omettere atti del proprio ufficio: in particolare, si riprometteva, il A.A., di ottenere
che il B.B. trascurasse di segnalare le irregolarità ed i reati commessi dai responsabili della società
“... S.p.A.” nell’esercizio dell’attività di escavazione e trasporto degli inerti ritratti in zona goneale
del fiume Cellina, sita in territorio soggetto alla vigilanza di quel sorvegliante idraulico, essendo
stato l’istigatore nel passato già denunziato e condannato per analoghe irregolarità, ciò all’evidenza
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arrecando vantaggio all’ente rappresentata, che si sarebbe avvantaggiato di quelle omissioni per escavare aree goneali più vaste o con modalità più economiche rispetto a quelle imposte dalla concessione, con corrispondente maggior guadagno.
Appare conforme a giustizia la concessione all’imputata società delle circostanze attenuanti di
cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con conseguente determinazione
a mente dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 231/2001: invero, l’ente non solo ha integralmente risarcito
il pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione, dimettendo libretto di deposito a risparmio
recante somma ampiamente capiente del ristoro dei danni morali cagionatì; ma anche ha comprovato l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati, all’uopo
dimettendo il 21 ottobre 2002 ampia documentazione donde risulta che “... S.p.A.”. ha allontanato
A.A. dall’amministrazione e dalla rappresentanza dell’ente, abbandonando definitivamente le condotte criminose che il suo legale rappresentante pro tempore aveva assunto per avvantaggiare la società.
È inoltre ragionevole l’assunzione a base della richiesta di applicazione di sanzione prossima al
minimo edittale (cfr. artt. 10, comma 3, e 25, comma 2, d.lgs. n. 231/2001): va al riguardo apprezzato il buon comportamento processuale della prevenuta, che successivamente all’illecito ha manifestato ampia resipiscenza, dovendosi altresi tenere conto, ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2001,
delle non floride condizioni economiche e patrimoniali della società, che al 30 giugno 2002 registrava un perdita di euro 581.253,77 (cfr. bilancio provvisorio dimesso il 21 ottobre 2002).
La sanzione infine applicata appare rispettosa del principio sancito dall’art. 27 Cost., proporzionata ai canoni di cui all’art. 133 c.p. e confacente alla gravità del fatto per cui si è proceduto, adeguata ad assicurare la funzione rieducatrice del precedente.
P.Q.M.
visti gli artt. 63, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 444 ss. c.p.p., sull’accordo delle parti, applica alla “...
S.p.A.”, ritenute ricorrere le circostanze attenuanti di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, tenuto conto della diminuente di rito, la sanzione amministrativa di euro
11.556,00.
Pordenone, 4 novembre 2002
Il giudice
Rodolfo Piccin
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