Personal Health Records:
profili giuridici
Paolo Guarda e Rossana Ducato
Lawtech Research Group
Agenda
• Sanità elettronica e patient empowerment
• PHR
• PHR: framework normativo
• Questioni giuridiche rilevanti
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Personal Health Records
• Il PHR permette ai pazienti di immagazzinare,
gestire e condividere in forma elettronica le
informazioni di carattere socio-sanitario che li
riguardano
• Può essere inteso anche come piattaforma di
servizi on-line rivolti al cittadino.
PHR ≠ EHR/FSE
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L’ecosistema TreC
• Obiettivo  implementazione di una piattaforma di servizi
costruita intorno al paziente
– Libretto Sanitario Elettronico  accesso alla documentazione clinica
prodotta da APSS
– Diario della salute  possibilità di conservare informazioni relative
alla propria salute, create dal paziente stesso
– Nuove forme di interazione tra medici e pazienti - telemedicina
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Definizioni (1)
“Il titolare del trattamento può, inoltre, prevedere che
l'interessato possa inserire o ottenere l'inserimento – anche
in appositi moduli e secondo degli standard, anche di
sicurezza, definiti dal titolare - talune informazioni sanitarie
(es. autovalutazioni, referti emessi da strutture sanitarie di
altre regioni o Stati) o amministrativo sanitarie (es.
appuntamenti medici, periodicità dei controlli prescritti) che
riterrà più opportune”
LG FSE/dossier sanitario, 16 luglio 2009 – Garante privacy
Punto 5 §9
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Definizioni (2)
Taccuino personale del cittadino - “Nell’ambito del FSE si può
prevedere una sezione riservata al cittadino per offrirgli la
possibilità di inserire dati ed informazioni personali (es. dati
relativi a nucleo familiare, dati sull’attività sportiva, ecc.), file di
documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture non
convenzionate, referti archiviati in casa), diario degli eventi
rilevanti (visite, esami diagnostici, misure dei parametri di
monitoraggio), promemoria per i controlli medici periodici.
Questo consente di arricchire il FSE con ulteriori informazioni al
fine di completare la descrizione dello stato di salute, ma tali
informazioni e/o documenti risulteranno “non certificate”.
LG FSE Conferenza Stato Regioni – 11 novembre 2010
§ 3.5
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Definizioni (3)
Art. 12 FSE e sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario
Co. 3 “Il FSE è alimentato in maniera continuativa,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai
soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari
regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati
medici in possesso dello stesso”.
D.L. 179/2012 , convertito con L. 221/2012
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Definizioni (4)
“Art. 5 Taccuino personale dell’assistito
1. Il taccuino personale dell’assistito è una sezione
riservata del FSE all’interno della quale è permesso
all’assistito di inserire dati e documenti personali e
relative ai propri percorsi di cura, anche effettuati
presso strutture al di fuori del SSN.
2. I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale
dell’assistito sono informazioni non certificate dal
SSN e devono essere distinguibili da quelli inseriti
dai soggetti di cui all’art. 13”
Schema di decreto ex art. 12 co. 7 del D. L. 179/2012
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FSE
DOSSIER
SANITARIO
TACCUINO
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Disciplina
FSE
Trattamento
dati sanitari
Peculiarità
Taccuino
Disciplina applicabile al PHR
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Questioni giuridiche rilevanti
Trattamento dati
sanitari
Misure di sicurezza
Disciplina FSE
Titolarità del trattamento
Peculiarità taccuino
Responsabilità
- operatore sanitario
- paziente
Consenso
Valore giuridico del dato
- all’attivazione
- alla consultazione
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Consenso
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Responsabilità
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“If knowledge is power, shared
knowledge is even more powerful”
Kaiser Permanente
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Grazie per l’attenzione!
[email protected]
[email protected]
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LawTech Trento
www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-health
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slide - Dal Taccuino al Personal Health Record