Direzione Nazionale Antimafia
La legislazione italiana in materia di misure
patrimoniali come strumento di contrasto
alla criminalità organizzata
Direzione Nazionale Antimafia

La peculiarità delle associazioni criminali più evolute è
rappresentata dagli obiettivi perseguiti: l ’ acquisizione di
potere e ricchezza e non la consumazione di delitti che
diviene solo il mezzo per conseguire tale finalità primaria.

Il potere economico alimenta e accresce il potere criminale
e consente al crimine organizzato di acquisire spazi sempre
più ampi nel tessuto sociale ed economico con la
sistematica violazione delle regole e con la forza di
intimidazione che da esso promana.

La conseguenza dell’alterazione delle regole dell’impresa e
di mercato è un forte inquinamento dell ’ economia ma
anche degli assetti istituzionali dei Paesi ove il crimine
organizzato opera e si estende.
Direzione Nazionale Antimafia
Il tema delle misure patrimoniali (sequestro
e confisca dei patrimoni illeciti) sono alla
base di una efficace strategia di contrasto
al crimine organizzato per garantire la
tutela di beni fondamentali come l’ordine
pubblico, l’economia pubblica, la libertà di
esercizio dell ’ iniziativa privata, il corretto
funzionamento del mercato, l ’ assetto
democratico delle istituzioni.
Direzione Nazionale Antimafia

Negli ordinamenti come quello italiano, maggiormente esposti al rischio
di gravi forme di inquinamento dell’economia connesse alla presenza
di organizzazioni criminali stabilmente radicate sul territorio, la
necessità di aggredire le basi economiche del crimine organizzato e
ancor di più quella vastissima rete di beni e rapporti economici
indispensabili per la conservazione e l’esercizio dei poteri criminali, è
ormai divenuta una esigenza imprescindibile per un efficace strategia
di contrasto.

L ’ introduzione nel sistema legislativo italiano di misure patrimoniali
differenziate dalla tradizionale misura di sicurezza della confisca
prevista dal codice penale, risale al 1982 legge Rognoni – La Torre
(legge 13.09.1982 n.646) ma se ne coglie tuttora l’eccezionalità per
aver predisposto gli strumenti per l ’ aggressione del fenomeno
criminale delle organizzazioni mafiose sul versante economicofinanziario e per aver individuato la vera essenza dell ’ azione della
mafia che è volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
il controllo delle attività economiche, così innovando radicalmente la
strategia di contrasto alle azioni della mafia.
Direzione Nazionale Antimafia
La tendenza verso forme “moderne” di confisca, differenziate
dalla tradizionale misura di sicurezza della confisca prevista
dal codice penale, ha trovato espressione nell’ordinamento
italiano, in due strumenti introdotti dalla legislazione
antimafia negli anni ‘80 e ‘90.
Il riferimento è alla legge 646 del 13.09.1982 che ha
introdotto le misure di prevenzione patrimoniali (artt.2 bis e
2 ter legge 575 del 31.05.1965 e alla legge 356 del
7.08.1992 che ha introdotto all’art. 12 sexies la confisca c.d.
“allargata” o “estesa”.
D
Direzione Nazionale Antimafia
L’evoluzione del fenomeno mafioso, e delle organizzazioni criminali
in genere rende le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca
“estesa” ancor più attuali, tuttavia, l’elevata mimetizzazione della
ricchezza ed il sistematico ricorso ad intestazioni fittizie, complesse
cointeressenze societarie, schermi societari volti ad occultare e
trasformare l’originario carattere illecito dei capitali investiti, hanno
imposto nel tempo modifiche e aggiornamenti legislativi sì da
adeguare all’originario impianto normativo alle più evolute modalità
operative delle mafie.
E’ in questa prospettiva che vanno letti i recenti interventi
legislativi (D.L. 23 maggio 2008 n. 92 conv. In legge 125 del 24
luglio 2008 e legge 94 del 2009 che segnano una radicale svolta
del sistema delle misure di prevenzionea conclusione di un
percorso scandito da importanti pronunce della giurisprudenza di
legittimità.
Direzione Nazionale Antimafia
LA LEGISLAZIONE ITALIANA
 Gli
strumenti
di
contrasto
patrimoniale al crimine organizzato
previsti dalla legislazione italiana
possono essere attivati nell’ambito di
un
procedimento
penale
e/o
nell ’ ambito di un procedimento di
prevenzione.
Direzione Nazionale Antimafia
Gli strumenti di contrasto patrimoniale al crimine organizzato
previsti dalla legislazione italiana.
Procedimento
penale
Procedimento di
prevenzione
GLI INTERVENTI SUI PATRIMONI ILLECITI
CONFISCA COME
MISURA DI
PREVENZIONE
PATRIMONIALE
CONFISCA ART. 240 C.P.
Strumenti
di
contrasto
CONFISCA C.D. ESTESA
ART. 12 SEXIES L.356/92
CONFISCA OBBLIGATORIA
PER SPECIFICI REATI
PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA EX ART. 240 c.p.
e
PER I CASI DI CONFISCA OBBLIGATORIA
Sentenza di condanna o di
applicazione di pena ex
art. 444 c.p.p.
l'esistenza di un rapporto
strutturale e strumentale
del
bene
oggetto
del
sequestro e poi di confisca,
con l'attività criminosa, di
talché il bene stesso deve
trovarsi
in
necessaria
correlazione
con
la
commissione del reato
vincolo di pertinenzialità tra cose e reato per il quale il soggetto è condannato
Direzione Nazionale Antimafia
CONFISCA PER EQUIVALENTE
Nei casi in cui non sia possibile
procedere alla confisca del profitto o
del prezzo del reato si procede alla
confisca dei beni di cui il reo ha la
disponibilità
per
un
valore
corrispondente a tale profitto o
prezzo.
I PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA
EX ART. 12 SEXIES L.356/92

 Sproporzione tra il danaro,
Sentenza di condanna o di
applicazione di pena ex art.
444 c.p.p. per uno dei delitti
indicati
beni o altre utilità di cui il
condannato risulta poter
disporre
anche
per
interposta persona, e il
reddito dichiarato ai fini
delle imposte sul reddito o
l’attività economica svolta.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
L’art. 12 sexies D.L. 8.06.1992 n. 306 conv. in L. 7.08.1992 n.356
Le modifiche introdotte dalla L.125/2008 e L.94/2009
I REATI PER I QUALI E’ PREVISTA LA CONFISCA “ESTESA”













artt. 314,316,316 bis, 316 ter,317,318,319,319 ter,320,322,322 bis,325 cod.pen. (reati contro la
P.A.)
art.416 co.6 c.p. (se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600,
601 e 602 c.p. e 12 co. 3 bis D.Lgs. 286/1998)
art.416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473,474,517 ter e 517 quater
c.p. (contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni;
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
art.416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere)
artt.600,601,602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi)
artt. 629 e 630 c.p. (estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione)
art. 644 c.p. (usura)
art. 648 (escluso co. 2), 648 bis e 648 ter c.p. (ricettazione,riciclaggio,impiego di danaro, beni o
utilità di provenienza illecita)
art. 12 quinquies co.1 L.356/92 (trasferimento fraudolento di valori)
art. 73 (escluso co.5) e 74 D.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti)
delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale
delitti aggravati dall’art. 7 D.L.152/91 conv. In L. 203/91 (commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo)
art. 295 co.2 D.P.R. 43/73 e succ. mod. (ipotesi aggravate di contrabbando t.l.e.)
Confisca per equivalente
- art. 12 sexies L.356/92 comma 2 ter introdotto dalla L.125/2008 e modificato dalla L.94/2009 -
Nei casi di condanna o applicazione di pena per un delitto
commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
c.p. ovvero al fine di agevolare l ’ attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo e nei casi di condanna o
applicazione di pena per il delitto di contrabbando aggravato ai
sensi dell’art. 295 co.2 D.P.R. 43/73 quando non è possibile
procedere alla confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di
cui il soggetti risulti essere titolare o avere la disponibilità in
valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle
imposte o all ’ attività economica svolta, il giudice ordina la
confisca di altre somme di danaro, di beni o altre utilità per un
valore equivalente delle quali il reo ha la disponibilità, anche per
interposta persona.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Direzione Nazionale Antimafia
Sequestro e confisca
PROCEDIMENTO
PENALE
Commissione di un reato
Prodotto del reato
(il frutto o risultato che si origina dal reato)
Profitto del reato
(il vantaggio di natura economica che deriva dal
reato)
Prezzo del reato
(il compenso pattuito o percepito per il reato)
Commissione di uno specifico reato
Danaro, beni o altre utilità:
•ingiustificata provenienza
•di valore sproporzionato al
reddito dichiarato o alla
economica svolta
attività
Direzione Nazionale Antimafia
Sequestro e confisca
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Presupposti
•Indiziati
di
appartenenza
ad
associazioni di stampo mafioso o simili
•Indiziati di specifici reati
(tratta di esseri umani; associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando; traffico di stupefacenti;
sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri)
Danaro, beni o altre utilità:
•ingiustificata provenienza
•di valore sproporzionato al reddito
dichiarato o alla attività economica
svolta
•frutto di attività illecite o reimpiego
Direzione Nazionale Antimafia
PROCEDIMENTO
PENALE
PROCEDIMENTO DI
PREVENZIONE
Procedimento giurisdizionale
(la decisione viene pronunciata da un giudice)
Tre gradi giurisdizione
(primo grado, appello, cassazione)
Rispetto delle garanzie difensive
Confisca per equivalente
Pubblicità dell’udienza
Applicazione delle norme di procedura penale
Sequestro ex art. 12 sexies L.356/92
Sequestro in sede di prevenzione
art. 2 ter comma 9 L.575/65
 In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Direzione Nazionale Antimafia
IL PROCEDIMENTO PENALE E IL PROCEDIMENTO
DI PREVENZIONE SONO LE DUE COMPONENTI
DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO
ALLE NUOVE FORME DI MANIFESTAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
Direzione Nazionale Antimafia
LA CONFISCA
COME MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE
Le modifiche introdotte dal
D.L. 23 maggio 2008 n.92 conv. in L.24 luglio 2008 n.125
e
L. 15 luglio 2009 n. 94
Direzione Nazionale Antimafia
LE MISURE DI PREVENZIONE
MISURE PERSONALI
MISURE PATRIMONIALI
Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
•Sequestro
•Confisca
con divieto di soggiorno
in uno o più comuni diversi
da quello di residenza o dimora abituale
o in una o più province
obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o dimora abituale
Direzione Nazionale Antimafia
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione non è la
commissione di un reato ma la sussistenza di una pericolosità sociale
qualificata che legittima l’intervento preventivo dello Stato.
Il procedimento penale mira all ’ accertamento di un fatto-reato, il
procedimento di prevenzione mira ad accertare comportamenti che sono
indice di una pericolosità sociale qualificata.
La sanzione penale si fonda sull ’ acquisizione della prova della
commissione di un fatto-reato, la misura di prevenzione anche patrimoniale
si fonda su un giudizio che non può basarsi su sospetti o congetture ma su
elementi di fatto oggettivamente verificabili che attestano la pericolosità
qualificata del soggetto.
Destinatari delle misure di prevenzione antimafia
( art. 1 legge 31 maggio 1965 n.575 e succ. mod.)
 Indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso,alla camorra, alla ‘ndrangheta (D.L.4/2010) o
ad associazioni comunque localmente denominate
che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.
 Soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51
comma 3 bis c.p.p.
 Soggetti indiziati del delitto previsto dall ’ art. 12
quinquies L. 356/1992 (Trasferimento fraudolento di
valori)
– modifica dell’art. 1 L.575/65 introdotta dalla L.94/2009 Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
I reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. dopo le modifiche
introdotte dalla legge 125/2008; dall’art. 15 legge 23 luglio 2009 n.99
e dall’art. 11 legge 13 agosto 2010 n.136

art. 416 6° comma c.p.
(associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt.600,601,602 c.p. e all’art. 12 comma 3 bis D.Lgs
286/1998)

art. 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.
(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

art. 600,601,602 c.p.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi)

art.416 bis c.p.
(Associazione di tipo mafioso anche straniere)

art.630 c.p.
(Sequestro di persona a scopo di estorsione)

delitti aggravati dall’art. 7 L.203/91

art.74 D.P.R. 309/90
(Traffico di sostanze stupefacenti)
0

art. 291 quater D.P.R. 43/73 – art. 260 D.Lgs 3 aprile 2006 n.152
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e Associazione per delinquere finalizzata al traffico
illecito di rifiuti
Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416 BIS C.P. E DELLE MISURE DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA ALLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO
ANCHE STRANIERE
- modifiche introdotte dalle L. 125/2008 e L.94/2009
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Direzione Nazionale Antimafia
ULTERIORI APPLICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Soggetti indicati agli artt. 18 e 19 legge 12 maggio 1975 n.152
1)Coloro che debba ritenersi,
sulla base di elementi di fatto,
che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi.
2) Coloro che per la condotta ed il tenore
di vita debba ritenersi,
sulla base di elementi di fatto,
che vivono abitualmente, anche in parte,
con i proventi di attività delittuose.
TERRORISMO
TITOLARE DEL POTERE DI PROPOSTA
-art. 19 L.22 maggio 1975 n.152 –
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO
DIMORA LA PERSONA
I Titolari Del Potere Di Proposta
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO
DEL DISTRETTO
OVE DIMORA LA PERSONA
PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
QUESTORE
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
DIRETTORE
DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA
GLI ULTERIORI POTERI ESTESI AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
art. 3 bis comma 7 L.575/65 mod. L.125/2008- art. 3 quater commi 1 e 5 L.575/65 mod. L. 125/2008
art. 10 quater comma 2 L.575/65 mod. dalla L.125/2008
A.
B.
C.
D.
Il potere di richiesta di rinnovazione della cauzione anche in misura superiore a
quella originaria – art. 3 bis co. 7 L.575/65 Il potere di richiesta di ulteriori indagini sulle attività economiche o imprenditoriali
che, in base a sufficienti indizi, si ritiene siano direttamente o indirettamente
sottoposte alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall’art.
416 bis c.p. o possano comunque agevolare l’attività delle persone nei confronti
delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero persone
sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 630, 644,
648 bis e 648 ter cod. pen. nei cui confronti non ricorrono le condizione per
l’applicazione di una misura di prevenzione - art 3 quater co.1 L.575/65 Il potere di richiesta del sequestro dei beni per i quali è stata disposta la
sospensione temporanea dell’amministrazione quando vi sia il concreto pericolo
che possano essere dispersi, sottratti o alienati – art. 3 quater co. 5 L.575/65 Il potere di richiesta di estendere i divieti e le decadenze di autorizzazioni, licenze
iscrizioni ecc., quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della
misura di prevenzione, nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta
alla misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società
e consorzi di cui la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi – art. 10 quater
L.575/65 Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
Le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia
le nuove attribuzioni introdotte dalla L.125/2008 e L.94/2009
 Attività di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (art. 2 co.
lett.b) L.125/2008 che ha integrato l’art. 371 bis c.p.p.).
 Accesso ai registri di cui all’art. 34 L.19 marzo 1990 n.55 (art. 2
co.1 L.94/2009 che ha integrato l’art. 117 co.2 bis c.p.p.)
 Potere di applicazione temporanea, sentito il Procuratore
distrettuale, di magistrati della D.N.A. per la trattazione dei singoli
procedimenti di prevenzione patrimoniali (art. 12 L.125/2008 che
ha introdotto l’art. 110 ter Ord. Giud.).
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
LE ESIGENZE DI COORDINAMENTO
I registri delle misure di prevenzione
art. 34 L.19marzo 1990 n.55 mod. dalla L.94/2009)
Presso le segreterie delle Procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei Tribunali sono istituiti appositi registri, anche
informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti
sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte
dei soggetti titolari del potere di proposta. Il Questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia provvedono a dare immediata
comunicazione alla procura della repubblica competente per
territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da
presentare al Tribunale competente.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
L’APPLICAZIONE DISGIUNTA
ART. 2 BIS COMMA 6 BIS L.575/65
(introdotto dalla L.125/2008 integrato dalla L.94/2009)
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure
di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla
pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro
applicazione al momento della richiesta della misura
di prevenzione. (inciso introdotto dalla L.94/2009)
Le misure di prevenzione possono essere disposte anche in
caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del
procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o
comunque degli aventi causa.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la
confisca
- art.2 ter L.575/65 come modificato dalla L.24 luglio 2008 n.125 -
La confisca può essere proposta,
in caso di morte del soggetto
nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare
entro il termine di cinque anni dal decesso
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere
applicate

Dopo l’applicazione della misura di prevenzione personale ma prima
della sua cessazione.

In caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla
quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione ai solo fini delle
misure patrimoniali relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che
siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è
sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

La confisca può essere disposta in caso di morte del soggetto nei cui
confronti potrebbe essere disposta.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
Direzione Nazionale Antimafia
 Il
procedimento
di
prevenzione
patrimoniale è un “processo al patrimonio”
nel quale l’oggetto del giudizio si concentra
sugli aspetti economici del fenomeno
criminale con forte analogia ai procedimenti
in
rem
dei
sistemi
anglosassoni;
conseguentemente la disciplina che regola il
procedimento è modellata su schemi
civilistici in linea con la natura economica
degli interessi coinvolti e tuttavia nel pieno
rispetto delle garanzie giurisdizionali e del
principio costituzionale del contraddittorio.
PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA
art. 2 ter comma 3 L.575/65 mod. dalla L.125/2008
PRESUNZIONE DI ILLECITA PROVENIENZA PER TUTTI
I BENI, A QUALSIASI TITOLO NELLA
DISPONIBILITA’ DEL PROPOSTO
 La confisca dei beni in sequestro è disposta quando il
soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento
non possa giustificare la legittima provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini
delle imposte sul reddito, o alla propria attività
economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia
-
PERSUNZIONE DI FITTIZIA INTESTAZIONE O
TRASFERIMENTO DI BENI
(art. 2 ter comma 14 L.575/65 mod. dalla L.125/2008)
Fino a prova contraria, si presumono fittizi:
 I trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati
nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione
nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o
della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il
sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
 I trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione.
Maria Vittoria De Simone
- Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia -
I CASI DI DISPERSIONE, DISTRAZIONE, OCCULTAMENTO O
SVALUTAZIONE DEI BENI
LA CONFISCA PER EQUIVALENTE
art.2 ter co.10 L.575/65 introdotto dalla L.125/2008
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine
di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di
confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad
oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Analogamente si procede quando i beni non possano
essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima
dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore
Nazionale Antimafia -
Poteri di accertamento del Tribunale
(art. 2 ter 1 comma L.575/65 e succ. mod.)
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE IL TRIBUNALE, OVE NECESSARIO, PUO’
PROCEDERE AD ULTERIORI INDAGINI OLTRE QUELLE GIA ’ COMPIUTE AI SENSI
DELL’ART. 2 BIS L.575/65.
SEQUESTRO
ANCHE DI UFFICIO IL TRIBUNALE ORDINA IL SEQUESTRO DEI BENI DEI QUALI IL PROPOSTO
RISULTA POTER DISPORRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUANDO IL LORO
VALORE RISULTA SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO O ALL ’ ATTIVITA ’
ECONOMICA SVOLTA OVVERO QUANDO, SULLA BASE DI SUFFICIENTI INDIZI, SI HA
MOTIVO DI RITENERE CHE GLI STESSI SIANO IL FRUTTO DI ATTIVITA’ ILLECITE O NE
COSTITUISCANO IL REIMPIEGO.
NEI
CASI DI URGENZA, A RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DISTRETTUALE, DEL QUESTORE, DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA, DEGLI ORGANI INCARICATI DI SVOLGERE ULTERIORI INDAGINI, IL
SEQUESTRO E’ DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E CONVALIDATO NEI
DIECI GIORNI SUCCESSIVI
I DIVIETI E LE DECADENZE
- art. 10 L.575/65 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere e
se già titolari determina la decadenza di:






Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio
Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali
Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici
iscrizioni negli albi degli appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e
nell’albo nazionale dei dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l’esercizio del commercio
all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso
Altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati
Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici e delle Comunità europee per lo svolgimento di attività
imprenditoriali
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina il divieto:

di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forniture di beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera.
I DIVIETI E LE DECADENZE SI APPLICANO ANCHE PER LE PERSONE CONDANNATE CON SENTENZA
DEFINITIVA O ANCORCHE’ NON DEFINITIVA CONFERMATA IN APPELLO PER UNO DEI DELITTI DI CUI
ALL’ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.
Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
Accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti sottoposti a
misure di prevenzione
(art. 25 legge 13 settembre 1982 n.646 mod. dall’art. 7 legge 13 agosto 2010 n.136)
La nuova legge ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli accertamenti fiscali,
adeguandolo alla mutata sfera di operatività delle misure di prevenzione antimafia, previste
dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 (intitolata: “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere”), che, a seguito delle riforme recentemente introdotte (D.l. 23
maggio 2008 n. 98, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125; L. 15 luglio 2009, n. 94; D.l. 4
febbraio 2010, n. 4, convertito nella L. 31 marzo 2010, n. 50) possono rivolgersi verso le
categorie di soggetti previsti dall’art. 1 L.575/65.

In sintesi, secondo la nuova disciplina gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico
dei soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto
applicativo di misure di prevenzione (ancorché non passati in giudicato) per una delle
fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di
trasferimento fraudolento di valori.
Nei confronti delle categorie di persone sopra individuate, gli accertamenti fiscali sono demandati al
Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di dimora
abituale del soggetto.
Si è altresì operata una sensibile estensione dell’ambito oggettivo e delle finalità degli accertamenti,
prevedendo che essi:
- riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e
patrimoniale del soggetto;
- siano finalizzati all’accertamento non solo di illeciti valutari e societari, ma anche, più in generale,
di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’art. 10 della L. 31 maggio
1965, n. 575.

L’AGENZIA NAZIONALE – D.L. n. 4 4 febbraio 2010 conv. L.31
marzo 2010 n.50
DISCIPLINA RELATIVA ALLA AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI O ALTRE UTILITA’ PER I
QUALI E’ STATA DISPOSTA LA CONFISCA ex legge 575/65
I BENI CONFISCATI SONO DEVOLUTI ALLO STATO

art. 2 sexies L.575/65
Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice
delegato alla procedura e un amministratore.
L’amministratore è scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le
intese con l’autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati nonché la pubblicità dei compensi
percepiti secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell’internoe
dal Ministro della giustizia.
…….
Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice
delegato. A tal fine l’Agenzia propone al Tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore
utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al Tribunale la
revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.
………
Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia la quale può avvalersi di
uno o più coadiutori.
Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
L’AGENZIA NAZIONALE – D.L. n. 4 4 febbraio 2010
DISCIPLINA RELATIVA ALLA AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI O ALTRE
UTILITA’ PER I QUALI E’ STATA DISPOSTA LA CONFISCA ex art. 12 sexies L.356/92.
art. 12 sexies comma 4 bis L.356/92
Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2 quater e da 2 sexies
a 2 duodecies della legge 575/65 e succ. mod. si applicano ai casi
di sequestro e confisca previsti cai commi da 1 a 4 del presente
articolo nonché agli altri casi di sequestro e confisca dei beni
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51 co.3 bis
c.p.p. In tali casi l ’ Agenzia coadiuva l ’ autorità giudiziaria
nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al
provvedimento conclusivo dell ’ udienza preliminare e
successivamente a tale provvedimento amministra i beni medesimi.
Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE O DELLA DESTINAZIONE
comma 12 art. 2 ter L.575/65 – introdotto dall’art. 10 lett. d) n.4 L.125/2008 -
 QUANDO RISULTI CHE I BENI CONFISCATI CON
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DOPO L’ASSEGNAZIONE
O LA DESTINAZIONESIANO RIENTRATI, ANCHE PER
INTERPOSTA PERSONA, NELLA DISPONIBILITA ’
O
SOTTO IL CONTROLLO DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO AL
PROVVEDIMENTO DI CONFISCA, SI PUO’ DISPORRE LA
REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE O DELLA DESTINAZIONE
DA PARTE DELLO STESSO ORGANO CHE HA DISPOSTO
IL RELATIVO PROVVEDIMENTO.
Maria Vittoria De Simone - Sostituto
Procuratore Nazionale Antimafia -
Direzione Nazionale Antimafia
 Nell’epoca della globalizzazione il modello
mafioso si sta rapidamente estendendo
oltre i confini nazionali.
 Le proiezioni ultranazionali e internazionali
delle
organizzazioni
mafiose
rende
indispensabile l’adozione da parte di tutti i
Paesi di strumenti comuni di contrasto a
tale progetto di espansione.
Direzione Nazionale Antimafia



Gli ambiti operativi delle organizzazioni criminali sono oggi
proiettati su scenari internazionali ove la componente
economica e finanziaria è divenuta ancor più importate e
strumentale all ’ accrescimento del potere criminale delle
stesse.
In un sistema nel quale le dinamiche patrimoniali e
finanziarie trascendono i confini nazionali una efficace
strategia di contrasto deve necessariamente incidere sulle
basi economiche e cioè su quella rete di beni, rapporti,
interessi che sono funzionali all’esercizio e al rafforzamento
del potere criminale di qualsiasi matrice etnica.
L ’ azione di contrasto deve adeguarsi alla natura
transnazionale e alla dimensione economica che ha assunto
il crimine organizzato.
Direzione Nazionale Antimafia
Nelle sedi di produzione normativa
sopranazionali
e
internazionali
all ’ elaborazione
di
strumenti
finalizzati
al
contrasto
della
criminalità organizzata si accompagna
sempre l ’ adozione di norme in
materia di misure patrimoniali.
Direzione Nazionale Antimafia
 Il diritto di iniziativa economica e
libertà di concorrenza sono valori
portanti del Trattato istitutivo delle
Comunità europee e non solo come
diritti fondamentali del singolo, ma
come elemento capace di incidere
sull’organizzazione sociale degli Stati
membri a salvaguardia delle libertà
individuali.
Direzione Nazionale Antimafia
Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata
transnazionale sottoscritta a Palermo
12-15 dicembre 2000
Lo scopo della convenzione è di promuovere la cooperazione
per
prevenire
e
combattere
il
crimine
organizzato
transnazionale in maniera più efficace.
Direzione Nazionale Antimafia
 La Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale
approvata a Palermo il 16.12.2000, nel
prevedere la confisca dei proventi del reato
o di beni il cui valore corrisponde a quello di
tali proventi, adotta una ampia nozione di
provento del reato che indica come
“ qualunque bene derivato o ottenuto,
direttamente o indirettamente, attraverso
la commissione di un reato”.
Direzione Nazionale Antimafia
 La Convenzione prevede inoltre all’art. 12
che “Gli Stati Parte possono considerare la
possibilità di richiedere che un reo dimostri
l'origine lecita dei presunti proventi di reato
o altri beni che possono essere oggetto di
confisca, nella misura in cui tale richiesta è
coerente con i principi del loro diritto
interno e con la natura del procedimento
giudiziario e di altri procedimenti”
Direzione Nazionale Antimafia
 In sede europea la Convenzione sul
riciclaggio, il controllo, il sequestro e
la confisca dei proventi del crimine e
sul
finanziamento
al
terrorismo
adottato a Strasburgo il 3 maggio
2005 unitamente alla Convenzione sul
terrorismo e la Convenzione sulla
tratta degli esseri umani.
Direzione Nazionale Antimafia
I BENI CONFISCATI SONO DEVOLUTI ALLO STATO

L ’ AGENZIA NAZIONALE PER L ’ AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA HA COMPETENZA PER TUTTI I CASI
DI CONFISCA DISPOSTA IN SEDE PENALE O IN SEDE DI
PREVENZIONE
Direzione Nazionale Antimafia
BENI SEQUESTRATI IN ITALIA DAL 1.01.2010 AL 9.12.2010
ORGANIZZAZIONE
CRIMINALE
BENI IMMOBILI
(appartamenti, ville,
terreni)
BENI MOBILI REGISTRATI
(autovetture, moto,
natanti)
BENI MOBILI
(aziende, titoli, quote
societarie, somme di
denaro, depositi bancari)
TOTAL
E BENI
TOTALE
VALORE
614
€ 142.026.201
499
€ 6.868.374
4.198
€ 68.158.863
5.311
€ 217.053.437
2.598
€ 2.000.810.445
836
€ 29.927.364
2.170
€ 1.669.681.309
5.604
€ 3.700.419.117
239
€ 46.359.050
155
€ 2.345.400
176
€ 23.312.463
570
€ 72.016.913
MAFIA
1.143
€ 580.199.917
390
€ 10.829.134
1.201
€ 2.297.856.937
2.734
€ 2.888.885.987
NDRANGHETA
1.209
€ 573.717.712
304
€ 11.591.700
761
€ 462.316.292
2.274
€ 1.047.625.704
TOTALE
5.803
€ 3.343.113.325
2.184
€ 61.561.972
8.506
€ 4.521.325.864
16.493
€ 7.926.001.159
ALTRE O. C.
CAMORRA
CRIMINALITA'
PUGLIESE
Direzione Nazionale Antimafia
BENI CONFISCATI IN ITALIA DAL 1.01.2010 AL 9.12.2010
ORGANIZZAZIONE
CRIMINALE
BENI MOBILI
REGISTRATI
(autovetture,
moto, natanti)
BENI IMMOBILI
(appartamenti,
ville, terreni)
BENI MOBILI
(aziende, titoli,
quote societarie,
somme di denaro,
depositi bancari)
TOTALE
BENI
TOTALE VALORE
87
€ 37.876.200
381
€ 3.001.441
114
€ 8.295.780
582
€ 49.173.421
101
€ 41.655.000
13
€ 375.000
27
€ 8.255.210
141
€ 50.285.210
51
€ 8.530.186
23
€ 466.314
21
€ 2.722.888
95
€ 11.719.388
MAFIA
456
€ 195.252.177
136
€ 48.874.892
312
€ 727.833.096
904
€ 971.960.165
NDRANGHETA
135
€ 37.587.000
51
€ 1.274.000
94
€ 43.557.494
280
€ 82.418.494
TOTALE
830
€ 320.900.563
604
€ 53.991.647
568
€ 790.664.468
2.002
€ 1.165.556.678
ALTRE O. C.
CAMORRA
CRIMINALITA'
PUGLIESE
Direzione Nazionale Antimafia
 Dati relativi ai beni in gestione, destinati
e/o consegnati distinti per tipologia e per
Regione da parte della Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei
beni confiscati.
 Dati estratti dall ’ Agenzia aggiornati al 1
novembre 2010
TOTALE 11152 BENI
Direzione Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione non è la
commissione di un reato ma la sussistenza di una pericolosità sociale
qualificata che legittima l’intervento preventivo dello Stato.
Il procedimento penale mira all ’ accertamento di un fatto-reato, il
procedimento di prevenzione mira ad accertare comportamenti che sono
indice di una pericolosità sociale qualificata.
La sanzione penale si fonda sull ’ acquisizione della prova della
commissione di un fatto-reato, la misura di prevenzione anche patrimoniale
si fonda su un giudizio che non può basarsi su sospetti o congetture ma su
elementi di fatto oggettivamente verificabili che attestano la pericolosità
qualificata del soggetto.
Direzione Nazionale Antimafia



Il sistema delle misure di prevenzione serve a garantire l’effettività
e la pienezza della tutela degli interessi di rilevanza costituzionale
e comunitaria colmando pericolosi vuoti di tutela connessi alla
complessità dei requisiti strutturali e alle difficoltà probatorie che
caratterizzano le tecniche di accertamento dei reati associativi.
La Corte europea dei diritti dell ’ uomo ha riconosciuto la piena
conformità della confisca di prevenzione ai principi generali fissati
nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali sul presupposto che si tratta di una misura
proporzionata rispetto all ’ obiettivo perseguito di bloccare i
movimenti di capitali sospetti di associazioni criminali e dunque
ritenuta necessaria “per regolare l’uso dei beni in modo conforme
all ’ interesse generale ” . (Corte europea dei diritti dell ’ uomo
22.02.1994 Raimondo c/Italia)
Da altre più recenti pronunce della Corte europea si trae la
conformità del procedimento di prevenzione ai principi e alle
garanzie fissate nell’art. 6 della Convenzione ove sono indicati i
diritti che sono alla base di un processo equo (CEDU Sentenza
2.02.2010 Leone c/Italia).
Direzione Nazionale Antimafia
Legge 13 agosto 2010 n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”
Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo
recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione.
La previsione è di riordinare, razionalizzare e integrare
l'intera disciplina vigente comprendendo in un unico
“ codice antimafia ” tutte le norme in materia
comprendendo anche quelle del procedimento di
prevenzione.
Direzione Nazionale Antimafia
Procedimenti di prevenzione iscritti nel periodo 1 luglio 2009- 30
giugno 2010 nelle Direzioni Distrettuali Antimafia distinti per sedi e per
tipologia: misure personali, patrimoniali, personali e patrimoniali.
Direzione Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia
 Il
procedimento
di
prevenzione
patrimoniale è un “processo al patrimonio”
nel quale l’oggetto del giudizio si concentra
sugli aspetti economici del fenomeno
criminale con forte analogia ai procedimenti
in
rem
dei
sistemi
anglosassoni;
conseguentemente la disciplina che regola il
procedimento è modellata su schemi
civilistici in linea con la natura economica
degli interessi coinvolti e tuttavia nel pieno
rispetto delle garanzie giurisdizionali e del
principio costituzionale del contraddittorio.
Scarica

le misure patrimonia..