Riforma IVA 2010
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Latina
Latina 24 febbraio 2010
SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FAC. DI ECONOMIA- V.LE XXIV MAGGIO 7
Presentazione a cura di Mario Spera
La genesi comunitaria
Pacchetto IVA

Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008


Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008


Modifica del luogo di tassazione dei servizi
Nuove norme in tema di rimborso IVA in uno Stato diverso
da quello di stabilimento (superamento dell’VIII direttiva)
Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in
relazione alla modifica delle regole di tassazione dei
servizi e alle nuove procedure di rimborso
Presentazione a cura di Mario Spera
3
Altre disposizioni comunitarie

Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008


Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009


Misure per combattere la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie
Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai
rimborsi IVA transfrontalieri
Proposta COM (2009) 672

Regolamento di attuazione delle disposizioni della
Direttiva 2006/112/CE (rifusione)
Presentazione a cura di Mario Spera
4
Direttiva 2008/8/CE

Direttiva in progress

Operatività e modifiche scaglionate nel tempo
 1° gennaio 2009 (proroghe temporali)
1° gennaio 2010 (nuova struttura della territorialità
dei servizi)
 1° gennaio 2011 (modifiche ai servizi culturali,
artistici sportivi, ecc.)
 1° gennaio 2013 (modifiche alle prestazioni B2C di
locazione dei mezzi di trasporto a lungo termine)
 1° gennaio 2015 (telecomunicazioni, broadcasting, ecommerce in ambito UE)

Presentazione a cura di Mario Spera
5
LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE

La Direttiva 2008/8/CE prevede due regole generali
riguardanti il principio di territorialità dei servizi

Servizi B2B

luogo di imposizione è quello dell’acquirente del servizio, purché
identificato ai fini IVA (art. 44)



Logica del sistema è di semplificare gli adempimenti del soggetto
La stessa regola attualmente è considerata una deroga riferita a ben 12
categorie di servizi (art. 56 lett. da a ad l)
Servizi B2C

luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio (art. 45)

Conferma della regola attuale (valida però per B2B e B2C)
Presentazione a cura di Mario Spera
6
Motivazioni della scelta comunitaria

AVVICINARE LA TASSAZIONE AL LUOGO DI
CONSUMO

SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI
OPERATORI ECONOMICI

AGEVOLARE RECUPERO IVA PER I SOGGETTI
PASSIVI
Presentazione a cura di Mario Spera
PER
GLI
7
LE RELAZIONI B2B E B2C

Le due regole da sole non consentono di raggiungere
l’obiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei
servizi

ciò comporta la necessità di prevedere tutta una serie di eccezioni per
taluni servizi particolari per evitare una eccessiva delocalizzazione
con conseguenti perdite di gettito per le casse degli Stati
 Due tipologie di deroghe



Deroghe generalizzate B2B e B2C
Deroghe specifiche per B2C
allontanamento dai principi del Mercato Unico che era quello della
tassazione nel paese di origine

Rientra nella strategia della Commissione per spingere gli Stati membri


ad armonizzare le legislazioni
a realizzare lo sportello Unico (one stop shop) generalizzato e non solo
in relazione ad alcuni servizi
Presentazione a cura di Mario Spera
8
Provvedimenti nazionali

D.Lgs di recepimento 11 febbraio 2010 n. 18
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 22
gennaio 2010) in G.U n. 41 del 19 febbraio
2010

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58 del 31
dicembre 2009
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 17
febbraio 2010
Nota dell’Agenzia delle Dogane n.24265 del 19
febbraio 2010


Presentazione a cura di Mario Spera
9
Nuovo assetto normativo

Modifiche sostanziali nei rapporti B2B
I servizi generici non saranno più tassati nel Paese del prestatore
 Generalizzazione della tassazione nel Paese del committente
 Rinuncia al criterio dell’utilizzo
Rapporti B2C
 Regole per lo più immutate
Conservazione di talune regole particolari B2B e B2C
Nuove categorie derogatorie B2B e B2C
 Ristorazione e catering
 Accesso a manifestazioni
 Locazione dei mezzi di trasporto




Presentazione a cura di Mario Spera
10
Le nuove norme – Regole generali

Art. 7  definizioni
 territorio
 soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato
 parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunità
 trasporto intracomunitario di beni
 locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di
mezzi di trasporto

Art. 7-bis  cessioni di beni

Art. 7-ter  prestazioni di servizi e concetto di
soggetto passivo
Presentazione a cura di Mario Spera
11
Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C

Art. 7-quater
 servizi
relativi a beni immobili,
 prestazioni di trasporto passeggeri,
 servizi di ristorazione e catering
 locazione a breve termine di mezzi di trasporto;

Art. 7-quinquies
 servizi
culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e
simili
 servizi di accesso
Presentazione a cura di Mario Spera
12
Le nuove norme – Regole particolari B2C

Art. 7-sexies
prestazioni di intermediazione,
 trasporto di beni,
 prestazioni su beni mobili materiali,
 carico, scarico e trasbordo merci,
 locazione di mezzi di trasporto a lungo termine
 servizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni,
broadcasting rese da soggetti extracomunitari


Art. 7-septies
 servizi
resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)
Presentazione a cura di Mario Spera
13
Regola generale dal 1° gennaio 2010

Differenza tra B2B e B2C

B2C  luogo di stabilimento del prestatore


Regola invariata
B2B  luogo di stabilimento del committente

Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni
disciplinate diversamente fino al 31.12.2009)
 Soggetti



interessati
Operatori economici e enti commerciali
Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute
nell’ambito dell’attività istituzionale
Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti
intracomunitari)
Presentazione a cura di Mario Spera
14
Prestazioni B2C

Luogo di imposizione è il territorio dove il
prestatore è stabilito


Nessun cambiamento rispetto al regime generale vigente
a tutto il 2009
Il territorio dal quale è reso il servizio può essere:
 Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua
attività economica

Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla
sede dell’attività) del prestatore (stabile
organizzazione) che rende materialmente il servizio
Presentazione a cura di Mario Spera
15
B2B
Prestazioni generiche dal 1.1.2010

Rientrano nella nuova regola generale

Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le
fattispecie in deroga:
 Prestazioni
relative ad immobili
 Prestazioni di trasporto passeggeri,
 Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili (dal 2011
limitatamente alle prestazioni di accesso)
 Ristorazione e catering
 Locazione di mezzi di trasporto di breve durata
Presentazione a cura di Mario Spera
16
Committente “soggetto passivo”

Qualità del committente


Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o
non residente (comunitario o non)
Soggetti interessati




Operatore economico “che agisce in quanto tale”
Ente commerciale
Ente non commerciale (anche per l’attività istituzionale)
Ente non soggetto “identificato ai fini IVA”
Presentazione a cura di Mario Spera
17
Operatore economico

Applicazione della regola generale B2B se
l’operatore economico agisce nell’esercizio della sua
attività economica


Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni
personali
Ai fini dell’individuazione della qualità di
soggetto passivo


Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi
Riferimento alla natura dei servizi
Presentazione a cura di Mario Spera
18
QUALITÀ DEL COMMITTENTE

L’acquirente identificato ai fini IVA deve agire in quanto tale cioè nell’esercizio di
impresa arti o professione

Sono esclusi dal nuovo regime B2B i servizi resi ad un acquirente identificato, per i
suoi bisogni privati o quelli del suo personale

Come identificare questa situazione?




dichiarazione al proprio fornitore che si tratta di un servizio ricevuto nella veste di
soggetto passivo
comunicazione del proprio numero identificativo IVA
natura della prestazione stessa.
Qualche problema nell’identificazione dei soggetti di Paesi terzi



Iscrizione a camera di commercio o simili
Sito web
Numero identificativo (ove previsto)
Presentazione a cura di Mario Spera
19
Servizi globali
Necessità di identificare chi materialmente riceve il
servizio sulla base del contratto o della destinazione
dello stesso servizio
 Servizi globali




Servizi forniti ad un soggetto
Destinati ad essere utilizzati in più luoghi
Rilevanza territoriale


Sede dell’attività economica
Effettiva destinazione di utilizzo
Stipula del contratto
 Costi presi in carico dalla sede stabile

Presentazione a cura di Mario Spera
20
Enti non commerciali e enti non soggetti

Enti non commerciali
 Soggetti
muniti di partita IVA per l’attività commerciale
 Applicano
le nuove regole anche per gli acquisti
istituzionali


Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali
Enti non soggetti
 Non
svolgono alcuna attività commerciale
 Applicano


le nuove regole solo se già muniti di partita IVA
In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti
intracomunitari o per opzione
I servizi non concorrono al superamento della soglia
Presentazione a cura di Mario Spera
21
Conservazioni di deroghe vigenti

Stesse regole B2B e B2C



Prestazioni relative ad immobili
Prestazioni di trasporto passeggeri,
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili
Presentazione a cura di Mario Spera
22
Prestazioni su beni immobili


Stesse regole in precedenza vigenti (B2B e B2C)
Ampliamento dell’oggetto con riferimento a:



Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori
analoghi
 Campi vacanza
 Terreni attrezzati per campeggio
Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
Intermediazione nel settore immobiliare (anche
prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola
relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti
immobiliari
 B2B  regola generale
 B2C  operazione sottostante
Presentazione a cura di Mario Spera
23
Prestazioni di trasporto

Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale)

Stessa regola attuale B2B e B2C


Riferimento alla tratta percorsa
Trasporto beni


B2B  nuova regola generale  luogo di stabilimento del committente
(estensione delle regole 2009 dei trasporti intracomunitari anche a quelli
nazionali e internazionali)
B2C  conservazione delle regole già vigenti
Trasporti intracomunitari  Paese di inizio del
trasporto
 Trasporti nazionali e internazionali  tratta percorsa

Presentazione a cura di Mario Spera
24
Prestazioni culturali e simili

Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei
rapporti B2C

PRECISAZIONI
 Luogo in cui sono materialmente svolte le
attività
 Prestazioni riferite


alla fornitura di servizi
all’accesso alle manifestazioni
 Comprese
le prestazioni accessorie
(ampliamento)
Presentazione a cura di Mario Spera
25
Prestazioni culturali e simili - dal 1.1.2011

B2C
 regola
immutata
 tassazione nel Paese di esecuzione

B2B


Servizi relativi all’attività  luogo del
committente (regola generale)
Servizi relativi all’accesso  luogo di esecuzione
Presentazione a cura di Mario Spera
26
Prestazioni su beni mobili materiali

B2C  stessa regola 2009  luogo di
esecuzione

B2B  nuova regola generale  luogo del
committente
 Comprese
le prestazioni rese in altro Stato
membro, indipendentemente dall’uscita dei beni
dallo Stato in cui sono eseguite
Presentazione a cura di Mario Spera
27
Prestazioni accessorie ai trasporti di
beni

B2C  stessa regola precedente  luogo di
esecuzione

B2B  nuova regola generale  luogo del
committente

Non si fa più differenza tra prestazioni rese
nell’ambito dei trasporti comunitari e quelle rese
in occasione di trasporti nazionali o internazionali
Presentazione a cura di Mario Spera
28
Intermediazioni

B2B  nuova regola generale


tassazione nel luogo di stabilimento del committente
Committente soggetto passivo stabilito in IT
 Tassate



in IT se il cliente è ivi stabilito
Non opera più l’esclusione estero su estero
Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad
operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7,
del DPR n. 633 del 1972)
B2C  stessa regola 2009

Tassate in IT se l’operazione sottostante si considera
effettuata in IT
Presentazione a cura di Mario Spera
29
Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni


B2B  nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo)
B2C

Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT
 Tassate in Italia
 Se rese a privato IT o COM
 Utilizzate in UE

Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE
 Tassate

in Italia se utilizzate in IT
Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM

Tassate in Italia


Se rese a privato extraCom
Utilizzate in IT
Presentazione a cura di Mario Spera
30
Servizi resi tramite mezzi elettronici


B2B  nuova regola generale (luogo del cliente)
B2C  luogo del prestatore se Comunitario

Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT
generale  luogo del prestatore (= 2009)
 Tassate in Italia
 Regola



Se rese a privato IT o COM
Utilizzate in UE
Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE
 Tassate
in Italia se cliente domiciliato o residente
in IT (= 2009)

Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)
Presentazione a cura di Mario Spera
31
Prestazioni rese a privati
extracomunitari

Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell’utilizzo)










Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.)
Prestazioni pubblicitarie
Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e
simili
Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative
Messa a disposizione del personale
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto
Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica
servizi prestati per via elettronica
Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o
parzialmente una delle suddette attività o diritti
Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate
in Italia)
Presentazione a cura di Mario Spera
32
Nuove categorie

Ristorazione e catering


Ristorazione e catering a bordo
Locazione di mezzi di trasporto


Locazioni di breve durata
Locazioni di lunga durata
Presentazione a cura di Mario Spera
33
Ristorazione e catering

Definizione

Presenza di più elementi
 Fornitura

di cibi e bevande
 Servizi ulteriori
Distinzione tra


Ristorazione e catering ordinaria
Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e
treni nel corso di un trasporto all’interno della
Comunità
Presentazione a cura di Mario Spera
34
Ristorazione e catering
 B2B

e B2C
Tassazione nel luogo di materiale
esecuzione della prestazione
 Esecuzione del servizio complesso
 Irrilevanza della fase di preparazione

Qualche difficoltà per l’individuazione del luogo di
esecuzione nelle prestazioni di catering
transfrontaliere
Presentazione a cura di Mario Spera
35
Ristorazione e catering a bordo

B2B e B2C


Tassazione nel luogo di materiale esecuzione
Eccezione
 Tassazione nello Stato comunitario di inizio del
trasporto comunitario, in caso di


Trasporto intracomunitario
Tratta di trasporto effettuato all’interno della Comunità
Presentazione a cura di Mario Spera
36
Locazione mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto


concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni
o di persone da un luogo ad un altro
Distinzione tra

Locazione a breve termine
 Durata
non superiore a 30 giorni (90 per le
imbarcazioni)

Locazione a lungo termine (non a breve termine)
 Durata
superiore a 30 giorni (90 per le
imbarcazioni)
Presentazione a cura di Mario Spera
37
Locazione a breve termine

Stessa regola per B2B e B2C

Tassazione in Italia
 Regola 1


Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in
Italia
Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per
utilizzi promiscui)
 Regola


2
Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità
Utilizzo in Italia
Presentazione a cura di Mario Spera
38
Locazione a lungo termine

B2B  regola generale


Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in
Italia
B2C  regola generale + utilizzo
 (non rileva la messa a disposizione)

Tassazione in Italia

Regola 1



Regola 2



Prestatore stabilito in Italia
Utilizzo in Comunità
Prestatore stabilito fuori Comunità
Utilizzo in Italia
Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C
Presentazione a cura di Mario Spera
39
B2C - Locazione a lungo termine
dal 1.1.2013

Locazione di mezzi di trasporto diversi dalle
imbarcazioni da diporto


Regola 1
 Cliente stabilito (domiciliato o residente) in
Italia
 Utilizzo del mezzo in UE
Regola 2
 Cliente stabilito fuori UE
 Utilizzo del mezzo in Italia
Presentazione a cura di Mario Spera
40
B2C - Locazione a lungo termine
dal 1.1.2013

Locazione imbarcazioni da diporto

Regola 1  messa a disposizione coincidente con il luogo di
stabilimento del prestatore + utilizzo

Tassazione in Italia


o
Ipotesi 1
o
Prestatore stabilito in Italia
o
Messa a disposizione in Italia
o
Utilizzo in ambito comunitario
Ipotesi 2
o
Prestatore stabilito fuori della Comunità
Messa a disposizione nel Paese del prestatore
o

Utilizzo in Italia
Regola 2  messa a disposizione in un Paese diverso da quello
del prestatore
 Stessa regola degli altri mezzi di trasporto
Presentazione a cura di Mario Spera
41
Adempimenti dei
soggetti passivi
Nuovi adempimenti

Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo
del reverse charge



Per le prestazioni e per le cessioni
Anche per gli enti
Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a
soggetti passivi comunitari



Operazioni non soggette
Indicazione del numero identificativo del cliente
Non rientrano nel volume d’affari
Presentazione a cura di Mario Spera
43
Reverse Charge


Il reverse charge si applica anche se il prestatore è
identificato ai fini IVA in Italia
Presenza di stabile organizzazione

Se rende direttamente il servizio


Non si applica il reverse charge
Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero
Si applica il reverse charge
La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce
l’applicazione del reverse charge anche se la prestazione è
resa da stabile organizzazione all’estero


Presentazione a cura di Mario Spera
44
Enti

Enti non commerciali per attività istituzionale ed
Enti non soggetti identificati all’IVA

Versamento dell’imposta sugli acquisti di servizi
 Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura
estera)
 Annotazione degli acquisti in apposito registro
 Versamento mensile imposta
 Presentazione telematica dichiarazione acquisti
servizi del mese precedente
 Non presentano dichiarazione annuale IVA
 Presentano elenchi acquisti servizi
Presentazione a cura di Mario Spera
45
Rimborsi a non residenti

Semplificazione in ambito comunitario




Richiesta tramite propria amministrazione
Verifica dei presupposti da parte
dell’amministrazione di appartenenza
Riduzione dei tempi
Presentazione dei documenti originali solo su
richiesta
Presentazione a cura di Mario Spera
46
Rimborsi a soggetti passivi IT



La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un
Paese comunitario è presentata all’Amministrazione italiana attraverso portale
elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni)
Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010
Condizioni

In Italia



Nel Paese del rimborso


Non deve avere stabile organizzazione
Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso operazioni attive, ad
eccezione di:



Il richiedente deve essere un soggetto in attività
Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale
prestazioni “non imponibili” di trasporto e di servizi accessori;
prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell’imposta,
obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario
Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi

Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta
Presentazione a cura di Mario Spera
47
Novità in materia di
Intrastat
Disposizioni in materia


Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 22 febbraio 2010
Determinazione Direttore Agenzie Dogane di
concerto con Direttore Agenzie Entrate e di intesa
con ISTAT n. 22778 del 22 febbraio 2010

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle
prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito
comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2010
Presentazione a cura di Mario Spera
49
Elenchi riepilogativi

Presentazione degli elenchi riepilogativi
anche per le prestazioni di servizi rese e
ricevute



Cadenza mensile ovvero trimestrale
Presentazione telematica
Non vanno indicate le prestazioni rese a
soggetti comunitari “esenti” nel Paese di
destinazione
Presentazione a cura di Mario Spera
50
Nuovi modelli

Modello INTRA 1


Modello INTRA 2


cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel
periodo
acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti registrati nel
periodo
Composizione


frontespizio contenente i dati generali e riassuntivi dell’elenco
4 sezioni




bis: cessioni/acquisti registrati
ter: rettifiche relative a periodi precedenti (cessioni/acquisti)
quater: servizi resi/ricevuti registrati
quinquies: rettifiche relative a periodi precedenti (servizi)
Presentazione a cura di Mario Spera
51
Periodicità e presentazione


Trimestrale per ammontare operazioni non superiore
a 50.000 euro (in ciascuno dei 4 trimestri precedenti)
Mensile per ammontare delle operazioni uguale o
superiore a 50.000 euro (in almeno uno dei 4
trimestri precedenti)
 Calcolo della soglia con riferimento differenziato a
beni e servizi
Il superamento della soglia di 50.000 euro per i beni
o servizi comporta la presentazione mensile per
entrambe le tipologie di operazioni
 Verifica in corso d’anno del superamento della soglia


Non è più prevista una presentazione annuale
Presentazione a cura di Mario Spera
52
Scarica

regola generale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti