6. I Regolamenti Il Regolamento d'Istituto: diritti, doveri, corresponsabilità e sanzioni Il questa sezione è riportato il testo del Regolamento d'Istituto, composto di: 1. Norme di carattere generale 2. Regolamento di disciplina degli studenti 3. Regolamento sul divieto di fumo 4. Patto educativo di corresponsabilità 5. Regolamento delle visite guidate e viaggi d'istruzione 6. Regolamento comune dei laboratori, officine, palestra Regolamento d’Istituto - A.s. 2013/14 I.I.S. "G. Veronese - G. Marconi" Sezione associata "G. Marconi" - Cavarzere VE Visto Visti Visto Visto Vista Vista Vista il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e in particolare l'art. 3; il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; la Direttiva MIUR 104 del 30/11/2007 con il collegato Parere del Garante del 29/11/2007 (entrambi sull’uso dei cellulari); la Nota MIUR 31/07/2008 Prot. 3602/P0; la Legge n. 128 dell' 8/11/2013 e in particolare l'art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”; Nel pieno rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, il Collegio dei docenti adotta ed il Consiglio di Istituto approva il seguente Regolamento d’Istituto Composizione Il Regolamento d'Istituto si compone delle seguenti parti: 1. Norme di carattere generale 2. Regolamento di disciplina degli studenti 3. Regolamento sul divieto di fumo 4. Patto educativo di corresponsabilità 5. Regolamento delle visite guidate e viaggi d'istruzione 6. Regolamento comune dei laboratori, officine, palestra 52 1. Norme di carattere generale Art. 1 La scuola è una comunità nella quale ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, secondo i principi generali della Costituzione e dell’ordinamento scolastico italiano. La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità degli allievi, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. Gli studenti e il personale della scuola sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente Regolamento. Art. 2 Lo studente ha diritto a un’istruzione e a una formazione professionale adeguata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti. Per ogni classe il Dirigente scolastico individua e nomina un docente coordinatore, che si farà carico, fra l’altro, della comunicazione tra i soggetti coinvolti nella vita scolastica della classe (alunni, insegnanti, genitori e dirigenza), costituendo un punto di riferimento per ciascuno di essi. La vita all'interno della scuola si basa sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà religiosa e sul rispetto reciproco fra tutte le persone che compongono la comunità scolastica. Non è ammessa all'interno della scuola propaganda politica scritta od orale, né è ammessa la distribuzione di volantini. Eventuali comunicazioni all'interno delle classi possono essere fatte solo dopo autorizzazione della Presidenza. Art. 3 L'orario dell'attività scolastica è fissato dal Consiglio d’Istituto, una volta sentite tutte le componenti coinvolte e dopo aver analizzato i dati relativi al pendolarismo degli studenti e la mappa oraria dei trasporti pubblici. Le ore di Alternanza Scuola Lavoro e/o di Stage costituiscono parte integrante dell’attività didattica. Organi collegiali Art. 4 La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali sono stabilite dalla normativa vigente. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta per iscritto con un congruo anticipo (almeno cinque giorni, tre in caso di comprovata urgenza). La convocazione deve contenere l’ordine del giorno della riunione. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al Pubblico. Nel caso siano posti in discussione problemi riguardanti singole persone, le funzioni devono svolgersi senza il pubblico presente. Assemblee degli studenti Art. 5 Le assemblee degli studenti sono regolate dagli articoli 12, 13 e 14 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994. E' autorizzata un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione, ad eccezione del mese conclusivo di ciascun quadrimestre. Le assemblee di classe possono essere richieste al Dirigente scolastico dai rappresentanti degli studenti almeno tre giorni prima della loro effettuazione; tale richiesta va fatta sui moduli predisposti dall’Istituto, che dovranno essere vistati dagli insegnanti interessati. Gli alunni sono tenuti a redigere un verbale sulla base all'ordine del giorno presentato per la richiesta dell'assemblea. Alla fine dell'assemblea una copia dei moduli, assieme al verbale, verrà depositata in segreteria. Gli alunni eletti rappresentanti di classe sono affidatari del registro di classe, della gestione delle assemblee di classe e dei relativi verbali. Art. 6 Una volta al mese gli studenti rappresentanti di classe o di Istituto potranno riunirsi per discutere preventivamente dei problemi delle varie classi e per concordare l'ordine del giorno dell'assemblea d'Istituto e le relative modalità di svolgimento. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea d'Istituto una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, eventualmente suddivise tra diversi ordini o gruppi omogenei di classi, 53 rispettando i termini di richiesta dell'assemblea (almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa). L'assemblea d'Istituto dovrà svolgersi secondo modalità concordate con la dirigenza; sarà presieduta da uno dei rappresentanti d’Istituto, o da suo delegato, e ne verrà redatto un verbale da consegnare in presidenza. L’assemblea regolarmente convocata interrompe in ogni caso la normale attività didattica degli studenti coinvolti. In ogni caso dovrà essere garantito il normale svolgimento delle altre attività della scuola; ove ciò non accadesse o si verificassero episodi di indisciplina tra i partecipanti, l'assemblea sarà sospesa. Infortuni Art. 7 La C.M. 14/9/1991 n. 279 e segg. dispongono l'obbligo a tutte le istituzioni scolastiche di stipulare apposito contratto assicurativo contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi per tutti gli alunni. L'assicurazione contro gli infortuni prevede, quali condizioni generali, la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante qualsiasi attività scolastica antimeridiana e pomeridiana deliberata dagli OO.CC. competenti. Le condizioni prevedono altresì la copertura assicurativa in itinere nel tragitto casa-scuola e viceversa. In caso di infortunio occorso durante le attività didattiche, l'insegnante presenta quanto prima al Dirigente scolastico apposita denuncia, contenente la relazione descrittiva dell'accaduto. Successivamente l'ufficio di segreteria trasmette alla Compagnia Assicurativa copia della documentazione relativa all'infortunio. Le famiglie degli alunni infortunati contatteranno direttamente la Compagnia Assicurativa per eventuali richieste di rimborso spese od altro. Attraverso specifici accordi contrattuali, anche i docenti e il personale ATA possono essere assicurati alle stesse condizioni previste per gli alunni. Rapporti scuola-famiglia Art. 8 Le comunicazioni scuola-famiglia, oltre naturalmente agli incontri previsti nel corso dell’anno, avvengono mediante il libretto personale degli alunni o altro supporto cartaceo e dovranno essere controfirmate dai genitori. In casi particolari si potrà fare uso del mezzo telefonico. Gli insegnanti avranno cura di far trascrivere sul libretto l'esito delle verifiche e di controllare periodicamente lo stato del libretto e la presa visione da parte dei genitori, informando il coordinatore di classe delle mancanze riscontrate. Gli alunni sono tenuti ad informare tempestivamente le famiglie delle comunicazioni del Dirigente scolastico o degli insegnanti. Art. 9 Le famiglie possono conferire con tutti i docenti e/o con il coordinatore di classe durante le ore di ricevimento settimanale, secondo l'orario predisposto annualmente e previo appuntamento, ovvero in occasione degli incontri collegiali previsti dal calendario delle attività. Possono altresì conferire con il Dirigente scolastico previo appuntamento. I genitori possono partecipare alla vita dell'istituzione scolastica tramite i seguenti organi: Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto, assemblee dei genitori. Per poter tenere un'assemblea dei genitori, dev’essere inoltrata, unitamente ad una copia dell'avviso di convocazione, richiesta scritta al Dirigente scolastico, il quale garantirà la disponibilità dei locali. Pubblicità e integrazioni del Regolamento d'Istituto Art. 10 Una copia del presente Regolamento viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del sito Internet dell'Istituto e ne viene data lettura agli studenti in tutte le classi in ingresso all'inizio dell'anno scolastico, come parte integrante dell'attività di accoglienza. Su proposta degli interessati, il Regolamento può subire annualmente modifiche e integrazioni. 54 2. Regolamento di disciplina degli studenti Diritti e doveri degli studenti Art. 1 Il principale riferimento adottato dall'Istituto per articolare il Regolamento di disciplina è lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/98 con le modifiche apportate dal DPR 235/07), un complesso di norme che ha valore nazionale. Diritti e doveri degli studenti sono stabiliti negli articoli 2 e 3 del citato DPR. Scuola, studenti e genitori sottoscrivono inoltre, all'atto dell'iscrizione, un Patto educativo di corresponsabilità che è parte integrante del Regolamento d'Istituto. Art. 2 Il Regolamento di disciplina si ispira al principio della compensazione del danno morale o materiale prodotto ed ha come fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di legittimità nella vita dell'Istituto, inteso come comunità educante, in tutti i suoi aspetti. Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Art. 3 Gli studenti hanno diritto al pieno rispetto della loro personalità da parte di tutto il personale della scuola. Art. 4 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale A.t.a. e dei loro compagni il rispetto formale consono ai normali rapporti di civile convivenza. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di prevenzione, di sicurezza e organizzative stabilite dai regolamenti dei laboratori e dalle norme di comportamento in caso di emergenza. Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento rispettoso dell’ambiente scolastico. Frequenza, entrate, uscite, assenze, intervallo Art. 5 La frequenza alle lezioni è un diritto e un dovere; è quindi compito degli studenti frequentare diligentemente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Art. 6 Tutti gli studenti devono entrare nella propria aula al suono della campana. Gli alunni in ritardo occasionale possono essere ammessi in classe entro un limite di dieci minuti, a discrezione dell'insegnante della prima ora didattica. Oltre tale limite (a meno che il ritardo stesso non sia motivato dai genitori), gli alunni sono ammessi in classe alla successiva ora, previo permesso della Presidenza. L'allievo, il giorno seguente, dovrà esibire all'insegnante della prima ora di lezione la richiesta di giustificazione firmata dai genitori. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare da sé il ritardo. Non sono ammesse entrate dopo la seconda ora, a meno che i motivi non siano opportunamente certificati. Tali entrate devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, al quale l'allievo deve presentarsi prima di recarsi in classe. Qualora i ritardi siano frequenti, ne può essere richiesta la motivazione alla famiglia. Non sono di norma ammesse richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata nella stessa mattinata. Art. 7 E' vietato uscire dalla scuola durante l'orario delle lezioni. Per poter uscire anticipatamente dall'Istituto, lo studente, all'inizio delle lezioni, deve presentare alla dirigenza la richiesta scritta dei genitori per la relativa autorizzazione. Il docente in servizio nel giorno e all’ora richiesti provvederà a segnalare sul registro di classe l'uscita anticipata dell’alunno interessato. Lo studente, se minorenne, potrà lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o da un adulto noto all’Istituto, a meno di accordi diversi con la famiglia. Uscite anticipate senza la prescritta preventiva richiesta saranno concesse solo previo contatto telefonico con la famiglia dell’alunno. Gli studenti maggiorenni potranno richiedere da sé il permesso. 55 Art. 8 Gli studenti con particolari problemi di mezzi di trasporto possono chiedere un permesso permanente di entrata posticipata o uscita anticipata di alcuni minuti. Per il sabato potranno essere concessi permessi speciali di uscita anticipata per svolgere attività sportiva presso società legalmente riconosciute. Gli studenti interessati presenteranno al Dirigente scolastico all'inizio di ciascun anno scolastico, su apposito modulo predisposto dalla segreteria didattica, motivata domanda firmata dai genitori. Il Dirigente scolastico, valutata la documentazione prodotta, deciderà sulla concessione dei permessi. Art. 9 Il libretto scolastico è ritirato e firmato da uno o da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. Tutte le assenze, qualunque ne siano la durata e la motivazione, devono essere giustificate sul libretto personale dai genitori o da chi ne fa le veci. Tali richieste di giustificazione devono essere presentate all'insegnante della prima ora di lezione, che le firmerà e ne prenderà nota sul registro di classe. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente l'assenza con le stesse modalità. La giustificazione deve essere prodotta il giorno stesso del rientro. In caso contrario, il docente segnalerà sul registro la mancanza, con obbligo per l'alunno di presentare la giustificazione il giorno successivo, ovvero, su richiesta dell'insegnante che lo accoglie, l'allievo, per essere ammesso in classe, dovrà essere giustificato dalla Presidenza. Le giustificazioni riguardanti la quinta e ogni successiva quinta assenza (tagliando di colore rosso) dovranno essere giustificate contestualmente per via telefonica dalla famiglia. Le assenze per malattia di durata superiore a 5 giorni devono essere giustificate con presentazione di certificato medico. La previsione di un'assenza prolungata dev'essere preannunciata al Dirigente scolastico e/o al Coordinatore di classe per i necessari accomodamenti della programmazione didattica. Art. 10 In caso di astensione collettiva dalle lezioni, considerata assenza ingiustificata, le famiglie dovranno segnalare sul libretto personale la presa d'atto dell'assenza. Dovrà comunque essere garantita ad ogni singolo studente la piena libertà d’ingresso nell'Istituto e la possibilità di partecipare alle lezioni. Art. 11 Gli allievi possono assentarsi dall'aula solo per brevi periodi dopo adeguata richiesta all'insegnante e su sua esplicita autorizzazione. Potrà lasciare l'aula solo uno studente per volta; sarà cura del docente e dei collaboratori scolastici verificare che il rientro in aula avvenga in tempi brevi. Alla fine dell'intervallo e ad ogni eventuale cambio d'aula non sono ammessi ritardi nel rientro in classe. Nell'ambito dell'Istituto e delle sue pertinenze resta il divieto di fumare. Nei confronti di quanti non rispetteranno tale norma verranno presi i provvedimenti del caso secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Art. 12 La vigilanza all'ingresso, durante la permanenza e durante l'uscita degli studenti dall'Istituto è svolta dal personale docente e dai collaboratori scolastici. Particolare attenzione viene posta alla sorveglianza nei momenti e nei locali di accesso ai laboratori e alla palestra. La vigilanza durante l'intervallo è svolta dai collaboratori scolastici e dal personale docente secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. Uso dei locali e delle attrezzature. Danneggiamenti Art. 13 Le strutture, le attrezzature e gli spazi esterni della scuola sono beni a disposizione dell'intera comunità scolastica. Chiunque danneggi e/o non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni, la cui entità sarà determinata dalla Giunta esecutiva e/o dall'Ufficio tecnico. Gli utenti sono tenuti a riferire alla Presidenza dei danni di cui vengono a conoscenza. La raccolta differenziata dei rifiuti, ove predisposta, è assunta da parte di tutti gli studenti e del personale della scuola come norma fondamentale di comportamento e come impegno individuale per una corretta partecipazione alla vita della comunità, nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti. L'accesso ai laboratori è disciplinato dall'orario scolastico secondo l'organizzazione didattica, riservando la precedenza alle classi d'indirizzo, e prevede una preventiva informazione e formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi. 56 Art. 14 Le aule e i materiali in esse ubicati sono destinate all'uso da parte degli studenti, che sono responsabili dei danni eventualmente arrecati. Chi causa danni per negligenza, per uso non corretto o per mancata osservanza delle più elementari norme di educazione e di convivenza civile è tenuto al pagamento delle spese per le riparazioni e il ripristino delle condizioni iniziali. Qualora non sia possibile individuare i responsabili del danno, le spese graveranno sulla classe presente nell’aula al momento del danno stesso. Se non è possibile stabilire quando il danno è avvenuto e l'aula è utilizzata da più classi, la spesa sarà ripartita tra queste, anche in proporzione al tempo di utilizzo. I docenti presteranno sempre la massima attenzione, per evitare comportamenti degli studenti che possano provocare danno alle persone e/o alle cose. I collaboratori scolastici segnaleranno i danni al Dirigente scolastico e/o al responsabile dell'Ufficio tecnico nel momento in cui li rilevano. Art. 15 Per rilevare i danni e valutare le spese verranno eseguiti dei sopralluoghi alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato e del responsabile dell'Ufficio tecnico. Dopo gli accertamenti e la quantificazione dei danni, verrà chiesto agli studenti coinvolti, secondo quanto detto al precedente articolo, il rimborso delle spese. Art. 16 Qualora gli alunni si accorgessero di furti o di danni di qualsiasi genere, sono tenuti ad informarne immediatamente il docente, che farà restare gli studenti nello stesso locale in cui il fatto è accaduto e avviserà il Dirigente scolastico. Se la gravità del caso lo esige, sarà richiesto l'intervento della forza pubblica. Chiunque venga a conoscenza di notizie utili al recupero degli oggetti scomparsi o all'individuazione del/i responsabile/i del danno deve immediatamente informarne la Presidenza. Nel caso in cui l'oggetto scomparso non venga restituito al legittimo proprietario o il danno sia irreparabile, anche solo in parte, sarà possibile effettuare una colletta tra gli studenti per una somma pari al valore dell’oggetto rubato o della parte danneggiata. Con tale somma si provvederà al rimborso dell’alunno interessato. Art. 17 L'ingresso o la presenza occasionale nei locali della scuola di persone estranee all'attività scolastica saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente scolastico. Può essere autorizzato dal Consiglio d’Istituto l'uso di determinati locali, a condizione che sia individuato un responsabile di gruppo e siano presenti collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza. Mancanze disciplinari degli studenti e sanzioni connesse Art. 18 Saranno soggette a sanzione le seguenti infrazioni (elencate senza ordine di priorità): 1. alla libertà di pensiero e di espressione; 2. alle norme che disciplinano la partecipazione alla vita dell'Istituto in tutte le sue forme associate (assemblee, lezioni, gruppi di lavoro e ogni attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa); 3. alla tutela e al rispetto delle persone e delle cose e alle norme che ne regolano la sicurezza; 4. alle regole che l'Istituto si è dato in materia di organizzazione; 5. al dovere di rendere e di mantenere ordinato l'ambiente scolastico. Art. 19 La responsabilità disciplinare è personale. Art. 20 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e al rafforzamento del senso di responsabilità. Art. 21 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento potrà influire sulla valutazione del profitto. Resta comunque fisso che la valutazione complessiva dell'alunno debba essere comprensiva del suo atteggiamento nei confronti della disciplina, in particolar modo nelle attività pratiche. 57 Art. 22 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Art. 23 Le sanzioni previste in rapporto alla gravità e alla recidività sono le seguenti: 1. ammonizione-richiamo verbale, privato o pubblico, anche su segnalazione di un insegnante o di personale Ata; 2. ammonizione-richiamo scritto, personale o di gruppo, anche su segnalazione di un insegnante o di personale Ata; 3. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni o equivalente sanzione con obbligo di frequenza); 4. allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni; 5. non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Di seguito i principali comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni: 1 2 Comportamento Mancanza ai doveri scolastici; non adeguata frequenza alle lezioni Assenze collettive, escluse quelle per manifestazioni studentesche accertabili 3 Abbandono dell’Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione 4 Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni Comportamento che turba in modo grave e ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni 5 6 Sanzioni Annotazione sul registro di classe e, in base alla gravità, comunicazione ai genitori. Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente scolastico e comunicazione ai genitori e possibile sospensione dalle lezioni. In caso di recidività, convocazione del Consiglio di classe con ipotesi di sospensione o di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, sospensione dalle lezioni con l’obbligo di frequenza. Se recidivo, convocazione del Consiglio di classe (previsti fino a tre giorni di sospensione). Ammonizione verbale. In caso di recidività, ammonizione scritta del Dirigente scolastico. Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente scolastico con comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione del Consiglio di classe (previsti fino a tre giorni di sospensione). Ammonizione verbale. Se recidivo, ammonizione scritta del Dirigente scolastico. Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente scolastico e comunicazione ai genitori. Intrattenersi al di fuori della classe, senza autorizzazione, durante le ore di lezione 7 Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente e del Capo d’Istituto 8 Grave mancanza di rispetto nei confronti dei Convocazione del Consiglio di classe (prevista la sospensione per compagni, del personale docente o non docente e un giorno). Se recidivo, si valuteranno nell’ordine le ipotesi della del Capo d’Istituto sospensione per più giorni e della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. 9 Inosservanza delle disposizioni organizzative e di Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente sicurezza dettate dai regolamenti dei laboratori e/o scolastico e comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione impartite dai docenti del Consiglio di classe (previsto un giorno di sospensione). 10 Inosservanza delle norme organizzative e di Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente sicurezza da parte di tutta la classe o di singoli scolastico e comunicazione ai genitori. Nei casi più gravi elementi non individuabili all’interno della classe convocazione del Consiglio di classe (previsto almeno un giorno di sospensione). 11 Atti vandalici, danneggiamento, deterioramento Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente intenzionale e furto delle strutture, attrezzature, scolastico e comunicazione ai genitori. Risarcimento o riparazione arredi, sussidi didattici, ivi comprese le del danno. Se recidivo, si valuteranno nell’ordine le ipotesi della apparecchiature di laboratorio sospensione e della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. 12 Comportamenti volti ad operare discriminazioni nei Annotazione sul registro di classe, ammonizione del Dirigente confronti di altri soggetti scolastici per ragioni scolastico e comunicazione ai genitori. Se recidivo, si valuteranno sessuali, di razza, di stato di salute, di estrazione nell’ordine le ipotesi della sospensione della sospensione e della sociale, di convinzioni religiose, morali e politiche non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. 58 13 Comportamento violento e aggressivo 14 Reati o comportamenti che costituiscano pericolo per l’incolumità delle persone 15 Uso non autorizzato di cellulari, lettori di mp3 e altri dispositivi elettronici Convocazione del Consiglio di classe (previsti da tre fino a cinque giorni di sospensione, a seconda della gravità del caso). Se recidivo, si valuteranno nell’ordine le ipotesi della sospensione e della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato Convocazione del Consiglio di classe (prevista la sospensione fino a cinque giorni o comunque fino al permanere della situazione di pericolo). In caso di recidività, si valuteranno nell’ordine le ipotesi della sospensione e della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Ammonizione verbale. Se recidivo, annotazione sul registro di classe e, per i casi di particolare gravità, convocazione del Consiglio di classe (prevista la sospensione per un giorno). Art. 24 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori, di norma, ai quindici giorni. Art. 25 Fermo restando che la funzione docente è comprensiva di una funzione educante, nell'ambito della quale ogni insegnante ha competenza a rilevare e correggere comportamenti inadeguati, ai fini di un’azione educativa e formativa immediata, gli Organi preposti a comminare le sanzioni su indicate sono i seguenti: 1. Dirigente scolastico o collaboratori del Dirigente scolastico, da lui delegati, per i casi che non comportino l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 2. Consiglio di classe per l'allontanamento dalla comunità scolastica non superiore ai quindici giorni; 3. Consiglio d’Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o non ammissione agli esami di Stato. Art. 26 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante una sessione d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 27 Contro le sanzioni è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia interno è composto dal Dirigente scolastico, da due insegnanti, da due studenti, da un rappresentante del personale A.t.a. e dal presidente del Consiglio d’Istituto. Gli insegnanti membri dell'organo di garanzia sono individuati dal Dirigente scolastico, i due studenti dal Comitato studentesco, mentre il rappresentante del personale A.t.a. è quello presente nel Consiglio d’Istituto. L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. ************* 59 3. Regolamento sul divieto di fumo Il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. “G. Veronese - G. Marconi” Visto quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 104/2013 e dalle norme di seguito elencate: a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; b) legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico); c) legge 11/11/1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”; d) legge 24/11/1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”; e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”; f) circolare del Ministro della Sanità del 28/03/2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; g) legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; h) legge 16/01/2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; i) D.L. n. 32 del 3 marzo 2003 art. 6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”; j) legge 311/04 art. 1 comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”; k) circolare del Ministero della salute del 17/12/2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/01/2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”; l) legge 8/11/2013 n. 128 di conversione del D.L. n. 104/2013; ADOTTA il seguente REGOLAMENTO per la "APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA" 1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – Le presenti prescrizioni, parte integrante del Regolamento d'Istituto, disciplinano l’applicazione della normativa vigente sul divieto di fumo nell’I.I.S. “G. Veronese - G. Marconi”, sede centrale e sezione associata. 2. NORME ANTI-FUMO COME FATTORE EDUCATIVO – Si sottolinea che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. 3. DESTINATARI – Le presenti prescrizioni sono rivolte, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli studenti dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze. 4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – E’ stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, nonché nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto (art. 4, comma 1 del D.L. n. 104/2013). 5. SIGARETTE ELETTRONICHE – È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto (art. 4, comma 2 del D.L. n. 104/2013). 6. DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA – E’ ovviamente vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico. 7. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO a. Il Dirigente Scolastico, per ciascuna sede, designa con apposita delega (vedi Allegato A1) i soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto, compresi gli eventuali sostituti in caso di loro assenza (vedi Allegato A2). L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione. b. Il Dirigente Scolastico deve provvedere affinché i soggetti di cui alla precedente lettera a ricevano adeguata informazione e formazione sui compiti loro attribuiti. c. Il Dirigente Scolastico consegna agli incaricati: la lettera di delega/designazione; 60 i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto e i bollettini di c.c. postale per il versamento. d. E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto: sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell’edificio ove sia segnalata una violazione; accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo punto 8; individuare l’ammenda da comminare: da € 27,50 a € 550,00; utilizzare gli appositi moduli di contestazione (vedi Allegato B); controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti dalla dirigenza, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo dei delegati al controllo. 8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 7 del presente regolamento: accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, individuano l’ammenda da comminare; consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria. Se il trasgressore non è identificato o minorenne, consegnano agli uffici amministrativi tutte le copie; in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenne) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione. Qualora il trasgressore sia persona minorenne, la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale. b. Il verbale di contestazione deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. c. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa dell'Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento. d. Poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto "Veronese" - Chioggia VE / Istituto “Marconi” – Cavarzere VE. Verbale n. .... del ...........). e. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione (vedi Allegato C). 9. SANZIONI – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente. a. L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro, più le eventuali spese di notifica. b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del D.L. n. 104/2013, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui alla precedente lettera a. c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. d. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 61 e. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. f. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare, ricade l’ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche (da € 220,00 a € 2200,00). g. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari. ************* ALLEGATO "A1" AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Delega al funzionario addetto alla vigilanza sull’osservanza dell’applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3] Prot. _________del ____________ Al__ Sig.__ _______________________________ Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 104/2013 e delle procedure individuate al punto 2 dell’Accordo definito dalla Conferenza Stato‐Regioni del 16 dicembre 2004, e dall’art. 51, Legge 3/2003, sulla “Tutela della salute dei non fumatori”, La delego ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull’osservanza dell’applicazione del divieto di fumare, per l'anno scolastico ___________________ nel/i seguente/i luoghi: (Istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.) ___________________________________________ tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza. A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità (tipo) _________________ n. ___________________. In virtù della presente delega, sarà suo compito: • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; • vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica e individuando l'ammenda da comminare; • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. Luogo e data: .......................................................... Il Dirigente Scolastico ....................................................... ******************* 62 ALLEGATO "A2" AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Delega al sostituto del funzionario addetto alla vigilanza sull’osservanza dell’applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3] Prot. _________del ____________ Al__ Sig.__ ______________________________ Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 104/2013 e delle procedure individuate al punto 2 dell’Accordo definito dalla Conferenza Stato‐Regioni del 16 dicembre 2004, e dall’art. 51, Legge 3/2003, sulla “Tutela della salute dei non fumatori”, La delego in caso di assenza del/la sig./ra _______________________________________________________, ad esercitare in sua vece i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull’osservanza dell’applicazione del divieto di fumare, per l'anno scolastico ___________________ nel/i seguente/i luoghi: (Istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.) ___________________________________________ tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza. A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità (tipo) _________________ n. __________________. In virtù della presente delega, sarà suo compito: • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; • vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica e individuando l'ammenda da comminare; • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. Luogo e data: .......................................................... Il Dirigente Scolastico ....................................................... ************* 63 ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare L. n. 584/1975; Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 4 D.L. n. 104/2013; Circ. Min. Salute del 17/12/2004; Art. 1, c. 189 L. n. 311/2004. Verbale n. __________ del _________________ Il giorno ________________ alle ore ___________ nel locale/luogo _____________________________________________ dell’Istituto __________________________ in ___________________________ Comune di _________________________ il/la sottoscritto/a ________________________________________ incaricato/a dell’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. __________ del ________________, ACCERTA che il/la Sig./ra _______________________________________ nato/a a _________________________ il______________ residente a ________________________ (_____) indirizzo ___________________________________________________ identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento) ______________________________________________ veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e del D.L. n. 104/2013, art. 4. Il contravventore è incorso nell’aggravante, di cui all’art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente: ___________________________________________________________________________________________ . COMMINA allo/a stesso/a un’ammenda pari ad € ______________ Euro (in lettere) ________________________________________ . Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: ___________________________________________________________________________________________________ . Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore o tutore: Sig./ra_______________________________________________________________________________ residente in ______________________________ via o frazione ________________________________ n. _____ Il sottoscritto accertatore _________________________________________ notifica il presente verbale: mediante consegna di copia in proprie mani tramite raccomandata postale R.R. all’indirizzo del trasgressore o dell’obbligato in solido. Il Verbalizzante Il Trasgressore _____________________________ _____________________________ In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.. ___________________________________________________________________________________________________ Ricorsi: Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975. Modalità di pagamento: Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l’importo di: □ ‐ Euro 55,00 ‐ pari al doppio del minimo edittale, □ ‐ Euro 110,00 ‐ pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce “Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.” e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto _______ Verbale n. ___ del ______); b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra); c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all’Istituto in cui è stata accertata l’infrazione. Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l’amministrazione presenterà rapporto al Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell’attivazione del procedimento ingiuntivo. ************* 64 ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione Prot. _________del ____________ Al Sig. PREFETTO di ______________________________ ______________________________ Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) _______________________________________________ _________________________________________________________________________________ Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ________ del ____________ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i. e D.L. n. 104/2013, art. 4), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 del’Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti. Luogo e data: .......................................................... Il Dirigente Scolastico ....................................................... ************* 65 4. Patto educativo di corresponsabilità Diritti e doveri formativi degli allievi, degli insegnanti e dei genitori Il Patto educativo di corresponsabilità (di seguito Patto) è uno strumento concertato tra studenti, genitori (o tutori) e personale della scuola. Parte essenziale del P.O.F. e del Regolamento d'Istituto, esso costituisce il tentativo di dare una forma normata ai rapporti formativi ed educativi che quotidianamente si instaurano all'interno dell'istituzione scolastica. Pur essendo uno strumento che riguarda principalmente i rapporti dell'allievo con il docente nella pratica scolastica giornaliera, è importante che questo documento venga condiviso da tutte le componenti della scuola. Gli attori del Patto (studenti, docenti, personale della scuola e genitori) devono considerare queste norme come uno strumento di lavoro e un punto di riferimento per la vita educativa dell'Istituto. Il Patto, sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico da tutti i componenti coinvolti, non deve essere inteso come un puro elenco di diritti e doveri dei protagonisti del dialogo educativo, ma come uno stimolo a migliorare, passo dopo passo, la vita scolastica. Il suo obiettivo primario consiste infatti nel rendere coscienti tutte le componenti della scuola della strada da percorrere per innalzare gradualmente la qualità del processo formativo. Periodicamente i vari documenti, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, possono essere rivisti e aggiornati, concordemente alla ridefinizione annuale del P.O.F.. ***** PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ tra SCUOLA e FAMIGLIA dell'alunno/a .............................. Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; Visti il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e in particolare l'art. 3; Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; Visto l'art. 4 “Tutela della salute nelle scuole” della Legge n. 128 dell' 8/11/2013; Nel pieno rispetto del Piano dell'Offerta Formativa e del Regolamento interno d'Istituto si stipula, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro Istituto, il seguente Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia Nella consapevolezza che la scuola: è un primario luogo di educazione e di formazione, in cui si sviluppano l’apprendimento e la crescita sociale e civile dell’alunno; realizza il suo scopo anche con l’interiorizzazione delle regole da parte dell’alunno, che può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; persegue, pertanto, l’obiettivo di costruire una stabile alleanza educativa con i genitori nel riconoscimento e nel rispetto della diversità dei ruoli, LA SCUOLA SI IMPEGNA A: • favorire lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori degli studenti, in un clima di rapporti sereni e corretti e in un percorso verso il successo formativo personale; • favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili; promuovere l’accoglienza, l’integrazione e la valorizzazione degli alunni stranieri; attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni, sostenendo le diverse situazioni di disagio; contrastare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; garantire la pluralità delle idee; • realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere e di avere una formazione culturale e professionale qualificata; • procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; • valorizzare le eccellenze e le inclinazioni degli alunni; • realizzare le attività di recupero previste dalla normativa vigente, sulla base delle risorse disponibili; e contrastare la dispersione scolastica; • comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti al comportamento e alla condotta degli studenti, nel rispetto della privacy; 66 • prestare ascolto e attenzione, nella dovuta riservatezza, ai problemi degli alunni, ricercando ogni possibile collaborazione con le famiglie. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: • valorizzare e rispettare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione, favorendo un'assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni e partecipando agli organismi della scuola e alle riunioni previste; • instaurare un rapporto costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; • tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia; • intervenire prontamente, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno; • verificare, attraverso un contatto stabile con i docenti, che lo studente rispetti gli impegni assunti con il presente patto educativo, condividendone principi e percorsi. LO STUDENTE SI IMPEGNA A: • frequentare con regolarità le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio secondo le indicazioni degli insegnanti, sottoporsi sistematicamente alle verifiche; • prendere coscienza dei propri diritti-doveri, considerando i seguenti indicatori di condotta e responsabilizzandosi in tal senso: − RISPETTO: di persone, di leggi e regolamenti, di consegne e impegni, di strutture, arredi e attrezzature, di scadenze e orari; − ACCOGLIENZA E ACCETTAZIONE: degli altri e dei diversi da sé, nell’impegno a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; − CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media, anche nelle attività didattiche svolte al di fuori dell'istituto scolastico (viaggi d'istruzione, stages, uscite, ecc.); − ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; − LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; − DISPONIBILITÀ: a migliorare, a recuperare, a partecipare, a collaborare. Il Dirigente Scolastico, il Genitore (o Tutore) e l'Alunna/o sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, che è parte integrante del Regolamento d’Istituto. Il Dirigente Scolastico Il Genitore o Tutore ………………………………… (Dott. Luigi Zennaro) ………………………………… L'Alunna/o ……………………………… Chioggia / Cavarzere, li ...................................... ************* 67 5. Regolamento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 1. Finalità I viaggi di istruzione, le visite guidate e tutte le attività previste dalla Circolare ministeriale n. 623 del 2 ottobre 1996 sono attività molto significative, in quanto momenti di apprendimento e di formazione che consentono agli allievi sia di visitare luoghi dal ricco patrimonio artistico e naturalistico del nostro e di altri Paesi, sia di entrare in diretto contatto con strutture del settore ricettivo e di fare in esse esperienze connesse eventualmente con la futura professione. Tali esperienze pertanto non esulano dalle normali attività didattiche, ma ne sono parte integrante e, insieme a quelle svolte in classe e nei laboratori, concorrono alla crescita e alla maturazione integrale dello studente. E' di fondamentale importanza che i viaggi e le visite rientrino nella programmazione del Consiglio di classe e siano vissuti da insegnanti, genitori e studenti non come semplice momento di svago, ma come effettiva esperienza didattica. E' pertanto necessaria una concreta collaborazione tra gli alunni e i docenti, sia nelle fasi preparatorie che di realizzazione e di verifica successiva. 2. Tipo di viaggio La Circolare ministeriale n. 623 del 2 ottobre 1996 concede ampia autonomia decisionale alle singole istituzioni scolastiche. L'Istituto pertanto determina autonomamente, nel rispetto della normativa vigente, il periodo più opportuno per la realizzazione delle iniziative, il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata. La suddetta circolare suddivide i viaggi d'istruzione in: viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo, finalizzati ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro; viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del proprio Paese o della realtà di Paesi stranieri, la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località d'interesse storico-artistico; visite a parchi e a riserve naturali, qualora vengano sviluppati progetti e attività connessi alle problematiche ambientali. viaggi finalizzati alla partecipazione degli allievi ad attività sportive, anche di tipo "alternativo", con valenza formativa, poiché legati all'educazione alla salute. 3. Procedura di realizzazione Il Consiglio di classe, guidato dal Coordinatore, sulla base delle proposte progettuali, di cui al punto 9, presentate dai singoli docenti in riferimento alla propria programmazione didattica, deve valutare con largo anticipo le motivazioni, gli obiettivi, i tempi, la meta e le modalità di svolgimento dell'iniziativa ed operare una prima individuazione dei docenti accompagnatori. I referenti del viaggio (docenti accompagnatori), valutati in Consiglio di classe anche i possibili abbinamenti per classi parallele o per corso, quantifica quindi approssimativamente il costo del viaggio, informa gli studenti e raccoglie, tramite i rappresentanti di classe, una prima adesione, fatto salvo il raggiungimento dei 2/3 di adesioni. Eventuali difficoltà di natura economica per alcuni alunni dovranno essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico. L’individuazione di agenzie, ditte, mezzi di trasporto e alberghi, nonché la quantificazione del preventivo di spesa ed il possibile accorpamento di classi saranno effettuate con il supporto dell’Ufficio tecnico e della segreteria. Al Consiglio di classe compete l'identificazione definitiva degli accompagnatori, ai quali spetta poi la raccolta delle adesioni e delle quote d'anticipo di spesa, nonché la verifica del Progetto di viaggio d’istruzione e della documentazione necessaria di cui al punto 10. Nella successiva fase di preparazione, i docenti saranno coinvolti nella programmazione educativa e formativa dell'evento: determinazione e comunicazione agli alunni degli obiettivi culturali e tecnico-professionali; lavori propedeutici tramite attività di ricerca, lavori di gruppo, lezioni informative mirate, visione di videocassette e altre attività preparatorie. Per le uscite di un solo giorno è opportuno che siano anche inserite nel Progetto di classe. Sarà comunque poi possibile apportare piccole modifiche o integrazioni, qualora nuove circostanze, non prevedibili ad inizio anno, suggeriscano altre scelte. 68 4. Scadenziario Settembre - novembre: predisposizione della programmazione delle uscite da parte dei docenti accompagnatori e degli alunni. Proposte del Consiglio di classe, con la collaborazione del Coordinatore, che avrà inoltre il compito di individuare i docenti accompagnatori. Entro il 20 novembre: presentazione in Segreteria della domanda e del progetto del viaggio da parte dei docenti accompagnatori. Per i viaggi di un solo giorno, la domanda dovrà essere fatta alla Segreteria con almeno 30 giorni d'anticipo sulla data di uscita. Entro la metà di dicembre: acquisizione delle offerte da parte delle agenzia di viaggio e scelta dell'offerta più idonea. Entro fine dicembre: il Consiglio d’Istituto provvede ad approvare il Piano comprendente tutti i viaggi, con successiva stipula dei contratti con le agenzie. I docenti accompagnatori provvedono immediatamente alla raccolta dell’anticipo di spesa, pari al 40% della somma. 10 giorni prima della partenza: controllo della documentazione e versamento della quota a saldo da parte degli alunni. I viaggi di più di un giorno si dovranno tenere tutti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 6 aprile 2014. Una deroga è prevista per il progetto "Sports sulla neve". 5. Partecipazione E' auspicabile che tutti gli studenti partecipino all’iniziativa, essendo essa parte importante dell’attività didattica; pertanto, per non invalidare il viaggio, le presenze devono essere pari almeno ai 2/3 degli alunni iscritti alla classe. 6. Durata dei viaggi Per le varie classi del nostro Istituto la durata dei viaggi è così stabilita (salvo deroghe dovute a situazioni eccezionali e imprevedibili): Classi prime: visite di istruzione fino a tre giorni (due pernottamenti) in Italia; Classi seconde: visite di istruzione fino a tre giorni (due pernottamenti) in Italia; Classi terze: visite di istruzione fino a quattro giorni (tre pernottamenti) in Italia; Classi quarte: viaggio fino a cinque giorni (quattro pernottamenti) in Italia oppure stages linguistici fino a otto giorni; Classi quinte: viaggio di studio in Italia o all'estero della durata massima di sei giorni (cinque pernottamenti). Il viaggio all'estero si potrà anticipare anche in terza o quarta, qualora gli abbinamenti di classi lo richiedano; ciascuna classe però farà una sola gita all'estero nel triennio. 7. Mete Per i viaggi nazionali si consiglia di prendere in considerazione non solo le più note città d'arte, ma anche itinerari all'interno di una regione, o parte di essa, comprendenti soste anche in centri minori; per i viaggi all'estero si consiglia di scegliere un Paese del quale viene studiata la lingua o comunque una meta di importanza rilevante per la formazione culturale e professionale dell'alunno. Per quanto riguarda i viaggi di un solo giorno, si consigliano mete in un raggio di 150-200 km, che possono essere individuate nelle città o centri minori della nostra regione o di regioni confinanti (per esempio Venezia, Padova, Verona, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna, Delta del Po, ecc.). Per quanto riguarda i viaggi di 2 giorni, si consigliano mete in un raggio di 300-400 km (per esempio Milano, Firenze, Siena, Volterra, Trieste, Parma, ecc.). Per quanto riguarda i viaggi di 3-4 giorni, le proposte potranno essere più articolate e legate a tematiche specifiche, con la possibilità di viaggi itineranti. Potrebbe essere proficua la partecipazione a eventi come mostre o fiere, attinenti all'indirizzo di studio, parallelamente alla visita della città ospitante e di località a essa vicine. Per quanto riguarda i viaggi di 5-6 giorni, rimane prevalente l'indirizzo curricolare per la scelta delle mete. Si suggerisce che gli studenti siano più coinvolti nel lavoro preparatorio ed è auspicabile che ciascuno dei partecipanti prepari una scheda relativa alla descrizione storico-artistica dei luoghi che saranno oggetto della visita. Si propongono città e aree di grande interesse artistico (per esempio Torino, Genova, Arezzo, Roma, Napoli, Urbino, Perugia e dintorni, Orvieto, tour della Sicilia, ecc.). Per quanto riguarda i viaggi di 6 giorni all'estero per le classi quinte, si ritiene di poter lasciare maggior spazio anche a proposte di itinerari particolari da parte degli studenti, stimolandoli a produrre progetti realmente fattibili e dai costi accettabili. Si propongono città di grande interesse storico, artistico e culturale (per esempio Vienna, Praga, Budapest, Londra, Monaco di Baviera, Parigi, Barcellona, ecc.). 69 8. Documentazione Gli atti e i documenti da acquisire al fine di una corretta predisposizione e organizzazione dei viaggi sono: 1. la delibera del Consiglio d’Istituto, contenente anche la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti; 2. l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 3. le dichiarazioni di consenso delle famiglie; 4. l’elenco nominativo degli accompagnatori e le loro dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza; 5. il preventivo di spesa e della disponibilità finanziaria a copertura, con l’indicazione delle quote poste a carico degli alunni; 6. il programma analitico del viaggio; 7. la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 8. ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato; 9. il prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate per l’effettuazione del viaggio; 10. specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni. 9. Schema del Progetto del docente proponente Il Progetto presentato dal docente al Consiglio di classe e quindi al Consiglio d'Istituto dovrà contenere: lo scopo e gli obiettivi cognitivo-culturali, didattici e relazionali dell’iniziativa, eventualmente concordati con i colleghi; l'itinerario, la durata, il periodo dell’anno e i mezzi di trasporto da utilizzare; il numero delle classi coinvolte nella stessa iniziativa e degli alunni partecipanti, il numero e i nominativi dei docenti accompagnatori secondo normativa; di preferenza tali docenti apparterranno alle classi frequentate dagli alunni; gli eventuali accorgimenti nel caso di coinvolgimento di alunni diversamente abili; l'indicazione del costo del viaggio. 10. Schema del Progetto didattico dei docenti accompagnatori Il Progetto predisposto dai docenti accompagnatori (referenti per il viaggio) dovrà contenere: lo scopo e gli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali dell’iniziativa; i pareri del competente Consiglio di classe; l’eventuale indicazione dell’Assemblea di classe ed il consenso scritto, per ciascun alunno, di chi esercita la patria potestà; itinerario, durata, periodo dell’anno e mezzi di trasporto da utilizzare; numero di classi e alunni partecipanti, numero e nomi dei docenti accompagnatori, di preferenza appartenenti alle classi frequentate dagli alunni; garanzia assicurativa per tutti i partecipanti; richiesta di collaborazione e di assistenza organizzativa da parte di agenzie di viaggi, qualora i criteri generali o il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto lo contemplino e gli organizzatori lo ritengano opportuno in considerazione di itinerari complessi o al fine di ottenere agevolazioni di orario o d'ingresso nelle visite; gli eventuali accorgimenti nel caso di coinvolgimento di alunni diversamente abili; spesa per gli alunni; dichiarazione, da parte dei docenti e dell’altro personale accompagnatore, di consapevolezza dell’obbligo di vigilanza degli alunni; nell’ipotesi di viaggio organizzato con la collaborazione di agenzie e con la presenza di personale delle agenzie, dichiarazione scritta di esonero delle responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti dall’inosservanza di ordini e prescrizioni del personale dell’agenzia di viaggio; dichiarazione di acquisizione dei certificati di identità degli alunni. 11. Accompagnatori E' prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di essi, con un minimo di 2 per ogni viaggio. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, va designato un accompagnatore ad personam, che può essere anche il genitore. Gli accompagnatori vanno individuati tra i docenti della classe, con eventuale integrazione del personale A.t.a. Uno di essi viene nominato responsabile dell'iniziativa. Gli accompagnatori dovranno esercitare un’attenta vigilanza sugli alunni. Per le classi terze, quarte e quinte si può prevedere la partecipazione di un docente che non sia del triennio finale. Per i viaggi all’estero è preferibile che almeno un docente accompagnatore conosca la lingua del luogo o quantomeno la lingua inglese. 70 12. Spese Le spese di viaggio sono a carico degli alunni. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto dopo l’introito delle corrispondenti quote. I versamenti degli alunni ed i pagamenti di qualunque servizio dovranno essere attuati nel rispetto delle procedure contabili previste dalle norme vigenti. In particolare, tutti i movimenti di denaro devono avvenire attraverso il bilancio d’Istituto. Le spese relative ai docenti accompagnatori (trasporti, pernottamenti, pasti, indennità di missione), eccedenti le “gratuità” previste dai vettori e dalle agenzie di viaggio e computate secondo la vigente normativa in materia, contribuiscono alla formazione della spesa del viaggio, da coprire con le quote degli alunni partecipanti. Le spese amministrative riferibili alla preparazione dei viaggi sono a carico dell’Istituto. 13. Alunni e docenti non partecipanti Nel periodo del viaggio, gli alunni non partecipanti sono tenuti a frequentare le attività alternative programmate dai Consigli di classe. Eventualmente, nel caso fosse impossibile organizzare specifiche attività per alcune parti dell’orario scolastico, i non partecipanti potranno essere temporaneamente aggregati ad altre classi parallele. I docenti non partecipanti e non impegnati nelle attività alternative al viaggio rimangono a disposizione della scuola secondo il proprio orario di servizio, o per un orario equivalente a quello ordinario, per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti. 14. Verifica e revisione A conclusione dell'iniziativa, in sede di Consiglio di classe e di Collegio dei docenti è prevista una verifica del suo esito, finalizzata ad un'eventuale revisione delle procedure e delle modalità organizzative ed operative. ************* 71 6. Regolamento comune dei Laboratori, Officine e Palestra Laboratori di Chimica, Biologia e Fisica Officine Elettriche e Officine Meccaniche Laboratori di Informatica Palestra Regolamento comune dei Laboratori, Officine e Palestra 1. PARTE RELATIVA AGLI ALUNNI 1. Sia nel transito dalla classe al laboratorio/officina/palestra che nell’accesso a questo/a ultimo/a, l’alunno deve mantenere un comportamento disciplinato ed ordinato, per evitare di disturbare le altre classi e arrecare danni alle strutture o apparecchiature. 2. Nei laboratori, officine, aule d’informatica e in palestra è consentito portare solo lo stretto necessario per il lavoro programmato. E’ severamente vietato portare cibi o bevande e, di conseguenza, mangiare o bere al loro interno; ombrelli, giacche e zaini, a meno di specifiche indicazioni da parte dell'insegnante, dovranno rimanere nell’aula di provenienza o nello spogliatoio. 3. Chiunque riscontrasse un cattivo funzionamento degli strumenti o danneggiasse accidentalmente qualche apparecchiatura è tenuto a comunicare subito l’inconveniente all'assistente tecnico presente e/o al docente. 4. Ogni alunno è personalmente responsabile dei danni arrecati volontariamente o per negligenza o trascuratezza delle norme comportamentali e dovrà quindi risponderne economicamente e/o disciplinarmente. 5. Ogni alunno deve rispettare le indicazioni date dal docente e/o dall'assistente tecnico nonché tutte le regole comportamentali e di sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base della formazione preventiva ricevuta dall'insegnante. 6. Ogni alunno deve utilizzare i dispositivi di protezione collettiva e/o individuale prescritti per l'attività da svolgere ed è tenuto a disporre di tali dispositivi (abbigliamento idoneo, presenza in armadietto, copia delle chiavi, sostituzione del DPI in caso di rotture, ecc.). 7. E' vietato modificare le impostazioni dei computer o delle strumentazioni o prendere altre iniziative personali senza la specifica autorizzazione da parte dell'insegnante. 8. E’ assolutamente vietato installare software. 9. L’accesso ai laboratori/officine è vietato ai singoli alunni. 10. Per quanto qui non specificamente espresso, si fa riferimento alle norme generali e disciplinari riportate nel Regolamento d'Istituto. 2. PARTE RELATIVA AGLI INSEGNANTI Le norme sotto elencate riguardano la regolamentazione all’accesso ai laboratori/officine/palestra da parte degli insegnanti, per il rispetto dei criteri di sicurezza e per il controllo delle attrezzature custodite. 1. Gli insegnanti le cui classi accedono ai laboratori/officine/palestra sono tenuti a svolgere attività preventiva di informazione e formazione dei propri alunni sulla normativa di sicurezza e comportamentale, secondo le indicazioni fornite dal RSPP. 2. A conclusione dell'attività di informazione/formazione il docente farà sottoscrivere all'alunno un documento a certificazione dell'avvenuta attività formativa. 3. Per le attività delle aule di informatica e del laboratorio di Fisica è predisposto un registro di presenza nell'aula/laboratorio, da compilare e firmare in base a quanto richiesto. 4. L'accesso ai laboratori/aule è regolamentato dall'orario settimanale delle lezioni. Gli altri insegnanti che intendessero frequentarli individualmente o con le classi, potranno farlo compatibilmente con l’orario didattico e previa prenotazione o accordo con l'insegnante responsabile del Laboratorio. 5. E' vietato lasciare in disordine il laboratorio/aula utilizzata, modificare le impostazioni dei computer o delle strumentazioni, installare software o prendere altre iniziative personali senza la specifica autorizzazione dei responsabili di reparto. 6. Chiunque riscontrasse un cattivo funzionamento degli strumenti o danneggiasse accidentalmente qualche apparecchiatura è tenuto a comunicare subito l’inconveniente al tecnico del laboratorio. 7. Durante le lezioni in laboratorio è richiesta la presenza dell’assistente tecnico. 8. Eventuali richieste di acquisto di materiali e strumenti di laboratorio verranno definite nei dipartimenti interessati. 72 3. GESTIONE DEI LABORATORI DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ’ DIDATTICA Gli assistenti tecnici dei laboratori devono: 1. Essere presenti in laboratorio, reperibili per tutto l’orario di servizio e non lasciare i laboratori aperti incustoditi. 2. Supportare tecnicamente le attività didattiche, preparando le strumentazioni ed il materiale necessario per l’esecuzione delle esercitazioni di laboratorio. 3. Garantire efficienza e funzionalità della strumentazione e delle macchine. 4. Provvedere, dopo le esercitazioni, al riordino degli strumenti e del laboratorio. 5. Collaborare nella preparazione del piano acquisti e nel tenere aggiornato l’inventario di laboratorio. 6. Collaborare con l'Ufficio tecnico per tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti. ************* **************************************************** Il presente Regolamento d'Istituto, sentito il parere di tutte le componenti coinvolte nella vita scolastica, è stato adottato nella seduta del Collegio dei docenti del ........................... e approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto dell'I.I.S. "G. Veronese - G. Marconi" del .............................. con delibera n. ...... . 73