Il bilancio di previsione 2013 negli enti locali Relatore: Dott. Paolo Tarantino Dottore Commercialista, Revisore in enti locali , Presidente della Commissione Enti locali O.D.C.E.C. di Napoli I VINCOLI di BILANCIO I vincoli imposti dall’ art. 162 comma 6 del TUEL Ai fini della veridicità e attendibilità del bilancio 1) Tot. EE = Tot. UU pareggio finanziario complessivo 2) Tot. EE.CC. (titoli I,II e III) = UUCC + quote capitale rimborso prestiti -eventuale saldo positivo del differenziale può essere destinato ad investimenti Paolo Tarantino I VINCOLI di BILANCIO •Regola generale: non è possibile utilizzare entrate del Titolo IV e V (che finanziano invece il Titolo II delle spese per investimenti) per finanziare spesa corrente o spese per il rimborso delle quote di capitale dei mutui in ammortamento; • Ma ci sono eccezioni riguardanti il Tit. IV : • 1) art. 3 c.28 L.350/2003 sull’utilizzo in parte corrente (di natura non permanente plusvalenze alienazioni Paolo Tarantino Scadenza 30/11/2013 DL 31/08/2013 n.102 Esecutività del bilancio • Dichiarazione di immediata esecuzione • 10 giorni dalla pubblicazione Paolo Tarantino Esercizio provvisorio Per ciascun intervento spese mensili entro un dodicesimo delle previste nel bilancio deliberato somme Gestione provvisoria esclusivamente nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa nell’ultimo bilancio approvato Paolo Tarantino Obbligo di Pubblicità Regioni, Provincie e Comuni > 20.000 abitanti e loro Consorzi Dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione obbligatoria del bilancio avviene solo sul sito informatico – Perdita di ogni effetto della pubblicazione cartacea Paolo Tarantino Allegati • Relazione previsionale e programmatica; • Bilancio pluriennale 2013/2015; • Rendiconto deliberato inerente il penultimo esercizio antecedente; • Rendiconti o conti consolidati inerenti il penultimo esercizio antecedente dei comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici; Paolo Tarantino Allegati • Delibera di verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; • Il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici; • La delibera di conferma o di variazione in diminuzione dell’addizionale comunale irpef • Delibere di approvazione tariffe e aliquote tributarie con individuazione della Paolo Tarantino Allegati percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale; • La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; • La delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; • nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una Paolo Tarantino Allegati componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08); • elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; • prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; Paolo Tarantino Allegati obbligatori per enti soggetti al patto • Prospetto previsionale e pluriennale di competenza mista delle voci inerenti il patto di stabilita'; • Piano per la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio comunale; • Programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08 ; Paolo Tarantino Allegati obbligatori per enti soggetti al patto • Limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08); • I limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; • nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012); Paolo Tarantino Allegati obbligatori per enti soggetti al patto • Limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08); • I limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; • nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012); Paolo Tarantino La manovra 2013 Il contributo finanziario cumulativo dal 2007 al 2014 apportato dai Comuni al risanamento della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di euro di cui: 40% da tagli di risorse trasferite 60% da inasprimento Patto di Stabilità Nel 2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di Stabilità Interno, di ben 4,3 miliardi di euro (180 milioni sono scontati dal PSI dei piccoli Comuni). Paolo Tarantino RIDUZIONE DI RISORSE – FONDO DI SOLIDARIETA’ I commi 119, 120 e 380 prevedono la riduzione delle risorse trasferite dallo Stato a finanziamento dei bilanci comunali e l’individuazione di una nuova voce per denominare i trasferimenti erariali, “fondo di solidarietà” che andrà a sostituire, dal 2013, il vecchio “fondo sperimentale di riequilibrio” . Paolo Tarantino RIDUZIONE DI RISORSE – FONDO DI SOLIDARIETA’ PRIMO STEP: la devoluzione del gettito IMU integralmente ai comuni, con eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria D che resta allo stato ad aliquota 7,6 per mille. SECONDO STEP: l’istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota del gettito IMU Paolo Tarantino RIDUZIONE DI RISORSE – FONDO DI SOLIDARIETA’ TERZO STEP: la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e dei trasferimenti erariali dei comuni della Sicilia e della Sardegna Paolo Tarantino DETERMINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ BASE: FSR ASSESTATO 2012 • verifica gettito imu 2012 rispetto al gettito convenzionale – art 9 comma 6 bis dl 174/2012 • riduzione ex art. 16 comma 6 dl 95/2012 come modificato dalla legge di stabilita' – riduzione non compensata • riduzione ex art. 14 comma 13 bis dl 201/2011 maggiorazione tares (€.0,30 a mq) DETERMINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ • riduzione corrispondente IMU lasciata al comune – ex art 1 comma 380 legge 228/2012 • fondo teorico – se >o fondo di solidarieta’, se < 0 previsione spesa titolo 1 intervento 08 (probabilmente recuperata da IMU) Delibera tariffe Le delibere regolamentari e tariffarie devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del previsionale ed hanno effetto dal 01 gennaio. La legge 228/2012 introduce la possibilità di modificare le aliquote fino al 30 settembre per il rispristino degli equilibri di bilancio. Dal 2013 le delibere IMU acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del MEF, decorrano dal 1° gennaio 2013.” Paolo Tarantino Fondo di solidarietà Sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio; Costituito da : per 4.717,9 mln di euro dai Comuni attraverso prelievo dall’IMU comunale in base a DPCM da emanare entro 30 aprile 2013 (c. 380, lett. b); - per 150 mln di euro dal bilancio dello Stato (c.120); - per 890,50 mln di euro dal bilancio dello Stato (c. 380, lett. c). In totale, al momento, circa 5.730,40, salvo rideterminazione dopo conosciuti i dati finali dell’IMU 2012. Paolo Tarantino Fondo di solidarietà • Taglio Trasferimenti • Riduzione 2.250 milioni per il 2013 – per il 2014 Determinazione per singolo comune in sede di conferenza Stato – Città ed autonomie locali Mancata deliberazione entro 31 gennaio riduzioni proporzionali alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte per l’anno 2011 dal SIOPE ; • Riduzione 1.000 milioni di euro pari all’incasso dell’addizionale Tares Paolo Tarantino Fondo di solidarietà Fondo solidarietà 2013 IMU comunale 2013 Aliquota Base Fondo sperimentale 2012 IMU comunale 2012 Aliquota base QUOTA TAGLIO SPENDING REVIEW 2013 Paolo Tarantino 2013 2014 2.250.000000 2.500.000.000 tot. generale spesa dei Comuni media 2010- 2012 per acquisto beni e servizi (cod. Siope dal n. 1201 al n. 1339): 24.868.486.428 24.868.486.428 tot. pagamenti del Comune media 2010- 2012 per acquisto beni e servizi (cod. Siope dal n. 1201 al n. 1339): 10.000.000 10.000.000 0,040211535 0,040211535 904.760 1.005.288 Taglio aggiuntivo ex art. 16, c.6, DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - spending review % del Comune ………. Taglio trasferimenti art. 16 DL 95/12: Totale 24.868.486.428 53,67 % Servizi 13.346.916.666 13,35 % Altre Spese 3.319.942.938 32,98 % Consumi Inter.8.201.626.824 Paolo Tarantino Fondo di solidarietà TAGLIO PER IL COMUNE Pagamenti consumi intermedi medi 2010-2012 ( Interventi 02,03,04 comp.+ residui) 2.250.000.000 24.868.645.397,33 Paolo Tarantino Novità DL.15 ottobre 2013, n. 120 • Contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro • Tabella (Frattamaggiore 27.185,23) • Il contributo attribuito a ciascun comune non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013. Addizionale comunale Il comune ha la possibilità di adottare, aumentare o diminuire l’addizionale La delibera può prevedere: • un’unica aliquota sul reddito complessivo (max 0,8 %), possibile soglia di esenzione; • aliquote diverse da applicarsi per fasce di reddito rispettando gli scaglioni previsti dalla normativa Irpef Paolo Tarantino Imposta di soggiorno Comuni capoluogo di provincia, partecipanti all’unione dei comuni, città d’arte e località turistiche classificate negli elenchi regionali Soggetti passivi : turisti non residenti nel comune Tetto Max. 5 euro Paolo Tarantino Imposta di soggiorno Esenzioni e riduzioni per durata soggiorno, consistenza nucleo familiare, periodi dell’anno. Aliquote diverse da applicarsi per fasce di reddito rispettando gli scaglioni previsti dalla normativa Irpef Paolo Tarantino Imposta di scopo Finalita' promuovere e rafforzare il finanziamento, anche parziale, delle spese per la realizzazione di opere pubbliche appositamente individuate dai Comuni. La riforma della fiscalità municipale (art. 6, c. 1, lett. a, D. Lgs. n. 23/2011) prevede la revisione dell’imposta di scopo. Le linee guida riguardano l’ampliamento delle opere pubbliche per cui può essere Paolo Tarantino Imposta di scopo applicata l’imposta, l’aumento da 5 a 10 anni della durata massima dell’applicazione dell’imposta, e la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Resta l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo. Paolo Tarantino IMU A decorrere dal 2012 il comune applica in via sperimentale l’Imu al posto dell’Ici. Aliquota base 0,76% Il comune può aumentare o diminuire del 0,3 % Aliquota I casa 0,4 % Il comune può aumentarla e diminuirla fino al 0,2 % Paolo Tarantino IMU Detrazione 200 Euro con possibile aumento fino a concorrenza dell’imposta, aumento di 50 Euro ogni figlio convivente fino a 26 anni di età fino a 400 euro. La detrazione ma non l'aliquota ridotta si applica anche ad abitazioni: Ater/Iacp regolarmente assegnate ; abitazioni di coop assegnate ai soci Paolo Tarantino IMU La stessa disciplina dell'abitazione principale si applica a: abitazione assegnata a coniuge separato e facoltativamente alle abitazione di anziani, residenti in case di cura, non affittate. Le abitazioni assimilate alle principali con i regolamenti ICI, in quanto date in uso gratuito ai parenti sono considerate ad aliquota piena. Paolo Tarantino IMU Le detrazioni obbligatorie per le abitazioni Ater/IACP e cooperativa a proprietà indivisa sono interamente a carico del comune. Aliquota base 0,2% per i fabbricati rurali, il comune può diminuire fino al 0,1 % Paolo Tarantino IMU Ulteriori riduzioni dello 0,4 % per gli immobili strumentali o per quelli posseduti da soggetti IRES o per quelli locati Paolo Tarantino DL 102/2013 NON E’ DOVUTA LA RATA DI ACCONTO a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente Paolo Tarantino DL 102/2013 assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Paolo Tarantino DL 102/2013 Esenzione come abitazione relative pertinenze principale e unico immobile iscritto o iscrivibile nel Nceu come unica unità immobiliare Posseduto e non concesso in locazione Personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, Paolo Tarantino DL 102/2013 Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia senza condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, Paolo Tarantino DL 102/2013 PER L’ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Condizioni • permanenza tale destinazione • Non locati Paolo Tarantino DL 102/2013 A decorrere dal 1 gennaio 2014 l‘ esenzione dei cosiddetti beni merce entra a regime L’esenzione dall’IMU a decorrere dal 2014 degli immobili destinati alla ricerca scientifica Dal 2014 equiparazione all’abitazione principale anche degli alloggi sociali aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (cosiddetto « Housing sociale ») Paolo Tarantino Perdita gettito IMU 2.396,2 milioni di euro circa 2,0 miliardi abitazioni principali di proprietà individuale, circa 0,3 miliardi ai terreni restante quota alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, all’edilizia residenziale pubblica e ai fabbricati rurali strumentali. Paolo Tarantino Gettito Imu sospeso Gettito annuo Gettito I rata IMU abitazione principale e relative pertinenze (con aliquota maggiorata per comuni che hanno deliberato nel 2012 aumento fino al 6 per mille al netto delle abitazioni A1,A8 e A9 4021,8 2010,9 con 64,2 32,1 IMU unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali, IACP e edilizia residenziale pubblica ( con manovrabilità comuni) 76,2 38,1 IMU Terreni 630,2 315,1 4.792,4 2.396,2 IMU Fabbricati rurali manovrabilità comuni) Totale strumentali ( EFFETTI FINANZIARI 2013 2014 2015 Comma 1abolizione 2 rata IMU 2013 immobili merce -19,1 0 0 Comma 2 lettera a esenzione IMU dal 2014 immobili merce 0 -38,3 -38,3 Comma 2 lettera b e 4 primo periodo applicazione aliquota abit. principale agli alloggi delle coop a proprietà indivisa -1,8 -3,5 -3,5 Comma 3 esenzione IMU dal 2014 immobili destinati alla ricerca scientifica -10,0 -10,0 -10,0 Comma 4 secondo periodo assimilazione abitazione principale degli alloggi sociali 0,0 -17,5 -17,5 Comma 5 assimilazione abitazione principale immobili comparto sicurezza -5,0 -10,0 -10,0 TOTALE -35,9 -79,3 -79,3 Rimborso ai comuni del minor gettito IMU Ristoro ai comuni • 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 • 75,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 Neutralità per i bilanci comunali Paolo Tarantino IMU Soggetti passivi : Proprietario Titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie Utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria Concessionario di aree demaniali Paolo Tarantino IMU Ambito oggettivo: • aree agricole edificabili • fabbricati abitativi e non •Rientrano tutti gli immobili , ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa Paolo Tarantino IMU Base imponibile: Valore dell’immobile determinato ai fini ici Fabbricati iscritti in catasto Rendita catastale X 1.05 X 160 per i fabbricati Ctg. A,B e C 80 per i fabbricati Ctg. D. e A/10 55 per i fabbricati Ctg. C/1 Terreni agricoli reddito dominicale X 125 X 120 Paolo Tarantino GETTITO IMU COMUNI Intero gettito derivante dagli immobili ad uso residenziale; Gettito derivante dall’applicazione di aliquote superiori a quelle del D.L. sugli immobili produttivi; STATO Intero gettito derivante dagli immobili produttivi; Paolo Tarantino IMU L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. Paolo Tarantino IMU In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito Paolo Tarantino IMU alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". ; Paolo Tarantino TARES Con la legge di stabilità 2013, il comma 1, dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni Paolo Tarantino TARES Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in se le due tipologie di imposizione fiscale . TASSA Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati IMPOSTA Entrata di natura fiscale volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni Paolo Tarantino TARES ENTRATA IN VIGORE TARES TIA1 TIA 2 TARSU TARES ADDIZIONALE ECA (l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) L’art.5 del D.M. 02/05/1996, attuativo dell’art. 3, comma 39, della L. n. 549/95 prevedeva che “L’eccedenza dei proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art.3, commi da 24 a 42 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, confluisce alle risorse della fiscalità generale del Comune” Paolo Tarantino TARES L’incasso dell’addizionale ex Eca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares. Paolo Tarantino TARES Il comma 1 dell’art. 14 del d.l. 201/2011 parla esplicitamente di TRIBUTO comunale quindi è indubbia la natura tributaria del prelievo IVA Competenza Commissioni Tributarie Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo Il comma 2, dell’art. 14, del d.l. 201/2011 chiarisce che Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il COMUNE nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati al tributo Paolo Tarantino Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo Il legislatore ha esplicitato la soggettività attiva comunale, definendo la competenza del Comune su base territoriale e il concetto di debenza del tributo al Comune nel cui ambito territoriale l’immobile insiste interamente o prevalentemente. TALE REGOLA NON ERA PREVISTA PER TARSU E TIA1. La chiara individuazione del soggetto attivo sembra orientata a riaffidare agli Enti Locali la competenza gestionale in materia. Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo Secondo la “Nota di lettura” dell’IFEL su “TARES:il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili” il ripristino dell’affidamento del prelievo ai Comuni non appare in contrasto con l’affidamento della responsabilità della gestione del servizio a soggetti sovracomunali. Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo L’art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011non fa riferimento ad Unioni, Ambiti territoriali ed a nessun altro soggetto fuorché il COMUNE. Ma tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 (spending review) il legislatore ha inserito a) L’organizzazione generale dell’amministrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE f) L’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo Il legislatore nazionale, non ritenendo adeguato il mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o appartenenti alla Comunità montana) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ha disposto che almeno tre funzioni venissero svolte in forma associata (unione o convenzione) entro il 2013 e le altre entro il 2014. Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di nove mesi, dall’art. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe. Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo UNIONI SPECIALI Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L. 148/2011, e modificato dal D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la disciplina specifica. Paolo Tarantino TARES – Soggetto attivo • Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è affidata la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell‘Unione. Paolo Tarantino TARES – Presupposto oggettivo e soggetto passivo Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva riferimento a immobili “oggettivamente utilizzabili”). Le aree scoperte, cosiddette “operative”, sono già tassabili ai fini Tarsu e Tia e lo saranno anche ai fini Tares. Paolo Tarantino TARES – Soggetto passivo Il • • • presupposto del alternativamente da: Possesso Occupazione Detenzione tributo è dato, Paolo Tarantino TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Occupanti le utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Paolo Tarantino TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Paolo Tarantino TARES – Soggetto passivo Utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, [alternativa1] quello di … unità. [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Paolo Tarantino TARES – Presupposto oggettivo • Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011: Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Paolo Tarantino TARES – Presupposto oggettivo Le aree pertinenziali non di civile abitazione A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali. Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili. TARES – Presupposto oggettivo Il parcheggio di un supermercato, per esempio, oggi non versa la tassa sui rifiuti, con la TARES doveva versarla. Il DL 35 ha escluso tale prescrizione. TARES – Presupposto oggettivo TARES = TARSU Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli. TARES – Presupposto oggettivo La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora, ritenuto illegittima la previsione regolamentare che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la Tares. Per il Comune, in questo caso, l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo soggettivamente inutilizzato. (*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010 TARES – Presupposto oggettivo Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete. Paolo Tarantino TARES – Presupposto oggettivo La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000 TARES – Presupposto oggettivo La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare l’immobile. TARES – Presupposto oggettivo L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo. TARES – Presupposto oggettivo • Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008. TARES – Presupposto oggettivo • REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA • A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. TARES – Presupposto oggettivo I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio. TARES – Presupposto oggettivo • Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. TARES – Presupposto oggettivo Nel D.L. n. 201/2011 manca qualsiasi indicazione sull’applicabilità o meno della maggiorazione (da 0,30 a 0,40 centesimi a metro quadro). Secondo IFEL, trattandosi di una distinta quota di imposta e destinata al finanziamento di “servizi indivisibili” diversi dalla gestione dei rifiuti, l’eventuale volontà di escluderne le scuole statali andava esplicitata. TARES – Base imponibile Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES ERA la superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C. TARES – Base imponibile Per gli immobili già denunciati, i Comuni dovevano modificare d’ufficio le superfici che risultavano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate. Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto dare comunicazione agli interessati TARES – Base imponibile PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA GIA’ COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE TARES – Base imponibile Con la legge di stabilità 2013 SI TORNA AL PASSATO ! La Tares è calcolata sulla superficie calpestabile e questo vale per tutti gli immobili (sia a destinazione ordinaria che speciale). TARES – Base imponibile FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA, PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO, ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E’ COSTITUITA DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O ASSIMILATI. TARES – Base imponibile • Il legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per TARSU o TIA, anche per gli immobili a destinazione ordinaria (A, B e C). TARES – Base imponibile Intanto, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000. TARES – Base imponibile I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare: Dati catastali; Numero civico di ubicazione dell’immobile e numero interno TARES – Base imponibile da accertare Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per gli immobili di categoria A, B e C, PUO’ considerare come superficie assoggettabile al tributo quella dell’80% della superficie catastale. TARES – Base imponibile Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente TARES – Base imponibile Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si formano, il regolamento comunale deve prevedere percentuali di riduzioni, per categoria di attività produttiva, rispetto all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta. TARES – Determinazione della tariffa • IL TRIBUTO E’ CORRISPOSTO IN BASE A TARIFFA COMMISSURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011) TARES – Determinazione della tariffa L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente. TARES – Determinazione della tariffa Le tariffe devono essere determinate in conformità al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, REDATTO DAL SOGGETTO CHE SVOLGE IL SERVIZIO STESSO ed APPROVATO DALL’AUTORITA’ COMPETENTE. Il problema è che la legge non definisce quale sia l’autorità competente. TARES – Base imponibile • La tariffa è commisurata alle quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base di un successivo regolamento ministeriale. Base imponibile TARIFFA QUOTA DETERMINATA IN BASE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI AMMORTAMENTI QUOTA RAPPORTATA ALLE QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERITI. AL SERVIZIO FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI COSTI DI GESTIONE COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO TARES - Base imponibile Ai fini della determinazione della tariffa sono compresi anche i costi dell’avvio alla discarica TARES – Abolizione regolamento ministeriale • CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2013 SCOMPARE QUALSIASI RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO MINISTERIALE DA APPROVARSI ENTRO IL 31OTTOBRE E SI TORNA A FARE RIFERIMENTO UNICAMENTE AI CRITERI DETERMINATI CON D.P.R. N. 158/1999 (Decreto Ronchi). TARES – Piano finanziario I Comuni che hanno applicato la TARSU dovranno, quindi, redigere un proprio piano finanziario e cambiare le regole per la determinazione della tariffa. I Comuni che hanno applicato la TIA1 non avranno questo problema, venendo ad essere coincidenti le tariffe Tares e Tia1. TARES - Determinazione della tariffa • Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 30 centesimi per mq, a copertura dei costi indivisibili dei Comuni. TARES - Determinazione della tariffa TARSU e TIA TARES Competenza a deliberare la tariffa della Giunta Comunale Competenza a deliberare la tariffa è il Consiglio Comunale TARES - Determinazione della tariffa Il Consiglio Comunale dovrà deliberare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Data di effettiva approvazione del bilancio: NO Data fissata dalla legge per l’approvazione: SI TARES - Determinazione della tariffa • L’approvazione delle tariffe dovrà avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall’autorità competente. TARES – Piano finanziario Il Piano finanziario, deve individuare (art. 8, D.P.R. 158/1999): • il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; • il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; TARES – Piano finanziario l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; • le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. • TARES – Piano finanziario Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: • il modello gestionale ed organizzativo prescelto; • i livelli di qualità dei servizi; • la ricognizione degli impianti esistenti; • l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. TARES – Piano finanziario Nuclei tematici del piano finanziario: • i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; • i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. TARES – Piano finanziario Classificazione costi da coprire con tariffa COSTI OPERATIVI DI GESTIONE Costi di gestione RSU indifferenziati : costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche costi di raccolta e trasporto RSU costi di trattamento e smaltimento RSU - altri costi Costi di gestione raccolta differenziata : costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) costi di trattamento e riciclo (CTR) COSTI COMUNI COSTO D’USO DEL CAPITALE - costi amministrativi - ammortamenti - costi generali di gestione - accantonamenti - costi comuni diversi - remunerazione del capitale investito TARES – Piano tariffario Approvazione Il comma 23 dell’art. 14, d.l. 201/2011, prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’autorità competente”. TARES – Piano tariffario Approvazione Secondo le linee guida del MEF le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni, ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe Le indicate Autorità d’ambito, così come le abbiamo conosciute, dovevano essere soppresse entro il 31 dicembre 2012 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 13, comma 2, d.l. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012), anche se le Regioni dovranno attribuire ad altre entità le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. TARES – Piano tariffario Approvazione Le norme non indicano il termine entro il quale debba essere approvato il piano. Il piano dovrebbe essere trasmesso, insieme alla relazione, entro il mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti. Il piano, comunque, costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, quindi deve essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione”. TARES – La maggiorazione • I Comuni possono con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE modificare IN AUMENTO la misura della maggiorazione fino a 40 graduandola centesimi in per ragione mq, della anche tipologia dell’immobile e della zona in cui è ubicato. TARES – La maggiorazione La parte che lo Stato recupera dal fondo sperimentale di equilibrio (per le regioni a statuto ordinario) o dai trasferimenti erariali (per le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia) è calcolata sull’applicazione della MAGGIORAZIONE STANDARD (30 CENTESIMI A METRO QUADRO). L’eventuale ulteriore maggiorazione va ai Comuni. TARES – La maggiorazione • La maggiorazione determina un incremento di entrata per i Comuni ed una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate (fondo sperimentale di equilibrio per le regioni a statuto ordinario o trasferimenti erariali per le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia). TARES – La maggiorazione Anche sulle eventuali agevolazioni concesse dal Comune, la riduzione si applica anche alla maggiorazione. Fermo restando che lo Stato conteggia la riduzione nei propri trasferimenti sempre maggiorazione standard. sulla base della TARES – La maggiorazione Fondo solidarietà comunale < Incremento entrate per la maggiorazione = differenza da versare allo Stato TARES – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) MANCATA RACCOLTA • Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 % della tariffa da determinare anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. • Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere superiore al 20 % TARES – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI in caso di utenze domestiche, in caso di RACCOLTA DIFFERENZIATA. L’agevolazione è OBBLIGATORIA, la sua misura viene stabilita dal Comune con norma regolamentare. TARES – Agevolazioni regolamentari (senza necessaria copertura finanziaria) Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. TARES – Riduzioni tariffarie Altre riduzioni Tares Percentuale riduzione Art. 14, (compresa comma: maggiorazione) Abitazione unico occupante Max 30% 15 Abitazioni uso stagionale o limitato Max 30% 15 Abitazioni occupate da residenti per più di 6 mesi all’estero Max 30% 15 Fabbricati rurali ad uso abitativo Max 30% 15 Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente Max 30% 15 Tarif. modulabile 17 Minimo 80% 20 Raccolta differenziata delle utenze domestiche Mancato svolgimento servizio, o grave violazione della disciplina di riferimento, o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. TARES – Copertura finanziaria agevolazioni • Per le agevolazioni di legge e per quelle indicate nel comma 15, dell’art.14 del DL.n.201/2011 non serve copertura finanziaria • Per ulteriori agevolazioni o esenzioni i comuni devono assicurare la copertura finanziaria come autorizzazione di spesa TARES – Copertura finanziaria agevolazioni • Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. TARES - innovazioni CRITERIO DELLA PREVALENZA COMUNE A COMUNE B La Tares si pagherà al Comune sul quale insiste la percentuale maggiore di superficie, a prescindere da chi effettua il servizio TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE L’istituto della “occupazione temporanea” non poteva essere creato con norma regolamentare. OGGI LA LEGGE STABILISCE CHE Per le occupazioni temporanee la Tares sarà a carico dei titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto, etc.) degli immobili. Si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare. Tale sistema dovrebbe agevolare l’attività di accertamento. TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE Il problema si pone rispetto alla parte variabile legata ai componenti del nucleo familiare. L’incongruenza potrebbe essere quella di far pagare il proprietario sulla base del proprio numero di componenti, rispetto ad un immobile che, di fatto, non occupa, essendo stato dato in occupazione temporanea TARES - innovazioni OCCUPAZIONI TEMPORANEE Si potrebbe applicare il criterio dell’occupante unico, oppure prevedere una misura che porti il Comune a conoscere l’effettivo numero di occupanti. TARES – Locali o aree pubbliche • Nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della Tares su base giornaliera TARES – Locali o aree pubbliche L'occupazione o detenzione di area pubblica è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. TARES – Locali o aree pubbliche L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione. TARES – Locali o aree pubbliche Il regolamento deve prevedere : 1.La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; 2.La disciplina delle riduzioni tariffarie; 3.La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 4.L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali, alle quali applicare, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera area produttiva TARES – Locali o aree pubbliche 5 I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo TARES – Tributo provinciale Confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione. La tariffa corrispettiva • I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. La tariffa corrispettiva La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento, che modifica la normativa attuale prevedendo che possano fare ricorso alla tariffa corrispettiva, commisurata al servizio reso, anche i Comuni che fino adesso non l’hanno ancora istituita, se sono in grado di realizzare sistemi di misurazione del conferimento. TARSU – La dichiarazione I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Non esiste un termine di legge per la presentazione della dichiarazione. Tale termine deve essere fissato dal Regolamento comunale in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. TARES – La dichiarazione La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. Se si modificano variazioni, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento TARES - Dichiarazione Il contribuente che si è auto-denunciato ai fini Tarsu o Tia NON è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Il Comune NON può prevedere, con norma regolamentare, l’obbligo di denuncia Il Comune DEVE prevedere la data entro la quale il contribuente deve presentare la dichiarazione (dato non stabilito dalla legge). Il termine non può essere inferiore a 60 giorni. TARES – La riscossione Il D.L. 201/2011 prevedeva che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, fosse versato esclusivamente al Comune. La lettera della norma portava ad escludere che potesse essere affidata all’esterno la riscossione volontaria del tributo. TARES – La riscossione La relazione ministeriale che accompagna la legge spiegava che l’obbligo di riscossione spontanea da parte del Comune è in linea con le recenti modifiche in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Per gli altri tributi locali, però, tale obbligo è scomparso con i decreti del Governo Monti e stranamente continuava ad esistere solo per la Tares. TARSU – La riscossione • La legge di stabilità 2013 ha, però, previsto che : I Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono affidare , fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2. TARES – La riscossione Ad oggi la Tares potrà essere pagata con il modello F24 o con un bollettino di conto corrente del Comune. Il modello F24 consente di compensare il debito con altri crediti. TARES – Avvisi di pagamento Nelle linee guida ministeriali sul prototipo regolamentare viene chiarito che la Tares NON va versata dai contribuenti in AUTOLIQUIDAZIONE. Deve essere pagata in seguito alla spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei Comuni. TARES – Avvisi di pagamento Nella Tares è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede l’invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati “inviti di pagamento” che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini. TARES - Versamento Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. TARES – Novità Versamento DL. 1/2013 Proroga versamento 1 rata luglio; DL 35/2013 Delibera comunale per scadenze e rate ; Adozione anche nelle more della regolamentazione comunale ; Pubblicazione sul sito web almeno 30 giorni prima della data del versamento; Utilizzo per le prime 2 rate dei bollettini TARSU o TIA o mezzi di pagamento già in uso; TARES – Versamento Fino alle determinazioni delle nuove tariffe, le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurato all’importo versato per il 2012. Per le nuove occupazioni, effettuate a partire dal 2013, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l’anno precedente. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe. TARES – Versamento La maggiorazione va pagata nella misura standard (30 cent a metro quadro) e versata in un’unica soluzione con la quarta rata; Il versamento và effettuato esclusivamente attraverso il c\c postale. Con l’ultima rata sarà operato anche il conguaglio, qualora il Comune dovesse decidere di aumentarla (fino al massimo di 40 centesimi a metro quadro). TARES – Versamento Il Dm. 14/5/2013 ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale da utilizzare a partire dal 1 luglio per versare la Tares. Il bollettino predeterminato c\c 1011136627 è valido per tutti i comuni, che possono utilizzarlo personalizzandolo con il codice catastale ente ed inviarlo precompilato; TARES - ll funzionario responsabile • Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. TARES ll funzionario La rappresentanza in giudizio responsabile La rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso costituisce una novità e rappresenta una deroga ai principi generali che affidano la rappresentanza in giudizio nel processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area a cui attengono i tributi. TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Una volta che, in rappresentanza del Comune, si sia validamente costituito in giudizio il Sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato deve ritenersi pienamente valido, data la differenza tra il soggetto che rappresenta l’Ente e quello incaricato dall’assistenza tecnica dello stesso (Cassazione 15858/2001). TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio L’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA DELLA MODIFICA del Dl 44/2005, ossia FINO al 31 maggio 2005, prevedeva che L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento. TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della Provincia TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La materia è stata innovata dall’art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che L’ente locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio • Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione. • Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Il Dirigente (o il Titolare della posizione organizzativa) comprendente l’Ufficio Tributi, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La norma ha espressamente conferito, quindi, piena legittimazione a rappresentare l’Ente nel giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori atti che l’attribuiscano TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di comune e provincia. Il legislatore infatti specifica che l’Ente può ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o il Dirigente spetta all’Ente, che può decidere di volta in volta oppure disciplinare la materia tramite Statuto o Regolamento TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Secondo la recente giurisprudenza l’organo dotato di rappresentanza processuale può agire anche senza autorizzazione. alcun specifico atto di TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora l’intervento dell’una o dell’altra, in relazione alla natura ed all’oggetto della controversia Cassazione a sezione unite n. 17550/2002 TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente debba essere intesa come assenza del dirigente dell’ufficio tributi e non come assenza di figure dirigenziali nell’Ente TARES - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Normalmente la figura del dirigente dell’Ufficio tributo NON VA CONFUSA con il responsabile del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al vertice dell’intero ufficio tributi. NEL CASO DELLA TARES LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, VENGONO ATTRIBUITE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE. TARES- Il funzionario responsabile Il Ministero dell’Interno, con circolare 21 giugno 1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con il termine "funzionario responsabile del tributo" è da intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D. Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che qualora il funzionario individuato appartenga alla sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in possesso almeno del diploma di ragioneria. TARES - Il funzionario responsabile Di norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava. Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative all'imposta dovevano essere affidate al Segretario Comunale. TARES - Il funzionario responsabile MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012 Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU. Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici. TARES - Il funzionario responsabile La struttura organizzativa dell’Ente prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo. TARES - Il funzionario responsabile Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la carenza dello specifico titolo di studio, di ragioniera, non consenta, di assumere la responsabilità del nuovo tributo IMU, valendo le medesime valutazioni svolte sull’l’ICI e, quindi, logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la TARES. TARES - Il funzionario responsabile La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve necessariamente riportare particolare motivazione. La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO. La delibera deve essere trasmessa al MEF entro 30 gg dalla sua esecutività o, comunque, entro 30 gg dalla data prevista per l’approvazione del bilancio TARES - Accertamento • In fase di accertamento, per i fabbricati, già denunciati, iscritti alle cat. A, B e C, il Comune PUO’ fare riferimento all’ 80% della superficie catastale. • TARES – Accertamento e cooperazione tra Comuni ed Agenzia del Territorio Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione TARES – Accertamento L'art. 6, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, PREVEDEVA che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. COMMA ABROGATO CON IL RITORNO ALLA SUPERFICE CALPESTABILE TARES - Accertamento • L’Agenzia del Territorio, già con circolare n. 13/2005, aveva fornito indicazioni ai propri uffici provinciali per acquisire, tramite i Comuni, le planimetrie degli immobili e gestire le istanze di rettifica. TARES – Accertamento Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero apprezzamento di chi giudica. TARES – Potere di accesso Il funzionario responsabile può disporre l’accesso presso gli immobili soggetti ad accertamento di personale autorizzato. L’autorizzazione NON è più concessa Sindaco, ma dal responsabile del tributo dal L’accesso deve essere preavvisato. Senza autorizzazione o preavviso l’accesso è illegittimo, anche se non opposto dall’interessato. TARES - Sistema sanzionatorio Inadempimento Sanzione Omesso o insufficiente versamento Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 Omessa dichiarazione Da 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Infedele dichiarazione Da 50% al 100%del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Incompleta o infedele Da € 100 ad € 500 risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello TARES - Sistema sanzionatorio Art. 13 D.Lgs. 471/1997 Chi omette o effettua in maniera insufficiente il versamento è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. TARES Art. 10 Legge 35/2013 Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall‘art. 14 del DL 201/2012: • la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; TARES • ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013 Paolo Tarantino TARES • la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo • non c’è più la compensazione con il fondo di solidarietà • i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard • i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Paolo Tarantino TARES Novità DL. 102/2013 • Abrogato l’obbligo per i Comuni di iscrivere in bilancio, come autorizzazioni di spesa, le agevolazioni concesse con propria norma regolamentare ed assicurare la relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Paolo Tarantino TARES Novità DL. 102/2013 • Rimodulazione regolamenti • La tariffa 2013 potrà essere commisurata alla quantità e qualità media ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti Possibile rinvio rate Tares al 2014; Condizione assicurazione all’erario della maggiorazione standard, di trenta centesimi a metro quadro, effettuato entro il 16 dicembre. Paolo Tarantino SERVICE TAX Dal 2014 sostituisce la TARES Non legata alla proprietà ma al servizio; Due componenti: Gestione dei rifiuti urbani (TARI) Copertura dei servizi indivisibili (TASI) Meccanismo da definire con la legge di stabilità per il 2014. Imposta federale manovrabile esclusivamente dai sindaci nel rispetto del principio federalista "vedo, pago,voto“. Paolo Tarantino SERVICE TAX Gestione dei rifiuti urbani (TARI) Possesso a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Aliquote, commisurate alla superficie, parametrate dal Comune nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” Garanzia della copertura integrale del servizio. Paolo Tarantino SERVICE TAX Copertura dei servizi indivisibili (TASI) Proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) Occupante (fruitore dei beni e servizi locali). Base imponibile : Superficie o rendita catastale Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale. Paolo Tarantino Partecipazione all’accertamento fiscale QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 50 % (D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 – Federalismo Municipale) Provvedimento Agenzia delle Entrate Dal 2012 al 2014 AUMENTO AL 100 % maggiori incassi Segnalazioni qualificate Agenzia delle entrate Macroambiti Guardia di Finanza Attività diversa da quella rilevata Segnalazioni su Onlus e No profit Commercio e professioni Attività senza partita IVA Ricavi/compensi diversi dai dichiarati Affissioni abusive Segnalazioni su circoli Lottizzazione per cessione terreni Abusivismo edilizio Professionisti Urbanistica e territorio Abusivismo edilizio Imprenditori Paolo Tarantino Partecipazione all’accertamento fiscale Segnalazioni qualificate Agenzia delle entrate Macroambiti Guardia di Finanza Proprietà o diritti non dichiarati Omessa dichiarazione Ici Mancata o infedele dichiarazione rendita catastale in dichiarazione Tarsu/Tia Revisione rendita catastale Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare Mancata registrazione contratti proprietà o diritti reali Mancato conferma espatrio Verifica residenza domicilio Soggetti a cui siano riconducibili i beni Locazioni in nero Residenze fiscali all'estero Verifica residenza /domicilio oltre il triennio Beni indicativi di capacita contributiva Soggetti interponenti Paolo Tarantino Partecipazione all’accertamento fiscale PROCEDURA ALTERNATIVA No convenzione singola - Struttura intermedia AMPLIAMENTO AZIONE ANCHE ALL'INPS Segnalazioni qualificate: • Omessa denuncia contributiva •Omissione comunicazione unica commercianti ed artigiani GETTITO COMUNALE 33 % delle sanzioni civili Paolo Tarantino Contributi per permesso per costruire L'articolo 10 comma ter legge di conversione DL.35/2013, modificando la legge finanziaria 2008, proroga al 2013 e al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi da permessi da costruire alla parte corrente del bilancio, secondo la consolidata formula del 50%+25%. Paolo Tarantino PROVENTI DA ALIENAZIONE I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili [in applicazione art.162, co. 6, Tuel] possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente per la riduzione del debito I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati con riferimento a squilibri di parte capitale per il ripristino degli equilibri di bilancio. I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO Il divieto individuato dall’art. 193, co. 2, del Tuel per l’utilizzo delle risorse derivanti dalle alienazioni ai fini della manovra di riequilibrio di parte corrente riguardano anche il finanziamento dei debiti fuori bilancio, in forza del rinvio operato dall’art. 194, co. 3, del Tuel ed il ripiano del disavanzo di amministrazione, in forza del rinvio operato dall’art. 188 del Tuel Il Patto di stabilità 2013 • CALCOLI •IL PATTO REGIONALE •LE SANZIONI Paolo Tarantino Vincolo di finanza pubblica • Obbligo osservanza sin dalle previsioni • Inadempienza nel corso dell’esercizio grave irregolarità gestionale e contabile indipendentemente dalla conferma in sede di consuntivo • Autoapplicazione delle sanzioni interventi correttivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria ( Parere 427/2009 - 605/2009 Sez. Reg. Controllo Corte dei Conti Lombardia) Paolo Tarantino Contributo dei comuni • Concorso alla finanza pubblica 4.500 milioni anno 2013; •Suddivisione obiettivi Paolo Tarantino Legge di stabilità 2013 Concorso obiettivi di finanza pubblica in base a merito : • Enti locali classificati in due classi nel 2013 in base a 4 parametri nel 2014 in base a 9 parametri Paolo Tarantino Parametri 2013 • Rispetto nel triennio del patto di stabilità • Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; • Autonomia finanziaria • Equilibrio parte corrente + avanzo corrente – spese correnti (parametri corretti secondo gli indicatori relativi a rendite catastali e numero di occupati) Paolo Tarantino Parametri 2014 • Tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale • Operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente • Incidenza spesa del personale sulla spesa complessiva dell’ente e numero dei dipendenti sulla popolazione residente; • Prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard • Partecipazione alla lotta all’evasione Paolo Tarantino Novità 2013 … Applicazione del patto agli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Dal 2014 anche alle Unioni di comuni Applicazione patto alle società in house, aziende speciali ed istituzioni dopo D.M. Obiettivi concordati fra STATO e REGIONI (purchè rispettose del patto di stabilità) Mancato rispetto anno successivo differenziale non conseguito; recupero del Paolo Tarantino Enti di nuova istituzione Enti istituiti dal 2010; Spese correnti registrate nel 2011 Enti commissariati Anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali Paolo Tarantino Dati gestionali che influenzano il patto di stabilità interno. ENTRATE FINALI SPESE FINALI Titolo I e II e III TITOLO I Spese correnti Incassi Titolo IV (escluso la riscossione di crediti) TITOLO II PAGAMENTI Spese in conto capitale (escluso concessione di crediti) Saldo Corrente di Competenza (accertamenti – Impegni) S A L D O F I N. C/ Saldo cassa c/capitale Paolo Tarantino M I S T A Novità Determinazione saldo obiettivo 2013 I F A S E Spese Correnti 2007 2008 2009 Media delle Spese Correnti Percentuali da applicare alla media Saldo obiettivo determinato come % S.C. Comuni da.1000 a 5.000 Comuni oltre 5.000 abitanti 12,81 % 15,61 % obiettivo N.B. la spesa media va rilevata dai certificati di conto consuntivo (art.1 c.88 L.220/2010 ) Determinazione saldo obiettivo 2014-2015 I F A S E Spese Correnti 2009 2010 2011 2015 2016 Media delle Spese Correnti 2014 Percentuali da applicare alla media 15,07 % Saldo obiettivo determinato come % S.C. obiettivo N.B. la spesa media va rilevata dai certificati di conto consuntivo (art.1 c.88 L.220/2010 ) II FASE F A S E 2 Riduzione trasferimenti erariali Di cui al c. 2 art.. 14 D.L. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge 183/2011) Saldo obiettivo al netto trasferimenti (c.4, art. 31 legge 183/2011) 2013 2014 2015 0 0 0 2013 2014 2015 0 0 0 Nella seconda fase al saldo di competenza mista prima determinato si sottraggono le riduzioni dei trasferimenti erariali attuate: - per il 2011 con il decreto 9/12/2010 - per il 2012 con il DM. 22/03/2012 aggiornato con DM 19/10/2012. Questa riduzione non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti Paolo Tarantino ESEMPIO • Spesa Media 10.000.000 • Contributo 15,61 % 1.561.000 • Trasferimenti 1.972.000 Taglio 19,47 % 384.100 • Saldo obiettivo (1.561.000- 384.100)= 1.176.900 Paolo Tarantino III FASE Determinazione saldo obiettivo in base alla virtuosità Decreto interministeriale : classificazione comuni Comune virtuoso • Azzeramento dalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed hanno come unico vincolo la realizzazione di un saldo finanziario pari a zero ovvero con un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione clausola di salvaguardia Comune non virtuoso • Compensazione da parte dei comuni meno virtuosi attraverso il peggioramento dei loro obiettivi. Paolo Tarantino III FASE Per il 2014, l'art. 9, comma 6, D.L. n. 102/2013 ha sospeso l'applicazione delle norme sulla virtuosità degli Enti. Per il 2013, gli Enti virtuosi non sono ancora stati individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 20, comma 2, D.L. n.98/2011. Paolo Tarantino III FASE Riduzione dell’obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi e sistemi contabili per gli enti locali di cui all'articolo 36, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 La ripartizione, per il 2013, del fondo di 20 milioni di euro a disposizione dei Comuni che partecipano alla sperimentazione verrà effettuata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 20, comma 3-bis, D.L. n. 98/2011). Paolo Tarantino III FASE • La Conferenza Stato, Città e Autonomie Locali del 25 settembre ha sancito la sospensione anche per il 2013. • Per il 2014 è prevista una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno che, in funzione degli enti che aderiranno alla sperimentazione, potrà arrivare anche ad un saldo obiettivo pari a zero PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE • Sospensione per il 2013 (DL 35/2013) • Meccanismo di rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni a livello nazionale - fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale FASE IV Solo se l’ente è coinvolto nelle variazioni previste dalle norme afferenti il Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi ai sensi dei commi 138 a 143 della legge 220/2010. Patto Regionale “verticale incentivato” F A S E 4 Patto Regionale “verticale” Anno 2013 Anno 2013 Anno 2013 Patto Regionale orizzontale Paolo Tarantino Il patto regionale Incentivato Attribuzione ai comuni da parte della regione di spazi finanziari per pagare residui passivi in conto capitale in favore dei creditori ( nel 2013 954 milioni ma il 50 % va ai Comuni da 1000 a 5000 abitanti) Richiesta entro il 31/05/2013 Regione riceve contributo erariale pari all’83.33 % degli spazi ceduti da destinare esclusivamente alla riduzione del proprio debito Paolo Tarantino Il patto regionale Verticale e Orizzontale VERTICALE ORIZZONTALE Comma 138, art. 1, legge n. 220/2010. La Regione consente agli enti di peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Tale peggioramento è compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell’obiettivo programmatico della regione stessa, in termini di cassa e competenza (art. 145, art. 1, legge 220/2010) Comma 141, art. 1, legge n. 220/2010. È una compensazione tra obiettivi degli enti locali del territorio regionale. Gli enti che hanno spazi finanziari liberi senza sforare gli obiettivi del Patto cedono quote agli altri enti in difficoltà. Con un meccanismo a somma zero per ogni realtà territoriale. A somma zero sono anche gli incentivi, nel biennio successivo l’ente che ha ceduto quote vedrà migliorare il proprio obiettivo in misura pari, il ricevente vede inasprire il suo saldo del contributo ricevuto. Paolo Tarantino Il patto regionale Verticale Comune Regione Conseguenze Aumento pagamenti in conto capitale Scadenze 15 settembre Conseguenze Entità dei pagamenti dell’anno Scadenze 31 ottobre Riduzione pagamenti in c/capitale Riduzione impegni parte corrente MEF elementi informativi verifica Comuni nuovi obiettivi Vantaggi Svincolo di destinazione del triplo delle somme statali ad esse spettanti Vincolo Destinazione spese di investimento entro limiti del patto. Paolo Tarantino Il patto regionale Orizzontale Comune Conseguenze Miglioramento - peggioramento saldo obiettivo nazionale Procedura Comunicazione spazi finanziari positivi o negativi disponibili nell’esercizio e modalità di recupero nel biennio successivo Scadenza 15 ottobre Svantaggi Regione Definizione e comunicazione nuovo obiettivo annuale patto Scadenza 31 ottobre MEF elementi informativi verifica Comuni nuovi obiettivi Criteri Spese in conto capitale - inderogabili spese traino sistema economico No spese correnti di carattere discrezionale Esclusione compensazione Paolo Tarantino Il patto regionale Integrato Sospeso Anno 2013 Accordo Stato e Regione sulle modalità di raggiungimento saldo obiettivo ad esclusione componente sanitaria Obbligo di recupero sforamento anno successivo Scadenze 31 ottobre comunicazione rimodulazione obiettivi Condizioni • rispetto patto triennio ante • no piano di rientro sanitario Paolo Tarantino Ulteriori riduzioni Riduzione ex articolo 1, comma 122, Legge n. 220/2010: con decreto MEF è autorizzata la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto per un importo pari agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione agli enti locali che non raggiungono l’obiettivo del patto di stabilità. Il dato è valorizzato automaticamente dal sistema applicativo web; Paolo Tarantino Ulteriori riduzioni Riduzione ex art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 95/2012: miglioramento dell’obiettivo in funzione delle risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito (comunicate entro il 31 marzo 2013) e recuperate dal Ministero dell’Interno nel 2013. Per ciascun Ente coinvolto nella restituzione delle somme al Ministero viene determinato un miglioramento dell’obiettivo per un importo corrispondente alle somme restituite. Il dato è valorizzato automaticamente dal sistema applicativo web; Paolo Tarantino Obiettivo finale Il saldo obiettivo finale da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma del saldo obiettivo con le variazioni previste nelle varie fasi Entro il 2 agosto 2013, come previsto dal decreto MEF del 14 maggio 2013, Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti dovevano trasmettere il proprio obiettivo utilizzando l'apposita piattaforma web (http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/) Paolo Tarantino Obiettivo finale - la mancata comunicazione dell'obiettivo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno - eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31.12.2013 applicativo web; Paolo Tarantino Misure antielusive Nullità Contratti di servizio ed altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità Esempi elusione: • spese effettuate attraverso schermo societario ; • sottostima costi dei contratti di servizio; • utilizzo improprio concessioni e riscossioni crediti; • imputazione poste contabili in sezioni di bilancio non rilevanti ai fini del patto • utilizzo improprio servizi per conto di terzi • sovrastima entrate correnti o accertamenti effettuati in assenza dei presupposti Paolo Tarantino Misure antielusive Controllo Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti Conseguenze accertamento comportamento elusivo •Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione •Responsabile del servizio economico finanziario fino a tre mensilità trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali Paolo Tarantino Misure sanzionatorie patto di stabilità Riduzione delle risorse statali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; Esclusione Non applicazione se mancato rispetto per maggiore spesa per interventi realizzati con quota finanziamento regionali e correlati a finanziamenti dell’Unione europea; Incapienza Versamento somme Tesoreria Provinciale dello Stato residue Paolo Tarantino Misure sanzionatorie patto di stabilità • Non impegno spese correnti maggiori all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; • Non indebitamento per investimenti (No Leasing finanziario - Ammessa devoluzione - Verifica Project financing ); • Non assunzioni di qualsiasi tipo; • Riduzione del 30 % delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in vigore al 30/06/2010; Paolo Tarantino Esclusione dal patto di stabilità Ai fini del patto sono escluse le seguenti spese: Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nei limiti di maggiori incassi di entrate; Spese in conto di capitale nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall’attività di recupero fiscale Paolo Tarantino Novità Spese …………. Paolo Tarantino Spese del personale •La norma cardine resta il comma 557 dell’art. unico della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), modificato, nella versione attuale, dall’art. 14, c. 7 del D.L. 78/2010. Riduzione Spesa del Personale Paolo Tarantino Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’14, comma 7, DL 78/2010 gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,.. con azioni …rivolte…ai seguenti ambiti…: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti…; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative…; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa... Paolo Tarantino Spese del personale In caso di mancato rispetto, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, DL 112/2008: <<…divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, … anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto…, con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.>> Paolo Tarantino Tetto al rapporto di spesa E’ fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si computano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolare di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, Paolo Tarantino Tetto al rapporto di spesa ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della P.A. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate sui mercati regolamentari Paolo Tarantino Ricordiamoci però l’art. 18 della manovra estiva 2008 • 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara... Ricordiamoci però l’art. 18 della manovra estiva 2008 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara… Alcuni dubbi • Il tetto vale per singola società? NO, e' il gruppo ente locale dove allocare il personale, alcuni servizi hanno strutturalmente piu' bisogno di personale altri meno • Il tetto vale per le partecipate di secondo livello? SI, altrimenti attraverso una holding si eluderebbe facilmente il vincolo Calcolo Spesa del Personale 2013 • Retribuzioni Lorde • Co.co.co. • LSU • Spese art. 90 tuel • Compensi art. 110, c.1 e 2. Tuel • Spese personale utilizzato in organismi diversi partecipati dall’ente senza estinzione del rapporto di pubblico impiego • Oneri previdenziali riflessi • IRAP • Oneri nucleo familiare • Buoni pasto • Somme rimborsate ad altre P.A. per il personale di comando Paolo Tarantino Spese escluse • Spese personale finanziate (finanziamenti • • • • • • comunitari e/o privati) Lavoro straordinario attività elettorale Spese formazione e rimborsi per missioni Spese personale trasferito dalla Regione esercizio funzioni delegate Spese personale categorie protette Spese per il personale stagionale a progetto/flessibile finanziato con entrate per violazione codice stradale Incentivo recupero ICI Paolo Tarantino Spesa Partecipate da consolidare • Partecipate a maggioranza pubblica con affidamento diretto non fondazioni nè consorzi solo società •Moltiplicatore quota di capitale + Spese personale + Collaborazioni coordinate, a progetto e lavoro interinale / Totale costi - Ammortamenti e svalutazioni - Imposte - Oneri contratti di servizio Paolo Tarantino Come ripartire il peso del personale fra piu' comuni La strada piu' semplice e' in base alla quota di possesso degli enti locali : Se due comuni hanno uno il 60% e l'altro il 40% si dovranno prendere rispettivamente il 60% ed il 40 % delle spese del personale e delle spese correnti; La quota dei privati va' esclusa: se due comuni hanno il 60 % (meta' per uno) di una società mista, dovranno prendersi il 50 % delle spese del personale e spese correnti. Paolo Tarantino La Holding • La holding finanziaria e' una società strumentale quindi gode di affidamento diretto disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie Ai fini della determinazione della spesa del comparto dell'ente locale e delle societa partecipate o controllate di cui all'art.76 co.7 d.l. n.112/2008 si assumono i dati che derivano dai documenti contabili della società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti ai sensi dell'art.1 co.166 e SS.l.n. 266/2005 senza alcuna detrazione o rettifica Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie in assenza di specifiche norme che definiscano modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art.36 l. n. 118/2011 Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell' ente medesimo o o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell' art.2359 co.1nn.1 2 c.c. Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie a) Voce B9 Conto economico Spesa del personale di competenza; b) Voce A conto Economico Valore della Produzione; c) Corrispettivi pagati alla società per le prestazioni rese all’Ente, comprensivi in caso di tariffa dei ricavi associati agli utenti di ciascun ente partecipante d) Spesa da consolidare = (c/b) * a Calcolo Spesa del Personale 2013 Spesa effettiva non programmata Decremento Spesa personale 2013 su Spesa personale 2012 % Spesa personale 2012 su SPESA CORRENTE 2012 Delibere Corte dei Conti n. 9/2010/AUT/INPR Corte dei Conti Controllo Lombardia 2010/PAR n. 1013 – 1068 Toscana n. 111/2010/PAR – Marche 9/2011/PAR – Veneto 250/2011/PAR Paolo Tarantino Violazione/Sanzioni VIOLAZIONE A) Mancata riduzione delle spese di personale (Enti soggetti al patto); B) Mancato contenimento spesa entro l’ammontare 2008 (Enti non sogg. al Patto) SANZIONI a) Divieto assoluto di procedere alle assunzioni con qualsiasi tipologia contrattuale; a) Divieto contratti elusivi; a) Divieto di incrementare il fondo per le risorse decentrate (secondo giurisprudenza). b) Divieto di incrementare il fondo risorse decentrate (secondo consolidata giurisprudenza) Paolo Tarantino Assunzione Personale PRESUPPOSTI (Enti soggetti al patto) (Enti non soggetti al patto) •Rispetto patto di stabilità anno •Spese precedente; di personale superiore all’ anno 2008; •Rispetto obbligo riduzione della spesa di personale sia nell’anno precedente che nell’anno in corso; •Esistenza •Rapporto •Rapporto tra spesa di personale tra spesa di personale e spesa corrente consolidata non superiore al 50 % non di almeno una cessazione dal servizio “precedente anno” non coperta; e spesa corrente consolidata non superiore al 50 % Paolo Tarantino Limiti Quantitativi alle assunzioni (Enti soggetti al patto) •Non oltre il 40% del risparmio di spesa relativo alle cessazioni dell’anno precedente (per la generalità delle assunzioni) (Enti non soggetti al patto) •Non oltre il numero delle cessazioni complessivamente intervenute nel “precedente anno” e nel limite del tetto di spesa. •Nel limite del 50% del turn- over per polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale se la spesa personale inf. 35% spese correnti. Paolo Tarantino Le assunzioni nella legge di stabilità • Il limite del 40% del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 76, comma 7, D.L. 112/2008); Paolo Tarantino Costruire il costo del personale “cessato” nel 2012 per la verifica del limite Si veda: Circolare n. 46078/2010 del Dfp, aggiornata con circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011; tra l’altro precisa che il trattamento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato a nuova assunzione. Delibera n. 59/2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti. entra nel merito di come considerare la mobilità tra enti Operazione a neutralità finanziaria! La mobilità in entrata e in uscita verso enti locali non dovrà essere considerata né nel calcolo del costo dei cessati 2012 e neppure nel costo delle assunzioni 2013 Paolo Tarantino Spese del personale a tempo determinato Per i contratti di lavoro a tempo determinato, di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio si applica il limite del 50% della spesa del 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010) Paolo Tarantino Spese del personale a tempo determinato • L'articolo 36 del Dlgs 165/2001 2 comma prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, delle forme di lavoro flessibile. Tra queste sono esplicitamente richiamati gli "altri rapporti formativi” • Conteggiata sia per la riduzione in valore assoluto sia per determinare il rapporto tra spese di personale e spese correnti. Sanzioni • I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle presenti disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale. • Il dirigente responsabile può subire il mancato rinnovo contrattuale e in relazione alla gravità della violazione la decurtazione all'ottanta per cento dello stipendio. • Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Vincoli risorse CCNL I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009… non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento…anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; Paolo Tarantino Vincoli spese del personale a tempo determinato Gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Paolo Tarantino Altre Norme sul Personale • Blocco progressioni di carriera comunque denominate, per gli anni 2011,2012 e 2013 effetti esclusivamente giuridici (art. 9, c. 21, D.L. 78/2010); • Vincoli alla dinamica retributiva individuale: il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, …non può superare, in ogni caso, quello spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva…(art. 9, c. 1, D.L. 78/2010); Paolo Tarantino Altre Novità ……….. Spesa Personale •Ridurre la spesa complessiva per missioni e trasferte del personale dipendente del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009; •Ridurre le spese per formazione nei limiti del 50% rispetto al 2009 (art. 7, c. 13, D.L. 78/2010); Paolo Tarantino Contratti lntegrativi L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, … non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9, c. 2 bis, D.L. 78/2010); Paolo Tarantino Limiti per le spese di soggiorno Riduzione del 20% delle spese per rimborsi spese sostenuti dai propri amministratori per missioni. Missione fuori sede con pernottamento giorno € 184 Missione fuori sede con pernottamento 18 ore € 160 Missione fuori sede di durata inferiore a 6 ore € 62 € 28 Missione inferiore a 6 ore entro 60 Km pasto € 58 Missione inferiore a 6 ore entro 60 Km. Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti Tutti i comuni, le province e gli altri enti locali devono iscrivere un "fondo svalutazione crediti“. • L’importo è pari almeno al 30% dell’ammontare dei residui attivi iscritti al titolo 1 (entrate tributarie) e al titolo 3 (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni; • Nel bilancio 2013 si fa dunque riferimento ai residui relativi agli anni 2008, compreso, e precedenti Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti DEROGA: 1) Certificazione analitica di ogni residuo da parte dei responsabili dei servizi, in merito sia alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito, sia all'elevato tasso di riscuotibilità (che deve risultare da congrui elementi giustificativi); 2) il parere motivato dell'organo di revisione. Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti Nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 2 al DPCM 28 dicembre 2011, punto 3.3) sono fissati i principi da seguire per l’accertamento e il fondo svalutazione crediti: Accertamento sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti Obbligo del Fondo del fondo di svalutazione Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si procede: − in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo svalutazione crediti; − in sede di rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell’avanzo in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, e si Paolo Tarantino Fondo di svalutazione crediti procede vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. § Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione. Paolo Tarantino Funzionamento del fondo di svalutazione crediti L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata. Quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti. Paolo Tarantino Funzionamento del fondo di svalutazione crediti A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti. Paolo Tarantino Auto di Servizio • Divieto di acquisto e noleggio di autovetture fino al 2015 • Revoca dei contratti dal 09/10/2012 • IL DIVIETO NON SI APPPLICA AGLI ACQUISTI EFFETTUATI PER: • i servizi istituzionali di tutela dell’ordine o della sicurezza pubblica; • per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza Paolo Tarantino Auto di Servizio •La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio autovetture non può superare il 20% di quella sostenuta nell’anno 2011 •il limite di spesa si calcola al netto sostenute per l'acquisto di autovetture. delle spese •PER CONTRATTI PLURIENNALI IL LIMITE NON SI APPPLICA PER IL 2013 •Esclusione dell’applicazione per le società partecipate Paolo Tarantino Auto di Servizio •Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. • le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, non possono effettuare, fermo restando Paolo Tarantino Auto di Servizio quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 60 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Paolo Tarantino Studi e consulenze Dal 2011 ………. non può superare il 20% di quella sostenuta per l’anno 2009; La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale Per l’esatta individuazione e comprensione del concetto di incarico per consulenza si veda Corte dei Conti Sezioni riunite delibera n. 6 del 15 febbraio 2005. Paolo Tarantino Studi e consulenze Le consulenze relative a processi di privatizzazione sono escluse dai limiti di spesa previsti per gli incarichi. Gli enti locali le possono quindi utilizzare per razionalizzare le proprie società partecipate. La nuova disposizione esclude in modo esplicito dalla riduzione sia le consulenze alle università e alle istituzioni di ricerca sia quelle affidate per sviluppare i processi di privatizzazione. Paolo Tarantino Studi e consulenze Rientrano nella deroga disposta dalla Dl sul pubblico impiego le consulenze relative a processi per la cessione totale delle partecipazione per la costituzione di società miste con socio privato operativo o per la cessione a privati di quote societarie con finalizzazioni diverse. Percorsi finalizzati a concretizzare forme di partenariato pubblico-privato di lunga durata, Paolo Tarantino Studi e consulenze come le gare per l'affidamento di servizi pubblici locali che comportino una traslazione della titolarità al gestore. Nessuna altra deroga Conferimento incarichi nel rispetto dei presupposti e degli elementi procedurali stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 e del proprio regolamento sulle collaborazioni autonome. Programma annuale degli incarichi. Paolo Tarantino SPONSORIZZAZIONI Dal 2011 ……….. Sono VIETATE!!! (art. 6, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Attenzione …….. Il Patrocinio non è sponsorizzazione!!!! (Corte dei Conti – Sezione regionale Lombardia – pareri 1075 e 1076 del 23.12.2010). Sono escluse dal divieto i contributi ai privati che gestiscono servizi nell’interesse della collettività in luogo del soggetto pubblico! Paolo Tarantino Relazioni pubbliche, Mostre, Convegni, Pubblicità e Rappresentanza Dal 2011 ……… in misura non superiore al 20% rispetto al 2009. (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010). •Limita lo svolgimento in generale di attività non essenziali; •Formula ampia che sembra ricomprendere anche le iniziative quali spettacoli e tutte le iniziative di rilevanza esterna. Paolo Tarantino Indebitamento Art. 204 tuel Riduzione progressiva del rapporto massimo fra Spesa interessi/entrate correnti • 8% anno 2013; • 6% anno 2014. Stessa disposizione si applica alle regioni. Paolo Tarantino Indebitamento locale Passivo superiore alla media di comparto Cessione di immobili a fondo statale MEF Dm. attuativo: •la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; •la percentuale annua di riduzione del debito; •le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. Sanzioni uguali al patto Paolo Tarantino Acquisto di immobili Divieto di acquisizione a titolo oneroso Divieto di locazione Eccezione rinnovo o locazione per sostituzione immobili ceduti Divieto non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi Paolo Tarantino Acquisto di immobili immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali” Anno 2014 Cessazione divieto per indispensabilità ed indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento; Congruità prezzo attestazione dell’Agenzia del Demanio; Pubblicazione sito internet istituzionale Paolo Tarantino Acquisto di mobili ed arredi Divieto di acquisizione per un ammontare superiore al 20 % della spesa media 2010 - 2011 Eccezione acquisto funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili Condizione Verifica preventiva organo di revisione Risparmi > minore spesa derivante dal rispetto del limite Esclusione spese di acquisto di mobili e arredi destinate all'uso scolastico e ai servizi all'infanzia. Paolo Tarantino Fondo di riserva 50 % riserva a copertura eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. Se in anticipazione di cassa o utilizzo somme a destinazione vincolata aumento allo 0,45 % dal 0,30 del totale delle spese correnti previste in bilancio Paolo Tarantino Utilizzo avanzo L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di cassa o utilizzo somme a destinazione vincolata) fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. Paolo Tarantino