Il bilancio di previsione 2013
negli enti locali
Relatore:
Dott. Paolo Tarantino
Dottore Commercialista, Revisore in enti locali , Presidente della Commissione Enti locali
O.D.C.E.C. di Napoli
I VINCOLI di BILANCIO
I vincoli imposti dall’ art. 162 comma 6 del TUEL
Ai fini della veridicità e attendibilità del bilancio
1) Tot. EE = Tot. UU pareggio finanziario
complessivo
2) Tot. EE.CC. (titoli I,II e III) = UUCC + quote
capitale rimborso prestiti
-eventuale saldo positivo del differenziale può
essere destinato ad investimenti
Paolo Tarantino
I VINCOLI di BILANCIO
•Regola generale: non è possibile utilizzare entrate del
Titolo IV e V (che finanziano invece il Titolo II delle
spese per investimenti) per finanziare spesa corrente o
spese per il rimborso delle quote di capitale dei mutui in
ammortamento;
• Ma ci sono eccezioni riguardanti il Tit. IV :
• 1) art. 3 c.28 L.350/2003 sull’utilizzo in parte corrente
(di natura non permanente plusvalenze alienazioni
Paolo Tarantino
Scadenza
30/11/2013 DL 31/08/2013 n.102
Esecutività del bilancio
• Dichiarazione di immediata esecuzione
• 10 giorni dalla pubblicazione
Paolo Tarantino
Esercizio provvisorio
Per ciascun intervento spese mensili
entro un dodicesimo delle
previste nel bilancio deliberato
somme
Gestione provvisoria esclusivamente nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa nell’ultimo bilancio approvato
Paolo Tarantino
Obbligo di Pubblicità
Regioni, Provincie e Comuni > 20.000
abitanti e loro Consorzi
Dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione
obbligatoria del bilancio avviene solo sul sito
informatico – Perdita di ogni effetto della
pubblicazione cartacea
Paolo Tarantino
Allegati
• Relazione previsionale e programmatica;
• Bilancio pluriennale 2013/2015;
• Rendiconto deliberato inerente il penultimo
esercizio antecedente;
• Rendiconti o conti consolidati inerenti il
penultimo esercizio antecedente
dei
comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni società di capitali per l'esercizio
di servizi pubblici;
Paolo Tarantino
Allegati
• Delibera di verifica quantità e qualità delle
aree fabbricabili che potranno essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie;
• Il programma triennale dei lavori pubblici e
l’elenco annuale dei lavori pubblici;
• La delibera di conferma o di variazione in
diminuzione dell’addizionale comunale
irpef
• Delibere di approvazione tariffe e aliquote
tributarie con individuazione della
Paolo Tarantino
Allegati
percentuale di copertura dei servizi a
domanda individuale;
• La tabella relativa ai parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale;
• La delibera della G.C. di destinazione della
parte vincolata dei proventi per sanzioni
alle norme del codice della strada;
• nota degli oneri stimati derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che
includono una
Paolo Tarantino
Allegati
componente derivata (art.62, comma 8, legge
133/08);
• elenco delle entrate e delle spese con
carattere di eccezionalità;
• prospetto analitico delle spese di personale
previste in bilancio come individuate dal
comma 557 (o 562 per i Comuni non
soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della
legge 296/06 e dall’art.76 della legge
133/08;
Paolo Tarantino
Allegati obbligatori per enti
soggetti al patto
• Prospetto previsionale e pluriennale di
competenza mista delle voci inerenti il
patto di stabilita';
• Piano per la valorizzazione e l'alienazione
del patrimonio comunale;
• Programma delle collaborazioni autonome
di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08 ;
Paolo Tarantino
Allegati obbligatori per enti
soggetti al patto
• Limite massimo delle spese per incarichi di
collaborazione (art.46, comma 3, legge
133/08);
• I limiti massimi di spesa disposti dagli
art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
• nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci tra ente locale
e società partecipate (art.6, comma 4
d.l.95/2012);
Paolo Tarantino
Allegati obbligatori per enti
soggetti al patto
• Limite massimo delle spese per incarichi di
collaborazione (art.46, comma 3, legge
133/08);
• I limiti massimi di spesa disposti dagli
art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
• nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci tra ente locale
e società partecipate (art.6, comma 4
d.l.95/2012);
Paolo Tarantino
La manovra 2013
Il contributo finanziario cumulativo dal 2007 al
2014 apportato dai Comuni al risanamento
della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di
euro di cui:
40% da tagli di risorse trasferite
60% da inasprimento Patto di Stabilità
Nel 2013 i Comuni presentano un saldo
obiettivo positivo, ai fini del Patto di Stabilità
Interno, di ben 4,3 miliardi di euro (180 milioni
sono scontati dal PSI dei piccoli Comuni).
Paolo Tarantino
RIDUZIONE DI RISORSE –
FONDO DI SOLIDARIETA’
I commi 119, 120 e 380 prevedono la
riduzione delle risorse trasferite dallo Stato
a finanziamento dei bilanci comunali e
l’individuazione di una nuova voce per
denominare i trasferimenti erariali, “fondo
di solidarietà” che andrà a sostituire, dal
2013, il vecchio “fondo sperimentale di
riequilibrio” .
Paolo Tarantino
RIDUZIONE DI RISORSE –
FONDO DI SOLIDARIETA’
PRIMO STEP: la devoluzione del gettito
IMU integralmente ai comuni, con eccezione
degli immobili ad uso produttivo di
categoria D che resta allo stato ad aliquota 7,6
per mille.
SECONDO STEP: l’istituzione del fondo di
solidarietà comunale, alimentato con una
quota del gettito IMU
Paolo Tarantino
RIDUZIONE DI RISORSE –
FONDO DI SOLIDARIETA’
TERZO STEP: la soppressione del fondo
sperimentale di riequilibrio (FSR) e dei
trasferimenti erariali dei comuni della Sicilia e
della Sardegna
Paolo Tarantino
DETERMINAZIONE FONDO DI
SOLIDARIETA’
BASE: FSR ASSESTATO 2012
• verifica gettito imu 2012 rispetto al gettito
convenzionale – art 9 comma 6 bis dl 174/2012
• riduzione ex art. 16 comma 6 dl 95/2012
come modificato dalla legge di stabilita' –
riduzione non compensata
• riduzione ex art. 14 comma 13 bis dl
201/2011 maggiorazione tares (€.0,30 a mq)
DETERMINAZIONE FONDO DI
SOLIDARIETA’
• riduzione corrispondente IMU lasciata al
comune – ex art 1 comma 380 legge
228/2012
• fondo teorico – se >o fondo di solidarieta’,
se < 0 previsione spesa titolo 1 intervento
08 (probabilmente recuperata da IMU)
Delibera tariffe
Le delibere regolamentari e tariffarie devono essere
adottate entro il termine previsto per l'approvazione
del previsionale ed hanno effetto dal 01 gennaio.
La legge 228/2012 introduce la possibilità di
modificare le aliquote fino al 30 settembre per il
rispristino degli equilibri di bilancio.
Dal 2013 le delibere IMU acquisiscono efficacia con
la pubblicazione sul sito del MEF, decorrano dal 1°
gennaio 2013.”
Paolo Tarantino
Fondo di solidarietà
Sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio;
Costituito da :
per 4.717,9 mln di euro dai Comuni attraverso
prelievo dall’IMU comunale in base a DPCM da
emanare entro 30 aprile 2013 (c. 380, lett. b);
- per 150 mln di euro dal bilancio dello Stato (c.120);
- per 890,50 mln di euro dal bilancio dello Stato (c.
380, lett. c).
In totale, al momento, circa 5.730,40, salvo
rideterminazione dopo conosciuti i dati finali
dell’IMU 2012.
Paolo Tarantino
Fondo di solidarietà
• Taglio Trasferimenti
• Riduzione 2.250 milioni per il 2013 – per il 2014
Determinazione per singolo comune in sede di
conferenza Stato – Città ed autonomie locali
Mancata deliberazione entro 31 gennaio riduzioni
proporzionali alle spese sostenute per i consumi
intermedi desunte per l’anno 2011 dal SIOPE ;
• Riduzione 1.000 milioni di euro pari all’incasso
dell’addizionale Tares
Paolo Tarantino
Fondo di solidarietà
Fondo
solidarietà
2013
IMU comunale
2013
Aliquota Base
Fondo
sperimentale
2012
IMU comunale
2012 Aliquota
base
QUOTA TAGLIO
SPENDING REVIEW 2013
Paolo Tarantino
2013
2014
2.250.000000
2.500.000.000
tot. generale spesa dei Comuni media
2010- 2012 per acquisto beni e servizi
(cod. Siope dal n. 1201 al n. 1339):
24.868.486.428
24.868.486.428
tot. pagamenti del Comune media
2010- 2012 per acquisto beni e servizi
(cod. Siope dal n. 1201 al n. 1339):
10.000.000
10.000.000
0,040211535
0,040211535
904.760
1.005.288
Taglio aggiuntivo ex art. 16, c.6, DL
6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n.
135 - spending review
% del Comune ……….
Taglio trasferimenti art. 16 DL 95/12:
Totale
24.868.486.428
53,67 % Servizi
13.346.916.666
13,35 % Altre Spese 3.319.942.938
32,98 % Consumi Inter.8.201.626.824
Paolo Tarantino
Fondo di solidarietà
TAGLIO PER IL COMUNE
Pagamenti consumi intermedi medi 2010-2012
( Interventi 02,03,04 comp.+ residui)
2.250.000.000
24.868.645.397,33
Paolo Tarantino
Novità DL.15 ottobre 2013, n. 120
• Contributo per un importo complessivo di 120
milioni di euro
• Tabella (Frattamaggiore 27.185,23)
• Il contributo attribuito a ciascun comune non
e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno 2013.
Addizionale comunale
Il comune ha la possibilità di adottare, aumentare
o diminuire l’addizionale
La delibera può prevedere:
• un’unica aliquota sul reddito complessivo (max
0,8 %), possibile soglia di esenzione;
• aliquote diverse da applicarsi per fasce di
reddito rispettando gli scaglioni previsti dalla
normativa Irpef
Paolo Tarantino
Imposta di soggiorno
Comuni capoluogo di provincia, partecipanti
all’unione dei comuni, città d’arte e località
turistiche classificate negli elenchi regionali
Soggetti passivi : turisti non residenti nel
comune
Tetto Max. 5 euro
Paolo Tarantino
Imposta di soggiorno
Esenzioni e riduzioni per durata soggiorno,
consistenza nucleo familiare, periodi
dell’anno.
Aliquote diverse da applicarsi per fasce di
reddito rispettando gli scaglioni previsti
dalla normativa Irpef
Paolo Tarantino
Imposta di scopo
Finalita'
promuovere e rafforzare il finanziamento,
anche parziale, delle spese per la
realizzazione
di
opere
pubbliche
appositamente individuate dai Comuni.
La riforma della fiscalità municipale (art. 6, c.
1, lett. a, D. Lgs. n. 23/2011) prevede la
revisione dell’imposta di scopo.
Le linee guida riguardano l’ampliamento
delle opere pubbliche per cui può essere
Paolo Tarantino
Imposta di scopo
applicata l’imposta, l’aumento da 5 a 10 anni
della durata massima dell’applicazione
dell’imposta, e la possibilità che il gettito
dell’imposta finanzi l’intero ammontare
della spesa dell’opera pubblica da
realizzare.
Resta l’obbligo di restituzione delle somme
nel caso di mancato inizio dell’opera entro 2
anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Paolo Tarantino
IMU
A decorrere dal 2012 il comune applica in
via sperimentale l’Imu al posto dell’Ici.
Aliquota base 0,76%
Il comune può aumentare o diminuire
del 0,3 %
Aliquota I casa 0,4 %
Il comune può aumentarla e diminuirla
fino al 0,2 %
Paolo Tarantino
IMU
Detrazione 200 Euro con possibile
aumento
fino
a
concorrenza
dell’imposta, aumento di 50 Euro ogni
figlio convivente fino a 26 anni di età
fino a 400 euro.
La detrazione ma non l'aliquota ridotta
si applica anche ad abitazioni: Ater/Iacp
regolarmente assegnate ; abitazioni di
coop assegnate ai soci
Paolo Tarantino
IMU
La stessa disciplina dell'abitazione
principale si applica a: abitazione
assegnata
a
coniuge
separato
e
facoltativamente alle abitazione di anziani,
residenti in case di cura, non affittate.
Le abitazioni assimilate alle principali con
i regolamenti ICI, in quanto date in uso
gratuito ai parenti sono considerate ad
aliquota piena.
Paolo Tarantino
IMU
Le detrazioni obbligatorie per le abitazioni
Ater/IACP
e cooperativa a proprietà
indivisa sono interamente a carico del
comune.
Aliquota base 0,2% per i fabbricati rurali,
il comune può diminuire fino al 0,1 %
Paolo Tarantino
IMU
Ulteriori riduzioni dello 0,4 % per gli
immobili strumentali o per quelli posseduti da
soggetti IRES o per quelli locati
Paolo Tarantino
DL 102/2013
NON E’ DOVUTA LA RATA DI ACCONTO
a) abitazione principale e relative pertinenze,
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
Paolo Tarantino
DL 102/2013
assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui
all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni.
Paolo Tarantino
DL 102/2013
Esenzione come abitazione
relative pertinenze
principale
e
unico immobile iscritto o iscrivibile nel Nceu
come unica unità immobiliare
Posseduto e non concesso in locazione
Personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
Paolo Tarantino
DL 102/2013
Personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e da quello appartenente alla carriera
prefettizia senza condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica,
Paolo Tarantino
DL 102/2013
PER L’ANNO 2013 NON È DOVUTA LA
SECONDA
RATA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita
Condizioni
• permanenza tale destinazione
• Non locati
Paolo Tarantino
DL 102/2013
A decorrere dal 1 gennaio 2014 l‘ esenzione
dei cosiddetti beni merce entra a regime
L’esenzione dall’IMU a decorrere dal 2014
degli immobili destinati alla ricerca scientifica
Dal 2014 equiparazione all’abitazione
principale anche degli alloggi sociali aventi le
caratteristiche di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008 (cosiddetto «
Housing sociale »)
Paolo Tarantino
Perdita gettito IMU
2.396,2 milioni di euro
circa 2,0 miliardi abitazioni principali di
proprietà individuale,
circa 0,3 miliardi ai terreni
restante quota alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative a proprietà
indivisa, all’edilizia residenziale pubblica e
ai fabbricati rurali strumentali.
Paolo Tarantino
Gettito Imu sospeso
Gettito
annuo
Gettito
I rata
IMU abitazione principale e relative pertinenze
(con aliquota maggiorata per comuni che hanno
deliberato nel 2012 aumento fino al 6 per mille al
netto delle abitazioni A1,A8 e A9
4021,8
2010,9
con
64,2
32,1
IMU
unità immobiliari appartenenti alle
cooperative a proprietà indivisa, adibite ad
abitazioni principali, IACP e edilizia residenziale
pubblica ( con manovrabilità comuni)
76,2
38,1
IMU Terreni
630,2
315,1
4.792,4
2.396,2
IMU Fabbricati rurali
manovrabilità comuni)
Totale
strumentali
(
EFFETTI FINANZIARI
2013
2014
2015
Comma 1abolizione 2 rata IMU 2013 immobili
merce
-19,1
0
0
Comma 2 lettera a esenzione IMU dal 2014
immobili merce
0
-38,3
-38,3
Comma 2
lettera b e 4 primo periodo
applicazione aliquota abit. principale agli alloggi
delle coop a proprietà indivisa
-1,8
-3,5
-3,5
Comma 3 esenzione IMU dal 2014 immobili
destinati alla ricerca scientifica
-10,0
-10,0
-10,0
Comma 4 secondo periodo assimilazione
abitazione principale degli alloggi sociali
0,0
-17,5
-17,5
Comma 5 assimilazione abitazione principale
immobili comparto sicurezza
-5,0
-10,0
-10,0
TOTALE
-35,9 -79,3 -79,3
Rimborso ai comuni del minor gettito IMU
Ristoro ai comuni
• 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013
• 75,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014
Neutralità per i bilanci comunali
Paolo Tarantino
IMU
Soggetti passivi :
Proprietario
Titolare di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione enfiteusi e superficie
Utilizzatore dell’immobile concesso in
locazione finanziaria
Concessionario di aree demaniali
Paolo Tarantino
IMU
Ambito oggettivo:
• aree agricole edificabili
• fabbricati abitativi e non
•Rientrano tutti gli immobili , ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione e
scambio è diretta l’attività di impresa
Paolo Tarantino
IMU
Base imponibile:
Valore dell’immobile determinato ai fini ici
Fabbricati iscritti in catasto
Rendita catastale X 1.05 X
160 per i fabbricati Ctg. A,B e C
80 per i fabbricati Ctg. D. e A/10
55 per i fabbricati Ctg. C/1
Terreni agricoli reddito dominicale X 125 X 120
Paolo Tarantino
GETTITO IMU
COMUNI
Intero gettito derivante dagli immobili ad uso
residenziale;
Gettito derivante dall’applicazione di aliquote
superiori a quelle del D.L. sugli immobili
produttivi;
STATO
Intero gettito derivante dagli immobili
produttivi;
Paolo Tarantino
IMU
L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il versamento della prima rata è eseguito
sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 16 maggio di ciascun anno
di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad
effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il 9 maggio dello stesso anno.
Paolo Tarantino
IMU
In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16 maggio, i soggetti passivi
effettuano il versamento della prima rata pari
al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e della detrazione dei
dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della seconda rata è eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
Paolo Tarantino
IMU
alla data del 16 novembre di ciascun anno di
imposta, si applicano gli atti pubblicati entro il
16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in
mancanza, quelli adottati
per l'anno
precedente.". ;
Paolo Tarantino
TARES
Con la legge di stabilità 2013, il comma 1,
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L.
214/2011) viene così modificato:
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai
comuni pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni
Paolo Tarantino
TARES
Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di
imposta o tassa, perché in effetti racchiude in se
le due tipologie di imposizione fiscale
.
TASSA
Entrata di natura fiscale destinata
al finanziamento dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati
IMPOSTA
Entrata di natura fiscale volta a
finanziare i “servizi indivisibili” dei
Comuni
Paolo Tarantino
TARES
ENTRATA IN VIGORE TARES
TIA1
TIA 2
TARSU
TARES
ADDIZIONALE ECA (l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza)
L’art.5 del D.M. 02/05/1996, attuativo dell’art. 3, comma
39, della L. n. 549/95 prevedeva che “L’eccedenza dei
proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa
comunale per il servizio di nettezza urbana derivante
dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi di cui all’art.3, commi da 24 a 42
della legge 28 dicembre 1995 n. 549, confluisce alle
risorse della fiscalità generale del Comune”
Paolo Tarantino
TARES
L’incasso dell’addizionale ex Eca è legittimo fino
al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che
l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede
espressamente che a decorrere dal 1° gennaio
2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca),
confermando implicitamente l’esistenza della
medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino
all’entrata in vigore della Tares.
Paolo Tarantino
TARES
Il comma 1 dell’art. 14 del d.l. 201/2011 parla
esplicitamente di
TRIBUTO comunale
quindi è indubbia la natura tributaria del prelievo
IVA
Competenza Commissioni
Tributarie
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
Il comma 2, dell’art. 14, del d.l. 201/2011
chiarisce che
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il
COMUNE
nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente la superficie
degli immobili assoggettati al tributo
Paolo Tarantino
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
Il legislatore ha esplicitato la soggettività attiva
comunale, definendo la competenza del Comune su
base territoriale e il concetto di debenza del tributo al
Comune nel cui ambito territoriale l’immobile insiste
interamente o prevalentemente.
TALE REGOLA NON ERA PREVISTA PER TARSU
E TIA1.
La chiara individuazione del soggetto attivo sembra
orientata a riaffidare agli Enti Locali la competenza
gestionale in materia.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
Secondo la “Nota di lettura” dell’IFEL su
“TARES:il nuovo tributo comunale sulla gestione
dei rifiuti e sui servizi indivisibili”
il ripristino dell’affidamento del prelievo ai
Comuni non appare in contrasto con
l’affidamento della responsabilità della
gestione
del
servizio
a
soggetti
sovracomunali.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
L’art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011non fa
riferimento ad Unioni, Ambiti territoriali ed a nessun
altro soggetto fuorché il COMUNE.
Ma tra le funzioni fondamentali individuate nell’art.
19 del D.L. n. 95/2012 (spending review) il
legislatore ha inserito
a) L’organizzazione generale dell’amministrazione,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
f) L’organizzazione e la gestione di servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
Il legislatore nazionale, non ritenendo adeguato il
mero livello comunale, per i Comuni polvere o
piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti
appartenuti o appartenenti alla Comunità
montana) per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali, ha disposto che almeno tre funzioni
venissero svolte in forma associata (unione o
convenzione) entro il 2013 e le altre entro il 2014.
Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma
31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di nove mesi, dall’art.
29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
UNIONI SPECIALI
Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L.
148/2011, e modificato dal D.l. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono
esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente
mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga
all'articolo 32, commi 3 e 6, del D.Lgs. 267/2000, e
successive modificazioni, la disciplina specifica.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto attivo
• Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti è affidata la titolarità della
potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni
associati nonché quella patrimoniale, con
riferimento alle funzioni da essi esercitate per
mezzo dell‘Unione.
Paolo Tarantino
TARES – Presupposto oggettivo e soggetto
passivo
Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi
o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva
riferimento
a
immobili
“oggettivamente
utilizzabili”).
Le aree scoperte, cosiddette “operative”, sono
già tassabili ai fini Tarsu e Tia e lo saranno
anche ai fini Tares.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto passivo
Il
•
•
•
presupposto del
alternativamente da:
Possesso
Occupazione
Detenzione
tributo
è
dato,
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Occupanti le utenze domestiche
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche
che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica,
il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e
documentata dichiarazione dell’utente. Devono,
comunque, essere dichiarate le persone che non
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare,
come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Sono considerati presenti nel nucleo famigliare
anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività
lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze
o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità
di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno,
la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a condizione che
l’assenza sia adeguatamente documentata.
Paolo Tarantino
TARES – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non
residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche
occupati da soggetti non residenti, si assume come
numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in
mancanza,
[alternativa1] quello di … unità.
[alternativa2] quello di un unità ogni … mq di
superficie imponibile (con arrotondamento all’unità
superiore).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in
sede di accertamento, il dato superiore emergente
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
Paolo Tarantino
TARES – Presupposto oggettivo
• Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011: Sono
escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali
o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Paolo Tarantino
TARES – Presupposto oggettivo
Le aree pertinenziali non di civile abitazione
A differenza di TIA e TARSU, la normativa della
TARES non sembra esonerare dal pagamento le
aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e
da quelle condominiali.
Attualmente non sono previste altre deroghe,
mentre prima erano escluse dal pagamento le
aree pertinenziali o accessorie delle aree
tassabili.
TARES – Presupposto oggettivo
Il parcheggio di un supermercato, per
esempio, oggi non versa la tassa sui
rifiuti, con la TARES doveva versarla.
Il DL 35 ha escluso tale prescrizione.
TARES – Presupposto oggettivo
TARES
=
TARSU
Occupazione e detenzione, a qualunque titolo,
di
aree
scoperte
che
non
devono
necessariamente produrre rifiuti urbani ma
devono essere potenzialmente atti a produrli.
TARES – Presupposto oggettivo
La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora,
ritenuto illegittima la previsione regolamentare che
tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare
esenti dal tributo) gli immobili che non avessero
arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale
previsione sarà illegittima anche per la Tares.
Per il Comune, in questo caso, l’immobile è
oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione
(con
giurisprudenza
costante)*
è
solo
soggettivamente inutilizzato.
(*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010
TARES – Presupposto oggettivo
Il prototipo di regolamento messo a punto
dal gruppo di lavoro costituito dal Mef
nell’ambito
del
programma
operativo
“Governance e azioni di sistema” prevede,
però, che non sono soggetti al tributo le
unità immobiliari adibite a civile
abitazione prive di mobili, suppellettili e
sprovviste di contratti attivi di forniture
dei servizi pubblici a rete.
Paolo Tarantino
TARES – Presupposto oggettivo
La prova contraria , atta a dimostrare la
inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta
ad esclusivo carico del contribuente che
deve fornire all’amministrazione, tutti gli
elementi all’uopo necessari.
Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000
TARES – Presupposto oggettivo
La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza
n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la
prova fornita dal contribuente di avere cessato
un’attività commerciale non è sufficiente ad
esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.
L’immobile continua ad essere suscettibile di
produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo;
mentre non rileva la scelta del titolare di non
utilizzare l’immobile.
TARES – Presupposto oggettivo
L’immobile è oggettivamente inutilizzabile
(terminologia Tarsu) o non suscettibile di
produrre rifiuti (terminologia Tares) quando
non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato,
intercluso, in stato di abbandono PURCHE’
DI FATTO INUTILIZZATO.
Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto,
comunque, al pagamento del tributo.
TARES – Presupposto oggettivo
• Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la
disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo
33-bis, del D.L. 248/2007, convertito con
modificazioni dalla L. 31/2008.
TARES – Presupposto oggettivo
• REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE
DEL
MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
IN
PROPORZIONE
ALLA
POPOLAZIONE
SCOLASTICA
• A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai
Comuni la somma concordata in sede di Conferenza
Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario
complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle
istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
TARES – Presupposto oggettivo
I criteri e le modalità di corresponsione delle
somme dovute ai singoli Comuni, in
proporzione
alla
consistenza
della
popolazione scolastica, sono concordati
nell'ambito della predetta Conferenza.
A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche
statali non sono più tenute a corrispondere ai
Comuni il corrispettivo del servizio.
TARES – Presupposto oggettivo
• Il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche è sottratto dal
costo che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi.
TARES – Presupposto oggettivo
Nel D.L. n. 201/2011 manca qualsiasi
indicazione sull’applicabilità o meno della
maggiorazione (da 0,30 a 0,40 centesimi a metro
quadro).
Secondo IFEL, trattandosi di una distinta quota
di imposta e destinata al finanziamento di
“servizi indivisibili” diversi dalla gestione dei
rifiuti, l’eventuale volontà di escluderne le scuole
statali andava esplicitata.
TARES – Base imponibile
Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011
la base imponibile, ai fini del TARES ERA la
superficie dei locali e delle aree.
In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva
che "per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, la superficie assoggettabile al tributo è
pari all'80 per cento della superficie catastale".
Tali immobili si riferiscono a quelli
appartenenti alle categorie catastali A, B e C.
TARES – Base imponibile
Per gli immobili già denunciati, i Comuni
dovevano modificare d’ufficio le superfici che
risultavano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio dei dati in proprio possesso
con quelli in possesso dell’Agenzia delle
entrate.
Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto
dare comunicazione agli interessati
TARES – Base imponibile
PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI
LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL
TRIBUTO ERA GIA’ COSTITUITA DA
QUELLA CALPESTABILE
TARES – Base imponibile
Con la legge di stabilità 2013 SI TORNA
AL PASSATO !
La Tares è calcolata sulla superficie
calpestabile e questo vale per tutti gli
immobili (sia a destinazione ordinaria
che speciale).
TARES – Base imponibile
FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE
PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI
CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE
ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA,
PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE
ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA,
ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO,
ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E’ COSTITUITA
DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE
AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O
ASSIMILATI.
TARES – Base imponibile
• Il legislatore, tenuto conto delle difficoltà
ad utilizzare la superficie catastale, ha
consentito ai Comuni di utilizzare, le
superfici già utilizzate per TARSU o TIA,
anche per gli immobili a destinazione
ordinaria (A, B e C).
TARES – Base imponibile
Intanto, nell'ambito della cooperazione
tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per
la revisione del catasto, i Comuni
dovranno comunicare ai contribuenti le
nuove superfici imponibili adottando le
più idonee forme di comunicazione e
nel rispetto dell'articolo 6 della L.
212/2000.
TARES – Base imponibile
I
contribuenti, nel presentare le
dichiarazioni
degli
immobili
a
destinazione
ordinaria
dovranno
OBBLIGATORIAMENTE indicare:
 Dati catastali;
 Numero civico di ubicazione
dell’immobile e numero interno
TARES – Base imponibile da accertare
Ai fini dell’attività di accertamento, il
Comune, per gli immobili di categoria A,
B e C, PUO’ considerare come superficie
assoggettabile al tributo quella dell’80%
della superficie catastale.
TARES – Base imponibile
Nella determinazione della superficie assoggettabile
al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di
essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI
A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente
TARES – Base imponibile
Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà
di delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si
formano,
il
regolamento
comunale
deve
prevedere percentuali di riduzioni, per categoria
di attività produttiva, rispetto all’intera superficie
sulla quale l’attività viene svolta.
TARES – Determinazione della
tariffa
• IL TRIBUTO E’ CORRISPOSTO IN
BASE A TARIFFA COMMISSURATA
AD ANNO SOLARE, CUI
CORRISPONDE UN’AUTONOMA
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art.
14, comma 8, del D.L. 201/2011)
TARES – Determinazione della tariffa
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui
ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne
viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’
DEBITAMENTE
E
TEMPESTIVAMENTE
DICHIARATA.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in
ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo prova contraria da
parte dell’utente.
TARES – Determinazione della tariffa
Le tariffe devono essere determinate in
conformità al piano tariffario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, REDATTO DAL
SOGGETTO CHE SVOLGE IL SERVIZIO
STESSO ed APPROVATO DALL’AUTORITA’
COMPETENTE.
Il problema è che la legge non definisce quale
sia l’autorità competente.
TARES – Base imponibile
• La tariffa è commisurata alle quantità ed
alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi
ed alla tipologia di attività svolta, sulla base
di un successivo regolamento ministeriale.
Base imponibile
TARIFFA
QUOTA DETERMINATA IN
BASE ALLE COMPONENTI
ESSENZIALI DEL COSTO DEL
SERVIZIO,
CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO
AGLI
INVESTIMENTI
ED
AI
RELATIVI AMMORTAMENTI
QUOTA RAPPORTATA ALLE
QUANTITA’ DI
RIFIUTI
CONFERITI. AL SERVIZIO
FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI
COSTI DI GESTIONE
COPERTURA INTEGRALE
DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO
TARES - Base imponibile
Ai fini della determinazione della tariffa sono
compresi anche i costi dell’avvio alla discarica
TARES – Abolizione regolamento ministeriale
• CON
LA
LEGGE
DI
STABILITA’
2013
SCOMPARE QUALSIASI RIFERIMENTO AL
REGOLAMENTO
MINISTERIALE
DA
APPROVARSI ENTRO IL 31OTTOBRE E SI
TORNA
A
FARE
RIFERIMENTO
UNICAMENTE AI CRITERI DETERMINATI
CON D.P.R. N. 158/1999 (Decreto Ronchi).
TARES – Piano finanziario
I Comuni che hanno applicato la TARSU
dovranno, quindi, redigere un proprio piano
finanziario e cambiare le regole per la
determinazione della tariffa.
I Comuni che hanno applicato la TIA1 non
avranno questo problema, venendo ad essere
coincidenti le tariffe Tares e Tia1.
TARES - Determinazione della tariffa
• Alla tariffa così determinata si applica una
maggiorazione pari a 30 centesimi per mq, a
copertura dei costi indivisibili dei Comuni.
TARES - Determinazione della tariffa
TARSU e TIA
TARES
Competenza a
deliberare la tariffa
della Giunta
Comunale
Competenza a
deliberare la tariffa è il
Consiglio
Comunale
TARES - Determinazione della tariffa
Il Consiglio Comunale dovrà deliberare le tariffe
entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Data di effettiva approvazione del bilancio: NO
Data fissata dalla legge per l’approvazione: SI
TARES - Determinazione della tariffa
• L’approvazione delle tariffe dovrà avvenire in
conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto
che svolge il servizio ed approvato dall’autorità
competente.
TARES – Piano finanziario
Il Piano finanziario, deve individuare (art.
8, D.P.R. 158/1999):
• il programma degli interventi necessari,
imposti dalla normativa ambientale o
comunque deliberati dagli enti locali, e
concernenti sia gli acquisti di beni o servizi,
sia la realizzazione di impianti;
• il piano finanziario degli investimenti, che
indica l’impiego di risorse finanziarie
necessarie a realizzare gli interventi
programmati;
TARES – Piano finanziario
l’indicazione dei beni, delle strutture e dei
servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di
terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
• le
risorse
finanziarie
necessarie,
completando il piano finanziario degli
investimenti e indicando in termini di
competenza i costi e gli oneri annuali e
pluriennali.
•
TARES – Piano finanziario
Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione
che specifica:
• il
modello gestionale ed organizzativo
prescelto;
• i livelli di qualità dei servizi;
• la ricognizione degli impianti esistenti;
• l’indicazione
degli eventuali scostamenti
rispetto al piano dell’anno precedente.
TARES – Piano finanziario
Nuclei tematici del piano finanziario:
•
i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto
del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,
delineando il quadro del servizio esistente (con
funzione anche di rendicontazione e verifica) e
l’evoluzione che si intende imprimere al servizio
medesimo;
•
i profili economico-finanziari, che individuano e
programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e
i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche
gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.
TARES – Piano finanziario
Classificazione costi da coprire con tariffa
COSTI OPERATIVI DI
GESTIONE
Costi di gestione RSU
indifferenziati :
costi spazzamento e
lavaggio strade e piazze
pubbliche
costi di raccolta e
trasporto RSU
costi di trattamento e
smaltimento RSU
- altri costi
Costi di gestione raccolta
differenziata :
costi di raccolta
differenziata per materiale
(CRD)
costi di trattamento e
riciclo (CTR)
COSTI COMUNI
COSTO D’USO DEL
CAPITALE
- costi amministrativi
- ammortamenti
- costi generali di
gestione
- accantonamenti
- costi comuni diversi
- remunerazione del
capitale investito
TARES – Piano tariffario
Approvazione
Il comma 23 dell’art. 14, d.l. 201/2011,
prevede che il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne
costituisce parte integrante, sia redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso e sia
approvato “dall’autorità competente”.
TARES – Piano tariffario
Approvazione
Secondo le linee guida del MEF le funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità
dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla
quale è così attribuita anche l’approvazione del piano
finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui
detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi
dovranno invece provvedere i singoli comuni, ricadendo tale
attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe
Le indicate Autorità d’ambito, così come le abbiamo
conosciute, dovevano essere soppresse entro il 31 dicembre
2012 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 13, comma 2,
d.l. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012),
anche se le Regioni dovranno attribuire ad altre entità le
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
TARES – Piano tariffario
Approvazione
Le norme non indicano il termine entro il
quale debba essere approvato il piano.
Il piano dovrebbe essere trasmesso, insieme
alla relazione, entro il mese di giugno di ogni
anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Il
piano,
comunque,
costituisce
indispensabile presupposto per le delibere
tariffarie, quindi deve essere approvato entro
il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione”.
TARES – La maggiorazione
• I Comuni possono con deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE modificare IN
AUMENTO la misura della maggiorazione
fino
a
40
graduandola
centesimi
in
per
ragione
mq,
della
anche
tipologia
dell’immobile e della zona in cui è ubicato.
TARES – La maggiorazione
La parte che lo Stato recupera dal fondo
sperimentale di equilibrio (per le regioni a
statuto ordinario) o dai trasferimenti erariali
(per le regioni a statuto speciale, tra cui la
Sicilia) è calcolata sull’applicazione della
MAGGIORAZIONE
STANDARD
(30
CENTESIMI A METRO QUADRO).
L’eventuale ulteriore maggiorazione va ai
Comuni.
TARES – La maggiorazione
• La maggiorazione determina un incremento
di entrata per i Comuni ed una riduzione di
pari importo delle risorse erariali assegnate
(fondo sperimentale di equilibrio per le
regioni a statuto ordinario o trasferimenti
erariali per le regioni a statuto speciale, tra
cui la Sicilia).
TARES – La maggiorazione
Anche sulle eventuali agevolazioni concesse
dal Comune, la riduzione si applica anche
alla maggiorazione. Fermo restando che lo
Stato conteggia la riduzione nei propri
trasferimenti
sempre
maggiorazione standard.
sulla
base
della
TARES – La maggiorazione
Fondo solidarietà comunale
<
Incremento entrate per la maggiorazione
=
differenza da versare allo Stato
TARES – Agevolazioni di legge
(non modificabili con regolamento)
MANCATA RACCOLTA
• Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è
dovuto in misura non superiore al 40 % della tariffa da
determinare anche in maniera graduale, in relazione
alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita.
• Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere
superiore al 20 %
TARES – Agevolazioni di legge
(non modificabili con regolamento)
Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI
in caso di utenze domestiche, in caso di
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
L’agevolazione è OBBLIGATORIA, la sua
misura viene stabilita dal Comune con norma
regolamentare.
TARES – Agevolazioni regolamentari
(senza necessaria copertura finanziaria)
Il Comune con regolamento può prevedere
riduzioni tariffarie, nella misura massima del
trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
TARES – Riduzioni tariffarie
Altre riduzioni Tares
Percentuale riduzione Art. 14,
(compresa
comma:
maggiorazione)
Abitazione unico occupante
Max 30%
15
Abitazioni uso stagionale o limitato
Max 30%
15
Abitazioni occupate da residenti per più di 6 mesi
all’estero
Max 30%
15
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Max 30%
15
Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente
Max 30%
15
Tarif. modulabile
17
Minimo 80%
20
Raccolta differenziata delle utenze domestiche
Mancato svolgimento servizio, o grave violazione della
disciplina di riferimento, o di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo
di
danno
alle
persone
o
all'ambiente.
TARES – Copertura finanziaria agevolazioni
• Per le agevolazioni di legge e per quelle
indicate nel comma 15, dell’art.14 del
DL.n.201/2011
non
serve
copertura
finanziaria
• Per ulteriori agevolazioni o esenzioni i
comuni devono assicurare la copertura
finanziaria come autorizzazione di spesa
TARES – Copertura finanziaria agevolazioni
• Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori
riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa
e la relativa copertura è assicurata da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione
stessa.
TARES - innovazioni
CRITERIO DELLA PREVALENZA
COMUNE
A
COMUNE
B
La Tares si pagherà al Comune sul quale
insiste la percentuale maggiore di superficie, a
prescindere da chi effettua il servizio
TARES - innovazioni
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
L’istituto della “occupazione temporanea” non
poteva essere creato con norma regolamentare.
OGGI LA LEGGE STABILISCE CHE
Per le occupazioni temporanee la Tares sarà a
carico dei titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto,
etc.) degli immobili. Si considerano temporanee le
occupazioni dipendenti da contratti di locazione o
comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche
se non continuativi nel corso dello stesso anno
solare. Tale sistema dovrebbe agevolare l’attività di
accertamento.
TARES - innovazioni
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Il problema si pone rispetto alla parte variabile
legata ai componenti del nucleo familiare.
L’incongruenza potrebbe essere quella di far
pagare il proprietario sulla base del proprio
numero di componenti, rispetto ad un
immobile che, di fatto, non occupa, essendo
stato dato in occupazione temporanea
TARES - innovazioni
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Si potrebbe applicare il criterio
dell’occupante unico, oppure prevedere
una misura che porti il Comune a
conoscere
l’effettivo
numero
di
occupanti.
TARES – Locali o aree pubbliche
• Nel caso di locali o aree pubbliche
temporaneamente occupate il regolamento dovrà
prevedere l’applicazione della Tares su base
giornaliera
TARES – Locali o aree pubbliche
L'occupazione o detenzione di area pubblica
è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 100 per cento.
TARES – Locali o aree pubbliche
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla
data di entrata in vigore della stessa.
Per tutto quanto non espressamente previsto si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
al tributo annuale, compresa la maggiorazione.
TARES – Locali o aree pubbliche
Il regolamento deve prevedere :
1.La classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produrre rifiuti;
2.La disciplina delle riduzioni tariffarie;
3.La disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni;
4.L’individuazione di categorie di attività produttive
di rifiuti speciali, alle quali applicare, in caso di
obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera area produttiva
TARES – Locali o aree pubbliche
5 I termini di presentazione della dichiarazione e
di versamento del tributo
TARES – Tributo provinciale
Confermata l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di
cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a
tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione.
La tariffa corrispettiva
• I Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l'applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva, in
luogo del tributo.
La tariffa corrispettiva
La Commissione Ambiente della Camera ha
approvato un emendamento, che modifica la
normativa attuale prevedendo che possano
fare
ricorso
alla
tariffa
corrispettiva,
commisurata al servizio reso, anche i Comuni
che fino adesso non l’hanno ancora istituita,
se sono in grado di realizzare sistemi di
misurazione del conferimento.
TARSU – La dichiarazione
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
Non esiste un termine di legge per la presentazione
della dichiarazione.
Tale
termine deve essere fissato dal Regolamento
comunale in relazione alla data di inizio del possesso,
dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
degli occupanti.
TARES – La dichiarazione
La dichiarazione, redatta su modello
messo a disposizione dal Comune, ha
effetto anche per gli anni successivi
sempreché non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati.
Se si modificano variazioni, la dichiarazione
va presentata entro il termine stabilito dal
comune nel regolamento
TARES - Dichiarazione
Il contribuente che si è auto-denunciato ai fini
Tarsu o Tia NON è tenuto a presentare una
nuova dichiarazione.
Il Comune NON può prevedere, con norma
regolamentare, l’obbligo di denuncia
Il Comune DEVE prevedere la data entro la
quale il contribuente deve presentare la
dichiarazione (dato non stabilito dalla legge). Il
termine non può essere inferiore a 60 giorni.
TARES – La riscossione
Il D.L. 201/2011 prevedeva che il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, fosse
versato esclusivamente al Comune.
La lettera della norma portava ad escludere
che potesse essere affidata all’esterno la
riscossione volontaria del tributo.
TARES – La riscossione
La relazione ministeriale che accompagna
la legge spiegava che l’obbligo di
riscossione spontanea da parte del
Comune è in linea con le recenti modifiche
in materia di riscossione delle entrate degli
enti locali.
Per gli altri tributi locali, però, tale obbligo è
scomparso con i decreti del Governo Monti
e stranamente continuava ad esistere solo
per la Tares.
TARSU – La riscossione
• La legge di stabilità 2013 ha, però, previsto
che : I Comuni, in deroga all’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, possono affidare , fino
al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo
o della tariffa di cui al comma 29, ai
soggetti che, alla data del 31 dicembre
2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della Tarsu,
della Tia 1 o della Tia 2.
TARES – La riscossione
Ad oggi la Tares potrà essere pagata con il
modello F24 o con un bollettino di conto
corrente del Comune.
Il modello F24 consente di compensare il
debito con altri crediti.
TARES – Avvisi di pagamento
Nelle linee guida ministeriali sul prototipo
regolamentare viene chiarito che la Tares
NON va versata dai contribuenti in
AUTOLIQUIDAZIONE.
Deve essere pagata in seguito alla
spedizione degli avvisi di pagamento da
parte dei Comuni.
TARES – Avvisi di pagamento
Nella Tares è scomparso il sistema di
riscossione ordinario tramite ruoli che
caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque
opportuno, per ragioni di continuità, di
mantenere la prassi che prevede l’invio ai
contribuenti, senza formalità di notifica di
avvisi bonari, qui denominati “inviti di
pagamento” che indicano le somme da versare
e le relative modalità e termini.
TARES - Versamento
Il versamento del tributo comunale per l'anno di
riferimento è effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre, mediante bollettino di conto corrente
postale ovvero modello di pagamento unificato.
È consentito il pagamento in unica soluzione entro
il mese di giugno di ciascun anno.
TARES – Novità Versamento
DL. 1/2013 Proroga versamento 1 rata luglio;
DL 35/2013 Delibera comunale per scadenze e
rate ;
Adozione anche nelle more della regolamentazione
comunale ;
Pubblicazione sul sito web almeno 30 giorni prima
della data del versamento;
Utilizzo per le prime 2 rate dei bollettini TARSU o
TIA o mezzi di pagamento già in uso;
TARES – Versamento
Fino alle determinazioni delle nuove tariffe, le
somme dovute vanno pagate in acconto,
commisurato all’importo versato per il 2012.
Per le nuove occupazioni, effettuate a partire
dal 2013, la tassa va calcolata tenendo conto
delle tariffe deliberate per l’anno precedente.
Il conguaglio dovrà essere effettuato con la
rata da pagare dopo la determinazione delle
tariffe.
TARES – Versamento
La maggiorazione va pagata nella misura
standard (30 cent a metro quadro) e versata in
un’unica soluzione con la quarta rata;
Il versamento và effettuato esclusivamente
attraverso il c\c postale.
Con l’ultima rata sarà
operato anche il
conguaglio, qualora il Comune dovesse
decidere di aumentarla (fino al massimo di 40
centesimi a metro quadro).
TARES – Versamento
Il Dm. 14/5/2013 ha approvato il modello di
bollettino di conto corrente postale da
utilizzare a partire dal 1 luglio per versare la
Tares.
Il bollettino predeterminato c\c 1011136627 è
valido per tutti i comuni, che possono
utilizzarlo personalizzandolo con il codice
catastale ente ed inviarlo precompilato;
TARES - ll funzionario responsabile
• Il Comune designa il funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
TARES
ll
funzionario
La rappresentanza in giudizio
responsabile
La rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso costituisce una novità e
rappresenta una deroga ai principi generali che
affidano la rappresentanza in giudizio nel
processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o
al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area a
cui attengono i tributi.
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Una volta che, in rappresentanza del Comune, si
sia validamente costituito in giudizio il Sindaco, il
successivo svolgimento di attività difensiva da
parte di un funzionario comunale a ciò designato
deve ritenersi pienamente valido, data la
differenza tra il soggetto che rappresenta l’Ente e
quello incaricato dall’assistenza tecnica dello
stesso (Cassazione 15858/2001).
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
L’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992,
PRIMA DELLA
MODIFICA del Dl
44/2005, ossia FINO al 31 maggio
2005, prevedeva che L’ente locale nei
cui confronti è proposto il ricorso sta in
giudizio
mediante
l’organo
di
rappresentanza previsto nel proprio
ordinamento.
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La Corte di Cassazione (sentenze
10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082
del 2003) ribadì, smentendo qualche
pronuncia in senso contrario, che la
rappresentanza in giudizio spettava solo
al Sindaco ed al Presidenza della
Provincia
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La materia è stata innovata dall’art 3 bis della
legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il
d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto
che L’ente locale nei cui confronti è proposto
ricorso può stare in giudizio anche mediante
il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli
enti privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è
collocato detto Ufficio
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
• Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il
comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere
previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal
nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché
espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal
regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il
dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero
attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del
libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature
superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva
nel giudizio di cassazione.
• Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Il Dirigente (o il Titolare della posizione
organizzativa) comprendente l’Ufficio Tributi, con
apposita determinazione, può delegare un
funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a
sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale
assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La norma ha espressamente conferito, quindi,
piena legittimazione a rappresentare l’Ente nel
giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori atti
che l’attribuiscano
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e
non si sostituisce alla concorrente legittimazione
dei vertici politici di comune e provincia.
Il legislatore infatti specifica che l’Ente può
ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o il
Dirigente spetta all’Ente, che può decidere di
volta in volta oppure disciplinare la materia
tramite Statuto o Regolamento
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Secondo la recente giurisprudenza l’organo
dotato di rappresentanza processuale può agire
anche
senza
autorizzazione.
alcun
specifico
atto
di
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la
previa autorizzazione della Giunta, ovvero una
preventiva determinazione del competente
dirigente, oppure ancora l’intervento dell’una o
dell’altra, in relazione alla natura ed all’oggetto
della controversia
Cassazione a sezione unite n. 17550/2002
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente
debba essere intesa come assenza del dirigente
dell’ufficio tributi e non come assenza di figure
dirigenziali nell’Ente
TARES - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Normalmente la figura del dirigente dell’Ufficio
tributo NON VA CONFUSA con il responsabile
del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto
al vertice dell’intero ufficio tributi.
NEL
CASO
DELLA
TARES
LA
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE
CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO
STESSO,
VENGONO
ATTRIBUITE
AL
FUNZIONARIO RESPONSABILE.
TARES- Il funzionario responsabile
Il Ministero dell’Interno, con circolare 21 giugno
1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con
il termine "funzionario responsabile del tributo" è
da intendersi il responsabile della funzione e non
chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale,
oggi categoria D.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che
qualora il funzionario individuato appartenga alla
sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in
possesso almeno del diploma di ragioneria.
TARES - Il funzionario responsabile
Di norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del
decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la
figura massima apicale dell'area economico-finanziaria
presente nel Comune anche se di qualifica funzionale
inferiore all'ottava.
Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni
precedenti, ovvero la figura massima apicale presente
nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore
alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative
all'imposta dovevano essere affidate al Segretario
Comunale.
TARES - Il funzionario responsabile
MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla
possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di
ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al
2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU.
Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono
provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la
propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di
conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici,
e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi
devono dirigere gli uffici.
TARES - Il funzionario responsabile
La struttura organizzativa dell’Ente prevede un
dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area
Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con
profilo di istruttore contabile economo.
TARES - Il funzionario responsabile
Alla luce delle considerazioni suesposte, il
Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la
carenza dello specifico titolo di studio, di
ragioniera, non consenta, di assumere la
responsabilità del nuovo tributo IMU, valendo le
medesime valutazioni svolte sull’l’ICI e, quindi,
logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la
TARES.
TARES - Il funzionario responsabile
La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un
atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve
necessariamente riportare particolare motivazione.
La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore
CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO.
La delibera deve essere trasmessa al MEF entro 30
gg dalla sua esecutività o, comunque, entro 30 gg
dalla data prevista per l’approvazione del bilancio
TARES - Accertamento
• In fase di accertamento, per i fabbricati, già
denunciati, iscritti alle cat. A, B e C, il Comune
PUO’ fare riferimento all’ 80% della superficie
catastale.
•
TARES – Accertamento e cooperazione tra
Comuni ed Agenzia del Territorio
Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia
del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate
le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, al fine di
addivenire
alla
determinazione
della
superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
idonee forme di comunicazione
TARES – Accertamento
L'art. 6, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, PREVEDEVA
che in sede di prima applicazione, per le unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di
planimetria
catastale,
nelle
more
della
presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla
determinazione di una superficie convenzionale,
sulla base degli elementi in proprio possesso.
COMMA ABROGATO CON IL RITORNO ALLA
SUPERFICE CALPESTABILE
TARES - Accertamento
• L’Agenzia del Territorio, già con circolare n.
13/2005, aveva fornito indicazioni ai propri uffici
provinciali per acquisire, tramite i Comuni, le
planimetrie degli immobili e gestire le istanze di
rettifica.
TARES – Accertamento
Il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali
ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.
Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero
apprezzamento di chi giudica.
TARES – Potere di accesso
Il funzionario responsabile può disporre l’accesso
presso gli immobili soggetti ad accertamento di
personale autorizzato.
L’autorizzazione NON è più concessa
Sindaco, ma dal responsabile del tributo
dal
L’accesso deve essere preavvisato.
Senza autorizzazione o preavviso l’accesso è
illegittimo, anche se non opposto dall’interessato.
TARES - Sistema sanzionatorio
Inadempimento
Sanzione
Omesso o insufficiente
versamento
Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
Omessa dichiarazione
Da 100% al 200% del tributo
non versato, con un minimo
di 50 euro
Infedele dichiarazione
Da 50% al 100%del tributo
non versato, con un minimo
di 50 euro
Incompleta o infedele
Da € 100 ad € 500
risposta al questionario
entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello
TARES - Sistema sanzionatorio
Art. 13 D.Lgs. 471/1997
Chi omette o effettua in maniera insufficiente il
versamento è soggetto a sanzione amministrativa pari
al trenta per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o
di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo.
TARES
Art. 10 Legge 35/2013
Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
previsto dall‘art. 14 del DL 201/2012:
• la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
TARES
•
ai fini del versamento delle prime due rate del
tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata
dello stesso, i comuni possono inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU o della
TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità
di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I
pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima
rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013
Paolo Tarantino
TARES
• la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per
metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in
unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo
• non c’è più la compensazione con il fondo di
solidarietà
• i comuni non possono aumentare la maggiorazione
standard
• i comuni possono continuare ad avvalersi per la
riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Paolo Tarantino
TARES Novità DL. 102/2013
• Abrogato l’obbligo per i Comuni di iscrivere in
bilancio, come autorizzazioni di spesa, le
agevolazioni concesse con propria norma
regolamentare ed assicurare la relativa copertura
con risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa.
Paolo Tarantino
TARES Novità DL. 102/2013
• Rimodulazione regolamenti
• La tariffa 2013 potrà essere commisurata alla
quantità e qualità media ordinarie dei rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla
tipologia delle attività svolte, nonché al costo del
servizio sui rifiuti
Possibile rinvio rate Tares al 2014;
Condizione
assicurazione
all’erario
della
maggiorazione standard, di trenta centesimi a metro
quadro, effettuato entro il 16 dicembre.
Paolo Tarantino
SERVICE TAX
Dal 2014 sostituisce la TARES
Non legata alla proprietà ma al servizio;
Due componenti:
Gestione dei rifiuti urbani (TARI)
Copertura dei servizi indivisibili (TASI)
Meccanismo da definire con la legge di stabilità per il
2014.
Imposta federale manovrabile esclusivamente dai
sindaci nel rispetto del principio federalista "vedo,
pago,voto“.
Paolo Tarantino
SERVICE TAX
Gestione dei rifiuti urbani (TARI)
Possesso a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
Aliquote, commisurate alla superficie, parametrate dal
Comune nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”
Garanzia della copertura integrale del servizio.
Paolo Tarantino
SERVICE TAX
Copertura dei servizi indivisibili (TASI)
Proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali
concorrono a determinare il valore commerciale
dell’immobile)
Occupante (fruitore dei beni e servizi locali).
Base imponibile : Superficie o rendita catastale
Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito
dei limiti fissati dalla legge statale.
Paolo Tarantino
Partecipazione all’accertamento fiscale
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 50 %
(D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 – Federalismo Municipale)
Provvedimento Agenzia delle Entrate
Dal 2012 al 2014 AUMENTO AL 100 % maggiori incassi
Segnalazioni qualificate
Agenzia delle entrate
Macroambiti
Guardia di Finanza
Attività diversa da quella rilevata
Segnalazioni su Onlus e No profit
Commercio e professioni
Attività senza partita IVA
Ricavi/compensi diversi dai dichiarati
Affissioni abusive
Segnalazioni su circoli
Lottizzazione per cessione terreni
Abusivismo edilizio
Professionisti
Urbanistica e territorio
Abusivismo edilizio
Imprenditori
Paolo Tarantino
Partecipazione all’accertamento fiscale
Segnalazioni qualificate
Agenzia delle entrate
Macroambiti
Guardia di Finanza
Proprietà o diritti non dichiarati
Omessa dichiarazione Ici
Mancata o infedele dichiarazione rendita
catastale in dichiarazione Tarsu/Tia
Revisione rendita catastale
Proprietà edilizie
e patrimonio immobiliare
Mancata registrazione contratti proprietà o
diritti reali
Mancato conferma espatrio
Verifica residenza domicilio
Soggetti a cui siano riconducibili i beni
Locazioni in nero
Residenze fiscali
all'estero
Verifica residenza /domicilio oltre il
triennio
Beni indicativi di capacita
contributiva
Soggetti interponenti
Paolo Tarantino
Partecipazione all’accertamento fiscale
PROCEDURA ALTERNATIVA
No convenzione singola - Struttura intermedia
AMPLIAMENTO AZIONE ANCHE ALL'INPS
Segnalazioni qualificate:
• Omessa denuncia contributiva
•Omissione comunicazione unica commercianti ed
artigiani
GETTITO COMUNALE 33 % delle sanzioni civili
Paolo Tarantino
Contributi per permesso per costruire
L'articolo 10 comma ter legge di
conversione DL.35/2013, modificando la
legge finanziaria 2008, proroga al 2013 e
al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi
da permessi da costruire alla parte
corrente del bilancio, secondo la
consolidata formula del 50%+25%.
Paolo Tarantino
PROVENTI DA ALIENAZIONE
I proventi da alienazioni di beni patrimoniali
disponibili [in applicazione art.162, co. 6, Tuel]
possono essere destinati esclusivamente alla
copertura di spese di investimento ovvero, in
assenza di queste o per la parte eccedente per la
riduzione del debito
I proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili possono essere utilizzati
con riferimento a squilibri di parte capitale per il
ripristino degli equilibri di bilancio.
I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO
Il divieto individuato dall’art. 193, co. 2, del Tuel
per l’utilizzo delle risorse derivanti dalle
alienazioni ai fini della manovra di riequilibrio di
parte
corrente
riguardano
anche
il
finanziamento dei debiti fuori bilancio, in forza
del rinvio operato dall’art. 194, co. 3, del Tuel
ed il ripiano del disavanzo di amministrazione,
in forza del rinvio operato dall’art. 188 del Tuel
Il Patto di stabilità 2013
• CALCOLI
•IL PATTO REGIONALE
•LE SANZIONI
Paolo Tarantino
Vincolo di finanza pubblica
• Obbligo osservanza sin dalle previsioni
• Inadempienza nel corso dell’esercizio grave irregolarità
gestionale e contabile indipendentemente dalla conferma
in sede di consuntivo
• Autoapplicazione delle sanzioni interventi correttivi
finalizzati a non aggravare la propria situazione
finanziaria
( Parere 427/2009 - 605/2009 Sez. Reg. Controllo
Corte dei Conti Lombardia)
Paolo Tarantino
Contributo dei comuni
• Concorso alla finanza pubblica
4.500 milioni anno 2013;
•Suddivisione obiettivi
Paolo Tarantino
Legge di stabilità 2013
Concorso obiettivi di finanza pubblica
in base a merito :
• Enti locali classificati in due classi
nel 2013 in base a 4 parametri
nel 2014 in base a 9 parametri
Paolo Tarantino
Parametri 2013
• Rispetto nel triennio del patto di stabilità
• Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
• Autonomia finanziaria
• Equilibrio parte corrente + avanzo corrente – spese
correnti
(parametri corretti secondo gli indicatori relativi a
rendite catastali e numero di occupati)
Paolo Tarantino
Parametri 2014
• Tasso di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale
• Operazioni di dismissioni di partecipazioni
societarie nel rispetto della normativa vigente
• Incidenza spesa del personale sulla spesa
complessiva dell’ente e numero dei
dipendenti sulla popolazione residente;
• Prioritaria considerazione della convergenza
tra spesa storica e costi e fabbisogni standard
• Partecipazione alla lotta all’evasione
Paolo Tarantino
Novità 2013 …
Applicazione del patto agli enti con popolazione
superiore a 1.000 abitanti.
Dal 2014 anche alle Unioni di comuni
Applicazione patto alle società in house, aziende speciali
ed istituzioni dopo D.M.
Obiettivi concordati fra STATO e REGIONI (purchè
rispettose del patto di stabilità)
Mancato rispetto anno successivo
differenziale non conseguito;
recupero
del
Paolo Tarantino
Enti di nuova istituzione
Enti istituiti dal 2010;
Spese correnti registrate nel 2011
Enti commissariati
Anno successivo a quello di rielezione degli
organi istituzionali
Paolo Tarantino
Dati gestionali che influenzano il patto
di stabilità interno.
ENTRATE FINALI
SPESE FINALI
Titolo I e II e III
TITOLO I
Spese
correnti
Incassi
Titolo IV
(escluso la
riscossione di
crediti)
TITOLO II
PAGAMENTI
Spese in
conto
capitale
(escluso
concessione
di crediti)
Saldo Corrente di
Competenza
(accertamenti –
Impegni)
S
A
L
D
O
F
I
N.
C/
Saldo cassa
c/capitale
Paolo Tarantino
M
I
S
T
A
Novità Determinazione saldo
obiettivo 2013
I
F
A
S
E
Spese Correnti
2007
2008
2009
Media delle Spese Correnti
Percentuali da applicare alla media
Saldo obiettivo determinato come % S.C.
Comuni da.1000
a 5.000
Comuni oltre
5.000 abitanti
12,81 %
15,61 %
obiettivo
N.B. la spesa media va rilevata dai certificati di conto consuntivo
(art.1 c.88 L.220/2010 )
Determinazione saldo
obiettivo 2014-2015
I
F
A
S
E
Spese Correnti
2009
2010
2011
2015
2016
Media delle Spese Correnti
2014
Percentuali da applicare alla media
15,07 %
Saldo obiettivo determinato come % S.C.
obiettivo
N.B. la spesa media va rilevata dai certificati di conto consuntivo
(art.1 c.88 L.220/2010 )
II FASE
F
A
S
E
2
Riduzione trasferimenti erariali
Di cui al c. 2 art.. 14 D.L. 78/2010 (comma 4,
art. 31, legge 183/2011)
Saldo obiettivo al netto trasferimenti
(c.4, art. 31 legge 183/2011)
2013
2014
2015
0
0
0
2013
2014
2015
0
0
0
Nella seconda fase al saldo di competenza mista prima determinato si sottraggono
le riduzioni dei trasferimenti erariali attuate:
- per il 2011 con il decreto 9/12/2010
- per il 2012 con il DM. 22/03/2012 aggiornato con DM 19/10/2012.
Questa riduzione non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Paolo Tarantino
ESEMPIO
• Spesa Media
10.000.000
• Contributo 15,61 % 1.561.000
• Trasferimenti 1.972.000 Taglio 19,47 %
384.100
• Saldo obiettivo (1.561.000- 384.100)= 1.176.900
Paolo Tarantino
III FASE
Determinazione saldo obiettivo in base alla virtuosità
Decreto interministeriale : classificazione comuni
Comune virtuoso
• Azzeramento dalla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica ed hanno come unico vincolo la realizzazione di un
saldo finanziario pari a zero ovvero con un valore
compatibile
con
gli
spazi
finanziari
connessi
all'applicazione clausola di salvaguardia
Comune non virtuoso
• Compensazione da parte dei comuni meno virtuosi
attraverso il peggioramento dei loro obiettivi.
Paolo Tarantino
III FASE
Per il 2014, l'art. 9, comma 6, D.L. n.
102/2013 ha sospeso l'applicazione delle
norme sulla virtuosità degli Enti.
Per il 2013, gli Enti virtuosi non sono ancora
stati
individuati
con
il
decreto
interministeriale di cui all'articolo 20, comma
2, D.L. n.98/2011.
Paolo Tarantino
III FASE
Riduzione dell’obiettivo degli enti che
partecipano alla sperimentazione dei nuovi
principi e sistemi contabili per gli enti locali
di cui all'articolo 36, D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118
La ripartizione, per il 2013, del fondo di 20
milioni di euro a disposizione dei Comuni che
partecipano alla sperimentazione verrà
effettuata con Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (articolo 20,
comma 3-bis, D.L. n. 98/2011).
Paolo Tarantino
III FASE
• La Conferenza Stato, Città e Autonomie
Locali del 25 settembre ha sancito la
sospensione anche per il 2013.
• Per il 2014 è prevista una riduzione
significativa del saldo obiettivo del patto di
stabilità interno che, in funzione degli enti
che aderiranno alla sperimentazione, potrà
arrivare anche ad un saldo obiettivo pari a
zero
PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE
• Sospensione per il 2013 (DL 35/2013)
• Meccanismo di rimodulazione orizzontale
degli obiettivi finanziari tra i comuni a
livello nazionale - fermo restando
l'obiettivo complessivamente determinato
per il comparto comunale
FASE IV
Solo se l’ente è coinvolto nelle variazioni previste dalle norme afferenti il
Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi ai
sensi dei commi 138 a 143 della legge 220/2010.
Patto Regionale “verticale
incentivato”
F
A
S
E
4
Patto Regionale
“verticale”
Anno 2013
Anno 2013
Anno 2013
Patto Regionale
orizzontale
Paolo Tarantino
Il patto regionale Incentivato
Attribuzione ai comuni da parte della regione
di spazi finanziari per pagare residui passivi
in conto capitale in favore dei creditori
( nel 2013 954 milioni ma il 50 % va ai
Comuni da 1000 a 5000 abitanti)
Richiesta entro il 31/05/2013
Regione riceve contributo erariale pari
all’83.33 % degli spazi ceduti da destinare
esclusivamente alla riduzione del proprio
debito
Paolo Tarantino
Il patto regionale Verticale e Orizzontale
VERTICALE
ORIZZONTALE
Comma 138, art. 1, legge
n. 220/2010.
La Regione consente agli enti
di peggiorare il saldo programmatico
attraverso un aumento dei pagamenti
in conto capitale. Tale peggioramento
è compensato da una riduzione, per lo
stesso
importo,
dell’obiettivo
programmatico della regione stessa, in
termini di cassa e competenza (art.
145, art. 1, legge 220/2010)
Comma 141, art. 1, legge n.
220/2010.
È una compensazione tra obiettivi
degli enti locali del territorio regionale.
Gli enti che hanno spazi finanziari
liberi senza sforare gli obiettivi del
Patto cedono quote agli altri enti in
difficoltà. Con un meccanismo a
somma zero per ogni realtà territoriale.
A somma zero sono anche gli incentivi,
nel biennio successivo l’ente che ha
ceduto quote vedrà migliorare il
proprio obiettivo in misura pari, il
ricevente vede inasprire il suo saldo
del contributo ricevuto.
Paolo Tarantino
Il patto regionale Verticale
Comune
Regione
Conseguenze
Aumento pagamenti in conto capitale
Scadenze 15 settembre
Conseguenze
Entità dei pagamenti dell’anno
Scadenze 31 ottobre
Riduzione pagamenti in c/capitale
Riduzione impegni parte corrente
MEF elementi informativi verifica
Comuni nuovi obiettivi
Vantaggi
Svincolo di destinazione del triplo
delle somme statali ad esse spettanti
Vincolo
Destinazione spese di investimento
entro limiti del patto.
Paolo Tarantino
Il patto regionale Orizzontale
Comune
Conseguenze
Miglioramento - peggioramento saldo
obiettivo nazionale
Procedura
Comunicazione spazi finanziari positivi
o negativi disponibili nell’esercizio e
modalità di recupero
nel biennio
successivo
Scadenza 15 ottobre
Svantaggi
Regione
Definizione e comunicazione nuovo
obiettivo annuale patto
Scadenza 31 ottobre
MEF elementi informativi verifica
Comuni nuovi obiettivi
Criteri
Spese in conto capitale - inderogabili
spese traino sistema economico
No spese correnti di carattere
discrezionale
Esclusione compensazione
Paolo Tarantino
Il patto regionale Integrato
Sospeso Anno 2013
Accordo Stato e Regione sulle modalità di
raggiungimento saldo obiettivo ad esclusione
componente sanitaria
Obbligo di recupero sforamento anno successivo
Scadenze 31 ottobre comunicazione rimodulazione
obiettivi
Condizioni
• rispetto patto triennio ante
• no piano di rientro sanitario
Paolo Tarantino
Ulteriori riduzioni
Riduzione ex articolo 1, comma 122, Legge n.
220/2010: con decreto MEF è autorizzata la
riduzione degli obiettivi annuali degli enti
locali soggetti al patto per un importo pari agli
effetti finanziari determinati dall’applicazione
della sanzione agli enti locali che non
raggiungono l’obiettivo del patto di stabilità. Il
dato è valorizzato automaticamente dal sistema
applicativo web;
Paolo Tarantino
Ulteriori riduzioni
Riduzione ex art. 16, comma 6-bis, D.L. n.
95/2012: miglioramento dell’obiettivo in
funzione delle risorse non utilizzate nel 2012
per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito (comunicate entro il 31 marzo 2013) e
recuperate dal Ministero dell’Interno nel 2013.
Per ciascun Ente coinvolto nella restituzione
delle somme al Ministero viene determinato un
miglioramento dell’obiettivo per un importo
corrispondente alle somme restituite. Il dato è
valorizzato automaticamente dal sistema
applicativo web;
Paolo Tarantino
Obiettivo finale
Il saldo obiettivo finale da considerare sarà,
dunque, quello risultante dalla somma del
saldo obiettivo con le variazioni previste nelle
varie fasi
Entro il 2 agosto 2013, come previsto dal
decreto MEF del 14 maggio 2013, Province e
Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti dovevano trasmettere il proprio
obiettivo utilizzando l'apposita piattaforma
web (http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/)
Paolo Tarantino
Obiettivo finale
- la mancata comunicazione dell'obiettivo
costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno
- eventuali rettifiche o variazioni possono
essere apportate, esclusivamente tramite il
sistema web, entro e non oltre il 31.12.2013
applicativo web;
Paolo Tarantino
Misure antielusive
Nullità
Contratti di servizio ed altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilità
Esempi elusione:
• spese effettuate attraverso schermo societario ;
• sottostima costi dei contratti di servizio;
• utilizzo improprio concessioni e riscossioni crediti;
• imputazione poste contabili in sezioni di bilancio
non rilevanti ai fini del patto
• utilizzo improprio servizi per conto di terzi
• sovrastima entrate correnti o accertamenti effettuati
in assenza dei presupposti
Paolo Tarantino
Misure antielusive
Controllo Sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti
Conseguenze accertamento comportamento elusivo
•Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un
massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita
al momento di commissione dell'elusione
•Responsabile del servizio economico finanziario fino
a tre mensilità trattamento retributivo al netto degli
oneri fiscali e previdenziali
Paolo Tarantino
Misure sanzionatorie patto di stabilità
Riduzione delle risorse statali in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e
l’obiettivo programmatico predeterminato;
Esclusione Non applicazione se mancato
rispetto per maggiore spesa per interventi
realizzati con quota finanziamento regionali e
correlati a finanziamenti dell’Unione europea;
Incapienza Versamento somme
Tesoreria Provinciale dello Stato
residue
Paolo Tarantino
Misure sanzionatorie patto di stabilità
• Non
impegno
spese
correnti
maggiori
all’importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell’ultimo triennio;
• Non indebitamento per investimenti (No Leasing
finanziario - Ammessa devoluzione - Verifica
Project financing );
• Non assunzioni di qualsiasi tipo;
• Riduzione del 30 % delle indennità di funzione e
dei gettoni di presenza in vigore al 30/06/2010;
Paolo Tarantino
Esclusione dal patto di stabilità
Ai fini del patto sono escluse le seguenti spese:
Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato
di emergenza, nei limiti di maggiori incassi di
entrate;
Spese in conto di capitale nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30
novembre di ciascun anno, relative al gettito
derivante dall’attività di recupero fiscale
Paolo Tarantino
Novità Spese ………….
Paolo Tarantino
Spese del personale
•La norma cardine resta il
comma 557 dell’art. unico
della legge 296/2006
(legge finanziaria 2007),
modificato, nella versione
attuale, dall’art. 14, c. 7
del D.L. 78/2010.
Riduzione Spesa del
Personale
Paolo Tarantino
Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto
dall’14, comma 7, DL 78/2010
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di
personale,.. con azioni …rivolte…ai seguenti
ambiti…:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti…;
b) razionalizzazione e snellimento delle
strutture burocratico-amministrative…;
c) contenimento delle dinamiche di crescita
della contrattazione integrativa...
Paolo Tarantino
Spese del personale
In caso di mancato rispetto, si applica il
divieto di cui all’art. 76, comma 4, DL
112/2008:
<<…divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, …
anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto…, con soggetti
privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.>>
Paolo Tarantino
Tetto al rapporto di spesa
E’ fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale è pari o superiore al
50% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Ai fini del computo della percentuale di cui
al periodo precedente si computano le spese
sostenute
anche
dalle
società
a
partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolare di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza gara,
Paolo Tarantino
Tetto al rapporto di spesa
ovvero che svolgono funzioni
volte a
soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale,
ne
commerciale ovvero che svolgono attività nei
confronti della P.A. a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica.
La disposizione di cui al precedente periodo
non si applica alle società quotate sui mercati
regolamentari
Paolo Tarantino
Ricordiamoci però l’art. 18 della manovra estiva 2008
• 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a
carico delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime
previsto per l'amministrazione controllante,
anche alle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali
senza gara...
Ricordiamoci però l’art. 18 della manovra estiva 2008
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per
i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
da emanare entro il 30 settembre 2009, sono
definite le modalità e la modulistica per
l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle
società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara…
Alcuni dubbi
• Il tetto vale per singola società? NO, e' il
gruppo ente locale dove allocare il personale,
alcuni servizi hanno strutturalmente piu'
bisogno di personale altri meno
• Il tetto vale per le partecipate di secondo
livello? SI, altrimenti attraverso una holding si
eluderebbe facilmente il vincolo
Calcolo Spesa del Personale 2013
• Retribuzioni Lorde
• Co.co.co.
• LSU
• Spese art. 90 tuel
• Compensi art. 110, c.1 e 2. Tuel
• Spese personale utilizzato in organismi diversi
partecipati dall’ente senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego
• Oneri previdenziali riflessi
• IRAP
• Oneri nucleo familiare
• Buoni pasto
• Somme rimborsate ad altre P.A. per il personale di
comando
Paolo Tarantino
Spese escluse
• Spese personale finanziate (finanziamenti
•
•
•
•
•
•
comunitari e/o privati)
Lavoro straordinario attività elettorale
Spese formazione e rimborsi per missioni
Spese personale trasferito dalla Regione
esercizio funzioni delegate
Spese personale categorie protette
Spese per il personale stagionale a
progetto/flessibile finanziato con entrate per
violazione codice stradale
Incentivo recupero ICI
Paolo Tarantino
Spesa Partecipate da consolidare
• Partecipate a maggioranza pubblica con
affidamento diretto non fondazioni nè
consorzi solo società
•Moltiplicatore quota di capitale
+ Spese personale
+ Collaborazioni coordinate, a progetto e
lavoro interinale
/ Totale costi
- Ammortamenti e svalutazioni
- Imposte
- Oneri contratti di servizio
Paolo Tarantino
Come ripartire il peso del personale fra
piu' comuni
La strada piu' semplice e' in base alla quota di
possesso degli enti locali :
Se due comuni hanno uno il 60% e l'altro il
40% si dovranno prendere rispettivamente il
60% ed il 40 % delle spese del personale e delle
spese correnti;
La quota dei privati va' esclusa: se due comuni
hanno il 60 % (meta' per uno) di una società
mista, dovranno prendersi il 50 % delle spese
del personale e spese correnti.
Paolo Tarantino
La Holding
• La holding finanziaria e' una società strumentale
quindi gode di affidamento diretto disposizioni che
stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si
applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che siano titolari
Corte dei conti Delibera 14/2011 sezione autonomie
Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l.
n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si
considerano:
a) le società partecipate in modo totalitario da un
ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente,
tenuto conto del concetto univocamente accolto di
società
in
house,
come
società
che
vive
“prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente
Corte dei conti
Delibera 14/2011 sezione autonomie
locale (o da più enti locali), caratterizzata da un
valore della produzione costituito per non meno
dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario;
b) le società che presentano le caratteristiche di cui
all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie
dirette di servizi pubblici locali
Corte dei conti
Delibera 14/2011 sezione autonomie
Ai fini della determinazione della spesa del comparto
dell'ente locale e delle societa partecipate o
controllate di cui all'art.76 co.7 d.l. n.112/2008 si
assumono i dati che derivano dai documenti contabili
della società (bilancio di esercizio) e dai questionari
allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al
rendiconto degli enti ai sensi
dell'art.1 co.166 e
SS.l.n. 266/2005 senza alcuna detrazione o rettifica
Corte dei conti
Delibera 14/2011 sezione autonomie
in assenza di specifiche norme che definiscano
modalità e termini per il consolidamento dei conti,
attualmente in fase di sperimentazione (art.36 l. n.
118/2011
Corte dei conti Delibera 14/2011
sezione autonomie
Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto
dall'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto
sul numeratore
ma le spese di
personale della
società partecipata da sommare a quelle dell'ente
sono da proporzionare in base ai corrispettivi
a
carico dell' ente medesimo o o ai ricavi derivanti da
tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso).
Corte dei conti Delibera 14/2011
sezione autonomie
Il calcolo va effettuato per ciascun organismo
partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o
più enti, ovvero di società miste pubblico privato,
controllate dall’ente a norma dell' art.2359 co.1nn.1
2 c.c.
Corte dei conti
Delibera 14/2011 sezione autonomie
a) Voce B9 Conto economico Spesa del personale di
competenza;
b) Voce A conto Economico Valore della Produzione;
c) Corrispettivi pagati alla società per le prestazioni rese
all’Ente, comprensivi in caso di tariffa
dei ricavi
associati agli utenti di ciascun ente partecipante
d) Spesa da consolidare = (c/b) * a
Calcolo Spesa del Personale 2013
Spesa effettiva non programmata
Decremento
Spesa personale 2013 su Spesa personale 2012
% Spesa personale 2012 su SPESA CORRENTE 2012
Delibere Corte dei Conti n. 9/2010/AUT/INPR
Corte dei Conti Controllo Lombardia 2010/PAR n.
1013 – 1068 Toscana n. 111/2010/PAR – Marche
9/2011/PAR – Veneto 250/2011/PAR
Paolo Tarantino
Violazione/Sanzioni
VIOLAZIONE
A) Mancata riduzione delle spese
di personale (Enti soggetti al
patto);
B) Mancato contenimento spesa
entro l’ammontare 2008 (Enti non
sogg. al Patto)
SANZIONI
a) Divieto assoluto di procedere
alle assunzioni con qualsiasi
tipologia contrattuale;
a) Divieto contratti elusivi;
a) Divieto di incrementare il
fondo per le risorse
decentrate (secondo
giurisprudenza).
b) Divieto di incrementare il fondo
risorse decentrate (secondo
consolidata giurisprudenza)
Paolo Tarantino
Assunzione Personale
PRESUPPOSTI
(Enti soggetti al patto)
(Enti non soggetti al patto)
•Rispetto patto di stabilità anno
•Spese
precedente;
di
personale
superiore all’ anno 2008;
•Rispetto
obbligo riduzione
della spesa di personale sia
nell’anno
precedente
che
nell’anno in corso;
•Esistenza
•Rapporto
•Rapporto tra spesa di personale
tra
spesa
di
personale e spesa corrente
consolidata non superiore
al
50 %
non
di
almeno una
cessazione
dal
servizio
“precedente anno” non coperta;
e spesa corrente consolidata
non superiore al 50 %
Paolo Tarantino
Limiti Quantitativi
alle assunzioni
(Enti soggetti al patto)
•Non oltre il 40% del risparmio
di
spesa
relativo
alle
cessazioni
dell’anno
precedente (per la generalità
delle assunzioni)
(Enti non soggetti al patto)
•Non
oltre il numero delle
cessazioni complessivamente
intervenute nel “precedente
anno” e nel limite del tetto di
spesa.
•Nel limite del 50% del turn-
over
per
polizia
locale,
istruzione pubblica, settore
sociale se la spesa personale
inf. 35% spese correnti.
Paolo Tarantino
Le assunzioni nella legge di stabilità
• Il limite del 40% del turn over per gli enti
soggetti al patto di stabilità si applica solo alle
assunzioni a tempo indeterminato (art. 76,
comma 7, D.L. 112/2008);
Paolo Tarantino
Costruire il costo del personale “cessato” nel
2012 per la verifica del limite
Si veda:
Circolare n. 46078/2010 del Dfp, aggiornata con circolare n.
11786 del 22 febbraio 2011;
tra l’altro precisa che il trattamento in servizio dal 65° al
67° anno di età viene equiparato a nuova assunzione.
Delibera n. 59/2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti.
entra nel merito di come considerare la mobilità tra enti
Operazione a neutralità finanziaria!
La mobilità in entrata e in uscita verso enti locali non dovrà
essere considerata né nel calcolo del costo dei cessati 2012 e
neppure nel costo delle assunzioni 2013
Paolo Tarantino
Spese del personale a tempo determinato
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, di
formazione lavoro, ed altri rapporti formativi,
alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio si applica il limite del 50%
della spesa del 2009 (art. 9, comma 28, D.L.
78/2010)
Paolo Tarantino
Spese del personale a tempo
determinato
• L'articolo 36 del Dlgs 165/2001 2 comma
prevede che le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi, per esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale,
delle forme di lavoro flessibile. Tra queste
sono esplicitamente richiamati gli "altri
rapporti formativi”
• Conteggiata sia per la riduzione in valore
assoluto sia per determinare il rapporto tra
spese di personale e spese correnti.
Sanzioni
• I contratti di lavoro a tempo determinato posti in
essere in violazione delle presenti disposizioni
sono nulli e determinano responsabilità erariale.
• Il dirigente responsabile può subire il mancato
rinnovo contrattuale e in relazione alla gravità della
violazione la decurtazione all'ottanta per cento
dello stipendio.
• Al dirigente responsabile di irregolarità
nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere
erogata la retribuzione di risultato.
Vincoli risorse CCNL
I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008-2009… non possono, in ogni caso,
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per
cento…anche ai contratti ed accordi stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
le clausole difformi contenute nei predetti contratti
ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla
mensilità successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
Paolo Tarantino
Vincoli spese del personale
a tempo determinato
Gli enti locali possono superare il predetto limite
per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
Paolo Tarantino
Altre Norme sul Personale
• Blocco
progressioni di carriera comunque
denominate, per gli anni 2011,2012 e 2013 effetti
esclusivamente giuridici (art. 9, c. 21, D.L.
78/2010);
• Vincoli alla dinamica retributiva individuale:
il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi
compreso il trattamento accessorio, …non può
superare, in ogni caso, quello spettante per l’anno
2010, al netto degli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva…(art. 9, c.
1, D.L. 78/2010);
Paolo Tarantino
Altre Novità ……….. Spesa Personale
•Ridurre la spesa complessiva per missioni e
trasferte del personale dipendente del 50%
rispetto a quella sostenuta nel 2009;
•Ridurre le spese per formazione nei limiti del
50% rispetto al 2009 (art. 7, c. 13, D.L.
78/2010);
Paolo Tarantino
Contratti lntegrativi
L’ammontare complessivo delle risorse
destinate
annualmente
al
trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, … non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in
servizio (art. 9, c. 2 bis, D.L. 78/2010);
Paolo Tarantino
Limiti per le spese di soggiorno
Riduzione del 20% delle spese per rimborsi spese sostenuti
dai propri amministratori per missioni.
Missione fuori sede con pernottamento giorno € 184
Missione fuori sede con pernottamento 18 ore € 160
Missione fuori sede di durata inferiore a 6 ore €
62
€
28
Missione inferiore a 6 ore entro 60 Km pasto €
58
Missione inferiore a 6 ore entro 60 Km.
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
Tutti i comuni, le province e gli altri enti locali
devono iscrivere un "fondo svalutazione crediti“.
• L’importo è pari almeno al 30% dell’ammontare
dei residui attivi iscritti al titolo 1 (entrate
tributarie) e al titolo 3 (entrate extratributarie) ed
aventi anzianità superiore a cinque anni;
• Nel bilancio 2013 si fa dunque riferimento ai
residui relativi agli anni 2008, compreso, e
precedenti
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
DEROGA:
1) Certificazione analitica di ogni residuo da parte
dei responsabili dei servizi, in merito sia alla
perdurante sussistenza delle ragioni del credito, sia
all'elevato tasso di riscuotibilità (che deve risultare
da congrui elementi giustificativi);
2) il parere motivato dell'organo di revisione.
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
Nel principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (allegato 2 al DPCM 28
dicembre 2011, punto 3.3) sono fissati i principi da
seguire per l’accertamento e il fondo svalutazione
crediti:
Accertamento
sono accertate per l’intero importo del credito
anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per
le quali non è certa la riscossione integrale, quali le
sanzioni amministrative al codice della strada, gli
oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all’evasione, ecc.
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
Obbligo del Fondo del fondo di svalutazione
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine
una quota dell’avanzo di amministrazione
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
Al fine di adeguare l’importo del fondo
svalutazione crediti si procede:
− in sede di assestamento, alla variazione dello
stanziamento
di
bilancio
riguardante
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti;
− in sede di rendiconto, è verificata la congruità del
fondo svalutazione crediti complessivamente
accantonato nell’avanzo in considerazione
dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi
precedenti e di quello dell’esercizio in corso, e si
Paolo Tarantino
Fondo di svalutazione crediti
procede vincolando o svincolando le necessarie
quote dell’avanzo di amministrazione.
§ Fino a quando il fondo svalutazione crediti non
risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo
di amministrazione.
Paolo Tarantino
Funzionamento del fondo di
svalutazione crediti
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti
non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio
che
confluisce
nell’avanzo
di
amministrazione come quota vincolata.
Quando un credito è dichiarato definitivamente e
assolutamente inesigibile lo si elimina dalle
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del
credito che si elimina, si riduce la quota
accantonata nell’avanzo di amministrazione a titolo
di fondo svalutazione crediti.
Paolo Tarantino
Funzionamento del fondo di
svalutazione crediti
A seguito di ogni provvedimento di
riaccertamento dei residui attivi è
rideterminata la quota dell’avanzo di
amministrazione
vincolata
al
fondo
svalutazione crediti.
Paolo Tarantino
Auto di Servizio
• Divieto di acquisto e noleggio di autovetture fino al 2015
• Revoca dei contratti dal 09/10/2012
• IL DIVIETO NON SI APPPLICA AGLI ACQUISTI
EFFETTUATI PER:
• i servizi istituzionali di tutela dell’ordine o della
sicurezza pubblica;
• per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza
Paolo Tarantino
Auto di Servizio
•La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e
l’esercizio autovetture non può superare il 20% di quella
sostenuta nell’anno 2011
•il limite di spesa si calcola al
netto
sostenute per l'acquisto di autovetture.
delle
spese
•PER CONTRATTI PLURIENNALI IL LIMITE NON SI
APPPLICA PER IL 2013
•Esclusione dell’applicazione per le società partecipate
Paolo Tarantino
Auto di Servizio
•Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche
ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e
a minor costo d'esercizio, salvo motivate e
specifiche eccezioni.
• le
amministrazioni pubbliche che non
adempiono, ai fini del censimento permanente
delle autovetture di servizio, all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, non possono effettuare, fermo restando
Paolo Tarantino
Auto di Servizio
quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare
superiore al 60 per cento del limite di spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
Paolo Tarantino
Studi e consulenze
Dal 2011 ……….
non può superare il 20% di quella sostenuta
per l’anno 2009;
La violazione costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale
Per l’esatta individuazione e comprensione
del concetto di incarico per consulenza si
veda Corte dei Conti Sezioni riunite delibera
n. 6 del 15 febbraio 2005.
Paolo Tarantino
Studi e consulenze
Le consulenze relative a processi di
privatizzazione sono escluse dai limiti di
spesa previsti per gli incarichi.
Gli enti locali le possono quindi utilizzare per
razionalizzare le proprie società partecipate.
La nuova disposizione esclude in modo
esplicito dalla riduzione sia le consulenze alle
università e alle istituzioni di ricerca sia quelle
affidate per sviluppare i processi di
privatizzazione.
Paolo Tarantino
Studi e consulenze
Rientrano nella deroga disposta dalla Dl sul
pubblico impiego le consulenze relative a
processi per la cessione totale delle
partecipazione per la costituzione di società
miste con socio privato operativo o per la
cessione a privati di quote societarie con
finalizzazioni diverse.
Percorsi finalizzati a concretizzare forme di
partenariato pubblico-privato di lunga durata,
Paolo Tarantino
Studi e consulenze
come le gare per l'affidamento di servizi
pubblici locali che comportino una traslazione
della titolarità al gestore.
Nessuna altra deroga
Conferimento incarichi nel rispetto dei
presupposti e degli elementi procedurali
stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs
165/2001 e del proprio regolamento sulle
collaborazioni autonome.
Programma annuale degli incarichi.
Paolo Tarantino
SPONSORIZZAZIONI
Dal 2011 ………..
Sono VIETATE!!! (art. 6, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n.
78).
Attenzione …….. Il Patrocinio non è sponsorizzazione!!!!
(Corte dei Conti – Sezione regionale Lombardia –
pareri 1075 e 1076 del 23.12.2010).
Sono escluse dal divieto i contributi ai privati che
gestiscono servizi nell’interesse della collettività in luogo
del soggetto pubblico!
Paolo Tarantino
Relazioni pubbliche, Mostre, Convegni,
Pubblicità e Rappresentanza
Dal 2011 ………
in misura non superiore al 20% rispetto al 2009.
(art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010).
•Limita lo svolgimento in generale di attività
non essenziali;
•Formula ampia che sembra ricomprendere
anche le iniziative quali spettacoli e tutte le
iniziative di rilevanza esterna.
Paolo Tarantino
Indebitamento
Art. 204 tuel
Riduzione progressiva del rapporto massimo
fra
Spesa interessi/entrate correnti
• 8%
anno 2013;
• 6%
anno 2014.
Stessa disposizione si applica alle regioni.
Paolo Tarantino
Indebitamento locale
Passivo superiore alla media di comparto
Cessione di immobili a fondo statale
MEF Dm. attuativo:
•la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro
capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno
l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
•la percentuale annua di riduzione del debito;
•le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo
di riduzione del debito.
Sanzioni uguali al patto
Paolo Tarantino
Acquisto di immobili
Divieto di acquisizione a titolo oneroso
Divieto di locazione
Eccezione rinnovo o locazione per sostituzione immobili
ceduti
Divieto non si applica alle procedure relative all'acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica
utilità, nonché alle permute a parità di prezzo e alle
operazioni di acquisto programmate da delibere assunte
prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli
enti locali e che individuano con esattezza i compendi
Paolo Tarantino
Acquisto di immobili
immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure
relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative
regionali e provinciali”
Anno 2014
Cessazione divieto per indispensabilità ed indilazionabilità
attestate dal responsabile del procedimento;
Congruità prezzo attestazione dell’Agenzia del Demanio;
Pubblicazione sito internet istituzionale
Paolo Tarantino
Acquisto di mobili ed arredi
Divieto di acquisizione per un ammontare superiore al 20
% della spesa media 2010 - 2011
Eccezione acquisto funzionale alla riduzione delle spese
connesse alla conduzione degli immobili
Condizione Verifica preventiva organo di revisione
Risparmi > minore spesa derivante dal rispetto del limite
Esclusione spese di acquisto di mobili e arredi
destinate all'uso scolastico e ai servizi all'infanzia.
Paolo Tarantino
Fondo di riserva
50 % riserva a copertura eventuali spese non prevedibili
la cui mancata
effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.
Se in anticipazione di cassa o utilizzo somme a
destinazione vincolata aumento allo 0,45 % dal 0,30 del
totale delle spese correnti previste in bilancio
Paolo Tarantino
Utilizzo avanzo
L'avanzo di amministrazione non vincolato non può
essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione
di cassa o utilizzo somme a destinazione vincolata) fatto
salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui
all'articolo 193.
Paolo Tarantino
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bilancio di previsione