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Istituto Comprensivo “Destra Torre”di Aiello del Friuli
Via Manzoni n° 1 * 33041 AIELLO DEL FRIULI * (Udine) * Tel. 0431/99160 – Cod. Fisc.: 81001360304
Fax: n° 0431/974721 * E-mail: [email protected] * PEC: [email protected] - COD. MIUR: UDIC821005
Prot. n° 0000001/C29
Aiello del Friuli, 2 gennaio 2013
Al personale docente
Scuole secondarie di I grado
Al DSGA e all’ufficio amministrativo
All’Albo d’Istituto
Sito web
OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE
REGISTRI PERSONALI E DI CLASSE.
E
LA
COMPILAZIONE
DEI
La verifica dei registri dei professori effettuata nelle date 28 e 29 dicembre 2012 ha
fatto registrare la sussistenza di forti diversità nella compilazione della
documentazione amministrativa relativa alla valutazione e persino nella registrazione
delle assenze di studentesse e studenti. Dopo breve confronto con l’Ufficio
amministrativo, non si è ha avuto riscontro –neppure a livello di memoria- di alcun
atto recante direttive precise di Dirigenti Scolastici in servizio in passato in ordine alla
delicata materia della compilazione dei documenti. Il sopraggiungere di un nuovo
ordinamento e del Regolamento nazionale inerente alla valutazione, promulgato
mediante dPR 22.06.2009, n° 122, ha indotto l’Ufficio dirigenziale, anche alla luce
delle disfunzionalità rilevate, alla redazione della presente Direttiva che ha valore
permanente, sino a sua revoca o modifica espressa, ed assolutamente vincolante per
tutto il personale docente e amministrativo.
Gli aspetti di merito della valutazione sono stati già deliberati dal Collegio Docenti
plenario sotto forma di criteri adottati nell’adunanza plenaria del 7 novembre 2012 e
le disposizioni che seguono afferiscono unicamente al ruolo del Dirigente Scolastico
quale garante della legittimità degli atti amministrativi e di responsabile della
regolarità della documentazione amministrativa, nel rispetto delle decisioni già
assunte dagli organi collegiali.
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DISPOSIZIONI AVENTI VALIDITA’ PERMANENTE
In primo luogo si deve sottolineare la norma imperativa recepita nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” secondo cui
<< La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua
finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze
di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore
dell'istruzione e della formazione", adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione
del 23 e 24 marzo 2000.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un'informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti
del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie >> (art. 1, cc. 3 e
7).
Recita inoltre l’art. 2, c. 4 del 24 giugno 1998, n. 249 << Regolamento recante lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria >>, che è una norma
di riferimento imprescindibile non solo nel campo dei procedimenti disciplinari: << Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento >>.
Da tali principi discende un primo triplice obbligo per il personale docente:
1. subito dopo la somministrazione (e correzione se del caso) di ciascuna prova di
accertamento della preparazione, sia essa scritta, orale o pratica, il docente
deve trascrivere il voto conseguito dalla studentessa o dallo studente sia sul
registro personale, sia sul libretto personale (la decisione di farlo trascrivere
direttamente dall’interessato sul libretto è una scelta di merito del singolo
docente nella quale il DS non si ingerisce);
2. ogni nota disciplinare apposta sul registro di classe deve essere letteralmente
riportata sul libretto personale della studentessa o dello studente; poiché la
responsabilità disciplinare è personale, le note sul registro di classe rivolte alla
classe nel suo complesso non hanno alcun valore e vanno evitate il più
possibile;
3. il libretto personale va sistematicamente controllato da parte del docente per
verificare l’avvenuta presa visione del voto o della nota disciplinare da parte di
3
un genitore: ciò non è rimesso al discrezionale apprezzamento del singolo, ma è
dovere dell’insegnante, amplificato dal perdurante fenomeno rilevato in
entrambe le scuole secondarie di I gr. aggregate all’Istituto della non
infrequente manipolazione delle informazioni contenute nei libretti personali da
parte di alcuni studenti (alterazione dei voti, falsificazione firma dei genitori,
incollatura delle pagine per nascondere ai genitori le comunicazioni dei
docenti….). Proprio il controllo esercitato da parte dei docenti ha consentito
l’emergere di tali fenomeni di trasgressione che vanno sistematicamente colpiti
con idonee sanzioni disciplinari, che saranno predeterminate in sede di Codice
disciplinare da inserire nel Regolamento di disciplina, al fine di garantire parità
di trattamento agli studenti di tutte le classi di scuola secondaria di I grado.
Ciascun docente avrà pertanto cura di controllare sistematicamente le firme di
presa visione su tutti i voti inferiori a 6/10 e sulle note di carattere disciplinare.
Per le valutazioni positive i docenti potranno limitarsi a controlli a campione,
purchè sistematicamente attuati, in modo che gli studenti abbiano la chiara
percezione di dover sempre rispondere della mancata esibizione ai genitori dei
voti conseguiti e delle annotazioni disciplinari ricevute. I docenti provvederanno
inoltre a segnalare immediatamente per iscritto al Dirigente Scolastico
fenomeni di manipolazione come quelli già descritti al fine dell’avvio del
procedimento disciplinare mediante formale contestazione di addebito.
Il principio così enunciato non ammette deroghe rispetto alla necessità di comunicare
tempestivamente alla studentessa e allo studente e alla famiglia l’esito del processo
di apprendimento: l’inderogabilità del principio di tempestività dell’informazione
inerente alla valutazione si fonda sul doppio fondamento normativo sopra riportato
per esteso (art. 1 dPR 122/2009 e art. 2 dPR 249/1998), pertanto ogni
comportamento difforme del docente –adottato nel comunicare tardivamente il voto
conseguito dalla studentessa o dallo studente o peggio nel non comunicarlo affattocostituisce violazione (duplice) dell’attuale assetto ordinamentale in materia di
valutazione. L’obbligo di comunicazione immediata non si applica invece all’esito di
tutti quegli accertamenti della preparazione mediante prove (pre-verifiche, provette
ecc….) che il docente somministra solo con finalità di autoregolazione della
programmazione
o
per
rilevare
il
livello
di
acquisizione
delle
conoscenze/abilità/competenze degli studenti ad un certo punto dell’unità di
apprendimento o del modulo che sta trattando, limitatamente ai casi in cui i voti
conseguiti da studentesse e studenti in simili prove non siano riportati sul registro
personale, neppure in una fase successiva dell’anno scolastico.
DISPOSIZIONI
VINCOLANTI
IN
ORDINE
ALLA
COMPILAZIONE DEI REGISTRI PERSONALI E DI CLASSE
(registri cartacei in dotazione nel corrente anno).
In attesa dell’entrata a regime dell’effettivo utilizzo dei registri on line (art. 7, c. 31 del
D. L. 6 luglio 2012, n° 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito mediante legge 7 agosto
2012, n° 135), i docenti si atterranno strettamente alle seguenti disposizioni in ordine
alla compilazione dei registri.
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PREMESSA
La documentazione amministrativa inerente alla carriera scolastica di ciascun
alunno/studente si compone di differenti parti. Presso l’Ufficio amministrativo vi è il
fascicolo personale di tutti i singoli alunni/studenti frequentanti o anche solo iscritti
all’Istituto e sono depositati il PEI e documentazione ad esso connessa individuata ai
sensi del dPR 24.02.1994 di alunni e studenti diversamente abili; in Presidenza vi è il
fascicolo didattico di alunni e studenti per i quali si è attivato un Piano didattico
personalizzato (portatori di DSA) e/o un Piano di studio personalizzato (deliberato dai
docenti contitolari di classe delle sc. primarie e sec. I gr.).
La compilazione dei registri personali (sc. sec. I gr. ) e delle agende personali (sc.
primaria) e del registro di classe (sc. secondaria di I grado e primaria) o del registro di
sezione (sc. infanzia) è di competenza esclusiva del personale docente, che risponde
personalmente per eventuali inadempimenti che siano rilevati dal Dirigente scolastico
(o dal Dirigente tecnico incaricato di effettuare visita ispettiva dal Direttore Generale
U.S.R.).
In particolare i sigg. docenti dovranno tener conto che i genitori di alunni e studenti
hanno diritto di accesso a tutti i registri degli insegnanti della classe frequentata dal
figlio o dalla figlia e hanno diritto di estrazione di copia, in qualunque momento
dell’anno scolastico, non solo delle verifiche e dei compiti in classe, ma anche delle
pagine dei registri dei professori in forza degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990,
n° 241 (cfr. procedura di accesso agli atti amministrativi regolamentata –in attesa
della redazione e approvazione della Carta dei servizi scolastici da parte del Consiglio
d’Istituto- in sede di Direttiva al DSGA adottata dallo scrivente in data 8 e 26
settembre 2012 e conseguente pubblicazione del modulo di richiesta di accesso agli
atti sul sito d’Istituto).
Anche per tale motivazione i registri devono essere aggiornati costantemente dai
docenti giacchè, specie in presenza di una richiesta di accesso debitamente motivata
e giuridicamente fondata, il Dirigente Scolastico può disporre l’immediata consegna
del registro da parte del docente per l’accesso o l’estrazione di copia da parte del
genitore che abbia presentato istanza ostensiva, anche in un tempo antecedente al
termine finale di deposito della documentazione di competenza dei docenti (nel
corrente a.s. si è già individuata nel 29 giugno 2013 la data di deposito finale dei
registri dei professori, come risultante dallo schema di Piano annuale approvato dal
Collegio Docenti plenario).
Sotto il profilo giuridico-amministrativo la pagina del registro riservata alla singola
studentessa o al singolo studente è l’atto che è –di norma- oggetto della richiesta di
accesso agli atti ed è l’atto che il Dirigente Scolastico deve trasmettere, unitamente ai
verbali dei Consigli di classe e ad una relazione ecc…, all’Avvocatura distrettuale dello
Stato in vista della predisposizione della difesa nei casi in cui sia in corso un
processo amministrativo azionato dai genitori degli studenti, con o senza richiesta di
adozione di misure cautelari; anche in caso di Ordinanza istruttoria del Tribunale
Amministrativo Regionale, il Dirigente Scolastico trasmette all’Avvocatura in estratto i
dati inerenti alla valutazione del singolo.
Il TAR può essere adito sia in caso di esito negativo dell’anno scolastico (non
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato), sia per contestare la
legittimità dell’espressione di una valutazione positiva (come nel caso del voto finale
dell’Esame di Stato o dell’esito in termini di attribuzione dei voti in sede di scrutinio
in una o più discipline).
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Anche i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio
d’Istituto, che infliggono sospensione dalle lezioni o allontanamento dall’Istituto,
rispettivamente sino a 15 giorni e da 16 giorni al termine delle lezioni, possono essere
oggetto di plurime impugnazioni da parte dei genitori, in sede sia amministrativa che
giurisdizionale:
1. dinanzi all’Organo di Garanzia interno all’Istituto in prima istanza;
2. dinanzi al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in seconda
istanza (cfr. art. 5, c. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
promulgato mediante il dPR 24 giugno 1998, come modificato dal dPR 21
novembre 2007, n° 235);
3. sempre e comunque dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, trattandosi
di provvedimenti lesivi di interessi legittimi, suscettibili di compromettere l’esito
dell’anno scolastico degli studenti che ne siano stati gravati, nelle forme
previste dall’art. 7 del dPR 22 giugno 2009, n° 122.
Nei criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti plenario vi è la Tabella di
valutazione del comportamento all’interno della quale è stato deliberato il criterio
della procedibilità dell’attribuzione di un voto di comportamento inferiore a 6/10 solo
quando ricorrono determinati presupposti, fra i quali deve esservi un provvedimento
di sospensione o allontanamento di almeno 5 giorni.
Pertanto sussiste l’autonomo interesse del genitore a contestare la legittimità e a
chiedere l’annullamento del provvedimento disciplinare che costituisce la principale
condizione presupposta per l’attribuzione di un voto finale negativo in ordine al
comportamento e, di conseguenza, l’esito negativo dell’anno scolastico.
Anche in tal caso tutti gli atti istruttori possono essere oggetto di accesso da parte dei
genitori degli studenti, incluse le pagine dei registri di classe e dei registri dei
professori ove siano contenuti richiami e annotazioni di carattere disciplinare.
ISTITUZIONE DEL SOTTOFASCICOLO DELLO STUDENTE NON AMMESSO
L’Ufficio di Presidenza dispone la requisizione di tutti i libretti personali di
studentesse e studenti singoli, prima del termine delle lezioni, quando emerga già in
sede di prescrutinio (Consiglio di classe di maggio) il forte rischio di non ammissione
alla classe successiva o all’Esame di Stato. Il libretto, unitamente alle comunicazioni
infraquadrimestrali e alle lettere di carente profitto firmate dai genitori, confluirà nel
sottofascicolo della studentessa o dello studente da costituire da parte del docente
Coordinatore, ove dovranno essere inserite tutte le prove di verifica somministrate in
tutte le discipline e i compiti in classe dell’intero anno scolastico. Ciò si rende
indispensabile poiché un’eventuale azione contenziosa può essere promossa da un
genitore anche dopo il 30.06.2013, momento dell’anno in cui alcuni docenti son
cessati dal servizio.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI GENITORI DI
STUDENTESSE E STUDENTI O DEI LORO PROCURATORI LEGALMENTE
ESERCENTI.
Il diritto di accesso agli atti di carriera scolastica è disciplinato all’interno dell’Istituto
dalla Carta dei Servizi Scolastici (da definire da parte del Consiglio d’Istituto) e da
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altre fonti in materia di procedimento amministrativo (Direttiva al DSGA) e relativi
incaricati e responsabili (Piano annuale attività personale ATA).
Il docente è tenuto solo a fornire informazioni corrette ai genitori di studentesse e
studenti nella materia dell’accesso. Nel corso dei ricevimenti periodici l’insegnante
esibisce le prove di verifica. Se il genitore ne chiede copia, il docente indicherà al
genitore la necessità di rivolgersi all’Ufficio amministrativo, invitandolo a compilare
l’apposito modulo-istanza che è pubblicato (mediante link) sulla homepage del sito
d’Istituto.
Se il genitore chiede di vedere il registro del professore o il registro di classe, il
docente lo invita a presentare formale istanza di accesso al Dirigente Scolastico
mediante il medesimo modulo.
I docenti si asterranno dal procedere ad effettuare autonomamente copia delle prove
di verifica e consegnarle ai genitori richiedenti: essi dovranno presentare istanza e
corrispondere i diritti di fotoriproduzione mediante apposizione di marche da bollo
sulle copie degli atti (rivolgersi in segreteria all’a.a. Fosca Wilfling, individuata quale
responsabile del procedimento di accesso agli atti).
L’accesso agli atti dell’Esame di Stato è disciplinato da apposita norma (art. 39
dell’OM 90/2001) alla quale si fa rinvio. L’apertura del plico dell’Esame di Stato è di
competenza esclusiva del Dirigente Scolastico che provvede in conformità alla citata
fonte.
I REGISTRI NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
Si riportano in estratto le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di
giurisdizione superiore in ordine alla natura dei registri utilizzati nelle istituzioni
scolastiche:
Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5^, sent. 21 settembre 1999, n. 12862. Pres. Marvulli, Rel. Foscarini,
P.M. Viglietta (conf.), ric. Becattini
Cod.pen. art. 479; R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Registro giornale di classe
(comunemente detto registro del professore) - È atto pubblico - Ragioni - False attestazioni riportate nel registro Reato di falsità ideologica
Il registro personale del professore (nel caso, di istituto tecnico legalmente riconosciuto) è espressamente
previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve
essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale
"si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno,
registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico. Nel giornale di
classe debbono essere registrati "... i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze
e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui
sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua
presenza o da lui percepiti" natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi
essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di
effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio
riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il
professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe".
Cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 16 novembre 2010 – 31 gennaio
2011, n. 715 che si riporta in estratto:
<< Fermo restando, infatti, che rientra fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di
eventuali mancanze commesse dagli allievi (cfr. anche Cass. Pen., sez. V, 21.9.1999, n. 12862, citata
dallo stesso appellante) e che appare innegabile natura di atto pubblico del documento in questione
(come verbalizzazione, effettuata dall’insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all’andamento ed
al rendimento di ciascun allievo nel corso dell’anno scolastico: cfr. in termini TAR Sardegna 17.6.2002, n.
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705), non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che l’annotazione di cui si discute fosse estranea ai
contenuti, la cui efficacia è sancita dall’art. 2700 cod. civ. (“piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”).
La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda, in effetti, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o
avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione,
nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere
dall’intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013). L’ambito
attestativo sopra precisato non può, peraltro, essere circoscritto alla mera formulazione espressa, quando
vi siano presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), inerenti attività del pubblico ufficiale non
menzionate nell’atto, ma costituenti necessario presupposto di fatto dell’attestazione (cfr. in termini Cass.
Pen., sez. V, 12.4.2005, n. 34333, riferita alla registrazione della presenza o assenza degli studenti sul
registro di classe, previa opportuna verifica). E’ dato di comune esperienza, inoltre, che la peculiare
natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e
indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma
descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione,
di cui si discute nel caso di specie, avendo il professor *** riferito, nei termini dal medesimo percepiti, la
circostanza segnalata da un’allieva – quale comportamento offensivo nei suoi confronti, posto in essere
da un compagno di scuola – nonché la successiva ammissione del fatto da parte di quest’ultimo >>
REGISTRI PERSONALI DEI PROFESSORI
Si riporta in estratto quanto stabilito dal DM 5 maggio 1993 (si rileva come il nome
dei registri sia mutato nel corso dei decenni):
c. Il registro personale del professore
<< Questo registro documenta innanzi tutto la programmazione del singolo docente, nella quale è
opportuno siano esplicitati gli obiettivi operativi, individuati con riferimento ai criteri portanti dei
Programmi
c
presenti
nella
scheda.
Esso si configura inoltre come lo spazio organizzato per registrare l'attività didattica svolta, le
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai singoli
alunni, le assenze. Questa documentazione servirà anche per verificare l'efficacia dell'azione didattica
svolta e degli interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle
competenze di ciascun alunno, nell'ambito della individualizzazione delle metodologie di approccio
formativo.
In proposito la già citata C.M. 252/78, al punto 5, recita esplicitamente: "Si richiama, peraltro,
l'attenzione sulla necessità che tale registro preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul
processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline, in
modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di
espressione
dei
giudizi
trimestrali.
Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi
ultimi, un "sistema" di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti."
>>
PAGINA DELLA STUDENTESSA O DELLO STUDENTE
La pagina deve recare, quanto meno, nome e cognome dello studente.
PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
I docenti scrivono sulla pagina di studentesse e studenti per i quali il Consiglio di
classe abbia attivato un Piano di studio personalizzato le informazioni indispensabili:
- quando nel Piano sia ricompresa la disciplina di cui il docente è titolare;
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-
limitatamente ai dati non presenti sul testo del Piano (al fine di evitare inutili
duplicazioni e perdite di tempo), il cui originale è già agli atti ufficiali d’Istituto.
Si terrà conto che il Piano verrà stampato nella versione definitiva, con le modifiche
accumulatesi in itinere, nel mese di giugno in corrispondenza con lo scrutinio finale.
Sul registro il docente scriverà la data a partire dalla quale nel Piano personalizzato è
inserita la disciplina insegnata, se tale data risulti differente dalla data in cui il
Consiglio di classe ha attivato il Piano nella prima versione. Tale data deve coincidere
con l’adunanza del Consiglio di classe in cui si delibera l’inserimento della disciplina
nel Piano, con la corrispondente riduzione di obiettivi, contenuti ecc…
RECUPERI DISCIPLINARI
La pagina del registro ove sono riportati i voti relativi al/alla singolo/a
studente/studentessa deve essere massimamente curata non solo nella registrazione
dei voti, ma anche in tutte le informazioni sui recuperi effettuati in favore del singolo
soggetto dell’apprendimento, in orario sia curricolare (recupero ordinario) che
extracurricolare (recupero straordinario da attuarsi mediante il cd. sportello didattico
–in rapporto 1:1 o per gruppi ristretti di alunni/studenti- o mediante i corsi di cui
hanno già beneficiato gli studenti delle classi terze secondarie di I grado, da attivarsi
dopo la conclusione delle lezioni antimeridiane).
La registrazione delle attività di recupero effettuate deve essere analitica e il più
possibile chiara (tutti gli spazi vuoti della pagina studente potranno essere utilizzati a
tal fine).
Sulla pagina del singolo studente –e non nelle pagine ove si registrano le assenze o
altrove- dovranno altresì essere registrate tutte le osservazioni inerenti all’andamento
complessivo del medesimo: dimenticanze di materiale, compiti domestici omessi o
incompleti, rilievi di carattere disciplinare ecc…sono tutte informazioni che vanno
registrate nella suddetta specifica pagina del registro personale.
In casi specifici se lo spazio della pagina del singolo studente si esaurisce, potrà
essere compilata un’ulteriore pagina fra quelle non utilizzate (quelle che seguono lo
spazio riservato all’ultimo studente in elenco), mediante rinvio espresso.
In ogni caso in cui il docente riceva un incarico dal Dirigente Scolastico di effettuare
attività aggiuntive d’insegnamento con finalità di recupero disciplinare, l’insegnante
riporterà sul registro personale:
a) l’esito dell’attività espletata per ciascuna studentessa e ciascuno studente
partecipante;
b) l’assiduità di frequenza e l’impegno profuso nel seguire le attività proposte;
c) l’eventuale rifiuto a frequentare a fronte dell’invito rivolto alla famiglia o
l’interruzione della frequenza prima della conclusione;
d) l’espulsione dall’attività di recupero a causa di mantenimento di condotta
pertinace da parte dello studente.
Tali elementi sono idonei a suffragare la motivazione del’eventuale esito negativo
dell’anno scolastico, giacchè non risulta possibile inserire nel verbale del Consiglio di
classe di scrutinio tutte le informazioni inerenti ai recuperi programmati ed effettuati
in itinere.
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE
Per quanto concerne l’espressione della valutazione, non è possibile introdurre
formalizzazioni afferenti a sistemi alternativi alla valutazione espressa in decimi: sul
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registro personale devono essere presenti solo voti e non percentuali (fatta salva la
valutazione diagnostica d’inizio d’anno che può esprimersi anche con punteggio o
percentuale, purchè non rientri nel novero degli elementi che concorrono a
determinare la proposta di voto quadrimestrale da sottoporre ai colleghi contitolari di
classe in sede di scrutinio), giudizi sintetici (ad eccezione dell’IRC ex art. 309 del
Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16.04.1994, n° 297) o simboli di varia
natura (la presenza di – o + va sempre associata ad un voto e non può ottenere in
forma autonoma alcuna oggettivazione di fronte all’Amministrazione e agli organi
giurisdizionali eventualmente aditi dai genitori degli studenti).
Il personale docente è tenuto ad attenersi strettamente:
a) alla scala di valutazione in decimi, quale imposta dall’art. 2 del D. L. 1^
settembre 2008, n° 137, convertito mediante legge 30 ottobre 2008, n° 169
b) alla Tabella di valutazione che si riporta per comodità di seguito, deliberata dal
Collegio Docenti plenario;
c) ai criteri sulla valutazione del profitto e del comportamento adottati
contestualmente dal Collegio Docenti plenario nell’adunanza del 7.11.2012.
Ogni elemento estraneo a tali fonti è da ritenersi del tutto illegittimo e non può in
alcun modo essere utilizzato dal docente e riportato sul registro personale.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI
La presente Tabella potrà essere applicata solo ed esclusivamente alle prove di accertamento della preparazione
somministrate per iscritto e per le quali risulti possibile la misurazione dei risultati in termini di risposte esatte.
PUNTEGGIO ALUNNO
100% DI RISPOSTE
ESATTE
DA 91% A 99% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 81% A 90% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 71% A 80% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 61% A 70% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 51% A 60% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 41% A 50% DI
RISPOSTE ESATTE
DA 11% A 40% DI
RISPOSTE ESATTE
AL DI SOTTO DEL 10% DI
RISPOSTE ESATTE
LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
VOTAZIONE
CORRISPONDENTE
LO STUDENTE HA RAGGIUNTO GLI
OBIETTIVI CON UN ALTO LIVELLO
DI PADRONANZA, ANCHE CON
RIGUARDO ALLA RIELABORAZIONE
PERSONALE
LO STUDENTE HA RAGGIUNTO CON
PADRONANZA TUTTI GLI OBIETTIVI
PREFISSATI E SA OPERARE EFFICACI
COLLEGAMENTI
LO STUDENTE HA CONSEGUITO
CON SICUREZZA TUTTI GLI
OBIETTIVI PREVENTIVATI
LO STUDENTE HA CONSEGUITO GLI
OBIETTIVI, MA IN MANIERA POCO
APPROFONDITA
LO STUDENTE HA CONSEGUITO GLI
OBIETTIVI IN GRADO MINIMO-
10/10
LO STUDENTE DIMOSTRA DI
POSSEDERE UNA PREPARAZIONE
LACUNOSA
SI REGISTRANO GRAVI LACUNE
NELLA PREPARAZIONE DELLO
STUDENTE
L’APPRENDIMENTO HA AVUTO
LUOGO IN MODO EPISODICO E NON
SI REGISTRANO ACQUISIZIONI
DEGNE DI RILIEVO
5/10
NON VI SONO ELEMENTI PER
CLASSIFICARE LA PREPARAZIONE
DELLO STUDENTE
9/10
8/10
7/10
6/10
4/10
3/10
2/10
1/10
INCLASSIFICABILE
10
Si precisa che la corrispondenza tra percentuali e voti è indicata nella presente Tabella in modo standard, ma
ciascun docente, nell’espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell’apprendimento, a
seconda del livello di difficoltà della prova somministrata possiede piena autonomia nel far corrispondere alla
sufficienza – 6/10 – non già il 60% ma il 70% delle risposte esatte in caso di una prova semplice oppure il 50% nel
caso di una prova che considera più complessa. Tutte le decisioni in materia sono rimesse alla discrezionalità del
singolo insegnante e la presente Tabella ha valore vincolante solo per la corrispondenza tra voti e livello di
raggiungimento degli obiettivi.
REGISTRAZIONE DEI VOTI
I docenti trascriveranno per ciascuna classe e ciascuna disciplina gli indicatori
disciplinari nell’apposito spazio che risulta anche sotto il profilo della visualizzazione
grafica corrispondente alla sezione dei voti della pagina di ciascuna studentessa e
ciascuno studente. I voti vanno posti sul registro in corrispondenza dei differenti
indicatori, a seconda del tipo di prova somministrata (scritta o pratica) o
dell’accertamento orale della preparazione effettuato. Nel registro in dotazione nel
corrente anno si scrive nell’apposito spazio anche la data e il tipo della prova (nn° 1 e
2 sotto il nome del mese). Gli indicatori disciplinari possono essere anche stampati su
etichetta e incollati stabilmente sul registro nell’apposito spazio, purchè sia garantita
anche sotto il profilo della visualizzazione la corrispondenza tra voti ed indicatori.
NUMERO DI VOTI PER QUADRIMESTRE
La proposta di voto quadrimestrale va espressa sulla base di un congruo numero di
voti. Eccezion fatta per l’IRC tutte le discipline hanno assegnate almeno 2 ore
settimanali di lezione. I docenti devono programmare nell’arco del quadrimestre un
numero di verifiche e accertamenti della preparazione tali da rispettare gli standard
di prestazione deliberati ad inizio d’anno dal Collegio Docenti. Nel mese di gennaio le
lezioni sono ricomprese tra il giorno 7 e il 26, data di conclusione del I quadrimestre
(delibera del Collegio Docenti del 3.9.2012), pertanto il congruo numero di voti deve
essere raggiunto in tempi utili senza sovraccaricare gli studenti con un eccessivo
numero di verifiche e interrogazioni a ridosso della fine del quadrimestre. Anche per
le discipline che hanno 2 ore di lezione settimanale, la presenza sul registro di un
solo voto per studente sino al 22/12/12 è ritenuta dallo scrivente Ufficio dirigenziale
del tutto insufficiente. L’acquisizione di più voti in ciascuna disciplina nel periodo di
lezione dal 7 al 26 gennaio non potrà avvenire in violazione dei parametri già
ricordati: la programmazione delle prove dovrà essere il più possibile collegiale (come
già anticipato nella circolare del 13.12.2012).
Per quanto concerne il 2^ quadrimestre, i docenti programmeranno le attività
didattiche in modo tale da avere riscontro sul registro personale dell’attribuzione di
non meno di 4 voti per ciascuna studentessa e ciascuno studente in ciascuna
disciplina del curricolo (IRC escluso): i vari tipi di prova sono delineati nel paragrafo §
2 dei criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti plenario.
A scanso di equivoci si rappresenta al personale che nell’attuale configurazione
ordinamentale della dirigenza scolastica, è espressamente previsto che il Dirigente
Scolastico << organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia
formative >> (art. 25, c. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165) e pertanto egli ha il
dovere di rilevare eventuali disfunzionalità programmatorie nell’attività didattica che
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possano avere conseguenze negative sui risultati dell’apprendimento di studentesse e
studenti, giacchè di tali risultati egli risponde all’Amministrazione, nel quadro degli
obiettivi conferitigli dal Direttore Generale U.S.R..
ARGOMENTI DELLE LEZIONI
L’argomento delle lezioni va registrato in forma sintetica nell’apposito spazio con
indicazione della data e deve corrispondere a quello indicato nel registro di classe.
REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE
Le assenze vanno registrate per ciascuna disciplina, con elenco completo di nome e
cognome delle studentesse e degli studenti, indicando con A l’assenza nel giorno che
deve essere indicato in alto in corrispondenza del nome del mese, che va anch’esso
scritto dal docente. Tenuto conto degli spazi ampli a disposizione, fra un giorno di
lezione e il successivo va lasciata una colonna vuota.
Si fa divieto assoluto di registrare altri elementi, specie se inerenti al profitto o
al comportamento, nella sezione di registrazione delle assenze.
ESPRESSIONE DELLA PROPOSTA DI VOTO QUADRIMESTRALE
I docenti trascriveranno sul registro nell’apposito spazio subito prima dello scrutinio
la proposta di voto quadrimestrale, che dovrà corrispondere a quella apposta sul
tabellone di scrutinio.
Chi ha già scritto tale proposta è tenuto a rettificarla, ove non corrisponda a quella
che appone sul tabellone suddetto. Non è possibile apporre sul registro una pluralità
di voti, in corrispondenza dei vari tabelloni dei Consigli di classe dei mesi di ottobre e
novembre ecc…. I docenti incorsi in tale errore provvederanno a cancellare i voti con
un tratto di penna e la firma.
La proposta di voto quadrimestrale sarà formulata dai docenti in relazione a ciascuna
studentessa e ciascuno studente in base ai seguenti 12 parametri individuati
all’unanimità dal Collegio Docenti plenario:
1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che
delle interrogazioni;
2. progresso rispetto alla situazione di partenza;
3. processi di apprendimento attivati;
4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di particolari
tematiche;
5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche;
6. autonomia nell’esecuzione delle consegne;
7. autonomia nella gestione dei materiali;
8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;
9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;
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10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e
studenti;
11. eventuali disabilità;
12. problematiche tipiche dell’età infantile o preadolescenziale
DISPOSIZIONI VARIE
Preso atto della sussistenza di forti differenze tra docenti di scuola secondaria di I
grado nell’utilizzo del registro, si dispone quanto segue per esigenze di coerenza e
uniformità all’interno del medesimo Istituto su aspetti di carattere amministrativo
inerenti alla compilazione della documentazione.
1. Su ogni registro deve essere indicato il nome e il cognome del docente, sia sulla
copertina, sia all’interno in corrispondenza di ciascuna classe.
2. E’ fatto divieto assoluto di utilizzo della matita o di penne con inchiostro non
indelebile, così come di pennarelli di qualunque colore. Visto il valore di atto
pubblico dei registri, le penne possono essere di colore o nero o blu.
3. E’ fatto divieto assoluto di utilizzo del bianchetto o correttore: il docente in caso
di errore barra la parola o il numero errati con un tratto di penna e appone la
propria firma, in modo tale che sia sempre visibile l’oggetto dell’errore.
4. Nella sezione di registrazione delle assenze tra un mese e il successivo si
richiede cortesemente di apporre una linea verticale di separazione, fatta a
penna; è sempre obbligatoria la scrittura del nome del mese.
5. E’ fatto divieto assoluto di portare il registro con sé al proprio domicilio, in
automobile o altrove: i docenti sono autorizzati unicamente a portare il registro
in una sede di scrutinio o d’esame diversa da quella in cui si presta servizio.
REGISTRI DI CLASSE
Il registro di classe è un atto pubblico che fa fede in ordine agli eventi ivi registrati
sino a querela di falso.
Al termine delle lezioni i registri di classe saranno raccolti e depositati presso la sala
insegnanti dal docente dell’ultima ora di lezione.
Le uscite anticipate e le entrate in ritardo di studentesse e studenti –che devono
avvenire sempre con regolare richiesta scritta (o autorizzazione) dei genitori- vanno
segnalate negli appositi spazi. Le assenze e i ritardi nell’ingresso vanno sempre
registrati.
L’orario annuale personalizzato di ciascuna studentessa e ciascuno studente deve
essere calcolato sulla base dei dati riportati sul registro di classe, come stabilito nel
punto 10.1 dei criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti plenario: si richiede
pertanto ai docenti massima precisione nell’indicazione non solo delle assenze, ma
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anche di ritardi e uscite, poiché a fronte dell’eventuale invalidazione dell’anno
scolastico per mancato raggiungimento dell’orario annuale personalizzato (cfr. art. 11,
c. 1 del D. Lgs. 19.2.2004, n° 59), il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire alla
famiglia, a richiesta della medesima, tutti i dati di riferimento in base ai quali è stato
effettuato il computo e i genitori hanno comunque diritto ad ottenere in una tale
evenienza copia integrale del registro di classe.
Studentesse e studenti che prendano parte ad attività di stage, di gare sportive, di
alternanza scuola-lavoro (su progetto) previa programmazione dell’Istituto sono
presenti a tutti gli effetti, sebbene non in sede. In tali giornate essi non potranno
essere segnalati come assenti sui registri di classe e personali e l’orario concorre a
determinare l’orario annuale personalizzato.
I certificati medici di studentesse e studenti presentati dai genitori a giustificazione
delle assenze (in larga parte non più obbligatori, ma comunque indispensabili per lo
scorporo delle giornate di assenza dal monte ore annuale obbligatorio di frequenza)
non vanno conservati nel registro di classe ma vanno consegnati in segreteria all’a.a.
sig.ra Fosca Wilfling per l’inserimento nel fascicolo personale (si ricorda che trattasi
di dati sensibili, soggetti al regime di riservatezza di cui all’art. 4 e ss. del Codice in
materia di protezione dei dati personali promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003,
n° 196): il Coordinatore di classe avrà cura di prendere nota delle giornate di assenza
coperte dalla certificazione medica prima del deposito in segreteria.
In attesa che sia adottato il Regolamento di disciplina da parte del Consiglio d’Istituto
(una commissione intraconsiliare è stata incaricata dal plenum), si fa riferimento alla
note sul registro di classe unicamente per ribadire che, essendo la responsabilità
disciplinare personale, le eventuali annotazioni devono recare i nominativi dei
responsabili di azioni e comportamenti illeciti che vanno chiaramente indicati. Esse
vanno trascritte sui libretti personali degli individuati.
Nessun provvedimento disciplinare in ordine a sospensione o allontanamento va
registrato sul registro di classe. La studentessa o studente allontanata/o riprende
lezione, dopo l’esecuzione della sanzione, senza giustificare l’assenza.
In ogni caso vige il principio di riservatezza in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte
agli studenti, stabilito dall’art. 96, c. 2 del Codice in materia di protezione dei dati
personali .
In caso di dubbio su tale delicata materia il Coordinatore di classe si rivolgerà
direttamente ed esclusivamente al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione
all’indirizzo [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente Direttiva è consegnata nominativamente in copia a ciascun docente di
scuola secondaria di I grado affinchè la incolli, dopo opportuna lettura, sul lato
interno della copertina del registro personale.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Adriano Degiglio
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Direttiva sulla valutazione e sulla compilazione dei registri personali