MASTER I LIVELLO
in
AVVOCATURA FISCALE
4 Marzo 2014
La successione:obblighi dichiarativi
e imposizione
www.studioporcaro.it
Dott.ssa Nadia Oliva
1
EXECUTIVE SUMMARY
LA SUCCESSIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
ANALISI DI UN CONTENZIOSO
Dott.ssa Nadia Oliva
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LA SUCCESSIONE
La successione ereditaria è quel processo giuridico che permette agli
eredi di subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al “de
cuius”, secondo modalità indicate nell’art. 457 c.c.
Successione a titolo universale:
il successore, che prende il nome
di erede, subentra nella posizione
giuridica
patrimoniale
del
defunto.
Successione a titolo particolare,
detta legato:
si trasferisce uno o più diritti
determinati o rapporti attribuiti
specificamente al successore
(detto legatario) dal testamento o
dalla legge.
Dott.ssa Nadia Oliva
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DISCIPLINE CHE REGOLANO LA SUCCESSIONE
Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare
due tipi di discipline che regolano la successione.
La disciplina della
SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA:
si ha quando il defunto ha
lasciato disposizioni che
regolano il passaggio delle
proprie sostanze, del
proprio patrimonio: ha
disposto appunto con
testamento.
La disciplina della
SUCCESSIONE LEGITTIMA:
si ha quando il defunto non ha
disposto dei propri beni
per testamento.
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TRE TIPI DI TESTAMENTO
1. Pubblico: (art. 603 c.c.) stipulato innanzi al notaio alla presenza di
due testimoni, mediante il quale, il testatore dichiara le proprie volontà
in presenza dei testimoni e le stesse vengono poi scritte a cura del
notaio.
2. Olografo: (art. 602 c.c.) predisposto dal soggetto personalmente e
conservato dallo stesso o fiduciariamente dal notaio; per la validità del
testamento olografo è necessario che esso sia datato, scritto per intero
dal testatore e sottoscritto da questo.
3. Segreto: (art. 604 c.c.) scritto dal testatore stesso (come l’olografo) o
anche da un terzo e consegnato al notaio in busta sigillata o da sigillare a
mezzo del notaio stesso, il quale lo conserva.
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1.TESTAMENTO PUBBLICO
La legge notarile prevede il passaggio da un regime di riservatezza del
testamento pubblico, da rispettare fino alla morte del testatore, ad uno di
pubblicità: questo avviene su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
2.TESTAMENTO OLOGRAFO
In base all’art. 620 c.c. chi è in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo al notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del
testatore. Il notaio procede alla pubblicazione dello stesso, verbalizzando
l’operazione.
Dal momento della pubblicazione, il testamento ha esecuzione.
3.TESTAMENTO SEGRETO
In base all’art. 621 c.c. il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato
dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.
Chi può avervi interesse può chiedere al Tribunale che sia fissato un termine
per l’apertura e la pubblicazione.
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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’art. 565 del c.c. stabilisce che nella successione legittima l’eredità si
devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti
legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo questo
ordine.
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L’EREDITA’ GIACENTE
Tra la morte del de cuius e l’eventuale accettazione può intercorrere del
tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un
titolare.
L’istituto dell’eredità giacente prevede la nomina di un curatore da parte
dell’autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità
fino al momento in cui quest’ultima venga accettata o, in mancanza
dell’accettazione, venga devoluta allo Stato.
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L’EREDITA’ GIACENTE
I presupposti della fattispecie sono:
•Esistenza del chiamato (o chiamati) all’eredità;
•Mancanza di accettazione da parte del chiamato;
•Mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni
ereditari;
•Nomina del curatore, che rappresenta l’inizio della “giacenza”.
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Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni.
Due tipi di Dichiarazione di Accettazione:
Pura e semplice
L’erede confonde il suo
patrimonio con quello del
defunto.
Con beneficio d’inventario
L’erede, con dichiarazione resa con atto
pubblico, accetta l’eredità con beneficio
d’inventario per evitare la confusione del suo
patrimonio con quello del defunto.
E’ obbligatoria per:
1.
2.
espressa
tacita
3.
i minori e gli interdetti (art. 471 c.c.);
i minori emancipati o inabilitati (art. 472
c.c.);
le persone giuridiche, le associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse
le società commerciali (art. 473 c.c.).
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EREDE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI (ART. 485 C.C.)
Deve fare l’inventario dei beni nei tre mesi (salvo proroga) dall’apertura
della successione e dichiarare se intende accettare l’eredità nei successivi
40 giorni, altrimenti è considerato erede puro e semplice.
EREDE NON IN POSSESSO DEI BENI EREDITARI (ART. 487 C.C.)
Può fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fino a che il
diritto di accettare non è prescritto.
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RINUNCIA ALL’EREDITA’
La rinuncia all’eredità è, ai sensi dell’art. 519 c.c., un negozio
unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che
non vuole acquisire l’eredità.
La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora
trascorso il termine per l’accettazione dell’eredità (10 anni), e qualora
nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l’eredità stessa.
La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato
rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in
nome e luogo dello stesso.
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RINUNCIA ALL’EREDITA’
Nel caso di rinuncia all’eredità, l’erede o il legatario, per usufruire
dell’esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia
all’Ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata.
Alla comunicazione deve essere allegata una copia autentica della
dichiarazione di rinuncia all’eredità.
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LA SUCCESSIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
ANALISI DI UN CASO DI CONTENZIOSO
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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
E’ il documento, il cui modello è approvato con decreto del Ministro delle
Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante il quale si procede al
pagamento dell’imposte di successione dovute in seguito alla morte di un
soggetto.
L’aspetto fiscale legato alla successione è disciplinato dalla Legge n. 296 del
27.12.2006 rubricata “Legge finanziaria 2007”.
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SONO TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE:
gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora
accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
i legatari;
i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di
dichiarazione di morte presunta;
gli amministratori dell’eredità;
i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è
sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
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IL TERMINE DI PRESENTAZIONE di 12 mesi decorre:
• dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno
avuto notizia della loro nomina, per i rappresentanti legali degli eredi o dei
legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari;
• dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in
corso alla data di apertura della successione o di dichiarazione di fallimento
del medesimo entro 6 mesi;
• dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata
anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta
eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso della
dichiarazione di assenza o di morta presunta;
•dalla scadenza dei termini per la formazione dell’inventario, nel caso di
accettazione con beneficio di inventario.
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Indicare l’Ufficio Territoriale della Direzione
Provinciale nella cui circoscrizione era
l’ultima residenza del defunto.
In caso di residenza all’estero, indicare
l’ufficio dove il defunto aveva l’ultima
residenza italiana.
Se la residenza è sconosciuta, indicare la
Direzione Provinciale II di Roma- Ufficio
Territoriale Roma 6, via Canton N 20, 00144
Roma
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TIPI DI DICHIARAZIONE
Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che
danno luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, i soggetti
obbligati debbono presentare dichiarazione di successione sostitutiva o
integrativa.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Va presentata quando occorre inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono
stati inseriti nella dichiarazione principale.
Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni; non è
possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazione
precedenti.
DICHIARAZIONE MODIFICATIVA
Si presenta per modificare dati catastali, quote, eredi, senza che aumenti il valore
dell’asse ereditario.
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IRREGOLARE,
INCOMPLETA O INFEDELE
•Irregolare: quando mancano indicazioni o documenti. L’ufficio notifica
al dichiarante, mediante avviso, l’invito a provvedere alla regolarizzazione
entro sessanta giorni, trascorsi i quali la dichiarazione è considerata
omessa.
•Incompleta: quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi
nell’attivo ereditario.
•Infedele: se a seguito dell’attività di controllo, l’Ufficio accerta che il
valore dei beni o diritti è superiori a quello esposto in dichiarazione.
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SANZIONI
(Art. 50 e segg. del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)
Violazioni relative a:
OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
SE E’ DOVUTA IMPOSTA
Da 120%
liquidata
a
140%
DELLA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
SE NON E’ DOVUTA IMPOSTA
dell’imposta
Da
A
€ 258.23
€ 1.023,91
E’ considerata omessa la dichiarazione irregolare non regolarizzata nei 60 gg dalla notificazione dell’invito
dell’ufficio.
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INFEDELTA’ DELLA DICHIARAZIONE
delle passività – in tutto o in parte
inesistenti
nei dati ed elementi necessari alla
liquidazione
riguarda anche coloro che rilasciano la
documentazione mendace
se l’accertamento supera di ¼ il dichiarato
SE E’ DOVUTA L’IMPOSTA:
Dal 100% al 200%
della differenza d’imposta
SE NON INCIDE SULLA
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA:
da
€252.83
a
€1.032.91
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OMISSIONE – INESATTEZZA – IRREGOLARITA’
degli ALLEGATI:
TARDIVO VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE
Imposta ipotecaria e
catastale
Imposta di bollo
Tassa ipotecaria
30% delle imposte autoliquidabili
BENI CULTURALI
Rivendita nel
quinquennio da parte
erede o legatario
Tentata esportazione
non autorizzata
Mutamento destinazione
immobile non autorizzata
Mancata offerta
di prelazione allo
Stato in caso di
vendita
dal 100% al 200% dell’imposta;
Sanzione dovuta anche per l’esclusione dalla riduzione ex art. 25; comma 2
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La data di apertura della
successione corrisponde alla data
della morte, salvo casi particolari.
Indicare se il defunto era
sposato e quale era il regime
patrimoniale: comunione legale
dei beni o separazione dei beni
Indicare se l’eredità è devoluta
per legge e/o testamento
In caso di testamento, indicare
il nome e cognome del notaio
che lo ha pubblicato, la data, gli
estremi di registrazione e la
data di pubblicazione
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Totale dei valori degli
immobili indicati nel
quadro B1
Totale dei valori
indicati nei quadri B2 e
B3
Totale dei valori
indicati nel quadro B4
Totale delle passività
indicate nel quadro D
Dopo la firma, indicare in stampatello il
nome e cognome del dichiarante, la data e il
luogo di nascita
Indicare la qualità del dichiarante (erede,
legatario; curatore eredità giacente, trustee,
rappresentante, ecc.) e l’indirizzo
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Esempio
Luigi Verdi
02
03
2013
Indicare, in modo schematico, il nome,
cognome, luogo e data di nascita degli
eredi del defunto, il loro grado di
parentela o affinità (in linea retta o
collaterale) e le eventuali rinunce.
Maria Rossi, coniuge, nata a Torino il 10.01.1940
Vittorio Verdi, figlio, nato a Torino il 20.03.1970
Giulia Verdi, figlia nata a Torino il 14.07.1975
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Autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di morte del
defunto.
Autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di famiglia
del defunto alla data del decesso.
Autocertificazione resa da un erede (se parente o affine del defunto), allegando un documento di identità, avente
ad oggetto lo stato di famiglia degli eredi.
Prospetto di autoliquidazione e modello F23 pagato.
Copia autentica dell’ultimo bilancio, se cade in successione un’azienda.
Certificazione bancaria per i rapporti di c/c di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, compresi gli interessi
maturati alla data della morte e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti, e/o dei titoli in portafoglio).
Autocertificazione del possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa.
Copia autentica degli atti di ultima volontà.
Documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, ecc.).
Non c’è più l’obbligo di allegare gli estratti catastali degli immobili (risoluzione n.11/E del 2013)
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Indicare il numero dei quadri che sono
stati compilati
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Coniuge, figlio, nipote in
linea retta di 2 grado, nipote
in linea collaterale di 3
grado, ecc..
Categoria: erede o legatario
Indicare il numero
progressivo (001, 002, 003,
ecc.)
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Quota dell’immobile posseduta dal
defunto (es. 50/100 se il defunto
possedeva metà immobile, 100/100 se
la quota corrisponde all’intero).
Diritto di proprietà, nuda
proprietà, superficie, ecc..
Indicare eventuali
agevolazioni d’imposta (ad
es. agevolazione prima casa,
riduzione per i fondi rustici) e
altre osservazioni.
Valore dell’immobile, in base
alla quota di possesso e al
diritto del defunto.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE
Per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:
40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
110 per la prima casa e relative pertinenze
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C ( escluse A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale, il valore è quello di mercato ma il contribuente
può richiedere l’attribuzione di rendita catastale.
Per i terreni edificabili, il valore è quello di mercato
Per i terreni non edificabili, il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale
rivalutato del 25%
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AGEVOLAZIONE
<<PRIMA CASA>>
L’agevolazione spetta se almeno uno dei beneficiari abbia i seguenti REQUISITI:
•l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso;
•l’immobile deve essere ubicato nel Comune dove il beneficiario (erede o legatario) ha la propria
residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione o nel Comune in cui
l’erede o il legatario svolge la propria attività. Se il beneficiario è all’estero per lavoro, l’immobile deve
essere ubicato nel Comune in cui ha sede il suo datore di lavoro in Italia;
•il beneficiario non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col proprio coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa situata nel territorio del Comune dove si trova
l’immobile ereditato;
•il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione
acquistata da lui o dal proprio coniuge, con le agevolazioni <<prima casa>>.
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AGEVOLAZIONI
1) Terreni agricoli e montani
l’importo totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura
fissa su di essi, non può eccedere il valore fiscale degli stessi.
Tassazione: imposta ipotecaria € 200, catastale esente.
2) Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile dell’agricoltura
volta a favorire la continuità dell’impresa agricola, applicata sui fondi
rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il 3 grado,
di età inferiore ai 40 anni.
Condizioni:
a) gli eredi si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per
almeno sei anni;
b) gli eredi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nelle relative
gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento;
c) gli eredi acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo principale entro 24 mesi dal trasferimento del terreno
iscrivendosi nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni
Tassazione: imposta ipotecaria € 200, catastale esente.
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Partita IVA o C.F.
della società
emittente
Quota di possesso da parte del defunto,
dei titoli/azioni/ecc. e il loro valore,
facendo attenzione al n. dei
cointestatari
Azioni, titoli, obbligazioni, quote di
partecipazione al capitale di società,
fondi comuni di investimento, ecc.
Le quote sociali e le azioni devolute al coniuge e ai discendenti del defunto non sono soggette ad imposta di
successione se tali soggetti detengono il controllo della società per un periodo almeno di 5 anni dalla data del
trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di mantenere il controllo societario.
I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è
comunque necessario indicarli specificando che gli stessi sono esenti.
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Quota dell’azienda posseduta dal
defunto e il valore dell’azienda (al
netto dell’avviamento e delle passività)
Denominazione o
ragione sociale
dell’azienda
Partita IVA o C.F. dell’azienda
Ad es. l’azienda devoluta al coniuge e ai discendenti del defunto non è soggetta ad imposta di successione se
tali soggetti proseguono l’attività d’impresa per un periodo almeno di 5 anni dalla data del trasferimento,
indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di proseguire l’attività.
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Descrivere la tipologia di bene: somme
depositate in conto corrente, in libretti
postali, depositi in cassette di sicurezza,
crediti, rimborsi fiscali, rendite,
pensioni,ecc.
Indicare anche navi, imbarcazioni,
aeromobili che non fanno parte di aziende.
Quota di possesso dei beni da parte del
defunto e il loro valore, facendo
attenzione al n. dei cointestatari.
Per i depositi in cassetta di sicurezza occorre allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o
dal funzionario dell’Agenzia.
Per i crediti verso le cooperative per l’assegnazione dell’alloggio, occorre allegare la dichiarazione del
Presidente della cooperativa attestante che non c’è stato atto di assegnazione formale e che non c’è stato
frazionamento individuale del mutuo edilizio.
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ATTIVO EREDITARIO
E’ composto da:
(Artt. 9-10-11 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)
Beni mobili ed immobili
Diritti
Gioielli, denaro e mobilia (10% del valore globale netto salvo inventario)
Titoli di qualsiasi specie il cui reddito è evidenziato nell’ultima dichiarazione dei redditi del defunto
in possesso del defunto
Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie
depositati a suo nome presso altri
Beni culturali
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VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE
DELL’ATTIVO EREDITARIO
Nella determinazione del valore degli immobili opera il meccanismo di
valutazione automatica.
Se viene dichiarato un valore pari a quello ottenuto moltiplicando il valore
catastale dell’immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge, è precluso il
potere di rettifica e accertamento dell’Amministrazione Finanziaria sul valore
dichiarato.
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VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE DELL’ATTIVO
EREDITARIO
•azienda: il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni
e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e senza tenere conto
dell’ avviamento;
•azioni e i titoli quotati in borsa: si fa riferimento alla media dei prezzi rilevata
nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei
dietimi o degli interessi maturati successivamente;
•azioni e i titoli non quotati: si fa riferimento al valore del patrimonio netto
contabile dell’ente o della società alla data di apertura della successione,
escludendo l’avviamento.
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VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE
DELL’ATTIVO EREDITARIO
•titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento: si fa
riferimento al valore risultante dall’apposito prospetto (escludendo il valore
riferibile a titoli di Stato);
•obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza: occorre
considerare il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe
caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, o, in mancanza,
il valore desunto da altri elementi certi.
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BENI ESCLUSI
dall’attivo ereditario
Beni culturali sottoposti a vincolo
Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato
Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati
Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico
Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità
Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte
Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione
Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti
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Attenzione: non è più obbligatoria la compilazione del quadro B5.
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Descrivere i beni donati dal defunto (o
oggetto di altro atto a titolo gratuito) in
favore di eredi o legatari (beneficiari),
indicando i beneficiari e gli estremi
dell’atto di donazione o di libertà
Valore di ciascun bene
donato riferito alla data di
apertura della successione
Per l’applicazione della FRANCHIGIA si deve tener conto delle donazioni fatte in vita dal defunto in favore
degli eredi o legatari.
Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data di apertura della successione.
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Indicare i debiti che aveva il defunto al
momento di apertura della successione e altri
oneri: mutui immobiliari, saldi passivi su c/c,
debiti cambiari, debiti tributari, spese
funerarie, spese mediche sostenute dagli eredi
per conto del defunto negli ultimi sei mesi,
legati, ecc..
Indicare il tipo di
documento attestante la
passività e allegarlo
Indicare il valore per
ciascuna passività, riferita
alla quota del defunto.
Per ulteriori approfondimenti si veda il Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346. tra i documenti di prassi si
segnalano la circolare n.3/E del 2008, le risoluzioni n.8/E del 2012 e n.11/E del 2013.
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DIMOSTRAZIONE DEL PASSIVO
(Art. 23 – 24 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)
Debiti in genere.
Originale o copia autentica del titolo.
Debiti da sentenza definitiva.
Originale o copia autentica del provvedimento.
Debiti dell’impresa del defunto.
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie.
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie del trattario e del prenditore.
Attestazione della P.A. o copia autentica della
quietanza di pagamento.
Attestazione dell’Ispettorato Provinciale del
lavoro.
•Originale o copia autentica del titolo.
•Certificato del creditore.
Debiti cambiari.
Debiti verso la Pubblica Amministrazione.
Debiti verso dipendenti.
Debiti verso aziende o istituti di credito.
Debiti per spese sostenute dagli eredi
negli ultimi 6 mesi di vita del de cuius.
Spese mediche
Spese chirurgiche
Spese per ricoveri, per medicinali, per protesi
Spese funerarie fino a 1.032,91.
Tutte dimostrate con regolari quietanze.
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LA SUCCESSIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
ANALISI DI UN CASO DI CONTENZIOSO
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L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
(DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346)
L’imposta è dovuta:
•dagli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta
nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari;
•dai legatari, che sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa al singolo
legato ricevuto.
Dott.ssa Nadia Oliva
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BASE IMPONIBILE
L’imposta di successione si applica sul valore complessivo netto dei
beni.
Il D.L. 262/2006 convertito prevede che oggetto di tassazione è la
somma del valore di tutti i beni trasferiti dal de cuius ai propri eredi
(eccetto alcuni particolari beni, come i titoli di Stato, che sono
espressamente esclusi da tassazione).
Dott.ssa Nadia Oliva
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BASE IMPONIBILE
=
Valori dei beni (relitti dal defunto)
meno
passività e oneri deducibili
meno
i legati (nel caso di eredità o di quote ereditarie) e gli oneri che
gravano i legati
più
le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi o ai legatari
meno
le franchigie (nei casi in cui spettano)
più
10% del valore globale netto imponibile a titolo di mobili e gioielli
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L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
ALIQUOTE
EREDE O
LEGATARIO
4%
•coniuge
•parenti in linea retta
6%
•fratelli e sorelle
6%
•altri parenti fino al 4
grado
•affini in linea retta
•affini in linea collaterale
fino al 3 grado
8%
•altri soggetti
4%, 6%, 8%
•soggetti portatori di
handicap riconosciuto
grave ai sensi legge
5.2.92 n.104
Dott.ssa Nadia Oliva
FRANCHIGIA per
ciascun beneficiario
€ 1.000.000
€ 100.000
_
_
€ 1.500.000
50
COACERVO DELLE DONAZIONI
Per effettuare il calcolo della franchigia ancora utilizzabile da parte di
ciascun erede è necessario effettuare il cd. “coacervo delle donazioni”,
inserendo nell’apposito quadro C, tutte le donazioni che hanno contribuito
a erodere la franchigia di ogni erede che per legge può goderne.
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51
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
ESEMPIO N. 1
Si ipotizzi che Caio lasci alla moglie e ai due figli un immobile del valore
di € 3.000.000, suddiviso in parti uguali.
Nessun degli eredi sconta l’imposta di successione.
ESEMPIO N. 2
Si ipotizzi che Caio lasci alla moglie una quota dell’immobile pari a
€1.500.000, e ai due figli una quota pari a € 750.000 ciascuno.
La moglie sconta un’imposta pari al 4% di € 500.000; i due figli sono
esenti da tassazione.
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PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito entro 60 giorni da quello in
cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.
Al contribuente può essere concessa la dilazione nel pagamento e quindi di
eseguire il pagamento in misura non inferiore al 20% delle imposte, delle
sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e per il rimanente
importo in rate annuali posticipate.
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SOLIDARIETA’ PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Seppur l’imposta è divisa tra le parti, il fisco può richiedere il pagamento
mancante di un soggetto agli altri soggetti solidalmente responsabili.
Quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il
potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi
che si sono resi inadempienti.
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ONERI FISCALI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE
All’apertura della successione mortis causa occorre auto-liquidare con
modello F23:
• l’imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale dei beni immobili con
un minimo di € 200;
• l’imposta catastale: 1% del valore catastale dei beni immobili con un
minimo di € 200;
• la tassa ipotecaria: misura fissa di € 35 per ogni nota di trascrizione;
• l’imposta di bollo: misura fissa di € 64 per ogni nota di trascrizione;
• i tributi speciali: misura fissa di € 18,59.
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ONERI FISCALI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE
Il Decreto Legislativo 104/2013 ha stabilito l’aumento dell’imposta di
registro a partire dal 1 gennaio 2014.
Secondo la nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso,
l’importo di ciascuna delle imposte di registro, quella ipotecaria e quella
catastale passa da168 euro a 200 euro in misura fissa.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, entro 30 giorni dalla
scadenza della presentazione, il contribuente deve versare:
il tributo dovuto (o versato in misura inferiore);
la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/8 di 258 Euro;
la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/8 del minimo irrogabile
(30% del tributo dovuto = 3,75% del tributo dovuto)
gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione
giornaliera, sino al 31/12/2009, mentre al tasso legale del 1% dal 1/1/2010 in
seguito al del D.M. del 04/12/2009.
.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, oltre 30 giorni ma
entro un anno dalla scadenza della presentazione, il contribuente deve
versare:
il tributo dovuto (o versato in misura inferiore);
la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/5 di 258 Euro;
la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/5 del minimo irrogabile
(30% del tributo dovuto = 6% del tributo dovuto);
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giornaliera.
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RIMBORSI
IL RIMBORSO DI IMPOSTA E’ COMPRENSIVO DI INTERESSI
MODALITA’
domanda notificata a mano
domanda spedita in plico
raccomandato
TERMINI
INTERESSI
3 anni dal giorno del
pagamento
3 anni dal giorno in cui è
sorto il diritto alla
restituzione
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interessi semestrali ex L. n.
29/1961
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SUCCESSIONE EREDITARIA DELLE PARTECIPAZIONI
Il trasferimento di quote e partecipazioni non è più soggetto ad imposta
sulle successioni.
Se l’asse ereditario comprende esclusivamente quote e/o partecipazioni non
deve essere presentata la dichiarazione di successione.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la tassazione avviene nel momento in
cui l’erede cede, realizzando una plusvalenza, la partecipazione acquistata
per successione.
La plusvalenza si realizza quando la vendita del titolo è effettuata ad un
prezzo superiore al costo.
L’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) sarà determinata dalla differenza
positiva (negativa) tra il corrispettivo di vendita e il costo d’acquisto.
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PARTECIPAZIONI in SOCIETA’ NON QUOTATE e TITOLI
NON QUOTATI
(ART.16, co.1, lett. b, D.Lgs. 346/1990)
Il valore delle azioni e dei titoli non quotati deve essere determinato:
 sulla base del valore, alla data di apertura della successione, del
patrimonio netto contabile dell’ente o società risultante dall’ultimo bilancio
pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei
mutamenti sopravvenuti;
 in mancanza di bilancio o inventario, in base al valore complessivo dei
beni appartenenti all’ente o alla società, al netto delle passività.
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TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE
(art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990)
Plusvalenze su partecipazioni non qualificate: si applica l’imposta
sostitutiva del 12,5%.
Plusvalenze su partecipazioni qualificate: concorrono per 40% del loro
ammontare a formare il reddito imponibile e vanno pertanto indicate nella
dichiarazione dei redditi come redditi diversi oltre a essere soggette anche
alle addizionali regionale e comunale Irpef.
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PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTE
Il trasferimento dell’azienda per successione è esente dal pagamento
dell’imposta.
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, non è soggetto a tassazione, non
costituendo realizzo di plusvalenze, quando:
 gli eredi proseguono nell’attività di impresa;
 i valori contabili dei beni, che compongono l’azienda caduta in
successione, restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo
all’imprenditore deceduto.
Nei cinque anni successivi all’apertura della successione, la predetta azienda
resta acquisita da uno solo di essi.
L’assoggettamento a tassazione viene quindi rinviato al momento
dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede o al momento della
vendita delle quote sociali.
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PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTE
LE IMPOSTE SUI REDDITI
A seguito di trasferimento per causa di morte di un’impresa individuale, gli
eredi possono manifestare la volontà di continuare l’attività esercitata
dall’imprenditore deceduto.
La prosecuzione dell’attività d’impresa può dar luogo alla nascita di:
•una comunione ereditaria, se gli eredi continuano l’attività allo scopo di
conseguire un profitto;
•un’impresa individuale, se l’erede unico decide di dar seguito all’attività
adottando tale struttura.
La prosecuzione comporta il conseguimento da parte dell’erede di un
reddito d’impresa, tassato secondo le regole previste per tale forma
reddituale.
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PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTE
IMPOSTE INDIRETTE
Ai fini Iva, la prosecuzione dell’attività aziendale da parte degli eredi
genera i seguenti effetti:
• per le operazioni compiute dall’imprenditore prima del decesso, i
relativi obblighi possono essere assolti dagli eredi entro 6 mesi dal
decesso; ciò vale anche nel caso in cui i termini entro i quali eseguire tali
adempimenti sono scaduti da non oltre 4 mesi prima della data di morte
dell’imprenditore;
•per le operazioni compiute direttamente dagli eredi si osservano i
termini ordinari previsti dalla normativa sull’Iva.
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LA SUCCESSIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
ANALISI DI UN CONTENZIOSO
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CASO:
IL TESTAMENTO IMPUGNATO NON SOSPENDE
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Un contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale
l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di
successione, in quanto era pendente il giudizio sulla validità del
testamento.
La Cassazione ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio con la
sentenza n. 23471 del 2013 affermando che l’impugnazione del
testamento è priva di influenza sulla debenza dell’imposta di
successione e sulla relativa procedura di liquidazione, fatto salvo il
diritto al rimborso delle somme versate e non dovute.
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