PROBLEMI URGENTI
1) COMITATI ORDINATORI
2) TRONCO COMUNE
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
5) REGOLAMENTO DIDATTICO
6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI
DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA
1) COMITATI ORDINATORI
2) TRONCO COMUNE
Decreto Ministeriale 1 agosto 2005
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005 n.285 Supplemento Ordinario n.176
Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
ARTICOLO 2 – COMMA 7
Le Attività caratterizzanti sono articolate in almeno:
- un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili
all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un Docente che nell’Area Medica e
nell’Area Chirurgica va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e
nel docente di Chirurgia Generale, mentre nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al
titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il
30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’intero percorso formativo
(rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU
per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco
comune sono dedicati ad attività professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ). Nell’Area
medica e nell’Area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad
attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di chirurgia
generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti
svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella Classe/Area e
nelle attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. Nell’Area dei Servizi le attività
professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe
2) TRONCO COMUNE
PROBLEMI NELLA REALIZZAZIONE DEL TRONCO COMUNE
1) ALCUNE CLASSI SONO NUMEROSE
2) ALCUNI INSEGNAMENTI SI TROVANO IN ANNI DIVERSI
3) DIFFICOLTA’ NEL REPERIRE AULE ADEGUATE
OBIETTIVO DEL TRONCO COMUNE
Ottimizzare le risorse didattiche e logistiche:
le scuole appartenenti alla stessa classe, dovendo condividere una parte
Del percorso formativo, identificano un unico docente per il medesimo
insegnamento. Le lezioni quindi si terranno nella stessa aula e
nello stesso giorno per tutti gli specializzandi che appartengono alla stessa
classe a prescindere dall’anno a cui sono iscritti, in quanto ogni scuola può
decidere quando un insegnamento deve essere attivato durante il corso.
Poiché il nuovo ordinamento è attivo solo per coloro che sono iscritti
al 1° anno dell’ultimo anno accademico attivo (2008/2009), i coordinatori
dei tronchi comuni devono limitarsi ad organizzare le lezioni solo per quelle
Scuole che hanno previsto lezioni del Tronco comune al 1° anno di corso.
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
OCCORRE PRELIMINARMENTE IDENTIFICARE IL CORPO DOCENTE DEL
PRIMO ANNO DI CORSO.
IL COORDINATORE DI CIASCUNA CLASSE SI OCCUPA DI IDENTIFICARE I
DOCENTI DEGLI INSEGNAMENTI DEL TRONCO COMUNE.
TUTTI GLI ALTRI DOCENTI DEL 1° ANNO DEVONO ESSERE IDENTIFICATI DAL
COMITATO ORDINATORE DI CIASCUNA SCUOLA.
CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ?
Art. 4 - Comma 1 del Decreto Ministeriale 1 agosto 2005
Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area
sanitaria e’ costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I
e II fascia , da Ricercatori Universitari e personale operante
in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa
della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del
Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n.242.
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ?
Allegato n° 2 al D.M.29.3.2006
Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 1
professore di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia
della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti della scuola
Docenti non universitari in servizio in strutture della rete
formativa: personale con esperienza didattico – formativa
documentata e con servizio di almeno 10 anni presso strutture
specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa,
(in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a
contratto).
Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in
numero massimo del 10% del corpo docente); quest’ultimi possono
essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari.
Presenza di un tutor (per un massimo di 3 specializzandi)
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
CHI PUO’ INSEGNARE NELLA SCUOLA ?
REGOLE PER LA SCELTA DEI DOCENTI UNIVERSITARI
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel
settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola . Per le
Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare
di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori
ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’Ambito
specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna
Scuola è determinato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 368/99.
3. Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un
Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento
della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la
Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno
dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.
4. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi
dell’art.43 del D.Lgs 368/99.
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
QUANDO SI DEVONO TENERE LE LEZIONI ?
PRIMA DELLA FINE DEL 1° ANNO E DEGLI ESAMI
DI PROFITTO FINALI.
QUANDO E COME DI DEVONO SVOLGERE GLI ESAMI?
PRIMA DELLA FINE DEL PRIMO ANNO MA SI POSSONO
SVOLGERE PROVE IN ITINERE.
L’ Allegato n° 2 al D.M.29.3.2006 prevede inoltre che:
La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per
la valutazione in itinere dei processi di apprendimento nei confronti degli studenti
La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per l’accertamento delle
competenze finali degli specializzandi
3) ORGANIZZAZIONE LEZIONI
Allegato n° 2 al D.M.29.3.2006
VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE STRUTTURE
La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per
il controllo e per la valutazione in itinere dei docenti, dei
tutors e delle strutture
VALUTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
La Scuola deve disporre di strumenti (modulistica, tabelle, libretto,
ecc) in grado di dare evidenza oggettiva allo sviluppo del
programma formativo e consentirne la verifica e il controllo di
conformità applicativa.
La Scuola deve disporre di un sistema codificato per la
classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione
documenti, etc.) di tutte le attività svolte ed i risultati raggiunti.
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
1) Normale orario di lavoro, lavoro straordinario e riposi compensativi
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari a quello previsto
per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno
(Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 1)
L’impegno richiesto al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a
tempo pieno è di 38 ore settimanali, di cui 34 di attività assistenziale e 4
di attività non assistenziale (CCNL 2002-2005, Capo II, Art. 14 commi 2
e 4).
Il normale orario di lavoro di 38 ore settimanali è calcolato sulla media
dell’orario settimanale all’interno di un mese di calendario, come da
accordi aziendali specifici ed in conformità con quanto previsto per i
medici strutturati.
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
SI POSSONO LASCIARE GLI SPECIALIZZANDI DA SOLI?
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
SI POSSONO LASCIARE GLI SPECIALIZZANDI DA SOLI?
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
Protocollo d’Intesa tra Azienda Sanitaria Locale di Chieti e l’Università degli Studi
“G.D’Annunzio” di Chieti, del 25/09/2008 per disciplinare i rapporti per lo svolgimento
della formazione specialistica dei Laureati in Medicina e Chirurgia.
Il documento stabilisce le modalità applicative nell'Azienda Sanitaria del Protocollo
d'intesa tra la Regione Abruzzo e l’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” sulla
formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia.
1 - Strutture della formazione specialistica.
2 - Partecipazione del personale del S.S.N. alla formazione dei medici in
formazione specialistica dell'area medico-chirurgica.
3 -Organizzazione dell'attività formativa
4 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali.
5 -Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione
specialistica.
6 - Tutor
7 - Copertura assicurativa
8 - Accertamento idoneità fisica
9 - Mensa
10 - Modalità di rilevazione delle presenze
11 - Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo
12 - Valutazione delle qualità della didattica e del percorso di addestramento.
4) ORGANIZZAZIONE TIROCINIO
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE"
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 187
Art. 38 - comma 2
Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche dei medici in
formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete
formativa, nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che
essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la
prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della
scuola in conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma
1, ed e agli accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma' generale di formazione della scuola di
specializzazione e' portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo
di formazione ed e' aggiornato annualmente in relazione alle mutate
necessita' didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione
del medico stesso.
5) REGOLAMENTO DIDATTICO
ILLUSTRA IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DESCRIVENDO ANALITICAMENTE LA STRUTTURAZIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO DEGLI SPECIALIZZANDI SIA NELLA SUA FASE
DIDATTICA FRONTALE CHE IN QUELLA ASSISTENZIALE DI TIPO
PROFESSIONALIZZANTE.
NEL RISPETTO DELL’ALLEGATO N° 2 AL D.M.29.3.2006 CONTIENE
TUTTI I DOCUMENTI PREVISTI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI DI IDONEITÀ DELLA RETE FORMATIVA.
CONTIENE QUINDI ANCHE L’ORDINAMENTO DIDATTICO GIA’
APPROVATO DAL MIUR, IL PIANO DI STUDI DELLA SCUOLA E TUTTO
CIO’ CHE ILLUSTRA IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SENZA
POSSEDERE UNA VARIABILITA’ INTRINSECA DI TIPO ANNUALE CHE
RICHIEDA UNA FREQUENTE RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
STESSO.
6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA
ALLEGATO N° 2 AL D.M.29.3.2006
L’ALLEGATO PRESCRIVE IL POSSESSO DI UNA LUNGA SERIE DI
DOCUMENTI, IN PARTE ACCORPABILI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO,
E L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI INFORMATIZZATI PER DOCENTI E STUDENTI.
1. La Scuola deve disporre di un sistema informatico di gestione della contabilità
2. La Scuola deve disporre di un documento che espliciti il sistema di
previsione ed il sistema di controllo della gestione economico-finanziaria
3. La Scuola deve disporre di una procedura informatica di rendicontazione
4. La Scuola deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto
didattico e i diversi ruoli professionali coinvolti
5. La Scuola deve disporre di un documento che contenga le procedure
per:Accoglienza; informazione orientativa; consulenza orientativa inserimento/
reinserimento lavorativo1.
6. La Scuola deve disporre di un documento tecnico che contenga:l’analisi dei
fenomeni territoriali, ospedalieri e sociali che conducono alla formulazione del
programmi formativi
6) ADEMPIMENTI RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA RETE FORMATIVA
ALLEGATO N° 2 AL D.M.29.3.2006
1. La Scuola deve disporre di strumenti (modulistica, tabelle, libretto, ecc) in
grado di dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo e
consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa2.
2. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e
per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutors e delle strutture1.
3. La Scuola deve disporre di un sistema codificato per la classificazione
ed archiviazione (banche dati, archiviazione documenti, etc.) di tutte le
attività svolte ed i risultati raggiunti
4. La Scuola deve disporre di un modello teorico informatizzato per:la
definizione dei prerequisiti di conoscenza, capacità, abilità sotto i diversi
profili (operativo, cognitivo e relazionale) la definizione delle tipologie delle
prove e dei relativi strumenti per l’accertamento dei prerequisiti2.
5. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e
per la valutazione in itinere dei processi di apprendimento nei confronti
degli studenti 3.
6. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per l’accertamento
delle competenze finali degli specializzandi
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di un sistema informatizzato - Università degli Studi "G. d`Annunzio"