www.ForzeArmate.org Servizi di Informazione – Assistenza - Consulenza legale – Diritti - Banca dati - Convenzioni CHI SIAMO E COSA FACCIAMO SIDEWEB è una società di servizi nata dall’entusiasmo e dall’esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org. SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia, ed opera su tutto il territorio nazionale. SIDEWEB garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica giornaliera e gratuita. ABBONATI, sostieni anche tu queste importanti attivita’ nell’interesse di tutti. Costo dell’abbonamento annuale: 30 euro per l’utente time; 60 euro per l’utente flash, da versare sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: Sideweb s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). Durata dell’abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento. Approfondisci l’argomento… Sideweb s.r.l. Sede nazionale Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV) [email protected] – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915 Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it – Aggiornamenti giornalieri PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DELLO STATO MAGGIORE – FORZE ARMATE La sottonotata documentazione viene pubblicata in forma gratuita e di libero accesso per tutti gli utenti! Ministero della Difesa Direzione Generale degli Armamenti Terrestri TER-G-020 “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida” Base gennaio 2006 I ELENCO DELLE PAGINE VALIDE La presente pubblicazione è composta di n° 70 pagine così ripartite: NUMERO PAGINE Da I a VIII Da 1 a 62 BASE GENNAIO 2006 GENNAIO 2006 II REVI ------------------------------------------------------- PREMESSA Ai fini della presente pubblicazione si definiscono Veicoli tutti i mezzi che operano su strada, fuori strada e su strada ferrata. Si distinguono in: autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, veicoli anfibi, rimorchi, locomotori. --------------------------------------------------- AVVERTENZA La presente pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione MOT G 002 ed 1992 e le successive AA e VV IV REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 V INDICE pagina Elenco delle pagine valide Atto di Approvazione Avvertenze Registrazione Aggiunte e Varianti Indice II III IV V VI 1. GUIDA DEI VEICOLI _______________________________________________________ 1 1.1 Titoli per la condotta dei veicoli. __________________________________________________ 1 1.2. Personale da preporre alla guida degli autoveicoli. __________________________________ 1 1.3. Personale da preporre alla condotta di locomotori. __________________________________ 1 1.4 Inosservanza dei divieti in materia di condotta dei veicoli e relative responsabilità disciplinari ______________________________________________ 2 2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA GUIDA, DELLE PATENTI MILITARI DI GUIDA, DELL'ATTESTATO PROVVISORIO E DELLA AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA____________________________ 3 2.1. Patente militare di guida. _______________________________________________________ 3 2.2. Certificati di idoneità e le abilitazioni speciali. ______________________________________ 3 2.3. Rilascio ed approvazione dei certificati di idoneità alla guida dei veicoli. ________________ 6 2.4. Personale cui può essere rilasciato il certificato di idoneità alla guida degli autoveicoli. ____ 7 2.5. Rilascio ed approvazione del certificato di idoneità alla condotta di locomotori sui binari di raccordo militari allacciati alla rete ferroviaria FS. ___________________________________ 8 2.6. Personale cui può essere rilasciato il certificato di idoneità alla condotta dei locomotori. ___ 9 2.7. Attestato provvisorio.___________________________________________________________ 9 3.REQUISITI FISICI, PSICHICI E RELATIVI ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA GUIDA. ESAMI DI IDONEITA' TEORICO PRATICI - MODALITA' PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' E PER LA PATENTE MILITARE DI GUIDA, ANNOTAZIONI MATRICOLARI, RILASCIO DEI DUPLICATI. 12 3.1. Requisiti fisici e psichici. _______________________________________________________ 12 3.2. Accertamenti per il possesso dei requisiti fisici-psichici. _____________________________ 13 3.3. Ammissione al corso per conseguimento del certificato di idoneità alla condotta dei locomotori ____________________________________________________ 13 3.4. Esami di idoneità. _____________________________________________________________ 13 3.5. Modalità per il rilascio del primo e dei successivi certificati di idoneità, della patente militare di guida. Registrazioni relative. __________________________________________ 15 VI 3.6. Annotazioni sui documenti personali. ____________________________________________ 16 3.7. Rilascio duplicato della patente militare di guida. __________________________________ 17 4. VALIDITA', PROROGA DELLA VALIDITA' E REVISIONE DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA._____________________________________________________ 18 4.1. Validità della patente militare di guida. 18 4.2. Proroga della validità della patente militare di guida. _______________________________ 18 4.3 Revisione della patente militare di guida. __________________________________________ 19 5. INFRAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA. ____________________________ 20 5.1. Infrazioni alle norme di comportamento (titolo V del C.d.S.) _________________________ 20 5.2. Sospensione della patente militare di guida. _______________________________________ 20 5.3. Revoca della patente militare di guida. ___________________________________________ 21 5.4. Sospensione e revoca della patente militare di guida in attuazione di analogo provvedimento adottato per la patente civile. _____________________________________ 22 6. RITIRO DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA, COMMUTAZIONE IN PATENTE CIVILE AD USO PRIVATO. ________________________________________________ 23 6.1. Ritiro. ______________________________________________________________________ 23 6.2. Commutazione.______________________________________________________________ _ 23 ALLEGATI ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E FAC- SIMILE della patente di guida; Attestato provvisorio di abilitazione alla guida dei veicoli militari; Autorizzazione ad esercitarsi alla guida del veicoli; FAC – SIMILE di certificato medico; Programmi di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione; 26 41 42 43 44 ALLEGATO F Programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione al mod.7; 48 ALLEGATO G ALLEGATO G/bis Verbale di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione; Verbale di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione al mod.7; Abilitazione alla guida dei carrelli ferroviari; Verbale per il rilascio del mod.2 ai sensi del punto 2.4.1.3; Registro dei certificati di abilitazione; Registro dei certificati di idoneità; Tabella di equipollenza; Registro scadenza patenti; Modulo richiesta conversione. 49 50 ALLEGATO G/ter ALLEGATO G/quater ALLEGATO H ALLEGATO I ALLEGATO L ALLEGATO M ALLEGATO N VII 51 53 54 57 59 60 62 “PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA” VIII 1. 1.1 GUIDA DEI VEICOLI Titoli per la condotta dei veicoli. 1.1.1. Per poter guidare un veicolo di proprietà o in uso presso l’AD immatricolato con targa militare e/o civile è necessario il possesso del relativo certificato di idoneità alla guida o abilitazione speciale registrato sulla patente rilasciata dall'Amministrazione stessa (allegato A) o, nei casi previsti, di apposito "attestato provvisorio" (allegato B) o di autorizzazione ad esercitarsi nella guida (allegato C ). 1.1.2. Chiunque guidi un veicolo militare senza il possesso dei documenti prescritti e citati nel precedente paragrafo oppure con documenti scaduti di validità, risponde disciplinarmente del fatto. Inoltre, chiunque guidi un autoveicolo militare senza essere neppure in possesso di idonea e valida patente di guida civile, è passibile delle pene previste dagli art. 116 e 125 del nuovo Codice della Strada, promulgato con la Legge n.214/2003. 1.1.3. Il personale alla guida dei veicoli deve sempre avere al seguito la patente di guida o l'attestato provvisorio o l'autorizzazione di cui in 1.1.1.. 1.1.4. Il limite di età per conseguire le autorizzazioni per la condotta dei veicoli fissato in anni 18 per il personale militare e civile dipendente dalla Difesa. 1.1.5. Tale limite è ridotto ad anni 17 per i militari a ferma prolungata con possibilità limitata ai Modelli 1 e 2. 1.2. Personale da preporre alla guida degli autoveicoli. 1.2.1. La condotta di qualsiasi autoveicolo militare compete agli intestatari del documento di impiego che rispondono del movimento dell'autoveicolo, in relazione al servizio comandato e specificato sul foglio di impiego. 1.2.2. Gli intestatari del documento di impiego di un qualsiasi autoveicolo militare devono: - risultare dipendenti dell'Amministrazione della Difesa con le eccezioni previste ai successivi punti da 2.7.1.3. a 2.7.1.7. - essere in possesso del relativo certificato di idoneità alla guida o dell'attestato provvisorio. 1.3. Personale da preporre alla condotta di locomotori. 1.3.1. La condotta di locomotori militari compete agli intestatari del documento di impiego che rispondono del movimento del locomotore, in relazione al servizio comandato e specificato sul foglio di marcia. 1.3.2. Il conduttore di un qualsiasi locomotore militare deve: - essere in possesso del relativo certificato di idoneità o attestato provvisorio; - appartenere ad una delle seguenti categorie di personale: - Ufficiali, Sottufficiali, Graduati o militari di truppa, in forza al Rgt. Genio Ferrovieri; - Ufficiali, Sottufficiali, Graduati o militari di truppa, in forza ad Enti e Reparti che hanno 1 in uso raccordi ferroviari militari; - operai aventi le qualifiche di “conduttore di locomotive e locomotori” e “conducente di automezzi speciali” in forza ad Enti e Reparti che hanno in uso raccordi militari; - operai con qualifica diversa da quella precedente in forza ad Enti e Reparti che hanno in uso raccordi ferroviari militari, autorizzati ad esercitare tale mansione dalla Direzione Generale per il Personale Civile, ovvero da adibire al collaudo dei locomotori acquisiti o revisionati. 1.4. Inosservanza dei divieti in materia di condotta dei veicoli e relative responsabilità disciplinari 1.4.1. Il personale militare e civile abilitato che, salvo i casi previsti al punto 1.1.2, si sostituisce alla guida di un veicolo militare al conduttore o ne imponga la sostituzione con un altro conduttore abilitato, è disciplinarmente responsabile del fatto. 1.4.2. Il conduttore titolare del documento di impiego che, al di fuori dei casi di cui al punto 1.4.1., senza aver ricevuto esplicito ordine da un superiore da lui riconosciuto come tale, cede la guida del veicolo ad altro conduttore abilitato, ovvero ne tollera la condotta, è disciplinarmente corresponsabile del fatto. 1.4.3. I conduttori dei veicoli militari possono esplicare i soli servizi prescritti dal documento di impiego. Chi effettua servizi diversi da quelli prescritti è disciplinarmente responsabile dell'atto compiuto e risponde inoltre, in via amministrativa, delle spese relative al consumo del combustibile e all'uso dell'autoveicolo. 1.4.4. Il conduttore intestatario del documento di impiego, durante l'espletamento del servizio, non può lasciare incustodito il veicolo se non in caso di inderogabile necessità ovvero per cause di forza maggiore, ma solo dopo aver adottato le opportune misure cautelative. In servizi isolati, che comportino la consumazione di pasti presso pubblici esercizi, è consentito il parcheggio dei veicoli militari, chiusi a chiave ed in zone che ne consentano il controllo visivo. 1.4.5. In servizi isolati, effettuati con i veicoli militari commerciali o di derivazione commerciale, condotti da personale civile o militare in servizio permanente e dotati di assicurazione contro incendio e furto, è consentito il parcheggio di detti veicoli, chiusi a chiave, possibilmente in aree non isolate. 1.4.6. Il personale militare e civile in possesso di abilitazione militare alla guida, che conduca veicoli ad uso privato senza essere in possesso della prevista patente civile, è disciplinarmente perseguibile, indipendentemente dalle eventuali sanzioni comminate dalle Autorità Civili. 2 2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA GUIDA, DELLE PATENTI MILITARI DI GUIDA, DELL'ATTESTATO PROVVISORIO E DELLA AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA 2.1. Patente militare di guida. La “patente di guida” (allegato A) è il documento nel quale sono registrati tutti i certificati di idoneità alla guida dei veicoli militari e le abilitazioni speciali, conseguiti dal titolare. Essa viene rilasciata all'atto del conseguimento del primo certificato di idoneità. Il conseguimento dei successivi certificati di idoneità e/o delle abilitazioni speciali comporta la sola registrazione degli stessi sulla patente. 2.2. Certificati di idoneità e abilitazioni speciali. 2.2.1. Per la condotta dei vari tipi di veicoli militari sono previsti i seguenti certificati di idoneità: Mod.1 motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero (due con side-car) oltre al conducente e massa totale fino a Kg 1.300; autoveicoli non adibiti al trasporto di persone oltre al conducente e per impieghi anche speciali (quali motocarrelli da montagna, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, autospazzatrici, ecc...), comunque con massa totale fino a Kg 1.300; quadricicli a motore destinati al trasporto di cose con al massimo 1 persona oltre il conducente, trasporti specifici e per uso speciale la cui massa a vuoto non superi le 0.55 ton, con l’esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica e velocità max di 80 Km/h. Mod 2 autoveicoli con massa totale fino a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 9 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di un rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comunque limitate all'80% della massa totale del veicolo trainante; la somma della massa del veicolo e del rimorchio non dovrà eccedere Kg 3.500; motoveicoli ed autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 1, escluse ambulanze, con massa totale fino a Kg 3.500; Mod. 3 autoveicoli con massa totale superiore a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 20 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa; autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 2 (escluso autobus); Mod. 4 autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comprese ambulanze. Mod. 5/A autoveicoli compresi nel Mod. 2 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000; Mod. 5/B autoveicoli compresi nel Mod. 3 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi anche autoarticolati ed autosnodati; Mod. 5/C autoveicoli compresi nel Mod. 4 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi autoarticolati ed autosnodati per trasporto persone; Mod. 6/A autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi; Mod. 6/B autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio; Mod. 7 locomotori, su binari di scalo delle stazioni della Soc. RFI e/o su raccordi ferroviari militari. 3 2.2.2 Le abilitazioni speciali, da trascrivere sulla patente militare, sono relative a: – utilizzazione dei veicoli tattici/logistici in ambito operativo, – utilizzazione dei veicoli di massima sicurezza; – idoneità alla condotta di veicoli impiegati in relazione alle attrezzature montate su di essi in modo permanente; – idoneità all’impiego di attrezzature speciali montate in modo permanente sul veicolo; – formazione tecnico-professionale del personale da adibire alla guida di veicoli destinati al trasporto di materiali pericolosi. 2.2.2.1.Il conseguimento di ciascuna abilitazione speciale è sottoposto allo stesso iter procedurale relativo al modello di patente di guida. Detta abilitazione può essere rilasciata anche contemporaneamente al certificato di idoneità stesso, integrando i programmi addestrativi con le prescrizioni d’uso riportate sui manuali del veicolo/i oggetto della abilitazione e/o dalle norme specifiche di comportamento. 2.2.2.2 Le abilitazioni speciali si intendono applicabili ai seguenti mezzi: – veicoli tattici/logistici utilizzati in ambito operativo; – autogrù e mezzi di soccorso stradale; – autocisterne ed automezzi adibiti al trasporto di materiali pericolosi; – veicoli antincendio; – mezzi cingolati e/o corazzati provvisti di gru o altre attrezzature specifiche; – autoarticolati per trasporto mezzi cingolati; – carrelli elevatori trattorini e caricatori speciali; – veicoli a massima sicurezza; – ;veicoli di tipologia prevista dai diversi modelli, ma eccedenti i limiti di peso stabiliti; – FH 70. ---------------------------------------------------NOTE : – L’abilitazione speciale per FH 70 è relativa al Mod. 2, ma conseguibile anche da personale che non abbia conseguito il Mod. 2. – L’abilitazione speciale per i veicoli (trattorini, sollevatori, motospazzatrici) destinati ad essere impiegati solo nelle installazioni militari, senza la possibilità di trasporto a bordo di altro personale oltre il conduttore, è relativa al Mod. 1, ma conseguibile anche da personale che non abbia conseguito anche il Mod. 1. In tali casi il programma addestrativo per il conseguimento dell’abilitazione speciale dovrà essere integrato da opportune nozioni di circolazione stradale. – L’abilitazione speciale per i veicoli (trattori, sollevatori) aventi massa totale superiore a 1300 kg dovrà essere relativa ai modelli aventi corrispondenti limiti di peso; – L'abilitazione speciale per la formazione del personale adibito al trasporto di materiali pericolosi verrà conferita secondo i programmi e con le modalità stabilite dalla specifica normativa militare. – L’abilitazione speciale per la conduzione dei veicoli in ambito operativo e per i veicoli a massima sicurezza verrà conferita secondo i programmi e con le modalità stabilite dalla specifica normativa militare. ----------------------------------------2.2.2.3.1 I programmi di addestramento dovranno prevedere l'apprendimento delle procedure di impiego in sicurezza delle attrezzature e delle norme di legge inerenti, nonché un periodo di addestramento pratico. Le modalità per lo svolgimento all'addestramento pratico sono stabilite dal DIPARTIMENTO TRAMAT di ISPEL e, relativamente ai mezzi di rispettivo specifico impiego, dagli Organi Centrali di F.A. competenti. 4 2.2.2.3.1.l’arma dei Carabinieri in relazione alle sue peculiarità di impiego determina autonomamente: – i veicoli tattico logistici per la cui conduzione è necessaria l’abilitazione speciale – il personale cui conferire tale abilitazione speciale 2.2.2.4.L'esame consisterà nell'accertamento della conoscenza: – delle modalità di comportamento in funzione del teatro di impiego del veicolo – dell'interfaccia tra il veicolo e l'attrezzatura; – dei circuiti elettrici ed idraulici principali e relativi liquidi; – delle operazioni preliminari e delle procedure di uso delle attrezzature specifiche; – dei vincoli, appoggi ed ancoraggi collegati all'uso delle attrezzature; – degli eventuali presidi personali e strumenti da impiegare durante o per l'uso delle attrezzature; – della condotta di guida del veicolo in funzione dell'attrezzatura; – dell'uso degli impianti e/o apparecchi accessori (per esempio estintori di emergenza, avvisatori acustici o luminosi, ecc...) – dei principali guasti ed inconvenienti che possono verificarsi a carico delle attrezzature; delle misure da adottare in caso di incidente stradale (per esempio in caso di fuoriuscita di liquidi tossici dalla cisterna). 2.2.3 Può essere conseguita l'idoneità: – al Mod. 4, solo dal personale in possesso del Mod. 2 o Mod. 3; – al Mod. 5/A, solo dal personale in possesso del Mod. 2; – al Mod. 5/B, solo dal personale in possesso del Mod. 3; – al Mod. 5/C, solo dal personale in possesso del Mod. 4; – al Mod. 6, solo dal personale in possesso del Mod. 3; – al Mod. 7, solo dal personale in possesso del Mod. 3. 2.2.4. Tutti i certificati di idoneità alla guida e le abilitazioni speciali conseguiti dal personale debbono essere registrati sulla relativa patente militare di guida. Il titolare di tale patente può condurre veicoli militari relativi ai certificati ivi registrati nonché i veicoli previsti dalla seguente tabella (estendibile anche alle abilitazioni speciali): Certificato di idoneità Modello Abilita alla guida dei veicoli relativi ai modelli 1 2 3 4 5/A 5/B 5/C 6/A 6/B 7 2.2.5. 1 2 2-3 2-4 2 - 5/A 2 - 3 - 5/A - 5/B 2 - 4 - 5/C 2 - 3 - 6/A 2 - 3 - 6/B 2-3-7 I veicoli di nuova acquisizione verranno assimilati, ai fini dell'attribuzione del modello di patente, al tipo di mezzo che rappresenta le caratteristiche tecniche più similari (organi per la trazione, massa, destinazione d'uso). In caso di equipollenza a tipologie diverse si terrà conto della massa totale. 5 2.2.5.1. Nel caso di esami per il conseguimento del modello di patente relativamente ad un veicolo di nuova concezione, qualora l'Ufficiale esaminatore non sia già in possesso dell'idoneità specifica, si avvarrà di personale qualificato, anche esterno all'A.D. (in particolare tale procedura sarà valida per particolari attrezzature di nuova acquisizione prodotte dall'industria, per le quali sia prevista un'abilitazione speciale alla condotta). 2.2.6. Nel caso in cui le esigenze di servizio richiedano il rilascio di un certificato di idoneità relativo alla guida esclusivamente di una sola delle categorie dei veicoli compresi in un determinato modello si potrà procedere al rilascio della patente necessaria e/o della relativa abilitazione speciale apponendo nel riquadro relativo la dicitura, “SOLO ....“, o depennando le voci che non interessano. I relativi programmi di esame, definiti nell'allegato F, dovranno essere adattati, nei commi 3 e 4 di ciascun modello, alla specifica esigenza. Tali certificati non potranno essere convertiti nelle corrispondenti patenti civili. 2.2.7. La possibilità di trasporto promiscuo fino a 20 persone prevista per il modello 3 è limitata ai soli autocarri militari appositamente attrezzati e per esclusive esigenze operative, addestrative e logistiche. 2.2.8. Al personale in possesso di patente civile modello A o B può essere rilasciato il certificato di abilitazione alla guida rispettivamente per i modelli 1 o 2, previo accertamento della conoscenza della specifica normativa militare sulla circolazione stradale ( all G/quater). 2.3. Rilascio ed approvazione dei certificati di idoneità alla guida dei veicoli. 2.3.1. I certificati di idoneità alla guida degli autoveicoli vengono rilasciati dagli Enti indicati in 2.3.2. previa approvazione, da parte degli Enti indicati in 2.3.3., degli appositi verbali di idoneità. Agli Enti indicati in 2.3.2. compete altresì il rilascio della “patente militare di guida”. Per il rilascio delle abilitazioni speciali per: – formazione tecnico-professionale del personale da adibire alla guida di veicoli destinati al trasporto di materiali pericolosi, - veicoli tattici/logistici utilizzati in ambito operativo l'Ufficiale esaminatore dovrà essere designato dai Comandi di cui in 2.3.3.. Il personale da destinare all'incarico di insegnante/istruttore per i corsi relativi alle suddette abilitazioni speciali dovrà essere in possesso di idonea cultura tecnica e di consolidata esperienza nel settore. 2.3.2. I certificati di idoneità possono essere rilasciati dai Comandi ed Enti dotati di idonee strutture addestrative, e retti da Comandanti di Corpo o equivalente, al personale direttamente dipendente nonché al personale di altro Ente o Reparto di altra F.A. o altro Paese NATO o Paese amico con vincoli addestrativi basati su accordi internazionali. 2.3.3. L'approvazione al rilascio dei certificati di idoneità e della patente militare di guida è di competenza: − Della Direzione generale Armamenti Terrestri − Dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito − dei Comandi dei Servizi Trasporti e Materiali competenti territorialmente per: 6 − il personale militare dell'Esercito appartenente ad Enti e Reparti dislocati nel territorio di rispettiva giurisdizione; − il personale civile appartenente ad Enti dell'Esercito e Interforze dislocati nel territorio di rispettiva giurisdizione; − del Comando Scuola Trasporti e Materiali per tutto il personale proprio o dell’area di ISPEFORMAZIONE in servizio o in addestramento; dei Comandi Dip. Militare Marittimo o dei Comandi Militari Marittimi Autonomi per: − il personale militare della Marina appartenente ad Enti o Reparti dislocati nei territori di rispettiva giurisdizione; − il personale civile appartenente ad Enti della Marina dislocati nei territori di rispettiva giurisdizione; degli Alti Comandi per: − il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare in servizio presso gli Enti e Reparti dipendenti; degli stessi Comandi designati al rilascio dei certificati di idoneità, per tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri; 2.4. 2.4.1. Personale cui può essere rilasciato il certificato di idoneità alla guida degli autoveicoli. I certificati di idoneità alla guida degli autoveicoli possono essere rilasciati solo al personale di cui in appresso, purché sia stato dichiarato in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici e abbia superato gli appositi esami teorico-pratici di idoneità: 2.4.1.1.Personale militare: ESERCITO: − Ufficiali: tutti; − Sottufficiali: tutti; − Graduati e militari di truppa : tutti; MARINA: − Ufficiali: tutti; − Sottufficiali: tutti; − Graduati e militari di truppa: tutti AERONAUTICA: − Ufficiali: tutti; − Sottufficiali: tutti; − Graduati e militari di truppa: tutti CARABINIERI: − Ufficiali: tutti; − Sottufficiali: tutti − Appuntati e Carabinieri: tutti; 2.4.1.2.Personale civile dell'Amministrazione della Difesa: − Ingegnere (proff. 224 - 224/A - 225); − Capo Tecnico (prof. 203); − Autista meccanico (prof. 11); − Autista meccanico spec. (prof. 12); − Conducente di automezzi (prof. 10); 7 − Coordinatore di rimessa (prof. 8); − Collaudatore meccanico (prof. 40); − Conducente di automezzi speciali (9). Possono conseguire la patente, limitatamente ai certificati necessari per consentire lo svolgimento dei compiti loro affidati, in relazione alle mansioni di pertinenza: − Assistenti tecnici (prof. 188) con incarichi attinenti alla prova e collaudo di automezzi presso gli Stabilimenti ed Arsenali Militari; − Assistente tecnico motorista (prof. 41); − Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche (prof. 35); − Motorista meccanico spec. (prof. 36); − Meccanico spec. grandi motori (prof. 37); − Aggiustatore meccanico (prof. 38); − Aggiustatore meccanico spec. (prof. 39); − Tecnico agrario spec. (251); − Tecnico agrario (prof. 252); − Addetto alle lavorazioni agrarie (prof. 253); − Addetto alle lavorazioni (prof. 210); − Operatore di magazzino (291). Possono altresì conseguire la patente, previa autorizzazione della Direzione Generale per il Personale Civile, gli operai nei confronti dei quali venga avanzata richiesta di cambio di qualifica per l'attribuzione di una delle predette qualifiche di mestiere. 2.4.1.3 Il Comandante dell'Ente, al fine di soddisfare un'esigenza che ha il fondamento nella migliore funzionalità dei servizi e nella maggiore produttività, potrà disporre che il proprio personale dipendente non appartenente alle succitate qualifiche, al quale debba essere affidata, per esigenze di servizio, la guida di automezzi militari, sia munito della patente Mod. 2. Qualora detto personale sia già in possesso di patente civile di guida mod. B rilasciata senza le limitazioni o prescrizioni di cui all’art.325 del DPR 16.12.92 n° 495 e/o dalle sue successive modificazioni, il rilascio avverrà con le modalità previste dal verbale in allegato G/quater . NOTA: La validità della patente non potrà travalicare quella della patente civile di guida posseduta . 2.5. Rilascio ed approvazione del certificato di idoneità alla condotta di locomotori sui binari di raccordo militari allacciati alla rete ferroviaria . 2.5.1. Il certificato di idoneità alla condotta di locomotori viene rilasciato soltanto dal Reggimento Genio Ferrovieri per tutto il personale direttamente dipendente nonché per quello di altro Ente, di altra F.A., o di altro Paese NATO o Paese amico con vincoli addestrativi basati su accordi internazionali, previa approvazione del verbale di esame da parte dell'Ente di cui in 2.5.2.. 2.5.2. L'approvazione al rilascio del certificato di idoneità è di competenza della Regione Militare alle cui dipendenze è posto il Reggimento Genio Ferrovieri per tutto il personale indicato in 2.5.1.. 2.5.3. Il certificato d’idoneità alla condotta dei locomotori di manovra si intende valido, solamente, per il raccordo ferroviario militare ed i mezzi di trazione indicati nel certificato di abilitazione in All. G/bis. Qualora un Ente/Comando/Reparto militare, titolare di un raccordo militare, impieghi personale abilitato in altro impianto ferroviario deve (informandone ISPEL – REP coord. Supp.gen. - Ufficio Movimenti e Trasporti ) richiedere al Capo Stazione dell’impianto 8 ferroviario collegato con il raccordo, l’estensione della validità del certificato di abilitazione (All. G/bis). Inoltre, il personale dipendente, per poter condurre un locomotore di manovra di tipo differente da quello con cui si è conseguita l’abilitazione, deve sostenere una nuova prova pratica di condotta della locomotiva secondo le modalità previste ai punti 3.3. e 3.4.. 2.6. Personale cui può essere rilasciato il certificato di idoneità alla condotta dei locomotori. 2.6.1. Il certificato di idoneità alla condotta dei locomotori può essere rilasciato al personale di cui appresso, purché sia stato dichiarato in possesso dei requisiti psico-fisici ed abbia superato gli appositi esami teorici-pratici di idoneità: 2.6.1.1. Personale militare: Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppa in forza ad Enti e Reparti che hanno in uso raccordi ferroviari militari e personale militare in forza al Reggimento Genio Ferrovieri, tenendo presente quanto previsto al punto 2.4.1.1.. 2.6.1.2. Personale civile dell'Amministrazione Difesa: operai conduttori di locomotive e locomotori. Possono inoltre conseguire il certificato, qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse del servizio, gli operai aventi qualifica di mestiere diversa da quella sopracitata, per i quali sia stata rilasciata preventiva autorizzazione da parte della Direzione Generale per il personale Civile. Una successiva autorizzazione dovrà essere richiesta alla menzionata Direzione Generale da parte dell'Ente interessato per l'impiego di detti operai nella condotta dei locomotori. 2.7 Attestato provvisorio. 2.7.1. L'attestato provvisorio di cui in 1.1.1. (allegato B) può essere rilasciato: 2.7.1.1. al personale di cui in 2.4. e 2.6. che abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte prove ed esami e che sia in attesa del rilascio della patente o di un ulteriore certificato di idoneità. L'attestato è rilasciato dallo stesso Ente cui compete il rilascio della patente o del certificato di idoneità alla guida; 2.7.1.2. al personale richiamato, al quale non sia possibile restituire subito la patente ancora valida, ritirata all'atto del congedo. Il rilascio dell'attestato provvisorio è subordinato all'esito favorevole di un accertamento teorico-pratico dell'idoneità a condurre i veicoli per i quali il suddetto personale aveva ottenuto i certificati. L'attestato è rilasciato dall'Ente o Reparto di appartenenza sulla base della documentazione personale del militare; 2.7.1.3. al personale civile non dipendente dall'A.D. che presti la propria opera con carattere continuativo nell'ambito delle Strutture/ Poli dedicati al mantenimento dei parchi veicoli al quale debba essere affidata, per particolari e inderogabili esigenze delle lavorazioni, la guida di autoveicoli militari. Il rilascio dell'attestato è subordinato: − al possesso, da parte del personale stesso, della patente civile di guida cat. C, oppure D-E, in corso di validità; − all'esito favorevole di un accertamento teorico-pratico dell'idoneità a condurre i veicoli militari interessati. L'attestato è rilasciato dall'Ente che ha in utilizzo il veicolo affidato alla guida del personale interessato; La validità della patente non potrà travalicare quella della patente civile di guida posseduta 9 2.7.1.4. Al personale del Ministero degli Interni, a quello del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti –Dipartimento Trasporti Terrestri per i aeromobili in transito, nonché al personale e alle infermiere volontarie della C.R.I., dell’ACISMOM , che presti servizio presso gli aeroporti per l'assistenza a terra degli che operano nell'ambito degli Ospedali da campo, dei nuclei di pronto intervento sanitario e dei moduli sanitari, ed al quale debba essere affidata, per esigenze di servizio, la guida di autoveicoli militari. Il rilascio dell'attestato provvisorio è subordinato: − al possesso da parte del personale stesso, della patente civile di guida tipo C, oppure D-E tuttora valida, o delle corrispondenti patenti rilasciate dalle Amministrazioni competenti; − all'esito favorevole di un accertamento teorico teorico-pratico dell'idoneità a condurre gli autoveicoli militari interessati; L'attestato è rilasciato dall'Ente che ha in utilizzo il veicolo affidato alla guida del personale interessato; La validità della patente non potrà travalicare quella della patente civile di guida posseduta 2.7.1.5. Al personale civile dipendente da ditte convenzionate per la fornitura di servizi di riparazione e/o la costruzione di autoveicoli dell'A.D., preposto al ritiro, collaudo e riconsegna degli autoveicoli stessi. Il rilascio dell'attestato è subordinato: − all'autorizzazione dell'Ente che ha stipulato il contratto con la ditta, qualora esso sia diverso da quello preposto alla sorveglianza delle lavorazioni; − al possesso, da parte del personale interessato, della patente civile di guida tipi C, oppure D-E tuttora valida; − all'esito favorevole di un accertamento teorico-pratico dell'idoneità a condurre gli autoveicoli militari interessati. L'attestato è rilasciato dall'Ente preposto al controllo delle lavorazioni eseguite dalla ditta cui appartiene il personale; La validità della patente non potrà travalicare quella della patente civile di guida posseduta 2.7.1.6. Al personale dipendente del SISMI al quale debba essere affidata, per esigenze di servizio, la guida di automezzi militari; il rilascio dell’attestato provvisorio può avvenire solo qualora detto personale sia già in possesso di patente civile di guida della categoria prescritta per il tipo di veicolo da condurre, come da tabella di equipollenza contenuta nell’allegato L. La validità di detto attestato provvisorio non può essere superiore a quella della patente civile di guida e deve risultare da apposita annotazione sull’attestato stesso; 2.7.1.7. Al personale militare e civile appartenente ai Paesi NATO o Paesi amici, operante su base nazionale e/o in operazioni fuori AREA, per accertate esigenze di servizio. 2.7.1.8. A chiunque ne abbia necessità, previa richiesta di motivata autorizzazione alla Direzione Generale degli Armamenti Terrestri. 2.7.2. Gli accertamenti teorico-pratici per il rilascio degli attestati provvisori e la compilazione dei relativi verbali sono devoluti ai Comandi ed Enti di cui in 2.3.2. e 2.5.1.. 2.7.3. Il rilascio degli attestati provvisori non è soggetto a preventiva approvazione. 2.7.4 .Gli attestati provvisori di cui in 2.7.1.3., 2.7.1.4., 2.7.1.5., 2.7.1.6. e 2.7.1.7. non comportano il successivo rilascio della patente militare di guida e non danno luogo alle variazioni matricolari. 10 2.7.5. Nell'attestato provvisorio debbono essere registrate tutte le abilitazioni alla guida dei veicoli concesse secondo quanto indicato in 2.2.1.. 2.7.6. L'attestato provvisorio ha la validità massima di sei, ovvero dodici mesi, a seconda che l'interessato faccia parte delle categorie di personale di cui in 2.7.1.1., 2.7.1.2. e 2.7.1.3. oppure 2.7.1.4., 2.7.1.5. e 2.7.1.7.. Detta validità decorre dalla data del rilascio dell'attestato e può essere prorogata per periodi di tempo uguali a quelli sopra indicati. Il limite di validità non deve essere, tuttavia, superiore a quello: − della patente militare di guida a suo tempo rilasciata (2.7.1.2.); − della patente civile di guida in possesso del personale interessato (2.7.1.3., 2.7.1.4., 2.7.1.5., 2.7.1.6. e 2.7.1.7.). All'atto della cessazione delle esigenze che ne hanno determinato il rilascio o alla sua definitiva scadenza, l'attestato provvisorio deve essere ritirato e distrutto. 2.7.7. L'autorizzazione di cui in 1.1.1. deve essere rilasciata a tutto il personale che si esercita nella guida o sostiene prove di esame di guida. A tale personale deve essere sempre affiancato l'istruttore di guida. 11 3. REQUISITI FISICI, PSICHICI E RELATIVI ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA GUIDA. ESAMI DI IDONEITA' TEORICO PRATICI - MODALITA' PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' E PER LA PATENTE MILITARE DI GUIDA, ANNOTAZIONI MATRICOLARI, RILASCIO DEI DUPLICATI. 3.1. Requisiti fisici e psichici. Per conseguire l'abilitazione a condurre i veicoli di cui ai Modd. da 1 a 5 è necessario il possesso dei requisiti previsti dal vigente Codice della Strada per le corrispondenti categorie di patente civile, individuate sulla base della tabella di equipollenza di cui all’allegato L. Le patologie oculari per le quali il Codice della Strada demanda l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla commissione medica locale sono causa di inidoneità alla conduzione di veicoli militari. Per conseguire la patente militare di guida od essere ammesso alla frequenza del corso di scuola guida occorre che l'interessato, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli per i quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcoliche, ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. L'interessato, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni. Per conseguire l'idoneità a condurre veicoli di cui ai Modd. - 6 - 7, è necessario percepire la voce ordinaria di conversazione a m 8 da un orecchio e da non meno di m 7 dall'altro. Per conseguire l'idoneità a condurre i veicoli di cui ai Modd. 6 - 7, occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione. Per conseguire l'abilitazione a condurre veicoli di cui al Modd. 6 è inoltre necessario possedere: - acutezza visiva naturale uguale o superiore a complessivi 16 decimi e non inferiore a 7 decimi per l’occhio che vede meno. Per il solo Mod. 6/A e limitatamente al personale impiegato negli incarichi 216/B (capocarro) e 216/B1 (capocarro blindo pesante) il requisito della acutezza visiva deve intendersi raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio. Per i soli modelli di patente 5/B e 6/A e limitatamente al personale sottoelencato è sufficiente il possesso della stessa acutezza visiva necessaria per il conseguimento della patente Mod. 3: − Ufficiali e Sottufficiali; − allievi Ufficiali e Sottufficiali; − Ingegneri (proff. 224 - 224/A - 225), Capi Tecnici (prof. 203) e Assistenti Tecnici (prof. 188), con incarichi attinenti alla prova e collaudo di automezzi presso gli Stabilimenti ed Arsenali Militari. 3.1.1. Efficienza degli arti. Non possono conseguire certificati di idoneità alla guida coloro che presentino in uno o più arti alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da considerare invalidanti le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità nei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti 12 alla guida di quei determinati veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Nei casi espressamente previsti dalla circolare LEV/303650 del 01.06.1987 saranno ammesse le imperfezioni o gli esiti di pregresse affezioni o di traumi ed i deficit funzionali purché di lieve grado. 3.1.2 Requisiti psico fisici per conseguimento del Mod. 7. Per conseguire l'idoneità a condurre veicoli di cui al Mod. 7 è necessario possedere i requisiti psico-fisici previsti per il certificato mod.3 e a quelli fissati dalla soc. Rete Ferroviaria Italiana per il personale di macchina delle società/imprese ferroviarie che operano sulla Rete ferroviaria. 3.2. Accertamenti per il possesso dei requisiti fisici-psichici. L'accertamento deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di inizio del corso di scuola guida od alle prescritte prove di esami, rilasciate da un Ufficiale Medico secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale della Sanità Militare. Il certificato medico deve essere redatto su moduli conformi a quello indicato nell'all. D. Per il titolare di certificati di idoneità alla guida Mod. 4, oppure 6, oppure 5/A, oppure 5/B, oppure 2 - 3 - 4 con abilitazione "autoambulanza", che debba conseguire uno qualsiasi degli altri certificati di idoneità alla guida, il certificato medico di cui sopra deve anche riconfermare il possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti psico-fisici prescritti per il conseguimento dei certificati di idoneità già posseduti. In caso di esito negativo degli accertamenti clinici i certificati di abilitazione già rilasciati debbono essere annullati a cura del Comando di Corpo da cui dipende il titolare della patente. Tale Comando, inoltre, provvede a segnalare l'avvenuto annullamento all'Ente che a suo tempo approvò il rilascio della patente nonché promuovere le conseguenti variazioni sui documenti personali del predetto titolare. 3.3. Ammissione al corso per conseguimento del certificato di idoneità alla condotta dei locomotori (Mod. 7). La designazione del personale da ammettere alla frequenza del corso è di competenza dei rispettivi Stati Maggiori di F.A., a cui gli Enti interessati segnaleranno le esigenze ed i nominativi da proporre, allegando, per ciascuno di essi, il relativo certificato medico. Per il personale dell'Esercito, la designazione è fatta a cura da ISPEL - Ufficio Movimenti e Trasporti. Gli Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica, una volta scelto il personale da ammettere al corso, lo segnaleranno allo ISPEL - MOTRA, il quale stabilirà, di concerto con RFI le modalità di svolgimento dei corsi, al termine del corso verrà rilasciato, a cura della Soc. ferroviaria apposito attestato di idoneità. Il personale designato per la frequenza del corso deve essere in possesso del certificato di idoneità alla guida Mod. 3. 3.4. Esami di idoneità. 3.4.1. L'esame sarà svolto da un Ufficiale esaminatore nominato dal Comandante o Direttore dell'Ente, appartenente al Corpo Ingegneri o all’Arma TRAMAT, Ufficiale dei Corpi della Marina Militare destinato al Servizio Automobilistico o al Corpo del Genio Aeronautico Ruolo Speciale (Motorizzazione) Ruolo Tecnico Logistico dei Carabinieri proveniente dall’Arma TRAMAT o avente idonea specializzazione, oppure qualificato insegnante/istruttore. L'Ufficiale sarà coadiuvato da uno o più Ufficiali/Sottufficiali “istruttori di scuola guida”, ritenuti dallo stesso necessari per lo svolgimento della prova. La funzione di Ufficiale esaminatore può essere svolta anche: 13 − per l’E.I e la M.M. dagli Aiutanti purchè in possesso di Laurea o di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, nonché della abilitazione a insegnante e/o istruttore di scuola guida militare; − per l’A.M. da Ufficiali A.A.r.u.s. e da Sottufficiali del Ruolo Marescialli purchè in possesso di Laurea o di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, nonché della abilitazione a insegnante di scuola guida militare La normativa per la qualificazione del personale alla funzione di insegnante o istruttore di scuola guida, relativamente a tutti i modelli riportati al punto 2.2.1., è redatta dagli Organi tecnicooperativi competenti ed approvata dagli Organi Centrali. 3.4.2.L'Ufficiale esaminatore esprimerà parere positivo o negativo per ciascuna prova. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà riportare parere positivo per ciascuna prova. Il candidato che non supera l'accertamento teorico preliminare non potrà essere ammesso al successivo accertamento pratico. L'esito finale sarà positivo o negativo (promosso o respinto). 3.4.3.L'esame di idoneità per conseguire certificati di idoneità alla guida viene svolto a cura e nelle sedi degli Enti cui è devoluto il rilascio. 3.4.4.Gli Enti cui è devoluto il rilascio dei certificati di idoneità alla guida provvedono a nominare l'Ufficiale esaminatore e gli eventuali coadiuvanti, in possesso di lunga competenza e pratica di guida. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso dell'idoneità di categoria non inferiore a quella che debbono conseguire i candidati. Per gli Ufficiali Generali ed i Colonnelli l'Ufficiale esaminatore sarà nominato, di volta in volta, dal competente Comando di R.M., o Alto Comando Periferico o Comando Regione Aerea e, dal Comando della regione dei Carabinieri Nel caso di concessione di idoneità relativa a mezzi per i quali gli Enti interessati abbiano difficoltà a nominare un Ufficiale, la questione sarà devoluta al Comando di R.M., o Maridipart o Comando Regione Aerea competente che provvederà, mediante i suoi organi tecnici. La Commissione di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta dei locomotori di manovra, viene nominata, su richiesta di ISPEL – MOTRA (che renderà disponibile un istruttore militare accreditato), da TRENITALIA e validata da RFI. Detta Commissione provvederà a stilare il verbale finale in quadruplice copia e a: - conservare una copia per i propri atti; - trasmettere una copia: . al Reggimento Genio Ferrovieri – Battaglione Esercizio; . all’Ente da cui dipende il candidato. Il Reggimento Genio Ferrovieri – Battaglione Esercizio provvederà a rilasciare attestato provvisorio di abilitazione alla guida ed a nominare apposita commissione a cura del Comandante del Corpo composta da tre membri di cui 2 Ufficiali e un Sottufficiale. La Commissione, sulla base del certificato inviato dalla soc. ferroviaria (All. G/bis), provvederà a stilare il verbale mod. G/ter che verrà trasmesso per l’approvazione al Comando della Regione Militare di competenza. La Soc. TRENITALIA rilascerà al personale che abbia conseguito l’abilitazione ferroviaria, l’apposito documento al superamento di un determinato monte ore di servizio. 3.4.5.Per ogni candidato sottoposto agli accertamenti viene redatto, seduta stante, il verbale di cui All. G, per ciascuno dei certificati di idoneità interessati, in triplice copia. La firma dell'Ufficiale incaricato dovrà essere preceduta dal grado, cognome e nome, scritti in modo chiaro e leggibile. Nel caso in cui l'Ufficiale non sia in possesso del certificato oggetto dell'esame, il relativo verbale dovrà essere controfirmato dal Sottufficiale istruttore coadiuvante, in possesso del requisito richiesto, alla voce “Assistente esaminatore”. In caso di esame per il conseguimento del Mod. 7, viene invece redatto il certificato di cui all'All. G/bis, in triplice copia. 14 3.4.6.Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame, deve trascorrere almeno un mese (sei mesi se trattasi di esami per il conseguimento del Mod. 7). A tal fine gli Enti cui è devoluto il rilascio dei certificati di idoneità trasmetteranno agli Enti di appartenenza del personale giudicato non idoneo nel corso degli esami, una copia del verbale di cui agli Allegati G o G/ter. 3.4.7.Le schede di esame, controfirmate dall'esaminatore, i tempi di reazione a firma del medico e la copia conforme del verbale debbono essere inserite nelle rispettive cartelle personali e vanno conservati per un periodo di 5 anni. 3.5. Modalità per il rilascio del primo e dei successivi certificati di idoneità, della patente militare di guida. Registrazioni relative. 3.5.1. Per il rilascio del primo certificato di guida (Mod. 1, oppure 2, oppure 3) e, conseguentemente, della patente militare di guida, sono prescritte le seguenti modalità: 3.5.1.1.l'Ente cui è devoluto il rilascio dei certificati di idoneità trasmette i verbali (All. G) relativi al personale giudicato idoneo, all'Ente competente all'approvazione, in duplice copia. Ai verbali debbono essere allegati i certificati sanitari, ove previsti; 3.5.1.2. l'Ente cui compete l'approvazione, accertata la regolarità della documentazione provvede a: − registrare sull'apposito registro di cui in 3.5.4.1. (All. H) tutti i dati in esso previsti; − trascrivere sui verbali (All. G) il numero progressivo di registrazione che diviene numero d'ordine della patente. − tale numero deve essere preceduto dalla sigla E.I. oppure A.M. oppure M.M. o C.C. a seconda che l'Ente che approva il rilascio appartenga all'Esercito, all'Aeronautica, alla Marina oppure all’Arma dei Carabinieri; − restituire una copia del verbale all'Ente compilatore con l'approvazione al rilascio della patente militare di guida. 3.5.1.3.L'Ente cui compete il rilascio della patente provvede a: − trascrivere su un modulo di patente il nominativo del titolare, il numero d'ordine della patente, il certificato di idoneità conseguito e ogni altro dato prescritto; − applicare sul documento la fotografia del titolare; − trasmettere il documento all'Ente che ha alle dipendenze l'interessato, per la consegna allo stesso e l'effettuazione delle prescritte variazioni sui documenti personali. 3.5.2.Per il rilascio dei successivi certificati di idoneità (escluso Mod. 7) sono prescritte le seguenti norme 3.5.2.1. L'Ente cui è devoluto il rilascio dei certificati di idoneità trasmette i verbali (All. G) relativi al personale giudicato idoneo, all'Ente cui compete l'approvazione: − in duplice copia, qualora l'Ente che deve autorizzare la nuova concessione sia lo stesso che autorizzò il rilascio della patente; − in triplice copia, qualora l'Ente che deve autorizzare la nuova concessione sia diverso da quello che autorizzò il primo rilascio. 3.5.2.2. L'Ente cui compete l'approvazione, accertata la regolarità della documentazione provvede a: − restituire all'Ente compilatore una copia del verbale con l'autorizzazione a registrare sulla patente dell'interessato il nuovo certificato di idoneità conseguito; 15 − trascrivere nell'apposito registro di cui in 3.5.4.1. (All. H), i dati relativi ai nuovi certificati di idoneità in corrispondenza del nominativo dell'interessato. Qualora detto nominativo non sia compreso in detto registro perché l'approvazione al rilascio della patente fu, a suo tempo, concessa da altro Ente, l'Ente cui compete al momento l'approvazione del certificato di idoneità provvede a: − trascrivere tutti i dati del verbale (nominativo, idoneità conseguita, numero della patente, ecc.) sul registro di cui in 3.5.4.2. (All. I); − trasmettere copia del verbale all'Ente che ha approvato, a suo tempo, il rilascio della patente. Quest'ultimo provvederà a trascrivere in rosso nell'apposito registro di cui in 3.5.4.1. i dati relativi al nuovo certificato di idoneità, in corrispondenza del nominativo. 3.5.2.3. L'Ente cui compete il rilascio dei certificati di idoneità provvede a: − trascrivere sulla patente dell'interessato il nuovo certificato conseguito; − trasmettere il documento all'Ente di appartenenza dell'interessato per la restituzione allo stesso e per l'effettuazione delle prescritte variazioni sui documenti personali. 3.5.3. Per il rilascio del certificato di idoneità Mod. 7, il Reggimento Ferrovieri sulla base del certificato di abilitazione rilasciato da FS (All. G/bis) provvede a far compilare, dalla Commissione interna di cui al para. 3.4.4. il verbale d'esame su modulo conforme all'All. G/ter e lo inoltra all’Ente cui compete l’approvazione (Regione Militare), che provvede alle attività di competenza sopradescritte. 3.5.4. Registrazioni. 3.5.4.1 Presso gli Enti, cui compete l'approvazione dei certificati di idoneità, saranno istituiti, per le relative trascrizioni, i seguenti registri: − un registro conforme all'Allegato H, distinto per Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, civili. In tale registro deve essere annotato solo il nominativo del personale per il quale l'Ente ha approvato il rilascio della patente militare di guida (primo certificato di idoneità). I certificati di idoneità conseguiti da detto personale debbono essere registrati: • in nero, se sono stati approvati dall'Ente; • in rosso, se sono stati approvati da altro Ente. − Un registro conforme all'Allegato I, distinto per Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, civili. In tale registro deve essere annotato solo il nominativo del personale per il quale l'Ente ha approvato il rilascio di successivi certificati di idoneità, ma non della patente militare di guida (primo certificato di idoneità). 3.6. Annotazioni sui documenti personali. Il rilascio della patente militare di guida nonché di tutti i certificati di idoneità conseguiti dal personale, dovrà essere oggetto di apposita annotazione: − per gli Ufficiali: nello "stato di servizio"; − per Sottufficiali e militari di truppa: sul foglio matricolare; − per i civili dipendenti dall'amministrazione della Difesa: sul foglio matricolare, dopo che PERSOCIV abbia autorizzato l'impiego degli stessi nella relativa qualifica di mestiere. L'annotazione, da apportare mediante stampigliatura per ciascuna idoneità conseguita, è la seguente: 16 3.6.1. Per il personale militare: “Rilasciato dal ......... in data ....... con verbale n°.... datato ........ certificato di idoneità a condurre veicoli di cui al Mod. .....1 della patente militare di guida n°....... approvata dal .......2 ”. 3.6.2. Per il personale civile: "Rilasciato dal ........ in data ....... con verbale n. .... datato ........ certificato di idoneità a condurre veicoli di cui al Mod. .....1 della patente militare di guida n° ....... approvata dal .....2 Autorizzazione di PERSOCIV ... ..con dispaccio n°... in data ...”. 3.6.3. Inoltre sugli stati di servizio degli Ufficiali sarà trascritta allo specchio V la sottonotata annotazione: "Le variazioni n° d'ordine ....... sono annullate, e quindi cancellate. 3.7. Rilascio duplicato della patente militare di guida. Il personale in servizio, in caso di smarrimento della patente militare di guida, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente di appartenenza, che provvederà a concedere il duplicato della patente, sulla base delle riportate annotazioni sui documenti personali dell'interessato, qualora l'Ente stesso sia tra quelli cui è devoluto il rilascio, o a richiederlo all'Ente giurisdizionalmente competente. Sulla copertina della patente e sulla pagina delle "AVVERTENZE" dovrà essere apposto il timbro in rosso con la dicitura "DUPLICATO". Il duplicato potrà essere rilasciato, con le stesse modalità, anche nel caso in cui l'originale sia divenuto inservibile; in tal caso però quest'ultimo dovrà essere distrutto a cura dell'Ente che rilascia il duplicato. In tutti i casi in cui verrà rilasciato il duplicato (smarrimento, deterioramento), questo dovrà avere la stessa scadenza del documento originale. 1 2 Specificare tipo o tipi di Modelli. Ente che approvò il rilascio. 17 4. VALIDITA', PROROGA DELLA VALIDITA' E REVISIONE DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA. 4.1. Validità della patente militare di guida. 4.1.1. La patente militare di guida ha una validità di dieci oppure di cinque anni, a seconda che il titolare della stessa abbia un'età inferiore ovvero superiore ai cinquanta anni. 4.1.2. Detta validità decorre dalla data dell'ultimo certificato di idoneità alla guida o abilitazione speciale, ad eccezione del Mod. 7, conseguito e valido, o dalla data di concessione della proroga, o da quella della revisione della patente. Il limite di validità deve essere comunque registrato tenendo conto dell'età dell'interessato, a cura dell'Ente che rilascia l'ultimo certificato di idoneità alla guida, oppure da quello che ha concesso la proroga o effettuata la revisione e, nell'apposito registro dell'Ente che approva o approvò a suo tempo il rilascio della patente. 4.1.3. Per il Mod. 7 la validità è quella fissata, dalla “ Disposizione 15/2000 “ emessa dalla Soc. F.S. 4.2. Proroga della validità della patente militare di guida. 4.2.1. La validità della patente militare di guida può essere prorogata per periodi di tempo eguali a quello indicato in 4.1.1. Il nuovo limite della validità deve essere registrato sulla patente, controfirmato dal Comandante di Corpo, e sui documenti personali dell'interessato e deve essere comunicato all'Ente che, a suo tempo, approvò il rilascio della patente, per le variazioni da apportare nell'apposito registro. Trascorsi cinque mesi dalla data di scadenza, la validità della patente non può più essere prorogata.Allorché sia superato tale limite, gli Enti interessati dovranno: − apportare e comunicare le conseguenti variazioni sui documenti personali dell'interessato; − annullare le registrazioni a suo tempo effettuate sul registro di cui all'All. H; − provvedere alla distruzione del documento secondo la normativa in vigore. 4.2.1.1.. Per conseguire la conferma dell'idoneità a condurre autoveicoli di cui ai Modd. da 1 a 6, è necessario il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1, la conferma delle abilitazioni valgono le disposizioni di cui al punto 2.2.2.2. 4.2.1.5. Per quanto attiene la proroga della patente di cui al Mod. 7 occorrono: − requisiti generali come da punto 3.1.; − requisiti psico-fisici come indicato al punto4.1.3.. 4.2.2. Nel caso in cui il titolare della patente provochi un incidente che abbia comportato decesso di persone coinvolte, lo stesso deve essere sottoposto a visita psico-fisica per la riconferma dei modelli cui è abilitato. 4.2.3. Qualora tali requisiti non sussistano per nessuno di detti certificati di idoneità, la patente dovrà essere annullata o ritirata. Qualora invece non sussistano solo per alcuni dei certificati, questi ultimi dovranno essere annullati a mezzo di apposito timbro rosso: "ANNULLATO il............" a cura dell'Ente interessato, il quale deve altresì registrare sulla patente il nuovo limite di validità dei rimanenti 18 certificati. In ogni caso i provvedimenti adottati debbono essere registrati sui documenti personali del titolare della patente e comunicati all'Ente che, a suo tempo, approvò il rilascio della patente stessa affinché provveda alle annotazioni di sua pertinenza sui registri di cui all'All. H. 4.2.4. La patente militare di guida è rinnovata d'autorità per il personale di cui ai punti 2.4.1. e 2.4.2. Il rinnovo della patente nonché i preventivi accertamenti sanitari ed eventualmente pratici di guida, debbono essere disposti dal Comandante o Direttore dell'Ente di appartenenza. Per tale scopo presso detti Enti è istituito il registro di cui all'Allegato M. 4.3 Revisione della patente militare di guida. 4.3.1. Qualora il titolare di una patente militare di guida sia stato affetto da una qualsiasi infermità che ne abbia annullato o ridotto l'idoneità psico-fisica alla condotta dei veicoli, dovrà darsi luogo, a cura dell'Ente da cui egli dipende, all'annullamento e al ritiro della patente o all'annullamento dei certificati di idoneità alla guida interessati sulla base di certificato (Allegato D), rilasciato da un Ufficiale medico. 4.3.2. Qualora il comportamento alla guida o lo stato di salute del titolare di una patente militare di guida possano far sorgere dubbi circa la sua idoneità psico-fisica e/o tecnica alla condotta dei veicoli, l'Ente da cui egli dipende deve dar luogo d'autorità alla revisione della patente stessa, facendo sottoporre l'interessato a specifica visita medica, da parte di un Ufficiale medico e/o nuovo accertamento teorico-pratico di guida. Qualora risulti che detta idoneità non sussista, in tutto o in parte, deve darsi luogo all'annullamento e al ritiro della patente o all'annullamento dei certificati interessati. All'annullamento dei certificati interessati deve farsi luogo anche nel caso previsto dall'art. 3.2. ultimo comma. 4.3.3. Qualora i provvedimenti adottati comportino variazioni nel limite di validità della patente, il nuovo limite deve essere registrato sulla patente stessa. In ogni caso i provvedimenti adottati debbono essere registrati sui documenti personali del titolare della patente e comunicati all'Ente che, a suo tempo, approvò il rilascio della stessa affinché provveda alle registrazioni di sua pertinenza sui registri di cui all'Allegato H. 19 5. INFRAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA. 5.1. Infrazioni alle norme di comportamento (Gli articoli richiamati si riferiscono al titolo V del C.d.S.) La violazione di una qualsiasi delle seguenti norme di comportamento costituisce mancanza grave anche quando non abbia dato luogo ad incidenti di sorta: 5.1.1. obbligo di limitare la velocità in relazione alle condizioni di traffico e di rispettare i limiti appositamente indicati ( art. 141-142-149 ) 5.1.2. obbligo di circolare sul lato destro della strada ed in prossimità del lato destro e divieto di circolare di circolare in direzione diversa da quella consentita ( art 143 ) 5.1.3. di dare la precedenza e di rispettare la segnaletica stradale con le modalità previste dall’art.145 5.1.3.1 obbligo di rispettare le modalità previste dall’art 147 nell’attraversamento e dei passaggi a livello; 5.1.4. divieto di sorpasso a destra ove non sia espressamente consentito (art 144-148) 5.1.5. obbligo di ottemperare alle disposizioni dell’art. 150 nella marcia nei passaggi ingombranti o sulle strade di montagna 5.1.6. obbligo di adoperare le luci di posizione e i proiettori a luce anabbagliante fuori dei centri abitati e nell’incrocio con altri veicoli ( art 152 – 153 ) 5.1.6.1. segnalare il cambio di direzione del veicolo ( art. 154 ) 5.1.6.2. obbligo di segnalare mediante apposito segnale la sosta del veicolo in avaria o la perdita del carico; (art 161-162 ) 5.1.7. obbligo di guida facendo uso degli occhiali, casco per motociclo, cinture di sicurezza o altri dispositivi prescritti (art. 171-172-173 ) 5.1.8. divieto di guida porsi alla guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti;(art 186-187) 5.1.9. obbligo di rispettare le disposizioni di cui all’art 176 5.1.10. obbligo di prestare assistenza alle vittime di incidenti stradali (art 189) 5.1.11. obbligo di dare la precedenza ai pedoni con le modalità previste dall’ art 191. 5.2. Sospensione della patente militare di guida. La sospensione della patente militare di guida può avere carattere provvisorio o cautelativo. Tale provvedimento viene attuato secondo le seguenti norme: 20 5.2.1. la sospensione provvisoria può essere disposta per un periodo massimo di 30 giorni, dai Comandanti di Corpo o autorità equipollenti o superiori, qualora il titolare sia incorso: - 2 volte in un anno nella violazione delle norme di cui in 5.1. o in caso di guida di veicolo ad uso privato senza il possesso del corrispondente modello di patente rilasciato dalle autorità civili. - in un incidente, derivante da violazione in generale delle norme del Codice della Strada, che abbia causato lievi danni a persone o a cose. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme di comportamento di cui in 5.1. la durata della sospensione provvisoria può essere estesa nei limiti e con le modalità previste, per i singoli casi, dal titolo V del C.d.S. (D.L. 30.04.1992 n.295 e successive variazioni). 5.2.2. La sospensione cautelativa è disposta dai Comandanti di Corpo o autorità equipollenti o superiori, nei confronti del personale dipendente per il quale sia in via di definizione il provvedimento di revoca di cui in 5.3., o che comunque sia incorso in incidente stradale che abbia causato la morte o lesioni gravi a persone o danni rilevanti al materiale e le cui responsabilità non siano state ancora definite. 5.2.3. Il provvedimento di sospensione deve essere annotato sulla patente e notificato all'Ente che approvò il rilascio della patente stessa per l'annotazione sul registro (All. H). Quando trattasi di sospensione a carattere cautelativo, l'Ente interessato, al termine dell'inchiesta, dovrà notificare il provvedimento definitivo adottato (annullamento della sospensione o revoca della patente). 5.3. Revoca della patente militare di guida e dell’attestato provvisorio. 5.3.1. La revoca della patente militare di guida adottata nei confronti del personale che: – abbia perduto in modo permanente il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti o sia stato riconosciuto non idoneo alla guida in sede di revisione della patente; qualora si possa prevedere il recupero dell'idoneità psico-fisica si dovrà procedere come prescritto al para 6.1. "Ritiro"; – abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persone, per dolo o colpa grave; – sia incorso in incidente per violazione delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada ed abbia cagionato morte o lesioni gravi o gravissime a persone, o danni rilevanti al materiale; – non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e dare l'assistenza occorrente alle persone rimaste ferite nell'incidente; – abbia già subito tre precedenti provvedimenti di sospensione provvisoria; – sia risultato positivo agli accertamenti relativi all’abuso delle bevande o sostanze indicate al para 3.1.. all’uso delle 5.3.2. La revoca della patente è disposta dagli Enti giurisdizionalmente competenti ad autorizzare il rilascio dei certificati di abilitazione alla guida, o direttamente o su proposta da parte delle autorità di cui in 5.2.2. dalle quali dipende l'interessato. 21 5.3.3. Costituisce anche motivo valido di revoca della patente militare di guida qualsiasi grave mancanza disciplinare connessa con l'incarico di conduttore. In tal caso la revoca è disposta direttamente dalle stesse autorità cui compete la sospensione cautelativa della patente e di cui in 5.2.2.. 5.3.4. Il provvedimento di revoca dovrà costituire variazione sui documenti personali dell'interessato, nei quali dovranno essere precisate le cause che hanno determinato il provvedimento stesso ed essere oggetto di comunicazione all'Ente che a suo tempo approvò il rilascio della patente affinché provveda a depennare in rosso dal registro di cui all'All. H il nominativo dell'interessato, nonché a trascrivere gli estremi del provvedimento. A tale Ente, unitamente a dette comunicazioni, sarà inoltre inviata la patente revocata perché venga distrutta. 5.3.5. Per il personale sottoposto al provvedimento di revoca della patente militare di guida o dell’attestato provvisorio non potrà essere richiesta l’autorizzazione alla DGAT per il rilascio del nuovo certificato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del ritiro. 5.4. Sospensione e revoca della patente militare di guida in attuazione di analogo provvedimento adottato per la patente civile. Il provvedimento di sospensione o revoca della patente militare di guida può essere adottato, per ragioni di sicurezza e di opportunità, dagli stessi Comandi di cui in 5.2.1. anche nei confronti del personale dipendente che, alla guida di autoveicoli di proprietà privata, sia incorso in incidente stradale di una certa gravità, in seguito al quale il Prefetto o l'Autorità giudiziaria abbia disposto la sospensione o revoca della patente di guida civile. L'Autorità militare, nel caso in cui, sulla base delle circostanze di fatto che hanno dato luogo all'incidente o dei motivi che hanno determinato la sospensione o revoca della patente di guida, provvederà a sottoporre comunque l'interessato all'esame di revisione. 5.4.1. Al personale munito di patente militare di guida o di attestato provvisorio che, in servizio, sia incorso in un incidente di grave entità, ferme restando le disposizioni del Codice della Strada agli artt. 129 e 130, relative ad incidenti con conseguenti lesioni gravi o morte, l'Autorità militare valuterà, anche nei casi non previsti dai suddetti articoli del C.d.S. (danni gravi a cose e mezzi), le condizioni in cui l'evento si sia verificato, al fine di decidere se siano imputabili a mancanza di requisiti fisici o psichici del conduttore militare ed in tal caso, ove lo stesso sia in possesso di patente civile, ne potrà dare informazione all'Autorità Prefettizia per la revisione e l'eventuale revoca del documento civile di guida. Notificherà inoltre i casi di revoca della patente militare o di annullamento di uno o più certificati di guida, per sopravvenuta inidoneità fisica, qualora il personale militare o civile interessato sia munito anche di patente civile. 22 6. 6.1. RITIRO DELLA PATENTE MILITARE DI GUIDA, COMMUTAZIONE IN PATENTE CIVILE AD USO PRIVATO. Ritiro. La patente militare di guida o l'attestato provvisorio viene ritirato dai Comandi interessati all'atto del congedo, licenziamento o cessazione dal servizio del titolare, e viene conservata unitamente ai documenti matricolari. Il ritiro della patente viene attuato anche per il personale militare e civile dell'A.D. in servizio qualora venisse riconosciuto non idoneo, anche temporaneamente, alla guida di automezzi in servizio militare. A seguito di tale provvedimento, la patente potrà essere nuovamente rilasciata al personale interessato con le seguenti modalità: – certificazione medica di idoneità alla guida di automezzi rilasciato da Ufficiale Medico in s.p.e., per periodi di sospensione non eccedenti i due anni; – certificazione medica di idoneità alla guida di automezzi rilasciata da Ufficiale Medico in s.p.e., nonché nuovo accertamento teorico-pratico di guida da parte di apposita commissione, per periodi di sospensione eccedenti i due anni. Per quanto riguarda il personale civile, la patente di guida viene ritirata anche nel caso in cui il titolare venga inquadrato in altra qualifica di mestiere per la quale non sia previsto il rilascio della patente stessa. 6.2. Commutazione. 6.2.1.La patente militare di guida può essere commutata, senza esami e con le modalità di cui in 6.2.2. e 6.2.3., in patente civile ad uso privato di vario tipo a seconda dei certificati di idoneità conseguiti dal titolare (Comma 5, art. 138 del D.L. 30.04.1992, n° 285), purchè questi sia in possesso di: . campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale, motilità oculare normale; . acutezza visiva non inferiore a 12 decimi complessivi (14 decimi complessivi per i Modd. 3 e 5/A), con non meno di 4 decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non può essere del pari superiore a 3 diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva. Quando alle lenti sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le 5 diottrie. L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto. Le correzioni di cui sopra devono essere efficaci e tollerate. 23 Tale commutazione viene effettuata in base alla tabella di equipollenza di cui all'Allegato L e può essere ottenuta: – dal personale militare, ivi compreso quello a ferma prolungata, mentre presta ancora servizio (eccezione fatta per quello di leva) o entro un anno dalla data di cessazione dal servizio; – dal personale civile, entro un anno dalla data del rilascio dei certificati di idoneità alla guida. Per i soli militari di leva ed il personale civile da impiegare per la condotta di autoveicoli di proprietà dell'A.D., muniti di targa civile, i Comandi di Corpo possono promuovere la commutazione della patente militare di guida anche durante il servizio del personale interessato. 6.2.2. Per consentire all'interessato di ottenere la commutazione di cui in 6.2.1. dopo la cessazione dal servizio, i Comandi che hanno ritirato la patente secondo quanto in 6.1., in sostituzione di tale documento,una volta acquisito il certificato medico attestante la presenza dei requisiti di cui al punto 6.2.1. effettueranno una comunicazione conforme a quella di cui All. N all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella cui giurisdizione egli dichiara di eleggere la propria residenza. In tale comunicazione, della quale deve essere consegnata copia all'interessato per facilitare il reperimento dell'originale, dovranno essere indicati i certificati conseguiti nonché gli estremi delle concessioni limitatamente ai Modd. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/A - 5/B - 5/C, i soli che consentono la conversione in patente civile. 6.2.3. Per ottenere la commutazione di cui 6.2.1. il personale interessato dovrà inoltrare apposita domanda all’ Ufficio Provinciale del DTTSIS allegando: 6.2.3.1. se trattasi di personale militare non più in servizio: – il foglio di congedo o una dichiarazione delle competenti autorità attestante la data di cessazione dal servizio; – un certificato medico dal quale risulti che l'interessato possiede i requisiti psico-fisici non inferiori a quelli richiesti per la revisione e per la conferma di validità delle patenti in relazione alla categoria di veicoli per la quale la patente è richiesta. In caso di smarrimento della comunicazione, l'interessato potrà inoltrare istanza all'Ente che ha compilato il documento, il quale rilascerà un "duplicato" della comunicazione stessa, sempre che non sia trascorso un anno dalla data del congedo, o della cessazione dal servizio; 6.2.3.2. se trattasi di personale militare in servizio: – la fotocopia autenticata - per copia conforme - della patente militare di guida; – un certificato medico attestante che l'interessato possiede requisiti psico-fisici non inferiori a quelli richiesti al punto 6.2.1.per la revisione o per la conferma di validità delle patenti, tenuto conto della categoria di veicoli per la quale la patente è richiesta dall'interessato; – una dichiarazione attestante che l'interessato è in regolare servizio presso l'Ente stesso nonchè la sua residenza anagrafica; – due fotografie di cui una autenticata dal Comando da cui dipende il titolare. 24 ALLEGATI 25 Allegato A MINISTERO DELLA DIFESA PATENTE MILITARE DI GUIDA (Artt. 1.1.1. e 2.2.1. delle "Norme relativa al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida"). AVVERTENZE 1. Il titolare della presente patente militare di guida è abilitato a condurre soltanto i veicoli in uso all'Amministrazione della Difesa, di cui agli annessi certificati di idoneità e semprechè, a norma delle vigenti disposizioni, il loro impiego sia regolarmente autorizzato dall'Ente, Corpo o Reparto al quale essi appartengono, mediante il rilascio del relativo foglio di marcia. 2. La patente militare di guida: - deve essere sempre portata al seguito dell'interessato; - non può essere ceduta ad altri per nessun motivo; - deve essere esibita ad ogni richiesta sia di autorità militare sia di funzionari ed agenti addetti al controllo ed alla disciplina della circolazione stradale. 2. Il/i conduttore/i intestatario/i del foglio di marcia non può cedere la guida ad altro conduttore se non per causa di forza maggiore e nei limiti prescritti dalle norme vigenti. 3. In caso di smarrimento della patente militare di guida l'interessato dovrà immediatamente darne comunicazione al Comando del Reparto cui appartiene, che provvederà a rilasciare o richiedere il duplicato. Il duplicato potrà essere rilasciato anche nel caso in cui l'originale sia divenuto inservibile. 5. All'atto dell'invio in congedo, ovvero della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, la patente militare di guida dovrà essere ritirata a cura del Comando di appartenenza. Lo stesso Comando effettuerà una comunicazione, di cui deve essere consegnata copia all'interessato, all'Ufficio Provinciale del DDTSIS, della Provincia in cui eleggerà domicilio l'intestatario della patente, in cui saranno riportate tutte le idoneità conseguite durante il servizio. In caso di smarrimento si potrà ottenere un duplicato della comunicazione, semprechè non sia trascorso un anno dalla cessazione dal servizio. 6. Qualsiasi variazione riguardante il titolare (variazione di grado, di qualifica, cambio di Arma o Servizio, convalida, sospensione o revoca della patente, obblighi particolari) avvenuta successivamente alla data di conseguimento della patente deve essere annotata negli appositi spazi. 26 Patente n. (1) ______________ MINISTERO DELLA DIFESA (2) ____________________________________________________ PATENTE MILITARE DI GUIDA ____________________________________ (1) Numero d'ordine della patente (art. 3.5.1.2. della "Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida"). (2) Ente che approva il rilascio della patente. 27 1. Grado o qualifica …………………………………………………………….. 2. Cognome e nome…………………………………………………… 3. Data e luogo di nascita…………………………………………….. 4. Forza Armata ………………………………………………………. 5. Arma, Specialità o Servizio………………………………………. 6. Distretto o Ente similare…………………………………………… 7. Gruppo sanguigno …………………………………………………. fotografia (1) Firma del titolare _________________________ IL TITOLARE DELLA PRESENTE PATENTE PUO' CONDURRE I VEICOLI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA RELATIVI AI CERTIFICATI REGISTRATI E A QUELLI DI CLASSE INFERIORE, SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: Il certificato di idoneità modello Abilita alla guida dei veicoli relativi ai modelli 1 2 3 4 5/A 1 2 2–3 2-4 2 – 5/A Il certificato di idoneità modello Abilita alla guida dei veicoli relativi ai modelli 5/B 5/C 6/A 6/B 7 (Luogo e data)______________________________ Il ______________ (2) --------------------------------------------------(1) Timbro tondo dell'Ente che rilascia la patente. (2) FIRMA del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia la patente. Timbro lineare e tondo. 28 2 – 3 –5/A – 5/B 2 – 4 – 5/C 2 – 3 – 6/A 2 – 3 – 6/B 2–3-7 Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 1 Certificato di idoneità a condurre motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero (due con sidecar) oltre al conducente e massa totale fino a Kg 1.300; autoveicoli non adibiti al trasporto di persone oltre al conducente e per impieghi anche speciali (quali motocarrelli da montagna, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, autospazzatrici, quadricicli ecc.), comunque con massa totale fino a Kg 1.300. Luogo e data) _______ _________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 2 Certificato di idoneità a condurre autoveicoli con massa totale fino a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 9 persone compreso il conducente, con possibilità_ di traino di un rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comunque limitata all'80% della massa totale del veicolo trainante; la somma della massa del veicolo e del rimorchio non dovrà eccedere Kg 3.500; motoveicoli ed autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 1, escluse ambulanze, con massa totale fino a Kg 3.500. Luogo e data) _______ _________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 3 Certificato di idoneità a condurre autoveicoli con massa totale superiore a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 20 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 2 (escluso autobus). Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 29 Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 4 Certificato di idoneità_ a condurre autobus ed autoveicoli promiscui con più_ di 9 posti, con possibilità_ di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comprese ambulanze. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 5/A Certificato di idoneità_ a condurre autoveicoli compresi nel Mod. 2 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 5/B Certificato di idoneità_ a condurre autoveicoli compresi nel Mod. 3 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi anche autoarticolati ed autosnodati. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 5/C Certificato di idoneità_ a condurre autoveicoli compresi nel Mod. 4 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi autoarticolati ed autosnodati per trasporto persone. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) (1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 30 Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 6/A Certificato di idoneità_ a condurre autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 6/B Certificato di idoneità_ a condurre autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) Verbale n° _______________________ in data ____________________ Mod. 7 Certificato di idoneità_ a condurre locomotori, su binari di scalo delle stazioni ferroviarie. e/o su raccordi ferroviari militari per i quali è stata conseguita apposita abilitazione. Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 31 ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 1 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 2 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 32 ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 3 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 4 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 33 ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 5/A 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 5/B 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 34 ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 5/C 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ABILITAZIONI SPECIALI RELATIVE AL MODELLO 6 1. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 2. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ---------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 35 3. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 4. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 5. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) 6. _____________________________________________________________________ Verbale n° _______________________ in data ____________________ Luogo e data) ________________________________ Il _____________________ __________________(1) ----------------------(1) Firma del Comandante o Direttore dell'Ente che rilascia il certificato di idoneità TIMBRO lineare e tondo. 36 VARIAZIONI RELATIVE AL GRADO Data Grado Acquisito Firma del Comandante di Corpo CAMBIO DI FORZA ARMATA, ARMA O SERVIZIO Data Forza Armata, Arma o Servizio Firma del Comandante di Corpo 37 VALIDITA’ DELLA PATENTE Limite di Validita’ Ente che lo ha fissato Data Motivo (1) (1) Conseguimento certificato di idoneità oppure proroga oppure revisione. 38 SOSPENSIONE O REVOCA DELLAPATENTE,PUNIZIONI DISCIPLINARI PER INFRAZIONI A NORME DI COMPORTAMENTO Data Tipo del provvedimento (1) Autorità che ha comunicato l’infrazione alle prescrizioni di cui al punto 5.1 delle norme ed ha provveduto alla sospensione o alla revoca della patente Data in cui E’ avvenuta E’ stata l’infrazione disposta la sospensione Ordine permanente (O.P.) o Ordine del Giorno (O.G.) n. FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO (1) P = Punizione disciplinare SP = Sospensione Provvisoria SC = Sospensione Cautelativa R = Revoca OBBLIGHI PARTICOLARI Data Tipo di Obbligo Prescritto Firma del Comandante di Corpo 39 STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N° 285 INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DL 1 AGOSTO 2003 N° 284 (Nuovo Codice della Strada) Art. 138 Comma 5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Difesa, semprechè la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione del servizio. Comma 12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del Comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, Comma 3. Comma 12 bis. I soggetti miniti di patente militare possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano in dotazione ed adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato. 40 Allegato B MINISTERO DELLA DIFESA (1) ___________________________________________________________ Attestato provvisorio di abilitazione alla guida dei veicoli militari (Artt. 1.1.1. e 2.7 delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) N. _______________ ____________, lì __________________ Visti i documenti sottosegnati, si rilascia al _____________________________________________ nato a _______________________________________________________ il _________________ il presente attestato provvisorio che lo autorizza a condurre i seguenti veicoli di proprietà o in uso all’Amministrazione della Difesa circolanti con targa militare: _______________________________________________________________________________ - Verbale di idoneità n. ___________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.2. delle Norme) - Patente militare n. _____________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.1.2. delle Norme) - Autorizzazione del _____________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.1.3. delle Norme) - Autorizzazione del _____________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.1.4. delle Norme) - Autorizzazione del _____________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.1.5. delle Norme) - Patente civile n. _______________________ in data _______________ del _______________ (art. 2.7.1.3. – 2.7.1.4. – 2.7.1.5. delle Norme) Il presente attestato è valido fino al _____________________ IL (2) _______________________________ --------------------------(1) Ente che rilascia il documento. (2)Firma del Comandante o Direttore dell’Ente che rilascia il documento. Timbro lineare e tondo. 41 Allegato C MINISTERO DELLA DIFESA (1) ___________________________________________________________ AUTORIZZAZIONE (Artt. 1.1.1. e 2.8 delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) Si autorizza il (2)__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ad esercitarsi alla guida del veicoli (3)_________________________________________________ ________________________________ con a fianco l’istruttore, per il conseguimento della patente militare di guida o di ulteriori certificati di idoneità, o di abilitazione speciale. IL (4) _________________________ Luogo e data ______________________________ __________________________________ ________________________________ (1) Ente che rilascia il documento. (2) Grado, cognome e nome, luogo e data di nascita. (3) Tipo. (4) Firma del Comandante, del Direttore dell’Ente o del Direttore del corso. Timbro lineare e tondo. 42 Allegato D MINISTERO DELLA DIFESA (1) ___________________________________________________________ CERTIFICATO MEDICO (Artt. 3.2. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) di idoneità psicofisica per il rilascio o l’estensione della validità, la conferma o la revisione della patente militare di guida. Si certifica che il ______________________________________________________________ nato a ______________________________il________________________________________ appartenente al Distretto Militare _ ____________________________________________ alla Capitaneria di Porto documento di riconoscimento __________ ______________________ n. ________________ effettivo a _____________________________________________________ candidato all’esame munito di patente per la guida di veicoli di cui al Mod. ______________________ ha statura di m.______________. Non presenta sintomi che lo rivelano dedito all’uso di bevante alcoliche o di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona, ed è esente da malattie fisiche e psicofisiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita tenuto conto dell’uso a cui sono destinati. (2) ________________________________________________________________________ _____ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ possiede all’ occhio destro ad occhio nudo _________ ___________ occhio sinistro ___________________________ a refr. corretta _____________________ ___________________________ acutezza visiva grado di refrazione ___________________ campo visivo ________________________ senso cromatico ______________________ Percepisce la voce di conversazione : Au.D. da m. ___________ Au.S. da m. ___________ sussurrata a stimoli Rap.: decile ______________________________ luminosità Rap.: decile ______________________________ Tempi di reazione semplici: a stimoli Rap.: decile ______________________________ acustici Rap.: decile ______________________________ In conseguenza si giudica che _______________________ idoneo per la guida di veicoli di cui al Mod. ______________ L’Ufficiale Medico ____________________, li ___________________ (3) ___________________________ (1) Timbro lineare dell’Ente presso cui è compilato il certificato. (2) Spazio riservato ad eventuali annotazioni, compresa la prescrizione di occhiali durante la guida. (3) Timbro tondo. 43 Allegato E PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE DIVERSE IDONEITA’ ALLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI MILITARI (Artt. 3.4.1. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) RILASCIO DELLA PATENTE I. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 1 Accertamento teorico 1) Denominazioni topografiche e segnalazioni stradali: denominazioni stradali; segnali stradali (civili e militari); segni sulla carreggiata; segnalazioni di passaggio a livello; segnali manuali degli agenti preposti al traffico; segnali luminosi di circolazione. 2) Dispositivi di equipaggiamento: luci di posizione, luci di ingombro, proiettori, indicatori di direzione, luci di arresto, dispositivi a luce riflessa; dispositivo di illuminazione della targa, luci per la marcia oscurata, dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori, dispositivi di segnalazione dei rimorchi, segnaletica militare (distintivi di nazionalità); classe dei veicoli ecc., segnalazione di veicolo fermo. 3) Norme di comportamento: circolazione dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, doveri in genere del conducente nell’uso della strada, pericolo o intralcio della circolazione, regolazione della velocità e relativi limiti; mano da tenere; cautele ai crocevia; precedenze; sorpasso; distanza di sicurezza; cambiamento di direzione e corsia; uso dei dispositivi di equipaggiamento; limitazione dei rumori; fermate e soste; ingombro della carreggiata; convogli militari; cortei e simili; trasporto di persone e di oggetti su veicoli a motore ivi comprese le merci pericolose ed i carichi sporgenti; uso degli occhiali o di determinati apparecchi durante la guida; circolazione sulle autostrade o sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli; obblighi del conducente in caso di incidente; obblighi verso i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme di circolazione; durata e conferma della validità della patente di guida (civile e militare); possesso dei documenti di guida e quelli di circolazione dei veicoli (civili e militari); sospensione e revoca della patente (civile e militare) o del documento di circolazione; targhe di riconoscimento ed obblighi in caso di smarrimento; modalità e limiti di impiego degli autoveicoli appartenenti alla categoria per la quale è richiesta la patente; infortunistica stradale; danni e responsabilità, sanzioni; doveri del conduttore militare in caso di incidente stradale. 4) Tecnica Generale Motociclistica: costituzione e funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del mezzo e principali modi di prevenire e riparare avarie: a) Motore: monocilindrici e policilindrici, posizione dei cilindri, alesaggio, corsa, cilindrata, numero dei giri, potenza, ciclo di funzionamento del motore a scoppio a due o quattro tempi: fasi, tempi. b) Distribuzione: meccanismo della distribuzione; valvole, molle, eccentrici, punterie, aste, bilancieri, comando della distribuzione. c) Alimentazione, organi costitutivi: serbatoi, tubazioni, raccordi, filtri, costituzione schematica del carburatore; formazione e composizione della miscela, filtri dell’aria e collettori. d) Accensione, sistemi di accensione: a magnete, a spinterogeno, a volano motore; descrizione e funzionamento magnete, spinterogeno, batterie di accumulatori, candele, (calde e fredde); l’anticipo di accensione: sua importanza nei riflessi del funzionamento del motore. e) Lubrificazione: scopo, nozioni elementari sui tipi di lubrificazione; sistemi di lubrificazioni; a sbattimento, forzata, a recupero, per miscelazione con la benzina; parti costituenti l’impianto di lubrificazione; pompe, filtri, tubazioni, valvole di regolazione. f) Raffreddamento: scopo, generalità, realizzazione. g) Telaio; sospensione, ruote: scopo, costituzione, funzionamento, pressione di gonfiaggio dei pneumatici. 44 h) Organi della trasmissione: generalità, schema della trasmissione del moto; frizione e cambio: scopo, costituzione, funzionamento. i) Freni: generalità scopo, descrizioni e funzionamento. j) Impianto elettrico ed accessori: fari, fanali, avvisatore. k) Nozioni varie: generalità sulla manutenzione; operazioni di competenza del conduttore; difetti di funzionamento del motore: cause, sintomi, rimedi; registrazione frizione e catena, pulitura candele e puntine platinate, controllo e manutenzione dello sterzo, ruote, batteria, freni, smontaggio e montaggio dei pneumatici; norme da usare per estinguere i principi d’incendio; estintori, caratteristiche e modalità d’impiego; mezzi antincendio di circostanza. Accertamento pratico. 5) Prova pratica di guida: da effettuarsi con idoneo veicolo compreso fra quelli previsti nella categoria del modello in questione. Il conduttore deve dimostrare di conoscere l’uso del cambio di velocità e della frizione, dell’acceleratore, dei freni nonché l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e la funzione degli apparecchi di misura e controllo. Deve dimostrare, inoltre, come si manovra il mezzo nelle diverse contingenze; avviamento del motore e del mezzo, guida pratica fuori strada e su strade frequentate, guida a determinata velocità; manovra di inversione della direzione su strada di limitata larghezza, manovra di marcia indietro sia in salita che in curva, manovra di partenza in un tratto di strada in salita, arresto del motore e fermata del mezzo. Nella prova pratica il candidato al mod. 1, oltre a dimostrare padronanza del mezzo, deve altresì dimostrare di conoscere i compiti devoluti al motociclista in funzione di regolatore del traffico stradale e di scorta autocolonne. II. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 2 Accertamento teorico 1)Denominazioni topografiche e segnalazioni stradali come punto I-1), integrato con nozioni complementari su: pesi massimi, sagoma limite. 2)Dispositivi di equipaggiamento: come punto I-2), integrato con i seguenti argomenti: limiti massimi di velocità per alcuni tipi di autoveicoli, dispositivi per la percezione di segnalazioni acustiche. 3)Norme di comportamento: come punto I-3), integrato con le seguenti nozioni complementari: carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati. 4)Tecnica generale automobilistica, costituzione e funzionamento dei meccanismi e dei vari organi dell’autoveicolo, principali modi di prevenire e riparare avarie: a) Motore: elementi caratteristici del motore; numero dei cilindri, alesaggio, corsa, cilindrata, numero dei giri, rapporto di compressione, potenza; organi del motore; cilindro, camere di scoppio, basamento e coppa, stantuffo, spinotto, biella, albero motore, generalità sui motori a combustione interna, ad accensione per scintilla e ad accensione spontanea, costruzione schematica di un motore a scoppio a quattro tempi (monocilindrico e policilindrico); ciclo motore teorico e ciclo motore pratico; funzionamento del motore Diesel: aspirazione ed introduzione dell’aria, compressione ed accensione spontanea, combustione ed espansione, scarico; iniezione diretta ed iniezione indiretta; pompa di iniezione ed iniettore: descrizione, funzionamento, messa in fase, funzione della precamera e delle candelette di avviamento. b) Distribuzione: organi della distribuzione: albero, valvole, molle, eccentrici, punterie, aste, bilancieri; messa in fase degli organi della distribuzione; diagramma della distribuzione; funzione regolatrice del volano. c) Alimentazione: generalità; organi costitutivi; serbatoi, tubazioni, raccordi, filtri, indicatori di livello; costituzione schematica del carburatore; formazione e composizione della miscela, filtri dell’aria e collettori, sistemi di alimentazione: a caduta, a depressione, pompa A.C.; 45 generalità sulla carburazione; classificazione dei carburatori, pompa ad iniezione del combustibile e sue parti; corpo a cremagliera, valvola di tenuta: tubi di raccordo, tappo di scarico dell’aria, dispositivo di anticipo, regolatore di velocità; iniettore e sue parti: corpo dell’iniettore, molla della valvolina, taratura, asta di pressione, polverizzatore, raccordo arrivo nafta, raccordo tubo scarico. d) Accensione: generalità; sistemi di accensione; la candela di accensione; sistemi di accensione a batteria: descrizione e funzionamento, accumulatore, bobina, spinterogeno, ruttore, distributore, condensatore; sistemi di accensione a magnete; descrizione e funzionamento dell’anticipo di accensione; messa in fase dell’accensione; e) Lubrificazione: scopo; generalità; nozioni elementari sui tipi di lubrificanti impiegati dagli autoveicoli; sistemi di lubrificazione: a sbattimento, forzata, mista; a coppa asciutta; organi della lubrificazione: pompa, valvola limitatrice, coppa; manometro; refrigeratore. f) Raffreddamento: scopo; generalità; sistemi di raffreddamento ad aria ed a circolazione d’acqua (a termosifone, forzata); organi del sistema di raffreddamento: vari tipi di radiatore, ventilatore, termostato, surriscaldamento del motore, congelamento dell’acqua. g) Telaio, sospensioni, ruote: generalità; cenni sulle carrozzerie portanti; ponti; sospensioni per autoveicoli; equilibratura delle ruote; molle a balestra: costituzione, collegamento al telaio, funzionamento; gli ammortizzatori ad attrito, meccanici ed idraulici: sospensioni a ruote indipendenti: vari tipi; le ruote: vari tipi di ruote, attacchi delle ruote ai mozzi; la gommatura: scopo, gomme semipneumatiche e pneumatiche; copertoni; carcassa, battistrada, talloni; camere d’aria; pressione di gonfiaggio: bassissime, bassa, alta; misura delle gomme. h) Organi di direzione: funzionamento e descrizione del meccanismo di sterzo: scatola, volante di guida, tubo di sterzo, comando con vite senza fine e settore dentato, comando con vite e madrevite, comando con vite globoidale e rullo; convergenza delle ruote, vibrazioni moleste, cenni sui servosterzo. i) Organi della trasmissione: generalità schema della trasmissione del moto; giunto od innesto a frizione; cenni sui requisiti di una frizione; cenni sul riscaldamento e l’usura della frizione; cambio di velocità: costituzione e funzionamento di un cambio di velocità a quattro marce; tipi di cambi; sincronizzatori, selettori; cambi con riduttori di velocità; giunti: cardanici, elastici, omocinetici; alberi di trasmissione; gruppi di riduzione: cenni sui vari tipi (gruppo conico a dentatura dritta, a dentatura elicoidale, a vite senza fine, a ruota dentata, a doppia coppia di ingranaggi); differenziale: costituzione e funzionamento, bloccaggio; dispositivo di arresto indietreggio. j) Freni: organi della frenatura; freni sulle ruote; frenatura meccanica, idraulica e ad aria compressa; tipi di freni; a nastro, a ceppi; trasmissione meccanica ed idraulica del comando freni; cenni sui servosterzo; uso del motore come freno; freno ad aria compressa e sue parti; compressore, filtro aria, serbatoio dell’aria, cilindro freno e valvola di ritenuta, valvola di sicurezza, manometro, vuotometro. k) Impianto elettrico e accessori: dinamo interruttore di minima, batteria di accumulatori, valvole fusibili; avviamento del motore; apparecchi di misura e di controllo; tipo di silenziatori e loro caratteristiche costruttive. l) Nozioni varie: generalità sulla manutenzione; operazioni di competenza del conduttore; difetti di funzionamento del motore: cause, sintomi, rimedi; registrazione frizione; pulitura candele; controllo e manutenzione dello sterzo, ruote, batteria, freni; montaggio e smontaggio pneumatici; norme da usare per estinguere principi d’incendio; estintori: caratteristiche e modalità d’impiego; mezzi antincendio di circostanza; caratteristiche generali e distintive degli autoveicoli per la marcia su strada e fuori strada; accorgimenti da usare nei rifornimenti, travasi, conservazione e trasporto documenti di bordo; mezzi antisdrucciolevoli; catene da neve; accorgimenti da usare per migliorare le condizioni di aderenza, accorgimenti da usare nella guida notturna. 46 Accertamento pratico 5) Prova pratica di guida: come punto I-5), eseguita su di un veicolo compreso fra quelli previsti nella categoria del modello in questione. III. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 3 Accertamento teorico 1) Denominazioni topografiche e segnalazioni stradali: come punto II-1). 2) Dispositivi di equipaggiamento: come punto II-2). 3) Norme di comportamento: come punto II-3). 4) Tecnica generale automobilistica: come punto II-4). Accertamento pratico 5) Prova pratica di guida: come punto II-5), eseguita su di un autoveicolo compreso tra quelli previsti nella categoria del Modello 3. ESTENSIONE DELLA PATENTE AD ALTRA CATEGORIA DI VEICOLI IV. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 4 Prova pratica di guida come punto I-5), eseguita su di un autoveicolo medio o pesante compreso fra quelli previsti nella categoria del Modello 4. V. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 5/A – 5/B – 5/C Prova pratica: come punto I-5, eseguita su autoveicolo con rimorchio previsto nella rispettiva categoria di idoneità, integrata con le seguenti nozioni complementari sul traino dei veicoli: aderenza e peso rimorchiabile; guida degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati; rimorchi; organi di traino; volta normale; volta corretta; dispositivo di frenatura, continuo, automatico; cenni sui particolari costruttivi dei vari organi e cenni sul relativo funzionamento: organo di collegamento dei freni della motrice e del rimorchio, organi per la frenatura automatica di sicurezza del rimorchio, valvola di applicazione e soccorso, valvola di scarico rapida. Il candidato deve dimostrare di conoscere perfettamente, oltre gli organi di comando e di controllo del sistema di frenatura, anche la perfetta capacità e sicurezza di guida in relazione al maggiore ingombro e al maggior peso di un treno-automobile. VI. IDONEITA’ DI GUIDA Modello 6/A – 6/B Prova pratica di guida: come punto I-5), eseguita su un autoveicolo compreso tra quelli nella categoria del Modello 6, cui si riferisce l’abilitazione speciale. 47 Allegato F PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA CONDOTTA DI LOCOMOTORI MILITARI (Artt. 3.4.4. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) I. IDONEITA’ ALLA CONDOTTA Modello 7 Accertamento teorico 1) Tecnica motoristica: costituzione e caratteristiche distintive dei locomotori; generalità sui motori ad iniezione; funzionamento dei motori Diesel; pompe ad iniezione ed iniettori; organi di trasmissione; sistemi di lubrificazione, alimentazione, raffreddamento e frenature e loro organi; impianto elettrico; locomotori tipo BADONI; caratteristiche strutturali; caratteristiche dei vari organi e sistemi; carburanti e lubrificanti. 2) Armamento ferroviario e materiale rotabile: generalità sui binari e sull’armamento ferroviario; scopo e descrizione dei deviatori; vari tipi di deviatore; traversa limite di stazionamento; dischetti indicativi e imperativi; fermascambi; serrature di sicurezza e chiavi; classifica e caratteristiche degli organi di sospensione, di attacco e di repulsione dei vari tipi di veicoli; staffe; generalità e caratteristiche dei vari tipi di freno. 3) Manutenzione e piccole riparazioni: norme relative alla manutenzione normale dei locomotori; avarie più comuni; modalità di manutenzione e controllo funzionamento. 4) Regolamenti ferroviari; norme relative alla marcia di un treno su binari di scalo delle stazioni ferroviarie; doveri del personale di macchina; generalità sulle manovre nelle stazioni; personale addetto; segnali, senso di marcia; aggancio e disgiunzione dei veicoli; protezione della manovra; segnali in uso presso le ferrovie; segnali alti; segnali bassi; segnali a mano e sulla locomotiva; rispetto dei segnali; segnali di manovra. Accertamento pratico 5) Prova pratica di guida: da effettuarsi con un locomotore di manovra sui binari di scalo delle stazioni ferroviarie. Il conduttore deve mostrare di conoscere l’uso del cambio di velocità, della frizione, dell’acceleratore, del freno, la funzione degli apparecchi di misura e di controllo. Deve inoltre dimostrare di saper manovrare il locomotore da solo e con carri agganciati. 48 Allegato G - Ufficiale - Sottufficiale - Graduato o militare di truppa - Civile MINISTERO DELLA DIFESA (1) ________________________________________________ VERBALE D’ESAME - In possesso di patente militare - Non in possesso di patente militare - Esaminato anche per il rilascio di altri certificati (2) (Art. 3.3.5. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) N. ________ lì ________________ In data odierna la sottosegnata Commissione ha sottoposto ai prescritti esami il ________________ _____________________ nato a _____________ il____________________ in servizio presso ______________________________________________________ __________________________ in possesso di patente Militare (2) di guida n. _______________ approvata (2) il ______________ Civile rilasciata dal _________________________________________________ . Il candidato è stato sottoposto ad: - accertamento teorico con esito positivo/negativo - accertamento pratico con esito positivo/negativo (effettuato sul veicolo tipo _________________) e pertanto è stato riconosciuto idoneo (2) a condurre i veicoli di cui al Mod. _____________________________ non idoneo con abilitazione speciale per________________________________________ (7) . UFFICIALE ESAMINATORE (3) _________________________ ASSISTENTE ESAMINATORE ___________________________ (4) ___________________________________________________________ Visto si approva il rilascio del certificato di idoneità relativo al mod. ______________________________ Alla patente militare intestata al ___________________________________________________ viene assegnato il n. ______________________________ (5) ________________ lì, ______________ ________________________ (6) ____________________________________ (1) Ente cui compete il rilascio dei certificati e presso il quale si sono svolti gli esami. (2) Cancellare ciò che non interessa. (3) Bollo tondo. (4) Ente che approva il rilascio del certificato. (5) Compilare solo se l’interessato non è ancora in possesso di patente militare di guida. (6) Firma del Comandante o Direttore dell’Ente che approva il rilascio della patente. Bollo lineare e tondo. (7) Indicare la categoria di veicoli con attrezzature per le quali il candidato è idoneo alla condotta. 49 Allegato G/bis MINISTERO DELLA DIFESA (1) ________________________________________________ VERBALE D’ESAME (Art. 3.3.5. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) PER LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÁ ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE NELL’AMBITO DEI RACCORDI DA PARTE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI RACCORDATI Componenti della Commissione Esaminatrice Grado / Qualifica Cognome Nome ............. ................................................ ........................................ ............... ............. ................................................ ........................................ ............... ............. ................................................ ........................................ ............... Tipo di locomotiva: ............................................................................................................... Raccordo fra la Stazione di .................................................................................................. e l’Ente/Comando ................................................................................................................. VISTI I CERTIFICATI DI ABILITAZIONE RILASCIATI DA RFI E L’ESITO DELL’ESAME SOSTENUTO DAVANTI A COMMISSIONE I CANDIDATI SOTTONOTATI Grado / Qualifica Cognome Nome estremi del certificato di abilitazione rilasciato da RFI ...................................................... ................................................... .................................. ...................................................... ................................................... .................................. ...................................................... ................................................... .................................. ...................................................... ................................................... .................................. SONO IDONEI AL RILASCIO DELLA PATENTE MILITARE MOD.7 Località e data ............................................................................................. La Commissione Esaminatrice (firma componenti) …............................................ …………………………… …………………………… nota : il presente verbale e' stato redatto sulla base del risultato di un esame sostenuto alla presenza di una commissione della soc. Rete Ferroviaria Italiana che ha rilasciato apposito certificato di abilitazione, conservato agli atti di questo comando”. 50 ALLEGATO G/ter MINISTERO DELLA DIFESA Reggimento Genio Ferrovieri CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DEI CARRELLI AUTOMOTORI A BENZINA-NAFTA DI PROPRIETÁ DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA CIRCOLANTI CON TARGA MILITARE Visto il certificato di abilitazione rilasciato da RFI e il verbale redatto dalla competente Commissione Esaminatrice si dichiara il nominato: Grado, cognome e nome ……………………………………………………………………………… nato a ….......................................................................... il …..................................……… effettivo al: …........................................................................................................................ è abilitato alla condotta della/e locomotiva/e tipo: ________________________________________________________________ per il servizio nel raccordo tra _____________________________________________________________ e la Stazione di ___________________________________________________ ……....................... lì …….................................... Il Comandante ____________________________________ 51 segue ALLEGATO G/ter 1 Estensione della abilitazione al raccordo: tra _____________________________________________________________ e la Stazione di ___________________________________________________ ............................. lì .......................................... Il Comandante ____________________________________ ____________________________________ ________________ _________________________________________ 1 Estensione della abilitazione al raccordo: tra _____________________________________________________________ e la Stazione di ___________________________________________________ ….......................... lì …....................................... Il Comandante _____________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1 Estensione della abilitazione al raccordo: tra _____________________________________________________________ e la Stazione di ___________________________________________________ ............................. lì .......................................... Il Comandante ____________________________________ ____________________________________ __________________________________________________________ 1 Tale estensione viene rilasciata, su richiesta dell’Ente esercente il raccordo, accompagnata da dichiarazione che l’interessato ha effettuato il previsto tirocinio pratico. 52 Allegato G /quater MINISTERO DELLA DIFESA (1)…………………………………………………………………………………….. VERBALE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE mod. 2 AI SENSI DEL PUNTO 2.4..1.3. n °……………… ……………………, li……………….. In data odierna il/la(grado/qualifica) …………………………………………nato/a …….………il…/…/…… In servizio presso ………………………………………………………………. in possesso di patente civile Mod……… Rilasciata da………………………………………in data…………………….. Ha richiesto il rilascio del certificato di guida mod. 2 per l’espletamento delle attività connesse alla propria qualifica. VISTA la documentazione presentata , si esprime parere favorevole al rilascio della patente mod. 2 (in allegato copia autentica della patente civile posseduta) con validita’ fino a…………… . (2) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………………………. ======================================= (3) ………………………………………………………………… Visto si approva il rilascio del certificato di idoneità mod. 2 alla patente militare intestata a ……………………………………………… in possesso di patente civile Mod. ……… Rilasciata da………………………………………in data…………………….. Viene assegnato il n………………….. …………………….li,……………….. (4)………………………………………………. ……………………………………………… ______________________ (1) Ente cui compete il rilascio del certificato (2) Firma del dirigente che dispone il rilascio (3) Ente che approva il rilascio del certificato. (4) Firma del Comandante o Direttore dell’Ente che approva il rilascio della patente. Bollo lineare e tondo. 53 Allegato H (1) MINISTERO DELLA DIFESA ___________________________________________________________ REGISTRO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI VEICOLI MILITARI (Art. 3.5.4.1. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) Avvertenza a) Debbono essere tenuti distinti registri per: - ufficiali; - sottufficiali; - graduati e militari di truppa; - civili. b) Debbono essere registrati solo i nominativi del personale per il quale l’Ente ha approvato il rilascio della patente militare di guida (primo certificato di idoneità). c) I certificati di idoneità conseguiti da detto personale debbono essere annotati: - in nero, se sono stati approvati dall’Ente; - in rosso, se sono stati approvati da altro Ente. d) Nelle colonne relative ai modelli dei certificati conseguiti dovranno essere annotati: (1) numero del verbale d’esame (all. G delle Norme); (2) data di compilazione di detto verbale; (3) Ente compilatore (4) veicolo sul quale è stato effettuato l’accertamento pratico di guida; (5) Ente di appartenenza del titolare del certificato alla data di compilazione del verbale di idoneità; (6) abilitazione speciale conseguita. ___________________________________ (1) Ente che approva il rilascio dei certificati di idoneità. 54 Segue: Allegato H CERTIFICATI DI IDONEITA’ CONSEGUITI DATI RELATIVI AL PERSONALE N. d’ord GRADO O QUALIFICA -------------------------F.A. COGNOME E NOME Mod. 1 ………………………… .. ………………………… . ………………………… . ………………………… .. ………………………… ………………………… . ………………………… . Mod. ….. Mod. 7 _______ _______ _______ _______ _______ (1) ______ ______ ______ ______ ______ (1) _______ (6) _______ (6) -----------------------LUOGO E DATA DI NASCITA (1) -----------------Arma o servizio Mod. 2 ……………………… …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. 55 (2) (3) (4) (5) (6) _______ _______ _______ _______ _______ (1) _______ (6) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) ______ ______ ______ ______ ______ _______ Segue: Allegato H VALIDITA’ DELLA PATENTE LIMITI DI VALIDITA’ …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……… ENTE CHE LI HA FISSATI DATA DEL PROVVEDIMENTO ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… SOSPENSIONE E RITIRO DELLA PATENTE ENTE CHE LO HA DETERMINATO ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… … 56 TIPO DEL PROVVEDIMENTO ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………….. NOTE Allegato I MINISTERO DELLA DIFESA (1) ___________________________________________________________ REGISTRO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI VEICOLI MILITARI (Art. 3.5.4.2. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) Avvertenza a) Debbono essere tenuti distinti registri per: - ufficiali; - sottufficiali; - graduati e militari di truppa; - personale civile. b) Debbono essere registrati solo i nominativi al personale per il quale l’Ente ha approvato il rilascio dei successivi certificati di idoneità ma non della patente militare di guida (primo certificato di idoneità). c) Nelle colonne relative ai modelli dei certificati conseguiti dovranno essere annotati: (1) numero del verbale d’esame (all. G delle Norme); (2) data di compilazione di detto verbale; (3) Ente compilatore (4) veicolo sul quale è stato effettuato l’accertamento pratico di guida; (5) Ente di appartenenza del titolare del certificato alla data di compilazione del verbale di idoneità; (6) abilitazione speciale conseguita. __________________________ (1) Ente che approva il rilascio dei certificati di idoneità. 57 Segue: Allegato I N. d’ord DATI RELATIVI AL PERSONALE GRADO O QUALIFIC A F.A. Arma o servizio COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA …………….. ……………… … …………… .. ……………… … …………… . ……………… … …………… … ……………… … …………… … ……………… … …………… … ……………… … CERTIFICATI DI IDONEITA’ CONSEGUITI NUMERO ENTE CHE NE APPROVO’ IL RILASCIO …………………… … …………………… …. …………………… …. …………………… …. …………………… … …………… ……………….. …………………… … … ……………….. …………………… …………… … … ……………….. …………… … Mod. 1 Mod. 2 Mod.--- Mod. 7 (1) (1) (1) (1) (2) (3) …………………… …. …………………… … 58 NOTE (4) _______ _______ _______ _______ (5) (6) (2) (3) (4) _______ _______ _______ _______ (5) ________ (6) (2) (3) (4) _____ _____ _____ _____ (5) ________ (6) (2) (3) (4) _____ _____ _____ _____ (5) ______ (6) ______ ALLEGATO L TABELLA DI EQUIPOLLENZA PER CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA MILITARE IN CIVILE (art. 6.2.1. delle “Norme per il rilascio, rinnovo sospensione, revoca e ritiro delle patenti militari di guida”) PATENTE MILITARE PATENTE CIVILE Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 Mod. 5/A Mod. 5/B Mod. 5/C A B C D BE CE DE 59 Allegato M MINISTERO DELLA DIFESA (1) ___________________________________________________________ REGISTRO SCADENZA PATENTI MILITARI DI GUIDA (Art. 4.2.4. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) Avvertenza a) Il presente registro deve essere tenuto a cura degli Enti di appartenenza del personale di cui in b). b) Nel registro debbono essere riportati tutti i dati in esso previsti, relativi al seguente personale in possesso di patente militare di guida; - ufficiali e sottufficiali che esplichino attività inerenti al Servizio della Motorizzazione o all’impiego di locomotori; - agenti tecnici del ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria; - operai. c) I vari dati debbono essere elencati nel registro secondo l’ordine determinato dalla data di scadenza delle patenti militari di guida. ________________________________ (1) Timbro lineare dell’Ente. 60 Segue: Allegato M PATENTE MILITARE DI GUIDA GRADO O QUALIFICA COGNOME E NOME 61 N. DATA DI SCADENZA Allegato N (1) MINISTERO DELLA DIFESA ___________________________________________________________ (Art. 6.2.2. delle “Norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida”) N. _______________ di prot. (luogo e data) ____________________________________ OGGETTO: Conversione della patente militare in patente civile ad uso privato. ALLA DTTSIS Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile DI_____________________________________(2) Ai fini della conversione della patente militare di guida in patente civile ad uso privato, per veicoli delle corrispondenti categorie, si comunica che il (grado, cognome e nome) __________________________________________________________________ nato a ______________________________________________________ il __________________________ residente a ______________________________provincia di ________ del (3) ______________________ ________________________ ha conseguito la patente militare di guida n. ___________________________ rilasciata dal Comando (4) ____________________________________ in data ______________________ in seguito ad approvazione del (5) _____________________________________i seguenti certificati: a) Mod. 1: idoneità a condurre _________________________________________________________ rilasciata dal Comando ________________________________ in data _______________________ b) Mod. 2: idoneità a condurre __________________________________________________________ rilasciata dal Comando ________________________________ in data _______________________ c) Mod. 3: idoneità a condurre __________________________________________________________ rilasciata dal Comando ________________________________ in data ____________________ (2) ____________________________________________________________________________________ (3) ____________________________________________________________________________________ IL COMANDANTE (7) __________________________ ================================ (1) Ente che effettua la comunicazione. (2) Sede dell’Ufficio giurisdizionale competente secondo la residenza dell’interessato. (3) Distretto Militare per l’Esercito , Aeronautica el’ Arma dei Carabinieri; Capitaneria o Dipartimento Marittimo di iscrizione. (4) Ente che ha rilasciato la patente. (5) Ente che approvò il rilascio della patente. (6) Riportare i certificati di idoneità conseguiti dall’interessato riguardanti unicamente i Modd. 1 – 2 – 3 – 4 – 5, i soli che consentono la conversione in patente civile. (7) Timbro, firma e bollo. 62