ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII“
MD 10
Prot.
3035/C2
Terni, 07 settembre 2013
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
DELL’IC GIOVANNI XXIII
AL SITO DELLA SCUOLA
CIRCOLARE N. 17
Oggetto: Norme di comportamento e di vigilanza
Nell’augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell’anno scolastico, manifesto il mio
apprezzamento per il proficuo lavoro di programmazione delle attività svolto nel periodo precedente l’inizio delle
lezioni. Un particolare ringraziamento lo rivolgo a tutto il personale docente e ATA per la disponibilità e la
fattiva collaborazione profuse in occasione dei lavori di adeguamento degli spazi nel plesso della Scuola
secondaria di 1à grado dell’IC Giovanni XXIII favorendo, così, il regolare avvio dell’anno scolastico.
Con la presente desidero ricordare a tutti che l’organizzazione della scuola è in funzione della crescita e del
successo formativo degli studenti, di un loro positivo inserimento nella società che un domani li vedrà, mi
auguro, protagonisti. Per il buon funzionamento di questa scuola e per la creazione di un ambiente favorevole al
raggiungimento dell’obiettivo enunciato indico alcune fondamentali norme comportamentali desunte dal
regolamento d’istituto vigente che i coordinatori di classe sono tenuti ad illustrare agli studenti
invitandoli anche alla consultazione sul sito istituzionale www.icgiovanni23.info.
Riferimenti normativi:
— Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 (Testo Unico)
— Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626 e relative modificazioni
— Decreto Legislativo n. 81del 09/04/2008 (Testo unico sulla sicurezza)
— CCNL dei lavoratori scuola 2006/2009
— Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008
— Regolamento d’Istituto
INGRESSO ALUNNI
Gli alunni possono accedere ai locali scolastici secondo l’orario approvato dal Consiglio d’Istituto per ogni anno
scolastico e per ogni plesso sulla base del P.O.F. in essere.
C.F.80004290559
C.M.TRIC81200R
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Via Della Pernice,8 - 05100 TERNI –
tel. 0744/300512 - Fax 0744/300546
DISTRETTO SCOLASTICO N. 10
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Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità.
Al suono della campanella, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, inizia la responsabilità giuridica della scuola ed
i docenti si troveranno in aula ad attendere gli studenti. I primi cinque minuti dopo l’entrata saranno utilizzati:
a) per sistemare il materiale scolastico sotto i banchi
b) per consentire agli alunni ritardatari di entrare in aula
c) per controllare le giustificazioni e le assenze
d) per espletare tutte le operazioni necessarie all’avvio dell’attività scolastica
Dopo l’inizio delle lezioni. La porta dell’aula sarà chiusa. Nessuna persona estranea può accedere
nell’edificio scolastico e nelle aule senza il permesso del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.
USCITA DEGLI ALUNNI
Gli insegnanti accompagnano i ragazzi all’uscita della scuola e, per la scuola primaria, li riconsegnano ai genitori o
a chi preposto ad effettuare il servizio di scuolabus. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l’orario
di uscita. È fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è
altresì vietato a genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni. All’inizio dell’anno
scolastico i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo devono compilare una delega nella quale elencano i
nominativi (massimo 4, di cui uno corrispondente ad altro genitore della classe) delle persone autorizzate al ritiro
degli alunni al termine delle lezioni (scuola dell’infanzia e primaria). Alla delega deve essere allegata fotocopia di
un documento di riconoscimento del delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l’uscita anticipata di tutti e
tre gli ordini di scuola.
Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità per la durata dell'intero ciclo scolastico.
Soltanto in casi eccezionali, gli alunni possono essere affidati a persona momentaneamente delegata dal genitore
tramite fax (o comunicazione telefonica) alla segreteria o, qualora gli uffici di segreteria fossero chiusi, tramite
comunicazione telefonica all’insegnante.
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Gli alunni di scuola dell’infanzia e scuola primaria verranno affidati all’uscita al genitore o a persona maggiorenne
delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, insegnanti e/o bidelli
si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell’alunno stesso. Qualora nessuno si presenti i
docenti dovranno avvertire i Vigili Urbani o i Carabinieri al fine di rintracciare i genitori. Gli insegnanti
comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza. Per la scuola primaria i docenti
dell'ultima ora accompagneranno gli alunni all’uscita.
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Scuola secondaria di primo grado
Al suono della campanella dell’ultima ora gli alunni che non partecipano alle lezioni pomeridiane si allontanano
dall’aula sotto la sorveglianza di un docente che rimane nel corridoio per controllare il tragitto tra l’aula e l’uscita
dal portone della scuola.
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa verranno accolti all’interno dell’edificio solo all’ora dell’inizio
delle lezioni.
PERMESSI PER RITARDI E USCITE ANTICIPATE
Gli alunni accedono alla scuola al suono della campanella di ingresso. La segreteria della scuola provvede alla
segnalazione alla famiglia dei ritardi ricorrenti, mediante comunicazione scritta con tassa a carico. Se il ritardo è
dovuto all’uso dei mezzi di trasporto comunali o di linea, con orario non funzionale rispetto a quello delle
lezioni, i genitori devono produrre all’inizio dell’anno scolastico, un’apposita dichiarazione giustificativa. La
stessa procedura dovrà essere seguita per l’uscita anticipata. Per l’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata,
dovuta a motivi occasionali, i genitori devono produrre personalmente richiesta scritta al Capo di Istituto o al suo
delegato, motivandola, al fine di ottenere l’autorizzazione. Gli alunni vengono fatti uscire al di fuori dell’orario
stabilito solo se accompagnati da chi ha ottenuto la citata autorizzazione. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario
di inizio lezioni che trovano i cancelli chiusi sono ammessi in classe alla seconda ora obbligatoriamente
accompagnati dai genitori che devono giustificare il ritardo. Non è ammessa nessuna deroga alle norme di cui
sopra
COMUNICAZIONI
Gli alunni dovranno prestare la massima attenzione alle comunicazioni effettuate dal Dirigente Scolastico (o dai
suoi Collaboratori); quando richiesto, dovranno trascriverle sul diario e farle firmare dai rispettivi genitori ed
esibire la comunicazione firmata al docente della prima ora del giorno indicato.
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Prima della data di inizio delle lezioni, i genitori devono ritirare presso la segreteria ( o dagli incaricati della
sezione staccata ) il libretto per la giustificazione delle assenze. Il genitore, o chi esercita la patria potestà, deve
depositare la propria firma ed apporla contestualmente sul libretto e sull’apposito elenco alfabetico degli alunni,
alla presenza del responsabile designato dalla scuola, previa esibizione di un documento nel caso non sia persona
nota. Chi esercita la potestà può rilasciare a terzi, purché maggiorenni, delega per la giustificazione delle assenze e
per quant'altro riguardi i rapporti scuola - famiglia. Nel caso in cui tale delega non sia “ esclusiva “ la firma deve
essere depositata contemporaneamente da genitore e delegato. Per le assenze fino a cinque giorni, al rientro a
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scuola l’alunno deve presentare la giustificazione scritta sull’apposito libretto. Per il controllo della regolarità
della frequenza ed il contenimento delle assenze, il libretto delle giustificazioni reca stampigliato, ogni cinque
fogli, l’invito al genitore a presentarsi in Presidenza. Nel caso di mancato rispetto delle norme di cui sopra, il
genitore inadempiente è invitato a colloquio con il Capo di Istituto. Per la validità dell’anno scolastico è
necessaria la frequenza di almeno i 3/4 dell’orario obbligatorio. Oggetto di formale valutazione
intermedia e finale da parte del consiglio di classe . Ai fini delle assenze contano anche i ritardi e le
uscite anticipate.
VIGILANZA ALUNNI
Gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa sono quelli propri di
un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla
predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di
sicurezza.
“ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti
Pubblici”.(ART. 28 della Costituzione).
La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in
cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle
potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività
pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel
corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.
L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni durante l’orario di servizio. I docenti sono tenuti ad
essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio dell’attività didattica. La vigilanza non può essere delegata ad
altri se non per cause di forza maggiore o perché richiesta da attività didattiche svolte in collaborazione. Durante
il periodo delle lezioni il personale ausiliario vigila nei corridoi e nei bagni e sugli alunni affidati in caso di
necessità alla propria sorveglianza. In caso di necessità l’obbligo di vigilanza prevale su quello dell’attività
didattica.
Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: “L’obbligo di sorveglianza
della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l’orario di servizio, ha rilievo primario rispetto
agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori :
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pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell’insegnante, e di
una situazione di incompatibilità per l’adempimento degli stessi, non consentendo circostanza
obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere
sull’adempimento dell’obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l’eventuale
incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesamente
inadeguato”(Sez. I sentenza n° 172 del 24/09/1984)
La responsabilità personale dell’insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non
esonera il restante personale docente ed ausiliario dall’obbligo di intervento, qualora si ravvisino situazioni di
pericolo per persone o cose. Qualora per motivi eccezionali (es. attesa del supplente) una classe risultasse priva
del docente per un periodo prolungato, è cura del coordinatore del plesso affidare gli alunni agli insegnanti in
servizio. I collaboratori scolastici non devono mai, per nessun motivo, abbandonare la presenza e la vigilanza ai
portoni di ingresso degli edifici scolastici. Durante l’orario delle lezioni le porte di ingresso dei singoli plessi
devono rimanere chiuse; l’accesso o l’uscita degli alunni che usufruiscono dell’orario anticipato o posticipato è
curato dagli operatori addetti al servizio. L'intervallo del dopo-mensa della scuola Secondaria di primo grado si
potrà svolgere anche all’esterno dell’Istituto, sotto l'attenta vigilanza dei docenti.
Il personale docente e ausiliario della scuola è tenuto a vigilare sugli alunni dal momento in cui essi varcano la
soglia dell’edificio. Gli alunni sono ammessi a scuola soltanto dopo il suono della campanella di entrata. Essi si
devono recare immediatamente in classe dove è ad attenderli l’insegnante della prima ora. Nel caso in cui per
gravi motivi il docente non si trovasse in classe, alla vigilanza deve provvedere il collaboratore scolastico in
servizio nel settore, il quale deve tempestivamente avvertire il Capo di Istituto o chi lo sostituisce, dell’assenza del
docente per la conseguente organizzazione del servizio. In caso di sciopero del personale per la vigilanza sugli
alunni presenti sono utilizzati anche i collaboratori scolastici. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici
doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione
sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.
È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante
l’ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare,
per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in
cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare
gli alunni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari. I docenti sono, altresì, invitati a
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segnalare al Direttore S.G.A e al Dirigente scolastico eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni
anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza
Sorveglianza durante la ricreazione.
Durante l’intervallo per la ricreazione, della durata di 10 minuti in orario antimeridiano, gli alunni consumano
uno spuntino all’interno delle aule e si recano al bagno due alla volta, da ogni classe. Provvedono alla vigilanza in
classe gli insegnanti in servizio al momento del suono della campanella di inizio della ricreazione. I collaboratori
scolastici coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli alunni nell’ambito dei servizi igienici. La responsabilità
primaria è comunque a carico degli insegnanti.
In particolare i docenti sono tenuti a:
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di
altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli
appositi contenitori, non urlare, non correre, ecc.;
- far rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose
(corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei corridoi e nei bagni, nell'ingresso nelle
aule e, in particolare in quelle non proprie.
Durante l'intervallo, durante i momenti di gioco e/o attività, manifestazioni che prevedono la presenza di più
classi , gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza collaborando alla sorveglianza più generale. Le regole
di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita
della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.
Al suono della campanella che segnala la fine dell’intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di
sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti che subentrano
dell’ora di lezione successiva.
Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano la sorveglianza come già assegnati
al docente sostituito.
Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali
condizioni igieniche e di comportamento. Durante l’intervallo collaboratori scolastici di turno:
- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
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- sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi
pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.
Sorveglianza durante l’interscuola.
Durante l’interscuola gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica, consumano il pasto sotto la sorveglianza
degli insegnanti di turno. Prima di pranzo devono ordinatamente lavarsi le mani; al termine possono effettuare
giochi organizzati e/o attività ricreative spontanee, sempre vigilati dagli insegnanti con l’ausilio dei collaboratori
scolastici.
Sorveglianza durante visite guidate / viaggi di istruzione
I docenti avranno cura di distribuire con il dovuto anticipo agli alunni e alle famiglie l’itinerario e il programma
didattico del viaggio . Prima della partenza fare l’appello dei presenti e ripeterlo per ogni trasferimento (con
modalità da definirsi da parte dei docenti accompagnatori) .Per ogni divisione in gruppi sarà necessario indicare
una zona di riferimento, il punto di ritrovo e gli accorgimenti da seguire in caso di smarrimento .Ogni escursione
deve essere prestabilita con il docente accompagnatore .Il coordinamento dei gruppi è affidato per ogni viaggio
ad un unico docente responsabile. Ogni docente accompagnatore deve conservare l’elenco nominativo degli
studenti affidatigli. Gli studenti non possono allontanarsi da soli senza il permesso del docente accompagnatore
La vigilanza degli alunni diversamente abili
La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente
assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un
collaboratore scolastico. I collaboratori scolastici all’uopo individuati dal Direttore S.G.A. hanno il compito di
cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l’assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare
riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi.
La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il
collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se
l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe
dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta
l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora
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“libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un
rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza
dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva,
consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli
insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le
variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie
Obblighi di vigilanza per attività extracurricolari
Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurriculari. La vigilanza degli alunni
durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con
incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono
accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non
possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle
loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di
sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. I
collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella
vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’istituto
scolastico e delle sue pertinenze .
VIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI
La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti , deve provvedere, dopo
aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli
alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono
rimanere chiusi a chiave per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni e non solo durante i momenti di
ricreazione. Laddove il personale manchi, l’apertura della porta a seguito di chiamata è affidata, compatibilmente
con le esigenze di sorveglianza della classe, all’insegnante che opera nell’aula più vicino all’ingresso. In ogni caso
la porta non deve mai essere aperta da un alunno.
Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati
preventivamente autorizzati
− dall'insegnante fiduciario (se genitori),
− per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del dirigente (se estranei). E' opportuno comunque
che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dal personale ausiliario.
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Quindi è consentito l’ingresso all’edificio scolastico alle seguenti persone:
-
genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di comunicazione
con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori conferiscano con i collaboratori scolastici per
non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l’obbligo di vigilanza dei docenti;
-
autorità scolastiche qualificatesi;
-
persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, operatore psico
pedagogico;
-
dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori.
Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il
personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi.
I docenti sono pregati di non effettuare telefonate in orario di servizio, chiedendo ai collaboratori scolastici di
vigilare sulla classe, e di non richiedere fotocopie al personale ausiliario in orario scolastico per non ostacolare la
vigilanza sui locali.
Si chiede altresì la collaborazione dei docenti affinché gli alunni della Scuola Primaria e della SSI°G siano
responsabilizzati al rispetto degli ambienti scolastici , in modo tale da non aggravare il lavoro di pulizia e riordino
dei locali dei collaboratori.
NORME DI COMPORTAMENTO
Alunni, personale ed esterni sono tenuti al rispetto delle strutture della scuola e delle dotazioni in essa contenute.
E’ fatto divieto di imbrattare muri, porte e arredi. E’ fatto, altresì, divieto di usare impropriamente e/o
scorrettamente finestre, tendaggi, arredi, servizi causando danni più o meno gravi e o disfunzioni. Ciascun alunno
è responsabile del proprio banco e della propria sedia, contrassegnati con il rispettivo numero d’ordine
dell’elenco di classe. Ciascuna unità di personale è direttamente responsabile del materiale didattico e degli arredi
che utilizza. Chi contravvenga a quanto sopra è tenuto a risarcire il danno nella misura stabilita dal Consiglio di
Istituto e/o farlo ripararle da personale qualificato di propria fiducia. E’ fatto divieto di indossare nei locali
scolastici gonne o pantaloni a vita eccessivamente bassa abbinate/i a magliette molto corte. E’ ugualmente fatto
divieto, ove non ricorrano motivi di salute o religiosi, di indossare cappelli durante le ore di lezione. E’ vietato ad
alunni e personale della scuola parcheggiare cicli, motocicli e autovetture al di fuori degli appositi spazi. E’
vietato al pubblico introdurre autoveicoli negli spazi di pertinenza della scuola e parcheggiare in modo da
ostacolare il transito. E’ fatto divieto, infine, di fare un uso personale degli apparecchi telefonici dislocati nei
vari ambiti dell’Istituto.
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CELLULARE E OGGETTI AL SEGUITO
L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa che
per i compagni, oltre ad una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un’infrazione
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e a scoraggiare tali comportamenti.
Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro, poiché la scuola non
risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. L’alunno non può portare il cellulare a scuola; se qualcuno
avesse necessità di avere con sé tale l’apparecchio deve essere comunque spento e tenuto nello zaino, così pure
per altri strumenti elettronici. A scuola i ragazzi non possono fare uso del cellulare o di videogiochi che, in caso
di disturbo, vengono ritirati dall’insegnante e riconsegnati al genitore dal Dirigente Scolastico in orario da
concordare. Gli alunni non possono utilizzare il telefono della scuola se non autorizzati dal Dirigente
Scolastico, dai Coordinatori di plesso o dal proprio insegnante. È fatto assoluto divieto di scattare foto
e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di pertinenza scolastica, fatta eccezione per i casi
debitamente autorizzati. Tale pratica può costituire illecito penale e incorrere nelle sanzioni previste dalla
vigente norma. Per qualsiasi comunicazione a carattere d’urgenza tra genitori ed alunni devono essere utilizzati i
telefoni della scuola. Si ricorda a tutti i docenti che è proibito l’uso del cellulare durante l’orario di servizio:in
classe, durante la ricreazione e nelle riunioni degli Organi Collegiali
DIVIETO DI FUMARE
È vietato fumare nei locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e ai locali funzionalmente collegati
ad essi (laboratori, palestre, corridoi, servizi igienici). Si fa divieto ai genitori, familiari e pubblico in genere di
fumare nei cortili e comunque all’interno del perimetro di pertinenza della scuola. Si vieta altresì al personale
scolastico, in presenza degli alunni, di fumare nei cortili e comunque all’interno del perimetro di pertinenza della
scuola e di non buttare i mozziconi a terra in quanto potenzialmente pericolosi, soprattutto per i bambini più
piccoli che potrebbero ingerirli. Al personale scolastico è consentito fumare solo negli spazi esterni
appositamente individuati.
ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI
Tutti i docenti sono tenuti a fare utilizzare agli alunni correttamente attrezzature, apparecchiature, utensili,
sostanze, mettendo in atto dispositivi di protezione individuale e di sicurezza. E 'vietato l'uso libero da parte degli
alunni di apparecchi a fiamma libera o alimentati elettricamente ad esclusione dei computer ad uso didattico. Gli
attrezzi vanno posizionati in modo da non rappresentare mai occasione di pericolo o rischio. I contenitori non
devono mai essere usati in modo improprio immettendovi sostanze diverse da quelle indicate sull'etichetta. Ogni
prodotto va conservato nella sua confezione integra e correttamente etichettata.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII“
MD 10
Tassativamente vietata è la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti E’ tassativamente
vietato l’utilizzo di prodotti e di recipienti etichettati come pericolosi
E' vietato l'utilizzo di materiale tossico o infiammabile o non adatto ai bambini; controllare le frasi di rischio
apposte sull'etichetta (indicazioni "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere fuori dalla portata dei bambini " o
similari). In particolare è vietato l'uso e la conservazione:
— di colori tossici o nocivi (utilizzare in alternativa i colori ad acqua)
— di diluenti o solventi, tipo acquaragia (non sono necessari con i colori ad acqua)
— di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare il Vernidas ad acqua
— di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil o colle a stick
• di bombolette spray in genere
E' vietato l'uso di oggetti appuntiti e/o taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli...) L'utilizzo occasionale di
detti attrezzi deve essere effettuato solo dall'insegnante. Gli alunni possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro
età, quali forbici a punte arrotondate. E' vietata la conservazione di materiale combustibile, soprattutto se di
natura cartacea, sopra i termosifoni. E' vietata l'affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade e alle
plafoniere. E'obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento delle cartelle o zaini degli alunni, evitando
che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i banchi.
Le uscite di sicurezza devono essere sempre lasciate sgombre.
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO Misure preventive ed interventi
Le famiglie degli alunni devono comunicare alla scuola i recapiti telefonici utili per eventuali emergenze
(abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti). Deve essere comunicata tempestivamente ogni variazione
intervenuta. I docenti devono acquisire le suddette comunicazioni , conservandole nel registro di classe. Anche il
personale scolastico è tenuto a comunicare all’ufficio di segreteria i recapiti telefonici utili per eventuali
emergenze (abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti).
In merito a possibili infezioni di natura batterica o virale e considerando la possibilità di uso promiscuo
da parte degli alunni:
• è vietato l'utilizzo di spazzolini da denti e di saponette
• è obbligatorio l'uso di sapone liquido, in confezione con l'erogatore, e preferibilmente l'uso di asciugamani
monouso di carta.
Nel caso si verificassero casi di pediculosi (ed in generale in ogni situazione assimilabile per caratteristiche, come
malattie infettive di particolare gravità, parassitosi ecc.), i genitori sono tenuti ad informare la scuola affinché
possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte le famiglie verranno avvisate tramite
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comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti. I bambini portatori di punti di
sutura devono avere la zona coperta da una medicazione protettiva.
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI AGLI ALUNNI
Per la somministrazioni dei medicinali agli alunni con particolari patologie si terrà conto di quanto prescritto dal
Protocollo di intesa tra la Direzione Sanitaria della Regione Umbria e l’USR dell’Umbria sottoscritto in data
09/02/2010 e comunicato alle scuole con Prot. n. A00DRUM – 7880/C35a del 10/11/2010 In particolare,il
personale scolastico non è tenuto a somministrare farmaci, neppure per la cura di patologie acute (antibiotici,
sciroppi antitosse ecc…). In presenza di malattie croniche o per la profilassi di particolari condizioni, per
non pregiudicare il diritto alla frequenza dell'alunno, il Dirigente scolastico stipula mirati protocolli d'intesa con
la famiglia e il personale scolastico, in cui vengono formalizzate le procedure e definite le responsabilità, solo se
in possesso dei seguenti elementi:
1. richiesta scritta dei genitori, indirizzata al Dirigente, per la somministrazione dei farmaci da parte della scuola,
accompagnata da certificazione medica indicante le modalità di somministrazione del farmaco e la posologia
2. autorizzazione alla somministrazione del farmaco da parte della ASL
In infermeria vengono conservati i farmaci “salva-vita” lasciati dalla famiglia con la prescrizione medica ,
riposti in un contenitore ben identificabile. La segreteria notifica, per iscritto, al personale interessato la
procedura da adottare in caso di emergenza. I docenti a conoscenza dei casi devono darne comunicazione
anche al personale supplente che subentra nella classe.
ASSICURAZIONE ALUNNI
Si ricorda in questa sede l'opportunità di stipulare la polizza di RC per una tutela civile che consenta maggior
tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola.
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Ai sensi dell’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 si ricorda che:
“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”.
I fiduciari sono tenuti a vigilare affinché i collaboratori scolastici ottemperino a tale obbligo.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Roberta Bambini
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