REGOLAMENTO DI ISTITUTO VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 1 Il presente Regolamento è conforme ai principi della Costituzione Italiana e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Art. 2 Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. Art. 3 3.1 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 3.2 La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20/11/1989 e con i principi dell’ordinamento italiano. 3.3 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 3.4 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. 1 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Art.4 La principale occasione di comunicazione con le famiglie è costituita da almeno due incontri durante l’anno scolastico tra docenti e genitori che si svolgeranno con modalità previste da apposite circolari nel primo e nel secondo periodo in cui risulterà diviso l’anno scolastico. Il contributo delle famiglie e degli alunni all’attività didattica della scuola è dato attraverso gli organi collegiali e il contatto con i docenti nelle loro ore settimanali di ricevimento (il cui calendario verrà comunicato all’inizio di ogni anno scolastico) e con il Dirigente Scolastico, per appuntamento. I genitori esercenti la potestà sui figli minori dovranno ritirare il libretto personale delle giustificazioni, presso gli Uffici di Segreteria entro il mese di settembre di ogni anno, depositando le proprie firme autografe. Le comunicazioni alle famiglie avvengono per iscritto attraverso gli appositi spazi sul libretto delle giustificazioni, o mediante specifici avvisi con relate di notifica da riconsegnare alla scuola, debitamente sottoscritte dai genitori, entro i termini indicati. Alla fine di ogni mese i genitori degli alunni che avranno accumulato un considerevole numero di assenze riceveranno un’informativa dal Dirigente Scolastico o dai Coordinatori di classe. Tale informativa verrà inviata anche ai genitori degli alunni maggiorenni. Le famiglie, attraverso il “patto educativo di corresponsabilità”, assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nell’ipotesi in cui gli stessi arrechino danni a persone o a cose o violino i doveri sanciti dal regolamento d’Istituto e subiscano di conseguenza l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. ORARIO DELLE LEZIONI Art.5 anno dal Consiglio d’Istituto. L’orario di inizio e termine delle lezioni sarà stabilito di anno in Al primo suono del campanello gli studenti devono recarsi ordinatamente in classe, nelle rispettive aule, senza sostare nei corridoi o per le scale, ed evitando di parlare ad alta voce. Il secondo suono del campanello segna l’inizio delle lezioni e la chiusura del portone della scuola. Gli alunni pendolari sono autorizzati ad entrare in ritardo e/o ad uscire anticipatamente solo nei limiti dell’autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico, su richiesta avanzata dai genitori all’inizio dell’anno. I ritardatari, se minorenni, al loro arrivo, verranno ammessi nell’edificio scolastico, ma dovranno attendere, negli spazi indicati dal Dirigente, sotto la vigilanza del personale 2 collaboratore scolastico, il suono del campanello della seconda ora e verranno ammessi in classe alla seconda ora, solo dopo aver motivato il ritardo e aver ottenuto autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, con l’obbligo tuttavia di esibire, il giorno successivo, regolare giustificazione sottoscritta dai genitori; i maggiorenni saranno invece ammessi, giustificando il ritardo, soltanto all’inizio della seconda ora di lezione. Gli studenti in ulteriore ritardo, muniti di adeguata giustificazione, potranno essere ammessi in classe eccezionalmente non oltre l’inizio della terza ora di lezione. L’uscita anticipata, diversa da quella autorizzata preventivamente per motivi di trasporto all’inizio dell’anno scolastico, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, dietro formale richiesta dei genitori per gli alunni minorenni e personalmente dai maggiorenni, e verrà concessa solo dietro giustificazione debitamente documentata, non prima delle ore 12.00. Gli alunni minorenni non potranno comunque mai uscire in anticipo se non affidati personalmente ai genitori o a persone dai medesimi autorizzate e riconoscibili. Gli alunni non possono superare il limite di 2 (due) entrate in ritardo e/o uscite anticipate ogni mese, che comunque dovranno essere giustificate. Al terzo ritardo/uscita anticipata l’alunno dovrà essere accompagnato da un genitore e sarà avvisato che eventuali ulteriori inadempienze determineranno l’applicazione di sanzioni disciplinari. Assenze e ritardi incidono sulla valutazione dell’assiduità ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, nonché sull’attribuzione del voto di condotta. Le ore di lezione non frequentate a causa dei ritardi e/o delle uscite anticipate costituiscono assenza, e saranno rilevanti ai fini della validità dell’anno scolastico per ciascun alunno che, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, verrà escluso dallo scrutinio finale o non ammesso agli esami di stato, se non avrà frequentato i ¾ delle ore di lezione previste, secondo quanto stabilito dall’art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122. I ritardi e le assenze degli alunni minorenni devono essere giustificate il giorno successivo, mediante esibizione all’insegnante in servizio alla prima ora di lezione, del libretto delle giustificazioni debitamente compilato e sottoscritto dai genitori o da chi eserciti la potestà. Gli alunni maggiorenni hanno diritto all’autogiustificazione. Non saranno accettate giustificazioni se non redatte sull’apposito libretto personale delle giustificazioni. Alla quinta assenza il libretto delle giustificazioni verrà ritirato dal docente della prima ora di lezione e consegnato in segreteria; lo stesso verrà restituito ai genitori che potranno richiedere un colloquio con il docente coordinatore di classe. Dopo cinque giorni di assenza continuativa, compresa la Domenica, l’alunno potrà essere riammesso alle lezioni solo dietro presentazione di certificato medico all’insegnante della prima ora di lezione. 3 Gli alunni che siano rimasti assenti dalle lezioni, anche per un solo giorno, se sprovvisti di regolare giustificazione, potranno essere riammessi in classe temporaneamente in attesa di regolare giustificazione dei genitori. Se tale giustificazione non viene presentata nei due giorni seguenti verrà considerata ingiustificata e verranno avvertiti i genitori. Durante la prima ora di lezione non sarà concesso, se non in via del tutto eccezionale, il permesso di recarsi al bagno. È proibito agli alunni sostare nei corridoi, sulle scale e negli spazi aperti della struttura scolastica durante il regolare svolgimento dell’attività didattica. Alla fine dell’ora di lezione gli allievi devono trattenersi all’interno delle rispettive aule. È fatto pertanto divieto di uscire dalla classe durante il cambio dell’ora e nella eventuale momentanea assenza dell’insegnante. Il personale ausiliario provvederà alla necessaria vigilanza secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico. In caso di uscita non autorizzata dell’alunno dalla classe o dalle sedi scolastiche, l’insegnante è tenuto a prenderne nota sul giornale di classe e ad informare immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore per i provvedimenti del caso. L’uscita dall’Istituto, al termine delle lezioni, deve avvenire disciplinatamente e sotto la vigilanza del docente dell’ultima ora di lezione. ORGANI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 6 Ciascun organo collegiale programma, nell’ambito delle rispettive competenze, le sue attività in piena autonomia, assicurando comunque ogni più utile collegamento, programmatico e operativo, con gli altri organi della scuola. Art. 7 Il Consiglio di Classe, con la presenza di rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei genitori e docenti, è convocato in via ordinaria dalla Presidenza dell’Istituto almeno tre volte l’anno e in via straordinaria, quando venga richiesto dal coordinatore di classe o dalla maggioranza di una delle componenti rappresentate. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, genitori e studenti non eletti. Non possono essere convocati consigli di classe in data successiva al 31 maggio. Art. 8 Il Comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe, si riunisce secondo le modalità previste dal proprio Regolamento. Può avanzare proposte tese a migliorare l’efficienza del servizio scolastico nell’ambito delle rispettive competenze. Art. 9 L’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto è regolamentato dalle norme dei decreti delegati della scuola. 4 Art. 10 Il Comitato studentesco d’Istituto, composto dai rappresentanti degli studenti eletti annualmente nei consigli di classe, è convocato dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe con richiesta inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo. Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente e un vice-Presidente. Il Comitato si occupa delle problematiche poste dagli studenti e individua ipotesi di miglioramento della qualità della scuola, in collaborazione con il Dirigente scolastico e i docenti; può avanzare proposte al Consiglio d'Istituto relative anche a spese ritenute necessarie, proposte sulle quali il Consiglio delibera nell’ambito delle proprie competenze. Art. 11 Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe una volta al mese per dibattere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La sua durata massima è di due ore che non devono coincidere con l’orario di lezione dello stesso docente, e non devono svolgersi nello stesso giorno della settimana. La richiesta di convocazione sarà predisposta dai rappresentanti di classe, autorizzata mediante sottoscrizione dai docenti che concedono le ore e comunicata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Qualora una classe venga richiamata per scorrettezze ed abusi durante lo svolgimento dell’assemblea di classe, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di far interrompere l’assemblea e di negare l’autorizzazione a successive richieste. Negli ultimi trenta giorni di lezione non possono essere concesse assemblee di classe. Art. 12 Le assemblee studentesche d’Istituto possono essere concesse una volta al mese. Le richieste, corredate di apposito ordine del giorno, devono essere presentate al Dirigente Scolastico, per l’approvazione, almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea, da parte dei rappresentanti di Istituto. Nel caso in cui l’assemblea di Istituto si tenga in strutture dislocate al di fuori dell’edificio scolastico o della propria sede scolastica, in locali comunque di pertinenza dell’Istituto, gli studenti raggiungeranno autonomamente il luogo dell’assemblea. I rappresentanti di Istituto sono tenuti a comunicare al D.S. l’elenco degli alunni (maggiorenni) responsabili del servizio d’ordine che si faranno carico della vigilanza e della garanzia del rispetto delle norme del presente regolamento, nonché delle norme di sicurezza. Dette assemblee non possono essere svolte nell’ultimo mese di lezioni. L’eventuale partecipazione di esperti deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio d’Istituto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale da consegnare in Presidenza. USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE Art. 13 E’ consentito a tutte le componenti della Scuola l’uso dei locali e delle attrezzature dell’Istituto in orario non di lezione, per lo svolgimento di attività collettive di studio, di approfondimenti, di laboratorio, sportive e di riunione, compatibilmente con gli orari del personale ATA. La richiesta scritta, contenente l’O.d.G., deve essere presentata almeno due giorni prima al Dirigente Scolastico per l’approvazione. Le attività in orario extra - scolastico vengono gestite sotto la diretta responsabilità dei docenti e/o dei richiedenti con modalità da proporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto. La scuola riconosce agli studenti la possibilità di gestire in modo autonomo una bacheca informativa, di cui saranno responsabili i loro rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto. Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti redatti dai partiti politici. La Biblioteca dell’Istituto è a disposizione di tutti i componenti della scuola ed è fruibile secondo l’orario stabilito. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da un apposito Regolamento che viene redatto secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere degli altri Organi Collegiali, del Comitato dei genitori e del Comitato studentesco. Tale Regolamento dovrà garantire agevoli modalità di accesso alla lettura e al prestito. L’orario di apertura della biblioteca è stabilito dalla Presidenza all’inizio dell’anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità oraria del personale incaricato. 5 Art. 14 I laboratori scientifici, di informatica e le relative attrezzature sono affidati dalla Presidenza, sentito il Collegio dei docenti ed il DSGA, ad uno o più docenti e/o assistenti tecnici che ne fanno uso, i quali assumono la qualifica di sub consegnatari, e potranno essere utilizzati in conformità ai rispettivi regolamenti. Art. 15 Le attrezzature sportive sono parimenti affidate ad un docente di Educazione fisica che assume la qualifica di sub-consegnatario. Art. 16 Gli alunni che si rendano responsabili di danni alle strutture ed alle suppellettili dovranno risponderne sul piano disciplinare e saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati. Art. 17 I laboratori e la palestra sono a disposizione degli alunni e del personale dell’Istituto che potranno utilizzarli secondo l’orario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico. Art. 18 Gli alunni non possono accedere ai laboratori e alla palestra se non accompagnati dai docenti, sui quali ricade l’onere della vigilanza sui medesimi. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 19 I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli eventuali scambi culturali ed iniziative di gemellaggio costituiscono parte integrante dell’attività scolastica e vengono pertanto programmati ogni anno dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, ciascuno per quanto di competenza e secondo le proposte dei Consigli di classe. Viaggi di istruzione- Visite guidate Le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, stage linguistici e/o sportivi (settimana bianca), sono considerati vera e propria attività didattica e si svolgono in coerenza con le finalità previste dal P.O.F.. Pertanto, tutte le iniziative fanno parte integrante della programmazione didattico - educativa di ciascun Consiglio di Classe, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. I viaggi di istruzione e le visite tecniche dovranno essere programmati e concordati entro la seduta del Consiglio di Classe del mese di Novembre anche con il contributo della componente degli studenti. Le uscite didattiche rappresentano una precisa modalità didattica e si effettuano, previa informativa e relativa autorizzazione delle famiglie, durante l’orario delle lezioni. a) Ad eccezione degli stage e di viaggi legati a progetti, nessun viaggio d'istruzione o visita guidata può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno il 50% più uno, cioè la maggioranza dei componenti della classe, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Gli allievi che non parteciperanno ai viaggi di istruzione frequenteranno le lezioni secondo i loro particolari bisogni formativi. b) La partecipazione degli alunni ai viaggi d'istruzione è possibile, previa autorizzazione firmata da un genitore, attraverso la compilazione di un modello predisposto dalla scuola e versamento di un acconto quale quota di adesione entro date prefissate. La somma sarà integrata, prima della partenza, dal conguaglio versato con le stesse modalità. Eventuali ritardi comportano la decadenza dalla partecipazione al viaggio medesimo. c) Non si effettuano viaggi d'istruzione oltre il 30 aprile. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Dirigente scolastico d'intesa con la Figura funzionale dell'area alunni, in presenza di comprovati motivi organizzativi e/o di avvenimenti culturali di particolare interesse. d) Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici (treni, autobus di linea, aerei, navi) o mediante mezzi di società autorizzate all'uso di mezzi per il trasporto terzi con le quali siano stati presi preventivi accordi. e) La richiesta di preventivo va inviata ad almeno n. 3/5 agenzie di viaggio tra quelle già accreditate all'Istituto. f) Gli alunni devono essere assicurati; g) Gli accompagnatori degli alunni vanno individuati prioritariamente tra i docenti appartenenti alle classi e/o all'indirizzo di studi frequentati dagli alunni partecipanti al viaggio. Gli stessi accompagnatori parteciperanno alla programmazione delle visite, dando un contributo nella parte organizzativa che richiede conoscenza della classe, e in tutti gli adempimenti necessari per garantire la partenza. Il numero degli accompagnatori dovrà rispettare il rapporto 1/15-18; per una sola classe gli accompagnatori dovranno essere comunque due; 6 h) Al fine del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, compatibilità e competenze specifiche, favorendone comunque la rotazione; dovrà essere assicurato l’avvicendamento degli accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di 9 gg. complessivi di viaggio in un medesimo anno scolastico. Si fa presente che gli insegnanti accompagnatori sono considerati in servizio e che pertanto la loro rinuncia è ammessa solo per gravi e comprovati motivi. Concluso il viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare una relazione informativa al docente referente. i) Può essere, altresì , utilizzato il personale non docente ad integrazione e supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi. Si ricorda inoltre che la partecipazione al viaggio e/o visita è limitata unicamente al personale della scuola. j) Nel caso di impedimento dell'insegnante accompagnatore, il Dirigente scolastico provvederà alla sostituzione con altro docente, scelto all'interno del consiglio di classe e, qualora non fosse possibile, all'interno dell'Istituto. k) Le visite d'istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato, rispettare gli orari e gli appuntamenti previsti e tutte le norme del regolamento di Istituto. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo. I comportamenti scorretti si configurano come atti di particolare gravità. l) Nel caso di pernottamento, durante le ore notturne non sono previsti turni di sorveglianza; fissato l'orario di rientro nelle stanze, comportamenti che disturbano la quiete notturna e impediscono il sano e doveroso riposo saranno considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare. m) In caso di mancata partecipazione, le quote versate non saranno restituite, a meno che non si individuino alunni in sostituzione. n) In caso di non effettuazione del viaggio per cause non imputabili all'istituzione scolastica (calamità naturali, disposizioni del MIUR, del MAE ed altro) il rimborso avverrà dopo aver fatto fronte, a norma di legge, a tutti gli impegni economici connessi all'organizzazione nella misura da ciò determinata. o) Al fine di evitare l'esclusione per gli alunni delle classi quinte con difficoltà economiche, il C. d. I. stabilisce, su proposta del Coordinatore di classe, le modalità d'intervento, tenendo conto delle disponibilità finanziarie della scuola. STAGES Art. 20 Sono promossi periodi di tirocinio fino ad un massimo di sei settimane, durante le quali gli allievi hanno la possibilità di mettersi alla prova nell’attività professionale, per l’acquisizione di abilità pratiche presso un Ente pubblico, un’azienda commerciale o turistica o in un determinato settore di essa. Lo stage può svolgersi in strutture specificamente convenzionate della zona, di altre regioni d’Italia e d’Europa, o avere caratteristiche di scambi formativi internazionali, in base a progetti appositamente deliberati. Le attività di stage potranno essere avviate fin dalle classi seconde con finalità di orientamento; sono comunque rivolte principalmente alle classi terze, quarte e quinte anche a completamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Dell’attività di stage verrà espressa, da parte dell’azienda ospitante, una valutazione che sarà rilevante ai fini della valutazione sommativa da parte del Consiglio di Classe. Gli allievi che non parteciperanno agli stage frequenteranno le lezioni secondo i loro particolari bisogni formativi e ove possibile verrà organizzata per loro una attività alternativa che consenta di sviluppare competenze analoghe a quelle derivanti dalla frequenza dello stage. MANIFESTAZIONI ED ESERCITAZIONI SPECIALI Art. 21 Durante le manifestazioni ed esercitazioni speciali programmate dall’Istituto, che potranno svolgersi sia all’interno che all’esterno dello stesso, gli orari delle lezioni saranno flessibili e potranno comportare orari aggiuntivi e/o rientri pomeridiani, serali o festivi. I rientri negli orari serali, in giornate festive o in giornate in cui le lezioni sono sospese, devono essere deliberati dal Consiglio di Istituto. GARE E CONCORSI Art. 22 La partecipazione degli allievi a gare e concorsi è decisa dal coordinatore di classe, dall’insegnante tecnico-pratico di classe e/o dall’insegnante accompagnatore e dal Dirigente Scolastico tra gli allievi che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare sulla base dei criteri della specifica gara o concorso. 7 DIRITTI Art. 23 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’ orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dalla legge, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico attraverso lo strumento degli organi collegiali. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Art. 24 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola: la partecipazione a tali attività può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica; f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. Art. 25 Le persone appartenenti alle componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potranno avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso. Art. 26 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. 8 DOVERI DEGLI STUDENTI E RELATIVE INFRAZIONI DISCIPLINARI Art. 27 Art. 27.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La frequenza è obbligatoria. Sono ritenute mancanze: a) Le assenze frequenti del singolo studente; b) Le assenze ingiustificate dell’intera classe o più del 50% della stessa; c) Le assenze in concomitanza di scioperi indetti da categorie di lavoratori; d) La tendenza ad evadere l’obbligo della giustificazione delle assenze o dei ritardi; e) Il non rispetto dell’orario delle lezioni; f) L’essere sprovvisti del materiale didattico necessario; g) Il non svolgimento dei compiti assegnati; h) La scarsa partecipazione alle attività didattiche; i) La tendenza ad evadere l’obbligo di sottoporsi a verifiche scritte, orali e pratiche. 27.2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Sono ritenuti obbligo dell’alunno: a) Recepire in maniera sensibile e responsabile le comunicazioni e le disposizioni impartite dal Dirigente e dai Docenti; b) Tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente e dei compagni di scuola; c) Adottare metodi di comunicazione ed esposizione pacati ed attuati con regole di educazione e di rispetto di tutte le figure di personale scolastico attraverso l’uso di un linguaggio corretto; d) Manifestare in maniera diretta con il docente interessato osservazioni o rivendicazioni riguardanti lo svolgimento dell’attività didattica del medesimo; e) Avere la massima cura del proprio aspetto e dell’igiene personale nel rispetto della sensibilità altrui; f) Presentarsi a scuola e alle altre occasioni scolastiche con abiti consoni alla serietà dell’Istituto a salvaguardia dell’immagine dello stesso, evitando indumenti eccentrici; g) Accedere ai laboratori solo durante le esercitazioni e sempre con la presenza dell’insegnante; h) Accedere alla biblioteca della scuola solo alla presenza del responsabile del servizio; i) Accedere ai distributori automatici di bevande e cibi solo durante l’ intervallo; j) Presentarsi al servizio interno ed esterno di ricevimento con la divisa regolamentare; k) Collaborare con il personale addetto al riordino dei materiali utilizzati durante le esercitazioni. 27.3 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 3, a tal fine l’alunno ha l’obbligo di: a) Trasmettere tempestivamente e correttamente alla propria famiglia tutte le comunicazioni che l’Istituto le indirizzi suo tramite; b) Non diffondere informazioni false, lesive dell’interesse e dell’immagine della scuola in quanto gli alunni insieme al personale insegnante e non insegnante e al Dirigente Scolastico, rispondono dell’immagine dell’Istituto nei confronti del mondo esterno. 27.4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti all’interno dell’Istituto. A tal fine è fatto divieto all’alunno di: 9 a) Interrompere la pubblica funzione esercitata dai docenti con riferimento al regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la funzione docente; b) violare le regole di organizzazione della scuola con particolare riferimento a: orario scolastico, mansioni e incarichi impartiti dal Dirigente Scolastico a tutto il personale, uso improprio delle attrezzature scolastiche e dei materiali didattici, uso improprio dei telefoni di servizio all’interno dell’Istituto, alle disposizioni funzionali irrogate dal Dirigente con apposite circolari e comunicazioni. c) portare all’interno della scuola oggetti estranei agli usi scolastici; i trasgressori dovranno rispondere dei danni eventualmente provocati a persone o cose. Il personale che individui alunni provvisti di materiale pericoloso è tenuto a ritirarlo immediatamente e ad informare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. 27.5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Sono pertanto ritenuti obblighi dell’alunno: a) Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza degli ambienti scolastici; b) La segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico di rischi e pericoli per la sicurezza o l’incolumità delle persone. 27.6 Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente il “Registro di classe”, dotazione obbligatoria, con natura giuridica di atto pubblico (Corte di Cassazione, sentenza n. 208196 del 1997) e pertanto: a) In caso di smarrimento/furto o manomissione del registro deve esserne data immediata comunicazione verbale ad un componente dello staff e scritta al Dirigente scolastico; b) Chiunque si rendesse responsabile di danni, manomissioni o peggio di furto del registro, se individuato, oltre a più gravi procedimenti dell’autorità giudiziaria, sarà sottoposto a procedimento disciplinare. 27.7 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambito scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In particolare è obbligo degli allievi di: a) Tenere puliti gli ambienti comuni, le aule e i laboratori; b) Osservare la normativa vigente che prescrive il divieto di fumare negli ambienti scolastici, al fine di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. In applicazione del D.L. 104/2013, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo è esteso a tutti gli spazi della scuola, ivi compresi i cortili interni e i portici, Ai sensi e per gli effetti del D.L. suddetto è pertanto fatto divieto di: FUMARE NEGLI SPAZI INTERNI E NELLE PERTINENZE ESTERNE DELL’ ISTITUTO; UTILIZZARE SIGARETTE ELETTRONICHE NEI LOCALI CHIUSI DELL’ ISTITUTO. 27.8 L’alunno che venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti a strutture , suppellettili ed attrezzature scolastiche è tenuto a risarcire il danno erariale secondo il valore inventariale o la stima insindacabile del Dirigente Scolastico; qualora non fosse possibile individuare l’alunno responsabile il danno sarà addebitato all’intera classe o alle classi coinvolte. 27.9 E’ assolutamente vietato introdurre, detenere o consumare sostanze alcoliche o stupefacenti all’interno della scuola o nel corso di attività esterne, viaggi d’istruzione e di studio. 27.10 In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale n.104 del 30/11/07 riguardante le disposizioni relative all’uso dei telefonini e videofonini gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: a) Durante lo svolgimento delle lezioni sono sempre vietati l’accensione e l’uso di telefoni cellulari e di videofonini, salvo i casi in cui non vi sia stata una preventiva autorizzazione del docente in servizio; b) Ogni volta che vi sia in classe un avvicendamento fra i docenti, l’alunno che intenda utilizzare o tenere acceso il proprio videofonino o telefono cellulare, dovrà rinnovare la richiesta al docente in servizio; c) E’ sempre vietato raccogliere e registrare suoni, voci o immagini attraverso telefoni cellulari o videofonini, senza 10 la preventiva autorizzazione scritta della/e persona/e interessata/e e del docente che sta tenendo la lezione. Per ciò che riguarda gli allievi minorenni, la cui immagine o voce sia oggetto di registrazione, l’autorizzazione scritta dovrà essere rilasciata dal genitore o da chi ne eserciti la potestà; d) E’ sempre vietato raccogliere e divulgare dati sulla salute delle persone. Salve le facoltà di tutela delle persone che risultino lese dalla violazione delle norme previste dal presente regolamento, in particolare per i danni conseguenti all’abuso dell’immagine altrui, salva la applicazione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali conseguenti al reato di ingiurie, atti osceni e raccolta indebita di dati riguardanti la sfera privata degli individui, gli allievi che violeranno le disposizioni impartite dal presente comma, saranno destinatari di provvedimenti disciplinari così articolati: annotazione scritta sul registro di classe qualora mantengano acceso il telefono cellulare ovvero il videofonino durante l’orario di lezione; provvedimento disciplinare fino a quattro giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza, per manifesta abitudine a mantenere acceso il telefono cellulare ovvero il videofonino durante l’orario di lezione; provvedimento disciplinare da cinque a otto giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza, per la raccolta di suoni, voci o immagini, senza il preventivo consenso scritto delle persone interessate (genitore o chi detiene la patria potestà per i minorenni ), attraverso telefoni cellulari o videofonini; provvedimento disciplinare da otto a quindici giorni di sospensione per la raccolta di suoni, voci o immagini che ledano la dignità della persona o evidenzino atti, gesti e comportamenti osceni o a sfondo sessuale attraverso telefoni cellulari o videofonini. 27.11 Costituiscono inoltre mancanze disciplinari sanzionabili, tutti quei comportamenti che, pur se non specificatamente previsti, ledono il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. SANZIONI DISCIPLINARI Art. 28 Premesso che: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica; La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; Ai genitori degli alunni devono essere segnalati i comportamenti che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari e a conseguenti valutazioni negative del comportamento; Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative) su parere del Consiglio di classe. Gli alunni destinatari di almeno 3 (tre) annotazioni sul registro di classe potranno essere sospesi dalle lezioni senza obbligo di frequenza in base ad una valutazione del consiglio di classe. Si individuano le seguenti principali sanzioni disciplinari, che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni: 1. Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione o del coordinatore all’atto delle verifiche periodiche; 2. Ammonizione scritta da parte del D.S sul registro di classe; 3. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (Consiglio di classe); 4. Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni (Consiglio di Istituto); 11 5. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (Consiglio di Istituto). Altre sanzioni disciplinari potranno essere adottate dagli organi competenti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, sostitutive o accessorie a quelle elencate nei punti 1-5, (oltre alle sanzioni amministrative previste da leggi speciali), quali ad esempio: Risarcimento del danno; Mancata partecipazione a uscite e viaggi di istruzione; Lezioni individuali oltre l’orario scolastico; Ricerche su tematiche suggerite dall’insegnante su cui l’alunno dovrà relazionare anche di fronte alla classe; Assistenza allo studio di alunni in difficoltà della classe o di classi inferiori secondo le indicazioni del consiglio di classe, in orario extra scolastico alla presenza di personale scolastico; Collaborazione per l’organizzazione della biblioteca con il personale addetto in orario extrascolastico; Partecipazione al gruppo sportivo; Partecipazione ad attività di volontariato concordate tra associazioni e scuola (Es. attività a favore di portatori di handicap); Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamentedanneggiati. ORGANI COMPETENTI Art. 29 I singoli docenti sono competenti ad irrogare la sanzione dell’annotazione sul registro di classe per comportamenti rilevati direttamente o fatti rilevare dagli alunni e dal personale docente e A.T.A. e a comunicarla tempestivamente alle famiglie degli stessi. Il Dirigente Scolastico è competente ad irrogare la sanzione dell’ammonizione scritta sul registro di classe ed ogni altra sanzione che non sia riservata, dal presente regolamento o dalla normativa vigente, alla competenza di altro organo. I provvedimenti disciplinari che comportino la sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni, sono di competenza del Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata a tutte le componenti, con esclusione dello studente eventualmente soggetto passivo del procedimento ( e di chi eserciti la potestà su di lui); in questo caso si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti nella rispettiva lista, ove possibile. Per le mancanze disciplinari di propria competenza il Consiglio di classe può irrogare, in aggiunta a quanto previsto, la sanzione della esclusione dalle attività extrascolastiche, comprese quelle agonistiche e sportive e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. I provvedimenti che comportino sanzioni come l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, e quelle che comportano esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, devono essere adottati dal Consiglio di Istituto, con esclusione dello studente eventualmente soggetto passivo del procedimento ( e di chi eserciti la potestà su di lui); in questo caso si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti nella rispettiva lista, ove possibile. Tali ultimi provvedimenti dovranno essere adottati anche quando risultino commessi reati che violino la dignità della persona umana, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Non è ammessa l’astensione nelle deliberazioni sulla adozione di provvedimenti disciplinari. Nei periodi di allontanamento dalla scuola, in ogni caso la stessa dovrà provvedere a mantenere contatti con lo studente, con la famiglia e, se necessario, con i Servizi Sociali e/o con l'Autorità Giudiziaria al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. 12 PROCEDURE Art. 30 Le infrazioni disciplinari ed i comportamenti illegittimi e contrari a norme che garantiscono una pacifica convivenza devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente scolastico da chi li rileva o da chi li subisce. I docenti coordinatori di classe provvedono mensilmente a relazionare al Dirigente scolastico la situazione disciplinare delle classi. Gli alunni destinatari di almeno 3 (tre) annotazioni sul registro di classe potranno essere sospesi dalle lezioni senza obbligo di frequenza in base ad una valutazione del consiglio di classe. L’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre preceduta dalla contestazione immediata del comportamento non conforme alle regole della comunità. La fase istruttoria del procedimento disciplinare sarà curata dal Dirigente scolastico che, ove possibile in collaborazione con il docente coordinatore di classe, provvederà ad ascoltare separatamente colui che ha segnalato l’infrazione, l’alunno ritenuto responsabile della stessa, il quale ( se minore) potrà essere accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale ed eventualmente altri testimoni informati sui fatti. Successivamente, nel caso in cui l’infrazione rientri tra quelle di sua competenza, provvederà alla irrogazione della sanzione, se è stata accertata la responsabilità. In caso contrario, il D.S. procede alla convocazione tempestiva del Consiglio di classe, al quale vengono riferite le risultanze della fase istruttoria: tutti i soggetti coinvolti possono essere nuovamente riascoltati se ne fanno richiesta. Successivamente il Consiglio, alla sola presenza dei componenti di diritto, dovrà decidere se ricorrano le condizioni per irrogare un provvedimento disciplinare e, in caso affermativo, ne definisce l’entità: qualora la sanzione non sia più grave dell’allontanamento dalla scuola per un periodo fino ai 15 giorni, il Consiglio di classe procederà ad irrogare la sanzione. Nei casi in cui il Consiglio non ritenga opportuno comminare come sanzione l’allontanamento dalla scuola, o nel caso in cui lo studente e i suoi genitori facciano esplicita e motivata richiesta di conversione della sanzione dell’allontanamento dalla scuola in attività in favore della comunità scolastica e la richiesta venga accolta, il Consiglio stesso può prevedere altre forme di recupero. Qualora invece il Consiglio di classe ritenga che debba essere applicata la sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, o sanzioni più gravi, rimetterà gli atti al Consiglio di Istituto che dovrà essere con urgenza convocato per le conseguenti determinazioni. Il provvedimento disciplinare dovrà essere adeguatamente motivato nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Il provvedimento disciplinare adottato dovrà essere comunicato allo studente e alla famiglia con decreto del Dirigente Scolastico, dal quale risultino i termini per la presentazione del ricorso e l’autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento, e dovrà essere annotato sul registro di classe. Copia del provvedimento dovrà essere inserita nel fascicolo personale dello studente. La suddetta comunicazione verrà inviata anche alla famiglia dell’alunno maggiorenne che non abbia formalmente richiesto di ricevere in via esclusiva le informazioni che lo riguardano. In caso di sanzione di allontanamento dalle lezioni, l’organo che ha deliberato il provvedimento, dovrà altresì definire i modi per assicurare il rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il suo rientro nella comunità scolastica, salvo che ritenga che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l’anno, nel qual caso dovrà esplicitare i motivi di tale decisione. Nel caso di mancanze disciplinari durante gli esami di Stato, le sanzioni saranno inflitte dalla Commissione d'Esame. 13 IMPUGNAZIONI Art. 31 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Le sanzioni, se l’organo competente all’irrogazione lo ritenga opportuno, potranno essere eseguite pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche da parte del presente regolamento, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Lo stesso provvede alla nomina dell’Organo di Garanzia Regionale. ORGANO DI GARANZIA Art. 32 L'Organo di Garanzia (OG) è composto da: Il Dirigente Scolastico che lo presiede; Un docente; Uno studente; Un genitore. I membri sono designati dalle diverse componenti presenti all’interno del Consiglio di Istituto: (rappresentanza indiretta). All’atto della elezione dei suddetti membri si procederà alla individuazione di supplenti per ciascuna delle componenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di loro assenza o diretto coinvolgimento nel procedimento. La convocazione dell’organo di garanzia è di competenza del Dirigente scolastico che deve provvedere entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Le deliberazioni dell’O.d.G sono valide in prima convocazione se presenti tutti i membri (effettivi o supplenti), in seconda convocazione se sono presenti almeno tre membri tra cui il Dirigente scolastico. L'O.d.G dura in carica per un anno scolastico e fino alla rielezione i membri precedenti, che abbiano i requisiti di appartenenza alla scuola, continuano a svolgere l'incarico. In caso di ricorso o di conflitto l'O. d. G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'O. d. G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O. d. G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in appositi spazi. 14 PERSONALE DOCENTE Art. 33 Per quanto riguarda la condotta del personale docente all’interno dell’Istituto, si fa riferimento alla normativa vigente, al CCNL e alla direttiva per il personale docente emessa dal D.S. con circolare n. 23 del 28/09/2010. SICUREZZA Art. 34 Tutte le persone della scuola hanno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza ogni giorno e in caso di emergenza. Ogni persona della scuola ha il dovere di conoscere e rispettare le norme di sicurezza, sia leggendo i documenti di informazione generale, sia partecipando attivamente alle iniziative di formazione organizzate dalla scuola sia seguendo le indicazioni dei responsabili in caso di emergenza. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO Art. 35 Il presente Regolamento Interno d’Istituto, sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola. Nelle giornate di accoglienza, all’inizio dell’anno scolastico, i docenti illustrano il Regolamento in ogni sua parte, ai nuovi iscritti. Una copia del Regolamento dovrà comunque essere affissa, in ogni classe, per tutto l’anno scolastico. NORMA DI RINVIO Art. 36 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa formale rinvio alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 16/04/1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Piano dell’Offerta Formativa. 15 TABELLA A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVA, DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI N DOVERI (Art.3 Statuto) COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri SANZIONI (min-max) E ORGANO COMPETENTE (ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA NON ESAUSTIVA) Mancato svolgimento dei compiti assegnati Mancanza di materiale scolastico ASSIDUITA’ NELL’ ASSOLVIMENTO DEGLI 1 IMPEGNI DI STUDIO notifica Ritardi nella riconsegna di avvisi e relate di Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione Rifiuto a partecipare alle lezioni o a svolgere un compito in classe o a sottoporsi a verifiche orali Reiterazione dei comportamenti suindicati di uno Dall’Ammonizione scritta da parte del D.S. fino all’allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni (Consiglio di classe) Somma di annotazioni superiore a tre Frequenti ritardi e/o uscite anticipate Elevato n° di assenze Mancata o tardiva giustificazione delle assenze 2 FREQUENZA REGOLARE Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione o del coordinatore all’atto delle verifiche periodiche e comunicazione alle famiglie Ammonizione scritta da parte del D.S. Contraffazione del libretto scolastico Assenze in occasione di verifiche Inosservanza dei tempi di rientro in aula Allontanamento non autorizzato dall’aula Allontanamento non autorizzato dall’edificio scolastico Reiterazione di uno dei comportamenti suindicati 16 Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni (Consiglio di classe) Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni (Consiglio di classe) Abbigliamento poco decoroso Schiamazzi, urla espressioni scurrili ed interruzioni del ritmo delle lezioni Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione Impedimento al normale svolgimento delle lezioni RISPETTO DEGLI ALTRI “comportamenti individuali che non 3 danneggiano la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali” Istigazione a non partecipare alle lezioni e a non svolgere i compiti assegnati o le verifiche in classe Insulti, termini volgari e offensivi Mancanza di rispetto nei confronti di componenti della comunità scolastica (Dirigente scolastico, docenti, personale A.T.A., compagni di scuola) Diffusione di informazioni lesive dell’interesse e dell’immagine della scuola Atteggiamenti aggressivi Ricorso alla violenza Ammonizione scritta da parte del D.S. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (Consiglio di classe) Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni (Consiglio di Istituto) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (Consiglio di Istituto) Lesione grave della dignità della persona mediante ingiurie, minacce diffamazione Comportamenti perseguibili dall’autorità giudiziaria Reiterazione di uno dei comportamenti suindicati Uso non autorizzato di telefonini cellulari o videofonini o altri apparecchi elettronici 17 Vedi sanzioni previste dall’art.27.9 del presente regolamento Violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati Violazione delle norme di accesso ai distributori automatici di bevande Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione Ammonizione scritta da parte del D.S. Infrazione al divieto di fumo (la sanzione amm.va si somma alla sanzione disciplinare) 4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE Comportamenti che pericolo per l’incolumità delle persone ingenerino Introduzione nella scuola di oggetti estranei agli usi scolastici Introduzione nella scuola di materiali pericolosi Introduzione nella scuola e/o uso di alcolici, droghe e sostanze proibite Reiterazione comportamenti suindicati di 18 uno dei Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni (Consiglio di classe) Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (Consiglio di classe) Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni (Consiglio di Istituto) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (Consiglio di Istituto) . Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente Incisioni e scritte di banchi, porte e muri 5 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA E DEI BENI ALTRUI Danneggiamento lieve di strutture e arredamento scolastico Danneggiamento grave di strutture e arredamento scolastico Danneggiamento, distruzione beni altrui o sottrazione di Reiterazione di uno dei comportamenti suindicati 19 Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rileva l’infrazione Ammonizione scritta da parte del D.S. Risarcimento del danno Riparazione mediante lavori di ripristino Risarcimento del danno Riparazione mediante lavori di ripristino Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (Consiglio di classe) Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni (Consiglio di Istituto) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (Consiglio di Istituto)