Analisi mercato del
lavoro (JOBS ACT)
UGL
Ermenegildo Rossi
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RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI:
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO;
IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA;
SERVIZI PER IL LAVORO E PER LE POLITICHE
ATTIVE
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E
DEGLI ADEMPIMENTI;
RIODINO FORME CONTRATTUALI E
SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA’ ISPETTIVA;
TUTELA MATERNITA’ E CONCILIAZIONE
TEMPI VITA/LAVORO
LE 5 DELEGHE DEL JOBS ACT
Ermenegildo Rossi
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ASSENZA DI INVESTIMENTI;
POSSIBILE ABROGAZIONE DI NORME
ESISTENTI TRAMITE UNA
RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE STESSE;
COMPLETA RIVISITAZIONE DI ALCUNI
ARTICOLI DELLA L.300;
OGGI POSSIAMO AFFERMARE CHE IN
CASO DI “MOBBING” IL LAVORATORE
NON E’ PIU’ TUTELATO.
PUNTI PRINCIPALI DI NON
CONDIVISIONE
Ermenegildo Rossi
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Il tema centrale del Disegno Legge Jobs Act è rappresentato dal
punto 12 dell’art. 1, in quanto si determina e si percepiscono gli
investimenti che il Governo propone per attuare questa legge. In
particolare dalla frase “…. Dall’attuazione delle deleghe recate
dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica …. le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.”, si evince chiaramente che per
attuare il decreto legge non ci sono investimenti, non c’è
nessuna volontà per incentivare e aiutare il mondo del
lavoro.
L’unica volontà è quella di mettere in atto, con questo disegno
legge (Jobs Act), una flessibilità pressoché disarmante, la quale
poco interessa a tutte quelle aziende in crisi che potrebbero
semplicemente salvarsi se il Governo attui, per risollevare le sorti
del paese, una chiara e condivisa politica economica/industriale
con i necessari investimenti.
ASSENZA DI INVESTIMENTI
Ermenegildo Rossi
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Tutte le deleghe parlano chiaramente di razionalizzazione e
semplificazione delle norme e dei contratti esistenti. Se da
una parte questo può essere condivisibile, dall’altra si
hanno forti perplessità in ordine alla possibile eliminazione
delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi,
giurisprudenziali o amministrativi, soprattutto se tale
processo di semplificazione non è accompagnato da un
confronto attento e condiviso. Si rischia di inserire nel
nostro Codice del Lavoro una sorta di Cavallo di Troia,
capace di scardinare l’intera impalcatura dei diritti e delle
tutele. In altri termini le norme di più complessa e
contraddittoria interpretazione devono essere senza dubbio
ripensate e chiarite, non semplicemente eliminate, perché
spesso operano rispetto a problemi reali sui quali il
legislatore deve necessariamente intervenire, anche per
evitare ulteriori successivi contrasti e confusioni.
POSSIBILE ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI
TRAMITE UNA RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE STESSE
Ermenegildo Rossi
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COMPLETA RIVISITAZIONE DI
ALCUNI ARTICOLI DELLA L.300
Ermenegildo Rossi
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Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti
di lavoro (altro tema inquietante in quanto tramite qualsiasi tecnologia il
lavoratore può essere controllato in ogni momento durante la sua attività
lavorativa, cosa peraltro già possibile con tutti gli strumenti di
geolocalizzazione);
Revisione della disciplina dei mansioni, in caso di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale (nei fatti mentre prima questa norma
veniva utilizzata per una tutela del posto di lavoro a fronte di una seria criticità
economica aziendale, anche attraverso l’apertura della procedura 223, oggi la
legge lascia ampi spazi al datore di lavoro per procedere ad un
demansionamento attraverso parametri che possono essere qualificati
“semplicemente oggettivi”);
Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, previsione di un
indennizzo economico certo e crescente a seconda dell’anzianità di servizio in
caso di licenziamento. Si esclude il reintegro nel posto di lavoro per
licenziamenti economici. Rimane la possibilità del reintegro nei licenziamenti
nulli o discriminatori, o in alcune fattispecie del licenziamento disciplinare
ingiustificato (non sono ancora state determinate). Nei fatti decade
completamente l’Art.18 in quanto sotto la fattispecie “licenziamenti economici”,
il datore di lavoro può licenziare senza la possibilità per il lavoratore di essere
reintegrato. Con tutte le aziende presenti in Italia che hanno in questo
momento problemi economici, con questo punto si liberalizza il licenziamento
dei lavoratori.
COMPLETA RIVISITAZIONE DI
ALCUNI ARTICOLI DELLA L.300
Ermenegildo Rossi
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Oggi possiamo dichiarare senza possibilità di essere smentiti che
il lavoratore ha perso anni di lotte e si è ritornati ai tempi del
dopo guerra e la parola “mobbing” è divenuta completamente
obsoleta in quanto le difese a disposizione del lavoratore sono
nulle a fronte dei “controlli a distanza”, “demansionamento”,
“licenziamento economico”!
Non ci saranno aumenti dei posti di lavoro in quanto, con queste
tre nuove norme, e per la possibilità che la Legge di Stabilità da
alle aziende in caso di nuove assunzioni (sgravi contributivi),
saranno sostituiti lavoratori con contratto a tempo indeterminato
con nuove assunzioni.
Solo con veri investimenti di politica economica industriale, si può
ravvivare un’economia ormai in recessione, così da creare nuovi
posti di lavoro.
Il Jobs Act non porterà nessun tipo di ricchezza ma soltanto uno
smantellamento di regole esistenti, figlie di tante lotte.
COMPLETA RIVISITAZIONE DI
ALCUNI ARTICOLI DELLA L.300
Ermenegildo Rossi
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Come per le altre deleghe anche per questa
manca un chiaro investimento che possa dar
vita a quanto enunciato. L’estensione
dell’indennità
di
maternità
attualmente
prevista per le lavoratrici dipendenti avrebbe
un costo sicuramente superiore ai circa 236
milioni di euro erogati per il tramite dei
comuni. Quindi l’estensione dell’indennità di
maternità è sicuramente una cosa positiva,
ma non può avvenire a costo zero.
TUTELA MATERNITA’ E CONCILIAZIONE TEMPI
VITA/LAVORO
Ermenegildo Rossi
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Per ultimo non possiamo non notare anche elementi ed intenti positivi ma che rimarranno
inevasi senza chiari investimenti:
Limitazioni all’accesso della CIG, solo dopo aver esaurito tutte le possibilità contrattuali di
riduzioni dell’orario del lavoro, e destinando risorse per incentivare i contratti di solidarietà;
Meccanismi ed interventi che incentivino la ricerca di una nuova occupazione per i soggetti
che sono coinvolti in CIG o disoccupazione involontaria;
Razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità anche nella
forma dell’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti;
Istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e
Provincie autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro;
Rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, riordinare i contratti di lavoro
vigenti anche per rendere più efficiente l’attività ispettiva, un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
Promuovere come contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro;
Prospettiva di estendere gradualmente a tutte le categorie di donne lavoratrici l’indennità
di maternità;
Incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di lavorativo e
dell’impiego;
Possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto;
Introduzione dei congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere.
Jobs Act – Punti qualificanti
Ermenegildo Rossi
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Nessuna autorizzazione di integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale;
Semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e
digitali;
Limitazioni all’accesso della CIG, solo dopo aver esaurito
tutte le possibilità contrattuali di riduzioni dell’orario del
lavoro, e destinando risorse per incentivare i contratti
di solidarietà;
Revisione dei limiti di durata;
Previsione di una maggiore compartecipazione da parte
delle imprese e riduzione degli onori contributivi;
Passaggio dalla CIG ai Fondi di Solidarietà risulta molto
complesso. Si deve assicurare comunque un sostegno al
reddito durante il regime transitorio;
Riordino ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro (parte tecnica)
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Rimodulazione ASpI omogeneizzando i trattamenti ordinari con i trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
Incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più
rilevanti;
Estensione ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(questo comporterà un aggravio contributivo);
Eventuale introduzione dopo ASpI di una prestazione eventualmente priva di
copertura figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria con
valori ridotti dell’indicatore della situazione economica;
Eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di
carattere assistenziale (questo ha ripercussione dirette su welfare territoriale, in quanto si
tratta di un requisito che fa punteggio per accedere ai servizi diversi. Eliminandolo c’è
necessità di rafforzare i controlli da parte degli enti erogatori);
Meccanismi ed interventi che incentivino la ricerca di una nuova occupazione per i
soggetti che sono coinvolti in CIG o disoccupazione involontaria;
Soggetti che sono coinvolti in CIG o disoccupazione involontaria possano essere
coinvolti in attività a beneficio delle comunità locali ma che non determino
aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione (ci dovrebbe essere
almeno un intervento formativo);
Adeguamento delle sanzioni nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito
che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, o programmi di formazione o alle
attività a beneficio di comunità locali (la norma rischia di essere completamente
penalizzante soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori con carichi familiari);
Riordino ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria (parte tecnica)
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Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Razionalizzazione degli incentivi esistenti all’assunzione per i quali l’analisi statistica evidenzi una
minore probabilità di trovare occupazione (questo non può portare ad un drastico
ridimensionamento degli stessi, ma è auspicabile soltanto un rafforzamento degli strumenti di
controllo ex ante ed ex post);
Razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità anche nella
forma dell’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti;
Istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e
Provincie autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro, al cui funzionamento si provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. (completo fallimento dei centri per
l’impiego pubblici e le agenzie private in termini di incontro tra domanda e offerta).
Coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione
dell’Agenzia (riduttivo il coinvolgimento delle parti sociali);
Attribuzione all’Angezia di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego,
politiche attive e ASpI.
Razionalizzazione e revisione delle procedure per l’inserimento mirato delle persone con
disabilità;
Possibilità di far confluire il personale nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o
dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o
riorganizzati e tale personale verrà inquadrato nel comparto contrattuale specifico con modalità
tali da garantire invarianza di oneri per la finanza pubblica;
Valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo
settore, dell’istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche con scambio di
informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati e disoccupati, al fine di
rafforzare la capacità d’incontro tra domanda e offerta;
Servizi per il lavoro e le politiche attive
(parte tecnica)
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Valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino delle disciplina vigente;
Introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e
misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo;
Previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia ed INPS sia a livello centrale
che a livello territoriale al fine di tendere a una maggiore integrazione delle
politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
Attribuzione al Ministero del Lavoro delle competenze in materia di verifica e controllo;
Mantenimento in capo alle Regioni e alle provincie autonome delle competenze in materia
di programmazione di politiche attive del lavoro;
Incentivare la ricerca di una nuova occupazione di un soggetto mai occupato o
espulso dal mondo del lavoro o in CIG con percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale e lavoro;
Istituzione del fascicolo elettronico unico, contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi;
Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle
tecnologie informatiche.
Servizi per il lavoro e le politiche attive
(parte tecnica)
Ermenegildo Rossi
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Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione
e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed
imprese;
Razionalizzazione e semplificazione della costituzione e della gestione del
rapporto di lavoro con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di
gestione del medesimo rapporto di carattere amministrativo;
Semplificazione o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi,
giurisprudenziali, amministrativi (si esprimono forti perplessità in quanto non vogliamo che
sia il “cavallo di Troia” per scardinare un’intera impalcatura di diritti e di tutele in quanto le
norme esistenti vanno semplicemente chiarite e non eliminate!);
Divieto delle pubbliche amministrazioni di richiedere dati già in loro possesso,
rafforzamento di trasmissione delle telecomunicazioni in via telematica,
abolizione della tenuta dei documenti cartacei;
Revisione del regime delle sanzioni (da rilevare l’estrema genericità della norma) e
valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
Modalità semplificate per garantire data certa nel momento in cui il lavoratore esprima la
volontà delle sue dimissioni o alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano in via
telematica di adempiere a tutti gli atti di carattere amministrativo connessi alla
costituzione, gestione, cessazione del rapporto di lavoro;
Anche con riferimento al sistema dell’apprendimento permanente, revisione degli
adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino;
Promozione di tutte quelle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in
tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento Europeo del 9 ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al lavoro sommerso;
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti
(parte tecnica)
Ermenegildo Rossi
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Rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, riordinare i contratti di lavoro vigenti
anche per rendere più efficiente l’attività ispettiva, un testo organico semplificato delle discipline
delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (per UGL contratto a tempo indeterminato e come
strumenti specifici per alcune categorie di persone, contratto di apprendistato e di reinserimento – contratto
a tempo determinato per lavoro stagionale o sostituzione maternità o malattia – contratto a
somministrazione con adeguamento della contribuzione – contratto a progetto soltanto per alti profili
professionali – contratto di filiera introdurre in via sperimentale);
Promuovere come contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro;
Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, previsione di un indennizzo economico certo e
crescente a seconda dell’anzianità di servizio in caso di licenziamento. Si esclude il reintegro nel posto di
lavoro per licenziamenti economici. Rimane la possibilità del reintegro nei licenziamenti nulli o
discriminatori, o in alcune fattispecie del licenziamento disciplinare ingiustificato (non sono ancora state
determinate);
Revisione della disciplina dei mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale (nei fatti mentre prima veniva utilizzato per una tutela del posto di lavoro a fronte di una seria
criticità economica aziendale, anche attraverso l’apertura della procedura 223, oggi la legge lascia ampi
spazi al datore di lavoro per procedere ad un demansionamento attraverso parametri che definisce
semplicemente oggettivi);
Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (altro tema
inquietante in quanto tramite qualsiasi tecnologia il lavoratore può essere controllato in ogni momento della
sua attività lavorativa);
Nei settori non regolati da contratti collettivi, introduzione del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
Possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per attività lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
Al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative, abrogazione di tutte le
disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali;
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che accorpa la struttura dei servizi ispettivi del Ministero del
Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
Riordino forme contrattuali e semplificazione attività
ispettiva (parte tecnica)
Ermenegildo Rossi
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Revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Prospettiva di estendere gradualmente a tutte le categorie di donne lavoratrici
l’indennità di maternità;
Garanzia per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
Introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile e armonizzazione del
regime delle detrazioni per il coniuge a carico (la disposizione non appare chiara e
occorrerebbe chiarire il rapporto tra l’introduzione dell’incentivo per l’occupazione
femminile e la prevista armonizzazione delle detrazioni per il coniuge a carico – forse
minore portata del vigente sistema di agevolazioni?);
Incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di
lavorativo e dell’impiego;
Possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di
tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto
(chiaramente questa norma non può e non deve rappresentare l’occasione per tagliare i
permessi retribuiti per legge);
Integrazioni dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico e privato dei servizi alla persona;
Ricognizioni delle disposizioni per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi
obbligatori e parentali;
Tutela maternità e conciliazione tempi
vita/lavoro (parte tecnica)
Ermenegildo Rossi
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Analisi mercato del lavoro (JOBS ACT)