LICEI STATALI LINGUISTICO – MUSICALE - SCIENZE UMANE “F. ANGELONI” Ex “Istituto Magistrale” SCUOLA POLO DE.U.R.E. Via C. Battisti, 100 – 05100 TERNI telefax 0744/300703 C.F.80051150557 E- mail: [email protected] Pec: [email protected] Sito : www.liceiangeloniterni.gov.it REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO Sulla scorta delle finalità perseguite dall’Istituto, alla luce delle norme più recenti e delle linee didattiche maggiormente innovative, il Consiglio d’Istituto, sentite le varie componenti, ha approvato il seguente regolamento interno. I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 I Licei Statali “ F. Angeloni” di Terni hanno il compito di concorrere alla formazione integrale della personalità dell’alunno e di assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito a tutti. L’indirizzo culturale ed educativo della scuola deve essere manifestatamene ispirato ai principi enunciati dalla Costituzione Italiana. Coloro che operano nella scuola sono tenuti al pieno rispetto degli altrui diritti e delle altrui idee e all’ottemperanza dei propri doveri. Art. 2 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. Art. 3 I soggetti erogatori del servizio scolastico devono agire secondo criteri di imparzialità e buon andamento. La scuola attraverso tutte le sue componenti deve garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme prescritte dalla legge. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a garantire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’inclusione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno viene dedicato alla soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, a quelli stranieri e a quelli disabili. 1 Art. 4 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore deve esprimere pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della stessa come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso dell’edificio e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico, con la presenza del docente animatore e con la disponibilità delle necessarie risorse. Art. 5 L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. L’attività didattica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti della scuola, si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nella organizzazione dei servizi amministrativi della attività didattica e dell’offerta formativa integrata. Art. 6 La regolarità della frequenza alle lezioni viene assicurata con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le componenti coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. Punto di riferimento: il docente coordinatore di classe. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale e la collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dal MIUR e dagli organi collegiali dell’Istituto. Art. 7 La progettazione educativa e didattica assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, nella dimensione individuale e collegiale, garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuirà allo sviluppo armonico della personalità dell’alunno, nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, cosi come delineati nelle Indicazioni Nazionali della recente riforma. La scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie è responsabile della qualità delle attività educative. II – ALUNNI - GENITORI Art. 8 (diritti degli studenti) Gli studenti hanno diritto: - alla libera aggregazione, in orario extrascolastico, da garantirsi anche attraverso la messa a disposizione di appositi spazi e di strumenti di comunicazione nei locali della scuola, con la presenza del personale docente e A.T.A. e compatibilmente con le risorse economiche dell’Istituto; - alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, prevedendo per essi la possibilità di formulare proposte; - ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei tempi e nei modi della sua espressione; 2 - alla trasparenza delle procedure disciplinari, per garantire e proteggere le potenzialità formative dell’esperienza scolastica e consentire l’esercizio del diritto-dovere di studiare in un contesto ordinato e stimolante; - alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui; - al riconoscimento della propria identità personale attraverso interventi didattici anche individuali, che tengano conto delle esigenze e delle differenze personali, sessuali e socio culturali; - alla libertà di apprendimento, rispettosa di tutti gli stili di apprendimento, cui deve corrispondere una varietà di stili di insegnamento, espressione della competenza professionale dei docenti, sia a livello individuale, dipartimentale e collegiale; - alla scuola intesa come spazio vivibile e accogliente, come istituzione efficiente e funzionale, come ambiente sereno e formativo sul piano culturale, civico e professionale, capace di valorizzare la dimensione corporea, affettiva, cognitiva, etica, spirituale e comunicativa della vita giovanile. Art. 9 (doveri degli studenti) Gli alunni devono rispettare i doveri comuni alla loro condizione di studenti. Essi devono tenere un comportamento rispettoso per tutto il corso dell’attività scolastica nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale A.T.A., dei compagni , delle strutture e delle attrezzature. Durante la lezione potranno uscire dalla classe, uno alla volta, solo se autorizzati dall’insegnante. Nell’orario scolastico è prevista una breve pausa di socializzazione appositamente segnalata dalla campanella. Art. 10 (penalità) Nell’ipotesi di danni arrecati deliberatamente alle strutture e alle attrezzature della scuola il Consiglio d’Istituto può disporre che le riparazioni o le sostituzioni avvengano con spesa a carico dei responsabili (loro genitori se minorenni). Per tutte le altre sanzioni disciplinari, consultare apposito regolamento. Art. 11 ( entrata a scuola) Gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella; prima di tale ora, in caso di pioggia o freddo, possono sostare nell’atrio, nel rispetto delle misure di sicurezza. L’ingresso deve avvenire con ordine e puntualità. Gli studenti che arrivano cinque minuti dopo l’avvio delle lezioni vengono segnalati dal docente della prima ora nel Registro di Classe Elettronico, ma non devono giustificare il ritardo. Tale segnalazione influirà sul voto di comportamento. Gli alunni che arrivano oltre tale orario saranno invece considerati ritardatari e dovranno essere autorizzati ad entrare in classe tramite segnalazione dei nominativi su apposito registro predisposto dalla segreteria. L’ingresso in aula è consentito fino ad un quarto d’ora dopo l’avvio delle lezioni, altrimenti si dovrà attendere l’inizio della seconda ora. L’alunno è obbligato a giustificare il giorno seguente tale ritardo nell’apposito libretto. 3 Art. 12 (libretto giustificazioni) Il libretto delle giustificazioni degli alunni, unitamente al Registro Elettronico, è strumento fondamentale di comunicazione tra scuola e famiglia. E’ compito della famiglia il controllo delle comunicazioni. Art. 13 ( Assenze-ritardi-uscite anticipate) Il numero di assenze consentite durante l’anno scolastico è stabilito per legge e si riferisce al monte ore annuale personalizzato di ciascun indirizzo; ogni anno viene emanata apposita circolare esplicativa per gli alunni e le famiglie. E’ consentita l’entrata in ritardo giustificata non oltre la prima ora di lezione. Dopo la prima ora di lezione l’ingresso a scuola è consentito solo se accompagnati dai genitori o, con giustificazione documentata, su discrezionalità del Preside o di chi ne fa le veci. E’ consentita l’uscita dalla scuola non prima delle ore 12 quando l’orario è di 5 ore, non prima delle ore 13,00 quando l’orario delle lezioni è di 6 ore. In entrambi i casi gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati dal genitore; gli allievi maggiorenni possono presentare richiesta di uscita anticipata entro la prima ora al DS o suoi collaboratori. Di norma, saranno consentiti non più di quattordici permessi di entrata/uscita fuori orario nell’arco di tutto l’anno scolastico. Per un numero superiore sarà contattata la famiglia e se ne terrà conto nell’assegnazione del voto di condotta da parte del Consiglio di Classe. In casi particolari la scuola ha diritto di contattare le famiglie, qualora il protrarsi o la tipologia delle assenze pregiudichi l’andamento scolastico; il coordinatore è inoltre tenuto a segnalare il caso alla Presidenza. Art. 14 ( Giustificazioni) Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno sempre giustificati nell’apposito libretto anche dai maggiorenni ( che possono autogiustificarsi). La firma del genitore, del tutore, o della persona maggiorenne delegata dai genitori (con deposito della firma) deve essere conforme a quella depositata in calce presso la segreteria della scuola all’atto del ritiro del libretto. Le giustificazioni devono essere debitamente annotate dai docenti nell’Area “Registro di Classe” del Registro Elettronico. Le assenze di ogni tipo devono essere giustificate al massimo entro il terzo giorno successivo al rientro in classe. Per gli alunni che non giustificano entro i termini stabiliti, il docente tutor di classe provvederà a contattare immediatamente le famiglie e a segnalare i nominativi al Dirigente Scolastico, che comminerà le sanzioni disciplinari previste. Art. 15 (Assenze per manifestazioni) In caso di partecipazione a manifestazioni studentesche nazionali e locali, l’assenza deve essere giustificata sul libretto, specificando in modo esplicito la motivazione. Rimane comunque garantito lo svolgimento della normale attività didattica agli studenti che non intendono aderire a manifestazioni. In tutti gli altri casi le assenze collettive sono considerate ingiustificate; di queste terrà conto ciascun Consiglio di Classe, ai fini dell’assegnazione del voto di comportamento. (es. assenze di massa: cioè con il 51% di alunni assenti in classe) 4 Art. 16 (Vigilanza alunni) La vigilanza sugli alunni durante l’ora di lezione e dell’uso dei laboratori è demandata ai docenti di classe e/o al docente che effettua la sostituzione; durante i dieci minuti di socializzazione la vigilanza sugli alunni è affidata agli insegnanti in servizio alla 3 ora di lezione, ognuno nella classe di pertinenza . Per assenza docente, per malore improvviso del docente o di uno studente, la vigilanza della classe e/o dello studente che debba eventualmente recarsi presso i servizi di assistenza della scuola è affidata ai collaboratori scolastici. Art. 17 (Uso locali e attrezzature) Agli studenti, ai genitori, al personale della scuola è consentito l’uso dei locali e delle attrezzature dell’istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Nel pomeriggio, compatibilmente con le altre attività scolastiche, potrà essere autorizzato l’uso dei locali per attività degli studenti, previa vigilanza di uno o più docenti disponibili e/o collaboratori scolastici. Art. 18 ( Calendario scolastico) All’inizio dell’anno scolastico, la presidenza pubblica nel sito della scuola il calendario scolastico, l’orario delle lezioni, l’orario di apertura e chiusura della scuola, nonché il piano delle attività dei docenti, incluso il calendario dei colloqui pomeridiani con le famiglie. Gli incontri con i docenti si articolano con un orario mattutino di un’ora a settimana (su appuntamento)e di quattro ore quadrimestrali pomeridiane. I docenti in servizio su più scuole osservano un orario di ricevimento in misura proporzionale. Il Dirigente Scolastico convoca i consigli di classe previsti dal piano o straordinari con circolare interna, almeno cinque giorni prima dello svolgimento degli stessi. La stessa procedura viene seguita per la convocazione delle sedute del Consiglio di Istituto. I suddetti consigli di classe non devono essere inferiori a due per quadrimestre (uno se la successione temporale è trimestrale). La seduta consta di due parti: nella prima parte i docenti si riuniscono da soli per la programmazione e per monitorare l’andamento didattico-disciplinare degli alunni; nella seconda parte il consiglio di classe si apre ai rappresentanti di studenti/genitori per trattare i punti all’o.d.g. Il Consiglio di classe elabora e concorda la programmazione didattica e delibera il percorso formativo della classe e del singolo alunno, anche predisponendo eventuali attività di recupero, sulla base della progettazione collegiale e dipartimentale. La programmazione didattica così attuata, come pure i piani di lavoro del singolo docente, vengono sottoposte a momenti di verifica e valutazione, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergeranno in itinere. La progettazione collegiale e dipartimentale viene pubblicata nel sito della scuola. Copia digitale del piano di lavoro del singolo docente potrà essere consegnata su richiesta. Art. 19 (Presentazione programmazione) All’inizio dell’anno scolastico, sulla base dei principi e delle mete educative e culturali fissate dal Collegio dei Docenti, i dipartimenti elaborano la loro progettazione relativa a tutti gli aspetti dell’attività didattica; nei consigli del mese di ottobre si elabora invece la programmazione del consiglio di classe; infine, nella seduta del mese di novembre, vengono presentati i singoli piani di 5 lavoro dei docenti, che verranno raccolti dai coordinatori e conservati su supporto digitale dai collaboratori del DS. Art. 20 ( Comitato degli studenti ed assemblee studentesche) Vedi regolamento allegato Art. 21 ( Comitato genitori) Ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 297/94 i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire i Comitati dei genitori. La struttura e il funzionamento del comitato sono specificati nel regolamento del comitato stesso, il quale deve essere presentato al Consiglio d’Istituto. Il comitato dei genitori provvede alla convocazione delle assemblee dei genitori ( di istituto e di classe), si rende portavoce presso il Consiglio di Istituto delle istanze dei genitori, coordina l’azione dei genitori nei vari organi collegiali e, soprattutto, promuove iniziative allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti fra le varie componenti. Qualora le varie assemblee (di classe e di istituto) si svolgano nella scuola, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordate previa richiesta scritta almeno cinque giorni prima con la presidenza. Alle assemblee dei genitori possono essere invitati il Dirigente Scolastico, i docenti e, in casi particolari gli studenti. L’assemblea di classe può essere convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe, l’assemblea di istituto è convocata dal Presidente del comitato di genitori. III - NORME ACCESSORIE E DIVIETI Art. 22 Nell’ambito della norma la scuola favorirà tutte le iniziative tese a sviluppare attività di ricerca, informative culturali, sportive, ricreative e comunque rientranti nelle finalità dell’istituto e con particolare riferimento alle attività di recupero. Gli alunni devono partecipare alle predette attività quando vengono svolte nel contesto dei lavori e dell’orario scolastico. La partecipazione ai corsi di recupero è obbligatoria. Art. 23 L’accesso e l’uso dei laboratori, della biblioteca, della palestra, di ogni altra aula speciale disponibile e della fotocopiatrice è garantito a tutte le componenti della scuola, con le limitazioni e nelle forme previste dai rispettivi regolamenti. Art. 24 E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola e in tutte le aree di pertinenza. E’ vietato usare dispositivi mobili (cellulari, tablet etc) se non per uso didattico, con il consenso dei docenti. Gli studenti, in tutti i locali dell’Istituto e per tutta la durata dell’orario scolastico, anche a tutela della loro ed altrui salute, devono tenere spento e riposto nello zaino il cellulare e qualsiasi apparecchio elettronico contenente scheda SIM. In caso di violazione, i docenti sono autorizzati a 6 sequestrare il cellulare lasciando all’allievo la scheda SIM, e a consegnarlo in segreteria, dove verrà conservato in cassaforte fino al ritiro dello stesso da parte del genitore. Art. 25 L’affissione nelle apposite bacheche di manifesti, giornali murali, volantini etc., all’interno dei locali della scuola è garantita agli studenti, al personale della scuola, ai genitori, senza alcuna censura preventiva, purchè sia possibile inequivocabilmente identificare gli estensori e con le sole limitazioni previste dalla legge. L’affissione di cui al precedente articolo da parte di persone estranee alla scuola, deve essere preventivamente autorizzata dal D.S. , il quale informerà il Consiglio di Istituto dei motivi delle eventuali restrizioni adottate. Art. 26 La distribuzione di volantini, documenti etc. all’interno della Scuola è garantita a tutte le componenti e anche a persone estranee. Si sottolinea la necessità che l’esercizio di tale diritto avvenga previa autorizzazione della presidenza, da esibire, se richiesta, al personale della Scuola; si attui durante i cambi d’insegnanti o durante l’intervallo in modo da non arrecare intralcio all’attività didattica. Il D.S. informerà il Consiglio D’Istituto delle eventuali restrizioni adottate riguardo le autorizzazioni concesse. Art. 27 Si ribadisce che, come previsto dalle legge, all’interno dei locali della scuola è proibita qualsiasi forma di propaganda elettorale, al di fuori di quella regolata dall’art. 24 del DPR 416/74 IV – DOCENTI E PERSONALE A.T.A. Art. 28 (docenti) Fermo restando il diritto alla libertà di insegnamento, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale, alla luce di tutta la normativa relativa all’autonomia scolastica, all’opera del docente è affidata soprattutto la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e del processo educativo e di armonizzazione delle varie componenti scolastiche. Ogni insegnante presta la propria attività specifica, espletando tutte le attività funzionali all’insegnamento stabilite e concordate con il Collegio dei Docenti. E’ onere di ogni insegnante essere puntuale, curare il rispetto dell’orario di lezione, vigilare al cambio dell’ora e durante la ricreazione, controllare le assenze ed i permessi degli alunni. Ogni insegnante deve chiedere tempestivamente i permessi alla Presidenza per consentire le sostituzioni o giustificare alla stessa i casi di assenza breve o prolungata. All’inizio dell’anno ogni insegnante indica alla Presidenza un’ora durante la settimana per il ricevimento dei genitori. Il Collegio dei Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa, che poi viene adottato dal Consiglio di Istituto. Il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni (dipartimenti), al fine di armonizzare le attività dei consigli di classe, individuano gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici. 7 Il Collegio dei Docenti, sulle base dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto elabora le attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi e le attività di recupero. Sulla base del contratto formativo l’allievo deve conoscere: a) gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo b) Il percorso per raggiungerli; c) Le fasi del suo curricolo; Il docente deve: a) esprimere la propria offerta formativa; b) mostrare il proprio intervento didattico; c) esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; Il genitore deve: a) conoscere l’offerta formativa b) esprimere pareri e proposte; c) collaborare nelle attività. Art. 29 ( A.T.A.) In base alla normativa vigente il personale non docente (A.T.A. Amministrativo-tecnico-ausiliario) è tenuto ad espletare sei ore di attività giornaliera, che per il personale di segreteria va dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con flessibilità di orario in entrata e in uscita per garantire l’apertura dell’ufficio di segreteria per almeno un pomeriggio alla settimana con eventuale giorno libero prefestivo. Il servizio del personale deve essere espletato con diligenza ed efficacia; la Presidenza e il D.S.G.A. vigilano affinché non ci siano assenze momentanee e arbitrarie durante l’orario di servizio. Il D.S.G.A coordina il lavoro in accordo con la Presidenza, facendo si che le mansioni vengano espletate con ordine, regolarità e rispetto delle scadenze. Il D.S.G.A., fissando e pubblicando gli standard e garantendone altresì l’osservanza e il rispetto, individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: a) celerità delle procedure b) trasparenza c) informazione dei servizi di segreteria d) tempi di attesa allo sportello. Il D.S. consegna i documenti di valutazione degli alunni entro 6 giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle richieste ed alle esigenze degli utenti ( su delibera del Consiglio d’istituto). L’ufficio di Presidenza riceve il pubblico secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi. Per attività di cui è previsto compenso straordinario, il D.S.G.A. esercita vigilanza perché venga rispettato l’orario e adempiuto l’impegno, specie per quei servizi ordinari o urgenti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Istituto. Tra i servizi del personale A.T.A., sono compresi anche quelli inerenti le attività degli organi collegiali. Gli operatori scolastici devono fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio e indossare un cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro. 8 Art. 30 (ambiente scuola) L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni locali interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna. L’Istituto individua dei fattori di qualità riferibili alle condizioni dell’ambiente scuola. L’istituzione scolastica deve assicurare,tramite il sito web liceiangeloniterni.gov.it, spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare: a) tabella dell’orario dei dipendenti, orario, funzioni e dislocazioni del personale A.T.A.: b) organigramma degli uffici, c) organigramma degli organi collegiali; d) organico del personale docente e A.T.A. all’interno dei locali della scuola è altresì garantito uno spazio per comunicazioni di studenti , genitori e OOSS Il personale collaboratore scolastico concorda con il D.S.G.A le modalità di esecuzione delle pulizie, gli oneri e la distribuzione degli ambienti e delle incombenze particolari. Particolare cura deve essere assicurata nella pulizia e nella disinfezione dei bagni. I rapporti tra personale ausiliario e studenti sono improntati in maniera tale da salvaguardare il reciproco rispetto. Durante l’orario di lezione il personale collaboratore scolastico è sempre in servizio e allo stesso sono attribuite le mansioni di servizio di portineria che in particolare consenta la piena disponibilità degli ambienti e ne darà informazione all’utenza; predisporrà con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e di Protezione e della Squadra per le Emergenze ad elaborare il piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità. Il D.S. con l’ausilio del D.S.G.A. e dei collaboratori dell’ufficio di presidenza raccoglierà elementi utili alla valutazione del servizio mediante rilevazione con questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, agli studenti, ai docenti e al personale. che verteranno sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio. Art. 31 ( Relazione finale) Alla fine di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti redige una relazione sull’attività formativa della scuola che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto. V - ORGANI COLLEGIALI Art. 32 Il Consiglio d’Istituto opera secondo un proprio regolamento, il funzionamento degli altri organi collegiali è regolato dai decreti delegati ( L. n. 477 del 30/7/73). 9 Art. 33 Ai genitori è riconosciuta la facoltà di prendere conoscenza degli atti e dei verbali sintetici dei consigli di classe e del consiglio d’istituto ( L. 241 del 1990) e di quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni VI – TITOLO ULTIMO Art. 34 Per quanto non previsto nel presente regolamento e comunque non regolato dai decreti delegati provvederà il consiglio d’Istituto con apposita delibera. Le eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Art. 35 All’atto dell’iscrizione ogni studente verrà invitato a visionare copia del presente regolamento nel sito della scuola. L’iscrizione comporta di per sé l’accettazione del regolamento medesimo. Il presente regolamento con tutti i suoi allegati è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 28.04.2014 (Delibere N. 793 e N. 794) Presidente del Consiglio di Istituto: Ing. Marcello Boccio Dirigente Scolastico pro tempore: Prof.ssa Micaela Boccali 10 ALLEGATI ALLEGATO 1 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI Art. 1 Fatte salve le norme e i principi che regolano la vita all’interno della scuola in genere, ogni persona che opera nei laboratori e nelle altre aule speciali deve testimoniare con il proprio comportamento di essere consapevole che il materiale e le apparecchiature appartengono alla comunità scolastica e deve, pertanto, agire in modo da evitare danni e sciupi. Art. 2 All’inizio di ogni anno scolastico verrà concordato tra gli insegnanti un orario di utilizzazione dei laboratori e delle aule speciali tale da permettere l’utilizzazione nel modo migliore, con assoluta parità tra le sezioni. Sarà facilitato l’uso dei laboratori e delle altre aule speciali anche in orario pomeridiano ( es. per gli studenti dei corsi serali, purchè sia assicurata la vigilanza sugli studenti da parte degli insegnanti. Art. 3 Le responsabilità durante l’ora di lezione inerenti al corrente uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fascia di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono esclusivamente all’insegnante. Art. 4 Alla fine della lezione i laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale , l’insegnante assegnerà la postazione e gli strumenti contrassegnati con un dato numero sempre allo studente o allo stesso gruppo di studenti, prendendone nota. L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al docente sub-consegnatario e al Dirigente Scolastico. Art. 5 Ogni insegnante annota, su apposito registro-diario relativo al singolo laboratorio e aula speciale, la natura delle esercitazioni e ogni evento inerente: incidenti, rotture danneggiamenti, ecc.. Le registrazioni devono essere scrupolose, potendo divenire, in caso di incidenti, documento valido a tutti gli effetti per la società assicuratrice. Art. 6 Nel laboratorio di informatica è vietato nel modo più assoluto l’uso di programmi “personali”; gli unici dischetti consentiti sono quelli forniti dalla scuola: Si ricorda, a proposito, che in base alla attuale legislazione, la pirateria informatica ( che comprende anche l’uso di software non autorizzato) è considerato illecito penale. Art. 7 Per quanto riguarda l’eventuale prestito dei libri , manuali o volumi vari sono a disposizione dei laboratori , valgono le stesse identiche modalità attualmente in vigore per la biblioteca. 11 ALLEGATO 2 REGOLAMENTO USO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE Art. 1 – Uso della fotocopiatrice. La macchina fotocopiatrice può essere usata sia per necessità di natura amministrativa, sia per necessità di natura didattica e culturale. Ci sono macchine diverse per le diverse necessità. Per l’attività didattica all’inizio dell’anno scolastico sarà designato tra il personale A.T.A. un addetto alla macchina fotocopiatrice, il quale avrà il compito di eseguire le fotocopie secondo quanto disposto dai successivi articoli. Art. 2 – Richiesta fotocopie Le fotocopie delle verifiche scritte possono essere fatte solo dall’insegnante interessato.Le altre fotocopie per uso didattico e culturale vengono effettuate dal personale A.T.A. addetto esclusivamente su richiesta di un insegnante. Per tali fotocopie è necessaria la presenza dell’insegnante nella sala copie. Non sono consentite fotocopie di parti di testi scolastici non in adozione nella scuola, a meno che non si tratti di documenti. Per la richiesta delle fotocopie, che deve essere fatta almeno con due giorni di anticipo, gli insegnanti faranno uso di un apposito modello, nel quale indicheranno il numero delle copie richieste, la classe dalle quale saranno utilizzate, il tipo di uso che ne verrà fatto. Ogni insegnante avrà a disposizione una scheda con caricate il numero di fotocopie spettanti nella misura di due fotocopie formato A4 al mese per ciascun alunno. In caso di ulteriori richieste di fotocopie l’insegnante potrà acquistare copie a 0,05 cent l’importo dovrà essere versato tramite c.c.b o postale . Art. 3 – Ogni classe riceverà ad inizio anno una scheda con caricate n. 100 copie formato A4 per uso didattico. Allo stesso modo dei docenti gli allievi che necessitano di fotocopiare per uso personale, potranno acquistare schede a 0,05 cent a copia. L’importo dovrà essere versato tramite c.c.b o postale . Art. 4 – Registrazione fotocopie – L’uso della fotocopiatrice sarà documentato, a cura del personale A.T.A., addetto, mediante la compilazione di un registro in cui vengono indicate in modo cronologico, le fotocopie fatte per ogni singola classe. 12 ALLEGATO 3 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA Art. 1 Inventariazione Ogni documento che entra nella scuola viene assegnato alla biblioteca degli insegnanti e quindi inventariato rispettivamente nel facile consumo o nell’inventario generale sotto la categoria II Art. 2 Classificazione e catalogazione Dopo la registrazione di cui all’art. precedente, il documento deve essere classificato secondo l metodo di DEWEJ e quindi catalogato secondo le RICA ( Regole Italiane di Catalogazione) o tramite tecnologia informatica. Art. 3 – Orario di apertura Gli orari di apertura della biblioteca vengono stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, sentite le disponibilità degli insegnanti se non è prevista la figura del bibliotecario. Solo se non si è nella condizione di utilizzare un bibliotecario, il Collegio dei Docenti potrà decidere di far fronte al funzionamento della biblioteca utilizzando le ore a disposizione di alcuni insegnanti. Art. 4 – Modalità di prestito. Sono soggetti a prestito i libri della biblioteca della scuola ad eccezione dei dizionari, delle enciclopedie e dei volumi di un certo valore o rarità. I libri della biblioteca sono prelevati dagli insegnanti e da essi consegnati agli alunni. Gli insegnanti garantiscono in solido la restituzione dei libri. Ad ogni persona possono essere prestati non più di tre volumi per volta. La durata del prestito è di venti giorni, prorogabile a quaranta giorni. Non possono essere concessi in prestito altri volumi se non sono stati resi quelli concessi precedentemente. Alla fine dell’anno scolastico tutti i libri in prestito devono essere riconsegnati. Gli studenti che devono sostenere gli esami di maturità, riconsegnati i libi, potranno riottenerli in prestito per tutto il tempo delle prove di esame. Art. 5 – Lettere di sollecito. Se allo scadere del termine il lettore non restituisce i libri avuti in prestito devono essergli rivolti inviti di sollecito. In caso di mancata restituzione, il Dirigente Scolastico potrà decidere l’esclusione momentanea o permanente del lettore dalla biblioteca ed esigere la restituzione dei volumi oppure, in casi di smarrimento o deterioramento, l’acquisto di altro esemplare identico o il pagamento del suo valore reale. Art. 6 – Videoteca I video che entrano nella scuola vengono catalogati. L’aula audiovisivi potrà essere utilizzata dalle classi ogni qualvolta gli insegnanti lo ritengano necessario. Le proiezioni di eventuali video non facenti parte della videoteca scolastica può avvenire solo previa autorizzazione del D.S. 13 ALLEGATO 4 Regolamento dei viaggi d’integrazione culturale I Licei “F. Angeloni” promuovono viaggi di istruzione e,scambi e progetti con l'estero come momenti educativi di crescita culturale e civile dello studente (educazione alla cittadinanza). CARATTERISTICHE GENERALI o) Le classi del biennio in genere potranno svolgere viaggi di istruzione di un solo giorno . Le classi del 3° e 4° anno viaggi di istruzione max. 5 gg. Le classi quinte fino a giorni 6. 1) I viaggi e le visite di istruzione devono essere promossi dai docenti nell'ambito della programmazione didattica della classe; essere adeguati al livello di preparazione della classe; essere coerenti con le finalità educative espresse dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 2) Per i viaggi di istruzione , in Italia e all’estero, considerando la complessità organizzativa e la necessità di contenere i costi, si ritiene necessario che i consigli di classe concordino mete comuni, sempre coerenti con la programmazione didattica ed educativa. A tale proposito la Funzione Strumentale .fornirà ai Consigli di classe , sentiti i tutor, informazioni riguardanti le mete proposte per le quali curerà l'organizzazione del viaggio. Tali informazioni dovranno riguardare anche un'indicazione della spesa nel rispetto del tetto massimo previsto al punto 6. 3) I docenti del liceo linguistico potranno proporre viaggi all'estero relativi a classi progetti didattici , scambi, o progetti europei coerenti con l’indirizzo di studi. 4) I viaggi e le visite d'istruzione non potranno effettuarsi nell'ultimo mese di lezioni, salvo quelli legati a particolari e rilevantissimi eventi. In questo caso i docenti dovranno dichiarare che il livello di svolgimento delle discipline è compatibile con l'attività proposta. VIAGGI DI ISTRUZIONE 5) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 16 , dovrà partecipare ai viaggi di durata superiore ad un giorno almeno i 2/3 degli alunni della classe. 6) Si raccomanda di contenere al massimo i costi del viaggio. il tetto di spesa massimo previsto è di 400 euro (comprensivo di eventuali spostamenti, trattamento di mezza pensione, ingressi e guide); per i viaggi all’estero che prevedono l’uso dell’aereo, è previsto un tetto di spesa massimo di 500 euro. La Giunta Esecutiva, nell'ambito della cifra stanziata dal C.d'I. per il diritto allo studio, potrà erogare sussidi agli alunni che ne facciano domanda, richiedendo un'adeguata documentazione. Essi dovranno presentare tale richiesta al docente accompagnatore che si preoccuperà di farla pervenire alla Giunta Esecutiva tramite segreteria. 7) Il numero dei giorni da destinarsi ai viaggi e alle visite di istruzione, di regola non superiore complessivamente a sei per classe nel corso dell'anno scolastico, dovrà essere coerente con i contenuti del progetto di viaggio e compatibile con il piano delle attività. 14 8) Ogni classe sarà accompagnata dai docenti della classe stessa, che saranno nominati responsabili della raccolta della documentazione della classe secondo la modulistica predisposta e che garantirà la coerenza fra l'attuazione del viaggio e l'attività didattica, che precederà e seguirà il viaggio stesso. Il responsabile sarà individuato all’interno del consiglio di classe e riportato nel verbale del C. di classe. Ogni consiglio di classe dovrà indicare almeno due docenti accompagnatori che dichiareranno la loro disponibilità. Ai sensi delle disposizioni delle normative vigenti, si prevede un accompagnatore ogni 15 alunni. Il C. d'Istituto può valutare, nel caso di alunni maggiorenni, una deroga sul numero degli accompagnatori. I docenti accompagnatori sottoscriveranno una dichiarazione circa l'impegno di partecipare al viaggio di istruzione con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza. E' possibile la partecipazione al viaggio di genitori della classe disponibili a fornire un aiuto agli accompagnatori: i genitori dovranno versare la normale quota di partecipazione e non saranno coperti dall'assicurazione della scuola, che viene accesa per gli studenti. 9) Per garantire un'idonea organizzazione si stabiliscono le seguenti procedure: a) Le proposte di viaggio dovranno inserirsi nella programmazione didattica della classe b) La proposta dovrà essere, quindi, formalmente approvata dal Consiglio di Classe nella seduta dedicata all'esame delle proposte educative e didattiche formulate dai docenti come da prospetto riassuntivo dei viaggi allegato al verbale; tale fase deve concludersi almeno entro la seconda settimana di novembre. Le proposte saranno descritte nel documento Proposta viaggio di Istruzione . c) Le proposte dovranno essere formalmente approvate dal Collegio Docenti e dopo la ratifica del Consiglio Di Istituto, inserite nel POF. d) Il responsabile del viaggio fra i docenti accompagnatori della classe curerà la raccolta delle autorizzazioni delle famiglie degli studenti nelle quali dovrà comparire l'indicazione della meta, del periodo in cui si svolgerà il viaggio e la spesa prevista, raccoglierà le assunzioni di responsabilità degli accompagnatori unitamente alla relazione sugli obiettivi culturali e al programma analitico da proporre all'agenzia entro il 30 novembre; consegnerà tale documentazione alla Funzione Strumentale entro il 10 dicembre. In questa fase , gli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione e agli scambi di più giorni verseranno il 50% della quota prevista. e) La Commissione Viaggi se costituita o, in sua mancanza, la funzione strumentale e il personale di segreteria curerà i rapporti con le Agenzie di Viaggio, avendo cura di vagliare attentamente i pacchetti proposti e di richiedere per scritto una serie di garanzie dal punto di vista tecnico legislativo. f) La Commissione Viaggi ove costituita o, in sua mancanza, la funzione strumentale e il personale di segreteria, raccoglierà quindi i preventivi secondo la normativa vigente e li presenterà su tabella comparativa (rif. MO 09 03 F) alla Giunta Esecutiva entro gennaio. g) Nella prima seduta del Consiglio di Istituto successiva alla succitata riunione della G. E., la Giunta stessa presenterà le proposte di viaggio all'esame del C. d'Istituto che le approverà nel 15 rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento, vagliandone la compatibilità economica, le garanzie di sicurezza e di serietà, la completezza della documentazione e coordinando (se del caso) le iniziative nel modo più opportuno. h) Il Dirigente scolastico, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto, concederà l'autorizzazione formale al viaggio. i) Gli studenti partecipanti al viaggio di istruzione depositeranno in segreteria, entro una settimana dall'approvazione del Consiglio di Istituto di cui al punto 10g) l'attestazione del versamento del 100% della quota prevista, sul C/CP n.11581055 intestato all’Ist. Magistrale F. Angeloni. Solo per i viaggi di costo particolarmente elevato o programmati per date molto avanzate il C. d'Istituto può concedere la possibilità di pagamento in due rate, rispettivamente del 40% all'approvazione e del 60% entro 30 gg. prima della partenza, in sede di approvazione del viaggio. j) Al rientro dal viaggio i docenti accompagnatori relazioneranno in merito . 10) Secondo le disposizioni ministeriali, i viaggi dovranno evitare periodi di maggior movimento turistico; i periodi in cui sono previste dal piano interno delle attività particolari attività scolastiche; l'ultimo mese di lezioni (fatte salve in questo caso deroghe per la partecipazione ad iniziative non altrimenti usufruibili). Le eventuali richieste personali di confort non previste dal pacchetto offerto dall’Agenzia saranno a carico dell’interessato. 11) Gli studenti che non partecipano al viaggio della loro classe, sono tenuti a frequentare le lezioni e saranno aggregati a classi parallele. 12) I partecipanti al viaggio devono uniformarsi al presente regolamento e alle disposizioni impartite dagli organizzatori del viaggio. Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio. Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati a cose saranno rifusi dal responsabile o se questi non sarà stato individuato dall'intero gruppo di alunni. 13) Per quanto attiene all'organizzazione pratica del viaggio si rimanda alla normativa vigente. 14)La deliberazione del C. d'Istituto dovrà fare esplicito riferimento ai seguenti atti, che devono essere raccolti e depositati in segreteria a cura della Commissione Viaggi ove costituita o, in sua mancanza, del responsabile del viaggio entro la seduta del C. di Istituto: a) Parere espresso dal Consiglio di Classe b) Deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto (fatto salvo l'art.19) c) L'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza d) Le dichiarazioni di consenso della famiglia per gli alunni minorenni e) L'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte dell'obbligo della vigilanza 16 f) Il preventivo della spesa e delle disponibilità finanziarie di copertura, con l'indicazione della quota a carico degli alunni g) Il programma analitico del viaggio h) La dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa i) La precisazione per i viaggi all'estero che tutti i partecipanti sono in possesso di documento valido per l'espatrio j) Le documentazioni richieste dalle vigenti norme circa l'agenzia e i mezzi di trasporto. 15) RIMBORSI Gli studenti che siano costretti per qualunque motivo a rinunciare al viaggio d'istruzione dopo aver versato l'intera quota, se la scuola avrà già concluso il contratto con l'agenzia, dovranno richiedere l'eventuale rimborso all'agenzia stessa organizzatrice del viaggio, secondo i vincoli e le modalità stabilite dal contratto. La scuola non si assume alcuna responsabilità in merito o alcun obbligo particolare. 16) VINCOLI a) Gli studenti che, dopo aver dato l'adesione al viaggio, danno una disdetta al medesimo, sono tenuti a versare l'intera quota di partecipazione per i viaggi di un giorno, per i viaggi di più giorni si rimanda al punto 15. b) Il viaggio non potrà essere effettuato se in seguito a rinunce non saranno comunque garantiti i 2/3 dei partecipanti del numero della classe. 17) Entro sette giorni dall'approvazione, dovranno essere depositati in segreteria da parte di tutti gli studenti i bollettini a saldo di versamento in CC/P della quota di partecipazione, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione al viaggio. c) Nel caso di attività che prevedano uscite solo nella mattinata (mostre nel territorio, conferenze ecc.) l'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico, ma con preventiva approvazione del Consiglio di classe. 19) Per le attività pomeridiane e/o serali, per le quali il docente accompagnatore o promotore dell'iniziativa ritenga necessario la copertura istituzionale, sarà richiesta la documentazione prevista per le uscite di un giorno. Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/11/2012 ALLEGATO 5 17 REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI Art. 1. Diritto di assemblea • Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli. • L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola alla assemblea stessa Art. 2. Funzione • Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. ASSEMBLEA DI ISTITUTO Art. 3. Convocazione • E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. • L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. • La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea o 10 giorni in caso l’assemblea si svolga al di fuori dell’edificio scolastico. Art. 4. Svolgimento • L’Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Art. 5. Partecipazione di esperti • Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente. Art. 6. Presidenza • Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l’Assemblea o delegare un altro studente. Art. 7. Vigilanza Il comitato studentesco garantisce la vigilanza durante le assemblee tramite un servizio d’ordine preventivamente organizzato e comunicato al Dirigente o ad un suo delegato. • Il presidente dell’Assemblea, o il suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea d’Istituto. • Il Dirigente, o un suo delegato, ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea 18 ASSEMBLEE DI CLASSE Art. 8. Convocazione • E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata. • L’Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate. • L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. La richiesta di convocazione dell’Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento. Art. 9. Verbale • Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va consegnato il giorno stesso, o al massimo entro due giorni, al Dirigente o ad un suo delegato. COMITATO STUDENTESCO D’ISTITUTO Art. 12. Comitato studentesco • Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all’art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell’Istituto e l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna. • È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. • Esso “può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto”, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5 • Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso. Art. 13. Direttivo • Vengono eletti il Presidente e un Vicepresidente. • Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Segretario e un Vicesegretario, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute. Art. 14. Compiti del presidente • Compito del Presidente è garantire l’esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato Studentesco. • Il presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea come previsto dall’articolo 6 di questo regolamento • Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni. • Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad altri. • Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti. • Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; ne concorda col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all’ordine del giorno. • Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all’Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.). Art. 15. Commissioni • Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro. Art. 16. Convocazione 19 • Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti. • Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 10 ore in un anno scolastico. • Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente. • L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3. • La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco e a tutti i docenti. • In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l’ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 5. Art. 17. Assenze • La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente 20