APPRENDISTATO
LE NORMATIVE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
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è possibile contattare il team di specialisti Gi Group
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Questa guida normativa ha lo scopo di diffondere la conoscenza
del contratto di apprendistato professionalizzante, un utile strumento
contrattuale che, se utilizzato nel modo corretto, può concretamente
contribuire a intensificare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani
e consentire alle aziende di incontrare e formare giovani talenti.
Attraverso il progetto Young First, Gi Group sta dedicando ai giovani
iniziative, azioni di orientamento e di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, laboratori di idee e strumenti operativi come, per esempio,
la formazione a distanza; il tutto in coerenza con la mission del
gruppo: essere un punto di riferimento del mercato del lavoro.
Anche in tema di apprendistato Gi Group intende contribuire allo
sviluppo del mercato, sia attraverso il supporto all’avviamento dei
contratti, sia attraverso la somministrazione a tempo indeterminato
di apprendisti.
Nelle pagine che seguono, sono presenti le principali fonti normative
del contratto di apprendistato, due schede sintetiche per meglio
orientarsi nella lettura della legge e le principali domande e risposte
che riguardano l’apprendistato professionalizzante.
Sarà possibile inoltre consultare una versione costantemente
aggiornata delle domande e risposte sul sito Gi Group all’indirizzo:
http://www.gigroup.it/startapp
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TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO
ART. 1
DEFINIZIONE
1.
2.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica
professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta
formazione e ricerca.
ART. 2
DISCIPLINA GENERALE
1.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire,
anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali,
entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità
di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero,
in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale
alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i
percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità
del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna
e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite
ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione
della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita
nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo
quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine
di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del
periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
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2.
Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità;
e) assegno familiare.
3.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro
ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può
superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero
non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per
le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
ART. 3
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA
E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
1.
2.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale,
in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano
compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso
essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica
o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un
monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica
o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni.
ART. 4
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali
i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
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2.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista
e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonchè
la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda,
è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni
sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
4.
Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della
bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.
ART. 5
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
E DI RICERCA
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per
attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di
studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione
tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento
ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
2.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono
alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e
professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca
è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con
le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che
precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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ART. 6
STANDARD PROFESSIONALI, STANDARD FORMATIVI
E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1.
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con
le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province
autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli
standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale
e in apprendistato di alta formazione.
2.
Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato
di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali
di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o
interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del
cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente è
acquisita di competenza del datore di lavoro.
3.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di
apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del
personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla
intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di
cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della
Conferenza Stato-regioni.
4.
Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle
Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al
comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di
cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo
del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma
3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
1.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile
il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4
e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul
contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
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2.
Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500
euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi
di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della
legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti.
4.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale possibile è assumere in apprendistato
i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4 della medesima legge.
5.
Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti
all’articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6.
Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l’entrata
in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli
da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7.
Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa
trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma
3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8.
La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato
per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9.
In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale
sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della
Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo
1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove
ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
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ACCORDO 5 APRILE 2012
IN MATERIA DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE IN SOMMINISTRAZIONE
Il giorno 5 aprile 2012 si sono incontrati in Roma, Assolavoro, Associazione Nazionale Agenzie per il
Lavoro, Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Tem.p@
LE PARTI, PREMESSO CHE:
il Testo Unico dell’Apprendistato (Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167) introduce nel nostro
ordinamento una nuova disciplina del contratto di apprendistato;
il Testo Unico riconosce espressamente la possibilità di assumere apprendisti a scopo di somministrazione, e
conferisce alle parti sociali il compito di definire le regole per lo svolgimento dei relativi percorsi formativi;
in considerazione di quanto evidenziato nel documento unitario del 17 gennaio 2012, a firma delle
Segreterie Nazionali di CGIL, CISL E UIL, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante
riconosciuto come canale di ingresso al lavoro per i giovani;
in considerazione del documento del Governo per una “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” che individua nell’apprendistato il punto di partenza di un percorso privilegiato verso la progressiva
instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
confermano l’impegno a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi
del presente accordo anche al fine di garantire un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
A tal fine le parti promuoveranno specifiche intese nell’ambito della Conferenza Stato Regioni;
confermano che tale materia viene disciplinata esclusivamente dal livello nazionale della contrattazione di
settore;
HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO
IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
IN SOMMINISTRAZIONE
Il presente Accordo si applica all’apprendistato professionalizzante con esclusivo riferimento ai lavoratori
di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, ai sensi dell’articolo 4 del Testo Unico sull’apprendistato.
ART. 1
RAPPORTO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA
1.
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia mediante un contratto di apprendistato
professionalizzante, svolto secondo un percorso formativo eseguito presso un solo utilizzatore o presso
diverse imprese utilizzatrici e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal Testo
Unico sull’apprendistato e con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 23 del CCNL 24
luglio 2008.
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2.
3.
4.
La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro del’apprendista sono disciplinati dalle norme del
contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, in conformità con quanto previsto dall’articolo
20, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 e dall’Art. 26 del vigente CCNL 24 luglio 2008.
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto solo una volta al momento dell’assunzione, e la sua
durata non potrà in ogni caso essere superiore a quella prevista dall’articolo 28, lettera B), del CCNL
24 luglio 2008 per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei
gruppi omogenei di riferimento.
Nelle ipotesi in cui la disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore preveda per gli apprendisti periodi
di prova di durata inferiore a quelli previsti dall’articolo 28, lettera B), del CCNL 24 luglio 2008,
dovranno allora essere applicati quelli di durata inferiore.
ART. 2
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1.
Il Piano formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal contratto collettivo applicato
dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in somministrazione dovrà compiere
per conseguire la qualifica prevista.
2.
Il Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore
e al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni
dall’inizio della missione.
3.
Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dall’apposita Commissione istituita presso
Forma.Temp, che è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e
lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, della coerenza del
piano formativo con la qualifica proposta, nonché con il rispetto della condizione di cui all’Art. 6,
comma 2. La Commissione, sulla base di una prima valutazione tecnica definita da Forma.Temp
entro 10 giorni dalla presentazione del piano formativo individuale, esprime il proprio parere entro
i successivi 30 giorni e, a fronte di specificate motivazioni, può richiedere all’Agenzia integrazioni
o riformulazioni del piano formativo presentato, eventualmente sospendendo i tempi previsti per il
parere di conformità. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, il Piano formativo si intende
approvato.
4.
Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai fini dell’attribuzione
della prevista qualifica professionale e deve essere inviato per conoscenza alle CST competenti per
territorio.
ART. 3
TUTOR
1.
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due tutor, uno
nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
2.
L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor e richiede lo
svolgimento di analogo adempimento all’utilizzatore.
Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica
professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono
competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
3.
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4.
Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, è un dipendente o un consulente dell’Agenzia
per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’apposito Albo istituito
presso Forma.Temp. Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare,
alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in
qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e
selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o
dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti possono essere successivamente verificati da Forma.Temp che, in caso carenza, può
disporre la cancellazione dall’Albo del tutor.
5.
Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor di Agenzia, si prevede un limite
di 25 apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20
apprendisti negli altri casi.
6.
Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, per ogni Tutor di Agenzia si prevede un limite di 18
apprendisti qualora tutti svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda, e di 10 apprendisti
negli altri casi.
ART. 4
FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
1.
L’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo
del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività
a)
b)
c)
d)
e)
f)
definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e l’impresa
utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve essere sottoposto ad apposita commissione
istituita presso Forma.Temp per la relativa verifica di conformità;
comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nell’impresa utilizzatrice;
svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all’utilizzatore, un
colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo
delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti
da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
definisce, con le modalità previste nel piano formativo e in accordo con le OO.SS, la eventuale
formazione sussidiaria erogata presso gli enti formativi accreditati da Forma.Temp, nei casi
in cui si renda necessario integrare o supplire la formazione professionale realizzata presso
l’impresa utilizzatrice stessa;
attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni
e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al temine del periodo di apprendistato svolto
presso di esso, attribuisce specifica qualifica professionale sentito il parere della Commissione
Nazionale istituita presso Forma.Temp;
al termine del periodo di apprendistato l‘Agenzia attesterà l’avvenuta formazione dando
comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualifica professionale. L’Agenzia è
tenuta a comunicare, entro 5 giorni, a Forma.Temp i nominativi degli apprendisti ai quali è
stata attribuita la qualifica. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CST
competente per territorio.
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ART. 5
DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
1.
Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore la durata minima del contratto di somministrazione
non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato
nell’impresa utilizzatrice, ferma restando l’ipotesi di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore prima
del termine dell’apprendistato.
2.
Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, la durata minima di ciascuna missione non può
essere inferiore a 12 mesi presso un unico utilizzatore, salvo periodi residui più brevi necessari ai soli
fini del completamento dell’apprendistato.
3.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione
il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina dal contratto
collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal
Testo Unico sull’apprendistato.
4.
Lo spostamento del termine finale del periodo di apprendistato deve essere comunicato per iscritto
all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine iniziale, con indicazione del
nuovo termine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla
CST di competenza.
5.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato, devono
essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
ART. 6
OBBLIGHI DELL’AGENZIA
1.
Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori ciascuna Agenzia non può assumere un numero
di apprendisti superiore al numero dei lavoratori qualificati in somministrazione assunti a tempo
indeterminato. In mancanza di lavoratori assunti a tempo indeterminato, potrà comunque essere
assunto un numero massimo di tre apprendisti.
2.
Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori si prevede un obbligo di conferma in servizio a
tempo indeterminato pari al 60% del totale degli apprendisti in formazione, a valere sia sull’Agenzia
che sulle assunzioni dell’utilizzatore, oppure del solo 50% a valere sulle conferme in servizio da parte
dell’Agenzia.
3.
Ai fini della verifica del rispetto delle predette percentuali l’obbligo di conferma in servizio viene
calcolato, alla data del 31 dicembre di ciascun anno e a partire dal 2015, mediante il confronto tra le
conferme effettuate nell’anno di riferimento e il numero di apprendisti avviati nel corso del medesimo
anno.
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ART. 7
RECESSO
1.
L’Agenzia per il lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di 30 giorni a decorre dal termine del periodo
di formazione, ai sensi dell’Art. 2118 del codice civile.
2.
In caso di mancato recesso comunicato ai sensi del comma 3, il rapporto dell’apprendista prosegue
alle dipendenze dell’Agenzia per il lavoro come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
3.
Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2 del Testo Unico, non è possibile recedere dal contratto
durante il periodo di formazione qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo di
risoluzione del rapporto, fatto salvo quanto previsto nello specifico dalla disciplina di settore applicata
all’impresa utilizzatrice.
4.
Nella ipotesi di apprendistato su più utilizzatori, in caso di interruzione del percorso di apprendistato,
l’Agenzia è tenuta a completare la prevista formazione trasversale, erogando per una mensilità
ulteriore la retribuzione percepita nel corso della precedente missione.
5.
Qualora dopo tale periodo il lavoratore non sia stato ancora ricollocato per mancanza di occasioni
di lavoro (c.d. ipotesi di fine lavori), l’Agenzia è tenuta ad attivare, previo accordo sindacale, le tutele
contrattuali previste dall’articolo 23 bis del vigente CCNL.
In tal caso, il lavoratore sarà inserito in un percorso di politiche attive e gli verrà riconosciuta una
indennità di disponibilità (erogata al netto dei contributi previdenziali) di durata pari a 9 mesi (a far
data dall’accordo sindacale), nel caso in cui il collocamento in disponibilità avvenga dopo 12 mesi
dall’inizio della prima missione e, invece, pari a 8 mesi nel caso in cui il collocamento in disponibilità
avvenga dopo 24 mesi dall’inizio della prima missione.
ART. 8
PARERI E MONITORAGGIO TERRITORIALE
1.
La Commissione Nazionale istituita presso Forma.Temp può, su proposta delle Parti stipulanti, integrare
i profili formativi previsti dal Repertorio delle Professioni ISFOL.
2.
Le Commissioni Sindacali Territoriali (CST) svolgono un ruolo di informazione e confronto e controllo.
Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio sulle modalità di attuative dei percorsi di
apprendistato, in conformità quanto previsto dai piani formativi individuali, con conseguenti eventuali
intese territoriali comprese quelle relative ai periodi di disponibilità e alla formazione sussidiaria.
Con riferimento ai compiti delle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) le Parti elaboreranno specifica
regolamentazione al fine di garantirne l’operatività.
3.
Forma.Temp, sulla base del presente accordo, elabora un Report trimestrale sull’apprendistato.
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ART. 9
BILATERALITÀ
1.
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità a Fontemp.
2.
In funzione della contribuzione di cui all’Art. 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti concordano che gli
apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia
tramite Forma.Temp.
ART. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI
Le norme del presente accordo integrano le norme del vigente CCNL, di cui costituiscono una sezione apposita.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo trovano applicazione le norme di legge,
con particolare riferimento a quelle contenute nel Testo Unico sull’Apprendistato nonché la disciplina collettiva
applicata dalle imprese utilizzatrici.
Roma, 5 aprile 2012
ASSOLAVORO
FELSA CISL
UIL TEM.P@
Dichiarazione a verbale di NIdiL CGIL del 5 aprile 2012
La conclusione del negoziato sull’apprendistato, condiviso sino al verbale di intesa del 14 marzo
2012, lascia irrisolte le questioni di mancanza di fondamento giuridico ai sensi del Testo Unico, D.lgs.
167/2011, poste da NIdiL CGIL fin dall’inizio del negoziato stesso.
NIdiL CGIL pertanto conferma, come fin dall’inizio del negoziato dichiarato al tavolo, la riserva
di eventuale firma all’esito dell’interpello avanzato dalla CGIL al Ministero del Lavoro e, inoltre, in
eventuale via successiva, alla rivisitazione del testo dell’accordo definitivo oggi firmato dalle altre
Parti e non condiviso da NIdiL CGIL a causa della chiusura, esercitata dalle Parti stesse sul tavolo, a
qualsiasi confronto di merito sul testo finale in ordine alla necessità di modifiche avanzata da NIdiL.
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ART. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
DELLA RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO
ART. 5
(APPRENDISTATO)
1.
3.
Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) previsione di una durata
minima del contratto, non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4, comma 5,
del presente decreto legislativo”;
b)
all’articolo 2, comma 1, lettera m), al primo periodo le parole: “2118 del codice civile.” sono
sostituite dalle seguenti: “2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.”;
c)
all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente, esclusivamente con riferimento alle assunzioni
decorrenti dal 1° gennaio 2013: “3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
di lavoro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiori a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
d)
all’articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti
è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale
sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente
comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni
del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.”
Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 è fissata nella misura del trenta per cento.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
E IN SOMMINISTRAZIONE:
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Le schede che seguono hanno lo scopo di sintetizzare con uno schema di facile lettura
le caratteristiche normative dell’apprendistato professionalizzante senza e con somministrazione
DEFINIZIONE DI APPRENDISTATO
È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O DI MESTIERE
È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
È destinato ai giovani dai 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) ai 29 anni e potrà essere utilizzato in tutti i settori
di attività, pubblici e privati.
NORME APPLICABILI
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Testo Unico sull’apprendistato (D.lgs 167/2011) che entrerà definitivamente in
vigore il 25 aprile 2012 abrogando tutta la precedente normativa, ossia la disciplina contenuta nella Legge Biagi e nelle leggi
regionali per gli aspetti formativi. Attualmente vige un periodo transitorio in cui si applica la vecchia normativa - Biagi e leggi
regionali - salvo che gli accordi interconfederali, i CCNL e le leggi regionali abbiano recepito le novità del Testo Unico per gli aspetti
di rispettiva competenza. La Riforma del Mercato del Lavoro, attualmente in fase di discussione, dovrebbe apportare alcune modifiche all’istituto (es. percentuale di apprendisti assumibili, percentuale di stabilizzazione per l’assunzione di nuovi apprendisti....)
CARATTERISTICHE
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nel rispetto
di alcuni principi:
1. forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale allegato al contratto che deve essere
definito entro 30 gg dalla stipula del contratto e che racchiude il percorso formativo che porterà l’apprendista a conseguire
la qualifica a fini contrattuali;
2. divieto di retribuzione a cottimo;
3. sottoinqudramento di due livelli dell’apprendista ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione in modo
graduale alla anzianità di servizio;
4. presenza di un tutore/referente aziendale;
5. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con fondi paritetici interprofessionali;
6. riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti grazie al percorso formativo, esterno o interno all’impresa, della qualifica
professionale a fini contrattuali e delle competenze acquisite;
7. registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino;
8. possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione
involontaria del rapporto (es maternità);
9. divieto per datore di lavoro e apprendista di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta
causa o giustificato motivo;
10. possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso ex Art. 2118 c.c. decorrente dal termine del periodo
di formazione, in mancanza il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
INCENTIVI
economici: sottoinqudramento di due livelli o percentualizzazione delle retribuzione;
contributivi: > 9 dipendenti: 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (+ 5,84% a carico dell’apprendista)
< 9 dipendenti: 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo
(+ 5, 84% a carico dell’apprendista).
Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100%,
per una durata max di 3 anni (Legge stabilità 2012 Art. 22 c. 1)
N.B. L’agevolazione contributiva è garantita anche per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contartto a tempo indeterminato.
FORMAZIONE
specializzante: la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inqudramento del personale è rimessa agli accordi
interconfederali ed ai CCNL in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La durata del periodo
di formazione non può superare 3 anni (5 per le figure professionali dell’artigianato);
di base/trasversale: La formazione di tipo specializzante può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte
ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali, tenuto conto dell’età, del titolo di
studio e delle competenze dell’apprendista.
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APPRENDISTATO DIRETTO
(CON UN UNICO UTILIZZATORE)
APPRENDISTATO DI SETTORE
(CON PIÙ UTILIZZATORI + D21)
ETÀ DESTINATARI
18-29 anni
18-29 anni
ASSUNZIONE
a tempo indeterminato
a tempo indeterminato
FORMA CONTRATTTO
scritta (accordo quadro+ lettera di assegnazione)
scritta ( accordo quadro+ lettera di assegnazione)
RETRIBUZIONE
CCNL utilizzatore in conformità all’Art. 26 CCNL Apl
CCNL utilizzatore in conformità all’Art. 26 CCNL Apl
INQUADRAMENTO
CCNL utilizzatore
CCNL utilizzatore
ORARIO DI LAVORO
CCNL utilizzatore
CCNL utilizzatore
DURATA DEL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
CCNL utilizzatore
CCNL utilizzatore
DURATA DEL CONTRATTO
DI SOMMINISTRAZIONE
pari alla durata dell’apprendistato
definita dal CCNL dell’utilizzatore
durata minima della missione 12 mesi, salvo casi di periodi
residui inferiori necessari per completare l’apprendistato
PERIODO DI PROVA
Art. 28 lett. B CCNL apl, salvo periodo più favorevole
(per l’apprendista) previsto da CCNL utilizzatrice
Art. 28 lett. B CCNL apl, salvo periodo più favorevole
(per l’apprendista) previsto da CCNL utilizzatrice
% LAVORATORI APPRENDISTI
ASSUMIBILI
non prevista
100% in relazione ai lavoratori somministrati assunti a
tempo indeterminato. In assenza almeno 3 apprendisti
OBBLIGO APL CONFERMA IN SERVIZIO
non prevista
60% totale apprendisti APL e utilizzatore.
50% solo APL (il computo è annuale e effettuato
al 31/12 a partire dal 2015)
PROROGA APPRENDISTATO
malattia, infortunio altra causa di sospensione
con modalità indicate dal CCNL dell’utilizzatore o,
in assenza di previsione, dal TU.
Obbligo di comunicazione per iscritto del nuovo
termine al lavoratore, 30 gg prima della scadenza
dell’apprendistato e, contestualmente, per conoscenza
alle Commissioni Sindacali Territoriali.
I periodi superiori a 30 gg devono essere comunicati
entro 30 gg dalla loro maturazione
malattia, infortunio altra causa di sospensione
con modalità indicate dal CCNL dell’utilizzatore o,
in assenza di previsione, dal TU.
Obbligo di comunicazione per iscritto del nuovo
termine al lavoratore, 30 gg prima della scadenza
dell’apprendistato e, contestualmente, per conoscenza
alle Commissioni Sindacali Territoriali.
I periodi superiori a 30 gg devono essere comunicati
entro 30 gg dalla loro maturazione
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
richiesta parere conformità Forma.Temp entro 30 gg
dall’assunzione e invio per conoscenza a Commissioni
Sindacali Territoriali.
La Commissione istituita in seno a Forma.Temp
si esprime entro 40 gg dalla presentazione della
richiesta, in mancanza silenzio assenso
richiesta parere conformità Forma.Temp entro 30 gg
dall’assunzione e invio per conoscenza alle Commissioni
Sindacali Territoriali.
La Commissione istituita in seno a Forma.Temp
si esprime entro 40 gg dalla presentazione della
richiesta, in mancanza silenzio assenso
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APPRENDISTATO DIRETTO
(CON UN UNICO UTILIZZATORE)
APPRENDISTATO DI SETTORE
(CON PIÙ UTILIZZATORI + D21)
TUTOR DELL’UTILIZZATORE
deve possedere una qualifica professionale non
inferiore a quella del piano formativo, adeguate
competenze, livello di inquadramento pari
o superiore a quello che conseguirà l’apprendista
deve possedere una qualifica professionale non inferiore
a quella del piano formativo, adeguate competenze,
livello di inquadramento pari o superiore a quello che
conseguirà l’apprendista
TUTOR DI AGENZIA
nomina antecedente l’invio in missione.
Può essere un dipendente o un consulente, ma deve
risultare iscritto all’Albo Forma.Temp.
Deve possedere adeguate competenze, pena
la cancellazione dall’Albo (Art. 3, comma 4 CCNL)
nomina antecedente l’invio in missione.
Può essere un dipendente o un consulente, ma deve
risultare iscritto all’Albo Forma.Temp.
Deve possedere adeguate competenze, pena
la cancellazione dall’Albo (Art. 3, comma 4 CCNL)
NUMERO MAX APPRENDISTI
PER TUTOR DI AGENZIA
25 se sono in missione presso la medesima
azienda utilizzatrice, 20 se sono distribuiti presso
aziende diverse.
18 se sono in missione presso la medesima
azienda utilizzatrice, 10 se sono distribuiti presso
aziende diverse.
FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
Responsabilità e compiti APL:
1. definisce piano formativo prima dell’avvio
in missione;
2. prima dell’inizio della missione comunica
al lavoratore il nominativo del Tutor nominato
dall’utilizzatore;
3. tutorship con cadenza semestrale e reportistica
all’utilizzatore;
4. definisce, in accordo con oo.ss, l’eventuale
formazione sussidiaria erogata presso enti
accreditati Forma.Temp;
5. verifica l’effettivo svolgimento della formazione
e attribuisce qualifica all’apprendista sentita
la Commissione Forma.Temp;
6. al termine dell’aprendistato comunica
all’apprendista la qualifica raggiunta.
Entro 5 gg comunica a Forma.Temp
(per conoscenza alle Commissioni Sindacali
Territoriali) i nominativi degli apprendisti qualificati.
Responsabilità e compiti APL:
1. definisce piano formativo prima dell’avvio
in missione;
2. prima dell’inizio della missione comunica
al lavoratore il nominativo del Tutor nominato
dall’utilizzatore;
3. tutorship con cadenza semestrale e reportistica
all’utilizzatore;
4. definisce, in accordo con oo.ss, l’eventuale
formazione sussidiaria erogata presso enti
accreditati Forma.Temp;
5. verifica l’effettivo svolgimento della formazione
e attribuisce qualifica all’apprendista sentita
la Commissione Forma.Temp;
6. al termine dell’aprendistato comunica
all’apprendista la qualifica raggiunta.
Entro 5 gg comunica a Forma.Temp
(per conoscenza alle Commissioni Sindacali
Territoriali) i nominativi degli apprendisti qualificati.
RECESSO DURANTE IL PERCORSO
FORMATIVO
Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto
salvo quanto previsto dalla disciplina di settore
dell’utilizzatore
Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto salvo
quanto previsto dalla disciplina di settore dell’utilizzatore.
In caso di interruzione l’APL è tenuta a completare
la formazione trasversale erogando una mensilità ulteriore.
Se dopo tale periodo permane la mancanza di occasioni
di lavoro l’APL attiva la procedura ex Art. 23-bis.
Il lavoratore avrà diritto all’indennità di disponibilità
per 9/8 mesi - a decorrere dall’accordo sindacale
a seconda che la messa in disponibilità avvenga
entro 12-24 mesi dall’inizio della prima missione.
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FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
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FAQ
TESTO UNICO
COS’È L’APPRENDISTATO?
L’apprendistato è un contratto di lavoro di speciale natura (c.d. a causa mista), in quanto al suo interno convivono
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato.
Il Testo Unico sull’apprendistato (Art. 1, comma 1 D.lgs 167/2011) lo definisce “un contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
QUALI SONO LE NORME CHE DISCIPLINANO L’APPRENDISTATO?
L’apprendistato è regolato dal D.lgs 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato) e ss.i. m. nonché dagli
accordi interconfederali e dai contratti collettivi di settore nonché da leggi regionali.
CHI SONO I DESTINATARI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO?
L’apprendistato, a seconda della tipologia, è un contratto dedicato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
QUANTE E QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO?
Il Testo Unico sull’Apprendistato prevede tre tipologie di apprendistato:
Per la qualifica o per il diploma professionale: destinato, in tutti i settori di attività, ai giovani di età
compresa tra i 15 e i 25 anni e finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La durata
del percorso formativo non potrà superare i tre anni (4 nel caso di diploma regionale quadriennale) e la
regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Professionalizzante o di mestiere: in tutti i settori di attività, pubblici e privati, destinato a giovani di età compresa
tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) è finalizzato al conseguimento
di una qualifica professionale a fini contrattuali. La durata e le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione di competenze tecnico – professionali e specialistiche nonché la durata, anche minima del
contratto, sono stabilite da accordi interconfederali e dai contratti collettivi, in ragione dell’età dell’apprendista
e della qualifica da conseguire. La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa
pubblica, interna o esterna all’azienda, di competenza regionale e finalizzata all’acquisizione di competenze
di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
Di alta formazione e ricerca: in tutti i settori di attività, pubblici e privati, destinato a giovani di età compresa
tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) è finalizzato ad attività di
ricerca, al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di un titolo universitario e di
alta formazione compresi i dottorati di ricerca, il praticantato ovvero la specializzazione tecnica superiore
ex Art. 69 L. 144/1999. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa
alle regioni, per i soli profili formativi, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti
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tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi ad oggetto la promozione di attività imprenditoriali,
del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PUÒ ESSERE UTILIZZATO
SIA NEL SETTORE PRIVATO CHE NEL SETTORE PUBBLICO?
Il Testo Unico prevede espressamente che il contratto di apprendistato professionalizzante sia utilizzabile
anche nel settore pubblico demandando ad un D.P.C.M. da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del Testo Unico “la disciplina del reclutamento e dell’accesso nonché l’applicazione del contratto.”
(Art. 7, comma 8 D.lgs 167/2011).
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DELL’APPRENDISTA NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO?
Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva…) e,
in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro nonchè rispettare tutti
gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo.
CHE FORMA DEVE AVERE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO?
La legge prevede l’obbligo di redigere il contratto in forma scritta. (Art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs 167/2011).
QUAL È L’ORARIO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA?
L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 66/2003 e ss. i. m.
Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti,
ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.
È POSSIBILE STIPULARE UN CONTRATTO
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PART TIME?
Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle
prestazioni lavorative sia tale da permettere il conseguimento della qualifica professionale oggetto del contratto.
AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO IL RAPPORTO SI TRASFORMA
AUTOMATICAMENTE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO?
Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’Art. 2118 c.c.
(con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
DURANTE L’APPRENDISTATO, IL DATORE DI LAVORO
PUÒ RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO DAL RAPPORTO DI APPRENDISTATO?
Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro, prima del termine del periodo di formazione, solo per
giusta causa o giustificato motivo. Il recesso è sempre possibile “ad nutum” durante il periodo di prova.
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QUANTO DURA L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata, anche minima, del contratto che, per la
sua componente formativa non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali
dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (Art. 4, comma 2 D.lgs 276/2011).
QUANTI APPRENDISTI PUÒ ASSUMERE UN DATORE DI LAVORO?
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. (Art. 2, comma 3
D.lgs 167/2011).
SONO PREVISTI INCENTIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUMA APPRENDISTI?
Il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato è costituito da:
Incentivi contributivi: Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84% a carico dell’apprendista). Per le aziende con un numero di
dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni
successivi al secondo (con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al
31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (Art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100%
per una durata massima di 3 anni.
Incentivi economici: ovvero la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale
e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
É POSSIBILE ASSUMERE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
UN LAVORATORE IN MOBILITÀ?
É possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.
Per essi trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali ex lege 604/1991 nonché il
regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui agli articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della legge 223/91.
NEL CASO DI MANCATO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
AL TERMINE DELL’APPRENDISTATO IL DATORE DI LAVORO
CONTINUA A GODERE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI?
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in
mobilità. (Art. 7, comma 9 D.lgs 167/2011).
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LE COMPETENZE ACQUISITE DALL’APPRENDISTA
DEVONO ESSERE CERTIFICATE?
Le competenze acquisite dall’apprendista possono essere certificate secondo le modalità definite dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni. Nelle more
della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
L’APPRENDISTA PUÒ ESSERE RETRIBUITO A COTTIMO?
La disciplina generale del contratto di apprendistato prevede, quale principio generale, il divieto di retribuire a
cottimo l’apprendista.
ESISTONO AREE/FUNZIONI AZIENDALI
IN CUI NON È POSSIBILE INSERIRE APPRENDISTI?
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 20, comma 5 del D.lgs 276/2003 e ss. i. m., l’individuazione di
aree/funzioni di inammissibilità dell’apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva.
I DATORI DI LAVORO CHE HANNO SEDI IN PIÙ REGIONI A QUALE DISCIPLINA
FANNO RIFERIMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE?
Ai sensi dell’Art. 7, comma 10 D.lgs 167/2011 è possibile far riferimento al percorso formativo della
Regione dove è ubicata la sede legale.
PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO STIPULATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DEL TESTO UNICO SONO PREVISTE MODIFICHE?
Ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.lgs 167/2011 continuano ad applicarsi le norme di
legge e di contratto previgenti.
CHE RUOLO HANNO LE REGIONI
NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?
Le Regioni possono integrare l’attività di formazione aziendale prevista dal CCNL organizzando e
disciplinando una proposta formativa (catalogo formativo) che preveda l’acquisizione di competenze di
base e trasversali.
CHE RUOLO HANNO GLI ENTI BILATERALI NELL’APPRENDISTATO?
Con riferimento all’apprendistato gli enti bilaterali svolgono un’attività di programmazione di attività
formative e di determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda.
I CCNL di settore posso prevedere un obbligo, per i datori di lavoro, di sottoporre all’ente bilaterale di
riferimento, il piano formativo individuale ai fini dell’ottenimento del parere di conformità.
I CCNL POSSONO INSERIRE PERIODI DI DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?
Il D.lgs 167/2011, all’Art. 4, comma 2 stabilisce espressamente che agli accordi interconfederali ed alla
contrattazione collettiva di settore spetti l’individuazione della durata, anche minima, del contratto applicato
dall’impresa utilizzatrice.
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É AMMESSO L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
IN AZIENDE CHE SVOLGANO ATTIVITÀ ORGANIZZATE SU CICLI STAGIONALI?
Il Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che i contratti collettivi di settore (es. Turismo) possono prevedere
specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del
D.lgs 368/2001 e ss. i. m. (Art. 4, comma 5 D.lgs 167/2011).
COME VIENE RETRIBUITO L’APPRENDISTA?
La retribuzione dell’apprendista è disciplinata dal Testo Unico sull’apprendistato che da un lato afferma
il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo e dall’altro prevede la possibilità per il datore di lavoro
di possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale
all’anzianità di servizio.
FORMAZIONE
COS’È IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE?
Il Piano Formativo Individuale è un elemento essenziale ed integrante del contratto di apprendistato. Consiste in
un allegato al contratto, redatto in forma scritta anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali, mediante il quale viene definito il percorso formativo dell’apprendista. Il Piano
deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contratto (Art. 2, comma 1 lett. a) D.lgs 167/2011).
COSA SONO I PROFILI FORMATIVI?
Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi
nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla redazione del piano formativo
individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al contratto di assunzione degli apprendisti.
COME È REGOLAMENTATA LA FORMAZIONE
NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo
di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, può essere
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna
all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo
non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto
conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista (Art. 4, c. 2 e 3 D.lgs 167/2011).
In assenza dell’offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
(Art. 7, comma 7 D.lgs 167/2011).
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CHI È IL TUTOR?
Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare l’apprendista
durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività
lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo
di lavoro. La legge stabilisce che il tutor debba avere “formazione e competenze adeguate”, secondo le
previsioni della normativa regionale o, in assenza, della contrattazione collettiva.
COME SI SVOLGE LA FORMAZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO
IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di tre tipi di percorsi formativi per l’apprendista: uno, con
formazione tutta esterna all’azienda; un secondo “misto”, e cioè con formazione sia interna, sia esterna
all’azienda; infine uno esclusivamente aziendale.
AL TERMINE DELL’APPRENDISTATO VIENE CONSEGNATA UNA CERTIFICAZIONE?
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite
dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi
all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione
da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale eventualmente acquisita viene effettuata nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE,
CHI DEVE REGISTRARE LE COMPETENZE ACQUISITE
DALL’APPRENDISTA SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO?
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro (Art. 6, comma 2 D.lgs 167/2011).
É POSSIBILE RICORRERE AL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI
DELL’APPRENDISTA?
Il T.U. sull’apprendistato stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali
degli apprendisti per il tramite di fondi paritetici interprofessionali di cui all’Art. 118 della legge 23 dicembre
2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni.
IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?
L’Art. 7, comma 1 del Testo Unico sull’apprendistato stabilisce espressamente che in caso di inadempimento
nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità del contratto è previsto l’obbligo di versamento della differenza tra
la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100%
con esclusione di qualsaisi altra sanzione per omessa contribuzione.
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LA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA PUÒ ESSERE EROGATA
TUTTA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA?
Il Testo Unico prevede la possibilità per l’azienda di erogare direttamente la formazione di tipo professionalizzante
e di mestiere, secondo quanto previsto dalla normativa della contrattazione collettiva o regionale di riferimento.
Oltre alla modalità della formazione in affiancamento, il datore di lavoro può prevedere anche l’erogazione
di percorsi di formazione teorica, per massimizzare i risultati dell’apprendimento.
QUAL È LA DURATA MASSIMA DEL PIANO FORMATIVO?
La durata del percorso formativo dell’apprendista, contenuto nel piano formativo individuale, è rimessa agli
accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso non potrà essere superiore a
3 anni (ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva
di riferimento).
COSA È IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO?
Il libretto formativo del cittadino è un libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti
accreditati dalle Regioni nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi dell’unione Europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e certificate
(Art. 2,comma 1 lett. i) D.lgs 276/2003).
Con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è stato definito un modello unico di Libretto Formativo
che dovrà essere rilasciato dalla Regione.
AGENZIE PER IL LAVORO
E APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
LE AGENZIE PER IL LAVORO POSSONO ATTIVARE IN SOMMINISTRAZIONE
APPRENDISTI DI PRIME TERZO LIVELLO?
Il CCNL di settore disciplina esclusivamente l’apprendistato professionalizzante in somministrazione.
Le aziende possono rivolgersi alle Agenzie per il lavoro al fine di attivare il servizio di ricerca e selezione
di candidati da assumere (direttamente) con apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale
oppure con apprendistato di alta formazione e ricerca.
LE AGENZIE PER IL LAVORO POSSONO FORNIRE ALLE AZIENDE APPRENDISTI
IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO?
Nell’ambito del contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
Agenzia per il Lavoro e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di
cui al codice civile ed alle leggi speciali. Già nel 2005 il Ministero del Lavoro affermava che “Nel caso della
somministrazione a tempo indeterminato è (…) possibile il ricorso al contratto di apprendistato (…) purchè
le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione”
(Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7_G.U. 60 del 14 marzo 2005).
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Con l’entrata in vigore del T.U. sull’apprendistato e la stipula dell’Accordo del 5 aprile 2012 - sezione
speciale del CCNL della categoria della agenzia di somministrazione di lavoro in materia di apprendistato
in somministrazione - la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato
professionalizzante in somministrazione trova una compiuta regolamentazione.
QUALI SONO LE NORME CHE DISCIPLINANO
LA SOMMINISTRAZIONE DI APPRENDISTI?
La somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è disciplinata dal D.lgs 276/2003
e ss. i. m., dal Testo Unico sull’apprendistato nonché dal CCNL della categoria delle agenzie per il lavoro
del 24 luglio 2008, di cui l’accordo del 5 aprile 2012 costituisce sezione speciale e dalla contrattazione
collettiva, anche di secondo livello, applicata dalle aziende utilizzatrici.
CON QUALE TIPO DI CONTRATTO VIENE ASSUNTO L’APPRENDISTA
DALL’AGENZIA PER IL LAVORO?
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro mediante contratto di apprendistato
professionalizzante - il cui percorso formativo potrà essere svolto secondo un percorso formativo eseguito presso
un solo utilizzatore o presso diverse imprese utilizzatrici - in forma scritta e sulla base di quanto previsto in materia
dal Testo Unico sull’apprendistato nonché dall’Art. 23 (“assunzione a tempo indeterminato”) del CCNL della
categoria della agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008.
Il Piano Formativo Individuale, allegato al contratto di assunzione, e redatto sulla base della disciplina del CCNL
applicato dall’impresa utilizzatrice, è predisposto congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere
sottoposto a parere di conformità di Forma.Temp entro 30 gg dall’inizio della missione nonché trasmesso per
conoscenza alle CST competenti per territorio.
QUANTO DURA IL PERIODO DI PROVA
DELL’APPRENDISTA IN SOMMINISTRAZIONE?
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto solo una volta al momento dell’assunzione e la sua durata
non potrà in ogni caso essere superiore a quella prevista dall’Art. 28 lett. b) del CCNL 24 luglio 2008
per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di
riferimento.
Nelle ipotesi in cui la disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore preveda per gli apprendisti periodi di
prova di durata inferiore a quelli previsti dall’Art. 28 lett. B) del CCNL della categoria delle agenzie di
somministrazione del 24 luglio 2008 dovranno allora essere applicati quelli di durata inferiore.
QUANTO DURA L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
IN SOMMINISTRAZIONE?
La durata dell’apprendistato è disciplinata dal contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice.
CHE DURATA DEVE AVERE IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
DI UN APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE?
Con riferimento all’apprendistato presso più utilizzatori, l’accordo di settore del 5 aprile 2012 stabilisce
che l’agenzia per il lavoro può fornire apprendisti in somministrazione entro il limite massimo del 100% dei
lavoratori qualificati in somministrazione assunti a tempo indeterminato.
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In caso di inesistenza di lavoratori qualificati o specializzati o comunque di un numero di lavoratori inferiore
a tre, l’agenzia può assumere sino a tre apprendisti. (Art. 2, comma 3 D.lgs 167/2011).
CHI È IL TUTOR DI AGENZIA?
Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno nominato
dall’Agenzia per il Lavoro, prima dell’invio in missione, ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
Il tutor di Agenzia è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione
della stessa, viene iscritto nell’Apposito Albo istituito presso Forma.Temp.
Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate competenze professionali così come indicate dal CCNL di
categoria.
NELL’APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
CHI È RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA?
L’agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi dell’apprendista e,
per il tramite del Tutor di Agenzia (TDA) svolge le seguenti attività:
Definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con lavoratore e impresa utilizzatrice, il piano
formativo individuale comunicando il nominativo del tutor.
Monitora lo svolgimento e il rispetto del piano con cadenza semestrale dandone conseguente comunicazione
all’utilizzatore.
Definisce in accordo con le OO.SS. la eventuale formazione sussidiaria erogata presso gli enti formativi
accreditati Forma.Temp nel caso in cui si renda necessario integrare o supplire la formazione professionale
realizzata dall’impresa utilizzatrice.
Attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e attribuisce qualifica professionale sentito il
parere della Commissione Nazionale Istituita presso Forma.Temp.
Al termine dell’apprendistato attesta l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista, a
Forma.Temp e alle CST, del raggiungimento della qualifica.
QUANTI APPRENDISTI PUÒ SEGUIRE IL TUTOR DI AGENZIA?
Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor di agenzia, è previsto un limite di 25
apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti
negli altri casi. Nell’ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, per ogni Tutor di Agenzia è previsto il
limite di 18 apprendisti qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 10
apprendisti negli altri casi.
IN QUALI CASI PUÒ ESSERE PROROGATO
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE?
Nei casi di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto il contratto di
apprendistato in somministrazione può essere prolungato nelle modalità definite dal CCNL.
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APPRENDISTATO
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