VIVERE L’EDIFICIO IN SICUREZZA:
OMOLOGAZIONI E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI
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FINALITA’: Raccoglie ed analizza le problematiche e le esigenze attuative del Territorio per quanto concerne la
pratica delle politiche di sicurezza per i prodotti e gli impianti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Sulla base degli indirizzi tecnici forniti dai Dipartimenti di ricerca promuove iniziative e partecipa alle attività di
ricerca e innovazione tecnologica svolte dai Dipartimenti stessi, nell’ambito del Piano di Attività Triennale e del
Piano di Innovazione Tecnologica. Svolge attività di ricerca ed innovazione tecnologica su problematiche di
particolare interesse territoriale, in stretto raccordo con i Dipartimenti Tecnico /Scientifici.
Eroga prestazioni a complemento dell’attività di ricerca ed innovazione tecnologica tese a sostenere ed
implementare l’approccio alla sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita attraverso il coordinamento
del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza dei Prodotti, Impianti ed Insediamenti Antropici.
Raccoglie e comunica al Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza dei Prodotti, Impianti ed
Insediamenti Antropici i dati necessari all’elaborazione di statistiche relative alle attività di certificazione e
accertamento tecnico di conformità secondo criteri organici di omogeneità tecnico-scientifica.
Sulla base della programmazione elaborata a livello centrale e delle direttive tecniche emanate dal Dipartimento
Innovazioni Tecnologiche, effettua gli accertamenti tecnici di conformità di prodotti e impianti in linea con le
specifiche attribuzioni previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita,
con particolare riferimento alle verifiche di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Svolge attività sia di Organismo Notificato per la certificazione relativa alle Direttive Europee PED, TPED, SPV e
ATEX, sia di certificazione ed accertamento tecnico per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di tipo
speciale.
Partecipa alle attività di analisi e valutazione del rischio a livello locale e nazionale attribuite dalla vigente
legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e degli impianti. Tali strutture sono affidate alla responsabilità di
risorse appartenenti al profilo di ricercatore o tecnologo.
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OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
D.M. 1 DICEMBRE 1975 (Raccolta R)
VERIFICA A CAMPIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
DI TERRA
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
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IMPIANTI TERMICI CON P > 35 KW
PREVENZIONE
INCENDI
• D.M. 12.04.96
• D.M. 28.04.2005
RISPARMIO
ENERGETICO
• L. 10/91
• D.P.R. 412/93
• D. Lgs.192/05
• D. Lgs 311/06
• D.P.R. 59/09
PREVENZIONE
INFORTUNI
LATO ACQUA
• D.M.1.12.1975
• Raccolta R 2009
• UNI 10412
SICUREZZA GAS
• Legge 1083/71
• DPR 218/98
• D.M. 37/08
SICUREZZA
ELETTRICA
•CEI 64-8
•ATEX
• Deliberazione AEEG
n.40/04 e s.m.i.
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PREVENZIONE INCENDI:
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996;
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili gassosi (G.U. 4 maggio 1996, n.103)
Decreto Ministeriale 28 aprile 2005;
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati
dai combustibili liquidi (G.U. del 20 maggio 2005, n. 116)
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151;
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. 22 settembre 2011,
n. 221)
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RISPARMIO ENERGETICO:
Legge 10/91: “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia”;
D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. (DPR 551/99): “Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'articolo
4 comma 4 della Legge 10/91”;
D.Lgs. 192/05: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia”;
D.Lgs. 311/06: “Disposizioni correttive ed integrazione al D. Lgs. 19 Agosto 2005,
n.192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico in edilizia”;
D.P.R. 59/2009: “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b),del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
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SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI:
D.M. 37/08: “Regolamento concernente l'attuazione dell’Art. 11.quaterdecies,
comma13, lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
Direttiva ATEX 94/9/CE: “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive”;
NORMA CEI 64 - 8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;
NORMA CEI 31 - 87: “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas. Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi”;
GUIDA CEI 31 – 35 A: “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas. Guida per l’applicazione della NORMA CEI EN 60079-10”.
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SICUREZZA GAS:
Legge 1083/71:
“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;
D.M. 37/08:
“Regolamento concernente l'attuazione dell’Art. 11.quaterdecies, comma13, lettera a)
della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996;
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi “
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PREVENZIONE INFORTUNI
-
D.M. 1 DICEMBRE 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione.
-
RACCOLTA R Edizione 2009 (obbligatoria dal 1° marzo 2011)
Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del
medesimo decreto
-
(Circolare INAIL del 28/02/2011) Modalità di denuncia: istruzioni per la compilazione
delle denunce e delle relazioni tecniche
-
Chiarimenti e precisazioni a cura del Dipartimento Certificazione e Conformità n.
DCC-1/2011 e n. DCC-2/2011
-
DIRETTIVA 97/23/CE (D.M. 93/2000)
Certificazione d’insieme per gli impianti di riscaldamento
-
NORMA UNI 10412:
Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di sicurezza
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D.M. 1 DICEMBRE 1975
Capo 1 – Prevenzione degli infortuni
16. I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell’acqua non superiore ai 110°C alla pressione atmosferica,
con potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kw devono essere
realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la
stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono
destinati a funzionare.
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Cap. R.1.A La Raccolta R non si applica:
- ai generatori di calore alimentati a gas certificati CE secondo la direttiva
gas (2009/142/CE o antecedenti) e come tali non devono essere sottoposti
alle verifiche di conformità al progetto approvato, fermo restando l’obbligo di
denuncia dell’intero impianto termico qualora la potenzialità sia superiore ai
35 kW
- agli impianti termici certificati come insiemi ai sensi della direttiva
97/23/CE anche se di potenzialità superiore a 35 kW; in tal caso l’impianto
(come insieme) seguirà le disposizioni vigenti in materia di messa in
servizio (D.M. 1 dicembre 2004, n. 329)
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D.M. 1 DICEMBRE 1975
17. I generatori di calore di cui al precedente art. 16, devono essere sottoposti,
a costruzione ultimata ed a cura del costruttore, ad una prova idraulica non
inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio per la quale sono
stati costruiti. Tale prova deve essere comprovata da idoneo certificato.
Nel caso di avvenute riparazioni, non comportanti modifiche alla struttura
costruttiva originale, la suddetta prova deve essere effettuata e il certificato
predetto dovrà essere rilasciato dal riparatore. Nel caso di riparazioni
comportanti modifiche alla struttura costruttiva originaria il riparatore dovrà
rilasciare un nuovo certificato di costruzione.(CAP.R.1.C.2).
Sono esenti da codesto obbligo i generatori di calore inseriti negli impianti di
riscaldamento certificati CE – PED o che ricadano nell’Art. 3 par. 3 del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 attuativo della direttiva 97/23/CE PED ( senza
marchiatura CE ma corredati da sufficienti istruzioni per l’uso e da marchiature che consentono
l’identificazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario)
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17. I generatori di calore …”Omissis”… devono essere muniti di una targa di
costruzione, applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e
visibile del generatore, recante le seguenti indicazioni:
Cap. R. 1. C.1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Nome del costruttore;
Numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore;
Potenzialità nominale utile, in kw;
Potenzialità corrispondente del focolare, in kw;
Tipi di combustione utilizzabili;
Pressione massima di esercizio, in bar
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La targa di costruzione degli scambiatori di calore deve recare le indicazioni
seguenti:
Cap. R. 1. C.1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Nome o marchio del costruttore;
Numero di fabbrica o sigla di identificazione;
Anno di fabbricazione,
Pressione massima ammissibile, in bar
Natura del fluido primario;
Potenza nominale, in kw, relativa alle condizioni di funzionamento del fluido
primario e secondario
E’ consentito che l’indicazioni di cui alle voci E) e F) siano riportate sul certificato rilasciato dal
costruttore o assemblatore
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Cap. R. 1. C.3.
Ogni generatore deve essere accompagnato da un libretto d’uso e
manutenzione redatto a cura del costruttore. Il documento dovrà contenere,
tra l’altro l’indicazione dell’avvenuta prova idraulica con esito favorevole.
Cap. R. 1. C.4.
E’ vietato installare generatori di calore la cui pressione massima
ammissibile risulti inferiore a quella massima di esercizio dell’impianto.
Durante l’esercizio, dovrà essere garantita la circolazione dell’acqua in
caldaia.
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18. Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle
disposizioni del presente titolo ( TITOLO II ), deve essere presentata DENUNCIA all’
INAIL – settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza,
allorchè:
a) s’intenda effettuarne l’installazione;
b) S’intenda apportare modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione
dei generatori;
c) S’intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un
aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto
a quella dei generatori di calore esistenti all’atto della prima installazione;
d) Si siano verificati incidenti o gravi avarie.
Le denunce di cui ai punti a) b) e c) devono essere fatte dall’installatore e devono
pervenire all’ INAIL – settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di
competenza, prima che si inizi la costruzione e/o modifica dell’impianto;
le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall’amministratore nel caso di
condominii in cui l’amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall’utente,
entro 24 ore dall’evento.
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Come si effettua la denuncia:
L’utente fa eseguire il progetto e compila
l’apposito modulo di denuncia dell’
Impianto termico ad acqua calda ai sensi
dell’Art. 18 del D.M. 1 dicembre 1975 . . .
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Come si effettua la denuncia:
… l’apposito modulo RD . . .
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Come si effettua la denuncia:
… l’apposito modulo RR . . .
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Come si effettua la denuncia:
… l’apposito modulo RR gen. . .
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Come si effettua la denuncia:
… Il modulo RR circ …
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D.M. 1 DICEMBRE 1975
Capo 1 – Prevenzione degli infortuni
19. I generatori di calore di cui all’ art. 16 del presente decreto, devono essere
dotati dei DISPOSITIVI DI SICUREZZA di seguito specificati in relazione
alle condizioni di impianto.
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Vaso di espansione aperto:
Cap. R. 3. A.
Vaso di espansione aperto;
Tubo di sicurezza;
Tubo di carico;
Termostato di regolazione;
Termostato di blocco;
Termometro,con pozzetto per termometro di controllo;
Manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
Dispositivo di protezione livello minimo.
Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti
possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro
una distanza, all’esterno del mantello, non superiore ad 1 metro.
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Vaso di espansione chiuso:
Cap. R. 3. B.
Valvola di sicurezza;
Valvola di intercettazione del combustibile oppure
Vaso di espansione chiuso;
Termostato di regolazione;
Termostato di blocco;
Pressostato di blocco;
Termometro,con pozzetto per termometro di controllo;
Manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
Dispositivo di protezione pressione minima.
Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti
possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro
una distanza, all’esterno del mantello, non superiore ad 1 metro.
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CAP.R.3.C.
IMPIANTI CON GENERATORI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI NON POLVERIZZATI
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Vaso di espansione aperto: CAP.R.3.C.2.1
Vaso di espansione aperto;
Tubo di sicurezza;
Tubo di carico;
Dispositivo di allarme acustico;
Dispositivo di arresto dell’immissione dell’aria comburente;
Termometro,con pozzetto per termometro di controllo;
Manometro, con flangia per manometro di controllo;
Dispositivo di protezione livello minimo.
Vaso di espansione chiuso: CAP.R.3.C.3.1
Vaso di espansione chiuso;
Valvola di sicurezza;
Termometro,con pozzetto per termometro di controllo;
Manometro, con flangia per manometro di controllo;
Pressostato di blocco a riarmo manuale;
Allarme acustico e ottico;
Dispositivo di limitaz. Temp. a riarmo automatico;
Dispositivo di limitaz. Temp. Di sicurezza a riarmo manuale
Per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve
essere installato un dispositivo di dissipazione della
potenza residua (es.:Scarico di sicurezza termico);
Dispositivo di protezione pressione minima.
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CAP.R.3.F.
IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE MODULARI
Generalità e definizioni: Cap. R. 3. F.1
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CAP.R.3.F.2
-Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più
moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare
singolarmente o contemporaneamente collegati ad un unico
circuito idraulico.
-Il modulo termico è un generatore di calore costituito da uno
o più elementi termici, funzionalmente dipendenti.
-Un elemento termico è costituito da uno scambiatore di
calore e da un bruciatore ( o porzione).
-Il generatore modulare deve intendersi predisposto dal
fabbricante quando questi fornisce:
•Il generatore modulare completo di ogni accessorio, oppure;
•I singoli moduli termici insieme con un disegno esecutivo ove
siano indicati tutti i componenti sia elettrici che meccanici
costituenti il generatore modulare completo, le relative
dimensioni ed i collegamenti atti a garantire il buon
funzionamento e la sicurezza come previsto dal progetto del
fabbricante
-Il fabbricante deve predisporre le opportune misure di
sicurezza per garantire in tutte le condizioni prevedibili di
funzionamento, i parametri di funzionamento dei singoli
moduli non superino i valori previsti dal progetto.
-I dispositivi di sicurezza, protezione , controllo, compreso
il sistema di espansione di cui ai Cap. R. 3. A. e Cap.
R. 3. B., qualora non installati all’interno del mantello di
rivestimento, devono essere installati sulla tubazione di
mandata, immediatamente a valle dell’ultimo modulo,
entro una distanza, all’esterno del mantello, non superiore
ad 1 metro, sempreché la temperatura e la pressione
raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di
targa.
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CAP.R.3.H.
IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
Campo di applicazione, esclusioni: Cap. R. 3. H.1
-Le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti solari
produttori di energia termica per il riscaldamento degli
ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, e per altri
usi tecnologici del calore, con superficie di apertura non
inferiore a 50 m2 e comunque con potenzialità nominale utile
complessiva superiore a 35 kW.
-Sono esclusi dalle seguenti disposizioni tutti i generatori solari
che contengono fluidi termovettori in pressione con
temperatura sul circuito primario inferiori a 110°C in
condizioni di funzionamento e di stagnazione (è la massima
temperatura del fluido termovettore presente nel collettore
che, in assenza di prelievo di energia da parte dell’impianto
utilizzatore, si raggiunge all’equilibrio dell’energia termica
dispersa dal pannello solare con l’energia termica captata
dallo stesso). In tal caso i generatori dovranno essere provvisti
dei dispositivi previsti al Cap. R. 1. A.
-Le presenti disposizioni non si applicano ai generatori solari e
relativi dispositivi di sicurezza certificati CE direttiva 97/23/CE
PED come insiemi e gli impianti solari semplici o integrati
per i quali valgono le norme vigenti per le attrezzature in
pressione.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CAP.R.3.F.2
-Il fabbricante deve predisporre le opportune misure di
sicurezza per garantire in tutte le condizioni prevedibili di
funzionamento, i parametri di funzionamento dei singoli
moduli non superino i valori previsti dal progetto.
-I dispositivi di sicurezza, protezione , controllo, compreso
il sistema di espansione di cui ai Cap. R. 3. A. e Cap.
R. 3. B., qualora non installati all’interno del mantello di
rivestimento, devono essere installati sulla tubazione di
mandata, immediatamente a valle dell’ultimo modulo,
entro una distanza, all’esterno del mantello, non superiore
ad 1 metro, sempreché la temperatura e la pressione
raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di
targa.
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VIVERE L’EDIFICIO IN SICUREZZA:
OMOLOGAZIONI E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI
D.M. 1 DICEMBRE 1975
Capo 1 – Prevenzione degli infortuni
22. Previo buon esito dell’esame del progetto di cui all’ultimo comma del precedente
art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve
essere sottoposto da parte dell’ INAIL – settore ricerca, certificazione e verifica del
Dipartimento di competenza all’accertamento della conformità al progetto approvato.
L’INAIL – settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza
rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell’impianto e
l’esito degli accertamenti effettuati.
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.1.: Sorgente di calore dei generatori
Agli effetti degli accertamenti della conformità alle norme di sicurezza, gli
impianti di riscaldamento sono distinti in:
1. Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido
polverizzato;
2. Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a
caricamento automatico;
3. Scambiatori di calore alimentati con fluidi primari a temperatura superiore a
110°C non rientranti in PED;
4. Generatori di calore con sorgenti termiche diverse, con rischio di
surriscaldamento
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.2.1.: Accertamenti sugli impianti termici
Gli accertamenti per:
- Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido
polverizzato;
- Scambiatori di calore alimentati con fluidi primari a temperatura superiore
a 110°C non rientranti in PED;
sono:
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.2.1.:
a) riscontro dei dati di targa del o dei generatori di calore;
b) riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di sicurezza,
protezione e controllo;
c) riscontro dell’esistenza dei dispositivi di sicurezza (tubo o valvola di
sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del
combustibile)
d) riscontro dell’esistenza e della capacità del o dei vasi di espansione;
e) riscontro dell’esistenza del termostato di blocco;
f) riscontro dell’esistenza e funzionalità del termostato di regolazione;
g) riscontro dell’esistenza dei dispositivi di sicurezza livello/pressione minima;
h) acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o dichiarazioni:
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. Certificato di prova idraulica o costruzione del o dei generatori o scambiatori di
calore
. Certificazione di taratura ISPESL dei dispositivi di sicurezza
. Certificazione di accettazione dei dispositivi di protezione, salvo che gli stessi non
siano contraddistinti con il nome o il marchio del fabbricante e gli estremi del
certificato di accettazione
. Dichiarazioni rilasciate dall’installatore o tecnico qualificato attestante che:
-la realizzazione del tubo di sicurezza in ogni sua parte è conforme al disegno schematico
definitivo dell’impianto e le capacità dell’impianto stesso e del vaso di espansione sono quelle
dichiarate nel progetto;
-gli scarichi dei dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare danno a persone o cose;
-i dispositivi di interruzione dell’apporto di calore per regolazione e per blocco sono funzionalmente
indipendenti tra loro;
-gli elementi sensibili dei termostati di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione di uscita
del generatore di calore, sono posizionati in modo che la temperatura del generatore stesso non
superi i limiti stabiliti;
-i vasi di espansione , i tubi di sicurezza, i tubi di troppo pieno e i tubi di sfogo non sono soggetti al
gelo o ne sono protetti;
-per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alle prescrizioni di cui al CAP.R.3.F
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CAP.R.4.A.2.1.: (continua)
i) Verifica degli strumenti di controllo (termometro e manometro); rilievo degli
elementi di identificazione stampigliati sulle valvole di scarico termico e
riscontro, sulla base del certificato del fabbricante, sul quale sono riportati gli
estremi del certificato di accettazione, e del diagramma della portata in
funzione della pressione di scarico, della loro idoneità per quanto riguarda il
dimensionamento;
j) Rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali valvole di
intercettazione del combustibile ed acquisizione del certificato del
fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del certificato fi accettazione;
Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica
sull’impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e
sicurezza.
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CAP.R.4.A.2.2:
Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in aggiunta
agli accertamenti di cui al precedente punto 2.1:
Acquisizione di
-Elementi certificanti la rispondenza della costruzione del vaso di
espansione alla normativa vigente sulle attrezzature a pressione
Riscontro di:
-idoneità del o dei vasi di espansione;
-idoneità del pressostato di blocco;
-idoneità della o delle valvole di sicurezza e dello scarico di sicurezza.
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.2.3: Accertamenti sugli impianti termici
Gli accertamenti da eseguire per:
-Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a
caricamento automatico;
in relazione al progetto approvato, oltre a quelli previsti al punto 2.1 sono:
a) riscontro dell’esistenza del termostato di blocco del ventilatore, se il
generatore è provvisto di focolare meccanico e adduzione totale meccanica
dell’aria comburente, oppure dell’apparecchio per la chiusura automatica
dello sportello di aerazione;
b) riscontro dell’esistenza del dispositivo di allarme acustico;
c) acquisizione di dichiarazione rilasciata dall’installatore o tecnico
qualificato attestante che il riscaldatore d’acqua di consumo, ovvero lo
scambiatore di emergenza con scarico di sicurezza termico, sono stati
installati in conformità al progetto approvato.
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.2.4: Accertamenti sugli impianti termici
Gli accertamenti da eseguire per:
-Impianti con generatori modulari predisposti dal fabbricante;
riguardano l’acquisizione dell’attestato di rispondenza del prototipo rilasciato
dalla Sede Centrale dell’ISPESL – DCC (Dipartimento Certificazione e
Conformità dei Prodotti e Impianti), comprensivo del disegno costruttivo del
Fabbricante.
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.3: Accertamento della potenza termica nominale e della pressione
massima ammissibile del generatore di calore.
per:
- Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido
polverizzato;
- Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a
caricamento automatico;
la potenza nominale e la pressione massima ammissibile risultano dalla targa
di costruzione prevista dall’art. 17 del D.M. 1.12.1975
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VERIFICHE DEGLI IMPIANTI
CAP.R.4.A.4: Varianti al progetto.
Qualora all’atto delle verifiche sull’impianto vengano riscontrate varianti al
progetto approvato e risultino a giudizio del tecnico incaricato della veifica più
favorevoli agli effetti della sicurezza, l’esito degli accertamenti sarà
considerato favorevole. Il tecnico ha in ogni caso la facoltà di richiedere
l’aggiornamento del progetto.
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D.M. 1 DICEMBRE 1975
22. ……………………………………………………………
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli
accertamenti ed alle verifiche eseguite devono
essere conservati dall’utente
Nessun impianto può essere mantenuto in
esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche
prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
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-
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Le verifiche dell’impianto elettrico si effettuano per:
- Accertare che è sicuro
- Accertare se corrisponde alla regola dell’arte
- Collaudarlo
- Rispettare la legge
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Un impianto è a Regola d’Arte se:
-Progettazione (D.M. 37/08 Art. 5 commi 3,4,5, Guida CEI 0-2
…)
-Installazione (L. 186/68, D.M. 37/08 Art. 6, Norme CEI 64-8, … )
-Componenti (L. 186/68 ,L. 791/77, D.Lgs. 277/97, D.Lgs. 615/96, …)
-Manutenzione (D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08 Art. 8, Guida CEI 0-10, …)
sono a regola d’arte
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Per collaudo s’intende:
L’insieme delle operazioni tecniche necessarie
per accertare se l’impianto elettrico è conforme
alla regola dell’arte e al progetto, incluso
l’eventuale capitolato d’appalto
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Per verifica s’intende
-
l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la
corrispondenza dell’impianto elettrico alle prescrizioni
della normativa tecnica e alle disposizioni legislative
La verifica può essere:
Iniziale
Periodica
Straordinaria
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Le principali leggi da rispettare:
- D.P.R. 462/01
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- D.M. 37/08 e s.m.i.
- L. 186/68
- Leggi antincendio
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D.P.R. 462/01 – Capo II – Impianti elettrici di messa a terra e
dispositivi contro le scariche atmosferiche. Art. 2 – messa in
esercizio e omologazione dell’impianto:
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere
effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL , Ricerca,
Certificazione e Verifica,e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le
attività produttive dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo
stesso.
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Come si effettua la denuncia d’impianto:
1. Si compila il Mod. trasmissione di dichiarazione di conformità a
disposizione nel sito del Dipartimento di riferimento territoriale
2. Si applica nell’apposito riquadro l’attestazione di pagamento di 30 €
tramite bollettino come specificato nel Mod. medesimo
3. Si allega la dichiarazione di conformità conforme all’allegato 1 del
D.M 37/08 e s.m.i. (D.M. 19 maggio 2010)
4. Si spedisce o si presenta brevi manu presso gli uffici dell’INAIL
Ricerca, Certificazione e Verifica competenti per territorio.
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DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI GENOVA
Via Serra, 8r
16122 Genova
e-mail: [email protected]
Centralino Tel. 010-6420769 Fax. 010-6420770
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
D.P.R. 22/10/2001 N° 462
PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO
Sottoposto agli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
Il sottoscritto (1) ……………………………..………….…….……………….
in qualità di (2) ……………………………………….…………...…….……..
della DITTA: ………………………………………..…...…………….……
Sede sociale in…………………………………...…..……..………………..
Via …………………………………………… ……….. n° ….....................
Cap. ……………………….… Tel. ………………….……….……………
E-mail………………………………………………………...……………….
Si allega attestazione di pagamento di 30€
su c/c 73629008 intestato a:
INAIL - SETTORE RICERCA,
CERTIFICAZIONE E VERIFICA
INVIA ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Redatta dalla ditta installatrice: ………………………………………………….………….
con sede in……………………………………………………
Via …………………………………………………………n° ..…………
Cap. ……………………..…… Tel. (3) ……………………………………..
E-mail…………………………………………………...……………..
(D.M. 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n° 165 del 18 luglio 2005)
CAUSALE: INDICARE L’UBICAZIONE
DELL’IMPIANTO
Gli allegati obbligatori, previsti dal D.M. 37/08 e s.m.i., sono conservati presso la Ditta
Utente relativamente all’impianto di:
Messa a terra
Protezione contro le scariche atmosferiche Art.84 del Decreto Legislativo 81/2008 smi
Luoghi con pericolo di esplosione Art.85 del Decreto Legislativo 81/2008 e smi
(4)
UBICAZIONE E TIPO DI IMPIANTO SOGGETTO A VERIFICA: (5)
Città ………….…………..…… Via ………..…….…………..………n° ………. Cap. ……….…….. Tel. (3) ………….……………………..
(6)
CANTIERE: data di chiusura presunta
OSPEDALE E CASA DI CURA
AMBULATORIO MEDICO
AMBULATORIO VETERINARIO
EDIFICIO SCOLASTICO
LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO
CENTRO ESTETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STABILIMENTO INDUSTRIALE:
ATTIVITA’ AGRICOLA
ATTIVITA’ COMMERCIALE
MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO:
TERZIARIO:
ALTRO: ................................................................................
Indicare il numero degli addetti
Verifica impianto di protezione contro i fulmini
a)
b)
Parafulmini ad asta
Parafulmini a gabbia
si
si
no
no
N1 superficie protetta
mq _______ (7)
N2 superficie protetta
mq _______ (7)
c)
n° _______
n° _______
Verifica impianto elettrico di messa a terra
(7)
Potenza contrattuale Kw (8)
(7)
Strutture, recipienti e serbatoi metallici per i quali chiede la
verifica dell’impianto di protezione
si
no
n°_______ (7)
d) Capannoni metallici per i quali si richiede la
verifica dell’impianto di protezione
si
no
n°______ (7)
e) Per cantieri edili indicare il numero di strutture
metalliche per le quali si richiede la verifica
dell’impianto di protezione dai fulmini n°______ (7)
Tipo di alimentazione
Dalla rete B. T.
Media tensione
Alta tensione
Imp.di produzione autonoma
N° cabine di trasformazione
N° Dispersori
N.B. Scrivere in stampatello e barrare le caselle che interessano
Firma e timbro del datore di lavoro
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D.P.R. 462/01 Art. 3 – Verifiche a campione:
1. L’INAIL Ricerca, Certificazione e Verifica, effettua a campione la prima
verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a
terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o
ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’INAIL Ricerca,
Certificazione e Verifica, d’intesa con le singole regioni sulla base dei
seguenti criteri: a) localizzazione dell’impianto in relazione alle
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato
l’impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione
dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro
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D.P.R. 462/01 Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati:
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 5
anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio per i quali la
periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o
ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
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Capo III – Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Art. 5 – Messa in esercizio e omologazione:
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità
rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore, il quale rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA
territorialmente competenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per
territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le
attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo
sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese sono a cerico del datore di lavoro
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Capo III – Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Art. 6 – Verifiche periodiche – soggetti abilitati:
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2
anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o
ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
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Capo IV – Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7 – Verifiche straordinarie
1.
Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base
di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
2.
Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
A) Esito negativo della verifica periodica
B) Modifica sostanziale dell’impianto
C) Richiesta del datore di lavoro
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Art. 8 – Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio
competente per territorio dell’INAIL Ricerca Certificazione Verifica
e alle ASL o alle ARPA la cessazione dell’esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli
impianti
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
D.Lgs. 81/2008 Art. 86.
VERIFICHE
1. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 462/01, il datore di
lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del ministero del lavoro e della Previdenza sociale e
del Ministro della Salute vengono stabilite, sulla base delle
disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle
verifiche di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e
tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
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FASI DELLA VERIFICA
1.
2.
3.
4.
Esame della documentazione
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Effettuazione delle prove strumentali
Relazione finale mediante verbale di verifica
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GRAZIE
X
l’attenzione
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4-vivere l`edificio