REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE - Aggiornato alle modifiche apportate il 25.03.2013” Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento ha inteso approvare il seguente regolamento, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 6 DPR 10.04.90 n. 101, al fine di rendere omogeneo lo svolgimento della Pratica Forense. 1) 1. Il praticante è tenuto ad una assidua, quotidiana frequenza dello studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze civili, penali, amministrative in ogni ordine e grado. 2. Sono ritenute idonee le udienze avanti a qualsiasi Giudice, compreso il Giudice di Pace, evidenziando la necessità di frequentare sia le udienze civili, sia le udienze penali (nel numero minimo di cinque per semestre), sia le udienze avanti al T.R.G.A. 2) Al praticante è richiesto di comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica. La comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti. 3) 1. Al praticante è richiesto di comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, se svolge attività lavorativa alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico; se svolge la pratica per la iscrizione ad altri ordini professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione postuniversitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo o a tempo determinato, al di fuori della pratica forense. Il praticante, al momento dell'iscrizione, è tenuto a precisare l'orario e i giorni in cui vengono svolte le attività che precedono, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. 1 2. Al praticante è fatto obbligo altresì di comunicare per iscritto l'eventuale chiamata al servizio di leva o al servizio civile. Il Consiglio dell'Ordine si riserverà di valutare la compatibilità del servizio secondo i medesimi criteri indicati per l'attività lavorativa. 3. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate anche se l’attività sia iniziata dopo l’iscrizione. 4) 1. Nel caso il praticante sia impegnato in attività extra praticantato forense, ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale egli, qualora risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo) in base ai quali ha potuto assentarsi dall'impegno extra praticantato per assistere all'udienza annotata. 2.Nel caso non sia possibile documentare quanto sopra, le udienze non potranno essere ritenute valide. I permessi per partecipare alle udienze non potranno essere limitati ad una sola ora giornaliera in quanto ciò è ritenuto incompatibile con l'effettivo svolgimento di una adeguata pratica forense. 3. Il praticante inoltre dovrà ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale allegare attestazione dell’avvocato suo dominus circa l’orario di frequenza dello studio durante l’arco del semestre in oggetto. 5) Il praticante è tenuto ad annotare nel libretto della pratica le udienze cui partecipa con esclusione di quelle di mero rinvio, nonché‚ ad annotare e trattare compiutamente sul libretto della pratica almeno 3 questioni giuridiche per ogni semestre, indicando gli estremi della controversia. Verrà ritenuta valida la partecipazione a non più di due udienze al giorno. 6) Al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze civili, il praticante dovrà annotare su un quaderno (quaderno della pratica) le udienze non di 2 mero rinvio cui abbia partecipato assieme al suo dominus o ad altro avvocato che lo sostituisca, indicando altresì gli estremi della causa, l'oggetto, il tema trattato ed il provvedimento di udienza; l'annotazione dovrà essere sottoscritta dopo l'udienza da un Consigliere dell'Ordine. Per le udienze presso le Sezioni distaccate di Tribunale, in assenza di un Consigliere dell'Ordine, il praticante potrà allegare al libretto copia dei verbali, che attestino la sua presenza all'udienza. 7) 1. La partecipazione del praticante ad ogni udienza penale dovrà essere attestata alla conclusione dell'udienza da un Consigliere dell'Ordine o in mancanza dal difensore che ha partecipato al processo cui ha assistito il praticante a mezzo apposizione della firma sul libretto della pratica compilato con tutti gli estremi del processo. 2. Per i praticanti abilitati al patrocinio, il visto del Consigliere può essere sostituito dalla produzione di fotocopia del verbale dal quale risulti che il praticante ha svolto l'ufficio di difensore. 8) Nell'arco del semestre la distribuzione delle udienze minime richieste dall'art. 6 DPR 101/90 dover risultare il più possibile omogenea. 9) Il praticante dovrà partecipare alle iniziative formative obbligatorie organizzate dal Consiglio. In particolare dovrà, nel periodo di pratica partecipare almeno a 6 incontri di studio e di aggiornamento da scegliersi nell’ambito del programma formativo distrettuale; la mancata ed ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostativa, unitamente agli altri parametri previsti dalla legge e dal regolamento, per il rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante è tuttavia esonerato dall’obbligo di documentare la propria partecipazione agli incontri di studio nel periodo in cui abbia effettivamente frequentato e documentato la partecipazione a corsi di preparazione all’esame di avvocato riconosciuti, ovvero alle Scuole Forensi, istituite ai sensi dell’art. 3 del PDR 101/90, o alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali. 3 Art. 9bis) Ai sensi ed effetti degli artt. 12 e 13 (con richiamo all’art.1) del Codice deontologico forense è fatto dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali. Il CNF nella seduta del 13.07.2007 ha approvato il Regolamento di Formazione Professionale continua, con obbligo deontologico di aggiornamento. Il praticante è tenuto ad osservare quanto indicato nel predetto regolamento e sue eventuali integrazioni o modifiche. 10) 1. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve essere iscritto all’Albo da almeno 5 anni ed è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante accolto per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del contenuto del libretto della pratica; a consentire al praticante stesso di assistere alle udienze civili, penali e amministrative, cui è tenuto a presenziare onde ottenere il certificato di compiuta pratica. 2. Il venir meno a questo dovere può costituire motivo di responsabilità ed addebito disciplinare. 11) Il Consiglio dell'Ordine ritiene che, per il concreto rispetto di quanto previsto al punto 10, ciascun avvocato non possa accogliere presso di sé‚ per la pratica più di tre praticanti, salva deroga su richiesta motivata. 12) L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento, cosi come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determina la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e può essere fonte di addebito disciplinare. 13) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni ed idonei la veridicità e l’effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai 4 praticanti e dai professionisti presso i quali viene svolta la pratica e di vagliare l’idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta. 14) 1. A completamento del primo semestre di pratica, il praticante è tenuto ad un colloquio con il Consiglio dell’Ordine o con un suo delegato, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto, nonché in tema di deontologia. Il colloquio con il Consiglio dell’Ordine avrà luogo anche nel caso sia richiesta l’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio. In questo caso il colloquio sarà essenzialmente incentrato sulle competenze professionali del praticante abilitato al patrocinio. 2. Il Consiglio dell'Ordine, o suo delegato, può comunque convocare, in qualsiasi momento, i praticanti per verificare le modalità della pratica e la frequentazione dello studio. 3. La relazione scritta di fine pratica verrà illustrata nel corso dell’audizione personale del praticante da parte del Consiglio dell’Ordine o da due suoi delegati, che potranno rivolgere al candidato le domande ritenute opportune. 15) E' buona regola che il praticante sia presentato agli avvocati, frequentando le udienze accompagnato dal proprio dominus, salvo che avanti ai Giudici presso i quali egli possa operare da solo essendo abilitato al patrocinio, ovvero con delega del proprio dominus ai sensi dell'art. 9 RD N. 1578/1933. 16) Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché‚ non chiede la cancellazione dal Registro od essa non sia disposta d'ufficio. 17) Il ritiro del libretto della pratica dopo la vidimazione del semestre potrà essere effettuata dal praticante, dopo aver ricevuto mail dalla Segreteria 5 del Consiglio dell’Ordine. All’atto del ritiro il praticante apporrà la firma di ricevuta sull’apposita scheda. La consegna del libretto a persona diversa dal titolare sarà effettuata solo dietro presentazione e deposito di delega scritta. 18) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE FORENSE 1.Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. N. 398/'97, è valutato per la durata di un anno, ai sensi e per gli effetti del DM 11.12.2001 n. 475, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa. 2. In ogni caso il semestre che decorre dall’iscrizione nel Registro dei praticanti dovrà essere di pratica effettiva nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. 19) SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE 1. E’ obbligatoria per il praticante la partecipazione alla Scuola di Formazione Forense che annualmente sarà organizzata dal Consiglio dell’Ordine ad eccezione di coloro che frequentano la Scuola di Specializzazione di cui al precedente art. 18 o ad altre Scuole o Corsi di formazione equiparati dalla legge. 2. Il certificato di compiuta pratica verrà rilasciato condizionatamente alla presentazione dell’Attestato della predetta Scuola fermi gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal regolamento. 6 LINEE GUIDA PER LA PRATICA FORENSE ED ESPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, al fine di evitare l'insorgere di dubbi ed incertezze circa le modalità di svolgimento della pratica forense e della sua corretta documentazione nonché‚ allo scopo di uniformare la tenuta dei documenti comprovanti tale attività, propone alcune considerazioni esplicative, invitando i Dottori iscritti nel Registro speciale dei praticanti ed i Colleghi Avvocati, ai quali la formazione degli stessi è affidata, ad osservare le disposizioni normative, regolamentari e deontologiche attinenti alla pratica forense ed a collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la migliore attuazione delle stesse. *** 1) D O C U M E N T I I documenti che il praticante avvocato ha onere di conservare, compilare ed esibire per documentare l'effettivo ed idoneo svolgimento della pratica forense sono: a) il libretto della pratica; b) le relazioni d’udienza. 1.1 IL LIBRETTO DELLA PRATICA Esso è previsto dall'art. 6 del DPR 101/1990 (al cui testo qui si rinvia) ed è quindi un documento ufficiale, che deve contenere la descrizione, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento della Pratica Forense (art. 5), dell’attività compiuta in ciascun semestre, attestata dal dominus e successivamente vagliata e convalidata dal Consiglio dell'Ordine, il tutto ai fini del rilascio - al compimento del regolare periodo di pratica - del certificato di cui all'art. 9 DPR 101/90. 7 QUESTIONI GIURIDICHE E' previsto dal Regolamento che il praticante sia tenuto a trattare sul libretto almeno 3 questioni giuridiche per ogni semestre, in cui si sia imbattuto nello svolgimento della pratica. La trattazione dovrà essere esauriente e completa seppur sintetica. E' possibile redigere tali trattazioni su fogli separati che saranno inseriti in forma stabile allo spazio loro destinato all'interno del libretto. RELAZIONI ANNUALI La relazione prevista al termine del primo semestre di pratica (art. 7 DPR 101/90) dovrà essere esauriente, e contenere, informazioni riepilogative circa l’attività svolta, l'esposizione di problemi di natura deontologica affrontati, o comunque approfonditi, nonché alcune valutazioni personali sul periodo di pratica espletato. La relazione conclusiva prevista al termine del periodo di pratica verrà discussa avanti il Consiglio dell’Ordine prima del rilascio del certificato di compiuta pratica (anche se parziale), e dovrà esplicitamente essere incentrata sull’esposizione di problematiche di natura deontologica, che saranno oggetto di discussione avanti il Consiglio. ANNOTAZIONI DELLE UDIENZE L'art. 6 lett. a) DPR 101/90 prevede l'indicazione dell'udienza, delle parti e del numero di ruolo. Ciò è previsto per consentire un controllo incrociato nell'ipotesi di errata indicazione di uno degli elementi richiesti. Si invita, per facilitare il controllo dei libretti, ad indicare con un simbolo distintivo o con altro sistema le udienze penali. NUMERO DELLE UDIENZE Il numero delle udienze complessivo (civile, penale, amministrativo) non potrà essere inferiore a 20 a semestre. E’ consigliabile comunque disporre di un numero di udienze superiore. La natura dominante delle udienze (civile, penale, amministrativo) sarà dettata dal settore in cui opera con prevalenza lo Studio presso cui è esercitata la pratica. In 8 ogni caso è richiesto un numero minimo di 5 udienze penali e 5 udienze civili; non vi è numero minimo di udienze nel settore del diritto amministrativo. Si rammenta che il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze valide comporta necessariamente la mancata approvazione del semestre di pratica 1.2 RELAZIONI D’UDIENZA Il Praticante dovrà redigere una sintetica relazione dell’udienza alla quale ha partecipato indicando l’oggetto della controversia, lo stato del giudizio, gli adempimenti svolti. La relazione dovrà altresì contenere la data dell’udienza e indicazione dell’Autorità Giudiziaria presso la quale si è tenuta. La relazione deve poi essere vistata da un Consigliere dell'Ordine; tuttavia solo nei casi in cui non sia possibile reperire un consigliere, l'udienza potrà e dovrà essere convalidata nelle seguenti forme sussidiarie: - udienze civili: allegazione di copia del verbale d'udienza da cui risulti la partecipazione del praticante; - udienze TAR: allegazione di certificazione, rilasciata dalla cancelleria del TAR, da cui risulti la partecipazione del praticante; - udienze penali: firma d'attestazione apposta dall'avvocato difensore che ha partecipato al processo. Quanto alla certificazione mediante verbale - trattandosi di forma sussidiaria - si invita a limitarne l'utilizzo. In ogni caso i verbali allegati debbono essere ordinati cronologicamente ed essere evidenziati nella parte in cui è attesta la presenza del praticante. CIVILE Non sono valide le udienze di rinvio semplice o per esame. Qualora il Consigliere dell'Ordine rilevi dalla descrizione della causa e attività di udienza che il praticante ha effettivamente inquadrato l'ogget9 to della causa, i problemi giuridici connessi e le finalità dell'udienza, potrà convalidare la partecipazione all'udienza anche se non vi sia stata vera e propria trattazione. Le udienze tenute fuori dal circondario del Tribunale di Trento potranno venir considerate valide a condizione che vengano riassunte con le modalità sopraddette e che venga allegato il verbale d'udienza da cui risulti la partecipazione del praticante, del dominus, e/o del procuratore domiciliatario. Nell’eventualità in cui non sia possibile reperire un Consigliere dell'Ordine per la convalida dell'udienza, il praticante dovrà allegare alla relazione la copia del verbale d'udienza da cui risulti la sua partecipazione. Le udienze relative alle esecuzioni non possono superare il numero di tre nell’arco del singolo semestre. PENALE Dovrà essere documentata la partecipazione ad udienze penali almeno nel numero minimo di cinque per ogni semestre, delle quali tre siano udienze dibattimentali complete (dagli atti introduttivi alla sentenza). In via sussidiaria, qualora nell’aula delle udienze penali non sia presente un Consigliere dell’Ordine, la partecipazione all'udienza penale potrà essere attestata regolarmente dal difensore nel procedimento, il cui nome si avrà cura di annotare comunque nelle informazioni generali relative alla causa. Per quanto attiene le udienze definite con applicazione della pena ex art. 444 cpp, queste saranno ritenute valide solamente laddove siano relazionate con la analitica indicazione delle motivazioni circa la scelta del rito e controfirmate da un consigliere, o in alternativa controfirmate dal proprio dominus, difensore in quel procedimento. *** Le relazioni d’udienza, ordinate cronologicamente, dovranno essere conservate nel libretto della pratica. 10 2) PRATICA ED ATTIVITA' LAVORATIVA (leva e servizio civile). Il praticante dovrà indicare specificatamente se egli presta attività lavorativa presso privati o enti pubblici, ovvero anche in forma autonoma, indicandone la tipologia, l'orario di lavoro e ogni notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense; si fa presente che dichiarazioni tardive o mendaci saranno perseguite disciplinarmente (fermi i casi di responsabilità penali). Analoghe indicazioni valgono per il servizio militare o civile. 3) PRATICA ALL’ESTERO E’ consentito al praticante iscritto, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, svolgere un periodo di pratica all’estero non superiore a sei mesi. Esso dovrà essere svolto presso uno Studio Legale, contemplando anche l’attività giudiziale. Le modalità di certificazione del periodo di pratica svolto all’estero saranno le medesime previste per lo svolgimento della pratica presso il Consiglio dell’Ordine di Trento, e sarà cura esclusiva del praticante preoccuparsi di rispettare i termini di presentazione della documentazione. Il praticante dovrà altresì presentare ampia relazione sull’attività svolta all’estero con particolare riferimento agli istituti di diritto sostanziale e processuale del paese prescelto. La relazione dovrà essere corredata da succinta dichiarazione del dominus estero con riferimento all’attività svolta dal praticante. Il Consiglio si riserva l’approvazione del periodo di pratica svolto all’estero successivamente alla presentazione ed esame della documentazione prodotta dal praticante. La documentazione dovrà essere in lingua italiana o accompagnata da adeguata traduzione. In ogni caso il praticante dovrà svolgere un semestre ininterrotto di pratica presso uno studio legale Italiano. 11 5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO. L’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata dal Consiglio dell’Ordine solo a seguito di specifica domanda dell’interessato corredata dei documenti richiesti. Poiché l’abilitazione al patrocinio presuppone l’esercizio di attività professionale, entro i limiti di competenza determinati dalla legge, valgono per esso tutte le incompatibilità previste per l’esercizio della professione di avvocato (art.18 L.247/2012). Nella richiesta di abilitazione al patrocinio il praticante avvocato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (soprattutto con riferimento ad attività lavorative). Si rammenta inoltre che se dovesse sopravvenire una causa di incompatibilità successivamente all’abilitazione al patrocinio, il praticante (abilitato) ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine. Si evidenzia che condotte contrarie possono costituire fonte di addebito disciplinare. Si ricorda che il praticante abilitato deve prestare giuramento avanti il Presidente del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta abilitazione, e che, ai sensi dell’art. 14, comma 1°, lett. d) del R.D. 22/01/1934 n. 37, in difetto del giuramento nel prescritto termine il Consiglio dell’Ordine dovrà disporre la cancellazione del praticante abilitato dal Registro. 6) NULLA OSTA E COMPIUTA PRATICA PARZIALE Qualora dovesse sorgere la necessità di trasferimento presso altro Consiglio dell’Ordine, il Praticante avrà cura di depositare presso la segreteria idonea domanda di Nulla Osta al trasferimento, corredata dalla dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali ovvero allegando certificazione dei carichi pendenti. 12 Si suggerisce di inoltrare la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica parziale solo dopo aver ottenuto il nulla osta al trasferimento. Come è noto, la pratica deve essere svolta in modo continuativo e quindi tra il termine della pratica presso un Consiglio e l’inizio presso altro Consiglio non possono intercorrere intervalli temporali. Si ricorda, in ogni caso, che la sospensione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione del registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (art. 4, III comma, R.D. 22.01.1934, N. 37). 7) PRATICA E RESIDENZA. Il praticante che, mantenendo la residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Trento, volesse essere iscritto nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento avrà cura di allegare alla domanda espressa dichiarazione concernente l’esistenza di domicilio professionale all’interno della circoscrizione per i fini previsti dall’art. 19 L. 526/1999. 8) ESAMI DI AVVOCATO Il D.L. 21/05/2003 n. 112, come modificato dalla legge di conversione 18/07/2003 n. 180, ha apportato alcune modifiche di rilievo al D.P.R. 101/90 in tema di esami di avvocato. In tale ottica si ritiene utile segnalare (art. 9 DPR 101/90 nuovo testo) che “il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta”. 9) INCONTRI DI STUDIO 13 Nel corso della pratica, escluso il periodo di frequenza delle Scuole e dei Corsi di cui all’art. 9 del Regolamento, il praticante dovrà partecipare ad almeno 6 incontri di Studio e di aggiornamento. 10) RICHIESTE E CHIARIMENTI Si invitano i praticanti ad inoltrare eventuali richieste o domande, anche di chiarimento sulla posizione personale, in forma scritta ed in via telematica all’indirizzo: [email protected] *** 14