REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
- Aggiornato alle modifiche apportate il 25.03.2013”
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento ha inteso approvare il seguente regolamento, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 6
DPR 10.04.90 n. 101, al fine di rendere omogeneo lo svolgimento della
Pratica Forense.
1)
1. Il praticante è tenuto ad una assidua, quotidiana frequenza dello
studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze civili, penali, amministrative in ogni ordine e grado.
2. Sono ritenute idonee le udienze avanti a qualsiasi Giudice, compreso
il Giudice di Pace, evidenziando la necessità di frequentare sia le udienze civili, sia le udienze penali (nel numero minimo di cinque per
semestre), sia le udienze avanti al T.R.G.A.
2)
Al praticante è richiesto di comunicare per iscritto, al momento della
presentazione della domanda di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità
presso lo studio nel quale esercita la pratica. La comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti.
3)
1. Al praticante è richiesto di comunicare per iscritto, al momento della
presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, se
svolge attività lavorativa alle dipendenze sia di datore di lavoro privato
che di ente pubblico; se svolge la pratica per la iscrizione ad altri ordini
professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione postuniversitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo o a tempo determinato, al di fuori della pratica forense. Il praticante,
al momento dell'iscrizione, è tenuto a precisare l'orario e i giorni in cui
vengono svolte le attività che precedono, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
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2. Al praticante è fatto obbligo altresì di comunicare per iscritto l'eventuale chiamata al servizio di leva o al servizio civile. Il Consiglio dell'Ordine si riserverà di valutare la compatibilità del servizio secondo i medesimi criteri indicati per l'attività lavorativa.
3. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate anche se l’attività sia
iniziata dopo l’iscrizione.
4)
1. Nel caso il praticante sia impegnato in attività extra praticantato forense, ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione
semestrale egli, qualora risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi
in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno, dovrà
allegare documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro,
ferie, congedo) in base ai quali ha potuto assentarsi dall'impegno extra
praticantato per assistere all'udienza annotata.
2.Nel caso non sia possibile documentare quanto sopra, le udienze non
potranno essere ritenute valide.
I permessi per partecipare alle udienze non potranno essere limitati ad
una sola ora giornaliera in quanto ciò è ritenuto incompatibile con l'effettivo svolgimento di una adeguata pratica forense.
3. Il praticante inoltre dovrà ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale allegare attestazione dell’avvocato
suo dominus circa l’orario di frequenza dello studio durante l’arco del
semestre in oggetto.
5)
Il praticante è tenuto ad annotare nel libretto della pratica le udienze cui
partecipa con esclusione di quelle di mero rinvio, nonché‚ ad annotare e
trattare compiutamente sul libretto della pratica almeno 3 questioni giuridiche per ogni semestre, indicando gli estremi della controversia. Verrà
ritenuta valida la partecipazione a non più di due udienze al giorno.
6)
Al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze civili, il praticante dovrà annotare su un quaderno (quaderno della pratica) le udienze non di
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mero rinvio cui abbia partecipato assieme al suo dominus o ad altro avvocato che lo sostituisca, indicando altresì gli estremi della causa, l'oggetto, il tema trattato ed il provvedimento di udienza; l'annotazione dovrà essere sottoscritta dopo l'udienza da un Consigliere dell'Ordine. Per
le udienze presso le Sezioni distaccate di Tribunale, in assenza di un
Consigliere dell'Ordine, il praticante potrà allegare al libretto copia dei
verbali, che attestino la sua presenza all'udienza.
7)
1. La partecipazione del praticante ad ogni udienza penale dovrà essere
attestata alla conclusione dell'udienza da un Consigliere dell'Ordine o in
mancanza dal difensore che ha partecipato al processo cui ha assistito il
praticante a mezzo apposizione della firma sul libretto della pratica
compilato con tutti gli estremi del processo.
2. Per i praticanti abilitati al patrocinio, il visto del Consigliere può essere sostituito dalla produzione di fotocopia del verbale dal quale risulti
che il praticante ha svolto l'ufficio di difensore.
8)
Nell'arco del semestre la distribuzione delle udienze minime richieste
dall'art. 6 DPR 101/90 dover risultare il più possibile omogenea.
9)
Il praticante dovrà partecipare alle iniziative formative obbligatorie organizzate dal Consiglio. In particolare dovrà, nel periodo di pratica partecipare almeno a 6 incontri di studio e di aggiornamento da scegliersi
nell’ambito del programma formativo distrettuale; la mancata ed ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostativa, unitamente agli altri parametri previsti dalla legge e dal
regolamento, per il rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante è tuttavia esonerato dall’obbligo di documentare la propria partecipazione agli incontri di studio nel periodo in cui abbia effettivamente
frequentato e documentato la partecipazione a corsi di preparazione
all’esame di avvocato riconosciuti, ovvero alle Scuole Forensi, istituite ai
sensi dell’art. 3 del PDR 101/90, o alla Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali.
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Art. 9bis)
Ai sensi ed effetti degli artt. 12 e 13 (con richiamo all’art.1) del Codice
deontologico forense è fatto dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali. Il CNF
nella seduta del 13.07.2007 ha approvato il Regolamento di Formazione
Professionale continua, con obbligo deontologico di aggiornamento. Il
praticante è tenuto ad osservare quanto indicato nel predetto regolamento e sue eventuali integrazioni o modifiche.
10)
1. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve essere
iscritto all’Albo da almeno 5 anni ed è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante accolto per
contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; a verificare
e confermare la veridicità delle relazioni e del contenuto del libretto della
pratica; a consentire al praticante stesso di assistere alle udienze civili,
penali e amministrative, cui è tenuto a presenziare onde ottenere il certificato di compiuta pratica.
2. Il venir meno a questo dovere può costituire motivo di responsabilità
ed addebito disciplinare.
11)
Il Consiglio dell'Ordine ritiene che, per il concreto rispetto di quanto previsto al punto 10, ciascun avvocato non possa accogliere presso di sé‚
per la pratica più di tre praticanti, salva deroga su richiesta motivata.
12)
L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento, cosi come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determina la mancata convalida
del semestre o dei semestri di competenza e può essere fonte di addebito disciplinare.
13)
Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni ed idonei la
veridicità e l’effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai
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praticanti e dai professionisti presso i quali viene svolta la pratica e di
vagliare l’idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.
14)
1. A completamento del primo semestre di pratica, il praticante è tenuto
ad un colloquio con il Consiglio dell’Ordine o con un suo delegato, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto, nonché in
tema di deontologia. Il colloquio con il Consiglio dell’Ordine avrà luogo
anche nel caso sia richiesta l’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati
al patrocinio. In questo caso il colloquio sarà essenzialmente incentrato
sulle competenze professionali del praticante abilitato al patrocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine, o suo delegato, può comunque convocare, in
qualsiasi momento, i praticanti per verificare le modalità della pratica e
la frequentazione dello studio.
3. La relazione scritta di fine pratica verrà illustrata nel corso
dell’audizione personale del praticante da parte del Consiglio dell’Ordine
o da due suoi delegati, che potranno rivolgere al candidato le domande
ritenute opportune.
15)
E' buona regola che il praticante sia presentato agli avvocati, frequentando le udienze accompagnato dal proprio dominus, salvo che avanti ai
Giudici presso i quali egli possa operare da solo essendo abilitato al patrocinio, ovvero con delega del proprio dominus ai sensi dell'art. 9 RD N.
1578/1933.
16)
Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro con
regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché‚
non chiede la cancellazione dal Registro od essa non sia disposta d'ufficio.
17)
Il ritiro del libretto della pratica dopo la vidimazione del semestre potrà
essere effettuata dal praticante, dopo aver ricevuto mail dalla Segreteria
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del Consiglio dell’Ordine. All’atto del ritiro il praticante apporrà la firma
di ricevuta sull’apposita scheda. La consegna del libretto a persona diversa dal titolare sarà effettuata solo dietro presentazione e deposito di
delega scritta.
18) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE FORENSE
1.Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. N. 398/'97, è
valutato per la durata di un anno, ai sensi e per gli effetti del DM
11.12.2001 n. 475, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione
abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se
essa intervenga nel corso della pratica stessa.
2. In ogni caso il semestre che decorre dall’iscrizione nel Registro dei
praticanti dovrà essere di pratica effettiva nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
19) SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE
1. E’ obbligatoria per il praticante la partecipazione alla Scuola di Formazione Forense che annualmente sarà organizzata dal Consiglio
dell’Ordine ad eccezione di coloro che frequentano la Scuola di Specializzazione di cui al precedente art. 18 o ad altre Scuole o Corsi di formazione equiparati dalla legge.
2. Il certificato di compiuta pratica verrà rilasciato condizionatamente alla presentazione dell’Attestato della predetta Scuola fermi gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal regolamento.
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LINEE GUIDA PER LA PRATICA FORENSE
ED ESPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, al fine di evitare l'insorgere di dubbi ed incertezze circa le modalità di svolgimento della pratica forense e della sua corretta documentazione nonché‚ allo scopo di
uniformare la tenuta dei documenti comprovanti tale attività, propone
alcune considerazioni esplicative, invitando i Dottori iscritti nel Registro
speciale dei praticanti ed i Colleghi Avvocati, ai quali la formazione degli stessi è affidata, ad osservare le disposizioni normative, regolamentari e deontologiche attinenti alla pratica forense ed a collaborare con
il Consiglio dell'Ordine per la migliore attuazione delle stesse.
***
1) D O C U M E N T I
I documenti che il praticante avvocato ha onere di conservare, compilare ed esibire per documentare l'effettivo ed idoneo svolgimento della
pratica forense sono:
a) il libretto della pratica;
b) le relazioni d’udienza.
1.1 IL LIBRETTO DELLA PRATICA
Esso è previsto dall'art. 6 del DPR 101/1990 (al cui testo qui si rinvia)
ed è quindi un documento ufficiale, che deve contenere la descrizione,
con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento della Pratica
Forense (art. 5), dell’attività compiuta in ciascun semestre, attestata
dal dominus e successivamente vagliata e convalidata dal Consiglio
dell'Ordine, il tutto ai fini del rilascio - al compimento del regolare periodo di pratica - del certificato di cui all'art. 9 DPR 101/90.
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QUESTIONI GIURIDICHE
E' previsto dal Regolamento che il praticante sia tenuto a trattare sul libretto almeno 3 questioni giuridiche per ogni semestre, in cui si sia imbattuto nello svolgimento della pratica. La trattazione dovrà essere esauriente e completa seppur sintetica. E' possibile redigere tali trattazioni su fogli separati che saranno inseriti in forma stabile allo spazio
loro destinato all'interno del libretto.
RELAZIONI ANNUALI
La relazione prevista al termine del primo semestre di pratica (art. 7
DPR 101/90) dovrà essere esauriente, e contenere, informazioni riepilogative circa l’attività svolta, l'esposizione di problemi di natura deontologica affrontati, o comunque approfonditi, nonché alcune valutazioni
personali sul periodo di pratica espletato.
La relazione conclusiva prevista al termine del periodo di pratica verrà
discussa avanti il Consiglio dell’Ordine prima del rilascio del certificato
di compiuta pratica (anche se parziale), e dovrà esplicitamente essere incentrata sull’esposizione di problematiche di natura deontologica, che saranno oggetto di discussione avanti il Consiglio.
ANNOTAZIONI DELLE UDIENZE
L'art. 6 lett. a) DPR 101/90 prevede l'indicazione dell'udienza, delle
parti e del numero di ruolo. Ciò è previsto per consentire un controllo
incrociato nell'ipotesi di errata indicazione di uno degli elementi richiesti.
Si invita, per facilitare il controllo dei libretti, ad indicare con un simbolo
distintivo o con altro sistema le udienze penali.
NUMERO DELLE UDIENZE
Il numero delle udienze complessivo (civile, penale, amministrativo)
non potrà essere inferiore a 20 a semestre. E’ consigliabile comunque disporre di un numero di udienze superiore. La natura dominante
delle udienze (civile, penale, amministrativo) sarà dettata dal settore in
cui opera con prevalenza lo Studio presso cui è esercitata la pratica. In
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ogni caso è richiesto un numero minimo di 5 udienze penali e 5 udienze civili; non vi è numero minimo di udienze nel settore del diritto
amministrativo. Si rammenta che il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze valide comporta necessariamente la mancata
approvazione del semestre di pratica
1.2 RELAZIONI D’UDIENZA
Il Praticante dovrà redigere una sintetica relazione dell’udienza alla
quale ha partecipato indicando l’oggetto della controversia, lo stato del
giudizio, gli adempimenti svolti. La relazione dovrà altresì contenere la
data dell’udienza e indicazione dell’Autorità Giudiziaria presso la quale
si è tenuta.
La relazione deve poi essere vistata da un Consigliere dell'Ordine; tuttavia solo nei casi in cui non sia possibile reperire un consigliere, l'udienza potrà e dovrà essere convalidata nelle seguenti forme sussidiarie:
- udienze civili: allegazione di copia del verbale d'udienza da cui risulti
la partecipazione del praticante;
- udienze TAR: allegazione di certificazione, rilasciata dalla cancelleria
del TAR, da cui risulti la partecipazione del praticante;
- udienze penali: firma d'attestazione apposta dall'avvocato difensore
che ha partecipato al processo.
Quanto alla certificazione mediante verbale - trattandosi di forma sussidiaria - si invita a limitarne l'utilizzo. In ogni caso i verbali allegati
debbono essere ordinati cronologicamente ed essere evidenziati nella
parte in cui è attesta la presenza del praticante.
CIVILE
Non sono valide le udienze di rinvio semplice o per esame.
Qualora il Consigliere dell'Ordine rilevi dalla descrizione della causa e
attività di udienza che il praticante ha effettivamente inquadrato l'ogget9
to della causa, i problemi giuridici connessi e le finalità dell'udienza, potrà convalidare la partecipazione all'udienza anche se non vi sia stata
vera e propria trattazione.
Le udienze tenute fuori dal circondario del Tribunale di Trento potranno
venir considerate valide a condizione che vengano riassunte con le
modalità sopraddette e che venga allegato il verbale d'udienza da cui
risulti la partecipazione del praticante, del dominus, e/o del procuratore
domiciliatario.
Nell’eventualità in cui non sia possibile reperire un Consigliere dell'Ordine per la convalida dell'udienza, il praticante dovrà allegare alla relazione la copia del verbale d'udienza da cui risulti la sua partecipazione.
Le udienze relative alle esecuzioni non possono superare il numero di tre nell’arco del singolo semestre.
PENALE
Dovrà essere documentata la partecipazione ad udienze penali almeno nel numero minimo di cinque per ogni semestre, delle quali tre siano udienze dibattimentali complete (dagli atti introduttivi alla sentenza).
In via sussidiaria, qualora nell’aula delle udienze penali non sia
presente un Consigliere dell’Ordine, la partecipazione all'udienza
penale potrà essere attestata regolarmente dal difensore nel procedimento, il cui nome si avrà cura di annotare comunque nelle informazioni generali relative alla causa.
Per quanto attiene le udienze definite con applicazione della pena
ex art. 444 cpp, queste saranno ritenute valide solamente laddove
siano relazionate con la analitica indicazione delle motivazioni
circa la scelta del rito e controfirmate da un consigliere, o in alternativa controfirmate dal proprio dominus, difensore in quel
procedimento.
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Le relazioni d’udienza, ordinate cronologicamente, dovranno essere
conservate nel libretto della pratica.
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2) PRATICA ED ATTIVITA' LAVORATIVA (leva e servizio civile).
Il praticante dovrà indicare specificatamente se egli presta attività lavorativa presso privati o enti pubblici, ovvero anche in forma autonoma,
indicandone la tipologia, l'orario di lavoro e ogni notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense; si fa presente che dichiarazioni tardive o
mendaci saranno perseguite disciplinarmente (fermi i casi di responsabilità penali).
Analoghe indicazioni valgono per il servizio militare o civile.
3) PRATICA ALL’ESTERO
E’ consentito al praticante iscritto, previa comunicazione al Consiglio
dell’Ordine, svolgere un periodo di pratica all’estero non superiore a sei
mesi. Esso dovrà essere svolto presso uno Studio Legale, contemplando anche l’attività giudiziale. Le modalità di certificazione del periodo di pratica svolto all’estero saranno le medesime previste per lo
svolgimento della pratica presso il Consiglio dell’Ordine di Trento, e sarà cura esclusiva del praticante preoccuparsi di rispettare i termini di
presentazione della documentazione. Il praticante dovrà altresì presentare ampia relazione sull’attività svolta all’estero con particolare riferimento agli istituti di diritto sostanziale e processuale del paese prescelto. La relazione dovrà essere corredata da succinta dichiarazione del
dominus estero con riferimento all’attività svolta dal praticante. Il Consiglio si riserva l’approvazione del periodo di pratica svolto all’estero
successivamente alla presentazione ed esame della documentazione
prodotta dal praticante. La documentazione dovrà essere in lingua italiana o accompagnata da adeguata traduzione. In ogni caso il praticante dovrà svolgere un semestre ininterrotto di pratica presso uno studio
legale Italiano.
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5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO.
L’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata
dal Consiglio dell’Ordine solo a seguito di specifica domanda
dell’interessato corredata dei documenti richiesti.
Poiché l’abilitazione al patrocinio presuppone l’esercizio di attività professionale, entro i limiti di competenza determinati dalla legge, valgono
per esso tutte le incompatibilità previste per l’esercizio della professione di avvocato (art.18 L.247/2012).
Nella richiesta di abilitazione al patrocinio il praticante avvocato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (soprattutto con riferimento ad attività lavorative). Si rammenta inoltre che se dovesse sopravvenire una causa di incompatibilità successivamente all’abilitazione al
patrocinio, il praticante (abilitato) ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine. Si evidenzia che condotte contrarie possono costituire fonte di addebito disciplinare.
Si ricorda che il praticante abilitato deve prestare giuramento avanti il
Presidente del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta abilitazione, e che, ai sensi dell’art. 14, comma 1°, lett. d)
del R.D. 22/01/1934 n. 37, in difetto del giuramento nel prescritto termine il Consiglio dell’Ordine dovrà disporre la cancellazione del praticante abilitato dal Registro.
6) NULLA OSTA E COMPIUTA PRATICA PARZIALE
Qualora dovesse sorgere la necessità di trasferimento presso altro
Consiglio dell’Ordine, il Praticante avrà cura di depositare presso la
segreteria idonea domanda di Nulla Osta al trasferimento, corredata
dalla dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero allegando certificazione dei carichi pendenti.
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Si suggerisce di inoltrare la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica parziale solo dopo aver ottenuto il nulla osta al trasferimento.
Come è noto, la pratica deve essere svolta in modo continuativo e
quindi tra il termine della pratica presso un Consiglio e l’inizio presso
altro Consiglio non possono intercorrere intervalli temporali.
Si ricorda, in ogni caso, che la sospensione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione del registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (art.
4, III comma, R.D. 22.01.1934, N. 37).
7) PRATICA E RESIDENZA.
Il praticante che, mantenendo la residenza fuori dalla circoscrizione del
Tribunale di Trento, volesse essere iscritto nel registro dei praticanti
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento avrà cura di allegare alla domanda espressa dichiarazione concernente l’esistenza di
domicilio professionale all’interno della circoscrizione per i fini previsti
dall’art. 19 L. 526/1999.
8) ESAMI DI AVVOCATO
Il D.L. 21/05/2003 n. 112, come modificato dalla legge di conversione
18/07/2003 n. 180, ha apportato alcune modifiche di rilievo al D.P.R.
101/90 in tema di esami di avvocato.
In tale ottica si ritiene utile segnalare (art. 9 DPR 101/90 nuovo testo)
che “il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal consiglio
dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è
stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta”.
9) INCONTRI DI STUDIO
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Nel corso della pratica, escluso il periodo di frequenza delle Scuole e
dei Corsi di cui all’art. 9 del Regolamento, il praticante dovrà partecipare ad almeno 6 incontri di Studio e di aggiornamento.
10) RICHIESTE E CHIARIMENTI
Si invitano i praticanti ad inoltrare eventuali richieste o domande, anche di chiarimento sulla posizione personale, in forma scritta ed in via
telematica all’indirizzo: [email protected]
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regolamento per lo svolgimento della pratica forense