REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA Adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 21/03/ 2013 PREMESSO CHE Il presente regolamento è da intendersi integrativo delle norme di cui alla L.n. 247/12 e si intende subordinato al regolamento in materia che il CNF dovrà adottare ai sensi dell’art. 41 comma 13 della L.n. 247/12; Esso ha efficacia nei confronti dei praticanti iscritti dopo la data di adozione. L’iscrizione nel registro speciale dei praticanti è requisito per l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. SI APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: Art. 1: L’iscrizione decorre dalla data della deliberazione consiliare che la ammette ed ha la durata di mesi diciotto come stabilito dalla L.n. 247/12 e dalla L.n. 27/12. La durata di 18 mesi ha effetto retroattivo e si applica a tutti i tirocinii in corso, anche a quelli iniziati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Art. 2: Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Art. 3: Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ordine degli avvocati ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. Non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. Art. 4: Ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio 1 professionale di avvocato iscritto all’ordine degli Avvocati di Isernia, o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di 6 mesi. Il tirocinio può essere svolto, per non più di 6 mesi presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati anche da Enti di formazione e/o associazioni, purché siano di attinenza al tirocinio. Il Consiglio vigila sull’attinenza dei corsi frequentati in sede di rilascio dell’attestato di compiuta pratica. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante. All’uopo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia si impegna a stipulare con l’Università territoriale una convenzione, necessariamente conforme a quella quadro di cui al periodo precedente. Art. 5: Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo il diritto al rimborso spese sostenute per conto dello studio (ex art. 9, comma 4, ultimo periodo, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e ex art. 41 11° comma L.n. 247/12), come dispone anche il successivo art. 9. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto, salvo l’aver conseguito un esonero temporaneo su motivata richiesta al COA. Infatti, sono riconosciute, a tempestiva segnalazione e richiesta documentata del praticante, ipotesi di sospensione della pratica, diversi dai casi di interruzione, che 2 determinano la impossibilità temporanea a svolgere la pratica forense, quali la malattia e la gravidanza, che pertanto non implicano la perdita del diritto al riconoscimento del periodo già maturato. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Art. 6: Al termine del compimento del suddetto periodo di pratica di 18 mesi, il Consiglio dell’Ordine rilascia al praticante che ne fa richiesta il certificato di compiuta pratica necessario per sostenere l’esame di Stato. Avverso il mancato rilascio è ammesso reclamo da presentarsi al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.n. 247/12. Il certificato perde efficacia decorsi sei anni dall’inizio per la prima volta della pratica, senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio delibera, ai sensi dell’art. 17 comme 10 lett b) la cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2 e gliene darà notificazione. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo in cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. All’uopo è interesse del praticante farne espressa richiesta. Gli effetti della cancellazione si hanno dalla data della delibera. L’interessato può presentare ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17 comma 14 L.n. 247/12. Art. 7: L’iscrizione postula la residenza o il domicilio professionale del praticante nella circoscrizione del Consiglio dell’Ordine ed il compimento della pratica mediante frequentazione dello studio di un avvocato iscritto nell’albo dello stesso Consiglio, e ciò anche ai fini di un idoneo controllo della pratica. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. DOVERI DELL'AVVOCATO Art. 8: L’Avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all’esercizio della professione curando in particolare 3 l’insegnamento dei principi della deontologia forense. L’Avvocato che non ha una anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni non può ammettere il laureato a svolgere la pratica presso di lui. Art. 9: L’Avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, rimborsando allo stesso le spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge la pratica. Dopo il periodo iniziale di sei mesi, al praticante può essere riconosciuto un compenso o una indennità per l'attività svolta per conto dello studio; qualora il tirocinio venga svolto presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato, al praticante viene riconosciuto il rimborso ove previsto dai rispettivi ordinamenti. L’avvocato non può ammettere alla pratica un numero superiore a tre praticanti e comunque deve poter fornire loro adeguate condizioni di lavoro anche in relazione alle disponibilità spaziali dello studio. A documentazione della sussistenza delle condizioni di lavoro di cui al precedente comma, la domanda di iscrizione del praticante va corredata con una dichiarazione dell’avvocato che contenga il dato numerico di praticanti iscritti che frequentano lo studio ed affermi la sussistenza della richiesta adeguatezza delle condizioni di lavoro. Art. 10: L’Avvocato rilascia l’attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio. Art. 11: L’Avvocato attesta la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante. Art. 12: L’Avvocato segnala senza indugio al Consiglio dell’Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio. Art. 13:L’Avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, l’adempimento degli obblighi della formazione professionale continua e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense. Art. 14: Poiché l’abilitazione al patrocinio ha lo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l’avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato al patrocinio e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche qualora abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro. Nell’ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione, per tempo limitato, a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di avvocati comunitari o extracomunitari, l’avvocato deve esercitare il controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione. 4 DOVERI DEL PRATICANTE Art. 15: Il praticante ha l’obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione. Art. 16: Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza. Art. 17: Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico o privato dipendente, deve rendere nota al Consiglio dell’Ordine questa sua qualità. Art. 18: Il praticante deve annotare e certificare con apposito attestato rilasciato a fine udienza dal cancelliere, sul libretto della pratica, le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo, e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 101/90 l’assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il suo dominus e con sua comunicazione al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati. Art. 19: Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonchè le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. Art 20: Il praticante deve depositare il libretto di pratica, unitamente alle attestazioni di presenza in udienza, dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa per ognuno dei tre semestri, con l’annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni. Art. 21: Il praticante deve frequentare con obbligo i corsi formativi in materia di deontologia forense, conseguendo un numero di crediti obbligatori secondo il regolamento integrativo della formazione del COA di Isernia e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta in volta indicate. Art. 22: Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica 5 presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio dell’Ordine ed attenersi alle seguenti modalità: - rispettare l’obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione; - produrre prima dell’inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell’avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo. Art. 23: Il praticante al termine di semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto e le questioni, anche di natura deontologica, affrontate (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense deve allegare anche copia dell’attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola. ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO*1 Art. 24: Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, nelle materie previste dal successivo art. 26. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni decorrenti dalla data della delibera di iscrizione ex art. 41 comma 12 L.n. 247/12, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. Art. 25: Spirato tale termine, il praticante abilitato è cancellato dal registro dei praticanti con delibera del Consiglio, che verrà comunicata ex art. 17 comma 11 lett. b) L.n. 247/12. 1 Gli articoli 24 e 25 sono attuativi dell’art. 41 L.n. 247/12 ma NON ENTRANO immediatamente in vigore. La citata norma, infatti, è applicabile solo a partire dal terzo anno dell’entrata in vigore della legge (2/2/2016) ed è comunque subordinata all’adozione di apposito decreto in materia da parte del Ministro sentito il CNF. Pertanto, fino all’effettiva entrata in vigore si applicano le regole per l’abilitazione al patrocinio del praticante abilitato di cui alla L.n. 479/99. 6 Resta fermo anche per i praticanti abilitati al patrocinio che il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Art. 26*2: Ai sensi dell’art. 7 L.n. 479/99 “1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila euro); 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.”. Tali competenze restano ferme fino all’effettiva entrata in vigore dell’art. 41 L.n. 247/12 Non è consentito al praticante abilitato di svolgere difesa d’ufficio nei procedimenti penali (Corte Cost. 17-3-2010 n. 106). 2 Il presente articolo ha carattere meramente e resta applicabile fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina del “patrocinio sostitutivo” cfr. nota n. 1 che modifica integralmente il contenuto di tale esercizio professionale 7 FINE 8