ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO PALMANOVA 28 FEBBRAIO 2014 Il ruolo del geologo nella progettazione e realizzazione di opere ed interventi. Garantire la sicurezza dei cittadini ed i loro investimenti AVV. ANNA LAGONEGRO RICONOSCIMENTO FIGURA PROFESSIONALE LEGGE ISTITUTIVA DELL’ORDINE LEGGE 3.02.1963 N° 112 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO ART. 3 OGGETTO DELLA PROFESSIONE: Formano oggetto dell'attività professionale del geologo: • L’esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; • le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; • indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo; • le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; • le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino; • le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; • le indagini geologiche anche nel campo agrario; • le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; • le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti. L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti. D.M. 18.11.1971 e S.M.I. TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI RICOGNIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA INDAGINI E RELAZIONE GEOTECNICA ATTIVITA’ ESTRATTIVE IDROGEOLOGIA CARTOGRAFIA RICERCA IDROCARBURI E GEOTERMIA D.M. 31.10.2013, n° 143 c.d. PARAMETRI BIS D.L. n° 1/2012 (conv. Legge 27.12.2012) abrogazione delle tariffe con conseguente privazione per le stazioni appaltanti di riferimenti certi per calcolare gli importi dei compensi professionali e per determinare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. Decreto Sviluppo 83/2012: “soluzione ponte” → le tariffe abrogate possono continuare ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuovi parametri solo per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e per l’individuazione delle prestazioni professionali. Il D.M. 31.10.2013, n° 143 conclude il lungo periodo di incertezza e confusione generato dall’abrogazione delle tariffe professionali stabilendo nuovamente criteri oggettivi per la determinazione da parte delle stazioni appaltanti degli importi da porre a base d’asta nelle procedure di aggiudicazione degli incarichi per l’affidamento di servizi professionali attinenti la progettazione. Primi effetti del D.M. 143/2013 per i geologi Omogeneità dei criteri per definire l’importo a base d’asta dei servizi di geologia così superando le incertezze di applicazione di norme tariffarie differenti. Possibilità di determinare i corrispettivi per prestazioni non contemplate nel D.M. 18.11.1971 (prestazioni nel campo ambientale). Criteri per compensare le prestazioni del geologo in materia di pianificazione urbanistica e pianificazione geoambientali e più in generale di difesa del suolo con compensi legati, come per i progettisti del piano, al numero degli abitanti e/o al valore dell’opera (rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo). Determinazione dei compensi per le funzioni di direttore operativo svolte dal geologo in fase di esecuzione delle opere con l’individuazione di una specifica categoria di prestazioni (ufficio direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo → geologo→ art. 149 D.P.R. 207/2010: “gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali”. D. LGS. 19.11.1999 N° 528 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO AD ASSUMERE IL COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI Competenza confermata dal D. Lgs. 9.04.2008, n° 81 ove, all’art. 98, si prevede che il laureato in scienze geologiche, ovvero il laureato in scienze e tecnologie geologiche, possa svolgere tale funzione. D.P.R. 21.12.1999 N° 554 Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n° 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e s.m.i. HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA DI COLLAUDO, COMPETENZA CONFERMATA DAL NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE APPALTI DI CUI ALL’ART. 216 D.P.R. 207/2010 LEGGE FINANZIARIA 2001 LEGGE 23.12.2000 N° 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO PER LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DELIBERAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 14.03.2001 MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000, PROT. N° 002/CN/ALBO, RECANTE CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLA CATEGORIA 10: BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO L'ART. 1 DELLA DELIBERAZIONE PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE SMALTISCONO AMIANTO (ARTICOLO 1: AI DIPLOMI DI LAUREA PREVISTI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10 DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000, PROTOCOLLO N. 002/CN/ALBO È AGGIUNTO IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE) DELIBERAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 12 DICEMBRE 2001 CRITERI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NELLA CATEGORIA 9: BONIFICA DEI SITI ALL'ART. 2, CON RICHIAMO ALL'ALLEGATO "F" SI PREVEDE CHE IL GEOLOGO POSSA ASSUMERE LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI BONIFICA DEI SITI DEGRADATI ED INQUINATI D.P.R. 5.06.2001 N° 328 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHÉ DELLA DISCIPLINA DEI RELATIVI ORDINAMENTI RICOGNIZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE ASSEGNATE AL GEOLOGO DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E CONFERMATE NEL TEMPO DALLA GIURISPRUDENZA ART. 41 D.P.R. 328/2001 FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, RESTANDO IMMUTATE LE RISERVE E ATTRIBUZIONI GIÀ STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA, OLTRE ALLE ATTIVITÀ INDICATE NEL COMMA 2, IN PARTICOLARE LE ATTIVITÀ IMPLICANTI ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E DI COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE, NONCHÉ LE COMPETENZE IN MATERIA DI ANALISI, GESTIONE, SINTESI ED ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ, ANCHE MEDIANTE L'USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE O SPERIMENTALI: A) IL RILEVAMENTO E LA ELABORAZIONE DI CARTOGAFIE GEOLOGICHE, TEMATICHE, SPECIALISTICHE E DERIVATE, IL TELERILEVAMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI, ANCHE RAPPRESENTATE A MEZZO «GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM» (GIS); B) L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE E AMBIENTALI; L'ANALISI, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI E AMBIENTALI CON RELATIVA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI CARTOGRAFICI SPECIFICI, LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI, COMPRESO L'EVENTUALE RELATIVO COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICO GESTIONALI; C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO ANCHE CON METODI GEOFISICI; LE INDAGINI E CONSULENZE GEOLOGICHE AI FINI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO; LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI, FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA; D) IL REPERIMENTO, LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE GEORISORSE, COMPRESE QUELLE IDRICHE, E DEI GEOMATERIALI D'INTERESSE INDUSTRIALE E COMMERCIALE COMPRESA LA RELATIVA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI; L'ANALISI, LA GESTIONE E IL RECUPERO DEI SITI ESTRATTIVI DIMESSI; E) LE INDAGINI E LA RELAZIONE GEOTECNICA; F) LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL DEGRADO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E LE ATTIVITÀ GEOLOGICHE RELATIVE ALLA LORO CONSERVAZIONE; G) LA GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI GEOAMBIENTALI COMPRESO QUELLO SISMICO, CON LE RELATIVE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE; L'ANALISI E LA MODELLAZIONE DEI SISTEMI RELATIVI AI PROCESSI GEOAMBIENTALI E LA COSTRUZIONE DEGLI STRUMENTI GEOLOGICI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AMBIENTALE DELLE GEORISORSE E LE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA, NONCHÉ PER LA TUTELA, LA GESTIONE E ILRECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI; LA GESTIONE DEI PREDETTI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GEOLOGICI E IL COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICOGESTIONALI; H) GLI STUDI D'IMPATTO AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; I) RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI, OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E LA DINAMICA DEI LITORALI; IL TELERILEVAMENTO E I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT); L) LE ANALISI, LA CARATTERIZZAZIONE FISICOMECCANICA E LA CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI GEOLOGICI; M) LE INDAGINI GEOPEDOLOGICHE E LE RELATIVE ELABORAZIONI FINALIZZATE AVALUTAZIONI DI USO DEL TERRITORIO; N) LE ANALISI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOCHIMICHE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI RELATIVE ALLAE SPOSIZIONE E VULNERABILITÀ A FATTORI INQUINANTI E AI RISCHI CONSEGUENTI; L'INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI; O) IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; P) LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE IN TUTTE LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO, IN SOTTERRANEO, IN MARE; Q) LE INDAGINI E RICERCHE PALEONTOLOGICHE, PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE, SEDIMENTOLOGICHE, GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE E GEOCHIMICHE; R) LA FUNZIONE DI DIRETTORE E GARANTE DI LABORATORI GEOTECNICI; S) LE ATTIVITÀ DI RICERCA. 2. FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE B, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, RESTANDO IMMUTATE LE RISERVE E ATTRIBUZIONI GIÀ STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI CAMPAGNA E DI LABORATORIO, CON METODI DIRETTI E INDIRETTI, QUALI: A) IL RILEVAMENTO E LA REDAZIONE DI CARTOGRAFIE GEOLOGICHE E TEMATICHE DI BASE ANCHE RAPPRESENTATE A MEZZO «GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM» (GIS); B) IL RILEVAMENTO DEGLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E AMBIENTALE AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEI RISCHI, COMPRESO L'EVENTUALE RELATIVO COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICO GESTIONALI; C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO ANCHE CON METODI GEOFISICI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO GEOLOGICA; D) IL REPERIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE GEORISORSE COMPRESE QUELLE IDRICHE; E) LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL DEGRADO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; F) I RILEVAMENTI GEOLOGICO TECNICI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE; G) GLI STUDI D'IMPATTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI GEOLOGICI; H) I RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI, OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E LA DINAMICA DEI LITORALI; I) LE ANALISI DEI MATERIALI GEOLOGICI; L) LE ESECUZIONI DI INDAGINI GEOPEDOLOGICHE E LA RELATIVA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA; M) LA FUNZIONE DI DIRETTORE RESPONSABILE NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CON RIDOTTO NUMERO DI ADDETTI; N) LE INDAGINI E RICERCHE PALEONTOLOGICHE, PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE, SEDIMENTOLOGICHE, GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE. LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL GEOLOGO E’ ORMAI INSERITA AD OGNI LIVELLO DI PIANIFICAZIONE ESEMPI NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 11.08.2009, N° 16: “NORME PER LA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA E PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO”. Nel testo modificato dalla L.R. 19.05.2011, n° 6 a seguito di pronuncia di incostituzionalità. AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO VIENE DELINEATO SECONDO I GRADI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA (ART. 15). Ogni Comune nel recepire la classificazione regionale per il territorio di competenza deve acquisire uno studio comprensivo di relazione geologica, geologico-tecnica ed idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico idraulico e valanghivo. Anche ai fini dell’individuazione delle aree destinate all’edificazione o alle infrastrutture la normativa prevede la suddivisione del territorio in base alle situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo. La relazione geologica, così come gli altri elaborati costituenti lo studio effettuato dal Comune, è espressamente considerata parte integrante dello strumento di pianificazione comunale. E’ prevista una verifica di conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio regionale effettuato dal competente ufficio regionale. Con L.R. 21.12.2012, n° 26 è stato introdotto all’art. 15 il comma 6-bis secondo cui “la Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale”. La L.R. 16/2009 prevede poi, all’art. 16, l’acquisizione di parere geologico da parte della struttura regionale competente in materia, ai fini dell’adozione da parte dei Comuni dello strumento di pianificazione comunale e delle relative varianti. Il parere è volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L.R. 21.10.2008, N° 12: “Integrazioni e modifiche alla L.R. n° 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”. La normativa prevede che lo strumento urbanistico generale debba considerare la totalità del territorio comunale e perseguire i seguenti obiettivi: lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO: • LEGGE 8.07.1986, N° 349 - Ministero Ambiente (l’assetto del suolo è collocato al centro delle iniziative volte a proteggere l’ambiente in considerazione dell’interattività delle varie componenti ambientali). • LEGGE 18.05.1989, N° 183 (prevista attività di programmazione e pianificazione per assetto del suolo regime delle acque; Autorità di bacino; attività di prevenzione ed allerta bacino idrografico e piano di bacino come strumento dedicato di governo del territorio volto alla prevenzione dei rischi di calamità naturale ed alla valorizzazione e recupero di risorse naturali; rapporto di reciprocità con i normali strumenti di pianificazione territoriale). • D. LGS. 3.04.2006, N° 152 Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati Difesa del suolo e lotta alla desertificazione Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche Autorità di Bacino distrettuali Piani di bacino distrettuali con suddivisione del territorio in 8 distretti idrografici VIA SIA VAS Tutela dell’aria con riduzione delle immissioni in atmosfera NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUE DALLA c.d. LEGGE MERLI AL D. LGS. 16 MARZO 2009, N° 30 Relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento DIRETTIVE 2000/60/CE E 2007/60/CE SUI RISCHI DI ALLUVIONE: valutazione dei rischi di inondazione dei bacini idrografici con definizione delle zone inondabili e delle mappe dei rischi di inondazione. Redazione piani di gestione dei rischi NORMATIVA SISMICA Legge 2.02.1974, n° 64 (art. 13: obbligo di adozione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati previa verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio) D.M. 11.03.1988 O.P.C.M. 3274/2003 D.M. 14.01.2008 CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA MARZO 2009 STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2 DIRETTIVA 2009/31/CE LEGGE 23.07.2009, N° 99 Ai fini dell’individuazione del sito dello stoccaggio geologico occorrono studi ed indagini. I geologi sono inoltre coinvolti nella progettazione e realizzazioni delle reti di adozione (c.d. “pipeline”) e dei manufatti afferenti allo stoccaggio attraverso l’acquisizione dei prescritti studi di indagini geologiche. GEOTERMIA D. LGS. 11.02.2010, N° 22 Il geologo attraverso la cartografia tematica definisce il potenziale geoenergetico di ciascuna area e attraverso specifici studi individua: - metodi di utilizzo della risorsa geotermica; - criteri di sostenibilità ambientale relativi alla progettazione ed all’esercizio degli impianti; - criteri per il monitoraggio dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico post-operam. Fondamentali gli studi idrogeologici per la definizione dei rischi di danno ambientale delle falde idriche. La normativa prevede per la procedura di autorizzazione per l’installazione degli impianti l’acquisizione di cartografia e relazione geologica. LA COMPETENZA A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA ASSENZA DI RISERVA LEGISLATIVA DEFINIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA D. LGS. 163/2006 LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE DI SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO, LO STUDIO DEI TIPI LITOLOGICI, DELLA STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO, DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DEL SOTTOSUOLO, ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, LITOTECNICI E FISICI NONCHE’ IL CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IL COMPORTAMENTO IN ASSENZA ED IN PRESENZA DELLE OPERE DEFINIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA D.P.R. 207/2010, ART. 26 LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE DI SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO, LO STUDIO DEI TIPI LITOLOGICI, DELLA STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO, DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO, ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, NONCHÉ IL CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA. ARTICOLO 26 D.P.R. 207/2010 NUOVA DEFIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA La nuova definizione di relazione geologica contenuta nel regolamento del Codice Appalti risulta diversa, più limitata e limitativa. Comporta l’acquisizione alla progettazione di un elaborato geologico tecnicamente incompiuto e comunque inadeguato a fornire le prescrizioni tecnicogeologiche necessarie al progettista per poter predisporre le varie fasi progettuali. Con l’applicazione della norma regolamentare si da luogo ad un illegittimo iato tra esame geologico ed attuazione tecnico-geologica della progettazione inibendo, inoltre, al geologo la parte più significativa e conclusiva della propria indagine consistente nella valutazione del comportamento del terreno in assenza ed in presenza delle opere, nella valutazione, cioè, del grado di interferenza di queste ultime con i naturali ed ineludibili processi geologicoevolutivi del suolo e del sottosuolo, direttamente incidenti, tra l’altro, anche sull’economia e sulla sicurezza delle opere stesse. PARERE ADUNANZA SECONDA SEZIONE CONSIGLIO DI STATO N° 164 DEL 25.03.1992 IL CONSIGLIO DI STATO, A SEGUITO DI UN’ARTICOLATA DISSERTAZIONE SULLA LEGGE 112/1963, ANCHE IN COMPARAZIONE CON LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI DI CUI ALLA LEGGE 24.06.1923 N° 1395 ED AL R.D. 23.10.1925, N° 2537, HA RICONOSCIUTO TESTUALMENTE “LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA” PARERE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI N° 138 DEL 17.12.1993 IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP. HA TESTUALMENTE RIBADITO CHE “SOLO IL GEOLOGO HA LA COMPETENZA A PROGRAMMARE LE INDAGINI GEOLOGICHE ED A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE CARATTERIZZAZIONI” RITENENDO “ASSORBENTE L’APPORTO DELLE SCIENZE GEOLOGICHE, E QUINDI DEL GEOLOGO, NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE, UTILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI” PARERE DELL’ADUNANZA GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 154 DEL 2.06.1994 IL CONSIGLIO DI STATO, NEL RISPONDERE AD UN QUESITO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, HA INTESO PORRE RILIEVO L’ORMAI CONSOLIDATA “CONVERGENZA VERIFICATASI SUL PUNTO RELATIVO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO PER QUANTO ATTIENE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA” CONCLUDENDO CON LA “PRESA D’ATTO” DI TALE CONVERGENZA ED AFFERMANDO CHE “PER QUESTA PARTE NON VI E’ PIU’ LUOGO A DISCUTERE” SENTENZA T.A.R. UMBRIA N° 142 DELL’11.05.1994 IL T.A.R. HA TESTUALMENTE STABILITO CHE “LE RELAZIONI GEOLOGICHE, PREVISTE PER LA PRIMA VOLTA COME OGGETTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI CON L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI GEOLOGI, NON RIENTRANO TRA LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI” SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 701 DEL 4.05.1995 IL CONSIGLIO DI STATO HA STABILITO CHE “LE RELAZIONI GEOLOGICHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTI PROGETTUALI E SI RICONOSCE DA TUTTI LA COMPETENZA DEL GEOLOGO A REDIGERLE” ATTUALITA’ DEL CONTENZIOSO SULLA COMPETENZA A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA - SENTENZA N° 5909/2008 DELLA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N° 293/2009 DEL T.A.R. VENEZIA GIULIA CONFERMATA SENTENZA N° 4525/2010 DELLA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N° 5666/2009 DELLA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO QUINTA FRIULI DALLA QUINTA SESTA SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5909 DEL 28.11.2008 IL CONSIGLIO DI STATO CON TALE PRONUNCIA HA STABILITO CHE ANCHE IN CASO DI INTERVENTI DI MOVIMENTI DI TERRA DI MODESTA ENTITA’ IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO LA “RELAZIONE GEOLOGICA DEVE ESSERE REDATTA DAL GEOLOGO UNICO PROFESSIONISTA ABILITATO E COMPETENTE A REDIGERLA E SOTTOSCRIVERLA” SENTENZA DEL T.A.R FRIULI VENEZIA GIULIA N° 293 DEL 25.03/24.04.2009 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 4525 DEL 30.03/13.07.2010 SI E’ RIBADITA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DI PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI FAR STENDERE L’ELABORATO A DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5666 DEL 5.06/23.09.2009 CON TALE DECISIONE IL CONSIGLIO DI STATO HA RIBADITO NUOVAMENTE L’ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRONUNCIANDOSI ANCHE SULLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ART. 91 COMMA 3 D. LGS. 12.04.2006, N° 163 “In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista” IL DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E’ STATO INTRODOTTO DAL LEGISLATORE CON L’INTENTO DI OBBLIGARE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E DIRETTO AI GEOLOGI DELL’INCARICO DI REDIGERE DETTO ELABORATO, CON L’ESCLUSIONE DI QUALSIVOGLIA FORMA DI INTERPOSIZIONE OBBLIGATORIA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN TUTTE LE FASI DELLA PROGETTAZIONE (art. 93 D. Lgs. 163/2006) Progettazione preliminare allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 articoli da 1 a 5; artt. 17, 18, 19 e 21 D.P.R. 207/2010 Progettazione definitiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 9 e 10; artt. 25, 26 e 28 D.P.R. 207/2010 Progettazione esecutiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 19 e 21; artt. 33 e 35 D.P.R. 207/2010 ORDINANZA DELLA QUARTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 1291 DEL 14.03.2000 CON L’ORDINANZA IL CONSIGLIO DI STATO HA SOSPESO UN BANDO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI P.R.G. POICHE’ IL BANDO STESSO NON PREVEDEVA “LA POSSIBILITA’ PER I GEOLOGI DI PARTECIPARE AL PROGETTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO PER LA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PARALLELO DI CONCORSO RELATIVO ALLA SOLA REDAZIONE DI DETTO ELABORATO” SENTENZA DEL T.A.R. MARCHE N° 750 DEL 19.04/26.05.2000 A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RIVOLTO GENERICAMENTE A “PIU’ FIGURE PROFESSIONALI ED EVENTUALI COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE”, IL T.A.R. MARCHE HA ANNULLATO LA PROCEDURA RILEVANDO CHE: “illegittimamente omette di prevedere un autonomo e distinto procedimento di affidamento del relativo incarico, nell’ipotesi che il progettista prospetti la necessità di acquisire la relazione geologica. L’art. 17, comma 14 quinqiues, del quale l’Ordine ricorrente eccepisce la violazione, è chiaro nella sua formulazione: per le relazioni geologiche l’affidatario non può avvalersi del subappalto, conseguentemente, eccetto il caso che detto affidatario sia una società nel cui ambito la specifica figura professionale sia rappresentata, l’amministratore deve poter scegliere direttamente il contraente-geologo, mediante autonoma procedura selettiva. La mancata previsione in tal senso rende illegittimo il bando” SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA CATANZARO N° 39 DELL’11/17.01.2001 HA RIBADITO L’OBBLIGO PER LA P.A. DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI BANDO PARALLELO, RITENENDO ILLEGITTIMA ANCHE LA PARTECIPAZIONE DEI GEOLOGI IN FORMA “RAGGRUPPATA” IN DIFETTO DI SPECIFICI REQUISITI ORDINANZA DEL T.A.R. ABRUZZO N° 286 DEL 29.08.2001 IL T.A.R. CON TALE ORDINANZA HA SOSPESO UN BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, ATTESA “LA MANCATA PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI GEOLOGI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO LA MANCATA EMANAZIONE CONTESTUALE DI SEPARATO BANDO RISERVATO AI GEOLOGI PER LA REDAZIONE DELLO STESSO ELABORATO” ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DEL T.A.R. DEL LAZIO N° 2789 DEL 29.05.2002 IL T.A.R. HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI UN BANDO DELL’ANAS AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA STATALE PERCHE’ NON PREVEDEVA LA POSSIBILITA’ PER I GEOLOGI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE AL PROGETTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO PER LA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI UN PARALLELO BANDO DI CONCORSO RELATIVO ALLA SOLA REDAZIONE DI DETTO ELABORATO SENTENZA DELLA TERZA SEZIONE DEL T.A.R DEL LAZIO N° 8143 DEL 10.07/25.09.2002 IL T.A.R. HA ANNULLATO NEL MERITO IL BANDO DELL’ANAS GIA’ SOSPESO CON L’ORDINANZA N° 2789/2002 SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA N° 891 DEL 4.12/12.2002 IL T.A.R UMBRIA HA TESTUALMENTE STABILITO: “IL BANDO IMPUGNATO PREVEDE CHE IL PROGETTO EDIFICATORIO DI CUI TRATTASI POSSA ESSERE REDATTO ANCHE DA UN SINGOLO PROFESSIONISTA IL QUALE, DIVERSAMENTE DA QUANTO POTREBBE ACCADERE NEL CASO DI PROGETTO PREDISPOSTO DA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, SAREBBE COSTRETTO A SCEGLIERE IN PROPRIO IL GEOLOGO CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DELL’OBBLIGATORIA RELAZIONE GEOLOGICA PERTANTO, NEL CASO DI PROGETTISTA SINGOLO, SI REALIZZEREBBE NECESSARIAMENTE PROPRIO QUEL SUBAPPALTO VIETATO DALLA NORMA E IN CONSEGUENZA IL BANDO È ILLEGITTIMO NELLA PARTE IN CUI NON PRECISA CHE NELLA CONSIDERATA IPOTESI DI PROGETTISTA SINGOLO LA RELAZIONE GEOLOGICA NON POSSA ESSERE COMMISSIONATA DAL PROGETTISTA AD UN GEOLOGO DI SUA SCELTA” ORDINANZA DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 566 DEL 18.02.2003 IL CONSIGLIO DI STATO HA RIFORMATO UN’ORDINANZA DEL T.A.R. PUGLIA CHE AVEVA RIGETTATO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI UN BANDO DI GARA RILEVANDO: “QUANTO AL FUMUS CHE RISULTA PRIMA FACIE FONDATA LA CENSURA VOLTA A STIGMATIZZARE LA VIOLAZIONE DEL DETTATO DELL’ART. 17, COMMA 14QUINQUIES DELLA LEGGE N° 109/1994, IN TEMA DI DIVIETO DI SUBAPPALTO DELL’ATTIVITÀ CONCERNENTE LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA” ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA SALERNO N° 178 DEL 10.02.2005 IL T.A.R. HA SOSPESO UN BANDO DEL COMUNE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ATTESA LA MANCATA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IN CONSIDERAZIONE “DEL DIFFUSO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IN SUBIECTA MATERIA” SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5666 DEL 5.06/23.09.2009 IL CONSIGLIO DI STATO, RIFORMANDO LA PRONUNCIA DEL T.A.R. DI CATANZARO, HA ANNULLATO IL BANDO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO DEL CORPO PRECLINICO E DELLA REALIZZAZIONE DEI CORPI AULA DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA LA SENTENZA N° 5666/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO SI DISTINGUE PER IL RILIEVO GIURIDICO CHE ASSUME NELL’AMBITO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUISITA NEGLI ANNI PER LA CATEGORIA E RAPPRESENTA, SOTTO ALCUNI RIGUARDI, UN PRIUS ASSOLUTO ED UN PRECEDENTE DI FONDAMENTALE RILIEVO GIURIDICO SI STABILISCE: - L’OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ALLA PROGETTAZIONE PUBBLICA (PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA) ANCHE LADDOVE SUSSISTA LA DISPONIBILITÀ DI PRECEDENTI ELABORATI. - L’ILLEGITTIMITA’ DI QUALSIVOGLIA RINVIO DEL MOMENTO DELL’ACQUISIZIONE. - L’ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSTITUZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON VALUTAZIONI DI IDONEITA’ ANCHE SE CORRELATE CON PRECEDENTE RELAZIONE GEOLOGICA. - L’ILLEGITTIMITA’ DI RIMETTERE AL PROGETTISTA LA VALUTAZIONE CIRCA L’ACQUISIZIONE O MENO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA (ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE). - ILLEGITTIMITA’ DI QUALSIVOGLIA MARGINE DI DISCREZIONALITA’ DA PARTE DELLA P.A. NELLA SCELTA DI ACQUISIRE LA RELAZIONE GEOLOGICA, SIA IN BASE ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI CHE ALLA NORMATIVA SPECIALE PREVISTA IN ZONA SISMICA E/O SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO. - L’IRRILEVANZA DELL’ESISTENZA DI ELABORATI GEOLOGICI RELATIVI AD AREE NON CONCERNENTI QUELLE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, MA PROSSIME E/O LIMITROFE ALLE STESSE. COMPETENZA CONCORRENTE DEL GEOLOGO IN MATERIA DI INDAGINI E RELAZIONE GEOTECNICA LA RELAZIONE GEOTECNICA DEFINISCE, ALLA LUCE DI SPECIFICHE INDAGINI GEOTENICHE, IL COMPORTAMENTO MECCANICO DEL VOLUME DI TERRENO INFLUENZATO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DALLA COSTRUZIONE DEL MANUFATTO E CHE A SUA VOLTA INFLUENZERA’ IL COMPORTAMENTO DEL MANUFATTO STESSO. ILLUSTRA INOLTRE I CALCOLI GEOTECNICI PER GLI ASPETTI CHE SI RIFERISCONO AL RAPPORTO DEL MANUFATTO CON IL TERRENO PARERE DELLA SECONDA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 164 DEL 25.03.1992 CON TALE PARERE IL CONSIGLIO DI STATO HA DICHIARATO CHE “SOLO I GEOLOGI HANNO COMPETENZA AD INDIVIDUARE E RILEVARE I DATI NECESSARI, NONCHE’ LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEL TERRENO”, STABILENDO COSI’ LA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA GEOTECNICA PARERE DEL CONSIGLIO IN ADUNANZA PLENARIA N° 154 DEL 2.06.1994 NEL RISPONDERE AD UN QUESITO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CONCERNENTE PROPRIO LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEI GEOLOGI PER LE PERIZIE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE, HA CONCLUSO CHE “NELLA FORMAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA L’INGEGNERE PROGETTISTA DEBBA SERVIRSI DELL’APPORTO DEL PROFESSIONISTA GEOLOGO, QUANTE VOLTE CIÒ SIA RICHIESTO DALLA COMPLESSITÀ E DALLA SPECIALIZZAZIONE DELLE ELABORAZIONI E DELLE VALUTAZIONI DA COMPIERE, IN ORDINE PARTICOLARMENTE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO IN RELAZIONE ALL’OPERA DA ESEGUIRE” SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 701 DEL 4.05.1995 TALE DECISIONE, INFATTI, HA PRESO IN ESAME PRONUNCE DI MERITO PRECEDENTI E TUTTI I PARERI ESPRESSI IN MATERIA IN DATA ANTERIORE, SIA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, CHE DALLO STESSO CONSIGLIO DI STATO. CON LA DECISIONE IN COMMENTO IL CONSIGLIO DI STATO “SGOMBRA IL CAMPO DALLA INACCETTABILE SCISSIONE TRA PROFESSIONISTA ABILITATO AD EFFETTUARE DETERMINATI ACCERTAMENTI E PROFESSIONISTA ABILITATO A SOTTOSCRIVERE LA RELATIVA RELAZIONE, COME PURE DALL’IDEA DI UNA DUPLICE SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE, DEL PROFESSIONISTA CHE L’HA REDATTA E DI UN ALTRO, DIVERSO PROFESSIONISTA CHE VI APPONE UNA FIRMA DEFINITIVA; E RILEVA PIUTTOSTO CHE TALI ARTIFICIOSE COSTRUZIONI IMPLICANO IL RICONOSCIMENTO DELLA SOSTANZIALE COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA GEOTECNICA”. IN TEMA DI COMPETENZA CONCORRENTE IN MATERIA DI RELAZIONE GEOTECNICA SUSSISTONO MOLTEPLICI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI TRA LE QUALI: - SENTENZA N° 192/1992 DEL T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - SENTENZA N° 902/2000 DEL T.A.R. MARCHE - ORDINANZA N° 11037/2000 DEL T.A.R. LAZIO - SENTENZA N° 491/2002 DEL CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA N° 391/2005 DEL T.A.R. PUGLIA - SENTENZA N° 1473/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO (CHE HA CONFERMATO LA LEGITTIMITA’ DEL D.P.R. 328/2001 E LA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA GEOTECNICA) PARERE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 1849/500 DEL 24.07.2002 L’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 1849/500/2002 in riscontro a richiesta della Provincia di La Spezia, esaminata la problematica della attribuzione di competenza a redigere la relazione geotecnica a geologi ed ingegneri, alla luce della giurisprudenza e della normativa (art. 41, comma 1, lett. “e” D.P.R. 328/2001) concludeva stabilendo che “nessun dubbio possa validamente opporsi circa la competenza dei geologi a redigere la relazione geotecnica, mentre le competenze degli ingegneri in materia sono circoscritte ai soli iscritti alla sezione A dell’albo”. Rilevanza del parere anche perché supera la circolare del 9.01.1996 dello stesso Ministero, c.d. Circolare Baratta. APPALTO DI SERVIZI E PRESTAZIONI GEOLOGICHE - DIRETTIVA COMUNITARIA 92/50/CE DECRETO LEGISLATIVO 17.03.1995, N° 157 DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/18/CE DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006, N° 163 SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI CUI ALL’ELENCO CONTEMPLATO ALL’ART. 21 DEL D. LGS. 163/2006 (ALLEGATO IIA CAT. 12) SENTENZA DEL T.A.R. MARCHE N° 1307 DEL 29.09.2000 IL T.A.R. DELLE MARCHE CON LA SENTENZA IN RASSEGNA HA ESPRESSO PER LA PRIMA VOLTA IL PRINCIPIO SECONDO CUI GLI APPALTI DI PUBBLICI SERVIZI DEVONO RITENERSI APERTI AI LIBERI PROFESSIONISTI, OVVIAMENTE QUANDO SI TRATTA DI SERVIZI DI LORO COMPETENZA COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA DI CARTOGRAFIA SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA N° 643 DEL 19.08.2002 LA SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA HA RAPPRESENTATO LA CONFERMA DI INNOVATIVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI APPALTO DI SERVIZI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI PROPOSTO DAL C.N.G. E GIA’ CONFORTATO DALLA PRONUNCIA DEL T.A.R. MARCHE N° 1307/2000 È STATA INFATTI RIBADITA L’ILLEGITTIMITA’ DI QUEI BANDI DI APPALTI DI SERVIZI CHE RISERVANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ALLE SOLE IMPRESE ESCLUDENDO I LIBERI PROFESSIONISTI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO IN MATERIA DI MICROZONAZIONE SISMICA LA SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA 643/2002 E’ RILEVANTE ANCHE PER AVER STABILITO CHE L’ATTIVITA’ DI MICROZONAZIONE SISMICA E’ RICONDUCIBILE ESCLUSIVAMENTE “ALLO SPECIFICO AMBITO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO”. AFFIDAMENTI ALLE UNIVERSITÀ - - - SENTENZA T.A.R. MARCHE N° 1307/2000 PARERI DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE: 179 DEL 25.06.2002; 83 DEL 28.03.2007; 119 DEL 18.04.2007; 127 DEL 23.04.2008; 7 DEL 21.10.2010 PARERE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO N° 235 DEL 2.05.2002 SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: 13.12.2007 causa C-337/06; 11.01.2005 causa C-26/03 SENTENZA N° 293/2009 DEL T.A.R. FRIULI E SENTENZA N° 4525/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA DELLA QUARTA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 23.12.2009 PROCEDIMENTO C-305/08 ART. 34 DEL D. LGS. 12.04.2006, N° 163 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 3.06.2011 SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 23.12.2009, causa C-305/08 LA CORTE HA DICHIARATO CHE L’ART. 34 DEL D. LGS. 163/2006 NON PUO’ VIETARE ALLE UNIVERSITA’ DI PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI. LA CORTE AFFRONTA IL PROBLEMA DELLA POSSIBILE ALTERAZIONE DELLA DINAMICA CONCORRENZIALE CHE POTREBBE DERIVARE DALLA PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DELLE UNIVERSITA’ CHE, GRAZIE A FINANZIAMENTI PUBBLICI LORO EROGATI, GODONO DI UN’INDUBBIA POSIZIONE DI VANTAGGIO RISPETTO AGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE SOLUZIONE INDIVIDUATA DALLA CORTE LA CORTE PER EVITARE CHE SI VERIFICHINO DISTORSIONI CONCORRENZIALI DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO DELLE UNIVERSITA’ RITIENE CHE LE STAZIONI APPALTANTI DEBBANO VALUTARE CASO PER CASO UNA EVENTUALE POSIZIONE DI PRIVILEGIO, NON CONSIDERANDO LEGITTIMA UN’ESCLUSIONE A PRIORI. TALE VALUTAZIONE VA EFFETTUATA ESCLUDENDO LE UNIVERSITA’ CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO E CHE CONCORRONO CON OFFERTE RITENUTE ANOMALE LA RELAZIONE IDRAULICA IL T.A.R. DEL VENETO CON LA SENTENZA N° 1500 DEL 12.04.2007 POI CONFERMATA DA SUCCESSIVA SENTENZA DELLO STESSO T.A.R. 938/2008 E DA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5013/2009 HA STATUITO LA COMPETENZA CONCORRENTE DEL GEOLOGO IN MATERIA DI RELAZIONE IDRAULICA. IL T.A.R. VENETO, ANNULLANDO UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE REGIONALE, HA STABILITO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO NEGLI STUDI DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI DI CONOSCENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI LEGGE IL GEOLOGO E L’EDILIZIA PRIVATA La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sezione IVª 15.06.2002, n° 3253) ha ritenuto non sussistente l’obbligo di allegazione delle indagini geologiche e geognostiche e relativa relazione in fase di rilascio della concessione edilizia, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 18 della legge 64/1974 secondo cui tali indagini e relazione debbano essere allegati al progetto esecutivo prima dell’inizio dei lavori. DI CONTRO Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici già con voto 61 del 24.02.1983 aveva affermato che la relazione geologica e la relazione geotecnica fanno parte integrante degli atti progettuali e che “tali elaborati tecnici dovranno essere presentati all’atto della richiesta della concessione edilizia in considerazione anche del fatto che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell’opera”. L’orientamento del Consiglio Superiore dei LL.PP. è stato successivamente fatto proprio dalle Regioni. In particolare può citarsi la Regione Toscana che con D.G.R. 94/1985 ha ribadito che il rilascio della concessione urbanistica è vincolato all’esecuzione preventiva delle indagini geologiche e geotecniche indicate per quella zona dallo strumento urbanistico e relative norme di attuazione. Anche dalla normativa sulla progettazione pubblica si evince che la relazione geologica e le relativi indagini devono essere acquisite fin dal momento della progettazione preliminare ai fini della valutazione di fattibilità del progetto. Spostare le indagini e la relazione all’atto del rilascio della concessione/permesso di costruire, a progetto ormai chiuso, non lascia spazio ad una seria valutazione di fattibilità e di verifica delle condizioni tecniche geologiche da rispettare perché il progetto sia eseguibile a danno, dunque, non solo del diretto interessato ma anche della collettività.