ASPETTI GIURIDICI DELLA
PROFESSIONE DI GEOLOGO
PALMANOVA 28 FEBBRAIO 2014
Il ruolo del geologo nella progettazione e realizzazione
di opere ed interventi.
Garantire la sicurezza dei cittadini ed i loro
investimenti
AVV. ANNA LAGONEGRO
RICONOSCIMENTO FIGURA PROFESSIONALE
LEGGE ISTITUTIVA DELL’ORDINE
LEGGE 3.02.1963 N° 112 DISPOSIZIONI PER LA
TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI
GEOLOGO
ART. 3 OGGETTO DELLA PROFESSIONE:
Formano oggetto dell'attività professionale del
geologo:
•
L’esecuzione di rilevamenti e studi
geologici anche attinenti al catasto
minerario, fotogeologia, cartografia
geologica;
•
le rilevazioni e le consulenze geologiche
che riguardano il suolo e il sottosuolo ai
fini delle opere concernenti dighe,
strade, gallerie, acquedotti, ponti,
canali, aeroporti, cimiteri, porti,
ferrovie, edifici;
•
indagini geologiche relative alla
geomorfologia applicata come
sistemazione dei versanti vallivi, frane,
valanghe, sistemazioni costiere, erosioni
del suolo;
•
le indagini geologiche relative alle acque
superficiali e sotterranee;
•
le indagini geologiche relative alla
prospezione e alla ricerca dei giacimenti
minerari, ivi compresi i giacimenti di
idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in
sottofondo marino;
• le indagini geologiche relative ai materiali
naturali da costruzione ed alla loro
estrazione;
• le indagini geologiche anche nel campo
agrario;
• le indagini geologiche connesse con l'arte
militare ed altre affini;
• le ricerche di carattere paleontologico,
petrografico, mineralogico relative ai commi
precedenti.
L’elencazione di cui al presente articolo non
limita l’esercizio di ogni altra attività
professionale consentita ai geologi iscritti
all'albo, né pregiudica quanto può formare
oggetto dell'attività di altre categorie di
professionisti, a norma di leggi e di
regolamenti.
D.M. 18.11.1971 e S.M.I.
TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI
GEOLOGI
RICOGNIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA
INDAGINI E RELAZIONE GEOTECNICA
ATTIVITA’ ESTRATTIVE
IDROGEOLOGIA
CARTOGRAFIA
RICERCA IDROCARBURI E GEOTERMIA
D.M. 31.10.2013, n° 143 c.d. PARAMETRI BIS
D.L. n° 1/2012 (conv. Legge 27.12.2012)
abrogazione delle tariffe con conseguente privazione per
le stazioni appaltanti di riferimenti certi per calcolare
gli importi dei compensi professionali e per determinare
le procedure di affidamento degli incarichi di
progettazione.
Decreto Sviluppo 83/2012: “soluzione ponte” → le tariffe
abrogate possono continuare ad essere utilizzate fino
all’emanazione di nuovi parametri solo per la
determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e
per l’individuazione delle prestazioni professionali.
Il D.M. 31.10.2013, n° 143 conclude il lungo
periodo di incertezza e confusione generato
dall’abrogazione delle tariffe professionali
stabilendo nuovamente criteri oggettivi per la
determinazione da parte delle stazioni appaltanti
degli importi da porre a base d’asta nelle
procedure di aggiudicazione degli incarichi per
l’affidamento di servizi professionali attinenti la
progettazione.
Primi effetti del D.M. 143/2013 per i
geologi
Omogeneità dei criteri per definire l’importo
a base d’asta dei servizi di geologia così superando
le incertezze di applicazione di norme tariffarie
differenti.
Possibilità di determinare i corrispettivi per
prestazioni non contemplate nel D.M. 18.11.1971
(prestazioni nel campo ambientale).
Criteri per compensare le prestazioni del geologo in
materia di pianificazione urbanistica e
pianificazione geoambientali e più in generale di
difesa del suolo con compensi legati, come per i
progettisti del piano, al numero degli abitanti e/o al
valore dell’opera (rilievi e controlli del terreno,
analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di
geologia applicati ai piani urbanistici generali,
ambientali e di difesa del suolo).
Determinazione dei compensi per le funzioni di direttore
operativo svolte dal geologo in fase di esecuzione delle
opere con l’individuazione di una specifica categoria di
prestazioni (ufficio direzione lavori per ogni addetto con
qualifica di direttore operativo → geologo→ art. 149
D.P.R. 207/2010: “gli assistenti con funzioni di direttori
operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza
delle clausole contrattuali”.
D. LGS. 19.11.1999 N° 528
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n°
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei o mobili
HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO
AD ASSUMERE IL COORDINAMENTO PER LA
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Competenza confermata dal D. Lgs. 9.04.2008, n° 81 ove, all’art.
98, si prevede che il laureato in scienze geologiche, ovvero il
laureato in scienze e tecnologie geologiche, possa svolgere tale
funzione.
D.P.R. 21.12.1999 N° 554
Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n°
109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e s.m.i.
HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL GEOLOGO
IN MATERIA DI COLLAUDO, COMPETENZA
CONFERMATA DAL NUOVO REGOLAMENTO DEL
CODICE APPALTI DI CUI ALL’ART. 216 D.P.R. 207/2010
LEGGE FINANZIARIA 2001
LEGGE 23.12.2000 N° 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA DEL
GEOLOGO PER LA FUNZIONE DI DIRETTORE
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
DELIBERAZIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DEL 14.03.2001
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000, PROT.
N° 002/CN/ALBO, RECANTE CRITERI PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO DELLA CATEGORIA 10: BONIFICA DEI BENI
CONTENENTI AMIANTO
L'ART. 1 DELLA DELIBERAZIONE PREVEDE IL RICONOSCIMENTO
DELLA LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE PER LA FUNZIONE DI
RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE SMALTISCONO
AMIANTO (ARTICOLO 1: AI DIPLOMI DI LAUREA PREVISTI AI FINI
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE
TECNICO PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10 DI CUI
ALL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 1° FEBBRAIO 2000,
PROTOCOLLO N. 002/CN/ALBO È AGGIUNTO IL DIPLOMA DI LAUREA
IN SCIENZE GEOLOGICHE)
DELIBERAZIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DEL 12 DICEMBRE 2001
CRITERI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA
GESTIONE DEI RIFIUTI, NELLA CATEGORIA 9:
BONIFICA DEI SITI
ALL'ART. 2, CON RICHIAMO ALL'ALLEGATO "F"
SI PREVEDE CHE IL GEOLOGO POSSA ASSUMERE LE
FUNZIONI DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE
IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI BONIFICA DEI
SITI DEGRADATI ED INQUINATI
D.P.R. 5.06.2001 N° 328
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E
DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE
PROFESSIONI, NONCHÉ DELLA DISCIPLINA DEI
RELATIVI ORDINAMENTI
RICOGNIZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE
ASSEGNATE AL GEOLOGO DALLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE E CONFERMATE NEL TEMPO DALLA
GIURISPRUDENZA
ART. 41 D.P.R. 328/2001
FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA
SEZIONE A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
RESTANDO IMMUTATE LE RISERVE E
ATTRIBUZIONI GIÀ STABILITE DALLA
VIGENTE NORMATIVA, OLTRE ALLE
ATTIVITÀ INDICATE NEL COMMA 2, IN
PARTICOLARE LE ATTIVITÀ IMPLICANTI
ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ
DI PROGRAMMAZIONE E DI
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
GEOLOGICI E DI COORDINAMENTO
TECNICO-GESTIONALE, NONCHÉ LE
COMPETENZE IN MATERIA DI ANALISI,
GESTIONE, SINTESI ED ELABORAZIONE
DEI DATI RELATIVI ALLE SEGUENTI
ATTIVITÀ, ANCHE MEDIANTE L'USO
DI METODOLOGIE INNOVATIVE O
SPERIMENTALI:
A) IL RILEVAMENTO E LA ELABORAZIONE DI
CARTOGAFIE GEOLOGICHE, TEMATICHE,
SPECIALISTICHE E DERIVATE, IL
TELERILEVAMENTO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE
GEOLOGICHE E AMBIENTALI, ANCHE
RAPPRESENTATE A MEZZO «GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM» (GIS);
B) L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE E
AMBIENTALI; L'ANALISI, PREVENZIONE E
MITIGAZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI E
AMBIENTALI CON RELATIVA REDAZIONE
DEGLI STRUMENTI CARTOGRAFICI
SPECIFICI, LA PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
GEOLOGICI STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI, COMPRESO L'EVENTUALE
RELATIVO COORDINAMENTO DI
STRUTTURE TECNICO GESTIONALI;
C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E
L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO
ANCHE CON METODI GEOFISICI; LE
INDAGINI E CONSULENZE
GEOLOGICHE AI FINI DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA PER LE
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
MEDIANTE LA COSTRUZIONE DEL
MODELLO GEOLOGICO-TECNICO; LA
PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI GEOLOGICI E LA
DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI,
FINALIZZATI ALLA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA;
D) IL REPERIMENTO, LA VALUTAZIONE E
GESTIONE DELLE GEORISORSE,
COMPRESE QUELLE IDRICHE, E DEI
GEOMATERIALI D'INTERESSE
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
COMPRESA LA RELATIVA
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E
DIREZIONE DEI LAVORI; L'ANALISI, LA
GESTIONE E IL RECUPERO DEI SITI
ESTRATTIVI DIMESSI;
E) LE INDAGINI E LA RELAZIONE
GEOTECNICA;
F) LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE
DEL DEGRADO DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI
E LE ATTIVITÀ GEOLOGICHE RELATIVE
ALLA LORO CONSERVAZIONE;
G) LA GEOLOGIA APPLICATA ALLA
PIANIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE E PER
LA RIDUZIONE DEI RISCHI GEOAMBIENTALI
COMPRESO QUELLO SISMICO, CON LE
RELATIVE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E
VALUTAZIONE; L'ANALISI E LA
MODELLAZIONE DEI SISTEMI RELATIVI AI
PROCESSI GEOAMBIENTALI E LA
COSTRUZIONE DEGLI STRUMENTI GEOLOGICI
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA AMBIENTALE DELLE
GEORISORSE E LE RELATIVE MISURE
DI SALVAGUARDIA, NONCHÉ PER LA
TUTELA, LA GESTIONE E ILRECUPERO DELLE
RISORSE AMBIENTALI; LA GESTIONE DEI
PREDETTI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI GEOLOGICI E IL
COORDINAMENTO DI STRUTTURE TECNICOGESTIONALI;
H) GLI STUDI D'IMPATTO AMBIENTALI
PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) LIMITATAMENTE
AGLI ASPETTI GEOLOGICI;
I) RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI,
OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI
COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI
METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E
LA DINAMICA DEI LITORALI; IL
TELERILEVAMENTO E I SISTEMI
INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT);
L) LE ANALISI, LA CARATTERIZZAZIONE
FISICOMECCANICA E LA
CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI
GEOLOGICI;
M) LE INDAGINI GEOPEDOLOGICHE
E LE RELATIVE ELABORAZIONI
FINALIZZATE AVALUTAZIONI DI USO
DEL TERRITORIO;
N) LE ANALISI GEOLOGICHE,
IDROGEOLOGICHE, GEOCHIMICHE
DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
RELATIVE ALLAE SPOSIZIONE
E VULNERABILITÀ A FATTORI
INQUINANTI E AI RISCHI
CONSEGUENTI; L'INDIVIDUAZIONE E
LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEI RISCHI;
O) IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI
LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI
GEOLOGICI;
P) LA FUNZIONE DI DIRETTORE
RESPONSABILE IN TUTTE LE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO
APERTO, IN SOTTERRANEO, IN
MARE;
Q) LE INDAGINI E RICERCHE
PALEONTOLOGICHE,
PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE,
SEDIMENTOLOGICHE,
GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE E
GEOCHIMICHE;
R) LA FUNZIONE DI DIRETTORE E
GARANTE DI LABORATORI
GEOTECNICI;
S) LE ATTIVITÀ DI RICERCA.
2. FORMANO OGGETTO
DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE
DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE
B, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI
CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
RESTANDO IMMUTATE LE
RISERVE E ATTRIBUZIONI GIÀ
STABILITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA, LE ATTIVITÀ DI
ACQUISIZIONE E
RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI
CAMPAGNA E DI LABORATORIO,
CON METODI DIRETTI E
INDIRETTI, QUALI:
A) IL RILEVAMENTO E LA
REDAZIONE DI CARTOGRAFIE
GEOLOGICHE E TEMATICHE DI BASE
ANCHE RAPPRESENTATE A MEZZO
«GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM»
(GIS);
B) IL RILEVAMENTO DEGLI
ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA
INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ
GEOLOGICA E AMBIENTALE AI FINI
DELLA MITIGAZIONE DEI RISCHI,
COMPRESO L'EVENTUALE RELATIVO
COORDINAMENTO DI STRUTTURE
TECNICO GESTIONALI;
C) LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E
L'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO
ANCHE CON METODI GEOFISICI
FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE TECNICO GEOLOGICA;
D) IL REPERIMENTO E LA
VALUTAZIONE DELLE
GEORISORSE COMPRESE
QUELLE IDRICHE;
E) LA VALUTAZIONE E
PREVENZIONE DEL DEGRADO DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI
GEOLOGICI;
F) I RILEVAMENTI GEOLOGICO
TECNICI FINALIZZATI ALLA
PREDISPOSIZIONE DEGLI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE;
G) GLI STUDI D'IMPATTO
AMBIENTALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)
LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI
GEOLOGICI;
H) I RILIEVI GEODETICI, TOPOGRAFICI,
OCEANOGRAFICI ED ATMOSFERICI, IVI
COMPRESI I RILIEVI ED I PARAMETRI
METEOCLIMATICI CARATTERIZZANTI E
LA DINAMICA DEI LITORALI;
I) LE ANALISI DEI MATERIALI
GEOLOGICI;
L) LE ESECUZIONI DI INDAGINI
GEOPEDOLOGICHE E LA RELATIVA
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA;
M) LA FUNZIONE DI DIRETTORE
RESPONSABILE NELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE CON RIDOTTO NUMERO
DI ADDETTI;
N) LE INDAGINI E RICERCHE
PALEONTOLOGICHE,
PETROGRAFICHE, MINERALOGICHE,
SEDIMENTOLOGICHE,
GEOPEDOLOGICHE, GEOTECNICHE.
LA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
LA FIGURA PROFESSIONALE DEL
GEOLOGO E’ ORMAI INSERITA AD OGNI
LIVELLO DI PIANIFICAZIONE
ESEMPI NORMATIVA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
L.R. 11.08.2009, N° 16: “NORME PER LA COSTRUZIONI IN
ZONA SISMICA E PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO”.
Nel testo modificato dalla L.R. 19.05.2011, n° 6 a seguito di pronuncia
di incostituzionalità.
AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE IL QUADRO CONOSCITIVO DEL
TERRITORIO VIENE DELINEATO SECONDO I GRADI
DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E
VALANGHIVA (ART. 15).
Ogni Comune nel recepire la classificazione
regionale per il territorio di competenza
deve acquisire uno studio comprensivo di
relazione geologica, geologico-tecnica ed
idraulica che evidenzi la compatibilità tra
le previsioni dello strumento di pianificazione
comunale e le condizioni del territorio sotto il
profilo geologico idraulico e valanghivo.
Anche ai fini dell’individuazione delle aree
destinate all’edificazione o alle infrastrutture la
normativa prevede la suddivisione del territorio
in base alle situazioni di pericolosità sotto il
profilo geologico, idraulico e valanghivo.
La relazione geologica, così come gli altri
elaborati costituenti lo studio effettuato dal
Comune, è espressamente considerata parte
integrante dello strumento di pianificazione
comunale.
E’ prevista una verifica di conformità dei
contenuti dello studio alle condizioni geologiche,
idrauliche e valanghive del territorio regionale
effettuato dal competente ufficio regionale.
Con L.R. 21.12.2012, n° 26 è stato introdotto
all’art. 15 il comma 6-bis secondo cui “la Regione
provvede alla redazione della cartografia
geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di
studi e cartografie di carattere geologico e
geotematico riguardanti il territorio regionale”.
La L.R. 16/2009 prevede poi, all’art. 16,
l’acquisizione di parere geologico da parte della
struttura regionale competente in materia, ai
fini dell’adozione da parte dei Comuni dello
strumento di pianificazione comunale e delle
relative varianti. Il parere è volto alla verifica
della compatibilità delle previsioni contenute
nello strumento di pianificazione comunale con
le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive
del territorio.
L.R. 21.10.2008, N° 12: “Integrazioni e modifiche
alla L.R. n° 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”.
La normativa prevede che lo strumento
urbanistico generale debba considerare la
totalità del territorio comunale e perseguire i
seguenti obiettivi: lo studio della situazione
geologica, idraulica e valanghiva del territorio al
fine di poter valutare la compatibilità ambientale
delle previsioni di piano.
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO:
• LEGGE 8.07.1986, N° 349 - Ministero Ambiente (l’assetto del suolo è
collocato al centro delle iniziative volte a proteggere l’ambiente in
considerazione dell’interattività delle varie componenti ambientali).
• LEGGE 18.05.1989, N° 183
(prevista attività di programmazione e pianificazione per assetto del suolo
regime delle acque; Autorità di bacino; attività di prevenzione ed allerta
bacino idrografico e piano di bacino come strumento dedicato di governo
del territorio volto alla prevenzione dei rischi di calamità naturale ed alla
valorizzazione e recupero di risorse naturali; rapporto di reciprocità con i
normali strumenti di pianificazione territoriale).
• D. LGS. 3.04.2006, N° 152
Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati
Difesa del suolo e lotta alla desertificazione
Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche
Autorità di Bacino distrettuali Piani di bacino distrettuali con
suddivisione del territorio in 8 distretti idrografici
VIA
SIA
VAS
Tutela dell’aria con riduzione delle immissioni in atmosfera
NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUE
DALLA c.d. LEGGE MERLI AL D. LGS. 16
MARZO 2009, N° 30
Relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento
DIRETTIVE 2000/60/CE E 2007/60/CE SUI
RISCHI DI ALLUVIONE: valutazione dei rischi di
inondazione dei bacini idrografici con definizione delle
zone inondabili e delle mappe dei rischi di
inondazione. Redazione piani di gestione dei rischi
NORMATIVA SISMICA
Legge 2.02.1974, n° 64 (art. 13: obbligo di adozione di strumenti
urbanistici generali e particolareggiati previa verifica di
compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio)
D.M. 11.03.1988
O.P.C.M. 3274/2003
D.M. 14.01.2008
CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA MARZO
2009
STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2
DIRETTIVA 2009/31/CE
LEGGE 23.07.2009, N° 99
Ai fini dell’individuazione del sito dello stoccaggio geologico
occorrono studi ed indagini. I geologi sono inoltre coinvolti nella
progettazione e realizzazioni delle reti di adozione (c.d.
“pipeline”) e dei manufatti afferenti allo stoccaggio attraverso
l’acquisizione dei prescritti studi di indagini geologiche.
GEOTERMIA
D. LGS. 11.02.2010, N° 22
Il geologo attraverso la cartografia tematica definisce il potenziale
geoenergetico di ciascuna area e attraverso specifici studi individua:
- metodi di utilizzo della risorsa geotermica;
- criteri di sostenibilità ambientale relativi alla progettazione ed
all’esercizio degli impianti;
- criteri per il monitoraggio dal punto di vista ambientale e dal punto
di vista energetico post-operam.
Fondamentali gli studi idrogeologici per la definizione dei rischi di
danno ambientale delle falde idriche. La normativa prevede per la
procedura di autorizzazione per l’installazione degli impianti
l’acquisizione di cartografia e relazione geologica.
LA COMPETENZA A REDIGERE LA
RELAZIONE GEOLOGICA
ASSENZA DI RISERVA LEGISLATIVA
DEFINIZIONE DI RELAZIONE
GEOLOGICA
D. LGS. 163/2006
LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE DI
SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA IDENTIFICAZIONE
DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO, LO STUDIO DEI TIPI
LITOLOGICI, DELLA STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL
SOTTOSUOLO, DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO-TECNICO
DEL SOTTOSUOLO, ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI
STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI,
GEOMORFOLOGICI, LITOTECNICI E FISICI NONCHE’ IL
CONSEGUENTE LIVELLO DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IL
COMPORTAMENTO IN ASSENZA ED IN PRESENZA DELLE OPERE
DEFINIZIONE DI RELAZIONE
GEOLOGICA
D.P.R. 207/2010, ART. 26
LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENDE, SULLA BASE
DI SPECIFICHE INDAGINI GEOLOGICHE, LA
IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL
SITO, LO STUDIO DEI TIPI LITOLOGICI, DELLA
STRUTTURA E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO,
DEFINISCE IL MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO,
ILLUSTRA E CARATTERIZZA GLI ASPETTI
STRATIGRAFICI, STRUTTURALI, IDROGEOLOGICI,
GEOMORFOLOGICI, NONCHÉ IL CONSEGUENTE
LIVELLO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA.
ARTICOLO 26 D.P.R. 207/2010 NUOVA
DEFIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA
La nuova definizione di relazione geologica contenuta nel regolamento del
Codice Appalti risulta diversa, più limitata e limitativa. Comporta
l’acquisizione alla progettazione di un elaborato geologico tecnicamente
incompiuto e comunque inadeguato a fornire le prescrizioni tecnicogeologiche necessarie al progettista per poter predisporre le varie fasi
progettuali. Con l’applicazione della norma regolamentare si da luogo ad un
illegittimo iato tra esame geologico ed attuazione tecnico-geologica della
progettazione inibendo, inoltre, al geologo la parte più significativa e conclusiva
della propria indagine consistente nella valutazione del comportamento del
terreno in assenza ed in presenza delle opere, nella valutazione, cioè, del grado
di interferenza di queste ultime con i naturali ed ineludibili processi geologicoevolutivi del suolo e del sottosuolo, direttamente incidenti, tra l’altro, anche
sull’economia e sulla sicurezza delle opere stesse.
PARERE ADUNANZA SECONDA SEZIONE
CONSIGLIO DI STATO N° 164 DEL
25.03.1992
IL CONSIGLIO DI STATO, A SEGUITO DI
UN’ARTICOLATA DISSERTAZIONE SULLA LEGGE
112/1963, ANCHE IN COMPARAZIONE CON LA
DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI DI
CUI ALLA LEGGE 24.06.1923 N° 1395 ED AL R.D. 23.10.1925,
N° 2537, HA RICONOSCIUTO TESTUALMENTE “LA
COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO A REDIGERE LA
RELAZIONE GEOLOGICA”
PARERE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI N° 138 DEL 17.12.1993
IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP. HA
TESTUALMENTE RIBADITO CHE “SOLO IL GEOLOGO
HA LA COMPETENZA A PROGRAMMARE LE INDAGINI
GEOLOGICHE ED A REDIGERE LA RELAZIONE
GEOLOGICA CON LE RELATIVE CARATTERIZZAZIONI”
RITENENDO “ASSORBENTE L’APPORTO DELLE SCIENZE
GEOLOGICHE, E QUINDI DEL GEOLOGO, NEI SETTORI
DELLA PROSPEZIONE, UTILIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE RISORSE NATURALI”
PARERE DELL’ADUNANZA GENERALE
DEL CONSIGLIO DI STATO N° 154 DEL
2.06.1994
IL CONSIGLIO DI STATO, NEL RISPONDERE AD UN QUESITO DEL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, HA INTESO PORRE RILIEVO
L’ORMAI CONSOLIDATA “CONVERGENZA VERIFICATASI SUL
PUNTO RELATIVO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO
PER QUANTO ATTIENE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA”
CONCLUDENDO CON LA “PRESA D’ATTO” DI TALE CONVERGENZA
ED AFFERMANDO CHE “PER QUESTA PARTE NON VI E’ PIU’ LUOGO
A DISCUTERE”
SENTENZA T.A.R. UMBRIA N° 142
DELL’11.05.1994
IL T.A.R. HA TESTUALMENTE STABILITO CHE “LE
RELAZIONI GEOLOGICHE, PREVISTE PER LA PRIMA
VOLTA COME OGGETTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
CON L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI GEOLOGI, NON
RIENTRANO TRA LE COMPETENZE PROFESSIONALI
DEGLI INGEGNERI”
SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE
DEL
CONSIGLIO DI STATO
N° 701 DEL 4.05.1995
IL CONSIGLIO DI STATO HA STABILITO CHE “LE
RELAZIONI GEOLOGICHE COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE DEGLI ATTI PROGETTUALI E SI
RICONOSCE DA TUTTI LA COMPETENZA DEL
GEOLOGO A REDIGERLE”
ATTUALITA’ DEL CONTENZIOSO SULLA
COMPETENZA A REDIGERE LA
RELAZIONE GEOLOGICA
- SENTENZA N° 5909/2008 DELLA
SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
- SENTENZA N° 293/2009 DEL T.A.R.
VENEZIA GIULIA CONFERMATA
SENTENZA N° 4525/2010 DELLA
SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
- SENTENZA N° 5666/2009 DELLA
SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
QUINTA
FRIULI
DALLA
QUINTA
SESTA
SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5909 DEL
28.11.2008
IL CONSIGLIO DI STATO CON TALE PRONUNCIA HA
STABILITO CHE ANCHE IN CASO DI INTERVENTI DI
MOVIMENTI DI TERRA DI MODESTA ENTITA’ IN
ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
LA “RELAZIONE GEOLOGICA DEVE ESSERE REDATTA
DAL GEOLOGO UNICO PROFESSIONISTA ABILITATO E
COMPETENTE A REDIGERLA E SOTTOSCRIVERLA”
SENTENZA DEL T.A.R FRIULI VENEZIA
GIULIA N° 293 DEL 25.03/24.04.2009
CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA
QUINTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI
STATO N° 4525 DEL 30.03/13.07.2010
SI E’ RIBADITA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL
GEOLOGO A REDIGERE LA RELAZIONE GEOLOGICA
NELL’AMBITO DI PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE CON
ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI FAR STENDERE
L’ELABORATO A DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO
SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO N° 5666 DEL
5.06/23.09.2009
CON TALE DECISIONE IL CONSIGLIO DI STATO HA
RIBADITO NUOVAMENTE L’ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL GEOLOGO IN MATERIA DI REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA PRONUNCIANDOSI ANCHE
SULLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA
ART. 91 COMMA 3 D. LGS. 12.04.2006, N° 163
“In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista”
IL DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA E’ STATO INTRODOTTO DAL
LEGISLATORE CON L’INTENTO DI OBBLIGARE
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ALL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E DIRETTO AI
GEOLOGI DELL’INCARICO DI REDIGERE DETTO
ELABORATO, CON L’ESCLUSIONE DI
QUALSIVOGLIA FORMA DI INTERPOSIZIONE
OBBLIGATORIA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA IN TUTTE LE FASI DELLA
PROGETTAZIONE (art. 93 D. Lgs. 163/2006)
Progettazione preliminare allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 articoli da 1
a 5; artt. 17, 18, 19 e 21 D.P.R. 207/2010
Progettazione definitiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 9 e 10;
artt. 25, 26 e 28 D.P.R. 207/2010
Progettazione esecutiva allegato XXI° D. Lgs. 163/2006 artt. 19 e 21;
artt. 33 e 35 D.P.R. 207/2010
ORDINANZA DELLA QUARTA SEZIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO N° 1291 DEL
14.03.2000
CON L’ORDINANZA IL CONSIGLIO DI STATO HA
SOSPESO UN BANDO CONCERNENTE LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI P.R.G. POICHE’ IL
BANDO STESSO NON PREVEDEVA “LA POSSIBILITA’ PER
I GEOLOGI DI PARTECIPARE AL PROGETTO DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO PER LA MANCATA
PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PARALLELO DI
CONCORSO RELATIVO ALLA SOLA REDAZIONE DI DETTO
ELABORATO”
SENTENZA DEL T.A.R.
MARCHE
N° 750 DEL 19.04/26.05.2000
A SEGUITO DELL’EMANAZIONE
DI UN AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE AVENTE AD
OGGETTO LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTO PRELIMINARE E
DEFINITIVO RIVOLTO
GENERICAMENTE A “PIU’
FIGURE PROFESSIONALI ED
EVENTUALI COLLABORAZIONI
SPECIALISTICHE”, IL T.A.R.
MARCHE HA ANNULLATO LA
PROCEDURA RILEVANDO CHE:
“illegittimamente omette di prevedere
un autonomo e distinto procedimento
di affidamento del relativo incarico,
nell’ipotesi che il progettista prospetti
la necessità di acquisire la relazione
geologica. L’art. 17, comma 14
quinqiues, del quale l’Ordine
ricorrente eccepisce la violazione, è
chiaro nella sua formulazione: per le
relazioni geologiche l’affidatario non
può avvalersi del subappalto,
conseguentemente, eccetto il caso che
detto affidatario sia una società nel cui
ambito la specifica figura professionale
sia rappresentata, l’amministratore
deve poter scegliere direttamente il
contraente-geologo, mediante
autonoma procedura selettiva. La
mancata previsione in tal senso rende
illegittimo il bando”
SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA
CATANZARO N° 39 DELL’11/17.01.2001
HA RIBADITO L’OBBLIGO PER LA P.A.
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA, ANCHE ATTRAVERSO LA
PREDISPOSIZIONE DI BANDO PARALLELO, RITENENDO
ILLEGITTIMA ANCHE LA PARTECIPAZIONE DEI
GEOLOGI IN FORMA “RAGGRUPPATA” IN DIFETTO DI
SPECIFICI REQUISITI
ORDINANZA DEL T.A.R. ABRUZZO N° 286
DEL 29.08.2001
IL T.A.R. CON TALE ORDINANZA HA SOSPESO UN BANDO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO, ATTESA “LA MANCATA PREVISIONE
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GEOLOGI PER LA
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO LA
MANCATA EMANAZIONE CONTESTUALE DI SEPARATO
BANDO RISERVATO AI GEOLOGI PER LA REDAZIONE
DELLO STESSO ELABORATO”
ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DEL
T.A.R. DEL LAZIO N° 2789 DEL 29.05.2002
IL T.A.R. HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
DI UN BANDO DELL’ANAS AVENTE AD OGGETTO LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA STRADA STATALE PERCHE’ NON PREVEDEVA LA
POSSIBILITA’ PER I GEOLOGI DI PARTECIPAZIONE
DIRETTA ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE AL
PROGETTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, OVVERO
PER LA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI UN PARALLELO
BANDO DI CONCORSO RELATIVO ALLA SOLA
REDAZIONE DI DETTO ELABORATO
SENTENZA DELLA TERZA SEZIONE DEL
T.A.R DEL LAZIO N° 8143
DEL 10.07/25.09.2002
IL T.A.R. HA ANNULLATO NEL MERITO IL
BANDO DELL’ANAS GIA’ SOSPESO CON
L’ORDINANZA N° 2789/2002
SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA N° 891
DEL 4.12/12.2002
IL T.A.R UMBRIA HA TESTUALMENTE STABILITO: “IL BANDO
IMPUGNATO PREVEDE CHE IL PROGETTO EDIFICATORIO DI CUI
TRATTASI POSSA ESSERE REDATTO ANCHE DA UN SINGOLO
PROFESSIONISTA IL QUALE, DIVERSAMENTE DA QUANTO POTREBBE
ACCADERE NEL CASO DI PROGETTO PREDISPOSTO DA
PROFESSIONISTI ASSOCIATI, SAREBBE COSTRETTO A SCEGLIERE
IN PROPRIO IL GEOLOGO CUI AFFIDARE LA REDAZIONE
DELL’OBBLIGATORIA RELAZIONE GEOLOGICA PERTANTO, NEL
CASO DI PROGETTISTA SINGOLO, SI REALIZZEREBBE
NECESSARIAMENTE PROPRIO QUEL SUBAPPALTO VIETATO DALLA
NORMA E IN CONSEGUENZA IL BANDO È ILLEGITTIMO NELLA PARTE
IN CUI NON PRECISA CHE NELLA CONSIDERATA IPOTESI DI
PROGETTISTA SINGOLO LA RELAZIONE GEOLOGICA NON POSSA
ESSERE COMMISSIONATA DAL PROGETTISTA AD UN GEOLOGO DI
SUA SCELTA”
ORDINANZA DELLA SESTA SEZIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO
N° 566 DEL 18.02.2003
IL CONSIGLIO DI STATO HA RIFORMATO UN’ORDINANZA DEL
T.A.R. PUGLIA CHE AVEVA RIGETTATO LA RICHIESTA DI
SOSPENSIONE DI UN BANDO DI GARA RILEVANDO:
“QUANTO AL FUMUS CHE RISULTA PRIMA FACIE
FONDATA LA CENSURA VOLTA A STIGMATIZZARE LA
VIOLAZIONE DEL DETTATO DELL’ART. 17, COMMA 14QUINQUIES DELLA LEGGE N° 109/1994, IN TEMA DI
DIVIETO DI SUBAPPALTO DELL’ATTIVITÀ CONCERNENTE
LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA”
ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA SALERNO N° 178 DEL 10.02.2005
IL T.A.R. HA SOSPESO UN BANDO DEL COMUNE PER
LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, ATTESA LA MANCATA ACQUISIZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IN
CONSIDERAZIONE “DEL DIFFUSO ORIENTAMENTO
GIURISPRUDENZIALE IN SUBIECTA MATERIA”
SENTENZA DELLA SESTA SEZIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO N° 5666 DEL
5.06/23.09.2009
IL CONSIGLIO DI STATO, RIFORMANDO LA PRONUNCIA
DEL T.A.R. DI CATANZARO, HA ANNULLATO IL BANDO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI
CATANZARO AVENTE AD OGGETTO LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO DEL CORPO
PRECLINICO E DELLA REALIZZAZIONE DEI CORPI
AULA DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA’ DI
MEDICINA E CHIRURGIA
LA SENTENZA N° 5666/2009 DEL
CONSIGLIO DI STATO SI DISTINGUE PER
IL RILIEVO GIURIDICO CHE ASSUME
NELL’AMBITO DELLA GIURISPRUDENZA
ACQUISITA NEGLI ANNI PER LA
CATEGORIA E RAPPRESENTA, SOTTO
ALCUNI RIGUARDI, UN PRIUS ASSOLUTO
ED UN PRECEDENTE DI
FONDAMENTALE RILIEVO GIURIDICO
SI STABILISCE:
- L’OBBLIGO DI
ACQUISIZIONE DELLA
RELAZIONE
GEOLOGICA
ALLA
PROGETTAZIONE PUBBLICA (PRELIMINARE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA) ANCHE LADDOVE
SUSSISTA LA DISPONIBILITÀ DI PRECEDENTI
ELABORATI.
- L’ILLEGITTIMITA’ DI QUALSIVOGLIA RINVIO
DEL MOMENTO DELL’ACQUISIZIONE.
- L’ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSTITUZIONE
DELLA
RELAZIONE
GEOLOGICA
CON
VALUTAZIONI DI IDONEITA’ ANCHE SE
CORRELATE CON PRECEDENTE RELAZIONE
GEOLOGICA.
- L’ILLEGITTIMITA’
DI
RIMETTERE
AL
PROGETTISTA
LA
VALUTAZIONE
CIRCA
L’ACQUISIZIONE O MENO DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA
(ESERCIZIO
ABUSIVO
DI
PROFESSIONE).
- ILLEGITTIMITA’ DI QUALSIVOGLIA MARGINE DI
DISCREZIONALITA’ DA PARTE DELLA P.A. NELLA
SCELTA
DI
ACQUISIRE
LA
RELAZIONE
GEOLOGICA, SIA IN BASE ALLA NORMATIVA
SUGLI APPALTI PUBBLICI CHE ALLA NORMATIVA
SPECIALE PREVISTA IN ZONA SISMICA E/O
SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO.
- L’IRRILEVANZA DELL’ESISTENZA DI ELABORATI
GEOLOGICI
RELATIVI
AD
AREE
NON
CONCERNENTI
QUELLE
OGGETTO
DI
PROGETTAZIONE, MA PROSSIME E/O LIMITROFE
ALLE STESSE.
COMPETENZA CONCORRENTE DEL
GEOLOGO IN MATERIA DI INDAGINI E
RELAZIONE GEOTECNICA
LA RELAZIONE GEOTECNICA DEFINISCE, ALLA LUCE
DI SPECIFICHE INDAGINI GEOTENICHE, IL
COMPORTAMENTO MECCANICO DEL VOLUME DI
TERRENO INFLUENZATO, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, DALLA COSTRUZIONE DEL
MANUFATTO E CHE A SUA VOLTA INFLUENZERA’ IL
COMPORTAMENTO DEL MANUFATTO STESSO.
ILLUSTRA INOLTRE I CALCOLI GEOTECNICI PER GLI
ASPETTI CHE SI RIFERISCONO AL RAPPORTO DEL
MANUFATTO CON IL TERRENO
PARERE DELLA SECONDA SEZIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO N° 164 DEL
25.03.1992
CON TALE PARERE IL CONSIGLIO DI STATO HA
DICHIARATO CHE “SOLO I GEOLOGI HANNO
COMPETENZA AD INDIVIDUARE E RILEVARE I DATI
NECESSARI, NONCHE’ LA CARATTERIZZAZIONE
MECCANICA DEL TERRENO”, STABILENDO COSI’ LA
COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA
GEOTECNICA
PARERE DEL CONSIGLIO
IN ADUNANZA PLENARIA
N° 154 DEL 2.06.1994
NEL RISPONDERE AD UN QUESITO DEL MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI CONCERNENTE PROPRIO LE
COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEI
GEOLOGI PER LE PERIZIE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE,
HA CONCLUSO CHE
“NELLA FORMAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA
L’INGEGNERE PROGETTISTA DEBBA SERVIRSI
DELL’APPORTO DEL PROFESSIONISTA GEOLOGO, QUANTE
VOLTE CIÒ SIA RICHIESTO DALLA COMPLESSITÀ E DALLA
SPECIALIZZAZIONE DELLE ELABORAZIONI E DELLE
VALUTAZIONI DA COMPIERE, IN ORDINE PARTICOLARMENTE
ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO IN RELAZIONE
ALL’OPERA DA ESEGUIRE”
SENTENZA DELLA QUINTA SEZIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO N° 701 DEL 4.05.1995
TALE DECISIONE, INFATTI, HA PRESO IN ESAME PRONUNCE DI
MERITO PRECEDENTI E TUTTI I PARERI ESPRESSI IN MATERIA IN
DATA ANTERIORE, SIA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI, CHE DALLO STESSO CONSIGLIO DI STATO. CON LA
DECISIONE IN COMMENTO IL CONSIGLIO DI STATO “SGOMBRA IL
CAMPO DALLA INACCETTABILE SCISSIONE TRA PROFESSIONISTA
ABILITATO AD EFFETTUARE DETERMINATI ACCERTAMENTI E
PROFESSIONISTA ABILITATO A SOTTOSCRIVERE LA RELATIVA
RELAZIONE, COME PURE DALL’IDEA DI UNA DUPLICE SOTTOSCRIZIONE
DELLA RELAZIONE, DEL PROFESSIONISTA CHE L’HA REDATTA E DI UN
ALTRO, DIVERSO PROFESSIONISTA CHE VI APPONE UNA FIRMA
DEFINITIVA; E RILEVA PIUTTOSTO CHE TALI ARTIFICIOSE COSTRUZIONI
IMPLICANO IL RICONOSCIMENTO DELLA SOSTANZIALE COMPETENZA
DEL GEOLOGO IN MATERIA GEOTECNICA”.
IN TEMA DI COMPETENZA CONCORRENTE IN MATERIA
DI RELAZIONE GEOTECNICA SUSSISTONO MOLTEPLICI
PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI TRA LE QUALI:
- SENTENZA N° 192/1992 DEL T.A.R. FRIULI VENEZIA
GIULIA
- SENTENZA N° 902/2000 DEL T.A.R. MARCHE
- ORDINANZA N° 11037/2000 DEL T.A.R. LAZIO
- SENTENZA N° 491/2002 DEL CONSIGLIO DI STATO
- ORDINANZA N° 391/2005 DEL T.A.R. PUGLIA
- SENTENZA N° 1473/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO
(CHE HA CONFERMATO LA LEGITTIMITA’ DEL D.P.R.
328/2001 E LA COMPETENZA DEL GEOLOGO IN
MATERIA GEOTECNICA)
PARERE MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 1849/500 DEL 24.07.2002
L’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con il parere 1849/500/2002 in riscontro a richiesta della Provincia di
La Spezia, esaminata la problematica della attribuzione di competenza
a redigere la relazione geotecnica a geologi ed ingegneri, alla luce della
giurisprudenza e della normativa (art. 41, comma 1, lett. “e” D.P.R.
328/2001) concludeva stabilendo che “nessun dubbio possa validamente
opporsi circa la competenza dei geologi a redigere la relazione geotecnica,
mentre le competenze degli ingegneri in materia sono circoscritte ai soli
iscritti alla sezione A dell’albo”.
Rilevanza del parere anche perché supera la circolare del 9.01.1996 dello
stesso Ministero, c.d. Circolare Baratta.
APPALTO DI SERVIZI E PRESTAZIONI
GEOLOGICHE
-
DIRETTIVA COMUNITARIA 92/50/CE
DECRETO LEGISLATIVO 17.03.1995, N° 157
DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/18/CE
DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006, N° 163
SERVIZI
PROFESSIONALI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI CUI
ALL’ELENCO CONTEMPLATO ALL’ART. 21 DEL D.
LGS. 163/2006 (ALLEGATO IIA CAT. 12)
SENTENZA DEL T.A.R. MARCHE N° 1307
DEL 29.09.2000
IL T.A.R. DELLE MARCHE CON LA SENTENZA IN
RASSEGNA HA ESPRESSO PER LA PRIMA VOLTA IL
PRINCIPIO SECONDO CUI GLI APPALTI DI PUBBLICI
SERVIZI DEVONO RITENERSI APERTI AI LIBERI
PROFESSIONISTI, OVVIAMENTE QUANDO SI TRATTA DI
SERVIZI DI LORO COMPETENZA
COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA DI
CARTOGRAFIA
SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA
N° 643 DEL 19.08.2002
LA SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA HA RAPPRESENTATO LA
CONFERMA DI INNOVATIVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE IN
MATERIA DI APPALTO DI SERVIZI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PROPOSTO DAL C.N.G. E GIA’ CONFORTATO DALLA PRONUNCIA
DEL T.A.R. MARCHE N° 1307/2000
È STATA INFATTI RIBADITA L’ILLEGITTIMITA’ DI QUEI
BANDI DI APPALTI DI SERVIZI CHE RISERVANO LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ALLE SOLE IMPRESE
ESCLUDENDO I LIBERI PROFESSIONISTI
COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GEOLOGO
IN MATERIA DI MICROZONAZIONE
SISMICA
LA SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA 643/2002 E’
RILEVANTE ANCHE PER AVER STABILITO CHE
L’ATTIVITA’ DI MICROZONAZIONE SISMICA E’
RICONDUCIBILE ESCLUSIVAMENTE “ALLO SPECIFICO
AMBITO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO”.
AFFIDAMENTI ALLE UNIVERSITÀ
-
-
-
SENTENZA T.A.R. MARCHE N° 1307/2000
PARERI DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE: 179 DEL 25.06.2002;
83 DEL 28.03.2007; 119 DEL 18.04.2007; 127 DEL 23.04.2008; 7 DEL
21.10.2010
PARERE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO N° 235 DEL 2.05.2002
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: 13.12.2007
causa C-337/06; 11.01.2005 causa C-26/03
SENTENZA N° 293/2009 DEL T.A.R. FRIULI E SENTENZA N°
4525/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO
SENTENZA DELLA QUARTA SEZIONE DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA DEL 23.12.2009 PROCEDIMENTO C-305/08
ART. 34 DEL D. LGS. 12.04.2006, N° 163
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 3.06.2011
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA 23.12.2009, causa C-305/08
LA CORTE HA DICHIARATO CHE L’ART. 34 DEL D. LGS.
163/2006 NON PUO’ VIETARE ALLE UNIVERSITA’ DI
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI
APPALTI PUBBLICI.
LA CORTE AFFRONTA IL PROBLEMA DELLA POSSIBILE
ALTERAZIONE DELLA DINAMICA CONCORRENZIALE CHE
POTREBBE DERIVARE DALLA PARTECIPAZIONE
NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DELLE
UNIVERSITA’ CHE, GRAZIE A FINANZIAMENTI PUBBLICI
LORO EROGATI, GODONO DI UN’INDUBBIA POSIZIONE DI
VANTAGGIO RISPETTO AGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA
SELEZIONE
SOLUZIONE INDIVIDUATA DALLA CORTE
LA CORTE PER EVITARE CHE SI VERIFICHINO DISTORSIONI
CONCORRENZIALI DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI
APPALTO DELLE UNIVERSITA’ RITIENE CHE LE STAZIONI
APPALTANTI DEBBANO VALUTARE CASO PER CASO UNA
EVENTUALE POSIZIONE DI PRIVILEGIO, NON CONSIDERANDO
LEGITTIMA UN’ESCLUSIONE A PRIORI. TALE VALUTAZIONE
VA EFFETTUATA ESCLUDENDO LE UNIVERSITA’ CHE
BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO E CHE CONCORRONO CON
OFFERTE RITENUTE ANOMALE
LA RELAZIONE IDRAULICA
IL T.A.R. DEL VENETO CON LA SENTENZA N° 1500 DEL
12.04.2007 POI CONFERMATA DA SUCCESSIVA SENTENZA
DELLO STESSO T.A.R. 938/2008 E DA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO 5013/2009 HA STATUITO LA
COMPETENZA CONCORRENTE DEL GEOLOGO IN
MATERIA DI RELAZIONE IDRAULICA.
IL T.A.R. VENETO, ANNULLANDO UNA DISPOSIZIONE
REGOLAMENTARE REGIONALE, HA STABILITO LA
COMPETENZA DEL GEOLOGO NEGLI STUDI DI
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI DI CONOSCENZA
TECNICO-SCIENTIFICA E DI LEGGE
IL GEOLOGO E L’EDILIZIA
PRIVATA
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato,
Sezione IVª 15.06.2002, n° 3253) ha ritenuto non sussistente
l’obbligo di allegazione delle indagini geologiche e
geognostiche e relativa relazione in fase di rilascio della
concessione edilizia, sulla base di un’interpretazione
letterale dell’art. 18 della legge 64/1974 secondo cui tali
indagini e relazione debbano essere allegati al progetto
esecutivo prima dell’inizio dei lavori.
DI CONTRO
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici già con
voto 61 del 24.02.1983 aveva affermato che la
relazione geologica e la relazione geotecnica
fanno parte integrante degli atti progettuali e che
“tali elaborati tecnici dovranno essere presentati
all’atto della richiesta della concessione edilizia in
considerazione anche del fatto che rappresentano
un dato essenziale sulla fattibilità dell’opera”.
L’orientamento del Consiglio Superiore dei
LL.PP. è stato successivamente fatto proprio
dalle Regioni. In particolare può citarsi la
Regione Toscana che con D.G.R. 94/1985 ha
ribadito che il rilascio della concessione
urbanistica è vincolato all’esecuzione preventiva
delle indagini geologiche e geotecniche indicate
per quella zona dallo strumento urbanistico e
relative norme di attuazione.
Anche dalla normativa sulla progettazione pubblica si
evince che la relazione geologica e le relativi indagini
devono essere acquisite fin dal momento della
progettazione preliminare ai fini della valutazione di
fattibilità del progetto.
Spostare le indagini e la relazione all’atto del rilascio
della concessione/permesso di costruire, a progetto
ormai chiuso, non lascia spazio ad una seria valutazione
di fattibilità e di verifica delle condizioni tecniche
geologiche da rispettare perché il progetto sia eseguibile
a danno, dunque, non solo del diretto interessato ma
anche della collettività.
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