DECRETO DEL PRESIDENTE
PUBBLICATA ALL’ALBO DELL’ENTE PARCO
DAL _____________ AL _____________
N. 01 DEL GIORNO 12 GENNAIO 2009
L’addetto di Segreteria ________________
Oggetto: Adozione del Regolamento provvisorio per l’esercizio dell’attività di prelievo selettivo
dell’ittiofauna nel Parco per l'anno 2009.
IL PRESIDENTE
Atteso che l’articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro
sulle aree naturali protette”, sancisce il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo
delle specie animali e quindi anche l’attività di pesca nei Parchi Nazionali.
Considerato peraltro che l’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna può essere consentito nel
Parco ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, in quanto funzionale alla
conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche, favorendo il ripopolamento
dell’ittiofauna autoctona quale la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) ed eradicando le
specie ittiche alloctone ed immesse.
Dato atto che ad oggi il Regolamento generale di cui all'articolo 11 della legge 394 citata è stato
adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ma non è stato ancora approvato definitivamente.
Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico regolamento per il prelievo selettivo
dell’ittiofauna nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per l’anno 2009.
Dato atto che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariverona è stato condotto,
dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed
Ecologia, un ampio progetto di recupero e valorizzazione dell’ittiofauna, che ha realizzato molti
degli interventi di gestione dell’ittiofauna elaborati nell’ambito del progetto speciale fauna, inclusi i
monitoraggi e le attività di studio e ripopolamento dell’ittiofauna,
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Rilevato che il dr. Alvise Lucarda del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed
Ecologia dell’Università di Torino ha fornito le indicazioni necessarie alla redazione di un
Regolamento per prelievo selettivo dell’ittiofauna nel Parco, volte a rendere maggiormente efficaci
sia l’azione di progressiva eradicazione dell’ittiofauna alloctona sia il ripopolamento dell’ittiofauna
autoctona, già inserite nel regolamento provvisorio per l’anno 2008..
Dato atto che tali disposizioni, applicate già nel corso del 2008, sono state oggetto di disamina,
correzione e accordo con il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente per garantire una più agevole applicazione sul campo, da parte degli agenti della
sorveglianza, del regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna.
Considerato
che l’azione portata avanti da questo Ente Parco negli ultimi anni ha
progressivamente migliorato una originaria situazione di degrado con commistioni tra specie
autoctone e alloctone (in specie, trota fario) e che anche il Progetto Speciale Fauna ultimato nel
2004, uno dei Progetti speciali previsti dal Piano per il Parco, nel descrivere il quadro generale
della situazione ittiofaunistica nel territorio del Parco, ha evidenziato i risultati positivi raggiunti e ha
fissato le linee guida da seguire per il futuro.
Visto lo schema di Regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna 2009 allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.
Ritenuto, di limitarne ancora una volta l'efficacia ad una sola stagione di pesca, sia per l'elevata
variabilità che può contraddistinguere le popolazioni ittiche, la quale esige uno strumento
"dinamico", riorientabile secondo le rilevazioni nel frattempo effettuate, sia per il ragionevole
convincimento di questo Ente Parco di poter disporre del Regolamento del Parco ex art. 11 della
legge 394/91, dove il prelievo selettivo dell’ittiofauna, al pari di ogni altra attività esercitata
all’interno del Parco, troverà compiuta e adeguata disciplina.
Visto l'art. 6, co. 4, della legge 394/91, secondo cui "Dall'istituzione della singola area protetta
sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali
deroghe di cui all'articolo 11".
Considerato che, come anticipato, il prelievo di fauna ittica in alcuni dei corsi d'acqua del Parco
integra una deroga legittima al divieto di cattura di specie animali in genere, sancito dall'art. 11, co.
3, lett. a), della legge quadro, perché necessario, come afferma il successivo co. 4, a ricomporre
squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco.
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Preso atto che, al fine di razionalizzare l’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna e di consentire
all’Ente Parco di disporre direttamente di dati precisi e dettagliati sui prelievi ittici compiuti nei corpi
idrici compresi nel suo territorio, si è addivenuti ad una intesa con l’Amministrazione Provinciale di
Belluno, ente delegato a gestire la materia della pesca sportiva, per inserire nelle tre tipologie di
documenti stampati dalla Provincia per regolamentare l’attività predetta (libretto annuale di
Associazione per gli associati al Bacino concessionario, libretto di interscambio per i residenti della
Provincia che intendano pescare fuori del territorio di residenza, tesserino giornaliero distribuito dal
Bacino concessionario per la zona di sua competenza) un inserto staccabile dedicato alle catture
effettuate nei corpi idrici inclusi appunto nel perimetro del Parco e da restituire, al termine della
stagione, all’Ente Parco.
Considerato che l’Amministrazione provinciale intende procedere con la stampa dei libretti di
pesca, al cui interno è riportato il testo del regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna nel
Parco, entro il 15 gennaio prossimo.
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’adozione del predetto regolamento, al fine di
poter rispettare i tempi stabiliti per la stampa e la successiva distribuzione ai Bacini di pesca dei
documenti necessari per esercitare l’attività di prelievo selettivo della fauna ittica all’interno del
Parco nel corso del 2009.
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti di indifferibilità ed urgenza richiesti dall’art. 9,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l’esercizio del potere di decretazione
d’urgenza del Presidente del Parco.
Vista la legge n. 394 del 1991, art. 9.
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 6, comma 2.
DECRETA
per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di Regolamento provvisorio per l'anno 2009 dell'attività di prelievo
selettivo dell’ittiofauna nei corpi idrici del Parco aperti a tale attività, allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
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2. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ente nella prima seduta
utile;
3. di pubblicare il presente decreto all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
IL PRESIDENTE
Prof. Guido De Zordo
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