DECRETO DEL PRESIDENTE PUBBLICATA ALL’ALBO DELL’ENTE PARCO DAL _____________ AL _____________ N. 01 DEL GIORNO 12 GENNAIO 2009 L’addetto di Segreteria ________________ Oggetto: Adozione del Regolamento provvisorio per l’esercizio dell’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna nel Parco per l'anno 2009. IL PRESIDENTE Atteso che l’articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette”, sancisce il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali e quindi anche l’attività di pesca nei Parchi Nazionali. Considerato peraltro che l’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna può essere consentito nel Parco ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, in quanto funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche, favorendo il ripopolamento dell’ittiofauna autoctona quale la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) ed eradicando le specie ittiche alloctone ed immesse. Dato atto che ad oggi il Regolamento generale di cui all'articolo 11 della legge 394 citata è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ma non è stato ancora approvato definitivamente. Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per l’anno 2009. Dato atto che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariverona è stato condotto, dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia, un ampio progetto di recupero e valorizzazione dell’ittiofauna, che ha realizzato molti degli interventi di gestione dell’ittiofauna elaborati nell’ambito del progetto speciale fauna, inclusi i monitoraggi e le attività di studio e ripopolamento dell’ittiofauna, HD Noir:Users:imac:Desktop:delibere:09-008 Ratifica decr#4AC6B9.doc pag. 1 Rilevato che il dr. Alvise Lucarda del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia dell’Università di Torino ha fornito le indicazioni necessarie alla redazione di un Regolamento per prelievo selettivo dell’ittiofauna nel Parco, volte a rendere maggiormente efficaci sia l’azione di progressiva eradicazione dell’ittiofauna alloctona sia il ripopolamento dell’ittiofauna autoctona, già inserite nel regolamento provvisorio per l’anno 2008.. Dato atto che tali disposizioni, applicate già nel corso del 2008, sono state oggetto di disamina, correzione e accordo con il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente per garantire una più agevole applicazione sul campo, da parte degli agenti della sorveglianza, del regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna. Considerato che l’azione portata avanti da questo Ente Parco negli ultimi anni ha progressivamente migliorato una originaria situazione di degrado con commistioni tra specie autoctone e alloctone (in specie, trota fario) e che anche il Progetto Speciale Fauna ultimato nel 2004, uno dei Progetti speciali previsti dal Piano per il Parco, nel descrivere il quadro generale della situazione ittiofaunistica nel territorio del Parco, ha evidenziato i risultati positivi raggiunti e ha fissato le linee guida da seguire per il futuro. Visto lo schema di Regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna 2009 allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. Ritenuto, di limitarne ancora una volta l'efficacia ad una sola stagione di pesca, sia per l'elevata variabilità che può contraddistinguere le popolazioni ittiche, la quale esige uno strumento "dinamico", riorientabile secondo le rilevazioni nel frattempo effettuate, sia per il ragionevole convincimento di questo Ente Parco di poter disporre del Regolamento del Parco ex art. 11 della legge 394/91, dove il prelievo selettivo dell’ittiofauna, al pari di ogni altra attività esercitata all’interno del Parco, troverà compiuta e adeguata disciplina. Visto l'art. 6, co. 4, della legge 394/91, secondo cui "Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11". Considerato che, come anticipato, il prelievo di fauna ittica in alcuni dei corsi d'acqua del Parco integra una deroga legittima al divieto di cattura di specie animali in genere, sancito dall'art. 11, co. 3, lett. a), della legge quadro, perché necessario, come afferma il successivo co. 4, a ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. HD Noir:Users:imac:Desktop:delibere:09-008 Ratifica decr#4AC6B9.doc pag. 2 Preso atto che, al fine di razionalizzare l’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna e di consentire all’Ente Parco di disporre direttamente di dati precisi e dettagliati sui prelievi ittici compiuti nei corpi idrici compresi nel suo territorio, si è addivenuti ad una intesa con l’Amministrazione Provinciale di Belluno, ente delegato a gestire la materia della pesca sportiva, per inserire nelle tre tipologie di documenti stampati dalla Provincia per regolamentare l’attività predetta (libretto annuale di Associazione per gli associati al Bacino concessionario, libretto di interscambio per i residenti della Provincia che intendano pescare fuori del territorio di residenza, tesserino giornaliero distribuito dal Bacino concessionario per la zona di sua competenza) un inserto staccabile dedicato alle catture effettuate nei corpi idrici inclusi appunto nel perimetro del Parco e da restituire, al termine della stagione, all’Ente Parco. Considerato che l’Amministrazione provinciale intende procedere con la stampa dei libretti di pesca, al cui interno è riportato il testo del regolamento per il prelievo selettivo dell’ittiofauna nel Parco, entro il 15 gennaio prossimo. Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’adozione del predetto regolamento, al fine di poter rispettare i tempi stabiliti per la stampa e la successiva distribuzione ai Bacini di pesca dei documenti necessari per esercitare l’attività di prelievo selettivo della fauna ittica all’interno del Parco nel corso del 2009. Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti di indifferibilità ed urgenza richiesti dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l’esercizio del potere di decretazione d’urgenza del Presidente del Parco. Vista la legge n. 394 del 1991, art. 9. Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 6, comma 2. DECRETA per le ragioni di cui in premessa, 1. di approvare lo schema di Regolamento provvisorio per l'anno 2009 dell'attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna nei corpi idrici del Parco aperti a tale attività, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale; HD Noir:Users:imac:Desktop:delibere:09-008 Ratifica decr#4AC6B9.doc pag. 3 2. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ente nella prima seduta utile; 3. di pubblicare il presente decreto all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi. IL PRESIDENTE Prof. Guido De Zordo HD Noir:Users:imac:Desktop:delibere:09-008 Ratifica decr#4AC6B9.doc pag. 4