Gru ed apparecchi di sollevamento Gru ed apparecchi di sollevamento Il Decreto Ministeriale 12/09/1959 è attualmente in vigore e stabilisce che alcune macchine tra cui: -le scale aeree ad inclinazione variabile -i ponti mobili sviluppabili su carro -i ponti sospesi muniti di argano -gli apparecchi di sollevamento per materiali con portata superiore a 200 Kg (esclusi quelli azionati a mano) -le gru a ponte, a torre, derrick, a bandiera etc. -le autogru siano denunciati all’atto della prima installazione. Gru ed apparecchi di sollevamento Questo decreto è valevole sia per quegli apparecchi costruiti ed installati in regime di D.P.R. 27 Aprile 1955 n°547 che per quelli costruiti ed installati in regime di D.P.R. 24 Luglio 1996 n°459, infatti l’articolo 11 comma 3 prevede espressamente che il D.M. 12/09/1959 conservi la sua piena validità anche per le macchine immesse sul mercato dopo il 31/12/1996 Gru ed apparecchi di sollevamento La denuncia va effettuata all’ Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) territorialmente competente, nel caso della provincia di Rovigo la sede di pertinenza è PADOVA Via Berchet n°9 utilizzando una apposita modulistica fornita dal produttore dell’apparecchio. Gru ed apparecchi di sollevamento I soggetti destinatari sono i datori di lavoro o gli esercenti l’attrezzatura Modulo di denuncia di installazione All' ISPESL Dipartimento di ........ Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 12/9/1959 (G.U. dell'11/12/1959) il sottoscritto Sig........ nato a .... il ... residente in ... via …….. n. .... titolare o legale rappresentante della Ditta …….. con sede sociale in ……………… (Prov. ………...) via …………………………………………. n. ... tel. ……....... Modulo di denuncia di installazione denuncia, prima di mettere in servizio presso lo stabilimento - il cantiere della Ditta ………………….... con sede in ………………… (Prov. …………...) via …… …………………... n. ………... il seguente apparecchio (segnalare un solo apparecchio indicando tipo e portata)..…………... nf. ..…………... costruito dalla Ditta ………………. con sede in .…………….. via ………………n. ……….. e ne chiede la verifica ai sensi di legge. Modulo di denuncia di installazione Allo scopo allega i seguenti documenti: a) disegno d'insieme dell'apparecchio (quotato o in scala); Modulo di denuncia di installazione b) relazione di calcolo dell'apparecchio redatta in lingua italiana e firmata da un tecnico, laureato o diplomato, abilitato a norma di legge all'esercizio della professione; c) disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo; Modulo di denuncia di installazione d) schemi funzionali degli impianti e/o fluidodinamici; e) attestazione del bollettino di c/c/p. dell'avvenuto versamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di quanto dovuto all'ISPESL. Modulo di denuncia di installazione In sostituzione dei documenti di cui alle lettere a, b, c, d, si allegano: a1) copia del certificato di esame della documentazione tecnica completo di prospetto riassuntivo delle caratteristiche essenziali dell'apparecchio, munito di timbro a secco della Direzione Generale dell'ISPESL o dell'ex ENPI; dichiarazione di conformità originale; (All.1A) oppure: Modulo di denuncia di installazione a2) copia del certificato di omologazione e del progetto riassuntivo delle caratteristiche essenziali dell'apparecchio; dichiarazione di conformità in originale. Data ………………… IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (Timbro e firma) Gru ed apparecchi di sollevamento I.S.P.E.S.L. si riserva la facoltà di effettuare un accertamento sull’apparecchio denunciato nel caso lo ritenga necessario Gru ed apparecchi di sollevamento Un adempimento a medio termine è quello di controllare ogni 3 mesi lo stato di idoneità all’uso di funi e catene facenti parte dell’apparecchio di sollevamento o in ogni caso utilizzate per l’imbragatura dei carichi. La verifica deve essere condotta da persona tecnicamente preparata e l’esito deve essere annotato su un apposito registro tenuto a disposizione in caso di controlli. Utile riferimento è la norma UNI ISO 4309/84 Gru ed apparecchi di sollevamento Un adempimento a lungo termine è quello di sottoporre a verifica, con cadenza annuale, l’apparecchio di sollevamento, l’esito della verifica viene verbalizzato dal tecnico preposto con le eventuali osservazioni. Detto verbale deve sempre accompagnare l’apparecchio. Gru ed apparecchi di sollevamento E’ quindi il datore di lavoro che deve richiedere la verifica del suo apparecchio di sollevamento e che deve aver cura di comunicare tempestivamente all’ente gli spostamenti nel caso di gru “mobili”. Gru ed apparecchi di sollevamento All’interno della Regione Veneto le verifiche annuali degli apparecchi di sollevamento vengono effettuate dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) che opera su specifico mandato delle Aziende ULSS. Gru ed apparecchi di sollevamento La verifica annuale di un apparecchio di sollevamento, effettuata da personale tecnico A.R.P.A.V., è finalizzata ad accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Gru ed apparecchi di sollevamento Il datore di lavoro può sottoporre la gru ad accertamenti da parte di un tecnico esperto, ai sensi della norma UNI 9927, il quale accerta lo stato generale di conservazione e manutenzione e dimostra che l’apparecchio è oggetto di una corretta e costante manutenzione. Gru ed apparecchi di sollevamento TALE PERIZIA NON SOSTITUISCE IN NESSUN CASO LA VERIFICA SPETTANTE ALL’ A.R.P.A.V. Gru ed apparecchi di sollevamento Apparecchi costruiti e messi in servizio dopo il 21/09/1996 e provvisti di marcatura CE Gru ed apparecchi di sollevamento Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma 3, già citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settembre 1959 Gru ed apparecchi di sollevamento riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa. Gru ed apparecchi di sollevamento Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza. Gru ed apparecchi di sollevamento La disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli organi di vigilanza svolgono istituzionalmente. Gru ed apparecchi di sollevamento Le macchine che hanno subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, devono essere denunciate nuovamente all'ISPESL, in quanto ciò comporta una nuova immissione sul mercato ai sensi del D.P.R. n. 459 del 1996. Gru ed apparecchi di sollevamento Ad esempio non è necessaria nuova denuncia all’ISPESL in caso di: -cambiamento di automezzo di una "gru su autocarro“ -sostituzione di componenti della macchina di sollevamento equivalenti ai precedenti (ad esempio il paranco) Gru ed apparecchi di sollevamento Inoltre non è necessaria nuova denuncia all’ISPESL anche in caso di: - applicazione di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento già previsti nella documentazione tecnica presentata all’ISPESL per l’omologazione andando a modificare la configurazione originaria Gru ed apparecchi di sollevamento oppure in caso di: - Installazione di un paranco con portata inferiore e quindi declassamento dell’apparecchiatura di sollevamento - Intervento di riparazione di parti danneggiate Gru ed apparecchi di sollevamento Tutto ciò non costituisce nuova immissione sul mercato e quindi non richiede nuova denuncia all’ISPESL, ma occorre dare comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, in base all’art. 16 del Decreto Ministeriale 12 settembre 1959. Gru ed apparecchi di sollevamento Il collaudo con le prove di funzionamento cioè il culmine dell’iter omologativo che effettuava ISPESL non viene più espletato sistemanticamente come in precedenza ma soltanto a campione su facoltà dell’ente. Gru ed apparecchi di sollevamento Apparecchi costruiti e messi in servizio prima del 21/09/1996 e sprovvisti di marcatura CE Nel caso di apparecchi sprovvisti di libretto matricolare ENPI o ISPESL, perché mai rilasciati all'utente dagli enti preposti, è consigliabile recarsi di persona presso gli uffici ISPESL di Padova e appurare i motivi della mancata omologazione dell’apparecchio. Gru ed apparecchi di sollevamento Cessazione dell'esercizio di un apparecchio di sollevamento In questi casi il datore di lavoro deve fornire tempestiva comunicazione per iscritto agli organi di vigilanza competenti per territorio e all'ISPESL, in quanto l’apparecchio verrà radiato dagli albi matricolari. Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Le attuali piattaforme di lavoro elevabili tra le varie dotazioni di sicurezza hanno anche: -Sistema di rilevamento del carico -Sistema di rilevamento del momento Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru ed apparecchi di sollevamento Istruzione per gli addetti alle operazioni Gru ed apparecchi di sollevamento Art. 38 del D.Lgs. 626/94 -Formazione ed addestramento 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Gru ed apparecchi di sollevamento Norma UNI ISO 9926 del Dicembre 1992 “Addestramento degli operatori di apparecchi di sollevamento” Prevede addestramento minimo teorico e prove pratiche con un preciso programma di istruzione molto articolato, inoltre idoneità medica e maggior età. Gru ed apparecchi di sollevamento La formazione è importante anche per chi imbraga i carichi e comunica con il manovratore con gesti o via radio. Gru ed apparecchi di sollevamento L’utilizzatore deve aver cura che l’apparecchio venga installato in un’area dedicata e prevista all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Al termine del lavoro l’installatore rilascia una dichiarazione in cui asserisce l’espletamento del suo incarico a regola d’arte. Gru ed apparecchi di sollevamento Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione delle opere nel Piano di Sicurezza e Coordinamento è necessario che preveda come avverrà la movimentazione dei carichi all’interno dell’area di cantiere e stabilirà chiaramente dove dovrà essere installata la gru con la relativa zona di rispetto per la circolazione sicura Gru ed apparecchi di sollevamento Nel Piano Operativo di Sicurezza il datore di lavoro dell’impresa esecutrice le opere individua la gru più idonea all’esecuzione dei lavori e la adibisce allo specifico cantiere inserendola nell’elenco delle attrezzature impiegate. In tale documento valuta poi i rischi connessi con l’uso di tale gru durante lo svolgimento delle lavorazioni. Gru ed apparecchi di sollevamento Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere valuta il P.O.S. dell’impresa e si esprime in merito alle possibili interferenze con altre gru o linee elettriche aeree o eventuali opere provvisionali Gru ed apparecchi di sollevamento I datori di lavoro delle imprese congiuntamente con il coordinatore per la sicurezza promuovono azioni finalizzate alla corretta gestione degli apparecchi di sollevamento che di solito nei cantieri vengono utilizzati da chiunque ne abbia bisogno Procedura di declassamento Spett. A.S.L. / ARPAV Oggetto: artt. 194, 168 del DPR 547/55 Il sottoscritto _____________nato a_______________il________________ residente a _______________ via _________________ n. _____ In qualità di ______________ della ditta _______________ sede legale ___________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del DM 12/09/59 Procedura di declassamento COMUNICA di aver declassato alla portata di _______kg l’apparecchio di sollevamento matricola __ tipo ____________ nel reparto ________ dello stabilimento _____________ DICHIARA che l’apparecchio è utilizzato esclusivamente per il sollevamento e trasporto di carichi non superiori a ______________ kg per i seguenti motivi:______________________________ che ne hanno determinato il declassamento. SI IMPEGNA A rispettare e a far rispettare il valore di portata indicato ed a comunicare tempestivamente a codesto ufficio, per gli adempimenti di legge, ogni eventuale variazione di utilizzo. _________________,lì _______________ Timbro e firma ditta Procedura di declassamento _______________________________ Il sottoscritto funzionario del ____________________________________ espletati accertamenti in merito, prende atto della veridicità della presente dichiarazione e ritira libretto e targa dell’apparecchio di sollevamento matricola_____________________ fa presente che qualora l’utente riclassifichi la portata ad un valore superiore a 200 kg, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. ________________________Lì ________________ Il funzionario A.S.L. / ARPAV __________________________