Gru ed apparecchi di
sollevamento
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Il Decreto Ministeriale 12/09/1959 è attualmente in vigore e
stabilisce che alcune macchine tra cui:
-le scale aeree ad inclinazione variabile
-i ponti mobili sviluppabili su carro
-i ponti sospesi muniti di argano
-gli apparecchi di sollevamento per materiali con portata
superiore a 200 Kg (esclusi quelli azionati a mano)
-le gru a ponte, a torre, derrick, a bandiera etc.
-le autogru
siano denunciati all’atto della prima installazione.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Questo decreto è valevole sia per quegli
apparecchi costruiti ed installati in regime di
D.P.R. 27 Aprile 1955 n°547 che per quelli
costruiti ed installati in regime di D.P.R. 24
Luglio 1996 n°459, infatti l’articolo 11 comma
3 prevede espressamente che il D.M.
12/09/1959 conservi la sua piena validità
anche per le macchine immesse sul mercato
dopo il 31/12/1996
Gru ed apparecchi di
sollevamento
La denuncia va effettuata all’ Istituto Superiore
per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
(I.S.P.E.S.L.) territorialmente competente, nel
caso della provincia di Rovigo la sede di
pertinenza è PADOVA Via Berchet n°9
utilizzando una apposita modulistica fornita
dal produttore dell’apparecchio.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
I soggetti destinatari sono i datori di lavoro o
gli esercenti l’attrezzatura
Modulo di denuncia di
installazione
All' ISPESL Dipartimento di ........
Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 12/9/1959 (G.U.
dell'11/12/1959) il sottoscritto Sig........ nato a .... il
... residente in ... via …….. n. ....
titolare o legale rappresentante della Ditta ……..
con sede sociale in ……………… (Prov. ………...)
via …………………………………………. n. ... tel. …….......
Modulo di denuncia di
installazione
denuncia, prima di mettere in servizio presso lo
stabilimento - il cantiere della Ditta …………………....
con sede in ………………… (Prov. …………...) via ……
…………………... n. ………...
il seguente apparecchio (segnalare un solo
apparecchio indicando tipo e portata)..…………...
nf. ..…………... costruito dalla Ditta ………………. con
sede in .…………….. via ………………n. ……….. e ne
chiede la verifica ai sensi di legge.
Modulo di denuncia di
installazione
Allo scopo allega i seguenti documenti:
a) disegno d'insieme dell'apparecchio
(quotato o in scala);
Modulo di denuncia di
installazione
b) relazione di calcolo dell'apparecchio
redatta in lingua italiana e firmata da un
tecnico, laureato o diplomato, abilitato a
norma di legge all'esercizio della
professione;
c) disegno quotato delle sezioni delle
strutture principali considerate nel
calcolo;
Modulo di denuncia di
installazione
d) schemi funzionali degli impianti e/o
fluidodinamici;
e) attestazione del bollettino di c/c/p.
dell'avvenuto versamento a favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato di
quanto dovuto all'ISPESL.
Modulo di denuncia di
installazione
In sostituzione dei documenti di cui alle
lettere a, b, c, d, si allegano:
a1) copia del certificato di esame della
documentazione tecnica completo di
prospetto riassuntivo delle
caratteristiche essenziali
dell'apparecchio, munito di timbro a
secco della Direzione Generale
dell'ISPESL o dell'ex ENPI; dichiarazione
di conformità originale; (All.1A) oppure:
Modulo di denuncia di
installazione
a2) copia del certificato di omologazione e
del progetto riassuntivo delle
caratteristiche essenziali
dell'apparecchio; dichiarazione di
conformità in originale.
Data …………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA
(Timbro e firma)
Gru ed apparecchi di
sollevamento
I.S.P.E.S.L. si riserva la facoltà di
effettuare un accertamento
sull’apparecchio denunciato nel caso lo
ritenga necessario
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Un adempimento a medio termine è quello di
controllare ogni 3 mesi lo stato di idoneità
all’uso di funi e catene facenti parte
dell’apparecchio di sollevamento o in ogni
caso utilizzate per l’imbragatura dei carichi. La
verifica deve essere condotta da persona
tecnicamente preparata e l’esito deve essere
annotato su un apposito registro tenuto a
disposizione in caso di controlli.
Utile riferimento è la norma UNI ISO 4309/84
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Un adempimento a lungo termine è quello
di sottoporre a verifica, con cadenza
annuale, l’apparecchio di sollevamento,
l’esito della verifica viene verbalizzato
dal tecnico preposto con le eventuali
osservazioni. Detto verbale deve
sempre accompagnare l’apparecchio.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
E’ quindi il datore di lavoro che deve
richiedere la verifica del suo apparecchio di
sollevamento e che deve aver cura di
comunicare tempestivamente all’ente gli
spostamenti nel caso di gru “mobili”.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
All’interno della Regione Veneto le verifiche
annuali degli apparecchi di sollevamento
vengono effettuate dalla Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto (A.R.P.A.V.) che opera su
specifico mandato delle Aziende ULSS.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
La verifica annuale di un apparecchio di
sollevamento, effettuata da personale tecnico
A.R.P.A.V., è finalizzata ad accertare lo stato
di funzionamento e di conservazione ai fini
della sicurezza dei lavoratori.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Il datore di lavoro può sottoporre la gru ad
accertamenti da parte di un tecnico esperto,
ai sensi della norma UNI 9927, il quale
accerta lo stato generale di conservazione e
manutenzione e dimostra che l’apparecchio è
oggetto di una corretta e costante
manutenzione.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
TALE PERIZIA NON SOSTITUISCE IN
NESSUN CASO LA VERIFICA
SPETTANTE ALL’ A.R.P.A.V.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Apparecchi costruiti e messi in servizio
dopo il 21/09/1996 e provvisti di
marcatura CE
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da
parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma
3,
già citato, l'ISPESL provvede alla compilazione
ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di
cui
ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto
ministeriale 12 settembre 1959
Gru ed apparecchi di
sollevamento
riportando nello stesso
esclusivamente i dati caratteristici rilevabili
della macchina o desumibili dal manuale
delle
istruzioni d'uso a corredo della macchina
stessa.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Successivamente a tale adempimento l'ISPESL
invia copia del libretto agli organi di vigilanza
territoriali per i successivi adempimenti di
competenza.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
La disponibilità del libretto è finalizzata al
miglioramento dell'espletamento di quelle
verifiche che sono obbligatoriamente
previste, ma non condiziona in alcun modo
l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori che gli
organi di vigilanza svolgono
istituzionalmente.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Le macchine che hanno subito modifiche
costruttive non rientranti nella normale o
straordinaria manutenzione o assoggettate a
variazioni delle modalità di utilizzo non
previste dal costruttore, devono essere
denunciate nuovamente all'ISPESL, in quanto
ciò comporta una nuova
immissione sul mercato ai sensi del D.P.R. n.
459 del 1996.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Ad esempio non è necessaria nuova denuncia
all’ISPESL in caso di:
-cambiamento di automezzo di una "gru su
autocarro“
-sostituzione di componenti della macchina di
sollevamento equivalenti ai precedenti (ad
esempio il paranco)
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Inoltre non è necessaria nuova denuncia
all’ISPESL anche in caso di:
- applicazione di nuove attrezzature o di nuovi
accessori di sollevamento già previsti nella
documentazione tecnica presentata
all’ISPESL per l’omologazione andando a
modificare la configurazione originaria
Gru ed apparecchi di
sollevamento
oppure in caso di:
- Installazione di un paranco con portata
inferiore e quindi declassamento
dell’apparecchiatura di sollevamento
- Intervento di riparazione di parti danneggiate
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Tutto ciò non costituisce nuova immissione sul
mercato e quindi non richiede nuova
denuncia all’ISPESL, ma occorre dare
comunicazione all’organo di vigilanza
competente per territorio, in base all’art. 16
del Decreto Ministeriale 12 settembre 1959.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Il collaudo con le prove di funzionamento cioè
il culmine dell’iter omologativo che
effettuava ISPESL non viene più espletato
sistemanticamente come in precedenza ma
soltanto a campione su facoltà dell’ente.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Apparecchi costruiti e messi in servizio prima del
21/09/1996 e sprovvisti di marcatura CE
Nel caso di apparecchi sprovvisti di libretto
matricolare ENPI o ISPESL, perché mai rilasciati
all'utente dagli enti preposti, è consigliabile recarsi di
persona presso gli uffici ISPESL di Padova e
appurare i motivi della mancata omologazione
dell’apparecchio.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Cessazione dell'esercizio
di un apparecchio di sollevamento
In questi casi il datore di lavoro deve fornire
tempestiva comunicazione per iscritto agli organi di
vigilanza competenti per territorio e all'ISPESL, in
quanto l’apparecchio verrà radiato dagli albi
matricolari.
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Le attuali piattaforme di lavoro elevabili
tra le varie dotazioni di sicurezza hanno
anche:
-Sistema di rilevamento del carico
-Sistema di rilevamento del momento
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Piattaforme di lavoro mobili
elevabili
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Istruzione per
gli addetti alle
operazioni
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Art. 38 del D.Lgs. 626/94 -Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature
di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in
modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Norma UNI ISO 9926 del Dicembre 1992
“Addestramento degli operatori di apparecchi di
sollevamento”
Prevede addestramento minimo teorico e prove
pratiche con un preciso programma di
istruzione molto articolato, inoltre idoneità
medica e maggior età.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
La formazione è
importante anche
per chi imbraga i
carichi e
comunica con il
manovratore con
gesti o via radio.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
L’utilizzatore deve aver cura che l’apparecchio
venga installato in un’area dedicata e prevista
all’interno del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Al termine del lavoro l’installatore rilascia una
dichiarazione in cui asserisce l’espletamento
del suo incarico a regola d’arte.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione delle opere nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento è necessario che
preveda come avverrà la movimentazione dei
carichi all’interno dell’area di cantiere e
stabilirà chiaramente dove dovrà essere
installata la gru con la relativa zona di
rispetto per la circolazione sicura
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Nel Piano Operativo di Sicurezza il datore di
lavoro dell’impresa esecutrice le opere
individua la gru più idonea all’esecuzione dei
lavori e la adibisce allo specifico cantiere
inserendola nell’elenco delle attrezzature
impiegate. In tale documento valuta poi i
rischi connessi con l’uso di tale gru durante lo
svolgimento delle lavorazioni.
Gru ed apparecchi di
sollevamento
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione delle opere valuta il P.O.S.
dell’impresa e si esprime in merito alle
possibili interferenze con altre gru o linee
elettriche aeree o eventuali opere
provvisionali
Gru ed apparecchi di
sollevamento
I datori di lavoro delle imprese congiuntamente
con il coordinatore per la sicurezza
promuovono azioni finalizzate alla corretta
gestione degli apparecchi di sollevamento che
di solito nei cantieri vengono utilizzati da
chiunque ne abbia bisogno
Procedura di declassamento
Spett.
A.S.L. / ARPAV
Oggetto: artt. 194, 168 del DPR 547/55
Il sottoscritto _____________nato
a_______________il________________ residente a
_______________ via _________________ n. _____
In qualità di ______________ della ditta
_______________
sede legale ___________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del DM 12/09/59
Procedura di declassamento
COMUNICA
di aver declassato alla portata di _______kg l’apparecchio di sollevamento matricola __
tipo ____________ nel reparto ________
dello stabilimento _____________
DICHIARA
che l’apparecchio è utilizzato esclusivamente per il sollevamento e trasporto di carichi non
superiori a
______________ kg per i seguenti motivi:______________________________
che ne hanno determinato il declassamento.
SI IMPEGNA
A rispettare e a far rispettare il valore di portata indicato ed a comunicare tempestivamente a
codesto ufficio, per gli adempimenti di legge, ogni eventuale variazione di utilizzo.
_________________,lì _______________
Timbro e firma ditta
Procedura di declassamento
_______________________________
Il sottoscritto funzionario del
____________________________________ espletati
accertamenti in merito, prende atto della veridicità della
presente dichiarazione e ritira libretto e targa dell’apparecchio
di sollevamento matricola_____________________ fa
presente che qualora l’utente riclassifichi la portata ad un
valore superiore a 200 kg, è tenuto ad attenersi a quanto
previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
________________________Lì ________________
Il funzionario A.S.L. / ARPAV
__________________________
Scarica

Diapositiva 1